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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; abusivismo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 marzo 2013, n. 10245</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[veranda]]></category>

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		<description><![CDATA[La veranda abusiva sarà pure sparita, ma il reato edilizio no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), n. a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro in data 12/01/2012;<br />
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;<br />
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;;<br />
udite le conclusioni dell&#8217;Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell&#8217;Avv. (OMISSIS), che si e&#8217; riportato ai motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione &#8220;del reato&#8221; per effetto, Legge n. 308 del 2004, ex articolo 181, comma 1 quinquies, dell&#8217;intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall&#8217;imputata stessa; censura in proposito l&#8217;affermazione della Corte territoriale circa l&#8217;inapplicabilita&#8217; di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>3. Il ricorso e&#8217; manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l&#8217;effettuata demolizione da parte dell&#8217;imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, e&#8217; comunque pregiudiziale il fatto, gia&#8217; correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).</p>
<p>La chiara formulazione dell&#8217;articolo 181, comma 1 quinquies, Decreto Legislativo cit., riferito al &#8220;reato di cui al comma 1&#8243; (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell&#8217;immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico e&#8217; stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L&#8217;efficacia estintiva della demolizione e&#8217; stata infatti invocata in piu&#8217; occasioni richiamando il disposto della Legge 21 giugno 1985, n. 298, articolo 8 quater, (di conversione del Decreto Legge 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che &#8220;non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto&#8221;, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione e&#8217; testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Cio&#8217; non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell&#8217;imputato (sez. 3 n. 35008, 18 settembre 2007).</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilita&#8217;, ivi compresa l&#8217;estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).</p>
<p>5. All&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell&#8217;articolo 616 c.p.p..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 720</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/consiglio-di-stato-sezione-6-sentenza-8-febbraio-2013-n-720/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[soppalco]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando l'aggiunta di un soppalco configura un abuso edilizio? Cosa deve intendersi per ristrutturazione di un immobile? Si può aggiungere un angolo cottura in un magazzino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO<br />
IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE SESTA</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2012, proposto da: Bo.Ma. e Ru.Bi.Ma., rappresentati e difesi dagli avvocati Ug.Gi. e Ma.Ro., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Roma Capitale, Roma Capitale &#8211; Municipio I &#8211; Unità Organizzativa Tecnica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi per legge dagli avvocati Um.Ga. e An.Ca., domiciliata in Roma;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima quater, 30 agosto 2012, n. 7401.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per gli appellanti l&#8217;avvocato Ro..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>1.- Con ordinanza del 2 aprile 2012, prot. n. 26774, il Comune di Roma ha accertato, all&#8217;esito di istruttoria, che i signori Bo. e Ru. avevano realizzato, in Via (&#8230;), cioè in un immobile del centro storico, interventi edilizi abusivi di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo consistenti nella: costruzione di un soppalco in ferro di metri 2,60 x 7,00, nonché nel cambio di destinazione d&#8217;uso da magazzino ad abitazione con angolo cottura. Per queste ragioni l&#8217;amministrazione ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, pari ad euro 15.000,00.</p>
<p>Il provvedimento è stato impugnato dagli interessati al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale amministrativo adito, con sentenza, in forma semplificata, del 30 agosto 2012, n. 7401, ha rigettato il ricorso.</p>
<p>2.- I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.</p>
<p>2.1.- Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>Con nota del 14 novembre 2012 la difesa di Roma Capitale ha depositato la nota del 7 settembre 2012, prot. n. 86731, del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica, direzione attuazione degli strumenti urbanistici. Con tale nota è stato avviato il procedimento finalizzato al rigetto dell&#8217;istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite senza titolo nell&#8217;immobile per cui è causa.</p>
<p>3.- L&#8217;appello non è fondato.</p>
<p>4.- Con un unico articolato motivo si deduce l&#8217;erroneità della sentenza e l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato per violazione degli artt. 3, 10, 33 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché per eccesso di potere.</p>
<p>In particolare, per quanto attiene alla accertata realizzazione del soppalco, si sottolinea che, come dalle foto allegate e da un perizia di parte depositata agli atti del giudizio, si tratterebbe di una &#8220;mera intelaiatura metallina posta a metri 2 da pavimento&#8221; che, priva di un piano di appoggio, non avrebbe determinato aumento di superficie. L&#8217;intervento realizzato non potrebbe, pertanto, essere qualificato come di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Per quanto attiene, invece, all&#8217;angolo cottura, si afferma che la qualificazione operata dall&#8217;amministrazione e dal primo giudice sarebbe erronea &#8220;in difetto di piastre di cottura e piano di lavoro munito di lavello, allacci ecc.&#8221;. L&#8217;intervento realizzato, pertanto, non avrebbe determinato alcun mutamento di destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>Il motivo non pare fondato.</p>
<p>L&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire &#8220;gli interventi di ristrutturazione edilizia&#8221;.</p>
<p>Sono espressamente qualificati tali quelli che, tra l&#8217;altro, comportino un aumento di superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A &#8211; come nel caso in esame &#8211; comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso. Si tratta di una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali.</p>
<p>L&#8217;art. 33 prevede che, nel caso in cui vengano eseguiti, tra l&#8217;altro, i suddetti interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la sanzione irrogata è quella della rimozione o demolizione, cioè &#8211; in coerenza con detti obiettivi &#8211; senz&#8217;altro quella ripristinatoria.</p>
<p>Nel caso in esame la fattispecie contestata rientra nell&#8217;ambito applicativo delle disposizione riportate.</p>
<p>Per quanto attiene al soppalco, lo stesso, per la sua struttura e funzione, ha comportato un aumento della superficie utile. Non vale obiettare che in concreto gli appellanti avrebbero realizzato soltanto una mera intelaiatura priva del &#8220;piano di calpestio&#8221;. Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di &#8220;documentazione fotografica fornita dalla proprietà&#8221;), che fossero state già realizzate &#8220;travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso&#8221;. Questi interventi delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.</p>
<p>La circostanza che l&#8217;intervento non è stato completato mediante il piano di copertura non assume rilevanza. In presenza, infatti, di lavori in corso, sospesi con apposita ordinanza comunale (nella specie adottata in data 24 gennaio 2012), non è possibile, pena una intrinseca contraddizione del sistema di repressione degli abusi, fare leva sul forzoso mancato completamento degli interventi per dedurne la loro non riconducibilità alle categorie giuridiche descritte dal d.P.R. n. 380 del 2001. In altri termini, è sufficiente che, al momento dell&#8217;accertamento, risulti chiaramente, come nella specie, che la finalità perseguita con gli interventi allora in corso di espletamento sia quella di realizzare un soppalco affinché l&#8217;amministrazione possa ordinare, come è legittimamente avvenuto nella fattispecie, la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Per quanto poi attiene all&#8217;angolo cottura, lo stesso è pieno indice, come correttamente posto in rilievo dal primo giudice, dell&#8217;intervenuto mutamento di destinazione da magazzino ad uso abitativo nell&#8217;ambito della detta zona omogenea A. Né ancora una volta possono assumere rilevanza la mancanza delle &#8220;piastre di cottura e piano di lavoro munito di lavello, allacci ecc.&#8221;. E&#8217; sufficiente, per le ragioni indicate, che gli interventi edilizi eseguiti delineino la struttura essenziale che si intende realizzare.</p>
<p>Si tenga conto, inoltre, che entrambi gli interventi in esame (soppalco e angolo cottura) costituiscono elementi indici di una complessiva attività edilizia volta al mutamento della destinazione d&#8217;uso. Del resto, gli stessi appellanti, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa dell&#8217;amministrazione comunale, hanno chiesto il rilascio del permesso di costruire in esame per gli interventi eseguiti sull&#8217;immobile in esame.</p>
<p>5.- Gli appellanti soccombenti sono condannati al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione comunale intimata, delle spese processuali che si determinano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta. definitivamente pronunciando:</p>
<p>a) rigetta l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione comunale intimata, delle spese processuali che si determinano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Giuseppe Severini &#8211; Presidente<br />
Aldo Scola &#8211; Consigliere<br />
Maurizio Meschino &#8211; Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato &#8211; Consigliere, Estensore<br />
Depositata in Segreteria l&#8217;8 febbraio 2013.</p>
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		</item>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3979</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[manufatto]]></category>
		<category><![CDATA[porticato]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[L'usucapione può applicarsi al diritto di mantere un manufatto inferiori ai limiti previsti dalla legge? Ese il manufatto è abusivo? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2658/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1871/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23.7.1987 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Alba, (OMISSIS) e (OMISSIS) ed esponeva di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS), sito a lato del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti; lamentava che gli stessi, nel ristrutturare il loro edificio in difformita&#8217; della concessione edilizia,avessero eseguito opere senza osservare le distanze legali dal fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) ed eccedenti l&#8217;altezza, la volumetria e le superfici consentite dalla normativa urbanistica. Chiedeva, pertanto, la demolizione delle opere abusive ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>I convenuti si costituivano ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del (OMISSIS) alla eliminazione dei manufatti costruiti sulla corte comune o a distanza irregolare dai beni di loro proprieta&#8217; oltre al risarcimento dei danni, avendo l&#8217;attore costruito sul cortile comune un porticato-capannone abusivo a distanza irregolare, oltre ad un&#8217;aiuola, un battuto di cemento ed un balcone con chiusura.</p>
<p>Replicava l&#8217;attore eccependo l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione dell&#8217;intero cortile. A seguito del decesso di (OMISSIS), si costituivano, quali eredi, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); espletata C.T.U., con sentenza 28.6.2003, il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione della finestra aperta verso il cortile comune; dichiarava che l&#8217;attore aveva acquistato per usucapione la proprieta&#8217; esclusiva del capannone- porticato costruito sul cortile comune e rigettava le ulteriori domande compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS) avanzando, altresi&#8217;, appello incidentale.</p>
<p>Con sentenza depositata il 21.11.2005 la Corte di Appello di Torino respingeva l&#8217;appello principale e quello incidentale compensando fra le parti le spese del grado. Osservava la Corte territoriale che &#8220;l&#8217;obbligo di rispettare le distanze stabilite dall&#8217;articolo 905 c.c. per l&#8217;apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune&#8221;; che l&#8217;assenza di concessione edilizia, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, non poteva costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, da parte del (OMISSIS), del porticato costruito su parte del cortile comune; che &#8220;il battuto piastrellato&#8221;, realizzato dall&#8217;attore su parte del cortile comune, era conforme al disposto dell&#8217;articolo 1102 c.c. in quanto finalizzato al migliore godimento del cortile stesso da parte del (OMISSIS) ne&#8217; era incompatibile con analogo uso da parte dei comproprietari;</p>
<p>quanto alle doglianze degli appellanti principali riguardanti altri manufatti, la Corte torinese ribadiva quanto gia&#8217; affermato dal primo giudice, in ordine alla mancata indicazione di elementi sufficienti per la loro identificazione e rilevava che, comunque, il C.T.U. non aveva accertato la sussistenza di distanze illegali tra la costruzione del (OMISSIS) e la proprieta&#8217; degli appellanti.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando tre motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 900-905 c.c. e 1102 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, posto che l&#8217;apertura di una finestra sul muro esterno della propria abitazione verso il cortile comune al proprietario di altra casa, rientrava nelle facolta&#8217; di ogni condomino di servirsi della cosa comune nei limiti di cui all&#8217;articolo 1102 c.c., potendosi configurare un asservimento del bene comune all&#8217;immobile di esclusiva proprieta&#8217; con applicazione del disposto dell&#8217;articolo 905 c.c. solo ove l&#8217;area comune sia del tutto avulsa dalle singole unita&#8217; immobiliari e non si inserisca in una situazione condominiale; la sentenza impugnata non aveva, peraltro, preso in esame che nell&#8217;edificio degli attuali ricorrenti gia&#8217; esisteva una porta finestra; che tra il bordo esterno del muro di apertura della finestra in questione ed il confine con la proprieta&#8217; esclusiva con quella comune (cortile) vi era una distanza superiore a m. 1,50 e cioe&#8217; a quella minima richiesta dall&#8217;articolo 905 c.c.; in assenza di adeguata motivazione erano state disattese la richiesta di prove testimoniali e di C.T.U. necessarie per superare eventuali dubbi su dette circostanze;</p>
<p>2) violazione, e/o falsa applicazione degli articoli 871, 872 e 873 c.c.; articoli 1140, 1158 e 1163 c.c.; Legge n. 1150 del 1942 e Legge n. 10 del 1977; omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;</p>
<p>contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il possesso di un immobile costruito in difetto di concessione edilizia era da ritenersi violento e precario e inidoneo, quindi, all&#8217;usucapione in quanto contrastante con le norme poste a tutela di interessi di carattere generale e suscettibile di rimozione da parte della P.A.; nella specie, peraltro, la costruzione abusiva violava le distanze legali previste dal codice civile e dallo strumento urbanistico in relazione alla distanza dai confini della proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti ed alla distanza dal cortile comune;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; omessa e/o falsa applicazione degli articoli 891 e 2043 c.c.;</p>
<p>la Corte torinese aveva confermato la statuizione di primo grado quanto alla costruzione, da parte del (OMISSIS), di un battuto in cemento sul cortile comune senza dar conto del fatto che la presenza di piante e vasi da fiori, posti &#8220;a presidio&#8221; dell&#8217;opera stessa, potesse essere significativa dell&#8217;intento di trasformare una proprieta&#8217; condominiale in proprieta&#8217; privata; aveva,inoltre, ritenuto non individuabili i manufatti realizzati dal (OMISSIS), oggetto di doglianza in appello, omettendo di esaminare le fotografie allegate alla C.T.U. 6.4.92 e nei documenti prodotti in prime cure,documenti che evidenziavano sia il balcone dei (OMISSIS) con la nuova veranda e sia la caditoia con rinzaffo di cemento;dovevano,comunque,essere ammesse le prove per testi e la C.T.U. richieste nelle fasi di merito.</p>
<p>La prima censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte di appello, in conformita&#8217; alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta&#8217; esclusiva di uno dei condomini, e cio&#8217; anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune( Cfr. Cass. n. 8397/2000; n. n. 15787/2002), ne&#8217; il partecipante alla comunione puo&#8217;, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprieta&#8217; esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitu&#8217; a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita &#8220;ex novo&#8221; nell&#8217;edificio di proprieta&#8217; esclusiva degli (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e godeva dell&#8217;affaccio diretto sul cortile antistante di proprieta&#8217; comune. L&#8217;assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse e&#8217; del tutto generico, risultando dallo &#8220;svolgimento del processo&#8221; della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non puo&#8217; costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all&#8217;articolo 1158 c.c. e, cioe&#8217;, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinita&#8217;.</p>
<p>Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d&#8217;altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell&#8217;ambito del rapporto pubblicistico tra l&#8217;amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non puo&#8217; neppure incidere sui requisiti del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, in linea, fra l&#8217;altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l&#8217;esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza e&#8217; determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l&#8217;usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.</p>
<p>Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in piu&#8217; recenti pronunce di questa sezione e&#8217; stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprieta&#8217; confinanti, deve ritenersi ammissibile l&#8217;acquisto per usucapione di una servitu&#8217; avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012).</p>
<p>Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprieta&#8217;, benche&#8217; imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicche&#8217;, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi e&#8217; ragione per escludere, nell&#8217;ambito del rapporto privatistico, l&#8217;usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l&#8217;interesse del privato a non sottostare alla possibilita&#8217; che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorita&#8217; deputata al controllo del territorio, puo&#8217; incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell&#8217;abuso, reprimendo l&#8217;illecito edilizio anche attraverso l&#8217;ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformita&#8217; o variazione essenziale della concessione edilizia.</p>
<p>Del tutto infondata e&#8217;, infine, le terza doglianza.</p>
<p>La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che &#8220;il battuto piastrellato&#8221; costituiva, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l&#8217;utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari.</p>
<p>Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilita&#8217; della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate.</p>
<p>La censura sul mancato espletamento di un&#8217;ulteriore istruttoria e&#8217; del tutto generica a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto non giustificata la richiesta di un&#8217;ulteriore approfondimento istruttorio rispetto alle prove gia&#8217; acquisite.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale,  Sentenza 19 novembre 2012, n. 45033</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[conduttori irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[locazione]]></category>
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		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le condizioni che giustificano il sequestro preventivo dell'immobile locato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. CAVALLO Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONI Monica &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza n. 161/2011 TRIB. LIBERTA&#8217; di FIRENZE, del 30/09/2011;<br />
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;<br />
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto di dichiarare l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con ordinanza del 30 settembre 2011 il Tribunale di Firenze, deliberando al sensi dell&#8217;articolo 322 bis c.p.p., rigettava l&#8217;appello proposto da (OMISSIS) &#8211; imputata del reato di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis, per aver ceduto l&#8217;immobile di sua proprieta&#8217; sito in (OMISSIS) a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in cambio di un canone di locazione assolutamente sproporzionato (euro 3000,00 mensili) &#8211; avverso l&#8217;ordinanza del GIP del medesimo tribunale in data 7 novembre 2011, che aveva rigettato l&#8217;istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo del suddetto immobile emesso il precedente 26 maggio 2011 avente ad oggetto e finalizzato alla confisca obbligatoria in caso di condanna e ad impedire la reiterazione di condotte analoghe.</p>
<p>1.1 A sostegno del provvedimento il Tribunale territoriale osservava:</p>
<p>- che ai fini del legittimo ricorso all&#8217;istituto del sequestro preventivo sussisteva nel caso di specie il fumus commissi delicti, dappoiche&#8217;, in seguito all&#8217;intervento di polizia giudiziaria ed in base delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e della stessa formulazione del contratto di locazione, era stato rilevato: (a) che l&#8217;indagata aveva adibito l&#8217;alloggio non ammobiliato per cui e&#8217; causa, (composto da cinque vani un cucinotto un piccolo bagno ed un WC nel sottotetto) ubicato in zona ritenuta dai giudici di appello lontana dal centro e difficilmente raggiungibile, a dormitorio di almeno dodici extracomunitari (i due conduttori nonche&#8217; cinque ospiti per ognuno di essi, come espressamente stabilito con apposita clausola contrattuale, sostanzialmente diretta ad eludere le norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolano l&#8217;attivita&#8217; di affittacamere); (b) che il canone previsto, attese le condizioni complessive dell&#8217;abitazione e di quelle degli occupanti, secondo le dichiarazioni di alcuni abitanti dello stabile, talora in numero di diciotto, era da ritenersi sproporzionato rispetto ai valori di mercato, contrariamente a quanto sostenuto nelle consulenze tecniche prodotte dalla difesa e dalle ricevute allegate all&#8217;istanza di revoca, secondo cui il canone effettivamente riscosso (pari ad euro 1800,00 mensili) era inferiore a quello pattuito e corrispondente a quello di mercato, argomentando sul punto che le valutazioni dei consulenti apparivano palesemente incongrue anche in base a dati notori o di comune esperienza; (c) che ai fini della configurabilita&#8217; del reato doveva farsi riferimento alla congruita&#8217; canone pattuito e non gia&#8217; a quello inferiore, e comunque reputato eccessivo, asseritamente riscosso, in quanto, a prescindere dalla veridicita&#8217; delle ricevute prodotte, la locataria avrebbe comunque potuto recuperare la differenza ovvero esigere dai conduttori il pagamento della maggior somma stabilita;</p>
<p>- che corretta si appalesava, pertanto, la contestazione di reato, unica valutazione possibile da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria adita a mente dell&#8217;articolo 324 bis c.p.p., secondo insegnamento di questo Corte di legittimita&#8217;.</p>
<p>2. Ricorre avverso tale ordinanza (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, chiedendone l&#8217;annullamento giacche&#8217; viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis ed Legge Regionale Toscana n. 96 del 1996, articolo 13) e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.</p>
<p>2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:</p>
<p>- che il requisito dell&#8217;ingiustizia del profitto, necessario per la configurabilita&#8217; del delitto contestato e conseguentemente per il riconoscimento della legittimita&#8217; della confisca immobiliare per cui e&#8217; causa, e&#8217; stato erroneamente e contraddittoriamente desunto dal giudice territoriale, senza sottoporre a congrua e logica valutazione gli elementi addotti con l&#8217;istanza di revoca, che offrivano la prova che il canone effettivamente versato doveva ritenersi equo, censurando al riguardo che i giudici di appello non avevano adeguatamente considerato che nel corso del procedimento, a seguito di perquisizione a sorpresa disposta dal PM risoltasi con esito favorevole alla difesa, erano stati acquisiti gli originali delle ricevute rilasciate ai conduttori, corrispondenti alle copie allegate, e che le valutazioni dei consulenti tecnici circa la congruita&#8217; del corrispettivo versato erano state disattese con motivazione solo apparente;</p>
<p>- che illegittimamente i giudici di merito avevano ritenuto non necessario l&#8217;accertamento della sussistenza di un dolo specifico per stabilire la legittimita&#8217; dei sequestro, facendo riferimento ad un arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 &#8211; dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212) anteriore all&#8217;entrata in vigore della Legge n. 125 del 2008 che aveva modificato la norma incriminatrlce asseritamente violata dalla (OMISSIS);</p>
<p>- che infondato era l&#8217;argomento svolto dai giudici di appello, secondo cui la (OMISSIS) avrebbe potuto sempre richiedere al conduttori la differenza tra canone pattuito e quello effettivamente versato, richiamando al riguardo principi di diritto enunciati dalle sezioni civili di questa Corte, secondo cui la condotta della (OMISSIS) integrava gli estremi di una rinuncia all&#8217;esercizio di un diritto di credito;</p>
<p>- che i giudici di appello avevano omesso di rispondere alla deduzione difensiva secondo cui in base alla normativa della Regione Toscana un alloggio di circa 180 mq come quello della ricorrente, ben poteva ospitare fino a 12 persone ed oltre;</p>
<p>- che del tutto incongruamente i giudici di appello avevano affermato che il contratto dovesse prevedere l&#8217;obbligo di comunicare alla proprietaria le generalita&#8217; degli ospiti che dimoravano nell&#8217;appartamento, e cio&#8217; anche al fine di poter assolvere all&#8217;obbligatoria denuncia al commissariato di P.S. relativo alla cessione di fabbricato e cio&#8217; In quanto l&#8217;obbligo di comunicazione delle generalita&#8217; degli ospiti grava per legge solo sul conduttore (ex Legge 18 maggio 1978, n. 191);</p>
<p>- che il richiamo alle inattendibili sommarie Informazione rese da uno degli inquilini dello stabile relativamente al numero degli occupanti l&#8217;alloggio, infine, doveva ritenersi solo suggestivo ed irrilevante ai fini dell&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. L&#8217;impugnazione proposta nell&#8217;interesse di (OMISSIS) e inammissibile in quanto basata su motivi non consentiti nel giudizio di leggittimita&#8217; e comunque manifestamente Infondati.</p>
<p>1.1 Occorre premettere che anche nel giudizio di appello avverso il diniego di revoca del sequestro (nella specie preventivo) trova applicazione il principio secondo cui spetta al giudice del procedimento principale (di cognizione) valutare la fondatezza dell&#8217;ipotesi accusatoria, che e&#8217; posta a base del provvedimento cautelare. In quello incidentale e&#8217; giustificazione sufficiente il &#8220;fumus&#8221; della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato: la verifica della antigiuridicita&#8217; va compiuta sul piano della astrattezza, nel senso che essa non puo&#8217; investire la sussistenza in concreto dell&#8217;ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurabilita&#8217; del fatto come reato ed alla non palese difformita&#8217; di questo rispetto al fatto stesso, cosi&#8217; come concretamente accaduto, (in termini, Sez. 3, n. 1439 del 24/06/1993 &#8211; dep. 17/08/1993, Vigi, Rv. 194657).</p>
<p>Il ricorso per cassazione avverso l&#8217;ordinanza in tema di revoca dei provvedimenti di sequestro preventivo, in altri termini, e&#8217; proponibile solo per violazione di legge.</p>
<p>La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, e&#8217; da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; esteso, oltre che all&#8217;Inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicita&#8217;, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass, Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass, Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203; Cass, Sez. 6, 4.6.2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578).</p>
<p>2. In tema di revoca del sequestro, l&#8217;accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va allora compiuto sotto il profilo della congruita&#8217; degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi&#8217; come esposti al fine di verificare se essi consentono &#8211; in una prospettiva di ragionevole probabilita&#8217; &#8211; di inquadrare l&#8217;ipotesi formulata dall&#8217;accusa in quella tipica.</p>
<p>In altri termini il controllo del giudice non puo&#8217; investire la concreta fondatezza dell&#8217;accusa, ma deve limitarsi all&#8217;astratta possibilita&#8217; di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata Ipotesi di reato (Cass., Sez. Un. 29 gennaio 1997, n. 00023, Bassi ed altri, rv. 206657; Cass, Sez. 4, 12 dicembre 2001, n. 41388, Andreani, rv. 223196; Cass, Sez. 3, 4 novembre 2002, n. 36538, Pianelli, rv. 223075).</p>
<p>1.2 Sulla base di questi principi giuridici l&#8217;ordinanza impugnata e&#8217; esente dai vizi denunciati.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato l&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato contestato e la pertinenza ad essi del bene oggetto del sequestro, evidenziando che la cessione in locazione dell&#8217;immobile a cittadini stranieri era dato assolutamente pacifico e come la (OMISSIS) avesse predisposto il relativo contratto prevedendo delle clausole che non consentivano alla parte locatrice di avere contezza sulla effettiva regolarita&#8217; della presenza in Italia dei numerosi occupanti l&#8217;alloggio.</p>
<p>Il provvedimento impugnato argomentava, con valutazioni logicamente coordinate, che tali affermazioni trovavano un oggettivo elemento di riscontro nelle dichiarazioni delle persone informate dei fatti &#8211; evidenzianti che l&#8217;appartamento veniva occupato da un numero di persone mai inferiore alle dodici unita&#8217; &#8211; nonche&#8217; nelle risultanze delle altre attivita&#8217; di indagine svolte, nell&#8217;ambito delle quali particolare rilevanza assumeva lo stesso contenuto del contratto di locazione.</p>
<p>Questo articolato contesto indiziario non e&#8217; inficiato dalla documentazione difensiva (ricevute; consulenze tecniche di parte), la quale concerne dei dati di fatto (la corresponsione da parte dei locatari di un canone inferiore a quello pattuito; la congruita&#8217; del canone di locazione che si assume effettivamente corrisposto) che anche a ragione del carattere autoreferenziale di tale documentazione (le ricevute prodotte devono ritenersi essere state predisposte dalla stessa parte locatrice; la consulenza tecnica, al di la&#8217; della sua contestata attendibilita&#8217;, presuppone che il minor canone indicato nelle ricevute sia quello effettivamente versato e non abbia invece carattere simulato) allo stato non risulta dotato di univoco significato, suscettibile di diversi sviluppi procedimentali e, in ogni caso, correlato soltanto ad uno dei molteplici elementi di indagine (l&#8217;elevato importo del canone pattuito) valorizzati per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, cosi&#8217; come del tutto irrilevante si rivela il riferimento all&#8217;avvenuto rispetto dei parametri fissati dalla legge regionale relativamente al numero massimo di occupanti di un alloggio di dimensioni pari a quello assoggettato a sequestro, posto che la norma incriminatrice che si assume violata dalla (OMISSIS) punisce la cessione in locazione di un immobile ad uno straniero irregolare non gia&#8217; il superamento dei parametri di abitabilita&#8217;.</p>
<p>2. Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l&#8217;assenza di colpa nella proposizione dell&#8217;Impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro 1000,00 (mille) alla cassa delle ammende.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 3417</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[allacci]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fogne]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso sia stato fatto un allaccio abusivo alla fogna, quali sono i soggetti sanzionabili?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>IN. PI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AGOSTINO GREGORIO, rappresentato e difeso da se stesso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">PREFETTURA MESSINA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 823/2004 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/03/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il Prefetto di Messina in data 26/9/2003 emetteva, nei confronti di In. Pi. , l&#8217;ordinanza ingiunzione prot. N. 1072/99 notificata il 7/11/2003.</p>
<p>Con l&#8217;ordinanza era ingiunto all&#8217; In. il pagamento della somma di euro 5.167,19 a titolo di sanzione per la violazione della Legge 17 maggio 1995, n. 172, articolo 6 e succ. mod. per avere immesso, tramite sistema di smaltimento condominiale, gli scarichi delle proprie acque fognarie in un sistema di fosse biologiche disperdenti nel territorio circostante.</p>
<p>L&#8217;ordinanza era stata emessa a seguito al verbale di accertamento del 16/3/1999 del Comando Polizia Municipale di Messina.</p>
<p>In. Pi. proponeva opposizione deducendo:</p>
<p>- il difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza;</p>
<p>- la tardivita&#8217; della sua emissione rispetto al ricorso presentato avverso il verbale di contestazione del 7/6/1999, in quanto l&#8217;ordinanza era stata emessa oltre 4 anni dopo il ricorso;</p>
<p>l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione per mancata notifica della contestazione entro 90 giorni dall&#8217;accertamento;</p>
<p>- l&#8217;insussistenza dell&#8217;illecito;</p>
<p>- la violazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 17, nella parte in cui dispone che nessun provvedimento amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo&#8217; essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali;</p>
<p>- la violazione della Legge n. 689 del 1989, articolo 5, per avere ritenuto sussistente il concorso nella violazione amministrativa, che, invece, non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente.</p>
<p>Il Prefetto rimaneva contumace.</p>
<p>Il Tribunale di Messina, con sentenza del 18/3/2004, respingeva l&#8217;opposizione per i seguenti motivi:</p>
<p>- la violazione era stata accertata in data 16/3/1999; il verbale di contestazione era stato consegnato all&#8217;agente postale per la notifica a mezzo posta in data 11/6/1999 e pertanto entro i 90 giorni, posto che il termine a carico del notificante deve intendersi rispettato con riferimento al momento della consegna del plico all&#8217;agente postale;</p>
<p>- l&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza prefettizia a distanza di oltre 4 anni dalla presentazione degli scritti difensivi non era causa di nullita&#8217; perche&#8217; nessun termine e&#8217; previsto per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza, ne&#8217; avrebbe potuto essere applicato il termine di 30 giorni per la definizione del procedimento previsto dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 2, stante la diversita&#8217; de procedimento riguardante l&#8217;applicazione di sanzioni amministrative, avente natura contenziosa, rispetto alla normativa generale in materia di procedimento amministrativo, contenuta nella Legge n. 241 del 1990;</p>
<p>- l&#8217;eccezione di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza per omessa convocazione del ricorrente al fine della personale audizione e l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per carenza di motivazione erano infondate rispettivamente perche&#8217; l&#8217;opponente era stato convocato con racc. a.r. n. (OMESSO) del 9/5/2001 (indicazione contenuta nell&#8217;ordinanza ingiunzione) e perche&#8217; l&#8217;ordinanza era adeguatamente motivata, sia pure per relationem alle risultanze dell&#8217;accertamento;</p>
<p>per l&#8217;integrazione dell&#8217;illecito contestato era sufficiente la sola abusiva apertura di impianto fognario sprovvisto di autorizzazione, indipendentemente da un attuale utilizzo; secondo il giudice a quo la disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile che ne ha il proprietario induce a identificare nel medesimo il responsabile della condotta di apertura dello scarico;</p>
<p>L&#8217;identificazione mediante dati anagrafici del proprietario dell&#8217;immobile nel quale era stata accertata l&#8217;esistenza degli scarichi abusivi non comportava violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, perche&#8217; nella specie l&#8217;utilizzo dei dati anagrafici e personali non risultava strumentale ad alcuna valutazione del profilo o della personalita&#8217; dell&#8217;interessato.</p>
<p>Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione In. Pi. deducendo sei motivi.</p>
<p>Il Prefetto di Messina resiste con controricorso notificato il 18/6/2005 e depositato il 6/7/2005.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto in entrambi e&#8217; dedotto il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione di legge in relazione a pretesi motivi (tempestivamente addotti) di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza impugnata (Legge n. 689 del 1981, ex articolo 18) sia perche&#8217; emessa senza che fosse stato sentito il ricorrente sia perche&#8217; asseritamente mancante di motivazione.</p>
<p>Il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa ha il suo presupposto nell&#8217;esistenza di un atto amministrativo che infligge la sanzione ma si svolge sul rapporto; il suo oggetto non e&#8217; l&#8217;atto amministrativo, ma l&#8217;accertamento della conformita&#8217; della sanzione a quanto previsto dalla legge; con l&#8217;opposizione, dunque, si fa valere il diritto a non subire la sanzione se non nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>
<p>Proprio in applicazione di questi principi la Cassazione a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), con riferimento alla mancata audizione dell&#8217;interessato, ha affermato che in tema di ordinanza ingiunzione emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 18, la mancata audizione dell&#8217;interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullita&#8217; del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l&#8217;atto, gli argomenti a proprio favore che l&#8217;interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all&#8217;autorita&#8217; amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.</p>
<p>Nella stessa sentenza si e&#8217; altresi&#8217; affermato, con riferimento al diverso profilo della mancanza di motivazione dell&#8217;ordinanza ingiunzione, che &#8220;la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l&#8217;ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa e&#8217; comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni puo&#8217; essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all&#8217;oggetto dell&#8217;accertamento e, quindi del giudizio &#8230; i vizi motivazionali dell&#8217;ordinanza ingiunzione, non comportano la nullita&#8217; del provvedimento, e quindi l&#8217;insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa &#8230; Ne consegue che anche tale vizio non puo&#8217; comportare l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza ingiunzione&#8221;.</p>
<p>Non vi sono ragioni per mettere in discussione i principi sovra esposti.</p>
<p>Ne discende che la doglianza riguardante il vizio di motivazione della sentenza sull&#8217;eccezione di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione per violazione dell&#8217;obbligo di audizione dell&#8217;interessato e per violazione dell&#8217;obbligo di motivazione e&#8217; inammissibile in quanto non pertinente ad un punto decisivo per il giudizio, costo che tali violazioni, quand&#8217;anche fossero accertate, non comporterebbero la nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione; per le considerazioni che precedono il motivo, sotto il profilo della violazione di legge, e&#8217; infondato.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la pretesa nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione in quanto tardivamente emessa in violazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 2, sul procedimento amministrativo.</p>
<p>La decisione impugnata, sul punto, e&#8217; conforme all&#8217;ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte dopo la sentenza della Cassazione a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006) che, con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato che &#8220;il termine di cui alla Legge n. 241 del 1990, articolo 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 3, comma 6 bis conv. dalla Legge n. 80 del 2005, e&#8217; incompatibile con i procedimenti regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell&#8217;interesse dell&#8217;incolpato, il rispetto di un termine cosi&#8217; breve&#8221; (v., per le massime successive conformi: Cass. Sez. 2, n. 8763 del 13/04/2010; Cass. Sez. 2, n. 16764 del 16/07/2010).</p>
<p>Pertanto questo secondo motivo deve essere dichiarato infondate.</p>
<p>3. Nel ricorso e&#8217; indicato con il numero 3 un motivo (violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 3; che, tuttavia, e&#8217; preceduto da altro motivo pur esso indicato con il numero 3 e gia&#8217; esaminato al precedente punto 1; pertanto in questo paragrafo ci si riferisce al motivo indicato con il secondo numero 3).</p>
<p>Il motivo, come sopra genericamente rubricato, in realta&#8217; comprende tre distinte doglianze:</p>
<p>3.1 con la prima doglianza il ricorrente nega di essere l&#8217;autore della condotta consistente nell&#8217;avere effettuato gli scarichi; questo motivo dovrebbe, quindi, giustificare il richiamo del ricorrente alla Legge n. 689 del 1981, articolo 3, dove, appunto, e&#8217; previsto che &#8220;nelle violazioni cui e&#8217; applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e&#8217; responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa&#8221;;</p>
<p>3.2 la seconda doglianza e&#8217; fondata su un preteso vizio ci motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l&#8217;opposizione ritenendo ininfluente il fatto che l&#8217;opponente potesse avere effettivamente effettuato scarichi fognari e ritenendo invece sufficiente, ai fini sanzionatori, la condotta di apertura dell&#8217;impianto abusivo di smaltimento delle acque reflue. Il ricorrente deduce anche la pretesa violazione della Legge 10 maggio 1976, n. 319, articolo 21, in relazione alla Legge n. 689 del 1981, articolo 14 (che prevede l&#8217;obbligo di contestazione della violazione) per violazione del principio di contestazione; osserva di essere stato contravvenuto per avere effettuato scarichi fognari abusivi, mentre il giudice dell&#8217;opposizione avrebbe ritenuto sussistente, non tale condotta, ma la condotta di abusiva apertura di impianto fognario;</p>
<p>3.3 la terza doglianza e&#8217; fondata sulla pretesa violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, perche&#8217; il giudice non avrebbe rilevato la nullita&#8217; della sanzione in quanto originata dalla violazione del suddetto articolo; si assume, infatti, che la violazione sarebbe stata accertata, in preteso contrasto con la suddetta norma, esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati anagrafici e di proprieta&#8217; dell&#8217;immobile.</p>
<p>4.1 La prima doglianza e&#8217; inammissibile perche&#8217; attiene ad un pianto non decisivo per il giudizio: i giudice a quo ha ritenuto del tutto ininfluente l&#8217;accertamento su un utilizzo in atto degli scarichi fognari abusivi, ritenendo invece sufficiente anche la sola abusiva apertura degli scarichi, nella specie provala presuntivamente dalla disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile da parte del proprietario; pertanto la circostanza che il ricorrente avesse effettuato o meno degli scarichi fognari al momento dell&#8217;accertamento da parte degli agenti di polizia municipale, anche per la ragioni in prosieguo esposte, non e&#8217; decisiva.</p>
<p>4.2 il motivo di cui al precedente punto 3.2, come detto, e&#8217; relativo ad un preteso vizio motivazionale consistente nel riconoscimento, da un lato, dell&#8217;insussistenza della condotta di effettuazione degli scarichi di acque reflue e, dall&#8217;altro nell&#8217;addebito di una condotta &#8211; di apertura dello scarico abusivo &#8211; che non sarebbe stata contestata.</p>
<p>Occorre premettere, quanto alla ricognizione del dato normativo, che la Legge n. 319 del 1976, articolo 21, puniva con una sanzione penale la condotta di chi effettuava nuovi scarichi nelle acque indicate dall&#8217;articolo 1 della citata legge o sul suolo o nel sottosuolo; nel testo originario era esclusa la necessita&#8217; di nuova autorizzazione per gli scarichi civili non confluenti .in pubbliche fognature e preesistenti, se conformi al titolo edificatorio (cfr. Cass. pen. S.U. n. 7673/91).</p>
<p>La norma e&#8217; stata poi modificata dal Decreto Legge n. 79 del 1995, articolo 6 comma 2, convertito dalla Legge n. 172 del 1995 (applicabile ratione temporis) per la quale &#8220;Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell&#8217;articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l&#8217;autorizzazione &#8230; e&#8217; punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni&#8221;; la normativa e&#8217; stata, poi, ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 54 (pure richiamato nell&#8217;ordinanza ingiunzione) dove e&#8217; previsto che &#8220;Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impilanti pubblici di depurazione, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l&#8217;autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa &#8230;. Nell&#8217;ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e&#8217; da uno a cinque milioni&#8221;. Pertanto e&#8217; indubitabile che per la sussistenza della violazione non e necessario, come correttamente ritenuto dal giudice a quo, che sia accertato un utilizzo in atto dello scarico di acque reflue abusivo, cosi&#8217;, come e&#8217; del tutto irrilevante la circostanza che un soggette, il quale abbia realizzato o comunque disponga ai un impianto di scarico abusivo sia sorpreso mentre ne fa uso ed e&#8217; altrettanto irrilevante accertare se chi ne dispone sia assente per periodi piu&#8217; o meno lunghi dall&#8217;immobile servito dall&#8217;impianto di scarico delle acque reflue.</p>
<p>La norma, infatti, come risulta dalla lettura del testo, sanziona indifferentemente tanto la realizzazione dell&#8217;impianto fognario abusivo (ossia l&#8217;apertura dello scarico) quanto il suo utilizzo (l&#8217;effettuazione dello scarico), ad esempio da parte del conduttore di un immobile dotato dell&#8217;impianto abusivo, salvo la rilevanza della buona fede. Nell&#8217;individuare il soggetto attivo della violazione in &#8220;chiunque&#8221; si renda responsabile dell&#8217;apertura o, comunque, dell&#8217;effettuazione di uno scarico senza avere richiesto l&#8217;autorizzazione, la norma chiarisce che, coerentemente con la finalita&#8217; di tutela ambientale, la violazione non presuppone una particolare qualita&#8217; del soggetto attivo, potendo lo stesso identificarsi sia in colui che, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi e sia in chi, valendosi dell&#8217;impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, od anche in assenza di esso, effettui, gli scarichi (cfr., negli stessi termini, Cass. Sez. 2 15/5/2007 n. 11122).</p>
<p>Per tali considerazioni, deve concludersi che e&#8217; immune da vizi motivazionali la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la prova della materialita&#8217; della condotta sanzionata e&#8217; stata pienamente raggiunta attraverso la prova della disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile di civile abitazione servito dall&#8217;impianto di smaltimento, indipendentemente da un attuale utilizzo.</p>
<p>Nella sentenza impugnata la condotta sanzionata e&#8217; stata qualificata, sulla base delle risultanze del verbale di contravvenzione richiamate nell&#8217;ordinanza ingiunzione, come condotta di apertura di scarico abusivo piuttosto che di effettuazione di scarico abusivo.</p>
<p>Dall&#8217;esame dell&#8217;ordinanza ingiunzione, che qui si impone in relazione alla specificita&#8217; della censura, emerge che all&#8217; In. era stato contestato di avere immesso gli scarichi delle proprie acque fognarie in un sistema di fosse biologiche disperdenti sul territorio,. tramite il sistema di smaltimento condominiale e che egli era il proprietario dell&#8217;immobile.</p>
<p>Nell&#8217;ordinanza ingiunzione erano, dunque, valorizzati e contestati gli elementi della proprieta&#8217; dell&#8217;immobile e della comproprieta&#8217; del sistema di smaltimento condominale (che deriva dall&#8217;articolo 1117 c.c., n. 3), elementi che sarebbero stati irrilevanti se si fosse inteso contestare la semplice materialita&#8217; dell&#8217;effettuazione dello scarico e non la realizzazione delle attivita&#8217; che rendono possibile detta effettuazione.</p>
<p>Il giudice a quo, nel ritenere l&#8217; In. responsabile della condotta di abusiva apertura dell&#8217;impianto fognario,non ha stravolto o modificato i fatti materiali contestati, ma, con adeguata motivazione, ha ritenuto che quei fatti integrassero la condotta di abusiva apertura dell&#8217;impianto fognario, sanzionata dalla norma esattamente individuata dal Prefetto e correttamente applicata. Anche questo motivo di ricorso e&#8217; pertanto infondato.</p>
<p>4.3 La terza doglianza, come detto, e&#8217; relativa, ad una pretesa violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, che se fosse stato adeguatamente applicato dal giudice, avrebbe comportato, a dire del ricorrente, la declaratoria di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione.</p>
<p>Il citato articolo 37, al comma 1, stabilisce che nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo&#8217; essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita&#8217; dell&#8217;interessato.</p>
<p>Anche questo motivo e&#8217; infondato essendo immune da ceri sur e la motivazione del giudice che ha ritenuto la norma non pertinente al caso concreto in quanto l&#8217;utilizzo dei dati anagrafici del proprietario del bene, nel caso concreto, non e&#8217; stato strumentale ad alcuna valutazione del profilo o della personalita&#8217; dell&#8217;interessato, ma solo alla sua identificazione; il profilo comportamentale e la personalita&#8217; dell&#8217;interessato non assumevano e non assumono alcun rilievo ai fini dell&#8217;irrogazione della sanzione che si fonda esclusivamente sull&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di uno scarico fognario abusivo e sull&#8217;individuazione del proprietario che viene sanzionato sul presupposto che ne abbia la disponibilita&#8217; materiale e giuridica.</p>
<p>5) Con il motivo indicato con il n. 5 (peraltro non preceduto da un motivo n. 4, ma da un motivo indicato con il numero 3 che fa seguito ad altro motivo pure indicato con il n. 3) il ricorrente ribadisce che, non avendo effettuato lo scarico, non poteva essere ritenuto concorrente nella violazione con altri che avevano invece scaricato le acque reflue; questo motivo deve ritenersi assorbito nel motivo di cui al precedente punto 3.1 con il quale l&#8217; In. contesta di avere effettuato lo scarico; la decisione di inammissibilita&#8217; per mancanza di decisivita&#8217; (v. supra punto 4.1) si estende anche a questo motivo.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corre rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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