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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Corte Costituzionale</title>
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		<title>Corte costituzionale, Sentenza 4 giugno 1993 n. 268</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[392 del 1978]]></category>
		<category><![CDATA[ferie giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici: Dott. Francesco GRECO Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA<br />
Giudici:<br />
Dott. Francesco GRECO<br />
Prof. Gabriele PESCATORE<br />
Avv. Ugo SPAGNOLI<br />
Prof. Antonio BALDASSARRE<br />
Prof. Vincenzo CAIANIELLO<br />
Avv. Mauro FERRI<br />
Prof. Luigi MENGONI<br />
Prof. Enzo CHELI<br />
Dott. Renato GRANATA<br />
Prof. Giuliano VASSALLI<br />
Prof. Francesco GUIZZI<br />
Prof. Cesare MIRABELLI<br />
Prof. Fernando SANTOSUOSSO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, iscritta al n.791 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell&#8217;anno 1993.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E.;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;</p>
<p>udito l&#8217;avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>l. &#8211; Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del termine di tre mesi stabilito dall&#8217;art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>
<p>La questione é stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro {Giorgio Albanese}, giudizio diretto ad ottenere l&#8217;annullamento della sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma che aveva respinto la domanda dell&#8217;ente di risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore adibito l&#8217;immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era già decorso il termine di tre mesi (previsto dall&#8217;art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto conoscenza del mutamento di destinazione dell&#8217;immobile. La domanda di risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.</p>
<p>Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall&#8217;art. 1137 del codice civile per l&#8217;impugnazione delle delibere dell&#8217;assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto costituisca, per il titolare, l&#8217;unico rimedio per far valere un suo diritto (sentenza n. 49 del 1990).</p>
<p>Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del contratto di locazione (se il conduttore adibisca l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>2. &#8211; Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la fondatezza della questione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>l. &#8211; La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del decorso del termine, previsto dall&#8217;art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del contratto, quando il conduttore adibisca l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell&#8217;immobile) renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali dettata dall&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>2. &#8211; La disciplina generale della sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l&#8217;effettiva possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, é stata già più volte esaminata da questa Corte. In presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione, prevista dall&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l&#8217;unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un ristretto termine fissato dalla legge (sent. n.380 del 1992; n. 49 del 1990; n. 255 del 1987; n.40 del 1985).</p>
<p>L&#8217;illegittimità costituzionale é stata dunque dichiarata solo quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.</p>
<p>3. &#8211; L&#8217;enunciazione di questi principi ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di parte della dottrina.</p>
<p>Si é così pervenuti ad una ricostruzione della portata normativa dell&#8217;art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale da superare l&#8217;esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la locuzione &#8220;termini processuali&#8221;, ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell&#8217;ambito del compimento degli atti successivi all&#8217;introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l&#8217;unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.</p>
<p>Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di cassazione ad affermare che é soggetto alla sospensione nel periodo feriale il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 2527 del codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per l&#8217;impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.</p>
<p>Si é, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche al termine di tre mesi previsto dall&#8217;art. 80 della legge n. 392 del 1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l&#8217;immobile ad un uso diverso da quello pattuito.</p>
<p>La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong><br />
<strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.</p>
<p>Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente</p>
<p>Cesare MIRABELLI, Redattore</p>
<p>Depositata in cancelleria il 04/06/93.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale, Ordinanza 23 febbraio 1994 n. 59</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-costituzionale-ordinanza-23-febbraio-1994-n-59/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia negoziale delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[durata della locazione]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Giudici Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente<br />
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA</p>
<p>Giudici<br />
Prof. Gabriele PESCATORE<br />
Avv. Ugo SPAGNOLI<br />
Prof. Antonio BALDASSARRE<br />
Prof. Vincenzo CAIANIELLO<br />
Avv. Mauro FERRI<br />
Prof. Luigi MENGONI<br />
Prof. Enzo CHELI<br />
Dott. Renato GRANATA<br />
Prof. Giuliano VASSALLI<br />
Prof. Francesco GUIZZI<br />
Prof. Cesare MIRABELLI<br />
Dott. Fernando SANTOSUOSSO<br />
Avv. Massimo VARI<br />
Dott. Cesare RUPERTO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n.359, promossi dal Pretore di Venezia con tre ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993, e dal Pretore di Pescara con ordinanza emessa il 23 gennaio 1993, rispettivamente Iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 684 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 47, prima serie speciale,Dell&#8217;anno 1993.</p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze, delle quali due emesse il 20 luglio 1993 e l&#8217;altra il 22 giugno 1993) e di Pescara (con ordinanza del 23 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 20 ottobre 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 (il Pretore di Pescara) e 42 (il Pretore di Venezia) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2- bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;</p>
<p>che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, la proroga di diritto del contratto per due anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;</p>
<p>che il Pretore di Venezia richiama le sentenze di questa Corte n.3 e n. 225 del 1976, per osservare che i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall&#8217;art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica soltanto a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo; ritiene inoltre che la norma denunciata non si giustifichi in termini di transitorietà e che comprima il diritto di proprietà in maniera indiscriminata, in contrasto con l&#8217;art. 42 della Costituzione, perché sacrifica unilateralmente il locatore ed impedisce di considerare le necessità abitative del proprietario;</p>
<p>che il Pretore di Pescara ritiene la norma irrazionale, contrastante quindi con l&#8217;art. 3 della Costituzione, perché non consentirebbe di considerare la necessità del locatore di abitare l&#8217;immobile;</p>
<p>che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;</p>
<p>Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;</p>
<p>che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall&#8217;art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto non contrastante con gli articoli 3 e 42 della Costituzione la limitazione alla facoltà di godimento dell&#8217;immobile da parte del proprietario, determinata dalla proroga biennale delle locazioni.</p>
<p>Difatti la disposizione censurata é inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all&#8217;esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l&#8217;accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative.</p>
<p>Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;</p>
<p>che le questioni sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, con ordinanze emesse prima della sentenza n. 323 del 1993, non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e devono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n.354, 394 e 469 del 1993).</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art.11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e Pescara, in riferimento agli artt.3 e 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.</p>
<p>Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente</p>
<p>Cesare MIRABELLI, Redattore</p>
<p>Depositata in cancelleria il 23/02/94.</p>
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		<title>Corte Costituzionale, Ordinanza 23 dicembre 2003 n. 373</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia negoziale delle parti]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio ONIDA Giudice - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori:<br />
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente<br />
- Valerio ONIDA Giudice<br />
- Carlo MEZZANOTTE<br />
- Fernanda CONTRI<br />
- Guido NEPPI MODONA<br />
- Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
- Annibale MARINI<br />
- Franco BILE<br />
- Giovanni Maria FLICK<br />
- Francesco AMIRANTE<br />
- Ugo DE SIERVO<br />
- Romano VACCARELLA<br />
- Paolo MADDALENA<br />
- Alfio FINOCCHIARO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1,della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2003 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fogliarini Fiorenzo ed altra e Somenzi Elvina, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.<br />
Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 12 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di egittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui subordina la legittimità di contratti di locazione di natura transitoria alle condizioni e alle modalità definite dal decreto di cui al comma 2 dell&#8217;art. 4 della stessa legge;</p>
<p>che il rimettente, adito per la convalida di licenza per finita locazione relativamente ad un contratto abitativo di natura transitoria, premette che l&#8217;intimata ha eccepito la riconduzione del rapporto alla disciplina ordinaria, ai sensi dell&#8217; art. 2, commi 2 e 6, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, in quanto nel contratto stipulato dalle parti non era stato previsto l&#8217;onere per il locatore di confermare, prima della scadenza, i motivi di transitorietà posti a base del contratto stesso e comunque il locatore non aveva adempiuto tale onere, come invece è prescritto dall&#8217;art. 2 del citato decreto;</p>
<p>che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, poiché rimette alla normazione secondaria una disciplina che incide sull&#8217;autonomia negoziale delle parti, sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, senza tuttavia indicare le direttrici e i principi entro i quali deve svolgersi l&#8217;azione amministrativa, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di riserva di legge relativa;</p>
<p>che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;</p>
<p>che, ad avviso della difesa erariale, la riserva di legge relativa sarebbe stata rispettata, poiché l&#8217;attività esecutiva della pubblica amministrazione non risulta caratterizzata da discrezionalità assoluta e illimitata, come si desume dalla circostanza che i criteri fissati nel decreto non sono imposti autoritativamente ma costituiscono il frutto di una concertazione attuata con i destinatari stessi della disciplina, secondo il procedimento delineato nell&#8217;art. 4 della medesima legge.</p>
<p>Considerato che l&#8217;ordinanza di rimessione è priva di un&#8217;adeguata motivazione sia in relazione ai profili di rilevanza della questione, sia in ordine alla non manifesta infondatezza della prospettata censura;</p>
<p>che, quanto al primo aspetto, il rimettente non specifica se il contratto fosse stato stipulato per soddisfare esigenze transitorie dell&#8217;uno o dell&#8217;altro contraente, né individua quale fosse la parte gravata dall&#8217;onere di confermare il permanere delle proprie esigenze transitorie, diverse essendo le conseguenze ai fini della decisione, posto che la riconduzione del contratto alla durata legale si verifica solo nell&#8217;ipotesi in cui le esigenze transitorie siano relative al locatore che abbia omesso di dare conferma del loro permanere;</p>
<p>che del resto non sono nemmeno indicati gli effetti nel giudizio a quo dell&#8217;eventuale caducazione della norma censurata;</p>
<p>che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la illegittimità costituzionale della norma impugnata deriverebbe dalla circostanza che la disciplina del contratto transitorio è rimessa a un decreto ministeriale, senza che siano indicati dalla legge principi o direttive;</p>
<p>che il rimettente ha tuttavia omesso ogni considerazione in ordine al complesso procedimento, articolato anche attraverso fasi di concertazione collettiva, nel quale si inserisce il decreto ministeriale; onde le prospettate censure risultano prive del necessario sostegno argomentativo;</p>
<p>che, in definitiva, le diffuse carenze di motivazione impediscono a questa Corte di esaminare nel merito la questione, la quale, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 DIC. 2003.</p>
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