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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; appello</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 15 febbraio 2013, n. 3743</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
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		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle cause che vertono sul condominio, l'appello va proposto con citazione o con ricorso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e&#8217; elettivamente domiciliato;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Trieste n. 150 del 2010, depositata in data 19 aprile 2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega, e, per il resistente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Tribunale di Trieste, adito dal Sig. (OMISSIS), condomino dello stabile di Via (OMISSIS), con sentenza n. 1381 del 2007, rigettava l&#8217;opposizione dallo stesso proposta avverso la delibera assembleare adottata il 16 marzo 2004, sostenendo che nella fattispecie non vi fosse il concreto interesse dell&#8217;attore ad evitare una lesione attuale al proprio diritto, essendo tutt&#8217;al piu&#8217; ravvisabile un mero danno futuro o potenziale;</p>
<p>che avverso tale sentenza lo stesso (OMISSIS) proponeva appello, sostenendo l&#8217;erroneita&#8217; della statuizione circa la mancanza di interesse ad impugnare la delibera nonche&#8217; l&#8217;illegittimita&#8217; di quest&#8217;ultima, per aver stabilito aggravi di costi a carico del condomino che avesse richiesto particolari interventi, senza che cio&#8217; fosse pero&#8217; specificato nell&#8217;ordine del giorno, e per avere attribuito funzioni giurisdizionali all&#8217;amministratore;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello di Trieste, con sentenza n. 150 del 2010, riteneva che l&#8217;impugnazione fosse inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con citazione depositata in cancelleria solo il 5 febbraio 2010, ben oltre, quindi, l&#8217;ultima data utile, identificata nel 28 gennaio 2010;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello, tuttavia, entrava nel merito della controversia rigettando l&#8217;appello anche per altre ragioni;</p>
<p>che, in particolare, la Corte riteneva che nella previsione contenuta nell&#8217;ordine del giorno di &#8220;eventuali lavori da eseguirsi ex articolo 1135 cod. civ.&#8221; ben potesse farsi rientrare l&#8217;oggetto su cui l&#8217;assemblea aveva poi deliberato e che, comunque, mancasse l&#8217;interesse del ricorrente ad impugnare, non essendogli stato addebitato alcun aggravio di costi per l&#8217;intervento eseguito prima dell&#8217;adozione della delibera impugnata;</p>
<p>che avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 3, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; resiste con controricorso il Condominio di Via (OMISSIS);</p>
<p>che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e&#8217; stata redatta relazione ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>che il relatore designato ha osservato:</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile perche&#8217; proposto con atto di citazione che, nel termine di trenta giorni di cui all&#8217;articolo 1137 cod. civ., e&#8217; stato solo notificato alla controparte e non anche depositato presso la cancelleria del giudice di appello.</p>
<p>In proposito, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo cui &#8220;in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell&#8217;assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall&#8217;articolo 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l&#8217;articolo 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreche&#8217; l&#8217;atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall&#8217;articolo 1137 citato&#8221;. La proposizione dell&#8217;appello in controversia relativa a impugnazione di delibera assembleare non si sottrae, ovviamente, alla indicata regola, sicche&#8217; va effettuata nelle forme della citazione entro il prescritto termine di trenta giorni. Il ricorso va dunque accolto, non costituendo ostacolo il fatto che, da un lato, la Corte d&#8217;appello, dopo avere affermato la tardivita&#8217;, e quindi l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, abbia tuttavia esaminato nel merito le ragioni della impugnazione e che il ricorrente abbia invece limitato le proprie censure alla statuizione di inammissibilita&#8217; del gravame, senza nulla dedurre sul merito della controversia.</p>
<p>In proposito, e&#8217; sufficiente ricordare che &#8220;qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita&#8217; (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e&#8217; spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l&#8217;onere ne&#8217; l&#8217;interesse ad impugnare; conseguentemente e&#8217; ammissibile l&#8217;impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e&#8217; viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l&#8217;impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata&#8221; (Cass., S.U., n. 3840 del 2007). Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5 ed accolto in quanto manifestamente fondato&#8221;; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;</p>
<p>che dunque, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame del gravame, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione;</p>
<p>che al giudice di rinvio e&#8217; demandata altresi&#8217; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione.</p>
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