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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Abusivismo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 9 aprile 2013, n. 16182</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[normativa antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>
		<category><![CDATA[reati edilizi]]></category>
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		<category><![CDATA[Stato]]></category>

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		<description><![CDATA[La competenza in materia di edilizia spetta alle regioni, ma la competenza sulla sicurezza statica degli edifici a chi compete? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TERESI Alfredo &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. RAMACCI Luca &#8211; Consigliere<br />
Dott. GRAZIOSI Chiara &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 615/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 20/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 20.9.2011, ha affermato la responsabilita&#8217; penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di cui:</p>
<p>- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95 (per avere realizzato sul terrazzo di un immobile di loro proprieta&#8217; una veranda chiusa precaria rimovibile in legno, delle dimensioni di mt. 7,00 x 7,77, con solaio di copertura in perlinato e tegole, senza dare avviso al Genio Civile, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilita&#8217; e senza l&#8217;autorizzazione scritta richiesta in zona sismica &#8211; acc. in (OMISSIS));</p>
<p>e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen., ha condannato ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.</p>
<p>Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati ed atto di appello gli imputati medesimi e, con tali mezzi di gravame, hanno eccepito sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:</p>
<p>- la erronea applicazione della disciplina antisismica posta dal Testo Unico, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non essendosi tenuto conto della divergente e derogatoria normativa posta dalla Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 che, in forza della competenza legislativa esclusiva che appartiene alla Regione Siciliana secondo il suo Statuto speciale, deroga ad ogni altra disposizione di legge, sicche&#8217; per le opere aventi struttura precaria previste dalla norma stessa non sarebbero richiesti alcun progetto esecutivo e alcuna denuncia o autorizzazione preventiva, ossia non sarebbe applicabile alcuna di quelle prescrizioni sancite dalla norme contestate di cui al cit. Testo Unico.</p>
<p>A norma della Legge Regionale n. 4 del 2003, articolo 20, comma 2, l&#8217;opera precaria deve essere soltanto preceduta da una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile e tale relazione asseverativa sostituisce ed ingloba tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla legge nazionale per le opere da realizzarsi in zona sismica;</p>
<p>- la mancata valutazione di una evidente situazione di buona fede per errore incolpevole, a fronte di un quadro normativo equivoco, tanto che lo stesso ufficio del Genio Civile di Messina, verosimilmente a causa dell&#8217;incertezza derivante dal contrasto tra la normativa regionale e quella statale in materia, solo a distanza di cinque anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 aveva emanato la disposizione di servizio n. 235 del 26.8.2008, indirizzata ai Comuni, con cui aveva chiarito che per le strutture precarie superiori a 20 mq. era comunque necessario depositare i calcoli di stabilita&#8217;;</p>
<p>- la compieta estraneita&#8217; della (OMISSIS) alla vicenda, perche&#8217; i lavori erano stati commissionati e seguiti soltanto dal (OMISSIS);</p>
<p>- la incongrua determinazione della pena, priva della specificazione della misura base e dell&#8217;aumento inflitto per la continuazione.</p>
<p>La Corte di appello di Messina &#8211; con ordinanza del 4.6.2012 &#8211; ha convertito l&#8217;atto di appello sottoscritto personalmente dagli imputati in ricorso per cassazione, ex articolo 568 c.p.p., u.c..</p>
<p>Il difensore ha depositato memoria aggiuntiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>I ricorsi devono essere rigettati, perche&#8217; infondati.</p>
<p>1. L&#8217;articolo 14, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 prevede che il legislatore siciliano ha competenza esclusiva In materia urbanistica.</p>
<p>Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ha riconosciuto questa competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sempre &#8220;nel rispetto e nei limiti&#8221; dei rispettivi statuti (articolo 2, comma 2).</p>
<p>La Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 assoggetta ad un particolare regime di asseveramento (ove la legislazione nazionale prescrive invece la necessita&#8217; del permesso di costruire):</p>
<p>a) &#8220;la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie&#8221;;</p>
<p>b) la realizzazione di verande, definite come &#8220;chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati&#8221;;</p>
<p>c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.</p>
<p>La norma in esame dispone altresi&#8217; che:</p>
<p>aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne&#8217; modifica della sagoma della costruzione;</p>
<p>bb) &#8220;sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione&#8221;.</p>
<p>Prima di realizzare questi interventi minori, il proprietario deve soltanto presentare al Comune una relazione asseverata di un professionista abilitato, che assicuri il rispetto delle norme vigenti sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza.</p>
<p>Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il &#8220;criterio strutturale&#8221; (la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello &#8220;funzionale&#8221; (l&#8217;uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione e&#8217; destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti vedi Cass., Sez. 3: 26.4.2007, Camarda; 15.6.2006, Moltlsanti.</p>
<p>Secondo una interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, inoltre, la deroga alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell&#8217;urbanistica e non puo&#8217; essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. Infatti, la norma &#8211; di rango costituzionale &#8211; che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana fa riferimento soltanto alla materia &#8220;urbanistica&#8221;, che attiene all&#8217;assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferisce a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e &#8211; come tali &#8211; appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 117 Cost., comma 2. Questa differenza di interessi tutelati si riflette anche nella differenza, almeno parziale, delle autorita&#8217; competenti, essendo l&#8217;urbanistica riservata tradizionalmente all&#8217;autorita&#8217; comunale e le altre materie predette assegnate invece agli uffici del Genio Civile ed attualmente agli uffici tecnici regionali (vedi Cass., Sez. 3, 9.7.2008, n. 38405, Di Benedetto).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, appare evidente l&#8217;infondatezza del primo motivo dei ricorsi, giacche&#8217; l&#8217;intervento edilizio in oggetto poteva considerarsi, secondo la normativa della Regione Siciliana, sottratto al permesso di costruire previsto a tutela degli interessi urbanistici, ma continuava ad essere soggetto ai controlli preventivi previsti a tutela della sicurezza delle costruzioni.</p>
<p>2. Per completezza espositiva &#8211; tenuto conto delle peculiarita&#8217; costruttive del manufatto oggetto della vicenda in esame &#8211; appare opportuno evidenziare che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumita&#8217;, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l&#8217;esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3: 17.2.2012, n. 6591; 25.1.2011, n. 15412; 3.9.2007, n. 33767; 24.10.2001, n. 38142).</p>
<p>3. In ordine alla eccepita estraneita&#8217; di (OMISSIS) agli illeciti contestati, deve rilevarsi che, a norma del cit. Testo Unico, articolo 93 &#8220;chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni&#8221;, in zona sismica, deve farne denuncia all&#8217;organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.</p>
<p>Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo articolo 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.</p>
<p>Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95, Testo Unico infine, commina la sanzione penale della sola ammenda, da infliggersi a &#8220;chiunque&#8221; violi le prescrizioni gia&#8217; contenute nella legge antisismica ed ora nel CAPO 4 del citato Testo Unico (Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e nei decreti interministeriali di attuazione.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la responsabilita&#8217; penale per 4 costruzione abusiva puo&#8217; essere affermata quando sussistano elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che l&#8217;agente abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l&#8217;esecutore dei lavori abusivi.</p>
<p>Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si e&#8217; svolta l&#8217;attivita&#8217; incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilita&#8217;, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell&#8217;interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del &#8220;cui prodest&#8221;) bensi&#8217; pure: dei rapporti di parentela o di affinita&#8217; tra l&#8217;esecutore dell&#8217;opera abusiva ed il proprietario; dell&#8217;eventuale presenza &#8220;in loco&#8221; durante l&#8217;effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attivita&#8217; di materiale vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all&#8217;esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa vedi Cass., Sez. 3: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone.</p>
<p>Grava sull&#8217;interessato, inoltre, l&#8217;onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volonta&#8217; (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, il giudice del merito &#8211; con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici &#8211; ha ricondotto anche all&#8217;imputata (OMISSIS) l&#8217;attivita&#8217; di edificazione in oggetto sui rilievi che essa: era comproprietaria dell&#8217;edificio sul cui terrazzo e&#8217; stata realizzata la nuova struttura; ne aveva la disponibilita&#8217; giuridica e di fatto; aveva sicuro interesse all&#8217;esecuzione delle opere.</p>
<p>Trattasi di elementi indiziari univoci e gravi &#8211; non smentiti da elementi di segno diverso &#8211; sulla base dei quali correttamente e&#8217; stato ritenuto il concorso nei reati quanto meno sotto il profilo del rafforzamento morale del disegno criminoso del marito.</p>
<p>4. Con riferimento alle doglianze riferite alla pretesa carenza dell&#8217;elemento soggettivo delle contravvenzioni va rilevato che la colpa dei committenti si sostanzia, nella specie, nella inosservanza di obblighi imposti dalla legge dei quali essi erano destinatari diretti, attraverso comportamenti negligenti ed Imprudenti concretatisi nell&#8217;avere omesso di acquisire &#8211; assumendo le dovute informazioni presso le autorita&#8217; amministrative competenti &#8211; doverosa cognizione di tutti gli adempimenti necessari per la legittima esecuzione dei lavori edilizi che avevano deciso di realizzare.</p>
<p>Ai fini della configurabilita&#8217; dell&#8217;ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale (ex articolo 5 cod. pen., a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale), la scriminante della buona fede puo&#8217; trovare applicazione &#8211; invece &#8211; solo nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente medesimo, al quale, quindi, non puo&#8217; essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.</p>
<p>5. La pena, infine, e&#8217; stata determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all&#8217;articolo 133 cod. pen. e va ribadita, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perche&#8217; rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l&#8217;aumento complessivo e rende piu&#8217; speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non e&#8217; prevista ne&#8217; richiesta dalla legge; sicche&#8217; l&#8217;indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell&#8217;aumento di pena per i reati satellite non provoca nullita&#8217; od irregolarita&#8217; di alcun genere (vedi Cass., Sez. 3: 7.12.2004, n. 47420, Cutarelli; 30.11.1998, n. 12540, Riccio).</p>
<p>Questa Corte ha altresi&#8217; affermato che la possibilita&#8217;, per il giudice di merito, di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello piu&#8217; grave, anziche&#8217; in modo unitario, in quantita&#8217; correlative a ciascuno di tal reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce una semplice facolta&#8217; e non un obbligo, dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l&#8217;autonoma loro individualita&#8217; a tutti gli altri effetti (Cass., Sez. 6, 16.1.1991, n. 403, Marin).</p>
<p>6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 27 marzo 2013, n. 14417</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[reati edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[sagoma]]></category>

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		<description><![CDATA[Realizare la copertura di un vano semi-aperto preesistente importa sempre un reato edilizio? Cosa deve valutare il giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MANNINO Saverio F. &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRANCO Amedeo &#8211; est. Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDRONIO Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2011 dal Gip del tribunale di Cuneo;<br />
udita nella pubblica udienza del 26 febbraio 2013 la relazione fatta dal Consigliere dR. Amedeo Franco;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Cuneo dichiaro&#8217; (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), per avere, quale direttore dei lavori, realizzato, in parziale difformita&#8217; dalla DIA, una tettoia a copertura della scala di accesso al piano seminterrato, condannandolo alla pena dell&#8217;ammenda ritenuta di giustizia.</p>
<p>Osservo&#8217; il giudice che la tettoia in questione era stata poi demolita; che essa aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio, e comunque che violava le NTA del PRG perche&#8217; non poteva equipararsi ad una pensilina e quindi avrebbe dovuto rispettare la distanza di m. 10 dalla strada vicinale.</p>
<p>L&#8217;imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), e dell&#8217;articolo 87 delle NTA. Osserva che la scala di accesso dall&#8217;esterno al piano interrato era gia&#8217; esistente e che la stessa era contornata da tre muri perimetrali. L&#8217;intervento era consistito unicamente nella copertura di questa struttura. Pertanto non era stata modificata la sagoma e non erano state violate le distanze dalla strada vicinale, perche&#8217; il preesistente filo di fabbricazione non e&#8217; stato variato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata risulta: &#8211; che esisteva gia&#8217; una scala di accesso al piano interrato situata all&#8217;esterno dell&#8217;edificio principale sul lato sud; &#8211; che la scala era contornata da tre muri perimetrali, ma priva di copertura; &#8211; che l&#8217;intervento in questione e&#8217; consistito nell&#8217;apporre un tetto a copertura di questa struttura muraria gia&#8217; esistente; &#8211; che la sua situazione anteriore corrisponde a quella attuale conseguente alla demolizione della struttura di copertura.</p>
<p>Il giudice ha giustamente ritenuto erronea la tesi del responsabile dell&#8217;ufficio tecnico comunale, secondo cui l&#8217;intervento andrebbe qualificato come &#8220;ampliamento&#8221; sicche&#8217; mancherebbe la distanza di 10 metri dalla strada vicinale, come prescritto dall&#8217;articolo 87, comma 1, lettera J, delle NTA del comune di (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice, peraltro, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato innanzitutto perche&#8217; sarebbe mutata la sagoma dell&#8217;edificio, come risulterebbe anche da due sentenze di questa Corte. Sennonche&#8217;, va in primo luogo rilevato che con il capo di imputazione non risulta contestato il cambiamento di sagoma, ma unicamente la violazione delle distanze dalla strada vicinale. In secondo luogo, una delle due massime citate (Sez. 3, 9.2.1998, n. 3849, Maffullo, m. 210647) &#8211; dopo aver affermato il principio che &#8220;La sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicche&#8217; solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d&#8217;opera&#8221; &#8211; si riferisce alla realizzazione ex novo di una scala esterna di accesso al primo piano, che pertanto aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio ed impedito la sanatoria, integrando l&#8217;ipotesi della parziale difformita&#8217;. Nella specie, invece, la scala gia&#8217; esisteva, compresi i muri perimetrali e l&#8217;opera e&#8217; consistita unicamente nel coprire con un tetto una struttura muraria gia&#8217; esistente. In terzo luogo, la seconda massima citata (Sez. 3, 9.2.2006, n. 8303, Nardini, m. 233563) ribadisce il principio che &#8220;In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali e&#8217; consentita la procedura della denunzia di inizio attivita&#8217; per varianti in corso d&#8217;opera&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pertanto, non si comprende come possa ritenersi alterata la sagoma, dal momento che dalla sentenza impugnata non risultano realizzati, rispetto all&#8217;edificio preesistente, nuovi aggetti o sporti o nuove strutture perimetrali, bensi&#8217; solo la copertura di una preesistente struttura.</p>
<p>Del resto, il giudice non insiste sulla (non contestata) alterazione della sagoma e sembra fondare la sua decisione unicamente sulla violazione dell&#8217;articolo 87, comma 1, lettera j, della NTA del PRG, secondo il quale la distanza rispetto alla strada vicinale di almeno 10 metri, va riferita al filo di fabbricazione, il quale e&#8217; dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non piu&#8217; di m. 1,50, mentre sono inclusi nel perimetro le verande, gli elementi portanti in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori. Il giudice ha quindi ritenuto che l&#8217;opera in questione, ai fini del calcolo della distanza della costruzione dal ciglio stradale, andava &#8220;inclusa nel perimetro esterno, non essendo la stessa equiparabile a una semplice &#8220;pensilina&#8221;, posto che poggia su pilastri infissi nel suolo&#8221;.</p>
<p>Sennonche&#8217;, giustamente la difesa osserva che il giudice non ha considerato che tale perimetro esterno gia&#8217; preesisteva, dal momento che i muri esterni della scala non erano stati oggetto d&#8217;intervento, che era consistito unicamente nella posa del tetto. Di conseguenza, proprio sulla base della norma regolamentare richiamata dal giudice, deve concludersi nel senso che il preesistente filo di fabbricazione non fu variato. E del resto, la norma regolamentare citata include espressamente nel perimetro esterno &#8220;i vani semi-aperti di scale e ascensori&#8221;. Nella specie risulta appunto gia&#8217; esistente un vano chiuso su tre lati e privo di copertura, che dunque costituiva vano semiaperto e che pertanto era incluso nel perimetro esterno della costruzione. L&#8217;opera contestata consiste appunto nella realizzazione del tetto di questo vano semiaperto, che non aggetta certamente per piu&#8217; di 1,5 m. e che di conseguenza non e&#8217; computabile ai fini della distanza.</p>
<p>In conclusione, e&#8217; chiaro l&#8217;errore in cui e&#8217; incorso il giudice nel ritenere che l&#8217;intervento sia consistito nella realizzazione di una tettoia, la quale e&#8217; un manufatto composto da una struttura di sostegno (pilastri o muri) e da un tetto di copertura. Nel caso in esame, invece, la struttura di sostegno era gia&#8217; preesistente e costituiva a tutti gli effetti &#8220;perimetro esterno&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 16 della NTA del PRG del comune di (OMISSIS). L&#8217;apposizione di un tetto aggettante per meno di m. 1,50 non ha percio&#8217; variato il perimetro esterno e dunque non ha violato la distanza di m. 10 dalla adiacente strada vicinale.</p>
<p>Risulta quindi evidente che la violazione contestata con il capo di imputazione non sussiste. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 marzo 2013, n. 10245</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza del reato]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

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		<description><![CDATA[La veranda abusiva sarà pure sparita, ma il reato edilizio no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), n. a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro in data 12/01/2012;<br />
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;<br />
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;;<br />
udite le conclusioni dell&#8217;Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell&#8217;Avv. (OMISSIS), che si e&#8217; riportato ai motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione &#8220;del reato&#8221; per effetto, Legge n. 308 del 2004, ex articolo 181, comma 1 quinquies, dell&#8217;intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall&#8217;imputata stessa; censura in proposito l&#8217;affermazione della Corte territoriale circa l&#8217;inapplicabilita&#8217; di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>3. Il ricorso e&#8217; manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l&#8217;effettuata demolizione da parte dell&#8217;imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, e&#8217; comunque pregiudiziale il fatto, gia&#8217; correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).</p>
<p>La chiara formulazione dell&#8217;articolo 181, comma 1 quinquies, Decreto Legislativo cit., riferito al &#8220;reato di cui al comma 1&#8243; (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell&#8217;immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico e&#8217; stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L&#8217;efficacia estintiva della demolizione e&#8217; stata infatti invocata in piu&#8217; occasioni richiamando il disposto della Legge 21 giugno 1985, n. 298, articolo 8 quater, (di conversione del Decreto Legge 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che &#8220;non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto&#8221;, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione e&#8217; testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Cio&#8217; non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell&#8217;imputato (sez. 3 n. 35008, 18 settembre 2007).</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilita&#8217;, ivi compresa l&#8217;estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).</p>
<p>5. All&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell&#8217;articolo 616 c.p.p..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 3417</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-11-febbraio-2011-n-3417/</link>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[allacci]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fogne]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso sia stato fatto un allaccio abusivo alla fogna, quali sono i soggetti sanzionabili?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>IN. PI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AGOSTINO GREGORIO, rappresentato e difeso da se stesso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">PREFETTURA MESSINA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 823/2004 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/03/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il Prefetto di Messina in data 26/9/2003 emetteva, nei confronti di In. Pi. , l&#8217;ordinanza ingiunzione prot. N. 1072/99 notificata il 7/11/2003.</p>
<p>Con l&#8217;ordinanza era ingiunto all&#8217; In. il pagamento della somma di euro 5.167,19 a titolo di sanzione per la violazione della Legge 17 maggio 1995, n. 172, articolo 6 e succ. mod. per avere immesso, tramite sistema di smaltimento condominiale, gli scarichi delle proprie acque fognarie in un sistema di fosse biologiche disperdenti nel territorio circostante.</p>
<p>L&#8217;ordinanza era stata emessa a seguito al verbale di accertamento del 16/3/1999 del Comando Polizia Municipale di Messina.</p>
<p>In. Pi. proponeva opposizione deducendo:</p>
<p>- il difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza;</p>
<p>- la tardivita&#8217; della sua emissione rispetto al ricorso presentato avverso il verbale di contestazione del 7/6/1999, in quanto l&#8217;ordinanza era stata emessa oltre 4 anni dopo il ricorso;</p>
<p>l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione per mancata notifica della contestazione entro 90 giorni dall&#8217;accertamento;</p>
<p>- l&#8217;insussistenza dell&#8217;illecito;</p>
<p>- la violazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 17, nella parte in cui dispone che nessun provvedimento amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo&#8217; essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali;</p>
<p>- la violazione della Legge n. 689 del 1989, articolo 5, per avere ritenuto sussistente il concorso nella violazione amministrativa, che, invece, non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente.</p>
<p>Il Prefetto rimaneva contumace.</p>
<p>Il Tribunale di Messina, con sentenza del 18/3/2004, respingeva l&#8217;opposizione per i seguenti motivi:</p>
<p>- la violazione era stata accertata in data 16/3/1999; il verbale di contestazione era stato consegnato all&#8217;agente postale per la notifica a mezzo posta in data 11/6/1999 e pertanto entro i 90 giorni, posto che il termine a carico del notificante deve intendersi rispettato con riferimento al momento della consegna del plico all&#8217;agente postale;</p>
<p>- l&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza prefettizia a distanza di oltre 4 anni dalla presentazione degli scritti difensivi non era causa di nullita&#8217; perche&#8217; nessun termine e&#8217; previsto per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza, ne&#8217; avrebbe potuto essere applicato il termine di 30 giorni per la definizione del procedimento previsto dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 2, stante la diversita&#8217; de procedimento riguardante l&#8217;applicazione di sanzioni amministrative, avente natura contenziosa, rispetto alla normativa generale in materia di procedimento amministrativo, contenuta nella Legge n. 241 del 1990;</p>
<p>- l&#8217;eccezione di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza per omessa convocazione del ricorrente al fine della personale audizione e l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per carenza di motivazione erano infondate rispettivamente perche&#8217; l&#8217;opponente era stato convocato con racc. a.r. n. (OMESSO) del 9/5/2001 (indicazione contenuta nell&#8217;ordinanza ingiunzione) e perche&#8217; l&#8217;ordinanza era adeguatamente motivata, sia pure per relationem alle risultanze dell&#8217;accertamento;</p>
<p>per l&#8217;integrazione dell&#8217;illecito contestato era sufficiente la sola abusiva apertura di impianto fognario sprovvisto di autorizzazione, indipendentemente da un attuale utilizzo; secondo il giudice a quo la disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile che ne ha il proprietario induce a identificare nel medesimo il responsabile della condotta di apertura dello scarico;</p>
<p>L&#8217;identificazione mediante dati anagrafici del proprietario dell&#8217;immobile nel quale era stata accertata l&#8217;esistenza degli scarichi abusivi non comportava violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, perche&#8217; nella specie l&#8217;utilizzo dei dati anagrafici e personali non risultava strumentale ad alcuna valutazione del profilo o della personalita&#8217; dell&#8217;interessato.</p>
<p>Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione In. Pi. deducendo sei motivi.</p>
<p>Il Prefetto di Messina resiste con controricorso notificato il 18/6/2005 e depositato il 6/7/2005.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto in entrambi e&#8217; dedotto il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione di legge in relazione a pretesi motivi (tempestivamente addotti) di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza impugnata (Legge n. 689 del 1981, ex articolo 18) sia perche&#8217; emessa senza che fosse stato sentito il ricorrente sia perche&#8217; asseritamente mancante di motivazione.</p>
<p>Il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa ha il suo presupposto nell&#8217;esistenza di un atto amministrativo che infligge la sanzione ma si svolge sul rapporto; il suo oggetto non e&#8217; l&#8217;atto amministrativo, ma l&#8217;accertamento della conformita&#8217; della sanzione a quanto previsto dalla legge; con l&#8217;opposizione, dunque, si fa valere il diritto a non subire la sanzione se non nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>
<p>Proprio in applicazione di questi principi la Cassazione a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010), con riferimento alla mancata audizione dell&#8217;interessato, ha affermato che in tema di ordinanza ingiunzione emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 18, la mancata audizione dell&#8217;interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullita&#8217; del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l&#8217;atto, gli argomenti a proprio favore che l&#8217;interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all&#8217;autorita&#8217; amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.</p>
<p>Nella stessa sentenza si e&#8217; altresi&#8217; affermato, con riferimento al diverso profilo della mancanza di motivazione dell&#8217;ordinanza ingiunzione, che &#8220;la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l&#8217;ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa e&#8217; comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni puo&#8217; essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all&#8217;oggetto dell&#8217;accertamento e, quindi del giudizio &#8230; i vizi motivazionali dell&#8217;ordinanza ingiunzione, non comportano la nullita&#8217; del provvedimento, e quindi l&#8217;insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa &#8230; Ne consegue che anche tale vizio non puo&#8217; comportare l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza ingiunzione&#8221;.</p>
<p>Non vi sono ragioni per mettere in discussione i principi sovra esposti.</p>
<p>Ne discende che la doglianza riguardante il vizio di motivazione della sentenza sull&#8217;eccezione di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione per violazione dell&#8217;obbligo di audizione dell&#8217;interessato e per violazione dell&#8217;obbligo di motivazione e&#8217; inammissibile in quanto non pertinente ad un punto decisivo per il giudizio, costo che tali violazioni, quand&#8217;anche fossero accertate, non comporterebbero la nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione; per le considerazioni che precedono il motivo, sotto il profilo della violazione di legge, e&#8217; infondato.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la pretesa nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione in quanto tardivamente emessa in violazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 2, sul procedimento amministrativo.</p>
<p>La decisione impugnata, sul punto, e&#8217; conforme all&#8217;ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte dopo la sentenza della Cassazione a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006) che, con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato che &#8220;il termine di cui alla Legge n. 241 del 1990, articolo 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 3, comma 6 bis conv. dalla Legge n. 80 del 2005, e&#8217; incompatibile con i procedimenti regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell&#8217;interesse dell&#8217;incolpato, il rispetto di un termine cosi&#8217; breve&#8221; (v., per le massime successive conformi: Cass. Sez. 2, n. 8763 del 13/04/2010; Cass. Sez. 2, n. 16764 del 16/07/2010).</p>
<p>Pertanto questo secondo motivo deve essere dichiarato infondate.</p>
<p>3. Nel ricorso e&#8217; indicato con il numero 3 un motivo (violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 3; che, tuttavia, e&#8217; preceduto da altro motivo pur esso indicato con il numero 3 e gia&#8217; esaminato al precedente punto 1; pertanto in questo paragrafo ci si riferisce al motivo indicato con il secondo numero 3).</p>
<p>Il motivo, come sopra genericamente rubricato, in realta&#8217; comprende tre distinte doglianze:</p>
<p>3.1 con la prima doglianza il ricorrente nega di essere l&#8217;autore della condotta consistente nell&#8217;avere effettuato gli scarichi; questo motivo dovrebbe, quindi, giustificare il richiamo del ricorrente alla Legge n. 689 del 1981, articolo 3, dove, appunto, e&#8217; previsto che &#8220;nelle violazioni cui e&#8217; applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e&#8217; responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa&#8221;;</p>
<p>3.2 la seconda doglianza e&#8217; fondata su un preteso vizio ci motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l&#8217;opposizione ritenendo ininfluente il fatto che l&#8217;opponente potesse avere effettivamente effettuato scarichi fognari e ritenendo invece sufficiente, ai fini sanzionatori, la condotta di apertura dell&#8217;impianto abusivo di smaltimento delle acque reflue. Il ricorrente deduce anche la pretesa violazione della Legge 10 maggio 1976, n. 319, articolo 21, in relazione alla Legge n. 689 del 1981, articolo 14 (che prevede l&#8217;obbligo di contestazione della violazione) per violazione del principio di contestazione; osserva di essere stato contravvenuto per avere effettuato scarichi fognari abusivi, mentre il giudice dell&#8217;opposizione avrebbe ritenuto sussistente, non tale condotta, ma la condotta di abusiva apertura di impianto fognario;</p>
<p>3.3 la terza doglianza e&#8217; fondata sulla pretesa violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, perche&#8217; il giudice non avrebbe rilevato la nullita&#8217; della sanzione in quanto originata dalla violazione del suddetto articolo; si assume, infatti, che la violazione sarebbe stata accertata, in preteso contrasto con la suddetta norma, esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati anagrafici e di proprieta&#8217; dell&#8217;immobile.</p>
<p>4.1 La prima doglianza e&#8217; inammissibile perche&#8217; attiene ad un pianto non decisivo per il giudizio: i giudice a quo ha ritenuto del tutto ininfluente l&#8217;accertamento su un utilizzo in atto degli scarichi fognari abusivi, ritenendo invece sufficiente anche la sola abusiva apertura degli scarichi, nella specie provala presuntivamente dalla disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile da parte del proprietario; pertanto la circostanza che il ricorrente avesse effettuato o meno degli scarichi fognari al momento dell&#8217;accertamento da parte degli agenti di polizia municipale, anche per la ragioni in prosieguo esposte, non e&#8217; decisiva.</p>
<p>4.2 il motivo di cui al precedente punto 3.2, come detto, e&#8217; relativo ad un preteso vizio motivazionale consistente nel riconoscimento, da un lato, dell&#8217;insussistenza della condotta di effettuazione degli scarichi di acque reflue e, dall&#8217;altro nell&#8217;addebito di una condotta &#8211; di apertura dello scarico abusivo &#8211; che non sarebbe stata contestata.</p>
<p>Occorre premettere, quanto alla ricognizione del dato normativo, che la Legge n. 319 del 1976, articolo 21, puniva con una sanzione penale la condotta di chi effettuava nuovi scarichi nelle acque indicate dall&#8217;articolo 1 della citata legge o sul suolo o nel sottosuolo; nel testo originario era esclusa la necessita&#8217; di nuova autorizzazione per gli scarichi civili non confluenti .in pubbliche fognature e preesistenti, se conformi al titolo edificatorio (cfr. Cass. pen. S.U. n. 7673/91).</p>
<p>La norma e&#8217; stata poi modificata dal Decreto Legge n. 79 del 1995, articolo 6 comma 2, convertito dalla Legge n. 172 del 1995 (applicabile ratione temporis) per la quale &#8220;Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell&#8217;articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l&#8217;autorizzazione &#8230; e&#8217; punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni&#8221;; la normativa e&#8217; stata, poi, ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 54 (pure richiamato nell&#8217;ordinanza ingiunzione) dove e&#8217; previsto che &#8220;Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impilanti pubblici di depurazione, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l&#8217;autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa &#8230;. Nell&#8217;ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e&#8217; da uno a cinque milioni&#8221;. Pertanto e&#8217; indubitabile che per la sussistenza della violazione non e necessario, come correttamente ritenuto dal giudice a quo, che sia accertato un utilizzo in atto dello scarico di acque reflue abusivo, cosi&#8217;, come e&#8217; del tutto irrilevante la circostanza che un soggette, il quale abbia realizzato o comunque disponga ai un impianto di scarico abusivo sia sorpreso mentre ne fa uso ed e&#8217; altrettanto irrilevante accertare se chi ne dispone sia assente per periodi piu&#8217; o meno lunghi dall&#8217;immobile servito dall&#8217;impianto di scarico delle acque reflue.</p>
<p>La norma, infatti, come risulta dalla lettura del testo, sanziona indifferentemente tanto la realizzazione dell&#8217;impianto fognario abusivo (ossia l&#8217;apertura dello scarico) quanto il suo utilizzo (l&#8217;effettuazione dello scarico), ad esempio da parte del conduttore di un immobile dotato dell&#8217;impianto abusivo, salvo la rilevanza della buona fede. Nell&#8217;individuare il soggetto attivo della violazione in &#8220;chiunque&#8221; si renda responsabile dell&#8217;apertura o, comunque, dell&#8217;effettuazione di uno scarico senza avere richiesto l&#8217;autorizzazione, la norma chiarisce che, coerentemente con la finalita&#8217; di tutela ambientale, la violazione non presuppone una particolare qualita&#8217; del soggetto attivo, potendo lo stesso identificarsi sia in colui che, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi e sia in chi, valendosi dell&#8217;impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, od anche in assenza di esso, effettui, gli scarichi (cfr., negli stessi termini, Cass. Sez. 2 15/5/2007 n. 11122).</p>
<p>Per tali considerazioni, deve concludersi che e&#8217; immune da vizi motivazionali la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la prova della materialita&#8217; della condotta sanzionata e&#8217; stata pienamente raggiunta attraverso la prova della disponibilita&#8217; materiale e giuridica dell&#8217;immobile di civile abitazione servito dall&#8217;impianto di smaltimento, indipendentemente da un attuale utilizzo.</p>
<p>Nella sentenza impugnata la condotta sanzionata e&#8217; stata qualificata, sulla base delle risultanze del verbale di contravvenzione richiamate nell&#8217;ordinanza ingiunzione, come condotta di apertura di scarico abusivo piuttosto che di effettuazione di scarico abusivo.</p>
<p>Dall&#8217;esame dell&#8217;ordinanza ingiunzione, che qui si impone in relazione alla specificita&#8217; della censura, emerge che all&#8217; In. era stato contestato di avere immesso gli scarichi delle proprie acque fognarie in un sistema di fosse biologiche disperdenti sul territorio,. tramite il sistema di smaltimento condominiale e che egli era il proprietario dell&#8217;immobile.</p>
<p>Nell&#8217;ordinanza ingiunzione erano, dunque, valorizzati e contestati gli elementi della proprieta&#8217; dell&#8217;immobile e della comproprieta&#8217; del sistema di smaltimento condominale (che deriva dall&#8217;articolo 1117 c.c., n. 3), elementi che sarebbero stati irrilevanti se si fosse inteso contestare la semplice materialita&#8217; dell&#8217;effettuazione dello scarico e non la realizzazione delle attivita&#8217; che rendono possibile detta effettuazione.</p>
<p>Il giudice a quo, nel ritenere l&#8217; In. responsabile della condotta di abusiva apertura dell&#8217;impianto fognario,non ha stravolto o modificato i fatti materiali contestati, ma, con adeguata motivazione, ha ritenuto che quei fatti integrassero la condotta di abusiva apertura dell&#8217;impianto fognario, sanzionata dalla norma esattamente individuata dal Prefetto e correttamente applicata. Anche questo motivo di ricorso e&#8217; pertanto infondato.</p>
<p>4.3 La terza doglianza, come detto, e&#8217; relativa, ad una pretesa violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 17, che se fosse stato adeguatamente applicato dal giudice, avrebbe comportato, a dire del ricorrente, la declaratoria di nullita&#8217; dell&#8217;ordinanza ingiunzione.</p>
<p>Il citato articolo 37, al comma 1, stabilisce che nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo&#8217; essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita&#8217; dell&#8217;interessato.</p>
<p>Anche questo motivo e&#8217; infondato essendo immune da ceri sur e la motivazione del giudice che ha ritenuto la norma non pertinente al caso concreto in quanto l&#8217;utilizzo dei dati anagrafici del proprietario del bene, nel caso concreto, non e&#8217; stato strumentale ad alcuna valutazione del profilo o della personalita&#8217; dell&#8217;interessato, ma solo alla sua identificazione; il profilo comportamentale e la personalita&#8217; dell&#8217;interessato non assumevano e non assumono alcun rilievo ai fini dell&#8217;irrogazione della sanzione che si fonda esclusivamente sull&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di uno scarico fognario abusivo e sull&#8217;individuazione del proprietario che viene sanzionato sul presupposto che ne abbia la disponibilita&#8217; materiale e giuridica.</p>
<p>5) Con il motivo indicato con il n. 5 (peraltro non preceduto da un motivo n. 4, ma da un motivo indicato con il numero 3 che fa seguito ad altro motivo pure indicato con il n. 3) il ricorrente ribadisce che, non avendo effettuato lo scarico, non poteva essere ritenuto concorrente nella violazione con altri che avevano invece scaricato le acque reflue; questo motivo deve ritenersi assorbito nel motivo di cui al precedente punto 3.1 con il quale l&#8217; In. contesta di avere effettuato lo scarico; la decisione di inammissibilita&#8217; per mancanza di decisivita&#8217; (v. supra punto 4.1) si estende anche a questo motivo.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corre rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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