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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Danni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5390</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[anas]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[cunette]]></category>
		<category><![CDATA[danni al fondo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'ANAS realizza male le cunette ai lati della strada, il fondo confinante è danneggiato? Può il proprietario esserne risarcito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15975/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e&#8217; difesa per legge;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) nella loro qualita&#8217; di eredi legittimi &#8211; figli di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 815/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/06/2006, R.G.N. 3356/1990;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 26 luglio 1990 il Pretore di Palmi condannava l&#8217;(OMISSIS) a risarcire i danni asseritamene subiti da (OMISSIS) al suo fondo in conseguenza della realizzazione di un tratto stradale confinante con il suo fondo.<br />
Su gravame dell&#8217;(OMISSIS) il Tribunale di Reggio Calabria il 19 giugno 2006 ha confermato la sentenza di prime cure.<br />
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l&#8217;(OMISSIS), affidandosi a due motivi.<br />
Resiste con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita&#8217; di figli legittimi ed eredi di (OMISSIS).<br />
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Va preliminarmente esaminata la eccezione da parte dei resistenti di inammissibilita&#8217; del ricorso proposto dall&#8217;(OMISSIS) in quanto la stessa, pure resa edotta dal decesso di (OMISSIS), non avrebbe notificato il ricorso personalmente alle parti costituite. L&#8217;eccezione va disattesa.</p>
<p>In primis, la notifica, come pacificamente avvenuta non gia&#8217; personalmente agli eredi del (OMISSIS), ma al difensore del (OMISSIS) in fase di appello, non e&#8217; inesistente, ma nulla come da giurisprudenza consolidata di questa Corte. In secundis gli eredi si sono costituiti e si sono difesi nel merito, sanando ogni vizio. Cio&#8217; precisato, nel merito va osservato quanto segue.</p>
<p>2. Con il primo motivo (omessa, insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio &#8211; articolo 360 c.p.c., n. 5) l&#8217;(OMISSIS) lamenta che a fronte di una CTU che parla di una possibilita&#8217;, ossia che &#8220;la quantita&#8217; extra di acqua, raccolta dalla cunetta autostradale e convogliata dal tombino nel fosso abbia accelerato tale processo&#8221; non si potrebbe affermare una sua responsabilita&#8217;, come, invece, ritenuto dal giudice dell&#8217;appello, per cui vi sarebbe un concorso di cause (processo di erosione naturale del fosso e accelerazione del fenomeno innescata dal surplus di acqua raccolta dalle cunette sull&#8217;autostrada e convogliata nel fosso attraverso il tombino relativo all&#8217;allargamento e all&#8217;approfondimento del fosso (p. 3 e 4 ricorso).</p>
<p>La censura va disattesa.</p>
<p>Va sottolineato che i passi della CTU evidenziati dalla ricorrente sono stati ben tenuti presenti dal giudice a quo, il quale pone in risalto che la CTU, anche quella effettuata in fase di appello, non parla di possibilita&#8217; di una esistenza del nesso causale, ma ha posto in evidenza che il processo erosivo del fosso era stato accelerato artificialmente dal surplus di acqua convogliata dalle cunette (p. 3 sentenza impugnata), ritenuto gia&#8217; dal primo giudice come frutto della negligenza dell&#8217;(OMISSIS) nel realizzare le cunette di coinvolgimento delle acque piovane in modo da evitare il prevedibile danno da deflusso dei fondi sottostanti (p. 2 sentenza impugnata).</p>
<p>Ed, inoltre, il giudice dell&#8217;appello non ha affatto affermato che l&#8217;evento era possibile, ma sulla base della CTU che ha motivatamente condiviso, ha avuto modo di ritenere che la realizzazione del tratto stradale in prossimita&#8217; del fondo del (OMISSIS) aveva determinato un&#8217;erosione accelerata della massa d&#8217;acqua che, in mancanza dell&#8217;opera dell&#8217;uomo, sarebbe si&#8217; defluita dall&#8217;alto verso il basso, ma disperdendo la sua forza erosiva su un&#8217; area piu&#8217; vasta (p. 3 sentenza impugnata). In altri termini, senza i lavori effettuati dall&#8217;(OMISSIS), che aveva usato negligenza nel realizzare le cunette di convogliamento delle acque piovane, i danni al fondo del (OMISSIS) non si sarebbero verificati.</p>
<p>Ne consegue che nessun vizio di motivazione e&#8217; riscontrabile.</p>
<p>3. &#8211; Il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c.. in comb. disp. con il Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3) va dichiarato inammissibile, stante la formulazione del quesito, che e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica codesta Suprema Corte se la mera possibilita&#8217; che un evento sia conseguenza di altro sia sufficiente a configurare il nesso di causalita&#8217; necessario alla stregua dell&#8217;articolo 2043 c.c.; dica altresi&#8217; la Corte se alla stregua del combinato-disposto degli articolo 2043 c.c., e Regio Decreto n. 1740 del 1933, articolo 1, in caso danni ipoteticamente determinati dallo scolo di acque da una sede stradale possa essere accertata una responsabilita&#8217; a fini risarcitori dell&#8217;ente gestore in assenza dell&#8217;accertamento della colpevolezza nella relativa condotta&#8221; (p.5 ricorso). Il quesito, per la sua connessione logica, come appare evidente, con il primo motivo non coglie la ratio decidendi. Infatti, il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto esattamente inesistenti i connotati della condotta che l&#8217;(OMISSIS) ritiene, invece, a suo favore, esistenti.</p>
<p>In altri termini, il giudice a quo ha ritenuto responsabile l&#8217;(OMISSIS) per una sua condotta colpevolmente omissiva, per cui, se in linea puramente astratta il quesito potrebbe ritenersi valido e corretto (non vi e&#8217; chi non veda che non e&#8217; riconoscibile alcuna responsabilita&#8217; per difetto di colpevolezza), in concreto le cose stanno ben diversamente e di cio&#8217; ha dato conto la sentenza impugnata, condividendo la motivata relazione dell&#8217;ausiliario nominato in appello, che non ha affatto &#8220;sovvertito le conclusioni&#8221; di quello di primo grado, ma le ha &#8220;sostanzialmente corroborate&#8221; (p. 3 sentenza impugnata).</p>
<p>Ne consegue che, in riferimento al quesito, cosi&#8217; come formulato, la censura va respinta.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.200/00, di cui euro 200 oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 1 marzo 2011, n. 5028</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
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		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
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		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si quantifica il danno di chi ha subito l'ingiusta occupazione di un immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13671/05) proposto da:</p>
<p>GA. Ca. , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to Sartorio Franco del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to De Sanctis Lorenzo del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, piazza Digione, n. 1;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CA. Cl. , rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to Brocchieri Guido del foro di Roma in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, viale di Villa Massimo, n. 57;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>TU. En. , TU. St. ed TU. Al. , nella qualita&#8217; di eredi di GA. Al. ;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 141/2005 depositata il 12 febbraio 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 15 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa FALASCHI Milena;<br />
udito l&#8217;Avv.to Brocchieri Guido di parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12 aprile 1994 Al. e Ga. Ca. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di La Spezia, Ca. Cl. per sentirlo condannare alla restituzione di un posto auto realizzato su parte di un fondo di proprieta&#8217; delle attrici, sito in (OMESSO), censito nel N.C.T. di detto comune, nel foglio (OMESSO) con il mappale (OMESSO), concesso in comodato ai convenuto nel (OMESSO) e dallo stesso non rilasciato a seguito della cessazione del rapporto contrattuale, nonche&#8217; al risarcimento dei danni per la protratta occupazione (in difetto di titolo) nel periodo successivo.</p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, all&#8217;esito dell&#8217;istruzione della causa, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 12/18 giugno 2001 n. 818, dato atto dell&#8217;appartenenza del bene in comproprieta&#8217; alle attrici, condannava il convenuto al rilascio, ma non essendo stata raggiunta la prova del danno da illegittima occupazione, disponeva la prosecuzione del procedimento per addivenire, mediante consulenza tecnica, alla determinazione del reale valore locativo del bene. All&#8217;esito della seconda fase del giudizio, i Tribunale emetteva sentenza 1/3 giungo 2003 n. 674, con la quale condannava il convenuto al pagamento di lire 13.900.000, con interessi legali dalle singole scadenze mensili dei canoni, determinati come da motivazione, di cui all&#8217;accertamento peritale, oltre alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dal Ca. , con il quale lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza del giudice di prime cure deducendo l&#8217;inesistenza del danno richiesto in via risarcitoria dalle proprietarie del bene, nonche&#8217; l&#8217;infondatezza della sua determinazione, la Corte di Appello di Genova, nella resistenza della appellata Ga.Ca. (non costituita Ga.Al. ), accoglieva l&#8217;appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attorea di risarcimento danni.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non era sufficiente l&#8217;assenza di un titolo che legittimasse l&#8217;occupazione del bene per riconoscere l&#8217;esistenza di un pregiudizio a carico delle proprietarie, ma occorreva prova reale ed effettiva dello stesso.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione Ga.Ca. (la quale ne ha curato la notificazione anche agli eredi di Ga.Al. , deceduta nelle more), che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ca. , mentre non si sono costituiti gli eredi di Ga.Al. . Parte resistente ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione di legge per avere la Corte territoriale negato la sussistenza del danno pure in presenza dell&#8217;accertata violazione del diritto di proprieta&#8217; vantato sul bene dalle ricorrenti, danno che pertanto doveva considerarsi esistente &#8220;in re ipsa&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo la stessa Ga. censura il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte distrettuale ritenuto arbitraria la valutazione fatta dal consulente tecnico &#8211; recepita dal primo giudice &#8211; sul rilievo che non poteva essere liquidato un danno senza la dimostrazione che la presenza dell&#8217;occupante senza titolo avrebbe impedito alle proprietarie di esercitare, direttamente o indirettamente, il godimento del bene. In altri termini, la ricorrente, si duole che la Corte abbia escluso la possibilita&#8217; di una liquidazione equitativa del danno, in applicazione dell&#8217;articolo 2056 c.c. e secondo i principi previsti dall&#8217;articolo 1223 c.c..</p>
<p>E&#8217; evidente la ragione di connessione dei motivi dedotti, attenendo entrambi alle argomentazioni illustrate dal giudice del gravame per il rigetto della domanda risarcitoria, che pertanto vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in fattispecie del genere di quella in esame, concernenti occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato e&#8217; in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilita&#8217; del bene da parte del dominus ed alla impossibilita&#8217; per costui di conseguire l&#8217;utilita&#8217; anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo, Cass., Sez. 2, dell&#8217;8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell&#8217;11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. 3, dell&#8217;8 maggio 2006, n. 10498). La determinazione del risarcimento del danno ben puo&#8217; essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto &#8220;danno figurativo&#8221; e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia stato individuato in una somma determinata non fa perdere all&#8217;obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto, mirando alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l&#8217;oggetto dell&#8217;obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (v. Cass., Sez. 2, del 7 giugno 2001, n. 7692; Cass., Sez. 2, del 18 febbraio 1999, n. 1373). La corte territoriale, nell&#8217;impugnata sentenza, di converso, si e&#8217; espressa sull&#8217;an della domanda risarcitoria per occupazione abusiva, che avrebbe dovuto decidere applicando il supportato principio, limitandosi ad una pronunzia di reiezione basata sulla sola considerazione di un&#8217;apoditticamente ritenuta carenza di prova in ordine alla possibilita&#8217; di utilizzazione del bene, presumendone anzi la inutilizzabilita&#8217; stante il sostanziale abbandono in cui sarebbe rimasto il bene nel periodo successivo al rilascio e dunque ha argomentato con motivazione palesemente viziata.</p>
<p>Il ricorso va, dunque, accolto, dovendosi cassare la pronuncia relativamente alla declaratoria di insussistenza del danno per carenza di prova sulla utilizzabilita&#8217; in ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, dovendosi invece affermare il principio del danno in re ipsa, la cui determinazione nel quantum ben puo&#8217; essere operata facendo riferimento al cosiddetto &#8220;danno figurativo&#8221; e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.</p>
<p>L&#8217;accertamento che ha comportato la cassazione della sentenza impugnata non determina pero&#8217; automaticamente il rinvio della medesima sentenza. Nella giurisprudenza della corte, a seguito della modifica dell&#8217;articolo 384 c.p.c., avvenuta gia&#8217; con la riforma di cui alla Legge n. 353 del 1990 e della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, si e&#8217; osservato che e&#8217; configurabile il potere di decidere nel merito la causa, senza disporre conseguentemente il rinvio, fermi restando i limiti della non necessita&#8217; di indagini di fatto e del rispetto del principio dispositivo.</p>
<p>Orbene nel caso di specie, essendo stata affermata l&#8217;erronea applicazione di un principio da parte del giudice del gravame, intervenuta la decisione in riforma della sentenza di primo grado, che di converso aveva fatto corretto uso del medesimo principio, disponendo ed espletando consulenza tecnica di ufficio proprio per la determinazione del c.d. danno figurativo, la decisione nel merito va pronunciata con il rigetto dell&#8217;appello proposto dal CA., per cui rivivono le statuizioni disposte con la sentenza de Tribunale di La Spezia n. 674/2003 del 1/3.6.2003.</p>
<p>Infine, ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., si deve provvedere sulle spese dell&#8217;intero giudizio di appello, ferma sul punto la sentenza di primo grado (per quanto suesposto), nonche&#8217; su quelle di cassazione.</p>
<p>Vanno, altresi&#8217;, poste definitivamente a carico dello stesso resistente i costi di c.t.u..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio;</p>
<p>pronunziando nel merito, rigetta l&#8217;appello proposto dal CA. avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 674/2003 del 1/3.6.2003;</p>
<p>condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, nonche&#8217; a quelle del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 180,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per diritti;</p>
<p>pone definitivamente a carico dello stesso resistente per intero i costi di c.t.u..</p>
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