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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Vizi di Costruzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23162</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cosa consegnata]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[immissione in possesso]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[promessa di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali opzioni ha di fronte il promissario acquirente che entri in possesso dell'immobile prima dell'atto di compravendita e che rilevi vizi di costruzione nella cosa consegnata?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26741/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 783/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 19-6-1998 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Verona (OMISSIS), chiedendo, ai sensi dell&#8217;articolo 2932 c.c., l&#8217;emissione di sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto di trasferimento non concluso in relazione all&#8217;immobile di proprieta&#8217; della convenuta sito in (OMISSIS), oggetto del preliminare di compravendita stipulato il (OMISSIS). Gli attori chiedevano altresi&#8217; la condanna della promittente venditrice al pagamento dell&#8217;importo necessario alla eliminazione dei vizi dell&#8217;immobile, da detrarsi dall&#8217;importo dovuto a saldo del prezzo.</p>
<p>Con atto notificato il 16-7-1998 (OMISSIS) conveniva a sua volta dinanzi al Tribunale di Verona (OMISSIS) e (OMISSIS), per ottenere la risoluzione del menzionato contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS), per colpa dei convenuti.</p>
<p>A seguito della riunione delle due cause, con sentenza in data 10-12-2003 il Tribunale adito dichiarava risolto per colpa dei promittenti acquirenti il contratto preliminare, per essersi i medesimi ingiustificatamente rifiutati di stipulare il rogito di vendita, nonostante l&#8217;idoneita&#8217; dell&#8217;immobile e l&#8217;assenza di vizi redibitori, peraltro nemmeno tempestivamente denunciati. Il giudice di primo grado condannava, inoltre, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS).</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale (OMISSIS) e (OMISSIS) e appello incidentale (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza in data 18-6-2007 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame principale, rigettava le domande proposte dalla (OMISSIS) e, accertato che i consorti (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano legittimamente esercitato la facolta&#8217; di recesso dal contratto preliminare del (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento della somma di euro 30.987,41, pari al doppio della caparra versata, oltre agli interessi legali; in accoglimento dell&#8217;appello incidentale, ordinava al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) di procedere alla cancellazione della trascrizione dell&#8217;atto di citazione del 18-6-1998.</p>
<p>La Corte territoriale, in particolare, dava atto della sussistenza di gravi vizi del tetto e della struttura in legno della parte superiore del fabbricato, con conseguenti infiltrazioni anche nella porzione di fabbricato inferiore in muratura. Rilevava che tali vizi configuravano un inadempimento contrattuale da parte della promittente venditrice e che, trattandosi di un preliminare di compravendita di un appartamento, con consegna dell&#8217;immobile prima della stipula dell&#8217;atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del prezzo da parte dei promittenti acquirenti, costoro erano abilitati ad opporre alla controparte l&#8217;eccezione di inadempimento, senza essere tenuti al rispetto del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) I controricorrenti hanno eccepito in limine l&#8217;inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto in (OMISSIS), ma presso il domicilio di (OMISSIS) del codifensore di secondo grado. Da tanto conseguirebbe, secondo i resistenti, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p>L&#8217;eccezione e&#8217; infondata.</p>
<p>Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, la notificazione dell&#8217;impugnazione e&#8217; inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell&#8217;atto, mentre e&#8217; affetta da nullita&#8217; sanabile quando un tale collegamento e&#8217; invece ravvisabile (Cass. 18-4-2000 n. 5011; Cass. 27-7-2001 n. 10278; Cass. 28-7-2003 n. 11623; Cass. 11-6-2004 n. 11175; Cass. 4-4-2006 n. 17818). In particolare, la notifica del ricorso per cassazione al coodifensore costituito, privo della qualita&#8217; di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiche&#8217; il professionista presso cui l&#8217;atto risulta effettuato e&#8217; pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullita&#8217; e&#8217; senz&#8217;altro sanata ove quest&#8217;ultimo si costituisca in giudizio (Cass. 8-3-1999 n. 1944; Cass. 20-1-2006 n. 1108; Cass. 6-10-2010 n. 20731).</p>
<p>Nella specie, pertanto, esistendo un collegamento tra il professionista presso il quale l&#8217;atto e&#8217; stato notificato e la resistente, non ricorre una ipotesi di &#8220;inesistenza&#8221; della notificazione, ma di semplice &#8220;nullita&#8217;&#8221;, sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio della (OMISSIS).</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al ritenuto inadempimento della (OMISSIS) Nel premettere che, nel sottoscrivere il preliminare, i promittenti acquirenti hanno dichiarato di accettare il trasferimento del compendio immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, rileva, in particolare: a) che dalla deposizione dell&#8217;agente della Tecnocasa risulta che i promittenti acquirenti erano stati informati che il box auto era abusivo e sarebbe stato demolito; b) che alla data del 1-6-1998 si sarebbe potuto procedere alla stipula del rogito, essendo stata consegnata al notaio la documentazione comprovante la correzione della errata trascrizione dei mappali e la cancellazione del box in lamiera; c) che la Corte di Appello ha frainteso il contenuto della relazione tecnica, nella quale il C.T.U. ha dato atto della impossibilita&#8217; di stabilire se la situazione attuale dell&#8217;immobile corrispondesse a quella esistente al momento della stipula del preliminare.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha individuato nella promissaria acquirente la parte inadempiente ed ha escluso, invece, ogni profilo di colpa a carico dei promissari acquirenti.</p>
<p>Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi congruenti, con i quali, all&#8217;esito di una compiuta analisi delle risultanze istruttorie, e&#8217; stato evidenziato, in particolare: che inizialmente la stipula del rogito fu rinviata dal notaio a causa delle gravi irregolarita&#8217; catastali riscontrate e dell&#8217;esistenza di un&#8217;autorimessa abusiva; che alle successive date del 26-5-1998 e del 1-6-1998 i promittenti acquirenti non si presentarono non perche&#8217; non avevano piu&#8217; intenzione di concludere l&#8217;affare, ma perche&#8217; avevano riscontrato dei difetti dell&#8217;immobile e intendevano ottenere una riduzione del prezzo; che l&#8217;assenza degli odierni resistenti al successivo appuntamento del 29-6-1998 era giustificata, essendo gia&#8217; stato instaurato il procedimento ex articolo 2932 c.c., dinanzi al Tribunale di Verona; che dalle indagini tecniche espletate in corso di causa e&#8217; emerso che la porzione di fabbricato superiore realizzato con pareti e tetto in legno si trovava in completo stato di abbandono, con condizioni di grave degrado sia a livello dei rivestimenti esterni che interni, con il materiale coibetante costituito da lana di vetro totalmente degradata almeno per le parti esposte, e con il manto di copertura inadeguato ad evitare infiltrazioni.</p>
<p>Con considerazioni ragionevoli e convincenti la Corte territoriale, nel rilevare che i coniugi (OMISSIS) avevano abitato nell&#8217;immobile dal 3-4-1998 al 7-6-1998, ovvero solo per due mesi, ha escluso che le condizioni del tetto e della struttura in legno potessero essere addebitate agli stessi, o ai temporali ricordati dalla (OMISSIS). Di qui la conclusione, logica e coerente, secondo cui i predetti manufatti si trovavano in quello stato gia&#8217; all&#8217;epoca della stipulazione del contratto; nonche&#8217; l&#8217;ulteriore rilievo secondo cui i (OMISSIS) avevano potuto avvedersi delle condizioni del tetto solo quando erano entrati nell&#8217;appartamento per abitarvi e avevano riscontrato, dopo le prime piogge, che l&#8217;acqua penetrava all&#8217;interno della copertura. A conforto del proprio convincimento, il giudice del gravame ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui e&#8217; emerso che l&#8217;immobile si trovava in precarie condizioni gia&#8217; all&#8217;epoca in cui i coniugi (OMISSIS) avevano preso possesso dello stesso, nonche&#8217; le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS), il quale ha riferito di essere andato piu&#8217; volte a trovare i (OMISSIS), di cui era amico, e di avere constatato l&#8217;esistenza dei detti inconvenienti.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che quest&#8217;ultima, con il motivo in esame, propone sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa e piu&#8217; favorevole valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, viene sollecitato a questa Corte l&#8217;esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformita&#8217; dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perche&#8217; spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilita&#8217; e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e&#8217; assegnato alla prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).</p>
<p>3) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1491 e 1495 c.c., in relazione all&#8217;affermazione secondo cui i promittenti acquirenti potevano opporre l&#8217;eccezione di inadempimento a causa dei vizi dell&#8217;immobile, senza essere tenuti alla relativa denuncia nel termine di cui all&#8217;articolo 1495 c.c. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame. &#8220;Nell&#8217;ambito di un contratto di compravendita cui non sia seguita la stipulazione del definitivo, potevano i promittenti compratori coniugi (OMISSIS) opporre legittimamente l&#8217;eccezione di inadempimento senza l&#8217;osservanza del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c.. Invero, non avrebbe dovuto la Corte di Appello &#8211; sul presupposto che la (OMISSIS) mai ha convenuto i (OMISSIS) perche&#8217; aderissero alla stipulazione del definitivo e pagassero contestualmente il saldo- ritenere gli stessi decaduti dal diritto alla garanzia della cosa e quindi applicare l&#8217;articolo 1495 c.c. che, al contrario, non ha applicato nel caso di specie?&#8221;</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Questa Corte ha piu&#8217; volte avuto modo di affermare che, in tema di contratto preliminare, la consegna dell&#8217;immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, ne&#8217; comunque quello di prescrizione, perche&#8217; l&#8217;onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto (v. Cass. 26-5-2004 n. 10148; Cass. 15-2-2007 n. 3383, Cass. 14-1-2010 n. 477). Ne consegue che nell&#8217;ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell&#8217;atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre l&#8217;exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresi&#8217; a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest&#8217;ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa (Cass. 31-7-2006 n. 17304; Cass. 20-5-1997 n. 4459).</p>
<p>3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2829</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-6-febbraio-2013-n-2829/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa può chiedere il committente all'appaltatore se questi realizzi un'opera viziata ma con destinazione d'uso omologa alle richieste del committente?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17485/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio spillato al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS) s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonche&#8217; sul ricorso incidentale (R.G.N. 20664/06) proposto dalla societa&#8217; resistente nei confronti della societa&#8217; ricorrente;<br />
avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Torino n. 1669 depositata il 26 ottobre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 28 settembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, dichiarata l&#8217;inammissibilita&#8217; ovvero il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1993 la s.a.s. (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Torino, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo che fra le parti era stato concluso contratto di appalto con il quale la convenuta committente, per il complessivo prezzo di lire 95.000.000, aveva incaricato l&#8217;attrice della costruzione di un fabbricato industriale a struttura prefabbricata in (OMISSIS), affidando la progettazione e direzione dei lavori all&#8217;arch. (OMISSIS); aggiungeva che l&#8217;opera veniva consegnata alla committente il 12.2.1992, come da certificazione di regolare esecuzione dei lavori, la quale nell&#8217;aprile 1992 inviava all&#8217;appaltatrice una lettera di denuncia dei difetti dei pavimenti del piano terreno e del primo piano del fabbricato e che non essendo stato saldato il prezzo, l&#8217;attrice dopo qualche mese chiedeva invano il pagamento dell&#8217;importo di lire 34.815.068; concludeva chiedendo la condanna della societa&#8217; convenuta alla corresponsione di detto importo.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, si costituiva la societa&#8217; committente, la quale insisteva nella contestazione dei difetti, peraltro riconosciuti dallo stesso (OMISSIS), legale rappresentante dell&#8217;appaltatrice, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere l&#8217;eliminazione dei difetti ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>Con separato atto introduttivo, notificato il 28 ottobre 1994, la committente evocava in giudizio, avanti al medesimo Tribunale, l&#8217;arch. (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; professionale, avendola investita dell&#8217;incarico di progettare e di seguire in qualita&#8217; di direttore dei lavori la realizzazione dello stabilimento in (OMISSIS). Instaurato il contraddittorio anche in detto giudizio, contestata dalla convenuta la propria responsabilita&#8217;, la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva la (OMISSIS), che nel costituirsi svolgeva difese ad adiuvandum, le cause venivano riunite ed il Tribunale adito, con sentenza del 7.8.2001, accertava l&#8217;esistenza dei vizi del pavimento e la sussistenza di ipotesi di responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c. e pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla committente, condannava l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni, liquidati in lire 137.000.000, oltre accessori, rigettate le altre domande proposte nei confronti della professionista, assorbita quella in manleva.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dalla (OMISSIS) s.a.s., con il quale lamentava la erroneita&#8217; degli accertamenti della consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della appellata committente, la quale proponeva appello incidentale nei confronti della (OMISSIS) e quest&#8217;ultima insisteva nella domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS), disposta ed espletata una nuova c.t.u., ravvisata nella specie la sussistenza della fattispecie di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., in parziale accoglimento dell&#8217;appello principale, riformava la sentenza del giudice di primo grado, condannando la committente al pagamento del saldo del prezzo e l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni liquidati in complessive lire 30.000.000 (pari ad euro 15.493,71), oltre accessori; dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale &#8211; premessa la non accoglibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di decadenza &#8211; evidenziava che doveva essere confermato il giudizio di responsabilita&#8217; a carico dell&#8217;appaltatrice con riferimento alla pavimentazione realizzata al piano terreno (avendo quote altimetriche variabili, con dislivelli massimi dell&#8217;ordine di cm. 1), ma che non era necessaria la demolizione della pavimentazione, anche perche&#8217; i vizi accertati non ne avevano impedito del tutto l&#8217;utilizzo.</p>
<p>Aggiungeva che l&#8217;appello incidentale era inammissibile per mancanza assoluta di specificita&#8217; delle censure.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., articolato su cinque motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, che ha anche presentato ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Si e&#8217; costituita con separato controricorso anche la (OMISSIS) e non l&#8217;assicurazione (OMISSIS) s.p.a., seppure ritualmente intimata. La societa&#8217; resistente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell&#8217;articolo 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.</p>
<p>Cio&#8217; posto, con il primo motivo del ricorso principale la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata, sia per vizio di motivazione sia per violazione di legge, con riferimento agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c. per non avere dato adeguata giustificazione del convincimento maturato, ne&#8217; degli elementi posti a fondamento del proprio ragionamento, dal momento che il primo consulente tecnico di ufficio era pervenuto alla necessita&#8217; del rifacimento integrale del pavimento del piano terra e del primo piano per non essere i vizi eliminabili con i normali interventi di manutenzione.</p>
<p>Aggiunge la ricorrente che il consulente nominato dal giudice del gravame non giunge a conclusioni diverse quanto all&#8217;esistenza dei vizi e loro tipologia, ma si differenzia dal primo accertamento affermando di non poter ritenere con certezza l&#8217;inidoneita&#8217; del pavimento all&#8217;uso e soprattutto non fornisce alcuna indicazione in merito agli interventi (soluzioni tecniche) da adottare al fine dell&#8217;eliminazione dei difetti, ne&#8217; esclude, a priori, la necessita&#8217; del rifacimento della pavimentazione. Conclude che nella specie avrebbe dovuto ritenersi applicabile l&#8217;articolo 1669 c.c. e non l&#8217;articolo 1667 c.c. o comunque l&#8217;articolo 1667 c.c. con l&#8217;integrazione delle soluzioni tecniche necessarie per eliminare i vizi, per cui cosi&#8217; operando ha errato nella determinazione dell&#8217;ammontare del risarcimento riconosciuto.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito liquidato i danni con riferimento al solo pavimento posto al piano terreno, determinazione che sarebbe comunque errata anche a volerla ritenere equitativa, perche&#8217; non fornisce l&#8217;indicazione dei criteri adottati per la quantificazione del danno; aggiunge che il parametro del valore di lire 30.000 al mq. non risulta utilizzato neanche dal citato consulente tecnico di ufficio, per cui viene apoditticamente introdotto un valore escluso dallo stesso c.t.u., ne&#8217; il collegio ha motivato in merito alla necessita&#8217; di discostarsi dal valore riportato nel prezzario del Collegio Costruttori di Torino. Il giudice del gravame &#8211; ad avviso della ricorrente &#8211; ha, altresi&#8217;, omesso di motivare in merito alla esclusione della liquidazione della voce di danno, pari a lire 25.000.000, relativa allo smontaggio dei macchinari.</p>
<p>Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale escluso dal risarcimento del danno &#8220;tutto quanto relativo al primo piano&#8221;. In particolare, la relazione del c.t.u. nominato dalla corte di merito si limita a riferire che la tecnica esecutiva del pavimento del primo piano risulta diversa da quella del piano terra, stante il differente comportamento della struttura in elementi prefabbricati, ed il giudice del gravame &#8211; sulla base di detto accertamento &#8211; rileva la non emersione di elementi di pregiudizio, omettendo poi di motivare sul punto.</p>
<p>Le tre censure &#8211; che per la loro stretta connessione ed interdipendenza, vertendo tutte sulla rilevanza dei vizi dell&#8217;opera riscontrati, vanno esaminate congiuntamente &#8211; sono fondate nei limiti di seguito riportati.</p>
<p>Occorre premettere che costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa corte (cfr, tra le altre, Cass. 24 settembre 1994 n. 7851; Cass. 2 agosto 2001 n. 10571) che in tema di appalto l&#8217;azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformita&#8217; e/o dai vizi dell&#8217;opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell&#8217;appaltatore, a quella diretta all&#8217;eliminazione, a spese dell&#8217;appaltatore, delle difformita&#8217; e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall&#8217;articolo 1668 c.c., senza identificarsi con questa, ne&#8217; e&#8217; surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia.</p>
<p>Nella specie la corte di merito non ha applicato correttamente i suddetti principi e la motivazione posta a base della decisione impugnata non e&#8217; ne&#8217; lineare e coerente, ne&#8217; immune da vizi logici e giuridici. Dalla lettura della sentenza di cui si chiede l&#8217;annullamento risulta che il giudice del gravame, riportando estesamente le considerazioni tecniche della consulenza tecnica disposta d&#8217;ufficio ed eseguita in secondo grado, tutte nel senso di escludere la inidoneita&#8217; assoluta dell&#8217;opera al suo utilizzo, legittimante l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la consulenza redatta nel giudizio di primo grado, che sul punto era addivenuta a conclusioni affatto diverse (con il risultato di far propendere il giudice di prime cure verso la configurabilita&#8217; della piu&#8217; grave ipotesi prevista dall&#8217;enunciata norma), ed ha fondato l&#8217;adesione alla seconda consulenza sull&#8217;argomento della utilizzazione da parte della committente del fabbricato industriale per ben dieci anni, collocandovi pesanti macchinari necessari per lo svolgimento della sua attivita&#8217;, con conseguente configurazione nel caso in esame della fattispecie dell&#8217;articolo 1667 c.c., da cui discende la non condivisibilita&#8217; della doglianza nella prima parte del primo motivo del ricorso principale; l&#8217;argomentazione pero&#8217; diviene illogica ed errata da un punto di vista giuridico con l&#8217;affermazione che la esclusione dell&#8217;articolo 1669 c.c. impediva di per se&#8217; la ipotesi di un rifacimento completo della pavimentazione.</p>
<p>Invero la circostanza che l&#8217;accertamento tecnico espletato in secondo grado, ritenendo utilizzabile il pavimento, abbia portato il giudice distrettuale a concludere per la esclusione della esistenza dei gravi difetti rilevanti ex articolo 1669 c.c., sussistendo ipotesi di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., non doveva comportare &#8211; come conseguenza &#8211; la impossibilita&#8217; giuridica di chiedere ed ottenere l&#8217;eliminazione dei vizi.</p>
<p>In altri termini, la corte di merito ha confuso situazioni che si pongono su piani giuridici diversi: da un lato, la gravita&#8217; giuridica dei vizi, dall&#8217;altro, le modalita&#8217; tecniche di eliminazione dei difetti riscontrati, giungendo a conclusioni errate quanto alla struttura della disciplina del contratto di appalto. La esclusione della presenza di difformita&#8217; o di vizi dell&#8217;opera di natura tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione comporta soltanto la impossibilita&#8217; per il committente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell&#8217;articolo 1668 c.c., non certo la facolta&#8217; di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche che i vizi vengano eliminati con opere a carico dell&#8217;appaltatore, in alternativa alla riduzione del prezzo.</p>
<p>Essendo stata nella specie simile domanda di eliminazione dei vizi mediante il rifacimento dell&#8217;opus espressamente avanzata in giudizio dalla committente, in aggiunta a quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, il giudice di appello e&#8217; percio&#8217; incorso nel dedotto vizio di illogicita&#8217; ed erroneita&#8217; della pronuncia giacche&#8217;, dopo avere riconosciuto l&#8217;esistenza dei difetti costruttivi della pavimentazione dell&#8217;edificio, imputabile all&#8217;appaltatore, incidente negativamente sul valore dell&#8217;opera, ha limitato il contenuto della garanzia dovuta per tale vizio al diritto del committente al solo piano terra dell&#8217;opificio ed al risarcimento dei danni relativi a detto livello, escludendo irragionevolmente l&#8217;estensibilita&#8217; dall&#8217;eliminazione dei vizi del pavimento del primo piano, pur essendo lo stesso affetto dai medesimi difetti. Ne&#8217; l&#8217;affermata assenza di un pregiudizio puo&#8217; valere a fare venire meno il diritto all&#8217;eliminazione del vizio accertato, si ribadisce, anche dalla consulenza svolta in seconde cure.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., anche per omessa motivazione ed error in procedendo perche&#8217; pur avendo espressamente riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalita&#8217; tra le carenze progettuali ed il verificarsi dei danni quale conseguenza della colpa anche della professionista, ha poi dichiarato ingiustificatamente la inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale.</p>
<p>Anche detto motivo va accolto.</p>
<p>Occorre premettere che a composizione di insorto contrasto, con recente sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate su questione (di cui e&#8217; stata anche sottolineata la riproponibilita&#8217; in una molteplicita&#8217; di casi, accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l&#8217;interpretazione da dare ad una domanda o ad un&#8217;eccezione di parte) che, seppure pronunciata con riferimento a specifica e diversa fattispecie, e&#8217; rilevante in questo giudizio, essendo stati nella decisione preliminarmente definiti i limiti dell&#8217;indagine che il giudice di legittimita&#8217; e&#8217; chiamato a compiere in presenza della denuncia di vizi che, come nel caso in esame, attengono alla corretta applicazione di norme da cui e&#8217; disciplinato il processo che ha condotto alla decisione del giudice di merito, ma, al tempo stesso, comportano anche la verifica del modo in cui uno o piu&#8217; atti di quel processo sono stati intesi e motivatamente valutati da parte dello stesso giudice di merito.</p>
<p>Infatti, anche sull&#8217;ambito dello scrutinio in sede di legittimita&#8217; della censura sulla specificita&#8217; dei motivi di appello si contrappongono due indirizzi aventi consistenza analoga a quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite: uno, piu&#8217; risalente, secondo il quale la verifica del rispetto dell&#8217;onere di specificazione dei motivi di impugnazione &#8211; richiesta dagli articoli 342 e 434 c.p.c., per la individuazione dell&#8217;oggetto della domanda di appello e per stabilire l&#8217;ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata &#8211; non e&#8217; direttamente effettuabile dal giudice di legittimita&#8217;, dacche&#8217; interpretare la domanda &#8211; e, dunque, anche la domanda di appello &#8211; e&#8217; compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione &#8211; cosi&#8217; come avviene per ogni operazione ermeneutica &#8211; ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicita&#8217; del suo esito (cfr. Cass. 14 agosto 2008 n. 21676; Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538; Cass. 14 luglio 1992 n. 8503) e l&#8217;altro, invece, contrastante, secondo il quale la specificita&#8217; dei motivi di impugnazione, richiesta dall&#8217;articolo 342 c.p.c., e&#8217; verificabile in sede di legittimita&#8217; direttamente, poiche&#8217; la relativa censura e&#8217; riconducibile nell&#8217;ambito dell&#8217;error in procedendo (cfr. Cass. 15 gennaio 2009 n. 806; Cass. 13 settembre 2006 n. 19661; Cass. 24 novembre 2005 n. 24817; Cass. 24 gennaio 2004 n. 1456).</p>
<p>Sul comune tema generale, dunque, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui il giudice di legittimita&#8217; non deve limitare la propria cognizione all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e&#8217; investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Alla luce dei suddetti principi ed esaminati anche gli atti, deve concludersi per la fondatezza della censura, giacche&#8217; nella specie la dichiarazione di inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale della (OMISSIS) relativo alla responsabilita&#8217; della progettista e direttrice dei lavori oltre ad essere sul piano della motivazione alquanto scarna, non spiegando appieno le ragioni della rilevata mancata specificita&#8217; della censura, risulta errata all&#8217;esito dello scrutinio dell&#8217;atto di appello incidentale, che non consente di confermare tale conclusione.</p>
<p>Infatti al punto 4) dell&#8217;appello incidentale, sotto la rubrica &#8220;Sulla responsabilita&#8217; del Direttore dei lavori&#8221;, risulta svolta un&#8217;articolata parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico &#8211; giuridico della decisione del giudice di primo grado, deducendone l&#8217;irragionevolezza proprio con riferimento all&#8217;ingiusto recepimento delle indicazioni della consulenza di ufficio in merito alla evidenziata mancanza totale della progettazione del pavimento, tanto piu&#8217; importante per le sollecitazioni alle quali si prevedeva sarebbe stato sottoposto, di cui veniva sottolineata anche la &#8220;totale mancanza di precisazione delle caratteristiche tecniche in sede contrattuale e di sorveglianza da parte della direzione dei lavori&#8221;, con specifica indicazione delle ragioni di dissenso, ricondotte all&#8217;erroneita&#8217; delle valutazioni espresse, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. D&#8217;altra parte, qualora l&#8217;atto d&#8217;appello denunci l&#8217;erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, e&#8217; sufficiente, al fine dell&#8217;ammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, l&#8217;enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l&#8217;impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l&#8217;espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (cfr, tra le altre e da ultimo, Cass. 12 settembre 2011 n. 18674).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del quinto motivo del ricorso principale e dell&#8217;unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) &#8211; con i quali viene denunciata, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione, anche per omessa motivazione, dell&#8217;articolo 91 c.p.c. per avere il giudice del gravame del tutto omesso la valutazione dei motivi di appello incidentale relativi al mancato riconoscimento nella sentenza di prime cure del diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute con l&#8217;accertamento tecnico preventivo, nonche&#8217; la violazione e falsa applicazione, oltre a vizio di motivazione, degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c. per avere il giudice del gravame, pur qualificando come modesti i vizi, liquidato il danno equitativamente, prendendo le mosse dall&#8217;importo segnalato dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado &#8211; attenendo a questioni sostanzialmente accessorie rispetto alle censure accolte, riguardando il regime delle spese processuali e la liquidazione dei danni, restano assorbiti dalla decisione adottata.</p>
<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti e nei limiti precisati.</p>
<p>La cassazione dell&#8217;impugnata sentenza rende necessario il rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, alla quale competera&#8217; sia di pronunciarsi sul merito della controversia nei termini sopra indicati, sia di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, assorbito quello incidentale;</p>
<p>cassa e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1253</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di lieve entità]]></category>

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		<description><![CDATA[I vizi di lieve entità possono rientrare nella responsabilità dlel'appaltatore? Nel caso specifico quando un danno alla pavimentazione configura vizio di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2512-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMPRESA EDILE (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRIESTE, depositata il 2/8/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/09/2012 dal consigliere dott. UMBERTO GOLDONI;<br />
udito l&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita in udienza procura di nomina non notarile;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 1996, i nominati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di proprietari di altrettanti appartamenti siti in (OMISSIS), convenivano di fronte al tribunale di quella citta&#8217; la (OMISSIS) srl, la quale aveva provveduto alla costruzione dell&#8217;immobile, assumendo che alcuni anni dopo l&#8217;acquisto si erano verificati gravi vizi alla pavimentazione di alcune stanze e che, a seguito di denuncia dei vizi stessi, si era provveduto ad un sopralluogo e che la ditta si era impegnata a risolvere la questione, ma a tanto non si era provveduto; in ragione di tanto, chiedevano la condanna della convenuta all&#8217;esecuzione dei lavori necessari per l&#8217;eliminazione dei detti inconvenienti, ovvero al pagamento di lire 47.000.000, somma necessaria per ovviare agli inconvenienti suddetti.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) srl, la quale contestava la ricostruzione dei fatti quale descritta nella citazione e chiedeva il rigetto della domanda.</p>
<p>Con sentenza del 2002, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 11.155, 47, oltre accessori e regolava le spese.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl cui resistevano gli originari attori oltre a (OMISSIS), consorte di (OMISSIS), del quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;impugnazione e, con appello incidentale la rivalutazione delle somme liquidate.</p>
<p>Con sentenza in data 6.7/2.8.2005, la Corte di appello di Trieste accoglieva l&#8217;impugnazione principale e rigettava la domanda attorea, regolando le spese. Riteneva la Corte giuliana che nella specie, attese le caratteristiche del danno, non poteva trovare applicazione l&#8217;articolo 1669 c.c., rilevando che il difetto aveva riguardato in tutto una superficie che incideva dal 3% al 9% del totale, mentre l&#8217;eventuale superficie totale interessata al rifacimento ammontava a complessivi mq. 135 nei quattro appartamenti. Tanto comportava che non sussistesse grave menomazione o compromissione nel godimento, funzionalita&#8217; ed abitabilita&#8217; degli immobili.</p>
<p>Non sussistevano neppure gli estremi per l&#8217;applicazione dei rimedi di cui agli articoli 1495 e 1667 c.c., atteso che solo dopo alcuni anni si erano verificati i vizi lamentati, da ritenersi non gravi, mentre l&#8217;addotto riconoscimento dei vizi stessi non vi era stato, in base agli elementi probatori raccolti.</p>
<p>L&#8217;appello doveva dunque essere respinto con conseguente condanna nelle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, fermo il gia&#8217; dichiarato difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); resiste con controricorso l&#8217;Impresa edile (OMISSIS) srl.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui e&#8217; stata esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; di tale norma alla fattispecie in esame: la Corte giuliana, sulla base del numero delle piastrelle incrinate e della superficie complessivamente interessata ha ritenuto che l&#8217;ipotesi in esame non rientrasse nel caso regolato dal succitato articolo.</p>
<p>Si oppone a tali argomentazioni che la CTU aveva rilevato che sussistevano vere e proprie deficienze costruttive, tali da compromettere la funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo non ha pregio, in ragione della congruita&#8217; degli elementi che nella sentenza impugnata sono stati posti a base della decisione assunta; se infatti, come non e&#8217; contestato, nelle singole unita&#8217; immobiliari sono stati riscontrati difetti rispettivamente su 19, 15, 21 e 57 piastrelle, per una superficie che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie di 135 mq. da computarsi in ordine ai vani interessati, deve concludersi nel senso che la valutazione di ridotta entita&#8217; del vizio in relazione ai singoli vani corrisponde a fattori obiettivi e costituisce ostacolo all&#8217;applicazione della norma invocata; sia quindi sotto il profilo della insussistente violazione di legge, che sotto quello della congruita&#8217; della motivazione, il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 2946 c.c. e vizio di motivazione in relazione all&#8217;addotto formale riconoscimento della sussistenza del vizio.</p>
<p>Con una valutazione completa e congrua degli elementi di prova raccolti ed esaminati, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ditta edile, preso atto dell&#8217;inconveniente lamentato, si sarebbe limitata a dichiararsi disponibile a sostituire le piastrelle lesionate, senza peraltro provvedervi a causa della indisponibilita&#8217; di piastrelle di &#8220;riserva&#8221; di uguale colore e dimensioni.</p>
<p>Su questa base, non puo&#8217; assolutamente concludersi nel senso, voluto dai ricorrenti, secondo cui tanto costituirebbe formale riconoscimento del vizio lamentato che, come prospettato, attingeva alla funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>In ragione di tanto e ricordato come la scelta degli elementi probatori ritenuti utili alla decisione della controversia compete istituzionalmente al giudice del merito, che nella specie di tale facolta&#8217; si e&#8217; avvalso con argomentazione congrua e del tutto condivisibile, anche tale motivo essere respinto e, con esso, il ricorso.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre agli accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[direttore deii lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[progettista]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETRUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS); (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- parti intimate -</p>
<p>contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) cito&#8217; innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l&#8217;ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell&#8217;omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell&#8217;edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all&#8217;edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull&#8217;opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell&#8217;opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.</p>
<p>L&#8217;ing. (OMISSIS), costituendosi, nego&#8217; che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio&#8217; l&#8217;ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto&#8217; quindi la validita&#8217; e l&#8217;utilizzabilita&#8217; di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.</p>
<p>Il (OMISSIS) affermo&#8217; a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall&#8217;elaborato progettuale per le pressanti richieste dell&#8217;attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.</p>
<p>Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; rispetto al quale escluse la qualita&#8217; di direttore dei lavori &#8211; e l&#8217;accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita&#8217; nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi</p>
<p>La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all&#8217;ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).</p>
<p>A sostegno della decisione la Corte del merito &#8211; per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita&#8217; e quindi sulla responsabilita&#8217; dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; valuto&#8217;, diversamente dal giudice di primo grado, l&#8217;apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo&#8217; ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.</p>
<p>1a &#8211; Sostiene il ricorrente che l&#8217;analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita&#8217;, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell&#8217;elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita&#8217; del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita&#8217; civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici &#8211; rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi&#8217; un triplice vizio di motivazione &#8211; esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito &#8211; dal quale non emergeva la qualita&#8217; anche di direttore dei lavori dell&#8217;esponente &#8211; aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un&#8217;opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio&#8217; officiato con l&#8217;investitura di direttore dei lavori, cosi&#8217; che il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>3 &#8211; I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.</p>
<p>3.a &#8211; Gli stessi non possono dirsi fondati.</p>
<p>3.a.1 &#8211; Va innanzi tutto esclusa l&#8217;ammissibilita&#8217; del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo&#8217; dirsi conforme allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un&#8217;eccezione proposta; ove invece l&#8217;iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere &#8211; accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge &#8211; la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.</p>
<p>3.a.2 &#8211; I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l&#8217;apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa &#8211; come visto: congruamente motivato &#8211; e&#8217; del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a &#8211; la ininfluenza della difformita&#8217; dei due progetti &#8211; architettonici &#8211; tra loro ai fini dell&#8217;emergenza della responsabilita&#8217; del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto &#8211; esecutivo &#8211; necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l&#8217;insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un&#8217;improvvida iniziativa esecutiva dell&#8217;appaltatore, non e&#8217; possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale &#8211; conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell&#8217;edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all&#8217;Ing. (OMISSIS); b &#8211; l&#8217;approvazione del progetto cosi&#8217; viziato &#8211; per la non vinta presunzione di rispondenza dell&#8217;opera al progetto &#8211; da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita&#8217; dell&#8217;organo preposto al controllo di conformita&#8217; del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un&#8217;absolutio dal rispetto della stessa in relazione all&#8217;opera di progettista.</p>
<p>3.a.3 &#8211; Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell&#8217;ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.</p>
<p>4 &#8211; Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello &#8211; articolo 345 c.p.c. &#8211; laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell&#8217;appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita&#8217; di esso progettista &#8211; essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita&#8217;.</p>
<p>4.a &#8211; Il motivo e&#8217; infondato in quanto non prende in esame l&#8217;ampia motivazione posta a base dal giudice dell&#8217;appello &#8211; vedi foll. 11 e 12 &#8211; in forza della quale si sottolineato come da un lato l&#8217;appaltatore &#8211; convenuto in giudizio dalla propria committente &#8211; non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall&#8217;altro che era proprio la negazione della responsabilita&#8217; del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell&#8217;appaltatore a chiedere la condanna dell&#8217;altro convenuto, cosi&#8217; determinando la infondatezza dell&#8217;addebito di aver violato il divieto di nova in appello.</p>
<p>5 &#8211; Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 novembre 2012, n. 21089</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Che natura ha la responsablità dell'appaltatore per rovina e difetti di immobili ex art. 1669 cod. civ.?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30010-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 177/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 23/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 26.1.2000 (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 29.6.1999 che, in accoglimento della domanda formulata da (OMISSIS) (acquirente di un appartamento nel quale si erano manifestate rilevanti lesioni alle pareti, ai solai, ai pavimenti) nei confronti di esso appellante (costruttore dell&#8217;immobile) aveva condannato quest&#8217;ultimo al pagamento in favore dell&#8217;attrice della somma di lire 48.532.500 oltre accessori.</p>
<p>Con sentenza 23.2.2006 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma rideterminava in euro 22.599,30 l&#8217;importo della condanna, osservando essere infondato l&#8217;assunto dell&#8217;appellante secondo cui, ai fini del termine decennale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., sarebbe richiesta solo l&#8217;esecuzione delle opere strutturali e non anche la completa ultimazione, posto che la norma esige il compimento dell&#8217;opera e non puo&#8217; ritenersi tale la costruzione che manca persino delle tramezzature interne. Infondato era il rilievo che il giudice non avrebbe potuto utilizzare quale fonte di prova la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (OMISSIS), proveniente da terzi, trattandosi della comproprietaria.</p>
<p>Altri elementi, ctu e testi, esistevano ai fini della data del compimento dell&#8217;opera ed in tema di responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c. il termine di decadenza per la denunzia incomincia a decorrere solo dall&#8217;acquisizione della relazione tecnica. Ricorre (OMISSIS) con sei motivi, resiste la (OMISSIS) che ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunziano contraddittorieta&#8217; ed illogicita&#8217; in ordine alla data di compimento dell&#8217;opera e violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c., con richiami alla ctu da cui risulta che (OMISSIS) aveva presentato progetto in sanatoria e dichiarazione sostitutiva da cui risultava che alla data del (OMISSIS) la costruzione abusiva era completa nelle strutture essenziali, con la conclusione, pagina dieci del ricorso, che nel 1980 l&#8217;appartamento in questione era gia&#8217; ultimato e manchevole solo delle rifiniture, quali pavimenti, infissi ed impianti. Seguono massime di giurisprudenza.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 116 c.p.c., vizi di motivazione in ordine alla data di compimento dell&#8217;opera perche&#8217; nel (OMISSIS) (OMISSIS) aveva dichiarato che la realizzazione era avvenuta nel (OMISSIS) e l&#8217;immobile era manchevole di rifiniture in alcune parti e privo di tramezzature interne in altre.</p>
<p>Col terzo motivo si denunziano violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c., nullita&#8217; della sentenza e vizi di motivazione per essere stata disattesa l&#8217;eccezione di decadenza sul rilievo che solo a seguito dell&#8217;accertamento tecnico preventivo la (OMISSIS) aveva avuto conoscenza dei vizi.</p>
<p>Col quarto motivo si denunziano violazione degli articoli 1669 e 2697 c.c. e vizi di motivazione in ordine allo affermato riconoscimento dei vizi che avrebbe determinato un nuovo rapporto di garanzia, come dedotto dalle due sentenze di merito.</p>
<p>Col quinto motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla soluzione per la eliminazione dei vizi difforme dalle indicazioni del ctu.</p>
<p>Col sesto motivo si censura la condanna alle spese.</p>
<p>Le prime due censure possono esaminarsi congiuntamente.</p>
<p>La responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per gravi difetti dell&#8217;opera sancita dall&#8217;articolo 1669 c.c..</p>
<p>- (difetti ravvisabili in qualsiasi alterazione dell&#8217;opera, conseguente ad un&#8217;inadeguata sua realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone, pertanto, la rovina od il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell&#8217;opera stessa consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento di essa, cio&#8217; che li distingue nettamente dai vizi e dalle difformita&#8217; denunziabili, ex articolo 1667 c.c., con l&#8217;azione di responsabilita&#8217; contrattuale e per i quali non e&#8217; richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull&#8217;efficienza e la durata dell&#8217;opera) &#8211; non e&#8217; affatto di natura contrattuale, bensi&#8217; extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilita&#8217; e la solidita&#8217; degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell&#8217;incolumita&#8217; personale dei cittadini, e, quindi, d&#8217;interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (e pluribus Cass. 6.12.00 n. 15488, 2.10.00 n. 13003, 14.2.00 n. 1608, 7.1.00 n. 81).</p>
<p>L&#8217;articolo 1669 c.c., benche&#8217; collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, e&#8217; diretto alla tutela dell&#8217;esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalita&#8217; degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Conseguentemente, l&#8217;azione di responsabilita&#8217; prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l&#8217;immobile e&#8217; pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, puo&#8217; essere esercitata nei confronti di quest&#8217;ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali in tema di gravi difetti dell&#8217;opera possono fruire dei termini decennale di prescrizione ed annuale di decadenza, (e pluribus: Cass. 31.3.06 n. 7634, 13.1.05 n. 567, 29.3.02 n. 4622,10.4.00 n. 4485, 6.2.98 n. 1203, 19.9.97 n. 9313, 27.8.97 n. 8109, 14.12.93 n. 12304).</p>
<p>Le prime due censure attengono solo alla data del compimento dell&#8217;opera ma tentano una diversa lettura delle risultanze processuali, senza ribaltare quanto dedotto in sentenza, posto che sostanzialmente si riconosce la mancanza di tutti gli elementi perche&#8217; l&#8217;opera si potesse considerare ultimata.</p>
<p>Peraltro costituisce accertamento in fatto la deduzione della sentenza sulla mancata ultimazione.</p>
<p>Sul terzo motivo si osserva:</p>
<p>Per costante insegnamento di questa Corte, l&#8217;identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la &#8220;scoperta&#8221; del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall&#8217;articolo 1669 c.c. &#8211; il primo di decadenza per effettuare la &#8220;denunzia&#8221; ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l&#8217;azione &#8211; deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravita&#8217; dei vizi dell&#8217;opera quanto al collegamento causale di essi con l&#8217;attivita&#8217; progettuale e costruttiva espletata, si che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovra&#8217; ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all&#8217;atto dell&#8217;acquisizione d&#8217;idonei accertamenti tecnici; per il che, nell&#8217;ipotesi di gravi vizi dell&#8217;opera la cui entita&#8217; e le cui cause, a maggior ragione ove gia&#8217; oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per cio&#8217;, rese necessarie indagini tecniche, e&#8217; consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un&#8217;idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l&#8217;un effetto, alla data della denunzia e, per l&#8217;altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).</p>
<p>Cio&#8217; non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell&#8217;entita&#8217; e delle cause dei vizi avesse gia&#8217; avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l&#8217;ulteriore supporto del parere d&#8217;un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016). Nella fattispecie la decisione impugnata ha fatto riferimento alla decisivita&#8217; dell&#8217;accertamento peritale.</p>
<p>Il quarto motivo attiene a profili che la sentenza ha trattato a pagina nove per mera completezza, donde la non decisivita&#8217; della censura, peraltro meramente affermata come dissenso rispetto alle due sentenze di merito.</p>
<p>Il quinto motivo ripropone il terzo motivo di appello sul quale la sentenza ha cosi&#8217; dedotto: Il ctu ha spiegato che, al fine di eliminare con certezza le infiltrazioni &#8230; e&#8217; necessario oltre che adeguare il sistema di deflusso delle acque realizzare una sottofondazione &#8230; . D&#8217;altra parte la somma del costo dei lavori indicati e&#8217; pari a lire 35.550.000 superiore alla somma determinata dal giudice di primo grado; cio&#8217; che comprova che il Tribunale non ha ritenuto necessaria la esecuzione di lavori non prescritti dal ctu.</p>
<p>Non vi e&#8217; pertanto la lamentata divergenza rispetto alle indicazioni del ctu. Il sesto motivo e&#8217; infondato data la persistente soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di vizi di costruzione si può configurare una responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e del direttore dei lavori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MIGNONE ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 2699/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, il rigetto dell&#8217;incidentale ( (OMISSIS)) e accoglimento del controricorso incidentale di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto di citazione 16.6.2000 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2000, con cui il Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento di lire 93.931.80 per prestazioni professionali eseguite dal geom. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di una stalla e di un&#8217;abitazione, appaltati da esso (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opponente assumeva che gli immobili realizzati presentavano gravi lesioni strutturali che ne compromettevano la staticita&#8217; e l&#8217;uso cui erano destinati ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del titolare dell&#8217;impresa appaltatrice, (OMISSIS), con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione delle rispettive prestazioni.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio anche nei confronti del (OMISSIS) assunta la prova per interrogatorio e testi, espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,11 Tribunale di Benevento, in accoglimento dell&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e del 25%, al pagamento, in favore di (OMISSIS), di euro 76.000,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali; rigettava la domanda di pagamento del (OMISSIS) e quella di risarcimento danni del (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano distinti atti di appello, successivamente riuniti.</p>
<p>Il (OMISSIS) deduceva: la decadenza dello (OMISSIS) dall&#8217;azione ex articolo 1669 c.c.,l&#8217;omessa ed erronea valutazione delle cause delle lesioni, l&#8217;irragionevolezza della statuizione sul risarcimento del danno con vincolo solidale, sul &#8220;quantum debeatur&#8221; e sul rigetto della domanda riconvenzionale.</p>
<p>A sua volta il (OMISSIS) lamentava:</p>
<p>l&#8217;erroneita&#8217; della decisione quanto alla responsabilita&#8217; ascrittagli, alla causa delle lesioni,alle risultanze della C.T.U., alla stima del costo delle riparazioni, alla ripartizione del risarcimento, alla quantificazione del compenso dovutogli, alla imputazione dei pagamenti ricevuti ed all&#8217;importo del prestito allo (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 7.7.2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello del (OMISSIS), condannando lo (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 9.358,96, oltre interessi, a titolo di residuo compenso professionale del (OMISSIS), disponendo compensarsi detto importo col debito di quest&#8217;ultimo, rinveniente dal costo di riparazione dell&#8217;immobile e dal risarcimento dei danni; compensava le spese processuali del grado, nella misura di 1/2, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e, nella misura di 2/3, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), condannando gli appellanti al pagamento della residua parte in favore dell&#8217;appellato (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di merito rilevava che la censura relativa alla decadenza del termine annuale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., non aveva investito anche il profilo della incidenza dei difetti costruttivi sulla statica della costruzione ne&#8217; il collegamento causale del dissesto con l&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera; il termine per la denuncia dei vizi, con riferimento alla conoscenza acquisita da parte del committente, risultava rispettato, avuto riguardo al calcolo a ritroso dal 1.4.2000, data della denuncia; che sussisteva la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per la realizzazione della costruzione su suolo geologicamente inesplorato (a seguito della traslazione della stalla), per omessa segnalazione al direttore dei lavori ed al committente di alcune oggettive incongruenze della relazione geologica, il carattere &#8220;anonimo&#8221; della relazione geotecnica e la non conformita&#8217; dei dati espressi in tali elaborati; peraltro, l&#8217;appaltatore aveva realizzato&#8221;fondazioni inferiori rispetto al progetto (agendo non quale nudus minister del direttore dei lavori o del committente), non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;;</p>
<p>che ricorreva la concorrente responsabilita&#8217; del no, quale geometra e progettista, per la realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), avanzando, entrambi, ricorso incidentale, lo (OMISSIS) sulla base di un unico motivo ed il (OMISSIS) di sette motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il ricorrente principale deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al termine di decadenza ex articolo 1669 c.c.;</p>
<p>la sentenza sul punto non aveva tenuto conto delle contestazioni delle parti sul contenuto della transazione del febbraio 1998, sulle risultanze della C.T.U. e sulle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) da cui emergeva che le lesioni si erano palesate gia&#8217; nell&#8217;inverno del 1997-98, posto che, a lavori ultimati, nella stalla si era verificato un &#8220;cedimento istantaneo&#8221; che aveva causato le lesioni alla costruzione;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, laddove era stata affermata la responsabilita&#8217; del progettista e direttore dei lavori; la edificazione su sito inesplorato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non comportava alcuna responsabilita&#8217; del (OMISSIS), atteso che la verifica del sito poteva essere omessa, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, articolo C3 stante la possibilita&#8217; di procedere &#8220;alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti&#8230;&#8221; e trattandosi, nella specie, solo di una mera rotazione di 180 della stalla e della vasca e non di uno spostamento di 15 metri; la redazione della relazione geologica e geotecnica esulava dalla competenza del geometra (OMISSIS), essendo rimessa a quella esclusiva di un geologo o ingegnere specializzato nel settore edilizio;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente la stima dei costi di riparazione delle opere;</p>
<p>la Corte di appello aveva escluso ipotesi alternative sulle modalita&#8217; di riparazione della costruzione, omettendo di prendere in esame il documento depositato e allegato al n. 10 del fascicolo di parte del (OMISSIS);</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla ripartizione di responsabilita&#8217; tra progettista ed appaltatore, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 5, non essendovi motivo per attribuire al geom. (OMISSIS) competenze tecniche, in tema di tipologia del terreno interessato dalla costruzione, superiori a quelle dell&#8217;appaltatore. Col ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta,con un unico motivo, violazione e/o errata applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di appello omesso di motivare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, non tenendo conto, inoltre, ai fini della determinazione del credito del (OMISSIS), delle maggiori somme da questi ricevute, sia pure &#8220;non giustificate da idonea documentazione fiscale&#8221;.</p>
<p>(OMISSIS), con il ricorso incidentale, deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c., nonche&#8217; erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, laddove i giudici di appello avevano omesso di confrontare le risultanze della C.T.U., su modi e tempi di manifestazioni delle lesioni alla costruzione, con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con il contenuto della transazione del febbraio 1998 e con la missiva dell&#8217;Avv. (OMISSIS), cosi&#8217; da desumere la tardivita&#8217; della denuncia dei vizi in quanto gia&#8217; conoscibili dallo (OMISSIS) nell&#8217;inverno 1997/1998;</p>
<p>erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto assolto l&#8217;onere probatorio, a carico del committente, sulla tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi, incorrendo nella omessa valutazione di numerose circostanze da cui era desumibile la conoscenza, da parte dello (OMISSIS), della gravita&#8217; delle lesioni verificatasi poco dopo la ultimazione della struttura, avuto riguardo alla sottodimensione delle fondazioni, al contenuto della transazione del 18.2.98, al collaudo del 2.3.98, alla lettera 10.9.99 del legale del committente;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore;</p>
<p>contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era evidente che il (OMISSIS), modestissimo imprenditore di scarsa istruzione, non era in grado di svolgere una valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno in questione, tanto che era stato necessario espletare, al riguardo, una C.T.U. affidata ad uno specialista in materia; egli si era limitato ad eseguire gli ordini del committente e del direttore dei lavori che, in sede di collaudo, avevano accettato, senza riserva alcuna, la minor profondita&#8217; delle fondazioni rispetto al progetto;</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2055 c.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la sentenza impugnata aveva posto a carico del (OMISSIS) una responsabilita&#8217; solidale per il 25%, benche&#8217; il progettista e direttore dei lavori fosse stato gravato per 3/4 del pagamento di quanto dovuto allo (OMISSIS) e non considerando la responsabilita&#8217; parziale che il giudice di prime cure aveva attribuito all&#8217;appaltatore;</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul &#8220;quantum debeatur&#8221;; al riguardo il giudice di appello aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica di parte, a firma dell&#8217;ing. (OMISSIS) (depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado) da cui risultava un minor costo delle opere di risanamento della costruzione;</p>
<p>5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove non era stato indicato il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato affermato solo che il mancato acquisto di capi di bestiame, da parte dello (OMISSIS), non escludeva il ristoro del danno;</p>
<p>6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale;</p>
<p>il pagamento dei lavori oggetto della transazione del 18.2.98 non riguardava quelli di cui alla domanda riconvenzionale, costituente il 75% del prezzo dell&#8217;appalto;</p>
<p>7) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 645 c.p.c., comma 2 e dell&#8217;articolo 647 c.p.c. per omessa motivazione sull&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell&#8217;opposizione. Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Con il primo motivo viene riproposta la questione sul termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito e risolta con motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte, laddove e&#8217; stato evidenziato che, nella specie, la prova della tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi scaturiva dall&#8217;analisi degli elaborati peritali, di parte e di ufficio, posto che la constatazione delle fessurazioni sulla muratura esterna degli immobili, verificatesi gia&#8217; durante l&#8217;inverno 97/98, secondo quanto riferito dal teste (OMISSIS), non valeva a dimostrare la riconoscibilita&#8217; della &#8220;gravita&#8217;&#8221; del fenomeno, nel senso della sua incidenza sulla statica e sulla sicurezza dell&#8217;edificio, &#8220;potendo l&#8217;occorso ascriversi anche a fenomeni naturali(es. smottamento) del tutto imprevedibili e successivi alla realizzazione del manufatto edilizio&#8221;. Secondo l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, quindi, solo dopo l&#8217;indagine tecnica il committente (OMISSIS) pote&#8217; acquisire un apprezzabile grado di conoscenza della gravita&#8217; dei difetti costruttivi in quanto influenti sulla statica dell&#8217;edificio e collegati causalmente all&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Giova ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., l&#8217;esistenza di vizi di difficile identificazione, che danno luogo alla responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c., comporta la decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi dal momento in cui il denunciante ha raggiunto un ragionevole grado di conoscenza, rapportato, nel caso in esame,all&#8217;acquisizione della relazione del consulente tecnico(Cfr. Cass. n. 2460/2008; n. 1463/2008; n. 4622/2002).</p>
<p>Le altre doglianze del (OMISSIS) attengono anch&#8217;esse a questioni gia&#8217; disattese dalla sentenza impugnata con corretta e logica motivazione, censurata dal ricorrente sulla base di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.</p>
<p>In particolare, il secondo e quarto motivo, tra di loro connessi in quanto attinenti alla responsabilita&#8217; del (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, in solido con l&#8217;appaltatore (OMISSIS), e&#8217; stata fondata sulla mancata previsione (con la variante) della realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato e nel non aver ravvisato&#8221; talune incongruenze della relazione geologica e della discrasia con quella geotecnica, non sottoscritta ne&#8217; timbrata&#8221;.</p>
<p>Come rilevato dai giudici di appello il vincolo di responsabilita&#8217; solidale fra l&#8217;appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori trova fondamento nel principio di cui all&#8217;articolo 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, si estende all&#8217;ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita&#8217; contrattuale. Peraltro secondo l&#8217;orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell&#8217;appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta&#8217;, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l&#8217;evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995).</p>
<p>Orbene, nella specie, l&#8217;indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista &#8211; direttore dei lavori che dell&#8217;appaltatore, posto che la validita&#8217; del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale nonche&#8217; dell&#8217;appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).</p>
<p>La maggiore percentuale di risarcimento del danno a carico del (OMISSIS) (nella misura del 75%) e&#8217; stata solo genericamente contestata, a fronte delle argomentazioni di merito del giudice di appello, riferite anche alla sentenza di primo grado ed alla maggiori conoscenze tecniche del progettista e direttore dei lavori.</p>
<p>Il motivo sub 3) attiene ad un apprezzamento sul costo delle riparazioni che, in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla soluzione suggerita dal C.T.U., esula dal sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Va rigettato il ricorso di (OMISSIS) per la sua genericita&#8217; in quanto non rapportato alla motivazione con cui il giudice di appello ha determinato (per la complessita&#8217; dei temi ed il parziale accoglimento dell&#8217;appello del (OMISSIS)) la diversa percentuale di compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p>In ordine al ricorso incidentale del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia&#8217; svolte in merito a quello del (OMISSIS). Va aggiunto che, a carico del (OMISSIS), e&#8217; stato accertato l&#8217;ulteriore addebito di aver realizzato fondazioni inferiori rispetto a quelle previste nel progetto, &#8220;non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;, senza che abbia provato di aver agito quale &#8220;nudus minister&#8221; del direttore dei lavori e del committente (pag. 29 sent. imp.).</p>
<p>Per quanto attiene la valenza della transazione 18.2.98 la Corte territoriale ha accertato che, a quella data, &#8220;non era percettibile il dissesto murario&#8221; e le relative cause sicche&#8217; doveva escludersi un accordo transattivo sul punto.</p>
<p>Priva di fondamento e&#8217;, infine, la censura sub 7), relativa alla improcedibilita&#8217; della opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio. Al riguardo e&#8217; sufficiente rammentare che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili di ufficio, anche nel giudizio di legittimita&#8217;, va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo; ne consegue che dette questioni debbono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche&#8217; siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, come avvenuto nel caso in esame, considerato che il giudice di merito non si e&#8217; pronunciato su di esse e che il contraddittorio e&#8217; stato incentrato sul merito della controversia (Cass. n. 2427/2011; S.U. n. 24883/2008). Alla stregua dei rilievi svolti, i ricorsi vanno rigettati con condanna del ricorrente principale, (OMISSIS) e di quello incidentale, (OMISSIS), entrambi soccombenti, al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario di (OMISSIS).</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo essenzialmente al fatto che anche il motivo di ricorso incidentale dello (OMISSIS) e&#8217; stato rigettato, per compensare fra le parti il residuo terzo delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale (OMISSIS) e quello incidentale, (OMISSIS), al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, in complessivi euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per spese e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dello (OMISSIS), compensato il residuo terzo fra le parti.</p>
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