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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Cessazione anticipata</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 3 aprile 2013, n. 8095</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessazione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[canoni non pagati]]></category>
		<category><![CDATA[cessazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La sospensione del pagamento dei canoni di locazione può giustificare la risoluzione del contratto? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Margherita &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16724/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/02/2007, R.G.N. 120/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 20 ottobre 2005 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), che aveva intimato lo sfratto per morosita&#8217; a (OMISSIS) in relazione ad un immobile destinato ad uso commerciale, in virtu&#8217; di un contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 1999 e, per l&#8217;effetto, dichiarava la risoluzione dello stesso, condannando il (OMISSIS) al pagamento di euro 11.035, 36, oltre accessori e spese.</p>
<p>Su gravame del (OMISSIS), la Corte di appello di Catanzaro il 27 febbraio 2007 confermava la sentenza di prime cure.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a sette motivi e depositando memoria e costituzione di nuovo difensore.</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo (nullita&#8217; della sentenza. Violazione dell&#8217;articolo 112, per omessa decisione in ordine a un motivo di appello e per ultrapetizione con riferimento alla domanda di intimazione in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente lamenta l&#8217;omesso esame in sede di appello delle sue deduzioni e comunque il vizio di ultrapetizione, in quanto la (OMISSIS) avrebbe proposto una domanda di intimazione di fratto per morosita&#8217; con relativa risoluzione ex articolo 1457 c.c., del rapporto locatizio e poi l&#8217;avrebbe mutata in domanda di accertamento dell&#8217;avvenuta risoluzione ope legis ex articolo 1456 c.c..</p>
<p>A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:</p>
<p>&#8220;Dica l&#8217;Ecc.ma Corte se sia affetta da vizio di omessa pronuncia la sentenza che ometta di pronunciare sul motivo di appello con cui si denunzi il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; dica altresi&#8217; la Corte se sia affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda di risoluzione ai sensi dell&#8217;articolo 1453 c.c., conseguente all&#8217;intimazione di sfratto per morosita&#8217; dichiari la risoluzione ai sensi dell&#8217;articolo 1457 c.c., in assenza di domanda di parte&#8221;.</p>
<p>Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>A prescindere dalla circostanza, rilevata dalla resistente, che come risulta anche dalle conclusioni rassegnate e trascritte dallo stesso ricorrente, tale censura non e&#8217; stata oggetto di appello, va posto in rilievo che il quesito non e&#8217; conferente perche&#8217; si concreta in un astratto interrogativo circolare che gia&#8217; presuppone una risposta o meglio la cui risposta e&#8217; completamente disancorata dal caso in esame e, quindi, non consente di risolvere la fattispecie sub iudice (Cass. n. 7179/09).</p>
<p>Peraltro, la censura e&#8217; infondata perche&#8217; il giudice dell&#8217;appello, non essendone stato investito, non poteva pronunciarsi.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo (Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che il giudice dell&#8217;appello non avrebbe valutato se fosse o meno grave l&#8217;inadempimento imputato ad esso ricorrente.</p>
<p>Alla illustrazione della censura non segue il c.d. quesito di fatto, ossia la sintesi logico-giuridica del fatto decisivo e controverso.</p>
<p>Peraltro, il giudice a quo ha precisato che la morosita&#8217; ha avuto inizio prima delle infiltrazioni e l&#8217;inadempimento del (OMISSIS) era particolarmente grave per avere omesso il pagamento dei canoni anche nel periodo successivo (p. 5 sentenza impugnata).</p>
<p>3.- Con il terzo motivo (violazione degli articoli 1456, 1457 e 1460 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3), in estrema sintesi, da un lato il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe ritenuto che la sospensione del pagamento consentiva ex se la risoluzione, dall&#8217;altro che nel caso di eccezione di inadempimento il giudice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, tenendo conto non solo dell&#8217;elemento cronologico, ma anche di quello logico (p. 14 ricorso).</p>
<p>A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:</p>
<p>Dica l&#8217;Ecc.ma Corte se l&#8217;eccezione di inadempimento possa essere sollevata nei confronti della domanda di risoluzione e a fronte dell&#8217;azione della parte volta a far dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell&#8217;articolo 1457 c.c., e della dichiarazione della parte di valersi di una clausola risolutiva espressa; e se nel caso di eccezione di inadempimento il giudice debba o meno procedere alla valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell&#8217;elemento cronologico, ma anche di quello logico e stabilendo se sussista tra l&#8217;inadempimento dell&#8217;una e il precedente inadempimento dell&#8217;altra relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalita&#8217; rispetto alla funzione econonomico &#8211; sociale del contratto valutando anche il comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda che offra il pagamento&#8221;.</p>
<p>Al riguardo va detto che il quesito non si attaglia al caso di specie e non scalfisce il convincimento del giudice dell&#8217;appello, il quale ha accertato, in primis, che la sospensione del pagamento dei canoni era iniziata senza alcuna giustificazione, per cui di per se&#8217; avrebbe comportato la risoluzione del contratto e poi ha valutato gli opposti comportamenti al punto da ritenere che il mancato intervento della (OMISSIS), ove fosse da ritenere effettivamente intempestivo, avrebbe rappresentato un inadempimento di lieve entita&#8217; rispetto a quello ben piu&#8217; rilevante del (OMISSIS) (p. 5 sentenza impugnata).</p>
<p>4.- Cio&#8217; detto, va disatteso il quarto motivo (Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5), con cui il ricorrente denuncia un vizio logico nella motivazione anche con riferimento alla valutazione della proporzionalita&#8217; della condotta (p. 17 ricorso) e, comunque, si tratta di una richiesta di valutazione di documenti e di prove dedotte che sono stati disattesi in modo corretto dal giudice a quo.</p>
<p>5. Di qui, il rigetto del quinto motivo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5), dichiarato espressamente connesso al precedente, precisandosi, peraltro, che il giudice dell&#8217;appello ha valutato la condotta delle parti anche secondo il criterio della buona fede cui esse hanno il dovere di uniformarsi (p. 4-5 sentenza impugnata).</p>
<p>6.- Con il sesto motivo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole di omessa motivazione sull&#8217;elemento psicologico circa l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligazione di cui all&#8217;articolo 1576 c.c., conseguente al verificarsi dell&#8217;allagamento dei locali e con il settimo (Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5) rinviene una insufficiente motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso per il giudizio, a suo avviso consistente, nella circostanza che per i canoni delle mensilita&#8217;-marzo/aprile 2004 vi sia stata l&#8217;offerta banco judicis: circostanza, a suo dire, rilevante per valutare il comportamento c.d. inadempiente.</p>
<p>Le due censure costituiscono, in realta&#8217;, una unica doglianza.</p>
<p>Al riguardo, il Collegio osserva che esse non meritano accoglimento non solo per quanto, contrariamente all&#8217;assunto del ricorrente, e&#8217; rinvenibile nella sentenza impugnata e per quanto detto in precedenza, ma perche&#8217; non si puo&#8217; parlare di omessa motivazione, tenuto conto che il giudice dell&#8217;appello ha precisato che lo stesso (OMISSIS) aveva ammesso che avrebbe potuto intervenire per eliminare l&#8217;inconveniente o almeno per ridurne la portata, ma che giuridicamente non ne aveva alcun obbligo.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.200 di cui 200 per spese, oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 6 gennaio 2009 n. 986</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/morosita_cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-6-gennaio-2009-n-986/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessazione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[miutamento di rito]]></category>
		<category><![CDATA[sfratto per morosità]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo &#8211; rel. Presidente - Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>V.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. DE ROSSI, 37, presso lo studio dell&#8217;avvocato BERTI Silvano, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PECORELLA VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.M., R.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato AGNINO Paolo, che le rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DONGO CARLO giusta mandato a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 6/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, prima sezione civile, emessa il 17/12/2003, depositata il 5/01/2004, R.G. 784/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/11/2008 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Paolo AGNINO;<br />
udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; M. e R.F. hanno citato in giudizio V. O. con citazione a comparire davanti al tribunale di Genova, e ciò perchè fosse convalidata la licenza per finita locazione da loro intimata per la data del 28.2.2003.</p>
<p>Hanno esposto che la V. conduceva un immobile ad uso di abitazione in forza di contratto stipulato il (OMISSIS) nel vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e che, avvalendosi di quanto disposto dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. a) della cit. legge, volendo destinare l&#8217;immobile ad uso abitativo di una di loro &#8211; la R. F. &#8211; avevano provveduto a disdire il contratto, in vista della scadenza del (OMISSIS), con lettera raccomandata a/r del 6.2.2002.</p>
<p>2. &#8211; V.O. &#8211; secondo quanto è riferito nella sentenza impugnata &#8211; comparsa in udienza non si è opposta alla convalida, ma ha chiesto che per l&#8217;esecuzione dello sfratto fossero fissati dei lunghi termini, in considerazione del precario stato di salute del fratello e della madre, che abitavano con lei l&#8217;appartamento.</p>
<p>3. &#8211; Il tribunale ha convalidato la licenza per la scadenza del 28.2.2003 ed ha stabilito che l&#8217;esecuzione non avvenisse prima del 30.9.2003.</p>
<p>4. &#8211; V.O. ha proposto appello ed ha chiesto che la licenza intimata per la data del 28.2.2003 fosse dichiarata non fondata e che la scadenza del contratto fosse invece fissata per la data del 28.2.2007.</p>
<p>5. &#8211; M. e R.F. hanno dal canto loro chiesto la condanna della V. per responsabilità processuale aggravata.</p>
<p>6. &#8211; La corte di Genova ha dichiarato l&#8217;appello inammissibile ed ha peraltro rigettato l&#8217;istanza di condanna appena indicata.</p>
<p>7. &#8211; La sentenza è stata pronunciata il 5.1.2004.</p>
<p>8. &#8211; V.O. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 26.1.2004.<br />
F. e R.M. hanno resistito con controricorso.</p>
<p>9. &#8211; Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte che gli sono state richieste ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.</p>
<p>L&#8217;adunanza è stata fissata per il 13.12.2005.</p>
<p>Con ordinanza depositata 1/8.3.2006 il collegio ha disposto il rinvio del ricorso alla pubblica udienza.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria; i resistenti hanno anche depositato documenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Il ricorso contiene un motivo.</p>
<p>2.1. &#8211; La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 101, 134, 136 e 170 c.p.c.).</p>
<p>La sua illustrazione è la seguente.</p>
<p>Nel giudizio di appello, il collegio ha emesso fuori udienza l&#8217;ordinanza 3.10.2003 di mutamento del rito con cui ha fissato al 17.12.2003 l&#8217;udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione ed ha assegnato il termine in cui depositare la memoria integrativa prevista dall&#8217;art. 426 cod. proc. civ..</p>
<p>Il provvedimento non è stato comunicato al proprio difensore.</p>
<p>2.2. &#8211; Hanno obiettato le resistenti nel loro controricorso, che l&#8217;ordinanza 2.10.2003 è stata invece comunicata al difensore della ricorrente &#8211; Avv. Vincenzo Pecorella &#8211; a &#8220;mani proprie&#8221; e &#8220;all&#8217;indirizzo indicato in atti&#8221; in data 10.10.2003 dall&#8217;ufficiale giudiziario S.A..</p>
<p>Ne hanno prodotto copia autentica.</p>
<p>2.3. &#8211; Con memoria datata 30.11.2005, la ricorrente ha dichiarato di impugnare di falso la relazione di notifica.</p>
<p>2.4. &#8211; Con ordinanza 8.3.2006, il collegio ha disposto il rinvio alla pubblica udienza e la contemporanea trasmissione di rapporto alla Procura della Repubblica di Genova.</p>
<p>3. &#8211; La querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di cassazione non è ammissibile.</p>
<p>E&#8217; costante giurisprudenza della Corte, che la querela di falso può proporsi in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione solo in quanto la falsità denunciata riguardi gli atti dello stesso procedimento di cassazione &#8211; perciò il ricorso, il controricorso e l&#8217;atto sentenza &#8211; od i documenti di cui è ammesso il deposito nel giudizio di cassazione a norma dell&#8217;art. 372 cod. proc. civ., non invece gli atti del procedimento che si è svolto davanti al giudice di merito e la cui falsità vuole essere addotta per coonestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Sez. Un. 25 luglio 2007 n. 16402; Sez. 1, 22 novembre 2006 n. 24856; Sez. Lav. 5 marzo 2004 n. 4603).</p>
<p>Ricorrendo l&#8217;ipotesi in discussione, la querela di falso deve essere proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione prevista dall&#8217;art. 395 c.p.c., n. 2 il mezzo per rescindere la sentenza che possa essere poi riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false: dove la nozione di prova va correlata al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata inficiata, sicchè la prova può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale, quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione.</p>
<p>4. &#8211; Esaurito il profilo della rilevanza della querela di falso e constatato che nel fascicolo di ufficio della corte di appello è inserita la relazione di notificazione relativa alla comunicazione dell&#8217;ordinanza di modifica del rito, il motivo di ricorso si rivela infondato.</p>
<p>5. &#8211; Non va tuttavia tralasciata una ulteriore considerazione.</p>
<p>La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello proposto contro l&#8217;ordinanza di convalida della licenza per finita locazione.</p>
<p>L&#8217;appello era stato proposto sostenendo che l&#8217;ordinanza ben si prestava ad essere impugnata in tal modo, perchè non era stata emessa nel rispetto delle condizioni stabilite dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 30, richiamate dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3, comma 4: questo, perchè la licenza era stata intimata non con il ricorso previsto dall&#8217;art. 30, ma con citazione secondo il rito ordinario della convalida della licenza per finita locazione previsto dagli artt. 657 e 663 cod. proc. civ..</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha replicato che la conduttrice è &#8220;ritualmente comparsa all&#8217;udienza di scadenza e costituita a mezzo del proprio procuratore, non si è opposta alla convalida della licenza, solo chiedendo la concessione dei termini massimi per il rilascio&#8221;, sicchè il tribunale aveva legittimamente provveduto con ordinanza.</p>
<p>Orbene, postulati in ipotesi la nullità della sentenza d&#8217;appello, per la ragione dedotta con il ricorso, e la conseguente cassazione della sentenza, ciò che si tratterebbe ancora di decidere nel giudizio di rinvio sarebbe prima di tutto se l&#8217;appello era o no ammissibile.</p>
<p>Si tratta però di una questione che, proprio perchè concerne il punto se il giudizio potesse proseguire in grado di appello od al contrario non potesse proseguire, rientra nell&#8217;ambito dei poteri di decisione che spettano alla corte, che non ha solo il potere di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito la causa in alternativa al rinviarla ad altro giudice di merito (art. 384 cod. proc. civ.), ma anche quello di cassare senza rinvio, quando il giudizio non poteva essere proseguito (art. 382 cod. proc. civ.).</p>
<p>Orbene, quanto la corte d&#8217;appello ha accertato risulta dagli stessi documenti dovuti produrre dalla ricorrente in secondo grado e di nuovo prodotti in questo giudizio.</p>
<p>Ciò posto, la ricorrente, in appello, solo per un aspetto ha a ragione richiamato la giurisprudenza di questa Corte quanto alla diversità tra disciplina ordinaria della convalida della licenza per finita locazione e disciplina speciale della convalida della licenza data in base a disdetta motivata nei casi previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 29 e L. n. 431 del 1988, art. 3.</p>
<p>Il tratto per cui le due discipline si differenziano non è la diversa forma dell&#8217;atto introduttivo del procedimento, ma la diversa rilevanza della mancata comparizione, che solo nella disciplina ordinaria consente la convalida della licenza, mentre in quella speciale ha lo stesso valore della comparizione seguita da contestazione, apre cioè l&#8217;adito all&#8217;esame del merito della domanda, che va poi preceduto dal mutamento del rito (Cass. 7 giugno 2000 n. 7672; 2 agosto 1997 n. 7173).</p>
<p>Ma, nel caso, per la V. è comparso il suo procuratore che non si è opposto alla convalida.</p>
<p>Ne risulta che la convalida non è stata pronunciata in assenza delle condizioni per farlo è che l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, come lo è stato, sicchè, pur riconosciuto in ipotesi fondato il ricorso per il motivo di violazione di norme sul procedimento, la conseguente pronuncia di questa Corte non avrebbe potuto essere di cassazione con rinvio, ma di cassazione senza rinvio perchè il processo in appello non avrebbe potuto essere proseguito.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso è in conclusione rigettato.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del giudizio sono a carico della ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile la querela incidentale di falso e rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, 1.900,00 dei quali per onorari di avvocato, ed al rimborso forfetario delle spese con gli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III Sentenza 26 luglio 2012 n. 13199</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessazione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[revoca]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20631/2008 proposto da:</p>
<p>F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO PIZZI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato METAFUNE Daniele giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.R.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 689/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2008 R.G.N. 310/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>In data 22 settembre 2006 il Tribunale di Verbania, su ricorso proposto da R.R. dichiarava cessato il rapporto di locazione, di cui al relativo contratto del 2 settembre 2002, stipulato dall&#8217;intimato F.R. per finita locazione ed ordinava il rilascio dell&#8217;immobile entro il 31 dicembre 2006, condannando il convenuto alle spese di lite.</p>
<p>Su gravame di F.R. la Corte di appello di Torino il 14 luglio 2008, confermando nel resto la sentenza di prime cure, accoglieva l&#8217;appello limitatamente all&#8217;eccessività della condanna alle spese.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione F. R., affidandosi ad un unico articolato motivo, corredato dai prescritti quesiti.</p>
<p>Nessuna attività difensiva risulta svolta dall&#8217;intimato R..</p>
<p>Su istanza di trattazione L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, il ricorso è stata fissato per l&#8217;odierna pubblica udienza.</p>
<p>Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.-Osserva il Collegio che il punto centrale del presente ricorso è costituito dalla interpretazione della disdetta-pacificamente tra le parti- inviata con lettera del 19 settembre 2005 da parte del locatore, con la quale lo stesso esprimeva la sua volontà di negare la rinnovazione del contratto alla sua prima scadenza motivata dalla intenzione di dovere adibire l&#8217;immobile ad abitazione della figlia (&#8220;perché serve a mia figlia&#8221;) in previsione del matrimonio della stessa.</p>
<p>Ciò posto in rilievo, l&#8217;articolato motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 432 del 1998, art. 3, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso.</p>
<p>2.-Il giudice dell&#8217;appello ha affermato che la lettera di disdetta motivata fosse sufficientemente specifica sulla futura destinazione da dare all&#8217;immobile locato. Infatti, il locatore aveva provato che l&#8217;immobile dovesse essere abitato dalla figlia, prossima alle nozze, come confermato dal fatto che la stessa, successivamente, aveva contratto matrimonio il 24 marzo 2007 con Y.S. e che al momento del giudizio ella viveva ancora con i genitori.</p>
<p>La figlia era l&#8217;unica figlia del R. e il F. ben conosceva la situazione familiare del locatore per aver lavorato circa un anno nella sua ditta.</p>
<p>Il R., presidente dell&#8217;Associazione Centro Aiuti per l&#8217;Europa, gli aveva concesso in locazione l&#8217;immobile al prezzo irrisorio di Euro 25,00 mensili, come risultava dal contratto scritto.</p>
<p>Agli atti fu dimessa una lettera datata 11 agosto 2005 con cui il R. chiedeva a F.A., cugino del conduttore, di rilasciare l&#8217;immobile&#8221; poiché lo stesso sarà abitato da mia figlia&#8221;.</p>
<p>Questa lettere, però, aveva come destinatario un soggetto diverso dal locatario, per cui immediatamente il R. indirizzò altra missiva di disdetta con scadenza del 25 gennaio 2009 al locatario vero.</p>
<p>Quest&#8217;ultima comunicazione non era dunque un pretesto, stanti il certificato di avvenuto matrimonio della figlia con il S. e lo stato di famiglia del locatore.</p>
<p>3.-Alla luce di questa motivazione, che è strettamente ancorata alle risultanze processuali, l&#8217;unico ed articolato motivo appare inammissibile, anche perché i relativi quesiti appaiono inconferenti.</p>
<p>Infatti, il primo quesito (p. 9 ricorso) non corrisponde a quanto ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, ossia che non fosse perfettamente indicato il beneficiario dell&#8217;uso dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il secondo quesito (p. 9 ricorso) non coglie nel segno, perché il giudice dell&#8217;appello, pur avendo posto in rilievo che la giustificazione della disdetta &#8220;poiché l&#8217;appartamento serve a mia figlia&#8221;, interpretata astrattamente, poteva apparire come non del tutto corretta dal punto di vista giuridico (p. 8 sentenza impugnata), l&#8217;ha valutata nel suo linguaggio comune, corroborando tale valutazione con le altre circostanze e i documenti in atti.</p>
<p>Il terzo quesito (p. 9) è chiaramente inidoneo a sottoporre a questa Corte il controllo dell&#8217;iter logico-giuridico seguito dal giudice dell&#8217;appello.</p>
<p>In esso, peraltro, senza che nella illustrazione del profilo ci si curi di provarlo, si deduce addirittura che il giudice dell&#8217;appello avrebbe &#8221; apoditticamente&#8221; affermato che il R. abbia una sola figlia, desumendolo dal certificato anagrafico e ritenere dato certo la conoscenza personale da parte dello stesso del proprio nucleo familiare.</p>
<p>Il che appare veramente una ipotesi irreale, a cui, del resto, il ricorrente non offre alcuna allegazione per corroborare il contrario di quanto ritenuto in sentenza.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 23 ottobre 2012, n. 18167</title>
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		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cessazione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[cessazioni anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12528-2008 proposto da:<br />
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 252/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2007 R.G.N. 4731/04;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>.1. &#8211; Con sentenza in data 10 dicembre 2003 il Tribunale di Milano accolse l&#8217;opposizione proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. al decreto ingiuntivo per canoni e spese di locazione intimatole dalla (OMISSIS) stabilendo che il contratto di locazione era scaduto a seguito della disdetta della conduttrice e, revocato il decreto ingiuntivo, compensò l&#8217;ammontare del deposito cauzionale con quanto dovuto per l&#8217;occupazione dell&#8217;immobile nel mese di luglio 2001.</p>
<p>.2. &#8211; Con sentenza in data 31 gennaio &#8211; 21 marzo 2007 la Corte d&#8217;Appello di Milano, respinse il gravame proposto da (OMISSIS), quale cessionario del credito della (OMISSIS). La Corte territoriale osservò per quanto interessa: con raccomandata 1 dicembre 2000 la conduttrice aveva comunicato l&#8217;intenzione di recedere dal contratto e fin dal mese di aprile la locatrice era stata informata che il rilascio sarebbe avvenuto entro il 12 luglio 2001, tanto che già nei mesi di febbraio, aprile e giugno l&#8217;immobile era stato visitato da terzi interessati alla locazione accompagnati da personale dell&#8217;agenzia cui la proprietà, che nulla aveva contestato, aveva conferito mandato; in tal modo la Legge n. 392 del 1978, articolo 27 era stato rispettato dalla conduttrice; correttamente era stata disposta la compensazione dei rispettivi crediti, considerato che l&#8217;obbligazione restitutoria del deposito discende dal rilascio.</p>
<p>.3.- Avverso la suddetta sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati con successiva memoria. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>.1.1.- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 27, comma 7 attesa la ritenuta superfluità della indicazione della data in cui il recesso deve avere esecuzione e l&#8217;affermata facoltà del conduttore di comunicarla anche successivamente all&#8217;invio della relativa comunicazione priva di tale indicazione.</p>
<p>In buona sostanza, il ricorrente, facendo leva anche sulla lettera della norma, assume che, ai fini della validità ed efficacia del recesso convenzionale, occorre che la relativa comunicazione specifichi la data in cui il recesso avrà esecuzione.</p>
<p>.1.2. &#8211; Le argomentazioni addotte a sostegno della censura e il quesito di diritto prescritto dall&#8217;articolo 366-bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 40, applicabile alla specie ratione temporis, prescindono totalmente dalla motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello, per cui la censura risulta aspecifica.</p>
<p>Nella parte espositiva sono state sintetizzate le ragioni addotte a sostegno della decisione censurata. La Corte territoriale ha ritenuto che la norma sia stata sostanzialmente rispettata poiché la locatrice era stata tempestivamente informata della volontà di recesso della controparte, non aveva eccepito la genericità della comunicazione e, anzi, aveva incaricato un&#8217;agenzia immobiliare di reperire altro conduttore, la conduttrice aveva successivamente indicato la data del rilascio nel 12 luglio 2001, la norma stabilisce un termine minimo di sei mesi, per cui il rilascio può avvenire anche oltre detto termine.</p>
<p>Con la censura in esame il ricorrente si limita a riproporre la propria tesi senza addurre argomentazioni idonee a contrastare quelle della sentenza.</p>
<p>D&#8217;altra parte questa stessa sezione ha già avuto modo di precisare (Cass. Sez. 3, n. 831 del 2007) che, in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano: previsto, ai sensi della Legge n. 392 del 1978, articolo 27, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l&#8217;avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.</p>
<p>Per ragioni di completezza si rileva che il ritardato rilascio rispetto alla data indicata, può essere fatto valere sotto altri profili, ma non invalida il recesso.</p>
<p>.2.1.- Il secondo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione in ordine a fatto controversi e decisivi per la decisione della causa.</p>
<p>Al fine di sostenere la propria tesi, il ricorrente riferisce le risultanze processuali per dimostrarne la concludenza a proprio favore.</p>
<p>.2.2.- La censura è inammissibile poiché il vizio denunciato (motivazione omessa e insufficiente) è configurabile soltanto quando dall&#8217;esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l&#8217;obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest&#8217;ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).</p>
<p>La censura in esame mira, appunto, ad una valutazione diversa delle risultanze processuali ed è priva del momento di sintesi imposto dall&#8217;articolo 366-bis c.p.c. e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa e insufficiente.</p>
<p>.3.- Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.</p>
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