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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; assemblea</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
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		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4338</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[atti conservativi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando l'amministratore di condominio non ha bisogno di essere autorizzato dall'assemblea per agire ingiudizio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 9137 e 14230/06 proposti da:</p>
<p>- (OMISSIS) (c.f.) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) e dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente (proc. n.r.g. 9137/06) -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell&#8217;amministratore pro tempore dr. (OMISSIS); rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in (OMISSIS), giusta procura speciale rep. 29423 per atti del notaio (OMISSIS) di Firenze dell&#8217;11/11/2011;</p>
<p>- controricorrente (proc. n. r.g. 9137/06) e ricorrente incidentale (proc. n.r.g. 14230/96) -</p>
<p>contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1591/05; depositata il 4/11/05 e notificata il 17/01/2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9/01/2013 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte ricorrente, che ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte contro ricorrente e ricorrente incidentale, che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;accoglimento di quello incidentale;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;assorbimento o il rigetto di quello incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1 &#8211; Il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS), cito&#8217; innanzi al Tribunale del capoluogo toscano il condomino (OMISSIS) chiedendo che fosse ordinata la rimozione di alcune opere (rampa scale per raggiungere la mansarda; vano ad uso cucina; trasformazione della copertura a tetto in locale ad uso esclusivo) dal medesimo poste in essere, senza autorizzazione, su spazi condominiali (vano scala) ed a servizio dell&#8217;appartamento di proprieta&#8217; esclusiva, sito all&#8217;ultimo piano, di guisa da ostacolare l&#8217;uso delle cose comuni da parte degli altri condomini.</p>
<p>2- Il (OMISSIS), nel costituirsi, ammise di aver trasformato parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo ma nego&#8217; che da cio&#8217; derivasse un pregiudizio per gli altri condomini; nego&#8217; altresi&#8217; di aver eseguito interventi modificativi non assentiti.</p>
<p>3 &#8211; L&#8217;adito Tribunale respinse la domanda, opinando che le opere in contestazione sarebbero state effettuate sulla proprieta&#8217; esclusiva del (OMISSIS) e che da esse non sarebbe derivato alcun nocumento all&#8217;utilizzo delle proprieta&#8217; comuni da parte dei condomini.</p>
<p>4 &#8211; La Corte di Appello di Firenze, decidendo sul gravame del Condominio, ne accolse in parte le doglianze, condannando il (OMISSIS) alla rimessione nel pristino stato della parte del locale sottotetto sovrastante il vano scale condominiale e della porzione del tetto che era stata trasformata in terrazza; la detta Corte pervenne a tale decisione &#8211; per quello che ancor conserva interesse in questa sede -: a &#8211; innanzi tutto disattendendo l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dell&#8217;amministratore dell&#8217;ente di gestione, sollevata dal (OMISSIS) in relazione alla mancata autorizzazione a proporre il giudizio da parte dell&#8217;assemblea condominiale, affermando in contrario che la causa avrebbe avuto finalita&#8217; cautelari, come tali rientranti in quei giudizi in cui l&#8217;amministratore puo&#8217; agire o resistere autonomamente; b &#8211; in secondo luogo interpretando l&#8217;atto di acquisto del (OMISSIS), nel senso che con lo stesso il precedente proprietario avrebbe trasferito la porzione di fabbricato tra l&#8217;appartamento sito all&#8217;ultimo piano ed il tetto condominiale ma non il volume soprastante il vano delle scale condominiali, cosi&#8217; che, avendo il (OMISSIS) creato nel sottotetto un nuovo locale, utilizzando non solo il volume del sottotetto sovrastante il proprio appartamento ma anche la cubatura sovrastante le scale condominiali, avrebbe determinato una modifica non consentita della cosa comune; e &#8211; in terzo luogo sostenendo che sarebbe stata illegittima anche la trasformazione di parte della copertura a tetto in terrazza ad uso esclusivo, dal momento che ne sarebbe derivato &#8211; per la parte sovrastante l&#8217;appartamento di altri condomini &#8211; lo snaturamento della funzione propria del tetto, posto non solo a copertura dell&#8217;edificio ma anche a garantire l&#8217;isolamento termico del medesimo e comunque formante oggetto di un diritto di accesso da parte dei condomini.</p>
<p>5 &#8211; Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi; il Condominio ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale, facendo valere due motivi; la causa e&#8217; stata rinviata dapprima per consentire al Condominio di produrre le delibere di autorizzazione alla costituzione in giudizio e successivamente per l&#8217;astensione dalle udienze proclamata dall&#8217;Avvocatura.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>A &#8211; I due ricorsi vanno riuniti in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza.</p>
<p>B &#8211; La decisione della Corte di Appello e&#8217; stata depositata in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., introducente l&#8217;obbligo di formulare specifico quesito di diritto per l&#8217;ammissibilita&#8217; del mezzo di impugnazione; ne deriva che e&#8217; infondata l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; dei motivi del ricorrente, laddove nell&#8217;esposizione dei medesimi il (OMISSIS) sia incorso nella ricordata omissione.</p>
<p>I &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli articoli 948, 1130, 1131 e 1136 cod. civ. in base all&#8217;assunto che l&#8217;Amministratore del Condominio sarebbe stato privo di legittimazione a promuovere il giudizio in quanto nella fattispecie lo stesso avrebbe fatto valere in sostanza un&#8217;azione di revindica, come tale non rientrante nel novero di quelle conservative che l&#8217;amministratore, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 1131 c.c., n. 4, puo&#8217; promuovere autonomamente; con il primo motivo di ricorso incidentale (evidentemente condizionato all&#8217;accoglimento dell&#8217;avversaria censura) il Condominio deduce invece l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione nella pronunzia della Corte fiorentina laddove la stessa avrebbe ritenuto che con la Delib. Condominiale 2 dicembre 1986 l&#8217;assemblea non avrebbe dato mandato all&#8217;Amministratore di agire contro il (OMISSIS), assumendo erroneamente che l&#8217;autorizzazione avrebbe interessato altra causa.</p>
<p>1/a &#8211; Il primo motivo e&#8217; infondato ed il correlativo mezzo incidentale ne risulta assorbito.</p>
<p>1/b &#8211; Invero dall&#8217;esame del combinato disposto degli articoli 1130 e 1131 c.c. emerge che la prima norma, al punto 4, fa obbligo all&#8217;amministratore di: &#8220;compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio&#8221;: nei limiti di questa attribuzione, l&#8217;amministratore del condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e puo&#8217; agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi; secondo l&#8217;interpretazione di questa Corte, il legislatore ha inteso riferirsi agli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell&#8217;integrita&#8217; dell&#8217;immobile (v Cass. 8233/07), cioe&#8217; ad atti meramente conservativi (adde, nel medesimo senso, piu&#8217; di recente: Cass. 16230/2011; Cass. 14626/2010); piu&#8217; specificamente la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva dell&#8217;amministratore ad agire in giudizio senza l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea: per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552); per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull&#8217;area solare dell&#8217;ultimo piano (Cass. Sez. 2, 21 marzo 1969, n. 907); per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l&#8217;estetica della facciata dell&#8217;edificio, sulla terrazza di copertura (Cass. Sez. 2, 12 ottobre 2000, n. 13611); in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell&#8217;edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 3 maggio 2001, n. 6190; Cass. Sez. 2, 15 maggio 2002, n. 7063); per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l&#8217;istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (Sez. 2, 22 ottobre 1998, n. 10474).</p>
<p>1/d &#8211; Orbene dalla lettura della narrativa di fatto sopra riportata, appare evidente che il Condominio intese tutelare l&#8217;utilizzo da parte dei singoli condomini dello spazio a sottotetto e dell&#8217;area sovrastante il vano scale, assumendo che le opere poste in essere del (OMISSIS) sarebbero state idonee ad arrecare pregiudizio a tale uso: l&#8217;esame dei titoli di provenienza e le statuizioni circa l&#8217;oggetto della vendita al (OMISSIS) non erano dunque finalizzati a valutare la titolarita&#8217; in capo allo stesso di parte dei beni comuni, bensi&#8217; &#8211; e per incidens &#8211; a sottoporre ad analisi critica le giustificazioni del convenuto alle pretese dell&#8217;ente di gestione.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce che la sentenza della Corte fiorentina sarebbe stata viziata da violazione o da falsa applicazione dei principi relativi all&#8217;identificazione del contratto (articolo 1321 cod. civ.); alla sua conclusione (articolo 1326 cod. civ.); alla nozione di transazione (articolo 1965 cod. civ.) nonche&#8217; da vizio di motivazione &#8211; omessa, contraddittoria o insufficiente &#8211; allorche&#8217; avrebbe disatteso l&#8217;eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del Condominio per effetto dell&#8217;intervenuta transazione a seguito dell&#8217;accettazione, da parte dell&#8217;assemblea condominiale in data 5 giugno 2001, della proposta, in quella sede avanzata da esso deducente, di porre termine all&#8217;intero contenzioso con il Condominio &#8211; avente ad oggetto anche altre cause &#8211; con compensazione delle spese; sul punto il ricorrente mette in evidenza che sarebbe stato contraddittorio dare atto dell&#8217;incontro tra la volonta&#8217; conciliativa di esso ricorrente e quella dei condomini, nel corso di detta assemblea, per poi negare natura di transazione a tale atto.</p>
<p>2/a &#8211; Il motivo deve dirsi fondato in quanto dalla lettura del contenuto del verbale di assemblea riportato a fol. 7 del ricorso emerge che il condomino manifesto&#8217; la sua ferma intenzione di rinunziare alle varie cause pendenti (&#8220;il sig. (OMISSIS) dichiara e sottoscrive e riconferma l&#8217;assoluta disponibilita&#8217; a transigere tutte le cause attualmente pendenti, con compensazione delle spese, nei vari gradi del giudizio, senza condizione alcuna&#8221;) e che, contestualmente, l&#8217;assemblea diede il proprio assenso a tale manifestazione di volonta&#8217; (&#8220;l&#8217;assemblea, allo scopo di tentare una generale pacificazione all&#8217;interno del condominio, delibera unanimemente di accettare la proposta transattiva cosi&#8217; come formulata dal sig. (OMISSIS)&#8221;) prevedendo nel contempo l&#8217;affidamento al proprio legale dell&#8217;incarico di formalizzare il gia&#8217; raggiunto accordo (&#8220;&#8230;ed invita l&#8217;amministratore a contattare l&#8217;avv. (OMISSIS) perche&#8217; le decisioni abbiano le formali attuazioni&#8230;&#8221;).</p>
<p>2/b &#8211; A fronte di tali emergenze di causa il giudice dell&#8217;appello ha valorizzato esclusivamente il fatto che, successivamente, detto accordo non produsse gli sperati effetti, non ponendo a mente &#8211; e quindi incorrendo nel vizio di insufficiente motivazione &#8211; che la delibazione critica commessagli dal motivo di gravame aveva ad oggetto: da un lato, la verifica della formazione di un accordo &#8211; se vuolsi: &#8220;quadro&#8221; &#8211; sulla proposta del (OMISSIS) e, dall&#8217;altro, gli effetti di tale accordo; l&#8217;escludere la corrispondenza del pur riconosciuto incontro delle volonta&#8217; allo schema portato dall&#8217;articolo 1965 cod. civ. voleva dunque dire non portare la propria attenzione al prius logico rappresentato dal valore vincolante dato dall&#8217;accettazione della proposta e, con cio&#8217;, privare di consequenzialita&#8217; logica il risultato interpretativo cui poi si era pervenuti (cfr. fol quinto della sentenza: &#8220;&#8230;cosa ben diversa da cio&#8217; che e&#8217; necessario perche&#8217; possa ritenersi stipulato il contratto di cui all&#8217;articolo 1965 cod. civ.&#8221;).</p>
<p>2.c &#8211; L&#8217;accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza in parie qua commettendosi al giudice del rinvio una rinnovata valutazione dell&#8217;oggetto e dei limiti del gia&#8217; raggiunto accordo sulla continuazione della lite.</p>
<p>3 &#8211; Gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale ne risultano assorbiti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso nonche&#8217; del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 760</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[immixxioni]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>

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		<description><![CDATA[In assemblea di condominio, urlare al vicino "se non la smetti vendo la casa agli zingari violenti che..." integra il reato di minaccia?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di LANCIANO, del 03/03/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 3 marzo 2011, confermativa di quella di primo grado, del Giudice di pace, il quale aveva pronunciato condanna in ordine al concorso nel reato di minacce &#8211; cosi&#8217; diversamente qualificato il fatto contestato originariamente a titolo di ingiurie &#8211; in danno di (OMISSIS), reato consumato il (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;imputato e&#8217; stato ritenuto responsabile di avere prospettato un male ingiusto al (OMISSIS) dicendogli che gli zingari ai quali intendeva vendere il proprio appartamento avrebbero reagito con atti di violenza fisica se avesse continuato a bussare con la scopa per i rumori di cui si lamentava.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la erronea applicazione della legge penale.</p>
<p>Nel caso di specie, le frasi di cui all&#8217;imputazione erano state pronunciate all&#8217;esito di una riunione condominiale e nell&#8217;ambito di rapporti di vicinato esasperati dal fatto che (OMISSIS), abitando nell&#8217;appartamento sottostante a quello dell&#8217;imputato, continuamente protestava per i presunti rumori che il coinquilino produceva.</p>
<p>Poteva dirsi che il comportamento dell&#8217;imputato non consistesse nella prospettazione di un male ingiusto ma di un evento paradossale quale quello della vendita della propria casa a degli zingari, per non sottostare al comportamento molesto del vicino.</p>
<p>Difettava, dunque, la capacita&#8217;, della frase proferita, di intimidire l&#8217;interlocutore, ossia di restringerne la liberta&#8217; psichica, apparendo la stessa, piu&#8217; che altro, la ostentazione di un comportamento provocatorio finalizzato a prevenire un&#8217;azione illecita o inopportuna dell&#8217;altro (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007); Rv. 236543; Sez. 5, Sentenza n. 7355 del 23/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165667).</p>
<p>Ed anzi difesa sottolinea altresi&#8217; che la giurisprudenza esclude la sussistenza del reato quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente, essendo, come nella specie, la rappresentazione di una legittima protesta in relazione alla condotta del condomino;</p>
<p>2) il vizio della motivazione.</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello ha ravvisato il reato nella circostanza che l&#8217;imputato ha rappresentato al proprio interlocutore l&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima (la vendita della propria casa), tuttavia allo scopo di danneggiare altri.</p>
<p>In realta&#8217;, il danno che sarebbe derivato dall&#8217;azione della vendita, avrebbe attinto, prim&#8217;ancora del vicino, l&#8217;imputato stesso: un&#8217;evenienza capace di far emergere senza ombra di dubbio che lo scopo dell&#8217;agente non era quello di rappresentare un male ingiusto alla persona offesa, ma di far cessare le sue proteste.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato, come sostenuto anche dal Procuratore Generale di udienza.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte, richiamata ed applicata nella sentenza impugnata, ha ripetutamente osservato che, ai fini della configurabilita&#8217; del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto &#8211; la cui verificazione dipende dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente &#8211; che puo&#8217; derivare anche dall&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui e&#8217; tipicamente preordinata dalla legge; non e&#8217;, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della liberta&#8217; morale (Sez. 5, Sentenza n. 4633 del 18/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 228064).</p>
<p>Tanto premesso, appare evidente la mancata integrazione, nel caso di specie, in primo luogo della prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipendesse dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente: il fatto ingiusto rappresentato alla persona offesa, invero, risulta connesso ad una iniziativa del tutto ipotetica di soggetti terzi, che sarebbero stati &#8220;legittimati&#8221; da una iniziativa ugualmente futura ed incerta (la vendita dell&#8217;appartamento a zingari) da parte dell&#8217;imputato.</p>
<p>In piu&#8217;, appare decisiva la applicabilita&#8217; al caso di specie del principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; ed evocato correttamente dalla difesa, secondo cui non integra comunque il delitto di minaccia la condotta di colui che tenga un comportamento pure apparentemente integrante la fattispecie in esame, non gia&#8217; al fine di restringere la liberta&#8217; psichica del minacciato, bensi&#8217; al fine di prevenirne un&#8217;azione illecita (nel caso di specie, molestie), rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento avrebbe determinato (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236543).</p>
<p>Il fatto di cui alla imputazione deve, in conclusione ritenersi privo di concreta valenza minacciosa nei confronti del denunciante.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sntenza 31 maggio 2012 n. 33221</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Insultare l'architetto che rappresenta un condomino in assemblea risulta in un reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antoni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)D.V. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA, del 27/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per il rigetto;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. A. Florio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione D.V. avverso la sentenza del Tribunale di Trani &#8211; sezione distaccata di Barletta &#8211; in data 27 settembre 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, in ordine al reato di ingiurie commesso nel settembre e nel dicembre 2002 in danno di S.M..</p>
<p>Il reato non è ancora prescritto a causa della interruzione ed anche della sospensione del relativo termine, per giorni 738, con la conseguenza che ne è prevista la scadenza l&#8217;8 giugno 2012.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la nullità del processo di primo grado e degli atti successivi avendo la difesa prodotto, per le udienze del 18 giugno 2009 e 25 febbraio 2010, certificazioni attestanti l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato il quale nel primo caso, era stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell&#8217;ospedale di Andria e, nel secondo caso, presso il centro riabilitativo (OMISSIS) di Pescara.</p>
<p>Il giudice aveva ingiustamente rifiutato il rinvio sulla base dell&#8217;erronea motivazione secondo cui si trattava di malattia cronica, da sottoporre a un programma riabilitativo pianificabile nel tempo;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento.</p>
<p>L&#8217;affermazione di responsabilità in ordine al primo episodio era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, la quale, secondo l&#8217;assunto del ricorrente, non deve neppure prestare giuramento.</p>
<p>L&#8217;espressione proferita dell&#8217;imputato in quell&#8217;occasione, peraltro, atteneva alla circostanza che la persona offesa lavorasse senza emettere fattura e quindi a un&#8217;evenienza che, riportata nel contesto della discussione, trovava ampia giustificazione.</p>
<p>Il secondo episodio offensivo contestato non aveva invece trovato riscontro probatorio con riferimento all&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;. Era rimasto comprovato soltanto il ricorso all&#8217;espressione &#8220;che cazzo&#8221; la quale è entrata nell&#8217;uso comune e non ha rilevanza penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando è proferita in posizione di parità rispetto all&#8217;interlocutore;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 599 c.p..</p>
<p>Nel comportamento dell&#8217;imputato si sarebbe dovuto riconoscere lo stato d&#8217;ira di chi reagisce al fatto ingiusto altrui avendo l&#8217;imputato, anche nella forma putativa, ritenuto di reagire a intromissioni ingiustificate della persona offesa in lavori di pertinenza del condominio nel quale quella non abitava.</p>
<p>Il difensore di parte civile ha denunciato la inammissibilità dell&#8217;appello sotto il profilo della mancata espressa aggressione al capo della sentenza di primo grado contenente le tradizioni civili.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., per non avere il giudice di primo grado riconosciuto l&#8217;assoluto impedimento dell&#8217;imputato a comparire in due udienze del 2009 del 2010.</p>
<p>Si riporta, nell&#8217;atto di impugnazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di malattia cronica e della sua attitudine a integrare il detto impedimento assoluto, evitando però &#8211; ed in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso nonchè di quello della necessaria specificità dei motivi &#8211; di indicare e di allegare la reale natura ed i termini della concreta rilevazione della patologia riconosciuta come cronica dello stesso giudice procedente.</p>
<p>Una simile omissione impedisce a questo giudice di legittimità di apprezzare la rilevanza della questione e l&#8217;eventuale fondamento della denunciata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, in materia, anche l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato, indicato dall&#8217;art. 420 quater c.p.p., comma 1, configurabile anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, sussiste purchè determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall&#8217;imputato e a lui non ascrivibile (Rv. 220247).</p>
<p>Ed infatti, la stessa giurisprudenza osserva pure che la presenza di una situazione patologica cronica e legata all&#8217;età dell&#8217;imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell&#8217;imputato, nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest&#8217;ultimo (Rv. 251901).</p>
<p>Uguale rilievo rende inammissibile la censura riguardante il mancato rinvio per l&#8217;impedimento dedotto con riferimento al ricovero in centro abilitativo.</p>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, anche per genericità.</p>
<p>In primo luogo è manifestamente infondata l&#8217;osservazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire prova di responsabilità. La persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicche le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.</p>
<p>Quanto, poi, al principio evocato in ricorso, secondo cui l&#8217;espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nel contesto nel quale essa è stata pronunciata, se ne ribadisce la condivisibilità ma se ne rileva anche la menzione del tutto generica nel ricorso che ci occupa.</p>
<p>Il ricorrente, violando il disposto dell&#8217;art. 581 c.p.p., non indica le ragioni in punto di fatto, sulle quali poggia la censura, con la conseguenza che la denuncia circa la mancata contestualizzazione dell&#8217;espressione offensiva in esame, risulta del tutto non apprezzabile.</p>
<p>Se mai il principio di diritto risulta evocato in maniera del tutto eccentrica rispetto la ricostruzione dell&#8217;accaduto come effettuata nella sentenza di primo grado e fatta propria anche dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Risulta infatti da tali sentenze di merito che l&#8217;espressione ingiuriosa con la quale l&#8217;imputato ha attribuito alla persona offesa di lavorare evadendo gli obblighi fiscali, è stata pronunciata nel corso di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare i lavori condominiali invece non graditi all&#8217;imputato.</p>
<p>In ordine al secondo episodio, fermo che la sentenza di primo grado al pari di quella di appello non risulta addebitata l&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;, deve osservarsi che il principio di diritto evocato dal ricorrente non appare decisivo fini di risolvere il processo in senso favorevole al medesimo. L&#8217;espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.</p>
<p>E d&#8217;altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l&#8217;espressione &#8220;architetto del cazzo&#8221; fosse stata pronunciata all&#8217;indirizzo della persona offesa, da parte dell&#8217;imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità.</p>
<p>Inammissibile è l&#8217;ultimo motivo di ricorso, formulato ancora in maniera assertiva e tutta versata in fatto, essendo da escludere che la partecipazione alla decisione sui lavori condominiali da parte della persona offesa quale sostituto del padre, potesse costituire oggettivamente o anche soltanto soggettivamente per l&#8217;imputato un fatto ingiusto al quale reagire per effetto di un giustificato stato d&#8217;ira.</p>
<p>Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.</p>
<p>In base al principio della soccombenza l&#8217;imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V 03, Sentenza novembre 2011 n. 9608</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbale]]></category>
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		<description><![CDATA[Presentare un falso verbale di assemblea integra reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMATO Alfonso &#8211; Presidente -<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FUMO Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.C.,(OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 19/10/2010 della Corte di Appello di Bologna;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;<br />
dato atto della presenza dell&#8217;avv. Angelo Colucci in difesa della parte civile, della quale si è ribadita la carenza di legittimazione;<br />
udito per l&#8217;imputata l&#8217;avv. GUERRA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte d&#8217;Appello di Bologna, riformando su ricorso del Procuratore Generale la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Ravenna &#8211; sezione distaccata di Lugo, ha riconosciuto C.C. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 485 c.p.; l&#8217;ha quindi condannata alla pena di legge, dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria riproposta in appello dalla parte civile.</p>
<p>1.1. In fatto era accaduto che la C., in un giudizio civile nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia del verbale di assemblea condominiale datato 11 luglio 2000, difforme dall&#8217;originale per la rimozione di un capoverso e per l&#8217;aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata, per il tramite del difensore, deducendo, nell&#8217;ordine: errata applicazione dell&#8217;art. 485 c.p., ad una fattispecie estranea alla previsione normativa;</p>
<p>insussistenza del dolo; travisamento del fatto; tardività della querela.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il ricorso è fondato nella sua prima censura, con efficacia assorbente nei confronti di quelle restanti.</p>
<p>2. E&#8217; principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l&#8217;alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l&#8217;apparenza dell&#8217;originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l&#8217;attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Sez. 5, n. 7385/08 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 34340 del 08/06/2005, Concone, Rv. 232320; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, Pegoraro, Rv. 213125).</p>
<p>2.1. Risultando accertato in fatto che la C. ebbe a versare in giudizio la riproduzione redatta al computer &#8211; non firmata e non autenticata &#8211; del testo manoscritto di un verbale di delibera assembleare, presentandola come copia e non come originale, deve concludersi che il fatto non integra gli estremi del delitto di cui all&#8217;art. 485 c.p., nè di alcun&#8217;altra ipotesi di falso documentale.</p>
<p>3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 luglio 1999 n. 8116</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-27-luglio-1999-n-8116/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti perché i comproprietari di un piamo o parte di esso si possano ritenere ritualmente convocati?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Michele LUGARO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Ugo RICCIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonino ELEFANTE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Matteo IACUBINO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giovanni SETTIMJ &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONIO D&#8217;ALESSIO, che la difende per procura speciale del Consolato Generale d&#8217;Italia a Londra Prot. n. 459 del 04-02-97,</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO,in persona dell&#8217;amministratore, Sig.ra MAGNIFICO Maria Giuseppina, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1141-96 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 27-03-96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04-11-98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;ALESSIO ANTONIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato SABBADINI GIANCARLO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione addì 1.6.87, Lidia RL, nella sua qualità di proprietaria d&#8217;un appartamento nella palazzina condominiale in Anzio alla Via Catilina n. 2, conveniva in giudizio il condominio innanzi al tribunale di Velletri per sentir dichiarare la nullità dell&#8217;assemblea tenutasi il 30.04.87 e delle deliberazioni nell&#8217;occasione adottate. In particolare &#8211; per quel che in questa sede ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso &#8211; contestava al convenuto: l&#8217;attribuzione arbitraria di 46 millesimi a DC, condomino solo comproprietario d&#8217;un&#8217;unità indivisa; il mancato invio dell&#8217;avviso di convocazione a tutti i condomini; l&#8217;errore nell&#8217;attribuzione unitaria dei millesimi della proprietà Pace, invece divisa in due porzioni distinte.</p>
<p>Il condominio, nel costituirsi chiedendo la reiezione dell&#8217;avversa domanda, eccepiva, tra l&#8217;altro, che quanto indicato nella convocazione corrispondeva a quanto discusso e deliberato, che il condomino DC aveva partecipato in rappresentanza di tutti i comproprietari dell&#8217;unita e quindi quale titolare degli interi 140 millesimi, che le condomine Pace non avevano mai richiesto l&#8217;attribuzione d&#8217;una distinta caratura millesimale per le due unità ricavate dall&#8217;appartamento originario.</p>
<p>Con sentenza 154-90, il Tribunale di Velletri &#8211; ritenuto, tra l&#8217;altro, sui punti ancora in questione, che, se errore era ravvisabile nelle decisioni dell&#8217;assemblea, esso era, se mai, quello d&#8217;aver attribuito al condomino DC una capacità rappresentativa limitata a soli 46 millesimi; che eventuali errori della tabella od innovazioni tali da renderne necessaria la modifica ex art. 68 disp. att. CC dovevano essere fatti valere con specifica azione, nel frattempo dovendosi applicare le tabelle esistenti; che l&#8217;asserita mancata convocazione di alcuni condomini, doveva essere dedotta dagli interessati; che quanto osservato circa il numero dei condomini e la caratura delle singole proprietà valeva anche per la questione della ripartizione delle spese &#8211; respingeva la domanda.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva appello. Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza n. 1141 del 27.3.96, la Corte d&#8217;Appello di Roma rigettava il gravame evidenziando, sempre per quel che qui ancora interessa:</p>
<p>- sul primo motivo relativo alla dedotta violazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC &#8211; che la partecipazione all&#8217;assemblea d&#8217;uno dei comproprietari d&#8217;una singola unità doveva presumersi in rappresentanza di tutti i comproprietari che la doglianza relativa all&#8217;attribuzione al DC di millesimi inferiori a quelli in realtà rappresentati era incoerente con la deduzione dell&#8217;insufficienza della maggioranza; che era stato osservato l&#8217;art. 1136, 2 comma, CC relativo al quorum necessario ai fini dell&#8217;approvazione delle proposte, per cui l&#8217;appellante non aveva interesse a dedurre l&#8217;assunta irregolarità del numero degli intervenuti, rilevante essendo il solo calcolo delle quote del valore dell&#8217;edificio rappresentate, anche in ragione del fatto che non risultava vi fossero stati dei dissenzienti;</p>
<p>- sul secondo motivo, che le tabelle esistenti dovevano essere rispettate fino a quando non ne fosse intervenuta la modifica convenzionale o giudiziale;</p>
<p>- sul terzo motivo, che permaneva il vincolo contrattuale, derivante dai rispettivi atti d&#8217;acquisto, al rispetto delle tabelle originariamente prescelte dai condomini;</p>
<p>- i restanti motivi di gravame venivano giudicati irrilevanti o inammissibili nel giudizio d&#8217;appello.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva ricorso per cassazione con due motivi.</p>
<p>Resisteva con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC e di tutte le norme con esso connesse e presupposte, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 CPC; vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito abbia errato nel ritenere validamente rappresentate in assemblea le quote delle proprietà DC e Pace concludendo per la sussistenza del quorum: necessario alla validità dell&#8217;assemblea che, per contro, a suo avviso non era stato raggiunto.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento già per due considerazioni di carattere generale.</p>
<p>In primo luogo, per la sua stessa genericità, in quanto la ricorrente, deducendo quale causa di nullità della costituzione dell&#8217;assemblea l&#8217;insussistenza del quorum necessario per la validità della stessa in relazione alla dedotta irregolare partecipazione di rappresentanti per le proprietà DC e Pace, avrebbe dovuto, anzi tutto, facendo esatto riferimento alla ripartizione in quote del valore dell&#8217;intero edificio ed indicando le singole quote presenti ed assenti, illustrare la situazione verificatasi in occasione dell&#8217;assemblea contestata e dimostrare come l&#8217;errata attribuzione dei millesimi relativi alle unità immobiliari DC e Pace avesse determinato l&#8217;insussistenza del quorum richiesto per la validità dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Ciò che non ha fatto, così venendo meno all&#8217;obbligo (che, per il principio d&#8217;autosufficienza del ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente) di mettere il giudice di legittimità in condizione d&#8217;accertare, sulla base del solo ricorso, la rilevanza e la decisività della questione prospettatagli ai fini della possibilità, in astratto, d&#8217;una definizione della controversia difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo; genericità siffatta comporta la reiezione del motivo.</p>
<p>Nè giova alla ricorrente aver provveduto all&#8217;uopo con la memoria depositata prima dell&#8217;udienza di discussione, giacché le difese consentite dall&#8217;art. 378 CPC sono solo quelle destinate a chiarire i motivi d&#8217;impugnazione già svolti ovvero a confutare te tesi avversarie, mentre consentite non sono difese con le quali vengano sollevate questioni nuove non rilevabili d&#8217;ufficio o, come nella specie, venga specificato od integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (Cass. 19.5.97 n. 4445, 7.3.96 n. 1793, 15.6.95 n. 6756).</p>
<p>In secondo luogo, il motivo va disatteso per difetto di legittimazione della ricorrente a dedurre il preteso vizio d&#8217;invalidità dell&#8217;assemblea, in quanto si controverte non della sussistenza o meno d&#8217;un&#8217;idonea convocazione di tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari de quibus &#8211; questione che, investendo uno dei presupposti di validità della costituzione dell&#8217;assemblea e, quindi, un vizio comportante nullità assoluta, può essere sollevata da qualsiasi condomino &#8211; ma del potere del soggetto presente in assemblea di rappresentare gli altri soggetti contitolari del medesimo diritto alla partecipazione.</p>
<p>Per tale ipotesi, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all&#8217;assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che l&#8217;uno dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell&#8217;assemblea ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza all&#8217;altro (Cass. 11.11.92 n. 12119, 28.7.90 n. 7630, 25.5.84 n. 3231, 24.1.80 n. 590).</p>
<p>Quanto, poi, a tale potere, in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentano sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (cfr. Cass. 26.4.94 n. 3952).</p>
<p>Può d&#8217;altronde, ma solo ad abundantiam, brevemente rilevarsi anche l&#8217;infondatezza del motivo stesso.</p>
<p>Quanto alla posizione DC, la ricorrente censura l&#8217;impugnata sentenza per erronea applicazione al caso di specie della praesumptio hominis, essendoci ritenuto DC, comproprietario per un quarto d&#8217;una porzione immobiliare del complessivo valore di 140 millesimi, rappresentante per implicito anche degli altri comproprietari e, quindi, dell&#8217;intera quota, mentre, ad avviso d&#8217;essa ricorrente, ex art. 67 disp. att. CC, in difetto di delega da parte degli altri comproprietari, la situazione non avrebbe consentito di considerar presenti nè i 140 millesimi, come ritenuto dai giudici di merito, nè la quota proporzionale di 46 millesimi, come ritenuto dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Vero è, per contro, che la norma invocata non trova applicazione al caso di specie, in quanto dettata per l&#8217;ipotesi in cui tutti i comproprietari di una singola unità immobiliare siano presenti all&#8217;assemblea e si renda necessario attribuire all&#8217;un d&#8217;essi il potere d&#8217;esprimere la volontà comune, irrilevanti rimanendo per il condominio gli eventuali contrasti in seno al gruppo dei detti comproprietari.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi, invece, che dei comproprietari di una singola unità immobiliare uno solo sia presente all&#8217;assemblea, quando non sia contestato o possa comunque ritenersi provato che tutti siano stati idoneamente convocati per averne ricevuta notizia ai pari del comproprietario presente (o comunque da questi), è legittimo presumere &#8211; particolarmente ove trattisi di soggetti legati da rapporto di parentela ed, in ogni caso, ove non siano noti contrasti d&#8217;interessi tra loro &#8211; che, anche in assenza d&#8217;espressa delega (questa potendo essere conferita in forma verbale) il comproprietario presente legittimamente rappresenti quelli assenti.</p>
<p>Siffatte valutazioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice del merito e, perché possano essere censurate in sede di legittimità, se ne deve non solo dedurre ma anche dimostrare l&#8217;erroneità e-o l&#8217;illogicità, ciò che, nella specie, la ricorrente non ha fatto, essendosi limitata a contestare apoditticamente quel ricorso alla presunzione che la Corte territoriale ha correttamente operato attenendosi esplicitamente alla giurisprudenza di legittimità in materia.</p>
<p>Nè può costituire valido motivo di censura, sotto l&#8217;esaminato profilo, la mancata considerazione, del giudice del merito, della circostanza che, secondo la ricorrente, il DC avrebbe dichiarato a verbale d&#8217;essere presente a titolo personale e non in rappresentanza degli altri comproprietari, in quanto, tale circostanza non risultando dall&#8217;impugnata sentenza, la ricorrente stessa non prova &#8211; ma neppure anche soltanto deduce &#8211; d&#8217;aver prospettato tale circostanza nella prima fase del giudizio, onde il giudice ne tenesse conto ai fini della formazione del proprio convincimento, per il che la questione non può essere dedotta nè presa in considerazione per la prima volta nella fase di legittimità.</p>
<p>Quanto alla posizione Pace, la ricorrente contesta alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato l&#8217;avvenuta divisione, comunicata al condominio, dell&#8217;originaria unità immobiliare in due distinte unità, onde la presenza del delegato d&#8217;una sola delle due proprietarie, originariamente comproprietarie, non poteva dar luogo, a suo avviso, all&#8217;attribuzione dell&#8217;intera quota di 140 millesimi.</p>
<p>Il che non è esatto, in quanto, sin quando non sia intervenuta una variazione formale delle tabelle millesimali su richiesta dei condomini interessati, le vicende della singola unità immobiliare rimangono interne al gruppo dei comproprietari dell&#8217;unità stessa ed ininfluenti per il condominio, pur se a questo sia stata comunicata l&#8217;avvenuta divisione.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1136 e 1138 CC e della normativa connessa in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 350 (NDR: così nel testo) n. 4 CPC; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito non abbia rilevata l&#8217;esclusione d&#8217;alcune unità immobiliari dalle tabelle annesse al regolamento di condominio con conseguente stravolgimento della realtà condominiale.</p>
<p>Il motivo è anch&#8217;esso viziato da genericità prima ancora che infondato.</p>
<p>Sostiene, infatti, la ricorrente che, in base alla &#8220;inoppugnabile documentazione prodotta&#8221;, i condomini dovevano essere considerati in numero di 15 e non in numero di 9 come asserito in forza della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio; non specifica, tuttavia, la ricorrente nè i nominativi dei condomini asseritamente pretermessi, nè quali siano le unità immobiliari loro appartenenti; nè quali documenti abbia prodotti e quale titolo ciascuno di essi attribuisca per la partecipazione al condominio; in altri termini, la ricorrente si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, che i condomini dovrebbero essere 15 e non 9.</p>
<p>All&#8217;uopo non giovano le precisazioni tardivamente fornite con la memoria.</p>
<p>Il che, come già rilevato anche per il primo motivo, contrasta con la necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancanza della cui specificità non consentendo al giudice di legittimità di valutare la rilevanza della censura al fine d&#8217;una decisione della controversia astrattamente difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo, ed osta all&#8217;esame della censura stessa.</p>
<p>Censura che, comunque, non merita accoglimento.</p>
<p>Se è vero, infatti, che, per la giurisprudenza di questa Corte, le assemblee condominiali e le deliberazioni in esse adottate sono da considerare valide, pur in mancanza di tabelle millesimali, sol che sia rispettata la proporzionalità reale delle quote presenti o votanti rispetto al valore complessivo dell&#8217;edificio, è pur vero che le pronunzie in tal senso presuppongono la mancanza delle tabelle, le quali, per contro, quando esistenti, rappresentano la base unica per la determinazione tanto del numero dei condomini ai fini della valida costituzione dell&#8217;assemblea, quanto del valore ponderale di ciascuna quota ai fini della validità delle deliberazioni.</p>
<p>Le tabelle millesimali, in vero, hanno natura di pattuizioni contrattuali sia ove predisposte dall&#8217;originario costruttore ed inserite nell&#8217;atto d&#8217;acquisto delle singole unità immobiliari, sia ove deliberate dall&#8217;assemblea; pertanto sono vincolanti per ciascun condomino sino alla loro revisione e rappresentano legittima base di calcolo (sinché revisione contrattuale o giudiziale non intervenga) anche se si siano verificate successivamente variazioni di consistenza così dell&#8217;edificio come di singole sue porzioni.</p>
<p>Per il che, il condomino il quale intenda impugnare una deliberazione condominiale sotto il profilo dell&#8217;invalidità della costituzione dell&#8217;assemblea o dell&#8217;approvazione della delibera stessa per l&#8217;assunta erronea individuazione degli aventi diritto a partecipare all&#8217;assemblea o per l&#8217;assunta erronea attribuzione dei millesimi pur conformi a tabella, ha l&#8217;onere d&#8217;impugnare, contestualmente, la tabella millesimale e di chiederne la revisione o la modifica ex art. 69 disp. att. CC.</p>
<p>Domanda che l&#8217;odierna ricorrente non risulta abbia formulata.</p>
<p>Nessuno dei motivi meritano accoglimento, il ricorso va respinto.</p>
<p>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L 4.769.950 delle quali L 4.500.000 per onorari.<br />
Così deciso in Camera di Consiglio il 4.11.98.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 marzo 2003 n. 4531</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Può una decisione assembleare essere presa in maniera non ortodossa? Se sì ci sono dei limiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
<p>Cassazione Civile Sez. II 27 marzo 2003 n. 4531</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p>Fatto</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p>Diritto</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 maggio 2012 n. 8498</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Passaggio di Consegne]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
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		<description><![CDATA[Può l'amministratore entrante liquidare le fatture presentante dall'amministratore uscente prima della assemblea che decida sul blancio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11192/2006 proposto da:</p>
<p>P.L.(OMISSIS), C.C.(OMISSIS), C.M.(OMISSIS), QUALI EREDI UNIVERSALI PER QUOTE PARITARIE DI C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell&#8217;avvocato PANARITI BENITO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato PIOVANELLI PIERO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DEI SIGG.RI G.G. E Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell&#8217;avvocato BIANCA FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CATALANO GIAMPAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1665/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Benito Panariti con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Piero Piovanelli difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento delle conclusioni in atti depositate;<br />
udito l&#8217;Avv. Bianca Federico difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la regolarizzazione ex artt. 75, 110 e 182 c.p.c.; in subordine, manifesta infondatezza e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>C.G., ex amministratore del Condominio (OMISSIS), ottenne dal Presidente del locale Tribunale decreto ingiuntivo del 2.2.99 di pagamento della somma di L. 62.749.863, a titolo di rimborso di anticipazioni di spese condominiali, avverso il quale l&#8217;intimato condominio propose rituale opposizione, contestando il credito e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria, per assunte negligenze incorse nelle pregresse gestioni. Costituitosi l&#8217;opposto, resistette all&#8217;opposizione ed alla domanda riconvezionale, che all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria documentale e della consulenza tecnica di ufficio, furono entrambe respinte dall&#8217;adito tribunale con sentenza n. 2431 del 28.8.03.</p>
<p>Ma all&#8217;esito ed in parziale accoglimento del gravame, cui aveva resistito l&#8217;appellato, con sentenza del 21.6 &#8211; 9.11.05 la Corte d&#8217;Appello di Firenze, revocò il decreto ingiuntivo opposto, confermò la reiezione della residua domanda e condannò il C. alle spese del doppio grado di giudizio. Tali, in sintesi e per quanto ancora rilevate ragioni della suddetta decisione:</p>
<p>a) nè dal rendiconto consuntivo della gestione 1995/96, nè da quello successivo relativo al 1996/97, contenenti mere elencazioni di spese sostenute dal condominio nei rispettivi esercizi e relative ripartizioni tabellari, approvate dall&#8217;assemblea, era dato desumere alcun riferimento a debiti nei confronti dell&#8217;amministratore, cui risultavano riconosciuti soltanto onorari per i rispettivi importi di L. 2.200.000 e 2.300.000, non risultando neppure avvisati i condomini di eventuali crediti per le assunte anticipazioni;</p>
<p>b) pur essendovi menzionerei verbale di passaggio di consegne tra il C. ed il successivo amministratore, redatto in data 6.11.97, tra i documenti al secondo consegnatici una &#8220;situazione cassa riepilogativa ordinaria e straordinaria dal quale risulta un saldo dare del Condominio al Dr. C. di L. 62, 749.863&#8243;, tale documento non poteva comportare il riconoscimento, da parte del nuovo amministratore, dell&#8217;assunto credito, non solo perchè il medesimo non aveva i relativi poteri dispositivi del diritto, ma anche perché non aveva ancora potuto prendere cognizione della situazione contabile e, dunque, della fondatezza della pretesa creditizia;</p>
<p>c) tale fondatezza, peraltro, il c.t.u. aveva escluso potesse desumersi dalla documentazione acquisita, non avendo rinvenuto alcun documento giustificativo delle assunte uscite. Avverso la suddetta sentenza P.L., C.C. e C.M., quali gli eredi di C.G. nelle more defunto, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito con rituale controricorso il condominio intimato.</p>
<p>Diritto</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso viene dedotta &#8220;violazione e/o falsa applicazione della legge. Intervenuto riconoscimento del debito condominiale in ragione della approvazione dei bilanci consuntivi&#8221;, che avrebbe dovuto desumersi dal contenuto del verbale assembleare del 27.6.97, a nulla rilevando che il c.t.u. non avesse potuto esaminare le &#8220;pezze d&#8217;appoggio&#8221;, tenuto conto che l&#8217;amministratore era gravato solo dall&#8217;onere della rendicontazione al termine degli esercizi, senza neppure utilizzare documenti fiscali, il cui obbligo era stato imposto ai condomini solo nel 1999. Con il secondo motivo si deduce &#8220;violazione e/o falsa applicazione della legge. Intervenuta ricognizione del debito in ragione del riconoscimento del nuovo amministratore&#8221;, il quale alla data della redazione del verbale, essendo stato già in precedenza nominato dall&#8217;assemblea, avrebbe rappresentato a tutti gli effetti il condominio e, per di più, dopo circa un mese e mezzo dall&#8217;inizio del suo incarico, sarebbe stato a conoscenza della situazione debitoria condominiale, in virtù dei pregressi bilanci passivi approvati, contesto in cui il tenore letterale della dichiarazione sottoscritta il 6.11.97 non avrebbe potuto che denotare il riconoscimento del debito.</p>
<p>Con il terzo motivo si censura, per insufficiente e contraddittoria motivazione, l&#8217;affermazione secondo cui i condomini non sarebbero stati informati della situazione debitoria del condominio, sostenendosi in contrario che da tutti i verbali assembleari, segnatamente da quelli del 14.6.96, 27.6.97 e 26.9.97 avrebbe dovuto desumersi tale conoscenza.</p>
<p>Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1720 c.c., lamentandosi la mancata applicazione delle norme generali in tema di mandato, cui l&#8217;incarico di amministratore sarebbe assimilabile, al riguardo invocate dal C. ed in concreto disattese, nonostante la fornita prova degli esborsi, desumibile dalla copiosa e non contestata documentazione prodotta, costituita dalle &#8220;pezze d&#8217;appoggio&#8221; approvate dall&#8217;assemblea, parzialmente riassunte dalle stesse risultanze della consulenza tecnica, riscontrante pagamenti per complessive L. 303.073.457, erroneamente utilizzate nella motivazione.</p>
<p>Con il quinto motivo, infine, si impugna, in via di &#8220;ricorso incidentale eventuale&#8221; e per omessa pronuncia circa la decadenza del condominio dalla eccezione di carenza di legittimazione passivala reiezione, anzichè la, più radicale5dichiarazione di inammissibilità di tale eccezione. Nessuno dei motivi sopra esposti merita accoglimento.</p>
<p>Il primo è inammissibile, perchè pur denunciando una violazione di legge, non indica quale norma di diritto sia stata disattesa, ma si risolve in una censura di merito, peraltro nuova, avverso la motivazione, secondo la quale il debito non risultava dai bilanci, anche priva di autosufficienza, laddove omette di riportare i contenuti testuali dei bilanci, nelle parti asseritamente qualificanti i passivi di cassa come rappresentativi di un credito dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Su analoga tematica questa sezione ha avuto modo di stabilire che &#8220;La deliberazione dell&#8217;assemblea di condominio che procede all&#8217;approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell&#8217;amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto &#8211; che è soggetto al principio di cassa &#8211; evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l&#8217;approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall&#8217;amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell&#8217;assemblea si un oggetto specifico posto all&#8217;esame dell&#8217;organo collegiale&#8221; (sent. n. 10153/11). Il secondo motivo, che del pari non indica quale norme di diritto sia stata violata, risolvendosi in censure di puro merito, non scalfisce la corretta argomentazione della sentenza impugnata, che, nel ritenere non sufficiente la sottoscrizione del verbale di consegna tra il vecchio ed il nuovo amministratore, menzionante una situazione di cassa contenente un passivo in relazione ad anticipazione di pagamenti ascritte al primo, ad integrare una ricognizione di debito da parte del condominio, risulta sostanzialmente in linea con il principio già affermato, in un precedente in termini, da questa Corteo dal presente collegio condiviso, secondo cui &#8220;il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l&#8217;accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest&#8217;ultimo da parte dei condomini per l&#8217;importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all&#8217;assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l&#8217;opportunità delle spese affrontate d&#8217;iniziativa dell&#8217;amministratore&#8221;. (sent. n. 5449/99) Irrilevanti risultano, pertanto, le circostanze che il nuovo amministratore, all&#8217;epoca del passaggio delle consegne, fosse già stato immesso nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni ed in grado di rendersi conto della situazione debitoria del condominio, conoscenza che, quand&#8217;anche seguita dalla ricezione della documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, comunque non avrebbe potuto equivalere al riconoscimento della effettiva sussistenza del credito esposto in tali atti.</p>
<p>Le suesposte considerazioni comportano la reiezione anche del terzo motivo, peraltro esponente un argomento nuovo che non risulta se e come prospettato ai giudici di merito, posto che dalla sola avvenuta conoscenza, da parte dell&#8217;assemblea della pretesa creditizia dell&#8217;amministratore, non contenente alcun espresso riconoscimento da parte della compagine condominale del debito come proprio, ma solo manifestante una disponibilità a considerarlo tale, subordinata al recupero di quanto dovuto da un condomino moroso, non avrebbe potuto desumersi la ricognizione del debito e l&#8217;impegno al relativo pagamento, se è vero che, come risulta dal riportato testo del verbale, la mancata accettazione della condizione determinò la non approvazione del consuntivo sul punto.</p>
<p>Non miglior sorte merita il quarto mezzo, poichè il richiamo alle norme in materia di mandato, pur applicabili secondo la giurisprudenza di legittimità al rapporto tra il condominio e l&#8217;amministratore in tema di rimborso delle spese, non mutando i termini di fatto della questione, non avrebbe potuto nel caso concreto condurre a decisione diversa da quella adottata dai giudici di merito, in un contesto caratterizzato dall&#8217;assenza di alcuna prova in ordine alta circostanza che l&#8217;amministratore avesse provveduto, con danaro proprio, ad anticipare spese per la gestione condomini al e, mancando al riguardo alcun documento giustificativo ed un elenco analitico delle stesse entrate condominiali. Quanto alle censure, in questa sede rivolte alla consulenza tecnica, dalla quale la corte di merito ha tratto conferma del mancato riscontro probatorio della pretesa, non risulta dalla sentenza impugnata, nè viene dedotto in ricorso, che le stesse siano state anche formulate in sede di merito, limitandosi il mezzo d&#8217;impugnazione a riprodurre uno &#8220;schema riepilogativo&#8221; già esposto nella comparsa conclusionale di primo grado, così praticamente richiamando un atto di parte, privo di alcuna valenza probatoria e comunque non esplicitante, attraverso le elencate poste contabili, le specifiche ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni cui era pervenuto l&#8217;ausiliare.</p>
<p>Palesemente inammissibile per difetto d&#8217;interesse è, infine, il quinto motivo, in quanto condizionato ad una impugnativa della controparte solo paventatala in concreto non proposta.</p>
<p>Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore del resistente condominio, in misura di Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[poteri dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato dell'autorità giudiziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Fin dove può spingersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel decidere sulle decisioni dell'assemblea?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CIVALLERO DAVIDE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIZZI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GISMONDI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.- Il Tribunale di Torino rigettava l&#8217;impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell&#8217; amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.</p>
<p>Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l&#8217;impugnazione proposta da C.M..</p>
<p>Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all&#8217;apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l&#8217;azione del mandatario;</p>
<p>d&#8217;altra parte, l&#8217;attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l&#8217;autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto &#8211; che ha depositato una comparsa conclusionale &#8211; deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>1.1- Con l&#8217;unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all&#8217;unanimità:</p>
<p>deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell&#8217;amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell&#8217; amministratore.</p>
<p>1.2.- Il motivo va disatteso.</p>
<p>La questione circa l&#8217; apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all&#8217;opportunità o alla convenienza dell&#8217;adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell&#8217;Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001; 19457/2005). Ed invero, l&#8217;attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d&#8217;altra parte, potrebbe configurarsi un&#8217; astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l&#8217;amministratore deve dare il rendiconto.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[presupposti]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i presupposti perché l'autorità giudiziaria sciogla il condominio negli edifici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30290/2005 proposto da:</p>
<p>B.M. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.I. in S. giusto contratto di compravendita, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ROCCHINI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIANNI FIORA con delega dell&#8217;Avvocato MARIO RONCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d&#8217;appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l&#8217;edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l&#8217;edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l&#8217;immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un&#8217;unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell&#8217;edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio della quale si chiede la separazione.</p>
<p>Quanto alla domanda di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l&#8217;applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all&#8217;autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell&#8217;edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell&#8217;edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell&#8217;assemblea con la maggioranza ivi prevista.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l&#8217;uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un&#8217;amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall&#8217;art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull&#8217;edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 5.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell&#8217;incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell&#8217;aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.</p>
<p>3.1. &#8211; I due motivi &#8211; da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione &#8211; sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.2. &#8211; Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l&#8217;autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall&#8217;assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.3. &#8211; E&#8217;, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l&#8217;assenza di ogni riferimento, nell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all&#8217;autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell&#8217;art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell&#8217;art. 62 &#8211; divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell&#8217;assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell&#8217;assemblea.</p>
<p>3.4. &#8211; Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell&#8217;edificio di cui si tratta &#8211; opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne &#8211; non sono assimilabili a quella &#8220;modifica dello stato delle cose&#8221; e a quelle &#8220;opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini&#8221; che escludono l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.</p>
<p>Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene individuato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.</p>
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