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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Risarcimento</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5392</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[La manutenzione della strada è compito del comune, quindi i danni causati da buche sul manto stradale debbono sempre essere risarciti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15990/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CASSINO;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3443/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006, R.G.N. 8061/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) il (OMISSIS) in (OMISSIS) cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca &#8220;praticamente invisibile&#8221;, a suo dire, e riporta lesioni personali (trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale).</p>
<p>Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune.</p>
<p>Su gravame del (OMISSIS) la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure.</p>
<p>Avverso siffatta decisione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti.</p>
<p>Non risulta avere svolto attivita&#8217; difensiva l&#8217;intimato Comune.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo2043 in luogo dell&#8217;articolo 2051 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilita&#8217; del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 2043 c.c., anziche&#8217; dell&#8217;articolo 2051 c.c. (p.7 ricorso).</p>
<p>Il quesito e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica la Corte se dall&#8217;evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all&#8217;interno del perimetro urbano l&#8217;Amministrazione risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. ovvero dell&#8217;articolo 2051 c.c.&#8221; (p. 9 ricorso).</p>
<p>Il quesito cosi&#8217; come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo.</p>
<p>Infatti, con il quesito il ricorrente non puo&#8217; chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perche&#8217; con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l&#8217;applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto (v. Cass. n. 14682/07).</p>
<p>Peraltro, non e&#8217; colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell&#8217;appello in concreto ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilita&#8217; e della soggettiva imprevedibilita&#8217; della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall&#8217;essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realta&#8217; fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilita&#8217; dell&#8217;ente territoriale (v.p. 5 sentenza impugnata) (v. Cass. S.U. n. 26020/08; Cass. n. 6420/08).</p>
<p>2.-Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043) propone il seguente quesito:</p>
<p>&#8220;Qualora l&#8217;Amministrazione risponda ai sensi dell&#8217;articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all&#8217;interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto&#8221; (p. 11 ricorso).</p>
<p>Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente.</p>
<p>3. Ne&#8217; migliore sorte merita il terzo motivo (articolo 360, n. 5 &#8211; omissivita&#8217; e contraddittorieta&#8217; della motivazione) (p.12 ricorso), in quanto l&#8217;avere affermato il giudice dell&#8217;appello che la buca fosse di modestissime dimensioni (p.5 sentenza impugnata) non e&#8217; in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, ne&#8217; con la deposizione del teste (OMISSIS) (di cui a p.12 ricorso), che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne&#8217; si puo&#8217; ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4806</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-26-febbraio-2013-n-4806/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[cinghiale]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[fauna selvatica]]></category>
		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di incidente stradale causato dalla fauna selvatica (nella specie un cinghiale) si può chiedere il risarcimento danni? A chi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17848/2007 proposto da:</p>
<p>REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 (UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 262/2006 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 271/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con sentenza n. 193 del 2004, il Giudice di pace di Teano condannava la Regione Campania al pagamento in favore (OMISSIS) della somma di euro 900,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall&#8217;autovettura dell&#8217;attore in data (OMISSIS) in (OMISSIS), a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale.</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione della Regione Campania, era parzialmente riformata con sentenza in data 15.12.2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che &#8211; confermata la legittimazione passiva dell&#8217;appellante &#8211; riduceva l&#8217;importo dovuto a titolo di risarcimento ad euro 650,00 oltre interesse, in ragione del limitato concorso di colpa del danneggiato; compensava nella misura del 25% le spese del doppio grado del giudizio e condannava la Regione Campania alla rifusione del residuo importo di tali spese.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, svolgendo cinque motivi.</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 affida alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, costituenti patrimonio indisponibile dello Stato e che siffatti poteri, affiancandosi in posizione sovraordinata a quelli riconosciuti alle province in materia di caccia e protezione faunistica, dapprima dalla stessa Legge n. 157 del 1992, articolo 14 e ora dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 comportano che spetta alle stesse regioni adottare tutte le misure idonee a evitare tal genere di danni a persone e cose, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province e agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte e attuando gli interventi sostitutivi richiesti per il caso di perdurante inerzia degli enti gestori.</p>
<p>Quanto alla concreta responsabilita&#8217; per il sinistro per cui e&#8217; causa, esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; alla fauna selvatica dei principi di cui all&#8217;articolo 2052 cod. civ., il Tribunale ne ha attribuito la colpa alla Regione Campania ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ. &#8211; con un limitato concorso di colpa del danneggiato, in ragione del 25%, in considerazione del fatto che una moderata condotta di guida avrebbe diminuito l&#8217;entita&#8217; del danno &#8211; sul rilievo che l&#8217;animale aveva fatto irruzione sulla strada all&#8217;improvviso e che l&#8217;evento era sicuramente prevedibile da parte della Regione, atteso che si trattava di una zona di ripopolamento e cattura di cinghiali, in cui si verificati molti incidenti analoghi, negli anni precedenti, si&#8217; che l&#8217;appellante avrebbe dovuto approntare misure di vigilanza e, in particolare, invitare la Provincia a predisporre adeguata segnaletica stradale oppure avvalersi dei poteri sostitutivi ad essa riconosciuti dalla legge.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 157 del 1992, articoli 1, 9 e 19 17 Legge Regionale n. 8 del 1996, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche&#8217; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente, articolando quesito di diritto, deduce l&#8217;erronea individuazione della legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria di danni causati da fauna selvatica su strada provinciale, assumendo che essa spettava alla sola Provincia e non alla Regione Campania; in particolare osserva che, in base alla normativa indicata in rubrica, non tutti i poteri di controllo in materia di fauna selvatica risultano delegati alle regioni, ma solo quelli necessari al perseguimento delle finalita&#8217; previste dalla norma, non essendo in particolare le stesse regioni tenute ad adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e tantomeno ai veicoli in circolazione.</p>
<p>1.2. Il motivo &#8211; pur deducendo congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale &#8211; propone, esclusivamente, una questione di diritto, afferente alla legittimatio ad causam dal lato passivo, ergo alla astratta configurabilita&#8217;, nel rapporto cosi&#8217; come dedotto dall&#8217;attore, di un potere di azione dello stesso nei confronti del soggetto contro il quale la domanda e&#8217; stata proposta.</p>
<p>Ritiene il Collegio che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, e&#8217; responsabile ex articolo 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907).</p>
<p>In particolare e&#8217; stato osservato che &#8211; sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell&#8217;interesse della comunita&#8217; nazionale ed internazionale &#8211; la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l&#8217;emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1, comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (e precedentemente ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142). Invero costituisce principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l&#8217;esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (articolo 118 Cost.; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 4), derivandone, di conseguenza, che la regione, anche in caso di delega di funzioni alle province, e&#8217; responsabile, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un&#8217;autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l&#8217;attivita&#8217; in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 21 febbraio 2011, n. 4202; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).</p>
<p>Nel caso di specie &#8211; precisato che la Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, (abrogata dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, articolo 42, comma 4 ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (articolo 1) nell&#8217;interesse della comunita&#8217; regionale, nazionale ed internazionale (articolo 2, comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (articolo 9) e segnatamente riservando alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonche&#8217;, in caso di inadempienza, l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi di cui alla gia&#8217; citata Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 10 (articolo 11) &#8211; costituisce corretta applicazione della regola di cui all&#8217;articolo 2043 cod. civ. l&#8217;individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell&#8217;obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.</p>
<p>E&#8217; il caso di aggiungere che il richiamo di parte ricorrente alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26 che dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili (e all&#8217;analogo Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, articolo 26), non e&#8217; conducente ai fini di cui trattasi, giacche&#8217; la norma riguarda i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, laddove, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilita&#8217; aquiliana.</p>
<p>2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., degli articoli 112 e 163 cod. proc. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3.1. I due motivi si esaminano congiuntamente, giacche&#8217; esprimono un&#8217;unica sostanziale censura, e cioe&#8217; che la responsabilita&#8217; ex articolo 2043 c.c. per i danni provocati dalla fauna selvatica sia stata affermata dal Tribunale sulla base del solo fatto storico dell&#8217;incidente, senza che venisse accertata e, prima ancora, allegata e provata la responsabilita&#8217; per colpa della Regione.</p>
<p>3.2. I suddetti motivi, per una parte, riecheggiano il tema della pretesa &#8220;sussidiarieta&#8217;&#8221; dei compiti della Regione in materia rispetto a quelli della Provincia, gia&#8217; sotteso al primo motivo di ricorso, in relazione al quale puo&#8217; sinteticamente rinviarsi alle considerazioni gia&#8217; svolte sub 1.2. e, per altra parte, svolgono censure di stretto merito, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ricostruzione delle modalita&#8217; del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l&#8217;accertamento e la graduazione della colpa, l&#8217;esistenza o l&#8217;esclusione del rapporto di causalita&#8217; tra i comportamenti dei singoli soggetti e l&#8217;evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita&#8217; se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.</p>
<p>Va in particolare precisato che, nella specie, parte ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; in tema di motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e cioe&#8217;, non lamenta che il giudice abbia attribuito l&#8217;onere della prova a una parte diversa da quella che ne e&#8217; gravata, secondo le regole dettate da quella norma. Del resto il Tribunale e&#8217; pervenuto all&#8217;impugnata decisione, svolgendo argomentazioni basate su risultanze istruttorie astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite &#8211; segnatamente in punto di accertamento della prevedibilita&#8217; dell&#8217;evento, desunto dalle stesse ammissioni della Regione in ordine alla localizzazione del sinistro in una zona di ripopolamento e cattura cinghiali, oltre che dalle emergenze della prova testimoniale circa la frequenza, nella stessa zona, di incidenti similari &#8211; e correlativamente evidenziando che siffatta ricostruzione fattuale corrispondeva alla prospettazione difensiva di parte attrice, laddove aveva addebitato alla Regione di essersi &#8220;comportata con negligenza, imprudenza ed imperizia per avere omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso&#8221;.</p>
<p>Del resto il principio dell&#8217;onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che e&#8217; gravato dal relativo onere, giacche&#8217; nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute &#8211; ivi incluse quelle desumibili ex articolo 116 cod. proc. civ. dal comportamento delle parti &#8211; concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, per cui non e&#8217; ravvisabile alcuna violazione dell&#8217;onere in questione; mentre, per quanto attiene alle censure di segno motivazionale &#8211; prima ancora dell&#8217;inammissibilita&#8217; delle stesse per mancanza del c.d. quesito di fatto &#8211; rileva la mera assertivita&#8217; della doglianza, al piu&#8217; tradotta in una mera valutazione alternativa rispetto a quella offerta dal giudice del merito.</p>
<p>In definitiva i motivi all&#8217;esame vanno rigettati.</p>
<p>4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) sul riconoscimento di un limitato concorso di colpa del danneggiato.</p>
<p>5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla determinazione quantitativa del danno.</p>
<p>5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, perche&#8217; privi della &#8220;chiara indicazione&#8221; (c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, la quale secondo i canoni elaborati da questa Corte, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, per la riconosciuta ultrattivita&#8217; della norma nonostante la sua formale abrogazione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio&#8217; specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo &#8220;il fatto controverso&#8221; in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche &#8211; se non soprattutto &#8220;la decisivita&#8217;&#8221; del vizio, e cioe&#8217; le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897). Tale requisito non puo&#8217;, dunque, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell&#8217;illustrazione del motivo &#8211; all&#8217;esito di un&#8217;interpretazione svolta dal lettore, anziche&#8217; su indicazione della parte ricorrente &#8211; consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).</p>
<p>In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita&#8217; non avendo parte intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[cordolo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[rsponsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Che natura ha la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia? E nel caso di un cantiere allestito per conto del comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13194-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">COMUNE DI NAPOLI;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2006, R.G.N. 3158/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; in subordine rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 731, depositata in data 8 marzo 2006, la Corte di appello di Napoli &#8211; confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale &#8211; ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS) contro il Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsale il (OMISSIS) nel parco (OMISSIS), allorche&#8217; ha inciampato in un cordolo, lasciato in luogo dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre.</p>
<p>Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso in esame l&#8217;articolo 2051 cod. civ..</p>
<p>La Corte di appello ha modificato la motivazione sul punto, ritenendo la norma applicabile, ma ha rigettato la domanda per non essere stata fornita dalla danneggiata la prova del nesso causale fra la situazione dei luoghi e l&#8217;incidente occorsole.</p>
<p>La (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione.</p>
<p>Il Comune non ha depositato difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell&#8217;articolo 2051 cod. civ., la ricorrente richiama i principi di legge e giurisprudenziali secondo cui la responsabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2051 e&#8217; imputata a titolo oggettivo, restando a carico del custode l&#8217;onere di fornire la prova liberatoria, tramite la dimostrazione che il sinistro si e&#8217; verificato per caso fortuito, e 1amen La che la Corte di appello, pur ritenendo applicabile tale norma, abbia respinto la sua domanda sebbene il Comune non abbia eccepito ne&#8217; dimostrato il caso fortuito, ne&#8217; in primo grado, ove si e&#8217; costituito con ritardo senza sollevare l&#8217;eccezione, ne&#8217; in appello, ove e&#8217; rimasto contumace.</p>
<p>2.- Il motivo non e&#8217; fondato.</p>
<p>Anche in tema di responsabilita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. il danneggiato e&#8217; tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell&#8217;esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioe&#8217; l&#8217;esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell&#8217;imprevedibilita&#8217; e dell&#8217;eccezionaiita&#8217;, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilita&#8217; (Cass. civ. Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389).</p>
<p>La prova del nesso causale e&#8217; particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l&#8217;effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l&#8217;agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per se&#8217; statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).</p>
<p>La pila di mattoni sull&#8217;angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc, non manifestano di per se&#8217; soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un&#8217;obiettiva situazione di pericolosita&#8217;, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.</p>
<p>Donde la necessita&#8217;, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilita&#8217; di evitare l&#8217;ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialita&#8217; dannosa intrinseca, tale da giustificare l&#8217;oggettiva responsabilita&#8217; del custode. Trattasi di presupposti per l&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno e&#8217; conseguenza causale della situazione dei luoghi.</p>
<p>La sentenza impugnata ha ritenuto mancante, per l&#8217;appunto, la mancanza di una tale prova, cioe&#8217; del fatto che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai passanti.</p>
<p>La Corte di appello ha rilevato, per contro, che &#8220;dall&#8217;esame delle foto allegate&#8230;.., che mostrano un cordolo prospiciente dalle ben visibili e ordinate pile di mattoni, evidentemente esistenti da tempo sul posto, deve ritenersi che la caduta dell&#8217;appellante non sia imputabile alla presenza del suddetto ostacolo, ma dipenda da fatto colposo della stessa attrice, che, abitando sul posto, ben poteva conoscere la situazione dei luoghi da lei quotidianamente frequentati e comunque ben visibile al momento del sinistro, sia pure in assenza di illuminazione, che peraltro non ha impedito ai testi di poter descrivere l&#8217;accaduto&#8221;.</p>
<p>Trattasi di accertamenti e valutazioni in fatto, congruamente e logicamente motivati, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3.- Con il secondo ed il terzo motivo &#8211; che vanno congiuntamente esaminati poiche&#8217; pongono analoghe questioni -la ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione in ordine all&#8217;applicabilita&#8217; al caso di specie degli articoli 2056 e 1227 cod. civ..</p>
<p>Assume che la Corte di appello avrebbe dovuto ravvisare quanto meno il concorso di colpa del Comune in ordine all&#8217;evento verificatosi, poiche&#8217; sono state omesse le piu&#8217; elementari misure di precauzione, considerato che i lavori di pavimentazione stradale non erano segnalati, che il cantiere non era recintato ed il parco non illuminato.</p>
<p>3.1.- I motivi non sono fondati.</p>
<p>La motivazione della Corte di appello vale infatti ad escludere anche il concorso di colpa del Comune, poiche&#8217; anche il mero concorso di colpa presuppone la sussistenza del nesso causale fra il comportamento del custode ed il danno.</p>
<p>4.- Il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p>5.- Non essendosi costituito l&#8217;intimato non vi e&#8217; luogo a pronuncia sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione rigetta il ricorso.</p>
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