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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Comunione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 2202</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento del terzo]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[comunione dei beni]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>

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		<description><![CDATA[Che natura ha la comunione legale fra coniugi? Che valenza verso i terzi? Può un coniuge alienare la propria quota? E l'iniero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28794/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Campobasso n. 161 depositata il 13 giugno 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 16 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che &#8211; in assenza delle parti costituite &#8211; ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; o manifesta infondatezza del ricorso, con condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 1993 la (OMISSIS) s.a.s. evocava, dinanzi al Tribunale di Larino, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo di avere stipulato il giorno (OMISSIS), con il (OMISSIS), contratto preliminare di vendita di compendio immobiliare sito in (OMISSIS), pattuendo il prezzo complessivo di lire 50.000.000, corrisposta la somma di lire 10.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, nonche&#8217; la cifra di lire 30.000.000 il 20.8.1992. per cui residuava il solo saldo di lire 10.000.000 da versarsi entro il 20.8.1994, data entro la quale doveva essere stipulato il contratto definitivo e consegnato l&#8217;immobile alla promissaria acquirente, come previsto nel preliminare; aggiungeva che inviata lettera raccomandata il 20.3.1993, invitando il promittente venditore a comparire avanti al notaio mettendo a disposizione il residuo prezzo, non otteneva alcun riscontro; cio&#8217; precisato, chiedeva pronunciarsi sentenza produttiva degli effetti del contratto di vendita.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva che il contratto preliminare, nel quale il prezzo del bene era stabilito in lire 60.000.000 (e non in lire 50.000.000), aveva il solo scopo di garantire un prestito di denaro promesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS) per la complessiva somma di lire 40.000.000, precisando di non avere mai immesso il (OMISSIS) nel possesso dell&#8217;immobile, bene del quale era comproprietaria anche la moglie, (OMISSIS), che non aveva firmato il contratto, costituita anche la (OMISSIS) che dichiarava di essere venuta a conoscenza del preliminare solo a seguito della notifica dell&#8217;atto di citazione, eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, il giudice adito, espletata istruttoria, dichiarava risolto per inadempimento il contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS) intervenuta fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e per l&#8217;effetto dichiarava che l&#8217;immobile oggetto del contratto era di proprieta&#8217; del (OMISSIS) quale titolare della (OMISSIS) per averlo acquistato dal (OMISSIS) in regime di comunione legale con la (OMISSIS), rigettate le domanda di risarcimento dei danni.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dalla (OMISSIS), con il quale insisteva per il rigetto della domanda attorea con declaratoria di nullita&#8217; o comunque di inefficacia del preliminare, impugnazione proposta anche dal (OMISSIS) con separato atto, la Corte di appello di Campobasso, riuniti i giudizi, nella resistenza dell&#8217;appellata, costituita in entrambe le cause, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dalla impresa edile.</p>
<p>A sostegno della adottata decisione la corte distrettuale evidenziava che l&#8217;azione volta a conseguire l&#8217;esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge non contraente, neppure litisconsorte necessario nel procedimento instaurato a tale scopo, essendo estraneo al rapporto; tuttavia affermava che l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva, non riproposta dall&#8217;appellante in appello, implicitamente rigettata dal Tribunale, doveva considerarsi oggetto di giudicato interno.</p>
<p>Aggiungeva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare l&#8217;accertamento alla esistenza delle condizioni necessarie affinche&#8217; il preliminare fosse trasfuso in atto pubblico, condizioni che nella specie non si erano verificate non avendo il promittente venditore ottenuto il consenso anche del coniuge comproprietario a vendere il compendio de quo. Ne&#8217; poteva estendere l&#8217;indagine alla verifica dell&#8217;ipotesi di inadempimento o di possibilita&#8217; di risoluzione del contratto, poiche&#8217; non richiesto da nessuna delle parti.</p>
<p>Concludeva che non poteva essere invocata la disciplina dell&#8217;articolo 177 c.c., come dedotto dall&#8217;appellato, in quanto il (OMISSIS) non aveva esperito alcun atto di disposizione del bene comune, essendosi solo obbligato personalmente a compierlo nel futuro.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.a.s., articolato su quattro motivi, al quale hanno resistito con separati controricorsi, sia la (OMISSIS) sia il (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo l&#8217;impresa ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso ogni pronuncia relativamente al vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito: &#8220;Deve la Corte di appello pronunciarsi sul vizio di ultra petizione presente nella sentenza pronunciata dal giudice di primo grado?&#8221;.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento ed e&#8217; frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata, come complessivamente argomentata.</p>
<p>Va in primo luogo rilevato che il quesito prospettato non corrisponde a quanto ritenuto dalla sentenza, che &#8211; diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente &#8211; si e&#8217; pronunciata sulla risoluzione, giacche&#8217; oltre ad avere evidenziato l&#8217;incompatibilita&#8217; tra la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e quella di esecuzione in forma specifica dello stesso, quest&#8217;ultima richiesta dall&#8217;originaria attrice, ha sottolineato che nessuna delle parti aveva chiesto una pronuncia di risoluzione del contratto e quindi il giudice di primo grado non avrebbe potuto &#8220;estendere l&#8217;indagine alla verifica dell&#8217;ipotesi di inadempimento o di possibilita&#8217; di risoluzione del contratto&#8221; (v. pag. 11 della sent. impugnata).</p>
<p>Il quesito (e conseguentemente tutto il motivo) e&#8217; quindi inappropriato, perche&#8217; ipotizza che la sentenza abbia regolato la fattispecie in modo diverso da quello rilevabile dall&#8217;atto impugnato, senza tenere conto delle considerazioni sopra esposte ai fini dell&#8217;accertamento della domanda attorea e delle difese rispettivamente formulate dalle controparti, per cui la corte distrettuale ha ritenuto non possibile pronunciare la risoluzione del contratto preliminare in contesa.</p>
<p>Detto passaggio logico non e&#8217; fatto segno di critica, non risultando il vizio denunciato pertinente a tale articolato e puntualmente motivato passaggio argomentativo, rispetto al quale il quesito di diritto, peraltro astratto, risulta eccentrico e non pertinente.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 346 c.p.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito omesso ogni statuizione relativamente alla restituzione in favore del (OMISSIS) delle somme di denaro dallo stesso corrisposte dal (OMISSIS) in esecuzione del contratto preliminare in questione. Prosegue la ricorrente che nel giudizio di primo grado l&#8217;originaria attrice aveva richiesto che in ipotesi di rigetto della domanda principale, venisse disposta, in subordine, la restituzione delle somme di denaro corrisposte in favore del (OMISSIS) ed essendo stata l&#8217;impresa pienamente vittoriosa in primo grado, non era necessario proporre un apposito appello incidentale sul punto.</p>
<p>In ragione di cio&#8217;, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;La Corte di appello nella ipotesi di riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado deve pronunciarsi su una domanda ritenuta assorbente nella decisione impugnata?&#8221;.</p>
<p>Anche il secondo motivo del ricorso non e&#8217; accoglibile.</p>
<p>Come si e&#8217; detto, la sentenza della corte distrettuale ha escluso che potesse essere pronunciata la risoluzione del preliminare e quindi non poteva farsi luogo alla restituzione del prezzo pagato.</p>
<p>In ogni caso il collegio intende, al riguardo, ribadire l&#8217;orientamento gia&#8217; espresso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, alla stregua del quale, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l&#8217;appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volonta&#8217; di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. Cass. 25 novembre 2010 n. 23925; Cass. 11 maggio 2009 n. 10796; Cass. 3 febbraio 2006 n. 2439; Cass. 18 gennaio 2006 n. 830; Cass. 11 maggio 2005 n. 9878; Cass. 30 dicembre 2004 n. 24182; Cass. 20 agosto 2004 n. 16360; Cass. 27 gennaio 2003 n. 1161).</p>
<p>Non controverso quanto precede, e&#8217; di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno escluso che la societa&#8217; odierna ricorrente abbia reiterato, in grado di appello, la domanda subordinata di restituzione di quanto versato al (OMISSIS) (in ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex articolo 2932 c.c.), e d&#8217;altro canto la stessa non poteva essere disposta di ufficio, rientrando nell&#8217;autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione (si ribadisce, non richiesta da alcuna delle parti del giudizio) e, quindi, chiedere o non la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa (cosi&#8217; Cass. 3 febbraio 2006 n. 2439).</p>
<p>Con il terzo motivo viene denunciata la falsa applicazione dell&#8217;articolo 177 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile detta disposizione ai soli acquisti di beni immobili effettuati dai coniugi che comportano l&#8217;effettivo trasferimento o costituzione di diritti reali in capo ai medesimi. Di converso, essendo la comunione legale tra coniugi una comunione senza quote ed essendo il consenso dell&#8217;altro coniuge solo ed esclusivamente un negozio unilaterale autorizzativo, la cui mancanza non rende invalido o nullo il contratto stipulato dall&#8217;altro, la stessa doveva essere ritenuta obbligata ex lege nei confronti della ricorrente.</p>
<p>Il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 177 c.c. possono applicarsi anche ai rapporti obbligatori di credito di natura relativi e personali o trovano applicazione con riferimento esclusivo agli acquisti di beni comportanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali?&#8221;.</p>
<p>Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 184 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto nullo nei confronti della (OMISSIS) il preliminare di compravendita del (OMISSIS) pur non avendo la medesima proposto l&#8217;azione di annullamento prevista ex lege. Infatti gli atti di disposizione dei beni immobili appartenenti alla comunione compiuti da un coniuge, senza il consenso dell&#8217;altro, sono pienamente validi ed efficaci, solo sottoponibili all&#8217;azione di annullamento, da esperire entro un anno dalla data in cui questi ha avuto conoscenza dell&#8217;atto stipulato dall&#8217;altro, per cui la (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre l&#8217;azione di annullamento entro e non oltre l&#8217;11.2.1994.</p>
<p>La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;il contratto preliminare di compravendita ha efficacia nei confronti del coniuge che non lo abbia sottoscritto pur non avendo quest&#8217;ultimo esperito l&#8217;azione di annullamento ex articolo 184 c.c.?&#8221;.</p>
<p>I motivi &#8211; che per la loro stretta connessione, involgendo entrambi la questione della legittimazione del coniuge che non abbia partecipato al contratto concluso dell&#8217;altro coniuge in ipotesi di comunione legale, vanno esaminati congiuntamente &#8211; appaiono fondati e quindi meritevoli di accoglimento.</p>
<p>La corte di merito ha affermato che l&#8217;articolo 177 c.c. non trovava applicazione quanto ai contratti obbligatori, i quali, non comportando l&#8217;effettivo trasferimento di un bene, ma ponendosi come momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, in cui il solo esito conclusivo necessitato e&#8217; il trasferimento della proprieta&#8217; del bene, determinano solo un obbligo di natura relativa e personale per il coniuge che ha concluso l&#8217;accordo, con la conseguenza che la domanda di annullamento della (OMISSIS), prevista dall&#8217;articolo 184 c.c. ed accordata al coniuge non stipulante e dissenziente, risultava prematuramente formulata. Sulla base di detti presupposti i giudici di appello hanno ritenuto che dovesse trovare accoglimento l&#8217;eccezione del (OMISSIS) di impossibilita&#8217; di trasferimento del bene ex articolo 2932 c.c. senza il consenso dell&#8217;altro coniuge.</p>
<p>L&#8217;argomentazione e&#8217; erronea, considerato che l&#8217;assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile.</p>
<p>Infatti occorre premettere che le sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici &#8211; diversamente da quanto asserito del giudice del gravame &#8211; hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell&#8217;altro coniuge, quest&#8217;ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l&#8217;esecuzione specifica del contratto (Cass. SS.UU. 24 agosto 2007 n. 17952), proprio perche&#8217; detto coniuge e&#8217; ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di contrarre e l&#8217;eventuale decisione in assenza di contraddicono sarebbe inidonea a spiegare i propri effetti, cioe&#8217; a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Cio&#8217; posto, si deve rilevare che la domanda (reiterata con le difese formulate dalla societa&#8217; appellata in sede di gravame) di esecuzione in forma specifica del contratto e&#8217; stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate dalla (OMISSIS) circa la nullita&#8217; ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge (v. in tal senso pag. 7 della sentenza di appello laddove viene dato atto di una richiesta della stessa (OMISSIS) di &#8220;declaratoria di nullita&#8217; e comunque di inefficacia del preliminare di vendita&#8221;), ma semplicemente sulla base dell&#8217;affermazione per la quale la (OMISSIS) &#8220;non aveva alcun interesse, ne&#8217; del resto avrebbe avuto il diritto, di veder annullare il contratto preliminare di compravendita, che ha creato obbligazioni personali in capo al promittente venditore (OMISSIS), ma che a lei terza estranea non e&#8217; opponibile&#8221;, proseguendo che doveva essere semplicemente accertato se esistessero o meno le condizioni perche&#8217; il preliminare di compravendita fosse trasfuso in atto pubblico, nella specie non realizzate per non avere il promittente venditore ottenuto il consenso da parte del coniuge comproprietario a vendere il fondo in questione.</p>
<p>Nella sentenza si sostiene, in sostanza, che per il trasferimento del bene occorrerebbe il formarsi di un&#8217;unica volonta&#8217; negoziale in capo ai due coniugi in comunione dei beni, data l&#8217;unicita&#8217; e la inscindibilita&#8217; del bene in comunione e che, quindi, il coniuge stipulante avrebbe potuto cedere la propria quota, ma non cedere anche quella del coniuge non stipulante.</p>
<p>Risulta pertanto evidente la violazione dei principi di cui agli articoli 180 e 184 c.c., e, in generale, dei principi relativi agli atti di disposizione di beni della comunione legale perche&#8217; la corte territoriale ha applicato alla comunione legale i diversi principi che regolano la comunione ordinaria e che non si applicano nell&#8217;ipotesi di comunione legale tra coniugi.</p>
<p>Il giudice distrettuale non ha considerato che la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non e&#8217; ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non puo&#8217; disporre della propria quota, ben puo&#8217; disporre dell&#8217;intero bene comune (contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata), mentre il consenso dell&#8217;altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all&#8217;esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell&#8217;articolo 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell&#8217;atto o dalla data di trascrizione (v., di recente, Cass. 21 maggio 2008 n. 12849; Cass. 11 giugno 2010 n. 14093; Cass. 24 luglio 2012 n. 12923).</p>
<p>In particolare, come ha avuto occasione di chiarire questa corte (decisione a SS.UU. n. 17952 del 2007 cit.), il consenso del coniuge pretermesso non e&#8217; atto autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all&#8217;esercizio di un potere e requisito di regolarita&#8217; del procedimento di formazione dell&#8217;atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio: l&#8217;ipotesi regolata dall&#8217;articolo 184 c.c., comma 1, dunque, si riferisce non ad un caso di acquisto inefficace perche&#8217; a non domino, bensi&#8217; ad un caso di acquisto a domino in base ad un titolo viziato.</p>
<p>Ne discende che la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del coniuge non era sufficiente per il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell&#8217;atto da parte dell&#8217;altro coniuge.</p>
<p>L&#8217;articolo 184 c.c., infatti, per l&#8217;esigenza di tutelare la rapidita&#8217; e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo piu&#8217; favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio; di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non e&#8217; inefficace ne&#8217; nei confronti dei terzi, ne&#8217; nei confronti della comunione, ma e&#8217; solo soggetto alla disciplina dell&#8217;articolo 184 c.c., comma 1, ed e&#8217; solamente esposto all&#8217;azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui e&#8217; ristretto l&#8217;esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell&#8217;atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (in tal senso, v. Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177; Cass. 31 gennaio 2012 n. 1385).</p>
<p>In conclusione si deve annullare tale decisione affermandosi il principio che per l&#8217;esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non e&#8217; necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma e&#8217; sufficiente il consenso dell&#8217;altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell&#8217;articolo 184 c.c. (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell&#8217;affidamento), per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte della (OMISSIS), quantomeno sotto forma di eccezione in base all&#8217;articolo 1442 c.c., u.c. (v. in tal senso Cass. 27 ottobre 2003).</p>
<p>Entro questi limiti devono essere accolti i motivi tre e quattro del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Napoli che si uniformera&#8217; al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo ed il quarto;</p>
<p>cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20704</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il cortile è comune, un comunista può dividerlo in porzioni con vasi ed altri manufatti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 23025/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/12/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di appello del 21 giugno 2004 impugnavano, davanti alla Corte di Appello di Campobasso, la sentenza n. 112 del 2004, con la quale il Tribunale di Isernia aveva rigettato la domanda di manutenzione possessoria proposta nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e aveva compensato la meta&#8217; delle spese di lite. (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) sostenendo di essere stati illegittimamente spogliati dall&#8217;uso comune di un&#8217;area retrostante il loro fabbricato confinante con la proprieta&#8217; delle convenute. Asserivano che nell&#8217;agosto 2011 (OMISSIS) e (OMISSIS) apponevano illegittimamente dei vasi ed un&#8217;altalena nel retrostante cortile delimitando l&#8217;area contesa allo scopo di impedire l&#8217;uso della stessa ai ricorrenti. Sostenevano gli appellanti che il primo giudice aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe, invece, che le due famiglie avrebbero usato liberamente l&#8217;intera area del largo dietro casa in situazione di pacifico compossesso, tanto che i rispettivi diritti domenicali sull&#8217;area avrebbe avuto valore di quote ideali di una comunione pro indiviso. Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e, ribadendo che il cortile comune era stato delimitato in base alle quote di proprieta&#8217; ed assegnate in proprieta&#8217; esclusiva.</p>
<p>La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335 del 2005, accoglieva l&#8217;appello e in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda formulata in primo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ordinava (OMISSIS) e a (OMISSIS) di reintegrare (OMISSIS) e (OMISSIS), nel compossesso dell&#8217;intera area posta sul retro dei loro fabbricati.</p>
<p>Secondo la Corte di merito, nel caso in esame ne&#8217; i testi, ne&#8217; le stesse allegazioni delle convenute permettevano di capire in quale occasione, in assenza di un formale atto di scioglimento della comunione, vi fosse stato il necessario mutamento psicologico di chi essendo compossessore dell&#8217;intero avesse preso a considerarsi possessore esclusivo di una parte. Non solo, ma le proprieta&#8217; esclusive non sarebbero individuabili tanto piu&#8217; che nessun testimone i ha identificato un confine che separasse due diverse porzioni del largo dietro la casa.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 168 c.p.c., articolo 347 c.p.c., comma 3, in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., commi 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver deciso la causa pur mancando il fascicolo di primo grado e, pertanto, sulla base soltanto degli atti e documenti presenti nell&#8217;incarto processuale. Il fascicolo di parte, essendo custodito a norma dell&#8217;articolo 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (articolo 168 c.p.c.), comporta l&#8217;allegazione nel giudizio di secondo grado ove non esita l&#8217;attestazione del cancelliere circa l&#8217;avvenuto ritiro del fascicolo. Nel caso concreto, non solo mancava l&#8217;attestazione da parte del cancelliere del Tribunale di Isernia dell&#8217;avvenuto ritiro, ma, all&#8217;udienza del 9 marzo 2005 l&#8217;avv. Marinelli, procuratore di (OMISSIS) e (OMISSIS) rilevava l&#8217;assenza del fascicolo da parte di primo grado, ma agli atti non risultava alcuna ricerca verbale del fascicolo o del mancato ritrovamento e tanto meno dalla sentenza impugnata risultava una motivazione sulla circostanza decisiva della controversia.</p>
<p>1.1 .= Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Le ricorrenti ripropongono questioni gia&#8217; esaminate dalla Corte di merito e decise con corretta e logica motivazione, in conformita&#8217; alle disposizioni di legge in tema di deposito in appello del fascicolo di parte prodotto nel giudizio di primo grado.</p>
<p>Gli articoli 165, 166 e 184 c.p.c., articoli 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c., disciplinanti la produzione dei documenti, dispongono, infatti, che essi devono essere inseriti nei fascicoli di parte che possono essere ritirati all&#8217;atto della rimessione della causa al collegio; come previsto dall&#8217;articolo 169 c.p.c., la stessa parte deve poi restituire il fascicolo al piu&#8217; tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte trattasi, non di un obbligo ma, di un onere la cui inosservanza produce effetti giuridici diversi, nel senso che, ove detta inosservanza sia volontaria, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformita&#8217; al principio dispositivo delle prove, ove, invece, il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, e&#8217; rimesso al giudice valutare la rilevanza dei documenti o sottratti, ai fini della decisione e disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo in cui i documenti inseriti senza, tuttavia, che l&#8217;omissione di tale ricerca comporti alcuna nullita&#8217;, non essendo tale sanzione comminata dalla legge, come richiesto dall&#8217;articolo 156 c.p.c..</p>
<p>2.- Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 1170 e 2697 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 3. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe accertato l&#8217;esistenza di un possesso tutelabile senza alcun minimo elemento probatorio ed, altresi&#8217;, avrebbe dedotto il compossesso del cortile comune dall&#8217;esistente comunione pro&#8217; indiviso. Eppero&#8217;, specificano le ricorrenti, la comunione ex articolo 1100 cod. civ. delinea il fenomeno di appartenenza a piu&#8217; persone del diritto di proprieta&#8217;, il compossesso, invece, quale figura piu&#8217; ristretta del possesso non e&#8217; un diritto, ma una situazione di fatto ovvero un potere che si manifesta in un&#8217;attivita&#8217; corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di proprieta&#8217;. Paradigma di tale distinzione sarebbe, sempre secondo le ricorrenti, che piu&#8217; soggetti possono essere proprietari in un regime comunista di un bene, senza pero&#8217; esserne possessori. Sicche&#8217;, il ragionamento del giudice secondo il quale &#8220;il largo dietro casa e&#8217; oggetto di comunione pro indiviso e dunque di compossesso non troverebbe riscontro ne&#8217; in dottrina, ne&#8217; in giurisprudenza. Piuttosto, sostengono le ricorrenti, il cortile conteso, seppure in origine sia stato oggetto di comunione pro indiviso per chiamata ereditaria non e&#8217; mai stato, anche, oggetto di compossesso delle parti in causa, le quali hanno esercitato, sempre fin dal primo momento il possesso pieno ed esclusivo delle aree prospicienti le proprie abitazioni per le rispettive quota di 2/3 e un 1/3, consapevoli delle rispettive pertinenze.</p>
<p>2.1- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche con questo motivo le ricorrenti ripropongono una questione gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito diffusamente e decisa con corretta e logica motivazione, in conformita&#8217; alle disposizioni di legge in tema di possesso.</p>
<p>Va qui precisato che si ha compossesso quando piu&#8217; soggetti esercitano congiuntamente il possesso sulla cosa. Il titolo del compossesso e&#8217; normalmente il diritto di proprieta&#8217; o meglio di comproprieta&#8217;, ma potrebbe essere rappresentata anche da altri diritti reali. Ciascun compossessore ha una quota di compossesso e nei limiti di questa se il bene e&#8217; fruttifero ha diritto ai frutti e beneficia dell&#8217;acquisto per usucapione se ve ne sono i presupposti. Il compossessore puo&#8217; esercitare nei confronti dei terzi l&#8217;azione di reintegrazione e l&#8217;azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione. A sua volta il compossessore puo&#8217; esercitare queste stesse azioni anche nei confronti degli altri compossessori tutte le volte in cui uno di questi sopprima o turbi il possesso degli altri a meno che questi atti non vengono tollerati e non costituiscono atti univocamente idonei a rivelare un mutamento del titolo del proprio possesso. Sotto il profilo sostanziale, ovviamente, tra possesso e compossesso, non vi e&#8217; alcuna differenza, dato che, nonostante, nel compossesso vi siano piu&#8217; soggetti che esercitano congiuntamente il possesso su una stessa cosa, anche il compossesso si qualifica siccome potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attivita&#8217; corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di proprieta&#8217; o altro diritto reale.</p>
<p>2.2.= Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha accertato in ragione delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio: a) che i largo dietro gli immobili di cui si dice era stato oggetto di compossesso, quale naturale esplicazione della comproprieta&#8217; a prescindere dal maggiore o minore calpestio che l&#8217;una o l&#8217;altra famiglia abbia esercitato sulle superfici piu&#8217; prossime agli ingressi delle rispettive abitazioni. B) che il compossesso di ciascun proprietario sull&#8217;intero largo non era stato mai sostituito dal possesso esclusivo di ciascun proprietario su una frazione materiale del largo, sia perche&#8217; non vi era stata neppure di fatto spartizione del largo, o uno scioglimento (neppure di fatto) della comproprieta&#8217;, ma, ed e&#8217; elemento decisivo, non era stato provato, che ciascuno dei comproprietari o, almeno uno di essi, avesse posseduto in modo esclusivo una delle due porzioni del cortile, oppure l&#8217;intero cortile; c) che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sovvertito la situazione possessoria del largo di cui si dice collocando dei vasi e un&#8217;altalena che impediva ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;accesso ad ogni parte dell&#8217;intero cortile.</p>
<p>Pertanto, appare convincente e, comunque, conforme alle disposizioni di legge in tema di possesso, la decisione della Corte di merito con la quale ha disposto la rimozione dei vasi, dell&#8217;altalena e di ogni ostacolo o impedimento all&#8217;accesso dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) ad ogni parte dell&#8217;indicato cortile.</p>
<p>3.= Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittoria motivazione circa il riparto dell&#8217;onere della prova del possesso e dell&#8217;identificazione della porzione di possesso esclusivo. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver ritenuto che il largo, oggetto del giudizio sia appartenuto dopo la morte di (OMISSIS) alle parti e ai rispettivi dante causa in regime di comunione pro indiviso e, dunque, sia stato oggetto di compossesso pro indiviso perche&#8217; come avrebbe riferito (OMISSIS), dante causa delle ricorrenti sebbene la comunione non fosse stata mai formalmente sciolta ognuno esercitava il possesso esclusivo su una parte di cortile. Piuttosto, ritengono le ricorrenti la Corte di merito avrebbe dovuto accertare in quale momento i comproprietari avessero sostituito il possesso esclusivo della loro parte antistante la propria abitazione in compossesso dell&#8217;intero cortile. E di piu&#8217;, secondo le ricorrenti non e&#8217; vero che il confine non esiste o che non sia stato possibile identificare la porzione su cui veniva esercitato il possesso esclusivo. Il c.d. dietro la casa e&#8217; un poligono e in quanto tale si presta ad una divisione naturale dell&#8217;area rispetto alle abitazioni prospicienti. Se, infatti, esiste un confine verso l&#8217;esterno esistono anche una porzione pari al 2/3 ed una pari al 1/3 antistanti e serventi le rispettive abitazioni.</p>
<p>3.1.= Il motivo e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p>E&#8217; inammissibile laddove viene denunciata violazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., per carenza di interesse.</p>
<p>Tuttavia, il motivo e&#8217; infondato perche&#8217; si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio non proponibile al Giudice di legittimita&#8217;. Nel vigente ordinamento processuale opera il principio dell&#8217;acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice e&#8217; libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio. Ad un tempo, come piu&#8217; volte e&#8217; stato ribadito da questa Corte: e&#8217; devoluta al giudice di merito l&#8217;individuazione delle fonti del proprio convincimento, e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita&#8217; e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, e non e&#8217; sindacabile, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che abbia adeguatamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la &#8220;ratio decidendi&#8221;.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vanno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 4.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[perimento del bene]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un comunista compie lavori sul bene comune, di cui solo alcuni strettamente necessari per la conservazione di questo, può chiedere la ripetizione per intero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20662/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 4 giugno 2003 il Tribunale di Torino &#8211; adito da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), comproprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro, con altre otto persone, di un intero stabile in (OMISSIS) &#8211; condanno&#8217; il convenuto al pagamento della somma di 2.445,17 euro, oltre agli interessi, come rimborso pro quota di spese sostenute dall&#8217;attore per lavori di finitura della facciata del fabbricato, per l&#8217;erogazione del servizio di illuminazione dell&#8217;edificio, per il suo accatastamento.</p>
<p>Impugnata da (OMISSIS), la decisione e&#8217; stata riformata dalla Corte d&#8217;appello di Torino, che con sentenza del 1 giugno 2005 ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), essenzialmente ritenendo che da costui non era stata data prova di una deliberazione che fosse stata adottata a norma dell&#8217;articolo 1105 c.c., ne&#8217; di una situazione di necessita&#8217; che imponesse gli interventi in questione ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c..</p>
<p>(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che erroneamente e ingiustificatamente e&#8217; stato disconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso delle spese in questione, le quali erano state da lui affrontate su accordo e per delega di tutti gli altri sette comunisti, compreso (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha ritenuto, in fatto, che nessuna prova era stata fornita da (OMISSIS) circa un incarico che gli altri comproprietari gli avessero affidato, per provvedere alle opere e alle pratiche amministrative alle quali egli ha dato corso; dal che ha desunto, in diritto, che nessun indennizzo poteva competergli, in mancanza sia di una previa deliberazione dell&#8217;assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessita&#8217; e della trascuranza, richiesti dall&#8217;articolo 1110 c.c.. A questa corretta argomentazione &#8211; pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimita&#8217; in materia: v., tra le piu&#8217; recenti, Cass. 19 dicembre 2011 n. 27519 &#8211; il ricorrente null&#8217;altro ha opposto, se non la tanto perentoria quanto assiomatica affermazione di aver agito in base a &#8220;una precedente intesa tra le parti&#8221;: intesa che egli presuppone essere intervenuta, senza dare alcuna indicazione in ordine a prove che lo dimostrino e che nella sentenza impugnata siano state in ipotesi trascurate o travisate.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d&#8217;appello ha escluso le spese per l&#8217;illuminazione e per l&#8217;accatastamento dal novero di quelle necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali comportano, ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c., il diritto ad esserne rimborsato per chi le ha sostenute, anche se di propria iniziativa.</p>
<p>Anche questa doglianza va disattesa.</p>
<p>A conforto del suo assunto il ricorrente ha richiamato Cass. 27 agosto 2002 n. 12568, con la quale in effetti le spese destinate alla continuita&#8217; dell&#8217;erogazione di servizi come l&#8217;illuminazione sono state considerate comprese tra quelle cui si riferisce la disposizione suddetta. Si tratta pero&#8217; di un precedente rimasto isolato, dal quale si e&#8217; discostata la successiva giurisprudenza di legittimita&#8217; (v. Cass. 1 agosto 2003 n. 11747, 9 settembre 2003 n. 13139, n. 13141, n. 13144), in base al rilievo che l&#8217;illuminazione serve per il godimento e non per la conservazione del bene. A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio della norma in considerazione, la quale eccezionalmente consente la ripetibilita&#8217; delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita&#8217;, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l&#8217;illuminazione di un immobile, o per l&#8217;adempimento di obblighi fiscali, come l&#8217;accatastamento.</p>
<p>Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha altresi&#8217; dedotto che il diritto al rimborso avrebbe dovuto essergli riconosciuto sotto il profilo dell&#8217;indebito arricchimento di cui (OMISSIS) ha beneficiato.</p>
<p>Neppure questa censura puo&#8217; essere accolta, per l&#8217;assorbente ragione che attiene a una questione che non e&#8217; stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver prospettato nel giudizio a quo, sicche&#8217; non puo&#8217; avere ingresso in questa sede, a causa della sua novita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 23 novembre 2012, n. 20733</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[bene comune]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ndanneggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un comproprietario danneggia il muro comune, l'altro comproprietario cosa può domandare al danneggiante?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26327/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 111/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO SEDE DISTACCATA DI CECINA, depositata il 23/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e deposita nota spese;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al muro di confine tra le rispettive proprieta&#8217; dal propagarsi delle radici di alcune piante di pino esistenti nell&#8217;immobile dei convenuti, nonche&#8217; ad effettuare le necessarie potature delle fronde sporgenti all&#8217;interno della proprieta&#8217; dell&#8217;attore.</p>
<p>Nel costituirsi, la (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato che il muro in questione era di sua proprieta&#8217; esclusiva, eventualmente per usucapione, e che venisse pronunciata la condanna dell&#8217;attore al pagamento delle somme dovute ex articolo 873 c.c., e segg., per la realizzazione di tre volumetrie in appoggio o in aderenza al muro della convenuta, nonche&#8217; al risarcimento dei danni provocati allo stesso muro da tali costruzioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere proprietario dell&#8217;immobile confinante con quello dell&#8217;attore.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2000 il Giudice di Pace di Cecina condannava la (OMISSIS) a pagare all&#8217;attore, a titolo risarcitorio, la somma di lire 5.000.000, ponendo a carico della stessa convenuta l&#8217;obbligo ex articolo 896 c.c., di provvedere alla manutenzione delle piante poste al confine tra le proprieta&#8217; delle parti; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS); dichiarava la carenza di legittimazione passiva del (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 23-6-2005 il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, rigettava sia l&#8217;appello principale proposto dalla (OMISSIS) che quello incidentale proposto nei confronti di quest&#8217;ultima dal (OMISSIS); accoglieva, invece, l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS), condannando l&#8217;attore al pagamento delle spese sostenute dal predetto convenuto.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile la presunzione di comproprieta&#8217; del muro di recinzione ai sensi dell&#8217;articolo 880 c.c., non avendo l&#8217;attore provato di essere proprietario del fondo limitrofo a quello della convenuta. Deduce che, al contrario, come riconosciuto dal C.T.U., il muro per cui e&#8217; causa ha caratteristiche che rendono applicabile la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva della ricorrente, ex articolo 881 c.c..</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla controparte.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Rileva che con Fatto introduttivo del giudizio il (OMISSIS) aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al muro di confine, sul presupposto che questo fosse di sua proprieta&#8217; esclusiva, non anche il risarcimento pro-quota per il muro in comproprieta&#8217;. In ogni caso, sostiene che dall&#8217;applicazione della presunzione di comunione del muro doveva eventualmente conseguire la condanna della convenuta solo proquota, e non per l&#8217;intero ammontare del danno subito dal muro stesso.</p>
<p>Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, da cui si evinceva che, in presenza degli indizi previsti dall&#8217;articolo 881 c.c., la proprieta&#8217; del muro di confine doveva essere attribuita alla (OMISSIS).</p>
<p>Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 880 e 881 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, essendo pacifica la proprieta&#8217; del muro di cinta in questione, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.</p>
<p>2) Il primo motivo, nella parte in cui contesta l&#8217;appartenenza del fondo limitrofo all&#8217;attore, e&#8217; inammissibile, proponendo una questione che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non e&#8217; stata prospettata in appello e non puo&#8217;, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente sono prive di specificita&#8217;, non indicando nemmeno quali siano le caratteristiche del muro in questione idonee a sorreggere la presunzione di proprieta&#8217; esclusiva di cui all&#8217;articolo 881 c.c..</p>
<p>3) Il secondo motivo e&#8217; formulato in termini generici, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal Tribunale per dare conto dell&#8217;adeguatezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il giudice di appello ha spiegato, al riguardo, che l&#8217;importo liquidato deve ritenersi congruo anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio subito dal muro e delle opere occorrenti alla sua eliminazione; e che tale valutazione equitativa risulta supportata dalle considerazioni svolte dal C.T.U., da esso ritenute pienamente condivisibili.</p>
<p>Tali considerazioni non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, la quale si e&#8217; limitata a lamentare, in termini assertivi, la mancanza di prova sul quantum. In ogni caso, le deduzioni svolte con il motivo in esame si risolvono in inammissibili censure di merito avverso l&#8217;apprezzamento espresso dal Tribunale, che, in quanto sorretto da una motivazione esente da vizi logici, non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4) Il terzo motivo, nella prima parte, e&#8217; privo di fondamento, avendo il giudice di appello dato atto che nella citazione introduttiva l&#8217;attore non ha affermato, nemmeno implicitamente, di essere proprietario esclusivo del muro di confine.</p>
<p>Risultano invece fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo il danno interamente imputabile alla (OMISSIS), l&#8217;attore, quale comproprietario del bene danneggiato, poteva richiedere alla convenuta il risarcimento dell&#8217;intero danno.</p>
<p>Deve evidenziarsi, al riguardo, che, in base alla speciale disciplina dettata dall&#8217;articolo 882 c.c., comma 1, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprieta&#8217;, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l&#8217;obbligo di riparare il muro comune e&#8217; posto per l&#8217;intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. L&#8217;obbligo sancito dall&#8217;ultima parte della norma in esame, secondo l&#8217;opinione prevalente, rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell&#8217;autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe e il danneggiamelo del muro.</p>
<p>Nella specie, peraltro, non trova applicazione la menzionata disposizione codicistica, in quanto l&#8217;azione proposta dall&#8217;attore nei confronti della (OMISSIS), secondo la qualificazione ad essa data dalla Corte di Appello, non posta in discussione in questa sede, e&#8217; un&#8217;ordinaria azione di risarcimento danni da fatto illecito.</p>
<p>Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune; sicche&#8217; in favore del predetto puo&#8217; essere liquidato solo l&#8217;importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>I giudici di merito, pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alla condotta della comproprietaria (OMISSIS), non avrebbero dovuto condannare la convenuta al totale dei danni subiti dal muro comune, ma avrebbero dovuto contenere la misura del risarcimento nei limiti della quota di comproprieta&#8217; spettante all&#8217;attore.</p>
<p>5) Il quarto motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Giova rammentare che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, allorquando intenda disattenderle, deve fornire adeguata motivazione, indicando gli elementi che l&#8217;hanno indotto a discostarsi dal parere dell&#8217;esperto (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5148; Cass. 13-9-2006 n. 19661; Cass. 3-8-2004 n. 14849; Cass. 11-12-1999 n. 13863).</p>
<p>Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalla valutazione espressa dal C.T.U. &#8211; circa l&#8217;appartenenza del muro in questione alla odierna ricorrente. Esso ha spiegato che il fatto che, come accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, una minima parte del muro di confine spiova verso la proprieta&#8217; della (OMISSIS), non puo&#8217; significare, di per se&#8217;, che l&#8217;intero manufatto &#8211; lungo circa 35 metri lineari- appartenga alla convenuta, o debba presumersi di sua appartenenza ai sensi dell&#8217;articolo 881 e.e. Di conseguenza, nel rilevare che sarebbe illogico ipotizzare un regime di proprieta&#8217; diverso per diversi tratti del muro, il giudice di appello ha ritenuto che, in concreto, la situazione di fatto autorizzi la presunzione di comunione di cui all&#8217;articoli 880 e.e, e non quella di proprieta&#8217; esclusiva di cui al successivo articolo 881 c.c..</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal c.t.u., infatti, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione (Cass. 13-9-2006 n. 19661).</p>
<p>6) Il quinto motivo e&#8217; formulato in termini del tutto generici ed e&#8217;, comunque, infondato, partendo dal presupposto secondo cui il muro di cui si discute sarebbe di proprieta&#8217; esclusiva della convenuta; presupposto che risulta contraddetto dalle valutazioni espresse dal Tribunale, il quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non superata la presunzione di comunione del muro prevista dall&#8217;articolo 880 c.c., rilevando che la (OMISSIS), sulla quale incombeva l&#8217;onere di provare l&#8217;affermato diritto di proprieta&#8217; esclusiva del muro divisorio, non ha fornito al riguardo alcun elemento probatorio.</p>
<p>7) In definitiva, va dato accoglimento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, mentre gli altri devono essere disattesi.</p>
<p>Di conseguenza, s&#8217;impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Livorno, il quale dovra&#8217; attenersi al principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l&#8217;altro comproprietario puo&#8217; agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell&#8217;importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprieta&#8217;, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro giudice del Tribunale di Livorno.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 maggio 2012 n. 7763</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28644/2010 proposto da:</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CUSUMANO DONATELLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>R.C. (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell&#8217;avvocato AUGUSTO D&#8217;OTTAVI, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GRISI LUCIANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DONATELLA CUSUMANO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1761/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Attilio Terzino con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. De Angelis Lucio difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del resto;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso principale e il rigetto dell&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; S.R. convenne, davanti al Pretore di Verona, R. G. e C.. Espose che l&#8217;edificio sito in (OMISSIS), apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà ad esso attore e per l&#8217;altra metà ai convenuti. Costoro, infatti, avevano acquistato nel 1983 da S.N. il primo l&#8217;usufrutto e il secondo la nuda proprietà del 50% dell&#8217;immobile suddetto. In qualità, di comproprietario durante il biennio 1988- 1989 aveva anticipato le spese attinenti al riscaldamento dell&#8217;intero fabbricato, alla manutenzione dell&#8217;impianto e all&#8217;energia elettrica, nonchè la fornitura delle spese per l&#8217;acqua. Domandò il rimborso e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della loro quota pari alla somma di L. 2.669.334, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p>R.G. (usufruttuario) e R.C. (nudo proprietario) si costituirono e chiesero il rigetto.</p>
<p>Con sentenza 3 maggio 1996 il Pretore respinse la domanda e compensò integralmente le spese processuali.</p>
<p>A seguito della impugnazione principale di S.R. e di quella incidentale avanzata dai R., il Tribunale di Verona, con sentenza 7 dicembre 1994, respinse l&#8217;appello principale e parzialmente quello incidentale, ridusse la compensazione delle spese di primo grado alla metà, ponendole per il resto a carico di S.; confermò quanto al resto la sentenza impugnata.</p>
<p>La Corte di Cassazione (Sez. 2^, 29 marzo 1999, n.2987), pronunziando sul gravame proposto da S.R., accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione del Tribunale di Verona.</p>
<p>Riassunta la causa, il Tribunale di Verona (giudice monocratico), con sentenza 9 aprile &#8211; 23 maggio 2001, non notificata, respinse l&#8217;appello. Tale decisione, impugnata dall&#8217;attore, fu cassata dalla S.C. con sentenza n. 11747/2003 che formulò il principio secondo cui in caso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle relative al godimento, dovendosi considerare fra queste ultime quelle relative all&#8217;uso dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle per l&#8217;acqua potabile, mentre per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le stesse avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione nel caso in cui il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori.</p>
<p>Riassunto il giudizio di rinvio dall&#8217;attore, con sentenza dep. il 19 ottobre 2009 la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza n. 916/2001 del Tribunale di Verona.</p>
<p>Secondo i Giudici, in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, le spese per l&#8217;impianto di riscaldamento, quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile erano spese per il mero godimento e non rientravano fra quelle rimborsabili ai sensi dell&#8217;art. 1110 cod. civ.; mentre non risultava che gli esborsi sostenuti per l&#8217;acqua concernessero l&#8217;irrigazione del giardino nè che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione.</p>
<p>Le spese erano compensate, tenuto conto della intransigenza dimostrata dalle parti in relazione alla modesta entità della somma controversa.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. R. sulla base di un unico articolato motivo.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.</p>
<p>Il S. ha proposto controricorso al ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>RICORSO PRINCIPALE. 1.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e art. 384 cod. proc. civ., nonché omesso esame di tutti i fatti decisivi di causa con violazione della direttiva della Suprema Corte, deduce che tutte le spese sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell&#8217;acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni.</p>
<p>La sentenza aveva pretermesso ogni indagine sulla natura e la destinazione delle singole spese, così violando quanto statuito dalla Suprema Corte sia per le spese di conservazione in caso di trascuranza sia per quelle relative al godimento (che altrimenti sarebbe stato inutile disporre il giudizio di rinvio). Anche per queste ultime, sarebbe stato necessario verificare se l&#8217;attore l&#8217;avesse anticipato per un suo godimento personale. I Giudici non avevano compiuto alcun accertamento circa le spese per l&#8217;irrigazione del giardino nonostante quanto al riguardo statuito dalla Cassazione che aveva affermato che tali spese dovevano considerarsi necessarie non solo per il godimento ma anche per la sua conservazione. Non era stato mai contestato che nella specie si trattasse di giardino. Non potrebbe sostenersi un preteso effetto, liberatorio per il contitolare che resterebbe esonerato addirittura per sempre dall&#8217;obbligo a lui incombente di partecipare alle spese necessarie per la conservazione. Il contitolare, che abbia goduto del servizio comune, non può sottrarsi al partecipazione alle relative spese, quand&#8217;anche ceda il godimento ad altri.</p>
<p>I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni, dovevano partecipare alle relative spese.</p>
<p>Dalla documentazione in atti era risultata la trascuranza degli altri comproprietari.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Occorre premettere che la domanda proposta dal S. aveva oggetto il rimborso delle spese relative ai beni comuni che il medesimo aveva anticipato: pertanto si trattava di stabilire se e in quali limiti tale pretesa poteva essere riconosciuta ai sensi di quanto previsto in proposito dall&#8217;art. 1110 cod. civ..</p>
<p>Con la sentenza n. 11747/2003 la Suprema Corte, peraltro in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, in considerazione della diversità di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che l&#8217;abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l&#8217;art. 1110 cod. civ., e non pure per quelle relative al godimento; b) fra le spese per il godimento delle parti rientravano quelle relative all&#8217;uso e alla manutenzione dell&#8217;impianto di riscaldamento nonchè quelle relative all&#8217;energia elettrica e all&#8217;acqua potabile, dovendo il comunista rivolgersi all&#8217;autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni; c) per quanto concerneva l&#8217;irrigazione del giardino, le spese relative intanto avrebbero potuto essere considerate spese per la conservazione del bene comune in quanto il giardino fosse stato caratterizzato dalla coltivazione di piante e di fiori e non si fosse trattato di un terreno di rispetto.</p>
<p>Ciò posto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio formulato dalla Suprema Corte, avendo correttamente escluso che il comproprietario potesse pretendere il rimborso delle spese per il godimento delle cose comuni indicate sopra sub), per cui doveva al riguardo considerarsi irrilevante ogni altro accertamento; per quel che concerne il giardino, i Giudici hanno compiuto l&#8217;indagine che loro era stata demandata dalla Suprema Corte circa la esistenza, la natura e le caratteristiche del giardino, avendo osservato che non era risultato provato che si trattasse di acqua per l&#8217;irrigazione del giardino e addirittura che vi fosse un giardino che necessitasse di conservazione e non si fosse trattato di un terreno di rispetto:</p>
<p>trattasi di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui sottolinearsi che il vizio deducibile ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell&#8217;ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell&#8217;iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l&#8217;erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>RICORSO INCIDENTALE. 2.1. &#8211; L&#8217;unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione della spese processuali, deducendo che l&#8217;intransigenza delle parti, alla quale aveva fatto erroneamente riferimento la sentenza impugnata, era ascrivibile proprio all&#8217;attore che aveva intrapreso cinque gradi di giudizio per pretendere un rimborso al quale non aveva diritto, quando essi resistenti si erano limitati a non volere subire le prevaricazioni poste in essere dal S.: le spese avrebbero dovuto essere liquidate a favore di essi resistenti che erano risultati, all&#8217;esito del giudizio, totalmente vittoriosi.</p>
<p>1.2. &#8211; Il motivo va disatteso.</p>
<p>Va innanzitutto chiarito che il testo dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dai resistenti (&#8220;&#8230;.. concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione&#8221;), trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l&#8217;entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.</p>
<p>Ciò premesso e &#8211; pur se alla specie non è applicabile ratione temporis neppure l&#8217;art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (necessità di esplicitare i giusti motivi), la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (S.U. 20598/2008), la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Nella specie, la motivazione data dai Giudici &#8211; che hanno fatto riferimento all&#8217;intransigenza dimostrata dalle parti&#8230;. rispetto a una somma assai modesta &#8211; si sottrae alle censure sollevate, avendo posto in rilievo come &#8211; in considerazione della causale e dell&#8217;importo in oggetto &#8211; la risoluzione della vertenza avrebbe potuto e dovuto avvenire bonariamente ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anzichè irrigidirsi sulle rispettive posizioni.</p>
<p>Anche il ricorso incidentale va rigettato.</p>
<p>Le spese della presente fase vanno poste a carico del S., risultato soccombente, atteso il marginale rilievo del rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.</p>
<p>Condanna il S. al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 marzo 2012 n. 4616</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.P. E B.G., rappresentate e difese per procura speciale autenticata dal notaio dott. Pittella Arturo di Catania il 9 febbraio 2012, rep. n. 83738, dall&#8217;Avvocato Celli Paolo, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Luigi Rizzo n. 72;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.F. E B.O., rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dall&#8217;Avvocato Arcifa Giovanni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avvocato Ruzza Pietro in Roma, via Enrico Accinni n. 63;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti &#8211; ricorrenti incidentali -</p>
<p>avverso il decreto della Corte di appello di Catania, depositato il 21 marzo 2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. Celli Paolo per le ricorrenti principali e dall&#8217;Avv. D&#8217;Elia Paola, per delega dell&#8217;Avv. Giovanni Arcifa, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile e quello incidentale assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>B.F., premesso di essere comproprietario per pari quota, insieme al fratello O. ed alle sorelle P. e G., di alcuni immobili siti in (OMISSIS), concessi in locazione alla società BF e Figli s.r.l., di avere chiesto in via giudiziale la divisione della comunione, che i provvedimenti sul punto trovavano ostacolo nella circostanza che sugli immobili erano stati eseguiti, ad opera della conduttrice, interventi edilizi abusivi, che tra i comunisti era insorto insuperabile dissenso in ordine alle determinazioni da adottare avverso la conduttrice per il rilascio degli immobili e la loro riduzione in pristino, contrasto che aveva visto il ricorrente ed il fratello O. opposti alle sorelle, si rivolse al Tribunale chiedendo, ai sensi dell&#8217;art. 1105 c.c., comma 4, l&#8217;adozione dei provvedimenti opportuni. Il Tribunale di Catania accolse la richiesta e nominò un amministratore per intraprendere le azioni necessarie per eliminare qualsiasi situazione pregiudizievole all&#8217;esercizio del diritto dei comunisti, mediante domanda rivolta alla società conduttrice degli immobili di risolvere il rapporto, anche per finita locazione, e di eliminare gli abusi edilizi realizzati. Interposto reclamo da parte di B.P. e B.G., con decreto del 21 marzo 2010 la Corte di appello di Catania confermò la nomina dell&#8217;amministratore giudiziario, sia pure limitatamente alla promuovibilità dell&#8217;azione di risoluzione del contratto di locazione, non anche di rilascio per finita locazione, oltre che per l&#8217;eliminazione delle opere abusive. La Corte, premessa l&#8217;ammissibilità del ricorso in considerazione dell&#8217;aperto dissenso esistente tra i comunisti e del conflitto di interesse ravvisabile nella posizioni delle germane P. e G., entrambe socie e, la prima, anche amministratore unico della società che aveva in locazione gli immobili, motivò tale determinazione affermando che la rimozione delle opere abusive, che avevano determinato un radicale mutamento dei beni, piuttosto che la domanda diretta a conseguirne la sanatoria, rispondeva all&#8217;interesse dei comunisti, anche al fine di una diversa utilizzazione dei beni, sicché appariva del tutto giustificato l&#8217;incarico all&#8217;amministratore di richiedere la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della società conduttrice alla eliminazione delle innovazioni apportate, mentre diversa conclusione meritava l&#8217;incarico relativo alla richiesta di rilascio per finita locazione, tenuto conto che il contratto si era tacitamente rinnovato per essere stata la disdetta inviata soltanto da B.F. e B.O., in opposizione alla diversa volontà manifestata dalle sorelle.</p>
<p>Per la cassazione di questo provvedimento, notificato il 7 giugno 2010, con atto consegnato all&#8217;ufficiale giudiziario il 20 settembre 2010 e notificato il giorno 23 successivo, ricorrono B. P. e B.G., affidandosi a tre motivi.</p>
<p>B.F. e B.O. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, a cui le ricorrenti in via principale hanno replicato con controricorso, depositando successivamente anche una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dai controricorrenti sul presupposto che esso è stato loro notificato oltre il termine di impugnazione previsto dall&#8217;art. 325 c.p.c.. L&#8217;eccezione è infondata, atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione deve aversi riguardo al momento in cui l&#8217;atto è stato consegnato per la notificazione all&#8217;ufficiale giudiziario, adempimento che, nel caso di specie, risulta eseguito in data 20 settembre 2010, entro quindi il termine di 60 giorni, considerata la sospensione del periodo feriale, dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 7 giugno 2010.</p>
<p>Fondata appare invece l&#8217;altra eccezione sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso, per non essere lo stesso proponibile nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di volontaria giurisdizione. L&#8217;eccezione è fondata in quanto, per consolidata giurisprudenza e dottrina, il provvedimento adottato ai sensi dell&#8217;art. 1105 c.c., comma 4, rientra nel novero dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, che, essendo soggetti a revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., sono privi del carattere di definitività e quindi non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 12881 del 2005; Cass. n. 24140 del 2004; Cass. n. 2399 del 1997).</p>
<p>A tale conclusione i ricorrenti obiettano che, in realtà, il provvedimento impugnato, pur adottato nella forma della volontaria giurisdizione, ha di fatto risolto una controversia su diritti, in quanto, mediante l&#8217;opzione prescelta di dare incarico all&#8217;amministratore nominato di ottenere la rimozione delle opere abusive realizzate dalla società conduttrice, ha escluso di fatto, con efficacia di giudicato, il diritto degli altri comunisti di richiederne la sanatoria, al fine di mantenere i beni nello stato in cui essi attualmente si trovano. L&#8217;argomentazione non è condivisibile.</p>
<p>Questa Corte ha invero ammesso l&#8217;esperibilità del rimedio del ricorso straordinario per cassazione nei casi in cui i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 1105 c.c., comma 4, travalicando i limiti previsti per la loro emanazione, abbiano risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Cass. n. 12881 del 2005, che ha ritenuto proponibile il ricorso in un caso in cui il decreto della Corte di appello, in ipotesi di condominio minimo, aveva autorizzato un condomino a demolire e ricostruire il fabbricato condominiale stante l&#8217;opposizione dell&#8217;altro). Come emerge dal richiamo alla fattispecie concreta decisa da questo precedente, il caso affrontato dal provvedimento qui impugnato è affatto diverso.</p>
<p>Va precisato al riguardo che l&#8217;intervento giudiziario previsto dall&#8217;art. 1105 c.c., comma 4, è ammesso quando, tra l&#8217;altro, si forma un insanabile contrasto tra i partecipanti alla comunione in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti necessari per l&#8217;amministrazione della cosa comune. L&#8217;applicazione della norma è quindi legata a due presupposti: l&#8217;esistenza di un contrasto insanabile tra i comunisti, non superabile con la formazione di una maggioranza adeguata, e la necessità di adottare provvedimenti per la gestione del bene comune.</p>
<p>Nel caso di specie, non viene in questione l&#8217;esistenza del primo presupposto, atteso che i comunisti che si oppongono tra loro sono titolari di quote di proprietà in misura uguale, situazione che, all&#8217;evidenza, impedisce il formarsi di una maggioranza.</p>
<p>Quanto alla seconda condizione, non sembra dubbio che il provvedimento adottato dalla Corte di appello attenga alla amministrazione della cosa comune, rappresentando una soluzione finalizzata a consentire ad ogni comunista, mediante l&#8217;eliminazione degli abusi edilizi realizzati sugli immobili, di godere dei beni comuni, anche in vista, come ha precisato la Corte distrettuale, di una loro futura utilizzazione. Nè il provvedimento adottato sembra incidere su una controversia in materia di diritti soggettivi, per la cui risoluzione le parti avrebbero dovuto affidarsi ai mezzi ordinari di contenzioso. In particolare, non sembra porre una controversia su diritti soggettivi la mera richiesta delle ricorrenti di richiedere ed ottenere la sanatoria degli abusi riscontrati sui beni comuni. Ed infatti è sufficiente al riguardo osservare che una tale istanza, comportando la conservazione delle modifiche strutturali apportate sui beni comuni da un terzo, si traduce sostanzialmente in una proposta di innovazioni per la cui approvazione la legge richiede il consenso della maggioranza dei due terzi del valore delle quote (art. 1108 cod. civ.), laddove le proponenti hanno una maggioranza inferiore. Il che, oltre a far comprendere perchè tale opzione non sia stata accolta da provvedimento impugnato, esclude anche che esso abbia inciso su diritti soggettivi altrove tutelabili, non potendo essere riconosciuta tale consistenza alla posizione espressa dalle attuali ricorrenti, il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile, statuizione che travolge anche il ricorso incidentale.</p>
<p>La natura delle questioni dibattute integra un giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibili i ricorsi e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 ottobre 2010 n. 21319</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[discrezionalità del giudice]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente - Dott. MENSITIERI Alfredo &#8211; Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente -<br />
Dott. MENSITIERI Alfredo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.B.G. E T.C., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. MORGIA Giuseppe e con lui elett.te dom.ti in Roma, Via M. Dionigi n. 29, presso lo studio dell&#8217;avv. Marina Milli;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>A.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti MAIOLINO Angelo e Massimo Marzi ed elett.te dom.ta presso il secondo in Roma, Via G. Ferrari n. 5;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>C.E., D.B.R. E D.B.S., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. COVINO Giuseppe ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 213;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Venezia n. 1890/04 depositata il 9 novembre 2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;<br />
udito per i ricorrenti l&#8217;avv. Giuseppe MORGIA;<br />
udito per la controricorrente A.M. L&#8217;avv. Angelo MAIOLINO;<br />
udito per i controricorrenti C.E. e D.B.R. l&#8217;avv. Giuseppe COVINO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La sig.ra T.C., quale procuratrice speciale del sig. D.B.G., comproprietario in ragione della meta&#8217; di un appezzamento di terreno con soprastanti fabbricati rurali ed annesso appartamento (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la sig.ra A.M., comproprietaria in ragione di un quarto, ed i sigg. C.E., D.B. R. e D.B.S., contitolari della residua quota di un quarto del medesimo immobile. L&#8217;attrice chiese la divisione del bene, con assegnazione dell&#8217;intero, in caso di indivisibilita&#8217;, al suo rappresentato.</p>
<p>I convenuti non si opposero alla divisione con attribuzione in natura di una porzione del bene.</p>
<p>Sopravvenuta in corso di causa la morte del sig. D.B. G., il giudizio fu proseguito dai suoi eredi sig.ra T. C. e sig. D.B.G..</p>
<p>Il Tribunale, con sentenza del 24 luglio 2001, dispose la divisione in natura, assegnando a ciascuna delle tre parti condividenti una porzione immobiliare individuata sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio e disponendo i connessi conguagli in danaro; dispose, altresì, la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica tra i condividenti in proporzione delle rispettive quote.</p>
<p>T.C. e D.B.G. impugnarono la decisione di primo grado davanti alla Corte di appello di Venezia. Sostennero la indivisibilita&#8217; dell&#8217;immobile chiedendone, dunque, l&#8217;assegnazione a se&#8217; quali maggiori quotisti; in subordine chiesero l&#8217;assegnazione della porzione &#8211; assegnata invece dal Tribunale alla A. &#8211; confinante con un loro terreno con soprastante fabbricato che finiva con il rimanere intercluso a seguito dell&#8217;attribuzione a terzi (la A., appunto) dalla proprieta&#8217; confinante, con conseguente necessita&#8217; di costose opere edili per ovviare all&#8217;interclusione; si dolsero, infine della compensazione delle spese della lite osservando (per quanto qui ancora rileva) che i convenuti avevano costretto il loro dante causa, D.B.G., ad iniziare la causa perche&#8217; in sede stragiudiziale proponevano di riconoscergli solo un terzo della proprieta&#8217; e non la meta&#8217; invece spettantegli.</p>
<p>La Corte di appello respinse il gravame osservando:</p>
<p>- che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, la comoda divisibilita&#8217; era stata ammessa anche dal CTU, il quale non a caso aveva formulato, accanto all&#8217;ipotesi dell&#8217;assegnazione dell&#8217;intero bene alla parte attrice, anche due alternative ipotesi di frazionamento con attribuzione in natura a tutte le parti condividenti;</p>
<p>- che in ogni caso, il bene era comodamente divisibile, cosi&#8217; come ritenuto dal Tribunale, in quanto il suo frazionamento non comportava oneri eccessivi od opere di costo elevato, ne&#8217; il deprezzamento delle porzioni rispetto all&#8217;intero, tanto che, secondo la stima del CTU, la somma, dei valori delle prime corrispondeva quasi esattamente al valore del secondo;</p>
<p>- che gli appellanti non potevano pretendere, in nome di un loro interesse &#8220;estraneo all&#8217;oggetto della comunione&#8221; (la proprieta&#8217;, cioe&#8217;, del confinante terreno con soprastante fabbricato che sarebbe rimasto intercluso), l&#8217;assegnazione di una determinata porzione del bene anche a dispetto dei &#8211; sia pur derogabili &#8211; principi di cui all&#8217;art. 727 c.c. piu&#8217; compiutamente rispettati, come invocato dagli appellati, mediante l&#8217;attribuzione alle parti condividenti di porzioni in natura aventi valore proporzionale quanto piu&#8217; vicino all&#8217;entita&#8217; delle quote di ciascuna, si&#8217; da ridurre al minimo l&#8217;entita&#8217; dei conguagli;</p>
<p>- che, del resto, l&#8217;assegnazione alla A. del lotto confinante con la proprieta&#8217; esclusiva degli appellanti non comportava un deterioramento della pretesa situazione di sostanziale interclusione del loro fabbricato;</p>
<p>- che, infine, l&#8217;inaccoglibilita&#8217; di una proposta stragiudiziale non e&#8217; idonea a sorreggere una valutazione di soccombenza, nel giudizio di divisione, a dispetto dell&#8217;adesione di tutte le parti alla domanda attorea e dell&#8217;utilita&#8217; del giudizio per tutti i condividenti.</p>
<p>Avverso la sentenza di appello i sigg. T.C. e D. B.G. hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui le parti intimate hanno resisitito con separati controricorsi.</p>
<p>I ricorrenti e la controricorrente A. hanno anche presentato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell&#8217;art. 720 c.c. e vizio di motivazione, si censura la statuizione di comoda divisibilita&#8217; del compendio immobiliare.</p>
<p>Si deduce che quest&#8217;ultimo non e&#8217; comodamente divisibile, perche&#8217; il frazionamento ne riduce sensibilmente il valore e comporta l&#8217;interclusione del confinante fabbricato di esclusiva proprieta&#8217; dei ricorrenti, il cui unico ingresso si apre proprio sul confine in questione. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello non abbia giustificato la sua valutazione, che e&#8217; invece contrastante con quella del CTU, ed abbia apoditticamente respinto anche la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica al fine di accertare l&#8217;entita&#8217; del deprezzamento conseguente al frazionamento del bene.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; essere accolto.</p>
<p>1.1.1. &#8211; Nella parte in cui si contesta l&#8217;accertamento in fatto che l&#8217;immobile e&#8217; comodamente divisibile e che, in particolare, il frazionamento non riduce apprezzabilmente il valore del bene, la censura e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso e come invece si e&#8217; riferito sopra in narrativa, ha compiutamente motivato l&#8217;accertamento della comoda divisibilita&#8217; osservando che il frazionamento non comportava oneri eccessivi od opere costose, ne&#8217; il deprezzamento del bene.</p>
<p>Il deprezzamento, in particolare, e&#8217; stato escluso richiamando la stima fatta dal CTU, e i ricorrenti non indicano decisive ragioni &#8211; anzi non indicano ragione alcuna &#8211; per cui si sarebbe dovuto procedere al rinnovo di quella stima.</p>
<p>La conformita&#8217; o meno delle valutazioni dei giudici a quella del CTU quanto al complessivo giudizio di comoda divisibilita&#8217; e&#8217;, poi, questione priva di rilevo, una volta che siano chiare e non adeguatamente censurate le ragioni addotte dai primi.</p>
<p>1.1.2. &#8211; Nella parte in cui si sostiene che la comoda divisibilita&#8217; sia da escludere allorche&#8217; il frazionamento del bene produca danno ad altro bene appartenente a taluno dei condividenti, ma estraneo alla comunione, il motivo e&#8217; infondato. La comoda divisibilita&#8217;, infatti, va valutata con esclusivo riferimento al bene oggetto di comunione e agli interessi dei comproprietari in quanto tali, senza interferenze di interessi diversi, ancorche&#8217; di taluno dei comproprietari stessi ma riferiti a beni estranei alla comunione: interessi che cosi&#8217; finirebbero con il prevalere sul diritto degli altri condividenti ad una porzione in natura del bene.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 727 e 729 c.c. e vizio di motivazione, si censura il rigetto della richiesta di attribuzione ai ricorrenti della porzione di terreno confinante con l&#8217;immobile di loro proprieta&#8217; esclusiva.</p>
<p>Si sostiene che la Corte d&#8217;appello ben avrebbe potuto discostarsi dal criterio di massima stabilito dall&#8217;art. 727 c.c., in applicazione del quale ha ritenuto di assegnare ai ricorrenti altro lotto di maggior valore considerata la loro maggior quota di comproprieta&#8217;. Quei criterio e&#8217; derogabile &#8211; si osserva &#8211; in particolare allorche&#8217; la sua rigorosa applicazione produca un pregiudizio del diritto dei condividenti, come avvenuto nella specie a causa dell&#8217;interclusione del fabbricato di esclusiva proprieta&#8217; dei ricorrenti conseguente all&#8217;assegnazione ad altro condividente della porzione di terreno confinante con il medesimo fabbricato.</p>
<p>Si censura, inoltre, l&#8217;affermazione che l&#8217;assegnazione ad altro condividente della porzione di terreno sul confine di cui si e&#8217; detto non deteriori la condizione del fabbricato di proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti, osservando che fino a tale assegnazione i ricorrenti avevano diritto di attraversare quel terreno in quanto comproprietari e cio&#8217; non sarebbe stato piu&#8217; possibile successivamente.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>2.1.1 &#8211; Viene posta anzitutto la questione se, nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale di attribuzione delle porzioni disuguali, il giudice possa prendere in considerazione, ed eventualmente far prevalere, anche &#8220;interessi di un condividente estranei all&#8217;oggetto della comunione&#8221; (pag. 9 della sentenza impugnata).</p>
<p>La risposta e&#8217; positiva.</p>
<p>E&#8217; utile premettere che il riconoscimento al giudice di merito di un&#8217;ampia discrezionalita&#8217; nell&#8217;esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, con l&#8217;ovvio obbligo di darne conto in motivazione, e&#8217; costante nella giurisprudenza di questa Corte. Tale ampia discrezionalita&#8217; e&#8217; stata affermata sia con specifico riferimento all&#8217;ipotesi &#8211; che direttamente ci riguarda &#8211; dell&#8217;attribuzione delle porzioni disuguali ai sensi dell&#8217;art. 729 c.c. (Cass. 925/1979); sia a proposito della derogabilita&#8217; della stessa regola del sorteggio prevista, invece, per il caso di porzioni uguali (Cass. 20821/2004, 9848/2005, 15079/2005, 1091/2007); sia a proposito della superabilita&#8217; del criterio dell&#8217;attribuzione del bene indivisibile al condividente titolare della quota maggiore previsto dall&#8217;art. 720 c.c..</p>
<p>Con riguardo a quest&#8217;ultima fattispecie, pero&#8217;, si e&#8217; sostenuto, nella giurisprudenza piu&#8217; risalente, che l&#8217;attribuzione a un condividente titolare di una quota minore e&#8217; consentita solo se giustificata da motivi riguardanti l&#8217;&#8221;interesse comune&#8221; dei condividenti (Cass. 4775/1983, 1528/1985, 7716/1990, 8922/1991, 7588/1995).</p>
<p>Accanto a tale indirizzo, tuttavia, se n&#8217;e&#8217; andato sviluppando un secondo, poi divenuto, da tempo, incontrastato, che non contempla il limite dell&#8217;interesse comune dei condividenti e descrive una discrezionalita&#8217; del giudice che non trova altro vincolo se non quello dell&#8217;adeguata motivazione (cfr. Cass. 4233/1987, 8201/1990, 4013/2003, 5679/2004, 3646/2007, 24053/2008, 22857/2009, 11641/2010).</p>
<p>Si e&#8217; cosi&#8217; ritenuta legittima la prevalenza riconosciuta, nell&#8217;attribuzione di un&#8217;immobile indivisibile, all&#8217;interesse del condividente privo di un&#8217;abitazione di proprieta&#8217; (Cass. 24053/2008, cit.), o residente nell&#8217;immobile e privo di un&#8217;abitazione di proprieta&#8217; nel medesimo centro (Cass. 22857/2009, cit.); cosi&#8217; come, del resto, gia&#8217; si era riconosciuta legittima &#8211; ai fini della deroga alla regola del sorteggio in favore dell&#8217;attribuzione discrezionale delle porzioni &#8211; la prevalenza attribuita al collegamento economico del bene da dividere con altro bene appartenente ad uno dei condividenti (Cass. 5947/1996), o alle esigenze di assistenza sanitaria di una delle condividenti (Cass. 9848/2005).</p>
<p>Il Collegio ritiene di dare continuita&#8217; al secondo, meno restrittivo orientamento, in difetto di dati testuali, logici o sistematici dai quali ricavare la previsione legislativa di un limite al potere discrezionale del giudice consistente nell&#8217;obbligo di prendere in considerazione esclusivamente l&#8217;interesse comune dei condividenti o riferito all&#8217;oggetto della comunione.</p>
<p>Il giudice, dunque, nel decidere sull&#8217;attribuzione delle porzioni ai condividenti, deve tener conto &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d&#8217;appello &#8211; anche degli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione, ovviamente confrontandoli con tutti gli altri interessi rilevanti nella specie, per operare la scelta piu&#8217; appropriata.</p>
<p>2.1.2. &#8211; La Corte d&#8217;appello ha, inoltre, parimenti errato nell&#8217;affermare che dall&#8217;attribuzione alla A. della porzione confinante con la proprieta&#8217; esclusiva degli attuali ricorrenti non deriva un deterioramento della condizione di sostanziale interclusione di quest&#8217;ultima.</p>
<p>L&#8217;affermazione e&#8217; errata in quanto fatta in astratto: i giudici di appello, cioe&#8217;, non hanno affermato che, in concreto, la proprieta&#8217; esclusiva degli appellanti non riceve alcun pregiudizio dall&#8217;attribuzione alla A. del lotto confinante essendo interclusa anche prima della divisione, ma hanno affermato che non vale ad escludere l&#8217;interclusione della proprieta&#8217; esclusiva di un soggetto la circostanza che tale proprieta&#8217; sia accessibile da altra proprieta&#8217; comune al medesimo e ad altri soggetti. Correttamente osservano, invece, i ricorrenti che l&#8217;interclusione in tal caso non sussiste, dato che il proprietario esclusivo del primo immobile ha comunque diritto di passare sul confinante fondo comune in virtu&#8217; del suo diritto di condomino.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo motivo, denunciando violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, si censura l&#8217;omessa pronunzia sulla richiesta di supplemento di consulenza tecnica al fine di accertare l&#8217;entita&#8217; del deprezzamento dei beni a seguito del frazionamento, nonche&#8217; l&#8217;effettivita&#8217; della interclusione del piu&#8217; volte richiamato fabbricato di proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti a seguito dell&#8217;assegnazione del lotto confinante a condividente diverso dai ricorrenti stessi.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo, che contiene due distinte &#8211; ancorche&#8217; identiche &#8211; censure riferite a due distinti accertamenti invocati dai ricorrenti, e&#8217; inammissibile per due diverse, rispettive ragioni basate sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte.</p>
<p>3.1.1. &#8211; Quanto alla censura riguardante l&#8217;accertamento dell&#8217;entita&#8217; del deprezzamento dei beni a seguito del frazionamento, va infatti osservato che la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. ricorre solo in caso di omessa pronunzia su domanda od eccezione in senso stretto, dunque non in caso di omessa valutazione di una istanza istruttoria: la quale puo&#8217;, nei congrui casi, rilevare semmai come vizio di motivazione. Occorre, pero&#8217;, in tal caso, che sussista il requisito della decisivita&#8217; dell&#8217;atto istruttorio negato, ma nella specie non e&#8217; offerta dai ricorrenti, come si e&#8217; gia&#8217; visto esaminando il primo motivo, alcuna ragione per ritenere tale decisivita&#8217;.</p>
<p>3.1.2. &#8211; Quanto, invece, alla censura relativa all&#8217;accertamento della effettiva interclusione dell&#8217;immobile di proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti, vi e una pregiudiziale ragione di inammissibilita&#8217;, consistente in cio&#8217;, che la questione dell&#8217;accertamento in fatto dell&#8217;interclusione della proprieta&#8217; dei ricorrenti non ha formato oggetto di statuizione dei giudici di appello essendo assorbita dall&#8217;affermazione in diritto di cui si e&#8217; detto sopra. In quanto questione assorbita, essa resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio seguente alla cassazione della sentenza in accoglimento del secondo motivo di ricorso.</p>
<p>4. &#8211; Resta infine assorbito il quarto motivo di ricorso, riguardante il capo accessorio delle spese processuali.</p>
<p>5. &#8211; Il conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, attenendosi ai principi di diritto enunciati sopra in fine ai nn. 2.1.1 e 2.1.2, decidera&#8217; sull&#8217;attribuzione delle porzioni ai condividenti prendendo in considerazione anche l&#8217;interesse dei ricorrenti connesso all&#8217;eventuale interclusione della loro proprieta&#8217; esclusiva.</p>
<p>Il giudice di rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d&#8217;appello di Venezia in diversa composizione.<br />
Cosi&#8217; deciso in Roma, il 23 giugno 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010.</p>
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