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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; acquisizione della proprietà</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile , Sentenza 6 novembre 2012, n. 19089</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione della proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6631 alignleft" alt="dirittireali4" src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/07/dirittireali4.jpg" width="400" height="151" /></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 14245/2006 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AMATO Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 19207/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 808/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto notificato il 30.9.98 (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), confinante ed avente un muro in comune con quello di (OMISSIS), cito&#8217; quest&#8217;ultima al giudizio del Tribunale di Milano, chiedendone la condanna alla rimozione di alcune tubature, relative alle condutture idrica e del gas, nonche&#8217; di una putrella,in quanto installate a distanza inferiore a quella legale rispetto al proprio appartamento, oltre al risarcimento dei danni, in misura di lire 4.000.000, per lesioni cagionate al suddetto immobile dai lavori di ristrutturazione eseguiti in quello contiguo.</p>
<p>Costituitasi la convenuta, riconobbe nella limitata misura di lire 500.000 la pretesa risarcitoria e contesto&#8217; le rimanenti,segnatamente eccependo l&#8217;usucapione in relazione al posizionamento delle condutture.</p>
<p>Espletata l&#8217;istruttoria orale, con sentenza n. 2535 del 2002 l&#8217;adito tribunale accolse la sola domanda risarcitoria, in misura di euro 2.065,83, respinse le rimanenti e condanno&#8217; la convenuta al rimborso di 1/3 delle spese,per il resto compensandole.</p>
<p>Proposto appello dalla (OMISSIS), nella resistenza della (OMISSIS), appellante incidentale, con sentenza dell&#8217;8/24.3.2005, la Corte di Milano respingeva entrambi i gravami e compensava interamente le spese del grado.</p>
<p>Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione:</p>
<p>a) pur ritenendo ammissibile la produzione, avvenuta solo in secondo grado, di un documento da cui risultava che uno dei testi addotti dalla controparte, (OMISSIS), dante causa della (OMISSIS), aveva a costei garantito la maturata usucapione del posizionamento delle tubature, la dedotta incapacita&#8217; a testimoniare riguardava solo la predetta e non anche i rimanenti quattro testi, dalle cui univoche e disinteressate deposizioni era emersa l&#8217;ultraventennale risalenza di tali condutture, poste a distanza non legale;</p>
<p>b) la servitu&#8217; eccepita era usucapitole,sussistendo i requisiti della visibilita&#8217; e permanenza delle opere destinate al relativo esercizio, della cui esistenza peraltro l&#8217;attrice era risultata a conoscenza;</p>
<p>c) il possesso, quand&#8217;anche interrotto da una missiva risalente al 10.11.66, successivamente si era protratto senza violenza o clandestinita&#8217; e non era stato interrotto da successivi atti a tanto idonei,tali non potendo considerarsi &#8220;generiche lagnanze&#8221;, comportando, nel novembre del 1986 l&#8217;acquisto della servitu&#8217;;</p>
<p>d) sul posizionamento della &#8220;putrella&#8221;,nessuna prova era stata prodotta ed il motivo di gravame risultava generico;</p>
<p>e) quanto al danno al muro divisorio,il cui sfondamento era stato ammesso,provato dalla testimonianza di un vigile urbano, che ne aveva anche precisato le proporzioni (cm. 40x 40), e confermato da rilievi fotografici,congrua appariva la somma di lire 4.000.000 riconosciuta dal primo giudice.</p>
<p>Avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo,successivamente depositando una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Con il primo motivo di quello principale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo,omesso esame di fatti e documenti rilevanti, nonche&#8217; violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1161 c.c., censurandosi l&#8217;accoglimento della eccezione di usucapione, sia sotto il profilo della immotivatamente ritenuta, apparenza della servitu&#8217;, in assenza del requisito della visibilita&#8217; delle condutture e conoscibilita&#8217; della relativa esistenza da parte anche dell&#8217;attrice, venutane a conoscenza solo nel 1997, sia sotto quello dei requisiti del possesso,che nella specie sarebbe stato clandestino.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta omissione, insufficienza o contraddittorieta&#8217; della motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali,non essendosi tenuto conto degli stretti legami di parentela, con i danti causa della (OMISSIS) dei quattro testi ritenuti attendibili dalla corte di merito, ne&#8217; del contrasto delle relative deposizioni, peraltro implicanti meri convincimenti, con il contenuto di documenti prodotti dall&#8217;attrice.</p>
<p>I motivi vanno entrambi respinti, risolvendosi nella formulazione di censure in fatto, con le quali si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie, della quale i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione, senza incorrere in omissioni, vizi logici o errori di diritto.</p>
<p>Quanto al primo, va osservato che il requisito dell&#8217;apparenza della servitu&#8217;, il cui possesso veniva esercitato mediante le tubazioni poste a distanza inferiore a quella di legge, e&#8217; stato desunto non solo dall&#8217;univocita&#8217; delle deposizioni dei testi, che ne avevano, evidentemente de visu, constatato la presenza,ma anche dalla circostanza che l&#8217;attrice se ne fosse ripetutamente lamentatacene dopo la missiva inviata nel 1967, che, peraltro e contrariamente a quanto ritenuto (o, meglio, soltanto considerato in via di ipotesi teorica) dalla corte territoriale,non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem. A tal riguardo va richiamato e ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale siffatta efficacia interruttiva, per il combinato tassativo disposto di cui agli articoli 1165 e 2943 c.c., puo&#8217; essere ascritta soltanto a quegli atti comportanti la perdita materiale,sua pur temporanea, del potere di fatto esercitato sulla cosa, o alle iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapiente. Da tale principio, applicabile anche in materia di servitu&#8217;, con segue che l&#8217;esercizio del potere di fatto in questione, consistente nel mantenimento delle tubazioni a distanza dal confine inferiore a quella legale, integrante il possesso non clandestino (in quanto noto alla proprietaria del fondo servente) sia continuato anche dopo l&#8217;invio della diffida in questione e, successivamente, proseguito, fino al compimento del ventennio, anteriormente all&#8217;inizio della causarono stante il dedotto (v. pag. 6 p.p. del ricorso) spostamento delle tubazioni &#8220;a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da zanche metalliche&#8221;, considerato che tale nuova collocazione, comunque avvenuta all&#8217;interno della fascia di rispetto di m. 1 dal confine, prevista dall&#8217;articolo 889 c.c., comma 2, non aveva comportato ottemperanza alla diffida e, dunque, interruzione del possesso,accentuando invece il connotato dell&#8217;apparenza della servitu&#8217;.</p>
<p>Sul secondo motivo,e&#8217; sufficiente rilevare la genericita&#8217; ed il difetto di autosufficienza delle doglianze, laddove si lamenta che il giudice avrebbe valorizzato &#8220;stati soggettivi&#8221; dei testi, di cui non vengono riportate le confutate dichiarazioni, cosi&#8217; come si omette di riportare il contenuto dei documenti prodotti dall&#8217;attrice, con cui le testimonianze si porrebbero in contrasto.</p>
<p>Quanto ai, non meglio precisati, legami di parentela con la dante causa della convenuta, trattasi di argomento palesemente labile, inidoneo ad infirmare, in assenza di altri e piu&#8217; concreti elementi di sospetto ed in presenza della univocita&#8217; delle deposizioni, di cui il giudice di merito ha dato atto, l&#8217;attendibilita&#8217; delle stesse.</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2697 c.c., con connessa carenza di motivazione, censurandoli la liquidazione equitativa del danno, in quanto operata in fattispecie nella quale ben avrebbe potuto la pretesa danneggiata, a tanto onerata, forni re piu&#8217; concreti elementi atti alla relativa quantificazione.</p>
<p>Anche tale censura va respinta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale legittimamente ed insindacabilmente il giudice di merito procede alla determinazione equitativa del danno, in caso di prova certa delle relative sussistenza e responsabilita&#8217; e di non agevole valutabilita&#8217;, dovendosi l&#8217;impossibilita&#8217; di provarne il preciso ammontare intendersi in senso relativo, tenuto conto delle circostanze del caso (v. nn. 20990/11, 10697/10).</p>
<p>Nel caso di specie, accertati la sussistenza del danno ed il rapporto causale con i lavori eseguiti dalla convenuta, elementi che non si contestano nel ricorso, non essendo risultato che la danneggiata avesse gia&#8217; provveduto alla relativa riparazione a sue spese (ipotesi nella quale avrebbe potuto esigersi la prova del relativo esborso), i giudici di merito hanno opportunamente ritenuto di procedere alla liquidazione in questione senza ricorrere ad una consulenza tecnica (che avrebbe sensibilmente aggravato i costi della controversia in relazione al non elevato valore della stessa), ponendo a base della stessa gli elementi oggettivi desunti della testimonianza del vigile urbano e dai rilievi fotografici, circa la non lieve entita&#8217; della lesione, e nozioni di comune esperienza.</p>
<p>Conclusivamente, il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione della spese, per la reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i reciproci ricorsi rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
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