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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Responsabilità del Conduttore</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9722</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-22-aprile-2013-n-9722/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 21:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Restituzione dell'Immobile]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
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		<category><![CDATA[ritardo]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il conduttore che ritardi il rilascio del bene essere chiamato a rispondere del maggior danno subito dal locatore che ha già stipulato un contratto di locazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18959/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p>contro</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), considerato domiciliato ex lega in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 23/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata l&#8217;08/01/2007, R.G.N. 270/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con sentenza resa pubblica l&#8217;8 gennaio 2007, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame interposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, che aveva a sua volta respinto la domanda dai medesimi proposta nei confronti di (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare, in via principale, l&#8217;illegittimita&#8217; del recesso da quest&#8217;ultimo comunicato con raccomandata del 6 marzo 1998 dal contratto di locazione di immobile ad uso laboratorio, in quanto privo di valido motivo, con consequenziale condanna dello stesso (OMISSIS) al pagamento dei canoni maturati dall&#8217;ottobre 1998 al gennaio 2007 (per euro 67.139,40); in via subordinata, per sentir condannare il medesimo conduttore al risarcimento dei danni patiti da essi attori per il tardivo rilascio dell&#8217;immobile (avvenuta soltanto in data 18 ottobre 1998), nella misura di euro 15.493,71, in ragione della risoluzione del contratto di locazione nel frattempo stipulato da essi (OMISSIS) e (OMISSIS) con (OMISSIS) a seguito della disdetta del (OMISSIS), oltre ai canoni non percepiti pari ad euro 89.243,75.</p>
<p>1.1. &#8211; La Corte territoriale &#8211; per quanto ancora interessa in questa sede &#8211; osservava, in relazione al dedotto inadempimento del (OMISSIS), che questi avrebbe dovuto procedere al rilascio dell&#8217;immobile in data 13 settembre 1998, mentre era rimasto nel possesso dello stesso sino al 18 ottobre 1998, ma che, tuttavia, la sottoscrizione del contratto di locazione con (OMISSIS) era avvenuta in data 11 settembre 1998, &#8220;allorche&#8217; appariva evidente che l&#8217;immobile non poteva essere consegnato al locatore nei due giorni successivi&#8221;, con la conseguenza che &#8220;si presentava, quantomeno, imprudente convenire una penale di lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione del bene al nuovo locatore&#8221;. Sicche&#8217;, soggiungeva il giudice di appello, dovendo il maggior danno ai sensi dell&#8217;articolo 1591 cod. civ., essere rigorosamente provato, in &#8220;siffatto ambito&#8221; operava la regola dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, per cui l&#8217;invocato risarcimento non poteva essere riconosciuto, giacche&#8217;, essendo i locatori &#8220;consapevoli del fatto che il (OMISSIS) non avrebbe potuto liberare il bene alla prevista data del 13 settembre 1998&#8243;, la conclusione di un contratto di locazione &#8220;prevedente un termine essenziale e l&#8217;applicazione di una penale particolarmente onerosa&#8221; non poteva configurarsi come una condotta improntata ad un dovere di diligenza normale &#8220;adeguata alla natura del rapporto in questione&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata inesistenza, nullita&#8217; della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli articoli 132, 133 e 161 cod. proc. civ., in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.</p>
<p>I ricorrenti evidenziano che la sentenza impugnata e&#8217; stata emessa il 23 gennaio 2007, data dell&#8217;udienza di discussione, mentre la data del suo deposito risulta, con attestazione del cancelliere ai sensi dell&#8217;articolo 133 cod. proc. civ., essere quella dell&#8217;8 gennaio 2007. Sicche&#8217;, la sentenza difetterebbe di un suo requisito essenziale e cioe&#8217; della data di pubblicazione, considerato che quella apposta in calce &#8220;non puo&#8217; essere rispondente alla realta&#8217;&#8221;.</p>
<p>Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che la data di pubblicazione sia requisito essenziale della sentenza in modo che la sua assenza, ovvero la sua non palese veridicita&#8217; costituisca causa di nullita&#8217; o inesistenza della sentenza stessa&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il mezzo e&#8217; inammissibile, anche a prescindere dalla inadeguatezza della formulazione del quesito di diritto che lo assiste (formulazione da reputarsi necessaria nel caso di specie anche tenuto conto dell&#8217;orientamento piu&#8217; restrittivo in materia, che, in ipotesi di denuncia di errores in procedendo, ne postula l&#8217;indispensabilita&#8217; ove il motivo richieda la risoluzione di una questione giuridica: Cass., 5 ottobre 2012, n. 17059), giacche&#8217; affetto da astrattezza per essere del tutto privo di aggancio alla fattispecie concreta oggetto di cognizione.</p>
<p>La censura, infatti, non evidenzia quale sia l&#8217;interesse a far valere il vizio dedotto.</p>
<p>Premesso che la data di pubblicazione della sentenza e&#8217; requisito estrinseco alla sentenza stessa &#8211; che neppure viene a determinarne la nullita&#8217; (cfr., in motivazione, Cass., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13794), considerato che l&#8217;articolo 132 cod. proc. civ., non lo menziona tra quelli essenziali, facendo invece riferimento alla data di deliberazione della decisione &#8211; che si presenta funzionale rispetto a determinati effetti giuridici e, segnatamente, alla decorrenza dei termini per le impugnazioni della stessa, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare quale pregiudizio sia ad essi derivato dalla apposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 133 cod. proc. civ., di una data di pubblicazione della sentenza diversa da (e precedente a) quella di deliberazione della stessa, posto che hanno compiutamente esercitato il loro diritto di impugnazione a seguito di notificazione della sentenza stessa da parte dell&#8217;appellato vittorioso. Cio&#8217; in quanto &#8211; come affermato da questa Corte in piu&#8217; occasioni (tra le altre, Cass., 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass., 12 settembre 2011, n. 18635) &#8211; la denuncia di vizi di attivita&#8217; del giudice che comportino la nullita&#8217; della sentenza o del procedimento, non tutela l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria, ma garantisce soltanto l&#8217;eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, con la conseguenza che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l&#8217;addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; prospettato il difetto di procura ad litem in appello, con violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 83 cod. proc. civ., articolo 163 cod. proc. civ., comma 3, articoli 166 e 342 cod. proc. civ., in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si sostiene che l&#8217;unica procura effettivamente rilasciata dal (OMISSIS) sarebbe quella a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado dinanzi al Tribunale di Ancona, mentre nella comparsa di costituzione in appello non vi sarebbe alcun richiamo a detta procura, ne&#8217; indicazione del suo precedente rilascio al difensore, con la conseguenza che dovrebbe reputarsi invalida tutta l&#8217;attivita&#8217; difensiva svolta in secondo grado &#8220;per difetto di procura speciale ad litem, con tutte le conseguenze che ne dovranno discendere circa la condanna alle spese&#8221;.</p>
<p>Viene conclusivamente formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che la procura speciale ad litem rilasciata in primo grado e valida anche per giudizio di appello debba essere esplicitamente richiamata in sede di costituzione in appello pena il difetto di procura ad litem in secondo grado&#8221;.</p>
<p>2.1. &#8211; Il mezzo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Pur in disparte il profilo di inammissibilita&#8217; che concerne la formulazione del quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., non rispondente (gia&#8217; solo per la sua astrattezza) ai criteri enucleati da questa Corte nell&#8217;interpretazione, che costituisce ormai &#8220;diritto vivente&#8221;, della citata norma processuale, il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Posto, infatti, che con esso si deduce unicamente l&#8217;assenza del richiamo nell&#8217;atto di costituzione in appello della procura rilasciata in primo grado, nel quale atto, peraltro, si postula anche la presenza di &#8220;formula estesa all&#8217;eventuale grado di appello&#8221;, il rilascio in primo grado di procura alle liti valida anche per il giudizio di impugnazione rende ammissibile e valida la costituzione dell&#8217;appellato anche in difetto di indicazione nella comparsa di costituzione in sede di gravame del conferimento di procura al difensore. Principio, questo, che mutua il proprio fondamento da quell&#8217;orientamento giurisprudenziale, andatosi consolidando (in contrasto con il piu&#8217; risalente indirizzo al quale si richiamano i ricorrenti), secondo cui &#8220;non costituisce causa d&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;atto d&#8217;appello l&#8217;invalidita&#8217; della relativa procura, qualora il difensore sia altresi&#8217; munito di altra procura valida, anche per la proposizione del gravame, rilasciatagli in primo grado&#8221; (Cass., 5 giugno 2003, n. 8985; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19975; Cass., 10 dicembre 2009, n. 25810).</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo mezzo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1221 cod. civ., comma 2 e articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per il &#8220;divieto di nuove eccezioni in appello&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da essi attori &#8211; appellanti facendo leva sulla norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, che impone al creditore di usare l&#8217;ordinaria diligenza per evitare i danni derivanti dall&#8217;inadempimento della controparte, la quale prevede un&#8217;eccezione in senso proprio, sollevata dal convenuto &#8211; appellato soltanto con la comparsa di costituzione in appello. Sicche&#8217;, il giudice del gravame avrebbe violato la disposizione che vieta in appello la proposizione di nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio.</p>
<p>A chiusura del motivo e&#8217; formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;se sia vero che ai sensi dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello non possa per la prima volta essere proposta eccezione ex articolo 1227 c.c., comma 2, essendo la stessa mai stata avanzata nel corso del primo grado e che la relativa preclusione e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio anche la prima volta in sede di legittimita&#8217;&#8221;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con esso si denuncia un error in procedendo e, segnatamente, un vizio di extrapetizione del giudice di appello, che si sarebbe pronunciato d&#8217;ufficio su eccezione di parte, quale in effetti e&#8217; &#8211; secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., 25 maggio 2010, 12714) &#8211; quella sul dovere del danneggiato di evitare i danni tramite l&#8217;uso dell&#8217;ordinaria diligenza, di cui al comma 2, articolo 1227 cod. civ..</p>
<p>La censura, anzitutto, non e&#8217; confezionata secondo il principio di specificita&#8217; che deve assistere la denuncia dell&#8217;error in procedendo (piu&#8217; di recente, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077), al fine di consentire a questa Corte di procedere utilmente a svolgere la sua funzione di giudice del &#8220;fatto processuale&#8221; attraverso l&#8217;esame degli atti previamente e puntualmente indicati dalla parte, alla luce di una ricostruzione della vicenda processuale strettamente attinente al vizio che si deduce.</p>
<p>Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati al generico assunto sul fatto che il (OMISSIS) abbia sollevato detta eccezione soltanto in sede di costituzione in appello, senza dar conto del contenuto delle memorie di costituzione dal medesimo depositate e cio&#8217; in correlazione alla particolare scansione della vicenda processuale, che ha visto una prima fase &#8211; con relativi atti di citazione e costituzione del convenuto &#8211; terminata con sentenza di incompetenza, ed una seconda fase, iniziata con la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, anch&#8217;essa connotata dai rispettivi atti di citazione e costituzione del convenuto in riassunzione. E siffatta generica prospettazione della doglianza appare ancor piu&#8217; risaltare in ragione della circostanza &#8211; apprezzabile direttamente ex actis, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato &#8211; che nella comparsa di costituzione e risposta depositata (in data 13 marzo 2003) nel giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia (dinanzi al quale la causa e&#8217; stata riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ancona), il (OMISSIS) eccepiva non soltanto la simulazione del contratto di locazione stipulato da (OMISSIS) e (OMISSIS) con la (OMISSIS), ma anche che esso &#8220;non legittima i ricorrenti a richiedere il risarcimento del danno&#8221; (p. 3), la&#8217; dove poi si precisava &#8211; dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale ed il relativo contenuto &#8211; che &#8220;il danno, di cui si richiede il risarcimento, non e&#8217; conseguenza immediata e diretta del comportamento del (OMISSIS), bensi&#8217; semmai del comportamento scientemente e volutamente colposo o inadempiente dei coniugi (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, e articolo 1591 cod. civ., nonche&#8217; vizio di motivazione, in relazione all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>I ricorrenti assumono che, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, rileverebbero soltanto i comportamenti del creditore successivi all&#8217;inadempimento ed al verificarsi dei danni, mentre nella specie la Corte territoriale, nell&#8217;escludere il maggior danno ad essi derivato a seguito della penale corrisposta al terzo con il quale era stato stipulato l&#8217;11 settembre 1998 il contratto di locazione dello stesso immobile che il (OMISSIS) avrebbe dovuto rilasciare il 13 settembre 1998, avrebbe erroneamente applicato l&#8217;anzidetta disposizione, facendo riferimento a comportamenti del creditore anteriori all&#8217;inadempimento dello stesso (OMISSIS). Peraltro, il giudice del merito avrebbe dovuto tenere in considerazione soltanto il comportamento del creditore eccedente l&#8217;ordinaria diligenza, mentre nella condotta di essi attuali ricorrenti non era ravvisabile alcun profilo di colpa, posto che se avessero ricevuto l&#8217;immobile il 13 settembre 1998, lo avrebbero poi potuto consegnare &#8220;tranquillamente&#8221; alla nuova conduttrice.</p>
<p>Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: &#8220;a) Se sia vero che nel giudizio di risarcimento danni per inadempimento contrattuale a norma dell&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, ed al fine di escludere la risarcibilita&#8217; dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore &#8211; danneggiato successivamente all&#8217;inadempimento del debitore &#8211; danneggiante ed al verificarsi del danno, restando irrilevanti i comportamenti tenuti in epoca antecedente al verificarsi dell&#8217;inadempimento; b) se sia vero che, facendo l&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, esplicito riferimento all&#8217;elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione non ogni comportamento del creditore che astrattamente possa aggravare il danno, ma solamente quel comportamento colposo che eccede i limiti dell&#8217;ordinaria diligenza; c) se sia vero che non puo&#8217; essere considerato colposo il comportamento del creditore che facendo legittimo affidamento sull&#8217;adempimento di una altrui obbligazione, contragga a sua volta obbligazioni nei confronti di terzi&#8221;; d) se sia pertanto illogico ritenere i proprietari di un immobile obbligati prima di procedere a nuova locazione ad attendere la materiale ed effettiva restituzione del bene, senza poter fare affidamento sulla data di rilascio indicata dal conduttore, scontando quindi inevitabilmente i danni di un periodo piu&#8217; o meno lungo di mancata locazione&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Occorre muovere dalla statuizione resa dalla Corte territoriale, posto che al giudice di merito e&#8217; riservato l&#8217;apprezzamento, insindacabile ove congruamente motivato (Cass., 5 luglio 2007, n. 15231), sulla ricorrenza dei presupposti fattuali che consentono di sussumere la fattispecie concreta in quella legale dettata dall&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2.</p>
<p>La Corte di appello di Ancona ha inquadrato il danno che i locatori dell&#8217;immobile ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avrebbero dovuto evitare, ai sensi del capoverso del citato articolo 1221, nel &#8220;maggior danno&#8221; al cui ristoro era tenuto, in base all&#8217;articolo 1591 cod. civ., il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata ( (OMISSIS)), in capo al quale, ex lege, sarebbe spettato anzitutto di versare il corrispettivo fino alla riconsegna. Nella specie, tale maggior danno evitabile e&#8217; stato ravvisato nella perdita patrimoniale patita dai locatori per effetto del dovuto pagamento a titolo di penale della somma di lire 1.000.000 &#8220;per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione del bene al nuovo locatore&#8221; e dalla perdita dei canoni locatizi correlata alla risoluzione del contratto di locazione in forza del pattuito termine essenziale. Cio&#8217; sull&#8217;ulteriore presupposto, inerente sempre all&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;articolo 1227 c.c., comma 2, di una condotta, da parte dei locatori, non improntata ad ordinaria diligenza, individuata nella congiunta predisposizione dell&#8217;anzidetta clausola penale, &#8220;particolarmente onerosa&#8221;, e del termine essenziale di adempimento della prestazione in seno al contratto di locazione stipulato con il terzo in data (11 settembre 1998) prossima a quella in cui il precedente conduttore del bene avrebbe dovuto rilasciare l&#8217;immobile locato (13 settembre 1998), &#8220;allorche&#8217; appariva evidente che l&#8217;immobile non poteva essere consegnato nei due giorni successivi&#8221;; peraltro, la&#8217; dove gli stessi locatori intimavano l&#8217;immediato rilascio del bene al (OMISSIS) con lettera datata 15 settembre, adducendo &#8220;impegni verso terzi&#8230; nel frattempo assunti&#8221;.</p>
<p>4.1.1. &#8211; Le doglianze dei ricorrenti si incentrano essenzialmente sulla concorrenza di due argomenti e cioe&#8217; che la condotta da essi tenuta, come locatori nei confronti del terzo contraente, non sarebbe rilevante in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, giacche&#8217; antecedente all&#8217;inadempimento del precedente conduttore (a tal fine evocando il precedente costituito da Cass., 9 maggio 2000, n. 5883) e che la stipula tempestiva di un nuovo contratto di locazione era volta alla tutela dei propri interessi, anche nella prospettiva di evitare danni da mancata locazione futura, in ragione dell&#8217;affidamento che avrebbero potuto riporre nella fissata data di rilascio del bene locato.</p>
<p>Esse, tuttavia, non sono tali da scardinare l&#8217;impianto motivazionale della sentenza impugnata, il quale e&#8217; logicamente supportato e rispondente a diritto, sia pure, sotto tale ultimo profilo, con le precisazioni ed integrazioni che sono consentite a questa Corte dall&#8217;articolo 384 cod. proc. civ..</p>
<p>4.2. &#8211; Invero, non e&#8217; dato dubitare che la conclusione di un nuovo contratto di locazione, con effetti successivi alla cessazione del rapporto in atto, e&#8217; condotta non soltanto ascrivibile a legittimo esercizio dell&#8217;autonomia contrattuale, indirettamente tutelata dall&#8217;articolo 41 Cost., in quanto strumento della liberta&#8217; di iniziativa economica (C. cost., sentenze n. 393 del 2000, n. 70 del 2000, n. 268 del 1994, n. 241 del 1990), ma anche consentanea, in linea di principio, ad evitare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e, dunque, frutto di un diligente adoperarsi del locatore (in questa ottica possono leggersi quelle pronunce che individuano un onere del locatore di attivarsi per concludere un contratto di locazione sostitutivo del precedente: Cass., 19 dicembre 1980, n. 6561).</p>
<p>Nel caso di specie, pero&#8217;, cio&#8217; che ha guidato il motivato convincimento del giudice del merito sono state le peculiari circostanze modali connotanti la condotta negoziale anzidetta, da cui si e&#8217; determinato il danno che il giudice del merito ha ritenuto evitabile ai sensi dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2. Cio&#8217; in forza di un inquadramento della fattispecie nell&#8217;alveo del capoverso della citata norma sul quale puo&#8217; convenirsi, giacche&#8217; il pregiudizio &#8220;evitabile&#8221; si e&#8217; prodotto in un momento successivo alla sequenza inadempimento &#8211; danno imputabile al debitore, essendo scaturiti dalla mancata restituzione dell&#8217;immobile locato nei termini contrattuali (e, dunque, dall&#8217;originarsi della fattispecie risarcitoria di cui all&#8217;articolo 1591 cod. civ.) sia il danno emergente per la corresponsione della penale al terzo nuovo conduttore, che il lucro cessante per la perdita dei canoni di locazione in conseguenza della risoluzione di tale ultimo contratto per inosservanza del pattuito termine essenziale.</p>
<p>In siffatto contesto, la Corte territoriale ha ritenuto che i locatori, allorche&#8217; venne stipulato il nuovo contratto di locazione, fossero consapevoli che l&#8217;immobile non sarebbe stato riconsegnato dal vecchio conduttore nei termini di scadenza contrattuale e che, dunque, fosse chiaramente prevedibile il suo inadempimento nella restituzione del bene locato. Sicche&#8217;, non gia&#8217; la conclusione del nuovo contratto di locazione, bensi&#8217; il fatto che in esso siano stati contemplati una clausola penale e un termine essenziale caratterizzati da irragionevole onerosita&#8217; per gli stessi locatori ha integrato un comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte di questi ultimi, in veste di creditori verso il precedente conduttore, in quanto condotta strettamente correlata ad un inadempimento, da parte di detto conduttore, certo nella sua verificazione o che, comunque, palesava un elevato grado di probabilita&#8217; di realizzazione. Non senza considerare, poi, che la contrarieta&#8217; della condotta anzidetta ai criteri di cooperazione nell&#8217;esecuzione del contratto e, dunque, alla diligenza richiesta dall&#8217;articolo 1227 cod. civ., e&#8217; stata reputata tanto piu&#8217; significativa in quanto i locatori non avevano neppure provveduto ad informare tempestivamente ed adeguatamente il conduttore, che era ancora nella detenzione dell&#8217;immobile, del nuovo contratto di locazione concluso a condizioni particolarmente svantaggiose, mancando in tal modo di assolvere un onere rientrante nell&#8217;ambito piu&#8217; generale obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, ex articoli 1175 e 1375 cod. civ. (si veda: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; in motivazione: Cass., 27 aprile 2011, n. 9404), siccome suscettibile di integrare una condotta non particolarmente gravosa in capo ai creditori &#8211; locatori, ma, al contempo, idonea a porre il debitore &#8211; condutture nelle condizioni di valutare appieno la situazione incombente (difatti &#8211; come evidenziato nella sentenza impugnata &#8211; i locatori, solo successivamente al dispiegarsi degli effetti del nuovo contratto di locazione, provvedevano ad inviare al conduttore una missiva nella quale facevano cenno &#8220;a impegni verso terzi&#8230; nel frattempo assunti&#8221;, senza tuttavia specificarli in concreto).</p>
<p>4.3. &#8211; La ricostruzione operata dalla Corte territoriale risulta, quindi, in linea con le essenziali coordinate applicative che la norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, esibisce e cioe&#8217; l&#8217;esistenza di un danno che trova fonte nell&#8217;inadempimento ascrivibile al debitore ed il comportamento che si richiede al creditore &#8211; danneggiato al fine di evitare l&#8217;anzidetto pregiudizio.</p>
<p>Quanto a siffatto ultimo profilo, la &#8220;ordinaria diligenza&#8221; che il capoverso dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., postula e&#8217; quella che trascende il mero interesse creditorio e si orienta, invece, alla salvaguardia dell&#8217;equilibrio residuale del rapporto obbligatorio gia&#8217; compromesso nella sua funzionalita&#8217;, il quale, malgrado viva la sua fase patologica, non puo&#8217; &#8211; in ragione di quella solidarieta&#8217; che, seppur con accenti differenti, lo informa dal suo sorgere sino al suo definitivo esaurimento &#8211; sbilanciarsi in modo cosi irragionevole e sproporzionato, tanto da far gravare sul debitore conseguenze pregiudizievoli che, per l&#8217;appunto, avrebbero potuto, invece, evitarsi da parte del creditore. Ed e&#8217; proprio in tal senso che la diligenza di quest&#8217;ultimo trova il suo referente nei criteri di buona fede e correttezza (si veda anche Cass., 9 gennaio 2001, n. 240), che, armonizzando il rapporto obbligatorio in senso solidaristico, richiedono al creditore, in questa precipua fase, una condotta che circoscriva l&#8217;area risarcibile a quella che puo&#8217; ragionevolmente addossarsi al debitore, senza pero&#8217; pretendere che lo stesso creditore patisca un sacrificio eccessivo, ma soltanto apprezzabile. La clausola di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ., diventa, pertanto, misura della diligenza e cioe&#8217; misura la cooperazione del creditore in vista della riduzione dell&#8217;area risarcibile, dalla quale espungere i danni evitabili, perche&#8217; ascrivibili ad un comportamento assolutamente indifferente alla salvaguardia dell&#8217;altrui sfera giuridica.</p>
<p>La ratio dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2 &#8211; che si articola coonestando fattori causali ed elementi equitativi &#8211; appare, dunque, quella di non far gravare sul debitore quelle conseguenze pregiudizievoli che, sebbene correlate al suo comportamento inadempiente, non trovano nel dovuto impegno cooperativo del creditore il ragionevole e proporzionato argine, deprivando in tal modo il rapporto obbligatorio del substrato solidaristico che lo deve permeare.</p>
<p>In tale ottica, la buona fede e la correttezza sono suscettibili di essere integrati da un prisma di comportamenti non selezionabili a priori, come del resto avvertito gia&#8217; da tempo da questa Corte, che ha affermato come, alla stregua del capoverso di cui alla norma dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., i principi generali ex articolo 1175 cod. civ., impongono al creditore una condotta anche attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose del comportamento del debitore, &#8220;intendendosi comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria diligenza, all&#8217;uopo richiesta, soltanto quelle attivita&#8217; che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici&#8221; (Cass., 20 novembre 1991, n. 12439).</p>
<p>4.4. &#8211; Dunque, anche la condotta del creditore che si correli ad un inadempimento di certa verificazione (o, comunque, che presenti un grado elevato di probabilita&#8217; di realizzazione) e, come tale, sia prevedibile, ove connotata da contrarieta&#8217; a buona fede e correttezza &#8211; quali criteri declinabili, in siffatto contesto, anche come doveri di precauzione &#8211; e&#8217; suscettibile di integrare i presupposti di appplicabilita&#8217; della norma di cui all&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2, e di rendere, quindi, non risarcibile il danno, pur sempre conseguente a detto inadempimento, che avrebbe potuto essere evitato dal creditore medesimo. Cio&#8217; alla stregua di un accertamento che e&#8217; riservato al giudice di merito quanto ai fatti idonei ad integrare la fattispecie anzidetta, il quale rimane insindacabile in sede di legittimita&#8217; ove sorretto da congrua ed adeguata motivazione.</p>
<p>Ne&#8217; tale conclusione si presta ad entrare in collisione con il principio enunciato dalla citata Cass. n. 5883 del 2000, ed evocato dai ricorrenti, giacche&#8217;, come emerge dalla motivazione di detta pronuncia, la ritenuta irrilevanza &#8211; al fine della operativita&#8217; dell&#8217;articolo 1227 cod. civ., comma 2 &#8211; del comportamento del creditore in epoca antecedente all&#8217;inadempimento del debitore e&#8217; legata ad un giudizio sulla imprevedibilita&#8217; dell&#8217;inadempimento medesimo (cosi in motivazione la predetta sentenza: &#8220;In ogni caso, cio&#8217; che appare assorbente e&#8217; l&#8217;assoluta irrilevanza del comportamento, risalente ad epoca antecedente all&#8217;insorgenza dell&#8217;inadempimento della controparte, del resistente, il quale non poteva certo prevedere l&#8217;inadempienza dell&#8217;odierno ricorrente&#8230;&#8221;), la&#8217; dove, peraltro, la medesima decisione mostra di valorizzare, alla stregua della letterale formulazione della citata norma, la verificazione del danno, di cui, nel caso di specie, non e&#8217; dato dubitare in base alla ricostruzione innanzi evidenziata.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti, in quanto soccombenti, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6292</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lavori di ristrutturazione da cui scaturiscano infiltrazioni, chi fra locatore, conduttore ed appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14688/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 16689/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del Liquidatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 18258/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1654/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2006, R.G.N. 9184/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; ed in subordine il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 16916/2002 il Tribunale di Roma &#8211; decidendo sulla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. (di seguito brevemente (OMISSIS) s.r.l.) nei confronti dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a. (ora Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.) e di (OMISSIS), rispettivamente conduttrice e proprietario dell&#8217;immobile sovrastante quello condotto in locazione per uso commerciale dall&#8217;attrice, nonche&#8217; sulla chiamata in causa della ditta (OMISSIS), che aveva eseguito lavori commissionatole dalla (OMISSIS) s.p.a. &#8211; condannava in solido la ditta (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) al risarcimento danni in favore della (OMISSIS) s.r.l. liquidandoli in euro 47.264,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava, invece, la domanda contro (OMISSIS); condannava l&#8217; (OMISSIS) e il (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS); compensava quelle tra l&#8217;attrice e il (OMISSIS).</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione principale della ditta (OMISSIS) e incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS), era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 04.04.2006, rigettava gli appelli proposti in via principale e incidentale e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore delle altre parti.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta (OMISSIS), svolgendo un unico motivo.</p>
<p>Hanno resistito sia la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, depositando controricorso e ricorso incidentale tardivo, articolato in sette motivi, sia (OMISSIS), il quale, a sua volta, ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo, nonche&#8217; controricorso avverso il ricorso incidentale della (OMISSIS).</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte della Curatela dell&#8217; (OMISSIS) s.p.a..</p>
<p>Sono state depositate memorie da parte della (OMISSIS) e del (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale, avverso la stessa sentenza vanno riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>Gli stessi ricorsi &#8211; avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) &#8211; sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, alla disciplina di cui all&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., e segg., come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>2. Il punto nodale della controversia e&#8217; rappresentato dall&#8217;individuazione della responsabilita&#8217; delle infiltrazioni di acqua, lamentate dalla (OMISSIS) e causalmente ricondotte da entrambi i giudici del merito, sulla scorta delle risultanze istruttorie (c.t.u.; prova orale) al mancato serraggio delle valvole dei radiatori nel corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dall&#8217; (OMISSIS) alla ditta (OMISSIS).</p>
<p>Sulla base di tali premesse fattuali la responsabilita&#8217; dell&#8217;evento e&#8217; stata ascritta sia al (OMISSIS) (indipendentemente dalla qualificazione del relativo contratto, come di lavoro o di appalto) in considerazione dell&#8217;autonomia con cui lo stesso effettuo&#8217; le opere in questione, sia alla committente (OMISSIS), avuto riguardo alla sua qualita&#8217; di conduttrice e, quindi, di custode dei locali dove si trovavano i radiatori (ex articolo 2055 cod. civ.), segnatamente nel momento in cui avvenne il riempimento e l&#8217;avviamento dell&#8217;impianto. E&#8217; stata, invece, esclusa la responsabilita&#8217; del proprietario e locatore (OMISSIS) &#8220;perche&#8217; era il conduttore ad avere la custodia (&#8230;) le opere furono commissionate dal conduttore e il danno origino&#8217; non dall&#8217;impianto centrale, bensi&#8217; dalle valvole presenti in quei locali condotti in locazione&#8221;, ritenendosi irrilevante che &#8220;il proprietario dell&#8217;immobile e dell&#8217;intero stabile e, per esso il portiere&#8221; avessero provveduto al riempimento dell&#8217;impianto, perche&#8217; &#8220;quest&#8217;ultima operazione ha solo evidenziato il lavoro male eseguito, ma non e&#8217; stata generatrice diretta del danno&#8221; (cfr. ultima pag. sentenza impugnata).</p>
<p>2. Con l&#8217;unico motivo di ricorso principale si denuncia falsa applicazione degli artt.1655, 1667 e violazione degli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ. , n. 3). Con il quesito conclusivo ex articolo 366 bis cod. proc. civ. si chiede a questa Corte &#8220;se la ditta (OMISSIS) era tenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1667 c.c., in ogni caso, a rispondere dei danni che si sono verificati all&#8217;interno dell&#8217;immobile condotto in locazione dalla (OMISSIS) s.r.l., nonostante avesse consegnato i lavori da tempo ed avvisato la committente e il proprietario dell&#8217;impianto della necessita&#8217; di riempirlo per verificare la corretta tenuta delle valvole dei radiatori, o se la responsabilita&#8217; ricadeva esclusivamente sulla committente e sul proprietario dell&#8217;impianto, applicando i principi di cui agli articoli 2043, 2049, 2051 e 2053 c.c. che qui si presumono non applicati correttamente dalla Corte di appello&#8221;.</p>
<p>2.1. Il motivo e&#8217; inammissibile per l&#8217;inadeguatezza del quesito che lo correda. Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte, il quesito inerente ad una censura in diritto ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., prima parte &#8211; dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l&#8217;enunciazione del principio giuridico generale &#8211; non puo&#8217; essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l&#8217;errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; e, dovendosi risolvere in una sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, non puo&#8217; consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi&#8217; come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (v. Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14 febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il quesito di diritto di cui all&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.</p>
<p>2.2. Cio&#8217; posto e precisato che i canoni sopra indicati vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l&#8217;avrebbero determinata, attesa l&#8217;univoca volonta&#8217; del legislatore di assicurare ultra-attivita&#8217; alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), si osserva che il quesito sopra testualmente riportato non risulta informato allo schema delineato da questa Corte, posto che non reca la riassuntiva indicazione:</p>
<p>ne&#8217; degli aspetti di fatto rilevanti, risolvendosi sostanzialmente nella sola evocazione di argomenti difensivi (quali l&#8217;avvenuta consegna dei lavori &#8220;da tempo&#8221; e le &#8220;avvertenze&#8221; date al committente) peraltro inconferenti nei rapporti con il terzo danneggiato;</p>
<p>ne&#8217; del modo in cui le questioni proposte sono state decise dai giudici del merito, prospettando, piuttosto, questioni nuove, qual e&#8217; quella della decadenza dalla garanzia, (peraltro eccentrica rispetto al decisum, in cui non rileva il rapporto interno appaltatore/committente, ma la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore verso terzi) o quella della responsabilita&#8217; del (OMISSIS) ex articolo 2049 cod. civ. (sulla base di presupposti fattuali &#8211; quali la qualita&#8217; di datore di lavoro del portiere del Condominio &#8211; che non risultano essere stati posti a sostegno della domanda introduttiva della (OMISSIS));</p>
<p>e neppure della diversa regola di diritto, la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, affidandosi a questa Corte di verificare se una congerie di norme sia stata o meno correttamente applicata nel caso di specie.</p>
<p>Orbene l&#8217;inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell&#8217;impugnazione, imponendo al ricorrente di fornire una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita&#8217;. D&#8217;altro canto l&#8217;inadeguatezza del quesito e&#8217;, a ben vedere, il riflesso della stessa aspecificita&#8217; ed eccentricita&#8217; del motivo di ricorso, laddove, come innanzi accennato, introduce temi di dibattito completamente nuovi ovvero implica decisione su elementi di giudizio, pure in fatto, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, rivelandosi, in ogni caso, insuscettibili di valutazione in questa sede.</p>
<p>Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile.</p>
<p>3. Ai sensi dell&#8217;articolo 334 cod. proc. civ., comma 2, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale comporta l&#8217;inefficacia del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. (peraltro in linea con le tesi difensive del ricorrente principale, per la parte intesa alla riforma del rigetto della domanda verso il (OMISSIS)), siccome proposto con atto inoltrato per la notifica il 7 giugno 2007 dopo il decorso del termine annuale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza in data 4 aprile 2006.</p>
<p>Risulta, invece, assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).</p>
<p>4. Le spese del giudizio di legittimita&#8217;, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e il controricorrente (OMISSIS).</p>
<p>Si ravvisano, invece, i giusti motivi di cui all&#8217;articolo 92 cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile, ratione temporis, anteriore alla Legge n. 263 del 2005) per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita&#8217; tra le altre parti, avuto riguardo alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo e considerata la gia&#8217; rilevata parziale assimilazione delle relative tesi difensive con quelle a sostegno del ricorso principale.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo e assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di (OMISSIS), liquidandole in euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi) oltre accessori come per legge; compensa le stesse spese tra le altre parti.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 25 gennaio 2011 n. 1735</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[idoneità dei locali]]></category>
		<category><![CDATA[idoneità tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31523/2006 proposto da:</p>
<p>C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIACOBINA ROBERTO giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>EUROCAR DI RAIMONDI VINCENZO &amp; GIUSEPPE S.N.C. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 820/2007 proposto da:</p>
<p>R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N.RICCIOTTI 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato SINIBALDI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MANNI ROBERTO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 1103/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, 4^ SEZIONE CIVILE, emessa il 22/6/2006, depositata il 3/7/2006, R.G.N. 451/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.</p>
<p>Con atto notificato il 29 ottobre 2001 C.C. intimò sfratto per morosità a EUROCAR s.n.c. di Raimondo Vincenzo e Giuseppe, esponendo che la società convenuta, conduttrice di un capannone di sua proprietà, era in mora nel pagamento dei canoni a partire dal mese di luglio dello stesso anno.</p>
<p>Costituitasi in giudizio, la controparte contestò l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Sostenne di avere preso in locazione l&#8217;immobile al fine, ben noto al locatore, di svolgervi attività di gommista, elettrauto, officina meccanica e carrozzeria. Specificò che il proprietario aveva assicurato, in contratto, la regolarità sotto il profilo edilizio e urbanìstico, del locale secondo la sua specifica destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>Dedusse quindi che, avviate le pratiche amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni, se le era viste rifiutare per inidoneità della struttura all&#8217;esercizio dell&#8217;attività programmata nonchè a causa delle limitazioni poste dal PRGC, di talchè aveva diffidato il locatore, ex art. 1454 c.c., ad adempiere, mettendola in condizioni, nel termine di quindici giorni, di utilizzare il capannone al fine pattuito e garantito.</p>
<p>Chiese, in via riconvenzionale, che il contratto venisse dichiarato risolto per fatto e colpa del locatore, ex art. 1454 c.c.; ovvero che ne venisse pronunciata la risoluzione, ex art. 1453 c.c.; in ogni caso, che l&#8217;attore fosse condannato a risarcirle i danni.</p>
<p>Con sentenza del 19 settembre 2005 il Tribunale, in accoglimento della domanda del locatore, risolse il contratto per inadempimento del conduttore, ex art. 1453 c.c., conseguentemente condannandolo al pagamento dei canoni non versati e respingendo tutte le richieste avanzate da EUROCAR in via riconvenzionale.</p>
<p>Proposto dalla società soccombente gravame, la Corte d&#8217;appello, in data 3 luglio 2006, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta da C.C.; ha dichiarato risolto il contratto ex art. 1454 c.c. per fatto e colpa del locatore; ha condannato lo stesso a risarcire alla controparte i danni conseguenti all&#8217;inadempimento, da liquidarsi in separato giudizio; ha assegnato all&#8217;appellante una provvisionale di Euro 15.000,00.</p>
<p>Così ha motivato il giudicante il suo convincimento.</p>
<p>Gli strumenti urbanistici, e segnatamente il P.R.G.C., consentivano, nella zona nella quale era ubicato il capannone, solo attività produttive artigianali già in atto al momento della sua entrata in vigore, e comunque attività non inquinanti. Ne derivava che l&#8217;attività di EUROCAR, non di autolavaggio, nè di manutenzione veicoli, nè, ancora, non inquinante, non era consentita; in ogni caso era certamente vietata quella di carrozziere. Per contro il C. aveva garantito la conformità dell&#8217;immobile alle norme urbanistiche, e tanto, doveva ritenersi, anche con riferimento alla sua destinazione d&#8217;uso. E allora, considerato che il capannone poteva essere locato non già per una generica e indistinta attività artigianale, ma solo per autolavaggio e manutenzione veicoli, il locatore non aveva adempiuto all&#8217;obbligazione di cui all&#8217;art. 1575 c.c., n. 2, di consegnare un bene in condizioni di servire all&#8217;uso convenuto.</p>
<p>L&#8217;inadempimento era totale, non avendo mai il proprietario negato di avere conosciuto la destinazione che il conduttore intendeva imprimere all&#8217;immobile; ed era originario, in quanto si era consumato già nel momento in cui era stato stipulato il contratto.</p>
<p>In tale contesto, considerato che il conduttore aveva intimato alla controparte diffida ad adempiere rimasta senza esito, la locazione si era risolta il 16 giugno 2001, ex art. 1454 c.c..</p>
<p>Ricorrevano i presupposti per la condanna del C. al risarcimento dei danni in favore della controparte, la quale, di fatto, non aveva mai potuto svolgere nei locali la divisata attività.</p>
<p>Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C. C., formulando dodici motivi, dei quali i primi nove, volti a denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sono accompagnati da idonei, pedissequi quesiti.</p>
<p>Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, R. V., nella sua qualità di socio e amministratore di EUROCAR s.n.c. di Raimondi Vincenzo e Giuseppe, che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un unico mezzo.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti C.C. e da R. V., nella qualità, avverso la stessa sentenza.</p>
<p>1.1. Con i primi sei motivi l&#8217;impugnante denuncia violazione degli artt. 1454, 1575 e 1578 c.c., sotto i seguenti profili:</p>
<p>a) per avere la Corte d&#8217;appello fatto malgoverno del principio secondo il quale era onere della parte conduttrice, al momento della stipula del contratto di locazione, verificare le caratteristiche dei locali e la loro adeguatezza all&#8217;attività da svolgervi, e ciò tanto più che nella convenuta destinazione artigianale rientravano, come evidenziato dal c.t.u., una miriade di tipologie produttive, per ognuna delle quali erano previste specifiche prescrizioni;</p>
<p>b) per avere ignorato che, secondo il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, l&#8217;obbligo di dotare l&#8217;immobile di precise caratteristiche sarebbe sussistito solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò fosse stato oggetto di una pattuizione ad hoc (confr. Cass. n. 3154 del 1977);</p>
<p>c) per non avere considerato che, riconosciuta in contratto dal conduttore l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile all&#8217;uso pattuito, non esiste alcun obbligo per il locatore di operare modificazioni o interventi non previsti a suo carico (confr. Cass. civ. 25 febbraio 1981, n. 1142);</p>
<p>d) e che i vizi e i difetti lamentati non potevano essere qualificati occulti, il che imponeva di ritenere che il conduttore avesse implicitamente rinunciato a farli valere (confr. Cass. civ. 7 marzo 2001, n. 7341; Cass. civ. 11 maggio 2006, n. 10973). In tale prospettiva andava valutato sia che le parti avevano espressamente previsto la necessità di lavori di adeguamento al fine di rendere i locali conformi alla normativa antinfortunistica (lavori il cui onere era stato posto a carico di EUROCAR); sia che il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell&#8217;attività del conduttore era stato in contratto configurato come giusto motivo di recesso;</p>
<p>e) per avere il giudice di merito omesso di rilevare che il consulente tecnico aveva prospettato la possibilità che l&#8217;attività di EUROCAR venisse assentita, ove fosse risultata conforme ai limiti emissivi e alle prescrizioni produttive e gestionali imposte dagli strumenti urbanistici;</p>
<p>f) che, in ogni caso, nel contratto di locazione era stata genericamente prevista l&#8217;utilizzazione del capannone a uso artigianale. Ora, pacifica la sussistenza di tale destinazione, la prova dell&#8217;impossibilità per il conduttore di usufruire dell&#8217;immobile per esercitarvi l&#8217;attività avuta di mira avrebbe richiesto la produzione di un provvedimento di diniego delle necessarie autorizzazioni, onere rimasto inosservato, in contrasto con i reiterati arresti del giudice di legittimità che esigono l&#8217;esistenza di un provvedimento negativo definitivo (confr. Cass. civ. 11 aprile 2006, n. 8409);</p>
<p>1.2. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1575, 1578, 1454, 1455 e 1460 c.c., sotto il profilo che, avendo il conduttore invocato la tutela di cui all&#8217;art. 1454 c.c., il giudicante non avrebbe potuto esimersi dal valutare la gravità degli inadempimenti addotti da EUROCAR a sostegno della domanda azionata.</p>
<p>Tali inadempimenti, fortemente ridimensionati dal consulente tecnico, che li aveva limitati alle pareti aeroilluminanti e al vano soppalcato, erano all&#8217;evidenza di scarsa importanza, laddove ben più grave era quello della medesima società la quale, pur continuando a usufruire del capannone, per vari mesi non aveva pagato il canone.</p>
<p>1.3. Con l&#8217;ottavo mezzo si deduce violazione degli artt. 1454, 1455, 1460, 1341 e 1342 c.c., L. n. 392 del 1978, art. 5. Oggetto di critica è la mancata applicazione del disposto dell&#8217;art. 2 del contratto di locazione, in forza del quale il conduttore non poteva per nessun motivo ritardare il pagamento dell&#8217;affitto e non poteva far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute.</p>
<p>1.4. Con il nono motivo l&#8217;impugnante denuncia violazione degli artt. 1571, 1590 e 1593 c.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, artt. 5 e 55. Il decidente avrebbe invero fatto malgoverno della clausola contrattuale in base alla quale nessuna innovazione poteva essere fatta senza il preventivo consenso scritto del locatore di talchè, considerato che EUROCAR non aveva mai chiesto l&#8217;autorizzazione a eseguire migliorie, il costo dell&#8217;esecuzione di opere quali creazione del locale a uso ufficio o tinteggiatura degli interni, non poteva addirittura essere posto a carico del locatore a titolo di danni.</p>
<p>1.5. Con gli ultimi tre mezzi (decimo, undicesimo e dodicesimo), il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta impossibilità che nel capannone locato venisse esercitata l&#8217;attività di carrozzeria, in dissenso dalle conclusioni del nominato esperto il quale aveva invece accertato che tale attività, ove rispondente ai requisiti di cui all&#8217;allegato 2 del D.P.R. 21 luglio 1991, poteva esservi invece insediata e ignorando completamente che le parti avevano solo concordato l&#8217;esercizio, nell&#8217;immobile, di un&#8217;attività artigianale, senza peraltro individuarla specificamente.</p>
<p>2. Nel suo ricorso incidentale condizionato EUROCAR denuncia violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., art. 1575 c.c., n. 2, artt. 1453 e 1578 c.c., nonchè omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ricordando che, con l&#8217;atto di appello, essa aveva dedotto:</p>
<p>a) l&#8217;accertata sussistenza di vizi strutturali, sia materiali che inerenti alla regolarità amministrativa &#8211; urbanistica, dell&#8217;immobile locato, invocando la tutela di cui all&#8217;art. 1578 c.c., laddove il giudice di merito aveva esaminato la domanda di risoluzione solo sotto il profilo dell&#8217;art. 1575 c.c.;</p>
<p>b) la mancata considerazione che, sul piano istruttorio, l&#8217;esistenza di tali vizi era stata inequivocabilmente accertata dal c.t.u.;</p>
<p>c) la mancata ammissione delle prova orale diretta a dimostrare che, pattuendo la destinazione dell&#8217;immobile a uso artigianale, le parti avevano inteso riferirsi alla specifica attività esercitata da EUROCAR. 3. Il ricorso principale è fondato per le ragioni e nei termini che qui di seguito si vanno ad esporre.</p>
<p>E&#8217; giurisprudenza costante di questa Corte che, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l&#8217;onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato (confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9019).</p>
<p>Ciò significa che, in vìa di principio, non è onere del locatore conseguire tali autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand&#8217;anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato (confr. Cass. civ. 26 settembre 2006, n. 20831; Cass. civ. 13 marzo 2007, n. 5836; Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).</p>
<p>La destinazione particolare dell&#8217;immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonchè il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell&#8217;obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell&#8217;immobile in relazione all&#8217;uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l&#8217;attestazione del riconoscimento della idoneità dell&#8217;immobile da parte del conduttore (Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).</p>
<p>E&#8217; necessario in definitiva che le parti deducano in condizione (ovvero che prevedano espressamente come obbligazione del locatore) tanto la possibilità che all&#8217;immobile siano apportate le modificazioni necessarie per potervi svolgere l&#8217;attività prevista, quanto il fatto che esso presenti le pertinenti condizioni funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative (confr. Cass. civ., 8 marzo 2002, n. 3441).</p>
<p>Ove poi il conduttore abbia riconosciuto in contratto l&#8217;idoneità del bene locato all&#8217;uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte del conduttore. In casi siffatti deve invero escludersi la risoluzione del contratto per colpa del locatore, essendo, in sostanza, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione di detti vizi e all&#8217;autonomia delle parti la valutazione di quelli che non rendono impossibile il godimento del bene (confr. Cass. civ. 31 marzo 2008, n. 8303).</p>
<p>4. Venendo al caso di specie, ritiene il collegio che di tutti gli esposti principi, pienamente condivisibili e dai quali non v&#8217;è quindi ragione alcuna di discostarsì, la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno.</p>
<p>Pacifico che l&#8217;immobile era stato locato ad uso artigianale; che di esso era stata garantita la regolarità urbanistica ed edilizia; che il diniego delle autorizzazioni e concessioni richieste dalle leggi vigenti ai fini dello svolgimento dell&#8217;attività in concreto programmata dal conduttore era stato espressamente qualificato quale motivo di recesso, la decisione della Corte d&#8217;appello che ha addossato al locatore il rischio e la responsabilità connessi all&#8217;impossibilità o alla rilevante difficoltà di impiantare nel capannone l&#8217;attività di carrozziere, in quanto inquinante e comunque diversa da quella già in atto nello stesso al momento dell&#8217;entrata in vigore del P.R.G.C., viola i principi di diritto innanzi riportati.</p>
<p>Considerato invero che nell&#8217;uso artigianale convenuto rientravano e rientrano di fatto una miriade di tipologie produttive, ognuna con particolari caratteristiche tecnico-strutturali, presidiate dai connessi accertamenti di competenza dell&#8217;autorità amministrativa, in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni, la generica destinazione menzionata in contratto e la dichiarata conformità dell&#8217;immobile alle norme edilizie, urbanistiche e delle leggi speciali non possono, se non a costo di vere e proprie torsioni ermeneutiche, essere intese come esplicative di un impegno del locatore a garantire l&#8217;idoneità dell&#8217;immobile allo svolgimento dell&#8217;attività, neppure menzionata in contratto, di carrozziere e ciò tanto più che l&#8217;interpretazione della portata degli obblighi negoziali posta a base della scelta decisoria del giudice di merito svuota di fatto di ogni contenuto utile la clausola relativa al diritto di recesso del conduttore.</p>
<p>In tale contesto l&#8217;accertata illiceità urbanistica del soppalco non potrà più sfuggire al controllo imposto dall&#8217;art. 1455 c.c., in punto di importanza dell&#8217;inadempimento, controllo rimasto assorbito nella positiva valutazione del giudice a quo in ordine alla ritenuta addebitabilità al locatore della insussistenza dei presupposti per la fruizione del bene locato.</p>
<p>Ne deriva che il ricorso principale deve essere accolto.</p>
<p>Va invece dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, col quale, in carenza del requisito della soccombenza, sono state prospettate questioni che andranno riproposte nel giudizio di merito.</p>
<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto.</p>
<p>Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l&#8217;onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonchè al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato.</p>
<p>Escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand&#8217;anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.</p>
<p>La destinazione particolare dell&#8217;immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell&#8217;obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell&#8217;immobile in relazione all&#8217;uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l&#8217;attestazione del riconoscimento della idoneità dell&#8217;immobile da parte del conduttore (Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;<br />
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d&#8217;appello di Torino in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 27 settembre 2012, n. 18498</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/responsabilitadelconduttore_corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-27-settembre-2012-n-18498/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 22:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[locazione giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Presidente Trifone – Relatore Uccella [omissis] Svolgimento del processo Il 3 gennaio 2003 il Tribunale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Presidente Trifone – Relatore Uccella</p>
<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Il 3 gennaio 2003 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da D.S. nei confronti di Y.B. , volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati all&#8217;immobile da questa locato ad uso abitativo e stimati in lire 100 milioni, deducendo, inoltre, che in data 27 dicembre 2000 &#8211; 5 gennaio 2001 il detto immobile era stato venduto per un corrispettivo di 200 milioni rispetto all&#8217;effettivo valore di lire 300 milioni.<br />
Su gravame del S. la Corte di appello di Milano rigettava la proposta impugnazione il 22 marzo 2006.<br />
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S. , affidandosi a quattro motivi, corredati dei prescritti quesiti.<br />
Nessuna attività difensiva risulta svolta dall&#8217;intimata B. .<br />
Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo, che ha costituito il secondo motivo dell&#8217;atto di appello, (violazione degli artt. 1223 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all&#8217;art.360 n.3 c.p.c. &#8211; omessa, insufficiente motivazione in relazione all&#8217;art. 360 n.5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia) il ricorrente, in estrema sintesi, lamenta che il giudice dell&#8217;appello si sarebbe limitato a qualificare il danno richiesto come lucro cessante, mentre l&#8217;esatta qualificazione e, quindi, la relativa indagine andava fatta come danno emergente consistente in un danneggiamento, un eccezionale degrado dovuto ad uso improprio della cosa locata (p.3 ricorso), mentre solo come posterius sarebbe stato chiesto il lucro cessante in ordine all&#8217;asserito deprezzamento del bene in sede di vendita (lire 200 milioni e non già 300 milioni come da prezzo di mercato (p.5-6 ricorso).<br />
Infatti, a suo avviso, il danno del locatore non può essere limitato ai danni materiali subiti, tanto più che agli atti vi erano l&#8217;inventario redatto dall&#8217;ufficiale giudiziario nonché la C.T. di parte.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, che ha costituito il primo motivo dell&#8217;atto di appello, (violazione dell&#8217;art. 24 Cost., 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all&#8217;art.360 n.3 cpc) il ricorrente, in buona sostanza, si duole che il giudice dell&#8217;appello non avrebbe tenuto conto del valore probatorio del documento redatto da persona di sua fiducia. Questi motivi vanno esaminati congiuntamente, perché attengono al nucleo centrale del ricorso, con cui si contesta il convincimento del giudice dell&#8217;appello in merito alla fondatezza probatoria della domanda.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio, che le due censure vanno disattese.<br />
È sufficiente leggere la sentenza impugnata per ritenere che in nessuno dei vizi denunciati è incorso il giudice dell&#8217;appello.<br />
A parte il fatto che l&#8217;art. 24 Cost. è solo enunciato nel secondo motivo, il giudice dell&#8217;appello ha affermato, dopo averli attentamente scrutinati, che i documenti offerti dall&#8217;attore non costituivano elementi probatori dell&#8217;assunto difensivo per molteplici ragioni, consistenti nell&#8217;esaminare il valore del contenuto dell&#8217;inventario redatto dall&#8217;ufficiale giudiziario del 4 luglio 2000, che ritiene rilevante perché redatto in contraddittorie con la B. , ma non significativo ai fini della consistenza dei danni (P-20 sentenza impugnata).<br />
Di contro, nessun valore, e correttamente, attribuisce all&#8217;inventario dei beni del 22 giugno 2000 perché compiuto dalla stessa parte interessata e da persona di sua fiducia, così come ritiene irrilevante la stima del geom. O. (p.20 sentenza impugnata) sia per la sua genericità sia &#8220;soprattutto&#8221; perché non vi è stata garanzia del contraddittorio e, quindi, essa si configura inidonea ad assumere valenza probatoria (p.21 sentenza impugnata). Ciò posto, va detto che non corrisponde al vero che il giudice dell&#8217;appello abbia soffermato la sua attenzione sul solo danno da lucro cessante, ma ha analiticamente esaminato la domanda alla luce dei documenti prodotti per dedurne il rigetto attesi la assoluta carenza di prova anche e soprattutto al danno emergente, quantificato in cento milioni.<br />
E che la eccentricità delle censure sul punto sia evidente risulta anche dal terzo motivo, di cui in seguito.</p>
<p>3. &#8211; Infatti, con il terzo motivo (violazione degli artt. 2697, 1587, 1588 e 1218 c.c. in relazione all&#8217;art.360 n.3 c.p.c.) il ricorrente si sofferma sull&#8217;obbligo del conduttore, per affermare che codicisticamente sarebbe prevista la presunzione di colpa a suo carico, per cui il conduttore deve fornire la relativa prova liberatoria e richiama giurisprudenza di questa Corte al riguardo (p. 11 ricorso).<br />
Questa censura, che sembra collegata al secondo motivo perché insiste sul verbale in sede di inventario dell&#8217;ufficiale giudiziario, non si spiega se non nel senso che il ricorrente lamenta in primis che il danno emergente sia stato erroneamente ritenuto non provato dal giudice dell&#8217;appello e non merita accoglimento.<br />
Di vero, se è esatto in linea di principio quanto riportato dal ricorrente circa la presunzione a carico del conduttore, va affermato che nel caso in esame il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto inesistente la prova del danno soprattutto perché non provato nell&#8217;an, in quanto si ignorava la condizione dei mobili al momento della stipula della locazione avvenuta nel 1991 sia perché la qualità di &#8220;rovinato&#8221; attribuita all&#8217;incasso in legno è meramente generica e nessuna allegazione di una sua specifica attribuzione all&#8217;attività del conduttore è stata addotta, come si evince dalla stessa illustrazione del motivo.</p>
<p>4. &#8211; Di qui, l&#8217;assorbimento del quarto motivo (omessa, illogica o contraddittoria motivazione in relazione all&#8217;art. 360 n.5 in ordine ad un punto decisivo della controversia), con il quale il ricorrente chiede alla Corte di rispondere se &#8220;rovinato&#8221;, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, sia, di per sé, idoneo a provare la esistenza del danno (v. p. 13 &#8211; 14 ricorso).<br />
In conclusione, da una parte i motivi di ricorso sembrano impingere in valutazioni di merito, malgrado alcuni di essi sia stati formulati come errori di diritto, dall&#8217;altro vanno disattesi.<br />
Pertanto va affermato che la presunzione di colpa generica a carico del conduttore prevista dall&#8217;art. 1588 c.c. resta scalfita dalla circostanza, se accertata in sentenza, della inesistenza degli asseriti danni prodotti dalla sua condotta al bene locato.<br />
Di vero, nel caso in esame i danni materiali, costituenti il danno emergente, così come richiesto, non sono stati rinvenuti né nei documenti allegati né in quelli ritualmente acquisibili ed acquisiti al processo né nei capitoli di prova, che sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti o perché concernenti circostanze che non potevano essere oggetto di prova testimoniale; né per quanto riguarda il danno da lucro cessante, richiesto come conseguenza ed effetto successivi al primo, è risultato, sia dall&#8217;atto di vendita sia da altri elementi offerti in prova, che l&#8217;immobile, attesa la sua condizione al momento del rilascio, fosse stato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato (p-21 sentenza impugnata).<br />
A fronte di simile argomentare logicamente motivato il ricorso, conclusivamente, va respinto, ma nulla va disposto per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione III civile, 26 ottobre2012, n. 18499</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Conduttore]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 8629/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 68/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2006 R.G.N. 908/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il 4 ottobre 2001 il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)) in quanto dal momento dell&#8217;atto di citazione era deceduto il (OMISSIS). L&#8217;attore chiedeva di essere risarcito del danno subito per l&#8217;impossibilita&#8217; di derivare dall&#8217;immobile, locato a (OMISSIS) nel novembre 1964 da (OMISSIS), di cui egli era l&#8217;unico erede legittimo, redditi cospicui attraverso una nuova locazione con corrispettivo superiore a quello cui erano tenuti i convenuti, che avevano rilasciato materialmente l&#8217;immobile il 4 novembre 1981, a seguito di sentenza definitiva di risoluzione del contratto di locazione. Il (OMISSIS), inoltre, chiedeva che gli stessi convenuti venissero condannati al pagamento dei canoni non pagati con gli interessi e rivalutazione.</p>
<p>Il giudice di primo grado condannava i convenuti al pagamento in favore del (OMISSIS) di lire 1.218.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quale ammontare di 87 canoni mensili scaduti dall&#8217;agosto del 1974 al novembre 1981, ma rigettava per il resto la domanda per i danni, perche&#8217; sfornita di prova e compensava le spese.</p>
<p>Su gravame principale del (OMISSIS) e incidentale del (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)) la Corte di appello di Catania il 9 gennaio 2006 confermava la sentenza del Tribunale, rigettando entrambi i gravami.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico articolato motivo, corredato di quesiti.</p>
<p>Non hanno svolto attivita&#8217; difensiva nessuno degli intimati.</p>
<p>Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Preliminarmente va affermato che il presente ricorso non necessita dei quesiti previsti dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., perche&#8217; volto contro sentenza anteriore al 2 marzo 2006.</p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1591, 2697 e 2729 c.c., e articolo 113 c.p.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia &#8211; articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) il ricorrente lamenta la erronea applicazione da parte del giudice di appello dell&#8217;articolo 1591 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che mancasse la prova rigorosa del maggior danno in quanto non erano state evidenziate proposte di locazione superiori a quelle pattuite con il conduttore.</p>
<p>Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, la C.T. di parte non solo non sarebbe stata mai contestata dalla controparte, ma conteneva tutti gli elementi utili &#8220;per poter comprendere se al (OMISSIS) dal ritardato rilascio dell&#8217;immobile fosse derivato il maggior danno di cui all&#8217;articolo 1591 c.c., &#8211; ubicazione locale, valore locativo effettivo, facilita&#8217; di affitto etc.&#8221;, mentre sarebbe ovvio che egli non poteva offrire la prova dello stesso danno attraverso la prova dell&#8217;esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero altri e concreti propositi di utilizzazione (p. 9 &#8211; 11 ricorso, in sintesi).</p>
<p>2. &#8211; La complessa censura va accolta nei sensi di seguito indicati.</p>
<p>Va infatti posto in rilievo, in linea di principio, che la responsabilita&#8217; del conduttore a norma dell&#8217;articolo 1591 c.c., per ritardata restituzione dell&#8217;immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall&#8217;articolo 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l&#8217;ulteriore effetto che per il c.d. maggior danno e&#8217; il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone piu&#8217; elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo piu&#8217; vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.</p>
<p>Questa prova deve avere il carattere della rigorosita&#8217; sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l&#8217;obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall&#8217;astratta configurabilita&#8217; dell&#8217;ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell&#8217;immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilita&#8217; di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione. Tuttavia, se non e&#8217; sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilita&#8217; del bene puo&#8217; essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell&#8217;immobile e&#8217; obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12).</p>
<p>Alla luce di questi principi la semplice lettura dell&#8217;argomentare del giudice dell&#8217;appello non si appalesa immune dai vizi denunciati.</p>
<p>Di vero il (OMISSIS) con la perizia giurata aveva offerto al giudice del merito tutti quegli elementi presuntivi utili per dimostrare di aver subito un danno e, quindi, poter determinare anche se in via equitativa l&#8217;entita&#8217; dello stesso, per cui non e&#8217; condivisibile l&#8217;affermazione del giudice dell&#8217;appello secondo cui il (OMISSIS) avrebbe fondato la sua pretesa sul principio &#8220;secondo cui il danno da mancata disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile sarebbe in re ipsa&#8221; (p. 11 sentenza impugnata).</p>
<p>Del resto, a fronte degli elementi presuntivi addotti dal (OMISSIS), il giudice del merito, come ha gia&#8217; statuito in fattispecie simili questa Corte, ben poteva porre a fondamento della decisione la perizia stragiudiziale prodotta, anche se contestata dalla controparte (Cass. n. 26550/11, prima parte della massima): il che, nella specie, non sembrerebbe essersi verificato; e, comunque poteva fare a meno di disporre una C.T.U. solo se aveva la possibilita&#8217; di decidere la controversia in base agli elementi offerti dagli atti processuali, come, per l&#8217;appunto, detta perizia, di cui, invece, ed in modo apodittico, afferma che &#8220;essa si limita ad ipotizzare un valore locativo medio della zona per immobili genericamente simili&#8221; ed alla quale non ha dato &#8220;nessun rilievo&#8221; (p. 11 &#8211; 12 sentenza impugnata).</p>
<p>Mentre, invece, detto documento indicava, tra l&#8217;altro, la ubicazione e la consistenza dell&#8217;immobile, posto in una zona commerciale di (OMISSIS), l&#8217;importo del canone di affitto di mercato, la possibilita&#8217; di fruire dell&#8217;immobile per uso personale, attesa la sua attivita&#8217; professionale o quella di potere concludere un nuovo contratto con terzi a condizioni piu&#8217; vantaggiose, come si rileva anche dalla depositata memoria.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e della circostanze di fatto poste in rilievo e gia&#8217; presenti nelle fasi di merito, va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, che in diversa composizione, provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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