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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; amministratore</title>
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		<title>Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non impedisce il pignoramento presso terzi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<description><![CDATA[Non è violato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali se il creditore procede contro il Condominio richiedendo il pignoramento presso terzi ossia verso i condomini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Corte di Cassazione con una <a title="Sentenza 12715 del 2019" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/">sentenza di certo interesse</a> e forse rivoluzionaria , ha statuito che il creditore di un Condominio non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali se agisce nei confronti del Condominio debitore, ad esempio ricorrendo al pignoramento presso terzi o al pignoramento dei beni condominiali-comuni.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte infatti statuisce che : “<i>Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.</i>”</p>
<p align="justify">«<i>I</i><i>l creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss</i>.»</p>
<p align="justify">Specifica inoltre la Corte che : “<i>è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali</i>”.</p>
<p align="justify">Il creditore del Condominio pertanto non dovrà agire in via preventiva nei confronti morosi indicati dall’amministratore ma sarà libero di procedere con pignoramento mobiliare presso terzi e anche quello immobiliare , aggredendo i beni comuni del Condominio!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9181</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-aprile-2013-n-9181/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[messa in mora]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore muovere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, se il regolamento prevede la preventiva messa in mora? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 7987-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS) &#8211; in (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di TROIA, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato CROCE Gianluigi, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 13/11/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Troia aveva loro ingiunto di pagare 226,08 euro per spese condominiali al Condominio (OMISSIS) sulla base del verbale di assemblea condominiale del 28/6/2004 con la quale era approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2003-2004 e all&#8217;unanimita&#8217; il bilancio preventivo 2004 2005.</p>
<p>Gli opponenti deducevano l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione monitoria perche&#8217; non preceduta dalla previa contestazione della morosita&#8217; da parte dell&#8217;amministratore; secondo gli opponenti la contestazione era resa obbligatoria dall&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale; deducevano, inoltre, la mancata comunicazione del verbale di assemblea e contestavano la debenza della somma.</p>
<p>Il Giudice di Pace con sentenza del 30/1/2006 rigettava l&#8217;opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese a favore del costituito condominio.</p>
<p>Il Giudice di Pace osservava:</p>
<p>- che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base della prova scritta rappresentata dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e che la previsione dell&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale, secondo la quale l&#8217;amministratore poteva mettere in mora il condomino inadempiente, non era condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Occorre premettere, con riferimento ai quesiti formulati con il ricorso, che al ricorso non si applica l&#8217;articolo 366 bis ora abrogato e che imponeva la formulazione di un quesito a conclusione dell&#8217;illustrazione del motivo; la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 30/1/2006, mentre l&#8217;articolo 366 bis c.p.c. era applicabile solo ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla Legge n. 40 del 2006, ossia dal 2/3/2006.</p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell&#8217;interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l&#8217;amministratore</p>
<p>all&#8217;osservanza del regolamento condominiale; in particolare l&#8217;articolo 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non e&#8217; fatto divieto all&#8217;amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.</p>
<p>La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilita&#8217; da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 20, lettera G del regolamento condominiale e sostengono che l&#8217;amministratore avrebbe violato l&#8217;articolo 20 del regolamento che gli fa obbligo di inviare a mezzo di raccomandata a.r. la copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; addirittura inammissibile in quanto introduce una censura, relativa all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministratore di trasmettere copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, ne&#8217; risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito.</p>
<p>3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che se il giudice di pace avesse correttamente valutato la testimonianza di (OMISSIS), avrebbe dovuto trarre il convincimento che era prassi e regola del condominio che l&#8217;amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto si censura un vizio di motivazione su un &#8220;punto&#8221; (secondo la formulazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla riforma del 2006) per nulla decisivo: l&#8217;inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva, per le ragioni gia&#8217; illustrate sub 1.1, il ricorso alla procedura monitoria.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che il Giudice di Pace ha ritenuto che il (OMISSIS) avesse approvato il bilancio consuntivo, mentre dal verbale risulta che non lo aveva approvato.</p>
<p>4.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione riguarda una circostanza irrilevante perche&#8217; la controversia non attiene al voto espresso dal condominio, ma alla debenza delle somme risultanti a debito sulla base degli approvati bilanci preventivo e consuntivo, che non risultano oggetto di specifica contestazione davanti al giudice del merito.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e censurano la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali, malgrado l&#8217;amministratore abbia agito in via monitoria senza previamente contestare la morosita&#8217; e senza informarli sulla loro posizione debitoria.</p>
<p>5.1 Il motivo e&#8217; infondato in quanto i ricorrenti sono rimasti integralmente soccombenti e pertanto il giudice del merito, condannandoli al pagamento delle spese, ha fatto corretta applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c.. Il mancato esercizio del potere di compensazione attribuito al giudice del merito dall&#8217;articolo 92 c.p.c. non e&#8217; sindacabile davanti a questo giudice di legittimita&#8217;, concernendo valutazioni di merito che non risultano nemmeno sollecitate davanti al giudice del merito dalla parte che, detto per inciso, non ha mai offerto il dovuto pagamento e ha formulato difese manifestamente infondate sia davanti al GdP sia davanti a questo giudice di legittimita&#8217;.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente condominio (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 500,00 oltre euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1266</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-18-gennaio-2013-n-1266/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza tecnicna d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[irregolarità]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la ratio della CTU? Può il giudice fruirne per altre finalità (nella specie per la produzione di documenti che la parte non ha prodotto)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30533/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 106/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 27/5/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), conveniva in giudizio l&#8217;amministratore rimasto in carica sino al 5 luglio 2001, formalmente (OMISSIS), ma sostanzialmente (OMISSIS), per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 11.505,55 a titolo di importi incassati dagli stessi e non dovuti e per importi in uscita privi di giustificazione e della relativa documentazione.</p>
<p>Si costituiva in giudizio soltanto il (OMISSIS) adducendo che, al fine di potersi difendere, occorreva l&#8217;acquisizione della documentazione condominiale contabile relativa agli anni 2000 e 2001, da esibirsi da parte del Condominio stesso; quanto poi al contestato prelievo assumeva trattarsi di compenso per lavori di amministrazione straordinaria fatturati in base alle tabelle Anci. Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda attorea, invocando in ogni caso la produzione della documentazione contabile completa.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale di Bolzano rigettava la domanda proposta dal condominio, negando l&#8217;ammissione di consulenza tecnica, ritenuta esplorativa, e ritenendo precluso l&#8217;esame sulla fondatezza della pretesa spiegata in mancanza della produzione in giudizio della documentazione contabile da parte del Condominio attore.</p>
<p>2. &#8211; Avverso tale sentenza interponeva gravame lo stesso Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, dolendosi della mancata ammissione della c.t.u. contabile, tramite la quale soltanto avrebbe potuto essere dimostrata la fondatezza della domanda, sostenendo che i documenti ben potevano essere acquisiti dal consulente in sede indagini tecniche.</p>
<p>Si costituiva nel giudizio di gravame soltanto il (OMISSIS), chiedendo la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p>Con sentenza resa pubblica il 27 maggio 2006, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava l&#8217;impugnazione, condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte territoriale escludeva di poter ascrivere la consulenza contabile tra quelle c.d. percipienti e riteneva giuridicamente corretta la decisione di primo grado nell&#8217;aver impedito l&#8217;espletamento della auspicata c.t.u. in ragione della &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre non ha svolto difese (OMISSIS), ritualmente intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata omessa e/o insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a fatti decisivi della controversia, &#8220;con particolare riferimento alla denegata ammissione della richiesta c.t.u. contabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente premette che la &#8220;prova della regolarita&#8217; sotto il profilo contabile della gestione amministrativa (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non poteva che essere fornita attraverso una consulenza tecnica e di cio&#8217; prendeva atto lo stesso (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; la stessa sentenza impugnata, la quale pero&#8217; non avrebbe tenuto conto del &#8220;preventivo generalizzato consenso di entrambe le parti in causa all&#8217;esame contabile, nonche&#8217; conseguentemente all&#8217;analisi in sede di consulenza della documentazione amministrativo-contabile del Condominio non prodotta in giudizio, ma facilmente rintracciabile e data per pacifica da entrambe le parti&#8221;.</p>
<p>Cio&#8217; posto, si assume che la consulenza c.d. percipiente e&#8217; pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, trovando autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9522 del 1996, che ne indica i requisiti di ammissione, nella specie tutti riscontrabili, giacche&#8217; si trattava di verificare un &#8220;fatto&#8230; possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili&#8221;, cio&#8217; evincendosi dalle deduzioni degli atti di causa, dalla mancata contestazione degli importi quanto al loro prelevamento, dalla documentazione prodotta, segnatamente bancaria, restando agevole per il consulente individuare la documentazione relativa alla pregressa gestione condominiale, che, seppur non depositata agli atti, era stata &#8220;indicata nel verbale di consegna redatto e sottoscritto dal precedente amministratore e, inoltre, ritualmente prodotto in giudizio&#8221;. Di tutto cio&#8217; la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.</p>
<p>Il ricorrente soggiunge che non sarebbe poi condivisibile l&#8217;affermazione della Corte territoriale sulla mancanza di ragioni relative al fatto che la documentazione &#8220;non era stata potuta produrre&#8221;, posto che era proprio la &#8220;complessita&#8217; tecnica dell&#8217;accertamento e della ricerca degli elementi di fatto da sottoporre all&#8217;esame del perito a consigliare che l&#8217;acquisizione della documentazione avvenisse direttamente in sede di operazione peritale&#8221;, la&#8217; dove inoltre il convenuto appellato non aveva mai invocato la produzione di delibere assembleari, conti preventivi e presuntivi (documenti ad esso noti), &#8220;bensi&#8217; unicamente di copia degli estratti conto bancari per gli anni 2000 e 2001, nonche&#8217; copia degli assegni emessi dall&#8217;amministrazione nel medesimo periodo&#8221;. Di siffatta documentazione il giudice di primo grado non ha richiesto l&#8217;ordine di esibizione e di cio&#8217; il giudice di appello non altresi&#8217; tenuto conto.</p>
<p>In definitiva, ci si duole che la Corte di appello, acriticamente adagiandosi sulla motivazione resa dal primo giudice, non abbia considerato numerose e decisive circostanze che avrebbero avvalorato l&#8217;ammissione di c.t.u. contabile e, segnatamente, la &#8220;presenza di un comune accordo in ordine alla necessita&#8217; di dare ingresso&#8221; a detta c.t.u., &#8220;in assenza di alcuna contestazione del (OMISSIS) in ordine alla mancata dimissione della documentazione amministrativo-contabile del condominio&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all&#8217;articolo 198 cod. proc. civ..</p>
<p>Il ricorrente deduce che la controversia sulla precedente amministrazione condominiale &#8220;veniva instaurata in una logica di chiarezza&#8221;, cui corrispondeva lo stesso comportamento processuale del (OMISSIS), che aderiva alla richiesta di c.t.u. contabile, del resto imprescindibile per la verifica dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore; elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre il giudice del merito &#8220;a non indulgere, solo per un opinabile proprio convincimento, ad un atteggiamento di contestazione in ordine a presunte carenze procedurali&#8221;, cosi da sostituirsi &#8220;ad una delle parti del giudizio, senza corrispondente presa di posizione di quest&#8217;ultima, che, anzi,&#8230; era perfettamente d&#8217;accordo con la richiesta di parte attrice&#8221;.</p>
<p>Il motivo si chiude con la formulazione del seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ.: &#8220;che il Giudice del merito non possa, come in realta&#8217; ha fatto, disattendere l&#8217;istanza di ammissione della consulenza medesima sic et simpliciter ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece, verosimilmente accertato, e che non possa, quindi, in presenza di una richiesta congiunta delle parti di ammissione dell&#8217;esame contabile con il medesimo o analogo quesito, nonche&#8217; in presenza di un preventivo, anche implicito, consequenziale consenso alla esibizione differita, direttamente in sede di indagine peritale, dei documenti da far analizzare al consulente, rigettare, pena la violazione di legge processuale, l&#8217;istanza di ammissione di consulenza tecnica, limitandosi a dedurre il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi per la mancata previa produzione della documentazione da sottoporre al vaglio del perito (cfr. Cass., sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 321; ex multis Cass., sez. 2, 15 gennaio 1997, n. 342; Cass., sez. lav., 5 luglio 1996, n. 6166, Cass., sez. lav., 16 marzo 1996, n. 2205)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I primi due motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>La Corte territoriale si e&#8217;, infatti, attenuta ai principi enunciati da questa Corte in materia di ammissione di c.t.u. contabile e di produzione documentale ad essa correlata, la&#8217; dove, peraltro, le doglianze del ricorrente non indugiano con la dovuta specificita&#8217; sulla questione da ultima richiamata, che invece assume centralita&#8217; nella decisione impugnata.</p>
<p>Difatti, il giudice di appello ha messo in rilievo che la denegata ammissione della richiesta c.t.u. (gia&#8217; in primo grado) e&#8217; dipesa dalla &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221; da parte del Condominio attore, con cio&#8217; facendo mostra, in definitiva, di prestare adesione al principio secondo cui non e&#8217; dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 210 cod. proc. civ., per sopperire all&#8217;inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908).</p>
<p>In siffatta ottica, pertanto, rinviene ancor piu&#8217; forza l&#8217;affermata esclusione della ricorrenza, nella specie, di un&#8217;ipotesi di c.t.u. c.d. &#8220;percipiente&#8221;, che si armonizza al dictum secondo il quale, &#8220;la consulenza tecnica d&#8217;ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla piu&#8217; approfondita conoscenza dei fatti gia&#8217; provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all&#8217;inerzia delle parti; la stessa, tuttavia puo&#8217; eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l&#8217;ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d&#8217;ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l&#8217;ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall&#8217;articolo 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata&#8221; (Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilita&#8217; di c.t.u. c.d. &#8220;esplorative&#8221;, cfr. Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).</p>
<p>Del resto, proprio in tema di consulenza contabile in materia condominiale, questa Corte aveva gia&#8217; in precedenza ritenuto che legittima la mancata ammissione c.t.u. da parte il giudice di merito &#8220;richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensi&#8217; per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei&#8221; (Cass., 2 febbraio 2000, n. 1132).</p>
<p>Ne&#8217;, in siffatto contesto, puo&#8217; aver rilievo il presunto consenso (posto che, in base a quanto si evince dalle conclusioni di parte appellata riportate nella sentenza impugnata, esso non risulta tale, per esservi opposizione all&#8217;ammissione di c.t.u. a &#8220;carattere esplorativo&#8221;) della controparte all&#8217;acquisizione documentale in sede di c.t.u., dovendosi rammentare (a tacer d&#8217;altro) che detto consenso, per un verso, non avrebbe potuto comunque surrogare la valutazione propria del giudice del merito in ordine all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno della consulenza d&#8217;ufficio e, dall&#8217;altro, che, ai sensi dell&#8217;articolo 198 cod. proc. civ., esso avrebbe potuto essere espresso solo con riferimento all&#8217;esame di documenti accessori, cioe&#8217; utili a consentire una risposta piu&#8217; esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (una volta ammessa la c.t.u.), ma non gia&#8217; a consentire la produzione di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24549).</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo mezzo denuncia la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. e, in particolare, la &#8220;omessa pronuncia su uno dei capi della domanda autonomamente apprezzabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente assume che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio venivano imputati alla precedente amministrazione anche &#8220;indebite uscite dal conto condominiale di cui ad assegni o prelevamenti per contanti per complessive lire 5.258.775, privi di causale, come risultante dall&#8217;allegato estratto conto bancario dd. 31.05.2001&#8243;, cio&#8217; costituendo &#8220;un capo autonomo della domanda di restituzione dell&#8217;importo complessivo di lire 22.277.843 (pari ad euro 11.505,55)&#8221;. Siffatta circostanza, soggiunge il Condominio, non costituiva oggetto di alcuna censura o contestazione specifica&#8221; da parte del (OMISSIS), sicche&#8217; il giudice del merito, in ossequio al principio di c.d. non contestazione, avrebbe dovuto addivenire ad &#8220;una pronuncia quantomeno di parziale accoglimento della pretesa attorea&#8221;.</p>
<p>A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;la mancata contestazione di uno dei fatti costitutivi dell&#8217;unica domanda di pagamento, integrante un autonomo capo di essa autonomamente apprezzabile, deve dare luogo ad una pronuncia di parziale accoglimento della domanda medesima, non potendo il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi eventualmente dichiarato dal giudice, investire anche quell&#8217;unico fatto incontestato e percio&#8217; solo escluso in modo vincolante per il giudice, quale riflesso del principio dispositivo (sostanziale) e della previsione a carico del convenuto di un onere di contestazione, dalla massa dei fatti suscettibili di prova&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; sufficiente rilevare che la Corte di appello si e&#8217; pronunciata su tutta l&#8217;&#8221;unica domanda di pagamento&#8221; (unicita&#8217; predicata dallo stesso ricorrente) per complessivi euro 11.505,55, ritenendola infondata per mancato assolvimento dell&#8217;onere di prova incombente sull&#8217;attore, sicche&#8217; non e&#8217; in alcun modo apprezzabile l&#8217;omessa pronuncia dedotta con il motivo in esame, il quale &#8211; imperniandosi esclusivamente su tale error in procedendo &#8211; non investe, del resto, la correttezza, o meno, della soluzione giuridica adottata dalla Corte territoriale.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente Condominio condannato, in quanto soccombente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;, come liquidate in dispositivo. Non vi e&#8217; luogo a provvedere sulle spese del grado in relazione ad (OMISSIS), per non aver l&#8217;intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
rigetta il ricorso; condanna il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 marzo 2013, n. 7327</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azioni conservative]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino dei luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché l'amministratore non ha bisogno di una specifica delibera per agire in giudizio per il "ripristino dei luoghi"?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20547/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T., P.I. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1403/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 17-3-2001 il Condominio di via (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un&#8217;unita&#8217; immobiliare sita all&#8217;ultimo piano dello stabile, esponendo che gli stessi avevano indebitamente realizzato delle strutture murarie nel sottotetto di proprieta&#8217; condominiale sovrastante il loro appartamento, cosi&#8217; da separare tale porzione di sottotetto dalla residua area comune e da determinare l&#8217;impossibilita&#8217; di accesso e di passaggio. L&#8217;attore chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti a ripristinare l&#8217;accesso alla proprieta&#8217; comune, con demolizione delle strutture murarie erette.</p>
<p>Nel costituirsi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore e sostenendo che il sottotetto non era di proprieta&#8217; condominiale, ma costituiva una pertinenza del loro appartamento, ed era stato comunque da essi posseduto in via esclusiva sin dal 1979, di modo che in loro favore era maturata l&#8217;usucapione.</p>
<p>In corso di causa intervenivano volontariamente i condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aderendo alla domanda attrice.</p>
<p>Con sentenza n. 2837 del 2004 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Con sentenza depositata il 28-5-2005 la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).</p>
<p>Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il Condominio di via (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con un comune controricorso.</p>
<p>Con ordinanza emessa all&#8217;udienza del 5-7-2012 la Corte ha assegnato ai ricorrenti termine per il deposito dell&#8217;autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall&#8217;assemblea condominiale all&#8217;amministratore.</p>
<p>I ricorrenti hanno provveduto alla produzione di tale atto ed hanno depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 2607 e 2699 c.c.. Sostengono che dal primo atto di vendita frazionata degli appartamenti dell&#8217;edificio di via (OMISSIS) e dal regolamento di condominio risulta che il sottotetto, non tinteggiato di grigio, non e&#8217; di natura condominiale.</p>
<p>Rilevano, inoltre, che la deduzione di prova testimoniale era legittima, contenendo gli elementi fattuali costitutivi dell&#8217;istituto dell&#8217;usucapione.</p>
<p>Il motivo difetta del requisito di specificita&#8217; richiesto dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Le deduzioni svolte, nella prima parte, si risolvono nella mera riproposizione di assunti in fatto gia&#8217; esaminati e disattesi dal giudice di appello, il quale, all&#8217;esito di un&#8217;approfondita disamina delle risultanze processuali, ha negato, con argomentazioni congruenti, che dalle planimetrie in atti e dal regolamento condominiale possano desumersi elementi a sostegno della tesi della natura non condominale del sottotetto per cui e&#8217; causa. Il motivo in esame e&#8217; privo di qualsiasi riferimento alla statuizione adottata dal giudice di merito e alle ragioni che la sostengono; ne&#8217; spiega in alcun modo in cosa consistano le dedotte violazioni di legge (cfr. 25-9-2009 n. 20652; Cass. 6-7-2007 n. 15263; Cass. 18-3-2002 n. 3941).</p>
<p>Anche le censure mosse nella seconda parte del motivo non soddisfano le esigenze di specificita&#8217; imposte dalla menzionata disposizione di legge, non indicando nemmeno il contenuto dei capitoli di prova testimoniale articolati in corso di causa e non ammessi dal giudice di merito. Le critiche rivolte alla sentenza impugnata, pertanto, per la loro genericita&#8217;, non valgono a superare i rilievi svolti dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto inammissibile il mezzo istruttorio invocato dai convenuti per la indeterminatezza, anche sotto il profilo temporale, dei capitoli dedotti ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;usucapione, nonche&#8217; per la loro inidoneita&#8217; a provare un possesso esclusivo qualificato del bene comune, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., comma 2.</p>
<p>2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto la legittimazione attiva del Condominio sul rilievo che l&#8217;azione proposta era di reintegra, non ha proceduto all&#8217;accertamento dell&#8217;esercizio di fatto del possesso del sottotetto da parte dei condomini e dell&#8217;esecuzione, da parte dei convenuti, di opere impeditive dell&#8217;uso comune. Deducono che, non risultando il possesso comune del sottotetto da parte dei condomini, non puo&#8217; nemmeno raffigurarsi l&#8217;ipotesi di uno spoglio. Rilevano, inoltre, che non puo&#8217; attribuirsi alcun valore confessorio alle dichiarazioni del (OMISSIS), il quale non ha ammesso alcun abuso come fatto materiale, ma si e&#8217; ripromesso di effettuare &#8220;alcune modifiche&#8221;.</p>
<p>Il motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Le censure mosse non si confrontano con le ragioni della decisione, atteso che la Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore sollevata dagli appellanti, non ha affatto qualificato la domanda proposta dall&#8217;attore come possessoria, bensi&#8217; come diretta alla tutela dello stato di fatto del bene condominiale, mediante il &#8220;ripristino&#8221; dell&#8217;originario stato dei luoghi, mutato attraverso l&#8217;esecuzione di opere in muratura, con conseguente acquisizione dello spazio intercluso nell&#8217;ambito esclusivo dei convenuti.</p>
<p>Nel ritenere l&#8217;amministratore legittimato a proporre l&#8217;azione di ripristino dello stato dei luoghi, la Corte di merito si e&#8217; conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il potere rappresentativo che compete all&#8217;amministratore del condominio ex articoli 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facolta&#8217; di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell&#8217;edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall&#8217;ambito degli atti conservativi (tra le tante v. Cass. 25-7-2011 n. 16230; Cass. 30-10-2009 n. 23065; Cass. 24-11-2005 n. 24764).</p>
<p>Resta esclusa, di conseguenza, la possibilita&#8217; di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita&#8217; o al contenuto di diritti su cose e parti dell&#8217;edificio (Cass. 6-2-2009 n. 3044; Cass. 24-11-2005 n. 24764).</p>
<p>Al contrario, nell&#8217;ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di abusiva occupazione di una porzione di area condominiale, mediante la costruzione di un manufatto di proprieta&#8217; esclusiva, sussiste la legittimazione dell&#8217;amministratore di condominio ad agire giudizialmente, con azione volta al &#8220;ripristino dei luoghi&#8221;, nei confronti dell&#8217;autore dell&#8217;opera denunciata (Cass. 25-7-2011 n. 16230). Una simile azione, infatti, essendo diretta al mantenimento dell&#8217;integrita&#8217; materiale dell&#8217;area condominiale, stravolta dalla nuova costruzione, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al menzionato articolo 1130 c.c..</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame per escludere valore confessorio alle dichiarazioni del (OMISSIS) sono inammissibili.</p>
<p>La Corte di Appello ha dato atto che i convenuti nelle loro difese non hanno contestato i fatti rappresentati dall&#8217;attore (costruzione di opere murarie all&#8217;interno dello spazio del sottotetto, tale da escludere l&#8217;area cosi&#8217; chiusa dalla rimanente area condominale); ed ha rilevato che tale mancata contestazione assume un indubbio valore probatorio circa la presenza della condotta addebitata dal Condominio. In ogni caso, essa ha evidenziato che nella specie e&#8217; stata acquisita prova positiva del fatto attraverso l&#8217;acquisizione del verbale dell&#8217;assemblea del 7-6-1003, dal quale risulta che il (OMISSIS), a fronte delle contestazioni dell&#8217;amministratore e della richiesta di sgombero e ripristino, si e&#8217; dichiarato disponibile all&#8217;abbattimento del muro di chiusura con ripristino della porticina di collegamento tra le due &#8220;entrata ed uscita&#8221;, in tal modo riconoscendo la condotta addebitatagli.</p>
<p>I ricorrenti non hanno prospettato specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione riguardo alla prima parte della motivazione, di per se&#8217; idonea a sorreggere la decisione. Come e&#8217; stato precisato da questa Corte, infatti, l&#8217;onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l&#8217;entrata in vigore della Legge n. 353 del 1990, dall&#8217;articolo 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 20-11-2008 n. 2596; Cass. 25-5-2007 n. 12231).</p>
<p>Cio&#8217; posto, si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu&#8217; ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e&#8217; necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l&#8217;accoglimento di tutte le censure, affinche&#8217; si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, &#8220;in toto&#8221; o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l&#8217;una o l&#8217;altro sorreggano. Ne consegue che e&#8217; sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche&#8217; il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. per tutte Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602).</p>
<p>Nella specie, di conseguenza, non avendo i ricorrenti specificamente impugnato il primo ordine di argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, si rivelano inammissibili le doglianze inerenti al valore attribuito in sentenza alle dichiarazioni rese nel corso dell&#8217;assemblea condominale dal (OMISSIS); doglianze che, peraltro, si sostanziano nella inammissibile pretesa di ottenere, al riguardo, una valutazione diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, che, in quanto sorretta da una motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>3) Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell&#8217;articolo 132 c.p.c., n. 5, non essendo identificate ne&#8217; identificabili le opere di demolizione da eseguire.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, desumendosi dal complessivo contesto della sentenza impugnata che le opere di cui e&#8217; stata ordinata la demolizione erano rappresentate dalla strutture realizzate dai convenuti, che precludevano l&#8217;uso comune del sottotetto, e rimanendo comunque devoluta al giudice dell&#8217;esecuzione la soluzione di eventuali problemi tecnici che insorgano in sede di concreta attuazione del comando (Cass. Sez. Un. 15-1-1987 n. 245).</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 21 marzo 2013, n. 7103</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[esondazione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligati]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di esondazione, il condomino danneggiato può rifarsi sulla compagine condominiale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 4102/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 8039/2007 proposto da:</p>
<p>CONDOMINO VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2331/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2006, R.G.N. 454/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; o rigetto del ricorso principale, assorbito l&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Milano il 6 ottobre 2003 accoglieva la domanda proposta da Il Condominio (OMISSIS), dalla (OMISSIS) s.r.l., da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), di (OMISSIS), quale amministratore di questo Condominio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di esondazione di acqua dovuta ad innalzamento delle falde acquifere nei loro immobili posti al secondo piano sottostante dell&#8217;edificio condominiale e, per l&#8217;effetto, condannava il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 36.000 per il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in euro 126.000 per la (OMISSIS), in euro 460.000 per la (OMISSIS); rigettava tutte le domande proposte contro l&#8217;amministratore del condominio; rigettava la domanda di manleva avanzata dal condominio nei confronti della (OMISSIS) e della (OMISSIS), ponendo a carico del condominio le spese di lite.</p>
<p>Su gravame principale del Condominio e incidentale degli originari attori, la Corte di appello di Milano il 27 settembre 2006 ha riformato la sentenza di prime cure e compensato integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e da (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Condominio, affidandosi ad unico motivo.</p>
<p>Al ricorso incidentale resistono i ricorrenti principali.</p>
<p>Le parti hanno depositate rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I due ricorsi sono riuniti ex articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Per una migliore comprensione della vicenda va osservato quanto segue.</p>
<p>1. &#8211; In punto di fatto il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) citavano il Condominio (OMISSIS), di cui erano condomini, e personalmente l&#8217;amministratore (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento nel secondo piano sotterraneo all&#8217;edificio, avvenuto in un primo momento il 25 settembre 1993 per fuoriuscita d&#8217; acqua dal sottosuolo. Unitamente alla Comunione (OMISSIS) sollecitavano l&#8217;amministratore, dopo avere chiamato la ditta (OMISSIS) per ottenere l&#8217;innalzamento del livello delle acque e per convocare immediatamente un&#8217;assemblea sa ordinaria il 29 settembre 1993 e il di&#8217; 8 ottobre 1993 il (OMISSIS) decideva di interrompere il funzionamento delle idrovore.</p>
<p>Nell&#8217;assemblea straordinaria del 13 ottobre 1993 si decise l&#8217;acquisto di due pompe idrovore e si ratifico&#8217; l&#8217;operato dell&#8217;amministratore. Le pompe non furono acquistate.</p>
<p>Dopo due assemblee del 29 novembre e del 21 dicembre 1993, che non producevano alcun risultato il 15 dicembre 1994 assieme alla (OMISSIS) fu proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c..</p>
<p>Il consulente nominato accerto&#8217; che l&#8217;allagamento era dovuto al consistente innalzamento della falda freatica ed il giudice il 21 maggio 1995 ordinava al condominio di eseguire i lavori richiesti dal consulente.</p>
<p>2. &#8211; Con citazione del 27 luglio 1995 i tre condomini sopra indicati riassumevano la causa (R.G.n.14255/95) con citazione del 27 luglio 1995 per la conferma del provvedimento cautelare e per ottenere il risarcimento dei danni, una volta accertata la responsabilita&#8217; dell&#8217;amministratore per mancato adempimento alle Delib. assembleari e mancato approntamento di mezzi atti a contenere o reprimere l&#8217;allagamento.</p>
<p>Il Condominio si costituiva e chiamava in causa la (OMISSIS).</p>
<p>Si costituiva anche l&#8217;amministratore che declinava ogni responsabilita&#8217; (p.2-3 sentenza impugnata).</p>
<p>Si costituivano anche la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello riformava la sentenza di prime cure.</p>
<p>Questa decisione viene censurata sotto vari profili, di cui assume rilevo pregnante il primo motivo del ricorso principale del Condominio (OMISSIS) e degli altri ricorrenti.</p>
<p>Con esso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo della controversia, in riferimento alla responsabilita&#8217; del Condominio (OMISSIS) &#8211; violazione e falsa interpretazione di norma di legge &#8211; articoli 2051, 2043 e 2697 c.c. &#8211; In buona sostanza, i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione &#8220;ridotta in tutto ad una sola pagina (che di fatto riproduce le richieste del Condominio appellante, riportate a pagina 9&#8243;.</p>
<p>La censura, che presenta un corretto quesito di fatto, ossia indica per prima la fattispecie concreta e poi ha rapportato allo schema normativo tipico per la fattispecie astratta ad essa confacente (Cass. n. 19892/09) merita di essere accolta. Al riguardo ritiene il Collegio di riportare integralmente l&#8217;argomentare del giudice dell&#8217;appello su questo capo della decisione.</p>
<p>Nel riformare la sentenza di primo grado il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto che &#8220;era un dato incontestabile che quando si verifico&#8217; il fenomeno (25 settembre 1993) per la prima volta, nessuna responsabilita&#8217; poteva ricondursi al Condominio per la semplice ragione che la causa dell&#8217;inondazione non era ravvisabile nella presenza dei detriti nelle pompe idrovore condominiali, bensi&#8217; nella falda acquifera.</p>
<p>Era dato pacifico che il fenomeno si sarebbe ripetuto con il funzionamento delle pompe volute dagli appellanti, poiche&#8217; erano rimedi piu&#8217; che inadeguati, inutili e che a (OMISSIS), in tali evenienze furono adottati rimedi ben diversi da quelli prospettati dal C.T.U.&#8221; (p.10 sentenza impugnata). Con simile ed unico passaggio argomentativo, il giudice dell&#8217;appello, pur riconoscendo che la causa dell&#8217;allagamento era da rinvenirsi nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Condominio, che aveva l&#8217;obbligo di predisporre mezzi idonei perche&#8217; l&#8217;acqua non penetrasse piu&#8217; dal suolo e fare si&#8217; che l&#8217;acqua fosse tenuta sotto controllo e non si rinvenisse nelle unita&#8217; immobiliari. Di vero, ed in linea di principio, va condiviso l&#8217;orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo il quale il condominio di un edificio e&#8217; obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinche&#8217; le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprieta&#8217; esclusiva dei condomini (Cass. n. 5326/05).</p>
<p>Nel caso in esame, il Condominio non ha spiegato perche&#8217; rimedi diversi non fossero stati adottati ne&#8217; ha allegato il caso fortuito, ne&#8217; ha provato, per liberarsi da ogni responsabilita&#8217;, la esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso causale tra l&#8217;innalzamento della falda e l&#8217;allagamento.</p>
<p>In merito, va detto che sono pacifiche le seguenti circostanze:</p>
<p>a) l&#8217;assemblea aveva deliberato di conferire all&#8217;amministratore di acquistare due pompe di idonea potenza (come previsto dal provvedimento di urgenza emesso ex articolo 700 c.p.c.);</p>
<p>b) l&#8217;ordine del Pretore era rimasto ineseguito e soggetto a numerose opposizioni del Condominio, venute meno solo a seguito di declaratoria di inammissibilita&#8217;;</p>
<p>c) per stessa dichiarazione dell&#8217;amministratore nessuno ebbe ad adottare procedimenti atti ad eliminare l&#8217;allagamento;</p>
<p>d) dai verbali di assemblea si rilevava un intento della maggioranza volto a ritardare (se non impedire) una soluzione definitiva del problema;</p>
<p>e) in questo clima era ravvisabile una responsabilita&#8217; anche in capo all&#8217;amministratore, che non diede esecuzione alla Delib. 13 ottobre 1993 di acquisto delle pompe.</p>
<p>Di queste circostanze, che indussero il giudice di primo grado a condannare il Condominio e che sono contenute nella stessa sentenza, nella quale (p.6 sentenza impugnata) si riportano e&#8217; stato del tutto omesso ogni esame.</p>
<p>La sentenza impugnata non spende una parola, limitandosi e contraddittoriamente ad escludere la responsabilita&#8217; del resistente Condominio.</p>
<p>La contraddittorieta&#8217; si concreta nel fatto che, da un lato riconosce che la causa dell&#8217;allagamento e&#8217; da rinvenire nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, dall&#8217;altro non si tiene conto che le ricordate circostanze anche di natura giudiziaria, oltre che interne al condominio, erano e sono pacifiche ed avrebbero, comunque, essere prese in considerazione.</p>
<p>In altri termini, a fronte dell&#8217;assunto dei danneggiati, che avevano solo l&#8217;obbligo di dimostrare l&#8217;esistenza del danno e la sua derivazione dalla cosa comune, il Condominio non solo non ha provato il caso fortuito, ma nemmeno la propria diligenza nella custodia, come si ricava &#8211; e lo si ripete &#8211; a pagine 6 della sentenza impugnata.</p>
<p>Su di esse il giudice dell&#8217;appello inspiegabilmente tace. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ritenuto assorbito il ricorso incidentale e, per l&#8217;effetto, nell&#8217;ambito del motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito l&#8217;incidentale e, per l&#8217;effetto, cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 marzo 2013, n. 5473</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
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		<category><![CDATA[studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si presume il reddito dell'amministratore di condominio? Dagli studi di settore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE T</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. BOGNANNI Salvatore &#8211; Consigliere<br />
Dott. IACOBELLIS Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 9785/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 49/7/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 12/01/2010, depositata il 16/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>La Corte, ritenuto che, ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c., e&#8217; stata depositata in cancelleria la seguente relazione:</p>
<p>Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;</p>
<p>Osserva:</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 49-07-2010, depositata il 16.02.2010, con la quale &#8211; in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento per IVA &#8211; IRPEF &#8211; IRAP per l&#8217;anno 2002 adottato a seguito di risposta a questionario &#8211; la Commissione ha ritenuto che l&#8217;accertamento non fosse basato solo sugli studi di settore, avendo l&#8217;Agenzia tenuto presente &#8211; nella ricostruzione del reddito &#8211; i proventi derivanti dal contributo della societa&#8217; SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita&#8217; oltre a costi non inerenti.</p>
<p>D&#8217;altronde, il contribuente non aveva comprovato ne&#8217; che il reddito dichiarato corrispondesse a quello effettivo ne&#8217; che gli studi di settore (la cui applicazione era stata integrata da una precisa rilevazione analitica dei condomini di cui il contribuente risultava amministratore) non potessero trovare applicazione nella fattispecie.</p>
<p>Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.</p>
<p>L&#8217;Agenzia non si e&#8217; costituita.</p>
<p>Il ricorso &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore &#8211; puo&#8217; essere definito ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c..</p>
<p>Il motivo di ricorso (rubricato come &#8220;Insufficiente e carente motivazione, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5&#8243;) appare inammissibile perche&#8217; e&#8217; connotato dal difetto del requisito di autosufficienza.</p>
<p>Nel censurare la decisione del giudice di appello per avere omesso di esaminare la &#8220;ampia documentazione&#8221; prodotta in giudizio (i verbali dei condomini amministrati da cui si dovrebbe desumere ciascun singolo compenso attribuito al contribuente) la parte ricorrente non solo non ha specificato dove e quando queste produzioni sarebbero state effettuate, ma non ha neppure descritto specificamente (e con dettaglio delle risultanze di detti verbali) quali sarebbero i diversi esiti a cui avrebbe dovuto giungere la verifica del giudicante se avesse tenuto conto del contenuto di tali asserite produzioni.</p>
<p>A tutto cio&#8217; la parte ricorrente avrebbe dovuto essere assolvere con modalita&#8217; peculiarmente rigorose, alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata dove si dice proprio che &#8220;il contribuente si limita ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, senza fornire alcun valido elemento di prova&#8221;. In difetto di cio&#8217; non resta che concludere nei termini di cui si e&#8217; detto.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (improntato alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d) bis) la parte contribuente si duole che il giudicante abbia ritenuto che la metodologia di accertamento non fosse di genere &#8220;induttivo puro&#8221;, per quanto l&#8217;Agenzia avesse effettuato una ricostruzione completamente automatica e basta sulla media dei compensi per l&#8217;anno verificato.</p>
<p>Il motivo, oltre che inammissibile per l&#8217;omessa autosufficiente ricostruzione del contenuto del provvedimento impositivo ai fini della vaglio della natura della metodologia ricostruttiva, appare anche evidentemente infondato.</p>
<p>Si e&#8217; gia&#8217; detto, riassumendo il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, che l&#8217;Amministrazione ebbe a considerare non solo i dati analitici relativi al &#8220;contributo della societa&#8217; SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita&#8217; oltre a costi non inerenti&#8221; ma anche che l&#8217;Amministrazione tenne conto dei ciascuno dei condomini amministrati, sicche&#8217; l&#8217;unico dato induttivamente ricostruito risulta essere quello del compenso medio per ciascun incarico di amministrazione, a contrasto del quale non avrebbe potuto mancare al contribuente la maniera per dare analiticamente conto dei redditi effettivamente percepiti. In ultimo, egualmente inammissibile appare il terzo motivo di impugnazione, nel quale non sono specificamente indicate le norme di legge la cui violazione costituisce il vizio su cui la censura si fonda.</p>
<p>Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita&#8217;.</p>
<p>Roma, 10 settembre 2012.</p>
<p>che la relazione e&#8217; stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;</p>
<p>che non sono state depositate conclusioni scritte, ne&#8217; memorie;</p>
<p>che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;</p>
<p>che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spese]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi decide se impiegare i soldi versati dal condomino per far fronte alla gestione ordinaria od alla gestione straordinaria?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 724/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1478/2005 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 07/11/2005 n. r.g. 1478/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso in data 8/5/1998 il Condominio di via (OMISSIS) chiedeva al GdP di Avellino decreto ingiuntivo, nei limiti della somma di lire 2.000.000 oltre interessi, nei confronti di (OMISSIS); a tal fine azionava il credito cartolare costituito da un assegno di lire 2.434.000 corrisposto per spese condominiali e rimasto impagato.</p>
<p>Con decreto 12/5/1998 il GdP di Avellino ingiungeva al (OMISSIS) il pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi.</p>
<p>L&#8217;ingiunto proponeva opposizione deducendo, tra l&#8217;altro e per quanto qui ancora interessa, sia il vizio di ultrapetizione in quanto era stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta, sia la nullita&#8217; del titolo posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo in quanto dopo l&#8217;emissione e la consegna dell&#8217;assegno, l&#8217;amministratore del condominio gli aveva fatto pervenire ricevuta di pagamento per importo corrispondente all&#8217;assegno, ma imputata a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l&#8217;assegno; in particolare assumeva che l&#8217;assegno era stato dato in pagamento dell&#8217;80% del totale delle spese condominiali degli anni degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e invece la ricevuta era stata rilasciata a titolo di saldo (e non in acconto) delle spese condominiali degli anni dal 1994 al 1996; la restante somma era stata imputata, dall&#8217;accipiens, in acconto di spese per lavori straordinari che egli, invece, non intendeva pagare non avendoli mai autorizzati.</p>
<p>Il GdP con sentenza del 6/4/2002 rigettava l&#8217;opposizione osservando:</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione perche&#8217;, come sostenuto dal Condominio costituendosi, la limitazione all&#8217;importo di lire 2.000.000 invece che di 5.000.000 era addebitabile ad un mero errore di dattiloscrittura;</p>
<p>- che non assumeva rilevanza l&#8217;imputazione di pagamento perche&#8217;, trattandosi di obbligazioni derivanti dallo stesso titolo, se l&#8217;adempimento e&#8217; totale si verifica l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligo, mentre se e&#8217; parziale permane l&#8217;obbligazione per la parte residua.</p>
<p>(OMISSIS) proponeva appello al Tribunale di Avellino che, con sentenza del 7/11/2005 rigettava l&#8217;appello condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese dei due gradi.</p>
<p>Il giudice di appello rilevava, per quanto ancora interessa:</p>
<p>- che non era violato l&#8217;articolo 1193 c.c. perche&#8217; la norma presuppone una pluralita&#8217; di crediti da estinguere e non e&#8217; applicabile quando il credito e&#8217; unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell&#8217;articolo 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;</p>
<p>- che non sussisteva il vizio di ultrapetizione in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente formulata la richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi, mentre la successiva frase (&#8220;il tutto nei limiti della somma di lire 2.000.000 con rinuncia all&#8217;eventuale supero&#8221;) costituiva un evidente errore materiale che non consentiva alcun equivoco in ordine all&#8217;ammontare della somma richiesta e documentata in atti.</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso affidato a 3 motivi e deposita memoria.</p>
<p>Il Condominio e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1193 c.c. e il vizio omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il ricorrente assume che, essendo in corso contestazioni sulla ripartizione degli oneri condominiali e su lavori straordinari, egli aveva inteso pagare solo l&#8217;80% delle spese ordinarie e non intendeva pagare i lavori straordinari; siccome i debiti erano diversi tra loro il giudice di appello aveva violato il disposto dell&#8217;articolo 1193 c.c. non consentendo al debitore di imputare il pagamento al debito che intendeva pagare.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Il debitore ha pagato, con assegno, una somma imputandola ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualita&#8217;, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato e a tal fine aveva esercitato la facolta&#8217; di imputazione che e&#8217; riconosciuta dall&#8217;articolo 1193 c.c. e intendendo estinguere fino ad un determinato importo il debito per alcune annualita&#8217;, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perche&#8217; ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.</p>
<p>Il giudice di appello ha espressamente negato la facolta&#8217; di imputazione sull&#8217;assunto che il credito trovasse fondamento in un&#8217;unica causa, costituita dall&#8217;obbligo di contribuzione alle spese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3077/98); effettivamente questa Corte ha affermato che la questione della imputazione del pagamento non e&#8217; proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l&#8217;ipotesi di pluralita&#8217; di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi (Cass. 30777/98; Cass. 2813/94; Cass. 12938/93) e ha lo scopo di eliminare l&#8217;incertezza circa la sorte degli stessi. Questa giurisprudenza non e&#8217; tuttavia pertinente alla fattispecie nella quale era contestato proprio il credito per spese straordinarie e parte del credito per spese ordinarie che il condomino non intendeva pagare, mentre con la sentenza impugnata si e&#8217; inammissibilmente negata al debitore la facolta&#8217; di impedire l&#8217;imputazione ad un credito che invece era contestato e che il debitore aveva affermato non gia&#8217; di volere pagare in acconto, ma di non volere pagare affatto.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullita&#8217; del decreto ingiuntivo per violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero ravvisato nella richiesta di contenere la condanna nella somma di lire 2000.000 un errore materiale, mentre erano possibili altra ipotesi quali la volonta&#8217; di contenere l&#8217;esborso per contributo unificato o un errore del difensore che poteva ritenere che la competenza del GdP fosse nel limite di lire 2000.000 e non di lire 5.000.000.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato. Occorre premettere che l&#8217;interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che la domanda era proposta nei termini accolti, tale statuizione, non puo&#8217; essere direttamente censurata per ultrapetizione atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione, il difetto di ultrapetizione non e&#8217; logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita&#8217; di quella medesima motivazione; il dedotto errore del giudice non si configura, quindi, come &#8220;error in procedendo&#8221;, ma attiene al momento logico relativo all&#8217;accertamento in concreto della volonta&#8217; della parte (cfr. Cass. 31/7/2006 n. 17451).</p>
<p>Il vizio di motivazione nella specie non sussiste in quanto la motivazione e&#8217; fondata sulla ricognizione del tenore letterale della richiesta di decreto ingiuntivo (il giudice ha dato atto che era stata formulata richiesta di pagamento della somma di lire 2.434.000 oltre interessi); la successiva indicazione dell&#8217;importo di lire 2.000.000 nel quale si chiedeva di limitare la condanna e&#8217; stata ritenuta una errore di dattiloscrittura e la motivazione e&#8217; sufficiente in quanto risolve il contrasto tra la prima e la seconda indicazione secondo un criterio di logica evidente, non essendo altrimenti spiegabile che il creditore di un importo che esattamente documenta e per il quale formula domanda, intenda poi rinunciare a lire 434.000 senza alcun motivo.</p>
<p>Per le evidenziate ragioni i quesiti (1. se costituisca violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. l&#8217;accoglimento della domanda per una somma superiore a quella richiesta; 2. se rientra nel potere del giudice interpretare la domanda senza tenere conto del suo tenore letterale, se configura vizio di motivazione l&#8217;avere interpretato la richiesta di contenimento nella misura di lire 2.000.000 senza valutare gli altri motivi) non sono pertinenti.</p>
<p>3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 343 e 346 c.p.c. e l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sostenendo che il giudice di appello, confermando la sentenza appellata, in assenza di appello incidentale dell&#8217;appellato, non poteva condannare l&#8217;appellante ancorche&#8217; soccombente, al pagamento delle spese processuali del primo grado che, invece, erano state compensate dal primo giudice.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo motivo con la conseguente cassazione della sentenza.</p>
<p>4. In conclusione deve accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo con assorbimento del terzo motivo.</p>
<p>In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di altro giudice che, nel decidere sul merito delle domande, fermo restando l&#8217;insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione, applichera&#8217; il seguente principio di diritto: il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali puo&#8217; imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e puo&#8217; escludere, attraverso lo strumento dell&#8217;imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avellino in persona di diverso giudice.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4338</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando l'amministratore di condominio non ha bisogno di essere autorizzato dall'assemblea per agire ingiudizio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 9137 e 14230/06 proposti da:</p>
<p>- (OMISSIS) (c.f.) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) e dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente (proc. n.r.g. 9137/06) -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell&#8217;amministratore pro tempore dr. (OMISSIS); rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in (OMISSIS), giusta procura speciale rep. 29423 per atti del notaio (OMISSIS) di Firenze dell&#8217;11/11/2011;</p>
<p>- controricorrente (proc. n. r.g. 9137/06) e ricorrente incidentale (proc. n.r.g. 14230/96) -</p>
<p>contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1591/05; depositata il 4/11/05 e notificata il 17/01/2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9/01/2013 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte ricorrente, che ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte contro ricorrente e ricorrente incidentale, che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;accoglimento di quello incidentale;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;assorbimento o il rigetto di quello incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1 &#8211; Il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS), cito&#8217; innanzi al Tribunale del capoluogo toscano il condomino (OMISSIS) chiedendo che fosse ordinata la rimozione di alcune opere (rampa scale per raggiungere la mansarda; vano ad uso cucina; trasformazione della copertura a tetto in locale ad uso esclusivo) dal medesimo poste in essere, senza autorizzazione, su spazi condominiali (vano scala) ed a servizio dell&#8217;appartamento di proprieta&#8217; esclusiva, sito all&#8217;ultimo piano, di guisa da ostacolare l&#8217;uso delle cose comuni da parte degli altri condomini.</p>
<p>2- Il (OMISSIS), nel costituirsi, ammise di aver trasformato parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo ma nego&#8217; che da cio&#8217; derivasse un pregiudizio per gli altri condomini; nego&#8217; altresi&#8217; di aver eseguito interventi modificativi non assentiti.</p>
<p>3 &#8211; L&#8217;adito Tribunale respinse la domanda, opinando che le opere in contestazione sarebbero state effettuate sulla proprieta&#8217; esclusiva del (OMISSIS) e che da esse non sarebbe derivato alcun nocumento all&#8217;utilizzo delle proprieta&#8217; comuni da parte dei condomini.</p>
<p>4 &#8211; La Corte di Appello di Firenze, decidendo sul gravame del Condominio, ne accolse in parte le doglianze, condannando il (OMISSIS) alla rimessione nel pristino stato della parte del locale sottotetto sovrastante il vano scale condominiale e della porzione del tetto che era stata trasformata in terrazza; la detta Corte pervenne a tale decisione &#8211; per quello che ancor conserva interesse in questa sede -: a &#8211; innanzi tutto disattendendo l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dell&#8217;amministratore dell&#8217;ente di gestione, sollevata dal (OMISSIS) in relazione alla mancata autorizzazione a proporre il giudizio da parte dell&#8217;assemblea condominiale, affermando in contrario che la causa avrebbe avuto finalita&#8217; cautelari, come tali rientranti in quei giudizi in cui l&#8217;amministratore puo&#8217; agire o resistere autonomamente; b &#8211; in secondo luogo interpretando l&#8217;atto di acquisto del (OMISSIS), nel senso che con lo stesso il precedente proprietario avrebbe trasferito la porzione di fabbricato tra l&#8217;appartamento sito all&#8217;ultimo piano ed il tetto condominiale ma non il volume soprastante il vano delle scale condominiali, cosi&#8217; che, avendo il (OMISSIS) creato nel sottotetto un nuovo locale, utilizzando non solo il volume del sottotetto sovrastante il proprio appartamento ma anche la cubatura sovrastante le scale condominiali, avrebbe determinato una modifica non consentita della cosa comune; e &#8211; in terzo luogo sostenendo che sarebbe stata illegittima anche la trasformazione di parte della copertura a tetto in terrazza ad uso esclusivo, dal momento che ne sarebbe derivato &#8211; per la parte sovrastante l&#8217;appartamento di altri condomini &#8211; lo snaturamento della funzione propria del tetto, posto non solo a copertura dell&#8217;edificio ma anche a garantire l&#8217;isolamento termico del medesimo e comunque formante oggetto di un diritto di accesso da parte dei condomini.</p>
<p>5 &#8211; Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi; il Condominio ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale, facendo valere due motivi; la causa e&#8217; stata rinviata dapprima per consentire al Condominio di produrre le delibere di autorizzazione alla costituzione in giudizio e successivamente per l&#8217;astensione dalle udienze proclamata dall&#8217;Avvocatura.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>A &#8211; I due ricorsi vanno riuniti in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza.</p>
<p>B &#8211; La decisione della Corte di Appello e&#8217; stata depositata in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., introducente l&#8217;obbligo di formulare specifico quesito di diritto per l&#8217;ammissibilita&#8217; del mezzo di impugnazione; ne deriva che e&#8217; infondata l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; dei motivi del ricorrente, laddove nell&#8217;esposizione dei medesimi il (OMISSIS) sia incorso nella ricordata omissione.</p>
<p>I &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli articoli 948, 1130, 1131 e 1136 cod. civ. in base all&#8217;assunto che l&#8217;Amministratore del Condominio sarebbe stato privo di legittimazione a promuovere il giudizio in quanto nella fattispecie lo stesso avrebbe fatto valere in sostanza un&#8217;azione di revindica, come tale non rientrante nel novero di quelle conservative che l&#8217;amministratore, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 1131 c.c., n. 4, puo&#8217; promuovere autonomamente; con il primo motivo di ricorso incidentale (evidentemente condizionato all&#8217;accoglimento dell&#8217;avversaria censura) il Condominio deduce invece l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione nella pronunzia della Corte fiorentina laddove la stessa avrebbe ritenuto che con la Delib. Condominiale 2 dicembre 1986 l&#8217;assemblea non avrebbe dato mandato all&#8217;Amministratore di agire contro il (OMISSIS), assumendo erroneamente che l&#8217;autorizzazione avrebbe interessato altra causa.</p>
<p>1/a &#8211; Il primo motivo e&#8217; infondato ed il correlativo mezzo incidentale ne risulta assorbito.</p>
<p>1/b &#8211; Invero dall&#8217;esame del combinato disposto degli articoli 1130 e 1131 c.c. emerge che la prima norma, al punto 4, fa obbligo all&#8217;amministratore di: &#8220;compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio&#8221;: nei limiti di questa attribuzione, l&#8217;amministratore del condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e puo&#8217; agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi; secondo l&#8217;interpretazione di questa Corte, il legislatore ha inteso riferirsi agli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell&#8217;integrita&#8217; dell&#8217;immobile (v Cass. 8233/07), cioe&#8217; ad atti meramente conservativi (adde, nel medesimo senso, piu&#8217; di recente: Cass. 16230/2011; Cass. 14626/2010); piu&#8217; specificamente la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva dell&#8217;amministratore ad agire in giudizio senza l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea: per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552); per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull&#8217;area solare dell&#8217;ultimo piano (Cass. Sez. 2, 21 marzo 1969, n. 907); per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l&#8217;estetica della facciata dell&#8217;edificio, sulla terrazza di copertura (Cass. Sez. 2, 12 ottobre 2000, n. 13611); in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell&#8217;edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 3 maggio 2001, n. 6190; Cass. Sez. 2, 15 maggio 2002, n. 7063); per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l&#8217;istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (Sez. 2, 22 ottobre 1998, n. 10474).</p>
<p>1/d &#8211; Orbene dalla lettura della narrativa di fatto sopra riportata, appare evidente che il Condominio intese tutelare l&#8217;utilizzo da parte dei singoli condomini dello spazio a sottotetto e dell&#8217;area sovrastante il vano scale, assumendo che le opere poste in essere del (OMISSIS) sarebbero state idonee ad arrecare pregiudizio a tale uso: l&#8217;esame dei titoli di provenienza e le statuizioni circa l&#8217;oggetto della vendita al (OMISSIS) non erano dunque finalizzati a valutare la titolarita&#8217; in capo allo stesso di parte dei beni comuni, bensi&#8217; &#8211; e per incidens &#8211; a sottoporre ad analisi critica le giustificazioni del convenuto alle pretese dell&#8217;ente di gestione.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce che la sentenza della Corte fiorentina sarebbe stata viziata da violazione o da falsa applicazione dei principi relativi all&#8217;identificazione del contratto (articolo 1321 cod. civ.); alla sua conclusione (articolo 1326 cod. civ.); alla nozione di transazione (articolo 1965 cod. civ.) nonche&#8217; da vizio di motivazione &#8211; omessa, contraddittoria o insufficiente &#8211; allorche&#8217; avrebbe disatteso l&#8217;eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del Condominio per effetto dell&#8217;intervenuta transazione a seguito dell&#8217;accettazione, da parte dell&#8217;assemblea condominiale in data 5 giugno 2001, della proposta, in quella sede avanzata da esso deducente, di porre termine all&#8217;intero contenzioso con il Condominio &#8211; avente ad oggetto anche altre cause &#8211; con compensazione delle spese; sul punto il ricorrente mette in evidenza che sarebbe stato contraddittorio dare atto dell&#8217;incontro tra la volonta&#8217; conciliativa di esso ricorrente e quella dei condomini, nel corso di detta assemblea, per poi negare natura di transazione a tale atto.</p>
<p>2/a &#8211; Il motivo deve dirsi fondato in quanto dalla lettura del contenuto del verbale di assemblea riportato a fol. 7 del ricorso emerge che il condomino manifesto&#8217; la sua ferma intenzione di rinunziare alle varie cause pendenti (&#8220;il sig. (OMISSIS) dichiara e sottoscrive e riconferma l&#8217;assoluta disponibilita&#8217; a transigere tutte le cause attualmente pendenti, con compensazione delle spese, nei vari gradi del giudizio, senza condizione alcuna&#8221;) e che, contestualmente, l&#8217;assemblea diede il proprio assenso a tale manifestazione di volonta&#8217; (&#8220;l&#8217;assemblea, allo scopo di tentare una generale pacificazione all&#8217;interno del condominio, delibera unanimemente di accettare la proposta transattiva cosi&#8217; come formulata dal sig. (OMISSIS)&#8221;) prevedendo nel contempo l&#8217;affidamento al proprio legale dell&#8217;incarico di formalizzare il gia&#8217; raggiunto accordo (&#8220;&#8230;ed invita l&#8217;amministratore a contattare l&#8217;avv. (OMISSIS) perche&#8217; le decisioni abbiano le formali attuazioni&#8230;&#8221;).</p>
<p>2/b &#8211; A fronte di tali emergenze di causa il giudice dell&#8217;appello ha valorizzato esclusivamente il fatto che, successivamente, detto accordo non produsse gli sperati effetti, non ponendo a mente &#8211; e quindi incorrendo nel vizio di insufficiente motivazione &#8211; che la delibazione critica commessagli dal motivo di gravame aveva ad oggetto: da un lato, la verifica della formazione di un accordo &#8211; se vuolsi: &#8220;quadro&#8221; &#8211; sulla proposta del (OMISSIS) e, dall&#8217;altro, gli effetti di tale accordo; l&#8217;escludere la corrispondenza del pur riconosciuto incontro delle volonta&#8217; allo schema portato dall&#8217;articolo 1965 cod. civ. voleva dunque dire non portare la propria attenzione al prius logico rappresentato dal valore vincolante dato dall&#8217;accettazione della proposta e, con cio&#8217;, privare di consequenzialita&#8217; logica il risultato interpretativo cui poi si era pervenuti (cfr. fol quinto della sentenza: &#8220;&#8230;cosa ben diversa da cio&#8217; che e&#8217; necessario perche&#8217; possa ritenersi stipulato il contratto di cui all&#8217;articolo 1965 cod. civ.&#8221;).</p>
<p>2.c &#8211; L&#8217;accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza in parie qua commettendosi al giudice del rinvio una rinnovata valutazione dell&#8217;oggetto e dei limiti del gia&#8217; raggiunto accordo sulla continuazione della lite.</p>
<p>3 &#8211; Gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale ne risultano assorbiti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso nonche&#8217; del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 8 novembre 2012, n. 43177</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Violenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[spazi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[violenza privata]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore limitare fisicamente l'uso delo spazio comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TERESI Alfredo &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere<br />
Dott. PISTORELLI Luca &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 27/9/2011 della Corte d&#8217;appello di Perugia;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
udito per l&#8217;imputato l&#8217;avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 27 settembre 2011 la Corte d&#8217;appello di Perugia confermava la condanna di (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato di tentata violenza privata commesso apponendo, nella sua qualita&#8217; di amministratore dello stabile, un cartello recante il divieto di accesso ad una scala condominiale ed affisso su delle tavole collocate in modo da ostruire l&#8217;ingresso alla stessa, nonche&#8217; minacciando (OMISSIS) di impedirgli di accedere alla suddetta scala.</p>
<p>2. Avverso la sentenza ricorre l&#8217;imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.</p>
<p>2.1 Con il primo motivo deduce l&#8217;errata applicazione degli articoli 56 e 610 c.p., rilevando come gli atti ritenuti integrare il reato contestato non potrebbero ritenersi idonei alla consumazione dello stesso, atteso che le tavole non erano state fissate, ma potevano essere spostate e come in ogni caso la condotta addebitata all&#8217;imputato risulterebbe priva della connotazione violenta necessaria per determinarne la sussunzione nello schema legale della violenza privata. Ne&#8217; i tratti di tipicita&#8217; della fattispecie in questione potrebbero rinvenirsi nelle frasi attribuite all&#8217;imputato, atteso che le stesse sono consistite sostanzialmente nel ribadire verbalmente il divieto espresso dal cartello, senza assumere i caratteri della minaccia penalmente rilevante. Con il secondo motivo si lamenta invece, in riferimento al medesimo profilo, la totale assenza di motivazione nel provvedimento impugnato.</p>
<p>2.2 Con il terzo motivo vengono infine rilevate analoghe lacune nell&#8217;apparato argomentativo della sentenza in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, che la Corte territoriale avrebbe negato ritenendo l&#8217;imputato incline al compimento di atti violenti anche dagli esiti drammatici senza fornire alcuna giustificazione in merito ed omettendo di analizzare invece la modesta entita&#8217; dei precedenti del (OMISSIS), di per se&#8217; non ostativi al riconoscimento del beneficio.</p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto esulanti dal novero di quelli consentiti dall&#8217;articolo 606 c.p.p..</p>
<p>Infatti le censure con essi sollevate, dietro l&#8217;apparente denuncia di una violazione di legge o di vizi motivazionali della sentenza impugnata, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito &#8211; non consentita in sede di legittimita&#8217; &#8211; attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. In realta&#8217; la Corte d&#8217;appello ha con motivazione incensurabile in questa sede evidenziato come la frapposizione di ostacoli materiali e il comportamento minaccioso dell&#8217;imputato integrino in maniera inequivocabile la fattispecie di tentata violenza privata contestata, a nulla rilevando in senso contrario ne&#8217; l&#8217;asserita rimovibilita&#8217; dell&#8217;ostacolo eccepita dal ricorrente &#8211; atteso che i giudici del merito hanno dimostrato di aver comunque valutato l&#8217;intrinseca natura dello stesso &#8211; ne&#8217; il presunto carattere innocuo delle fasi proferite dall&#8217;imputato, atteso che tale giudizio si basa per l&#8217;appunto su di una soggettiva ed alternativa valutazione di elementi fattuali improponibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>2. Fondato e&#8217; invece il terzo motivo di ricorso, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato a dir poco criptica in ordine alla decisione adottata dalla Corte territoriale di negare all&#8217;imputato la sospensione condizionale, cui invece poteva avere accesso ancorche&#8217; pregiudicato, atteso che l&#8217;entita&#8217; della precedente condanna riportata non impediva in astratto il riconoscimento del beneficio ai sensi dell&#8217;articolo 164 c.p., u.c.. Ed in tal senso &#8211; e proprio alla luce della modesta rilevanza della pena irrogata con la precedente condanna &#8211; non e&#8217; dato comprendere a cosa si siano riferiti i giudici d&#8217;appello nel momento in cui hanno affermato la propensione dell&#8217;imputato a compiere atti violenti &#8220;sfociati in episodi anche drammatici&#8221;, poiche&#8217; gli stessi non hanno inteso fornire le ulteriori e necessarie spiegazioni in grado di definire quali fossero i fatti ostativi ad una prognosi positiva sul futuro comportamento dell&#8217;imputato fondanti.</p>
<p>La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di Firenze per nuovo esame limitatamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata dall&#8217;imputato con i motivi di gravame.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di Firenze per nuovo esame sul punto.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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