Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoScaleCorte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 dicembre 2012, n. 21886

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 dicembre 2012, n. 21886

I proprietari di immobili condominiali che non utilizzinole scale del condominio, sono tenuti a pagare le spese di manutenzione delle scale?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7595-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) – (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 34/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 20.2.09, depositata il 25/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso come da relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti; ” (OMISSIS) proponeva opposizione avverso la delibera con la quale l’assemblea del Condominio di (OMISSIS) aveva approvato il consuntivo di spesa. Il Condominio chiedeva il rigetto del domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme dovute dall’attrice.

Il tribunale accoglieva soltanto in parte l’impugnazione, ritenendo valida la delibera laddove aveva posto a carico della attrice le spese relative al rifacimento delle scale; tale statuizione era confermata in sede di gravame: la Corte di appello riteneva che la (OMISSIS), pur essendo proprietaria di una unita’ a piano terra, fosse tenuta a contribuire alle spese che avevano a oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti la statica di parti comuni necessarie del fabbricato.

Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) affidato a tre motivi.

Ha resistito l’intimata.

2. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso che e’ stato proposto tempestivamente con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il 14 marzo 2011: il termine lungo per impugnare la sentenza dep. il 25 gennaio 2010 scadeva il 12 marzo 2011 (il periodo feriale e’ di un anno + 46 giorni), che cadeva di sabato per cui il termine era prorogato, ex articolo 155 cod. proc. civ. applicabile anche ai giudizi pendenti al 1 marzo 2006 (Legge n. 69 del 1009, articolo 58, comma 3), al lunedi’ 14 marzo 2011.

I primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1124 cod. civ. e articolo 112 cod. proc. civ.; assoluta di motivazione su un fatto controverso punto decisivo) censurano la sentenza che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva rettificato – senza che vi fosse stata alcuna domanda – la delibera impugnata, la quale aveva distinto fra le opere di consolidamento statico e quelle di rifacimento delle scale, tant’e’ vero che queste ultime erano state correttamente ripartite fra i condomini interessati ai sensi dell’articolo 1124 cod. civ. ma che non potevano essere poste a carico anche dell’attrice che e’ proprietaria di un’unita’ a piano terra e che non usufruisce in alcun modo delle predette scale.

I motivi vanno respinti.

La doglianza censura quanto ritenuto dai Giudici sulla natura delle spese relative ai lavori riguardanti le scale deliberati dall’assemblea, essendo stato in sentenza affermato che anche quelli relativi alle scale concernessero opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato e non fossero opere di mero rifacimento, tant’e’ vero essi vennero decisi in ottemperanza a una ordinanza sindacale: la ricorrente sostiene che diverso sarebbe stato il contenuto della delibera, che sarebbe stato modificato o rettificato dai Giudici, posto che i lavori sarebbero stati di mero rifacimento delle scale e le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei soli proprietari che usufruivano delle stesse.

Orbene, la doglianza innanzitutto si risolve nella censura dell’intepretazione della delibera condominiale compiuta dai Giudici che – investiti con l’impugnazione della delibera della questione relativa alla debenza o merito da parte dell’attrice delle relative spese – dovevano necessariamente verificare innanzitutto la natura dei lavori deliberati alla stregua di quanto deciso dall’assemblea.

Cio’ posto, va ricordato le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dall’articolo 1362 cod. civ. e segg. ed il relativo compito e’ assegnato al giudice del merito; poiche’ tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12556/02; 4501/12006). D’altra parte, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volonta’ dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento e’ censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione e’ giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresi’, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione: tali oneri non sono stati ottemperati dalla ricorrente la quale ha in realta’ formulato una soggettiva interpretazione del delibera difforme da quella accolta in sentenza. Cio’ posto, avendo accertato – in base all’interpretazione del contenuto della delibera – che le spese avevano oggetto la statica dell’edificio, correttamente le stesse sono state poste anche a carico dell’attrice, atteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo cui le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualita’ di parti comuni, cosi’ come indicato nell’articolo 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiche’ anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio (Cass. 15444/2007).

D’altra parte, l’attrice non potrebbe lamentare – proprio alla luce del precedente di legittimita’ dalla medesima richiamato – l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1124 cod. civ., che, tenendo conto dell’altezza del piano, rappresenta un correttivo all’integrale applicazione dell’articolo 1123 cod. civ. ed e’ diretto a tutelare proprio i proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, il ricorso infondato avendo la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa (ORD. S.U. 19051/2010).

Il terzo motivo (violazione di legge e motivazione contraddittoria) deduce che, anche nel caso di rigetto del ricorso, si dovrebbe procedere alla compensazione delle spese, tenuto conto della non integrale soccombenza della ricorrente.

Il motivo e’ inammissibile.

Le spese processuali sono state correttamente poste a carico della parte ritenuta soccombente ex articolo 91 cod. proc. civ., essendo appena il caso ricordare che se, da un canto, la compensazione e’ rimessa alla prudente e motivata scelta discrezionale del giudice di merito, questi, d’altra parte, in materia di regolamento delle spese processuali, incontra l’unico divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa”.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria illustrativa atteso che gli stessi non sono idonei a scalfire le considerazioni di cui alla relazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 1.00,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter