

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Imposte</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/category/diritti-reali/giurisprudenza-diritti-reali/imposte-giurisprudenza-diritti-reali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 8 gennaio 2013, n. 271</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[imposte di registro]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[residenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[Dove bisogna avere la residenza per essere ammessi ai benefici dell'imposta di registro sulla pirma casa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE T</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. BOGNANNI Salvatore &#8211; Consigliere<br />
Dott. IACOBELLIS Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e&#8217; domiciliata;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), residenti a (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza n.13/49/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Milano &#8211; Sezione n. 49, in data 14.01.2010, depositata l&#8217;01 febbraio 2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2012, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;<br />
Presente il P.M. Dott. APICE Umberto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Nel ricorso iscritto a R.G. n.7824/2011 e&#8217; stata depositata in cancelleria la seguente relazione:</p>
<p>- E&#8217; chiesta la cassazione della sentenza n. 13/49/10, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 49 il 14.01.2010 e DEPOSITATA l&#8217;01 febbraio 2010.</p>
<p>Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l&#8217;appello dei contribuenti, ritenendo e dichiarando la nullita&#8217; dell&#8217;avviso di liquidazione, sul presupposto che gli stessi avessero fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.</p>
<p>2 &#8211; Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell&#8217;avviso di liquidazione della Imposta di Registro, conseguente alla revoca delle agevolazioni per la prima casa, relativamente ad atto di compravendita di immobile da destinare a prima casa, e&#8217; affidato a censure, con le quali si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1 nota 2 bis tariffa allegata parte 1, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonche&#8217; omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.</p>
<p>3 &#8211; Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.</p>
<p>4 &#8211; I Giudici di secondo grado hanno accolto l&#8217;appello dei contribuenti ritenendo che la prova in atti consentisse di ritenere sussistente il presupposto fattuale del trasferimento di residenza, entro il prescritto termine.</p>
<p>5 &#8211; Cosi&#8217; argomentando, sembra che i Giudici di appello siano incorsi nel vizio denunciato con il terzo mezzo, costituendo ius receptum che la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica &#8220;quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull&#8217;esattezza e sulla logicita&#8217; del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).</p>
<p>5 bis &#8211; Nel caso, infatti, la CTR fa riferimento ad una bolletta per la fornitura di energia elettrica e ad una dichiarazione del Maresciallo dei Carabinieri, che la stessa CTR definisce &#8220;oggettivamente resa in termini generici&#8221;. Non viene data contezza dell&#8217;iter logico seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, per giungere ad affermare il trasferimento di residenza, considerato, peraltro, che lo stesso Maresciallo dichiarante aveva riferito di dimora giustificata dalla &#8220;paura di subire furti del materiale edile li&#8217; riposto e custodito&#8221; e non anche di trasferimento di residenza del nucleo familiare e del relativo arredo. Peraltro, e&#8217; omesso l&#8217;esame e la valutazione di circostanze fattuali evidenziate dall&#8217;Agenzia e richiamate in questa sede, quali le risultanze del certificato storico di residenza, nonche&#8217; che la bolletta esibita non afferiva ad utenza per l&#8217;approvvigionamento di energia elettrica di una casa per civile abitazione, bensi&#8217; funzionale alla mera esecuzione dei lavori edili.</p>
<p>6 &#8211; Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 366 e 380 bis c.p.c., e di accoglierlo per manifesta fondatezza del terzo mezzo, assorbiti gli altri.</p>
<p>Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi&#8221;.</p>
<p>La Corte:</p>
<p>Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;</p>
<p>Considerato che alla stregua delle citate disposizioni di legge e dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza del terzo motivo, assorbiti gli altri, e che, per l&#8217;effetto ed in relazione, va cassata l&#8217;impugnata decisione;</p>
<p>Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procedera&#8217; al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, decidera&#8217; nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;</p>
<p>Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>accoglie il ricorso, cassa l&#8217;impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
