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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; appalto</title>
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		<title>Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Corte di Cassazione con una <a title="Sentenza 12715 del 2019" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/">sentenza di certo interesse</a> e forse rivoluzionaria , ha statuito che il creditore di un Condominio non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali se agisce nei confronti del Condominio debitore, ad esempio ricorrendo al pignoramento presso terzi o al pignoramento dei beni condominiali-comuni.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte infatti statuisce che : “<i>Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.</i>”</p>
<p align="justify">«<i>I</i><i>l creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss</i>.»</p>
<p align="justify">Specifica inoltre la Corte che : “<i>è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali</i>”.</p>
<p align="justify">Il creditore del Condominio pertanto non dovrà agire in via preventiva nei confronti morosi indicati dall’amministratore ma sarà libero di procedere con pignoramento mobiliare presso terzi e anche quello immobiliare , aggredendo i beni comuni del Condominio!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 aprile 2013, n. 9629</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-19-aprile-2013-n-9629/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sisma]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se il condominio tarda a reintegrare nel possesso i proprietari degli immobili sottoposti a ristrutturazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29920/2006 proposto da:</p>
<p>COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) RL in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che produce verbale di assemblea e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1994 il condominio di Via (OMISSIS), il cui fabbricato era stato danneggiato e sgomberato a seguito degli eventi sismici del 1980, appaltava alla coop. edile (OMISSIS) s.r.l. i lavori di ripristino per un ammontare di lire 1.416.885.166, successivamente elevato, in base ad una relazione del direttore dei lavori, l&#8217;ing. (OMISSIS), a lire 2.163.521.516. Ultimate le opciv, sorse questione tra i condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed il condominio, dall&#8217;altro, per il mancato pagamento da parte dei primi delle quote di partecipazione alle spese, e per l&#8217;omessa consegna, da parte del secondo, degli alloggi e della documentazione inerente ai lavori. Pertanto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il predetto condominio, l&#8217;ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e la cooperativa (OMISSIS) chiedendo la consegna della documentazione relativa al contratto d&#8217;appalto e la reintegrazione nel possesso delle unita&#8217; immobiliari di loro proprieta&#8217; esclusiva. A sostegno della domanda deducevano che i lavori erano stati ultimati e che alcune unita&#8217; immobiliari, per l&#8217;esattezza quelle della moglie dell&#8217;ing. (OMISSIS), (OMISSIS), e i locali a destinazione commerciale siti al piano terra, erano gia&#8217; tornate in possesso dei proprietari.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, deduceva che la riconsegna delle unita&#8217; immobiliari di proprieta&#8217; individuale era subordinata alla chiusura del cantiere e alla definizione del contratto d&#8217;appalto, l&#8217;una e l&#8217;altra ritardate proprio dall&#8217;inadempimento degli attori. La cooperativa (OMISSIS) protestava la propria estraneita&#8217; alla vertenza, avendo portato a termine l&#8217;appalto e riconsegnato il cantiere al direttore dei lavori. (OMISSIS) deduceva che solo dopo l&#8217;emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarebbe stato possibile riconsegnare gli alloggi ai proprietari.</p>
<p>Intervenivano in causa le condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), che aderivano alla domanda degli attori, e (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), che con il marito proponeva una domanda di accertamento del loro diritto di subconduttori degli appartamenti di proprieta&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano liberato dai precedenti conduttori per consentire l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, divenuto competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 51/98, con sentenza 23.7.2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della soc. (OMISSIS) e cessata la materia del contendere quanto alla consegna della documentazione relativa all&#8217;appalto. Quindi, condannava il condominio e il direttore dei lavori a reintegrare sia gli attori che le intervenute nel possesso degli appartamenti di rispettiva proprieta&#8217;.</p>
<p>Sull&#8217;appello del condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, quanto al solo regolamento delle spese, della cooperativa (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza del 26.5.2006 pronunciata anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere fra il condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall&#8217;altra, e rigettava per il resto gli appelli principali e quello incidentale.</p>
<p>La Corte partenopea, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, riteneva che, a parte la circostanza che l&#8217;articolo 5 c.p.c., non era applicabile perche&#8217; non era sopravvenuta una diversa ripartizione della competenza tra diversi uffici giudiziali, ma era stato soppresso l&#8217;ufficio del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 132, prevedeva espressamente che, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 133 stesso decreto, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto sarebbero stati definiti dal Tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto. E poiche&#8217;, nella specie, alla data di efficacia del decreto le parti non avevano ancora precisato le conclusioni (rassegnate solo il 25 gennaio 2002), non si versava nella situazione processuale di cui all&#8217;articolo 133 del ridetto decreto, per cui il giudice di primo grado non poteva che proseguire nella trattazione della causa e deciderla nel merito in funzione di giudice unico di primo grado.</p>
<p>Nel merito, osservava che al di la&#8217; di ogni questione circa l&#8217;ultimazione dei lavori appaltati, assumeva rilievo decisivo la circostanza che da anni l&#8217;edificio condominiale era parzialmente abitato e comunque occupato. Il silenzio serbato su tale dato di fatto dalla difesa tanto del condominio, quanto dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lasciava intendere che l&#8217;assunto per cui non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, altro non era che un pretesto per giustificare la mancata riconsegna degli alloggi agli attori, pretesto che verosimilmente trovava la propria spiegazione nel fatto che questi ultimi non avessero onorato il pagamento dei ratei degli oneri condominiali destinati a remunerare l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Resistono con controricorso la societa&#8217; coop. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la nullita&#8217; della sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sulla competenza per valore e del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articoli 132 e 133, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Parte ricorrente formula, al riguardo, il seguente quesito: &#8220;La norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, deve interpretarsi nel senso che il Pretore, poi divenuto Giudice unico del Tribunale, deve declinare la propria incompetenza e non puo&#8217; decidere, allorche&#8217; la stessa causa non sia stata trattenuta in decisione e le parti non abbiano ancora precisato le conclusioni, qualora una delle parti abbia eccepito ritualmente e tempestivamente l&#8217;incompetenza per valore del Pretore medesimo ex articolo 38 c.p.c., talche&#8217; la violazione di tale principio determina la nullita&#8217; della sentenza della Corte d&#8217;appello che abbia confermato quella del Giudice di prime cure emessa in contrasto con il cennato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133&#8243;.</p>
<p>2. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;Devono reputarsi violate le norme sulle competenza, ovvero le norme di diritto di cui agli articoli 5, 8, 9, 38 e 44 c.p.c., nonche&#8217; il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, qualora, sulla eccezione di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., cristallizzatasi con il primo atto difensivo del giudizio, depositato prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (2.6.99), la Corte d&#8217;appello, confermando il dictum del primo giudice (Pretore poi divenuto Giudice Unico di Tribunale), abbia dichiarato comunque la propria competenza e deciso nel merito, cosi&#8217; violando le norme dinanzi riferite, ed in base alle quali, invece, consumatosi il vizio di incompetenza di valore del Pretore, ex articolo 5 c.p.c., e non essendo state ancora rassegnate le conclusioni, ovvero ritenuta in decisione la causa, il Giudice-Pretore (incompetente) avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex articoli 5 e 44 c.p.c. e rimettere la causa al Giudice (Tribunale) competente, giusta la norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1999, articolo 133&#8243;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo denuncia l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale, che a giudizio del condominio di via (OMISSIS) non consentiva la riconsegna degli immobili agli attori.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta, che dimostrava come i lavori di ristrutturazione non erano stati completati, impedendo cosi&#8217; la riconsegna degli immobili, ne&#8217; ha considerato che le contrastanti conclusioni cui sono pervenuti i tecnici avrebbe imposto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rinnovo della c.t.u.. Nella relazione dell&#8217;ausiliario del giudice e&#8217; assente un computo metrico dettagliato sui lavori ancora da eseguire, a differenza della meticolosa e precisa documentazione prodotta a corredo della relazione del c.t. del condominio, che dimostra come fosse ancora necessaria una spesa di lire 248 milioni, a fronte dei 7-8 milioni indicati, invece, dal c.t.u..</p>
<p>Formula, infine, la seguente sintesi: &#8220;Deve considerarsi omessa o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello che, non ammettendo il rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, pur ritualmente richiesta dalle parti ed in presenza di copiosa documentazione e di prove allegate alla consulenza tecnica diparte, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, introdotto anche con la richiesta di riconsegna degli immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione, non abbia in alcun modo tenuto conto ne&#8217; delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ne&#8217; delle macroscopiche, differenti conclusioni &#8211; comprovate da documentazione &#8211; cui e&#8217; pervenuta la consulenza tecnica diparte&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche&#8217; inerenti alla medesima questione di competenza, sono manifestamente infondati.</p>
<p>Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) (Cass. nn. 13882/10,6393/03 e 5279/01).</p>
<p>5. &#8211; Anche il terzo motivo non ha pregio.</p>
<p>In disparte l&#8217;osservazione per cui, in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l&#8217;opportunita&#8217; di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sicche&#8217;, qualora l&#8217;appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d&#8217;ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullita&#8217; della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. n. 14338/12); e che, nella specie, ne&#8217; dalla sentenza impugnata, ne&#8217; dal ricorso emerge che l&#8217;odierna parte ricorrente abbia censurato in appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c., il mancato rinnovo degli accertamenti tecnici svolti in primo grado; tutto cio&#8217; in disparte, e&#8217; preliminare ed assorbente il fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.</p>
<p>Quest&#8217;ultima e&#8217; basata non gia&#8217; sulla valutazione del completamento secondo contratto delle opere appaltate dal condominio, ma sulla circostanza che, al di la&#8217; di ogni questione al riguardo, &#8220;un dato assume rilievo decisivo a giudizio del collegio: da anni, l&#8217;edificio condominiale e&#8217; parzialmente abitato e comunque occupato&#8221;, e che sulle circostanze (tutte debitamente enumerate) da cui si evinceva tale realta&#8217;, (tanto) il condominio (quanto i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) avevano mantenuto sorprendentemente il silenzio. Nei loro atti difensivi, ha osservato la Corte territoriale, &#8220;non una sola parola e&#8217; stata spesa per spiegare o tentare di spiegare i motivi per i quali come mai una certa quantita&#8217; di unita&#8217; immobiliari, tra l&#8217;altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate e specificamente come mai gli unici appartamenti restituiti erano proprio quelli in proprieta&#8217; o comunque nella disponibilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)&#8221;. Pertanto, ha concluso la Corte d&#8217;appello, la scelta di non dare risposta al perche&#8217; l&#8217;amministratore e il direttore dei lavori avessero consentito e ancora consentissero solo ad alcuni proprietari (tra cui proprio il (OMISSIS) e la moglie di lui) di lavorare e di vivere stabilmente nell&#8217;edificio, induceva a ipotizzare che la circostanza che non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, costituiva &#8220;in realta&#8217; soltanto un pretesto fatto valere dagli appellanti per giustificare la loro condotta omissiva&#8221;, verosimilmente dovuta al mancato pagamento da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle rate condominiali destinate a saldare il credito dell&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nel rapporto processuale con (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), mentre vanno interamente compensate nel rapporto con la cooperativa (OMISSIS), nei cui riguardi la cassazione richiesta non avrebbe prodotto esiti di sorta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) in euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna delle due suddette parti controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge, e compensa integralmente le spese tra il ricorrente e la cooperativa (OMISSIS) s.r.l..</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[crepe]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2829</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione d'uso]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa può chiedere il committente all'appaltatore se questi realizzi un'opera viziata ma con destinazione d'uso omologa alle richieste del committente?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17485/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio spillato al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS) s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonche&#8217; sul ricorso incidentale (R.G.N. 20664/06) proposto dalla societa&#8217; resistente nei confronti della societa&#8217; ricorrente;<br />
avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Torino n. 1669 depositata il 26 ottobre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 28 settembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, dichiarata l&#8217;inammissibilita&#8217; ovvero il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1993 la s.a.s. (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Torino, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo che fra le parti era stato concluso contratto di appalto con il quale la convenuta committente, per il complessivo prezzo di lire 95.000.000, aveva incaricato l&#8217;attrice della costruzione di un fabbricato industriale a struttura prefabbricata in (OMISSIS), affidando la progettazione e direzione dei lavori all&#8217;arch. (OMISSIS); aggiungeva che l&#8217;opera veniva consegnata alla committente il 12.2.1992, come da certificazione di regolare esecuzione dei lavori, la quale nell&#8217;aprile 1992 inviava all&#8217;appaltatrice una lettera di denuncia dei difetti dei pavimenti del piano terreno e del primo piano del fabbricato e che non essendo stato saldato il prezzo, l&#8217;attrice dopo qualche mese chiedeva invano il pagamento dell&#8217;importo di lire 34.815.068; concludeva chiedendo la condanna della societa&#8217; convenuta alla corresponsione di detto importo.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, si costituiva la societa&#8217; committente, la quale insisteva nella contestazione dei difetti, peraltro riconosciuti dallo stesso (OMISSIS), legale rappresentante dell&#8217;appaltatrice, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere l&#8217;eliminazione dei difetti ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>Con separato atto introduttivo, notificato il 28 ottobre 1994, la committente evocava in giudizio, avanti al medesimo Tribunale, l&#8217;arch. (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; professionale, avendola investita dell&#8217;incarico di progettare e di seguire in qualita&#8217; di direttore dei lavori la realizzazione dello stabilimento in (OMISSIS). Instaurato il contraddittorio anche in detto giudizio, contestata dalla convenuta la propria responsabilita&#8217;, la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva la (OMISSIS), che nel costituirsi svolgeva difese ad adiuvandum, le cause venivano riunite ed il Tribunale adito, con sentenza del 7.8.2001, accertava l&#8217;esistenza dei vizi del pavimento e la sussistenza di ipotesi di responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c. e pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla committente, condannava l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni, liquidati in lire 137.000.000, oltre accessori, rigettate le altre domande proposte nei confronti della professionista, assorbita quella in manleva.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dalla (OMISSIS) s.a.s., con il quale lamentava la erroneita&#8217; degli accertamenti della consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della appellata committente, la quale proponeva appello incidentale nei confronti della (OMISSIS) e quest&#8217;ultima insisteva nella domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS), disposta ed espletata una nuova c.t.u., ravvisata nella specie la sussistenza della fattispecie di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., in parziale accoglimento dell&#8217;appello principale, riformava la sentenza del giudice di primo grado, condannando la committente al pagamento del saldo del prezzo e l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni liquidati in complessive lire 30.000.000 (pari ad euro 15.493,71), oltre accessori; dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale &#8211; premessa la non accoglibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di decadenza &#8211; evidenziava che doveva essere confermato il giudizio di responsabilita&#8217; a carico dell&#8217;appaltatrice con riferimento alla pavimentazione realizzata al piano terreno (avendo quote altimetriche variabili, con dislivelli massimi dell&#8217;ordine di cm. 1), ma che non era necessaria la demolizione della pavimentazione, anche perche&#8217; i vizi accertati non ne avevano impedito del tutto l&#8217;utilizzo.</p>
<p>Aggiungeva che l&#8217;appello incidentale era inammissibile per mancanza assoluta di specificita&#8217; delle censure.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., articolato su cinque motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, che ha anche presentato ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Si e&#8217; costituita con separato controricorso anche la (OMISSIS) e non l&#8217;assicurazione (OMISSIS) s.p.a., seppure ritualmente intimata. La societa&#8217; resistente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell&#8217;articolo 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.</p>
<p>Cio&#8217; posto, con il primo motivo del ricorso principale la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata, sia per vizio di motivazione sia per violazione di legge, con riferimento agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c. per non avere dato adeguata giustificazione del convincimento maturato, ne&#8217; degli elementi posti a fondamento del proprio ragionamento, dal momento che il primo consulente tecnico di ufficio era pervenuto alla necessita&#8217; del rifacimento integrale del pavimento del piano terra e del primo piano per non essere i vizi eliminabili con i normali interventi di manutenzione.</p>
<p>Aggiunge la ricorrente che il consulente nominato dal giudice del gravame non giunge a conclusioni diverse quanto all&#8217;esistenza dei vizi e loro tipologia, ma si differenzia dal primo accertamento affermando di non poter ritenere con certezza l&#8217;inidoneita&#8217; del pavimento all&#8217;uso e soprattutto non fornisce alcuna indicazione in merito agli interventi (soluzioni tecniche) da adottare al fine dell&#8217;eliminazione dei difetti, ne&#8217; esclude, a priori, la necessita&#8217; del rifacimento della pavimentazione. Conclude che nella specie avrebbe dovuto ritenersi applicabile l&#8217;articolo 1669 c.c. e non l&#8217;articolo 1667 c.c. o comunque l&#8217;articolo 1667 c.c. con l&#8217;integrazione delle soluzioni tecniche necessarie per eliminare i vizi, per cui cosi&#8217; operando ha errato nella determinazione dell&#8217;ammontare del risarcimento riconosciuto.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito liquidato i danni con riferimento al solo pavimento posto al piano terreno, determinazione che sarebbe comunque errata anche a volerla ritenere equitativa, perche&#8217; non fornisce l&#8217;indicazione dei criteri adottati per la quantificazione del danno; aggiunge che il parametro del valore di lire 30.000 al mq. non risulta utilizzato neanche dal citato consulente tecnico di ufficio, per cui viene apoditticamente introdotto un valore escluso dallo stesso c.t.u., ne&#8217; il collegio ha motivato in merito alla necessita&#8217; di discostarsi dal valore riportato nel prezzario del Collegio Costruttori di Torino. Il giudice del gravame &#8211; ad avviso della ricorrente &#8211; ha, altresi&#8217;, omesso di motivare in merito alla esclusione della liquidazione della voce di danno, pari a lire 25.000.000, relativa allo smontaggio dei macchinari.</p>
<p>Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale escluso dal risarcimento del danno &#8220;tutto quanto relativo al primo piano&#8221;. In particolare, la relazione del c.t.u. nominato dalla corte di merito si limita a riferire che la tecnica esecutiva del pavimento del primo piano risulta diversa da quella del piano terra, stante il differente comportamento della struttura in elementi prefabbricati, ed il giudice del gravame &#8211; sulla base di detto accertamento &#8211; rileva la non emersione di elementi di pregiudizio, omettendo poi di motivare sul punto.</p>
<p>Le tre censure &#8211; che per la loro stretta connessione ed interdipendenza, vertendo tutte sulla rilevanza dei vizi dell&#8217;opera riscontrati, vanno esaminate congiuntamente &#8211; sono fondate nei limiti di seguito riportati.</p>
<p>Occorre premettere che costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa corte (cfr, tra le altre, Cass. 24 settembre 1994 n. 7851; Cass. 2 agosto 2001 n. 10571) che in tema di appalto l&#8217;azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformita&#8217; e/o dai vizi dell&#8217;opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell&#8217;appaltatore, a quella diretta all&#8217;eliminazione, a spese dell&#8217;appaltatore, delle difformita&#8217; e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall&#8217;articolo 1668 c.c., senza identificarsi con questa, ne&#8217; e&#8217; surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia.</p>
<p>Nella specie la corte di merito non ha applicato correttamente i suddetti principi e la motivazione posta a base della decisione impugnata non e&#8217; ne&#8217; lineare e coerente, ne&#8217; immune da vizi logici e giuridici. Dalla lettura della sentenza di cui si chiede l&#8217;annullamento risulta che il giudice del gravame, riportando estesamente le considerazioni tecniche della consulenza tecnica disposta d&#8217;ufficio ed eseguita in secondo grado, tutte nel senso di escludere la inidoneita&#8217; assoluta dell&#8217;opera al suo utilizzo, legittimante l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la consulenza redatta nel giudizio di primo grado, che sul punto era addivenuta a conclusioni affatto diverse (con il risultato di far propendere il giudice di prime cure verso la configurabilita&#8217; della piu&#8217; grave ipotesi prevista dall&#8217;enunciata norma), ed ha fondato l&#8217;adesione alla seconda consulenza sull&#8217;argomento della utilizzazione da parte della committente del fabbricato industriale per ben dieci anni, collocandovi pesanti macchinari necessari per lo svolgimento della sua attivita&#8217;, con conseguente configurazione nel caso in esame della fattispecie dell&#8217;articolo 1667 c.c., da cui discende la non condivisibilita&#8217; della doglianza nella prima parte del primo motivo del ricorso principale; l&#8217;argomentazione pero&#8217; diviene illogica ed errata da un punto di vista giuridico con l&#8217;affermazione che la esclusione dell&#8217;articolo 1669 c.c. impediva di per se&#8217; la ipotesi di un rifacimento completo della pavimentazione.</p>
<p>Invero la circostanza che l&#8217;accertamento tecnico espletato in secondo grado, ritenendo utilizzabile il pavimento, abbia portato il giudice distrettuale a concludere per la esclusione della esistenza dei gravi difetti rilevanti ex articolo 1669 c.c., sussistendo ipotesi di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., non doveva comportare &#8211; come conseguenza &#8211; la impossibilita&#8217; giuridica di chiedere ed ottenere l&#8217;eliminazione dei vizi.</p>
<p>In altri termini, la corte di merito ha confuso situazioni che si pongono su piani giuridici diversi: da un lato, la gravita&#8217; giuridica dei vizi, dall&#8217;altro, le modalita&#8217; tecniche di eliminazione dei difetti riscontrati, giungendo a conclusioni errate quanto alla struttura della disciplina del contratto di appalto. La esclusione della presenza di difformita&#8217; o di vizi dell&#8217;opera di natura tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione comporta soltanto la impossibilita&#8217; per il committente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell&#8217;articolo 1668 c.c., non certo la facolta&#8217; di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche che i vizi vengano eliminati con opere a carico dell&#8217;appaltatore, in alternativa alla riduzione del prezzo.</p>
<p>Essendo stata nella specie simile domanda di eliminazione dei vizi mediante il rifacimento dell&#8217;opus espressamente avanzata in giudizio dalla committente, in aggiunta a quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, il giudice di appello e&#8217; percio&#8217; incorso nel dedotto vizio di illogicita&#8217; ed erroneita&#8217; della pronuncia giacche&#8217;, dopo avere riconosciuto l&#8217;esistenza dei difetti costruttivi della pavimentazione dell&#8217;edificio, imputabile all&#8217;appaltatore, incidente negativamente sul valore dell&#8217;opera, ha limitato il contenuto della garanzia dovuta per tale vizio al diritto del committente al solo piano terra dell&#8217;opificio ed al risarcimento dei danni relativi a detto livello, escludendo irragionevolmente l&#8217;estensibilita&#8217; dall&#8217;eliminazione dei vizi del pavimento del primo piano, pur essendo lo stesso affetto dai medesimi difetti. Ne&#8217; l&#8217;affermata assenza di un pregiudizio puo&#8217; valere a fare venire meno il diritto all&#8217;eliminazione del vizio accertato, si ribadisce, anche dalla consulenza svolta in seconde cure.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., anche per omessa motivazione ed error in procedendo perche&#8217; pur avendo espressamente riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalita&#8217; tra le carenze progettuali ed il verificarsi dei danni quale conseguenza della colpa anche della professionista, ha poi dichiarato ingiustificatamente la inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale.</p>
<p>Anche detto motivo va accolto.</p>
<p>Occorre premettere che a composizione di insorto contrasto, con recente sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate su questione (di cui e&#8217; stata anche sottolineata la riproponibilita&#8217; in una molteplicita&#8217; di casi, accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l&#8217;interpretazione da dare ad una domanda o ad un&#8217;eccezione di parte) che, seppure pronunciata con riferimento a specifica e diversa fattispecie, e&#8217; rilevante in questo giudizio, essendo stati nella decisione preliminarmente definiti i limiti dell&#8217;indagine che il giudice di legittimita&#8217; e&#8217; chiamato a compiere in presenza della denuncia di vizi che, come nel caso in esame, attengono alla corretta applicazione di norme da cui e&#8217; disciplinato il processo che ha condotto alla decisione del giudice di merito, ma, al tempo stesso, comportano anche la verifica del modo in cui uno o piu&#8217; atti di quel processo sono stati intesi e motivatamente valutati da parte dello stesso giudice di merito.</p>
<p>Infatti, anche sull&#8217;ambito dello scrutinio in sede di legittimita&#8217; della censura sulla specificita&#8217; dei motivi di appello si contrappongono due indirizzi aventi consistenza analoga a quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite: uno, piu&#8217; risalente, secondo il quale la verifica del rispetto dell&#8217;onere di specificazione dei motivi di impugnazione &#8211; richiesta dagli articoli 342 e 434 c.p.c., per la individuazione dell&#8217;oggetto della domanda di appello e per stabilire l&#8217;ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata &#8211; non e&#8217; direttamente effettuabile dal giudice di legittimita&#8217;, dacche&#8217; interpretare la domanda &#8211; e, dunque, anche la domanda di appello &#8211; e&#8217; compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione &#8211; cosi&#8217; come avviene per ogni operazione ermeneutica &#8211; ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicita&#8217; del suo esito (cfr. Cass. 14 agosto 2008 n. 21676; Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538; Cass. 14 luglio 1992 n. 8503) e l&#8217;altro, invece, contrastante, secondo il quale la specificita&#8217; dei motivi di impugnazione, richiesta dall&#8217;articolo 342 c.p.c., e&#8217; verificabile in sede di legittimita&#8217; direttamente, poiche&#8217; la relativa censura e&#8217; riconducibile nell&#8217;ambito dell&#8217;error in procedendo (cfr. Cass. 15 gennaio 2009 n. 806; Cass. 13 settembre 2006 n. 19661; Cass. 24 novembre 2005 n. 24817; Cass. 24 gennaio 2004 n. 1456).</p>
<p>Sul comune tema generale, dunque, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui il giudice di legittimita&#8217; non deve limitare la propria cognizione all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e&#8217; investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Alla luce dei suddetti principi ed esaminati anche gli atti, deve concludersi per la fondatezza della censura, giacche&#8217; nella specie la dichiarazione di inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale della (OMISSIS) relativo alla responsabilita&#8217; della progettista e direttrice dei lavori oltre ad essere sul piano della motivazione alquanto scarna, non spiegando appieno le ragioni della rilevata mancata specificita&#8217; della censura, risulta errata all&#8217;esito dello scrutinio dell&#8217;atto di appello incidentale, che non consente di confermare tale conclusione.</p>
<p>Infatti al punto 4) dell&#8217;appello incidentale, sotto la rubrica &#8220;Sulla responsabilita&#8217; del Direttore dei lavori&#8221;, risulta svolta un&#8217;articolata parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico &#8211; giuridico della decisione del giudice di primo grado, deducendone l&#8217;irragionevolezza proprio con riferimento all&#8217;ingiusto recepimento delle indicazioni della consulenza di ufficio in merito alla evidenziata mancanza totale della progettazione del pavimento, tanto piu&#8217; importante per le sollecitazioni alle quali si prevedeva sarebbe stato sottoposto, di cui veniva sottolineata anche la &#8220;totale mancanza di precisazione delle caratteristiche tecniche in sede contrattuale e di sorveglianza da parte della direzione dei lavori&#8221;, con specifica indicazione delle ragioni di dissenso, ricondotte all&#8217;erroneita&#8217; delle valutazioni espresse, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. D&#8217;altra parte, qualora l&#8217;atto d&#8217;appello denunci l&#8217;erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, e&#8217; sufficiente, al fine dell&#8217;ammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, l&#8217;enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l&#8217;impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l&#8217;espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (cfr, tra le altre e da ultimo, Cass. 12 settembre 2011 n. 18674).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del quinto motivo del ricorso principale e dell&#8217;unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) &#8211; con i quali viene denunciata, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione, anche per omessa motivazione, dell&#8217;articolo 91 c.p.c. per avere il giudice del gravame del tutto omesso la valutazione dei motivi di appello incidentale relativi al mancato riconoscimento nella sentenza di prime cure del diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute con l&#8217;accertamento tecnico preventivo, nonche&#8217; la violazione e falsa applicazione, oltre a vizio di motivazione, degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c. per avere il giudice del gravame, pur qualificando come modesti i vizi, liquidato il danno equitativamente, prendendo le mosse dall&#8217;importo segnalato dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado &#8211; attenendo a questioni sostanzialmente accessorie rispetto alle censure accolte, riguardando il regime delle spese processuali e la liquidazione dei danni, restano assorbiti dalla decisione adottata.</p>
<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti e nei limiti precisati.</p>
<p>La cassazione dell&#8217;impugnata sentenza rende necessario il rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, alla quale competera&#8217; sia di pronunciarsi sul merito della controversia nei termini sopra indicati, sia di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, assorbito quello incidentale;</p>
<p>cassa e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-gennaio-2013-n-2049/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo nei pagamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'Assemblea delibera dei lavori, il condomino può non pagare in attesa dell'evoluzione delle vicende contrattuali tra condominio ed appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31676/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4210/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
Preliminarmente la Corte fa presente che e&#8217; pervenuta in cancelleria un atto di rinuncia non firmata da parte ricorrente personalmente;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>La Corte di appello di Roma con sentenza 5 ottobre 2005 ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Tivoli nel novembre 2002, con la quale era stata respinta l&#8217;opposizione della condomina (OMISSIS) avverso l&#8217;ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio (OMISSIS), nel 1998.</p>
<p>Oltre a dolersi della condanna alle spese, la (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2006.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va dato atto che e&#8217; pervenuto in cancelleria (pot 16816 del 5 nov. 2012) un fax non firmato nel quale si legge che la ricorrente (OMISSIS) dichiarava di rinunciare al procedimento e di aver revocato il mandato al proprio difensore.</p>
<p>Di tale documento non si puo&#8217; tener conto sia per le carenze formali (difetto di sottoscrizione), sia perche&#8217; il giudizio di cassazione e&#8217; retto da impulso officioso, sicche&#8217; in esso, in mancanza di rituale rinuncia, non ha rilevanza neppure la revoca del mandato al difensore.</p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2733 c.c. e articolo 231 c.p.c. e vizi di motivazione.</p>
<p>Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza di risoluzione del contratto di appalto, intercorso con un&#8217;impresa edile, dal quale nasceva il debito del Condominio e quindi quello della (OMISSIS).</p>
<p>La (OMISSIS) sostiene che la restituzione di somme imposta all&#8217;appaltatore a seguito della risoluzione del contratto aveva fatto si che il Condominio era divenuto addirittura creditore dell&#8217;impresa e sembra ipotizzare che da cio&#8217; conseguirebbe la estinzione del debito fatto valere dal Condominio con l&#8217;ingiunzione.</p>
<p>Con il secondo motivo la (OMISSIS) denuncia violazione dell&#8217;articolo 1188 c.c. e vizi di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei pagamenti diretti effettuati all&#8217;appaltatore verso il quale la condomina era debitrice solidale.</p>
<p>Le censure non hanno pregio.</p>
<p>La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l&#8217;obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.</p>
<p>Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.</p>
<p>Il condomino non puo&#8217; ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell&#8217;evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell&#8217;adempimento.</p>
<p>Deve invece adempiere all&#8217;obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgera&#8217; eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l&#8217;esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui.</p>
<p>E&#8217; quindi vano dedurre che il pagamento sia stato effettuato ad un terzo.</p>
<p>In proposito vale osservare in primo luogo che non risulta specificamente che il creditore abbia ratificato cio&#8217; o abbia approfittato di questo versamento (articolo 1188 c.c.); su questi profili il ricorso sorvola, in quanto si limita a dedurre che vi sia stato versamento e successivo riaccredito, senza puntualizzare e dimostrare la volonta&#8217; del Condominio di beneficiarne, rinunciando alle pretese di puntuale pagamento fatte valere con l&#8217;ingiunzione per cui qui e&#8217; causa.</p>
<p>In secondo luogo si rileva che si opererebbe altrimenti una sottrazione all&#8217;amministrazione condominiale &#8211; e al corrispondente obbligo -, che e&#8217; gestione piu&#8217; complessa di quanto rappresentato dalla singola partita debitoria del Condominio cui la ricorrente si riferisce.</p>
<p>Va inoltre notato che nel caso di specie non risulta neppure che sia stato opposto in compensazione al Condominio il credito da suddivisione dell&#8217;avanzo comunicato nel 2003 dall&#8217;amministratore.</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.</p>
<p>Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita&#8217; difensiva dell&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1253</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di lieve entità]]></category>

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		<description><![CDATA[I vizi di lieve entità possono rientrare nella responsabilità dlel'appaltatore? Nel caso specifico quando un danno alla pavimentazione configura vizio di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2512-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMPRESA EDILE (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRIESTE, depositata il 2/8/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/09/2012 dal consigliere dott. UMBERTO GOLDONI;<br />
udito l&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita in udienza procura di nomina non notarile;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 1996, i nominati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di proprietari di altrettanti appartamenti siti in (OMISSIS), convenivano di fronte al tribunale di quella citta&#8217; la (OMISSIS) srl, la quale aveva provveduto alla costruzione dell&#8217;immobile, assumendo che alcuni anni dopo l&#8217;acquisto si erano verificati gravi vizi alla pavimentazione di alcune stanze e che, a seguito di denuncia dei vizi stessi, si era provveduto ad un sopralluogo e che la ditta si era impegnata a risolvere la questione, ma a tanto non si era provveduto; in ragione di tanto, chiedevano la condanna della convenuta all&#8217;esecuzione dei lavori necessari per l&#8217;eliminazione dei detti inconvenienti, ovvero al pagamento di lire 47.000.000, somma necessaria per ovviare agli inconvenienti suddetti.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) srl, la quale contestava la ricostruzione dei fatti quale descritta nella citazione e chiedeva il rigetto della domanda.</p>
<p>Con sentenza del 2002, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 11.155, 47, oltre accessori e regolava le spese.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl cui resistevano gli originari attori oltre a (OMISSIS), consorte di (OMISSIS), del quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;impugnazione e, con appello incidentale la rivalutazione delle somme liquidate.</p>
<p>Con sentenza in data 6.7/2.8.2005, la Corte di appello di Trieste accoglieva l&#8217;impugnazione principale e rigettava la domanda attorea, regolando le spese. Riteneva la Corte giuliana che nella specie, attese le caratteristiche del danno, non poteva trovare applicazione l&#8217;articolo 1669 c.c., rilevando che il difetto aveva riguardato in tutto una superficie che incideva dal 3% al 9% del totale, mentre l&#8217;eventuale superficie totale interessata al rifacimento ammontava a complessivi mq. 135 nei quattro appartamenti. Tanto comportava che non sussistesse grave menomazione o compromissione nel godimento, funzionalita&#8217; ed abitabilita&#8217; degli immobili.</p>
<p>Non sussistevano neppure gli estremi per l&#8217;applicazione dei rimedi di cui agli articoli 1495 e 1667 c.c., atteso che solo dopo alcuni anni si erano verificati i vizi lamentati, da ritenersi non gravi, mentre l&#8217;addotto riconoscimento dei vizi stessi non vi era stato, in base agli elementi probatori raccolti.</p>
<p>L&#8217;appello doveva dunque essere respinto con conseguente condanna nelle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, fermo il gia&#8217; dichiarato difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); resiste con controricorso l&#8217;Impresa edile (OMISSIS) srl.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui e&#8217; stata esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; di tale norma alla fattispecie in esame: la Corte giuliana, sulla base del numero delle piastrelle incrinate e della superficie complessivamente interessata ha ritenuto che l&#8217;ipotesi in esame non rientrasse nel caso regolato dal succitato articolo.</p>
<p>Si oppone a tali argomentazioni che la CTU aveva rilevato che sussistevano vere e proprie deficienze costruttive, tali da compromettere la funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo non ha pregio, in ragione della congruita&#8217; degli elementi che nella sentenza impugnata sono stati posti a base della decisione assunta; se infatti, come non e&#8217; contestato, nelle singole unita&#8217; immobiliari sono stati riscontrati difetti rispettivamente su 19, 15, 21 e 57 piastrelle, per una superficie che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie di 135 mq. da computarsi in ordine ai vani interessati, deve concludersi nel senso che la valutazione di ridotta entita&#8217; del vizio in relazione ai singoli vani corrisponde a fattori obiettivi e costituisce ostacolo all&#8217;applicazione della norma invocata; sia quindi sotto il profilo della insussistente violazione di legge, che sotto quello della congruita&#8217; della motivazione, il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 2946 c.c. e vizio di motivazione in relazione all&#8217;addotto formale riconoscimento della sussistenza del vizio.</p>
<p>Con una valutazione completa e congrua degli elementi di prova raccolti ed esaminati, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ditta edile, preso atto dell&#8217;inconveniente lamentato, si sarebbe limitata a dichiararsi disponibile a sostituire le piastrelle lesionate, senza peraltro provvedervi a causa della indisponibilita&#8217; di piastrelle di &#8220;riserva&#8221; di uguale colore e dimensioni.</p>
<p>Su questa base, non puo&#8217; assolutamente concludersi nel senso, voluto dai ricorrenti, secondo cui tanto costituirebbe formale riconoscimento del vizio lamentato che, come prospettato, attingeva alla funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>In ragione di tanto e ricordato come la scelta degli elementi probatori ritenuti utili alla decisione della controversia compete istituzionalmente al giudice del merito, che nella specie di tale facolta&#8217; si e&#8217; avvalso con argomentazione congrua e del tutto condivisibile, anche tale motivo essere respinto e, con esso, il ricorso.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre agli accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[direttore deii lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETRUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS); (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- parti intimate -</p>
<p>contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) cito&#8217; innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l&#8217;ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell&#8217;omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell&#8217;edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all&#8217;edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull&#8217;opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell&#8217;opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.</p>
<p>L&#8217;ing. (OMISSIS), costituendosi, nego&#8217; che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio&#8217; l&#8217;ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto&#8217; quindi la validita&#8217; e l&#8217;utilizzabilita&#8217; di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.</p>
<p>Il (OMISSIS) affermo&#8217; a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall&#8217;elaborato progettuale per le pressanti richieste dell&#8217;attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.</p>
<p>Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; rispetto al quale escluse la qualita&#8217; di direttore dei lavori &#8211; e l&#8217;accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita&#8217; nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi</p>
<p>La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all&#8217;ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).</p>
<p>A sostegno della decisione la Corte del merito &#8211; per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita&#8217; e quindi sulla responsabilita&#8217; dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; valuto&#8217;, diversamente dal giudice di primo grado, l&#8217;apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo&#8217; ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.</p>
<p>1a &#8211; Sostiene il ricorrente che l&#8217;analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita&#8217;, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell&#8217;elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita&#8217; del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita&#8217; civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici &#8211; rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi&#8217; un triplice vizio di motivazione &#8211; esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito &#8211; dal quale non emergeva la qualita&#8217; anche di direttore dei lavori dell&#8217;esponente &#8211; aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un&#8217;opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio&#8217; officiato con l&#8217;investitura di direttore dei lavori, cosi&#8217; che il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>3 &#8211; I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.</p>
<p>3.a &#8211; Gli stessi non possono dirsi fondati.</p>
<p>3.a.1 &#8211; Va innanzi tutto esclusa l&#8217;ammissibilita&#8217; del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo&#8217; dirsi conforme allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un&#8217;eccezione proposta; ove invece l&#8217;iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere &#8211; accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge &#8211; la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.</p>
<p>3.a.2 &#8211; I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l&#8217;apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa &#8211; come visto: congruamente motivato &#8211; e&#8217; del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a &#8211; la ininfluenza della difformita&#8217; dei due progetti &#8211; architettonici &#8211; tra loro ai fini dell&#8217;emergenza della responsabilita&#8217; del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto &#8211; esecutivo &#8211; necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l&#8217;insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un&#8217;improvvida iniziativa esecutiva dell&#8217;appaltatore, non e&#8217; possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale &#8211; conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell&#8217;edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all&#8217;Ing. (OMISSIS); b &#8211; l&#8217;approvazione del progetto cosi&#8217; viziato &#8211; per la non vinta presunzione di rispondenza dell&#8217;opera al progetto &#8211; da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita&#8217; dell&#8217;organo preposto al controllo di conformita&#8217; del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un&#8217;absolutio dal rispetto della stessa in relazione all&#8217;opera di progettista.</p>
<p>3.a.3 &#8211; Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell&#8217;ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.</p>
<p>4 &#8211; Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello &#8211; articolo 345 c.p.c. &#8211; laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell&#8217;appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita&#8217; di esso progettista &#8211; essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita&#8217;.</p>
<p>4.a &#8211; Il motivo e&#8217; infondato in quanto non prende in esame l&#8217;ampia motivazione posta a base dal giudice dell&#8217;appello &#8211; vedi foll. 11 e 12 &#8211; in forza della quale si sottolineato come da un lato l&#8217;appaltatore &#8211; convenuto in giudizio dalla propria committente &#8211; non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall&#8217;altro che era proprio la negazione della responsabilita&#8217; del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell&#8217;appaltatore a chiedere la condanna dell&#8217;altro convenuto, cosi&#8217; determinando la infondatezza dell&#8217;addebito di aver violato il divieto di nova in appello.</p>
<p>5 &#8211; Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 3582/2007 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), nella qualita&#8217; di Amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il condominio (OMISSIS), posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il (OMISSIS) soc. coop. a r.l., costruttore dell&#8217;edificio condominiale, per sentirlo condannare all&#8217;eliminazione di difetti dell&#8217;opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidita&#8217;, ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il (OMISSIS) nel resistere in giudizio eccepiva la decadenza del condominio dall&#8217;azione, essendo decorso il termine entro cui denunciare i vizi dell&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c..</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 71.287,90.</p>
<p>Tale decisione era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 225 del 26.1.2006. Riteneva la Corte territoriale che l&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c., poteva essere riqualificata sub art. 1669 c.c., solo ove fondata su difetti costruttivi cosi&#8217; gravi da incidere sulle componenti essenziali dell&#8217;opera, tali, cioe&#8217;, da influire su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinche&#8217; l&#8217;opera stessa possa fornire la normale sua utilita&#8217; in rapporto alla sua funzione pratico-economica.</p>
<p>Nello specifico, osservava la Corte partenopea, erano emerse infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, a causa di una non perfetta loro sigillatura, con distacco dell&#8217;intonaco circostante, nonche&#8217;, ma solo in taluni appartamenti, fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, che lasciava passare piu&#8217; o meno calore a seconda che vi fosse del cemento o del semplice laterizio, con la conseguente formazione di vistose macchie di umidita&#8217; lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento armato. Riteneva, quindi, che tali fenomeni di condensa non fossero, pero&#8217;, riconducibili solo ed esclusivamente ad un inadeguato isolamento termico, dovendosi ricollegare anche all&#8217;uso improprio degli alloggi, visto che il problema in questione non si era verificato con pari intensita&#8217; in tutte le unita&#8217; abitative aventi la medesima esposizione e verticalita&#8217;. Tale circostanza escludeva la configurabilita&#8217; di un grave difetto dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., configurabile solo nel caso di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, nel determinare l&#8217;inidoneita&#8217; del bene all&#8217;uso suo proprio, in modo da escludere con assoluta certezza l&#8217;ipotesi che tale inidoneita&#8217; non si sarebbe verificata in mancanza di cause concorrenti, quali l&#8217;uso non corretto del bene.</p>
<p>La Corte territoriale manifestava analoghe perplessita&#8217; in merito alle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, poiche&#8217; una banalissima applicazione di silicone sui controtelai ben avrebbe potuto impedire il distacco dell&#8217;intonaco circostante.</p>
<p>Esclusa, dunque, la riconducibilita&#8217; della fattispecie alla previsione dell&#8217;art. 1669 c.c., rilevava la tardiva denuncia dei vizi, oltre il termine di 60 gg. previsto dall&#8217;art. 1667 c.c., comma 2, e con essa la fondatezza dell&#8217;eccezione di decadenza dall&#8217;azione, sollevata dal Consorzio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), formulando tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il (OMISSIS) soc coop. a r.l. e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con i tre motivi d&#8217;impugnazione (corredati da quesiti di diritto sovrabbondanti, non applicandosi ratione temporis l&#8217;art. 366 bis c.p.c.) e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che il difetto di costruzione che a norma dell&#8217;art. 1669 c.c., legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;azione extracontrattuale nei confronti dell&#8217;appaltatore, puo&#8217; consistere in qualsiasi alterazione conseguente ad un&#8217;insufficiente realizzazione dell&#8217;opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile. Fra tali alterazioni devono ritenersi incluse quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e di umidita&#8217;, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell&#8217;edificio e la non sigillatura degli infissi.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono fondati.</p>
<p>2.1. &#8211; Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita&#8217; dell&#8217;edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalita&#8217; dell&#8217;edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (cfr. tra le piu&#8217; recenti, Cass. nn. 84/13, 2238/12 e 3752/07).</p>
<p>L&#8217;incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell&#8217;art. 1669 c.c., puo&#8217; consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un&#8217;insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio&#8217; non determinandone la &#8220;rovina&#8221; od il &#8220;pericolo di rovina&#8221;), bensi&#8217; quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l&#8217;impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile medesimo (cosi&#8217;, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell&#8217;edificio con relativi problemi di infiltrazione).</p>
<p>Infine, l&#8217;interpretazione di detta norma si e&#8217; spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d&#8217;acqua determinate da carenze d&#8217;impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a, e cioe&#8217; con &#8220;opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici&#8221; o con &#8220;opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti&#8221; (cosi&#8217;, Cass. n. 1164/95).</p>
<p>2.2. &#8211; Nell&#8217;escludere la rilevanza ex art. 1669 c.c., dei difetti in questione, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma. E cio&#8217; per almeno tre ragioni.</p>
<p>La Corte territoriale, infatti, a) ha ritenuto che la fattispecie ipotetica dell&#8217;art. 1669 c.c., fosse integrata solo in presenza di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, tali da rendere l&#8217;immobile inidoneo all&#8217;uso suo proprio, mentre, in base all&#8217;elaborazione giurisprudenziale sopra premessa e&#8217; sufficiente un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene; b) accertati dei fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, non ha tratto da cio&#8217; la dovuta conseguenza, ossia che le alterazioni del giusto tasso di umidita&#8217; interna incidono in maniera immediata e diretta sulla salubrita&#8217; degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce un parametro primario per valutare l&#8217;idoneita&#8217; del bene alla destinazione abitativa; e c) ha banalizzato le infiltrazioni d&#8217;acqua dovute alla carente realizzazione degli infissi, imponendo all&#8217;utilizzatore del bene l&#8217;onere di porvi rimedio sigillando le fessure con del silicone, senza considerare che la riscontrata carenza e l&#8217;ipotizzata soluzione posticcia confermano, e non gia&#8217; escludono, il vizio costruttivo.</p>
<p>2.2.1. &#8211; Ne&#8217; ha rilievo il fatto che i giudici d&#8217;appello abbiano depotenziato l&#8217;incidenza dei fenomeni di condensazione ascrivendoli ad un concorrente difetto di aerazione dei locali. In disparte il fatto che dalla sentenza impugnata non risulta quale dato istruttorio autorizzi siffatta conclusione, che pertanto appare frutto di una congettura arbitraria, deve rimarcarsi che nel vigente sistema di equivalenza causale ciascuna condizione adeguata alla produzione di un evento ne e&#8217; causa. Di riflesso l&#8217;ipotizzata causa concorrente non esclude il nesso eziologico fra il grave difetto e l&#8217;attivita&#8217; del costruttore, il quale e&#8217; chiamato a risponderne.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi di diritto sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di vizi di costruzione si può configurare una responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e del direttore dei lavori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MIGNONE ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 2699/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, il rigetto dell&#8217;incidentale ( (OMISSIS)) e accoglimento del controricorso incidentale di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto di citazione 16.6.2000 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2000, con cui il Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento di lire 93.931.80 per prestazioni professionali eseguite dal geom. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di una stalla e di un&#8217;abitazione, appaltati da esso (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opponente assumeva che gli immobili realizzati presentavano gravi lesioni strutturali che ne compromettevano la staticita&#8217; e l&#8217;uso cui erano destinati ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del titolare dell&#8217;impresa appaltatrice, (OMISSIS), con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione delle rispettive prestazioni.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio anche nei confronti del (OMISSIS) assunta la prova per interrogatorio e testi, espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,11 Tribunale di Benevento, in accoglimento dell&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e del 25%, al pagamento, in favore di (OMISSIS), di euro 76.000,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali; rigettava la domanda di pagamento del (OMISSIS) e quella di risarcimento danni del (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano distinti atti di appello, successivamente riuniti.</p>
<p>Il (OMISSIS) deduceva: la decadenza dello (OMISSIS) dall&#8217;azione ex articolo 1669 c.c.,l&#8217;omessa ed erronea valutazione delle cause delle lesioni, l&#8217;irragionevolezza della statuizione sul risarcimento del danno con vincolo solidale, sul &#8220;quantum debeatur&#8221; e sul rigetto della domanda riconvenzionale.</p>
<p>A sua volta il (OMISSIS) lamentava:</p>
<p>l&#8217;erroneita&#8217; della decisione quanto alla responsabilita&#8217; ascrittagli, alla causa delle lesioni,alle risultanze della C.T.U., alla stima del costo delle riparazioni, alla ripartizione del risarcimento, alla quantificazione del compenso dovutogli, alla imputazione dei pagamenti ricevuti ed all&#8217;importo del prestito allo (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 7.7.2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello del (OMISSIS), condannando lo (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 9.358,96, oltre interessi, a titolo di residuo compenso professionale del (OMISSIS), disponendo compensarsi detto importo col debito di quest&#8217;ultimo, rinveniente dal costo di riparazione dell&#8217;immobile e dal risarcimento dei danni; compensava le spese processuali del grado, nella misura di 1/2, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e, nella misura di 2/3, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), condannando gli appellanti al pagamento della residua parte in favore dell&#8217;appellato (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di merito rilevava che la censura relativa alla decadenza del termine annuale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., non aveva investito anche il profilo della incidenza dei difetti costruttivi sulla statica della costruzione ne&#8217; il collegamento causale del dissesto con l&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera; il termine per la denuncia dei vizi, con riferimento alla conoscenza acquisita da parte del committente, risultava rispettato, avuto riguardo al calcolo a ritroso dal 1.4.2000, data della denuncia; che sussisteva la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per la realizzazione della costruzione su suolo geologicamente inesplorato (a seguito della traslazione della stalla), per omessa segnalazione al direttore dei lavori ed al committente di alcune oggettive incongruenze della relazione geologica, il carattere &#8220;anonimo&#8221; della relazione geotecnica e la non conformita&#8217; dei dati espressi in tali elaborati; peraltro, l&#8217;appaltatore aveva realizzato&#8221;fondazioni inferiori rispetto al progetto (agendo non quale nudus minister del direttore dei lavori o del committente), non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;;</p>
<p>che ricorreva la concorrente responsabilita&#8217; del no, quale geometra e progettista, per la realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), avanzando, entrambi, ricorso incidentale, lo (OMISSIS) sulla base di un unico motivo ed il (OMISSIS) di sette motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il ricorrente principale deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al termine di decadenza ex articolo 1669 c.c.;</p>
<p>la sentenza sul punto non aveva tenuto conto delle contestazioni delle parti sul contenuto della transazione del febbraio 1998, sulle risultanze della C.T.U. e sulle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) da cui emergeva che le lesioni si erano palesate gia&#8217; nell&#8217;inverno del 1997-98, posto che, a lavori ultimati, nella stalla si era verificato un &#8220;cedimento istantaneo&#8221; che aveva causato le lesioni alla costruzione;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, laddove era stata affermata la responsabilita&#8217; del progettista e direttore dei lavori; la edificazione su sito inesplorato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non comportava alcuna responsabilita&#8217; del (OMISSIS), atteso che la verifica del sito poteva essere omessa, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, articolo C3 stante la possibilita&#8217; di procedere &#8220;alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti&#8230;&#8221; e trattandosi, nella specie, solo di una mera rotazione di 180 della stalla e della vasca e non di uno spostamento di 15 metri; la redazione della relazione geologica e geotecnica esulava dalla competenza del geometra (OMISSIS), essendo rimessa a quella esclusiva di un geologo o ingegnere specializzato nel settore edilizio;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente la stima dei costi di riparazione delle opere;</p>
<p>la Corte di appello aveva escluso ipotesi alternative sulle modalita&#8217; di riparazione della costruzione, omettendo di prendere in esame il documento depositato e allegato al n. 10 del fascicolo di parte del (OMISSIS);</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla ripartizione di responsabilita&#8217; tra progettista ed appaltatore, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 5, non essendovi motivo per attribuire al geom. (OMISSIS) competenze tecniche, in tema di tipologia del terreno interessato dalla costruzione, superiori a quelle dell&#8217;appaltatore. Col ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta,con un unico motivo, violazione e/o errata applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di appello omesso di motivare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, non tenendo conto, inoltre, ai fini della determinazione del credito del (OMISSIS), delle maggiori somme da questi ricevute, sia pure &#8220;non giustificate da idonea documentazione fiscale&#8221;.</p>
<p>(OMISSIS), con il ricorso incidentale, deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c., nonche&#8217; erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, laddove i giudici di appello avevano omesso di confrontare le risultanze della C.T.U., su modi e tempi di manifestazioni delle lesioni alla costruzione, con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con il contenuto della transazione del febbraio 1998 e con la missiva dell&#8217;Avv. (OMISSIS), cosi&#8217; da desumere la tardivita&#8217; della denuncia dei vizi in quanto gia&#8217; conoscibili dallo (OMISSIS) nell&#8217;inverno 1997/1998;</p>
<p>erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto assolto l&#8217;onere probatorio, a carico del committente, sulla tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi, incorrendo nella omessa valutazione di numerose circostanze da cui era desumibile la conoscenza, da parte dello (OMISSIS), della gravita&#8217; delle lesioni verificatasi poco dopo la ultimazione della struttura, avuto riguardo alla sottodimensione delle fondazioni, al contenuto della transazione del 18.2.98, al collaudo del 2.3.98, alla lettera 10.9.99 del legale del committente;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore;</p>
<p>contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era evidente che il (OMISSIS), modestissimo imprenditore di scarsa istruzione, non era in grado di svolgere una valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno in questione, tanto che era stato necessario espletare, al riguardo, una C.T.U. affidata ad uno specialista in materia; egli si era limitato ad eseguire gli ordini del committente e del direttore dei lavori che, in sede di collaudo, avevano accettato, senza riserva alcuna, la minor profondita&#8217; delle fondazioni rispetto al progetto;</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2055 c.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la sentenza impugnata aveva posto a carico del (OMISSIS) una responsabilita&#8217; solidale per il 25%, benche&#8217; il progettista e direttore dei lavori fosse stato gravato per 3/4 del pagamento di quanto dovuto allo (OMISSIS) e non considerando la responsabilita&#8217; parziale che il giudice di prime cure aveva attribuito all&#8217;appaltatore;</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul &#8220;quantum debeatur&#8221;; al riguardo il giudice di appello aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica di parte, a firma dell&#8217;ing. (OMISSIS) (depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado) da cui risultava un minor costo delle opere di risanamento della costruzione;</p>
<p>5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove non era stato indicato il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato affermato solo che il mancato acquisto di capi di bestiame, da parte dello (OMISSIS), non escludeva il ristoro del danno;</p>
<p>6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale;</p>
<p>il pagamento dei lavori oggetto della transazione del 18.2.98 non riguardava quelli di cui alla domanda riconvenzionale, costituente il 75% del prezzo dell&#8217;appalto;</p>
<p>7) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 645 c.p.c., comma 2 e dell&#8217;articolo 647 c.p.c. per omessa motivazione sull&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell&#8217;opposizione. Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Con il primo motivo viene riproposta la questione sul termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito e risolta con motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte, laddove e&#8217; stato evidenziato che, nella specie, la prova della tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi scaturiva dall&#8217;analisi degli elaborati peritali, di parte e di ufficio, posto che la constatazione delle fessurazioni sulla muratura esterna degli immobili, verificatesi gia&#8217; durante l&#8217;inverno 97/98, secondo quanto riferito dal teste (OMISSIS), non valeva a dimostrare la riconoscibilita&#8217; della &#8220;gravita&#8217;&#8221; del fenomeno, nel senso della sua incidenza sulla statica e sulla sicurezza dell&#8217;edificio, &#8220;potendo l&#8217;occorso ascriversi anche a fenomeni naturali(es. smottamento) del tutto imprevedibili e successivi alla realizzazione del manufatto edilizio&#8221;. Secondo l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, quindi, solo dopo l&#8217;indagine tecnica il committente (OMISSIS) pote&#8217; acquisire un apprezzabile grado di conoscenza della gravita&#8217; dei difetti costruttivi in quanto influenti sulla statica dell&#8217;edificio e collegati causalmente all&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Giova ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., l&#8217;esistenza di vizi di difficile identificazione, che danno luogo alla responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c., comporta la decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi dal momento in cui il denunciante ha raggiunto un ragionevole grado di conoscenza, rapportato, nel caso in esame,all&#8217;acquisizione della relazione del consulente tecnico(Cfr. Cass. n. 2460/2008; n. 1463/2008; n. 4622/2002).</p>
<p>Le altre doglianze del (OMISSIS) attengono anch&#8217;esse a questioni gia&#8217; disattese dalla sentenza impugnata con corretta e logica motivazione, censurata dal ricorrente sulla base di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.</p>
<p>In particolare, il secondo e quarto motivo, tra di loro connessi in quanto attinenti alla responsabilita&#8217; del (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, in solido con l&#8217;appaltatore (OMISSIS), e&#8217; stata fondata sulla mancata previsione (con la variante) della realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato e nel non aver ravvisato&#8221; talune incongruenze della relazione geologica e della discrasia con quella geotecnica, non sottoscritta ne&#8217; timbrata&#8221;.</p>
<p>Come rilevato dai giudici di appello il vincolo di responsabilita&#8217; solidale fra l&#8217;appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori trova fondamento nel principio di cui all&#8217;articolo 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, si estende all&#8217;ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita&#8217; contrattuale. Peraltro secondo l&#8217;orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell&#8217;appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta&#8217;, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l&#8217;evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995).</p>
<p>Orbene, nella specie, l&#8217;indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista &#8211; direttore dei lavori che dell&#8217;appaltatore, posto che la validita&#8217; del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale nonche&#8217; dell&#8217;appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).</p>
<p>La maggiore percentuale di risarcimento del danno a carico del (OMISSIS) (nella misura del 75%) e&#8217; stata solo genericamente contestata, a fronte delle argomentazioni di merito del giudice di appello, riferite anche alla sentenza di primo grado ed alla maggiori conoscenze tecniche del progettista e direttore dei lavori.</p>
<p>Il motivo sub 3) attiene ad un apprezzamento sul costo delle riparazioni che, in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla soluzione suggerita dal C.T.U., esula dal sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Va rigettato il ricorso di (OMISSIS) per la sua genericita&#8217; in quanto non rapportato alla motivazione con cui il giudice di appello ha determinato (per la complessita&#8217; dei temi ed il parziale accoglimento dell&#8217;appello del (OMISSIS)) la diversa percentuale di compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p>In ordine al ricorso incidentale del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia&#8217; svolte in merito a quello del (OMISSIS). Va aggiunto che, a carico del (OMISSIS), e&#8217; stato accertato l&#8217;ulteriore addebito di aver realizzato fondazioni inferiori rispetto a quelle previste nel progetto, &#8220;non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;, senza che abbia provato di aver agito quale &#8220;nudus minister&#8221; del direttore dei lavori e del committente (pag. 29 sent. imp.).</p>
<p>Per quanto attiene la valenza della transazione 18.2.98 la Corte territoriale ha accertato che, a quella data, &#8220;non era percettibile il dissesto murario&#8221; e le relative cause sicche&#8217; doveva escludersi un accordo transattivo sul punto.</p>
<p>Priva di fondamento e&#8217;, infine, la censura sub 7), relativa alla improcedibilita&#8217; della opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio. Al riguardo e&#8217; sufficiente rammentare che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili di ufficio, anche nel giudizio di legittimita&#8217;, va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo; ne consegue che dette questioni debbono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche&#8217; siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, come avvenuto nel caso in esame, considerato che il giudice di merito non si e&#8217; pronunciato su di esse e che il contraddittorio e&#8217; stato incentrato sul merito della controversia (Cass. n. 2427/2011; S.U. n. 24883/2008). Alla stregua dei rilievi svolti, i ricorsi vanno rigettati con condanna del ricorrente principale, (OMISSIS) e di quello incidentale, (OMISSIS), entrambi soccombenti, al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario di (OMISSIS).</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo essenzialmente al fatto che anche il motivo di ricorso incidentale dello (OMISSIS) e&#8217; stato rigettato, per compensare fra le parti il residuo terzo delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale (OMISSIS) e quello incidentale, (OMISSIS), al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, in complessivi euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per spese e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dello (OMISSIS), compensato il residuo terzo fra le parti.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 febbraio 2012 n. 2363</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esonero di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del committente]]></category>

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		<description><![CDATA[Ha validità la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, nonché V.R., C.L., C.S., F.F., V.A.S., PE.Fr., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pe.Fr., procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti eredi di P.M., nonchè D.G. M., P.P. E D.G.N., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Del Gaiso Marco, procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del Gaiso-Zipparro;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>L.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti eredi di P.M., nonché D.G.M., P.P. E D.G.N., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Marco Del Gaiso, procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del Gaiso-Zipparro;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti in via incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO(OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, nonché V.R., C.L., C.S., F.F., V.A.S., PE.Fr., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pe.Fr., procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>L.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 2746 del 28 settembre 2004;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 17 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
uditi gli Avv. Pe.Fr. e Antonio Ielo, quest&#8217;ultimo per delega dell&#8217;Avv. Marco Del Gaiso;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per l&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1985, P. M. e Fu.Fi., premesso di essere proprietari di un appartamento ubicato in (OMISSIS) dell&#8217;edificio condominiale (OMISSIS), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Condominio di tale edificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti per la copiosa inondazione verificatasi nell&#8217;appartamento di loro proprietà nel corso dei lavori di appalto affidati dal Condominio per porre rimedio alle infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dal sovrastante terrazzo.</p>
<p>Il Condominio resistette in giudizio, deducendo che la responsabilità del fatto era da ascrivere solo a L.M., quale appaltatore, di cui chiedeva l&#8217;autorizzazione alla chiamata in causa.</p>
<p>Autorizzato ed eseguito l&#8217;adempimento, si costituì il L., il quale contestò la fondatezza della pretesa.</p>
<p>Intervennero in giudizio anche D.G.M. e P.P., sia in proprio che quali esercenti la potestà sulla figlia minore D. G.N., tutti occupanti dell&#8217;appartamento di proprietà degli attori, i quali chiesero la condanna di chi di dovere al risarcimento dei danni da loro patiti.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 1997, condannò L.M. a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di L. 36.124.434, oltre accessori, in favore di P.M. e di Fu.Fi., e la somma di L. 7.937.921, oltre accessori, a D.G.M. e P.P., anche nella qualità, mentre respinse la domanda nei confronti del Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 28 settembre 2004, la Corte d&#8217;appello di Napoli ha accolto, per quanto di ragione, i gravami proposti, rispettivamente in via principale ed incidentale, da L.M. e da P. M., F.F., D.G.M. e P.P., gli ultimi due anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D.G.N., e, conseguentemente, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha attribuito la causa dell&#8217;evento dannoso a colpa concorrente del Condominio dell&#8217;edificio (OMISSIS) e di L.M., determinando nel 25% e nel 75% i rispettivi contributi; ha condannato il Condominio e L. M., in solido, a corrispondere a Fu.Fi., P.P. e P.V., la prima anche in proprio, tutti quali eredi di P.M., la somma di Euro 18.656,71, oltre accessori, nonchè a corrispondere a D.G.M. e P.P., anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D. G.N., la somma di Euro 4.099,59, oltre accessori; ha regolato le spese del doppio grado.</p>
<p>2.1. &#8211; Respinta l&#8217;eccezione di invalidità della costituzione del Condominio, sollevata in ragione del difetto di valida delibera assembleare, la Corte territoriale, nel merito, pur escludendo di poter riconoscere la responsabilità del fatto dannoso esclusivamente in capo al Condominio, ha rilevato, al fine di attribuire la causa dei danni a colpa concorrente sia del Condominio che del L.:</p>
<p>che, essendo prevista nell&#8217;opera la rimozione dell&#8217;esistente stato di impermeabilizzazione, ha concretizzato grave imprudenza l&#8217;avere il Condominio disposto l&#8217;esecuzione della stessa nel periodo autunnale, notoriamente piovoso; che pari imprudenza è ravvisabile anche a carico del L., per il fatto di avere accettato di procedere all&#8217;esecuzione; che l&#8217;appaltatore ha anche tenuto un comportamento negligente nell&#8217;omettere l&#8217;adozione di qualsivoglia opera precauzionale.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 5 novembre 2005, il Condominio della scala (OMISSIS) e i condomini V.R., C.L., C. S., F.F., V.A.S. e Pe.Fr., sulla base di tre motivi.</p>
<p>Hanno resistito, con controricorso, Fu.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di P.M., nonchè D.G.M., P.P. e D. G.N., nelle more divenuta maggiorenne.</p>
<p>L&#8217;altro intimato, L.M., non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>Fu.Fi. e gli altri controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, affidato a setti motivi.</p>
<p>4. &#8211; Con ordinanza interlocutoria n. 13396 del 17 giugno 2011, riuniti i ricorsi, è stato ordinato il rinnovo della notifica del ricorso principale a L.M., essendo la precedente notifica nei suoi confronti radicalmente nulla.</p>
<p>A tanto i ricorrenti in via principale hanno provveduto con atto notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre.</p>
<p>Anche a seguito della nuova notifica il L. è rimasto intimato.</p>
<p>5. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.</p>
<p>6. &#8211; In data 11 gennaio 2012 i ricorrenti principali hanno depositato, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), istanza di trattazione, sottoscritta personalmente da tutte le parti che hanno conferito la procura e autenticata dal difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, occorre porsi il quesito se l&#8217;istanza di trattazione presentata, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 dai ricorrenti principali sia idonea ad investire la Corte dell&#8217;esame anche dell&#8217;impugnazione incidentale di Fu.Fi. ed altri, per la quale nessuna istanza è stata avanzata.</p>
<p>Al quesito deve darsi positiva, per una serie di concorrenti ragioni.</p>
<p>Innanzitutto, in base a un&#8217;interpretazione letterale. Il citato art. 26, anche nel testo modificato ad opera del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile), in corso di conversione, prevede che le impugnazioni si intendono rinunciate &#8220;se nessuna delle parti&#8230; dichiara la persistenza dell&#8217;interesse alla loro trattazione&#8221;: non è richiesto, pertanto, che la presentazione dell&#8217;istanza provenga da tutte le parti del giudizio, ma è sufficiente che la persistenza dell&#8217;interesse sia dichiarata da una sola delle parti, il ricorrente principale o il controricorrente e ricorrente incidentale.</p>
<p>In secondo luogo, per esigenze di coerenza sistematica. In base al principio di concentrazione delle impugnazioni (ex art. 333 cod. proc. civ.), il ricorso incidentale confluisce nel rapporto processuale costituitosi per effetto della proposizione della prima impugnazione, affinchè sia mantenuta l&#8217;unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Basta, pertanto, affinchè la Corte sia investita del potere-dovere di definire l&#8217;intera causa nella quale l&#8217;una e l&#8217;altra impugnazione sono inserite, la sollecitazione proveniente da una delle parti contrapposte.</p>
<p>Infine, secondo un&#8217;interpretazione adeguatrice. Il principio del giusto processo e della ragionevole durata (art. 111 Cost.) favorisce soluzioni interpretative della norma processuale improntate al sollecito esame del fondo dell&#8217;impugnazione e, insieme, al non appesantimento degli adempimenti necessari affinchè le parti possano ricevere dal servizio giustizia la risposta per la quale hanno proposto ricorso. Ciò esclude che possa avere spazio applicativo un approccio ermeneutico per cui &#8211; per i ricorsi soggetti al &#8220;vecchio rito&#8221;, la cui trattazione, alla data di entrata in vigore della citata L. n. 183 del 2011, risulti, come nella specie, già fissata &#8211; l&#8217;esame del fondo del ricorso principale debba essere differito, pur avendo la parte dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione, e l&#8217;intera causa sia cosi rinviata a nuovo ruolo, al solo fine di consentire alla parte ricorrente incidentale di avere tutto la spazio del semestre per valutare se &#8220;doppiare&#8221;, con altra istanza di trattazione, l&#8217;impulso alla definizione.</p>
<p>2. &#8211; Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai controricorrenti sul rilievo che l&#8217;impugnazione è stata proposta dall&#8217;(inesistente) Condominio della Scala (OMISSIS) e da alcuni condomini in proprio, quando nei precedenti gradi di merito parte del giudizio era stato l&#8217;intero Condominio dell&#8217;edificio (OMISSIS).</p>
<p>2.1. &#8211; L&#8217;eccezione è solo in parte fondata.</p>
<p>2.1.1. &#8211; Non lo è nella parte in cui essa prospetta il difetto di legittimazione di alcuni condomini in proprio ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>Invero, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l&#8217;esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti che intendano evitare gli effetti della sentenza pronunciata nel giudizio cui essi hanno partecipato attraverso l&#8217;amministratore, della facoltà di valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte; ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza d&#8217;appello emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell&#8217;amministratore in rappresentanza dell&#8217;intero condominio (Cass., Sez. 2^, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2^, 11 novembre 2004, n. 21418; Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 4014; Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2011, n. 10717, quest&#8217;ultima in una fattispecie di causa risarcitoria proposta, come nella specie, nei confronti nell&#8217;intero condominio).</p>
<p>2.1.2. &#8211; L&#8217;eccezione è invece fondata là dove deduce il difetto di legittimazione del Condominio della Scala (OMISSIS).</p>
<p>Il condominio parziale &#8211; figura nata nella pratica per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale (per permettere che, quando all&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati) &#8211; è infatti privo di legittimazione processuale a sostituire il condominio dell&#8217;intero edificio nell&#8217;impugnare per cassazione una sentenza di merito che abbia visto quest&#8217;ultimo come parte in una vicenda risarcitoria per i danni occasionati dall&#8217;esecuzione di un appalto conferito dall&#8217;intero condominio nella veste di committente, a nulla rilevando che come amministratore del condominio parziale ricorrente si presenti la stessa persona fisica investita del medesimo ufficio nel condominio dell&#8217;intero edificio.</p>
<p>2.1.3. &#8211; Va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dal Condominio della (OMISSIS), mentre risulta scrutinabile nel merito il ricorso di V.R. ed altri.</p>
<p>3. &#8211; Passando, quindi, all&#8217;esame del ricorso principale di V. R. ed altri, con il primo motivo (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) ci si duole che la Corte d&#8217;appello abbia riconosciuto la responsabilità concorrente del Condominio, nonostante l&#8217;art. 5 del contratto di appalto, stipulato tra il Condominio committente e l&#8217;appaltatore L., ponesse espressamente a carico di quest&#8217;ultimo &#8220;tutti i danni che potessero derivare dalla esecuzione delle opere a condomini o a terzi, sia a cose che a persone&#8221;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p>La clausola di un contratto di appalto con cui si specifichi che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall&#8217;esecuzione delle opere sono a totale ed esclusivo carico dell&#8217;appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere dal committente medesimo invocata, quale ragione di esenzione della propria responsabilità, nei confronti del terzo che anche contro quest&#8217;ultimo abbia promosso azione di responsabilità extracontrattuale per ottenere il risarcimento del danno occorsogli per effetto di quei lavori, atteso che la clausola stessa, alla stregua dei principi generali sull&#8217;efficacia del contratto fissati dall&#8217;art. 1372 cod. civ., è suscettibile di operare esclusivamente nei rapporti tra i contraenti e non può vincolare il terzo a dirigere verso l&#8217;una anzichè verso l&#8217;altra parte contraente la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall&#8217;esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496).</p>
<p>4. &#8211; Sotto la rubrica &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1655 cod. civ.&#8221;, il secondo mezzo del ricorso principale censura che la corresponsabilità del Condominio nella causazione dei danni sia stata ritenuta nonostante l&#8217;appaltatore avesse realizzato l&#8217;opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, e senza che ricorressero le condizioni (culpa in eligendo; degradazione dell&#8217;appaltatore a nudus minister; imposizione di direttive indiscutibili; inutilizzo dei poteri di cui all&#8217;art. 1662 cod. civ.) che sole consentono un&#8217;affermazione di responsabilità a carico della stazione appaltante.</p>
<p>Con il terzo motivo (ancora violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1655 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia) si contesta la rispondenza al vero dell&#8217;affermazione che il Condominio abbia imposto all&#8217;appaltatore l&#8217;effettuazione dei lavori nel periodo autunnale, quando invece, la scelta del tempo dell&#8217;esecuzione fu bilaterale e contestuale alla stipula del contratto; e ci si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la causa del danno va rinvenuta in carenze logistico-programmatiche ed organizzative del solo appaltatore, data l&#8217;assoluta omissione di accorgimenti tecnici idonei da parte dell&#8217;impresa.</p>
<p>4.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono fondati.</p>
<p>Deve premettersi che, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11371).</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 cod. civ.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l&#8217;opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto.</p>
<p>In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo (Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2003, n. 7273; Cass., Sez. 3^, 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2004, n. 11478; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2006, n. 13131, cit.; Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24320).</p>
<p>Ora, la Corte d&#8217;appello ha attribuito la corresponsabilità dell&#8217;accaduto, sia pure nella misura del 25%, al Condominio committente, in un caso nel quale essa non era configurabile.</p>
<p>L&#8217;avere contrattualmente previsto l&#8217;esecuzione nell&#8217;opera nel periodo autunnale (&#8220;notoriamente piovoso&#8221;) non è di per sè ragione sufficiente per muovere un addebito di colpa al committente, ove si consideri che l&#8217;adozione, da parte dell&#8217;appaltatore incaricato del rifacimento di un terrazzo condominiale, delle normali misure precauzionali, come la collocazione degli opportuni manti impermeabili, vale a prevenire gli effetti della pioggia, normalmente più copiosa in quel periodo, e quindi a neutralizzare la scelta del periodo di esecuzione del contratto, tra l&#8217;altro imposta dalla necessità di ovviare al più presto alle infiltrazioni lamentate dagli occupanti il sottostante appartamento.</p>
<p>Un addebito di corresponsabilità avrebbe potuto essere mosso al Condominio solo previo accertamento della ricorrenza in concreto di uno dei casi, sopra enunciati, in cui la giurisprudenza ritiene che anche il committente possa essere ritenuto responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo, e quindi ove la Corte d&#8217;appello avesse individuato, al riguardo, una riferibilità anche ad esso della insufficiente predisposizione, da parte dell&#8217;appaltatore, delle necessarie cautele.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso incidentale &#8211; affidato a sette motivi &#8211; è inammissibile, dovendosi accogliere l&#8217;eccezione sollevata in tal senso dai ricorrenti principali nella memoria illustrativa e condivisa dal pubblico ministero nella discussione orale.</p>
<p>Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 2004, n. 14474; Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2005, n. 15672; Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2005, n. 19756; Cass., Sez. 3^, 8 gennaio 2010, n. 76), il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il combinato disposto dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e dell&#8217;art. 371 c.p.c., comma 3, deve contenere, a pena di inammissibilità, l&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d&#8217;inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente.</p>
<p>Nel caso di specie, il ricorso incidentale, alle pagine 7 e ss., indica alcune premesse in fatto all&#8217;esposizione dei motivi, illustrati a partire dalla pagina 14.</p>
<p>Tali premesse in fatto, tuttavia, nell&#8217;offrire una descrizione soltanto parziale e frammentaria dei fatti di causa, non contengono &#8211; neppure nella loro lettura congiunta con i successivi motivi &#8211; una rappresentazione, ancorchè sommaria, del quadro degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni ed i passaggi che ne hanno cadenzato, anche nel secondo grado di giudizio, lo svolgimento e l&#8217;esito.</p>
<p>L&#8217;esposizione dei fatti e dello sviluppo processuale è del tutto confusa, anche perchè trattata unitariamente alla deduzione di valutazioni critiche, e non consente al Collegio di rinvenire gli elementi indispensabili di conoscenza per la trattazione del ricorso incidentale. Neppure il contesto dei motivi agevola la comprensione dei fatti di causa poichè non colma le carenze presenti nella parte espositiva.</p>
<p>Detta esposizione dei fatti di causa sarebbe stata necessaria ai fini di intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, e concernenti, oltre al rito (il non avere la Corte territoriale ritenuto invalida la costituzione in appello del Condominio, in assenza di preventivo deliberato assembleare), anche il merito della regiudicanda.</p>
<p>Cosi, il quinto motivo del ricorso &#8211; con cui ci si duole che la Corte d&#8217;appello abbia &#8220;decretato in ragione del (solo) 25% la responsabilità del Condominio contro il 75% accollato al L.&#8221; &#8211; non è supportato, nè nell&#8217;esposizione del motivo nè nelle premesse in fatto, dall&#8217;esposizione dei motivi di gravame articolati da Fu.Fi. ed altri in punto di addebito dell&#8217;intera responsabilità dell&#8217;accaduto al Condominio, salvo il fugace accenno &#8211; nelle ultime righe di pag. 12 &#8211; al fatto che &#8220;sulla condanna del condominio e solo in seconda battuta (ritenendolo il Collegio) concedendo a questo la manleva richiesta, gli appellanti hanno aderito alla tesi prospettata dal L., salva la subordinata&#8221;, e &#8211; nelle ultime righe di pag. 11 e prime righe di pag. 12 &#8211; che &#8220;è tanto vera l&#8217;ipotesi formulata dal L. in ordine alla responsabilità del primo convenuto, ipotesi alla quale questa difesa ha aderito, che gli odierni appellati hanno costantemente rivolto le loro istanze solo e soltanto nei confronti del Condominio, l&#8217;unico che poteva direttamente riceverle&#8221;.</p>
<p>Più in generale, poi, manca una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non necessariamente analitica e particolareggiata, delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si basa la sentenza impugnata in relazione a tutti gli aspetti sui quali il ricorso incidentale richiede a questa Corte, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 2^, 4 aprile 2006r n. 7825; Cass., Sez. 1^, 30 maggio 2007, n. 12688).</p>
<p>6. &#8211; Per effetto dell&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale di V.R. ed altri, la sentenza impugnata è cassata, limitatamente alle censure accolte.</p>
<p>La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale del Condominio della (OMISSIS); rigetta il primo motivo del ricorso principale di V.R. ed altri ed accoglie il secondo ed il terzo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012.</p>
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