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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; appropriazione indebita</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1593</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-23-gennaio-2013-n-1593/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sottrazione]]></category>
		<category><![CDATA[verbale d'assemblea]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul Verbale d'Assemblea si riportano le dichiarazioni di un condomino che accusa l'amministratore uscente di aver sottratto diecine di migliaia di euro alle casse condomminiali.... è lesione della privacy? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 5084/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 539/2009 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA DI RHO, depositata il 11/11/2009 R.G.N. 223/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza dell&#8217;11/11/2009 il Tribunale di Milano respingeva la domanda, proposta Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152 dalle sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; del Garante per la protezione dei dati personali, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di &#8220;condotte lesive della loro privacy&#8221;, consistite nella dichiarazione resa durante l&#8217;assemblea condominiale del (OMISSIS) dal condomino (OMISSIS) secondo cui &#8220;bisogna capire dove sono andati a finire questi soldi, il perche&#8217; sono usciti, visto che la descrizione dei bonifici sono generiche &#8211; ad esempio vorremmo sapere cos&#8217;e&#8217;, anche perche&#8217; in generale sono stati sottratti circa cinquantaseimila euro al condominio&#8221;, e nel successivo invio ai condomini del verbale assembleare ove la stessa risultava raccolta da parte del suddetto (OMISSIS), amministratore subentrato nella carica e funzione allo Studio (OMISSIS) delle suindicate sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Avverso la suindicata pronunzia le (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con separati controricorsi il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), il quale ultimo ha presentato anche memoria.</p>
<p>L&#8217;intimato Garante per la protezione dei dati personali non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 22, in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice abbia erroneamente affermato che &#8220;i fatti ed i comportamenti denunciati da parte ricorrente sfuggano alla disciplina istituita dal codice della Privacy, letto come volto semplicemente a disciplinare la raccolta ed il trattamento dei dati personali&#8221;, laddove &#8220;la formazione di un documento in centinaia di esemplari e la sua distribuzione fra centinaia di persone non sfugge affatto alla normativa sulla Privacy&#8221;, e &#8220;il verbale di assemblea nel quale si afferma che vi sia una sottrazione di fondi per decine di migliaia di euro e altrettanto palesemente si indica il preteso responsabile, e&#8217; strumento: &#8211; di formazione del dato personale, oltretutto oltraggioso ed ingiusto; &#8211; di diffusione dello stesso; &#8211; di conservazione e di impossibilita&#8217; di eliminazione dello stesso dato, che va a colpire la dignita&#8217; ed il decoro&#8221;.</p>
<p>Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., articolo 2043 c.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto che l&#8217;amministratore (OMISSIS) &#8220;vada esente da critiche perche&#8217; avrebbe agito disciplinatamente e essendovi obbligato dal proprio ufficio, mentre il Signor (OMISSIS) si sarebbe limitato a porre dei dubbi&#8221;, laddove &#8220;sul dovere dell&#8217;amministratore di condominio di non eseguire delibere nulle o contrarie alla legge si sono formate intere biblioteche giuridiche&#8221;, e, &#8220;venendo alla posizione del Signor (OMISSIS), si deve rilevare che il Tribunale ha travisato il preciso contenuto del documento, allorche&#8217; ha asserito che tale convenuto si sia limitato a porre una domanda&#8221;.</p>
<p>I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p>Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha gia&#8217; avuto piu&#8217; volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell&#8217;invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita&#8217;, della completezza, e della riferibilita&#8217; alla decisione stessa, con &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l&#8217;interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.</p>
<p>Sebbene l&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se&#8217; stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e&#8217; tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche&#8217; delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita&#8217; di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).</p>
<p>E&#8217; cioe&#8217; indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del &#8220;fatto&#8221;, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).</p>
<p>Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dalle odierne ricorrenti.</p>
<p>Gia&#8217; sotto l&#8217;assorbente profilo dei requisiti ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va posto in rilievo come esse facciano richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., al &#8220;verbale di assemblea nel quale sono state esposte valutazioni inaccettabili in odio all&#8217;ex amministratore&#8221;, al risultare &#8220;per tabulas che alcune frasi sono state soppresse e non riportate nel verbale (sostituendole con i punti di sospensione), a dimostrazione di lucida limatura del contenuto della discussione&#8221;, di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente &#8211; per la parte d&#8217;interesse in questa sede &#8211; riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).</p>
<p>Come da questa Corte &#8211; anche a Sezioni Unite &#8211; ripetutamente affermato, l&#8217;indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche&#8217; nel ricorso si specifichi che il fascicolo e&#8217; stato prodotto e la sede in cui il documento e&#8217; rinvenibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l&#8217;indicazione che il documento e&#8217; prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell&#8217;articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita&#8217; o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita&#8217; della sentenza od all&#8217;ammissibilita&#8217; del ricorso (articolo 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l&#8217;esaurimento della possibilita&#8217; di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell&#8217;ambito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).</p>
<p>Ne consegue che la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestivita&#8217; e decisi vita dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e&#8217; possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita&#8217; accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).</p>
<p>Va ulteriormente sottolineato che il requisito &#8211; del pari a pena di inammissibilita&#8217; richiesto all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, &#8211; della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto (neanche) allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, il ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152; l&#8217;impugnata sentenza dei giudice di merito), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell&#8217;oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita&#8217; (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del &#8220;troppo e del vano&#8221;, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito cio&#8217; che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicche&#8217; il ricorrente e&#8217; al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l&#8217;intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimita&#8217; dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).</p>
<p>A tale stregua difetta invero nel caso un&#8217;esposizione in termini comprensibili e stringenti delle ragioni di censura, dalle quali, cosi&#8217; come formulate nella indistinzione dei profili di merito e di diritto, altro non e&#8217; dato pertanto evincere se non che gli elementi valutati dal giudice sono asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni dell&#8217;odierna ricorrente (v. Cass., 1/12/1999, n. 13359; Cass., 29/11/1999, n. 13342).</p>
<p>Va per altro verso osservato che, come questa Corte argomentando dal rilievo che ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1 lettera b), &#8220;dato personale&#8221; oggetto della tutela apprestata dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy, e gia&#8217; dalla Legge n. 675 del 1996) e&#8217; &#8220;qualunque informazione&#8221; relativa a &#8220;persona fisica, persona giuridica, ente o associazione&#8221;, che siano &#8220;identificati o identificabili&#8221;, anche &#8220;indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione&#8221; ha gia&#8217; avuto modo di affermare, i dati dei singoli partecipanti al condominio raccolti ed utilizzati per le finalita&#8217; di cui agli articoli 1117 ss. c.c. sono senz&#8217;altro da ricondurre a tale nozione, e conseguentemente assoggettati alla disciplina posta dalla suindicata fonte.</p>
<p>Si e&#8217; al riguardo precisato che, in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all&#8217;entita&#8217; del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono essere peraltro oggetto di trattamento anche senza il consenso dell&#8217;interessato.</p>
<p>Argomentando dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, si e&#8217; in proposito sottolineato che le attivita&#8217; di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano la possibilita&#8217; di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione da parte dell&#8217;amministratore delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio.</p>
<p>Ancora, si e&#8217; affermato che ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell&#8217;amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell&#8217;ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell&#8217;assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, il quale e&#8217; investito di un potere di vigilanza e di controllo sull&#8217;attivita&#8217; di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all&#8217;amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti (v. Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Si e&#8217; al riguardo per altro verso posto in rilievo che i dati personali oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita&#8217; per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione dell&#8217;interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.</p>
<p>Ancora, che la liceita&#8217; del trattamento trova fondamento anche nella finalita&#8217; del medesimo, quest&#8217;ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l&#8217;attribuzione all&#8217;interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalita&#8217; originarie che ai successivi impieghi), con facolta&#8217; di orientarne la selezione, la conservazione e l&#8217;utilizzazione; che l&#8217;interessato ha diritto a che l&#8217;informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalita&#8217;, necessita&#8217;, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identita&#8217; personale o morale (c.d. principi di proporzionalita&#8217;, pertinenza e non eccedenza) (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11).</p>
<p>All&#8217;interessato e&#8217; pertanto attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonche&#8217; di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorche&#8217; pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l&#8217;aggiornamento, l&#8217;integrazione (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7).</p>
<p>Al di la&#8217; delle specifiche fonti normative, e&#8217; in ogni caso il principio di correttezza (quale generale principio di solidarieta&#8217; sociale &#8211; che trova applicazione anche in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale &#8211; in base al quale il soggetto e&#8217; tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonche&#8217; volto alla salvaguardia dell&#8217;utilita&#8217; altrui &#8211; nei limiti dell&#8217;apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita&#8217; in ordine ai fai si affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 19/8/2011, n. 17685) a fondare in termini generali l&#8217;esigenza del bilanciamento in concreto degli interessi, e, conseguentemente, il diritto dell&#8217;interessato ad opporsi al trattamento, quand&#8217;anche lecito, dei propri dati (v. Cass., 5/4/2012, n. 5524).</p>
<p>Imprescindibile rilievo assume a tale stregua il bilanciamento tra contrapposti diritti e liberta&#8217; fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 21 e 2 Cost., nonche&#8217; all&#8217;articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a &#8220;chiunque&#8221; (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 1) e ad &#8220;ogni persona&#8221; (articolo 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, &#8220;concorre a delineare l&#8217;assetto di una societa&#8217; rispettosa dell&#8217;altro e della sua dignita&#8217; in condizioni di eguaglianza&#8221; (cosi&#8217; Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Ne consegue, da un canto, che Le esigenze di funzionalita&#8217; e di efficienza del condominio non possono considerarsi prevalenti sai diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati (del condominio e) dei condomini (v. Cass., 4/1/2011, n. 186). E per altro verso, che fondamentale rilievo assume al riguardo il rispetto dei c.d. principi di proporzionalita&#8217;, pertinenza e non eccedenza (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11).</p>
<p>A tale stregua le informazioni riportate nei prospetti contabili o come nella specie nei verbali assembleari debbono essere comunicati solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioe&#8217; ai condomini (a prescindere ovviamente dal relativo numero).</p>
<p>Non anche, a chi non vi abbia viceversa interesse (arg. Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 25).</p>
<p>Deve pertanto evitarsi una relativa diffusione generalizzata, rivolta a soggetti indeterminati.</p>
<p>Incombe al riguardo all&#8217;amministratore del condominio adottare le opportune cautele per evitare l&#8217;accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio (v. Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle odierne ricorrenti, dei suindicati principi il giudice del merito ha nell&#8217;impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.</p>
<p>Da un canto, ha correttamente escluso che la piu&#8217; sopra riportata affermazione del condomino (OMISSIS) possa invero ricondursi alla nozione di &#8220;dato personale&#8221; di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, suindicato articolo 4, comma 1, lettera b), correttamente evidenziando che &#8220;con l&#8217;espressione contestata&#8230; non si attribuisce o si fa richiamo ad alcuna informazione riguardante una persona, e nella specie, le due ricorrenti, ma ci si chiede dove siano finite delle somme di denaro facenti capo al condominio e per quale motivo sono stati effettuati dei bonifici a favore dello Studio (OMISSIS)&#8221;, salva la eventuale relativa rilevanza sotto altri e differenti profili, diversamente tutelabili (&#8220;a prescindere dal carattere diffamatorio o meno della dichiarazione in esame&#8221;).</p>
<p>Per altro verso ha accertato e dato atto che nella specie &#8220;lo (OMISSIS),&#8230; nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, si e&#8217; limitato a trasmettere copia della delibera assembleare ai singoli condomini, senza divulgare o elaborare differentemente il verbale e quanto ivi riportato&#8221;.</p>
<p>Con il 3 motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 162 c.p.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice, in caso di mancanza dei &#8220;presupposti per il ricorso ex articolo 152 codice&#8221;, non abbia disposto &#8220;la conversione del rito e di procedere quindi all&#8217;esame del merito della pretesa attorea secondo le forme dell&#8217;ordinario giudizio di cognizione&#8221;.</p>
<p>Il motivo e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p>A parte il rilievo che (anch&#8217;esso) risulta formulato in violazione dell&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va osservato che la richiesta applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con ricorso al procedimento speciale ivi previsto all&#8217;articolo 152, non consente al giudice di disporre, in caso di rigetto come della specie della domanda per relativa infondatezza, alcuna &#8220;conversione del rito&#8221;, non rimanendo in tal caso integrata alcuna ipotesi legittimante l&#8217;esercizio dei poteri officiosi del giudice, neanche ai sensi dei pure invocati articoli 156 e 162 c.p.c..</p>
<p>Non si tratta infatti di nullita&#8217; dell&#8217;atto introduttivo non conformato al modello legale (ricorso anziche&#8217; citazione), sanabile col raggiungimento dello scopo e di eventuali inosservanze di regole del procedimento ordinario; ne&#8217; di disporsi la rinnovazione dell&#8217;atto, essendosi la parte convenuta nella specie invero costituita (cfr. Cass., 18/8/2006, n. 18201); e neppure di trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge, non determinante alcuna nullita&#8217; del procedimento e della sentenza successivamente emessa laddove la parte non deduca e dimostri che dall&#8217;erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., 27/1/2012, n. 1201).</p>
<p>Nel caso trovano invero applicazione il principio della domanda (articolo 99 c.p.c.), la cui interpretazione rientra nella valutazione del giudice di merito e non e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; ove come nella specie congruamente motivata (cfr, da ultimo, Cass. 24/7/2012, n. 12944), nonche&#8217; il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (articolo 112 c.p.c.) (v. Cass., 22/3/2007, n. 694S; Cass., 19/4/2006, n. 9087), alla cui stregua va coordinata anche l&#8217;applicazione de principio iura novit curia di cui all&#8217;articolo 113 c.p.c., comma 1, (che fa salva la possibilita&#8217; per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonche&#8217; all&#8217;azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili. alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: cfr., da ultimo, Cass., 24/7/2012, n. 12943).</p>
<p>All&#8217;inammissibilita&#8217; ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p>Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), seguono la soccombenza.</p>
<p>Non e&#8217; viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell&#8217;intimato Garante per la protezione dei dati personali, non avendo il medesimo svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
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		<title>Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 03 febbraio 2012 n. 18864</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[perfezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando si perfeziona la fattispecie dell'appropriazione indebita per l'Amministratore di Condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ESPOSITO Antonio &#8211; Presidente -<br />
Dott. PRESTIPINO Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. DAVIGO Piercamillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CERVADORO Mirella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RAGO Geppino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>avv. Sergio Bernocchi, difensore di: S.G. nato (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 6723/2010 della Corte d&#8217;appello di Milano, sezione penale, in data 26.5.2011;<br />
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro;<br />
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Vito D&#8217;Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza, per essere i reati estinti per prescrizione e conferma delle statuizioni civili;<br />
Udito il difensore delle parti civili Condominio (OMISSIS), e F.L. avv. Fausto Moscatelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>In data 4.1.2005, F.L., comproprietaria di un appartamento sito nel condominio di via (OMISSIS), presentò denuncia querela nei confronti di S.G., che aveva ricoperto la carica di amministratore del predetto Condominio dall&#8217;aprile 1999 sino al marzo 2004, rilevando che l&#8217;amministratore nominato a seguito delle dimissioni del S. non era riuscito a ricostruire compiutamente i movimenti contabili della precedente gestione, essendo emersi a prima vista irregolarità ed ammanchi; a seguito di una verifica contabile era stato così accertato che nei rendiconti di esercizio erano stati esposti costi superiori a quelli sostenuti, e che all&#8217;amministratore erano state consegnate somme poi versate su libretti, di cui uno mai restituito. Gli esiti di tali accertamenti erano stati oggetto di contestazione nei confronti del S., tramite lettera raccomandata datata 5.10.2004, ma lo stesso non aveva fornito alcun tipo di spiegazione a riguardo.</p>
<p>S.G. veniva quindi rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all&#8217;art. 81 cpv c.p. e art. 61 c.p., nn. 7 e 11, art. 646 c.p., perchè, nella sua qualità di amministratore del condominio (OMISSIS), in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in diverse occasioni al fine di procurarsi un profitto si appropriava della somma di Euro 96884,41 nel periodo compreso tra il 1.4.1999 ed il 31.3.2003 e dal 1.4.2003 al 31.3.2004; somma derivante dall&#8217;esposizione nella contabilità condominiale di costi superiori a quelli sostenuti dai proprietari del Condominio (OMISSIS); trattenendo la somma distratta nonostante le richieste della persona offesa. Con l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7 di aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Con l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11 di aver commesso il fatto con abuso del rapporto di prestazione d&#8217;opera. (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza del 21.12.2009, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, all&#8217;esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dichiarò S.G. responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di Euro 96884,41, e lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite F.L. e V.E., quest&#8217;ultimo nella sua qualità di amministratore del Condominio (OMISSIS), danni da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Avverso tale pronunzia propose gravame l&#8217;imputato, e la Corte d&#8217;Appello di Milano con sentenza del 26.5.2011, dopo aver acquisito agli arti tutti i documenti allegati all&#8217;atto d&#8217;appello, rideterminava l&#8217;ammontare della distrazione in complessivi Euro 13.374,28 (9.402,48 + Euro 3.971,80 somma depositata sul libretto n.106.490/80 non restituito), e &#8211; in parziale riforma della decisione di primo grado &#8211; esclusa la circostanza aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7, riduceva la pena a mesi sei giorni venti di reclusione ed Euro 340,00 di multa, e confermava le statuizioni civili.</p>
<p>Ricorre per cassazione il difensore dell&#8217;imputato, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p. in relazione all&#8217;art. 487 c.p.p., in quanto a seguito della costituzione delle parti, all&#8217;udienza del 26.5.2011, la Corte territoriale non ha provveduto alla declaratoria di contumacia nei confronti dell&#8217;imputato non presente; 2) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b ed e), per errata interpretazione della legge penale, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla specifica doglianza di cui all&#8217;atto d&#8217;appello relativa all&#8217;accertamento dei singoli fatti di appropriazione indebita, da considerare già prescritti alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha infatti omesso di motivare sullo specifico motivo di impugnazione e, ancor più erroneamente, ha indicato nel giorno 15.1.2004 il tempo della consumazione dell&#8217;&#8221;indebita appropriazione&#8221;, nonostante la contestazione ex art. 81 cpv c.p., che sottende la plurima violazione della legge penale, e non una singola violazione costituita dalla sommatoria di più condotte illecite. E quanto al &#8220;dies a quo&#8221;, coincidente con la decorrenza del termine necessario a prescrivere le singole fattispecie, è indiscutibile che tutte le appropriazioni consumate nel periodo 1999-2003 fossero già estinte per intervenuta prescrizione alla data della sentenza impugnata.</p>
<p>Chiede pertanto l&#8217;annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p>E&#8217; principio costantemente affermato da questa Corte con giurisprudenza assolutamente prevalente, condivisa da questo Collegio, che l&#8217;omissione della declaratoria formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell&#8217;imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista specificamente dall&#8217;ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell&#8217;intervento e dell&#8217;assistenza dell&#8217;imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia (v. Cass. Sez. 5^, sent. n. 36651/2008 Rv. 241634 Sez. 6^, sent. n. 19273/2006 Rv. 233973; Sez. 5^ n. 46857/2005 Rv. 233045).</p>
<p>A ciò aggiungasi che, anche volendo seguire l&#8217;indirizzo giurisprudenziale meno recente e minoritario, secondo il quale l&#8217;omissione di formale pronuncia dell&#8217;ordinanza dichiarativa della contumacia costituisce nullità a regime intermedio sanabile ex art. 182 c.p.p., comma 2 (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 2859/2004 Rv. 230650), il motivo risulterebbe comunque inammissibile, in quanto nessun concreto pregiudizio, derivante dall&#8217;omessa pronuncia della contumacia, è stato prospettato dal ricorrente, e secondo quanto prevede l&#8217;art. 182 c.p.p., le nullità a regime intermedio possono essere dedotte solo dalla parte che vi abbia interesse, e si sanano se non rilevate d&#8217;ufficio entro i termini indicati dall&#8217;art. 180 c.p.p..</p>
<p>2. Il secondo motivo non solo è manifestamente infondato, ma è anche privo della specificità, prescritta dall&#8217;art. 581, lett. c), in relazione all&#8217;art. 591 c.p.p., lett. c) per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>2.1 La Corte d&#8217;Appello, ritenuta l&#8217;assoluta necessità di acquisire agli atti tutta la documentazione allegata all&#8217;arto di appello del S., (copia integrale dei rendiconti, dei piani di riparto, delle fatture emesse dalla OTIS nei confronti del condominio, dei verbali delle assemblee ed in particolare di quella in data 27.11.2003 avente ad oggetto, tra l&#8217;altro, le dimissioni del S., dei libretti bancari, della fattura n. (OMISSIS) emessa dal geometra R., e del modello F24 attestante il pagamento della ritenuta d&#8217;acconto), in quanto documenti pertinenti alle specifiche allegazioni della parte civile ed al periodo incriminato, e &#8211; precisato che nell&#8217;imputazione era stato indicato in complessivi Euro 96884,41 l&#8217;oggetto delle condotte appropriative, ma che, espunti dall&#8217;elenco in denuncia le voci 6) ed 8), per le quali era ancora ignoto l&#8217;esito degli accertamenti effettuati dalla parte offesa, i pretesi ammanchi di cui alla contestazione dovevano in realtà essere quantificati nella minor somma di Euro 59427,71 &#8211; nella sentenza impugnata (v. pagg.5-20) ha ricostruito, con estrema precisione, tutta la contabilità del condominio negli anni in contestazione, sulla base non solo delle contestazioni, ma anche di tutti i documenti prodotti dalla difesa del S. e dalle dichiarazioni rese dal medesimo. Tenuto conto delle dichiarazioni dell&#8217;imputato, che &#8211; in ordine alle varie voci in contestazione &#8211; ha ammesso di aver talvolta rendicontato, e quindi richiesto e ottenuto dai condomini, il pagamento di somme mai spese (ma ha negato di essersene appropriato, essendo comunque gli importi versati in eccedenza rimasti sul conto bancario del condominio, e quindi in cassa), e di aver quindi redatto i rendiconti, facendo largo uso al criterio di competenza, anzichè al criterio di cassa, con conseguente esistenza di spese rendicontate, ma non ancora pagate, la Corte ha ritenuto che l&#8217;unico metodo possibile per verificare, se e quando si fosse verificata da parte dell&#8217;imputato la denunciata appropriazione delle somme in questione, fosse proprio quello di calcolare l&#8217;importo complessivo delle somme pagate dai condomini e l&#8217;importo complessivo delle spese effettuate per conto del condominio alla luce degli esiti della riconciliazione bancaria intervenuta il 15.1.2004, al momento della consegna della cassa dal S. al nuovo amministratore V.. Considerato che, a seguito dell&#8217;operata ricostruzione della contabilità, era emerso che, alla data del 15.1.2004, sul conto del condominio si sarebbe dovuta trovare depositata la somma di Euro 32.273,17, mentre al momento delle consegne l&#8217;imputato aveva versato all&#8217;amministratore subentrante quale residuo di cassa la minor somma di Euro 22.870,69, la Corte ha quindi ritenuto che, proprio in quel momento, l&#8217;imputato &#8211; trattenendo le somme di Euro 9402,48, pari alla differenza di cassa rilevata, e di Euro 3971,80, di cui al libretto di deposito n. 106490/80 ricevuto e non restituito &#8211; ebbe a manifestare la volontà di farle proprie; il reato (unico e non continuato) si era pertanto consumato al momento della consegna della cassa, ovvero in data 15.1.2004. Ridimensionata la distrazione totale delle somme in Euro 13.374,28, la Corte ha poi escluso l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7, e ridotto la pena.</p>
<p>Le precise argomentazioni della sentenza d&#8217;appello che, nonostante la genericità del motivo di ricorso, si è ritenuto di dover sia pur sinteticamente riportare nel loro integrale sviluppo ai fini dell&#8217;esatta individuazione del momento consumativo del reato, non sono suscettibili di censura alcuna in questa sede, in quanto ampiamente e logicamente motivate.</p>
<p>2.2 Sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabili dall&#8217;art. 1138 c.c., comma 4, l&#8217;amministratore del condominio dura in carica un anno (art. 1129 c.c., comma 2) e sottopone alla approvazione dell&#8217;assemblea il preventivo ed il consuntivo delle spese afferenti all&#8217;anno (art. 1135 c.c., nn. 2 e 3), ragion per cui la gestione viene rapportata alla competenza (annuale). Poichè l&#8217;amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall&#8217;assemblea il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per anno, alla scadenza dell&#8217;anno sociale corrispondente alla durata in carica, egli deve rispondere della gestione; in ogni caso alla scadenza, sia che essa avvenga alla fine dell&#8217;anno, sia che venga anticipata da un provvedimento di revoca, l&#8217;amministratore deve dare conto della gestione e restituire tutte le somme che detiene per conto del condominio.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, l&#8217;amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l&#8217;amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ., Sez. 2, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. Civ., Sez. 2, 14 dicembre 1993, n. 12304), e considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 1713 cod. civ., il mandatario deve rendere al mandante il conto e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, l&#8217;obbligo di restituzione sorge a seguito della conclusione dell&#8217;attività gestoria, salvo che l&#8217;estinzione avvenga prima di tale conclusione, e deve essere adempiuta non appena tale attività si è realizzata.</p>
<p>Di norma, la restituzione avviene in seguito al rendiconto annuale ma, ove ciò non avvenga (anche per meri errori di contabilità o perchè devono essere ancora recuperate somme dovute da condomini morosi e riguardanti la precedente gestione o per altre cause), una volta che la gestione si conclude, e in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l&#8217;amministratore del condominio è tenuto alla restituzione, in riferimento a tutto quanto ha ricevuto nell&#8217;esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, e ciò indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (v. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 10815/2000 Rv. 539589).</p>
<p>2.3 Un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, con riferimento alla fattispecie di spendita di titoli avuti in garanzia (v. Cass. Sez. 2 sent. n. 1119/99, rv. 212976; Sez. 2 sent. n. 12096/86, rv.</p>
<p>174174), e a quella di detenzione a titolo di custodia di un libretto al portatore bancario intestato a persona deceduta (e di cui il detentore aveva rifiutato la restituzione agli eredi), ha ritenuto che non sempre vi è necessaria coincidenza tra il momento in cui viene posta in essere la condotta di appropriazione e di interversione del possesso, e quello in cui si verifica l&#8217;evento di appropriazione, evento che è costituito dalla manifestazione della volontà dell&#8217;agente di fare propria la cosa, e ha quindi statuito che il reato di cui all&#8217;art. 646 c.p. si consuma nel momento dell&#8217;azione, cioè dell&#8217;interversione del titolo del possesso, e si perfeziona con il verificarsi dell&#8217;evento costituito dal momento in cui la parte offesa viene posta a conoscenza dell&#8217;avvenuta appropriazione in suo danno. L&#8217;evento appropriazione, in questi casi, si realizza allorchè la parte offesa subisce il danno della mancata restituzione (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 48438/2004 rv. 230354).</p>
<p>2.4 Nella concreta fattispecie, comunque, così come accertato dal giudice del fatto, in conformità con i principi di diritto dettati da questa Corte, il momento della interversione del possesso è coincidente con quello dell&#8217;evento del reato, e si è realizzato all&#8217;atto della consegna della cassa al nuovo amministratore, allorchè l&#8217;imputato, non restituendo l&#8217;intero importo delle somme ricevute nel corso della sua gestione, ha manifestato chiaramente la volontà di voler trattenere per sè parte delle somme in questione.</p>
<p>Non è al riguardo illogico ritenere, così come deciso dalla Corte territoriale, che la mancata restituzione di volta in volta in seguito ai rendiconti annuali non è dato certo di interversione del possesso, e non è di per sè incompatibile con la conservazione del denaro, del quale non si potuto comunque accertare la dispersione fino alla consegna della cassa, così come rilevato anche dalla ricostruzione della contabilità, sulla scorta dei documenti prodotti e delle stesse dichiarazioni del S., il quale ha ammesso di aver redatto i rendiconti annuali, facendo largo uso al criterio della competenza, anzichè al criterio di cassa, con la conseguente esistenza di spese rendicontate, ma non ancora pagate.</p>
<p>Esattamente la Corte ha pertanto ritenuto il reato consumato il 15.1.2004, al momento in cui il S., dovendo assolvere a seguito della conclusione dell&#8217;attività gestoria all&#8217;obbligo di restituzione ai sensi dell&#8217;art. 1713 cod. civ., consegnava al nuovo amministratore la cassa del Condominio con un ammanco di Euro 13.374,28.</p>
<p>2.5 Considerato che il reato è stato consumato il (OMISSIS), e il termine massimo di prescrizione a seguito di atti interruttivi ai sensi dell&#8217;art. 160 c.p. è di anni sette e mesi sei, appare evidente che, anche a prescindere da eventuali periodi di sospensione, alla data della pronuncia della sentenza d&#8217;appello (26.5.2011) il reato non era ancora estinto per prescrizione.</p>
<p>Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L&#8217;inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di dichiarare l&#8217;eventuale, sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen..</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l&#8217;imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè &#8211; ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità &#8211; al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili Condominio (OMISSIS) e F.L. delle spese sostenute dalle predette parti civili per questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2400,00 oltre IVA, CPA e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2553</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone Scalare]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[canone scalare]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29400-2006 proposto da:</p>
<p>JE. DI. NA. RA. SAS, (OMESSO), in Persona del socio accomandatario Signora Na.Ra. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VERONI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CORDINI ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI. LI. , (OMESSO), MA. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MARINO CLAUDIO giusta delega in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1060/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 03/05/2006, depositata il 11/05/2006; R.G.N. 2316/2004.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato CARLO ALBINI per delega Avv. ANDREA MANZI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I fatti di causa possono cosi&#8217; ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.</p>
<p>Ji. s.a.s. di Na. Ra. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Ma.Gi. e Ri. Li. chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in piu&#8217; del dovuto, a titolo di canone di locazione di un immobile destinato a uso diverso da quello abitativo, oltre svalutazione e interessi.</p>
<p>I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Con sentenza del 3 aprile/3 giugno 2003 il giudice adito rigetto&#8217; la domanda.</p>
<p>Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d&#8217;appello lo ha respinto in data 3/11 maggio 2006.</p>
<p>Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Ji. s.a.s. di Na. Ra. , articolando sei motivi con pedissequi quesiti.</p>
<p>Resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, Ma. Gi. e Ri.Li. .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.1 Col primo motivo l&#8217;impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 32 e articolo 79, comma 1. Oggetto delle critiche e&#8217; la ritenuta legittimita&#8217; del canone cd. a scaletta pattuito dalle parti. Secondo Ji. s.a.s. la valutazione del giudice di merito violerebbe il disposto della Legge n. 392 del 1978, articolo 32 e farebbe malgoverno della giurisprudenza di legittimita&#8217;.</p>
<p>1.2 Col secondo mezzo si deduce, ancora, violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 32, questa volta per contestare l&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello secondo cui l&#8217;aumento finale del 50% si era rivelato ex post non troppo al di sopra del tasso di svalutazione e anche dell&#8217;interesse legale corrente. Sostiene l&#8217;esponente che tale assumo sarebbe contrario al vero, perche&#8217;, in realta&#8217;, i praticati aggiornamenti del canone erano pari a quasi cinque volte l&#8217;indice ISTAT.</p>
<p>1.3 Col terzo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, con riferimento all&#8217;affermazione del giudice d&#8217;appello secondo cui il comportamento dei contraenti e, in particolare, della conduttrice, che aveva integralmente eseguito le obbligazioni derivanti dal contratto, senza obiezioni o riserve, confermava che la preordinata gradualita&#8217; degli aumenti non era finalizzata a conseguire surrettiziamente l&#8217;elusione dei limiti quantitativi agli aggiornamenti del canone stabiliti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32. Non aveva il decidente considerato che, in base al disposto dell&#8217;articolo 79 di tale fonte, il diritto a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e puo&#8217; essere fatto valere dopo la riconsegna dell&#8217;immobile entro il termine di decadenza di sei mesi. Il che comportava che del diritto stesso il conduttore non era abilitato a disporre nel corso del rapporto.</p>
<p>1.4 Col quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. La censura investe l&#8217;assunto secondo cui la predeterminazione di una particolare dinamica del canone puo&#8217; non risultare finalizzata a eludere il disposto dell&#8217;articolo 32, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita&#8217;, secondo cui la clausola che prevede un canone differenziato e crescente nel tempo e&#8217; contra legem e, come tale, radicalmente nulla.</p>
<p>1.5 Col quinto mezzo l&#8217;impugnante deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere il giudice di merito affermato che sussisterebbe un collegamento tra gli aumenti del canone pattuiti e la cessione dell&#8217;attivita&#8217; aziendale, senza fornire di tale suo convincimento alcuna spiegazione.</p>
<p>1.6 Col sesto mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi motivazionali con riferimento all&#8217;assunto secondo cui l&#8217;aumento a scaletta del canone sarebbe stato vantaggioso per la societa&#8217; conduttrice e avrebbe realizzato progressivamente un aumento finale del 50%, non troppo lontano dal 75% del tasso di svalutazione, laddove tali circostanze erano contrarie al vero.</p>
<p>2 Le censure, che, in quanto connesse, si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono infondate per le seguenti ragioni.</p>
<p>Questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle locazioni non abitative la necessita&#8217; per i paciscenti di sottostare a precisi limiti per quanto attiene all&#8217;aggiornamento del canone, il cui ammontare esse sono comunque libere di determinare, non elimina la possibilita&#8217; di una quantificazione in misura differenziata e crescente nel tempo, sempre che la stessa risulti in definitiva ancorata a elementi predefiniti e che non emerga una sottostante volonta&#8217; volta a eludere i limiti posti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32 (confr. Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5349; Cass. Civ., 23 febbraio 2007 n. 4210; Cass. Civ., 24 agosto 2007 n. 17964; Cass. Civ. 8 maggio 2006 n. 10500; Cass. civ. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ. 1 febbraio 2000, n. 1070; Cass. civ. 24 giugno 1997, n. 5832).</p>
<p>L&#8217;affermazione si giova dei concorrenti rilievi che, riferimento a tale tipologia di locazioni, e&#8217; necessario garantire che l&#8217;ammontare del canone venga fissato in sede di conclusione del contratto, non gia&#8217; per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto, allorche&#8217; la posizione del conduttore e&#8217; indubbiamente piu&#8217; debole rispetto a quella del locatore, a causa degli oneri e delle diseconomie normalmente derivanti dallo spostamento della sede dell&#8217;attivita&#8217;; che non vi sono indicazioni normative o principi di logica interpretativa che inducano a ritenere che una tale liberta&#8217; di contrattazione sia limitata alla fissazione del canone relativo al primo anno di durata del rapporto, impedendo di pattuirne la variazione, ed in particolare l&#8217;aumento, per gli anni successivi (salvo l&#8217;adeguamento Istat); che la limitazione risulterebbe del resto priva di giustificazione, ove si consideri che il locatore potrebbe chiedere fin dall&#8217;inizio il canone massimo (nella specie, quello fissato per il sesto anno di durata del rapporto) e che non v&#8217;e&#8217; ragione di ritenere che allo stesso sia precluso di chiedere, per gli anni successivi al primo, la stessa somma che potrebbe domandare immediatamente.</p>
<p>3 Venendo al caso di specie, il giudicante ha motivato il suo convincimento partendo dal rilievo che le parti, nel primo sessennio del rapporto, avevano pattuito un canone contrattuale crescente cd. a scaletta che dalla misura iniziale di lire 14.400.000, doveva arrivare al sesto anno a lire 21.600.000; a partire da tale momento, l&#8217;importo cosi determinato, significativamente denominato canone base, sarebbe poi stato aggiornato in ragione del 75% di variazione dell&#8217;indice ISTAT.</p>
<p>Secondo la Corte territoriale, tenuto conto del collegamento esistente tra il contratto di locazione e la cessione dell&#8217;azienda attuata dal Ma. in favore della societa&#8217; conduttrice, poteva condividersi la prospettazione dei locatori, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui la pattuita dinamica del canone veniva incontro all&#8217;esigenza della conduttrice (che aveva pagato la maggior parte del prezzo della cessione a mezzo cambiali), di una rigorosa predeterminazione delle obbligazioni da assolvere, in un momento in cui la spinta inflazionistica era particolarmente forte. Di modo che, anche senza accedere all&#8217;allegazione secondo cui il vero e proprio canone era di lire 21.600.000, implicitamente ridotto a ritroso, doveva escludersi che il concordato meccanismo negoziale fosse elusivo della disciplina racchiusa nella Legge n. 392 del 1978, articoli 32 e 79, e cio&#8217; tanto piu&#8217; che il complessivo aumento finale del 50% si era rivelato ex post non troppo al di sopra del tasso di svalutazione e anche dell&#8217;interesse legale corrente.</p>
<p>4 Cio&#8217; significa che il giudice di merito ha valutato la legittimita&#8217; della clausola con la quale le parti hanno determinato il prezzo della locazione in misura differenziata, crescente per frazioni successive nell&#8217;arco di durata del rapporto, specificamente ai fini della verifica di eventuali elusioni dei limiti quantitativi posti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32, e della conseguente operativita&#8217; della sanzione di nullita&#8217; di cui al successivo articolo 79 della medesima fonte, correttamente contestualizzando, in tale ottica, le previsioni contrattuali nell&#8217;ambito delle piu&#8217; complesse relazioni esistenti tra le parti; dell&#8217;incidenza, all&#8217;epoca, della svalutazione monetaria; dell&#8217;esecuzione data per anni agli impegni assunti e non implausibilmente motivando l&#8217;esito del suo apprezzamento in ragione, anche, degli impegni economici derivanti dalla contestuale cessione di azienda pattuita tra le parti.</p>
<p>Dell&#8217;esito positivo del suo sindacato sulla legittimita&#8217; del deciso assetto economico del rapporto, la Corte d&#8217;appello ha in definitiva fornito ampia e appagante motivazione e tanto a prescindere dalla condivisibilita&#8217; e dalla pertinenza di singoli rilievi come il riferimento all&#8217;esecuzione data per anni dalle parti agli impegni assunti, o alla incidenza della svalutazione, nella misura fissata dalla legge, sul costo della locazione, rilievi che possono ritenersi assorbiti dalle altre argomentazioni poste dal decidente a base della scelta decisoria adottata.</p>
<p>In realta&#8217; le critiche della ricorrente, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge e di difetti motivazionali, in realta&#8217; inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato.</p>
<p>La ricorrente rifondera&#8217; alla controparte le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 05 luglio 2011 n. 36897</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appropriazione Indebita]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[proprietario]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAGANO Filiberto &#8211; Presidente - Dott. TADDEI Margherita &#8211; Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. PAGANO Filiberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. TADDEI Margherita &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MACCHIA Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CRESCIENZO Ugo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CERVADORO Mirella &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
avv. CF, difensore di: AR.GI.(OMISSIS);<br />
avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Palermo, sezione 2 penale, in data 18.1.2011.<br />
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.<br />
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 22.2.2010, il Tribunale di Marsala dichiarò A. G. e Ar.Gi. responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriati di oggetti e suppellettili appartenenti alla famiglia Av., costituenti corredo e mobilio della villa di proprietà della stessa sita in (OMISSIS), beni di cui avevano la disponibilità in quanto conduttori, e li condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ciascuno.</p>
<p>Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d&#8217;Appello di Palermo, con sentenza del 18.1.2010, confermava la decisione di primo grado.</p>
<p>Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), per errata applicazione della legge penale, in relazione all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, in quanto l&#8217;ambito di operatività della prestazione d&#8217;opera deve essere necessariamente limitato a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella mera locazione di un bene. Il rapporto di fiducia avrebbe dovuto sussistere tra i conduttori ed il proprietario &#8211; locatore, che non è il denunciante Av.Vi., bensì Av.Ro., la quale, pur essendo proprietaria dell&#8217;immobile, non ha redatto e sottoscritto alcun contratto, nè ha sporto alcuna querela; 2) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione a tutte le doglianze sollevate nell&#8217;atto d&#8217;appello, e in particolare alla mancata proposizione di querela da parte del soggetto legittimato, all&#8217;inattendibilità del denunciante, e al diniego opposto alla concessione delle circostanze generiche.</p>
<p>Chiede pertanto l&#8217;annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p>Afferma il ricorrente che i giudici di merito hanno erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, in quanto l&#8217;ambito di operatività della prestazione d&#8217;opera, pur intesa in ambito più ampio di quello civilistico, deve essere necessariamente limitato a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella locazione di un bene.</p>
<p>Rammenta, a riguardo, il Collegio che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, agli effetti dell&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, nel reato di appropriazione indebita, la relazione di prestazione d&#8217;opera corrisponde ad un concetto ben più ampio di quello di locazione d&#8217;opera a norma della legge civile, e comprende quindi ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia comunque derivato, in capo all&#8217;agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta (v. da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 5257/2005 Rv. 233572; Sez. 2 sent. n. 3924/2004, Riv. 227503). Tanto premesso, rileva il Collegio, che nel caso di specie è ben ravvisabile l&#8217;esistenza di un obbligo di &#8220;facere&#8221; implicante un rapporto di fiducia, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell&#8217;uso dei beni, contenuti nell&#8217;immobile locato, è proprio l&#8217;obbligo di conservazione e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto;</p>
<p>non vi è dubbio, poi, così come osservato dalla stessa Corte di Appello, che l&#8217;appropriazione indebita sia stata la conseguenza della rottura del patto di fiducia, in virtù del quale Av.Vi.</p>
<p>aveva consegnato ai ricorrenti l&#8217;immobile locato, con tutti i mobili e suppellettili in esso contenuti, e che lo stesso rapporto locativo abbia reso possibile ed agevolato la commissione del reato in questione.</p>
<p>La giurisprudenza, citata dai ricorrenti, è poi del tutto inconferente, e non si applica nella fattispecie, ben diversa da quella oggetto di esame nella sentenza citata (Cass. Sez. 2, sent. n. 6947/2010); a riguardo, è sufficiente, rilevare che questa Corte ha ritenuto non configurabile l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, nell&#8217;ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, in considerazione della peculiarità del contratto medesimo, non essendo &#8211; in tale diversa ipotesi &#8211; ravvisabile l&#8217;esistenza di un obbligo di &#8220;facere&#8221;, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato.</p>
<p>A ciò aggiungasi che è del tutto irrilevante, anche ai fini dell&#8217;identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela), che uno dei protagonisti del rapporto fiduciario, attraverso la rottura del quale si è consumata l&#8217;appropriazione, sia Av.Vi. e che lo stesso non sia il proprietario dell&#8217;immobile locato e dei mobili nello stesso contenuti. E&#8217; pacifico, infatti, che il contratto di locazione sia stato stipulato dai fratelli Ar. con Av.Gi., e che lo stesso, persona diversa dal proprietario dell&#8217;immobile, ha eseguito, in modo legittimo, autonomo e indipendente, la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuto. Appare, quindi, evidente che l&#8217;abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno di Av.Gi., e che proprio a lui andava quindi restituita la mobilia, all&#8217;esito della scadenza o risoluzione del contratto di locazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>La legittimazione attiva a proporre querela, in tema di appropriazione indebita, non presuppone, infatti, l&#8217;accertamento della &#8220;dominica potestas&#8221; sulle cose locate di cui si denuncia l&#8217;altrui impossessamento, essendo sufficiente a tal fine un mero diritto di godimento delle cose mobili consegnate (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 26805/2009 Rv. 244713; Sez. 2, sent. n. 27595/2007 Rv. 238896).</p>
<p>2. Il secondo motivo è generico e consiste in una mera reiterazione dei motivi dell&#8217;atto d&#8217;appello, ai quali &#8211; contrariamente a quanto sostenuto in ricorso &#8211; la Corte ha risposto con motivazione congrua ed esente a vizi logici, evidenziando, in particolare, le ragioni per le quali Av.Vi. era parte offesa del reato, legittimata a proporre querela, nonchè i motivi che facevano ritenere le dichiarazioni accusatorie del medesimo, intrinsecamente attendibili.</p>
<p>Per quanto riguarda, infine, le attenuanti generiche, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l&#8217;adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. La Corte ha motivato il diniego delle attenuanti, in relazione ai plurimi e gravi precedenti da cui gli stessi sono gravati; trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, e gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè &#8211; ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità &#8211; al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.<br />
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 ottobre 2012, n. 18499</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:23:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8629/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 68/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2006 R.G.N. 908/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 4 ottobre 2001 il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)) in quanto dal momento dell&#8217;atto di citazione era deceduto il (OMISSIS). L&#8217;attore chiedeva di essere risarcito del danno subito per l&#8217;impossibilita&#8217; di derivare dall&#8217;immobile, locato a (OMISSIS) nel novembre 1964 da (OMISSIS), di cui egli era l&#8217;unico erede legittimo, redditi cospicui attraverso una nuova locazione con corrispettivo superiore a quello cui erano tenuti i convenuti, che avevano rilasciato materialmente l&#8217;immobile il 4 novembre 1981, a seguito di sentenza definitiva di risoluzione del contratto di locazione. Il (OMISSIS), inoltre, chiedeva che gli stessi convenuti venissero condannati al pagamento dei canoni non pagati con gli interessi e rivalutazione.<br />
Il giudice di primo grado condannava i convenuti al pagamento in favore del (OMISSIS) di lire 1.218.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quale ammontare di 87 canoni mensili scaduti dall&#8217;agosto del 1974 al novembre 1981, ma rigettava per il resto la domanda per i danni, perche&#8217; sfornita di prova e compensava le spese.<br />
Su gravame principale del (OMISSIS) e incidentale del (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)) la Corte di appello di Catania il 9 gennaio 2006 confermava la sentenza del Tribunale, rigettando entrambi i gravami.<br />
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico articolato motivo, corredato di quesiti.<br />
Non hanno svolto attivita&#8217; difensiva nessuno degli intimati.<br />
Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va affermato che il presente ricorso non necessita dei quesiti previsti dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., perche&#8217; volto contro sentenza anteriore al 2 marzo 2006.</p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1591, 2697 e 2729 c.c., e articolo 113 c.p.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia &#8211; articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) il ricorrente lamenta la erronea applicazione da parte del giudice di appello dell&#8217;articolo 1591 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che mancasse la prova rigorosa del maggior danno in quanto non erano state evidenziate proposte di locazione superiori a quelle pattuite con il conduttore.<br />
Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, la C.T. di parte non solo non sarebbe stata mai contestata dalla controparte, ma conteneva tutti gli elementi utili &#8220;per poter comprendere se al (OMISSIS) dal ritardato rilascio dell&#8217;immobile fosse derivato il maggior danno di cui all&#8217;articolo 1591 c.c., &#8211; ubicazione locale, valore locativo effettivo, facilita&#8217; di affitto etc.&#8221;, mentre sarebbe ovvio che egli non poteva offrire la prova dello stesso danno attraverso la prova dell&#8217;esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero altri e concreti propositi di utilizzazione (p. 9 &#8211; 11 ricorso, in sintesi).</p>
<p>2. &#8211; La complessa censura va accolta nei sensi di seguito indicati.<br />
Va infatti posto in rilievo, in linea di principio, che la responsabilita&#8217; del conduttore a norma dell&#8217;articolo 1591 c.c., per ritardata restituzione dell&#8217;immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall&#8217;articolo 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l&#8217;ulteriore effetto che per il c.d. maggior danno e&#8217; il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone piu&#8217; elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo piu&#8217; vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.<br />
Questa prova deve avere il carattere della rigorosita&#8217; sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l&#8217;obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall&#8217;astratta configurabilita&#8217; dell&#8217;ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell&#8217;immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilita&#8217; di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione. Tuttavia, se non e&#8217; sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilita&#8217; del bene puo&#8217; essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell&#8217;immobile e&#8217; obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12).<br />
Alla luce di questi principi la semplice lettura dell&#8217;argomentare del giudice dell&#8217;appello non si appalesa immune dai vizi denunciati.<br />
Di vero il (OMISSIS) con la perizia giurata aveva offerto al giudice del merito tutti quegli elementi presuntivi utili per dimostrare di aver subito un danno e, quindi, poter determinare anche se in via equitativa l&#8217;entita&#8217; dello stesso, per cui non e&#8217; condivisibile l&#8217;affermazione del giudice dell&#8217;appello secondo cui il (OMISSIS) avrebbe fondato la sua pretesa sul principio &#8220;secondo cui il danno da mancata disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile sarebbe in re ipsa&#8221; (p. 11 sentenza impugnata).<br />
Del resto, a fronte degli elementi presuntivi addotti dal (OMISSIS), il giudice del merito, come ha gia&#8217; statuito in fattispecie simili questa Corte, ben poteva porre a fondamento della decisione la perizia stragiudiziale prodotta, anche se contestata dalla controparte (Cass. n. 26550/11, prima parte della massima): il che, nella specie, non sembrerebbe essersi verificato; e, comunque poteva fare a meno di disporre una C.T.U. solo se aveva la possibilita&#8217; di decidere la controversia in base agli elementi offerti dagli atti processuali, come, per l&#8217;appunto, detta perizia, di cui, invece, ed in modo apodittico, afferma che &#8220;essa si limita ad ipotizzare un valore locativo medio della zona per immobili genericamente simili&#8221; ed alla quale non ha dato &#8220;nessun rilievo&#8221; (p. 11 &#8211; 12 sentenza impugnata).<br />
Mentre, invece, detto documento indicava, tra l&#8217;altro, la ubicazione e la consistenza dell&#8217;immobile, posto in una zona commerciale di (OMISSIS), l&#8217;importo del canone di affitto di mercato, la possibilita&#8217; di fruire dell&#8217;immobile per uso personale, attesa la sua attivita&#8217; professionale o quella di potere concludere un nuovo contratto con terzi a condizioni piu&#8217; vantaggiose, come si rileva anche dalla depositata memoria.<br />
Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e della circostanze di fatto poste in rilievo e gia&#8217; presenti nelle fasi di merito, va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, che in diversa composizione, provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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