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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Appropriazione Indebita</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 09 novembre 1993 n. 11054</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appropriazione Indebita]]></category>
		<category><![CDATA[affitto di azienda]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[locatore]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giorgio CHERUBINI Presidente Marcello TADDEUCCI Consigliere Enzo MERIGGIOLA Francesco VIZZA Michele LO PIANO Rel. ha pronunciato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Giorgio CHERUBINI Presidente<br />
Marcello TADDEUCCI Consigliere<br />
Enzo MERIGGIOLA<br />
Francesco VIZZA<br />
Michele LO PIANO Rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>MG, elettivamente domiciliato in Roma, c-o la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Russello, con studio in Montagnana (PD), via Matteotti n. 45, giusta procura a margine del ricorso.</p>
<p style="text-align: right;">Ricorrente</p>
<p style="text-align: center;">CONTRO</p>
<p>FB, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare n. 92, c-o lo studio dell&#8217;avv. Mauro Padroni, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l&#8217;avv. Guido Giarola, giusta procura a margine del controricorso.</p>
<p style="text-align: right;">Controricorrente</p>
<p>visto il ricorso avverso la sentenza n.1063-89 della Corte di appello di Venezia del 17 ottobre &#8211; 7 novembre 1989 (R.G. 1142-86);<br />
udito il Consigliere Relatore dott. Michele Lo Piano nella pubblica udienza del 6 aprile 1993;<br />
sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 10 luglio 1982, FB, premesso di aver concesso in affitto, con scrittura del 25 luglio 1973, il proprio esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di generi alimentari a MG, il quale aveva assunto l&#8217;obbligo &#8220;di non portare la licenza commerciale d&#8217;esercizio fuori dei locali dell&#8217;azienda affittati&#8221;, e dedotto che l&#8217;affittuario, contravvenendo al suddetto obbligo, si era trasferito in altri locali, dove aveva proseguito l&#8217;attività commerciale, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, il predetto MG, del quale chiese, per effetto della risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione ovvero alla volturazione della licenza, oltre al risarcimento del danno.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il MG chiese il rigetto della domanda sostenendo che, nella specie, le parti avevano stipulato un contratto di affitto di immobile e non di azienda, come era dimostrato dal fatto che il FB, dopo la conclusione del contratto, aveva comunicato al Comune la cessazione dell&#8217;attività.</p>
<p>Il Tribunale, con sentenza del 21 settembre 1985, dopo aver qualificato il contratto come affitto di azienda, lo dichiarò risolto per inadempimento del MG, che condannò al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>La suddetta decisione, impugnata dal MG, fu confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 7 novembre 1989.</p>
<p>Osservò la Corte:</p>
<p>- che il contratto doveva essere qualificato come affitto di azienda;</p>
<p>- che l&#8217;esame di altro contratto stipulato il 15 ottobre 1973, invocato dall&#8217;appellante a sostegno della propria tesi, non era stato reso possibile dalla omessa produzione in giudizio;</p>
<p>- che il FB non aveva propriamente rinunziato alla licenza, ma si era limitato a comunicare al Comune la cessazione della propria attività, in conseguenza del trasferimento della stessa al MG;</p>
<p>- che la prova testimoniale richiesta dall&#8217;appellante diretta a dimostrare l&#8217;esatta volontà delle parti appariva superflua in considerazione del fatto che quest&#8217;ultima risultava chiara in base al contratto prodotto.</p>
<p>Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il MG sulla base di quattro motivi di censura.</p>
<p>Ha resistito con controricorso il FB.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Vanno esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo, poiché attengono entrambi alla qualificazione del negozio intercorso tra le parti.</p>
<p>Con il primo motivo, denunciando vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver qualificato come affitto di azienda il contratto intercorso tra le parti, limitandosi al solo aspetto letterale e senza indagare in ordine a quale fosse la comune volontà dei contraenti, la quale risultava chiaramente dal contratto del 15 ottobre 1978, che era stato ritualmente prodotto, se pur in fotocopia, e che costituiva l&#8217;accordo definitivo rispetto al preliminare del 25 luglio 1973.</p>
<p>con il terzo motivo, denunziando violazione dell&#8217;art. 2555 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver qualificato il contratto come affitto di azienda, senza considerare che unico elemento preponderante considerato dalle parti era stato l&#8217;immobile, atteso che le attrezzature e le merci erano state a lui vendute dal FB e che quest&#8217;ultimo aveva pure rinunziato alla licenza.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>È giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. III, 25 maggio 1981 n. 3442), che la cessione in godimento di un locale adibito ad esercizio di una impresa commerciale, integra una locazione di immobile munito di pertinenze ovvero un affitto di azienda, a seconda che oggetto del contratto sia da considerare l&#8217;immobile inteso come entità non produttiva, pur se dotato di accessori, ovvero una più vasta ed organica entità, capace di vita economica propria, di cui l&#8217;immobile costituisce solo una componente, sia pure principale, legata da un rapporto di complementarità ed indipendenza con gli altri elementi aziendali, e che il relativo accertamento del giudice di merito, il quale deve avere a base l&#8217;effettiva comune intenzione delle parti, da valutare in relazione alla consistenza del bene ceduto in godimento e ad ogni circostanza del caso concreto, non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.</p>
<p>Orbene, la Corte di appello, contrariamente a quanto assume il ricorrente, premessi i criteri distintivi tra il contratto di locazione immobiliare e quello di affitto di azienda, non si è limitata ad esaminare il contenuto letterale del contratto stipulato tra le parti, ma, con apprezzamento insindacabile in questa sede, perché ampiamente motivato e condotto nel rispetto delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ha tratto il convincimento che nella specie ricorresse un affitto di azienda, considerando che l&#8217;intenzione delle parti, di concludere un contratto del tipo indicato, risultava dal fatto che oggetto dello stesso non erano i singoli beni ma &#8220;il negozio di generi alimentari, con tutte le altre voci, con casa di abitazione, garage, terreno, nulla escluso &#8230;.&#8221; e che era stato fatto espresso divieto all&#8217;affittuario di asportare la licenza dal negozio.</p>
<p>In forza di questi elementi, uniti a quello letterale dell&#8217;uso del termine &#8220;affitto&#8221; anziché dell&#8217;altro &#8220;locazione&#8221;, e, quindi, non soltanto in base a quest&#8217;ultimo, la Corte ha poi ritenuto che nella specie ricorresse un affitto di azienda, poiché nel contratto risultava &#8220;privilegiata la parte dinamica del rapporto, legata all&#8217;esercizio dell&#8217;attività commerciale e al suo elemento principale, l&#8217;avviamento&#8221;, di talché doveva individuarsi &#8220;nel negozio di generi alimentari, il bene affittato di maggiore consistenza, di cui gli altri erano solo strumentali e, a partire della stessa casa di abitazione, destinati a rendere più agevole e proficuo all&#8217;affittuario la gestione dell&#8217;esercizio commerciale&#8221;.</p>
<p>Per quanto concerne, poi, il contratto del 15 ottobre 1973, non appare suscettibile di censura in sede di legittimità (avrebbe semmai potuto essere oggetto di impugnazione per revocazione) l&#8217;affermazione della Corte di appello circa la mancata produzione del relativo documento. In ogni caso, il contenuto di detto documento è stato ugualmente esaminato dalla Corte di merito, in base a ciò che risultava dalla comparsa conclusionale del MG; da detto esame la Corte ha rilevato, che essendovi identità di contenuto con la scrittura del 25 luglio 1973, ne risultava confermata la intenzione dei contraenti di dare luogo ad un rapporto di affitto di azienda.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente, premesso che, ai sensi dell&#8217;art. 29 della legge n. 426 del 1971, l&#8217;affitto dell&#8217;azienda comporta l&#8217;automatico trasferimento dell&#8217;autorizzazione e che il FB aveva, invece, dichiarato di rinunziare alla licenza, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che tale ultima dichiarazione fosse utile ai fini del trasferimento della licenza medesima.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>È in primo luogo da rilevare che la Corte di merito ha tenuto a precisare che la comunicazione del FB al Comune non conteneva alcuna rinuncia, ma si limitava a rappresentare all&#8217;autorità amministrativa la cessazione dell&#8217;attività commerciale, con la contestuale richiesta di una certificazione di tale cessazione &#8220;per uso amministrativo&#8221;.</p>
<p>La Corte ha poi ritenuto che tale dichiarazione fosse necessaria per consentire il rilascio della nuova licenza al MG.</p>
<p>Tale affermazione della Corte appare corretta alla stregua del disposto dell&#8217;art. 29 della legge 11 giugno 1971 n. 426, secondo il quale &#8220;il trasferimento della gestione della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell&#8217;autorizzazione sempre che sia provato l&#8217;effettivo trapasso dell&#8217;esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge&#8221;.</p>
<p>Invero, dal tenore della detta norma risulta non che l&#8217;autorizzazione possa essere trasferita da un privato all&#8217;altro, come sembra ritenere il ricorrente, ma soltanto un diritto del cessionario ad ottenere, da parte dell&#8217;autorità amministrativa, il rilascio di una licenza a lui intestata, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma.</p>
<p>E la prova del primo presupposto è data, appunto, dalla dimostrazione della cessione dell&#8217;attività commerciale, cui si riconnette la dichiarazione di cessazione della stessa parte del cedente, così come esattamente ritenuto dalla Corte di merito.</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove testimoniali indicate per chiarire quale fosse l&#8217;esatta volontà delle parti per precisare l&#8217;esistenza di accordi verbali, senza tener conto del fatto che il contratto era stato redatto in modo non chiaro da persone che non avevano cognizione di norme giuridiche.</p>
<p>La censura non può trovare accoglimento.</p>
<p>La Corte di merito ha ritenuto di non dover ammettere la prova testimoniale per due ragioni:</p>
<p>- perché essa appariva del tutto superflua &#8220;alla luce delle esaminate obiettive e inequivoche emergenze dell&#8217;atto scritto&#8221;;</p>
<p>- perché, nello stesso atto, era contenuto l&#8217;implicito divieto di ricorrere alla prova per testi.</p>
<p>Quest&#8217;ultima affermazione della Corte di appello non è censurata dal ricorrente, mentre quanto alla prima è sufficiente ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l&#8217;ammissione delle prove è rimessa all&#8217;apprezzamento del giudice di merito, la cui pronuncia si sottrae a censura in sede di legittimità, quando sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, che dia conto delle ragioni dell&#8217;inutilità dell&#8217;esperimento dei mezzi istruttori richiesti, in quanto irrilevanti o assorbiti dai dati già acquisiti.</p>
<p>Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso proposto da MG contro la sentenza n. 1063-89 della Corte di appello di Venezia e condanna il predetto ricorrente a rifondere a FB le spese di questo grado del giudizio che liquida in lire 46.700 oltre a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorari di avvocato.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 aprile 1993.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 05 luglio 2011 n. 36897</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-penale-sez-ii-05-luglio-2011-n-36897/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appropriazione Indebita]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAGANO Filiberto &#8211; Presidente - Dott. TADDEI Margherita &#8211; Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. PAGANO Filiberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. TADDEI Margherita &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MACCHIA Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CRESCIENZO Ugo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CERVADORO Mirella &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
avv. CF, difensore di: AR.GI.(OMISSIS);<br />
avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Palermo, sezione 2 penale, in data 18.1.2011.<br />
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.<br />
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 22.2.2010, il Tribunale di Marsala dichiarò A. G. e Ar.Gi. responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriati di oggetti e suppellettili appartenenti alla famiglia Av., costituenti corredo e mobilio della villa di proprietà della stessa sita in (OMISSIS), beni di cui avevano la disponibilità in quanto conduttori, e li condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ciascuno.</p>
<p>Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d&#8217;Appello di Palermo, con sentenza del 18.1.2010, confermava la decisione di primo grado.</p>
<p>Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), per errata applicazione della legge penale, in relazione all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, in quanto l&#8217;ambito di operatività della prestazione d&#8217;opera deve essere necessariamente limitato a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella mera locazione di un bene. Il rapporto di fiducia avrebbe dovuto sussistere tra i conduttori ed il proprietario &#8211; locatore, che non è il denunciante Av.Vi., bensì Av.Ro., la quale, pur essendo proprietaria dell&#8217;immobile, non ha redatto e sottoscritto alcun contratto, nè ha sporto alcuna querela; 2) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione a tutte le doglianze sollevate nell&#8217;atto d&#8217;appello, e in particolare alla mancata proposizione di querela da parte del soggetto legittimato, all&#8217;inattendibilità del denunciante, e al diniego opposto alla concessione delle circostanze generiche.</p>
<p>Chiede pertanto l&#8217;annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p>Afferma il ricorrente che i giudici di merito hanno erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, in quanto l&#8217;ambito di operatività della prestazione d&#8217;opera, pur intesa in ambito più ampio di quello civilistico, deve essere necessariamente limitato a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio e non, come nella fattispecie, nella locazione di un bene.</p>
<p>Rammenta, a riguardo, il Collegio che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, agli effetti dell&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, nel reato di appropriazione indebita, la relazione di prestazione d&#8217;opera corrisponde ad un concetto ben più ampio di quello di locazione d&#8217;opera a norma della legge civile, e comprende quindi ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia comunque derivato, in capo all&#8217;agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta (v. da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 5257/2005 Rv. 233572; Sez. 2 sent. n. 3924/2004, Riv. 227503). Tanto premesso, rileva il Collegio, che nel caso di specie è ben ravvisabile l&#8217;esistenza di un obbligo di &#8220;facere&#8221; implicante un rapporto di fiducia, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell&#8217;uso dei beni, contenuti nell&#8217;immobile locato, è proprio l&#8217;obbligo di conservazione e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto;</p>
<p>non vi è dubbio, poi, così come osservato dalla stessa Corte di Appello, che l&#8217;appropriazione indebita sia stata la conseguenza della rottura del patto di fiducia, in virtù del quale Av.Vi.</p>
<p>aveva consegnato ai ricorrenti l&#8217;immobile locato, con tutti i mobili e suppellettili in esso contenuti, e che lo stesso rapporto locativo abbia reso possibile ed agevolato la commissione del reato in questione.</p>
<p>La giurisprudenza, citata dai ricorrenti, è poi del tutto inconferente, e non si applica nella fattispecie, ben diversa da quella oggetto di esame nella sentenza citata (Cass. Sez. 2, sent. n. 6947/2010); a riguardo, è sufficiente, rilevare che questa Corte ha ritenuto non configurabile l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11, nell&#8217;ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, in considerazione della peculiarità del contratto medesimo, non essendo &#8211; in tale diversa ipotesi &#8211; ravvisabile l&#8217;esistenza di un obbligo di &#8220;facere&#8221;, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato.</p>
<p>A ciò aggiungasi che è del tutto irrilevante, anche ai fini dell&#8217;identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela), che uno dei protagonisti del rapporto fiduciario, attraverso la rottura del quale si è consumata l&#8217;appropriazione, sia Av.Vi. e che lo stesso non sia il proprietario dell&#8217;immobile locato e dei mobili nello stesso contenuti. E&#8217; pacifico, infatti, che il contratto di locazione sia stato stipulato dai fratelli Ar. con Av.Gi., e che lo stesso, persona diversa dal proprietario dell&#8217;immobile, ha eseguito, in modo legittimo, autonomo e indipendente, la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuto. Appare, quindi, evidente che l&#8217;abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno di Av.Gi., e che proprio a lui andava quindi restituita la mobilia, all&#8217;esito della scadenza o risoluzione del contratto di locazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>La legittimazione attiva a proporre querela, in tema di appropriazione indebita, non presuppone, infatti, l&#8217;accertamento della &#8220;dominica potestas&#8221; sulle cose locate di cui si denuncia l&#8217;altrui impossessamento, essendo sufficiente a tal fine un mero diritto di godimento delle cose mobili consegnate (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 26805/2009 Rv. 244713; Sez. 2, sent. n. 27595/2007 Rv. 238896).</p>
<p>2. Il secondo motivo è generico e consiste in una mera reiterazione dei motivi dell&#8217;atto d&#8217;appello, ai quali &#8211; contrariamente a quanto sostenuto in ricorso &#8211; la Corte ha risposto con motivazione congrua ed esente a vizi logici, evidenziando, in particolare, le ragioni per le quali Av.Vi. era parte offesa del reato, legittimata a proporre querela, nonchè i motivi che facevano ritenere le dichiarazioni accusatorie del medesimo, intrinsecamente attendibili.</p>
<p>Per quanto riguarda, infine, le attenuanti generiche, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l&#8217;adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. La Corte ha motivato il diniego delle attenuanti, in relazione ai plurimi e gravi precedenti da cui gli stessi sono gravati; trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, e gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè &#8211; ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità &#8211; al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.<br />
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011.</p>
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