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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Immissioni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
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		<category><![CDATA[penale]]></category>
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		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>
		<category><![CDATA[schiamazzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando è configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIEFFI Severo &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Piet &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZEI Antonella P. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del 13/07/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  LUIGI PIETRO CAVAZZO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVATO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava (OMISSIS) per il reato di cui all&#8217;articolo 659 c.p. perche&#8217;, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato (OMISSIS), disturbava il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), reato commesso fino al (OMISSIS), e condannava l&#8217;imputata alla pena di euro 250,00 di ammenda nonche&#8217; a risarcire i danni a favore dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parti civili.</p>
<p>Il giudice accertava che l&#8217;imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all&#8217;appartamento abitato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano tutto l&#8217;anno nel suddetto appartamento.</p>
<p>Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell&#8217;appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.</p>
<p>Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo e&#8217; configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l&#8217;interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillita&#8217; puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell&#8217;imputata, chiedendone l&#8217;annullamento per erronea applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalita&#8217; dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e non era stato in alcun modo provata la potenzialita&#8217; a disturbare anche il riposo di altre persone.</p>
<p>Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;esercizio della propria attivita&#8217; commerciale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>All&#8217;imputata e&#8217; stata addebitata l&#8217;ipotesi di cui al primo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., poiche&#8217; nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla (OMISSIS) che disturbavano il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell&#8217;autorita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillita&#8217; anche di una sola persona puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>E&#8217; stata seguita dal Tribunale, nell&#8217;affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilita&#8217; della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 cod. pen.) e&#8217; necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita&#8217; ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita&#8217;, l&#8217;attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio&#8217; a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e&#8217; sufficiente che la condotta dell&#8217;agente abbia l&#8217;attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e&#8217; indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e&#8217; configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita&#8217; ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell&#8217;8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).</p>
<p>Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche&#8217;, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 9 gennaio 2013, n. 309</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-9-gennaio-2013-n-309/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[camini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
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		<category><![CDATA[immissioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando è necessario spostare i camini? Quando possono violare le norme sulle distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30321/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 201/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositata il 20/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) con atto di citazione del 13 dicembre 2001 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento (OMISSIS) e, premesso di essere comproprietaria della palazzina ed. (OMISSIS), esponeva che il convenuto nell&#8217;ambito di ristrutturazione dell&#8217;edificio antistante al &#8220;suo aveva&#8221; modificato la posizione di due camini posti sulla falda del tetto in modo che la distanza di uno di essi dalla sua casa era di circa quattro metri. Assumeva che una volta attivati i camini il fumo che fuoriusciva da quello piu&#8217; vicino all&#8217;abitazione dell&#8217;attrice aveva invaso in modo insopportabile il terrazzo e le camere di quest&#8217;ultima. Chiedeva, pertanto, che previo accertamento dell&#8217;insufficiente distanza dalla canna fumaria dalla proprieta&#8217; dell&#8217;attrice e l&#8217;intollerabilita&#8217; delle immissioni di fumo fosse disposto l&#8217;arretramento di tale manufatto con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.</p>
<p>Si costituiva il (OMISSIS), contestava l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 890 c.c., per mancanza di presupposti normativi ed osservava che la canna fumaria veniva utilizzata in modo assolutamente normale e, comunque eccepiva la prescrizione dei diritti azionati dall&#8217;attrice e l&#8217;usucapione della servitu&#8217; corrispondente alla situazione in essere.</p>
<p>Il Tribunale di Trento con sentenza n. 394 del 2004 respingeva le domande attoree e condannava l&#8217;attrice al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) lamentando che, erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto: a) che non fossero regolamentate le distanze dei camini dalle costruzioni; b) che le immissioni di fumo fossero tollerabili; c) che, ove i camini fossero rimasti nella posizione originaria, avrebbero emesso fumi che avrebbero, comunque invaso la proprieta&#8217; dell&#8217;appellante.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 201 del 2006 rigettava l&#8217;appello. Secondo la Corte trentina: a) posto che i fondi di entrambi le parti non erano confinanti in quanto tra essi vi e&#8217; una strada pubblica, il (OMISSIS) non era tenuto al rispetto delle norme sulle distanze di cui all&#8217;articolo 873 c.c.; b) correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che lo spostamento del manufatto in altro punto del tetto potesse portare qualche vantaggio all&#8217;appellante, ne&#8217; andava dimenticato che la stessa parte appellante aveva riconosciuto il diritto del (OMISSIS) al mantenimento dei camini nella posizione preesistente.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per due motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 879 c.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1931 del 1970, articolo 6, comma 15, oggi sostituito dall&#8217;articolo 2, comma 9, dell&#8217;Allegato IX a Parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 &#8220;Norme in materia ambientale&#8221; che regola le distanze dei camini dalle costruzioni vicine (articolo 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte di Trento,secondo la ricorrente, per aver applicato alla fattispecie in esame la norma di cui all&#8217;articolo 879 c.c. laddove prevede che le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche, anche alle distanze dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970, relative alle distanze a salvaguardia dell&#8217;inquinamento atmosferico. Piuttosto, ritiene la ricorrente, sia il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1979 che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, dettano norme in materia ambientale che non subiscono il limite posto dall&#8217;articolo 879 c.c., considerato che la normativa di cui all&#8217;articolo 879 c.c., riguarda esclusivamente le distanze previste dall&#8217;articolo 873 c.c..</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Va qui evidenziato che il quesito proposto dal ricorrente presenta profili di genericita&#8217; considerato che, secondo la normativa di cui all&#8217;allora vigente (al tempo in cui e&#8217; stato proposto il ricorso) articolo 366 bis c.p.c., il ricorrente, attraverso il quesito, doveva domandare alla Corte se, in una fattispecie, come quella contestualmente e sommariamente descritta nel fatto, si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata. Eppero&#8217;, il quesito proposto dall&#8217;attuale ricorrente non contiene un richiamo alla disciplina dettata dall&#8217;articolo 890 c.c., ed al richiamo della norma all&#8217;obbligo di osservare le distanze previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970.</p>
<p>Tuttavia il motivo e&#8217; infondato, perche&#8217; il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1391 del 1970, costituisce regolamento per l&#8217;esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l&#8217;inquinamento atmosferico (e non un regolamento funzionale a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita&#8217;, salubrita&#8217; e sicurezza) e le sue disposizioni si applicano, come espressamente previsto dall&#8217;articolo 1, della legge citata, agli impianti termici situati nei comuni con popolazione superiori a settantamila abitanti e nei comuni che presentano caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell&#8217;inquinamento atmosferico. Pertanto, la normativa di cui si dice non andava applicata a Castel Madruzzo, localita&#8217; ove esiste la canna fumaria, oggetto della controversia, perche&#8217; e&#8217; frazione del Comune di Lasino e la popolazione di tale Comune e&#8217; di 1283 abitanti, notevolmente inferiore alla popolazione (settantamila abitanti) considerato dalla normativa in esame, ne&#8217; nel corso del giudizio di merito le parti hanno presupposto o evidenziato caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche del Comune di Lasino, particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell&#8217;inquinamento atmosferico.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla tollerabilita&#8217; dei fumi e delle immissioni provenienti dal camino di casa (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Trento non avrebbe risposto alla doglianza della signora (OMISSIS) circa la tollerabilita&#8217; delle immissioni di fumo. Con l&#8217;atto di appello &#8211; chiarisce la ricorrente &#8211; essa stessa ricorrente aveva lamentato che l&#8217;accertamento sulla tollerabilita&#8217; dei fumi non fosse stato in realta&#8217; compiuto dal CTU, il quale in sostanza si era limitato ad affermare che le immissioni erano inevitabili, ma non aveva chiarito se fossero anche tollerabili, eppero&#8217;, la Corte trentina a tale lamentela non avrebbe dato la benche&#8217; minima risposta.</p>
<p>2.1 &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>La Corte di Trento, richiamandosi alla CTU, ha chiarito che i fumi emessi dal camino in oggetto, al servizio di una stufa, che viene alimentata a legna non erano idonei per la parte in cui invadevano per la presenza di vento la proprieta&#8217; della sig.ra (OMISSIS) ad arrecare danno alla salubrita&#8217; e alla sicurezza. Tuttavia, la Corte trentina non ha tenuto conto che in primis avrebbe dovuto accertare la denunciata intollerabilita&#8217; delle immissioni rapportate al diritto alla salute nonche&#8217; al diritto ad un ambiente salubre della persona che subiva le immissione di cui si dice. Come insegna questa Suprema Corte cui fa eco la dottrina piu&#8217; avvertita, l&#8217;articolo 844 c.c., comma 2, alla luce di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilita&#8217; ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre. La Corte di merito, avrebbe dovuto, pertanto, effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell&#8217;entita&#8217; e della causa delle immissioni, delle necessita&#8217; generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorita&#8217; dell&#8217;uso. Ne&#8217; esaustive sono le affermazioni contenute nella sentenza impugnate secondo cui il Tribunale aveva dichiarato che le immissioni di fumo di cui si dice erano inevitabili, ma anche tollerabili o l&#8217;espressione secondo cui &#8220;orbene l&#8217;articolo 844 c.c., prevede che nella valutazione della normale tollerabilita&#8217; si tenga conto delle condizioni dei luoghi e del c.d. preuso&#8221; perche&#8217; sono (affermazioni) generiche non rapportate alla situazione concreta posta all&#8217;attenzione del Giudice.</p>
<p>In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso e accolto il secondo primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Trento, anche per il regolamento delle spese relativo al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Trento anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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