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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Confini</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[ombreggiante]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Apporre un ombreggiante lungo il confine tra due proprietà costituisce un atto emulativo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30248/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 232/2010 del TRIBUNALE di CUNEO del 27/04/2010, depositata il 07/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN FATTO</strong></p>
<p>Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) di istanza per ottenere &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la condanna di (OMISSIS) alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprieta&#8217;, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea (dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe). Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesivita&#8217; della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell&#8217;appellata (OMISSIS), il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 (depositata il 7 maggio 2010), respingeva l&#8217;appello e per l&#8217;effetto confermava la decisione impugnata.</p>
<p>Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l&#8217;iscrizione, i (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo (non notificata) prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonche&#8217; il vizio di motivazione, degli articoli 833, 875, 1102 e 1105 c.c..</p>
<p>L&#8217;intimata (OMISSIS) non si costituiva nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il consigliere relatore, nominato a norma dell&#8217;articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>All&#8217;udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: &#8220;Con l&#8217;unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprieta&#8217; tenuto conto della lesivita&#8217; dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo.</p>
<p>Premesso che &#8211; di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprieta&#8217; ex articolo 575 c.c., proprio per richiamare la disciplina relativa alle facolta&#8217; del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Cio&#8217; posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l&#8217;analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volonta&#8217; della resistente di creare una barriera fra le proprieta&#8217;, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso il classico telo verde, avente finalita&#8217; rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilita&#8217; (cfr. in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598).</p>
<p>Infondata e&#8217; poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacche&#8217; il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprieta&#8217;, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilita&#8217;, per cui seppure l&#8217;opera puo&#8217; non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneita&#8217; a soddisfarli in gran parte consente l&#8217;esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela (v. Cass. sopra cit.). Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico&#8221;.</p>
<p>Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le prove che si possono addurre in un giudizio per l'apposizione di confini? Bastano i dati catastali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 188/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1730/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenti che si riporta agli atti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 15.6.98 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali comproprietari del fondo sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 9, mappali 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 e 57,convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Ivrea, sez dist. di Strambino, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fossero dichiarate di loro proprieta&#8217; le parti di terreno confinanti con la proprieta&#8217; dei convenuti e da essi abusivamente occupate, con condanna dei convenuti medesimi alla rimozione delle opere ivi realizzate.</p>
<p>Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) negando di aver occupato porzioni di terreno appartenenti agli attori ed eccependo di aver comunque usucapito i beni rivendicati. In via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori alla rimozione di un cancello che dava accesso alla loro abitazione.</p>
<p>Assunte le prove testimoniali ed espletata C.T.U., con sentenza 4.6.2003, il Tribunale di Ivrea rigettava la domanda degli attori per difetto di prova sulla domanda di rivendica e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perche&#8217; proposta tardivamente.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza depositata il 2.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l&#8217;appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte di merito rilevava la inammissibilita&#8217; della domanda, proposta per la prima volta in appello, relativa all&#8217;accertamento della proprieta&#8217; nella parte riguardante il tratto di confine fra i mappali 57 e 56 a nord ed il mappale 58 a sud; dichiarava, inoltre, inammissibile l&#8217;ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedevano la condanna di controparte alla rimozione di ogni manufatto sito a distanza illegale dalla proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) in quanto formulata tardivamente in primo grado e non sorretta da specifico motivo di appello quanto alla mancata pronuncia del primo giudice; per il resto, osservava la Corte di merito che gli appellanti non avevano censurato la qualificazione dell&#8217;azione da loro proposta come rivendicazione sicche&#8217;, stante il giudicato formatosi su detta qualificazione, la questione devoluta al giudice di appello doveva ritenevi limitata alla sussistenza o meno della prova necessaria per l&#8217;accoglimento della domanda di rivendicazione riguardanti le porzioni di terreno nel tratto di confine fra i mappali 56 e 54 a nord ed il mappale 48 a sud, il muro di confine a secco, ubicato tra lo spigolo nord-est dell&#8217;edificio dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e il confine est della proprieta&#8217; degli stessi, nonche&#8217; la striscia di terreno soprastante il muro a secco nel tratto di confine tra il mappale 48 a nord ovest ed il mappale 58 a sud est. Al riguardo riteneva il giudice di appello che gli appellanti non avessero fornito una prova adeguata del loro diritto di proprieta&#8217; posto che le risultanze catastali avevano natura meramente indiziaria.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>errata valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della proprieta&#8217; ex articolo 948 c.c. nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, considerato che &#8220;la C.T.U., tramite accertamenti di altra natura, aveva confermato quanto gia&#8217; era deducibile dalle mappe catastali i cui dati erano comunque attendibili in quanto concordanti con tutte le risultanze istruttorie dei due gradi di giudizio; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva inoltre escludersi che i convenuti avessero contestato il diritto di proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) sulle porzioni di terreno in questione al di la&#8217; di una mera contestazione &#8220;di stile&#8221;.</p>
<p>Dette censure sono prive del requisito di specificita&#8217; in quanto non colgono le complessive ragioni della decisione impugnata e si limitano ad un generico richiamo alle risultanze istruttorie dei due gradi del giudizio di merito senza una loro individuazione specifica con la conseguenza che e&#8217; precluso alla Corte di legittimita&#8217; ogni controllo sulla fondatezza delle doglianze.</p>
<p>Deve, peraltro, evidenziasi che la Corte di merito ha ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che i dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica( Cfr. Cass. n. 1044/95; n. 3398/84), considerata la prova rigorosa richiesta ex articolo 948 c.c..</p>
<p>E&#8217; pur vero che la prova, in tema di revindica, puo&#8217; essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto, a tal fine, insufficiente la C.T.U. perche&#8217; fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori (V. Cass. n 1650/94).</p>
<p>A fronte di detta valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, e&#8217; precluso, in sede di legittimita&#8217;, ogni ulteriore apprezzamento sul punto.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in difetto di attivita&#8217; difensiva da parte degli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 novembre 2012, n. 20556</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-novembre-2012-n-20556/</link>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[frazionamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Da quale punto deve partire il giudice per decidere in materia di apposizione dei confini?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14924/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RUBINETTI Lorenzo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PACE DONATO Antonio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 82/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di POTENZA, depositata il 25/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione dei 12-9-1985 (OMISSIS), premesso di essere proprietaria, in forza di atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in (OMISSIS), dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184 e 138, assumeva che (OMISSIS), nell&#8217;eseguire alcuni lavori nella proprieta&#8217; confinante, aveva occupato suolo di proprieta&#8217; dell&#8217;istante. L&#8217;attrice, pertanto, conveniva in giudizio il (OMISSIS), chiedendo che venisse determinato l&#8217;esatto confine tra le due proprieta&#8217;, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.</p>
<p>Nel costituirsi, il (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla (OMISSIS) s.r.i l&#8217;immobile a confine con la proprieta&#8217; della (OMISSIS) nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprieta&#8217; dell&#8217;attrice.</p>
<p>Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) in regime di comunione dei beni.</p>
<p>Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata, che i confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello l&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell&#8217;articolo 950 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprieta&#8217; delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento allegato al rogito (OMISSIS) del (OMISSIS), che, pertanto, costituisce parte sostanziale degli stessi.</p>
<p>Il motivo e&#8217; privo di fondamento.</p>
<p>Con riferimento alla prova richiesta per l&#8217;accertamento dell&#8217;esatto confine tra due fondi (articolo 950 c.c., comma 2), questa Corte ha piu&#8217; volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento di confini, pertanto, l&#8217;elemento primario di prova per l&#8217;individuazione dei confine e&#8217; rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volonta&#8217; negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, e&#8217; stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell&#8217;atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l&#8217;oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).</p>
<p>Nella specie, la Corte di Appello si e&#8217; attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell&#8217;originario appezzamento appartenente alla comune venditrice (OMISSIS) s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.</p>
<p>Il giudice di merito, pertanto, e&#8217; correttamente pervenuto alla identificazione della linea di confine sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, articolo 7. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la (OMISSIS) che i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non hanno fatto riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13/12/1976, bensi&#8217; esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del (OMISSIS). La Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della (OMISSIS), al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l&#8217;acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, articolo 7, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti.</p>
<p>Il motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell&#8217;esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell&#8217;oggetto delle vendite.</p>
<p>E&#8217; noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l&#8217;accertamento della volonta&#8217; degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un&#8217;indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l&#8217;&#8221;iter&#8221; logico seguito dal giudice per attribuire all&#8217;atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest&#8217;ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e&#8217; realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell&#8217;obiettiva deficienza e contraddittorieta&#8217; del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).</p>
<p>Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell&#8217;articolo 1363 c.c., limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volonta&#8217; manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a se&#8217; favorevole. Si tratta, all&#8217;evidenza, di una censura che, cosi&#8217; come formulata, risulta inammissibile.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine in danno della (OMISSIS), aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa terreni.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in danno della proprieta&#8217; (OMISSIS) tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U. Essa ha spiegato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che cio&#8217; che rileva e&#8217; che gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l&#8217;identificazione delle proprieta&#8217;. E, poiche&#8217; dai rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non e&#8217; emerso alcun cambiamento planimetrico ne&#8217; altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata e&#8217; stata acclarata l&#8217;inesistenza.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da un&#8217;adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di merito, al quale e&#8217; istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio convincimento.</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente (OMISSIS), liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 08 febbraio 2011 n. 3075</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
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		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In base a quali prove si appone il confine tra due fondi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>L.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fortunato Giuseppe e Agostino Fortunato per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Coletti n. 39, presso lo studio del primo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>A.G. E D.R., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Di Bisceglie Eugenio per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luca Nicita;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361/07, depositata in data 27 dicembre 2007.<br />
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per i resistenti, l&#8217;Avvocato Eugenio Di Bisceglie;<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8221; L.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361 del 2007, depositata il 27 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;appello da essa proposto avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro in data 4 marzo 1996, che aveva rigettato la domanda di regolamento di confini dalla medesima ricorrente proposta nei confronti di A.G., in un giudizio nel quale era altresì intervenuta D.R., e volta ad ottenere che il confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa venisse identificato con quello catastale.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver delimitato l&#8217;ambito della controversia devoluta alla sua cognizione, ha rilevato che l&#8217;appellante aveva dedotto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in grave vizio di motivazione, avendo ritenuta superflua la prova testimoniale offerta e raccolta dalla L. ed avendo considerato ininfluente il confine catastale accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, per dare invece risalto decisivo, ai fini della esclusione dei fatti posti a fondamento del ricorso, ad elementi di semplice carattere indiziario; per di più contravvenendo alla norma dell&#8217;art. 950 c.c.&#8221;, secondo cui, in mancanza di altri elementi, o quando gli stessi non sono sufficienti, il giudice deve attenersi al confine delineato nelle mappe catastali. Quindi, richiamati i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di appello, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che il motivo di appello dedotto dalla L. non potesse essere considerato specifico, in quanto lo stesso non prende affatto in considerazione il punto fondamentale posto dal primo giudice a base della sua decisione, costituito (&#8230;) dall&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione reciproca, ad opera delle parti o dei loro danti causa, delle porzioni di fondo in relazione alle quali vi è stato sconfinamento: il che, ovviamente, rende del tutto irrilevante l&#8217;accertamento del confine catastale. Le argomentazioni svolte dall&#8217;appellante non appaiono quindi volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata; la censura, cioè, non è congruente con la ratio decidendi criticata, per cui non può ritenersi specifica, per tale dovendosi intendere (&#8230;) quella doglianza che, se accolta, è tale da determinare il mutamento della conclusione fondata sul capo di sentenza considerato. La ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduce violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dall&#8217;appellante L. e comunque rilevabili d&#8217;ufficio in relazione all&#8217;art. 112 c.p.c. che fa carico al Giudice di pronunziarsi su tutta la domanda e le richieste istruttorie formulate quale manifestazione del principio dispositivo. Travisamento dei fatti e della realtà dei luoghi oggetto della controversia.</p>
<p>La ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;appello avrebbe deciso seguendo il ragionamento del Tribunale (recte: del Pretore) e sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ignorando e disattendendo del tutto le serie e documentate critiche mosse alla stessa nelle note difensive e nella relazione del tecnico di parte.</p>
<p>Afferma quindi che una rivalutazione completa dei fatti di causa avrebbe certamente indotto la Corte d&#8217;appello a ritenere che le richieste e le censure formulate nell&#8217;atto di appello del 23 ottobre 1996, tutte dirette a dimostrare il possesso in testa alla L. della porzione di terreno occupata con la costruzione dall&#8217; A. e moglie, costituiscono specifico e preciso appunto alla decisione del Pretore, condivisa dalla Corte d&#8217;appello, sulla ritenuta usucapione a favore dell&#8217; A. medesimo, ventilata dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello avrebbe cioè acriticamente respinto la tesi difensiva della L., non considerando che la domanda della stessa era fondata sull&#8217;atto pubblico di acquisto del 18 dicembre 1977; sulla certificazione catastale; sulla perizia di parte del geom. F.P.; sul verbale di sopralluogo dell&#8217;ufficio eseguito il (OMISSIS); sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. M.A.; sulle dichiarazioni dei testi D. M., C. e Ch..</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 950 c.c. &#8211; Omessa motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. In presenza di una situazione di fatto contrastata e non suffragata da validi elementi, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto adottare il criterio della prevalenza delle risultanze catastali. Formula in proposito, il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte adita che, ex art. 950 c.c., il ricorso alle mappe catastali si ha non solo quando vi è carenza assoluta di altri elementi obiettivi idonei ma anche quando gli altri elementi sono incerti e contrastanti come nella fattispecie in esame.</p>
<p>Resistono, con controricorso, A.G. e D.R., i quali eccepiscono l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile.</p>
<p>Quanto al primo motivo, si deve rilevare che lo stesso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella ritenuta mancanza di uno specifico motivo di appello idoneo a censurare la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto maturata l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa. La ricorrente, invero, da un lato non appare affermare con la necessaria univocità quale fosse la specifica censura proposta avverso la sentenza di primo grado; dall&#8217;altro, deduce una serie di circostanze di fatto che assume la Corte non abbia valutato, ma in tal modo non considera che la Corte d&#8217;appello non ha affatto espresso una propria valutazione in ordine al merito della controversia, ma si è unicamente limitata a rilevare la mancanza di uno specifico motivo di gravame, con conseguente inammissibilità dell&#8217;appello. Difetta poi il requisito di cui all&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2. Infatti, come si è chiarito, nella norma dell&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ. nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 &#8211; cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all&#8217;esito di un&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).</p>
<p>Ove poi si volesse ritenere che la ricorrente abbia tenuto conto dell&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2 nella parte finale del motivo, laddove ha evidenziato gli elementi dai quali si sarebbe dovuta desumere la fondatezza della domanda, tale sintesi non sarebbe idonea a contrastare la sentenza impugnata, sia perchè, come rilevato, la Corte d&#8217;appello non ha espresso alcuna valutazione sul punto, sia perchè le indicazioni stesse difettano del requisito di autosufficienza e postulano accertamenti e valutazioni di fatto che esulano dall&#8217;ambito del giudizio di legittimità.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non coglie la ratio decidendi, dal momento che la Corte d&#8217;appello ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accertato l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa e che l&#8217;accertamento del confine catastale era del tutto irrilevante&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;</p>
<p>che, invero, non possono indurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, c.p.c., comma 2;</p>
<p>che, in proposito, appare opportuno evidenziare come dalla lettura del ricorso, e della parte dell&#8217;atto di appello in esso trascritta, non emerge in alcun modo la proposizione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento agli elementi costituitivi dell&#8217;usucapione reciproca, che il primo giudice aveva ritenuto provata e in ragione della quale aveva individuato il confine tra le proprietà delle parti;</p>
<p>che, in effetti, le critiche alla sentenza di primo grado, anche dalla lettura dell&#8217;atto di appello, consentita in considerazione della natura della censura proposta con il primo motivo, non appaiono chiaramente e specificamente indirizzate a contrastare quanto accertato dal primo giudice, con riferimento agli elementi costitutivi dell&#8217;istituto del quale è stata fatta applicazione, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento alle ragioni in base alle quali quel giudice ha ritenuto superflui ulteriori accertamenti, in considerazione della intervenuta usucapione;</p>
<p>che, per altro verso, il ricorso si presenta privo del requisito di autosufficienza, atteso che le risultanze istruttorie e le prove documentali che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto attribuire concretezza alle critiche svolte alla sentenza di primo grado, non sono integralmente riportate in ricorso, mentre la denuncia di travisamento dei fatti risulta inammissibile, dal momento che con essa si introduce la denuncia di un vizio di natura revocatoria;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;</p>
<p>che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, in favore del controricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011.</p>
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