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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; assicurazione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4799</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[accidentalità]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Quanto si estende la copertura offerta dalla clausola "[i danni] involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" che si rinviene nelle polizze RC condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17332/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di amministratore del Condominio del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona della dirigente dell&#8217;Area Liquidazione Direzionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2477/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2006, R.G.N. 4857/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammssibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 luglio 2006, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha rigettato l&#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 98 del 27 dicembre 2001.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo era stato adito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire condannare il Condominio di via (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprieta&#8217; a seguito della rottura, in data (OMISSIS), della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.</p>
<p>Il Condominio si era costituito per resistere alla domanda ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la (OMISSIS) S.P.A. per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Quest&#8217;ultima si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale di Napoli aveva condannato il Condominio convenuto al risarcimento dei danni spettanti a ciascuno degli attori, oltre che al pagamento in loro favore delle spese di lite; aveva rigettato la domanda di garanzia, dichiarando compensate le spese tra il convenuto e la societa&#8217; assicuratrice chiamata in causa.</p>
<p>2.- Proposto appello da parte del Condominio, al fine di chiedere la condanna della (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle somme dovute dal Condominio agli attori originari per risarcimento e spese di lite e costituitasi la societa&#8217; appellata, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha, come detto, rigettato il gravame, ritenendo che, poiche&#8217; la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilita&#8217; civile verso terzi ricopriva &#8220;i danni involontariamente cagionati a terzi&#8230; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione&#8221;, per il sinistro per cui e&#8217; causa la garanzia non fosse operativa perche&#8217; il medesimo non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;. Ha cosi&#8217; confermato anche le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; ha compensato tra le parti le spese del grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza il Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, propone ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>La (OMISSIS) S.P.A. resiste con controricorso.</p>
<p>Non si difendono gli altri intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Pregiudiziale risulta l&#8217;esame congiunto del secondo e del terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui appresso.</p>
<p>Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.</p>
<p>Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto (settore A, punto 1.1. lettera e) sono inclusi tra i rischi assicurati anche quelli causati da colpa grave dell&#8217;assicurato e, con specifico riferimento alla responsabilita&#8217; civile si legge che &#8220;La Compagnia si obbliga a tenere indenne l&#8217;Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione. L&#8217;assicurazione vale anche per la responsabilita&#8217; civile che possa derivare all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;.</p>
<p>Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto nel capo specifico riguardante la responsabilita&#8217; civile, il ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;Appello, interpretando il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l&#8217;operativita&#8217; della garanzia nell&#8217;ipotesi della colpa grave, poiche&#8217; ogni ipotesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall&#8217;assicurazione.</p>
<p>1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ., nonche&#8217; degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118 del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che l&#8217;argomentazione della Corte d&#8217;Appello, secondo cui fatto accidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore, comporterebbe la violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. nonche&#8217; delle norme sull&#8217;interpretazione dei contratti sopra richiamate. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei soli casi in cui puo&#8217; operare la responsabilita&#8217; civile, vale a dire nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di colpa non esisterebbe nemmeno l&#8217;obbligo risarcitorio dell&#8217;assicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ricorrente conclude rilevando che il termine &#8220;accidentale&#8221;, di cui alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba essere inteso ed interpretato nel senso che l&#8217;assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso; osserva, altresi&#8217;, che questa interpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel secondo motivo, relativamente all&#8217;esistenza di apposita clausola che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmente, di dolo.</p>
<p>2.- I motivi sono volti a censurare l&#8217;interpretazione della clausola contrattuale, il cui testo e&#8217; stato sopra riprodotto. In particolare, la Corte d&#8217;Appello ha inteso la copertura assicurativa per la responsabilita&#8217; civile verso terzi come relativa a &#8220;fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore&#8221;, nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una &#8220;condotta omissiva&#8221; dell&#8217;assicurato, quando, come, nella specie, questa concretizzi &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;.</p>
<p>Le censure sono fondate.</p>
<p>Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio per il quale &#8220;l&#8217;assicurazione della responsabilita&#8217; civile, mentre non puo&#8217; concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe&#8217; a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita&#8217;, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l&#8217;estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e&#8217; correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi&#8221; (cosi&#8217;, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonche&#8217;, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).</p>
<p>Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.</p>
<p>2.1.- Quest&#8217;ultimo, d&#8217;altronde, trova riscontro nelle clausole contrattuali menzionate in ricorso.</p>
<p>Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del Condominio come &#8220;comportamento colposo significativo&#8221;), ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell&#8217;assicurato. Pertanto, e&#8217; fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, sia dell&#8217;apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>Inoltre, la contrapposizione di fatto &#8220;accidentale&#8221; a fatto &#8220;doloso&#8221;, quale risulta dal principio sopra richiamato, e&#8217; coerente col testo dell&#8217;inciso finale della clausola esaminata dalla Corte d&#8217;Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia all&#8217;ipotesi della responsabilita&#8217; civile &#8220;che possa deriva all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;, cosicche&#8217; ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso assicurato, in coerenza con la previsione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. E cio&#8217;, ad ulteriore riprova che per fatto &#8220;accidentale&#8221; si debba intendere fatto &#8220;colposo&#8221; quale contrapposto a &#8220;doloso&#8221;, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un&#8217;apposita previsione, quale quella appena riportata, per il relativo ampliamento. E&#8217; corretta, quindi, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa rilevare l&#8217;incoerenza dell&#8217;interpretazione del giudice di merito che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo, la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.</p>
<p>2.2.- L&#8217;indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si intende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resistente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa &#8220;inconsapevole&#8221; e colpa con &#8220;previsione&#8221;, al fine di sostenere che la seconda escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consentirebbe l&#8217;operativita&#8217;. Si e&#8217; gia&#8217; evidenziato come, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile desumibili dall&#8217;articolo 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra&#8217; al principio di diritto sopra ribadito. L&#8217;accoglimento dei detti motivi, comporta l&#8217;assorbimento del primo, col quale sono dedotti ulteriori profili di erroneita&#8217; nell&#8217;interpretazione del contratto di assicurazione prodotto in atti.</p>
<p>Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7401</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-maggio-2012-n-7401/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Se i condomini non pagano, more sanzioni ed interessi per mancati pagamenti possono essere addebitati all'amministratore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1) È controversa la responsabilità dell&#8217;amministrazione condominiale di via (OMISSIS) , retta dallo Studio Bielle snc, in relazione a tre ragioni di danno fatte valere dal Condominio.<br />
Nel 2003 quest&#8217;ultimo conveniva in giudizio lo studio Bielle, lamentando che in relazione alle spese per la video ispezione delle canne fumarie deliberata dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore aveva esposto in rendiconto costi più che duplicati, poiché la delibera riguardava il prezzo fissato per appartamento, mentre l&#8217;addebito della ditta incaricata riferiva il costo unitario per ogni singola canna fumaria ispezionata.<br />
Il condominio lamentava poi maggiori costi per sanzioni e more, conseguenti a ritardati pagamenti a fornitori per circa 13 milioni di lire tra il 98 e il 2000; nonché oneri di un sinistro occorso nel 1996 per l&#8217;omessa cura di una pratica assicurativa caduta in prescrizione.<br />
Il tribunale di Milano con sentenza 25 agosto 2006 rigettava ogni profilo di domanda, rilevando: A) che il Condominio non aveva la legittimazione a far valere la lesione patrimoniale derivante al singolo condomino, che avesse pagato più del dovuto quale proprietario di una canna fumaria aggiuntiva rispetto al preventivo.</p>
<p>B) che il rimprovero relativo ai ritardi nei pagamenti era imputabile alla morosità persistente dei condomini e non alla mala gestio dell&#8217;amministratore.<br />
C) che Studio Bielle aveva tempestivamente inviato all&#8217;assicuratore la denuncia di sinistro e che il nuovo amministratore avrebbe dovuto verificare il buon fine della pratica, mediante trasmissione alla compagnia assicuratrice della lettera della società AEM che quantificava il danno.<br />
1.1) La corte d&#8217;appello Ambrosiana con sentenza 8 febbraio 2010, notificata il 9 marzo 2010, riformava la decisione di primo grado e, ritenuta la legittimazione passiva dell&#8217;appellata Studio Bielle SNC, la condannava al pagamento di Euro 18.481 per maggiori costi da video ispezione, circa Euro 7.000 per sanzioni e more e Euro 925,64 per sinistro AEM.<br />
Studio Bielle SNC ha proposto ricorso per cassazione sviluppato in 6 motivi, resistito da controricorso del Condominio di via (OMISSIS) .<br />
Le parti hanno depositato memorie.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>2) Con il primo motivo, lo Studio Bielle snc lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 C.C., in relazione all&#8217;articolo 360 primo comma numero 3.<br />
Sostiene che erroneamente la corte d&#8217;appello aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva del Condominio, perché l&#8217;amministratore del condominio non poteva, in assenza di uno specifico mandato dei singoli condomini, promuovere un&#8217;azione per ottenere il ristoro dei danni patiti individualmente da ciascuno di essi.<br />
Afferma che la spesa per gli interventi deliberati dall&#8217;assemblea, quand&#8217;anche sostenuta con i fondi condominiali, doveva in ogni caso gravare individualmente sui singoli condomini proprietari delle canne fumarie che abbisognavano degli interventi stessi. Solo costoro, secondo parte ricorrente, erano abilitati a verificare il legittimo impiego dei fondi, in quanto soggetti incisi dal danno.<br />
Nega che il condominio quale committente dei lavori potesse avere legittimazione attiva nei confronti dell&#8217;amministratore, perché l&#8217;azione aveva appunto riguardato quest&#8217;ultimo e non l&#8217;appaltatore. Infine osserva che sotto il profilo dell&#8217;obbligo del conto posto a carico del mandatario, comunque l&#8217;amministratore non aveva titolo per svolgere la domanda di danni nei confronti del suo predecessore perché eventuali somme da quest&#8217;ultimo dovute al condominio entrerebbero a far parte dei fondi comuni come sopravvenienze, procurando indebiti arricchimenti ai condomini rimasti estranei alle video ispezione.<br />
Pertanto, dovendo tali somme essere attribuite ai singoli condomini incisi dal danno, era da escludere la legittimazione dell&#8217;amministratore. Del pari la legittimazione doveva ritenersi circoscritta alle sole azioni perfettamente compatibili con le attribuzioni fissate dall&#8217;articolo 1130 C.C. La censura è infondata.<br />
2.1) L&#8217;art. 1130, n. 1, c.c., fa obbligo all&#8217;amministratore di eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea, sicché egli deve ritenersi autonomamente legittimato a resistere nelle conseguenti controversie ai sensi del primo comma del successivo articolo 1131, il quale nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio (c. 1138) o dall&#8217;assemblea, riconosce all&#8217;amministratore la rappresentanza dei partecipanti (cfr. Cass. 7 febbraio 1998, n. 1302, Foro it., 1998, I, 1103; Cass. S.U. 18331/10).<br />
Nella specie è incontroverso che i controlli sulle canne fumarie dell&#8217;edificio vennero congiuntamente deliberati in assemblea condominiale e che all&#8217;amministratore venne affidato il compito di operare per l&#8217;esecuzione, tanto che dal suo agire è scaturita la doglianza circa il maggior prezzo pagato.<br />
3) Secondo e terzo motivo attengono all&#8217;addebito all&#8217;amministrazione odierna ricorrente del maggior costo preteso e ottenuto dalla ditta incaricata di eseguire le viedeoispezioni delle canne fumarie rispetto a quanto previsto in sede assembleare.<br />
Parte ricorrente sostiene che per mero errore riconoscibile venne verbalizzato in assemblea il costo di 150.000 lire per appartamento e non per ogni canna fumaria; che la previsione di un costo per appartamento era illogica; che la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente stabilito il contrario.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
Si tratta invero di mera contrapposizione a una tesi, argomentatamente esposta in sentenza, di altra, che non dimostra la illogicità della prima.<br />
La Corte ambrosiana ha sottolineato come per tutto il corso del giudizio di primo grado Studio Bielle non ha evidenziato né discusso il preteso errore di verbalizzazione e come il primo giudice abbia addebitato scorrettezza e malafede ai condomini, a fronte di un tenore chiarissimo del verbale e del comportamento omissivo successivamente adottato dall&#8217;amministrazione. Quest&#8217;ultima si era ben guardata &#8220;dall&#8217;interpellare nuovamente il condominio&#8221;, sebbene il preteso errore comportasse un raddoppio dei costi complessivi, essendo stata pagata la somma di 67.285.000 lire in luogo de 31.500.000 lire previste.<br />
Il ragionamento è congruo e logico e non reca vizi in relazione all&#8217;interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) o alla norma che disciplina l&#8217;errore riconoscibile (art. 1431 c.c.). La terza censura del ricorso, che si riferisce a violazione di queste norme, non è fondata, giacché la motivazione resa dalla Corte è coerente con queste disposizioni, facendo riferimento anche alla condotta successiva alla stipula, oltre che a un tenore letterale che non era illogico, essendo possibile che per opere condominiali inusuali e rare l&#8217;appaltatore preferisse proporre un sistema egualitario e forfettario, di più facile appetibilità assembleare, prescindendo dall&#8217;addebito per ogni canna fumaria.</p>
<p>4) È invece fondato il quarto motivo, che denuncia vizi di motivazione con riguardo alle sanzioni e alle &#8220;more&#8221; irrogate in pendenza di ritardati pagamenti di bollette di energia elettrica dei due esercizi amministrati dallo Studio ricorrente. Si tratta di circa sedici milioni di lire di costi gravanti sul condominio e che il tribunale ha negato siano da considerare voce di danno addebitabile all&#8217;amministrazione.<br />
La Corte d&#8217;appello ha capovolto tale statuizione, ritenendo che il tribunale abbia genericamente menzionato i solleciti di pagamento fatti dall&#8217;amministratore ai condomini e la &#8220;morosità cronica&#8221; dei condomini, che configgerebbe con la concentrazione delle sanzioni nell&#8217;annualità 1999/2000.<br />
Il ricorso critica la sentenza d&#8217;appello e fa leva sul testo della sentenza di primo grado, puntualmente riportato, la quale aveva specificato il riferimento ai documenti dai quali risultavano le azioni intraprese.<br />
Alla luce di questo testo, la valutazione di &#8220;insufficienza delle argomentazioni del primo giudice&#8221; espresso dalla sentenza impugnata si rivela totalmente ingiustificato.<br />
Per capovolgere la decisione del tribunale e il suo riferimento a varie risultanze di disavanzi e ritardi, ciascuna con specifico ancoraggio a documenti prodotti, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto esaminarli uno per uno e spiegare perché non fosse vero quanto dettagliatamente riportato dall&#8217;accurata sentenza del tribunale, dalla quale coerentemente e razionalmente era spiegato come plurimi ritardi fossero emersi, vari solleciti di pagamento fossero stati inviati e azioni monitorie ed esecutive intraprese. Nulla di tutto ciò risulta dalla sommaria e apodittica decisione impugnata, che ha fatto ricorso ad argomenti impressivi circa la possibilità di costituire un fondo speciale per far fronte ai pagamenti ed evitare le sanzioni o alla contraddizione tra il pagamento &#8211; doppio del previsto &#8211; dell&#8217;appalto per le video ispezioni e il mancato pagamento delle bollette.<br />
il ricorso ha facile giuoco a smontare queste approssimative argomentazioni, facendo presente che nel volgere di tempo in cui maturarono i ritardi sarebbe stato impossibile, salvo specifica dimostrazione del contrario, indurre parte dei condomini a versare<br />
su un velleitario fondo speciale somme ingenti, come quelle dovute dai condomini morosi.<br />
Né ha senso l&#8217;osservazione circa la scelta di un pagamento in luogo di un altro. Una volta stabilito che si trattava di pagamenti dovuti e a fronte di servizi goduti, ai condomini spettava l&#8217;obbligo di farvi fronte, salvo richiesta di danni per maggiori spese dovute a errori dell&#8217;amministratore, come stabilito per il maggior costo delle video ispezioni. Ciò che i condomini non potevano fare era invece sospendere i pagamenti dovuti al condominio, ben dovendo essi sapere che le carenze di cassa espongono a mancati pagamenti dei fornitori, con conseguente taglio delle utenze o addebito di interessi, sanzioni e costi moratori.<br />
È alla luce di questi rilievi che dovrà quindi essere nuovamente considerato l&#8217;appello in ordine al rigetto, da parte del tribunale, di questo capo di domanda.<br />
5) Con riguardo alla questione testé discussa,parte ricorrente ha svolto un altro motivo di ricorso, il quinto, che lamenta violazione dell&#8217;articolo 112 cpc, per omesso esame di domande ed eccezioni.<br />
Trattasi di censura poco comprensibile, che si risolve nel ripetere la denuncia di cui al punto precedente assumendo che le argomentazioni erano state già spese in appello, ma non erano state considerate. In realtà è quindi denunciato impropriamente lo stesso vizio di motivazione già fatto valere sub 4).<br />
6) Fondato è il sesto motivo di ricorso, concernente violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2952 c.c..<br />
Con riferimento alla dedotta negligenza nella gestione di una pratica assicurativa, la corte d&#8217;appello ha ritenuto che, dopo la denuncia di sinistro del 1996, l&#8217;amministratore aveva omesso di compiere altri atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso puntualmente osserva che tanto la sentenza, quanto probabilmente le successive amministrazioni condominiali hanno trascurato il quarto comma dell&#8217;art. 2952 e. e, a tenore del quale: &#8220;la comunicazione all&#8217;assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell&#8217;azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione (c.c. 2941) finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto&#8221;.<br />
Pertanto, posto che era pacifico l&#8217;invio da parte di Studio Bielle di una &#8220;opportuna denuncia&#8221; all&#8217;assicuratore (così la citazione introduttiva, riportata dal ricorso a pag. 26), per poter addebitare incuria nella gestione della pratica, il giudice di merito di secondo grado avrebbe dovuto spiegare perché la prescrizione non fosse stata sospesa da quella comunicazione o in che termini fosse addebitabile inerzia all&#8217;amministratore sostituito nei primi mesi del 2002 e non piuttosto al suo successore, come ritenuto dal giudice di primo grado.<br />
In mancanza di tale spiegazione, si deve rilevare che sia stata fatta falsa applicazione del disposto dell&#8217;art. 2952 c.c.. Discende da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione all&#8217;accoglimento del quarto e sesto motivo di ricorso e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il quarto e sesto motivo di ricorso; rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2092</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia autoveicolo]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente - Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere - Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente -<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3897/2007 proposto da:</p>
<p>PRENOUVEL DI DI GIACOMANDREA GIOVANNI &amp; VOLPONE MARIO SNC (OMISSIS), in persona di entrambi i soci illimitatamente responsabili, nonché Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAMICI Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BINNI ANTONIO, DELLA ROCCA SERGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BIELLO ALDO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 13/02/2006; R.G.N. 936/2002.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO DELLA ROCCA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUARZI MASSIMO per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 13/2/2006 la Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila respingeva il gravame interposto dalla società Pre-Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. nei confronti della pronunzia non definitiva Trib. Pescara 26/6/2001 di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi nell&#8217;ammontare da determinarsi in corso di causa, lamentati in conseguenza di incendio, sviluppatosi il (OMISSIS), che aveva distrutto il proprio esercizio commerciale in ragione di fiamme sprigionatesi dall&#8217;autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) di proprietà della società Ortofrutticola s.a.s. parcheggiata all&#8217;interno del cortile del condominio (OMISSIS). Con rigetto viceversa della domanda spiegata contro la società Milano Assicurazioni s.p.a..</p>
<p>Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pre- Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, in riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si duole dell&#8217;erroneità dell&#8217;impugnata decisione per risultare essa fondata sull&#8217;ormai superato orientamento che negava la possibilità di considerarsi l&#8217;auto in sosta come in circolazione.</p>
<p>Con il 2 motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.</p>
<p>Lamenta che &#8220;una volta riconosciuta&#8230; la responsabilità oggettiva, non vi è spazio per discettare in ordine alla causa determinante dell&#8217;incendio&#8221;.</p>
<p>Lamenta ulteriormente essere &#8220;irragionevole&#8221; introdurre &#8220;un criterio temporale al fine di riconoscere la sussistenza del nesso causale fra la circolazione e l&#8217;incendio, così come il farsi carico di ricercare la causa effettiva dell&#8217;incendio&#8221;.</p>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.</p>
<p>Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, anch&#8217;essa gli estremi della fattispecie &#8220;circolazione del veicolo&#8221;, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l&#8217;assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l&#8217;inizio della sosta e l&#8217;insorgere dell&#8217;incendio (v. Cass., 5/8/2004, n. 14998).</p>
<p>Si è in particolare precisato che l&#8217;art. 2054 c.c., u.c., non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione &#8211; fatta di movimento e di sosta &#8211; per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, sicchè anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall&#8217;art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione &#8211; ivi compresa la sosta &#8211; sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell&#8217;assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all&#8217;art. 2054 c.c. (v. Cass., 11/2/2010, n. 3108).</p>
<p>A tale stregua, il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall&#8217;art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell&#8217;incendio del proprio autoveicolo solamente in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta.</p>
<p>La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica o ad essa equiparata, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass., 17/1/2008, n. 858;</p>
<p>Cass., 19/12/2006, n. 27168; Cass. 21/10/2005, n. 20359), in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all&#8217;impiego di mezzi straordinari (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651), integrando un rischio generico della vita di relazione, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità (v. Cass., 7/10/2008, n. 24755).</p>
<p>Orbene, rilevato che &#8220;il Tribunale ha individuato la causa dell&#8217;incendio del veicolo in un difetto intrinseco del mezzo, in particolare in un corto circuito dell&#8217;impianto elettrico&#8221;, nel pervenire ad affermare che &#8220;la copertura obbligatoria non può aver luogo allorchè la circolazione del mezzo si presenti &#8211; come nel caso che ne occupa &#8211; in rapporto di pura e semplice occasionalità con l&#8217;evento. Nè in contrario può sostenersi che un corto circuito sull&#8217;impianto elettrico di un&#8217;autovettura è sempre da riferirsi alla precedente condizione di marcia della stessa e quindi in ogni caso alla sua circolazione, per la duplice ragione che quest&#8217;ultima locuzione nella fattispecie concreta si identifica con la sosta del mezzo e non con la sua marcia, la quale potrebbe essere stata pregressa, ma, in ipotesi, potrebbe anche essere mancata del tutto (come nel caso, non infrequente, in cui si lasci l&#8217;automezzo fermo col motore acceso per un certo tempo e poi per qualsivoglia motivo lo si spenga), e che, all&#8217;interno delle possibili serie causali, deve darsi priorità e rilevanza a quelle che si pongano in relazione diretta ed immediata con l&#8217;evento, nel momento in cui questo si produce&#8221; la corte di merito ha nell&#8217;impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.</p>
<p>Della medesima s&#8217;impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.<br />
Cassa in relazione l&#8217;impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.</p>
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