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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Distanze e Confini</title>
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		<title>Corte Costituzionale, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 6</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-costituzionale-sentenza-23-gennaio-2013-n-6/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione a costruire]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[deroghe]]></category>
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		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[principi]]></category>

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		<description><![CDATA[Possono le regioni prevedere deroghe alla regolamentazione delle distanze minime tra gli edifici? In base a quali norme e criteri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">SENTENZA N. 6<br />
ANNO 2013<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra (Omissis) ed altra e la Pasticceria (Omissis) &amp; C. snc, con ordinanza del 29 dicembre 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2012.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Regione Marche;</p>
<p>udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con ordinanza depositata presso la cancelleria di quella Corte il 29 dicembre 2011 e iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2012 di questa Corte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>1.1.— Il giudizio a quo verte su una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali, rigettata in sede di primo e secondo grado, con la quale i ricorrenti presso la Corte di cassazione avevano chiesto la condanna della controparte ad arretrare e dunque a demolire l’ampliamento di un edificio realizzato da quest’ultima.</p>
<p>La Corte rimettente ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche sopramenzionata, in quanto consente ampliamenti di edifici in deroga ai piani regolatori generali, con l’unico obbligo di mantenere una distanza minima di tre metri dai fabbricati. In particolare, il censurato articolo 1, secondo comma, permette ai Comuni, ai sensi del successivo art. 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra quelli aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali. Inoltre, l’art. 2, quarto comma, della medesima legge regionale, afferma che la procedura così delineata, che si conclude con l’approvazione del Consiglio comunale, ha efficacia di piano particolareggiato. Il giudice a quo ritiene che tale normativa sia in contrasto con l’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), che fissa una distanza minima tra gli edifici, commisurandola alla dimensione delle strade e consentendo tuttavia l’edificazione a distanze inferiori «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».</p>
<p>1.2.— In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il giudizio posto al suo esame verte sulla richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali con riferimento ad un ampliamento, la cui legittimità sarebbe argomentabile solo in base all’esistenza della normativa regionale censurata.</p>
<p>1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitimi, per cui essa rientra nella materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale. La Corte costituzionale in quell’occasione ha altresì aggiunto che, data la specificità delle diverse aree territoriali, la disciplina della distanza tra gli edifici può anche riguardare interessi di natura pubblicistica, legati alle competenze regionali e locali in materia di «governo del territorio». Per tale ragione si è consentito che gli enti territoriali possano ponderare adeguatamente l’articolazione tra interessi privati e pubblici e dunque stabilire distanze diverse, in considerazione della conformazione dei singoli territori.</p>
<p>Tuttavia, le Regioni, secondo il giudice rimettente, dovrebbero esercitare le loro competenze in materia di «governo del territorio», rimanendo nell’ambito dei principi della legislazione statale – principi tra i quali si colloca l’individuazione della distanza minima tra i fabbricati, residuando loro la competenza a fissare eventualmente distanze maggiori. Le uniche deroghe alle distanze minime ammesse dal legislatore statale dovrebbero, stando al tenore normativo di cui all’art. 9, ultimo comma, del decreto ministeriale sopracitato, essere contenute in piani particolareggiati, in quanto strumenti urbanistici idonei a delineare un assetto complessivo ed unitario delle specifiche zone territoriali e, pertanto, ricadenti nella competenza regionale in materia di «governo del territorio». Le deroghe non dovrebbero invece incidere nella regolazione dei rapporti tra fondi finitimi, aspetto – quest’ultimo – di natura privatistica e pertanto riservato alla competenza del legislatore statale.</p>
<p>La legge della Regione Marche, nella parte censurata, non rispetterebbe i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», attribuendo invece l’efficacia di piano particolareggiato alla procedura che i Comuni possono seguire per consentire ampliamenti anche di singoli edifici, procedura che invece esula dagli strumenti urbanistici.</p>
<p>2.— È intervenuta nel giudizio la Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2012, argomentando per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza della questione prospettata dal rimettente.</p>
<p>2.1.— La difesa regionale innanzitutto nota che l’ordinanza di rimessione non avrebbe «motivazione autonoma» rispetto a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 232 del 2005 e dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486, e dunque sarebbe carente in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.</p>
<p>2.2.— Nel merito, la difesa regionale ricostruisce l’orientamento della Corte costituzionale sostenendo che questa ritenga essere attribuito agli strumenti urbanistici il potere di derogare alla normativa statale sulle distanze minime, in base alla competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio». Secondo la parte resistente, la legge regionale censurata avrebbe dettato una disciplina relativa all’assetto urbanistico, consentendo nelle zone di completamento con destinazione residenziale specifici ampliamenti, subordinati alla verifica della presenza di alcune condizioni, e attribuendo a tali interventi l’efficacia di piani particolareggiati. La disposizione impugnata, pertanto, non sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che, nell’interpretazione della Regione Marche, si sarebbe limitata a dichiarare l’illegittimità di norme regionali riguardanti esclusivamente interessi di natura privatistica, relativi ai soli titolari dei fondi finitimi, senza vietare alle Regioni di derogare, con strumenti di natura urbanistica, alle distanze minime fissate dalle disposizioni statali di riferimento.</p>
<p>Nel caso in esame, la deroga disposta dalla legge regionale impugnata riguarderebbe un numero imprecisato di edifici, da individuare ad opera del Comune, con una delibera equiparata per efficacia al piano particolareggiato. La Regione avrebbe, dunque, disciplinato uno strumento di pianificazione a disposizione dei Comuni, senza esorbitare dalle proprie competenze. La riduzione delle distanze tra gli edifici rientrerebbe pertanto tra gli strumenti di pianificazione territoriale riconducibili alla materia «governo del territorio» e non interferirebbe con quella «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>Pertanto, in tesi, la censura dovrebbe dirsi infondata.</p>
<p>3.— La Regione Marche ha depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2012 memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza della questione come prospettata dal giudice a quo.</p>
<p>3.1.— Quanto all’inammissibilità, la difesa regionale rammenta che la giurisprudenza della Corte costituzionale – in particolare la sentenza n. 232 del 2005 – mentre aveva qualificato in termini di «ordinamento civile» la disciplina delle distanze tra edifici, con riferimento ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, aveva invece affermato che, per i profili attinenti all’inserimento dei fabbricati sul territorio e ai loro rapporti all’interno del medesimo, il titolo competenziale fosse da rinvenirsi nel «governo del territorio». Su questo punto, ad avviso della Regione Marche, l’ordinanza della Corte di cassazione mancherebbe di qualsiasi motivazione atta a ricondurre la legislazione censurata nell’alveo della competenza dell’ordinamento civile, sulla base della quale è stata mossa la censura. Infatti, l’ordinanza motiverebbe solo sulla non conformità della disposizione impugnata ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» e, pertanto, la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, quanto meno con riferimento all’evocazione del parametro «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>3.2.— Nel merito, la Regione sostiene che la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 29 settembre 2009, n. 20852, avrebbe riconosciuto, nella normativa qui censurata, l’obiettivo di regolare le distanze tra gli edifici relativamente al loro inserimento urbanistico, ritenendola, dunque, espressione della competenza regionale in materia di «governo del territorio». La disposizione oggetto del giudizio pertanto si confermerebbe finalizzata a consentire ai Comuni di individuare gli edifici su cui intervenire attraverso uno specifico apprezzamento urbanistico.</p>
<p>Ricondotta la disciplina regionale nell’alveo della materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», la difesa regionale richiama nuovamente la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, che consentirebbe precisamente interventi in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale più volte richiamato, attraverso un iter procedurale di natura urbanistica che, nel caso di specie, sarebbe rispettato, in quanto alla procedura prevista dalla legge impugnata è riconosciuta efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>1.— La Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>La disposizione censurata – art. 1, secondo comma – consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, siano ampliati anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Il successivo articolo 2, della medesima legge regionale n. 31 del 1979, stabilisce che a tal fine i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, individuano gli edifici da ampliare, distinguendo gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico sia di deroga dai distacchi. Ai sensi del medesimo articolo 2, quarto comma, tale procedura è approvata dal Consiglio comunale e ha efficacia di piano particolareggiato.</p>
<p>Secondo l’ordinanza di rimessione, la previsione regionale censurata, nella parte in cui consente ampliamenti in deroga alle distanze e/o ai volumi stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto travalicherebbe la competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost., interferendo con la disciplina delle distanze tra le costruzioni, che rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p>2.— Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Marche, intervenuta in giudizio.</p>
<p>Ad avviso della Regione interveniente, l’ordinanza sarebbe inammissibile «perché priva di qualsiasi motivazione», limitandosi a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005. Mancherebbe, in particolare, ogni argomentazione circa l’attinenza della disposizione impugnata all’ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici.</p>
<p>L’eccezione non è fondata.</p>
<p>L’ordinanza di rimessione, dopo aver adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo – trattandosi di giudizio in cui si discute della richiesta di accertamento della violazione delle distanze legali, violazione che risulterebbe esclusa solo per effetto della disposizione regionale impugnata, sulla base della quale l’intervento edilizio è stato autorizzato –, prosegue richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento a quelli concernenti la disciplina delle distanze tra costruzioni, che rientrano nella competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile». In riferimento alla disposizione impugnata, l’ordinanza afferma poi che il dubbio di legittimità costituzionale dipende dalla considerazione che, mentre secondo la giurisprudenza costituzionale le deroghe alla disciplina civilistica delle distanze sono consentite solo per finalità di natura urbanistica e pertanto debbono riguardare edifici inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato, viceversa la disposizione regionale consente deroghe non rispettose di tali principi.</p>
<p>3.— Nel merito, la questione è fondata.</p>
<p>3.1.— Come ricorda correttamente l’ordinanza di rimessione, questa Corte ha già affermato che la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il citato d.m. n. 1444 del 1968. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che, poiché «i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri – per ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda – ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici» (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di «governo del territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p>Per queste ragioni, in linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio. Pertanto, la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).</p>
<p>Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p>3.2.— Il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» e quella regionale in materia di «governo del territorio», come identificato dalla Corte costituzionale, trova una sintesi normativa nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005). Quest’ultima disposizione consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono, dunque, consentite nei limiti ora indicati, se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.</p>
<p>3.3.— La norma regionale censurata infrange i principi sopra ricordati, in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale, che, come si è detto, esige che le deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell’interesse pubblico relativo al governo del territorio. La disposizione regionale impugnata, al contrario, autorizza i Comuni ad «individuare gli edifici» dispensati dal rispetto delle distanze minime. La deroga non risulta, dunque, ancorata all’esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell’assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.</p>
<p>3.4.— La procedura delineata dal legislatore regionale non è dunque conforme ai principi sopra enunciati, né il vizio può ritenersi insussistente in ragione dell’art. 2, quarto comma, della legge regionale impugnata, che intende conferire a tale procedura «efficacia di piano particolareggiato», ex lege. Anzi, attraverso tale autoqualificazione, il legislatore regionale pretende di attribuire gli effetti tipici degli strumenti urbanistici a un procedimento che non ne rispecchia la sostanza e le finalità. L’attribuzione, per via legislativa, della qualifica formale di piano particolareggiato ad una procedura che del piano urbanistico non ha le caratteristiche, perché permette di derogare caso per caso alle regole sulle distanze tra edifici, non offre alcuna garanzia che la legge regionale persegua quelle finalità pubbliche di governo del territorio che, sole, possono giustificare l’esercizio di una competenza legislativa regionale in un ambito strettamente connesso alla competenza statale in materia di «ordinamento civile».</p>
<p>Pertanto, l’art. 1, secondo comma, della legge regionale Marche n. 31 del 1979 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3979</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-18-febbraio-2013-n-3979/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[manufatto]]></category>
		<category><![CDATA[porticato]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[L'usucapione può applicarsi al diritto di mantere un manufatto inferiori ai limiti previsti dalla legge? Ese il manufatto è abusivo? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2658/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1871/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23.7.1987 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Alba, (OMISSIS) e (OMISSIS) ed esponeva di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS), sito a lato del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti; lamentava che gli stessi, nel ristrutturare il loro edificio in difformita&#8217; della concessione edilizia,avessero eseguito opere senza osservare le distanze legali dal fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) ed eccedenti l&#8217;altezza, la volumetria e le superfici consentite dalla normativa urbanistica. Chiedeva, pertanto, la demolizione delle opere abusive ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>I convenuti si costituivano ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del (OMISSIS) alla eliminazione dei manufatti costruiti sulla corte comune o a distanza irregolare dai beni di loro proprieta&#8217; oltre al risarcimento dei danni, avendo l&#8217;attore costruito sul cortile comune un porticato-capannone abusivo a distanza irregolare, oltre ad un&#8217;aiuola, un battuto di cemento ed un balcone con chiusura.</p>
<p>Replicava l&#8217;attore eccependo l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione dell&#8217;intero cortile. A seguito del decesso di (OMISSIS), si costituivano, quali eredi, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); espletata C.T.U., con sentenza 28.6.2003, il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione della finestra aperta verso il cortile comune; dichiarava che l&#8217;attore aveva acquistato per usucapione la proprieta&#8217; esclusiva del capannone- porticato costruito sul cortile comune e rigettava le ulteriori domande compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS) avanzando, altresi&#8217;, appello incidentale.</p>
<p>Con sentenza depositata il 21.11.2005 la Corte di Appello di Torino respingeva l&#8217;appello principale e quello incidentale compensando fra le parti le spese del grado. Osservava la Corte territoriale che &#8220;l&#8217;obbligo di rispettare le distanze stabilite dall&#8217;articolo 905 c.c. per l&#8217;apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune&#8221;; che l&#8217;assenza di concessione edilizia, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, non poteva costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, da parte del (OMISSIS), del porticato costruito su parte del cortile comune; che &#8220;il battuto piastrellato&#8221;, realizzato dall&#8217;attore su parte del cortile comune, era conforme al disposto dell&#8217;articolo 1102 c.c. in quanto finalizzato al migliore godimento del cortile stesso da parte del (OMISSIS) ne&#8217; era incompatibile con analogo uso da parte dei comproprietari;</p>
<p>quanto alle doglianze degli appellanti principali riguardanti altri manufatti, la Corte torinese ribadiva quanto gia&#8217; affermato dal primo giudice, in ordine alla mancata indicazione di elementi sufficienti per la loro identificazione e rilevava che, comunque, il C.T.U. non aveva accertato la sussistenza di distanze illegali tra la costruzione del (OMISSIS) e la proprieta&#8217; degli appellanti.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando tre motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 900-905 c.c. e 1102 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, posto che l&#8217;apertura di una finestra sul muro esterno della propria abitazione verso il cortile comune al proprietario di altra casa, rientrava nelle facolta&#8217; di ogni condomino di servirsi della cosa comune nei limiti di cui all&#8217;articolo 1102 c.c., potendosi configurare un asservimento del bene comune all&#8217;immobile di esclusiva proprieta&#8217; con applicazione del disposto dell&#8217;articolo 905 c.c. solo ove l&#8217;area comune sia del tutto avulsa dalle singole unita&#8217; immobiliari e non si inserisca in una situazione condominiale; la sentenza impugnata non aveva, peraltro, preso in esame che nell&#8217;edificio degli attuali ricorrenti gia&#8217; esisteva una porta finestra; che tra il bordo esterno del muro di apertura della finestra in questione ed il confine con la proprieta&#8217; esclusiva con quella comune (cortile) vi era una distanza superiore a m. 1,50 e cioe&#8217; a quella minima richiesta dall&#8217;articolo 905 c.c.; in assenza di adeguata motivazione erano state disattese la richiesta di prove testimoniali e di C.T.U. necessarie per superare eventuali dubbi su dette circostanze;</p>
<p>2) violazione, e/o falsa applicazione degli articoli 871, 872 e 873 c.c.; articoli 1140, 1158 e 1163 c.c.; Legge n. 1150 del 1942 e Legge n. 10 del 1977; omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;</p>
<p>contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il possesso di un immobile costruito in difetto di concessione edilizia era da ritenersi violento e precario e inidoneo, quindi, all&#8217;usucapione in quanto contrastante con le norme poste a tutela di interessi di carattere generale e suscettibile di rimozione da parte della P.A.; nella specie, peraltro, la costruzione abusiva violava le distanze legali previste dal codice civile e dallo strumento urbanistico in relazione alla distanza dai confini della proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti ed alla distanza dal cortile comune;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; omessa e/o falsa applicazione degli articoli 891 e 2043 c.c.;</p>
<p>la Corte torinese aveva confermato la statuizione di primo grado quanto alla costruzione, da parte del (OMISSIS), di un battuto in cemento sul cortile comune senza dar conto del fatto che la presenza di piante e vasi da fiori, posti &#8220;a presidio&#8221; dell&#8217;opera stessa, potesse essere significativa dell&#8217;intento di trasformare una proprieta&#8217; condominiale in proprieta&#8217; privata; aveva,inoltre, ritenuto non individuabili i manufatti realizzati dal (OMISSIS), oggetto di doglianza in appello, omettendo di esaminare le fotografie allegate alla C.T.U. 6.4.92 e nei documenti prodotti in prime cure,documenti che evidenziavano sia il balcone dei (OMISSIS) con la nuova veranda e sia la caditoia con rinzaffo di cemento;dovevano,comunque,essere ammesse le prove per testi e la C.T.U. richieste nelle fasi di merito.</p>
<p>La prima censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte di appello, in conformita&#8217; alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta&#8217; esclusiva di uno dei condomini, e cio&#8217; anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune( Cfr. Cass. n. 8397/2000; n. n. 15787/2002), ne&#8217; il partecipante alla comunione puo&#8217;, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprieta&#8217; esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitu&#8217; a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita &#8220;ex novo&#8221; nell&#8217;edificio di proprieta&#8217; esclusiva degli (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e godeva dell&#8217;affaccio diretto sul cortile antistante di proprieta&#8217; comune. L&#8217;assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse e&#8217; del tutto generico, risultando dallo &#8220;svolgimento del processo&#8221; della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non puo&#8217; costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all&#8217;articolo 1158 c.c. e, cioe&#8217;, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinita&#8217;.</p>
<p>Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d&#8217;altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell&#8217;ambito del rapporto pubblicistico tra l&#8217;amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non puo&#8217; neppure incidere sui requisiti del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, in linea, fra l&#8217;altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l&#8217;esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza e&#8217; determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l&#8217;usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.</p>
<p>Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in piu&#8217; recenti pronunce di questa sezione e&#8217; stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprieta&#8217; confinanti, deve ritenersi ammissibile l&#8217;acquisto per usucapione di una servitu&#8217; avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012).</p>
<p>Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprieta&#8217;, benche&#8217; imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicche&#8217;, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi e&#8217; ragione per escludere, nell&#8217;ambito del rapporto privatistico, l&#8217;usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l&#8217;interesse del privato a non sottostare alla possibilita&#8217; che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorita&#8217; deputata al controllo del territorio, puo&#8217; incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell&#8217;abuso, reprimendo l&#8217;illecito edilizio anche attraverso l&#8217;ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformita&#8217; o variazione essenziale della concessione edilizia.</p>
<p>Del tutto infondata e&#8217;, infine, le terza doglianza.</p>
<p>La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che &#8220;il battuto piastrellato&#8221; costituiva, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l&#8217;utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari.</p>
<p>Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilita&#8217; della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate.</p>
<p>La censura sul mancato espletamento di un&#8217;ulteriore istruttoria e&#8217; del tutto generica a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto non giustificata la richiesta di un&#8217;ulteriore approfondimento istruttorio rispetto alle prove gia&#8217; acquisite.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 72</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
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		<category><![CDATA[suolo]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa deve intendersi per "costruzione" ai fini della normativa codicistica sulle distanze e della normativa integrativa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29328/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 33894/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per manifesta infondatezza del ricorso principale, e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 16.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), lamentando che lo stesso, proprietario in (OMISSIS) di un villino sito nel complesso edilizio denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;, confinante con il loro villino, facente parte del medesimo complesso, avesse realizzato a confine con la porzione del loro immobile, adito a vialetto di accesso, un vano di circa m. 5 x 3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste del Reg. Ed. di detto Comune ed, in particolare dell&#8217;articolo 90, n. 3, che stabiliva per la zona estensiva, ove ricadevano gli immobili, una distanza dal confine di almeno mt. 5.</p>
<p>Chiedevano, pertanto, la demolizione del manufatto ed il risarcimento dei danni per la &#8220;diminuita amenita&#8217; dei luoghi, l&#8217;emissione di odori e fumi insalubri e la riduzione dell&#8217;esposizione al sole del loro vialetto&#8221;.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il GOA, con sentenza 21.9.2001, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso tale sentenza i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 26.7.2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprieta&#8217; degli appellanti; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni e condannava l&#8217;appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che: a) il vano oggetto di contestazione (adibito a cucina, rifinito in ogni sua parte e delle dimensioni di m. 3,45 x2,200 ed alto m. 2,67), sito in zona estensiva era soggetto al rispetto della distanza legale di m. 5 dal confine, come previsto dal regolamento del Comune di (OMISSIS), a prescindere dalla sua funzione pertinenziale, in quanto costituiva un edificio e non rispettava l&#8217;obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine imposto dal regolamento edilizio locale; b) non erano provati i danni genericamente dedotti dagli attori in quanto l&#8217;immissione di fumi ed odori non era conseguente alla realizzazione della costruzione, ma all&#8217;uso di un barbecue posto all&#8217;esterno del vano, sul lato sud della costruzione; la diminuzione di insolazione e di amenita&#8217; del vialetto degli attori era insussistente o del tutto trascurabile in relazione all&#8217;altezza della costruzione posta a ridosso del muro di confine ed alla conformazione dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) formulando tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale relativamente al rigetto della loro domanda di risarcimento danni. Le parti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e segg., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all&#8217;articolo 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un&#8217;opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell&#8217;edificio principale gia&#8217; esistente e non ricorreva l&#8217;ipotesi di costruzioni frontistanti sicche&#8217; dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.</p>
<p>2) falsa applicazione dell&#8217;articolo 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l&#8217;opera in questione di natura autonoma anziche&#8217; pertinenza dell&#8217;immobile principale, come ritenuto dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;</p>
<p>3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.</p>
<p>Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c.. E&#8217; sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, &#8220;ratione temporis&#8221;, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 26.7.2005, allorche&#8217; non era ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l&#8217;obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal (OMISSIS) a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m. 2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l&#8217;eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell&#8217;appellato. Tale motivazione e&#8217; conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;articolo 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidita&#8217;, stabilita&#8217; ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio&#8217; indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, cosi&#8217; da ampliarne la superficie o la funzionalita&#8217; economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; inficiato da genericita&#8217;, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;opera in base ad autorizzazione anziche&#8217; a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.</p>
<p>Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il ricorso incidentale con cui viene dedotta l&#8217;insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione e la violazione dell&#8217;articolo 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all&#8217;interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l&#8217;impossibilita&#8217; di precisarne l&#8217;ammontare.</p>
<p>Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la &#8220;ratio decidendi&#8221; che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all&#8217;uso del barbecue (ex articolo 844 c.c.) &#8211; Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilita&#8217; di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, &#8220;attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l&#8217;altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio&#8221;; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Ne&#8217; e&#8217; censurato l&#8217;argomento che ha escluso &#8220;in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell&#8217;amenita&#8217; di essi o della visuale&#8221;. Del tutto sussidiario e&#8217;, peraltro,l&#8217;ulteriore argomento della genericita&#8217; della deduzione dei danni.</p>
<p>Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 2480</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[amenità]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[muro di confine]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la tettoia del vicino è poco più alta del muro di confine, il manufatto va abbattuto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MATERA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1581/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 3972/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1123/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; estinzione del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 20.9.2001 il GOA del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda svolta con citazione de 6.4.94 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rifinire il muro di confine con la proprieta&#8217; di parte attrice, rigettando, invece, sia la domanda di demolizione di una tettoia realizzata dalla convenuta sul proprio fondo e di cui gli attori avevano lamentato l&#8217;inosservanza delle distanze legali e sia la connessa domanda risarcitoria; compensava le spese giudiziali tranne quelle di C.T.U. poste a carico degli attori.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quali aventi causa dagli altri attori in primo grado, in forza di contratto di compravendita del 14.1.98, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della (OMISSIS) alla demolizione della tettoia, al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) ed, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stata condannata all&#8217;intonacatura del muro di confine da lei realizzato.</p>
<p>Con sentenza depositata il 9.11.2005 la Corte d&#8217;Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti, della somma, equitativamente determinata, di euro 500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito, per nove anni, dagli appellanti incidentali per la diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217;, considerata la modestia del danno stesso grattandosi di tettoia poco piu&#8217; alta del muro si confine cui era addossata; compensava per meta&#8217; le spese di entrambi i gradi e condannava la (OMISSIS) a rifondere agli appellanti la restante parte delle spese, ponendo quelle della C.T.U. espletata in primo grado a carico delle parti in eguale misura.</p>
<p>Osservava la Corte territoriale che la tettoia era da considerarsi del tutto legittima, posto che il sopravvenuto strumento urbanistico, in vigore dal 1999, consentiva di costruire in aderenza al confine e che il C.T.U. aveva accertato che la tettoia &#8220;e&#8217; posta sul confine&#8221;; doveva escludersi, peraltro, la lamentata violazione delle distanze tra pareti finestrate per difetto di prova, da parte degli appellanti, sulle modalita&#8217; costruttive della loro veranda ed avendo la (OMISSIS), nella sua comparsa di risposta, evidenziato che tale veranda era &#8220;aperta&#8221; e che la propria tettoia era sorretta da pilastri in legno e non aveva, quindi, alcuna parete; ribadiva l&#8217;obbligo della (OMISSIS) di provvedere alla intonacatura del muro di confine, trattandosi di opera a completamento del manufatto stesso. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e memoria la (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale limitatamente alla propria condanna al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.p.c. e articolo 878 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; essendo incontestato che la tettoia della (OMISSIS) non fosse in alcun modo in contatto con il muro di confine, doveva ordinarsi la demolizione ovvero l&#8217;arretramento della tettoia stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c. e dell&#8217;articolo 20 del P.R.G. del Comune di Viagrande che consentiva di costruire ad una distanza di mt. 5 dal confine o in aderenza allo stesso; peraltro detto manufatto aveva un&#8217;altezza superiore al muro di cinta posto sul confine e, pertanto, anche sotto tale profilo, non costituiva una costruzione in aderenza ed avrebbe dovuto rispettare le distanze legali tra costruzioni, essendone stata, fra l&#8217;altro,modificata la destinazione d&#8217;uso a parcheggio anziche&#8217; &#8220;a serra&#8221;, come previsto nella relativa autorizzazione;</p>
<p>2) violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 , articolo 9; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto inapplicabile detta norma benche&#8217; i fondi di proprieta&#8217; delle parti fossero divisi da un muro di cinta con altezza inferiore a tre metri che non poteva, percio&#8217;, essere considerato costruzione ai fini del computo della distanza legale ex articolo 878 c.c.; in ogni caso, la tettoia, quand&#8217;anche ritenuta edificata in aderenza al confine, era illegittima nella parte frontistante la parete finestrata degli attori, stante l&#8217;inosservanza della distanza di dieci metri;</p>
<p>3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla determinazione della somma (euro 500,00) dovuta dalla (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno; la Corte territoriale aveva liquidato una somma palesemente esigua con motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, aveva riconosciuto il grave nocumento derivante dalla tettoia a causa della &#8220;diminuzione dell&#8217;amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; e, dall&#8217;altro, aveva affermato che il pregiudizio degli appellanti era modesto, trattandosi di una semplice tettoia poco piu&#8217; alta del muro di confine;</p>
<p>4) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, per avere il giudice di appello liquidato gli onorari, per il primo ed il secondo grado di giudizio, in violazione della tariffa professionale vigente al momento in cui la prestazione professionale era stata portata a termine, senza tener conto, inoltre, che si trattava di controversia di valore indeterminabile.</p>
<p>Deve, preliminarmente, disporsi, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>Sull&#8217;appello incidentale, avendovi la resistente rinunciato con memoria depositata il 24.10.2012, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza ha affermato,sulla base di quanto accertato mediante C.T.U., che la tettoia era posta sul confine; con valutazione sorretta da logica motivazione ha, inoltre, evidenziato che il mancato appoggio della tettoia sul muro ed il fatto che la stessa non fosse sorretta da autonomi pilastri non costituiva circostanza dimostrativa di alcuna significativa distanza dal confine stesso. La questione sulla destinazione della tettoia ad uso diverso da quello per cui era stata autorizzata e&#8217; nuova e, come tale,inammissibile e non e&#8217; dato comunque, ravvisarne la rilevanza ai fini della decisione.</p>
<p>Del pari nuovo oltreche&#8217; inficiato da astrattezza, e&#8217; il generico rilievo che per la parte superiore al muro la costruzione non avrebbe potuto essere realizzata sul confine sicche&#8217; di tale questione e&#8217; precluso l&#8217;esame.</p>
<p>Il secondo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla distanza tra gli edifici prevista dallo strumento urbanistico, distanza che potrebbe essere stata violata dalla costruzione sul confine della tettoia in quanto distante due metri dal fabbricato degli attori, costituisce questione nuova; non coglie, invece, la &#8220;ratio decidendi, il profilo della censura relativo alla mancata applicazione della distanza fra pareti finestrate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con adeguata motivazione, del difetto di prova sulla natura di parete finestrata della veranda appartenente degli attori e sul fatto che la tettoia integrasse una parete.</p>
<p>La terza doglianza e&#8217; infondata in quanto attiene alla quantificazione del danno in via equitativa. Sul punto va rammentato che la valutazione equitativa del danno contiene inevitabilmente, per sua natura, un certo grado di approssimazione della relativa statuizione ed e&#8217; suscettibile di rilievi in sede di legittimita&#8217; solo se difetti totalmente la giustificazione che sorregge la statuizione medesima, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (v. Cass. n. 1529/2010; n. 12318/2010).</p>
<p>Nella specie detto apprezzamento risulta sufficientemente motivato, quanto alla determinazione dell&#8217;importo monetario del danno, con riferimento al fatto che la tettoia era &#8220;poco piu&#8217; alta dello stesso muro di confine al quale e&#8217; addossata&#8221;, senza che possa individuarsi alcuna contraddizione e in relazione alla natura del danno in concreto configurato (diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; del fondo). Privo di fondamento e&#8217;, infine, il quarto motivo, posto che trattasi di controversia, relativa a bene immobile, il cui valore va determinato, ai sensi dell&#8217;articolo 15 c.p.c., in base alle rendite catastali; nel controricorso, peraltro, e&#8217; stato indicato un valore della controversia compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 ed, in ogni caso, secondo il disposto di detta norma, gli onorari non potevano essere commisurati a quelli previsti dalle tariffe per controversie di valore indeterminato.</p>
<p>In conclusione il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorrono giusti motivi,avuto riguardo all&#8217;esito della lite ed alla diversita&#8217; delle decisioni nei diversi gradi di giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 512</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
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		<description><![CDATA[Si può sempre chiedere che il confinante partecipi alle spese di erezione del muro? uando un'apertura nel muro può essere definita luce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33789/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2914/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) per sentirla condannare all&#8217;eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprieta&#8217; e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l&#8217;attore che la (OMISSIS) confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprieta&#8217; alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per meta&#8217; del suo terreno e per l&#8217;altra meta&#8217; sul terreno di esso (OMISSIS).</p>
<p>Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprieta&#8217; ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando vedute illegittime. Lamentava, altresi&#8217;, che nell&#8217;edificio principale si aprivano altre vedute poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) opponendosi alla domanda e rilevando che l&#8217;attore non aveva partecipato alle spese della costruzione del muro di confine, aveva realizzato alcune opere illegittime ed aveva ancorato al muro di confine tubazioni di alcuni servizi e arbitrariamente chiuso le luce da lei poste sul muro di confine, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese da lei sostenute per la costruzione del muro di confine, alle eliminazioni delle tubazioni e al ripristino dello stati dei luoghi.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, dopo aver espletato CTU, con sentenza del 20 giugno 2003, condannava la convenuta a chiudere le luci aperte sul muro di confine, condannava l&#8217;attore a rimuovere le tubazioni idriche ed elettriche collocate sul muro comune. Rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti e compensava le spese giudiziali.</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS) deducendone l&#8217;erroneita&#8217; per due motivi.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) resistendo all&#8217;appello e chiedendone il rigetto, nella sola eventualita&#8217; di accoglimento dell&#8217;appello proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione del muro divisorio.</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2914 del 2005, accoglieva l&#8217;appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale condannava (OMISSIS) ad installare nel tratto B-C del terrazzo A della costruzione D, sino all&#8217;attuale altezza della cancellata metallica, una grata fissa in metallo dotata di maglie non maggiore di tre centimetri quadrati. Dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale, compensava le spese. A sostegno di questa decisione, la Corte napoletana osservava che in corrispondenza della copertura calpestabile della fabbrica D, il muro posto al confine tra le due proprieta&#8217; costituiva il parapetto dell&#8217;anzidetto terrazzo con un&#8217;altezza di un metro dal piano di calpestio del terrazzo, al di sopra del parapetto vi era una cancellata in ferro di m. 1,50. Ora l&#8217;apertura posta dall&#8217;appellata verso il fondo del vicino non integrava gli estremi di una veduta, eppero&#8217;, essendo, pur sempre, un&#8217;apertura verso il fondo del vicino era necessario che fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 come prevede il successivo articolo 902 cod. civ..</p>
<p>Considerato che l&#8217;appellante non si era lamentato per la condanna a rimuovere le tubazioni di alimentazione idrica ed elettrica poste sul muro divisorio ma che non fosse stata condannata anche la (OMISSIS) alla rimozione di tubazione ivi collocate dalla stessa sul muro divisorio, il relativo motivo d&#8217;appello e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all&#8217;articolo 901 c.c. in correlazione con gli articoli 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell&#8217;aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine (OMISSIS) (OMISSIS) non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell&#8217;articolo 905 cod. civ., poiche&#8217; dalla terrazza in questione si puo&#8217; soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilita&#8217; di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l&#8217;obbligo di rispettare le distanze per l&#8217;apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l&#8217;affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della (OMISSIS) alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo (OMISSIS) (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l&#8217;altezza complessiva della chiusura verso il fondo (OMISSIS), attualmente di metri 2,50, dal piano di calpestio del terrazzo, non ha tenuto conto che il n. 2 dell&#8217;articolo 901 stabilisce che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore ad un&#8217;altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si&#8217; vuol dare luce e area e non minore di due metri se sono ai piani superiori.</p>
<p>La Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso un ulteriore errore laddove limita il suo provvedimento esclusivamente al tratto B-C omettendo completamente la pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che, come ha rilevato il tecnico, l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratta C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D.</p>
<p>1. &#8211; Il motivo e&#8217; in parte fondato, in parte inammissibile.</p>
<p>Secondo la Giurisprudenza consolidata, l&#8217;apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, e&#8217; considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ed e&#8217; soggetta al relativo regime.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall&#8217;articolo 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell&#8217;apertura irregolare comportarla necessita&#8217; di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall&#8217;articolo 901 cod. civ. e cioe&#8217;: l&#8217;inferriata, la grata in metallo e l&#8217;altezza. L&#8217;inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un&#8217;inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l&#8217;immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l&#8217;altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l&#8217;esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell&#8217;apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce e&#8217; realizzata.</p>
<p>1.1.a). &#8211; Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprieta&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiva il parapetto del terrazzo della fabbrica D realizzata dalla (OMISSIS), ed essendo sovrastato da una cancellata in ferro alta m. 1,50, realizzava una luce irregolare, e pero&#8217;, nel disporre la regolarizzazione di tale apertura non teneva conto della normativa di cui al n. 2 dell&#8217;articolo 901 cod. civ., e cioe&#8217; ometteva di disporre la sopraelevazione del muro ad un&#8217;altezza non inferiore a metri 2,50 da suolo calpestabile del terrazzo della (OMISSIS), considerato che il terrazzo di cui si dice e&#8217; collocato ad un piano superiore rispetto al piano terreno. Il calcolo aritmetico tra la misura del basso parapetto in muratura e la misura della cancellata che lo sovrastava, prospettato dalla Corte di Appello di Napoli, non e&#8217; in grado di modificare lo stato di irregolarita&#8217; della luce di cui si dice perche&#8217; la cancellata in ferro sovrastante il parapetto alto un metro identifica in tutta la sua grandezza lo spazio dell&#8217;apertura che andava regolarizzata. Insomma, lo spazio identificato dalla cancellata esistente andava considerato quale apertura sul fondo del vicino il cui lato inferiore esterno ed interno non doveva essere posto ad una altezza inferiore di m. 2,50 dal suolo di calpestio ovvero dal suolo del terrazzo della (OMISSIS).</p>
<p>1.b). &#8211; Inammissibile e&#8217; il profilo del motivo con il quale il ricorrente lamenta l&#8217;omessa pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D. Intanto tale censura non identifica una violazione o falsa applicazione della normativa di cui agli articoli 901 &#8211; 905 cod. civ., ma un&#8217;omissione di motivazione o una lesione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, vi e&#8217; ragione di ritenere che la censura introduca una questione nuova non proponibile in cassazione, considerato che nella descrizione dei luoghi cui si riferisce la controversia e&#8217; stato detto che il fondo della (OMISSIS) presentava un corpo di fabbrica seminterrato (denominato D) posto a confine con il fondo (OMISSIS) e piu&#8217; precisamente in appoggio al muro comune di confine e che il solaio di copertura di quest&#8217;ultimo corpo di fabbrica D si presentava piano ed adibito a terrazzo praticabile.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 4 gennaio 2013, n. 93</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[alto fusto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>

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		<description><![CDATA[Se tra due fondi esiste un muro di separazione, possono essere piantati albei ad alto fusto in deroga alle distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33047-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) N.Q. DI CURATORE DI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 24/2006 del TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. SEDE DISTACCATA DI MILAZZO, depositata il 09/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) con atto di citazione del 16 aprile 1999 conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Milazzo, (OMISSIS), chiedendo la condanna della convenuta all&#8217;estirpazione di un filare di alloro e di due piante di nespolo posti in prossimita&#8217; del confine tra i due fondi di proprieta&#8217; delle rispettive parti. Chiedeva, altresi&#8217;, il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) eccependo l&#8217;incompetenza per materia e per valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare il diritto di mantenimento delle piante in questione, anche se poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, atteso che le stesse erano state piantate piu&#8217; di venti anni addietro.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza n. 80 del 2003, respinte le eccezioni d&#8217;incompetenza per materia e per valore, rilevato che dalle risultanze della CTU era emerso che le piante oggetto di causa erano di giovane eta&#8217;, condannava (OMISSIS) alla rimozione delle piante di nespolo in quanto poste a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, condannava, altresi&#8217;, la convenuta a garantire la periodica cimatura della siepe costituita dal filare di piante di alloro al fine di tenere la stessa sempre al di sotto dell&#8217;altezza di un metro pari all&#8217;altezza del muro di divisione posto al confine tra i due fondi, rigettava la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata, condannava, (OMISSIS) al pagamento della meta&#8217; delle spese di lite in favore di (OMISSIS).</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Barcellona, (OMISSIS) chiedendo l&#8217;integrale riforma della sentenza per due motivi: 1) perche&#8217; le piante di nespolo erano piante da frutto e la C.T.U. non aveva accertato un&#8217;altezza superiore a due metri e mezzo per cui le piante rientravano nella previsione dell&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 3 che prevede una distanza dal confine di circa 50 cm. e non, invece, quella indicata dal Giudice di Pace di m. 1,50; 2) il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal Giudice di Pace era contraddittorio laddove affermava che le piante di alloro, pur essendo disposte a siepe e pur essendo state qualificate come di natura arbustiva, venivano poi equiparate alle siepi di ontano e castagno o altre piante simili di alto fusto per le quali e&#8217; prevista una distanza minima di un metro e mezzo. Piuttosto, essendo il filare di alloro costituito da arbusti andava applicato l&#8217;articolo 892 c.c. che prevede la distanza minima dal confine di cm. 50.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) la quale contestava i motivi di appello e, ad un tempo, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza, laddove aveva erroneamente ritenuto il filare di alloro come piante da siepe e non, invece, di alto fusto, e quella parte della sentenza, laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento danni.</p>
<p>Il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 24 del 2006, confermava la sentenza di primo grado, compensava tra le parti le spese di lite del secondo grado. Secondo il Tribunale di Barcellona era corretta la valutazione del Giudice di Pace e, cioe&#8217;, aver ritenuto che le piante di nespolo andavano classificate tra le piante di cui all&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 2 e andavano poste a distanza di un metro e mezzo dal confine, che la siepe di alloro andava equiparata alle siepi di ontano e castagno per le quali l&#8217;articolo 892 cod. civ. prevede una distanza dal confine di un metro.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) e per essa il suo curatore (OMISSIS), ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 892 cod. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in applicazione del disposto di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Barcellona avrebbe dovuto dichiarare il difetto di motivazione in ordine alla sentenza del Giudice di Pace perche&#8217; il Giudice di Pace non avrebbe esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto infondati i rilievi opposti alla CTU solo perche&#8217; erano stati avanzati dopo il deposito della relazione. E, scrive la ricorrente &#8211; ammettendosi in astratto che il Tribunale si sia sostituito al primo giudice per rispondere ai rilievi opposti alla relazione della CTU da parte ricorrente non ci e&#8217; chi non veda che il ragionamento non coglie nel segno, essendo stata evidenziata la pratica colturale irrazionale proprio dal CTU come segnato dai richiamati rilievi critici del CTP. Insomma &#8211; scrive ancora la ricorrente &#8211; l&#8217;assunto del giudice di appello e&#8217; infondato su una interpretazione non corretta delle circostanze di fatto a cui sono stati applicati errati principi di diritto.</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Va precisato che il Tribunale di Barcellona ha identificato il filare di piante di alloro di proprieta&#8217; di (OMISSIS), una siepe, in ragione delle indicazioni della C.T.U. e tenuto conto anche di quelle espressioni contenute nella C.T.U. che secondo la ricorrente, indurrebbero ad escludere che quel filare potesse essere inteso siccome siepe. In particolare, come e&#8217; detto nella stessa sentenza impugnata il CTU ha accertato che le piante oggetto di causa sono state poste per la formazione di una siepe. Pertanto l&#8217;identita&#8217; quale siepe di quel filare e&#8217; riscontrata dal Tribunale in ragione della specifica funzione che quel filare di alloro presentava di avere. Ne&#8217; la constatazione del il CTU secondo cui vi era una crescita disarmonica delle piante di alloro, con varie altezze raggiunte, tale che l&#8217;effetto siepe non si manifestava nella sua interezza, consente di escludere l&#8217;identita&#8217; di siepe di quel filare di piante di alloro, perche&#8217; la crescita disarmonica e il fatto che si registrasse per alcune piante un&#8217;altezza diversa avrebbe dovuto comportare (o avrebbe comportato) soltanto la necessita&#8217; di interventi di regolarizzazione e di intereventi di potatura.</p>
<p>1.1.b).- Tuttavia, la censura non ha ragione di essere anche perche&#8217; non coglie la ratio della decisione la quale risulta fondata piu&#8217; che sulla natura o identita&#8217; del filare di piante di alloro sul dato di fatto dell&#8217;esistenza di un muro di divisione posto sul confine dei fondi di cui si dice. Come ha chiarito il Tribunale di Barcellona nel caso in esame le distanze legali non dovevano essere rispettate perche&#8217; al confine tra i fondi di cui si dice vi era un muro divisorio e pertanto il filare delle piante di alloro (anche se, per ipotesi, quelle piante fossero ritenute alberi di alto fusto) poteva essere mantenuta anche a distanza inferiore rispetto alle distanze legali sempre che le piante poste a distanza inferiore dal confine non superassero l&#8217;altezza del muro di divisione.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., terza ipotesi in relazione all&#8217;articolo 892 c.c., u.c. per errata e falsa applicazione della norma. Avrebbe errato il Tribunale di Barcellona, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che per la siepe di alloro, pianta ritenuta di alto fusto, non dovesse applicarsi la distanza prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2 perche&#8217; esistente sul confine un muro divisorio, perche&#8217; come ha affermato questa Corte con la sentenza n. 12956 del 29/09/2000.</p>
<p>&#8220;Soltanto se il confine tra due fondi e&#8217; costituito da un muro divisorio, proprio o comune, e&#8217; consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perche&#8217; in tal caso il vicino non li vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicita&#8217;&#8221;.</p>
<p>2.1.- Anche questo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A bene vedere il Tribunale di Barcellona ha seguito, mutatis mutandis l&#8217;orientamento espresso da questa Corte e richiamato dalla stessa ricorrente. Questa Corte ha avuto modo di affermare che &#8220;La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che, a norma dell&#8217;articolo 892 cod. civ., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall&#8217;articolo 881 cod. civ., muro, a tali effetti, e&#8217; soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e&#8217; appunto quella di nascondere le piante stessa alla vista del vicino&#8221;.</p>
<p>Sicche&#8217; appare del tutto coerente con questo principio l&#8217;affermazione del Tribunale di Barcellona laddove ha chiarito che il filare delle piante di alloro, anche se posto a distanza inferiore a quella prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2, diventava regolare per la presenza del muro di divisione sempre che quelle piante venissero mantenute ad un&#8217;altezza non superiore a quella del suddetto muretto (altezza di un metro) attraverso una costante manutenzione e periodici tagli cesori che favoriscono l&#8217;infittimento del fogliame ed inibiscono alla pianta, non solo di crescere in altezza, ma anche di sviluppare radici che possono svilupparsi e protendersi, fino al fondo del vicino cagionandone dei danni.</p>
<p>2.1.a).- Va qui ulteriormente osservato che, come ha affermato questa Corte in altra occasione, in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell&#8217;articolo 892 cod. civ., e&#8217; legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommita&#8217; del muro di cinta, ai sensi dell&#8217;articolo 892 c.c., u.c..</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 6253</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[ascensori]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

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		<description><![CDATA[Apporre un ascensore può implicare la violazione delle distanze minime tra costruzioni per legge?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO<br />
IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE QUARTA</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 3695 del 2012, proposto dai signori Gi.An., El.De. e Pa.Ac., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Cl.Di., con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Ma.Tu. in Roma, via (&#8230;),</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>- il Comune di Loreto Aprutino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ug.Di., con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Da.Va. in Roma, viale (&#8230;);</p>
<p>- i signori Gi.Di. e Pa.Pa., non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>previa sospensione,</p>
<p>della sentenza del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo, Sezione di Pescara, nr. 87 del 24 febbraio 2012 (mai notificata) e per il consequenziale risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto Aprutino;<br />
Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 27 luglio e 25 settembre 2012) e dal Comune (in date 30 luglio e 25 settembre 2012) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l&#8217;avv. Ma.Pi., in sostituzione dell&#8217;avv. Di., per gli appellanti e l&#8217;avv. Da.Va., in sostituzione dell&#8217;avv. Di., per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>I signori Gi.An., El.De. e Pa.Ac. hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell&#8217;esecuzione, la sentenza con la quale la Sezione di Pescara del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso dagli stessi proposto avverso il diniego opposto dal Comune di Loreto Aprutino alla loro domanda di permesso di costruire avente a oggetto l&#8217;installazione di un ascensore esterno a un immobile del quale essi sono comproprietari, inteso ad agevolare l&#8217;accesso e la mobilità in particolare della sig.ra De., affetta da gravi difficoltà di deambulazione a causa dell&#8217;età avanzata.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;appello, gli istanti hanno dedotto:</p>
<p>1) difetto di motivazione per omessa pronuncia ed ultrapetizione circa il primo motivo di ricorso ad oggetto violazione di legge e falsa applicazione dell&#8217;art. 873 cod. civ.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; falso presupposto di fatto e di diritto (in relazione alla censura con la quale si era denunciato come l&#8217;ascensore per cui è causa non potesse qualificarsi come &#8220;costruzione&#8221; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 873 cod. civ., e comunque non potesse il Comune denegare il permesso di costruire sulla scorta di un diritto rinunciabile dei proprietari confinanti, i quali non risultavano essersi mai opposti all&#8217;intervento);</p>
<p>2) difetto di motivazione in relazione al secondo motivo di ricorso portante violazione di legge ex art. 79, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, legge 9 gennaio 1989, nr. 13, d.m. 14 giugno 1989, nr. 236, e art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria; falso presupposto di fatto (in relazione all&#8217;avere il T.A.R. ritenuto non applicabile la deroga alle distanze prevista per l&#8217;ipotesi in cui fra i due edifici vi sia uno &#8220;spazio&#8221; o una &#8220;area di proprietà o di uso comune&#8221;);</p>
<p>3) illogicità, ultrapetizione, difetto di motivazione e contraddittorietà sul terzo motivo di ricorso portante violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 873 cod. civ. in combinato disposto con l&#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. nr. 380 del 2001 e dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge nr. 13 del 1989 e della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, come interpretati alla luce dei principi ex artt. 2, 3, 32 e 42 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta (in relazione alla prevalenza da assegnare al diritto alla salute ed alla vita di relazione dei soggetti portatori di handicap, in funzione dei quali è stata adottata la normativa sull&#8217;eliminazione delle cc.dd. barriere architettoniche).</p>
<p>In conclusione, parte appellante ha reiterato l&#8217;istanza risarcitoria già formulata nel ricorso introduttivo.</p>
<p>Si è costituito il Comune di Loreto Aprutino, opponendosi con diffuse argomentazioni all&#8217;accoglimento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 5 giugno 2012, fissata per l&#8217;esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull&#8217;accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.</p>
<p>Entrambe le parti hanno affidato a memorie l&#8217;ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.</p>
<p>All&#8217;udienza del 16 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. Giunge all&#8217;attenzione della Sezione il contenzioso relativo all&#8217;installazione di un ascensore esterno all&#8217;immobile sito in Loreto Aprutino alla via (&#8230;); detto impianto dovrebbe servire a risolvere i problemi di accesso e mobilità della sig.ra El.De., residente nell&#8217;immobile in questione ed una degli odierni appellanti, la quale a causa dell&#8217;età avanzata e delle conseguenti difficoltà di deambulazione ha serie difficoltà ad uscire e rientrare presso la propria abitazione sita al terzo piano.</p>
<p>Tuttavia, la richiesta di permesso di costruire intesa alla realizzazione del predetto ascensore è stata respinta dall&#8217;Amministrazione comunale col provvedimento gravato in prime cure nel presente giudizio: secondo il Comune, all&#8217;intervento osterebbe il disposto dell&#8217;art. 79, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, a mente del quale in tema di realizzazione di opere finalizzate all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche &#8211; e facendo eccezione all&#8217;ordinario regime di deroga alle norme sulle distanze &#8211; &#8220;è fatto salvo l&#8217;obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell&#8217;ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune&#8221;.</p>
<p>Con la sentenza qui appellata, il T.A.R. dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dagli istanti avverso il diniego, evidenziando:</p>
<p>- che la tutela della salute e della vita di relazione dei soggetti portatori di handicap, pur rappresentando un valore di primaria importanza, non è assoluta e incondizionata, ma può subire limitazioni in ragione della tutela di valori di pari rilevanza;</p>
<p>- che, in particolare, il comma 2 dell&#8217;art. 79 testé citato dimostrerebbe che, a fronte di un&#8217;ordinaria prevalenza delle ragioni del portatore di handicap sugli interessi eventualmente contrastanti dei soggetti residenti nel medesimo edificio, non altrettanto potrebbe dirsi per gli immobili limitrofi, laddove il legislatore avrebbe ritenuto di assegnare prevalenza al loro diritto alla salute in funzione del quale risulta posta la norma di cui all&#8217;art. 873 cod. civ. (la cui ratio, come è noto, è quella di evitare la creazione di intercapedini dannose o pericolose);</p>
<p>- che nella specie, premesso che la realizzazione dell&#8217;ascensore avrebbe comportato il mancato rispetto della distanza minima di tre metri dal fabbricato confinante, non vi sarebbe spazio alcuno per un&#8217;applicazione dell&#8217;eccezione prevista dall&#8217;ultima parte della disposizione, atteso che fra i due immobili esiste sì un cortile, ma tale cortile non risulta essere in comproprietà fra di essi né risulta l&#8217;esistenza di servitù di passaggio comune.</p>
<p>2. Tutto ciò premesso, l&#8217;appello è fondato nei sensi e nei limiti appresso precisati.</p>
<p>3. Innanzi tutto, il Collegio reputa fondato il primo motivo di appello nella parte in cui si sostiene l&#8217;estraneità dell&#8217;ascensore oggetto della richiesta di permesso di costruire alla nozione di &#8220;costruzione&#8221; di cui all&#8217;art. 873 cod. civ., e quindi l&#8217;inapplicabilità ad esso delle disposizioni in tema di distanze dallo stesso poste.</p>
<p>Ed invero, alla stregua della giurisprudenza più recente l&#8217;impianto di ascensore &#8211; al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell&#8217;edificio principale &#8211; rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell&#8217;immobile (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2011, nr. 2566).</p>
<p>4. Ma, anche al di là di quanto sopra, appare condivisibile l&#8217;impostazione sviluppata nel secondo mezzo, secondo cui, nell&#8217;interpretazione dell&#8217;eccezione alla regola del rispetto delle distanze posta dall&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001, non può prescindersi dal tener conto dell&#8217;inserimento della norma &#8211; come già rilevato &#8211; all&#8217;interno della disciplina volta all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche nell&#8217;interesse dei soggetti portatori di handicap.</p>
<p>Ciò rileva non solo e non tanto ai fini di un astratto bilanciamento di interessi, come quello cui ha proceduto il primo giudice (e al quale gli odierni appellanti, soprattutto col terzo mezzo, contrappongono un opposto bilanciamento), quanto soprattutto nell&#8217;accezione da dare a locuzioni ed espressioni tecniche impiegate dal legislatore, quali quella di &#8220;spazio o area di proprietà o di uso comune&#8221;, le quali non possono essere recepite in un&#8217;ottica strettamente civilistica, ma vanno calate nell&#8217;ambito della normativa tecnica esistente in subiecta materia.</p>
<p>Sotto tale profilo, soccorre il d.m. 14 giugno 1989, nr. 236, contenente la normativa regolamentare a suo tempo adottata in attuazione della legge 9 gennaio 1989, nr. 13, e che ancora oggi costituisce il riferimento dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001 (nel quale la predetta legge è confluita).</p>
<p>L&#8217;art. 2 del citato decreto contiene una serie di definizioni tecniche utili all&#8217;applicazione della normativa de qua e, in particolare, qualifica come &#8220;spazio esterno (&#8230;) l&#8217;insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell&#8217;edificio o di più edifici&#8221; (lett. F) e come &#8220;parti comuni dell&#8217;edificio (&#8230;) quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari&#8221; (lett. E).</p>
<p>Applicando tali coordinate interpretative all&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, risulta chiaro come il legislatore, nel far riferimento a spazi o aree &#8220;di proprietà o di uso comune&#8221;, ha inteso richiamare non soltanto il dato giuridico dell&#8217;esistenza di una comproprietà o di una servitù di uso comune, ma anche il semplice dato materiale dell&#8217;esistenza di uno spazio comunque denominato, che per le sue caratteristiche si presti a essere impiegato dai residenti di entrambi gli immobili confinanti; ed è appena il caso di aggiungere che la definizione della lettera E non presuppone affatto che le &#8220;unità immobiliari&#8221; cui essa fa riferimento debbano necessariamente essere parte di un medesimo edificio (ché, anzi, dal combinato disposto di detta definizione con quella di cui alla successiva lettera F si ricava che uno spazio esterno comune può certamente interessare anche &#8220;più edifici&#8221;).</p>
<p>Con riguardo al caso di specie, se è vero che il cortile esistente fra i due immobili e nel quale dovrebbe insistere l&#8217;ascensore per cui è causa non risulta essere in comproprietà fra i due condomini, non risulta però contraddetto l&#8217;assunto degli appellanti secondo cui esso risulta de facto utilizzato materialmente e per la sua interezza dai residenti di entrambi gli immobili; per vero, il T.A.R. si è limitato a rilevare l&#8217;esistenza di un confine catastale che dividerebbe a metà il cortile medesimo, senza però che questo risulti tagliato da muro o recinzioni (unico elemento che sarebbe idoneo a escluderne l&#8217; &#8220;uso comune&#8221; nel senso sopra precisato).</p>
<p>Ne discende che non poteva il Comune denegare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all&#8217;art. 873 cod. cov., applicandosi in ogni caso l&#8217;ulteriore deroga di cui all&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001.</p>
<p>5. I rilievi fin qui svolti, essendo di per sé sufficienti a fondare l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado, esonerano dall&#8217;esame delle ulteriori doglianze sviluppate dagli appellanti.</p>
<p>6. Va invece respinta l&#8217;istanza risarcitoria formulata a conclusione del ricorso introduttivo e reiterata nell&#8217;appello.</p>
<p>Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la presente decisione non comporta quale conseguenza la necessaria spettanza agli istanti del &#8220;bene della vita&#8221; costituito dal permesso di costruire, ma soltanto l&#8217;obbligo di riesame della richiesta ad aedificandum da parte del Comune (il quale, beninteso, risulterà vincolato soltanto dai principi enunciati nella presente sentenza).</p>
<p>In secondo luogo, il pregiudizio alla mobilità e alla vita di relazione della ricorrente sig.ra Delfino di cui si chiede il ristoro risulta soltanto apoditticamente affermato, ma per nulla provato (neanche nell&#8217;an).</p>
<p>7. In considerazione della relativa novità delle questioni esaminate e della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Quarta -, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi &#8211; Presidente<br />
Raffaele Greco &#8211; Consigliere, Estensore<br />
Fabio Taormina &#8211; Consigliere<br />
Raffaele Potenza &#8211; Consigliere<br />
Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere<br />
Depositata in Segreteria il 5 dicembre 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 dicembre 2012, n. 23189</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di distanze minime, come si deve interpretare il termine "costruzioni" che utiliza l'art. 873 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19246/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIARDINO Livio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 372/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un fabbricato in (OMISSIS), agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS) e proprietario di un edificio posto sui area confinante, per il rispetto delle distanze legali tra le due costruzioni. A sostegno della domanda deducevano che l&#8217;edificio del convenuto era stato eretto in parte in aderenza ad una porzione del loro fabbricato e in parte a distanza inferiore a quella prevista dalla disposizioni regolamentari, e che, inoltre, l&#8217;edificazione in aderenza era stata eseguita chiudendo due finestroni. Chiedevano, pertanto, la demolizione della costruzione del convenuto e la condanna di lui al risarcimento dei danni arrecati da immissioni di calcestruzzo all&#8217;interno dei locali di loro proprieta&#8217;.</p>
<p>Resistendo in giudizio il convenuto, il Tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria.</p>
<p>Sull&#8217;impugnazione degli attori, tale sentenza era solo parzialmente riformata dalla Corte d&#8217;appello di Brescia, che rideterminava in euro 1.851,00, oltre rivalutazione in base agli indici Istat, l&#8217;ammontare del risarcimento.</p>
<p>Rilevata &#8220;l&#8217;estraneita&#8217; alla lite&#8221; della (OMISSIS) s.r.l., affermatasi nel giudizio d&#8217;appello cessionaria dell&#8217;azienda di (OMISSIS), osservava la Corte territoriale che dalle certificazioni del comune e dalla relazione del c.t.u. risultava che tutte le particelle identificati ve degli immobili in questione rientravano, secondo il piano di fabbricazione vigente all&#8217;epoca, nella zona industriale, ma che una delle particelle che individuavano la proprieta&#8217; (OMISSIS), e cioe&#8217; la n. (OMISSIS), rientrava anche nel PIP (Piano per gli insediamenti produttivi) che prevedeva la possibilita&#8217; di edificare in aderenza o comunque sui corrane. In particolare, l&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS) risultava eretto su particelle soggette a differenti regimi, e cioe&#8217; il mapp. (OMISSIS) sottoposto al piano di fabbricazione e il mapp. (OMISSIS) al PIP, con la conseguenza che la costruzione quanto al primo doveva rimanere alla distanza di tre metri dall&#8217;edificio di proprieta&#8217; (OMISSIS), mentre in ordine al secondo avrebbe dovuto restare a cinque metri di distanza, salva la possibilita&#8217; di attestarsi sul confine limitatamente al fronte e all&#8217;altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PIP. Rilevava, quindi, che siccome le pareti sud-est e sud-ovest (la prima cieca, la seconda munita di aperture lucifere) del fabbricato degli attori si ergevano a confine, rispettivamente, con i mappali (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva diritto di costruire sul mapp. (OMISSIS) in aderenza dell&#8217;edificio attoreo, sia pure nei limiti dell&#8217;altezza di questo, come era avvenuto, mentre la residua parte interessata dal mapp. (OMISSIS) si trovava a cinque metri dal confine, essendo irrilevanti, in quanto tali da non integrare il concetto di costruzione, lo scivolo e la rampa aerea collocate nello spazio interposto.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a due articolati motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p>I ricorrenti hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., essendo quest&#8217;ultima norma inapplicabile ratione temporis (la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 10.5.2005, e dunque prima del termine d&#8217;inizio efficacia di detta disposizione, indicato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 nel 2.3.2006).</p>
<p>2. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c., e segg. articoli 29 e 30 del regolamento edilizio del comune di (OMISSIS).</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che detto regolamento stabilisce che la minore distanza in assoluto dal confine e da un fabbricato adiacente, misurata nel loro punio piu&#8217; vicino all&#8217;erigendo edificio, non deve essere inferiore a m. 3, salvo diversi valori stabiliti da norma del programma di fabbricazione. Cio&#8217; posto, osserva che la porzione di fabbricato eretta dal (OMISSIS) sul mapp. (OMISSIS) si trova solo in parte in aderenza al fabbricato (OMISSIS), eretto sul mapp. (OMISSIS), posto che per altra parte si trova semplicemente a confine con i mappali (OMISSIS). In secondo luogo, il principio della prevenzione e la facolta&#8217; di costruire in aderenza, desumibili dall&#8217;articolo 873 c.c., e segg., non trovano applicazione nel caso in cui i regolamenti comunali impongano distacchi assoluti dal confine, e cio&#8217; nonostante la presenza di un fabbricato costruito anteriormente sul confine stesso. Da tanto consegue l&#8217;ineludibilita&#8217; del distacco minimo di tre metri dal confine rispetto al fondo distinto dai mapp. (OMISSIS), e di dieci metri dalle costruzioni, rispetto ai fabbricati di proprieta&#8217; (OMISSIS) di cui ai mapp. (OMISSIS).</p>
<p>3. &#8211; Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c., e segg. e degli articoli 2 e 6 del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) del comune di (OMISSIS), nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria moti visione riguardo ad un punto decisivo della controversia.</p>
<p>Il regolamento edilizio prevede per l&#8217;intero territorio comunale due concorrenti distacchi, ossia almeno dieci metri tra fabbricati e almeno tre metri dal confine, e soltanto per quest&#8217;ultimo sono fatti salvi i diversi valori fissati da norme del programma di fabbricazione. Il PIP, stabilita una distanza minima di cinque metri dai confini, prevede per i lotti 8 e 9, di proprieta&#8217; (OMISSIS), che a confine con aree non facenti parti del PIP e&#8217; ammessa la costruzione a confine limitatamente al fronte e all&#8217;altezza di fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore di detto strumento urbanistico. Da cio&#8217; la Corte d&#8217;appello ha erroneamente tratto, prosegue parte ricorrente, la convinzione che il (OMISSIS) avesse diritto di costruire la porzione innalzata sul mapp. (OMISSIS) in aderenza alla parete sud-ovest (cioe&#8217; quella munita di finestroni) del preesistente fabbricato attoreo, sia pure nei limiti della sua altezza, ed ha, altrettanto erroneamente escluso che lo scivolo e la rampa aerea concretino una costruzione ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c.. Orbene, prosegue parte ricorrente, lo scivolo e la rampa consistono in un manufatto in calcestruzzo della lunghezza di 23 metri, con una profondita&#8217; variabile da cinque a tredici metri, e con un&#8217;altezza che va dalla quota del fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) a quella, superiore di undici metri, del lastrico di copertura dell&#8217;edificio (OMISSIS), che corrisponde al tetto del fabbricato degli odierni ricorrenti, distinto dal mapp. (OMISSIS). La consistenza del manufatto e la circostanza che questo si trova per gran parte del suo sviluppo non gia&#8217; in aderenza a preesistenti fabbricati di proprieta&#8217; (OMISSIS), ma a confine con questi ultimi, nonche&#8217; la formazione di intercapedini perniciose, ad evitare le quali soccorre l&#8217;articolo 873 c.c., sono dimostrate dalla seconda relazione del c.t.u.. Del resto, prosegue parte ricorrente, la motivazione della Corte d&#8217;appello appare contraddittoria, perche&#8217; ove anche fosse vero che la rampa aerea per passaggio pedonale non concreti una costruzione, cio&#8217; dovrebbe comportare anche escludere che il fabbricato di proprieta&#8217; (OMISSIS) si trovi in aderenza al fabbricato degli odierni ricorrenti di cui al mapp. (OMISSIS), perche&#8217; detto passaggio pedonale corre per tutto il confine tra le proprieta&#8217; delle parti, sicche&#8217; non puo&#8217; valere come costruzione in aderenza rispetto a detto mappale e come manufatto privo dei caratteri della costruzione rispetto all&#8217;area scoperta di cui al mapp.(OMISSIS).</p>
<p>Inoltre, ove anche le distanze legali dovessero essere verificate dal punto di vista considerato dalla Corte territoriale, sarebbe comunque disattesa la distanza minima di dieci metri, cosi&#8217; come stabilita dall&#8217;articolo 29 del regolamento edilizio, rispetto al fabbricato (OMISSIS). Infatti, il PIP nulla muta in ordine alle distanze tra fabbricati, di guisa che trova applicazione al caso concreto il distacco minimo di dieci metri prescritto in via generale dal regolamento edilizio,</p>
<p>4. &#8211; Il primo motivo e&#8217; fondato nei termini che seguono.</p>
<p>La prevalente giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui il regolamento edilizio locale si limiti a fissare: solo la distanza minima tra le costruzioni, da quello in cui la norma regolamentare stabilisca anche (o solo) la distanza minima delle costruzioni dal confine, nel quale ultimo caso deve ritenersi derogato il principio di prevenzione ex articolo 875 c.c., perche&#8217; l&#8217;obbligo di arretrare la costruzione e&#8217; assoluto, come lo e&#8217; il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che lo stesso regolamento edilizio non consenta espressamente anche tale facolta&#8217;.</p>
<p>4.1. &#8211; Nella specie, la Corte territoriale mostra di non essersi attenuta a tale principio, li&#8217; dove ha escluso che la porzione del fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS), eretta in aderenza alla preesistente parete sud-est del fabbricato degli attori, violasse le distanze legali, proprio e solo in considerazione del fatto di essere, appunto, aderente al fabbricato degli attori, non considerando il distacco di tre metri dal confine imposto dall&#8217;articolo 36 del regolamento edilizio comunale, salvo diversi valori stabiliti dalle norme di zona del programma di fabbricazione.</p>
<p>Resta con cio&#8217; assorbita ogni questione relativa al distacco tra i fabbricati secondo, la medesima normativa locale.</p>
<p>5. &#8211; Il secondo motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; fermo indirizzo di questa Corte che l&#8217;articolo 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione l all&#8217;interasse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilita&#8217; o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l&#8217;idoneita&#8217; a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrita&#8217; del godimento della proprieta&#8217;, idoneita&#8217; il cui accertamento e&#8217; rimesso al giudice di merito (Cass. nn. 3199/02, 12045/00, 45/00, 5116/98, 1509/98 5956/96, 11948/93 e 5670/91).</p>
<p>5.1. &#8211; La sentenza impugnata si e&#8217; limitata ad affermare che la rampa aerea e lo scivolo carraio insistenti sul fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), risolvendosi in una peculiare pavimentazione di un&#8217;area libera, non rivestono il carattere di &#8220;costruzione&#8221;.</p>
<p>Vi e&#8217;, pero&#8217;, che per sua stessa definizione una rampa &#8220;aerea&#8221; (aggettivo che e&#8217; riferibile a cio&#8217; che si colloca o mostra di collocarsi nell&#8217;aria) non puo&#8217; non essere sensibilmente elevata rispetto al suolo, e che del pari uno scivolo carraio solo se completamente interrato puo&#8217; non risultare almeno in parte emergente dal terreno. E la circostanza che l&#8217;una e l&#8217;altro fungano da copertura di un edificio sottostante &#8211; come desume dal ricorso posto a quota inferiore rispetto a quella del fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS), non muta i termini della questione, perche&#8217; nel caso di dislivello tra fondi, e&#8217; qualificabile come costruzione, ai fini delle disposizioni sulle distanze, ogni manufatto che eccedendo la pura necessita&#8217; di contenere il terreno piu&#8217; elevato, esprima un&#8217;opzione ulteriore e di tipo architettonico.</p>
<p>Escludendo che entrambi i ridetti manufatti fossero qualificabili come costruzioni, la sentenza impugnata e&#8217; incorsa, pertanto, nella violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e nel connesso vizio motivazionale, in quanto ha esaminato in maniera incongrua un punto decisivo della controversia a stregua della corretta esegesi della norma anzi detta.</p>
<p>6. &#8211; S&#8217;impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, che nel decidere la controversia si atterra&#8217; ai principi sopra esposti e provvedera&#8217;, altresi&#8217;, sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell&#8217;articolo 383 c.p.c., u.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo p il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20713</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può derogare alla normativa sulle distanze minime legali se la costruzione è bassa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27639/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 32280/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- c/ricorrenti con ric. incidentale condizionato -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al e/ric. con ric. incident. condizionato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1130/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti principali che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega dell&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente incidentale che si riporta agli atti depositati e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS), lamentando che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano intrapreso una nuova costruzione sul fondo finitimo di loro proprieta&#8217; &#8211; e, segnatamente, una porzione di fabbricato destinata ad autorimessa con annesso ripostiglio e scala di accesso al piano superiore con copertura praticabile come terrazzo &#8211; la quale risultava essere in violazione delle norme in materia di distanze e di vedute, convenivano i predetti dinanzi al Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con azione di denuncia di nuova opera, chiedendo che fosse vietata la continuazione dell&#8217;opera anzidetta.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio i convenuti eccepivano l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;azione per essere la costruzione ultimata e, comunque, deducevano che la costruzione era da qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, come tale non soggetto alla normativa sulle distanze dal confine.</p>
<p>Con ordinanza del 15 febbraio 2001 il Tribunale vietava la continuazione dell&#8217;opera ai convenuti imponendo ai ricorrenti una cauzione di lire 5 milioni.</p>
<p>Instauratasi la causa di merito, i ricorrenti contestavano che la costruzione potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221;, essendo strutturalmente unita all&#8217;edificio principale cosi&#8217; da costituire un unico corpo di fabbrica, dalla cui copertura era possibile esercitare una veduta illegittima sul fondo contiguo, la&#8217; dove, peraltro, l&#8217;intervento edilizio prevedeva anche una consistente modificazione dell&#8217;andamento superficiale del suolo, in violazione dell&#8217;articolo 2 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale comunale (N.T.A.); insistevano, pertanto, per la condanna dei convenuti alla demolizione o all&#8217;arretramento della costruzione a distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. Pretese, queste, la cui fondatezza era contestata dai convenuti.</p>
<p>Parzialmente accolto il reclamo proposto dai convenuti (con imposizione agli attori di cauzione di lire 10 milioni per l&#8217;eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori), la causa veniva istruita con l&#8217;espletamento di c.t.u. al fine di acquisire la descrizione dei luoghi e per accertare la rispondenza di quanto realizzato rispetto alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici.</p>
<p>Con sentenza del luglio 2003, il Tribunale adito vietava l&#8217;apertura di veduta sopra alla soletta di copertura dell&#8217;autorimessa e respingeva ogni altra domanda proposta dagli attori, ordinando lo svicolo della somma a cauzione, a tali fini ritenendo che la costruzione dovesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 6 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Grignasco, non soggetta dunque alle norme sulle distanze.</p>
<p>2. &#8211; La decisione veniva appellata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 27 giugno 2006, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando &#8220;che la costruzione realizzata dagli appellati viola le norme sul P.R.G. del Comune di Grignasco in materia di distanza dal confine e condanna gli appellati a ricondurre la costruzione a distanza regolare, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 27 delle norme di attuazione del piano regolatore&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nel ritenere chiara la situazione di fatto descritta dal c.t.u., ma non condivisibili le sue conclusioni (relative al fatto che la costruzione non era da reputarsi &#8220;strutturalmente unitaria perche&#8217; l&#8217;eventuale demolizione della parte adibita ad autorimessa non pregiudicherebbe la permanenza della restante parte&#8221;), osservava che non poteva essere messa in discussione la circostanza che l&#8217;autorimessa ed il piano cantinato dell&#8217;edificio principale costituivano &#8220;un locale unico&#8221;, cio&#8217; evincendosi anche dal progetto che prevedeva &#8220;un unico piano seminterrato con un unico accesso&#8221;, cosi da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. Il giudice di appello rilevava, poi, che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe determinato il crollo dell&#8217;edificio principale, ma cio&#8217; non poteva reputarsi &#8220;sufficiente per escludere l&#8217;unita&#8217; strutturale della costruzione, tanto piu&#8217; se si considera che le due solette hanno appoggi comuni&#8221;. Di qui, la affermata esclusione della deroga alla normativa delle distanze di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. e la condanna degli appellati a ricondurre la costruzione a distanza legale, ai sensi dell&#8217;articolo 27 N.T.A., con conseguente assorbimento anche dell&#8217;altro motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A. (per l&#8217;asserita rilevante modificazione dello stato dei luoghi), in quanto ulteriore causa, pretendi della medesima domanda di demolizione o arretramento del fabbricato a distanza legale. Inoltre, la Corte di appello, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria in relazione alla veduta illegittima, per carenza di doglianze sulla relativa reiezione da parte del giudice di primo grado, respingeva la domanda di danni in riferimento alla violazione della normativa sulle distanze, in quanto sfornita di prova.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo anche ricorso incidentale condizionato, al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, occorre riunire, ai sensi dell&#8217;articolo 335 cod. proc. civ., le separate impugnazioni avverso la medesima sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale condizionato con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) ripropongono &#8220;alcune eccezioni e argomentazioni svolte nel giudizio di appello e non esaminate dalla Corte in quanto assorbite&#8221;.</p>
<p>In particolare, la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare quanto dedotto da essi appellati &#8220;in punto a destinazione a terrazzo giardino pensile della copertura della porzione di fabbricato in contestazione, delle dimensioni della parte contestata rispetto all&#8217;intero fabbricato ad uso residenziale costruito da (OMISSIS) &#8230; e (OMISSIS), dell&#8217;altezza della porzione di fabbricato in contestazione tenuto conto del movimento di terra e della conseguente artificiosa modificazione dei luoghi operata dai ricorrenti&#8221;, in violazione dell&#8217;articolo 2 N.T.A..</p>
<p>Sicche&#8217;, sostengono i ricorrenti incidentali, vi sarebbe stata omessa motivazione in ordine ai predetti fatti controversi.</p>
<p>2.1. &#8211; Tale impugnazione e&#8217; inammissibile alla stregua del principio &#8211; consolidato (tra le altre, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass., 5 maggio 2009, n. 10285; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016) &#8211; per cui, in tema di giudizio di cassazione, e&#8217; inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche&#8217; proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.</p>
<p>3. &#8211; Deve ora esaminarsi il ricorso principale, muovendo dal secondo e terzo motivo, con i quali e&#8217; unitariamente prospettata, rispettivamente, la violazione della Legge n. 122 del 1999, articolo 9 e l&#8217;omessa motivazione circa l&#8217;applicazione dello stesso articolo 9 in deroga alle norme previste dal P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che in base alla citata Legge n. 122 del 1999, articolo 9, i proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita&#8217; immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, essi ricorrenti avevano eccepito, nel corso del giudizio di primo grado, che il fabbricato controverso avrebbe potuto, in ogni caso, essere realizzato anche in deroga alle previsioni del P.R.G.C., in forza di detto articolo 9 e tale evocata norma non e&#8217; stata in alcun modo considerata sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello, non essendovi motivazione alcuna sulla applicabilita&#8217; della stessa al caso di specie.</p>
<p>I ricorrenti formulano conclusivamente il seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ.: &#8220;E&#8217; applicabile al caso di specie, costruzione di immobile di cui parte adibito ad autorimessa e locale ripostiglio la Legge 24 marzo 1989, n. 122, articolo 9, qualora l&#8217;edificio, in cui sono inseriti detti locali, non rientri nelle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, nel caso specifico del P.R.G. del Comune di Grignasco?&#8221;</p>
<p>3.1. &#8211; I motivi sono inammissibili.</p>
<p>Con essi si fa valere, nella sostanza, un error in procedendo (per omessa pronuncia) e cioe&#8217; quel vizio che impone a questo giudice di legittimita&#8217; &#8211; secondo l&#8217;orientamento ribadito dalle Sezioni Unite civili a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale (sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012) &#8211; una cognizione non circoscritta all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione della sentenza impugnata, bensi&#8217; estesa all&#8217;esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la denuncia sia stata proposta in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Sicche&#8217;, lo scrutinio di una siffatta censura puo&#8217; avere ingresso in questa sede solo in quanto il deducente abbia prospettato il vizio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, ed abbia confezionato il motivo in conformita&#8217; al principio di specificita&#8217; della deduzione (in tal senso, la citata Cass., sez. un., n. 8077 del 2012).</p>
<p>Cio&#8217; che, nella specie, i ricorrenti hanno mancato di fare.</p>
<p>Peraltro, essi stessi hanno dedotto di aver avanzato l&#8217;eccezione anzidetta (cui, all&#8217;evidenza, e&#8217; da ascriversi natura di eccezione in senso proprio, non rilevabile d&#8217;ufficio) soltanto in primo grado, la&#8217; dove era invece necessario, a pena di inammissibilita&#8217;, che la stessa fosse nuovamente riproposta in appello, affinche&#8217; non si intendesse rinunciata ai sensi dell&#8217;articolo 346 cod. proc. civ. (in tale ottica, di recente Cass., 10 marzo 2011, n. 5735).</p>
<p>4. &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale e&#8217; denunciata violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 cod. civ. in relazione agli articoli 6 e 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco.</p>
<p>Posto che quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che la costruzione in questione e&#8217; stata edificata nel rispetto dei parametri di cui all&#8217;articolo 6 N.T.A. per i &#8220;bassi fabbricati&#8221;, che essa potrebbe essere demolita senza pregiudizio della permanenza della restante parte di edificio e che il citato articolo 6, &#8220;nel determinare le misure che deve avere un immobile definito basso fabbricato ed adibito ad autorimessa e locale accessorio, non stabilisce che detto locale deve avere struttura autonoma&#8221;, sarebbe errata la decisione assunta dalla Corte territoriale che ha sostenuto che la porzione di immobile adibita ad autorimessa e locale accessorio non costituirebbe &#8220;basso fabbricato&#8221; soltanto &#8220;perche&#8217; e&#8217; unita (seppur con struttura autonoma come definita dal c.t.u.) al fabbricato principale&#8221;, la&#8217; dove la norma dell&#8217;articolo 6 del P.R.G.C., imporrebbe unicamente, ai fini della deroga alla normativa sulle distanze, di rispettare i parametri da esso dettati per i locali adibiti ad autorimessa o locali accessori.</p>
<p>A chiusura del motivo e&#8217; formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;Un fabbricato, qualora rispetti tutti i criteri previsti dal piano regolatore per essere in tal modo definito (altezza, vincoli, ecc.), deve necessariamente essere un fabbricato singolo o puo&#8217; fare parte di un fabbricato piu&#8217; ampio e, nel caso specifico, la parte di fabbricato edificata ed adibita dai ricorrenti ad autorimessa e ripostiglio rientra nelle previsioni dell&#8217;articolo 6 del P.R.G. del Comune di Grignasco che prevede la possibilita&#8217; di edificarlo in deroga alle distanze previste dall&#8217;articolo 27 del P.R.G. del Comune di Grignasco, in conformita&#8217; ai dettami previsti dal codice civile in materia di distanze?&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>L&#8217;articolo 6 N.T.A. del Comune di Grignasco (che essendo norma integrativa del codice civile costituisce vera e propria fonte di diritto in materia, per cui il controllo dell&#8217;esatta applicazione ed interpretazione di esso spetta alla Suprema Corte sotto il profilo dell&#8217;articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; in tal senso gia&#8217; Cass., 6 dicembre 1984, n. 6410) cosi&#8217; recita, nella parte che interessa in questa sede: &#8220;Distanza dai confini: e&#8217; definita dalla distanza misurata a raggio tra ogni punto della Superficie coperta (Se) ed il confine; tale parametro non si applica ai casi di bassi fabbricati con altezza lorda comprensiva di tutte le strutture del fabbricato non superiore a metri 2,95 e con altezza netta interna non superiore a metri 2,50 destinati ad autorimessa o locali accessori ed espressamente vincolati a tale uso nella concessione edilizia; per detti bassi fabbricati si fara&#8217; comunque riferimento alla normativa del vigente codice civile&#8221;. Quanto alla &#8220;Superficie coperta di un edificio&#8221;, richiamata dalla disposizione in esame, essa e&#8217; cosi&#8217; definita dallo stesso articolo 6: &#8220;e&#8217; l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti; si misura al netto di parti aggettanti aperte (gronde, pensiline, balconi e simili) aventi aggetto non superiore a mi 1,50&#8243;.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto che l&#8217;autorimessa costruita dai ricorrenti &#8211; dalle dimensioni rispettose di quelle indicate dal citato articolo 6 &#8211; non potesse qualificarsi come &#8220;basso fabbricato&#8221; perche&#8217; facente corpo unico con il piano cantinato, cosi&#8217; da doversi ritenere che la costruzione &#8220;e&#8217; stata voluta e realizzata come un&#8217;unica cosa e non come due entita&#8217; collegate&#8221;. In definitiva, per il giudice di appello cio&#8217; che rileva al riguardo, per escludere la sussistenza di un &#8220;basso fabbricato&#8221;, e&#8217; la &#8220;unita&#8217; strutturale della costruzione&#8221; (anche per l&#8217;appoggio comune delle solette), che, nella specie, non potrebbe essere messa in discussione neppure dalla circostanza che l&#8217;eventuale demolizione della parte seminterrata non avrebbe comunque determinato il crollo dell&#8217;edificio principale.</p>
<p>Invero, in disparte il fatto che il concetto di unita&#8217; strutturale assunto dal giudice del merito per escludere l&#8217;applicabilita&#8217; della deroga regolamentare appare claudicante la&#8217; dove, invece di dar rilievo eminente agli elementi obiettivi che esso di per se&#8217; dovrebbe evocare (cosi&#8217; da non potersi sminuire la circostanza che l&#8217;eventuale demolizione dell&#8217;autorimessa non comporterebbe un pregiudizio per la staticita&#8217; dell&#8217;edificio principale), utilizza piu&#8217; che altro quelli correlati alla volonta&#8217; delle parti (unicita&#8217; del progetto ed intenzione dei costruttori di non considerare le costruzioni tra loro autonome), detto concetto non trova richiamo alcuno nella norma dell&#8217;articolo 6 N.T.A., la quale si limita ad indicare, oltre alle dimensioni del &#8220;basso fabbricato&#8221;, la sua destinazione (autorimessa o locali accessori), siccome &#8220;espressamente&#8221; vincolata a tale uso &#8220;nella concessione edilizia&#8221;.</p>
<p>Il fatto che l&#8217;articolo 6 N.T.A. non faccia cenno ad una unitarieta&#8217; tra costruzione principale e costruzione accessoria (quale da ritenersi il &#8220;basso fabbricato&#8221;) non puo&#8217;, dunque, risultare irrilevante e cio&#8217; tanto piu&#8217; la&#8217; dove il collegamento tra le due unita&#8217; e&#8217;, come sopra detto, lungi da implicarne reciproca ed assoluta dipendenza.</p>
<p>Ne&#8217; con questo si verrebbe ad aggirare la normativa sulle distanze, consentendo all&#8217;unico corpo di fabbrica di estendersi, in forza della deroga concessa alla parte accessoria, sino al confine del fondo finitimo, giacche&#8217; lo scopo sarebbe ugualmente eluso ove il &#8220;basso fabbricato&#8221; fosse eretto con una separazione minima dal corpo principale.</p>
<p>Cio&#8217; che, dunque, rileva e&#8217; che la costruzione accessoria (autorimessa o locale) sia effettivamente vincolata in base alla concessione edilizia e che rispetti le dimensioni dettate dall&#8217;articolo 6 citato, ben potendo unirsi alla costruzione &#8220;principale&#8221;.</p>
<p>Siffatta conclusione trova, anzi, deciso conforto nella nozione di &#8220;Superficie coperta dell&#8217;edificio&#8221;, considerata dallo stesso articolo 6 N.T.A. quale parametro per la misurazione della distanza dal confine. Se, infatti, detto parametro e&#8217; dato da(l)&#8221;l&#8217;area rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro dei vari piani emergenti dal terreno, comprese le parti sporgenti&#8221; (al netto di quelle con aggetto aperto non superiore a mi 1,50) ed esso &#8220;non si applica ai casi di bassi fabbricati&#8221; (come recita la norma in esame), e&#8217; agevole desumere che questi ultimi integrano, di regola, l&#8217;area perimetrale suddetta, in quanto parte dei &#8220;vari piani emergenti dal terreno&#8221; dello stesso edificio al quale accedono.</p>
<p>Quanto, poi, al richiamo, operato dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), del precedente costituito da Cass., 6 maggio 1987, n. 4208, siccome ritenuto &#8220;su identica questione&#8221;, e&#8217; agevole rilevare (la sentenza e&#8217; cosi massimata: &#8220;L&#8217;articolo 5 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del comune di Rio Pusteria, approvato dalla giunta provinciale con Delb. 24 maggio 1971, n. 1497, laddove definisce come costruzioni accessorie &#8211; per le quali ammette deroga alle distanze dai confini del lotto &#8211; quelle di minore grandezza ed altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall&#8217;edificio primario, con esclusione di uso di abitazione e limitate al solo piano terreno, va interpretato logicamente, al di la&#8217; della sua equivoca formulazione letterale, nel senso che non possono ricomprendersi nel novero delle costruzioni accessorie quelle strutturalmente unite agli edifici principali, si da costituire con essi un unico corpo di fabbrica&#8221;), che esso attiene a norma regolamentare del tutto diversa da quella qui scrutinata e, dunque, suscettibile di una lettura esegetica non spendibile nella presente fattispecie.</p>
<p>5. &#8211; L&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovra&#8217; attenersi a quanto enunciato al punto sub 4.1. e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-ottobre-2012-n-17680-2/</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[persiane]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono aprire vedute ed apporre persiane senza inficiare le distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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