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Federproprietà AbruzzoDistanze e ConfiniCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 ottobre 2012, n. 18593

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 ottobre 2012, n. 18593

Si può costruire in appoggio a costruzioni preesistenti, in deroga alle disposizioni civilistiche? e se il nuovo fabbricato è la risultante dell'accorpamento di due o più fabbricati preesistenti? Qual è la valenza delle norme locali che satuiscono in materia di distanze e confini?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sul ricorso 21421-2006 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato BARSANTI CARLO;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 168/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.3.02 (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), cito’ al giudizio della locale sezione del Tribunale di Lucca il vicino (OMISSIS), al fine di sentirlo condannare alla demolizione parziale di un fabbricato, oltre al risarcimento dei danni, in quanto non osservante la distanza minima di m. 5 dal confine, prescritta dalla locale normativa edilizia. Costituitosi il convenuto contesto’ la domanda, sostenendo che l’opera costituiva una legittima ristrutturazione, mediante accorpamento, di due preesistenti manufatti gia’ condonati, non soggetta all’obbligo della distanza, in quanto realizzata sul confine, in aderenza al preesistente fabbricato dell’attrice, ed in via riconvenzionale chiese l’eliminazione di alcune finestre esistenti sullo stesso.

All’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio l’adito tribunale accolse in parte la domanda attrice, adottando, in conformita’ al parere dell’ausiliare, una condanna alla parziale demolizione, rigetto’ la domanda riconvenzionale e respinse la richiesta risarcitoria.

A seguito ed in parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, cui aveva resistito l’appellato, con sentenza del 18.10.05 – 31.1.06, la Corte di Firenze, estese la condanna alla demolizione di tutte la parti del fabbricato del convenuto edificate entro i cinque metri dal confine, confermo’ il rigetto della domanda di risarcimento danni e condanno’ l’appellato al pagamento dei 3/4 delle spese del grado, per il resto compensandole.

Riteneva la corte territoriale che il primo giudice avesse operato un’ingiustificata distinzione tra le due parti del fabbricato costruito dal convenuto, che costituendo un unicum inscindibile e nuovo rispetto ai preesistenti, era integralmente soggetto all’obbligo della distanza minima dal confine, in deroga al quale non si sarebbe potuto edificare in limine, ne’ applicare il principio della prevenzione; condivideva invece il giudizio di primo grado sulla mancanza di alcuna prova di sussistenza dei danni lamentati dall’appellante.

Contro tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale, successivamente depositando una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo di quello principale viene dedotta “insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’inquadramento dell’intervento prospettato dalle parti e decisivo nella controversia”, con riferimento alla qualificazione dello stesso in termini di nuova costruzione in entrambe le sue componenti, senza tener conto che, come evidenziato dal c.t.u., si sarebbe trattato dell’accorpamento di due preesistenti corpi di fabbricaci cui il principale gia’ poggiante sul muro di confine, nell’ambito di una ristrutturazione, legittimamente assentita dal Comune ai sensi del regolamento edilizio comunale vigente e dei criteri interpretativi dettati dalla Legge Regionale Toscana n. 52 del 1999, articolo 5, recepiti dalla Delib. Consiglio Comunale di (OMISSIS) n. 88 del 2003 e, successivamente, dal nuovo regolamento edilizio approvato con Delib. consiliare 27 aprile 2006, n. 23.

Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nella formulazione di palesi censure di merito, che senza evidenziare lacune o illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, tende e rimettere in discussione un insindacabile accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale, che sulla scorta di incensurabile valutazione delle risultanze processuali (rilievi descrittivi del c.t.u., fotografici e planimetrici) ha ritenuto che il fabbricato realizzato dal convenuto, mediante ricostruzione ed accorpamento di due preesistenti corpi di fabbrica, avesse dato luogo ad un edificio, nel suo complesso ed oggettivamente, integrante un organismo edilizio nuovo rispetto a quelli preesistenti.

Da tale accertamento, compiuto in conformita’ ai canoni dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre nn. 5741/08, 22688/09, S.U. 21578/1 l), quella di merito ha tratto la corretta conclusione che il fabbricato in questione fosse soggetto, in tutte le sua componenti, all’obbligo delle distanze previste dalla normativa vigente all’atto dell’intervento, quale che fosse il nomen iuris del titolo edificatorio che, sul piano amministrativo, l’aveva assentito e che, comunque, non avrebbe potuto pregiudicare, su quello civilistico, i diritti dei terzi, derivanti da norme di relazione quali sono quelle in materia di distanze previste dai regolamenti locali integrativi dell’articolo 873 c.c..

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme circa le distanze legali disciplinate da regolamento edilizio”, con riferimento agli articoli 45 e 46 del gia’ vigente edilizio locale, che, in relazione all’obbligo osservanza della distanza di mt. 5 dal confine, non vieterebbe di costruire in aderenza al muro del vicino posto sul confine, Si richiamano inoltre le sopravvenute “Nuove Disposizioni Generali del Regolamento Edilizio”, di cui alle citate delibere consiliari, con le quali sarebbe stata “comunque ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti” con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il motivo e’, sotto il primo profilo, infondato, alla luce del principio gia’ piu’ volte affermato da questa Corte e che il presente collegio ribadisce, secondo cui, nei casi in cui la norma edilizia locale imponga – come nella specie il regolamento vigente all’epoca dell’edificazione – il rispetto di una distanza minima dal confine e nulla preveda sulla possibilita’ di costruire in aderenza o in appoggio, non operano i criteri civilistici sulla prevenzione (v. nn. 8465/10, 22896/07, 11899/02).

Ove invece tali facolta’ siano espressamente previste dalle norme locali, versandosi in situazione analoga a quella di cui agli articoli 873 e ss., secondo la stessa giurisprudenza, il “prevenuto” avra’ la facolta’ di costruire a sua volta in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni di cui all’articolo 875 c.c. e articolo 877 c.c., comma 2), oppure di edificare rispettando la maggiore intera distanza prevista dallo strumento urbanistico.

Da quanto sopra consegue che, ferma restante l’illegittimita’ dell’edificazione in aderenza, alla stregua delle norme locali vigenti all’epoca dell’edificazione, imponenti la distanza di m. 5 dal confine, e fino all’entrata in vigore della nuova normativa piu’ favorevole (articolo 15.2 reg. cd. approvato con Delib. Consiglio Comunale di (OMISSIS) 27 aprile 2006, n. 23 entrato in vigore il 13.5.06), sulla cui applicabilita’ alla fattispecie la parte resistente si e’ espressamente e lealmente dichiarata “remissiva” (v. pagg. 4. e 7 del controricorso e 4 della memoria illustrativa), il motivo di ricorso deve essere accolto sotto il secondo profilo, limitatamente alla statuizione demolitoria di quella parte del fabbricato realizzata in aderenza, che la nuova disposizione invocata (ius superveniens piu’ favorevole nella specie applicabile, salva restante l’illegittimita’ medio tempore dell’opera: v. Cass. nn. 1446/10, 8152/03, 12104/98) consente, anche in deroga alla distanza dal confine (confermata in quella minima di m.5), nei casi di fabbricati oggetto di interventi ricostruttivi qualificati, come nella specie, di “ristrutturazione”, ove la parete di quello del vicino non sia finestrata.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta il mancato accoglimento, in violazione e falsa applicazione dell’articolo 872, comma 2 in rel. articolo 873 c.c., della richiesta di risarcimento dei danni, che, con riferimento all’accertata violazione della distanza, sussisterebbe in re ipsa.

La censura e’ fondata alla luce della ormai consolidata e giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in siffatti casi, la realizzazione ed il mantenimento di un fabbricato a distanza inferiore a quella prevista dalle norme civilistiche ed integrative, si risolve nell’imposizione di un illegittimo peso carico del vicino, avente diritto al rispetto della stessa, come tale integrante in re ipsa un danno risarcibile, derivante dalla temporanea diminuzione del valore della proprieta’ di fatto asservita (v., tra le altre, nn. 25475/10, 11196/10, 7972/08, 3341/02). Hanno pertanto errato i giudici di merito, di primo e secondo grado, nell’esigere una prova della sussistenza di tale danno, dovendo invece porsi, in siffatto contesto di evidente lesione del diritto al rispetto della distanza dal proprio fondo, soltanto il problema della relativa quantificazione, che essendo di non agevole determinabilita’, ben avrebbe potuto essere liquidato ex articolo 1226 c.c. con criteri equitativi correlati alla fattispecie concreta.

Conclusivamente, la sentenza impugnata, per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale, nonche’ dell’incidentale, va cassata nelle parti censurate, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte toscana, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie nei limiti di cui in motivazione, per il resto rigettandolo, il secondo motivo del suddetto ricorso, nonche’ il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

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