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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; aperture</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 24 aprile 2012 n. 6483</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Si può aprire un varco nel muro condominiale per trasformare una cantina in un box auto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16421/2006 proposto da:</p>
<p>R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE Lorenzo, che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>R.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1655/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ranuzzi Livia difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Nardone Elisabetta con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Lorenzo Nardone difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12.11.91 R.E. e F. esponevano: di essere proprietari di due distinti appartamenti dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), di cui facevano parte altre unità, compreso un vano cantina confinante con la corte comune, in proprietà di R.P. ed in usufrutto al di lui padre, R.M.; R.P., senza autorizzazione comunale ed assenso dei condomini, aveva predisposto, nel gennaio 89, l&#8217;apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina,iniziando, tra l&#8217;ottobre ed il novembre del 1990, anche i lavori per l&#8217;apertura di una seconda porta.</p>
<p>Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.P. e M. per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti sostenendo la regolarità amministrativa dell&#8217;opera a seguito di licenza in sanatoria e l&#8217;accordo intervenuto con tutti i comproprietari in ordine alla trasformazione del vano cantina in box auto.</p>
<p>Espletata C.T.U., con sentenza n. 5416/02, il Tribunale, accertata l&#8217;illegittimità del parziale sfondamento del muro condominiale da parte dei convenuti, li condannava &#8220;al rifacimento dello stato dei luoghi con ordine di chiudere senza indugio l&#8217;apertura stessa a piano terra&#8221; ed al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale sentenza R.P. proponeva appello (essendo nel frattempo deceduto R.M.) cui resistevano le appellate R. F. e R.A., quest&#8217;ultima nella qualità di erede di R.E., deceduto nelle more del giudizio di appello.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13.4.2005 la Corte d&#8217;Appello di Roma, in accoglimento dell&#8217;appello di R.P., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da R. F. e R.E. condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che il progetto sottoscritto congiuntamente dai fratelli Ri.Al., E. e M., comproprietari di detto fabbricato,prevedeva espressamente la possibilità di praticare un&#8217;apertura nel lato di accesso dal cortile comune alla cantina, così da utilizzarla quale box e che nella richiesta di sanatoria, riguardante numerose opere abusive concernenti l&#8217;intero fabbricato, doveva intendersi compresa l&#8217;apertura nel muro comune delimitante la cantina, come pure risultava dalla &#8220;bozza di convenzione&#8221; con cui erano stati regolamentati i rapporti inerenti le cose comuni, bozza sottoscritta solo da Ri.Al. ed E. cui avevano aderito tacitamente anche R.M. ed il suo erede P., realizzando l&#8217;apertura nel muro comune. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione R.F. sulla base di due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso R.P.; l&#8217;intimata R.A. non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l&#8217;apertura di un varco nel muro comune; al riguardo la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il progetto di recupero in sanatoria di opere abusive ex L. n. 47 del 1985, da ritenersi privo di efficacia probatoria in quanto senza data e non sottoscritto e timbrato da un tecnico progettista; peraltro il C.T.U. non aveva potuto accertare se la planimetria fosse stata &#8220;effettivamente allegata ad una richiesta di condono edilizio&#8221;; tale documento si riferiva, comunque, ad una richiesta di concessione in sanatoria depositata nel 1987, per opere realizzate prima di tale anno, sicchè non poteva riferirsi all&#8217;apertura in questione in quanto realizzata da R.P. nel 1989, in epoca successiva.</p>
<p>La &#8220;bozza di convenzione&#8221; doveva ritenersi nulla perchè sottoscritta, in data imprecisata, solo da Ri.Al. e R. E. e non da R.M. nè poteva ritenersi che quest&#8217;ultimo ed il suo erede, R.P., avessero aderito tacitamente solo alle disposizioni della bozza di convenzione ad essi più vantaggiose, risultando la stessa composta da &#8220;diverse reciproche concessioni tra le parti al fine di una equilibrata regolamentazione dei rapporti inerenti la cosa comune&#8221;;</p>
<p>2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;</p>
<p>la Corte territoriale aveva considerato legittima l&#8217;apertura di una porta collegante il cortile comune alla proprietà esclusiva di un condomino, pur difettando la prova sulla mancanza di pregiudizi al bene in comunione nonchè sulla effettiva possibilità, da parte degli altri compartecipanti,di trarre un uso paritetico dal bene medesimo; nè il richiamo alla relazione tecnica per Arch. D., allegata ex art. 13 alla domanda di accertamento di conformità delle opere abusive, era sufficiente a garantire la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;edificio, trattandosi di relazione incompleta nei calcoli afferenti la staticità dell&#8217;edificio e diretta solo all&#8217;ottenimento di autorizzazione amministrativa.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>La prima censura si risolve in una contestazione di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie documentali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di appello esente da errori logici-giuridici. Questi ha escluso, infatti, la necessità dell&#8217;autorizzazione dei restanti condomini in ordine all&#8217;apertura in questione, rilevando, sulla base di accertamenti in fatto e, sopratutto, della sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei tre comproprietari che sussisteva &#8220;la volontà comune di ottenere la sanatoria in ordine ad ogni opera realizzata abusivamente, tra cui anche l&#8217;apertura del muro comune delimitante la cantina&#8221;. Osservava che, comunque, il consenso dei comproprietari non era necessario &#8220;apparendo l&#8217;opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare&#8221;;</p>
<p>la modifica dello stato dei luoghi non implicava,quindi, un&#8217;alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, posto che &#8220;il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell&#8217;edificio&#8221;. Va pure rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale dato conto, con adeguata e logica motivazione, dell&#8217;assenza di pregiudizio statico all&#8217;edificio, sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1987, ex art. 13, tenuto conto, inoltre, della stessa morfologia dell&#8217;opera eseguita.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.</p>
<p>Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 30 maggio 2012 n. 8643</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-30-maggio-2012-n-8643/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<description><![CDATA[Può il condomino aprire un varco sul muro condominiale per mettere in comunicazione il proprio immobile con un immobile ultroneo? Quando non si può azionare il diritto di sopraelevazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27502/2010 proposto da:</p>
<p>U.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato NERI Claudio;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>T.U., P.A., S.R.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 90/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/06/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato il 21.4.1999 U.D., premettendo di essere proprietario della casa di abitazione sita ai piani primo e terra del fabbricato posto al civico n. (OMISSIS), e che nello stesso fabbricato era presente altra unità immobiliare, posta su più piani (dal 2 al 4) di proprietà di P.A., da lei acquistata dai precedenti proprietari i coniugi T.U. e S.R., unitamente ad altra distinta unità immobiliare, sita nelle stessa via, al primo ed al 2 piano di una contiguo fabbricato con ingresso al civico n. (OMISSIS);</p>
<p>tanto premesso, evocava in giudizio P.A. deducendo che quest&#8217;ultima aveva eseguito opere di ristrutturazione delle due unità immobiliari da lei acquistate, eliminando la già esistente scala interna di collegamento tra il 1 ed il 2 piano; mettendo in comunicazione i due appartamenti preesistenti, posti nei due diversi e contigui fabbricati; sopraelevando e rendendo abitabile il preesistente sottotetto; eliminando parte del preesistente tetto comune per realizzare un terrazzo di uso esclusivo. Sosteneva l&#8217;attore che le opere indicate violavano i propri diritti, compromettendo la staticità dell&#8217;intero edificio per l&#8217;evidente violazione di norme antisismiche; per cui chiedeva che l&#8217;adito Tribunale di Campobasso accertasse e dichiarasse l&#8217;abusività delle opere descritte, con la condanna della P. al ripristino della precedente situazione; in via subordinata, ove fosse ritenuta legittima la sopraelevazione eseguita, instava per la condanna della convenuta al pagamento dell&#8217;indennità di sopraelevazione, ed in ogni caso al risarcimento di tutti i danni causati all&#8217;immobile di sua proprietà esclusiva ed alle parti comuni del fabbricato a seguito dei denunciati abusi.</p>
<p>Si costituiva la convenuta contestando la domanda attrice, eccependo di avere acquistato gli immobili dai coniugi T. &#8211; S. quando questi avevano già realizzato gli interventi edilizi in questione, per cui chiedeva ed otteneva la loro chiamata in giudizio per essere manlevata dall&#8217;eventuale accoglimento delle istanze dell&#8217; U..</p>
<p>I coniugi T. &#8211; S. nel costituirsi, contestavano la chiamata in garanzia. Vi quanto i lavori, al contrario, erano stati eseguiti dopo la vendita degli immobili in favore della convenuta, eccependo la prescrizione dei diritti dell&#8217;attore e l&#8217;inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem stante una precedente sentenza emessa dallo stesso tribunale tra le stesse parti.</p>
<p>Espletata l&#8217;istruttoria mediante prove orali e CTU, il tribunale di Campobasso con sentenza n. 598/2007 condannava in solido i coniugi T. &#8211; S. al pagamento in favore dell&#8217;attore della somma di Euro 4.100.000 oltre interessi, rigettando nel resto le domande attrici e regolando variamente le spese processuali. Il tribunale riteneva non provato alcun pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile;</p>
<p>estendeva la domanda attrice ai terzi chiamati, ponendo a loro carico anche l&#8217;indennità per la sopraelevazione ex art. 1127 c.p.c., comma 4.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dall&#8217; U. che la riteneva viziata da extrapetizione ed insisteva in particolar modo per l&#8217;accertamento della violazione delle normativa antisismica. Si costituivano i coniugi T. &#8211; S. chiedendo il rigetto dell&#8217;appello ed in via incidentale chiedevano di essere estromessi dal giudizio per essere del tutto estranei alle vicende in parola, atteso che gli interventi lamentati erano stati eseguiti in epoca successiva alla vendita dell&#8217;immobile alla P.. Quest&#8217;ultima, a sua volta costituitasi, resisteva all&#8217;impugnazione di cui chiedeva il rigetto unitamente all&#8217;appello incidentale.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Campobasso, con sentenza n. 90/2010 depositato in data 8.6.2010, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava P.A. al pagamento in favore di A.D. della somma di Euro 4.100,00, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado sia in favore dell&#8217; U. che dei coniugi T. &#8211; S..</p>
<p>La corte non riteneva fondata la domanda di garanzia formulata dalla P. contro i T. &#8211; S. perchè questi avevano alienato l&#8217;immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento delle compravendita. Ribadiva, in relazione alla normativa antisismica, che la presunzione di pericolosità della sopralevazione era stata vinta dalle due relazioni del CTU; che non era stata creata alcuna nuova servitù di passaggio a seguito dell&#8217;accorpamento dei due corpi di fabbrica; che la soprelevazione del fabbricato non era preclusa dall&#8217;eventuale proprietà condominiale del lastrico solare.</p>
<p>Ricorre per la cassazione delle sentenza U.D. articolando n. (OMISSIS) censure. La P. non ha svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo l&#8217;esponente denunciando la violazione e falsa applicazione art. 1127 c.c., comma 2, e norme di cui al D.M. 14 gennaio 1986, nonchè il vizio di motivazione; deduce che la P. non poteva aver vinto la presunzione di pericolosità connessa con la sopraelevazione dell&#8217;ultimo piano ai sensi art. 1127 c.c., comma 2, postulando la stessa la necessità dell&#8217;obbligo di adeguamento alla normativa antisismica. Sostiene la corte territoriale che la presunzione di pericolosità della sopraelevazione poteva essere vinta mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la soprelevazione ma anche la struttura sottostante fosse idonea a fronteggiare il rischio sismico; che nella fattispecie &#8220;detta prova (in grado di ribaltare la presunzione di pericolosità) si sarebbe potuto ricavare dalle due relazioni del CTU, secondo cui nel caso in esame non si configurano ampliamenti e sopraelevazioni che rendano necessario l&#8217;adeguamento sismico&#8221;. Evidenzia però il ricorrente che la Corte molisana aveva fatto proprie in modo del tutto acritico le immotivate e contrastanti conclusioni cui era giunto il CTU, senza però prendere in esame nè le risultanze processuali di segno opposto nè i puntuali rilevi formulati dal CTP. Peraltro lo stesso CTU, proseguendo nelle proprie elaborazioni, aveva osservato che si rendeva necessario il rilascio del certificato previsto dalla L. n. 64, art. 28, attestante la perfetta rispondenza dell&#8217;opera eseguita alle norme antisismiche, ritenendolo &#8220;propedeutico&#8221; al rilascio del certificato di agibilità da parte del comune.</p>
<p>La doglianza è fondata.</p>
<p>La Corte infatti non si è adeguata, come doveva, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa la modalità e possibilità di vincere quella particolare presunzione di pericolosità in caso di sopraelevazione, attraverso la prova positiva (e non meramente ipotetica) di avere eseguito le opere necessarie per scongiurare il rischio sismico.</p>
<p>Secondo questa S.C. &#8220;Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;art. 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.</p>
<p>(Fattispecie relativa ad una sopraelevazione sul lastrico solare eseguita a Napoli, senza il rispetto delle cautele imposte dalla L. n. 64 del 1974) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3196 del 11/02/2008).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del 2 motivo, con esso l&#8217;esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 1102 e 1122 c.c. e dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione. Censura la sentenza nel punto in cui ritiene legittima l&#8217;apertura di un varco da parte della sig.ra P. nel muro perimetrale, portante al fabbricato (civico n. (OMISSIS)) di cui è parte l&#8217;unità immobiliare di proprietà del ricorrente, allo scopo di mettere in comunicazione i due diversi appartamenti della stessa sig.ra P., posti l&#8217;uno al civ. (OMISSIS) e l&#8217;altro al n. (OMISSIS) di via (OMISSIS). In tal modo la Corte molisana ha ignorato la pur numerosa e costante giurisprudenza secondo cui nella fattispecie si configurerebbe un uso indebito del bene condominiale come tale illegittimo in quanto non consentito dall&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>La doglianza è fondata.</p>
<p>La soluzione adottata dalla corte che ha ritenuto regolare l&#8217;apertura del varco tra le due costruzioni non è soddisfacente e si pone invero in chiaro contrasto con la giurisprudenza formatasi in subiecta materia che ha ritenuto l&#8217;ipotesi come quella in esame in chiaro contrasto con l&#8217;uso del muro comune e dunque non consentita a norma dell&#8217;art. 1102 cod. civ..</p>
<p>Invero, secondo questa S.C., &#8220;qualora l&#8217;apertura nei muro perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un&#8217;altra unità compresa in un diverso fabbricato, l&#8217;uso del muro comune non può ritenersi consentito a norma dell&#8217;art. 1102 c.c., in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo godimento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato da alcun rapporto&#8221;. (Cass. n. 2773 del 07/03/1992; Cass. Sez. 2, n. 3867 del 11/06/1986; Cass. n. 5780 del 25/10/1988; Cass. n. 360 del 13/01/1995; Cass. n. 8915 del 09/09/1998).</p>
<p>La riconosciuta fondatezza delle superiori censure consentono raccogl&#8217;mento del ricorso, previo assorbimento degli altri motivi (motivo n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102 e 1120 e 1127 c.c., nonchè vizio di motivazione; lastrico solare ed occupazione di parte del tetto originario trasformato in terrazzo esclusivo; 4 motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 1127 c.c., comma 4, nonchè vizio di motivazione; indennità di sopraelevazione &#8211; congruità).</p>
<p>In conclusione il ricorso dev&#8217;essere accolto; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinviata la causa anche per le spese alla Corte d&#8217;Appello di Napoli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il 1 ed il 2 motivo del ricorso assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese, alla Corte d&#8217;Appello di Napoli.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012.</p>
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