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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Canone Scalare</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 15 aprile 2011, n. 8733</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone Scalare]]></category>
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		<description><![CDATA[IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere Dott. FINOCCHIARO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MA. ST. DI MI. AN. WA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PUTATURO PIERGIORGIO giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>F. VI. S.N.C. (OMESSO) in persona del socio legale rappresentante pro-tempore Sig.ra CA. RO. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BERTELLO UGO giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 82/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, 4^ SEZIONE CIVILE, emessa il 19/1/2006, depositata il 30/01/2006, R.G.N. 1523/2005+1720/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1^ motivo assorbimento altro.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 7-30 giugno 2005 il Tribunale di Pinerolo ha condannato la F. Vi. S.n.c. a restituire alla Ma. St. di Mi. An. Wa. la somma di euro 39.508,13 per canoni relativi alla locazione di un capannone industriale corrisposti in misura superiore al dovuto.</p>
<p>Con sentenza in data 20 gennaio 2006 la Corte d&#8217;Appello di Torino, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda della Ma. St. .</p>
<p>La Corte territoriale osservava per quanto interessa: nel sistema originario della Legge n. 392 del 1978 la locazione di immobili ad uso non abitativo prevedeva limiti alla libera contrattazione con esclusivo riferimento alla durata del contratto e agli aggiornamenti Istat; con l&#8217;entrata in vigore della Legge n. 431 del 1998 neppure per le locazioni abitative la misura del canone e&#8217; predeterminata per legge; alla stregua dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale la Legge n. 392 del 1978, articolo 79, andava interpretato nel senso che non possono essere stipulate transazioni che eludano preventivamente la disciplina locatizia, ma nulla vieta la rinunzia da parte del conduttore dopo il sorgere del diritto o la stipulazione di contratti modificativi pattuiti posteriormente; il Mi. non aveva mai proposto azione di annullamento per vizio del consenso; la censura relativa alla non debenza degli interessi era fondata.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza la Ma. St. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.</p>
<p>La F. Vi. ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articoli 79 e 32, in relazione agli articoli 1418 c.c. all&#8217;articolo 1343 c.c., violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articoli 79 e 32 e dell&#8217;articolo 115 c.p.c.; carenza di motivazione su un punto decisivo prospettato dalla concludente; travisamento dei fatti. Si assume che le deroghe alle norme di cui alla Legge n. 392 del 1978, articoli 79 e 32, sono consentite solo con accordi di carattere novativo, cioe&#8217; in virtu&#8217; di una vera e propria transazione in cui vengono negoziati l&#8217;aliquid datum e l&#8217;aliquid retentum e non in virtu&#8217; di una semplice pattuizione limitata esclusivamente all&#8217;ammontare del canone, come ritenuto dalla sentenza impugnata.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel corso della locazione, venne modificata (in aumento) l&#8217;entita&#8217; del canone. La questione sottoposta all&#8217;esame della Corte consiste nella legittimita&#8217;, o meno, della modifica dell&#8217;importo del canone di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo con accordi successivi alla sua stipulazione e la realizzabilita&#8217;, o meno, di tale modifica solo con un contratto di transazione ovvero anche mediante una diversa pattuizione.</p>
<p>Questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 10286 del 2001; n. 10728 del 2002; n. 15647 del 2003) ha stabilito che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non gia&#8217; l&#8217;aggiornamento del corrispettivo ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 32 ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex articolo 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone piu&#8217; elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.</p>
<p>Nella specie vi si e&#8217; stato proprio ed esclusivamente l&#8217;aumento del canone e non una transazione e neppure un accordo novativo dell&#8217;originario contratto.</p>
<p>Ai fini della decisione e&#8217; opportuno ribadire che, in materia di locazioni ad uso non abitativo (ipotesi ricorrente nella specie), la legge n. 392 del 1978 consente alle parti la libera determinazione del canone iniziale, ma prevede che questo sia suscettivo soltanto di aggiornamento, nel corso del rapporto, onde neutralizzare l&#8217;incidenza della perdita del potere di acquisto della moneta, nelle forme e nei limiti di cui all&#8217;articolo 32.</p>
<p>Consegue che ogni pattuizione avente ad oggetto, non gia&#8217; l&#8217;aggiornamento del corrispettivo ai sensi e nei limiti di cui all&#8217;articolo 32, ma veri e propri aumenti del canone di locazione ad uso non abitativo (ipotesi sussistente nel caso in esame), deve ritenersi colpita da nullita&#8217;, ai sensi dell&#8217;articolo 79, comma 1, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello previsto dalla Legge n. 392 del 1978. Nullita&#8217; che deve ritenersi operante non soltanto per le pattuizioni intervenute nel momento della instaurazione del rapporto, ma anche per le pattuizioni che intervengono nel corso del rapporto. Tale conclusione discende: dalla coordinata valutazione dell&#8217;articolo 79, comma 1 e del comma 2, il dell&#8217;articolo 79, comma 1, commina la sanzione della nullita&#8217; per una ampia gamma di pattuizioni, comprensiva delle pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto, di quelle volte ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge, e infine di quelle con oggetto non predeterminato caratterizzate dalla comune finalita&#8217; di tendere ad attribuire al locatore altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull&#8217;equo canone.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo determina, dunque, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.</p>
<p>2 &#8211; Il secondo motivo (articolo 360 c.p.c. nn. 2 e 3, in relazione all&#8217;articolo 1418 c.c. violazione di norme di diritto) resta assorbito.</p>
<p>3 &#8211; Il giudice di rinvio (la medesima Corte territoriale in composizione diversa) fara&#8217; applicazione del principio di diritto sopra enunciato e provvedera&#8217; anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;Appello di Torino in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2556</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone Scalare]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 6371-2007 proposto da:</p>
<p>TE. IT. SPA, (OMESSO), in persona dell&#8217;avv. Cu. Al. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell&#8217;avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>DE. SRL, (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIPERNO PAOLO DAVIDE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SIMEONI PAOLO giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1596/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, Sezione 4 Civile, emessa il 04/10/2006, depositata il 31/10/2006; R.G.N. 2582/2004.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO;<br />
udito l&#8217;Avvocato PAOLO SIMEONI<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d&#8217;appello di Venezia ha riformato la prima sentenza, condannando la Te. It. spa a rilasciare un immobile della soc. De. , sul quale erano stati fissati impianti di telefonia radiomobile, stabilendo la data per l&#8217;esecuzione.</p>
<p>Il ricorso per cassazione della Te. It. e&#8217; svolto in quattro motivi. Risponde con controricorso la De. srl.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il primo motivo del ricorso sostiene che la sentenza avrebbe fondato la decisione sulla domanda nuova costituita dal riferimento ad un contrato diverso e precedente (stipulato con la Te. dalla societa&#8217; dante causa della De. ) rispetto a quello (cd. accordo di ospitalita&#8217;) che era stato fatto valere in primo grado.</p>
<p>Il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma che la Te. non ha provato che il menzionato accordo abbia novato il precedente contratto di locazione stipulato tra la dante causa della De. e la Te. .</p>
<p>Il terzo ed il quarto motivo censurano la sentenza laddove afferma che, non avendo la Te. offerto la prova di cui sopra, e&#8217; inapplicabile alla fattispecie la Legge n. 392 del 1978, articolo 79, in ragione della quale e&#8217; nulla ogni pattuizione mirante ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con la legge stessa.</p>
<p>I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.</p>
<p>La sentenza ha svolto l&#8217;accertamento di merito relativo alla circostanza che la De. ha agito per il rispetto dell&#8217;accordo in base al quale la Te. s&#8217;era impegnata a rilasciare l&#8217;impianto alla pattuita scadenza del (OMESSO) e che siffatta domanda e&#8217; rimasta immutata anche in grado d&#8217;appello, dove l&#8217;attrice, senza cambiare ne&#8217; petitum, ne&#8217; causa petendi e restando pacifica tra le parti l&#8217;esistenza di quel precedente contratto di locazione (tra la dante causa della De. e la Te. ) del quale s&#8217;e&#8217; detto prima, ha solo introdotto siffatta pacifica argomentazione. Si tratta di un accertamento di merito riguardante l&#8217;interpretazione del contenuto e degli ambiti della domanda che, siccome motivato in maniera congrua e logica, sfugge alla censura di legittimita&#8217;.</p>
<p>La sentenza ha pure aggiunto che la Te. , per svolgere una valida eccezione, avrebbe dovuto provare (e non lo ha fatto) che il successivo accordo (limitatosi a ridisciplinare il canone e la scadenza del contratto) avesse avuto portata novativa rispetto all&#8217;originario contratto. Affermazione, questa, per un verso adeguata alla consolidata giurisprudenza secondo cui siffatta nuova disciplina del rapporto non e&#8217; di per se&#8217; sintomatica dell&#8217;avvenuta stipula di un nuovo contratto e, per altro verso, contenente un accertamento di merito incensurabile in cassazione per le stesse ragioni suddette.</p>
<p>Su questa base la sentenza perviene al nucleo centrale della decisione, fondando su un principio giuridico consolidato nella giurisprudenza e che occorre qui ribadire. Il principio secondo cui in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, i diritti vantati dal conduttore, una volta sorti, sono disponibili e possono essere oggetto di rinunzia, con o senza corrispettivo, a favore del locatore come di un terzo, non ostandovi la tutela di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79, che e&#8217; volta ad impedire che i diritti vantati dal conduttore siano oggetto di un&#8217;elusione di tipo preventivo (tra le tante, cfr. Cass. n. 675/05 &#8211; n. 21520/04).</p>
<p>In quest&#8217;ordine di idee, il provvedimento impugnato chiarisce che il cd. accordo di ospitalita&#8217;, siccome sopravvenuto rispetto all&#8217;originario contratto, non puo&#8217; incorrere nella nullita&#8217; sancita dalla menzionata disposizione normativa.</p>
<p>La sentenza, in conclusione, sfugge a censure riguardanti sia la legittimita&#8217;, sia la motivazione ed il ricorso deve essere respinto, con condanna della Te. a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2553</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canone Scalare]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29400-2006 proposto da:</p>
<p>JE. DI. NA. RA. SAS, (OMESSO), in Persona del socio accomandatario Signora Na.Ra. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VERONI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CORDINI ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI. LI. , (OMESSO), MA. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MARINO CLAUDIO giusta delega in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1060/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 03/05/2006, depositata il 11/05/2006; R.G.N. 2316/2004.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato CARLO ALBINI per delega Avv. ANDREA MANZI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>I fatti di causa possono cosi&#8217; ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.</p>
<p>Ji. s.a.s. di Na. Ra. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Ma.Gi. e Ri. Li. chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in piu&#8217; del dovuto, a titolo di canone di locazione di un immobile destinato a uso diverso da quello abitativo, oltre svalutazione e interessi.</p>
<p>I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Con sentenza del 3 aprile/3 giugno 2003 il giudice adito rigetto&#8217; la domanda.</p>
<p>Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d&#8217;appello lo ha respinto in data 3/11 maggio 2006.</p>
<p>Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Ji. s.a.s. di Na. Ra. , articolando sei motivi con pedissequi quesiti.</p>
<p>Resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, Ma. Gi. e Ri.Li. .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.1 Col primo motivo l&#8217;impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 32 e articolo 79, comma 1. Oggetto delle critiche e&#8217; la ritenuta legittimita&#8217; del canone cd. a scaletta pattuito dalle parti. Secondo Ji. s.a.s. la valutazione del giudice di merito violerebbe il disposto della Legge n. 392 del 1978, articolo 32 e farebbe malgoverno della giurisprudenza di legittimita&#8217;.</p>
<p>1.2 Col secondo mezzo si deduce, ancora, violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 32, questa volta per contestare l&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello secondo cui l&#8217;aumento finale del 50% si era rivelato ex post non troppo al di sopra del tasso di svalutazione e anche dell&#8217;interesse legale corrente. Sostiene l&#8217;esponente che tale assumo sarebbe contrario al vero, perche&#8217;, in realta&#8217;, i praticati aggiornamenti del canone erano pari a quasi cinque volte l&#8217;indice ISTAT.</p>
<p>1.3 Col terzo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 79, con riferimento all&#8217;affermazione del giudice d&#8217;appello secondo cui il comportamento dei contraenti e, in particolare, della conduttrice, che aveva integralmente eseguito le obbligazioni derivanti dal contratto, senza obiezioni o riserve, confermava che la preordinata gradualita&#8217; degli aumenti non era finalizzata a conseguire surrettiziamente l&#8217;elusione dei limiti quantitativi agli aggiornamenti del canone stabiliti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32. Non aveva il decidente considerato che, in base al disposto dell&#8217;articolo 79 di tale fonte, il diritto a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e puo&#8217; essere fatto valere dopo la riconsegna dell&#8217;immobile entro il termine di decadenza di sei mesi. Il che comportava che del diritto stesso il conduttore non era abilitato a disporre nel corso del rapporto.</p>
<p>1.4 Col quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. La censura investe l&#8217;assunto secondo cui la predeterminazione di una particolare dinamica del canone puo&#8217; non risultare finalizzata a eludere il disposto dell&#8217;articolo 32, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita&#8217;, secondo cui la clausola che prevede un canone differenziato e crescente nel tempo e&#8217; contra legem e, come tale, radicalmente nulla.</p>
<p>1.5 Col quinto mezzo l&#8217;impugnante deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere il giudice di merito affermato che sussisterebbe un collegamento tra gli aumenti del canone pattuiti e la cessione dell&#8217;attivita&#8217; aziendale, senza fornire di tale suo convincimento alcuna spiegazione.</p>
<p>1.6 Col sesto mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi motivazionali con riferimento all&#8217;assunto secondo cui l&#8217;aumento a scaletta del canone sarebbe stato vantaggioso per la societa&#8217; conduttrice e avrebbe realizzato progressivamente un aumento finale del 50%, non troppo lontano dal 75% del tasso di svalutazione, laddove tali circostanze erano contrarie al vero.</p>
<p>2 Le censure, che, in quanto connesse, si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono infondate per le seguenti ragioni.</p>
<p>Questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle locazioni non abitative la necessita&#8217; per i paciscenti di sottostare a precisi limiti per quanto attiene all&#8217;aggiornamento del canone, il cui ammontare esse sono comunque libere di determinare, non elimina la possibilita&#8217; di una quantificazione in misura differenziata e crescente nel tempo, sempre che la stessa risulti in definitiva ancorata a elementi predefiniti e che non emerga una sottostante volonta&#8217; volta a eludere i limiti posti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32 (confr. Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5349; Cass. Civ., 23 febbraio 2007 n. 4210; Cass. Civ., 24 agosto 2007 n. 17964; Cass. Civ. 8 maggio 2006 n. 10500; Cass. civ. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ. 1 febbraio 2000, n. 1070; Cass. civ. 24 giugno 1997, n. 5832).</p>
<p>L&#8217;affermazione si giova dei concorrenti rilievi che, riferimento a tale tipologia di locazioni, e&#8217; necessario garantire che l&#8217;ammontare del canone venga fissato in sede di conclusione del contratto, non gia&#8217; per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto, allorche&#8217; la posizione del conduttore e&#8217; indubbiamente piu&#8217; debole rispetto a quella del locatore, a causa degli oneri e delle diseconomie normalmente derivanti dallo spostamento della sede dell&#8217;attivita&#8217;; che non vi sono indicazioni normative o principi di logica interpretativa che inducano a ritenere che una tale liberta&#8217; di contrattazione sia limitata alla fissazione del canone relativo al primo anno di durata del rapporto, impedendo di pattuirne la variazione, ed in particolare l&#8217;aumento, per gli anni successivi (salvo l&#8217;adeguamento Istat); che la limitazione risulterebbe del resto priva di giustificazione, ove si consideri che il locatore potrebbe chiedere fin dall&#8217;inizio il canone massimo (nella specie, quello fissato per il sesto anno di durata del rapporto) e che non v&#8217;e&#8217; ragione di ritenere che allo stesso sia precluso di chiedere, per gli anni successivi al primo, la stessa somma che potrebbe domandare immediatamente.</p>
<p>3 Venendo al caso di specie, il giudicante ha motivato il suo convincimento partendo dal rilievo che le parti, nel primo sessennio del rapporto, avevano pattuito un canone contrattuale crescente cd. a scaletta che dalla misura iniziale di lire 14.400.000, doveva arrivare al sesto anno a lire 21.600.000; a partire da tale momento, l&#8217;importo cosi determinato, significativamente denominato canone base, sarebbe poi stato aggiornato in ragione del 75% di variazione dell&#8217;indice ISTAT.</p>
<p>Secondo la Corte territoriale, tenuto conto del collegamento esistente tra il contratto di locazione e la cessione dell&#8217;azienda attuata dal Ma. in favore della societa&#8217; conduttrice, poteva condividersi la prospettazione dei locatori, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui la pattuita dinamica del canone veniva incontro all&#8217;esigenza della conduttrice (che aveva pagato la maggior parte del prezzo della cessione a mezzo cambiali), di una rigorosa predeterminazione delle obbligazioni da assolvere, in un momento in cui la spinta inflazionistica era particolarmente forte. Di modo che, anche senza accedere all&#8217;allegazione secondo cui il vero e proprio canone era di lire 21.600.000, implicitamente ridotto a ritroso, doveva escludersi che il concordato meccanismo negoziale fosse elusivo della disciplina racchiusa nella Legge n. 392 del 1978, articoli 32 e 79, e cio&#8217; tanto piu&#8217; che il complessivo aumento finale del 50% si era rivelato ex post non troppo al di sopra del tasso di svalutazione e anche dell&#8217;interesse legale corrente.</p>
<p>4 Cio&#8217; significa che il giudice di merito ha valutato la legittimita&#8217; della clausola con la quale le parti hanno determinato il prezzo della locazione in misura differenziata, crescente per frazioni successive nell&#8217;arco di durata del rapporto, specificamente ai fini della verifica di eventuali elusioni dei limiti quantitativi posti dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 32, e della conseguente operativita&#8217; della sanzione di nullita&#8217; di cui al successivo articolo 79 della medesima fonte, correttamente contestualizzando, in tale ottica, le previsioni contrattuali nell&#8217;ambito delle piu&#8217; complesse relazioni esistenti tra le parti; dell&#8217;incidenza, all&#8217;epoca, della svalutazione monetaria; dell&#8217;esecuzione data per anni agli impegni assunti e non implausibilmente motivando l&#8217;esito del suo apprezzamento in ragione, anche, degli impegni economici derivanti dalla contestuale cessione di azienda pattuita tra le parti.</p>
<p>Dell&#8217;esito positivo del suo sindacato sulla legittimita&#8217; del deciso assetto economico del rapporto, la Corte d&#8217;appello ha in definitiva fornito ampia e appagante motivazione e tanto a prescindere dalla condivisibilita&#8217; e dalla pertinenza di singoli rilievi come il riferimento all&#8217;esecuzione data per anni dalle parti agli impegni assunti, o alla incidenza della svalutazione, nella misura fissata dalla legge, sul costo della locazione, rilievi che possono ritenersi assorbiti dalle altre argomentazioni poste dal decidente a base della scelta decisoria adottata.</p>
<p>In realta&#8217; le critiche della ricorrente, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge e di difetti motivazionali, in realta&#8217; inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato.</p>
<p>La ricorrente rifondera&#8217; alla controparte le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.</p>
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