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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Custodia</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 259</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-gennaio-2013-n-259/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[danni]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsabilità dell'appaltatore per quanto riguarda i lavori eseguiti? E per quanto riguarda i danni cagionati in causa del cantiere?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24113/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SNC IN LIQ. P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della (OMISSIS) snc che si riporta agli scritti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con citazione del novembre 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, (OMISSIS) per sentirlo condannare al ripristino dell&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, sito in (OMISSIS), per i danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento sottostante di proprieta&#8217; del convenuto, nonche&#8217; al risarcimento dei danni ulteriormente patiti da essa attrice.</p>
<p>La (OMISSIS), subito dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione, proponeva, nei confronti del (OMISSIS), anche ricorso per denuncia di nuova opera in relazione agli anzidetti lavori ancora in corso di esecuzione.</p>
<p>Il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori e per il ritardo nel completamento delle opere ad essa imputabili; chiamava in causa, altresi&#8217;, l&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, nonche&#8217; la societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.</p>
<p>L&#8217;impresa (OMISSIS) contestava l&#8217;esistenza di danni, mentre la societa&#8217; di assicurazioni assumeva che, ove fossero stati accertati i pregiudizi lamentati, gli stessi non rientravano comunque nella copertura assicurativa.</p>
<p>1.1. &#8211; All&#8217;esito di istruttoria, consistita nell&#8217;espletamento di consulenza tecnica d&#8217;ufficio (sia nella procedura di denuncia di nuova opera, che nella causa di merito), l&#8217;adito Tribunale, con sentenza del luglio 2002, condannava il (OMISSIS) al pagamento in favore dell&#8217;attrice della somma di euro 8.088,63, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; la (OMISSIS) al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di manleva del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. ed accogliendo invece quella proposta dallo stesso convenuto nei confronti della societa&#8217; assicuratrice. Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale le compensava per meta&#8217; tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), il quale veniva condannato al pagamento della restante meta&#8217;, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla impresa (OMISSIS) s.n.c., mentre la (OMISSIS) veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore del (OMISSIS).</p>
<p>2. &#8211; La decisione del Tribunale di Trento veniva appellata in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dal (OMISSIS) e dalla societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., gia&#8217; (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.1. &#8211; Con sentenza resa pubblica il 24 febbraio 2006, l&#8217;adita Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 33.400,00, Iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; al pagamento dei tre quarti delle spese processuali di entrambi i gradi sostenute dall&#8217;appellante principale, compensando il restante quarto tra le stesse parti; condannava lo stesso (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore della (OMISSIS) s.n.c., in liquidazione, mentre compensava le spese di appello tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.2. &#8211; Quanto alla preliminare eccezione del (OMISSIS) in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l&#8217;impresa appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. l&#8217;unica responsabile del danni lamentati dall&#8217;attrice, la Corte territoriale ne affermava l&#8217;inammissibilita&#8217; in ragione della sua novita&#8217;. Peraltro, lo stesso giudice di appello reputava che l&#8217;eccezione fosse comunque infondata, per non aver fornito il (OMISSIS), che aveva progettato e diretto i lavori in economia, appaltati alla (OMISSIS) s.n.c., la prova di aver affidato completamenti il suo appartamento all&#8217;appaltatore.</p>
<p>La Corte territoriale respingeva, altresi&#8217;, l&#8217;ulteriore eccezione proposta dal (OMISSIS), che lamentava la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale, nonostante che l&#8217;attrice avesse chiesto una condanna al risarcimento danni in forma specifica, condannato esso convenuto per equivalente.</p>
<p>2.3. &#8211; Nel merito dell&#8217;impugnazione principale, escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni da essa lamentati; ai fini del quantum debeatur valorizzava, oltre alla documentazione fotografica, le conclusioni della consulenza di parte depositata dalla (OMISSIS) in luogo di quelle raggiunte dal c.t.u., ritenute in parte non convincenti; riteneva equo liquidare la somma di euro 1.500,00 per il pregiudizio che sarebbe derivato alla (OMISSIS) per dover &#8220;restare fuori casa&#8221; e dover &#8220;reperire una sistemazione provvisoria&#8221; per un &#8220;periodo di tempo superiore rispetto a quello calcolato dal ctu&#8221;; determinava in euro 33.400,00 la somma definitiva per i &#8220;molteplici interventi&#8221; da eseguirsi &#8220;per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>2.4. &#8211; Quanto poi all&#8217;appello incidentale proposto dal (OMISSIS), la Corte territoriale, premesso che i motivi concernenti il concorso di colpa della (OMISSIS) e l&#8217;esorbitanza dell&#8217;importo di euro 800,00 riconosciuto alla stessa per il reperimento di altro alloggio erano stati rigettati con l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale sugli stessi punti, respingeva anche l&#8217;impugnazione incidentale nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., assumendo, quanto alla dedotta responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore, che tale eccezione era nuova e, comunque, infondata, per carenza di prova rispetto a lavori &#8220;in relazione ai quali il (OMISSIS) oltre che quella di progettista aveva assunto anche la direzione&#8221;.</p>
<p>2.5. &#8211; Infine, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame incidentale della (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenere in proprio favore l&#8217;estensione della compensazione della somma di euro 800,00 liquidati al (OMISSIS) a titolo di danni conseguenti alla sospensione dei lavori.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quindici motivi di censura, illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) &#8211; che ha depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza &#8211; e la ditta (OMISSIS) s.n.c..</p>
<p>Non ha svolto difese l&#8217;intimata (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 345 cod. proc. civ. &#8220;in relazione al rigetto per inammissibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;, la quale, diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, e&#8217; da ritenersi proponibile anche per la prima volta in appello, &#8220;riguardando la regolare costituzione del contraddittorio&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; difatti agevole rilevare che l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello dall&#8217;attuale ricorrente &#8211; sul presupposto della legittimazione dell&#8217;impresa alla quale aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei danni lamentati dall&#8217;attrice &#8211; non riguarda la legitimatio ad causam, ma il merito della lite, giacche&#8217; relativa alla titolarita&#8217;, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi, dunque, nell&#8217;accertamento di una situazione di fatto favorevole all&#8217;accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Sicche&#8217;, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam, che e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio) e&#8217; affidata alla disponibilita&#8217; delle parti, e, ove trovi applicazione (come nella specie), ratione temporis, l&#8217;articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, nel testo successivo alle modifiche apportate dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, essa non puo&#8217; essere prospettata per la prima volta in sede di gravame (in tale ottica, piu&#8217; di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8175).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. &#8220;in relazione al rigetto per infondatezza dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte territoriale nell&#8217;affermare in capo al proprietario dell&#8217;appartamento nel quale si eseguono i lavori appaltati la persistente materiale disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile, giacche&#8217; nel caso di appalto &#8220;si presume che il dovere di custodia e vigilanza passi all&#8217;appaltatore, per cui e&#8217; onere di quest&#8217;ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispettivo interesse) provare che cio&#8217; non e&#8217; avvenuto&#8221;, la&#8217; dove, nella specie, l&#8217;impresa (OMISSIS) non aveva fornito siffatta prova, ne&#8217;, peraltro, era risultato provato che l&#8217;appaltatore aveva agito quale nudus minister di esso committente, Sicche&#8217;, le doglianze dell&#8217;attrice dovevano rivolgersi solo contro la (OMISSIS) s.n.c. e cio&#8217; in ragione del fatto illecito dannoso di quest&#8217;ultima, che aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamente censurata, che il committente non aveva perduto ogni dominio sull&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, giacche&#8217; aveva provveduto egli stesso alla progettazione e, soprattutto, alla direzione dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 2011, n. 15734), per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all&#8217;appaltatore del potere di fatto sull&#8217;immobile nel quale deve essere eseguita l&#8217;opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita&#8217; ex articolo 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l&#8217;evento lesivo.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, &#8220;in relazione alla domanda della (OMISSIS) di risarcimento in forma specifica anziche&#8217; per equivalente&#8221;.</p>
<p>Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della (OMISSIS), la Corte territoriale abbia comunque condannato esso (OMISSIS) al risarcimento del danno per equivalente, la&#8217; dove, pur essendo la seconda un minus della prima, si rendeva comunque necessaria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la violazione dell&#8217;articolo 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che, nella specie, i lavori di sistemazione erano &#8220;perfettamente realizzabili&#8221; e non sussisteva la loro eccessiva onerosita&#8217;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Nessuna violazione del principio della domanda e&#8217;, difatti, apprezzabile nella pronuncia impugnata, ne&#8217; sussiste la dedotta violazione dell&#8217;articolo 2058, secondo comma, cod. civ., essendosi il giudice di appello attenuto al principio, ripetutamente affermato da questa Corte(tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002, 552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006, n. 4925), secondo il quale, in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziche&#8217; in forma specifica come domandato dall&#8217;attore (la valutazione di cui all&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, del pari essendo insindacabile in sede di legittimita&#8217; risolvendosi in un giudizio di fatto). Cio&#8217; in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, la relativa richiesta e&#8217; implicita nella richiesta di risarcimento in quest&#8217;ultima forma, per cui il giudice puo&#8217; condannare d&#8217;ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ..</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, &#8220;in relazione alla eccezione di tardivita&#8217; della produzione della CTP (OMISSIS) del 26.03.2003&#8243;.</p>
<p>Ci si duole che la (OMISSIS) abbia prodotto la anzidetta consulenza di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta dall&#8217;ing. (OMISSIS) in primo grado, soltanto con l&#8217;atto di appello, avendone esso appellato dedotto la tardivita&#8217; con la comparsa di costituzione del 19 novembre 2003, senza che pero&#8217; il giudice del gravame si sia pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia di rigetto al riguardo sarebbe in violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, in quanto il documento costituito dalla perizia di parte, o quantomeno le foto ad esso allegate, non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consulenza tecnica di parte, essa si infrange in ogni caso contro il principio per cui detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, puo&#8217; essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662; Cass., 9 maggio 1988, n. 3405).</p>
<p>In ordine poi alla censura che riguarda la produzione documentale allegata alla consulenza tecnica di parte (ossia, le fotografie), occorre premettere che l&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell&#8217;escludere l&#8217;ammissibilita&#8217; di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gia&#8217; acquisite, indispensabili, perche&#8217; dotate di un&#8217;influenza causale piu&#8217; incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilita&#8217; da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si e&#8217; formata, sicche&#8217; solo cio&#8217; che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessita&#8217; di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario (cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020). Peraltro, il requisito dell&#8217;indispensabilita&#8217; &#8211; posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario &#8211; non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell&#8217;ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15 novembre 2011, n. 23963; analogamente si veda Cass., 1 giugno 2012, n. 8877).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza la peculiare incidenza della consulenza tecnica di parte nella complessiva formazione del proprio convincimento in punto di consistenza dei danni lamentati dall&#8217;appellante, ha attribuito particolare risalto proprio alle fotografie ad essa allegate, che hanno rappresentato l&#8217;elemento decisivo per far preferire definitivamente le conclusioni rese al riguardo dal consulente di parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto di consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla quale si era basata &#8220;senza riserve&#8221; la decisione del Tribunale. Con cio&#8217;, rilevanza e decisivita&#8217; della produzione documentale hanno trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nella pronuncia resa dal giudice di appello, rendendo priva di consistenza la doglianza del ricorrente.</p>
<p>5. &#8211; Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;riguardo all&#8217;apprezzamento della consulenza tecnica di parte rispetto alla consulenza tecnica d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa fondare la propria decisione su di una consulenza &#8220;stragiudiziale&#8221;, deve dar conto dell&#8217;iter logico seguito nella formazione del suo convincimento, posto che la c.t.u. fornisce &#8220;maggiore garanzia di affidabilita&#8217;&#8221;, mentre nella specie cio&#8217; non sarebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato credito alle foto allegate alla consulenza di parte (peraltro, tardivamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e facendo proprie quelle del c.t.p. &#8220;in ordine ai singoli interventi ed al loro quantum senza alcun rilievo critico e senza alcuna verifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi&#8221;, avendo il predetto consulente indicato nel computo metrico &#8220;anche interventi del tutto ingiustificati&#8221;. Sicche&#8217;, il giudice di appello non avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valutazione delle prove, mancando altresi&#8217; di fornire adeguata e sufficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non aver proceduto all&#8217;assunzione delle prove orali offerte dalle parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro smentiti dalla documentazione in atti, come la relazione della Polizia giudiziaria del 21 gennaio 1999.</p>
<p>5.1. &#8211; I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili.</p>
<p>Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal consulente tecnico d&#8217;ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, il giudice di appello puo&#8217; pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell&#8217;ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni.</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i contenuti della consulenza tecnica di parte prodotta dall&#8217;appellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa &#8211; come gia&#8217; messo in risalto in precedenza &#8211; di documentazione atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza, di per se&#8217; priva di autonomo valore probatorio), e&#8217; giunta a ritenere, ai fini del quantum debeatur, non convincenti le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla ipotizzata sostituzione parziale delle piastrelle danneggiate del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle uguali (invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle dell&#8217;intero pavimento), sia ai &#8220;rattoppi circoscritti alle sole parti danneggiate&#8221; delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, infine, nella riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrelle e rivestimenti in ceramica &#8220;sul presupposto che quelli danneggiati erano gia&#8217; vecchi&#8221;. Interventi, questi, che la Corte territoriale ha inteso come &#8220;escamotage tecnici&#8221; non soddisfacenti, posti al fine di &#8220;ridurre gli interventi di ripristino attraverso semplici riparazioni, limitando le parti da rifare&#8221;.</p>
<p>A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le tramezze del bagno e della cucina dovessero essere &#8220;ricostruite ex novo&#8221; per poter sostenere il peso &#8220;dei pensili e della caldaia a gas&#8221;, essendo la loro stabilita&#8217; &#8220;seriamente compromessa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto&#8221;, le quali ne facevano risaltare l&#8217;importanza. Inoltre, nella sentenza impugnata si e&#8217; osservato che l&#8217;appartamento della (OMISSIS) risultava &#8220;in buono stato di manutenzione&#8221; e, in particolare, tali risultavano, in base alla documentazione fotografica, le piastrelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicche&#8217; non poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la (OMISSIS) avrebbe beneficiato di un arricchimento a seguito della sostituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale da utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del 25%, la&#8217; dove &#8211; si soggiunge ancora in sentenza &#8211; &#8220;non risulta che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con caratteristiche diverse rispetto a quelli danneggiati&#8221;.</p>
<p>Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente attrezzata e congruente, che si fonda non solo sul contenuto dell&#8217;elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale fotografico acquisito ritualmente in atti. Sicche&#8217;, neppure sono ravvisabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il complessivo convincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari interventi ripristinatori in luogo di quelli meramente riparatori delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione, che, per esigenze di uniformita&#8217;, traducentesi in condizioni di normale abitabilita&#8217;, richiedano un intervento ripristinatorio piu&#8217; esteso, il diritto del proprietario dell&#8217;immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell&#8217;intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni in relazione all&#8217;eventuale vantaggio ricevuto, essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell&#8217;illecito, che non puo&#8217; essere addossato al danneggiato stesso (si veda, per una fattispecie di rifacimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate dall&#8217;evento dannoso, Cass., 3 aprile 1982, n. 2063).</p>
<p>Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacche&#8217;, a fronte dell&#8217;anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente, lungi dall&#8217;evidenziarne deficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura ad esso favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilita&#8217; e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e&#8217; assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).</p>
<p>6. &#8211; Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., &#8220;in relazione alla liquidazione a titolo risarcitorio di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese perizie tecniche&#8221;.</p>
<p>Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico estimativo del consulente di parte, la Corte territoriale avrebbe incluso anche la voce &#8220;Rimborso spese legali&#8221; per euro 5.000,00 e quella &#8220;Rimborso spese perizie tecniche&#8221; per euro 2.000,00 e cio&#8217; in violazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., che dispone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente agli onorari di difesa.</p>
<p>6.1. &#8211; Con l&#8217;ottavo ed il nono motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine al riconoscimento in favore della (OMISSIS) delle voci di danno di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separata liquidazione in dispositivo delle spese processuali e dell&#8217;imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata in euro 33.400,00 &#8220;ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>6.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati.</p>
<p>La Corte territoriale ha liquidato, in favore della (OMISSIS), la somma complessiva di euro 33.400,00, quale &#8220;importo congruo rispetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;; importo comprensivo anche della somma di euro 1.500,00, a titolo risarcimento per il danno conseguente al mancato utilizzo della propria abitazione ed al reperimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei lavori di ripristino.</p>
<p>Le poste di euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa controricorrente (OMISSIS) ha, peraltro, ammesso come non dovuta, altresi&#8217; deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in favore del ricorrente) e di euro 2.000,00 per perizie tecniche (che la (OMISSIS) ha, comunque, riconosciuto di non aver corrisposto), che integrano, come le stesse anzidette parti confermano, il predetto montante risarcitorio, non trovano, dunque, giustificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del danno riconosciuto alla (OMISSIS).</p>
<p>Ha, dunque errato il giudice di appello nella liquidazione del danno in favore dell&#8217;appellante, ricomprendendo in essa voci che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha espressamente affermato di calibrare il ristoro dovuto.</p>
<p>7. &#8211; Con il decimo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ., &#8220;in relazione al diritto alla manleva del (OMISSIS) nei confronti della ditta appaltatrice&#8221;.</p>
<p>Ad avviso del ricorrente, sebbene l&#8217;appaltatore risponda nei confronti del committente solo in caso di cattiva esecuzione del contratto, cio&#8217; non verrebbe ad escludere la responsabilita&#8217; dello stesso appaltatore nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., per cui esso, quale esecutore materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l&#8217;appaltante, salvo i casi in cui vi sia stata ingerenza tale di quest&#8217;ultimo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, cio&#8217; non sarebbe avvenuto, posto che la ditta (OMISSIS) fece rifare i calcoli per l&#8217;installazione delle travi metalliche dall&#8217;ing. (OMISSIS) e poi, su indicazione di quest&#8217;ultimo, installo&#8217; travi in calcestruzzo armato, cosi&#8217; da organizzare i propri lavori &#8220;senza alcuna interferenza da parte dell&#8217;arch. (OMISSIS) riguardo ai metodi di lavoro e gestione del cantiere e con propria autonomia decisionale d operativa. Peraltro, era onere della (OMISSIS) s.n.c. provare l&#8217;esistenza di un appalto &#8220;a regia&#8221;, posto che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore si presume, cosi come la sua responsabilita&#8217;.</p>
<p>7.1. &#8211; Con l&#8217;undicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa e comunque insufficiente motivazione &#8220;in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nella causazione dei danni&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nell&#8217;affermare la mancanza di prova della responsabilita&#8217; della (OMISSIS) s.n.c., avrebbe del tutto omesso di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice presenti nell&#8217;espletata c.t.u..</p>
<p>7.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>E&#8217; principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la responsabilita&#8217; del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato che il fatto lesivo e&#8217; stato commesso dall&#8217;appaltatore &#8211; che di regola opera in autonomia &#8211; in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull&#8217;opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 maggio 2011, n. 11757; Cass., 20 settembre 2011, n. 19132).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l&#8217;onere della prova, ha ritenuto comprovato che il (OMISSIS) non solo avesse progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta (OMISSIS) s.n.c., ma anche provveduto alla direzione degli stessi. Tale assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da parte del ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, cosi&#8217; da introdurre, inammissibilmente (Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), temi nuovi e non dibattuti in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre specifici mezzi di denuncia in ordine ad eventuali omissioni da parte della Corte territoriale nell&#8217;integrazione istruttoria della controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede deduce.</p>
<p>Sicche&#8217;, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, e&#8217; dunque coerente l&#8217;ulteriore affermazione del giudice di merito circa il mancato riscontro della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore in una situazione che vedeva quest&#8217;ultimo come mero esecutore delle opere appaltate. Cosi&#8217; come, in siffatto contesto, risulta irrilevante ai fini dell&#8217;affermazione della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nudus minister porre in risalto gli accertamenti della consulenza tecnica d&#8217;ufficio (peraltro, tramite un richiamo solo parziale dell&#8217;elaborato) sulla cattiva esecuzione delle opere oggetto dell&#8217;appalto da cui e&#8217; derivato il danno lamentato dal terzo, giacche&#8217; con cio&#8217; si viene a confermare l&#8217;esistenza di un fatto determinativo di danno, ma non gia&#8217; ad escludere la responsabilita&#8217; per lo stesso fatto del committente progettista e, soprattutto, direttore dei lavori.</p>
<p>8. &#8211; Con il dodicesimo mezzo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. &#8220;per omessa pronuncia sulla domanda del (OMISSIS) in sede di appello incidentale relativamente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in solo euro 800,00&#8243;. Con la comparsa di costituzione in appello del 19 novembre 2003, esso (OMISSIS) aveva chiesto la rideterminazione dell&#8217;importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua inadeguatezza, sia per la mancata considerazione &#8220;del tempo necessario per gli interventi di consolidamento del solaio comune tra i due appartamenti nonche&#8217; del costo per lo smontaggio ed il reimpianto del cantiere, quantificato in euro 1.000,00&#8243;. Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimento del danno (ammontante ad euro 4.000,00) per il &#8220;tempo perso&#8230; per interventi e sopralluoghi in dipendenza delle iniziative della (OMISSIS) presso il Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>8.1. &#8211; Il motivo &#8211; con cui chiaramente si deduce l&#8217;omessa pronuncia su domanda oggetto di appello incidentale, puntualizzandosi altresi&#8217; i relativi estremi e contenuto &#8211; e&#8217; fondato.</p>
<p>Come emerge gia&#8217; dalla stessa sentenza impugnata, il (OMISSIS), con il proposto gravame incidentale, aveva concluso per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni &#8220;subiti e subendi: per l&#8217;ingiustificata sospensione dei lavori (comunque in misura superiore a euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di consolidamento del solaio comune; per il costo di smontaggio e reimpianto del cantiere ; per il tempo perso a causa degli interventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla (OMISSIS) sia prima che dopo il rilascio della concessione edilizia, con eventuale liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.&#8221;.</p>
<p>Nessuna statuizione ha assunto la Corte d&#8217;appello su tale domanda di danni, non rinvenendosi in sentenza alcuna argomentazione nella quale, peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa.</p>
<p>9. &#8211; Con il tredicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine alla liquidazione in favore della (OMISSIS) &#8220;di una somma per inutilizzo del proprio appartamento durante i lavori nonostante tale appartamento sia privo del certificato di abitabilita&#8217;&#8221;.</p>
<p>Nel riconoscere l&#8217;importo risarcitorio di euro 1.500,00 alla (OMISSIS) per il reperimento di altro alloggio durante i lavori di sistemazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla questione, rilevata da esso (OMISSIS), della mancanza del certificato di abitabilita&#8217; dell&#8217;appartamento, siccome risultante da documentazione in atti, con la conseguenza che l&#8217;immobile non avrebbe potuto essere utilizzato ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell&#8217;articolo 222 del &#8220;T.U.LL.SS.&#8221; all&#8217;ordine di sgombero; sicche&#8217; la &#8220;somma riconosciuta costituisce risarcimento di un&#8217;attivita&#8217; illecita, come tale inammissibile&#8221;.</p>
<p>9.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Pur in disparte il profilo di inammissibilita&#8217; dello stesso (giacche&#8217; si deduce una omessa motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre sembra piuttosto che si intenda denunciare una mancata pronuncia su specifica eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dello stesso articolo 360, n. 4 e con specifica indicazione delle modalita&#8217; di proposizione dell&#8217;eccezione stessa in sede di gravame), esso e&#8217; comunque privo di consistenza.</p>
<p>Difatti, non e&#8217; censurato l&#8217;accertamento sul fatto che la (OMISSIS) abbia comunque utilizzato l&#8217;immobile come propria abitazione, mentre e&#8217; assolutamente generico &#8211; e comunque in alcun modo calato nella realta&#8217; della vicenda oggetto di controversia &#8211; l&#8217;assunto sul quando il certificato di abitabilita&#8217; sia mancato in riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, soprattutto, sulla carenza di detto certificato ai fini della effettiva (e non gia&#8217; astratta) inutilizzabilita&#8217; dell&#8217;immobile medesimo. Cio&#8217; in quanto, non ponendosi nella specie questione di circolazione giuridica del bene immobile, ma questione della sussistenza di un danno per impossibilita&#8217; dell&#8217;utilizzo dell&#8217;abitazione, occorre considerare che la mancanza del certificato di abitabilita&#8217; non esclude di per se&#8217; la conformita&#8217; dell&#8217;abitazione stessa alle norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984, n. 6403), ne&#8217;, quindi, la sua utilizzazione in concreto, con la conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione del giudice di appello che ha riconosciuto alla (OMISSIS) il risarcimento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso di tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito ascrivibile al (OMISSIS) (si veda, per una fattispecie speculare, in cui e&#8217; stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti concretamente utilizzato il proprio appartamento pur in assenza del certificato di abitabilita&#8217;, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377; sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, nonostante il mancato rilascio della relativa abitabilita&#8217;, si veda Cass., 25 maggio 2010, n. 12708).</p>
<p>10. &#8211; Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;in ordine al concorso di colpa della (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata la&#8217; dove da credito alle risultanze della c.t.u. soltanto per escludere il concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile per il resto. Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al vero che il c.t.u. abbia escluso &#8220;chiaramente&#8221; il concorso di colpa della (OMISSIS), evidenziandosi nella consulenza la presenza di &#8220;vecchie fessurazioni, non collegabili direttamente con i lavori eseguiti dal (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; l&#8217;incertezza sul fatto che i lavori realizzati nel 1991 dalla (OMISSIS) avessero, o meno, determinato &#8220;un incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo&#8221;.</p>
<p>Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione la&#8217; dove rileva che la (OMISSIS) &#8220;avrebbe solo demolito&#8230; alcune tramezze ed aperto una finestra nel bagno&#8221;, cosi da addossare ai lavori eseguiti dal (OMISSIS) l&#8217;intera eziologia dei danni, senza considerare che i lavori realizzati dall&#8217;attrice tra il 1991 ed il 1995 avevano riguardato la demolizione del &#8220;muro di spina centrale dell&#8217;immobile&#8221;, senza predisporre opera di consolidamento sul solaio sottostante e in difformita&#8217; dalla concessione edilizia, come risulterebbe dall&#8217;ordinanza di riduzione in pristino del Comune di (OMISSIS), prodotta in atti.</p>
<p>Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche particolari per valutare il nesso causale tra i danni lamentati e i precedenti lavori realizzati dalla stessa (OMISSIS), la&#8217; dove risulterebbe irrilevante &#8220;la diversa scansione temporale degli interventi e che i danni provocati dalla (OMISSIS) non sono stati immediatamente rilevati in quanto all&#8217;epoca l&#8217;appartamento sottostente del (OMISSIS) non era abitato&#8221;.</p>
<p>10.1. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.</p>
<p>La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di legge e&#8217;, di per se&#8217;, inammissibile cosi come prospettata, posto che, nella sua assoluta genericita&#8217; e in assenza di qualsivoglia indicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina, e&#8217; impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).</p>
<p>Cio&#8217; detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione del danno da essa stessa patito, che la Corte territoriale ha invece ascritto integralmente al (OMISSIS).</p>
<p>Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda gia&#8217; Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l&#8217;indagine intesa ad accertare se l&#8217;evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente dell&#8217;autore del fatto illecito e del danneggiato si risolve in un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attingendo dalle conclusioni della espletata c.t.u., sia traendo il proprio convincimento direttamente dalla documentazione fotografica in atti, che non era riscontrabile un concorso di colpa della (OMISSIS) ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel suo appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso deponeva, per l&#8217;appunto, l&#8217;elaborato peritale, ma, altresi&#8217;, risultava logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguardato modifiche interne, con la demolizione di tramezze e l&#8217;apertura di una finestra nel bagno, sicche&#8217; non potevano ad esse eziologicamente ricollegarsi &#8220;il distacco con crepe di tramezze dal soffitto, le fessurazioni dei pavimenti e delle ceramiche di rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso, le fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori danni documentati attraverso numerose foto&#8221;, da ascriversi integralmente &#8220;alle demolizioni effettuate dal (OMISSIS) nell&#8217;appartamento sottostante che hanno determinato la perdita di appoggio di solai con sconnessione e movimento degli stessi&#8221; (in particolare, la demolizione del muro portante della facciata sud, con intervento negativamente incisivo sulla stabilita&#8217; dell&#8217;immobile).</p>
<p>La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa mosse dal ricorrente, posto che l&#8217;affermata insussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella verificazione del danno si lega ad impianto motivazionale adeguato, coerente, supportato da idonei riscontri probatori e privo di errori giuridici, mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall&#8217;attingere alla necessaria specificita&#8217; di prospettazione, fondandosi su estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e della stessa motivazione della sentenza impugnata, nonche&#8217; propongono una diversa lettura degli atti processuali e della vicenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente, all&#8217;accertamento riservato al giudice del merito (come gia&#8217; in precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile di questa Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 2010 e Cass. n. 6064 del 2008).</p>
<p>11. &#8211; Vanno, dunque, accolti il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati i restanti motivi.</p>
<p>La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio dovra&#8217; attenersi, per cio&#8217; che concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto alla (OMISSIS), a quanto si e&#8217; statuito (in riferimento all&#8217;esame congiunto dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; inoltre, alla stregua di quanto si e&#8217; statuito (in sede di esame del dodicesimo motivo di ricorso) al p. 8.1. che precede, dovra&#8217; esaminare la domanda di danni proposta dal (OMISSIS) sulla quale il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato.</p>
<p>Infine, il medesimo giudice del rinvio dovra&#8217; provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Trento, che provvedera&#8217; anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 9 gennaio 2013, n. 378</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 18:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsailità del proprietario/custode di una piscina?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15024/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ved. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) figli legittimi e unici eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 5358/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA del 18.10.2010, depositata il 22/12/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
udito per i ricorrenti l&#8217;Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; La sentenza impugnata, depositata il 21 dicembre 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria del dante causa dell&#8217;odierna ricorrente, ritenendo che: a. l&#8217;infortunio non potesse essere direttamente ricollegato al pavimento della piscina, avuto riguardo allo stato dei luoghi e tenuto conto della certificazione di agibilita&#8217;; b. in ogni caso la condotta disattente ed imprudente dell&#8217;attore &#8211; transito senza ciabatte di gomma a bordo vasca in luogo sempre bagnato ed in discesa &#8211; era fatto esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e ad escludere la responsabilita&#8217; del custode; c. la responsabilita&#8217; di parte appellata andava esclusa anche sotto il profilo non essendo emersa nella specie la sussistenza degli elementi integranti una situazione di pericolo occulto.</p>
<p>2 &#8211; Ricorrono per cassazione gli eredi del danneggiato con due motivi; la (OMISSIS) resiste con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>3. &#8211; I ricorrenti deducono i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. insufficiente ed erronea valutazione circa un punto decisivo della controversia, contestando la valutazione delle deposizioni dei testi operata dalla Corte territoriale, nonche&#8217; le valutazioni della stessa in ordine all&#8217;insussistenza degli elementi dell&#8217;insidia o trabocchetto;</p>
<p>3.2. violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., in violazione dell&#8217;orientamento giurisprudenziale della Corte, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato o ignorato determinate circostanze di fatto, senza valutare le negligenze dei titolari della piscina.</p>
<p>4. &#8211; Le censure &#8211; che possono trattarsi congiuntamente data l&#8217;intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l&#8217;evento dannoso e la &#8220;cosa&#8221; in custodia &#8211; implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realta&#8217;, un&#8217;inammissibile &#8220;diversa lettura&#8221; delle risultanze probatorie, senza tenere presente:</p>
<p>4.1. quanto alla valutazione di elementi probatori (contestate in entrambe le censure), il controllo di legittimita&#8217; sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non puo&#8217; spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perche&#8217; ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall&#8217;articolo 360 c.p.c.. Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all&#8217;individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita&#8217; e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all&#8217;interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. SAI 11 giugno 1998 n. 5802 e, piu&#8217; recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07 e 21153/10, in motivazione);</p>
<p>4.2. quanto agli elementi di cui s&#8217;invoca l&#8217;omessa considerazione nel secondo motivo, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d&#8217;inammissibilita&#8217;, questioni che siano gia&#8217; comprese nel tema del decidere del giudizio d&#8217;appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita&#8217; questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d&#8217;ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita&#8217; per novita&#8217; della censura, ha l&#8217;onere non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita&#8217; di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. n. 19976/2009; 13958/2007, in motivazione; 7981/2007; 2140/2006; 22154/2004);</p>
<p>4.3. nonche&#8217;, circa la restante parte del secondo motivo, il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., individua un&#8217;ipotesi di responsabilita&#8217; oggettiva, essendo sufficiente per l&#8217;applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in se&#8217; la violazione dell&#8217;obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilita&#8217; e&#8217; esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell&#8217;evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne e&#8217; fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull&#8217;attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l&#8217;accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilita&#8217; oggettiva che quello in ordine all&#8217;intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento e&#8217; insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L&#8217;attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita&#8217;, deve provare l&#8217;esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell&#8217;articolo 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilita&#8217; per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa &#8211; Principio enunciato ai sensi dell&#8217;articolo 360-bis cod. proc. civ., n. 1).</p>
<p>La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, e&#8217; stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra il pavimento della piscina e la caduta, essendo stato accertato, in linea di fatto (come non adeguatamente contestato neppure dalla difesa della parte ricorrente) che l&#8217;incidente si e&#8217; verificato per fatto della stessa danneggiate.</p>
<p>Le doglianza e&#8217; comunque (oltre che inammissibile anche) manifestamente infondata atteso:</p>
<p>- da un lato, che la responsabilita&#8217; prevista dall&#8217;articolo 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilita&#8217; mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita&#8217; e di assoluta eccezionalita&#8217; costituisce caso fortuito anche la riferibilita&#8217; dell&#8217;evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858) e nella specie e&#8217; stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso alla ricorrente;</p>
<p>- dall&#8217;altro, che il caso fortuito cui fa riferimento l&#8217;articolo 2051 c.c., deve intendersi nel senso piu&#8217; ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi &#8211; infatti &#8211; che nel caso in cui l&#8217;evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un&#8217;ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279).</p>
<p>4. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>La parte resistente ha presentato memoria, sostanzialmente adesiva alle valutazioni in fatto e in diritto espresse nella relazione.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio&#8217; essere rigettato essendo manifestamente infondato ai sensi di cui in motivazione.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; nulla e&#8217; da disporsi per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della resistente (OMISSIS), che liquida in euro 2.400,00, di cui euro 2.200,00 per onorario, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 10 dicembre 2012, n. 22384</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-10-dicembre-2012-n-22384/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[idraulico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Di chi è la responsabilità se l'impianto elettrico provoca un decesso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28115/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1710/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2009, R.G.N. 277/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 23 settembre 1993 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di (OMISSIS).</p>
<p>Esposero che questi, recatosi il giorno 18 settembre 1991 presso l&#8217;abitazione dei coniugi (OMISSIS) per eseguire un intervento di riparazione all&#8217;impianto idraulico, era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre alzava il braccio del galleggiante sito nella cisterna dell&#8217;autoclave. Dedussero che la responsabilita&#8217; dell&#8217;infortunio andava ascritta al (OMISSIS), titolare della ditta che aveva realizzato l&#8217;impianto elettrico nell&#8217;abitazione dei (OMISSIS), al (OMISSIS) e all&#8217; (OMISSIS), dipendenti della stessa, nonche&#8217; ai committenti.</p>
<p>Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.</p>
<p>Con sentenza del 1 settembre 1998, il giudice adito affermo&#8217; la responsabilita&#8217; del solo (OMISSIS) nella eziologia del sinistro, conseguentemente condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli attori. Rigetto&#8217; invece le altre domande. Proposto gravame principale da (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217; da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e gravame incidentale da (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello, in data 27 novembre 2000, dichiaro&#8217; la concorrente responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e di (OMISSIS), mentre escluse quella dei proprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS). Detta pronuncia venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 5236 del 15 marzo 2004, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei committenti.</p>
<p>Riassunto il giudizio, la Corte d&#8217;appello di Palermo, in data 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) corresponsabili della morte di (OMISSIS), per l&#8217;effetto condannandoli in solido al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 169.843,21, e, in favore di (OMISSIS), di quella di euro 28.061,38, oltre agli interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.</p>
<p>Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), formulando quattro motivi e notificando l&#8217;atto a (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217; a (OMISSIS). Gli intimati non hanno svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 Con il primo motivo di ricorso, gli impugnanti denunciano violazione dell&#8217;articolo 384 c.p.c., in relazione agli articoli 2043 e 2051 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Le critiche si appuntano contro la ritenuta responsabilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) quali custodi dell&#8217;impianto elettrico, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.</p>
<p>Secondo gli esponenti erroneamente il giudice di merito aveva ignorato le considerazioni svolte dal Tribunale di Palermo nel decreto con il quale aveva disposto l&#8217;archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), escludendo qualsivoglia forma di responsabilita&#8217; a carico degli stessi. Aggiungono che, a ben vedere, i vizi motivazionali riscontrati dalla Corte Regolatrice nella sentenza di cassazione con rinvio concernevano la diversa valenza attribuita alle deficienze originarie dell&#8217;impianto elettrico nei confronti dei committenti, da una parte, e del (OMISSIS) e del (OMISSIS), dall&#8217;altra: e invero, solo in relazione ai primi il giudice di merito aveva attribuito alla condotta dell&#8217; (OMISSIS) la natura di causa efficiente autonoma ed esclusiva nella causazione dell&#8217;evento dannoso, laddove siffatta natura era stata negata nello scrutinio relativo alla responsabilita&#8217; degli altri convenuti.</p>
<p>Assumono quindi che i rilievi del giudice di legittimita&#8217; non imponevano affatto di disconoscere l&#8217;efficienza causale esclusiva dell&#8217;intervento dell&#8217; (OMISSIS) nei confronti dei custodi dell&#8217;immobile, ancorche&#8217; analogo giudizio non potesse valere nei confronti dei costruttori.</p>
<p>2 Le critiche sono infondate.</p>
<p>Occorre muovere dalla considerazione che, nella sentenza di cassazione con rinvio, questa Corte ebbe in limine a osservare che, avendo il giudice di merito ritenuto che l&#8217;impianto elettrico era stato realizzato nel 1988 anche in violazione delle regole dettate dalla legge n. 186 del 1968, e segnatamente per la mancanza di messa a terra e di un dispositivo di interruzione automatica del circuito, misure previste dalle norme GEI del 1984 e poi del 1987, che se esistenti, avrebbero, impedito la folgorazione dell&#8217; (OMISSIS), nonostante l&#8217;operazione errata dell&#8217; (OMISSIS), l&#8217;impianto in questione, nella ricostruzione fattuale operata dal decidente, presentava il carattere delle pericolosita&#8217; intrinseca. Ha quindi rilevato che, avendo la Corte territoriale affermato la concorrente responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (suo datore di lavoro), per fatti risalenti al 1988 al momento della realizzazione dell&#8217;impianto elettrico, e quindi in epoca precedente al fatto dell&#8217; (OMISSIS), non poteva piu&#8217; escludere la responsabilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS), quali custodi dell&#8217;impianto elettrico a norma dell&#8217;articolo 2051 c.c., per il caso fortuito costituito dal comportamento del terzo e cioe&#8217; dell&#8217; (OMISSIS).</p>
<p>Ha aggiunto che il fatto che il vizio del sistema dipendesse da una deficienza in fase di costruzione non escludeva affatto la responsabilita&#8217; del custode, tanto piu&#8217; che l&#8217;impianto era stato realizzato ed ultimato nel 1988, mentre l&#8217;incidente mortale si era verificato nel 1991, per cui era fuor di luogo ogni possibile richiamo ai principi in tema di responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore e del committente, dovendo, invece, la questione essere valutata solo alla luce della normativa in tema di responsabilita&#8217; del custode in caso di difetto di costruzione della cosa custodita.</p>
<p>In ogni caso, la giurisprudenza, con riguardo alla pericolosita&#8217; della cosa per vizio di costruzione, si era ormai consolidata nel senso che il proprietario-custode di un bene immobile e&#8217; responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri, poiche&#8217; e&#8217; appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata, che aveva fissato l&#8217;inizio della sequenza causale dell&#8217;evento dannoso (verificatosi nel (OMISSIS)) gia&#8217; nella fase di costruzione dell&#8217;impianto dell&#8217;elettropompa (avvenuta nel (OMISSIS)), affermando la concorrente responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e che aveva poi escluso la responsabilita&#8217; dei custodi-proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS), per fatto del terzo (l&#8217; (OMISSIS) nel 1991), era errata in diritto, oltre ad essere contraddittoria nella motivazione.</p>
<p>3. Chiamata a riesaminare i motivi di appello alla luce delle serrate e stringenti argomentazioni del giudice di legittimita&#8217;, la Corte territoriale ha affermato che la responsabilita&#8217; dei proprietari-custodi non poteva essere tout court esclusa dagli originari e strutturali difetti dell&#8217;impianto elettrico, realizzato nel 1988; che conseguentemente al comportamento dell&#8217; (OMISSIS) non andava attribuita efficacia causale esclusiva nella causazione dell&#8217;evento, considerato che, per quanto emerso dagli accertamenti peritali disposti in sede penale dal G.I.P., la folgorazione dell&#8217; (OMISSIS) sarebbe stata evitata in assenza degli originari difetti strutturali dell&#8217;impianto.</p>
<p>4 Ora, siffatto apparato motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso, atteso che il giudice di merito non si&#8217; e&#8217; acriticamente appiattito su un principio di diritto, senza verificare la sussistenza delle condizioni per affermarne l&#8217;operativita&#8217; con riguardo al caso dedotto in giudizio, ma ha esaminato il contesto probatorio di riferimento nonche&#8217; i dati di fatto che potevano ormai considerarsi pacifici in causa per approdare, sulla loro base, alla scelta adottata in dispositivo.</p>
<p>Quanto poi ai rilievi in ordine al preteso malgoverno del decreto di archiviazione emesso dal GIP, a prescindere dai profili di inammissibilita&#8217; delle critiche per la mancata ottemperanza agli oneri imposti dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 6, e&#8217; sufficiente osservare che l&#8217;assoluta disomogeneita&#8217; tra i presupposti della responsabilita&#8217; penale e quelli della responsabilita&#8217; civile ex articolo 2051 cod. civ., rende inutile e defatigatorio ogni parallelismo tra gli esiti delle rispettive verifiche.</p>
<p>5 Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 384 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1223, 1224, 1283, 2043 e 2056 c.c., nonche&#8217; articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Sostengono che il giudice del rinvio non poteva rivalutare le somme liquidate dalla Corte d&#8217;appello di Palermo e poi liquidare gli interessi compensativi applicando un tasso medio pari al 4% annuo, laddove il tasso degli interessi ammontava, nell&#8217;anno 2009, al 3% annuo e dal 1 gennaio 2010 all&#8217;1%; che erroneamente il decidente aveva disatteso il principio per cui gli interessi vanno calcolati non sulla somma interamente rivalutata, ma sulla somma via via rivalutata con periodicita&#8217; annuale; che aveva, in definitiva, ignorato tutti i principi enunciati, in parte qua, dal giudice di legittimita&#8217;; che neppure aveva specificato a quale criterio si era attenuta, limitandosi a richiamare, per relationem, altro provvedimento.</p>
<p>6 Le critiche non hanno pregio per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata il giudice d&#8217;appello, rivalutate le somme a suo tempo liquidate, ha riconosciuto, sui relativi importi, gli interessi compensativi dal novembre 2000 fino al soddisfo, al tasso medio del 4% annuo, equitativamente determinato, tenuto conto dell&#8217;andamento del valore del denaro nel periodo considerato, stabilendo altresi&#8217; che tali interessi andassero calcolati, seguendo lo stesso metodo della sentenza di appello, su un importo che costituiva la media fra le somme dovute a titolo risarcitorio alla data della liquidazione in quel la sede fatta, e le somme rivalutate alla data della pronuncia emessa in sede di rinvio.</p>
<p>7 A giudizio del collegio la decisione impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione dei seguenti principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte: a) il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore; b) in caso di suo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, svolgendo piuttosto una funzione compensativa, in quanto volti a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual&#8217;era all&#8217;epoca del prodursi del danno; c) la loro attribuzione costituisce quindi una mera modalita&#8217; o tecnica liquidatoria, del possibile danno da lucro cessante, modalita&#8217; alla quale e&#8217; consentito al giudice di far ricorso, con il solo limite dell&#8217;impossibilita&#8217; di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell&#8217;illecito; d) gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono infatti essere calcolati dalla data dell&#8217;illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all&#8217;articolo 2056 c.c., in cui e&#8217; ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex articolo 1226 c.c. (Cass. sez. un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass. civ. 9 marzo 2010, n. 5671).</p>
<p>In definitiva la liquidazione forfettaria degli interessi al tasso medio del 4% annuo e&#8217; corretta, trattandosi di un criterio di determinazione in via equitativa del danno da ritardo niente affatto sperequato ed arbitrario, in relazione alla funzione reintegratrice del patrimonio del danneggiato, propria degli interessi compensativi. Le censure vanno pertanto rigettate.</p>
<p>8 Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), gli impugnanti contestano la loro condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, sostenendo che, almeno quelle dei primi due gradi, dovevano andare a carico dei resistenti.</p>
<p>9 Le critiche, inammissibili sotto il profilo che ne&#8217; indicano le norme di legge asseritamente violate, ne&#8217; i vizi motivazionali da cui sarebbe affetta, sul punto, la sentenza impugnata, in spregio ai caratteri propri di giudizio a critica vincolata del processo innanzi al giudice di legittimita&#8217;, sono in ogni caso destituite di fondamento. Valga al riguardo considerare che i ricorrenti sono stati condannati in solido con il (OMISSIS), il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS) al pagamento delle spese sostenute in primo e secondo grado dalla (OMISSIS), in proprio e nella qualita&#8217;, nonche&#8217;, essi soli, al pagamento di quelle del giudizio di rinvio.</p>
<p>Considerato che la condanna accede all&#8217;affermazione della loro responsabilita&#8217; nella causazione del sinistro ove perse la vita (OMISSIS), essa e&#8217; stata evidentemente pronunciata proprio in applicazione del principio della soccombenza.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; respinto.</p>
<p>La mancata costituzione degli intimati vittoriosi esonera da ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsabilità del custode (nello specifico del proprietario di un lastrico solare)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29766-2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3154/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2010, R.G.N. 10840/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione ritualmente notificata (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare al risarcimento danni subiti in data (OMISSIS), quando egli, all&#8217;epoca quattordicenne, si era introdotto insieme ad altro ragazzo, in un immobile allo stato grezzo, di proprieta&#8217; dei convenuti, sito in (OMISSIS) e, dopo essere salito sul lastrico solare dell&#8217;edificio per giocare con un aquilone, era precipitato al suolo, riportando gravi lesioni.</p>
<p>I convenuti resistevano alla domanda, rilevando che l&#8217;incidente era addebitabile esclusivamente al comportamento colposo e imprudente del ragazzo che si era introdotto nella loro proprieta&#8217; interamente recintata.</p>
<p>Con sentenza n. 29298 del 2004 il Tribunale di Roma accoglieva per quanto di ragione la domanda, ritenendo che fosse operante a carico dei convenuti la presunzione di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ. e che, peraltro, il comportamento colposo del danneggiato avesse contribuito all&#8217;evento in ragione del 50%; condannava, quindi, i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 593.722,00 oltre le spese di lite.</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in via incidentale, anche da parte di (OMISSIS), era riformata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 20.07.2010 accoglieva l&#8217;appello principale, assorbito quello incidentale, rigettando la domanda attrice e condannando (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo due motivi e chiedendo confermarsi la sentenza del Tribunale di Roma o in subordine di cassare con rinvio la sentenza impugnata.</p>
<p>Hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), depositando controricorso, con il quale hanno dedotto la manifesta infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. La Corte di appello ha ritenuto superata la presunzione di responsabilita&#8217; per cose in custodia a carico degli odierni resistenti, in considerazione del comportamento gravemente imprudente della vittima, ritenuto di assorbente efficacia causale. A tali effetti ha segnatamente evidenziato, da un lato, che i proprietari dell&#8217;immobile avevano fatto quanto consigliato dalla normale prudenza al fine di evitare che terzi estranei potessero accedere nell&#8217;immobile e si procurassero eventuali danni (non essendo ragionevole ritenere che essi dovessero apporre delle barriere meno agevolmente superabili, dal momento che il loro scopo non e&#8217; quello di impedire a tutti i costi l&#8217;accesso, bensi&#8217; di segnalare che l&#8217;accesso e&#8217; vietato) e, dall&#8217;altro lato, che il sinistro si era verificato &#8211; non gia&#8217; per effetto dell&#8217;accesso nell&#8217;immobile dei (OMISSIS) &#8211; bensi&#8217; perche&#8217; quest&#8217;ultimo vi aveva intrapreso un gioco pericolosissimo, da cui era derivata la caduta.</p>
<p>2. Parte ricorrente impugna la decisione sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), segnatamente per non avere la Corte di appello considerato le circostanze evidenziate dal giudice di prime cure, rappresentate dall&#8217;assenza di cartellonistica con segnale di pericolo e della facile accessibilita&#8217; all&#8217;immobile.</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte di appello considerato che il comportamento del (OMISSIS) non presentava i caratteri dell&#8217;imprevedibilita e dell&#8217;inevitabilita&#8217; con l&#8217;ordinaria diligenza da parte dei custodi.</p>
<p>3. I motivi, che, per la loro stretta connessione, si prestano ad essere esaminati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>3.1. In via di principio si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte &#8211; muovendo da un iniziale approccio che ricollegava la presunzione di responsabilita&#8217; per i danni cagionati da cose &#8220;in custodia&#8221; solo agli eventi derivanti dall&#8217;intrinseco dinamismo della cosa medesima, per la sua obbiettiva consistenza o per l&#8217;effetto di agenti che ne avessero alterato la natura o il modo di operare &#8211; si e&#8217; ormai assestata sull&#8217;affermazione del carattere oggettivo della responsabilita&#8217; ex articolo 2051 cod. civ., come tale sussistente per la semplice esistenza del nesso causale, spostando l&#8217;accento piu&#8217; sul &#8220;rischio&#8221; della custodia che sulla &#8220;responsabilita&#8217;&#8221; della custodia e prescindendo, quindi, dalla pericolosita&#8217; attuale o potenziale della cosa stessa (e, percio&#8217;, anche delle cose inerti) e senza che rilevi, al riguardo la condotta del custode e l&#8217;osservanza o meno dell&#8217;obbligo di vigilanza. Resta inteso, pero&#8217;, che detto rapporto di causalita&#8217; non puo&#8217; farsi dipendere dalla meccanica applicazione della regola della condicio sine qua non, ma deve piuttosto riscontrarsi secondo il criterio della teoria penalistica della causalita&#8217; adeguata, per la quale si considera causa giuri&#8217;dica dell&#8217;evento solo quell&#8217;antecedente necessario che appartiene ad una sequenza causale che, valutata ex ante, non sia stata alterata da fattori esterni eccezionali, e percio&#8217; imprevedibili, e non sia stata cosi&#8217; neutralizzata da questi fattori (cfr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15384). In particolare questa Corte e&#8217; costante nel ritenere che il nesso causale debba essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per se&#8217; prodotto l&#8217;evento, assumendo il carattere del ed. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell&#8217;evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per cio&#8217; stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorche&#8217; dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 25 febbraio 2007, n. 2563 ex multis).</p>
<p>Con piu&#8217; specifico riferimento alla causa esterna prodotta dal fatto del danneggiato e&#8217; stato, altresi&#8217;, chiarito che il giudizio sull&#8217;autonoma idoneita&#8217; causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosita&#8217;, nel senso che quanto meno essa e&#8217; intrinsecamente pericolosa e quanto piu&#8217; la situazione di possibile pericolo e&#8217; tale da essere prevista e superata attraverso l&#8217;adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu&#8217; incidente deve considerarsi l&#8217;efficienza causale dell&#8217;imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilita&#8217; del custode, ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. 17 gennaio 2001 n. 584): in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell&#8217;evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima.</p>
<p>2.1. Ed e&#8217; cio&#8217; che e&#8217; accaduto nella specie secondo gli accertamenti della Corte di merito, che ha ricondotto l&#8217;accesso nell&#8217;immobile &#8211; chiaramente precluso agli estranei -ad un mero antecedente storico necessario dell&#8217;evento, correlativamente evidenziando il comportamento del tutto anomalo dell&#8217;odierno ricorrente che intraprese un gioco pericolosissimo sul lastrico solare, individuato come fatto autonomamente causativo della caduta.</p>
<p>A tal riguardo la Corte territoriale ha evidenziato come, nell&#8217;occasione, il (OMISSIS) supero&#8217; piu&#8217; di una barriera che aveva l&#8217;evidente scopo di precludere l&#8217;accesso al terrazzo di proprieta&#8217; degli odierni resistenti (segnatamente: la recinzione che integralmente circondava l&#8217;immobile e la porta di ingresso al terrazzo, protetto da un cancello in legno retto contro il muro da un bastone a leva), senza prendere in considerazione neppure la dissuasione ad accedere nell&#8217;immobile da parte di un terzo presente sul posto (teste (OMISSIS): non andate piu&#8217; a giocare li&#8217; perche&#8217; cascate) e intraprese, quindi, sul terrazzo un gioco di estrema pericolosita&#8217; &#8211; quello di fare volare e governare un aquilone &#8211; ponendo in essere una manovra di somma imprudenza, quale quella di retrocedere senza prestare attenzione alle proprie spalle in un&#8217;area delimitata da un muretto alto pressappoco mezzo metro.</p>
<p>3.2. Si tratta di accertamenti in fatto, come tali riservati al giudice del merito, che resistono alla generica censura motivazionale espressa con il primo motivo di ricorso.</p>
<p>Il ricorrente si limita in buona sostanza a riproporre le diverse (e a lui piu&#8217; favorevoli) valutazioni svolte dal Tribunale che &#8211; sia pure riconoscendo il concorso colposo del danneggiato &#8211; aveva ritenuto sussistente il collegamento causale con la cosa, sul presupposto della situazione di abbandono dell&#8217;immobile, dell&#8217;assenza di cartellonistica di pericolo e della facile accessibilita&#8217; nell&#8217;immobile. Senonche&#8217; si tratta di elementi, esplicitamente o implicitamente valutati e disattesi dalla Corte di appello, allorche&#8217;, da un lato, ha evidenziato l&#8217;idoneita&#8217; delle barriere apposte a vietare l&#8217;accesso a terzi, l&#8217;abusiva immissione nell&#8217;immobile da parte del (OMISSIS) e l&#8217;indifferenza del ragazzo anche agli avvertimenti verbali del terzo e, dall&#8217;altro, ha rimarcato l&#8217;irrilevanza, nel determinismo causale dell&#8217;evento, della maggiore o minore superabilita&#8217; delle barriere alla luce della condotta abnorme del ragazzo, cosi&#8217; come ricostruita.</p>
<p>3.3. Il procedimento logico &#8211; giuridico sviluppato nel l&#8217;impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni e&#8217; ineccepibile in quanto coerente e razionale e frutto di un esame accurato e puntuale delle risultanze di causa.</p>
<p>Si rammenta che il controllo di logicita&#8217; del giudizio di fatto, consentito al giudice di legittimita&#8217;, non equivale alla revisione del &#8220;ragionamento decisorio&#8221;, ossia dell&#8217;opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una revisione del genere si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall&#8217;ordinamento al giudice di legittimita&#8217; il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente &#8211; ed esistano effettivamente &#8211; vizi deducibili in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Nella specie si e&#8217; di fronte ad una motivazione immune dai vizi assertivamente lamentati in quanto sufficiente (risultando completa la valutazione delle circostanze rilevanti), logica non contraddittoria.</p>
<p>Neppure sussiste il vizio di violazione di legge, giacche&#8217; la Corte territoriale ha correttamente valutato i fatti nella prospettiva del paradigma normativo dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. pervenendo ad una decisione che esclude la responsabilita&#8217; dei custodi in linea con i principi sopra esposti (sub. 3.1.), atteso il ruolo di mero antecedente necessario svolto dalla cosa nel determinismo dell&#8217;evento, esclusivamente riconducibile all&#8217;anomalo comportamento della vittima, cosi&#8217; come ricostruito.</p>
<p>In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza; la relativa liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 5000,00 per compensi) oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[acque meteoriche]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di rigurgito della rete di raccolta delle acque nere e delle acque meteoriche (cd acque ianche) chi ne è responsabile? Quale il tribunale competente?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 1</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALMé Giuseppe &#8211; Presidente<br />
Dott. MACIOCE Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERNABAI Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. DOGUOTTI Massimo &#8211; Consigliere<br />
Dott. CRISTIANO Magda &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso n. 17776/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE di PESARO, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. A. Galvani, rappresentato e difeso dalle avv.to (OMISSIS) ed (OMISSIS), giusta procura speciale a margine della memoria depositata ai sensi dell&#8217;articolo 47 c.p.c., u.c.;</p>
<p style="text-align: center;">- resistente -</p>
<p style="text-align: right;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l&#8217;avv. (OMISSIS) dello studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce alla memoria depositata ai sensi dell&#8217;articolo 47 c.p.c., u.c.;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine della memoria depositata ai sensi dell&#8217;articolo 47 c.p.c., u.c.;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.;</p>
<p style="text-align: right;">- altri intimati -</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Con ricorso ex articoli 8 e 447 bis c.p.c., del 24.2.07 la (OMISSIS) s.n.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro (OMISSIS), che, con contratto del (OMISSIS), le aveva locato un capannone al piano seminterrato dell&#8217;edificio sito alla Via (OMISSIS), nel quale essa svolgeva la propria attività di impresa, e l&#8217; (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), cui il locatore aveva ceduto il contratto, per sentirli, fra l&#8217;altro, condannare al risarcimento dei gravi danni subiti a causa dell&#8217;omessa eliminazione dei vizi di costruzione dell&#8217;impianto fognario del fabbricato, che, in occasione della piena del fiume (OMISSIS), aveva determinato il rigurgito di acque nere e meteoriche dal tombino antistante l&#8217;immobile e l&#8217;allagamento del locale, rendendo inservibili i macchinari collocati al suo interno.</p>
<p>I convenuti si sono costituiti in giudizio deducendo che la responsabilità dell&#8217;accaduto andava addebitata al Comune di Pesaro, proprietario e custode della linea fognaria nella quale confluiva l&#8217;impianto a servizio del capannone, per aver omesso di predisporre le misure necessarie ad evitare il rigurgito, ed hanno chiamato in giudizio l&#8217;ente territoriale.</p>
<p>Anche il Comune si é costituito, ha preliminarmente eccepito l&#8217;incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ed ha, a sua volta, chiamato in causa (OMISSIS) s.p.a. &#8211; concessionaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato &#8211; e la propria compagnia di assicurazioni per i danni cagionati a terzi, (OMISSIS) s.p.a..</p>
<p>(OMISSIS) ha, infine, chiesto ed ottenuto la chiamata di (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.) e dell&#8217;assicuratrice (OMISSIS) s.p.a..</p>
<p>Tutte le società chiamate in causa hanno aderito all&#8217;eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Pesaro.</p>
<p>Con sentenza del 3.6.2010, il giudice adito ha accolto l&#8217;eccezione ed ha pertanto dichiarato la propria incompetenza a decidere, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.</p>
<p>(OMISSIS) s.n.c. ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo, con un primo motivo, che la competenza avrebbe dovuto essere determinata alla stregua della domanda da essa avanzata nei confronti dei convenuti, e non anche della domanda di garanzia da costoro svolta nei confronti del Comune di Pesaro, e, con un secondo motivo, che, anche a voler tener conto di tale domanda, la controversia spetterebbe ugualmente alla cognizione del Tribunale di Pesaro.</p>
<p>li Comune di Pesaro, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito al ricorso con separate memorie. (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. non hanno svolto difese.</p>
<p>Il P.M. ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>La ricorrente e le resistenti hanno depositato memorie ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto al primo, é fondato e merita accoglimento.</p>
<p>Contrariamente a quanto si sostiene nelle memorie depositate dalle parti resistenti, secondo la prospettazione dell&#8217;attrice e dei convenuti (avallata dall&#8217;ATP disposto in corso di causa), l&#8217;allagamento del capannone non é stato causato in via diretta dall&#8217;esondazione del fiume (OMISSIS), ma da vizi di progettazione e/o dall&#8217;omessa manutenzione del sistema fognario, la cui inidoneità a far defluire sotterraneamente le acque del fiume che vi si erano convogliate in occasione della piena, ha determinato il rigurgito di tali acque, frammiste a quelle nere, dai tombino.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque &#8211; nere e meteoriche &#8211; convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse.</p>
<p>La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, é rimasta ferma anche dopo l&#8217;entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, articolo 1 (regolamento recante norme per l&#8217;attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche) conferma &#8211; per espressa esclusione &#8211; la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. 1, 11/01/2001, n. 315).</p>
<p>La rete fognaria non può pertanto considerarsi opera pubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 140, lettera d) del citato Testo Unico.</p>
<p>Difetta, in conclusione, il presupposto sul quale si fonda il principio enunciato da Cass. SU. n. 1066/2006, richiamato nella sentenza impugnata, in ordine ai criteri di individuazione delle competenza del Tribunale ordinario o del TRAP: la verifica che va a tal fine compiuta circa la dedotta dipendenza del danno dall&#8217;errata esecuzione, dalla mancata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento dell&#8217;opera postula infatti, pur sempre, che si tratti di opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche (Cass. n. 1451/2000).</p>
<p>Il giudice del merito, de resto, dopo aver egli stesso ricordato che &#8220;le acque di smaltimento &#8211; piovane e nere &#8211; che confluiscono nel sistema fognario comunale non possono considerarsi acque pubbliche&#8221;, ha poi contraddittoriamente affermato che, avendo i convenuti rappresentato l&#8217;inadeguatezza del sistema fognario in riferimento alla mancanza di cautele dirette ad impedire il rigurgito di acque in caso di piena del fiume (OMISSIS), la controversia ineriva al governo di acque superficiali pubbliche, omettendo totalmente di tener conto che, una volta convogliate all&#8217;interno della fognatura, anche le acque fluviali andavano considerate fognarie.</p>
<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, competente a decidere della controversia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro cui rinvia la causa e che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 aprile 2010 n. 8005</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[danni]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.P. (OMISSIS), M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato CERQUETTI ROMANO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GENTILCORE ACHILLE giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOCCHIO GIORGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il 10/12/2005, R.G.N. 336/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;<br />
udito l&#8217;Avvocato ACHILLE GENTILCORE;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUIDO ORLANDO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. convenivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti), avvenuto nell&#8217;esercizio commerciale della convenuta sito in (OMISSIS).</p>
<p>Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice, a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il giorno dopo la morte.</p>
<p>Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche d&#8217;Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l&#8217;adito Tribunale di Albenga, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi).</p>
<p>Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via incidentale gli intimati e la Corte d&#8217;Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, in accoglimento dell&#8217;appello principale, e rigettando l&#8217;incidentale, rigettava l&#8217;originaria domanda del F. e della M.;</p>
<p>affermava in particolare la Corte Territoriale che &#8220;si deve ritenere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa immediatamente antistante e cioè non abbiano provato che l&#8217;evento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa&#8230;pertanto non vi sono le condizioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c.&#8221;.</p>
<p>Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C. E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si deduce &#8220;violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2051 c.c. e relativo difetto di motivazione.</p>
<p>Con il terzo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2059 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni in primo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. in quanto la Corte d&#8217;Appello di Genova, stravolge la potenzialità della norma violata con l&#8217;impostazione adottata con la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si censura l&#8217;intera motivazione in essa contenuta&#8221;.</p>
<p>Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza di responsabilità della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.</p>
<p>A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultante processuali, da parte della Corte di merito, con particolare riferimento alle espletate consulenza di ufficio e prove testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l&#8217;odierna resistente, valutando inoltre, correttamente, l&#8217;onere probatorio ex art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo inadempimento da parte del F. e della M. sulla base della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado non e&#8217; consentito nella presente sede e, dall&#8217;altro, che la responsabilità prevista dall&#8217;art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto, tra le altre e di recente, Cass. n. 858/2008).</p>
<p>Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova in proposito mentre, invece, in virtu&#8217; di quanto processualmente emerso, e&#8217; stata superata la presunzione iuris tantum di responsabilità a carico dell&#8217;odierna resistente.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010.</p>
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