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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Usucapione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10084</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale popolare]]></category>
		<category><![CDATA[ente pubblico non territoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono usucapibili le case di un ente pubblico non territoriale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3194/2007 proposto da:</p>
<p>IACP PROVINCIA di (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore e del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 648/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli atti e insiste sulle conclusioni gia&#8217; assunte;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per l&#8217;accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Lo IACP della provincia di (OMISSIS) impugna la sentenza n. 648 del 2006 (pubblicata il 12 settembre 2006) con la quale veniva accolta la domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni intimati quanto all&#8217;immobile di proprieta&#8217; dell&#8217;ente, sito in (OMISSIS).</p>
<p>Al riguardo il primo giudice, il GOA del Tribunale di Salerno, aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo l&#8217;immobile in questione non usucapibile.</p>
<p>2. &#8211; La Corte di appello di Salerno, adita dagli odierni intimati, accoglieva la domanda di usucapione, ritenendo fondato il relativo motivo di gravame quanto all&#8217;erronea declaratoria di non usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo, la Corte territoriale, nella contumacia dello IACP, rilevava come accertato in fatto quanto segue: a) la famiglia degli istanti era stata sistemata nell&#8217;abitazione in questione a seguito della frana del 1947; b) l&#8217;immobile era stato accatastato nel 1987 in capo allo IACP; c) non era mai stato pagato alcun canone. Rilevava la Corte territoriale che nel caso in questione &#8220;non vi e&#8217; traccia ne&#8217; di un atto di destinazione o di un contratto di locazione, ne&#8217; vi e&#8217; prova di atti di manutenzione posti in essere dall&#8217;ente nel corso dei trascorsi cinquantanni, ne&#8217; di interventi di qualsiasi genere&#8221;. Era risultato, invece, che il bene in questione era stato goduto uti dominus prima dal (OMISSIS) e poi dalla vedova e dai figli con conseguente dichiarazione di intervenuta usucapione.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorrente IACP formula tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I motivi del ricorso.</p>
<p>1.1 &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce la &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. &#8211; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia&#8221;.</p>
<p>Il bene in questione apparteneva al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico non territoriale ed era, quindi, non usucapibile ai sensi degli articoli 830-828 c.c.. L&#8217;immobile, infatti, fu costruito tra il 1941 al 1947 per conto del Partito nazionale fascista, cui era succeduto lo IACP. Gli alloggi erano stati costruiti per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. L&#8217;atto di destinazione al pubblico servizio (atto a torto ritenuto mancante dalla Corte territoriale) doveva invece essere individuato nel &#8220;verbale di consegna del 25 settembre 1947&#8243;, dal quale risultavano chiaramente le ragioni di detta assegnazione (provvedere alle esigenze abitative delle famiglie rimaste senza casa all&#8217;esito della frana). Tale destinazione escludeva la possibilita&#8217; di usucapione e rendeva comunque gli odierni intimati solo meri detentori e non possessori dell&#8217;immobile. Sussisteva anche il dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorieta&#8217;, per aver la Corte territoriale, da un lato, riconosciuto che nel caso in questione si verteva in ipotesi di concessione-contratto e, dall&#8217;altro, ritenuto poi l&#8217;usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;sulla scorta delle deduzioni di fatto e di diritto sopra formulate la Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 148/06 (&#8230;) e relativo alla qualificazione del bene immobile oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.2 &#8211; Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta la &#8220;violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1, articoli 1158 e 1164 c.c. nonche&#8217; articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Gli odierni intimati mai avevano posseduto il bene immobile in questione uti domini, avendone ricevuto la mera detenzione. Ne&#8217; era stato da loro provato &#8211; pur essendone onerati &#8211; un idoneo atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente la mera permanenza nell&#8217;immobile. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno&#8230; relativo alla dichiarazione di acquisto della proprieta&#8217; per usucapione, in capo agli attori di primo grado, del bene immobile oggetto del presente controversia, e&#8217; stata resa in violazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1 e articoli 1158 e 1164 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all&#8217;articolo 360, n. 3, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; Con il terzo motivo, pure avanzato in via subordinata, il ricorrente deduce &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, nonche&#8217; dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Sostiene il ricorrente che l&#8217;immobile in questione solo dall&#8217;entrata in vigore Legge n. 208 del 1978 poteva essere considerato come usucapibile, per effetto dell&#8217;abrogazione, operata da tale legge, dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. n. 159 del 1944, che aveva previsto che i beni in questione (passati dal disciolto Partito fascista allo Stato italiano) entrassero a far parte ope legis del patrimonio indisponibile dello Stato. Conseguentemente, non essendo neanche trascorsi 20 anni dal 1978 al momento della introduzione della domanda di usucapione (del 1994), tale domanda doveva essere rigettata. Al riguardo, il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 648/06&#8230; relativo alla qualificazione del bene oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP della provincia di (OMISSIS), e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, e per tale via in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2, articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. e, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;e per l&#8217;effetto dichiari non usucapibile o comunque non usucapito per mancato decorso del termine ventennale l&#8217;appartamento de quo&#8221;.</p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo. Risulta dalla complessiva vicenda processuale che l&#8217;immobile in questione era di proprieta&#8217; dell&#8217;Istituto e da questo destinato ad alcune famiglie, che avevano necessita&#8217; abitative del comune di Aquara, a seguito della frana verificatesi nell&#8217;abitato nel 1947 e, tra queste, anche quella del dante causa degli odierni intimati. Si tratta, quindi, di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell&#8217;Istituto, perche&#8217; destinato fin dall&#8217;origine al fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, per fronteggiare l&#8217;emergenza abitativa conseguente alla frana. Si tratta, quindi, di immobile non usucabile, secondo l&#8217;orientamento costante di questa Corte (Cass. 1998 n. 3667, Cass. 2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un&#8217;eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova che e&#8217; del tutto mancata.</p>
<p>3. L&#8217;accoglimento del primo motivo determina l&#8217;assorbimento degli altri, avanzati in via subordinata.</p>
<p>4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto &#8211; in quanto dall&#8217;accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d&#8217;infondatezza della domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni controricorrenti &#8211; e&#8217; consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, e rigettare la domanda.</p>
<p>5. In relazione all&#8217;esito del giudizio nei due gradi del merito, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese, ponendosi quelle del giudizio di cassazione a carico dei controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di usucapione rivolta contro il ricorrente. Compensa interamente le spese di giudizio per il primo e il secondo grado e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2000 (duemila) per compensi e 200 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 8900</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[interversione del possesso]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si può provare l'interversione dle possesso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33803/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>sul ricorso 21142/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 342/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/09/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, previa riunione rigetto 1 motivo del primo ricorso (avverso sent.za non definitiva; rigetto 1 &#8211; 2 motivo, accoglimento 4 motivo, assorbito 3 motivo del 2 ricorso (avverso sent. definitiva).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nell&#8217;aprile del 1998 la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Perugia (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), da poco deceduta all&#8217;eta&#8217; di centocinque anni, per sentirli condannare alla restituzione di una porzione di un immobile di maggior consistenza sito in (OMISSIS), che la loro dante causa aveva occupato a titolo gratuito dal (OMISSIS) fino a la sua morte, e al risarcimento dei danni. Precisavano, al riguardo, che i proprietari dell&#8217;epoca, i conti (OMISSIS), avevano concesso il godimento di tale parte dell&#8217;immobile ad (OMISSIS), che lavorava presso di loro come cameriera, perche&#8217; rimasta vedova in giovane eta&#8217; e con due figli. Cessato tale rapporto di lavoro, i successivi proprietari dell&#8217;immobile avevano lasciato, per ragioni di cortesia, che la donna continuasse a vivere nell&#8217;alloggio, senza che a cio&#8217; tacessero seguito atti d&#8217;interversione del possesso da parte di lei.</p>
<p>I convenuti resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata l&#8217;usucapione della proprieta&#8217; dell&#8217;alloggio, assumendone il perfezionamento vivente la loro dante causa.</p>
<p>Il Tribunale di Perugia (la cui competenza era sopravvenuta per effetto del Decreto Legislativo n. 1 del 1998) rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.</p>
<p>Decisione, questa, ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Perugia, che con sentenza non definitiva n. 342/06 condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) a rilasciare l&#8217;immobile in favore della societa&#8217; attrice, regolando, poi, il risarcimento del danno con sentenza definitiva n. 203/08.</p>
<p>Riteneva la Corte territoriale che gli stessi convenuti avevano sostanzialmente ammesso che il godimento dell&#8217;immobile da parte della loro dante causa era iniziato per concessione gratuita dei proprietari, e quindi a titolo di detenzione quale comodataria, il che escludeva che l&#8217;articolo 1141 c.c., fosse applicabile alla fattispecie. La tesi difensiva dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), a giudizio dei quali (OMISSIS), indipendentemente dal motivo per cui le era stato concesso il godimento del bene, l&#8217;aveva sin dall&#8217;inizio posseduto come proprietaria, non considerava che la qualificazione come possesso o come detenzione non puo&#8217; prescindere dal modo in cui ha avuto inizio il potere di farlo sulla cosa, e che un godimento iniziato come detenzione non puo&#8217; convertirsi in possesso al di fuori dei modi di cui all&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2, ossia mediante un atto d&#8217;interversione, da escludersi nella specie, non essendone stata fornita la prova. Ne&#8217; era rilevante il fatto che (OMISSIS) considerasse come sua la casa, e la circostanza che ella avesse continuato ad abitarla anche quando, nel 1950, cesso&#8217; il suo rapporto di lavoro con il proprietario di allora, poiche&#8217; nell&#8217;un caso come nell&#8217;altro non si trattava di atti qualificabili come opposizione al potere dei proprietari. Del pari irrilevanti a tal fine, sia la prolungata mancanza di una richiesta di restituzione del bene, compatibile con un atteggiamento caritatevole verso la (OMISSIS), sia il fatto che quest&#8217;ultima avesse eseguito sull&#8217;immobile taluni interventi di manutenzione, peraltro modesti stando alle stesse allegazioni dei convenuti. Infine, la Corte perugina riteneva che il danno dovesse essere liquidato avendo riguardo non al valore locativo del bene, ma alla rendita che se ne sarebbe potuta ricavare adibendolo, previa ristrutturazione, a casa per le vacanze, considerata l&#8217;attivita&#8217; ricettiva svolta dalla societa&#8217; attrice e le potenzialita&#8217; dell&#8217;immobile, posto nelle vicinanze della prestigiosa (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di entrambe le sentenze d&#8217;appello (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto separati ricorsi, cui l&#8217; (OMISSIS) resiste con altrettanti controricorsi, illustrati da memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; I due ricorsi vanno riuniti. Infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello &#8211; previsto dall&#8217;articolo 335 c.p.c. &#8211; della proposizione di piu&#8217; impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9377/01; conforme, Cass. n. 6391/04).</p>
<p>2. Il primo motivo d&#8217;impugnazione del primo dei due ricorsi, proposto contro la sentenza non definitiva, n. 342/06, denuncia l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, e la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1140 c.c., comma 1, articoli 1144 e 1158 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Parte ricorrente deduce che il fatto controverso e decisivo e&#8217; costituito dallo stabilire se (OMISSIS) abbia avuto la detenzione o il possesso dell&#8217;immobile in contestazione durante gli ottant&#8217;anni circa in cui lo ha abitato. Il motivo prosegue riportando: le dichiarazioni rese da (OMISSIS) in sede d&#8217;interrogatorio libero, da cui risulterebbe che sin dall&#8217;inizio (OMISSIS) si sarebbe comportata come unica e vera proprietaria dell&#8217;immobile; una lettera datata 14.1.1998 inviata dalla (OMISSIS) all&#8217; (OMISSIS) che (contrariamente a quanto osservato dalla Corte d&#8217;appello, che l&#8217;ha ritenuta una conferma del riconoscimento da parte della convenuta del diritto di proprieta&#8217; della societa&#8217; attrice) dimostrerebbe, invece, l&#8217;opposta pretesa della (OMISSIS) stessa; nonche&#8217; la trascrizione delle rispettive memorie istruttorie delle parti e delle deposizioni dei testi escussi. Ribadisce, quindi, che la societa&#8217; attrice non ha provato che (OMISSIS) avesse cominciato ad esercitare il potere di fatto sull&#8217;immobile a titolo di detenzione, ma solo che il motivo per cui le era stato concesso il godimento dell&#8217;immobile era riconducibile alla morte del marito e al fatto che ella lavorava alle dipendenze dei (OMISSIS), per cui, atteso che l&#8217;articolo 1140 c.c. e articolo 1141 c.c., comma 1, parlano del potere di fatto corrispondente all&#8217;esercizio della proprieta&#8217; e non del titolo attributivo di tale potere, cio&#8217; che e&#8217; decisivo e&#8217; che: a) l&#8217;esercizio effettivo del potere esercitato da (OMISSIS) era stato corrispondente al diritto di proprieta&#8217;, indipendentemente dal motivo sottostante alla concessione del godimento dell&#8217;immobile; b) la societa&#8217; (OMISSIS) non ha fornito alcuna prova che alcuno dei proprietari formali dell&#8217;immobile abbia mai esercitato il diritto di proprieta&#8217; su di esso.</p>
<p>In relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge, parte ricorrente formula, infine, il seguente quesito di diritto ex articolo 366 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie): &#8220;per la qualificazione di un comportamento come possesso o come detenzione ai fini dell&#8217;applicazione o meno dell&#8217;usucapione del diritto di proprieta&#8217; su di un immobile, deve farsi riferimento solo al titolo e/o al motivo per il quale il bene e&#8217; stato consegnato, oppure deve aversi necessariamente riguardo all&#8217;utilizzo ultraventennale del bene ed alle concrete modalita&#8217; attraverso le quali il soggetto ha attuato il godimento dell&#8217;immobile stesso per tutto il tempo in cui ne avuto la disponibilita&#8217; senza interferenze da parte del dante causa&#8221;; ed ancora: &#8220;ai fini dell&#8217;usucapione, se da quando l&#8217;immobile e&#8217; consegnato al soggetto da parte del proprietario formale si verificano tutte le seguenti circostanze: il soggetto consegnatario dice a tutti che la casa e&#8217; sua, il proprietario formale gli dice che la casa e&#8217; sua, alcun proprietario formale di quelli che si sono succeduti nel tempo richiede la restituzione del bene per un arco di tempo protrattosi per oltre 80 anni, il soggetto consegnatario ha effettuato senza chiedere al proprietario tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione che si sono resi necessari nel corso degli ottanta anni, il soggetto consegnatario dapprima legato ad un rapporto lavorativo con il proprietario formale del bene dopo 34 anni cessa ogni tipo di attivita&#8217; lavorativa e continua a godere dell&#8217;immobile con tutte le predette caratteristiche per altri 37 anni, possa ritenersi maturato il diritto ad usucapire la proprieta&#8217; del predetto immobile o non potendosi ritenere le predette circostanze in fatto da qualificarsi come possesso del bene ad usucapionem o meno&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta, ancora, l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2.</p>
<p>Quale fatto controverso e decisivo parte ricorrente individua la circostanza che con il pensionamento la (OMISSIS) abbia mutato il suo comportamento nei confronti del bene e cioe&#8217; che abbia cominciato a possedere il bene, comportandosi nei confronti del bene da proprietaria, con l&#8217;intenzione di comportarsi da proprietaria e non riconoscendo alcun potere sul bene preminente rispetto al proprio, abbia cioe&#8217; mutato la detenzione in possesso.</p>
<p>Fatto decisivo e controverso per il giudizio e&#8217; pertanto stabilire se il pensionamento sia da considerarsi fatto volitivo interno al soggetto che reclama l&#8217;usucapione o se debba considerarsi fatto esteriore che si manifesta nei confronti del proprietario, in guisa da rendere conoscibile al medesimo che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che possiede nomine proprio e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l&#8217;animus di vantare per se&#8217; il diritto esercitato, convertendo cosi in possesso la detenzione precedentemente esercitata&#8221; (cosi&#8217;, testua niente, si legge a pagg. 54 e 55 del ricorso).</p>
<p>Il motivo termina in relazione alla denunciata violazione di legge, col seguente quesito: &#8220;qualora un soggetto abbia iniziato a detenere l&#8217;immobile di proprieta&#8217; del datore di lavoro in virtu&#8217; del rapporto di dipendenza lavorativa insorto tra le parti, il pensionamento della lavoratrice e quindi la cessazione totale dell&#8217;attivita&#8217; lavorativa unitamente alla permanenza nell&#8217;immobile per un periodo ultraventennale con tutti gli oneri di manutenzione a carico costituisce mutamento del godimento del bene da detenzione in possesso?&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I predetti due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitivita&#8217;, sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p>4.1. &#8211; Inammissibili quanto alla censura di vizio motivazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per difetto del momento di sintesi &#8211; recante la specificazione dei rilievi attraverso cui cogliere senso, portata e fondatezza della censura &#8211; che, giova precisare, non si identifica ne&#8217; si esaurisce con la mera indicazione del fatto controverso e decisivo, ma si aggiunge ad essa come elemento funzionale alla stessa comprensione della censura. Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche&#8217; secondo l&#8217;articolo 366-bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, l&#8217;illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita&#8217;&#8221; (Cass. S.U. n. 20603/07; conformi, Cass. nn. 4309/08, 8897/08,27680/09 e 11019/11).</p>
<p>4.2. &#8211; I due motivi sono, poi, infondati nella parte in cui denunciano, in relazione al n. 3 dell&#8217;articolo 360 c.p.c., la violazione dell&#8217;articolo 1140 c.c., comma 1, articoli 1144 e 1158 c.c..</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte e&#8217; assolutamente costante nell&#8217;affermare che l&#8217;interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non puo&#8217; avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o piu&#8217; atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L&#8217;interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attivita&#8217; materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l&#8217;intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l&#8217;opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioe&#8217; contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all&#8217;avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l&#8217;animus di vantare per se&#8217; il diritto esercitato, convertendo cosi&#8217; in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L&#8217;accertamento, in concreto, degli estremi dell&#8217;interversione del possesso integra un&#8217;indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicche&#8217; nel giudizio di legittimita&#8217; non puo&#8217; chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si puo&#8217; solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione (Cass. n. 4404/06).</p>
<p>Pertanto, ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l&#8217;inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione &#8211; fatta a persone diverse dal possessore &#8211; del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee tanto ad escludere l&#8217;operativita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2 (in base alla quale chi ha cominciato ad avere la detenzione, non puo&#8217; acquistare il possesso finche&#8217; il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un&#8217;opposizione al possessore.</p>
<p>5. &#8211; Il primo motivo del secondo ricorso, proposto contro la sentenza definitiva, la n. 203/08, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 116, 132, 187, 188, 189, 191, 194, 277 e 278 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d&#8217;appello scisso il giudizio sull&#8217;an da quello sul quantum in difetto di richiesta ed accolto la domanda risarcitoria pur in mancanza di istanza di prova in ordine al quantum.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se, nel caso in cui la parte che formula domanda di risarcimento dei danni non chieda espressamente la scissione del giudizio relativo all&#8217;an da quello sul quantum, il Giudice puo&#8217; o non puo&#8217; operare d&#8217;ufficio la predetta scissione emettendo due distinte sentenze, l&#8217;una definitiva e l&#8217;altra non definitiva ed ancora il Giudice puo&#8217; accogliere o deve respingere la domanda di risarcimento danni in difetto di prova in ordine al quantum da parte del richiedente&#8221;. Ed ancora: &#8220;la Corte d appello non ha dato alcuna motivazione del perche&#8217; la stessa abbia provveduto adoperare la scissione del giudizio per la parte relativa all&#8217;an, da quella relativa al quantum, in difetto di alcuna istanza in proposito da parte della parte richiedente il risarcimento del danno, ne&#8217; ha fornito alcuna motivazione del perche&#8217; in difetto di prova relativa al quantum la stessa abbia comunque provveduto alla quantificazione del danno da occupazione illegittima&#8221;.</p>
<p>5.1. &#8211; Il motivo e&#8217; manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello perugina con la sentenza non definitiva, la n. 342/06, non pronuncio&#8217; affatto la condanna generica degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento del danno. Al contrario, correttamente avvalendosi di una facolta&#8217; che e&#8217; prevista dall&#8217;articolo 279, n. 4 c.p.c. (e dunque non dall&#8217;articolo 278 c.p.c.), condanno&#8217; questi ultimi al rilascio del fondo e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione dell&#8217;istruzione probatoria relativamente alla domanda di risarcimento del danno. Ne&#8217; l&#8217;asserita scissione dell&#8217;ai rispetto al quantum debeatur e&#8217; enucleabile in via logica dalla nomina di un c.t.u. per determinare l&#8217;ammontare dovuto, per la fin troppo ovvia considerazione che i provvedimenti di carattere ordinatorio (che non cessano di essere tali sol perche&#8217; la loro emissione con separata ordinanza sia stata &#8211; secondo una tecnica di redazione dell&#8217;atto indiscutibilmente corretta &#8211; preannunciata nella sentenza non definitiva), come non possono pregiudicare mai la decisione della causa (come recita l&#8217;articolo 177 c.c., comma 1), cosi&#8217; non possono neppure implicarla.</p>
<p>6. &#8211; Il secondo motivo del secondo ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 116 e 132 del c.p.c., nonche&#8217; degli articoli 752 e 1295 c.c., per aver condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS) al risarcimento del danno in via solidale, essendo invece l&#8217;obbligazione risarcitoria in oggetto di natura parziaria.</p>
<p>Parte ricorrente sostiene che la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido fra loro viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che la societa&#8217; attrice non aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti, tant&#8217;e&#8217; che li aveva citati nella loro qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS).</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se l&#8217;obbligazione dei coeredi al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi e&#8217; di natura solidale o parziaria nel senso che ciascun erede risponde per l&#8217;intero o esclusivamente in relazione alla sua quota ereditaria&#8221;.</p>
<p>6.1. &#8211; In disparte la dubbia idoneita&#8217; del quesito (in cui e&#8217; omesso proprio il dato fondamentale della fattispecie ipotetica su cui parte ricorrente interroga questa Corte, dando ingiustificatamente per scontata la qualificazione ereditaria del debito in questione), la censura non ha fondamento.</p>
<p>L&#8217;articolo 752 c.c., per cui i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc.), non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone, in senso non giuridico, ma soltanto occasionale. In quest&#8217;ultima categoria rientra l&#8217;obbligazione di risarcimento del danno, succedanea a quella inadempiuta avente ad oggetto il rilascio di un bene immobile gia&#8217; concesso in comodato al de cuius, sorta dopo la morte di quest&#8217;ultimo allorche&#8217; il comodante abbia per la prima volta chiesto la restituzione del bene agli eredi.</p>
<p>E&#8217; quanto la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie (v. pag. 4 della sentenza n. 203/08), e che in parte qua non forma oggetto d&#8217;impugnazione sotto il profilo della congruita&#8217; del percorso motivazionale sotteso.</p>
<p>Quanto, poi, alla dedotta violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e&#8217; sufficiente rilevare l&#8217;assenza di un quesito ad hoc, con la conseguente inammissibilita&#8217; della censura.</p>
<p>6. Col terzo motivo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, sostiene parte ricorrente, ha immotivatamente, e quindi illegittimamente, raddoppiato le somme dovute a titolo di spese di giudizio da (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto a quelle che il Tribunale aveva liquidato a carico della (OMISSIS) s.r.l., soccombente in primo grado.</p>
<p>Formula al riguardo il seguente quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se la Corte d&#8217;appello, nel caso di riforma della sentenza di primo grado puo&#8217; o non puo&#8217; condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio provvedendo a liquidarle sia per cio&#8217; che attiene al primo grado di giudizio, ed in particolare a riliquidare quelle del primo grado di giudizio gia&#8217; liquidate dal Primo Giudice, aumentandole, in difetto di alcuna motivazione sul punto, in difetto della nota spese della parte vittoriosa ed in difetto di alcuna indicazione circa i parametri di riferimento della tariffa professionale forense usati per la relativa liquidazione e se sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio nel caso in cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado veda riformata totalmente la sentenza di primo grado in appello&#8221;.</p>
<p>6.1. &#8211; Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217; collide, senza alcuna argomentazione di contrasto, con giurisprudenza nota e consolidata di questa Corte, da cui non v&#8217;e&#8217; ragione di deviare.</p>
<p>Ed infatti: a) il giudice di appello allorche&#8217; riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d&#8217;ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l&#8217;onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l&#8217;esito complessivo della lite (Cass. nn. 18837/10, 7846/06,13485/00, 6155/00 e 12551/92); va da se&#8217; che, caducato per l&#8217;effetto espansivo interno di cui all&#8217;articolo 336 c.p.c., comma 1, il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di giudizio, non vi e&#8217; alcuna limitazione all&#8217;esercizio del potere del giudice d&#8217;appello di stabilirne il nuovo ammontare; b) qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. nn. 270/06, 11583/04, 7527/02, 8721/99 e 3267/99); c) non e&#8217; censurabile il mancato ricorso &#8211; da parte del giudice di merito &#8211; all&#8217;istituto della compensazione delle spese del giudizio (Cass. n. 11770/98; conforme, n. 6365/00).</p>
<p>7. &#8211; Col quarto motivo e&#8217; dedotta l&#8217;omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in connessione alla violazione dell&#8217;articolo 191 c.p.c. e degli articoli 2727 e 2729 c.c..</p>
<p>Sostiene la parte ricorrente che l&#8217;appellante aveva chiesto il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell&#8217;immobile in ragione di euro 258,23 per ogni mensilita&#8217; dal 1.2.1998 fino alla data di consegna dell&#8217;immobile, senza tuttavia fornire od offrire prova alcuna in merito. Per contro, la Corte territoriale ha nominato un c.t.u. per accertare il valore locativo dell&#8217;immobile, per poi disattendere, contraddittoriamente, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in maniera conforme al quesito affidatogli, e ritenere, senza che la relativa circostanza di fatto risultasse allegata e provata, che l&#8217;alloggio avesse-una destinazione turistica.</p>
<p>In relazione alla dedotta violazione di legge, parte ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione, se, nel caso in cui una parte formuli la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di immobile, puo&#8217; o non puo&#8217; il Giudice determinare autonomamente il parametro di riferimento per la quantificazione del danno da parte della parte richiedente ed in difetto di prova circa la sussistenza dei fatti posti alla base della scelta del predetto criterio di riferimento avvalendosi di argomentazioni presuntive sfornite del relativo riscontro processuale&#8221;.</p>
<p>7.1. &#8211; Il motivo e&#8217; inammissibile in ciascuna delle censure in cui si articola.</p>
<p>In ordine al vizio motivazionale, in quanto il motivo e&#8217; privo del momento di sintesi che ne circoscriva i limiti (v. paragrafo 4.1. che prece&#8217;de); quanto alla denunciata violazione di legge, perche&#8217; il quesito e&#8217; basato su di un presupposto fattuale &#8211; l&#8217;assenza di prove sul parametro di liquidazione prescelto &#8211; indimostrato e indimostrabile a cagione dell&#8217;inammissibilita&#8217; della censura volta a farlo emergere.</p>
<p>8. &#8211; In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.</p>
<p>9. &#8211; Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4264</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[È sufficiente il mero possesso ultraventennale per acquisire la proprietà di un immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31150/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 2275 depositata il 17 maggio 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso, in subordine per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 1992 la (OMISSIS) a r.l. in liquidazione evocava, dinanzi ai Tribunale di Roma, (OMISSIS) esponendo che il giorno 25.4.1964 (OMISSIS) aveva effettuato la prenotazione dell&#8217;appartamento posto al piano attico dello stabile sito in (OMISSIS), costruito dalla medesima cooperativa e che successivamente aveva occupato abusivamente il piano superattico destinato a locale comune lavatoio e locale da sgombero, trasformandolo in appartamento; aggiungeva che il 20.5.1988 la (OMISSIS) aveva dato le proprie dimissioni in relazione alla quota dell&#8217;appartamento posto ai piani attico e superattico, recedendo da ogni rapporto con la cooperativa e che deceduta la ex socia l&#8217;8.2.1992 nei rapporti gli era subentrato per successione il figlio, (OMISSIS), al quale, con lettera del 10.1.1992, era stato comunicato l&#8217;invito a restituire l&#8217;immobile, mai assegnato ad alcuno, ma questi non vi aveva provveduto; tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile ed al pagamento dell&#8217;indennita&#8217; di occupazione da determinarsi in corso di causa.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva l&#8217;intervenuta usucapione ventennale dell&#8217;appartamento per avere la madre posseduto l&#8217;appartamento interno 14 ininterrottamente dal 25.4.1964 alla data del decesso, avvenuto l&#8217;8.2.1989, e per avere egli, quale unico erede, continuato nel possesso, per cui spiegava riconvenzionale in tal senso, il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea &#8211; e per l&#8217;effetto respingeva quella riconvenzionale &#8211; condannando il convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile. In virtu&#8217; di rituale appello interposto dal (OMISSIS), con il quale lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto provata l&#8217;interversione del possesso, riconducendo la fattispecie nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2, anziche&#8217; nel comma 1, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della cooperativa appellata, respingeva il gravame. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava la correttezza della valutazione dei fatti e della normativa applicata dal giudice di prime cure, stante la prova offerta a fondamento delle ragioni attoree dalla copia del libro soci della cooperativa ove risultavano la prenotazione alla data del 25.4.1964 &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221; e dalla data del 20.5.1986 le dimissioni della (OMISSIS) quale socia.</p>
<p>Aggiungeva che seppure il (OMISSIS) aveva precisato che la (OMISSIS) non avrebbe potuto prenotare i locali adibiti a servizi, non spiegava pero&#8217; la prenotazione del superattico a quale consistenza immobiliare potesse riferirsi, atteso che il piano attico si identificava negli interni 12 e 13, il superattico costituiva l&#8217;interno 14; del resto la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti all&#8217;anno 1986 confermavano l&#8217;identificazione del piano superattico con l&#8217;appartamento interno 14, immobile che nella scheda della visura catastale del 30.6.1987 risultava, nella attuale consistenza, essere intestato alla cooperativa. Da quanto sopra la corte di merito traeva il convincimento che la (OMISSIS) nel dimettersi dalla qualita&#8217; di socia prenotata ria di appartamento posto al piano attico e superattico rinunciava alle quote prenotate, in ordine alle quale si era instaurato un rapporto di mera detenzione e non di possesso, per cui il (OMISSIS) per dare prova dell&#8217;intervenuta usucapione dell&#8217;appartamento avrebbe dovuto dimostrare l&#8217;interversio possessionis, non deponendo in tal senso la concessione in locazione del bene a terzi, temporalmente inidonea perche&#8217; manifestazione recettizia solo nel 1986, ne&#8217; la presentazione di istanza di sanatoria ai fini edilizi che poteva essere prodotta da chiunque.</p>
<p>Concludeva affermando che l&#8217;atto di recesso della (OMISSIS) alle quote dell&#8217;attico e del superattico costituivano prova dell&#8217;inequivoca volonta&#8217; della stessa di rinunciare tacitamente all&#8217;usucapione, per cui solo successivamente avrebbe potuto essere computato un nuovo periodo ai fini della maturazione del tempo occorrente per l&#8217;acquisizione del bene a titolo originario. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la cooperativa con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; dei ricorso dedotta da parte controricorrente.</p>
<p>Essa destituito di fondamento posto che la richiesta di notifica a mezzo posta del ricorso venne depositata presso l&#8217;Ufficio Unico U.G. della Corte di Roma e da questo inviato ex articolo 149 c.p.c. il 20.11.2006 e quindi certamente in tempo utile rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello del 21.9.2006 (ex multis, Cass. n. 21409 del 2004 e n. 13216 del 2009); che, poi, la consegna al destinatario sia stata eseguita solo il giorno successivo e&#8217; dato imputabile alla organizzazione dell&#8217;Ufficio postale, organizzazione che e&#8217; del tutto indifferente ai fini della tempestivita&#8217; della consegna per la notifica.</p>
<p>Si puo&#8217; quindi venire all&#8217;esame dell&#8217;unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione o errata interpretazione degli articoli 1140, 1141 e 1158 c.c., oltre a insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la corte di merito ritenuto risolutiva ai fini della decisione l&#8217;annotazione sul libro soci della cooperativa della prenotazione in cui veniva indicato &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221;, affermazione in contraddizione con la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti l&#8217;anno 1986, dove risultano per l&#8217;int. 14 sia il nome della (OMISSIS) sia quello del conduttore, in virtu&#8217; delle quali la stessa non poteva considerarsi mera detentrice dell&#8217;int. 14 al superattico, appartamento abusivamente occupato, per cui nessuna conseguenza doveva farsi discendere dalle dimissioni della socia relativamente all&#8217;int. 14. Il motivo culmina nel seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema corte se l&#8217;occupazione abusiva di locali servizi comuni da parte del socio di una cooperativa edilizia costituisca possesso o mera detenzione, in conseguenza delle dimissioni relativamente ad appartamenti prenotati&#8221;. Il ricorso, poiche&#8217; attiene a sentenza depositata il 17 maggio 2006, deve essere strutturato in conformita&#8217; all&#8217;articolo 366 bis c.p.c., secondo periodo (introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2; in tal senso, Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603). Cio&#8217; posto, con l&#8217;unico motivo il (OMISSIS) denuncia, nel medesimo contesto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.</p>
<p>Al riguardo si ricorda che le Sezioni unite civili di questa Corte hanno affermato (sentenza 1 ottobre 2007 n. 20603) che il quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;, conclusivo di qualsiasi motivo addotto nel ricorso per cassazione, e&#8217; da concepire quale istituto di genere, di cui si danno le due specie del quesito di diritto, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., primo periodo, e del quesito motivazionale, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo. La formulazione del primo e&#8217; richiesta espressamente dal legislatore, mentre l&#8217;altrettanto necessaria formulazione del secondo e&#8217; desunta implicitamente dal fondamento dell&#8217;istituto del quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;. Tale fondamento risiede nel bilanciamento o coniugazione dell&#8217;interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e piu&#8217; favorevole)&#8221; con &#8220;quello generale all&#8217;esatta osservanza ed all&#8217;uniforme interpretazione della legge&#8221;, onde alle parti e&#8217; &#8220;imposto l&#8217;onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione piu&#8217; favorevole da quella adotta dalla sentenza impugnata&#8221;. Detta interpretazione esige che il ricorrente formuli i motivi di ricorso secondo il metodo della spiegazione dei fatti attraverso l&#8217;analisi dei loro elementi. Cio&#8217; significa, alla stregua della giurisprudenza di questa corte che si e&#8217; venuta formando nelle prime applicazioni del nuovo regime processuale, che non possono piu&#8217; proporsi, come accadeva nel regime precedente, motivi cumulativi per violazione di legge e per vizi di motivazione e che devono essere tenuti distinti i motivi per le diverse illegittimita&#8217; previste nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4; in particolare, il motivo per violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve evidenziare l&#8217;elemento strutturale della norma che si assume violato e deve essere tenuto distinto rispetto al proposto differente vizio di motivazione della sentenza impugnata (cosi&#8217;, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22499; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4071; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 16 marzo 2007 n. 6278; Cass. 26 marzo 2007 n. 7258; Cass. 7 giugno 2007 n. 13229; Cass. 21 giugno 2007 n. 14385; Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 11 luglio 2007 n. 15584; Cass. 17 luglio 2007 n. 15949; Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 27 luglio 2007 n. 16615; Cass. 3 agosto 2007 n. 17108; Cass. 25 settembre 2007 n. 19892; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 22 ottobre 2007 n. 22059; Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906).</p>
<p>Nel caso di specie si deve osservare, anzitutto, che la censura e&#8217; plurima, perche&#8217; con essa si denunciano indistintamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, quest&#8217;ultima critica, peraltro, sotto il duplice profilo della insufficienza e della contraddittorieta&#8217;. Ora, mentre, in base al precetto dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2, ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quante sono le doglianze denunciate nell&#8217;epigrafe del motivo di impugnazione, le argomentazioni del ricorrente, di cui si e&#8217; qui tentata una sintesi, si sviluppano unitariamente e si succedono indistintamente.</p>
<p>Questa sola constatazione potrebbe considerarsi sufficiente per comportare l&#8217;inammissibilita&#8217; del motivo di impugnazione. Tuttavia, volendo effettuare una minuziosa verifica del discostamento del ricorrente dal principio che ispira l&#8217;articolo 366 bis, comma 1, n. 2, si osserva che dall&#8217;argomentare del ricorrente si desume, anzitutto, che il quesito non e&#8217; pertinente o comunque esaustivo nell&#8217;argomentare l&#8217;usucapione della madre.</p>
<p>Inoltre, nessuna specifica doglianza e&#8217; rivolta a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo relativo alla rinuncia della sua dante causa all&#8217;usucapione dell&#8217;immobile di cui era socia prenotataria. Al riguardo, infatti, si sarebbero dovute illustrare &#8220;le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione&#8221; (articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2).</p>
<p>In mancanza di tali specificazioni, si deve ritenere che la denuncia sia inammissibile per genericita&#8217;.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione regolate sulla soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 6.300,00, di cui euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20558</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
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		<category><![CDATA[cantina]]></category>
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		<description><![CDATA[La proprietà che tipo di diritto è? Cosa ne consegue ai fini processuali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12019/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato COATTI Gigliola;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 946/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 15/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l&#8217;accoglimento 3 motivo; rigetto degli altri motivi del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 25.5.1992 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona, (OMISSIS) per sentire accertare e dichiarare che il ripostiglio (o cantina) con la soprastante terrazza e scala di accesso, facenti parte del mappale (OMISSIS), fg. 26 del Comune di (OMISSIS), erano di loro esclusiva proprieta&#8217; e, conseguentemente, chiedevano che fosse disposta la rettifica delle planimetrie depositate presso l&#8217;UTE con condanna, inoltre, della convenuta alla restituzione di detto ripostiglio o cantina.</p>
<p>Sostenevano gli attori:</p>
<p>avevano acquistato da (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto (OMISSIS) per notaio (OMISSIS), un fabbricato rurale sito nel Comune di (OMISSIS), pervenuto alle sorelle (OMISSIS) per successione al loro fratello (OMISSIS), il quale ne era proprietario sin dal 1939; la (OMISSIS), con rogito notaio (OMISSIS) A. del (OMISSIS), aveva acquistato da (OMISSIS) (fratello delle loro danti causa) una casa adiacente a quella di essi attori, censita nel N.C.E.U. di (OMISSIS) alla partita (OMISSIS), fg. (OMISSIS), mappale (OMISSIS) sub 1; in tale atto di vendita per notaio (OMISSIS) erano stati indebitamente inclusi, pur appartenendo al mappale (OMISSIS), detto ripostiglio ed il soprastante terrazzo con annessa scala, incorporati da (OMISSIS) (dante causa della (OMISSIS)) alla propria proprieta&#8217; con denuncia di variazione presso l&#8217;UTE.</p>
<p>Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) che provvedeva a chiamare in causa il notaio (OMISSIS) A. al fine di essere da lui risarcita del danno, in caso di accoglimento della domanda. Costituitosi in giudizio il notaio (OMISSIS) affermava che gli immobili di cui veniva lamentato l&#8217;indebito inserimento nell&#8217;atto a suo rogito non erano stato menzionati nell&#8217;atto stesso e non erano stati, quindi, oggetto di compravendita.</p>
<p>Espletata C.T.U.,con sentenza n. 18/1999, il Tribunale respingeva la domanda condannando gli attori a rifondere le spese alla convenuta ed al (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS). Resisteva la (OMISSIS) e, per l&#8217;ipotesi di accoglimento della domanda degli appellanti, riproponeva, con gravame incidentale condizionato, la domanda di risarcimento del danno nei confronti del notaio. Espletata la prova testimoniale dedotta dagli appellanti, con sentenza depositata il 15.10.2005, la Corte d&#8217;Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il ripostiglio-cantina, il terrazzo e la scala esterna di accesso ai civici (OMISSIS), erano di proprieta&#8217; di (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fabbricato civici (OMISSIS); condannava la (OMISSIS) a rilasciare, in favore degli appellanti, il ripostiglio in questione; respingeva l&#8217;appello incidentale condizionato proposto nei confronti di (OMISSIS); condannava la (OMISSIS) a rifondere ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) le spese processuali dei due gradi e dichiarava compensate le spese stesse quanto al rapporto (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di C.T.U..</p>
<p>Osservava la Corte di merito, sulla base dell&#8217;esame dei reciproci titoli di acquisto delle parti, della C.T.U. e della prova testimoniale, che le porzioni immobiliari in questione non avevano formato oggetto della compravendita per notaio (OMISSIS); la (OMISSIS) non aveva potuto acquistarne la proprieta&#8217; in quanto si trattava di beni non appartenenti al suo dante causa, ma ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) &#8220;che li avevano in precedenza acquistati dalle eredi di (OMISSIS) il quale ne era proprietario e possessore&#8221;; la domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) nei confronti de notaio (OMISSIS) doveva, percio&#8217;, essere respinta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), formulando tre motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; (OMISSIS) che ha pure depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La ricorrente deduce: 1) violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 1 (testo previgente) in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello era stato fondato sull&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa in favore di (OMISSIS), dante causa delle venditrici, sorelle (OMISSIS); la domanda di accertamento di avvenuta usucapione, presupposto necessario per l&#8217;accoglimento della domanda di rivendica svolta dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) costituiva, pero&#8217;, una domanda nuova e, come tale, inammissibile nel giudizio di appello; 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 345 c.c., comma 2 (testo previgente) in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, posto che, in sede di appello, era stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli appellanti e diretta a provare l&#8217;avvenuto acquisto per usucapione, da parte di (OMISSIS), degli immobili oggetto di causa; tale prova non era stata dedotta in primo grado e, per la sua novita&#8217;, non poteva essere, quindi, ammessa in appello; peraltro, la Corte di appello aveva condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in violazione di detta norma, laddove e&#8217; previsto che se la prova poteva essere dedotta in primo grado &#8220;si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizione dell&#8217;articolo 92 c.p.c.; 3) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5;</p>
<p>i giudici di appello avevano ritenuto il rogito di acquisto redatto dal notaio (OMISSIS) &#8220;imperfetto tanto da poter indurre in errore l&#8217;acquirente in ordine alla consistenza dell&#8217;immobile acquistato&#8221;; tale affermazione avrebbe dovuto comportare l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello incidentale condizionato con cui la (OMISSIS) aveva chiesto, in caso di accoglimento dell&#8217;appello principale, che il notaio (OMISSIS) fosse condannato a rimborsarle una somma pari al valore dei beni immobili rivendicati dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) oltre al risarcimento del danno.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>In relazione all&#8217;azione di rivendicazione, proposta originariamente dagli attori, non e&#8217; configurabile il divieto dello &#8220;ius novorum&#8221; ,ex articolo 345 c.p.c., con riferimento alla ulteriore domanda di usucapione dei beni in questione, avanzata in sede di appello.</p>
<p>La proprieta&#8217;, infatti, appartiene alla categoria dei c.d. diritti &#8220;autodeterminati&#8221;, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l&#8217;oggetto, sicche&#8217; nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la &#8220;causa petendi&#8221; si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l&#8217;allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, usucapione) rispetto a quello (nella specie, contratto), posto inizialmente a fondamento della domanda, costituisce solo un&#8217;integrazione delle difese sul piano probatorio e non determina, quindi, la novita&#8217; della domanda ne&#8217; la rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza (Cfr. Cass, n. 22598/2010;n. 15915/2007; n. 3192/2003; n. 18370/2002; n. 5894/2001).</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il terzo motivo.</p>
<p>La Corte di merito ha escluso ogni responsabilita&#8217; del notaio rogante, respingendo l&#8217;appello incidentale della (OMISSIS), sulla base del tenore dell&#8217;atto di acquisto (OMISSIS) per notaio (OMISSIS), evidenziando che la descrizione dell&#8217;immobile, riportata nell&#8217;atto stesso, non comprendeva fra i beni alienati alla (OMISSIS) quelli rivendicati, dando atto, inoltre, che (OMISSIS), dante causa delle attrici, aveva maturato l&#8217;usucapione ventennale della cantina di cui veniva reclamata dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) la restituzione. Tale &#8220;ratio decidendi&#8221; non puo&#8217; ritenersi superata dalla rilevata imperfezione dell&#8217;atto pubblico dovuta alla inesattezza dei dati catastali riportati nella scheda di variazione catastale, trattandosi di circostanza valutata dal giudice di appello solo ai fini della compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio,disposta fra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS).</p>
<p>La seconda doglianza, per la parte riguardante la dedotta novita&#8217; ed inammissibilita&#8217;, ex articolo 345 c.p.c. (testo previgente) della prova formulata per la prima volta nell&#8217;atto di appello (diretta a provare l&#8217;avvenuta usucapione degli immobili in contestazione da parte di (OMISSIS)), e&#8217; priva di fondamento.</p>
<p>Come rilevato nella sentenza impugnata, detta prova serviva ad integrare quella necessaria ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda di accertamento della proprieta&#8217;, sotto il profilo dell&#8217;intervenuta usucapione dei beni in contestazione, sicche&#8217; poteva essere ammessa alla stregua del disposto dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, articolo 52, applicabile con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30.4,1995 e, quanto al giudizio di appello, a prescindere dall&#8217;epoca in cui questo si svolge.</p>
<p>Nella specie, quindi, posto che il giudizio e&#8217; stato introdotto con atto di citazione notificato il 25.5.1992, non trovavano applicazione, &#8220;ratione temporis&#8221;, le preclusioni probatorie introdotte con la nuova formulazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3.</p>
<p>Merita accoglimento il secondo motivo, quanto alla dedotta violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2, laddove e&#8217; previsto che le parti possono chiedere l&#8217;ammissione di nuovi mezzi di prova &#8220;ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d&#8217;appello le disposizioni dell&#8217;articolo 92 c.p.c., salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio&#8221;. Orbene, la Corte di merito ha condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), senza in alcun modo dare conto del presupposto inerente il grado di giudizio in cui la nuova prova poteva essere richiesta e senza motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite in deroga al principio della soccombenza.</p>
<p>La Corte di legittimita&#8217;, al riguardo, ha affermato che e&#8217; insindacabile in sede di legittimita&#8217; il modo con cui il giudice di appello abbia esercitato il potere di derogare, ai sensi dell&#8217;articolo 92 c.p.c., al principio della soccombenza che regola l&#8217;onere delle spese giudiziali ed ha precisato che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non puo&#8217; essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in cassazione (Cfr. Cass. n. 14488/06; n. 18650/03; n. 7822/98; n. 1227/97).</p>
<p>Nella specie, pero&#8217;, difetta la valutazione sulla possibilita&#8217; di dedurre la nuova prova in primo o in secondo grado con la conseguenza che non e&#8217; consentito verificare se la regolamentazione delle spese sia stata effettuata in relazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle ipotesi cui fa riferimento il disposto dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 2 (possibilita&#8217; di richiedere la prova in primo grado o in grado di appello). Tale valutazione, implicando un accertamento da rapportarsi alle reciproche tesi difensive delle parti nello svolgimento della dialettica processuale, e&#8217; riservata al giudice di merito. Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, deve essere cassata con rinvio al altra sezione della Corte di Appello di Genova che dovra&#8217; effettuare detta valutazione e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il 1 ed il 3 motivo di ricorso; accoglie il 2 motivo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22824</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo stato di fatto ultraventennale può legittimare l'acquisto per usucapione della servitù di tenere una costruzione a distanze inferiori a quelle prevista dalla legge e dai regolamenti locali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17327-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS P.I. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rapp.te p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>sul ricorso 20603-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1069/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;invio al Primo Presidente, per rimessione alle S.U. per pronuncia sul contrasto relativo all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. Nell&#8217;ottobre del 1997, (OMISSIS), proprietario nel Comune di (OMISSIS) di un fabbricato ed area annessa in via (OMISSIS), confinante ad ovest con terreno e fabbricati della l&#8217; (OMISSIS), conveniva avanti il Tribunale di Sondrio la predetta societa&#8217;, esponendo che l&#8217;Immobiliare nel (OMISSIS) aveva praticato vari interventi edilizi, realizzando, a confine con la sua proprieta&#8217; e utilizzando i precedenti fabbricati esistenti &#8220;un grosso ed incombente fabbricato, illegittimo per violazione della volumetria, dell&#8217;altera e delle distante consentite dall&#8217;allora vigente piano regolatore&#8221;. Esponeva inoltre che la convenuta aveva costruito, pure in violazione delle distanze, nella porzione nord del suo terreno, un&#8217;autorimessa seminterrata in adiacenza al confine, nonche&#8217; su altro mappale un piccolo fabbricato seminterrato destinato a centrale termica con tre pareti fuori terra, dotato di una canna fumaria.</p>
<p>Il (OMISSIS) chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertate le violazioni, disponesse la demolizione/arretramento delle costruzioni con risarcimento del danno.</p>
<p>La societa&#8217; convenuta si costituiva contestando le violazioni denunciate ed esponendo che l&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS), a sua volta, era stato costruito in violazione della normativa edilizia vigente all&#8217;epoca, per eccesso sia volumetrico, sia di altezza e per il mancato rispetto della distanza legale dal confine. Rilevava inoltre l&#8217;esistenza di un box, che doveva essere interrato, ma sporgeva invece fuori terra, violando cosi&#8217; la distanza dal confine, ed inoltre la costruzione di un baitello in muratura in violazione della distanza legale e dei limiti di volumetria, per di piu&#8217; non autorizzato.</p>
<p>Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la demolizione dei manufatti esistenti sulla proprieta&#8217; (OMISSIS) per la parte da ritenersi illegittima ed il rigetto della domanda di parte attrice.</p>
<p>Espletata Ctu, integrata da chiarimenti, il Tribunale di Sondrio con sentenza 15-17 aprile 2002 n. 214 accoglieva in parte le domande dell&#8217;attore, qualificava l&#8217;intervento edilizio effettuato dalla (OMISSIS) come demolizione e ricostruzione con ampliamento, condannandola &#8220;alla eliminazione degli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati (ed indicati dal CTU nella planimetria allegata alla relazione tecnica come ampliamento dei corpi A2 e A4 col segno grafico usato per definire gli edifici attuali)&#8221; nonche&#8217; &#8220;all&#8217;arretramento della centrale termica fino alla distanza di metri 5 dalla linea di confine come indicata dal CTU nella predetta planimetria&#8221;; respingeva la domanda risarcitoria, nonche&#8217; la domanda riconvenzionale, dichiarando che parte attrice aveva usucapito la servitu&#8217; a mantenere i propri edifici alla distanza attuale, inferiore a quella legale. Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rigettava la domanda, dopo aver distinto tra violazione di norme edilizie sulle distanze che integrano le norme civilistiche con danno conseguente alla stessa violazione ed altre violazioni di norme edilizie che richiedono la prova sul danno.</p>
<p>2. Tale sentenza veniva impugnata con separati appelli da entrambe le parti e la Corte di appello di Milano, riuniti i due appelli con sentenza 1069/05 del 13-21 aprile 2005, li rigettava entrambi.</p>
<p>La Corte territoriale pronunciava sulle seguenti questioni:</p>
<p>- acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere gli edifici costruiti a distanza inferiore a quella legale;</p>
<p>- condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (esatti limiti e distanze, e sul principio di proporzionalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU);</p>
<p>- conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato, esistente al confine, parzialmente interrato, adibito ad autorimessa;</p>
<p>- domanda di risarcimento dei danni lamentati per le violazioni in altezza e per la volumetria.</p>
<p>La Corte territoriale, sulle questioni poste al suo esame, rilevava quanto segue.</p>
<p>a &#8211; Quanto all&#8217;acquisto per usucapione da parte di (OMISSIS) del diritto a mantenere l&#8217;ampliamento effettuato a distanza inferiore a quella legale, riteneva corretta la decisione impugnata, precisando che &#8220;il diritto usucapito e quello di servitu&#8217; e che la violazione di norme comunali edilizie, pur nel suo carattere permanente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, non infida il possesso nei rapporti civilistici tra fondi limitrofi&#8221;. Riteneva, quindi, ammissibile l&#8217;usucapione anche quanto ai diritti regolati da norme pubblicistiche.</p>
<p>Al riguardo, la Corte osservava che &#8220;la deroga al rispetto delle distante legali tra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l&#8217;immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, costituisce una vera e propria servitu&#8217; la cui creazione puo&#8217; derivare da una convenzione tra vicini confinanti ovvero dal possesso &#8220;ad usucapionem&#8221; per la durata prevista dalla legge&#8221;. Tale conclusione assorbiva sia la questione relativa alla asserita interruzione del decorso del tempo, che sarebbe derivata dalla richiesta di sanatoria presentata dal (OMISSIS) per quelle violazioni, sia la generica lamentata violazione dell&#8217;arti del 1 Protocollo addizionale alla Conv. Europea sui Diritti dell&#8217;uomo (Legge n. 848 del 1955), che legittima la disciplina dell&#8217;uso dei beni in conformita&#8217; all&#8217;interesse generale.</p>
<p>b &#8211; Riteneva la Corte territoriale altrettanto corretta la condanna della (OMISSIS) s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonche&#8217; ad arretrare la centrale termica (e sui suoi esatti limiti e sulle distanze). Osservava, in primo luogo, che &#8220;l&#8217;appellante ripropone in questa sede argomenti che sono stati fatti valere in primo grado, che hanno costituito oggetto di osservazioni del CTP alla (prima CTU) e che il CTU ha esaurientemente trattato in primo grado nel &#8220;supplemento&#8221; alla CTU&#8221;, riportava ampi brani della stessa e dei relativi chiarimenti, concludeva che &#8220;l&#8217;intervento operato dalla (OMISSIS) non puo&#8217; essere qualificato come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (Legge n. 457 del 1978, articolo 31) ne&#8217; come recupero volumetrico dei sottotetti (la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento), ma come demolizione, ricostruzione e ampliamento (quest&#8217;ultimo in violazione delle distante). Anche i rilievi sulla centrale termica riguardano rilevazioni accuratamente effettuate e documentate dal CTU, specie in ordine all&#8217;interramento della stessa. Il Tribunale ne ha tratto le doverose conseguente, dal momento che il mancato interramento fa sorgere l&#8217;obbligo del rispetto delle distante&#8221;.</p>
<p>c &#8211; Quanto all&#8217;appello incidentale del (OMISSIS), la Corte territoriale, sul punto relativo al ritenuto mancato chiarimento da parte del primo giudice &#8220;se l&#8217;eliminazione/arretramento degli immobili costruiti dall&#8217;appellante, ndr dovesse interessare tutte le parti delle nuove costruzioni, che si trovano comunque a distanza illegale dal confine e/o dalle fronteggianti costruzioni di proprieta&#8217; (OMISSIS)&#8221;, e, in subordine, in ipotesi di ritenuta ricostruzione, sull&#8217;applicazione delle distanze legali per le sopraelevazioni, osservava che &#8220;la sentenza ha correttamente fatto riferimento a quello che la (OMISSIS) avrebbe dovuto fare (non demolire i preesistenti edifici) e ha limitato la pronuncia agli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati. Il che rende ragione anche della violazione, lamentata dalla (OMISSIS), del principio di proporzionalita&#8217; (articolo 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU)&#8221;.</p>
<p>d &#8211; Quanto poi al capo della sentenza impugnata relativo alla conformita&#8217; alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato (autorimessa) della (OMISSIS), la Corte territoriale rigettava, perche&#8217; generico, il primo motivo di appello del (OMISSIS), che lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza per non aver considerato che l&#8217;autorimessa, costruita a confine, era stata realizzata in violazione delle distanze perche&#8217; &#8220;emergente dal terreno per una sagoma triangolare con altera massima di metri 1,77&#8243;.</p>
<p>Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato la genericita&#8217; del motivo, perche&#8217; esso &#8220;non teneva conto della effettiva sporgenza (cm. 0,44 0 cm.40) e dei rilievi del CTU&#8221;.</p>
<p>e &#8211; Quanto, infine, al risarcimento del danno, la Corte territoriale confermava sul punto la sentenza impugnata, osservando che il danno non e&#8217; in re ipsa e che, quindi, doveva essere fornita la prova al riguardo. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l&#8217; (OMISSIS) che articola tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale (OMISSIS), che pure articola tre motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale l&#8217; (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ..</p>
<p>2. &#8211; I motivi del ricorso principale.</p>
<p>2.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto rigetto domanda riconvenzionale per ritenuta usucapione di distanza inferiore a quella legale: 1 &#8211; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p., n. 3 in relazione alla Legge n. 1150 del 1942, Legge n. 765 del 1967, articolo 17 ed DM.ll.pp. n. 1444 del 1968, articolo 9; agli articoli 42 e 32 Cost.; agli articoli 810, 832, 869, 871, 872, 873, 1027, 1028, 1140 e 1158 c.c.); 2 &#8211; carente pronuncia (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;.</p>
<p>2.2 &#8211; Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza per carente pronuncia in punto disapplicazione atti amministrativi ed istante di demolizione di costruzione (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all&#8217;articolo 112 c.p.c.)&#8221;</p>
<p>2.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Illegittimita&#8217; della gravata sentenza in punto condanna della convenuta/ricorrente a demolire ed arretrare le costruzioni: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c.; alla L.R.L. n. 15 del 1996, alla Legge n. 457 del 1978, articolo 31; agli articoli 5/a, 5/b, 44 e 47 (nuovi), 45 e 48 R.E. Comune di (OMISSIS); nonche&#8217; connessa illegittimita&#8217; ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente ed illogica motivazione in punto dimensioni e posizione degli edifici disputate e rilevanti per il giudizio sulle distanze legali&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I motivi del ricorso incidentale.</p>
<p>3.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato con i motivi di appello di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda in via &#8220;incidentale subordinata&#8221; dell&#8217;atto di appello di (OMISSIS) (articolo 360, nn. 3 e 4)&#8221;.</p>
<p>3.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 869, 871, 872 e 873 c.c. in relazione all&#8217;articolo 44 del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 3); omessa o insufficiente motivazione in punto illegittimita&#8217; della autorimessa edificata al confine con la proprieta&#8217; (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>3.3 &#8211; Col terzo motivo di ricorso si deduce: &#8220;Violazione dell&#8217;articolo 2043 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla ammissibilita&#8217; della consulenza d&#8217;ufficio per la determinazione del danno lamentato (articolo 360 c.p.c., n. 5)&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso principale e&#8217; fondato quanto al terzo motivo per quanto di seguito si chiarisce. Sono infondati i primi due motivi.</p>
<p>4.1 &#8211; Il primo motivo propone una questione per la quale viene segnalato un contrasto interno a questa sezione e che riguarda l&#8217;ammissibilita&#8217; o meno dell&#8217;usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali. Vengono al riguardo indicate le sentenze n. 20769 del 2007 e n. 4240 del 2010. In relazione a tale contrasto il Pubblico Ministero di udienza ha chiesto trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto.</p>
<p>4.1.1 &#8211; Ritiene il Collegio di aderire al piu&#8217; recente orientamento di questa Sezione, che ritiene ammissibile l&#8217;usucapione in questione, rilevando che la sentenza del 2007, che ha affermato il principio contrario, e&#8217; rimasta sostanzialmente isolata, risultando invece costante il diverso e condiviso orientamento. Per questo il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.</p>
<p>Il Collegio condivide pienamente il percorso logico-giuridico e tutte le argomentazioni che sono state poste a base della decisione del 2010, che si e&#8217; fatta carico del precedente difforme del 2007, esaminando diffusamente tutte le questioni che sono a fondamento delle due tesi contrapposte e ritiene che sia sufficiente in questa sede richiamarle interamente, posto che tali precedenti sono a piena conoscenza delle parti, come risulta dalle memorie depositate e dalla discussione orale.</p>
<p>4.2 &#8211; Il secondo motivo e&#8217; infondato. Una volta ritenuta l&#8217;ammissibilita&#8217; della usucapione, che risulta positivamente intervenuta, tutte le altre questioni relative agli aspetti pubblicistici della vicenda vengono meno nel rapporto tra le parti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale.</p>
<p>4.3 &#8211; E&#8217; invece fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, il terzo motivo di ricorso, che riguarda in concreto l&#8217;accertamento delle violazioni delle distanze e delle volumetrie quanto alle costruzioni realizzate dall&#8217; (OMISSIS), specie sotto il profilo della richiesta applicazione della legge Regione Lombardia n. 15 del 1996 e alle indicate nuove norme del locale regolamento urbanistico (articolo 44 e 47), essendosi limitata la Corte territoriale sul primo punto a rilevare che &#8220;la legge invocata e&#8217; successiva all&#8217;intervento&#8221; e che per il resto doveva essere condiviso &#8220;il percorso argomentativo del CTU fondato su dati fatto accurati e su una ricostruzione dei presupposti normativi del tutto condivisibile&#8221;, senza alcun cenno alle addotte intervenute modifiche del regolamento edilizio, certamente successive alla CTU (pag 19 della sentenza, prime righe e parte centrale). La motivazione non consente di cogliere la ratio decidendi con riguardo alle plurime questioni proposte, non avendo affrontato la Corte territoriale le questioni relative all&#8217;influenza della normativa sopravvenuta, sia regionale che comunale, certamente applicabile, se piu&#8217; favorevole (salvo l&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla non legittimita&#8217; della costruzione), come in tesi sostenuto (vedi Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565). Sotto tale ultimo profilo, il motivo e&#8217; fondato anche per la dedotta violazione di legge, non avendo il giudice dell&#8217;appello preso in esame la normativa sopravvenuta, cosi&#8217; ponendosi in contrasto col principio prevalentemente affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, secondo il quale &#8220;in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva e&#8217; applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l&#8217;unico limite dell&#8217;eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimita&#8217; o non della costruzione, onde non puo&#8217; disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta&#8221; (Cass. 2007 n. 4980; Cass. 2000 n. 1565; Cass. 1998 n. 1047; Cass. 1998 n. 12104; Cass. 1998 n. 2887; Cass. 1995 n. 4267 ecc.).</p>
<p>Inoltre, quanto al regolamento edilizio comunale, occorre ricordare che spetta al giudice, in virtu&#8217; del principio &#8220;iura novit curia&#8221;, acquisirne diretta conoscenza d&#8217;ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte, posto che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria). Vedi di recente Cass. 2010 n. 14446 e n. 20038.</p>
<p>5. Il ricorso incidentale e&#8217; fondato quanto ai primi due motivi, anche in questo caso sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione e &#8211; per quanto di seguito si chiarisce &#8211; anche per violazione di legge, restando assorbito il terzo.</p>
<p>5.1 &#8211; Infatti, anche in questo caso la Corte territoriale, da un lato, quanto al secondo motivo, si e&#8217; limitata a richiamare le conclusioni della CTU, senza chiarire le questioni poste dal (OMISSIS) con riguardo alla autorimessa realizzata a confine e non del tutto interrata, non apparendo chiaro il riferimento all&#8217;entita&#8217; della effettiva sporgenza della stessa fuori terra, e, dall&#8217;altro (primo motivo), non ha chiarito se, in base alla normativa applicabile, anche sopravvenuta (secondo il principio richiamato sub 4.3, integrandosi a tale riguardo anche la violazione di legge), le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i cinque metri dal confine e i dieci metri tra le costruzioni, o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l&#8217;arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni.</p>
<p>La Corte locale non ha fornito una risposta che consenta di individuare la ratio decidendi, anche alla luce delle considerazioni svolte sub terzo motivo del ricorso principale, quanto alla preliminare individuazione della normativa applicabile.</p>
<p>5.2 &#8211; Il terzo motivo, che attiene al risarcimento del danno, resta assorbito, restando ancora da definire la natura e l&#8217;entita&#8217; delle violazioni.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione, e&#8217; fondato il terzo motivo del ricorso principale, nonche&#8217; il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Sono infondati i primi due motivi del ricorso principale e resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. I ricorsi vanno accolti in relazione ai motivi ritenuti fondati, la sentenza impugnata va cassata nei limiti indicati e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che decidera&#8217; anche sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, nonche&#8217; il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 02 agosto 2011 n. 16914</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 21:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pertinenza]]></category>
		<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[animus]]></category>
		<category><![CDATA[compossesso]]></category>
		<category><![CDATA[comproprietà]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Può un terzo usucapire la comproprietà di un bene immobile che può ritenersi pertinenza di un altro? in caso di tale evenienza si può instaurare un condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11231/2005 proposto da:</p>
<p>C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SCALAMBRINO PASQUALE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.M.(OMISSIS), CO.IO. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBONI PATRIZIA GIOVANNA, BORETTI GIANLUCA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2752/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SCALAMBRINO Pasquale, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso; udito l&#8217;Avvocato DI GIOIA Giovan Candido, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per accoglimento terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; C.M. e Jo. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sez. distaccata di Desio, il fratello C. I., per sentir accertare e dichiarare la propria esclusiva proprietà della cantina ubicata al piano seminterrato del fabbricato sito in (OMISSIS), e l&#8217;inesistenza del diritto di comproprietà vantato dal C. sulla medesima cantina, nonchè per sentirlo condannare al rilascio del locale e al risarcimento dei danni.</p>
<p>A sostegno della domanda proposta, esposero di essere divenute comproprietarie esclusive del vano cantina a seguito di una serie di atti di disposizione dei propri genitori, evidenziando, in particolare, che questi ultimi, acquistato il terreno con atto del 4 ottobre 1957, vi avevano costruito un appartamento, posto al piano rialzato, ed un locale cantina, da adibire ad abitazione familiare, completandolo, dopo alcuni anni, con la realizzazione di un primo piano, comprendente due piccoli appartamenti, e di un solaio, pertinenza degli stessi. Con atto del 16 dicembre 1971, gli stessi avevano trasferito al figlio I. e ad M.A., riservandosene l&#8217;usufrutto, la nuda proprietà dei due appartamenti del primo piano e del sottotetto o lastrico solare. Con testamento del 10 maggio 1979, la madre, signora B.B., aveva disposto della propria quota di comproprietà dell&#8217;appartamento posto al piano terreno, lasciandolo alle figlie in parti uguali, e della propria quota di comproprietà del box posto allo stesso piano, lasciandolo ai figli I. e L., in parti uguali; a seguito del decesso della madre era stata devoluta alle attrici la quota di metà dell&#8217;appartamento con annesso un vano cantina al piano seminterrato.</p>
<p>Successivamente, il padre, C.A., aveva dapprima disposto dei propri beni con testamento pubblico del 9 dicembre 1982, lasciando alle figlie Jo. e M. la restante quota di comproprietà dell&#8217;appartamento posto al piano terreno nonchè del box e del vano cantina. Quindi, con testamento pubblico del 14 maggio 1996, revocando ogni precedente disposizione testamentaria, lo stesso aveva legato alle figlie tutti i diritti da lui vantati sulla cantina. C.I., di fronte alle richieste di rilasciare libera la cantina, aveva contestato il diritto delle sorelle.</p>
<p>Il convenuto, costituitosi in giudizio, dedusse di essere divenuto legittimo proprietario o comproprietario della cantina, a seguito dell&#8217;acquisto, insieme alla moglie M.A., della nuda proprietà del primo piano e del sottotetto, poi consolidatasi alla morte dei genitori, avendo acquistato, con tale atto, anche la proprietà delle pertinenze e della quota di comproprietà delle parti e spazi comuni dell&#8217;edificio. La cantina, infatti, era da considerare una pertinenza dell&#8217;edificio, in base al disposto dell&#8217;art. 817 c.c., ed avendo il dante causa destinato la cantina a servizio dell&#8217;intero fabbricato. In subordine, il convenuto eccepì di aver acquistato la proprietà del bene per effetto di usucapione, ed, in linea ulteriormente subordinata, di aver acquistato la comproprietà della cantina per successione dai genitori, almeno quanto alla quota di successione della madre, che non aveva disposto dei propri diritti sulla cantina.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata l&#8217;8 giugno 2001, il Tribunale di Monza, sez. distaccata di Desio, rigettò le domande attoree, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese della lite.</p>
<p>Avverso detta sentenza proposero appello C.M. e Jo..</p>
<p>Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto del gravarne proponendo anche appello incidentale sulla decisione nella parte relativa alle spese del giudizio.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza depositata il 6 ottobre 2004, in parziale riforma della decisione impugnata, premesso che, sulla base degli atti, si doveva giungere alla conclusione che la cantina in questione era stata sempre in rapporto pertinenziale con il solo appartamento posto al piano terreno dell&#8217;edificio già abitato dai genitori delle parti, e che la successiva edificazione del primo piano e del solaio non aveva comportato la instaurazione del rapporto pertinenziale anche tra la cantina e i due nuovi appartamenti realizzati, dichiarò che C.M. e Jo.</p>
<p>erano proprietarie esclusive, in comproprietà tra loro, della cantina in questione, affermando l&#8217;inesistenza del diritto di comproprietà vantato su tale bene dal convenuto; rilevando, altresì, quanto alla eccezione di usucapione di tale diritto, la contraddittorietà di una simile prospettazione rispetto all&#8217;affermata destinazione del bene al servizio dell&#8217;intero fabbricato, ed osservando che le prove orali richieste a tale scopo tendevano a fornire la prova di un possesso del bene comunque non esclusivo, inidoneo, pertanto, ai fini dell&#8217;usucapione. L&#8217;appello incidentale fu dichiarato assorbito, e il C. condannato a rilasciare la cantina, e dichiarando assorbito l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso C.M. e Jo..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di pertinenza, con particolare riferimento agli artt. 817, 818 e 819 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; mancata ammissione dei mezzi di prova. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il vano cantina fosse in rapporto pertinenziale con il solo appartamento del piano terreno e non anche con l&#8217;intero edificio, composto, oltre che dal piano terreno, anche da un primo piano e da un sottotetto o solaio, nonostante la cantina fosse stata utilizzata da tutti gli abitanti e proprietari del fabbricato. Entrambi i presupposti della instaurazione del vincolo pertinenziale &#8211; idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad altro ponendosi in collegamento funzionale con questo, con coincidenza in capo ad un unico soggetto del potere di disporre sia del bene con vocazione servente che di quello principale, ed elemento soggettivo rispondente alla effettiva volontà dell&#8217;avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale &#8211; sarebbero, secondo il ricorrente, elementi costitutivi ed identificativi della vicenda in questione. Infatti, l&#8217;intento di C.A. e B.B., nel momento in cui avevano acquistato l&#8217;area nuda e avevano cominciato ad edificare, era quella di realizzare un fabbricato per soddisfare tutte le esigenze della famiglia, destinando le parti. dell&#8217;edificio con naturale vocazione servente (cantina e solaio) al servizio dell&#8217;intero fabbricato. L&#8217;incontestato uso della cantina da parte di tutti i familiari abitanti nell&#8217;edificio avrebbe confermato la volontà dei proprietari di destinare anche la cantina al servizio dell&#8217;intero fabbricato. La Corte di merito avrebbe altresì omesso l&#8217;esame dei documenti in atti e l&#8217;ammissione delle prove richieste dall&#8217;attuale ricorrente per fornire la prova della destinazione della cantina quale pertinenza dell&#8217;intero fabbricato.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura è destituita di fondamento.</p>
<p>2.2. &#8211; La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell&#8217;una al servizio dell&#8217;altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest&#8217;ultima. Per converso, la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell&#8217;originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del vincolo pertmenziale pur ove possa apparire ragionevole l&#8217;utilità di quella accessoria rispetto alla principale (v. Cass., sent. n. 14350 del 2000).</p>
<p>Ai sensi del plesso normativo costituito dagli artt. 817 e 819 c.c., la volontà di destinare in modo durevole una cosa al servizio o ad ornamento di un&#8217;altra, così come quella di far cessare il rapporto pertinenziale già costituito, non necessita di forme particolari o solenni, ma può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto idoneo a tal fine dal giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (cfr., al riguardo, Cass., sentt.</p>
<p>n. 11437 del 2010, n. 26946 del 2006).</p>
<p>2.3. &#8211; Nella specie, la Corte di merito ha espresso il convincimento, argomentato in modo articolato e plausibile, che la cantina in questione sia stata sempre in rapporto pertinenziale con il solo appartamento posto al piano terreno dell&#8217;edificio, già abitato dai genitori delle parti, e che diverse circostanze, opportunamente e correttamente valutate, non abbiano evidenziato la volontà dei coniugi di non modificare l&#8217;originario vincolo estendendolo all&#8217;intero edificio allorchè questo era stato ampliato mediante la costruzione di un primo piano e di un sottotetto o solaio.</p>
<p>Ininfluente, rispetto a tale decisione, rimarrebbe anche, secondo il corretto e articolato iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, la eventuale dimostrazione che la cantina fosse stata utilizzata, in vario modo, da tutti gli abitanti dell&#8217;edificio, poichè la condotta o la volontà di costoro, che non erano proprietari dell&#8217;edificio,non avrebbero potuto costituire un valido vincolo pertinenziale tra la cantina e il loro immobile, sovrapponendosi alla volontà manifestata dagli originari proprietari della cantina e del piano terreno, i coniugi C. e B..</p>
<p>3. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riferimento all&#8217;art. 1117 c.c.; mancata ammissione dei mezzi di prova. Avrebbe errato la Corte territoriale nell&#8217;escludere che la cantina de qua fosse oggetto di proprietà comune ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., in quanto essa era stata utilizzata per il riscaldamento centrale, essendo stata &#8220;ivi collocata la caldaia per il riscaldamento a favore dell&#8217;intero edificio, ed inoltre per la lavanderia, gli stenditoi ed altri simili servizi in comune. Anche con riferimento a tali circostanze la Corte avrebbe immotivatamente omesso l&#8217;ammissione dei relativi mezzi di prova.</p>
<p>4.1. &#8211; La doglianza è immeritevole di accoglimento.</p>
<p>4.2. &#8211; Come già chiarito da questa Corte, il diritto di condominio sulle parti comuni dell&#8217;edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l&#8217;esistenza dell&#8217;edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all&#8217;uso o al godimento comune, sicchè la presunzione di comproprietà posta dall&#8217;art. 1117 c.c., che contiene un&#8217;elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all&#8217;uso o al godimento di una parte dell&#8217;immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacchè la destinazione particolare del bene prevale sull&#8217;attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (v. Cass., sentt. n. 17933 del 2010, n. 4787 del 2007).</p>
<p>4.3. &#8211; Di tale principio la Corte ambrosiana ha fatto, nella specie, corretta applicazione allorchè, con iter argomentativo che non presenta vizi sotto il profilo logico nè giuridico, ed in coerenza con quanto già ritenuto in ordine alla natura pertinenziale della cantina a vantaggio del solo piano terreno dell&#8217;edificio, ha giudicato infondata la pretesa dell&#8217;appellato di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà quale condomino, non essendo la cantina parte comune dell&#8217;edificio, proprio per la natura pertinenziale del vincolo testè richiamata, e non ha valutato come sufficienti a dimostrare il contrario le circostanze dedotte dall&#8217;attuale ricorrente sulla presenza nella cantina in questione di una caldaia per il riscaldamento e dei tubi dell&#8217;acqua, destinata a favore dell&#8217;intero edificio. Tale conclusione la Corte ha, quindi, plausibilmente ritenuto non poter essere messa in discussione da fatti ulteriori.</p>
<p>5. &#8211; Con la terza censura, si denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di possesso e usucapione, e in particolare degli artt. 1140 e 1158 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;</p>
<p>mancata ammissione dei mezzi di prova. Avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare la eccezione di usucapione formulata in via subordinata dal ricorrente. La motivazione sul punto, nella parte in cui afferma che il compossesso uti condominus, siccome non esclusivo, sarebbe inidoneo ai fini della usucapione del diritto di comproprietà, contrasterebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di possesso, compossesso e usucapione. Avrebbe, pertanto, errato il giudice di secondo grado nel non ammettere i mezzi di prova richiesti dall&#8217;attuale ricorrente per dimostrare i fatti rilevanti ai fini dell&#8217;usucapione.</p>
<p>6.1. &#8211; La doglianza è fondata.</p>
<p>6.2. &#8211; Questa Corte ha già chiarito che su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest&#8217;ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l&#8217;usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Nè tale situazione di compossesso, che consiste nell&#8217;esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (che in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); nè richiede che il compossessore effettivo ignori l&#8217;esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l&#8217;animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus (v. Cass., sentt. n. 21425 del 2004, n. 13082 del 2002).</p>
<p>6.3. &#8211; La decisione impugnata si fonda, dunque, in parte qua, su di un errato presupposto giuridico, quello secondo il quale il possesso non esclusivo del bene sarebbe inidoneo ai fini dell&#8217;usucapione.</p>
<p>7. &#8211; Conclusivamente, rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso, ne va accolto il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo, e la causa rinviata ad un diverso giudice, che si individua in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Milano &#8211; cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio -, che riesaminerà la questione adeguandosi al principio di diritto enunciato sub 6.2.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo. Cassa la sentenza in relazione ai motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Milano.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 dicembre 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile , Sentenza 6 novembre 2012, n. 19089</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione della proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6631 alignleft" alt="dirittireali4" src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/07/dirittireali4.jpg" width="400" height="151" /></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 14245/2006 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AMATO Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 19207/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 808/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto notificato il 30.9.98 (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), confinante ed avente un muro in comune con quello di (OMISSIS), cito&#8217; quest&#8217;ultima al giudizio del Tribunale di Milano, chiedendone la condanna alla rimozione di alcune tubature, relative alle condutture idrica e del gas, nonche&#8217; di una putrella,in quanto installate a distanza inferiore a quella legale rispetto al proprio appartamento, oltre al risarcimento dei danni, in misura di lire 4.000.000, per lesioni cagionate al suddetto immobile dai lavori di ristrutturazione eseguiti in quello contiguo.</p>
<p>Costituitasi la convenuta, riconobbe nella limitata misura di lire 500.000 la pretesa risarcitoria e contesto&#8217; le rimanenti,segnatamente eccependo l&#8217;usucapione in relazione al posizionamento delle condutture.</p>
<p>Espletata l&#8217;istruttoria orale, con sentenza n. 2535 del 2002 l&#8217;adito tribunale accolse la sola domanda risarcitoria, in misura di euro 2.065,83, respinse le rimanenti e condanno&#8217; la convenuta al rimborso di 1/3 delle spese,per il resto compensandole.</p>
<p>Proposto appello dalla (OMISSIS), nella resistenza della (OMISSIS), appellante incidentale, con sentenza dell&#8217;8/24.3.2005, la Corte di Milano respingeva entrambi i gravami e compensava interamente le spese del grado.</p>
<p>Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione:</p>
<p>a) pur ritenendo ammissibile la produzione, avvenuta solo in secondo grado, di un documento da cui risultava che uno dei testi addotti dalla controparte, (OMISSIS), dante causa della (OMISSIS), aveva a costei garantito la maturata usucapione del posizionamento delle tubature, la dedotta incapacita&#8217; a testimoniare riguardava solo la predetta e non anche i rimanenti quattro testi, dalle cui univoche e disinteressate deposizioni era emersa l&#8217;ultraventennale risalenza di tali condutture, poste a distanza non legale;</p>
<p>b) la servitu&#8217; eccepita era usucapitole,sussistendo i requisiti della visibilita&#8217; e permanenza delle opere destinate al relativo esercizio, della cui esistenza peraltro l&#8217;attrice era risultata a conoscenza;</p>
<p>c) il possesso, quand&#8217;anche interrotto da una missiva risalente al 10.11.66, successivamente si era protratto senza violenza o clandestinita&#8217; e non era stato interrotto da successivi atti a tanto idonei,tali non potendo considerarsi &#8220;generiche lagnanze&#8221;, comportando, nel novembre del 1986 l&#8217;acquisto della servitu&#8217;;</p>
<p>d) sul posizionamento della &#8220;putrella&#8221;,nessuna prova era stata prodotta ed il motivo di gravame risultava generico;</p>
<p>e) quanto al danno al muro divisorio,il cui sfondamento era stato ammesso,provato dalla testimonianza di un vigile urbano, che ne aveva anche precisato le proporzioni (cm. 40x 40), e confermato da rilievi fotografici,congrua appariva la somma di lire 4.000.000 riconosciuta dal primo giudice.</p>
<p>Avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo,successivamente depositando una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Con il primo motivo di quello principale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo,omesso esame di fatti e documenti rilevanti, nonche&#8217; violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1161 c.c., censurandosi l&#8217;accoglimento della eccezione di usucapione, sia sotto il profilo della immotivatamente ritenuta, apparenza della servitu&#8217;, in assenza del requisito della visibilita&#8217; delle condutture e conoscibilita&#8217; della relativa esistenza da parte anche dell&#8217;attrice, venutane a conoscenza solo nel 1997, sia sotto quello dei requisiti del possesso,che nella specie sarebbe stato clandestino.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta omissione, insufficienza o contraddittorieta&#8217; della motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali,non essendosi tenuto conto degli stretti legami di parentela, con i danti causa della (OMISSIS) dei quattro testi ritenuti attendibili dalla corte di merito, ne&#8217; del contrasto delle relative deposizioni, peraltro implicanti meri convincimenti, con il contenuto di documenti prodotti dall&#8217;attrice.</p>
<p>I motivi vanno entrambi respinti, risolvendosi nella formulazione di censure in fatto, con le quali si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie, della quale i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione, senza incorrere in omissioni, vizi logici o errori di diritto.</p>
<p>Quanto al primo, va osservato che il requisito dell&#8217;apparenza della servitu&#8217;, il cui possesso veniva esercitato mediante le tubazioni poste a distanza inferiore a quella di legge, e&#8217; stato desunto non solo dall&#8217;univocita&#8217; delle deposizioni dei testi, che ne avevano, evidentemente de visu, constatato la presenza,ma anche dalla circostanza che l&#8217;attrice se ne fosse ripetutamente lamentatacene dopo la missiva inviata nel 1967, che, peraltro e contrariamente a quanto ritenuto (o, meglio, soltanto considerato in via di ipotesi teorica) dalla corte territoriale,non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem. A tal riguardo va richiamato e ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale siffatta efficacia interruttiva, per il combinato tassativo disposto di cui agli articoli 1165 e 2943 c.c., puo&#8217; essere ascritta soltanto a quegli atti comportanti la perdita materiale,sua pur temporanea, del potere di fatto esercitato sulla cosa, o alle iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapiente. Da tale principio, applicabile anche in materia di servitu&#8217;, con segue che l&#8217;esercizio del potere di fatto in questione, consistente nel mantenimento delle tubazioni a distanza dal confine inferiore a quella legale, integrante il possesso non clandestino (in quanto noto alla proprietaria del fondo servente) sia continuato anche dopo l&#8217;invio della diffida in questione e, successivamente, proseguito, fino al compimento del ventennio, anteriormente all&#8217;inizio della causarono stante il dedotto (v. pag. 6 p.p. del ricorso) spostamento delle tubazioni &#8220;a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da zanche metalliche&#8221;, considerato che tale nuova collocazione, comunque avvenuta all&#8217;interno della fascia di rispetto di m. 1 dal confine, prevista dall&#8217;articolo 889 c.c., comma 2, non aveva comportato ottemperanza alla diffida e, dunque, interruzione del possesso,accentuando invece il connotato dell&#8217;apparenza della servitu&#8217;.</p>
<p>Sul secondo motivo,e&#8217; sufficiente rilevare la genericita&#8217; ed il difetto di autosufficienza delle doglianze, laddove si lamenta che il giudice avrebbe valorizzato &#8220;stati soggettivi&#8221; dei testi, di cui non vengono riportate le confutate dichiarazioni, cosi&#8217; come si omette di riportare il contenuto dei documenti prodotti dall&#8217;attrice, con cui le testimonianze si porrebbero in contrasto.</p>
<p>Quanto ai, non meglio precisati, legami di parentela con la dante causa della convenuta, trattasi di argomento palesemente labile, inidoneo ad infirmare, in assenza di altri e piu&#8217; concreti elementi di sospetto ed in presenza della univocita&#8217; delle deposizioni, di cui il giudice di merito ha dato atto, l&#8217;attendibilita&#8217; delle stesse.</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2697 c.c., con connessa carenza di motivazione, censurandoli la liquidazione equitativa del danno, in quanto operata in fattispecie nella quale ben avrebbe potuto la pretesa danneggiata, a tanto onerata, forni re piu&#8217; concreti elementi atti alla relativa quantificazione.</p>
<p>Anche tale censura va respinta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale legittimamente ed insindacabilmente il giudice di merito procede alla determinazione equitativa del danno, in caso di prova certa delle relative sussistenza e responsabilita&#8217; e di non agevole valutabilita&#8217;, dovendosi l&#8217;impossibilita&#8217; di provarne il preciso ammontare intendersi in senso relativo, tenuto conto delle circostanze del caso (v. nn. 20990/11, 10697/10).</p>
<p>Nel caso di specie, accertati la sussistenza del danno ed il rapporto causale con i lavori eseguiti dalla convenuta, elementi che non si contestano nel ricorso, non essendo risultato che la danneggiata avesse gia&#8217; provveduto alla relativa riparazione a sue spese (ipotesi nella quale avrebbe potuto esigersi la prova del relativo esborso), i giudici di merito hanno opportunamente ritenuto di procedere alla liquidazione in questione senza ricorrere ad una consulenza tecnica (che avrebbe sensibilmente aggravato i costi della controversia in relazione al non elevato valore della stessa), ponendo a base della stessa gli elementi oggettivi desunti della testimonianza del vigile urbano e dai rilievi fotografici, circa la non lieve entita&#8217; della lesione, e nozioni di comune esperienza.</p>
<p>Conclusivamente, il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione della spese, per la reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i reciproci ricorsi rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
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