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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ascensore</title>
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		<title>INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[art.63 disp.att.cod.civ.]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore]]></category>
		<category><![CDATA[indigente]]></category>
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		<category><![CDATA[servizi separabili]]></category>
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		<category><![CDATA[vitali]]></category>

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		<description><![CDATA[LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.</p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Bologna &#8211; Ordinanza del 3 aprile 2018</span></p>
<p align="center">
<p align="justify">Oggetto : reclamo avverso l&#8217;ordinanza del Giudice, dott.ssa D., del 15 settembre 2017.</p>
<p align="center">Premesso che:</p>
<p align="justify">Il Condominio (omissis) (da ora: condominio) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale l&#8217;autorizzazione alla sospensione, a mente dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c., dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata, collegati all&#8217;immobile di proprietà di S.C.. Il condominio assumeva che vi fosse una ingente e documentata morosità della S., ragion per cui esso risultava essere creditore della stessa per circa Euro 18.137,50. In quella sede faceva altresì presente che l&#8217;immobile risultava essere abitato da P.R., in forza di contratto di locazione.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Fatto</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel ricorso cautelare e altresì specificato che il condominio si era già attivato nei confronti della proprietaria morosa, dapprima attraverso procedura monitoria che si concludeva con l&#8217;emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4095/2015, successivamente mediante instaurazione dì procedura esecutiva a tutt&#8217;oggi non conclusasi. Nella stessa era peraltro intervenuta la Banca Monte dei Paschi dì Siena, che vantava nei confronti della S. un credito privilegiato, in forza di ipoteca gravante sull&#8217;immobile in questione, per Euro 600.000,00.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nonostante l&#8217;attivazione dei predetti giudizi la S. non sanava il proprio debito, che andava quindi ad aumentare, gravando sull&#8217;intero condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nell&#8217;ambito del procedimento cautelare, la S. rimaneva contumace, come pure P.R., per il quale il Giudice disponeva l&#8217;integrazione del contraddittorio, in quanto destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento cautelare richiesto. All&#8217;esito di detto giudizio il Giudice emetteva il provvedimento, oggi oggetto di reclamo, con cui rigettava le richieste dei condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ivi si legge che devono ritenersi incontestati due dati; la durata ultrasemestrale della morosità e la possibilità di godimento separato dei servizi di cui il condominio richiedeva l&#8217;autorizzazione alla sospensione; requisiti, questi, richiesti esplicitamente dall&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Tuttavia il Giudice, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma ora citata, riteneva di aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell&#8217;art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso che occupa, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto. Per dette ragioni rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal condominio. Questi pertanto proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto esso, pur riconoscendo le ragioni creditorie del ricorrente, la sussistenza del periculum in mora, del fumus boni iuris e di tutti i restanti requisiti richiesti dall&#8217;art. 700 c.p.c. non riteneva applicabile l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. relativamente all&#8217;erogazione dei servizi essenziali, in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, diritto assoluto ed inalienabile.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">II condominio ritiene, viceversa, che la norma in oggetto non possa trovare limitazione rispetto ai servizi essenziali e che, ove il Collegio ritenesse sussistente questa distonia, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, della quale fa espressa richiesta. Le argomentazioni poggiano, in particolare, sul fatto che la preclusione all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per presunta violazione dell&#8217;art. 32 Cost., laddove la richiesta riguardi servizi essenziali, comporterebbe l&#8217;illegittimità costituzionale della norma richiamata, laddove questa non preclude la possibilità che la sospensione riguardi i servizi essenziali.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Anche nel presente giudizio la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si osserva:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ritiene questo Collegio che l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. possa trovare applicazione nel caso de quo.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Risulta infatti che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all&#8217;immobile di proprietà della S. sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre un semestre, infatti il procedimento monitorio fu introdotto nel 2013, quando il debito della S. ammontava ad Euro 8.667,41, mentre ad oggi esso ammonta ad Euro 18.137,50.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto alla lettura della norma ora citata, si ritiene di dover aderire all&#8217;impostazione che non ritiene &#8216;intangibili&#8217; i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). In particolare, questo Collegio aderisce all&#8217;impostazione in base alla quale, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente della S. e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell&#8217;unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell&#8217;ente erogatore. Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all&#8217;impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l&#8217;erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l&#8217;altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell&#8217;ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali &#8211; in ragione di tale obbligo di &#8216;solidarietà coattiva&#8217; e del maggior impegno finanziario che esso comporta &#8211; potrebbero dover subire a loro volta l&#8217;interruzione del servizio somministrato.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell&#8217;utente moroso che versi in condizioni di &#8220;documentato stato di disagio economico-sociale&#8221;, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi &#8220;in ogni caso&#8221; (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016).</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell&#8217;ente erogatore, sospendere in loto l&#8217;erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l&#8217;eventuale condizione di indigenza nella quale versi.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela contrattuale nei confronti dell&#8217;utente moroso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle regole generali in materia di autotutela contrattuale potrebbe comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata, solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci, né, d&#8217;altra parte, lo stato dì bisogno è desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considerazione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobiliare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l&#8217;interesse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il diritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato dì bisogno, in mancanza del quale la morosità può senz&#8217;altro comportare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, co. 3, disp. att c.c.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto all&#8217;antenna televisiva condominiale, invece, nessun dubbio sussiste sul fatto che l&#8217;utilizzo della stessa non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di rango costituzionale.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fumus boni juris, documentalmente provato e del periculum in mora, stante la certezza che, ove il condominio non ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno sospese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel giudizio un istituto di credito, vantante un credito privilegiato per una somma assolutamente ingente.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Per i motivi fin qui espressi, il reclamo deve trovare accoglimento.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Alla riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, consegue l&#8217;obbligo di provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccombenza.</p>
<p align="justify">
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Il Tribunale di Bologna,</p>
<p align="justify">
<p align="justify">in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento del 15 settembre 2017 e, per l&#8217;effetto, autorizza il Condominio istante a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietà S..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Condanna S.C. e R.P. in solido alla refusione delle spese di lite che liquida:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di primo grado in Euro 118,50 per spese ed euro 3.257,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge;</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di reclamo in Euro 174,00 per spese ed Euro 2.227,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si comunichi. Così deciso in Bologna il 14 novembre 2017.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 543</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[bene tutelato]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[poprietà]]></category>
		<category><![CDATA[pregio storico]]></category>
		<category><![CDATA[soprintendenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può installare un ascensore in un immobile di valore storico-artistico?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE SESTA</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 2970/2012, proposto dai signori Lu.Ma. e Ro.Ra., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti An.Cu. ed An.Ab., con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>- il Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi.Ta. ed An.Pu., con domicilio eletto presso lo studio Gr. ed associati, in Roma;</p>
<p>- il Ministero per i beni e Le attività culturali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma;</p>
<p>- la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del Soprintendente in carica, n.c.;</p>
<p>- il Condominio (&#8230;), in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;</p>
<p>- il signor Gi.Ca., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Er.Ce., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sezione IV, n. 5343/2011, resa tra le parti e concernente un parere negativo della competente Soprintendenza in merito alla realizzazione di ascensore in un palazzo semivincolato.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, del Ministero appellato e di Gi.Ca..</p>
<p>Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Ab., Ri., per delega di Cu., e Le., per delega di Ce..</p>
<p>Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>I tre ricorrenti originari (condomini del fabbricato sito in Napoli, v(&#8230;)), signor Lu.Ma. e signora Ro.Ra. (comproprietari di un appartamento ubicato al terzo piano del suddetto stabile), nonché signor Se.Bu. (proprietario di un diverso appartamento, sito al terzo piano dello stesso fabbricato) proponevano un originario ricorso per quanto qui di seguito esposto.</p>
<p>A) I primi due chiedevano il rilascio alla Soprintendenza dell&#8217;approvazione, ai sensi dell&#8217;allora vigente art. 23, d.lgs. n. 490/1999, per l&#8217;installazione di un ascensore nel cortile del fabbricato, inviando il relativo progetto, per l&#8217;esigenza di tutelare la condizione di portatrice di handicap della signora La.Pa., invalida al 100%, madre della signora Ra. e con essa convivente.</p>
<p>La Soprintendenza, con atto prot. n. 16170 del 28 luglio 2003, rilasciava parere negativo, che gli interessati impugnavano chiedendone l&#8217;annullamento: l&#8217;adito T.a.r. di Napoli, con sentenza n. 11078/2004, accoglieva il ricorso annullando l&#8217;atto gravato.</p>
<p>La sentenza non veniva appellata e passava in giudicato.</p>
<p>B) I citati coniugi presentavano, in data 26.2.2009, istanza alla stessa Soprintendenza di autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per la realizzazione del medesimo progetto d&#8217;installazione dell&#8217;ascensore, ripresentato con alcune integrazioni e lievi modificazioni: con atto prot. n. 699 del 28.09.2009, la Soprintendenza denegava nuovamente l&#8217;autorizzazione.</p>
<p>Seguiva il ricorso di primo grado n. 6949 del 2009 contro il suddetto provvedimento di diniego, nonché ogni altro atto connesso e comunque lesivo dei loro interessi, per violazione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 11078 del 5.8.2004, in quanto il provvedimento gravato avrebbe riprodotto la medesima motivazione contenuta nel provvedimento con la stessa annullato; dell&#8217;art. 4, commi 3, 4 e 5, legge n. 13/1989, dell&#8217;art. 23 d.lgs. n. 490/1999, in connessione con l&#8217;art. 21, d.lgs. n. 42/2004; degli artt. 1 e ss., legge n. 104/1992; nonché eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p>Gli interessati chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno subìto.</p>
<p>Si costituivano in giudizio il Ministero per i beni culturali ed il Comune di Napoli, che resistevano al ricorso.</p>
<p>Interveniva ad opponendum il signor Giovanni Castellano che eccepiva, fra l&#8217;altro, il difetto di legittimazione attiva del signor Se.Bu..</p>
<p>C) L&#8217;adito Tribunale amministrativo territoriale, con ordinanza n. 93/2010, &#8220;Atteso che, ad un primo sommario esame, l&#8217;atto della Soprintendenza gravato reitera sostanzialmente i motivi già dichiarati illegittimi dalla sentenza del presente T.a.r. n. 11078 del 5.8.2004; considerato che, in ogni caso, il medesimo atto gravato evidenzia una carenza di motivazione non circostanziando, pur in presenza di esigenze relative a soggetto disabile, le ragioni di diniego che, ai sensi dell&#8217;art. 4, legge n. 13/1989, devono essere riconducibili ad un &#8220;serio pregiudizio del bene tutelato&#8221;, tenendo presente che &#8220;il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l&#8217;opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall&#8217;interessato&#8221;; ritenuto, prima facie, che il provvedimento risulta altresì frutto di travisamento dei fatti ed irragionevolezza, in quanto indica tra le ragioni del diniego la necessità, per l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore, del taglio del parapetto ed eventualmente della balconata in piperno al primo piano per l&#8217;accesso ai pianerottoli, quando dal progetto si evince che non è previsto alcuno smonto al primo piano e di conseguenza non è previsto il taglio della balaustra al medesimo piano; visto che al pericolo di danno prospettato in ricorso, anche connesso con le esigenze di tutela del soggetto disabile, si può ovviare mediante il riesame dell&#8217;atto impugnato da parte dell&#8217;Amministrazione, alla luce di quanto dianzi evidenziato, nonché del disposto motivazionale della sentenza n. 11078 del 5 agosto 2004, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente ordinanza&#8221;, accoglieva interinalmente la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che la Soprintendenza si rideterminasse.</p>
<p>Successivamente, lo stesso Tribunale, con ordinanza n. 734/2010, &#8220;Atteso che la Soprintendenza non risulta avere ottemperato all&#8217;ordinanza sospensiva del presente T.a.r. n. 93/2010, non provvedendo al riesame delle determinazioni assunte; richiamate le considerazioni già effettuate nella richiamata ordinanza e considerate la permanenza dei motivi di urgenza nella stessa evidenziati e la necessità del riesame dell&#8217;atto impugnato da parte dell&#8217;Amministrazione&#8221;, accoglieva la domanda di esecuzione della precedente ordinanza ed ha reiterato l&#8217;ordine di riesame.</p>
<p>La Soprintendenza provvedeva al riesame e, con l&#8217;atto prot. n. 10302 del 25 maggio 2010, si esprimeva nuovamente in senso sfavorevole.</p>
<p>D) Gli stessi ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti quest&#8217;ultimo provvedimento, oltre che la precedente nota prot. n. 2858 del 9 marzo 2010, con cui la stessa Soprintendenza aveva ribadito le ragioni del diniego, chiedendone l&#8217;annullamento anche nei motivi aggiunti per violazione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 11078 del 5 agosto 2004; dell&#8217;art. 4, commi 3, 4 e 5, legge n. 13/1989; dell&#8217;art. 23, d.lgs. n. 490/1999, in connessione con l&#8217;art. 21, d.lgs. n. 42/2004; degli artt. 1 e ss., legge n. 104/1992, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p>Con il primo motivo aggiunto le parti ricorrenti deducevano la violazione o l&#8217;elusione del giudicato della sentenza del T.a.r. n. 11078 del 5 agosto 2004, resa inter partes, in quanto il provvedimento gravato avrebbe adottato lo stesso contenuto precettivo e la medesima motivazione contenuta nel provvedimento (prot. n.16170 del 28 luglio 2003) annullato con la medesima.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano che la richiesta d&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sarebbe stata motivata in riferimento all&#8217;esigenza di tutelare la condizione di portatore di handicap (riconosciuta anche dal Tribunale civile di Napoli con ordinanza resa ex art. 700, c.p.c., datata 11 marzo 2003) della signora La.Pa., invalida al 100%, madre della signora Ra. e con essa convivente nell&#8217;appartamento sito al terzo piano dello stesso stabile di via Costantinopoli, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l&#8217;art. 4, legge n. 13/1989, secondo il quale l&#8217;autorizzazione per eseguire interventi su immobili vincolati &#8220;può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza grave pregiudizio del bene tutelato&#8221; ed il provvedimento di diniego &#8220;deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l&#8217;opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall&#8217;interessato&#8221;.</p>
<p>Secondo i ricorrenti, il suddetto articolo avrebbe dovuto tutelare gli interessi del portatore di handicap, prevalenti rispetto all&#8217;interesse pubblico alla tutela dei beni culturali, dettando una disciplina particolarmente stringente, soprattutto quanto all&#8217;aspetto motivazionale, per le ipotesi di diniego.</p>
<p>Donde l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto gravato, sotto il profilo motivazionale, non essendo la mera conservazione visiva del prospetto dell&#8217;immobile sufficiente a sacrificare l&#8217;interesse del portatore di handicap, ritenuto prevalente dalla legge, tanto più che la soluzione tecnica proposta avrebbe comunque permesso la fruizione visiva delle scale dell&#8217;immobile, contemplandovisi l&#8217;uso di telai in ferro con cristalli trasparenti e collocandosi l&#8217;ascensore sul lato destro del prospetto, con la conseguenza di ridurre al minimo l&#8217;ostacolo alla visibilità della scala stessa, tanto più in rapporto ad impossibili soluzioni alternative, come pure a già autorizzati interventi identici su quattro edifici vincolati nella stessa zona (v. perizia tecnica in atti).</p>
<p>Con ordinanza n. 4184/2011, il primo giudice: &#8220;1) Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all&#8217;improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la Soprintendenza ha provveduto al riesame della vicenda e, con atto prot. n. 10302 del 25 maggio 2010, si è nuovamente espressa in senso contrario all&#8217;installazione dell&#8217;ascensore in questione, con un atto (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) che potrebbe essersi posto in termini sostitutivi rispetto al precedente diniego, assumendo un autonomo effetto lesivo tale da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento. 2) Ricordato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il collegio ha rilevato altresì che sussistono seri dubbi in ordine alla parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per un profilo di carenza di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti Lu.Ma. e Ro.Ra. non eccepito in corso di giudizio (mentre la carenza di legittimazione dell&#8217;altro ricorrente, Se.Bu., è stata eccepita dall&#8217;interveniente); Ritenuto che il profilo di parziale inammissibilità riguarda il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti ed è relativo alla circostanza che i signori Lu.Ma. e Ro.Ra. hanno fatto valere in giudizio situazioni giuridiche relative alla tutela della condizione di disabilità della signora La.Pa..</p>
<p>Atteso che, in particolare, i suddetti motivi di ricorso sono incentrati sulla violazione dei diritti ed interessi del soggetto disabile e, precipuamente, sulla violazione non della generale normativa riguardante gli interventi edilizi su immobili vincolati, bensì della specifica normativa disciplinante tali interventi, ove relativi all&#8217;esigenza di tutela della disabilità, con la prospettabile esigenza che titolare della relativa situazione giuridica d&#8217;interesse legittimo (o di diritto soggettivo) sia il soggetto disabile e che tale interesse debba esser fatto valere in giudizio da quest&#8217;ultimo&#8221;, la sezione assegnava alle parti termine per presentare memorie vertenti unicamente sulle due questioni suindicate.</p>
<p>La parte ricorrente e quella interveniente ad opponendum depositavano rispettive memorie in ordine alle segnalate questioni.</p>
<p>Da quanto sopra esposto emerge che con il ricorso principale si agiva per l&#8217;annullamento, della nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, prot. n. 699 del 28 settembre 2009, recante parere negativo circa la realizzazione dell&#8217;ascensore de quo e di ogni altro atto connesso, nonché per il risarcimento del danno, mentre, con i motivi aggiunti si agiva per l&#8217;annullamento della nota della stessa Soprintendenza prot. n. 10302 del 25 maggio 2010, recante parere negativo quanto all&#8217;ascensore di cui sopra, nonché della nota della medesima Soprintendenza prot. n. 2858 del 9 marzo 2010, reiterante i motivi del citato parere negativo.</p>
<p>E) Per i primi giudici il ricorso principale si rivelava improcedibile per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse, a seguito del nuovo provvedimento (ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.), privo di caratteri meramente confermativi del precedente parere negativo, essendo intervenuto un riesame della vicenda, con rivalutazione del relativo merito e con un atto finale ad effetto provvedimentale, pienamente sostitutivo del precedente diniego e con un autonomo effetto lesivo, tale da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento (derivando la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti solo dal nuovo atto).</p>
<p>L&#8217;interesse al ricorso, in quanto condizione dell&#8217;azione, deve infatti sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in rapporto a ciascuno di tali momenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 14 novembre 2006 n. 6689).</p>
<p>Nella specie, l&#8217;interesse fatto valere con l&#8217;atto introduttivo del giudizio nei confronti del provvedimento inizialmente gravato non era più attuale e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, era poi inesorabilmente mancato, ferma restando l&#8217;inattendibilità dell&#8217;istanza risarcitoria, rimasta non provata per la riscontrata infondatezza dell&#8217;azionata domanda principale.</p>
<p>Il ricorso per motivi aggiunti risultava, invece, in parte inammissibile, per palese difetto di legittimazione a ricorrere del signor Se.Bu., rispetto ad alcuni motivi di ricorso, e per il resto infondato.</p>
<p>F) Seguiva l&#8217;appello dei coniugi soccombenti in prima istanza, che deducevano (insieme a domande cautelari &#8211; poi rinviate al merito &#8211; ed istruttorie) l&#8217;errore di giudizio per violazione degli artt. 7, 29, 35, 64, 65 e 112, comma 1, d.lgs. n. 104/2010, in rapporto al divieto di violazione o elusione del giudicato; vizio di motivazione circa l&#8217;omesso ritiro esplicito dell&#8217;originario diniego da parte della Soprintendenza; tutti i motivi non esaminati dal primo giudice; violazione degli artt. 4, commi 3, 4 e 5, legge n. 13/1989, in comb. disp. art. 21, d.lgs. n. 42/2004; ulteriore vizio di motivazione e/o omessa pronuncia circa la trascurata esigenza della persona disabile di essere trasportata di peso dai familiari per scendere e salire i tre piani di casa (per un dislivello complessivo di ben m. 15), altrimenti dovendosi sostanzialmente considerare come una reclusa, solo per non pregiudicare l&#8217;estetica del manufatto, peraltro, solo minimamente intaccata dal progetto presentato; vizio istruttorio circa l&#8217;omessa acquisizione d&#8217;ufficio delle autorizzazioni concesse dalla Soprintendenza per analoghi interventi (provvedimenti non nella disponibilità degli attuali interessati ed acquisibili in sede istruttoria: cfr. C.S., sezione VI, sent. n. 2090/2011, quanto alla natura dispositiva con metodo acquisitivo del giudizio amministrativo).</p>
<p>Si costituiva in giudizio il Ministero dei beni culturali, che resisteva al gravame, come faceva pure il signor Gi.Ca., già intervenuto ad opponendum in primo grado, il quale condivideva gli assunti di cui alla gravata sentenza, alla luce anche dei rinforzi da installare sull&#8217;intelaiatura metallica di cui al progetto in esame e dei costi non esorbitanti dei locali da acquisire al primo piano (di proprietà condominiale) ed al secondo piano (di sua proprietà), per una possibile soluzione alternativa (monta-scale).</p>
<p>Con apposita memoria illustrativa i coniugi appellanti ribadivano le loro tesi difensive ed all&#8217;esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>I) La vicenda che ha condotto alla proposizione del presente giudizio trae origine dal deposito della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 11078 del 5 agosto 2004, che aveva annullato il provvedimento n.16170 del 28 luglio 2003 (emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli) per difetto di motivazione.</p>
<p>Tale giudicato di annullamento per difetto di motivazione di un provvedimento di diniego, essendo relativo ad un interesse pretensivo, non ha impedito all&#8217;amministrazione di riesercitare il potere sul medesimo oggetto e di giungere ad un esito procedimentale nuovamente negativo, sussistendo solo il divieto, derivante dall&#8217;effetto conformativo della sentenza, di riadottare la stessa motivazione ritenuta viziata dalla pronuncia passata in giudicato.</p>
<p>Mentre il provvedimento impugnato con il ricorso principale di primo grado (diniego n. 699 del 28 settembre 2009) sostanzialmente reiterava le ragioni ostative già censurate nella sentenza n. 11078 del 5 agosto 2004, quello gravato con motivi aggiunti (prot. n. 10302 del 25 maggio 2010) conteneva, all&#8217;esito di un completo riesame della vicenda, una nuova e, sotto certi versi, più puntuale motivazione, non configurante una mera riproposizione delle argomentazioni ritenute inadeguatamente motivate dalla pronuncia passata in giudicato, non facendovisi più riferimento ad elementi di fatto incongruenti con la proposta progettuale (&#8220;taglio del parapetto in piperno ed eventualmente della balconata in piperno al primo piano per l&#8217;accesso ai vari pianerottoli&#8221;) e recando ragioni più specifiche rispetto alla gravità del pregiudizio dei valori tutelati con l&#8217;imposizione del vincolo, oltre a porre in luce, tra l&#8217;altro, come la struttura in acciaio e vetro si sovrapporrebbe alla pregevole scala aperta, cancellandone il disegno e contrastandone la complessità architettonica.</p>
<p>II) La sentenza impugnata ha riscontrato la necessità, puntualizzata dall&#8217;Adunanza plenaria con sent. n. 4 del 7 aprile 2011, che la parte ricorrente fosse titolare sia dell&#8217;interesse a ricorrere (l&#8217;utilità ricavabile dall&#8217;accoglimento della domanda di annullamento) che della legittimazione al ricorso (postulante l&#8217;esistenza di una posizione sostanziale differenziata abilitante un certo soggetto all&#8217;esercizio dell&#8217;azione.</p>
<p>Nel caso di specie il ricorso era basato sulla deduzione secondo cui l&#8217;amministrazione preposta alla tutela dei beni vincolati, nel valutare l&#8217;istanza di installazione dell&#8217;ascensore, non avrebbe preso in considerazione la circostanza che tale installazione sarebbe stata funzionale a consentire il comodo accesso all&#8217;immobile ad un disabile residente nello stabile e, conseguentemente, avrebbe violato la specifica normativa dettata dalla legge n. 13/1989, art. 4, per contemperare le esigenze relative ai soggetti disabili in caso d&#8217;interventi edilizi da realizzare su immobili vincolati, limitando la discrezionalità della p.a. nell&#8217;esprimere un diniego ai soli casi in cui &#8220;non sia possibile realizzare le opere senza grave pregiudizio del bene tutelato&#8221; (comma 4) ed imponendo, per tali ipotesi, in capo a quest&#8217;ultima un particolare obbligo motivazionale, indicando che il provvedimento di diniego avrebbe dovuto &#8220;essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l&#8217;opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall&#8217;interessato&#8221; (comma 5).</p>
<p>Il T.a.r. ha, dunque, rilevato la differenziata posizione del signor Se.Bu. da quelle dei coniugi Lu.Ma. e Ro.Ra., che avevano inoltrato l&#8217;istanza alla Soprintendenza per il rilascio del parere sull&#8217;installazione dell&#8217;ascensore, ricevendone il diniego (indirizzato a loro come parti richiedenti), ma risiedevano nello stesso appartamento, sito al terzo piano, con la signora La.Pa., invalida al 100% e madre di Ro.Ra..</p>
<p>III) Il signor Se.Bu., al contrario, non risultava essere stato parte dell&#8217;istanza indirizzata alla Soprintendenza e, conseguentemente, destinatario del diniego, né risiedeva nello stesso appartamento, né aveva alcun rapporto di parentela con la disabile i cui interessi sarebbero stati lesi dal parere negativo, per cui risultava unicamente proprietario di un appartamento sito nello stesso piano (il terzo) del soggetto disabile, con una carenza di legittimazione a ricorrere, non essendo destinatario del provvedimento di diniego, non risultando tra i soggetti formulanti la richiesta e non essendo titolare né avendo alcun rapporto di collegamento con la posizione di disabilità posta a base della motivazione del ricorso e, quindi, dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere, ma prospettandosi soltanto come un soggetto che, seppure titolare di un interesse di mero fatto alla realizzazione dell&#8217;impianto, non era titolare di una posizione giuridica soggettiva, qualificata e differenziata che lo legittimasse al ricorso, neppure in rapporto al giudicato interno di cui alla precedente sentenza del T.a.r. di Napoli n. 11078/2004, inerente all&#8217;impugnativa di un diverso, seppur similare, atto amministrativo e nemmeno in relazione alla sentenza del giudice ordinario (Tribunale civile di Napoli, sez. XII, sent. n. 11216/2008, avente diverso oggetto).</p>
<p>In sostanza, il signor Bu. era legittimato a presentare il primo dei motivi aggiunti in cui la censura fatta valere (e rigettata) riguardava la violazione del giudicato (perché a suo tempo era stato parte ricorrente), in rapporto al quale la posizione fatta valere non era quella dell&#8217;interesse legittimo sottostante alla vicenda sostanziale relativa alla tutela del disabile ma quella distinta nascente dal vincolo di giudicato, ravvisandosi invece un palese difetto di legittimazione per il secondo, il terzo ed il quarto motivo aggiunto incentrati, in modo espresso o implicito, sul mancato rispetto della normativa di tutela dei disabili, configurandosi autonomamente solo il quinto motivo di ricorso incentrato sulla disparità di trattamento, senza fare alcun riferimento alla suddetta disciplina speciale ed ai profili inerenti a situazioni di disabilità; donde la sua carenza di legittimazione in ordine al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.</p>
<p>Differente è la posizione dei due coniugi di cui sopra, richiedenti l&#8217;autorizzazione e destinatari del provvedimento di diniego, nonché conviventi con il soggetto disabile loro collegato da rapporti di parentela ed affinità, con correlativa titolarità di un interesse legittimo, abilitante gli stessi ad agire in sede giurisdizionale, per una tutela rafforzata in favore dei soggetti portatori di handicap, non unici titolari delle correlative situazioni tutelabili.</p>
<p>Al riguardo, l&#8217;art. 2, legge n. 13/1989, nel prendere in esame la necessità di apportare modificazioni ad edifici già esistenti, prevede la necessità delle sole maggioranze assembleari previste dall&#8217;articolo 1136, commi secondo e terzo, c.c., per l&#8217;approvazione dei lavori, aggiungendo che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie a tali modificazioni, &#8220;i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l&#8217;ampiezza delle porte d&#8217;accesso, al fine di rendere più agevole l&#8217;accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage&#8221;.</p>
<p>Tale norma, apparentemente legittimante all&#8217;effettuazione degli interventi di rimozione di barriere architettoniche solo il disabile o i suoi rappresentanti, dev&#8217;essere interpretata in modo estensivo ed, in ogni caso, riguarda il limitato ambito civilistico dei rapporti tra condomini e non detta un principio generale valido per la posizione relativa ai titoli amministrativi legittimanti l&#8217;intervento.</p>
<p>Nella specie, l&#8217;autorizzazione da parte della Soprintendenza rilevava come prevalente l&#8217;esigenza oggettiva di rendere gli edifici fruibili dal portatore di handicap, posta a base della legge n. 13/1989 (art. 4), da tener presente in sede interpretativa.</p>
<p>Ad avviso del T.a.r., la legittimazione a ricorrere non può intendersi in ogni caso come strettamente limitata o riservata al solo disabile o, in sua vece, soltanto a chi ne eserciti la necessaria tutela o rappresentanza, senza peraltro stravolgere il carattere personalistico dell&#8217;interesse legittimo e, di conseguenza, del processo amministrativo, giurisdizione di carattere soggettivo, a difesa di posizioni d&#8217;interesse legittimo non di stretta ed esclusiva pertinenza di soggetti disabili (con l&#8217;effetto di limitare la legittimazione processuale per la loro tutela), ma radicabili anche in capo ad altri soggetti, in presenza di un rapporto differenziato con l&#8217;immobile e la situazione di disabilità, per cui, nel caso di approvazione dei lavori per la rimozione delle barriere architettoniche da parte dell&#8217;assemblea condominiale, ai sensi del citato art. 2, legge n. 13/1989, non potrebbe negarsi al condominio, in persona del suo amministratore, la legittimazione a richiedere la prevista autorizzazione alla Soprintendenza per i lavori sulle parti comuni dell&#8217;edificio e, conseguentemente, ad impugnare il relativo eventuale diniego.</p>
<p>La possibilità di consentire ad un soggetto diverso dal disabile, come il proprietario dell&#8217;immobile, l&#8217;azionabilità dell&#8217;interesse in questione risulta ancora evidenziata ove il disabile non sia proprietario dell&#8217;unità immobiliare, sita nello stabile interessato dall&#8217;intervento, né detenga alcun altro specifico titolo rispetto all&#8217;uso dell&#8217;unità abitativa, ma semplicemente vi risieda per ragioni familiari, mancando in capo al disabile un preciso titolo ai fini della richiesta di effettuazione dei lavori in questione.</p>
<p>IV) Appare dunque preferibile un&#8217;interpretazione estensiva in ordine alla legittimazione a ricorrere contro il diniego della Soprintendenza, peraltro, senza stravolgere il carattere personale dell&#8217;interesse legittimo e la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, onde l&#8217;interesse in questione assurga a dignità di posizione qualificata e differenziata, mediante uno stabile collegamento con una situazione concreta di disabilità, nel senso che, salvo che non sia disabile lui stesso, l&#8217;interessato deve provare che l&#8217;unità immobiliare di cui è proprietario deve ospitare un portatore di handicap, nonché di avere un concreto interesse alla rimozione delle barriere architettoniche, interesse anche di natura meramente familiare e comprovabile pure in base a criteri presuntivi: circostanza che ricorreva nel caso di specie, il disabile risiedendo nella stessa unità abitativa per ragioni familiari.</p>
<p>I coniugi signor Lu.Ma. e signora Ro.Ra. risultavano quindi legittimati ad agire in giudizio, avendo sia un concreto interesse ad agire sia una posizione legittimante derivante dalla titolarità di un concreto interesse legittimo.</p>
<p>V. Così richiamate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, ritiene la Sezione che l&#8217;appello sia infondato.</p>
<p>Il quadro normativo di riferimento, in materia di soggetti portatori di minorazioni fisiche &#8211; in particolare, costituito dalle leggi 9 gennaio 1989 n. 13 e 5 febbraio 1992 n. 104 &#8211; ha sicuramente elevato il livello di tutela di tali soggetti, non più relegato ad un ristretto ambito soggettivo ed individuale, ma ormai considerato come interesse primario dell&#8217;intera collettività, da soddisfare con interventi mirati a rimuovere situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione: donde le previsioni per il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati &#8211; dettate in via generale dalla legge n. 13 del 1989 e nelle relative n.t.a. di cui al d.m. 14 giugno 1989 n. 236 &#8211; fissanti criteri da osservarsi sia in sede di progettazione e costruzione di nuovi edifici sia di ristrutturazione generale di quelli esistenti, onde garantire idonee condizioni di accesso e di fruizione da parte dei soggetti handicappati, anche nei casi d&#8217;immobile dichiarato di particolare interesse ex legge n. 1089/1939.</p>
<p>In tali ipotesi, tuttavia, l&#8217;art. 4, commi 4 e 5, legge n. 13/89, fa salvi i casi di serio pregiudizio del bene tutelato&#8221;, fermo restando che &#8220;il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l&#8217;opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall&#8217;interessato&#8221;.</p>
<p>VI) Peraltro, il citato onere è stato correttamente assolto dall&#8217;amministrazione, che ha evidenziato l&#8217;esistenza del grave pregiudizio al bene tutelato, non inteso come danneggiamento fisico dell&#8217;immobile, bensì come rischio per il valore tutelato dall&#8217;apposizione del vincolo e, nella specie, i valori storici, artistici o estetici espressi dall&#8217;edificio.</p>
<p>La motivazione del provvedimento, inoltre, si è riferita pure all&#8217;elemento dei materiali usati, acciaio e vetro (di per sé tali da comportare il pregiudizio ai valori estetici tutelati), con valutazioni effettuate dalla Soprintendenza e caratterizzate da un&#8217;ampia sfera di discrezionalità amministrativa, vertendo su criteri che, per quanto ancorati a parametri tecnici, si estrinsecano in giudizi connotati da un inevitabile margine di opinabilità, ma nella specie basati su considerazioni del tutto ragionevoli e condivisibili.</p>
<p>Nella specie, infatti, il giudizio della Soprintendenza sul valore dell&#8217;immobile e sulla gravità del danno arrecato ai valori estetici dell&#8217;edificio, con la realizzazione dell&#8217;ascensore, non si presta alle censure sollevate di eccesso di potere e di violazione di legge, non apparendo ulteriormente sindacabile la sfera d&#8217;inevitabile opinabilità pertinente alle valutazioni in ordine ai valori storici ed artistici, la compatibilità con tali valori degli interventi sul bene e l&#8217;eventuale gravità della menomazione arrecata ai valori tutelati.</p>
<p>La Soprintendenza ha preso specificamente in esame, in sede di motivazione, l&#8217;elemento dei materiali previsti in sede progettuale e l&#8217;ubicazione dell&#8217;impianto, concludendo che tali elementi non erano idonei ad evitare la temuta compromissione del bene in questione.</p>
<p>Né tale valutazione appare affetta da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.</p>
<p>VI) D&#8217;altra parte, la circostanza dell&#8217;eventuale esistenza di una praticabile alternativa appare, difatti, irrilevante in ordine all&#8217;esito finale del provvedimento di diniego.</p>
<p>La norma legislativa, difatti, non fa assurgere la circostanza dell&#8217;impossibilità di possibili soluzioni alternative a criterio determinante rispetto al rilascio dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p>Al contrario, la normativa prevede il diniego dell&#8217;autorizzazione ove si ravvisi un grave pericolo (espresso mediante un&#8217;esaustiva motivazione), senza che l&#8217;inesistenza di soluzioni alternative possa in tal caso indirizzare in modo differente la scelta negativa.</p>
<p>L&#8217;amministrazione ben poteva rilevare come la prospettata soluzione progettuale avrebbe comportato il concreto pregiudizio dei tutelati valori architettonici e non era tenuta ad evidenziare quali specifiche soluzioni alternative avrebbero potuto rendere possibile una valutazione favorevole.</p>
<p>Nel caso di specie, poi, il richiamo effettuato nel provvedimento gravato all&#8217;esistenza di soluzioni progettuali alternative (emerse anche nel corso delle sedute dell&#8217;assemblea del condominio) evidenzia ulteriormente la ragionevolezza del contestato diniego, perché in sede amministrativa i privati interessati, pur consapevoli della fattibilità sotto il profilo materiale di soluzioni meno invasive (ma comunque di per sé valutabili dalla Soprintendenza anche in senso negativo), hanno ritenuto di presentare una soluzione incidente direttamente sulla visibilità e fruizione della scala retrostante.</p>
<p>VII) Va poi disattesa pure la doglianza basata sulla disparità di trattamento, in assenza d&#8217;identici presupposti (cfr. Cons. Stato, sezione V, sent. n. 5665/2003), in quanto la Soprintendenza avrebbe autorizzato interventi praticamente eguali su edifici vincolati nella medesima zona (nella stessa via (&#8230;): tutti con vincolo totale e non parziale, come quello de quo).</p>
<p>La doglianza richiama situazioni di mero fatto e tra di loro non comparabili, limitandosi ad indicare la realizzazione (documentata anche da fotografie) d&#8217;interventi d&#8217;installazione di ascensori di tipologia simile a quella oggetto del giudizio in cortili d&#8217;immobili insistenti sulla stessa zona.</p>
<p>Nulla di specifico prospetta, però, in ordine alla loro situazione giuridica, ovverosia se gli stessi siano stati effettivamente autorizzati e per quali ragioni né sulla effettiva identità dei presupposti delle situazioni giuridiche indicate con quella qui in esame: gli interessati si sono limitati a dedurre (senza neanche comprovarlo in base a specifica documentazione) il mero carattere vincolato degli immobili e la somiglianza degli interventi edilizi effettuati.</p>
<p>Peraltro, al riguardo ritiene anche la sezione che:</p>
<p>- in sede di esame delle istanze di autorizzazione, volte a modificare la struttura o il prospetto di un bene sottoposto a vincolo architettonico, sia del tutto irrilevante quanto abbia fatto l&#8217;amministrazione in precedenza, in relazione ad altri beni, ad esempio, consentendo modificazioni dello stato dei luoghi;</p>
<p>- in ogni caso, quand&#8217;anche in precedenza la Soprintendenza abbia autorizzato opere comportanti la diminuizione della visibilità di elementi costruttivi di alcuni edifici (quali, ad esempio, la tromba delle scale), l&#8217;amministrazione ben possa in altri casi ravvisare esigenze di tutela dei medesimi elementi costruttivi che si trovino in altri edifici, anche al peculiare scopo di perpetuarne l&#8217;immagine e la memoria.</p>
<p>Conclusivamente, l&#8217;appello va dunque respinto, con conferma dell&#8217;impugnata sentenza e spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti costituitevi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l&#8217;appello (r.g.n. 2970/2012) e compensa tutti gli oneri processuali tra le parti costituite nel giudizio di secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />
Luigi Maruotti &#8211; Presidente<br />
Aldo Scola &#8211; Consigliere, Estensore<br />
Maurizio Meschino &#8211; Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Consigliere<br />
Roberta Vigotti &#8211; Consigliere<br />
Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2013.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2156</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-14-febbraio-2012-n-2156/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[installazione ascensore]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci si può opporre all'installazion di un ascensore che serva i condomini disabili, se è pagato per intiero da questi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1688/2010 proposto da:</p>
<p>P.N. (OMISSIS), R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato FEDELI SERGIO, che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>L.C., LO.LO., CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3999/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Cigliano Francesco difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Fedeli Sergio difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), dopo aver proposto una duplice azione, possessoria e nunciatoria, la prima dichiarata inammissibile, la seconda accolta con sospensione provvisoria dell&#8217;opera denunciata, nei confronti dei condomini S.A. R. e L.L., che avevano intrapreso lavori di realizzazione di un ascensore nella tromba delle scale dell&#8217;edificio, ritenuti pregiudizievoli alla fruibilità comune ed alla statica del fabbricato, propose contro i suddetti domanda di merito, che, resistita dai convenuti, venne respinta dall&#8217;adito Tribunale di Roma, con sentenza del 9.2.2005, con revoca dell&#8217;ordinanza cautelare.</p>
<p>Proposto appello dal soccombente, resistito dal L., nella contumacia degli eredi della S. (nelle more defunta), con sentenza del 15/-14/10/09, la Corte d&#8217;Appello di Roma rigettava il gravame, condannando l&#8217;appellante alle spese del grado.</p>
<p>Tale decisione, ritenuta l&#8217;inammissibilità di alcune censure (illegittimità della deliberazione assembleare autorizzativa del 14.5.99 violazione di diritti di proprietà esclusiva di singoli condomini, alterazione del decoro architettonico, violazioni di disposizioni previste dalla normativa antincendio e da quella in materia di barriere architettoniche) quanto concretanti doglianze del tutto nuove rispetto a quelle proposte in primo grado, peraltro osservando che nella fase di esecuzione della suddetta delibera erano stati acquisiti tutti i necessari permessi amministrativi, confermava e ribadiva le ragioni reiettive della decisione di primo grado.</p>
<p>Osservavano in particolare i giudici di appello: a) che nell&#8217;ambito della valutazione comparativa delle opposte esigenze, quella dei condomini portatori di handicap ad installare il nuovo impianto e quelle degli altri condomini a continuare a fruire della scala, non essendo risultato il restringimento di quest&#8217;ultima tale da impedirne del tutto l&#8217;uso per il trasporto di oggetti ingombranti (quali barelle), ma solo più difficoltoso, dovessero prevalere le prime; b) che le esaustive ed articolate risultanze della consulenza di ufficio, non oggetto di alcuna &#8220;apprezzabile censura di carattere tecnico&#8221; da parte appellante, fossero tali da escludere ogni pericolo per la statica dell&#8217;edificio.</p>
<p>Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, i condomini R.C. e P. N., documentando la relativa qualità.</p>
<p>Ha resistito con controricorso L.L..</p>
<p>Non hanno svolto attività difensiva il condominio, gli altri eredi della S., C. e Lo.Lo..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dal resistente, è ammissibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, che riconosce la legittimazione non solo ad intervenire nel giudizio promosso dall&#8217;amministratore a tutela dei diritti del condominio, ma anche a proporre impugnazione, avverso le sentenze sfavorevoli, a ciascun condomino, ancorchè non partecipante ai precedenti gradi del processo e pur in difetto di gravame proposto dall&#8217;amministratore, sul rilievo che la rappresentanza da parte di quest&#8217;ultimo del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, non priva costoro della facoltà di agire direttamente ed in via autonoma, salva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del condominio, a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all&#8217;edificio (tra le altre v. Cass. 10717/11, 3900/10, 12588/02) Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità delle sentenza per violazione dei principi, rispettivamente dettati dagli artt. 112, 342, 115, 116 e 113 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, effetto devolutivo dell&#8217;appello, disponibilità delle prove, valutazione delle prove, e pronuncia secondo diritto.</p>
<p>Dopo aver riportato le parti salienti dell&#8217;atto di appello e della relazione del c.t.u. della fase cautelare, si lamenta che la risposta della corte di merito, secondo cui non vi sarebbe stata una irrimediabile compromissione delle facoltà di godimento della scala, per l&#8217;accertata compatibilità della nuova opera, non sarebbe stata esaustiva, nè rispondente alle effettive risultanze della consulenza tecnica, evidenzianti come la notevole riduzione dell&#8217;ampiezza della scala, da cm. 120 a cm. 83-81 (misura ancora inferiore a quella minima, di cm. 82, prevista nella sentenza di primo grado) fosse tale da renderla inidonea a varie facoltà di uso, con particolare riferimento al trasporto di oggetti medio &#8211; grandi ed al passaggio contemporaneo di due persone o anche di una sola, ove obesa.</p>
<p>Con il secondo motivo si censura, per violazione degli artt. 112, 342, 115, 116, 113 c.p.c., in relazione ai medesimi rispettivi principi citati nel precedente mezzora negazione da parte della corte di merito dei pregiudizi per la statica dell&#8217;edificio, al riguardo riportando le critiche rivolte dal proprio consulente di parte alla relazione di quello di ufficio, che pur richiamate nell&#8217;atto di appello, non sarebbero state esaminate dai giudici di secondo grado.</p>
<p>Con il terzo motivo vengono proposte censure analoghe a quelle precedenti, con riferimento all&#8217;affermazione che la questione della legittimità della riduzione della scala in considerazione delle esigenze del &#8220;portatore di handicap&#8221;, sarebbe stata adeguatamente affrontata e risolta dalla delibera assembleare del 14.5.99, cui avevano fatto seguito i &#8220;necessari permessi amministrativi&#8221;, senza tener conto tuttavia della deduzione, da parte dell&#8217;appellante, della successiva delibera 12.4.09, di motivata revoca della precedente.</p>
<p>I motivi vanno tutti respinti, non evidenziando alcuna delle lamentate violazioni processuali comportanti la nullità della sentenza, ma risolvendosi nel palese tentativo di introdurre una nuova valutazione degli elementi di merito della controversia, in questa sede inammissibile, a fronte di quella esaustiva e convincente compiuta dai giudici territoriali.</p>
<p>In particolare, per quanto attiene al primo motivo, deve rilevarsi che la decisione risulta correttamente motivata, alla luce del fondamentale principio regolante ogni tipo di comunione, dettato dall&#8217;art. 1102 c.c., secondo cui ciascuno dei partecipanti alla cosa comune può servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimente uso secondo il loro diritto, con facoltà di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della stessa.</p>
<p>Nel caso di specie i giudici di merito, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall&#8217;installazione dell&#8217;ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell&#8217;abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo (come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).</p>
<p>Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione comparativa delle opposte esigenze, integra un apprezzamento riservato al giudice di merito, che, non inficiato da alcun profilo di testuale illogicità e conforme al già citato principio informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura nella presente sede.</p>
<p>Altrettanto inammissibili sono le doglianze contenute nel secondo mezzo, con le quali si censura l&#8217;altra motivata argomentazione reiettiva del giudice di merito, che nel disattendere il motivo di gravame correlato a presunti pregiudizi per la statica dell&#8217;edificio, ha fatto proprie le conclusioni esposte dal consulente officiato nella fase di merito, all&#8217;esito delle verifiche eseguite sulle caratteristiche costruttive delle rampe dell&#8217;edificio e dell&#8217;ascensore, escludenti controindicazioni di tal genere, per le specifiche e convincenti ragioni di ordine tecnico, riportate in sentenza (che non mette conto, in questa sede, ripetere), così fornendo esaustiva risposta ai rilievi di parte appellante, che non avevano effettivamente evidenziatola soltanto ipotizzato detti pericoli.</p>
<p>Irrilevante è, infine, il richiamo, contenuto nel terzo motivo, alla delibera assembleare del 12.4.00, di revoca della precedente del 14.5.99, con la quale era stata, in un primo momento, autorizzata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore, considerato che l&#8217;oggetto del presente giudizio non verte tanto sulla conformità o meno dell&#8217;innovazione alla volontà della maggioranza, nè sulla legittimità o meno, sotto il profilo dell&#8217;art. 1120 c.c., dell&#8217;una o dell&#8217;altra delibera, quanto invece, come già chiarito in precedenza, sul conflitto, da risolversi alla stregua del principio di cui all&#8217;art. 1102 c.c. (cui, peraltro, lo stesso esercizio dei poteri assembleari, di cui alla precitata norma in materia di condominio, deve comunque conformarsi: v. Cass. 15308/11), insorto tra alcuni condomini ed i rimanenti, delle cui posizioni, da ultimo espresse nella seconda deliberazione, si era reso interprete l&#8217;amministratore, instaurando la presente controversia. Pertanto la relativa allegazione nulla aggiunge ai termini essenziali della questione, che è stata correttamente affrontata e risolta dai giudici di merito, riconoscendo la legittimità in concreto dell&#8217;esercizio, da parte dei condomini convenuti, sebbene in minoranza, di una facoltà derivante dal suddetto principio regolatore della comunione, che non avrebbe potuto essere limitata dalla contraria volontà dei rimanenti partecipanti, ancorchè espressa nelle forme del deliberato assembleare.</p>
<p>Il ricorso va conclusivamente respinto.</p>
<p>Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso al resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.</p>
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