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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; affitto parziale</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 07 giugno 2006, n. 13342</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[affitto parziale]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. VARRONE Michele &#8211; Consigliere - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANZO Gianfranco &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.D.A.M., D.E.G., elettivamente domiciliati in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI VERUSIO, che li difende unitamente agli avvocati MICHELE BARBIERI, COSMELLI GIORGIO, con procura speciale del Dott. Notaio Mario Marinella in Pontedera 9/05/2005, rep. n. 15.830;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.C., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PROPERZIO 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURIZIO CECCONI, che li difende unitamente all&#8217;avvocato PAPARO SERGIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1864/01 della Corte d&#8217;Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 17/10/2001, depositata il 12/11/01, RG. 817/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/06 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIOVANNI VERUSIO (CON PROCURA NOTARILE);<br />
udito l&#8217;Avvocato MAURIZIO CECCONI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 2 motivo, inammissibile il 1.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso depositato il 21 marzo 1994 G.M.C. e P.M., nella veste di conduttori di un appartamento sito in Firenze, via (OMISSIS), condotto in uso abitativo, convenivano dinanzi al Pretore di Firenze la locatrice S.A.M. e chiedevano la ripetizione dei canoni corrisposti oltre il dovuto dal febbraio 1986; si costituiva la S. e interveniva in giudizio il marito D.E.G. e contestavano il fondamento delle pretese. Istruita la lite il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 ottobre 1999 accertava la natura locatizia per uso abitativo di una porzione dei locali e condannava la S. al rimborso delle somme eccedenti ed alla rifusione delle spese processuali (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione proponevano appello i coniugi D., deducendo la erroneità dei calcoli compiuti dal CTU; resistevano le controparti chiedendo il rigetto della decisione.</p>
<p>La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 novembre 2001 rigettava lo appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Avverso la decisione ricorrono i coniugi D. deducendo due motivi, resistono le controparti con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso merita accoglimento per il secondo motivo, mentre è infondato per il primo.</p>
<p>NEL PRIMO MOTIVO si deduce &#8220;violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e vizio della motivazione su punto decisivo ed in particolare in relazione alla inapplicabilità alla fattispecie della normativa della legge di equo canone (L. 1978 n. 393)&#8221;.</p>
<p>La tesi è che originariamente era stata concessa la disponibilità di una sola camera, mentre l&#8217;intero appartamento restava nella disponibilità dei coniugi D.. La successiva estensione della occupazione era avvenuta a titolo precario, restando fermo il titolo unicamente per il godimento di una camera e servizi. In senso contrario si osserva che in sede di appello i coniugi D. non hanno contestato la disciplina locatizia applicata dal primo giudice, ma, come rilevato dalla sentenza di appello, hanno contestato i calcoli della CTU sia per la superficie da considerare, sia per le spese gestionali, sia per la integrazione del canone, proprio ai sensi della legge di cui ora negano l&#8217;applicazione.</p>
<p>Pertanto vi è giudicato interno sulla statuizione relativa alla natura della locazione per uso abitativo e su tale punto non può ulteriormente discutersi. Il motivo deve essere pertanto rigettato.</p>
<p>NEL SECONDO MOTIVO si deduce l&#8217;error in iudicando per violazione della L. n. 393 del 1978, art. 23 sul rilievo della erroneità del calcolo degli interessi legali dovuti a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, ed il vizio della motivazione su punto decisivo.</p>
<p>La sentenza (ff. 4 e 5 della motivazione) in vero applica il parametro dell&#8217;interesse legale rapportato al tasso vigente in relazione al periodo del canone e non delle spese, interpretando la norma dell&#8217; art. 23 come innovativa rispetto al precedente costituito dalla L. n. 253 del 1950, art. 18.</p>
<p>La tesi sostenuta dai giudici dell&#8217;appello, in punto di diritto, è che &#8220;L&#8217;aumento del canone concorre a costituire il corrispettivo della cosa locata e si immedesima nel canone divenendone parte iscindibile, per cui i successivi aumenti previsti dalle leggi succedutesi in materia devono applicarsi sul canone unitario in tal modo risultante&#8221;.</p>
<p>Sostengono i ricorrenti, attraverso la interpretazione sistematica e correlata degli artt. 23 e 24 della legge di equo canone, che l&#8217;adeguamento del canone altro non è che l&#8217;aumento del corrispettivo dovuto dal conduttore per i miglioramenti apportati all&#8217;immobile e per loro natura durevoli nel tempo. Tale criterio, per sua funzione, non deve più variare, con il variare nel tempo del tasso di interesse e non può configurarsi come un annuale elemento di valutazione incerto e fluttuante all&#8217;interno di un contratto a prestazioni corrispettive.</p>
<p>Tale interpretazione appare conforme all&#8217;orientamento espresso dalle SU nella sentenza 9 agosto 1996 n. 7329 e dalla successiva Cass. 13 febbraio 1998 n. 1551 che considera la maggiorazione nell&#8217;ambito degli elementi costituivi del canone, ma deve essere integrato da un principio unitario di stabilità, che la mantenga nel tempo proprio come elemento certo e non fluttuante, come invece appare dalla lettura della sentenza (ff. 4 e 5 della motivazione). Il parametro dell&#8217;interesse legale deve essere pertanto calcolato al tasso vigente in relazione al periodo in cui vennero sostenute le spese.</p>
<p>Il motivo deve essere pertanto accolto, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto come sopra precisato e provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006</p>
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