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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Responsabilità del Proprietario o dell&#8217;Amministratore</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9722</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-22-aprile-2013-n-9722/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 21:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Restituzione dell'Immobile]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
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		<category><![CDATA[ritardo]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il conduttore che ritardi il rilascio del bene essere chiamato a rispondere del maggior danno subito dal locatore che ha già stipulato un contratto di locazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18959/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p>contro</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), considerato domiciliato ex lega in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 23/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata l&#8217;08/01/2007, R.G.N. 270/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con sentenza resa pubblica l&#8217;8 gennaio 2007, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame interposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, che aveva a sua volta respinto la domanda dai medesimi proposta nei confronti di (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare, in via principale, l&#8217;illegittimita&#8217; del recesso da quest&#8217;ultimo comunicato con raccomandata del 6 marzo 1998 dal contratto di locazione di immobile ad uso laboratorio, in quanto privo di valido motivo, con consequenziale condanna dello stesso (OMISSIS) al pagamento dei canoni maturati dall&#8217;ottobre 1998 al gennaio 2007 (per euro 67.139,40); in via subordinata, per sentir condannare il medesimo conduttore al risarcimento dei danni patiti da essi attori per il tardivo rilascio dell&#8217;immobile (avvenuta soltanto in data 18 ottobre 1998), nella misura di euro 15.493,71, in ragione della risoluzione del contratto di locazione nel frattempo stipulato da essi (OMISSIS) e (OMISSIS) con (OMISSIS) a seguito della disdetta del (OMISSIS), oltre ai canoni non percepiti pari ad euro 89.243,75.</p>
<p>1.1. &#8211; La Corte territoriale &#8211; per quanto ancora interessa in questa sede &#8211; osservava, in relazione al dedotto inadempimento del (OMISSIS), che questi avrebbe dovuto procedere al rilascio dell&#8217;immobile in data 13 settembre 1998, mentre era rimasto nel possesso dello stesso sino al 18 ottobre 1998, ma che, tuttavia, la sottoscrizione del contratto di locazione con (OMISSIS) era avvenuta in data 11 settembre 1998, &#8220;allorche&#8217; appariva evidente che l&#8217;immobile non poteva essere consegnato al locatore nei due giorni successivi&#8221;, con la conseguenza che &#8220;si presentava, quantomeno, imprudente convenire una penale di lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione del bene al nuovo locatore&#8221;. Sicche&#8217;, soggiungeva il giudice di appello, dovendo il maggior danno ai sensi dell&#8217;articolo 1591 cod. civ., essere rigorosamente provato, in &#8220;siffatto ambito&#8221; operava la regola dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, per cui l&#8217;invocato risarcimento non poteva essere riconosciuto, giacche&#8217;, essendo i locatori &#8220;consapevoli del fatto che il (OMISSIS) non avrebbe potuto liberare il bene alla prevista data del 13 settembre 1998&#8243;, la conclusione di un contratto di locazione &#8220;prevedente un termine essenziale e l&#8217;applicazione di una penale particolarmente onerosa&#8221; non poteva configurarsi come una condotta improntata ad un dovere di diligenza normale &#8220;adeguata alla natura del rapporto in questione&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata inesistenza, nullita&#8217; della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli articoli 132, 133 e 161 cod. proc. civ., in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.</p>
<p>I ricorrenti evidenziano che la sentenza impugnata e&#8217; stata emessa il 23 gennaio 2007, data dell&#8217;udienza di discussione, mentre la data del suo deposito risulta, con attestazione del cancelliere ai sensi dell&#8217;articolo 133 cod. proc. civ., essere quella dell&#8217;8 gennaio 2007. Sicche&#8217;, la sentenza difetterebbe di un suo requisito essenziale e cioe&#8217; della data di pubblicazione, considerato che quella apposta in calce &#8220;non puo&#8217; essere rispondente alla realta&#8217;&#8221;.</p>
<p>Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che la data di pubblicazione sia requisito essenziale della sentenza in modo che la sua assenza, ovvero la sua non palese veridicita&#8217; costituisca causa di nullita&#8217; o inesistenza della sentenza stessa&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il mezzo e&#8217; inammissibile, anche a prescindere dalla inadeguatezza della formulazione del quesito di diritto che lo assiste (formulazione da reputarsi necessaria nel caso di specie anche tenuto conto dell&#8217;orientamento piu&#8217; restrittivo in materia, che, in ipotesi di denuncia di errores in procedendo, ne postula l&#8217;indispensabilita&#8217; ove il motivo richieda la risoluzione di una questione giuridica: Cass., 5 ottobre 2012, n. 17059), giacche&#8217; affetto da astrattezza per essere del tutto privo di aggancio alla fattispecie concreta oggetto di cognizione.</p>
<p>La censura, infatti, non evidenzia quale sia l&#8217;interesse a far valere il vizio dedotto.</p>
<p>Premesso che la data di pubblicazione della sentenza e&#8217; requisito estrinseco alla sentenza stessa &#8211; che neppure viene a determinarne la nullita&#8217; (cfr., in motivazione, Cass., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13794), considerato che l&#8217;articolo 132 cod. proc. civ., non lo menziona tra quelli essenziali, facendo invece riferimento alla data di deliberazione della decisione &#8211; che si presenta funzionale rispetto a determinati effetti giuridici e, segnatamente, alla decorrenza dei termini per le impugnazioni della stessa, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare quale pregiudizio sia ad essi derivato dalla apposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 133 cod. proc. civ., di una data di pubblicazione della sentenza diversa da (e precedente a) quella di deliberazione della stessa, posto che hanno compiutamente esercitato il loro diritto di impugnazione a seguito di notificazione della sentenza stessa da parte dell&#8217;appellato vittorioso. Cio&#8217; in quanto &#8211; come affermato da questa Corte in piu&#8217; occasioni (tra le altre, Cass., 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass., 12 settembre 2011, n. 18635) &#8211; la denuncia di vizi di attivita&#8217; del giudice che comportino la nullita&#8217; della sentenza o del procedimento, non tutela l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria, ma garantisce soltanto l&#8217;eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, con la conseguenza che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l&#8217;addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; prospettato il difetto di procura ad litem in appello, con violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 83 cod. proc. civ., articolo 163 cod. proc. civ., comma 3, articoli 166 e 342 cod. proc. civ., in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si sostiene che l&#8217;unica procura effettivamente rilasciata dal (OMISSIS) sarebbe quella a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado dinanzi al Tribunale di Ancona, mentre nella comparsa di costituzione in appello non vi sarebbe alcun richiamo a detta procura, ne&#8217; indicazione del suo precedente rilascio al difensore, con la conseguenza che dovrebbe reputarsi invalida tutta l&#8217;attivita&#8217; difensiva svolta in secondo grado &#8220;per difetto di procura speciale ad litem, con tutte le conseguenze che ne dovranno discendere circa la condanna alle spese&#8221;.</p>
<p>Viene conclusivamente formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che la procura speciale ad litem rilasciata in primo grado e valida anche per giudizio di appello debba essere esplicitamente richiamata in sede di costituzione in appello pena il difetto di procura ad litem in secondo grado&#8221;.</p>
<p>2.1. &#8211; Il mezzo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Pur in disparte il profilo di inammissibilita&#8217; che concerne la formulazione del quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., non rispondente (gia&#8217; solo per la sua astrattezza) ai criteri enucleati da questa Corte nell&#8217;interpretazione, che costituisce ormai &#8220;diritto vivente&#8221;, della citata norma processuale, il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Posto, infatti, che con esso si deduce unicamente l&#8217;assenza del richiamo nell&#8217;atto di costituzione in appello della procura rilasciata in primo grado, nel quale atto, peraltro, si postula anche la presenza di &#8220;formula estesa all&#8217;eventuale grado di appello&#8221;, il rilascio in primo grado di procura alle liti valida anche per il giudizio di impugnazione rende ammissibile e valida la costituzione dell&#8217;appellato anche in difetto di indicazione nella comparsa di costituzione in sede di gravame del conferimento di procura al difensore. Principio, questo, che mutua il proprio fondamento da quell&#8217;orientamento giurisprudenziale, andatosi consolidando (in contrasto con il piu&#8217; risalente indirizzo al quale si richiamano i ricorrenti), secondo cui &#8220;non costituisce causa d&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;atto d&#8217;appello l&#8217;invalidita&#8217; della relativa procura, qualora il difensore sia altresi&#8217; munito di altra procura valida, anche per la proposizione del gravame, rilasciatagli in primo grado&#8221; (Cass., 5 giugno 2003, n. 8985; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19975; Cass., 10 dicembre 2009, n. 25810).</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo mezzo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1221 cod. civ., comma 2 e articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per il &#8220;divieto di nuove eccezioni in appello&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da essi attori &#8211; appellanti facendo leva sulla norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, che impone al creditore di usare l&#8217;ordinaria diligenza per evitare i danni derivanti dall&#8217;inadempimento della controparte, la quale prevede un&#8217;eccezione in senso proprio, sollevata dal convenuto &#8211; appellato soltanto con la comparsa di costituzione in appello. Sicche&#8217;, il giudice del gravame avrebbe violato la disposizione che vieta in appello la proposizione di nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio.</p>
<p>A chiusura del motivo e&#8217; formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che ai sensi dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello non possa per la prima volta essere proposta eccezione ex articolo 1227 c.c., comma 2, essendo la stessa mai stata avanzata nel corso del primo grado e che la relativa preclusione e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio anche la prima volta in sede di legittimita&#8217;&#8221;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con esso si denuncia un error in procedendo e, segnatamente, un vizio di extrapetizione del giudice di appello, che si sarebbe pronunciato d&#8217;ufficio su eccezione di parte, quale in effetti e&#8217; &#8211; secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., 25 maggio 2010, 12714) &#8211; quella sul dovere del danneggiato di evitare i danni tramite l&#8217;uso dell&#8217;ordinaria diligenza, di cui al comma 2, articolo 1227 cod. civ..</p>
<p>La censura, anzitutto, non e&#8217; confezionata secondo il principio di specificita&#8217; che deve assistere la denuncia dell&#8217;error in procedendo (piu&#8217; di recente, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077), al fine di consentire a questa Corte di procedere utilmente a svolgere la sua funzione di giudice del &#8220;fatto processuale&#8221; attraverso l&#8217;esame degli atti previamente e puntualmente indicati dalla parte, alla luce di una ricostruzione della vicenda processuale strettamente attinente al vizio che si deduce.</p>
<p>Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati al generico assunto sul fatto che il (OMISSIS) abbia sollevato detta eccezione soltanto in sede di costituzione in appello, senza dar conto del contenuto delle memorie di costituzione dal medesimo depositate e cio&#8217; in correlazione alla particolare scansione della vicenda processuale, che ha visto una prima fase &#8211; con relativi atti di citazione e costituzione del convenuto &#8211; terminata con sentenza di incompetenza, ed una seconda fase, iniziata con la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, anch&#8217;essa connotata dai rispettivi atti di citazione e costituzione del convenuto in riassunzione. E siffatta generica prospettazione della doglianza appare ancor piu&#8217; risaltare in ragione della circostanza &#8211; apprezzabile direttamente ex actis, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato &#8211; che nella comparsa di costituzione e risposta depositata (in data 13 marzo 2003) nel giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia (dinanzi al quale la causa e&#8217; stata riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ancona), il (OMISSIS) eccepiva non soltanto la simulazione del contratto di locazione stipulato da (OMISSIS) e (OMISSIS) con la (OMISSIS), ma anche che esso &#8220;non legittima i ricorrenti a richiedere il risarcimento del danno&#8221; (p. 3), la&#8217; dove poi si precisava &#8211; dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale ed il relativo contenuto &#8211; che &#8220;il danno, di cui si richiede il risarcimento, non e&#8217; conseguenza immediata e diretta del comportamento del (OMISSIS), bensi&#8217; semmai del comportamento scientemente e volutamente colposo o inadempiente dei coniugi (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, e articolo 1591 cod. civ., nonche&#8217; vizio di motivazione, in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>I ricorrenti assumono che, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, rileverebbero soltanto i comportamenti del creditore successivi all&#8217;inadempimento ed al verificarsi dei danni, mentre nella specie la Corte territoriale, nell&#8217;escludere il maggior danno ad essi derivato a seguito della penale corrisposta al terzo con il quale era stato stipulato l&#8217;11 settembre 1998 il contratto di locazione dello stesso immobile che il (OMISSIS) avrebbe dovuto rilasciare il 13 settembre 1998, avrebbe erroneamente applicato l&#8217;anzidetta disposizione, facendo riferimento a comportamenti del creditore anteriori all&#8217;inadempimento dello stesso (OMISSIS). Peraltro, il giudice del merito avrebbe dovuto tenere in considerazione soltanto il comportamento del creditore eccedente l&#8217;ordinaria diligenza, mentre nella condotta di essi attuali ricorrenti non era ravvisabile alcun profilo di colpa, posto che se avessero ricevuto l&#8217;immobile il 13 settembre 1998, lo avrebbero poi potuto consegnare &#8220;tranquillamente&#8221; alla nuova conduttrice.</p>
<p>Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: &#8220;a) Se sia vero che nel giudizio di risarcimento danni per inadempimento contrattuale a norma dell&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, ed al fine di escludere la risarcibilita&#8217; dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore &#8211; danneggiato successivamente all&#8217;inadempimento del debitore &#8211; danneggiante ed al verificarsi del danno, restando irrilevanti i comportamenti tenuti in epoca antecedente al verificarsi dell&#8217;inadempimento; b) se sia vero che, facendo l&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, esplicito riferimento all&#8217;elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione non ogni comportamento del creditore che astrattamente possa aggravare il danno, ma solamente quel comportamento colposo che eccede i limiti dell&#8217;ordinaria diligenza; c) se sia vero che non puo&#8217; essere considerato colposo il comportamento del creditore che facendo legittimo affidamento sull&#8217;adempimento di una altrui obbligazione, contragga a sua volta obbligazioni nei confronti di terzi&#8221;; d) se sia pertanto illogico ritenere i proprietari di un immobile obbligati prima di procedere a nuova locazione ad attendere la materiale ed effettiva restituzione del bene, senza poter fare affidamento sulla data di rilascio indicata dal conduttore, scontando quindi inevitabilmente i danni di un periodo piu&#8217; o meno lungo di mancata locazione&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Occorre muovere dalla statuizione resa dalla Corte territoriale, posto che al giudice di merito e&#8217; riservato l&#8217;apprezzamento, insindacabile ove congruamente motivato (Cass., 5 luglio 2007, n. 15231), sulla ricorrenza dei presupposti fattuali che consentono di sussumere la fattispecie concreta in quella legale dettata dall&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2.</p>
<p>La Corte di appello di Ancona ha inquadrato il danno che i locatori dell&#8217;immobile ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avrebbero dovuto evitare, ai sensi del capoverso del citato articolo 1221, nel &#8220;maggior danno&#8221; al cui ristoro era tenuto, in base all&#8217;articolo 1591 cod. civ., il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata ( (OMISSIS)), in capo al quale, ex lege, sarebbe spettato anzitutto di versare il corrispettivo fino alla riconsegna. Nella specie, tale maggior danno evitabile e&#8217; stato ravvisato nella perdita patrimoniale patita dai locatori per effetto del dovuto pagamento a titolo di penale della somma di lire 1.000.000 &#8220;per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione del bene al nuovo locatore&#8221; e dalla perdita dei canoni locatizi correlata alla risoluzione del contratto di locazione in forza del pattuito termine essenziale. Cio&#8217; sull&#8217;ulteriore presupposto, inerente sempre all&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, di una condotta, da parte dei locatori, non improntata ad ordinaria diligenza, individuata nella congiunta predisposizione dell&#8217;anzidetta clausola penale, &#8220;particolarmente onerosa&#8221;, e del termine essenziale di adempimento della prestazione in seno al contratto di locazione stipulato con il terzo in data (11 settembre 1998) prossima a quella in cui il precedente conduttore del bene avrebbe dovuto rilasciare l&#8217;immobile locato (13 settembre 1998), &#8220;allorche&#8217; appariva evidente che l&#8217;immobile non poteva essere consegnato nei due giorni successivi&#8221;; peraltro, la&#8217; dove gli stessi locatori intimavano l&#8217;immediato rilascio del bene al (OMISSIS) con lettera datata 15 settembre, adducendo &#8220;impegni verso terzi&#8230; nel frattempo assunti&#8221;.</p>
<p>4.1.1. &#8211; Le doglianze dei ricorrenti si incentrano essenzialmente sulla concorrenza di due argomenti e cioe&#8217; che la condotta da essi tenuta, come locatori nei confronti del terzo contraente, non sarebbe rilevante in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, giacche&#8217; antecedente all&#8217;inadempimento del precedente conduttore (a tal fine evocando il precedente costituito da Cass., 9 maggio 2000, n. 5883) e che la stipula tempestiva di un nuovo contratto di locazione era volta alla tutela dei propri interessi, anche nella prospettiva di evitare danni da mancata locazione futura, in ragione dell&#8217;affidamento che avrebbero potuto riporre nella fissata data di rilascio del bene locato.</p>
<p>Esse, tuttavia, non sono tali da scardinare l&#8217;impianto motivazionale della sentenza impugnata, il quale e&#8217; logicamente supportato e rispondente a diritto, sia pure, sotto tale ultimo profilo, con le precisazioni ed integrazioni che sono consentite a questa Corte dall&#8217;articolo 384 cod. proc. civ..</p>
<p>4.2. &#8211; Invero, non e&#8217; dato dubitare che la conclusione di un nuovo contratto di locazione, con effetti successivi alla cessazione del rapporto in atto, e&#8217; condotta non soltanto ascrivibile a legittimo esercizio dell&#8217;autonomia contrattuale, indirettamente tutelata dall&#8217;articolo 41 Cost., in quanto strumento della liberta&#8217; di iniziativa economica (C. cost., sentenze n. 393 del 2000, n. 70 del 2000, n. 268 del 1994, n. 241 del 1990), ma anche consentanea, in linea di principio, ad evitare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e, dunque, frutto di un diligente adoperarsi del locatore (in questa ottica possono leggersi quelle pronunce che individuano un onere del locatore di attivarsi per concludere un contratto di locazione sostitutivo del precedente: Cass., 19 dicembre 1980, n. 6561).</p>
<p>Nel caso di specie, pero&#8217;, cio&#8217; che ha guidato il motivato convincimento del giudice del merito sono state le peculiari circostanze modali connotanti la condotta negoziale anzidetta, da cui si e&#8217; determinato il danno che il giudice del merito ha ritenuto evitabile ai sensi dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2. Cio&#8217; in forza di un inquadramento della fattispecie nell&#8217;alveo del capoverso della citata norma sul quale puo&#8217; convenirsi, giacche&#8217; il pregiudizio &#8220;evitabile&#8221; si e&#8217; prodotto in un momento successivo alla sequenza inadempimento &#8211; danno imputabile al debitore, essendo scaturiti dalla mancata restituzione dell&#8217;immobile locato nei termini contrattuali (e, dunque, dall&#8217;originarsi della fattispecie risarcitoria di cui all&#8217;articolo 1591 cod. civ.) sia il danno emergente per la corresponsione della penale al terzo nuovo conduttore, che il lucro cessante per la perdita dei canoni di locazione in conseguenza della risoluzione di tale ultimo contratto per inosservanza del pattuito termine essenziale.</p>
<p>In siffatto contesto, la Corte territoriale ha ritenuto che i locatori, allorche&#8217; venne stipulato il nuovo contratto di locazione, fossero consapevoli che l&#8217;immobile non sarebbe stato riconsegnato dal vecchio conduttore nei termini di scadenza contrattuale e che, dunque, fosse chiaramente prevedibile il suo inadempimento nella restituzione del bene locato. Sicche&#8217;, non gia&#8217; la conclusione del nuovo contratto di locazione, bensi&#8217; il fatto che in esso siano stati contemplati una clausola penale e un termine essenziale caratterizzati da irragionevole onerosita&#8217; per gli stessi locatori ha integrato un comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte di questi ultimi, in veste di creditori verso il precedente conduttore, in quanto condotta strettamente correlata ad un inadempimento, da parte di detto conduttore, certo nella sua verificazione o che, comunque, palesava un elevato grado di probabilita&#8217; di realizzazione. Non senza considerare, poi, che la contrarieta&#8217; della condotta anzidetta ai criteri di cooperazione nell&#8217;esecuzione del contratto e, dunque, alla diligenza richiesta dall&#8217;articolo 1227 cod. civ., e&#8217; stata reputata tanto piu&#8217; significativa in quanto i locatori non avevano neppure provveduto ad informare tempestivamente ed adeguatamente il conduttore, che era ancora nella detenzione dell&#8217;immobile, del nuovo contratto di locazione concluso a condizioni particolarmente svantaggiose, mancando in tal modo di assolvere un onere rientrante nell&#8217;ambito piu&#8217; generale obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, ex articoli 1175 e 1375 cod. civ. (si veda: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; in motivazione: Cass., 27 aprile 2011, n. 9404), siccome suscettibile di integrare una condotta non particolarmente gravosa in capo ai creditori &#8211; locatori, ma, al contempo, idonea a porre il debitore &#8211; condutture nelle condizioni di valutare appieno la situazione incombente (difatti &#8211; come evidenziato nella sentenza impugnata &#8211; i locatori, solo successivamente al dispiegarsi degli effetti del nuovo contratto di locazione, provvedevano ad inviare al conduttore una missiva nella quale facevano cenno &#8220;a impegni verso terzi&#8230; nel frattempo assunti&#8221;, senza tuttavia specificarli in concreto).</p>
<p>4.3. &#8211; La ricostruzione operata dalla Corte territoriale risulta, quindi, in linea con le essenziali coordinate applicative che la norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, esibisce e cioe&#8217; l&#8217;esistenza di un danno che trova fonte nell&#8217;inadempimento ascrivibile al debitore ed il comportamento che si richiede al creditore &#8211; danneggiato al fine di evitare l&#8217;anzidetto pregiudizio.</p>
<p>Quanto a siffatto ultimo profilo, la &#8220;ordinaria diligenza&#8221; che il capoverso dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., postula e&#8217; quella che trascende il mero interesse creditorio e si orienta, invece, alla salvaguardia dell&#8217;equilibrio residuale del rapporto obbligatorio gia&#8217; compromesso nella sua funzionalita&#8217;, il quale, malgrado viva la sua fase patologica, non puo&#8217; &#8211; in ragione di quella solidarieta&#8217; che, seppur con accenti differenti, lo informa dal suo sorgere sino al suo definitivo esaurimento &#8211; sbilanciarsi in modo cosi irragionevole e sproporzionato, tanto da far gravare sul debitore conseguenze pregiudizievoli che, per l&#8217;appunto, avrebbero potuto, invece, evitarsi da parte del creditore. Ed e&#8217; proprio in tal senso che la diligenza di quest&#8217;ultimo trova il suo referente nei criteri di buona fede e correttezza (si veda anche Cass., 9 gennaio 2001, n. 240), che, armonizzando il rapporto obbligatorio in senso solidaristico, richiedono al creditore, in questa precipua fase, una condotta che circoscriva l&#8217;area risarcibile a quella che puo&#8217; ragionevolmente addossarsi al debitore, senza pero&#8217; pretendere che lo stesso creditore patisca un sacrificio eccessivo, ma soltanto apprezzabile. La clausola di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ., diventa, pertanto, misura della diligenza e cioe&#8217; misura la cooperazione del creditore in vista della riduzione dell&#8217;area risarcibile, dalla quale espungere i danni evitabili, perche&#8217; ascrivibili ad un comportamento assolutamente indifferente alla salvaguardia dell&#8217;altrui sfera giuridica.</p>
<p>La ratio dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2 &#8211; che si articola coonestando fattori causali ed elementi equitativi &#8211; appare, dunque, quella di non far gravare sul debitore quelle conseguenze pregiudizievoli che, sebbene correlate al suo comportamento inadempiente, non trovano nel dovuto impegno cooperativo del creditore il ragionevole e proporzionato argine, deprivando in tal modo il rapporto obbligatorio del substrato solidaristico che lo deve permeare.</p>
<p>In tale ottica, la buona fede e la correttezza sono suscettibili di essere integrati da un prisma di comportamenti non selezionabili a priori, come del resto avvertito gia&#8217; da tempo da questa Corte, che ha affermato come, alla stregua del capoverso di cui alla norma dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., i principi generali ex articolo 1175 cod. civ., impongono al creditore una condotta anche attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose del comportamento del debitore, &#8220;intendendosi comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria diligenza, all&#8217;uopo richiesta, soltanto quelle attivita&#8217; che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici&#8221; (Cass., 20 novembre 1991, n. 12439).</p>
<p>4.4. &#8211; Dunque, anche la condotta del creditore che si correli ad un inadempimento di certa verificazione (o, comunque, che presenti un grado elevato di probabilita&#8217; di realizzazione) e, come tale, sia prevedibile, ove connotata da contrarieta&#8217; a buona fede e correttezza &#8211; quali criteri declinabili, in siffatto contesto, anche come doveri di precauzione &#8211; e&#8217; suscettibile di integrare i presupposti di appplicabilita&#8217; della norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, e di rendere, quindi, non risarcibile il danno, pur sempre conseguente a detto inadempimento, che avrebbe potuto essere evitato dal creditore medesimo. Cio&#8217; alla stregua di un accertamento che e&#8217; riservato al giudice di merito quanto ai fatti idonei ad integrare la fattispecie anzidetta, il quale rimane insindacabile in sede di legittimita&#8217; ove sorretto da congrua ed adeguata motivazione.</p>
<p>Ne&#8217; tale conclusione si presta ad entrare in collisione con il principio enunciato dalla citata Cass. n. 5883 del 2000, ed evocato dai ricorrenti, giacche&#8217;, come emerge dalla motivazione di detta pronuncia, la ritenuta irrilevanza &#8211; al fine della operativita&#8217; dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2 &#8211; del comportamento del creditore in epoca antecedente all&#8217;inadempimento del debitore e&#8217; legata ad un giudizio sulla imprevedibilita&#8217; dell&#8217;inadempimento medesimo (cosi in motivazione la predetta sentenza: &#8220;In ogni caso, cio&#8217; che appare assorbente e&#8217; l&#8217;assoluta irrilevanza del comportamento, risalente ad epoca antecedente all&#8217;insorgenza dell&#8217;inadempimento della controparte, del resistente, il quale non poteva certo prevedere l&#8217;inadempienza dell&#8217;odierno ricorrente&#8230;&#8221;), la&#8217; dove, peraltro, la medesima decisione mostra di valorizzare, alla stregua della letterale formulazione della citata norma, la verificazione del danno, di cui, nel caso di specie, non e&#8217; dato dubitare in base alla ricostruzione innanzi evidenziata.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti, in quanto soccombenti, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale,  Sentenza 19 novembre 2012, n. 45033</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[conduttori irregolari]]></category>
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		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le condizioni che giustificano il sequestro preventivo dell'immobile locato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. CAVALLO Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONI Monica &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza n. 161/2011 TRIB. LIBERTA&#8217; di FIRENZE, del 30/09/2011;<br />
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;<br />
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto di dichiarare l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con ordinanza del 30 settembre 2011 il Tribunale di Firenze, deliberando al sensi dell&#8217;articolo 322 bis c.p.p., rigettava l&#8217;appello proposto da (OMISSIS) &#8211; imputata del reato di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis, per aver ceduto l&#8217;immobile di sua proprieta&#8217; sito in (OMISSIS) a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in cambio di un canone di locazione assolutamente sproporzionato (euro 3000,00 mensili) &#8211; avverso l&#8217;ordinanza del GIP del medesimo tribunale in data 7 novembre 2011, che aveva rigettato l&#8217;istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo del suddetto immobile emesso il precedente 26 maggio 2011 avente ad oggetto e finalizzato alla confisca obbligatoria in caso di condanna e ad impedire la reiterazione di condotte analoghe.</p>
<p>1.1 A sostegno del provvedimento il Tribunale territoriale osservava:</p>
<p>- che ai fini del legittimo ricorso all&#8217;istituto del sequestro preventivo sussisteva nel caso di specie il fumus commissi delicti, dappoiche&#8217;, in seguito all&#8217;intervento di polizia giudiziaria ed in base delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e della stessa formulazione del contratto di locazione, era stato rilevato: (a) che l&#8217;indagata aveva adibito l&#8217;alloggio non ammobiliato per cui e&#8217; causa, (composto da cinque vani un cucinotto un piccolo bagno ed un WC nel sottotetto) ubicato in zona ritenuta dai giudici di appello lontana dal centro e difficilmente raggiungibile, a dormitorio di almeno dodici extracomunitari (i due conduttori nonche&#8217; cinque ospiti per ognuno di essi, come espressamente stabilito con apposita clausola contrattuale, sostanzialmente diretta ad eludere le norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolano l&#8217;attivita&#8217; di affittacamere); (b) che il canone previsto, attese le condizioni complessive dell&#8217;abitazione e di quelle degli occupanti, secondo le dichiarazioni di alcuni abitanti dello stabile, talora in numero di diciotto, era da ritenersi sproporzionato rispetto ai valori di mercato, contrariamente a quanto sostenuto nelle consulenze tecniche prodotte dalla difesa e dalle ricevute allegate all&#8217;istanza di revoca, secondo cui il canone effettivamente riscosso (pari ad euro 1800,00 mensili) era inferiore a quello pattuito e corrispondente a quello di mercato, argomentando sul punto che le valutazioni dei consulenti apparivano palesemente incongrue anche in base a dati notori o di comune esperienza; (c) che ai fini della configurabilita&#8217; del reato doveva farsi riferimento alla congruita&#8217; canone pattuito e non gia&#8217; a quello inferiore, e comunque reputato eccessivo, asseritamente riscosso, in quanto, a prescindere dalla veridicita&#8217; delle ricevute prodotte, la locataria avrebbe comunque potuto recuperare la differenza ovvero esigere dai conduttori il pagamento della maggior somma stabilita;</p>
<p>- che corretta si appalesava, pertanto, la contestazione di reato, unica valutazione possibile da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria adita a mente dell&#8217;articolo 324 bis c.p.p., secondo insegnamento di questo Corte di legittimita&#8217;.</p>
<p>2. Ricorre avverso tale ordinanza (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, chiedendone l&#8217;annullamento giacche&#8217; viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis ed Legge Regionale Toscana n. 96 del 1996, articolo 13) e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.</p>
<p>2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:</p>
<p>- che il requisito dell&#8217;ingiustizia del profitto, necessario per la configurabilita&#8217; del delitto contestato e conseguentemente per il riconoscimento della legittimita&#8217; della confisca immobiliare per cui e&#8217; causa, e&#8217; stato erroneamente e contraddittoriamente desunto dal giudice territoriale, senza sottoporre a congrua e logica valutazione gli elementi addotti con l&#8217;istanza di revoca, che offrivano la prova che il canone effettivamente versato doveva ritenersi equo, censurando al riguardo che i giudici di appello non avevano adeguatamente considerato che nel corso del procedimento, a seguito di perquisizione a sorpresa disposta dal PM risoltasi con esito favorevole alla difesa, erano stati acquisiti gli originali delle ricevute rilasciate ai conduttori, corrispondenti alle copie allegate, e che le valutazioni dei consulenti tecnici circa la congruita&#8217; del corrispettivo versato erano state disattese con motivazione solo apparente;</p>
<p>- che illegittimamente i giudici di merito avevano ritenuto non necessario l&#8217;accertamento della sussistenza di un dolo specifico per stabilire la legittimita&#8217; dei sequestro, facendo riferimento ad un arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 &#8211; dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212) anteriore all&#8217;entrata in vigore della Legge n. 125 del 2008 che aveva modificato la norma incriminatrlce asseritamente violata dalla (OMISSIS);</p>
<p>- che infondato era l&#8217;argomento svolto dai giudici di appello, secondo cui la (OMISSIS) avrebbe potuto sempre richiedere al conduttori la differenza tra canone pattuito e quello effettivamente versato, richiamando al riguardo principi di diritto enunciati dalle sezioni civili di questa Corte, secondo cui la condotta della (OMISSIS) integrava gli estremi di una rinuncia all&#8217;esercizio di un diritto di credito;</p>
<p>- che i giudici di appello avevano omesso di rispondere alla deduzione difensiva secondo cui in base alla normativa della Regione Toscana un alloggio di circa 180 mq come quello della ricorrente, ben poteva ospitare fino a 12 persone ed oltre;</p>
<p>- che del tutto incongruamente i giudici di appello avevano affermato che il contratto dovesse prevedere l&#8217;obbligo di comunicare alla proprietaria le generalita&#8217; degli ospiti che dimoravano nell&#8217;appartamento, e cio&#8217; anche al fine di poter assolvere all&#8217;obbligatoria denuncia al commissariato di P.S. relativo alla cessione di fabbricato e cio&#8217; In quanto l&#8217;obbligo di comunicazione delle generalita&#8217; degli ospiti grava per legge solo sul conduttore (ex Legge 18 maggio 1978, n. 191);</p>
<p>- che il richiamo alle inattendibili sommarie Informazione rese da uno degli inquilini dello stabile relativamente al numero degli occupanti l&#8217;alloggio, infine, doveva ritenersi solo suggestivo ed irrilevante ai fini dell&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. L&#8217;impugnazione proposta nell&#8217;interesse di (OMISSIS) e inammissibile in quanto basata su motivi non consentiti nel giudizio di leggittimita&#8217; e comunque manifestamente Infondati.</p>
<p>1.1 Occorre premettere che anche nel giudizio di appello avverso il diniego di revoca del sequestro (nella specie preventivo) trova applicazione il principio secondo cui spetta al giudice del procedimento principale (di cognizione) valutare la fondatezza dell&#8217;ipotesi accusatoria, che e&#8217; posta a base del provvedimento cautelare. In quello incidentale e&#8217; giustificazione sufficiente il &#8220;fumus&#8221; della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato: la verifica della antigiuridicita&#8217; va compiuta sul piano della astrattezza, nel senso che essa non puo&#8217; investire la sussistenza in concreto dell&#8217;ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurabilita&#8217; del fatto come reato ed alla non palese difformita&#8217; di questo rispetto al fatto stesso, cosi&#8217; come concretamente accaduto, (in termini, Sez. 3, n. 1439 del 24/06/1993 &#8211; dep. 17/08/1993, Vigi, Rv. 194657).</p>
<p>Il ricorso per cassazione avverso l&#8217;ordinanza in tema di revoca dei provvedimenti di sequestro preventivo, in altri termini, e&#8217; proponibile solo per violazione di legge.</p>
<p>La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, e&#8217; da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; esteso, oltre che all&#8217;Inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicita&#8217;, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass, Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass, Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203; Cass, Sez. 6, 4.6.2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578).</p>
<p>2. In tema di revoca del sequestro, l&#8217;accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va allora compiuto sotto il profilo della congruita&#8217; degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi&#8217; come esposti al fine di verificare se essi consentono &#8211; in una prospettiva di ragionevole probabilita&#8217; &#8211; di inquadrare l&#8217;ipotesi formulata dall&#8217;accusa in quella tipica.</p>
<p>In altri termini il controllo del giudice non puo&#8217; investire la concreta fondatezza dell&#8217;accusa, ma deve limitarsi all&#8217;astratta possibilita&#8217; di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata Ipotesi di reato (Cass., Sez. Un. 29 gennaio 1997, n. 00023, Bassi ed altri, rv. 206657; Cass, Sez. 4, 12 dicembre 2001, n. 41388, Andreani, rv. 223196; Cass, Sez. 3, 4 novembre 2002, n. 36538, Pianelli, rv. 223075).</p>
<p>1.2 Sulla base di questi principi giuridici l&#8217;ordinanza impugnata e&#8217; esente dai vizi denunciati.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato l&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato contestato e la pertinenza ad essi del bene oggetto del sequestro, evidenziando che la cessione in locazione dell&#8217;immobile a cittadini stranieri era dato assolutamente pacifico e come la (OMISSIS) avesse predisposto il relativo contratto prevedendo delle clausole che non consentivano alla parte locatrice di avere contezza sulla effettiva regolarita&#8217; della presenza in Italia dei numerosi occupanti l&#8217;alloggio.</p>
<p>Il provvedimento impugnato argomentava, con valutazioni logicamente coordinate, che tali affermazioni trovavano un oggettivo elemento di riscontro nelle dichiarazioni delle persone informate dei fatti &#8211; evidenzianti che l&#8217;appartamento veniva occupato da un numero di persone mai inferiore alle dodici unita&#8217; &#8211; nonche&#8217; nelle risultanze delle altre attivita&#8217; di indagine svolte, nell&#8217;ambito delle quali particolare rilevanza assumeva lo stesso contenuto del contratto di locazione.</p>
<p>Questo articolato contesto indiziario non e&#8217; inficiato dalla documentazione difensiva (ricevute; consulenze tecniche di parte), la quale concerne dei dati di fatto (la corresponsione da parte dei locatari di un canone inferiore a quello pattuito; la congruita&#8217; del canone di locazione che si assume effettivamente corrisposto) che anche a ragione del carattere autoreferenziale di tale documentazione (le ricevute prodotte devono ritenersi essere state predisposte dalla stessa parte locatrice; la consulenza tecnica, al di la&#8217; della sua contestata attendibilita&#8217;, presuppone che il minor canone indicato nelle ricevute sia quello effettivamente versato e non abbia invece carattere simulato) allo stato non risulta dotato di univoco significato, suscettibile di diversi sviluppi procedimentali e, in ogni caso, correlato soltanto ad uno dei molteplici elementi di indagine (l&#8217;elevato importo del canone pattuito) valorizzati per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, cosi&#8217; come del tutto irrilevante si rivela il riferimento all&#8217;avvenuto rispetto dei parametri fissati dalla legge regionale relativamente al numero massimo di occupanti di un alloggio di dimensioni pari a quello assoggettato a sequestro, posto che la norma incriminatrice che si assume violata dalla (OMISSIS) punisce la cessione in locazione di un immobile ad uno straniero irregolare non gia&#8217; il superamento dei parametri di abitabilita&#8217;.</p>
<p>2. Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l&#8217;assenza di colpa nella proposizione dell&#8217;Impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro 1000,00 (mille) alla cassa delle ammende.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11 aprile 2000 n. 4598</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-11-aprile-2000-n-4598/</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[agibilitò]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione non abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del locatore]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO &#8211; Presidente - Dott. Antonio LIMONGELLI &#8211; Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Angelo GIULIANO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Antonio LIMONGELLI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Luigi Francesco DI NANNI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Italo PURCARO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Alberto TALEVI &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>PS, BE, BM, BN, BG, nella qualità di legittimi eredi di BQ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, difesi dall&#8217;avvocato GIULIANO MILIA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- RICORRENTI -</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>DMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell&#8217;avv. STEFANO AGAMENNONE, che lo difende insieme all&#8217;avv. MARCO SANVITALE, con procura speciale del Dott. Notaio Simonetta De Berardinis, in Pescara 8-4-1998, REP.N. 11617;</p>
<p style="text-align: right;">- RESISTENTE -</p>
<p>avverso la sentenza n. 387-96 della Corte d&#8217;Appello di L&#8217;AQUILA,emessa il 13-2-1996 depositata il 18-09-96; RG.1-1993,<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17-12-99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;<br />
udito l&#8217;Avvocato STEFANO AGAMENNONE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione, notificato il 26.5.89, DMA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara BQ per sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di quest&#8217;ultimo, del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.8.1987. Deduceva l&#8217;attore di aver preso in locazione dal convenuto un capannone sito in Spoltore per destinarlo, secondo quanto espressamente evidenziato in contratto, ad uso di officina e di carrozzeria. Successivamente nel mese di marzo 1989 aveva scoperto, a seguito del sopralluogo del tecnico comunale, che tale capannone non poteva essere destinato all&#8217;uso dedotto in contratto, in quanto avente destinazione urbanistica di deposito occasionale ad esso impartita dallo stesso locatore con la domanda di condono edilizio. Per tale ragione il tecnico comunale prima ed il Sindaco poi gli avevano intimato di sospendere l&#8217;attività di autocarrozzeria.</p>
<p>Resisteva in giudizio il BQ.</p>
<p>Successivamente, con atto notificato l&#8217;11.1.90, DMA riassumeva il giudizio promosso nei suoi confronti dinanzi al Pretore di Pescara da Bianchini Quinto con intimazione di sfratto del 17.7.89, chiedendo che la medesima fosse dichiarata infondata atteso che la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, non contestata ed anzi ammessa, doveva ritenersi legittima stante l&#8217;inadempienza del locatore. Anche in questo secondo giudizio si costituiva ritualmente il Bianchini insistendo affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto per la morosità del DMA, con condanna dello stesso al pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di giugno e luglio 1989, scaduti e non pagati.</p>
<p>Le due cause venivano riunite con ordinanza del G.I.</p>
<p>Con sentenza del 12.3. &#8211; 12.8.1992 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore proposta dal DMA e accoglieva quella proposta dal Bianchini di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, condannando quest&#8217;ultimo al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di giugno e luglio 1989, per complessive L 900.000, con gli interessi legali ed il favore delle spese di lite.</p>
<p>Proponeva appello DMA.</p>
<p>Resisteva in giudizio BQ.</p>
<p>Con sentenza 13.2 &#8211; 18.9.96 la Corte d&#8217;Appello de L&#8217;Aquila, in totale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore, condannando l&#8217;appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi.</p>
<p>Ricorrono per cassazione con tre motivi PS, BE, BM, BN, e BG nella qualità di legittimi eredi di BQ.</p>
<p>DMA ha solo depositato Procura.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.</p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c. c., in relazione agli artt. 1453 e 1460 c. c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 C.C. esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata ha dichiarato l&#8217;inadempimento del locatore e, quindi, legittima l&#8217;eccezione di inadempimento opposta ex art. 1460 c.c. dal conduttore, sull&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;inidoneità dei locali all&#8217;uso dedotto in contratto costituisca violazione degli obblighi imposti al locatore dagli artt. 1575 e 1578 c.c. rinvenendo, quindi, tra questi, anche quello di garantire, sotto il profilo strettamente amministrativo, l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile ad essere destinato all&#8217;esercizio della specifica attività commerciale svolta dal conduttore di un obbligo espressamente e specificamente assunto in tal senso dal locatore e rinveniente dal contratto. In entrambe i casi la sentenza è censurabile. Infatti nel primo caso la Corte ha violato gli artt. 1575 e 1578 c.c., non imponendo questi al locatore di garantire la possibilità, sotto il profilo amministrativo ed urbanistico, di esercitare nei locali una determinata attività, mentre nel secondo, laddove avrebbe riscontrato una specifica ed espressa pattuizione in virtù della quale il locatore si sarebbe fatto carico di garantire tale possibilità, ha certamente violato le norme dettate dal Codice Civile in tema di interpretazione del contratto. Non è sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stata stipulata per un certo uso affinché questo assuma rilevanza quale condizione di efficacia del contratto o quale elemento presupposto, o ancora quale contenuto dell&#8217;obbligo del locatore di garantire il pieno godimento dell&#8217;immobile, essendo invece necessario, a tal fine una specifica pattuizione delle parti dalla quale possa evincersi in maniera certa che il locatore abbia assunto, al riguardo, una specifica obbligazione. Orbene, dalle clausole del contratto de quo, non è dato rinvenire una pattuizione delle parti che possa permettere di affermare che il locatore abbia assunto uno specifico obbligo in ordine all&#8217;idoneità dei locali ad ospitare la specifica attività commerciale esercitata dal conduttore. Ciò a tacere del fatto che è stato il DMA, mentre godeva pacificamente del locale per la destinazione prescelta, a richiedere l&#8217;intervento del Comune perché emettesse un ordine di sospensione dell&#8217;attività inammissibile ed improbabile.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia lamentando che il Collegio giudicante ha comunque omesso la benché minima motivazione in ordine alla statuizione secondo cui il locatore avrebbe garantito espressamente e specificamente l&#8217;idoneità dei locali ad essere destinati alla determinata attività voluta dal conduttore.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell&#8217;art 2697 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1460 c.c. esponendo quanto segue.</p>
<p>La domanda del conduttore è stata accolta in assenza della benché minima prova dell&#8217;inadempimento del locatore. Il conduttore è infatti venuto meno all&#8217;onere di provare che la destinazione dell&#8217;immobile aveva natura ostativa per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività dedotta in contratto. Dalla relazione del tecnico comunale di Spoltore 6.3.99, prodotta dallo stesso conduttore, infatti si evince unicamente che alla data del sopralluogo la destinazione dell&#8217;immobile era quella di deposito occasionale e che altra destinazione dei manufatto andava preventivamente autorizzata. L&#8217;onere di ottenere tale preventiva autorizzazione per il tipo di attività che in concreto si intendeva esercitare nell&#8217;immobile non poteva che far carico al conduttore, titolare dell&#8217;attività stessa. Nessuna prova è stata fornita dal conduttore circa l&#8217;impossibilità di ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di attività di autocarrozzeria ed autofficina, non risultando neppure che egli abbia presentato domanda in tal senso dinanzi alle competenti autorità.</p>
<p>Il ricorso appare fondato per quanto di ragione.</p>
<p>Occorre anzitutto precisare che la vera ratio decidendi dell&#8217;impugnata decisione va individuata nella seguente frase della motivazione: &#8220;&#8230;la destinazione d&#8217;uso &#8211; il cui mutamento, con o senza opere, può essere richiesto solo dal proprietario &#8211; è un elemento che caratterizza l&#8217;immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico &#8211; sociale e, quindi, di soddisfare in concreto il bisogno che ha indotto il conduttore a chiederlo in locazione; ne discende che, quando detto bisogno non può essere soddisfatto perché l&#8217;immobile concesso non possiede le caratteristiche garantite dal locatore, questi deve essere considerato inadempiente per consegna di &#8220;aliud pro alio&#8221;&#8230;&#8221;.</p>
<p>Si deve dunque ritenere che detto inadempimento del locatore Bianchini si basi, secondo la Corte di merito, nella divergenza tra le caratteristiche &#8220;..garantite dal locatore&#8230;&#8221; e quelle in concreto sussistenti; e cioè, anzitutto, sul fatto che detto locatore aveva garantito (evidentemente nel contratto) la sussistenza delle caratteristiche in questione.</p>
<p>Non sembra invece che detto Giudice di secondo grado abbia inteso ricollegare l&#8217;inadempimento predetto alla violazione delle norme contenute negli artt. 1575 ed 1578 c.c.</p>
<p>Debbono pertanto ritenersi prive di base le doglianze di violazione di legge concernenti tali norme.</p>
<p>Appaiono invece fondate le doglianze concernenti la motivazione in ordine alla sussistenza della predetta garanzia contrattuale; infatti nell&#8217;impugnata sentenza non viene esposta una rituale motivazione volta a chiarire per quali ragioni una siffatta garanzia dovrebbe ritenersi inserita nel contratto in questione. Sul punto appare opportuno ricordare che, come questa Corte Suprema ha già rilevato (cass. n. 3154 del 13-07-1977): &#8220;La destinazione particolare dell&#8217;immobile locato, tale da richiedere che l&#8217;immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, o quale elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell&#8217;obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell&#8217;immobile in relazione all&#8217;uso convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l&#8217;attestazione del riconoscimento della idoneità dell&#8217;immobile da parte del conduttore.&#8221; Dall&#8217;accoglimento di tale doglianza, preliminare rispetto a quella concernente la prova che la destinazione dell&#8217;immobile aveva natura ostativa per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività dedotta in contratto (ed alle altre), deriva l&#8217;assorbimento di quest&#8217;ultima (e delle altre).</p>
<p>Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. L&#8217;impugnata decisione va cassata, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila; la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa a detto giudice di rinvio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l&#8217;impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila.</p>
<p>Così deciso a Roma il 17.12.1999.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11 aprile 2006 n. 8409</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICASTRO Gaetano &#8211; Presidente - Dott. FANTACCHIOTTI Mario &#8211; Consigliere - Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. NICASTRO Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. FANTACCHIOTTI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CALABRESE Donato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall&#8217;avvocato CABIDDOMARIO, con studio in 09128 &#8211; CAGLIARI, Via G.Rossini n. 6/A, giustadelega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>E. &amp; C. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatoresig. E.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIRO ANTONINO, difesa dall&#8217;avvocato MASSACCI GABRIELLA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 126/02 della Corte d&#8217;Appello di CAGLIARI,sezione civile, emessa l&#8217;8/02/02, depositata il 15/04/02, R.G.280/91;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/01/06 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 27/10/81 il sig. C. R. conveniva la società E&amp;C. Costruzioni s.r.l. avanti al Tribunale di Cagliari per ivi sentir accertare e dichiarare &#8220;il grave inadempimento della convenuta&#8221; e la legittimità del proprio recesso dal contratto con la medesima stipulato in data 25 novembre 1980 di locazione di un seminterrato sito in (OMISSIS) &#8220;da adibire a deposito merci&#8221;.</p>
<p>Esponeva al riguardo che, seppure fissata la decorrenza della locazione per la data del 25 novembre 1980, l&#8217;inizio del pagamento dei canoni era stato stabilito per il 1 gennaio 1981, essendo ancora in corso lavori di ultimazione, e di aver conseguito la effettiva disponibiltà dei locali soltanto nell&#8217;ultima decade di gennaio del 1981, senza che gli venissero peraltro consegnati i certificati di abitabilità e di uso commerciale, indispensabili per poter utilizzare i locali per depositarvi le merci.</p>
<p>Aveva successivamente appreso del mancato rilascio dei suindicati certificati da parte delle competenti autorità amministrative nonchè, conseguentemente, dell&#8217;autorizzazione sanitaria all&#8217;uopo necessaria, e non avendo potuto utilizzare quale deposito commerciale il magazzino locato era stato costretto ad interrompere alcuni rapporti di fornitura di generi di erboristeria, dietetica e macrobiotica che l&#8217;avevano condotto a porre fine all&#8217;attività cui il locale era destinato, sicchè si era finalmente indotto a recedere dal contratto di locazione in questione.</p>
<p>Nella resistenza della società convenuta, con sentenza parziale dell&#8217;8/2/90 l&#8217;adito giudice dichiarava risolto il contratto per inadempimento della locatrice, che condannava altresì al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Interposto gravame dalla società E&amp;C. Costruzioni s.r.l., cui resisteva il C., con sentenza del 15/4/2002 la Corte d&#8217;Appello di Cagliari, in accoglimento dell&#8217;impugnazione ed in riforma dell&#8217;impugnata decisione di primo grado, nel disattendere l&#8217;istanza istruttoria di deferimento del giuramento suppletorio proposta in via subordinata rigettava tutte le domande originariamente formulate dal C., con conseguente condanna del medesimo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Esponeva al riguardo che ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 221 (T.U. delle Leggi Sanitarie) il certificato di abitabilità è irrilevante con riferimento a locali destinati &#8211; come nel caso in esame &#8211; ad uso diverso da abitazione; che vi era stata da parte del conduttore appellato una utilizzazione in concreto dell&#8217;immobile locato con (quantomeno un &#8220;tentativo&#8221; di) modificazione della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile contrattualmente pattuita quale &#8220;deposito merci&#8221; in quella di &#8220;deposito commerciale&#8221;, confermata anche dalla assunta prova testimoniale; che &#8220;la riflessione sulla notevole differenza concettuale determina una ipotesi di palese inadempimento negoziale da parte del conduttore&#8221;; che in base ad &#8220;orientamento giurisprudenziale sul punto, ormai consolidato in sede di legittimità&#8221;, non è &#8220;onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l&#8217;uso del bene locato&#8221;, salvo patto contrario nel caso invero non emergente dallo stipulato contratto.</p>
<p>Avverso la suindicata sentenza della corte di merito ricorre ora per Cassazione il C., sulla base di 4 motivi.</p>
<p>Resiste la società società E&amp;C. Costruzioni s.r.l., con controricorso illustrato da memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la destinazione del locale.</p>
<p>Si duole in particolare che la corte di merito abbia immotivatamente ravvisato la sussistenza della sua &#8220;intenzione&#8221; di ottenere il mutamento della destinazione d&#8217;uso contrattualmente pattuita dell&#8217;immobile allo scopo di &#8220;aprire un esercizio commerciale destinato alla vendita al pubblico&#8221;, per poter a fine rapporto locatizio così conseguire quell&#8217;indennità di avviamento che in sede di negoziazione era rimasta viceversa esclusa.</p>
<p>Deduce che la Corte d&#8217;Appello di Cagliari ha valorizzato la deposizione testimoniale di un funzionario comunale al riguardo invero inidonea; che non vengono nel caso in rilievo i contatti con il pubblico; che non sono stati considerati i contratti, prodotti in atti, da lui stipulati con imprese quali la Cadey, Fior di loto ed Ulrich, delle quali era divenuto concessionario, svolgendo pertanto un&#8217;attività che &#8220;contrasta&#8221; con la vendita al pubblico.</p>
<p>Sostiene che tale giudice avrebbe dovuto considerare che (anche) per utilizzare il locale ad uso deposito di merci è invero necessaria la certificazione da parte dell&#8217;Ufficiale sanitario del Comune, oltre al fatto che la stessa società locatrice aveva costruito su sua richiesta bagno e antibagno, nonchè apposto delle zanzariere, stante la necessità di assicurare la necessaria protezione e la salubrità dell&#8217;immobile locato.</p>
<p>Con il 2 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all&#8217; art. 221 del citato (T.U. delle Leggi Sanitarie), il ricorrente invoca l&#8217;autorità della pronunzia Cass., Sez. Un. Pen., 6/7/1996, n. 6818 (Timpani), ove si è affermato essere la licenza di abitabilità necessaria anche nel caso in cui un edificio venga destinato ad usi diversi da quello abitativo, non essendo il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4 (unica fonte normativa che distingueva tra &#8220;certificato di abitabilità&#8221; e &#8220;certificato di agibilità&#8221;, riservando il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il secondo a quelli utilizzati in modo diverso), più in vigore sin dal 28 luglio 1994, dal tempo cioè di efficacia del D.P.R. n. 425 del 1994, il quale tale distinzione ha soppresso prescrivendo che ai fini dell&#8217;utilizzabilità &#8211; in tutto o in parte &#8211; degli edifici il proprietario è tenuto a richiedere il certificato di abitabilità.</p>
<p>Con il 3 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla clausola contrattuale riguardante la destinazione dell&#8217;immobile locato ad uso &#8220;deposito merci&#8221;, il ricorrente lamenta in particolare l&#8217;apoditticità e l&#8217;infondatezza della distinzione dalla Corte d&#8217;Appello operata tra &#8220;deposito merci&#8221; e &#8220;deposito commerciale&#8221;, ribadendo il proprio diritto ad ottenere in ogni caso un locale a norma di legge ed oggettivamente idoneo alla sua naturale utilizzazione.</p>
<p>I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.</p>
<p>Nell&#8217;impugnata sentenza la corte di merito afferma essere la licenza di abitabilità nel caso che ne occupa del tutto irrilevante, avendo il contratto di locazione ad oggetto un immobile destinato ad uso diverso da abitazione.</p>
<p>Come già posto in rilievo da Cass. Sez. Un. Pen., 19/6/1996, n. 6816, P.M. in proc. Timpani (richiamata anche dal ricorrente), è invero ormai superato il risalente orientamento (per il quale v. Cass. pen., sez. 3^, 20/1/1981, n. 3887, Canali) secondo cui l&#8217;obbligo di munirsi dell&#8217;autorizzazione all&#8217;abitabilità era prescritta soltanto per gli immobili adibiti ad uso abitativo, per quelli aventi diversa destinazione viceversa esistendo adempimenti sostitutivi ugualmente idonei alla salvaguardia delle esigenze igienico-sanitarie tutelate dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221.</p>
<p>Orientamento interpretativo che era rimasto disatteso, in accordo con la migliore dottrina, già dalla successive pronunzie di questa Corte (v. Cass. Pen., sez. 3^, 23/1/1985, Spanò; Cass. Pen., sez. 4^, 11/1/1983, Paglianti; Cass. Pen., sez. 3^, 22/4/1985, Barberis; Cass. pen., sez., Sez. 3^, 21/8/1986, Pitella; Cass. Pen., sez. 4^, 28/6/1989, Nobile; Cass. Pen., sez. 1^, 29/3/1989, Montecucco; Cass. Pen., sez. 3^, 13/7/1992, Santulli; Cass. Pen., sez. 4^, 7/2/1994, Ferrante; Cass. pen., sez. 3^, 30/6/1995, n. 1758, Menaldo; Cass. pen., sez. 3^, 16/1/1996, n. 120, P.G. in proc. Boldrini; Cass. pen., sez. 3^, 3/11/1995, n. 3704, P.M. in proc. Cialdi ed altri; Cass. pen., sez. 3^, 19/9/1997, n. 923, P.M. in proc. Riccardi; Cass. pen., sez. 3^, 5/2/1998, n. 503, P.M. in proc. Petrucci ed altro. Contra, nel senso che la mancanza del certificato di abitabilità non integra più il reato di cui al citato art. 221 per intervenuta abrogazione da parte del D.P.R. n. 425 del 1995, art. 5 v. Cass. pen., sez. 3^, 27/1/1996, n. 812, Caltabiano), prima dell&#8217;emanazione del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, che ha soppresso la distinzione tra il certificato di &#8220;abitabilità&#8221;, riservato agli immobili destinati ad uso abitativo, e quello di &#8220;agibilità&#8221;, relativo agli immobili utilizzati ad uso diverso da abitazione, posta dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, non più in vigore sin dal 28 luglio 1994.</p>
<p>Con la conseguenza che la disciplina normativa unitaria del procedimento autorizzativo, correlata alla ineludibile ed insostituibile necessità di tutelare le condizioni igienico- sanitarie degli edifici a qualsiasi titolo frequentati dalle persone fisiche, non può essere in alcun modo rimessa in discussione (v. la citata Cass. Sez. Un. Pen., 19/6/1996, n. 6816, P.M. in proc. Timpani).</p>
<p>Il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4 (emanato in attuazione della delega di cui alla L. n. 537 del 1992, art. 2, comma 7) prevede che &#8220;1. Affinchè gli edifici, o parti di essi, indicati nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 220, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l&#8217;iscrizione al catasto dell&#8217;immobile, restituita dagli uffici catastali con l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l&#8217;avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 2. Entro trenta,giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3. In caso di silenzio dell&#8217;amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l&#8217;abitabilità si intende attestata. In tal caso, l&#8217;autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l&#8217;ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l&#8217;assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall&#8217;amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all&#8217;interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell&#8217;amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.</p>
<p>5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi&#8221;.</p>
<p>In giurisprudenza di legittimità si è già affermato che, atteso il tenore della sopra trascritta norma ed in assenza di patto contrario, incombe all&#8217;alienante o disponente (con riferimento al venditore v. Cass., 4/11/1995, n. 11521; Cass., 26/1/1995, n. 953; Cass., 17/12/1993, n. 12507) l&#8217;obbligo di curare l&#8217;ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonchè degli interessi urbanistici, richiedenti l&#8217;accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell&#8217;edificio (v. Cass. pen., 7/2/1997, n. 4311), attestante l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile ad essere &#8220;abitato&#8221; e più generalmente ad essere frequentato dalle persone fisiche.</p>
<p>In presenza, come nel caso, di contratto di locazione, pertanto, tale obbligo deve ritenersi incombere (diversamente invero che per le ipotesi di autorizzazioni amministrative &#8211; come ad es. l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio ovvero di quelle di pubblica sicurezza necessarie all&#8217;esercizio di specifiche attività o per poter adibire l&#8217;immobile a pubblici spettacoli, (peraltro di mero rilievo pubblicistico ed inidonee ad incidere sul rapporto privatistico: cfr. Cass., 19/1/1999, n. 463) &#8211; al locatore, quale proprietario o comunque titolare del potere di disposizione sulla cosa.</p>
<p>La mancanza del certificato di abitabilità si è ritenuta determinare, sul piano civilistico, la nullità del contratto per illiceità dell&#8217;oggetto (v. Cass., 29/3/1995, n. 3687; Cass., 11/8/1990, n. 8199) ovvero quale ipotesi di aliud pro alio (v. Cass., 11/2/1998, n. 1381; Cass., 20/1/1996, n. 442; Cass., 10/6/1991, n. 6576; Cass., 5/11/1990, n. 10616; Cass., 11/8/1990, n. 8199; Cass., 20/12/1985, n. 6542; Cass., 20/1/1983, n. 2398).</p>
<p>Come osservato anche in dottrina, l&#8217;obbligo del preventivo rilascio del certificato di abitabilità non trova peraltro fondamento normativo, atteso che l&#8217;utilizzazione dell&#8217;immobile privo del certificato di abitabilità è altro rispetto alla relativa negoziazione, che non è necessariamente preclusa dalla (temporanea) mancanza di tale atto amministrativo (cfr. Cass., 11/8/1990, n. 8199. V. anche Cass., 5/10/2000, n. 13270).</p>
<p>Anche la tesi dell&#8217;aliud pro alio non appare del tutto convincente, in quanto nel caso ricorre un&#8217;ipotesi di inesattezza giuridica della prestazione ridondante in termini di inadempimento, piuttosto che sul piano della invalidità, del contratto, legittimante il ricorso ai generali rimedi in proposito previsti.</p>
<p>Va al riguardo osservato che se in termini generali la mancanza del certificato di abitabilità &#8211; per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato &#8211; viene a configurare una situazione d&#8217;inadempimento in ragione dell&#8217;iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l&#8217;interesse dell&#8217;acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa, laddove essa risulti &#8211; come nel caso in esame &#8211; nota alle parti può invero non precludere la negoziazione dell&#8217;immobile, l&#8217;inadempimento divenendo definitivo solamente allorquando il relativo rilascio risulti definitivamente negato.</p>
<p>A tale stregua, se non può escludersi che l&#8217;immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di rapporto locatizio, il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (cfr. Cass., 21/12/2004, n. 23695; Cass., 5/11/2002, n. 15489; Cass., 10/8/2001, n. 11055; Cass., 12/9/2000, n. 12030; Cass., 16/9/1996, n. 8285).</p>
<p>Nell&#8217;impugnata sentenza la Corte d&#8217;Appello di Cagliari non si è invero attenuta ai suesposti principi, in particolare laddove, senza dare atto della sussistenza nella specie di uno specifico patto contrario intervenuto tra le parti, ed invocando un &#8220;orientamento giurisprudenziale&#8221; al riguardo &#8220;ormai consolidato in sede di legittimità&#8221;, afferma per converso che &#8220;salvo patto contrario&#8221; non è &#8220;onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l&#8217;uso del bene locato&#8221;, aggiungendo non risultare nel caso invero &#8220;previsto dal contratto che tali autorizzazioni dovessero essere richieste dalla locatrice&#8221;.</p>
<p>Atteso quanto sopra rilevato ed esposto in ordine alla ineludibile necessità di tutela delle condizioni igieniche sanitarie degli edifici frequentati da persone a qualsivoglia uso destinati, risulta invece superflua ogni distinzione tra uso a fini di &#8220;deposito merci&#8221; ed uso con finalità di &#8220;deposito commerciale&#8221;, tra i quali la corte di merito ha ravvisato &#8220;una sensibile differenza&#8221;, una &#8220;notevole differenza concettuale&#8221;, invero immotivata e, diversamente da quanto da tale giudice affermato, in ogni caso irrilevante &#8220;ai fini della decisione&#8221;.</p>
<p>Distinzione, va ulteriormente osservato, che il giudice dell&#8217;appello ha argomentato essenzialmente dall&#8217;assunta prova testimoniale, senza peraltro in proposito darne sufficiente e congrua motivazione, essendosi sul punto limitato ad affermare che &#8220;il funzionario dell&#8217;amministrazione comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni ha affermato di ricordare vagamente che il rifiuto del provvedimento richiesto dal conduttore fosse dovuto a motivi di ordine tecnico&#8221;; e che &#8220;La prova tuttavia fornisce anche degli elementi contrari alla tesi dell&#8217;appellato, in quanto, in relazione al contenuto del provvedimento richiesto, il funzionario ha parlato genericamente di mutamento della destinazione d&#8217;uso&#8230;&#8221;. Pervenendo quindi alla conclusione che &#8220;ciò, anche alla luce della stessa prospettazione enunciata in citazione, consente comunque di ritenere che il conduttore abbia cercato di ottenere un mutamento di destinazione dell&#8217;immobile d&#8217;uso del locale, per adibirlo ad esercizio commerciale, in palese violazione della clausola contrattuale che ne prevede l&#8217;uso solo come deposito merci&#8221;.</p>
<p>Conclusione invero apoditticamente formulata e non esaustivamente argomentata, non riuscendo ad evincersi nemmeno il nesso logico tra l&#8217;asserzione secondo cui il rilevato mutamento di destinazione risulterebbe confermata &#8220;dal contenuto di una precisazione richiesta al teste, rispondendo alla quale egli ha detto che per il mutamento di destinazione l&#8217;autorizzazione sanitaria era richiesta solamente per i locali destinati alla vendita di alimenti o bevande&#8221; e quanto il giudice del gravame di merito ne fa discendere in termini di idoneità ad &#8220;evidentemente&#8221; dimostrare che l&#8217;intenzione dell&#8217;appellato fosse quella di ottenere il mutamento di destinazione per aprire un esercizio commerciale destinato alla vendita al pubblico&#8221;.</p>
<p>Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta, formulata in via subordinata istruttoria, di deferimento del giuramento suppletorio, lamentando che erroneamente la corte di merito non vi aveva dato corso pur in presenza dell&#8217;accoglimento della sua domanda in 1 grado, deponente per la sussistenza &#8220;quantomeno&#8221; della &#8220;prova semipiena&#8221;.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Come da questa Corte invero già affermato, il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d&#8217;ufficio (v. Cass. n. 2659 del 2004; Cass. n. 101 del 2003). E la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736 c.c., n. 2, che è costituito dall&#8217;esaurimento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti senza che sia stata raggiunta la prova piena in favore di uno dei contendenti, nonchè circa l&#8217;opportunità di avvalersi di tale mezzo e la scelta della parte che deve giurare, integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale è tenuto soltanto ad esporre le ragioni delle risoluzioni adottate (v. Cass. n. 173 del 1986), peraltro in termini congrui, nel qual caso rimane sottratto al controllo in sede di legittimità (v. Cass. n. 2659 del 2004; Cass. n. 101 del 2003).</p>
<p>Orbene, nel fare esercizio dei propri poteri discrezionali in proposito, la Corte di merito ha invero congruamente esposto le ragioni che l&#8217;hanno indotta a rigettare la richiesta di deferimento del medesimo formulata in via subordinata istruttoria dall&#8217;odierno ricorrente, affermando difettarne nel caso i presupposti in ragione della ravvisata sussistenza di una prova piena, e non già semipiena/ in ordine ai fatti di causa. Al riguardo invero divisando in termini intrinsecamente coerenti con la decisione assunta nel definire l&#8217;impugnazione di merito avanti a sè proposta.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta la cassazione in relazione dell&#8217;impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della detta Corte d&#8217;Appello che procederà ad un nuovo esame della fattispecie e degli enunziati principi farà applicazione, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso; rigetta il quarto.<br />
Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Cagliari.<br />
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.<br />
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 10 ottobre 2012, n. 40050</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:28:36 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe &#8211; Presidente Dott. FOTI Giacomo &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe &#8211; Presidente<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. IZZO Fausto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco &#8211; Consigliere<br />
Dott. GRASSO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 2731/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 18/11/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell&#8217;1/12/2008, dichiarato colpevole (OMISSIS) del delitto di all&#8217;articolo 589, cod. pen., ai danni di (OMISSIS), condanno&#8217; il medesimo alla pena stimata di giustizia e assolse (OMISSIS) dalla stessa imputazione perché il fatto on costituisce reato.</p>
<p>1.1. Al fine di favorire una più agevole comprensione della vicenda é bastevole ricordare in questa sede che il (OMISSIS), secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, raggiunto da scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia, dopo aver vanamente disattivato l&#8217;interruttore generale della propria abitazione, stante che la dispersione elettrica non era cessata, si era recato sulla terrazza, ove erano alloggiate le vasche dell&#8217;acqua, ivi rimanendo folgorato (verrà trovato dai soccorritori aggrappato alla ringhiera). Notata la presenza di un cavo elettrico poggiato su un tubo conducente acqua potabile, collocato, a sua volta, vicino la ringhiera, veniva rilevata dal personale (OMISSIS) una rilevante dispersione elettrica.</p>
<p>2. La Corte d&#8217;appello di Catania, con sentenza dell&#8217;8/11/2011, investita della cognizione impugnatoria dall&#8217;appello proposto dall&#8217;imputato, dalla Procura Generale, dalle parti civili e, in via incidentale, da (OMISSIS), in parziale riforma dell&#8217;impugnata, sentenza, dichiaro&#8217; la penale responsabilità anche della (OMISSIS) (proprietaria dell&#8217;alloggio abitato dalla vittima) che condanno&#8217;, applicate le attenuanti generiche e, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, alla pena sospesa reputata di giustizia.</p>
<p>3. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione.</p>
<p>3.1. Con il primo motivo viene eccepito &#8220;il difetto di motivazione determinato dall&#8217;erronea interpretazione ed applicazione del principio di causalità nel reato colposo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;evento dipese, a parere dei ricorrenti, dall&#8217;improvvido, arbitrario ed illogico comportamento del (OMISSIS), il quale, in presenza di dispersione elettrica, invece che contattare personale specializzato, penso&#8217; di salire sulla terrazza, alla quale non aveva diritto di accedere, ove, peraltro, non si trovavano i contatori dell&#8217;energia elettrica, ma solo le vasche dell&#8217;acqua.</p>
<p>Il tecnico (OMISSIS), sentito in qualità di teste, ebbe ad affermare che l&#8217;appartamento era dotato di &#8220;salvavita&#8221;, che il predetto, dopo il fatto, aveva provveduto a sostituire e, quindi, se la dispersione era dipesa da un malfunzionamento del differenziale, nessun rimprovero poteva muoversi agli imputati.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;ing. (OMISSIS) non era stato in condizione di escludere con certezza assoluta che l&#8217;impianto elettrico non fosse in alcun modo protetto.</p>
<p>3.2. La motivazione della sentenza era incorsa in manifesta illogicità nell&#8217;affermare che il (OMISSIS) dovesse considerarsi amministratore di fatto dell&#8217;immobile, abitato dalla vittima. Solo per ragioni di affetto filiale si era prestato saltuariamente ad occuparsi, dietro richiesta dell&#8217;anziana madre, dello stabile; nessuna delega aveva mai ricevuto e, peraltro, l&#8217;avversa ricostruzione dipendeva dalle dichiarazioni interessate dei parenti della vittima.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>4. Il ricorso va disatteso perché infondato.</p>
<p>4.1. Errano i ricorrenti nel sostenere che la Corte territoriale sia incorsa in vizio motivazionale, in questa sede censurabile, nel fare applicazione del principio di causalità</p>
<p>Senza che occorra conoscere se l&#8217;impianto elettrico dell&#8217;abitazione fosse dotato, come la legge richiede, di interruttore differenziale, é certo che ove fosse stato regolarmente posto in essere strumento efficiente di tal fatta il tragico evento non si sarebbe dato, perché l&#8217;immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione.</p>
<p>In ogni caso il giudice del merito, sul punto non smentito, attraverso ragionamento pienamente condivisibile ha chiarito, anche sulla base degli accertamenti tecnici svolti, che il modo d&#8217;essere degli impianti (peraltro l&#8217;intiero gruppo pompa-autoclave appariva assemblato in modo rudimentale e al quanto approssimativo) e la loro allocazione facevano escludere che al predetto impianto elettrico (cioé quello che adduceva l&#8217;energia elettrica al gruppo) fosse assicurata protezione mediante il cd. salvavita (pagg. 7 e 8 della sentenza di secondo grado).</p>
<p>Nessuna condotta, peraltro, estranea a all&#8217;id quod plerumque accidit puo&#8217; attribuirsi alla vittima, la quale, percepita la scarica elettrica mentre era sotto la doccia, sali&#8217; sul terrazzo, evidentemente di libero accesso (e nulla rileva che in questa sede i ricorrenti asseriscano che la vittima non avesse titolo civilistico al fine), per accertarsi della ragione della dispersione. Ivi, come, non smentita ha precisato la Corte d&#8217;Appello di Catania, l&#8217;uomo, senza che avesse in alcun modo armeggiato rischiosamente con i fili elettrici, venne attinto dalla mortale scarica per avere contemporaneamente toccato il tubo conduttore dell&#8217;elettricità all&#8217;autoclave e l&#8217;inferriata a potenziale elettrico zero. In definitiva, anche a riconoscere un modesto concorso colposo della stessa vittima, quantificato dal giudice del merito nel 20%, correttamente é stato escluso che l&#8217;evento sia stato autonomamente procurato da questa.</p>
<p>4.2. Del pari infondato risulta il secondo motivo.</p>
<p>Anche in questo caso, infatti, vengono mossi rilievi che attengono al merito della motivazione, in questa sede non censurabile.</p>
<p>Sul punto, invero, la motivazione del giudice del merito appare logica ed esaustiva, dovendosi, inoltre, escludere l&#8217;ipotizzato travisamento. Correttamente la Corte di Catania ha evidenziato l&#8217;irrilevanza della formale residenza o meno in loco di (OMISSIS), il quale, peraltro, parlando dell&#8217;abitazione di via Plebiscito, la indica come &#8220;casa mia&#8221;, ammettendo di trattenervisi spesso a dormire, anche in assenza dell&#8217;anziana madre; egli si occupava, invece della genitrice, di riscuotere i canoni, rilasciandone ricevuta; egli si occupo&#8217;, dopo l&#8217;evento, di fare mettere a norma l&#8217;impianto. In definitiva, come, peraltro, appare conforme a quel che solitamente avviene in simili casi, assunse il ruolo di amministratore di fatto, vicariando la madre, oramai in età piuttosto avanzata. Ovviamente, si tratta d&#8217;una assunzione di responsabilità e garanzia che non richiedeva formalità di sorta, a comprovare la quale é risultato soddisfacente il vaglio istruttorio (escussione testimoniale), apoditticamente avversato in ricorso, senza l&#8217;apporto di alcuna specifica allegazione che concretamente lo abbia posto in dubbio.</p>
<p>5. All&#8217;epilogo consegue la condanna dei ricorrenti alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.</p>
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