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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; adeguamento</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 novembre 2012 n 19616</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Centralizzati]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento]]></category>
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		<description><![CDATA[Cosa può fare uncondomino per richiedere ed ottenere che un impianto centralizzato sia riparato e fnzioni senza ledere altri impianti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>G.C., con atto notificato il 17 maggio 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari il Condominio (omissis) e premesso: di essere usufruttuaria dell&#8217;unità abitativa int. 9 del caseggiato condominiale, che da tempo il predetto appartamento era riscaldato in modo insufficiente tanto da essere inabitabile, che tale inconveniente era dovuto all&#8217;insufficienza della caldaia per avere taluni dei condomini aumentato le rispettive superficie radianti, che aveva chiesto con lettera raccomandata che fosse discussa in assemblea la propria richiesta di verifica delle superficie radianti, di eventuale revisione della tabella millesimale del riscaldamento, di rilevamento delle temperature in ogni unità immobiliari e di adozione dei provvedimenti del caso, che l&#8217;assemblea del 17 aprile 1999 indicava nella presenza di bolle d&#8217;aria la causa dell&#8217;inconveniente de quo e invitava la signora C. (rectius G.) a provvedere allo sfiato dell&#8217;impianto. Tanto premesso, l&#8217;attrice chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulla illegittima o inefficace la predetta delibera assembleare e condannasse il Condominio all&#8217;eliminazione di ogni deficienza strutturale o funzionate dell&#8217;impianto nonchè al risarcimento del danno.<br />
Si costituiva il Condominio, contestando la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.<br />
Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 734 del 2002 dichiarava inefficace ed illegittima la delibera assembleare del 17 aprile 1999 relativamente at punto 7 dell&#8217;ordine del giorno, condannava il convenuto Condominio ad eliminare l&#8217;inconveniente relativo all&#8217;impianto condominiale e, pertanto, ad eseguire le opere e gli interventi descritti dal CTU nella sua relazione peritale a ff. 4 e 5 sub a) o in alternativa quelli descritti a ff. 5 e 6 sub b); respingeva la domanda di risarcimento danni, condannava il Condominio al rimborso in favore dell&#8217;attrice della metà delle spese di causa in tale misura ridotta.<br />
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda attrice.<br />
Osservava che era stato accertato che l&#8217;impianto di riscaldamento funzionava regolarmente, considerato che nell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice era stata accertata una temperatura compresa tra i 20 e 22 gradi inferiore di solo 1,5 gradi rispetto alla media rilevata negli altri appartamenti.<br />
Si costituiva la G. chiedendo il rigetto del gravame.<br />
La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 539 del 2006 accoglieva l&#8217;appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di G. di condanna del Condominio all&#8217;esecuzione sull&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento degli interventi indicati nella relazione del CTU. Secondo la Corte genovese l&#8217;impianto sorto con le caratteristiche descritte nella relazione del CTU funzionava regolarmente ed era idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice sol che costei provvedesse quando del caso ad intervenire manualmente con manovra semplicissima sulle valvole di sfiato in dotazione a tutti i radiatori. E&#8217; certo possibile scrive la Corte genovese &#8211; un&#8217;iniziativa del condominio intesa ad ottenere l&#8217;eliminazione dei gas che nel tempo si fossero formati all&#8217;interno dell&#8217;impianto con interventi sulle parti comuni dell&#8217;impianto, ma accorreva al riguardo la discrezionale decisione dell&#8217;assemblea dei condomini cui non può sostituirsi, atteso il regolare funzionamento dell&#8217;esistente impianto, la volontà del giudice.<br />
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. C. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.<br />
Il condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo G.C. lamenta un vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte genovese avrebbe ragionato in modo contraddittorio, dato che: a) l&#8217;enunciato secondo cui &#8220;l&#8217;impianto funziona regolarmente&#8221; sarebbe in aperta contraddizione con gli inconvenienti accertati dal CTU e ammessi dallo stesso Giudicante; b) l&#8217;enunciato secondo cui la ricorrente dovrebbe intervenire manualmente sulle valvole di sfiato sarebbe in insanabile contraddizione con gli enunciati dalla CTU accertati secondo cui potrebbe essere eliminato con l&#8217;adozione di uno dei due interventi che venivano indicati; c) l&#8217;enunciato secondo cui l&#8217;impianto è idoneo ad assicurare l&#8217;adeguato riscaldamento sarebbe in contraddizione con quello successivo della stessa Corte, secondo cui la ricorrente corre il rischioogni volta che rientra nell&#8217;appartamento, di trovarlo non riscaldato.<br />
1.1- Il motivo è fondato.<br />
A ben vedere, la Corte genovese, pur avendo accertato che nei radiatori dell&#8217;appartamento dell&#8217;attrice (sito al piano attico) a causa della tipologia dell&#8217;impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell&#8217;acqua calda, ha egualmente ritenuto che l&#8217;impianto di riscaldamento, di cui si dice, fosse perfettamente funzionante. Non solo, ma la Corte genovese pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale interevento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dalla stessa G.. Epperò, la Corte di merito non si è avveduta che gli impianti ed i servizi in un condominio per essere perfettamente funzionali, cioè, idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini. Nè è pensabile che un condomino possa o debba assumersi l&#8217;onere, ben poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi per rendere perfettamente funzionale un impianto condominiale, soprattutto, quando esistono tecniche &#8211; e, per il caso in esame il CTU le ha indicate &#8211; che consentono di escludere, per la loro funzionalità, definitivamente la necessità di un intervento umano.</p>
<p>2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di legge artt. 1140, 1123, 1137, 2043 e 2048, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto che eventuali iniziative sull&#8217;impianto fossero di competenza dell&#8217;assemblea e che attesa l&#8217;inesistenza della violazione del diritto del condomino di usufruire del riscaldamento la Corte potesse sostituirsi alla decisione dell&#8217;assemblea stessa, perchè a tutela di un suo diritto il singolo condomino può provocare una delibera condominiale attinente agli interventi da effettuarsi in ordine ad un impianto o struttura condominale o rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria a tutela del suo diritto leso.<br />
2.1.- Anche questo motivo è fondato.<br />
Va qui osservato che il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che una struttura o un impianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da assicurare l&#8217;utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell&#8217;impianto o della struttura oppure può rivolgersi direttamente all&#8217;autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare i provvedimenti necessari per sopperire guasti o deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.<br />
Ora, nell&#8217;ipotesi in esame, la sg.ra G., aveva sollecitato una delibera condominiale e impugnava la relativa delibera, assunta dal condominio il 17 aprile 1999, che aveva negato alla stessa l&#8217;intervento richiesto di adeguare l&#8217;impianto di riscaldamento in modo tale che lo stesso assicurasse, anche alla sua unità abitativa, l&#8217;utilità cui quell&#8217;impianto era destinato.<br />
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per il regolamento delle spese.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 gennaio 2012 n. 550</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risoluzione]]></category>
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		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. FILADORO Camillo &#8211; rel. Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28031/2009 proposto da:</p>
<p>PARSIFAL SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra S.A., SOFIDA SPA (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Dott. D.E., LDM COMUNICAZIONE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. D.L.D. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato AMATO Emiliano, che le rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CALDARERA MARIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco On. A. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRIGENTI Guglielmo (Avvocatura Comunale), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2414/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2008; R.G.N. 538/2007.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;<br />
udito l&#8217;Avvocato EMILIANO AMATO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza 28 ottobre 2008 la Corte di appello di Roma rigettava l&#8217;appello proposto da SOFIDA s.p.a., PARSIFAL s.p.l., LDM Comunicazione s.p.a. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la opposizione proposta dal Comune di Roma avverso il decreto che gli ingiungeva il pagamento di Euro 75.047,93 in favore delle tre società a titolo di indennità di occupazione dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS).</p>
<p>Il Tribunale aveva rilevato che la consegna dell&#8217;immobile era avvenuta in forma simbolica con la perdita della detenzione da parte del Comune (e con la consegna delle chiavi effettuata ai legali del Comune da persona incaricata dal Comune) mentre la questione dell&#8217;ingombro dei locali con beni lasciati dal conduttore poteva, al più, configurare una diversa responsabilità del Comune per eventuali danni, senza alcuna incidenza sulla avvenuta restituzione della cosa locata.</p>
<p>Avverso questa decisione le tre società (originarie opposte) hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c. e l&#8217;art. 1362 c.c..</p>
<p>Erroneamente i giudici di appello avevano fatto coincidere la data della riconsegna dell&#8217;immobile con quella del 27 maggio 2005 (data della sottoscrizione della consegna della chiave da parte dell&#8217;incaricato comunale) anzichè con quella del 21 ottobre 2005, nella quale era stato redatto il verbale di rilascio dell&#8217;immobile.</p>
<p>Con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che la restituzione della cosa locata possa esaurirsi con una generica messa a disposizione delle chiavi dell&#8217;immobile, nonostante il conduttore avesse lasciato nell&#8217;appartamento beni mobili e suppellettili.</p>
<p>I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.</p>
<p>Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norma di legge e di vizio della motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto che la riconsegna della chiavi nelle mani dei legali delle società doveva essere interpretata come volontà dei sottoscrittori di accettare la consegna dell&#8217;immobile nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava.</p>
<p>In caso contrario, sottolinea la stessa Corte, non avrebbe avuto alcun senso logico la riserva apposta sulla scrittura del 27 maggio 2005 dai legali delle locatrici, specie con riferimento alla esistenza di possibili danno arrecato all&#8217;immobile per un uso improprio dei beni locati.</p>
<p>La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello appare del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: &#8220;L&#8217;obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell&#8217;immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale&#8221;. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5841; cfr. Cass. 5 giugno 1996 n. 5270, 2 febbraio 1993 n. 2071, 25 ottobre 1974 n. 3140).</p>
<p>Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1878, art. 32, come modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.</p>
<p>I giudici di appello avevano errato nel ritenere che l&#8217;aggiornamento del canone di locazione doveva avvenire su base biennale anzichè su base annua, come previsti dalla modifica dell&#8217;art. 32 della Legge del 1978, introdotta dalla Legge del 1985, applicabile al caso di specie.</p>
<p>In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto &#8211; per il periodo in contestazione &#8211; della variazione del 75% dell&#8217;indice ISTAT. Anche questo ultimo motivo è infondato.</p>
<p>La L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 9 sexies, che, modificando la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32, consente (entro i limiti previsti dalla norma medesima) i patti di aggiornamento del canone locativo in relazione alle eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, incide sul regime ordinario dei contratti di locazione ed è, pertanto, applicabile anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della norma (Cass. 12 marzo 1993 n. 2975).</p>
<p>E&#8217; però necessario che le parti stipulino nell&#8217;ambito del contratto tra loro in corso, (se non l&#8217;abbiano già fatto prima) un&#8217;apposita pattuizione.</p>
<p>Nella specie è pacifico che le parti, nel contratto di locazione previdero, con la clausola n. 5, l&#8217;aggiornamento biennale del canone secondo gli indici Istat a decorrere dall&#8217;inizio del quarto anno della locazione, così come disponeva l&#8217;allora vigente L. n. 392 del 1978, art. 32, espressamente richiamato unitamente ad altre norme della stessa legge.</p>
<p>Poichè il contratto di locazione aveva decorrenza dal 31 gennaio 1984, il primo aumento, condizionato alla richiesta, avrebbe potuto avere decorrenza dal 31 gennaio 1987 ed avere cadenza biennale.</p>
<p>E&#8217; esente da censura, pertanto, la decisione dei giudici di appello i quali hanno osservato che il prospetto predisposto dalle società locatrici era errato, poichè faceva riferimento ad aumenti annuali e non biennali, applicando gli aggiornamenti ISTAT in assenza di specifica e tempestiva richiesta del locatore (la prima richiesta di aggiornamento era contenuta, come ricorda il controricorrente, nella lettera del 7 agosto 2003) Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna delle società ricorrenti (in solido) al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese processuali, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012.</p>
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