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Federproprietà AbruzzoSenza categoriaCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1851

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1851

Se in una compravendita il pagamento è rateale, ed il venditore tollera ritardi nelle rate, poi può chiedere la risoluzione del contratto per ritardo nel pagamento?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32164/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 734/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.6.1997 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, (OMISSIS) per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita, con lui stipulato il (OMISSIS) e per sentire condannare il convenuto stesso al rilascio dell’immobile oggetto del contratto nonche’ al risarcimento dei danni nella misura di lire 25.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esponeva l’attore: di aver promesso in vendita al (OMISSIS) un appartamento nel Comune di Paola, per il prezzo di lire 40.000.000 di cui lire 5.000.000 erano state versate alla sottoscrizione del contratto, mentre la restante somma avrebbe dovuto essere corrisposta, a mezzo di effetti cambiari, entro il 31.12.87, data fissata per la stipulazione del contratto definitivo; successivamente il (OMISSIS), a decurtazione di parte del residuo prezzo pattuito, si era obbligato a far eseguire dal figlio, (OMISSIS), per il corrispettivo di lire 10.000.000, i lavori relativi all’impianto di riscaldamento di quattro appartamenti di esso attore; valutato in circa lire 9.000.000 il costo di tali lavori, (OMISSIS) aveva versato l’ulteriore somma di lire 10.000.000 e, per il residuo debito di lire 16.000.000, aveva fatto rilasciare alla moglie, (OMISSIS), sei effetti cambiari, rimasti insoluti.

Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva di aver versato al (OMISSIS) la somma complessiva di lire 30.000.000 e di aver eseguito lavori di riparazione e ristrutturazione per rendere abitabile l’appartamento promessogli in vendita per una spesa complessiva di lire 24.000.000 di cui una parte andava imputata al prezzo dell’immobile ancora dovuto; per la restante parte, pari a lire 14.000,000, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza depositata il 4.7.2001 il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di vendita con condanna del (OMISSIS) al rilascio dell’immobile; rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza il (OMISSIS) proponeva gravame cui resisteva il (OMISSIS) che spiegava appello incidentale in ordine alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 29.9.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita (OMISSIS) e la conseguente domanda di rilascio dell’immobile promesso in vendita; compensava interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico del (OMISSIS) quelle relative alla espletata C.T.U..

Osservava la Corte di merito che il (OMISSIS) era rimasto debitore della restante somma di lire 9.100.000 e che il termine contrattualmente convenuto per il pagamento del residuo corrispettivo e per la stipulazione dell’atto definitivo, non era da ritenersi essenziale, avuto riguardo ai pagamenti ricevuti dal (OMISSIS) anche successivamente alla scadenza di detto termine, comportamento dimostrativo della scarsa importanza attribuita dal promettente venditore all’inadempimento della controparte nell’economia complessiva del contratto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) formulando due motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione, falsa applicazione degli articoli 1453 – 1455 c.c.;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la non gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c.;

Il giudice di appello aveva calcolato la somma ancora dovuta dal (OMISSIS), quale residuo prezzo convenuto con il preliminare di vendita, in lire 9.100.000 anziche in lire 16.000.000, come risultante dalle cambiali protestate in atti; detta rilevante entita dell’inadempimento, pari al 40% del valore complessivo della prestazione, comportava la risoluzione del contratto; peraltro il giudice di appello non aveva tenuto conto, ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto, del protrarsi – dell’inadempimento del debitore, a fronte dell’esatta prestazione da parte del (OMISSIS) che aveva immesso immediatamente il (OMISSIS) nel possesso dell’immobile promesso in vendita.

Il ricorso e’ infondato.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logica, si risolvono, essenzialmente, in valutazioni sulla gravita’ dell’inadempimento contrattuale ascritto al (OMISSIS), di natura alternativa rispetto a quelle poste a fondamento della decisione impugnata. Sulla base di un accertamento in fatto sull’importo della somma versata dal (OMISSIS) e su quello ancora dovuto a saldo del prezzo convenuto con il contratto preliminare di vendita, importi genericamente contestati dal ricorrente, la Corte di merito, pur tenendo conto della mancata osservanza del termine di pagamento, ha ritenuto non grave il parziale inadempimento del contratto, evidenziando, con motivazione adeguata ed aderente alla giurisprudenza citata in sentenza, che gran parte della somma pattuita era stata pagata dal (OMISSIS) e che il comportamento “lungamente tollerante” del creditore, nel riceversi i pagamenti effettuati dal debitore anche successivamente alla scadenza del termine convenuto con accordi intervenuti dopo la conclusione del contratto preliminare in questione, escludevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, non ravviandosi una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia di esso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, considerato che la valutazione della gravita’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ex articolo 1455 c.c., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 74/2010). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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