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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; consumatori</title>
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	<item>
		<title>Decreto del Ministero della Giustizia 13 Agosto 2014, n. 140</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto ministeriale che, ex l. 9/2014 disciplina i criteri e le modalità di formazione ed aggiornamento per gli amministratori condominiali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita&#8217; per la formazione degli amministratori di condominio nonche&#8217; dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.</b><br />
(G.U. n. 222 del 24-9-2014)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA</strong></p>
<p>Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;<br />
Visto l&#8217;articolo 71-bis delle disposizioni per l&#8217;attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall&#8217;articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante &#8220;Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici&#8221;;<br />
Visto l&#8217;articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;<br />
Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 22 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Adotta</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>il seguente regolamento:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1. Oggetto e definizion<b>i</b></b></p>
<p style="text-align: left;">1. Il presente decreto disciplina:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) i criteri, le modalita&#8217; e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;</p>
<p>b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 2. Finalita&#8217; della formazione e dell&#8217;aggiornamento</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Le attivita&#8217; di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;</p>
<p>b) promuovere il piu&#8217; possibile l&#8217;aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell&#8217;evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell&#8217;innovazione tecnologica;</p>
<p>c) accrescere lo studio e l&#8217;approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 3. Requisiti dei formatori</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita&#8217; e professionalità:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) il godimento dei diritti civili;</p>
<p>b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l&#8217;amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;</p>
<p>c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) di non essere interdetti o inabilitati;</p>
<p>e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita&#8217;, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita&#8217; di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell&#8217;articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia&#8217; svolto attivita&#8217; di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 4. Responsabile scientifico</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. La funzione di responsabile scientifico puo&#8217; essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell&#8217;area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 del presente regolamento.</p>
<p>2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionalita&#8217; dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalita&#8217; di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 5. Svolgimento e contenuti dell&#8217;attivita&#8217; di formazione e di aggiornamento</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.</p>
<p>2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all&#8217;evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.</p>
<p>3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell&#8217;amministratore, quali:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) l&#8217;amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell&#8217;amministratore;</p>
<p>b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticita&#8217; e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;</p>
<p>c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;</p>
<p>d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta&#8217; edilizia;</p>
<p>e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l&#8217;esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;</p>
<p>f) i contratti, in particolare quello d&#8217;appalto ed il contratto di lavoro subordinato;</p>
<p>g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;</p>
<p>h) l&#8217;utilizzo degli strumenti informatici;</p>
<p>i) la contabilita&#8217;.</p>
<p>4. L&#8217;inizio di ciascun corso, le modalita&#8217; di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all&#8217;indirizzo di posta elettronica che verra&#8217; tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.</p>
<p>5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo&#8217; essere svolto anche in via telematica, salvo l&#8217;esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Roma, 13 agosto 2014.</p>
<p style="text-align: right;">Il Ministro: Orlando</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Orlando.<br />
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014.<br />
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne &#8211; prev. n. 2489.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 5 marzo 2013, n. 5392</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-5-marzo-2013-n-5392/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

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		<description><![CDATA[La manutenzione della strada è compito del comune, quindi i danni causati da buche sul manto stradale debbono sempre essere risarciti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15990/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CASSINO;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3443/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006, R.G.N. 8061/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) il (OMISSIS) in (OMISSIS) cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca &#8220;praticamente invisibile&#8221;, a suo dire, e riporta lesioni personali (trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale).</p>
<p>Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune.</p>
<p>Su gravame del (OMISSIS) la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure.</p>
<p>Avverso siffatta decisione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti.</p>
<p>Non risulta avere svolto attivita&#8217; difensiva l&#8217;intimato Comune.</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo2043 in luogo dell&#8217;articolo 2051 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilita&#8217; del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 2043 c.c., anziche&#8217; dell&#8217;articolo 2051 c.c. (p.7 ricorso).</p>
<p>Il quesito e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Dica la Corte se dall&#8217;evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all&#8217;interno del perimetro urbano l&#8217;Amministrazione risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. ovvero dell&#8217;articolo 2051 c.c.&#8221; (p. 9 ricorso).</p>
<p>Il quesito cosi&#8217; come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo.</p>
<p>Infatti, con il quesito il ricorrente non puo&#8217; chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perche&#8217; con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l&#8217;applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto (v. Cass. n. 14682/07).</p>
<p>Peraltro, non e&#8217; colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell&#8217;appello in concreto ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilita&#8217; e della soggettiva imprevedibilita&#8217; della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall&#8217;essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realta&#8217; fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilita&#8217; dell&#8217;ente territoriale (v.p. 5 sentenza impugnata) (v. Cass. S.U. n. 26020/08; Cass. n. 6420/08).</p>
<p>2.-Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043) propone il seguente quesito:</p>
<p>&#8220;Qualora l&#8217;Amministrazione risponda ai sensi dell&#8217;articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all&#8217;interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto&#8221; (p. 11 ricorso).</p>
<p>Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente.</p>
<p>3. Ne&#8217; migliore sorte merita il terzo motivo (articolo 360, n. 5 &#8211; omissivita&#8217; e contraddittorieta&#8217; della motivazione) (p.12 ricorso), in quanto l&#8217;avere affermato il giudice dell&#8217;appello che la buca fosse di modestissime dimensioni (p.5 sentenza impugnata) non e&#8217; in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, ne&#8217; con la deposizione del teste (OMISSIS) (di cui a p.12 ricorso), che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne&#8217; si puo&#8217; ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4806</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-26-febbraio-2013-n-4806/</link>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[cinghiale]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[fauna selvatica]]></category>
		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di incidente stradale causato dalla fauna selvatica (nella specie un cinghiale) si può chiedere il risarcimento danni? A chi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17848/2007 proposto da:</p>
<p>REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 (UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 262/2006 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 271/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con sentenza n. 193 del 2004, il Giudice di pace di Teano condannava la Regione Campania al pagamento in favore (OMISSIS) della somma di euro 900,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall&#8217;autovettura dell&#8217;attore in data (OMISSIS) in (OMISSIS), a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale.</p>
<p>La decisione, gravata da impugnazione della Regione Campania, era parzialmente riformata con sentenza in data 15.12.2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che &#8211; confermata la legittimazione passiva dell&#8217;appellante &#8211; riduceva l&#8217;importo dovuto a titolo di risarcimento ad euro 650,00 oltre interesse, in ragione del limitato concorso di colpa del danneggiato; compensava nella misura del 25% le spese del doppio grado del giudizio e condannava la Regione Campania alla rifusione del residuo importo di tali spese.</p>
<p>Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, svolgendo cinque motivi.</p>
<p>Nessuna attivita&#8217; difensiva e&#8217; stata svolta da parte intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 affida alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, costituenti patrimonio indisponibile dello Stato e che siffatti poteri, affiancandosi in posizione sovraordinata a quelli riconosciuti alle province in materia di caccia e protezione faunistica, dapprima dalla stessa Legge n. 157 del 1992, articolo 14 e ora dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 comportano che spetta alle stesse regioni adottare tutte le misure idonee a evitare tal genere di danni a persone e cose, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province e agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte e attuando gli interventi sostitutivi richiesti per il caso di perdurante inerzia degli enti gestori.</p>
<p>Quanto alla concreta responsabilita&#8217; per il sinistro per cui e&#8217; causa, esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; alla fauna selvatica dei principi di cui all&#8217;articolo 2052 cod. civ., il Tribunale ne ha attribuito la colpa alla Regione Campania ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ. &#8211; con un limitato concorso di colpa del danneggiato, in ragione del 25%, in considerazione del fatto che una moderata condotta di guida avrebbe diminuito l&#8217;entita&#8217; del danno &#8211; sul rilievo che l&#8217;animale aveva fatto irruzione sulla strada all&#8217;improvviso e che l&#8217;evento era sicuramente prevedibile da parte della Regione, atteso che si trattava di una zona di ripopolamento e cattura di cinghiali, in cui si verificati molti incidenti analoghi, negli anni precedenti, si&#8217; che l&#8217;appellante avrebbe dovuto approntare misure di vigilanza e, in particolare, invitare la Provincia a predisporre adeguata segnaletica stradale oppure avvalersi dei poteri sostitutivi ad essa riconosciuti dalla legge.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 157 del 1992, articoli 1, 9 e 19 17 Legge Regionale n. 8 del 1996, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19 (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche&#8217; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente, articolando quesito di diritto, deduce l&#8217;erronea individuazione della legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria di danni causati da fauna selvatica su strada provinciale, assumendo che essa spettava alla sola Provincia e non alla Regione Campania; in particolare osserva che, in base alla normativa indicata in rubrica, non tutti i poteri di controllo in materia di fauna selvatica risultano delegati alle regioni, ma solo quelli necessari al perseguimento delle finalita&#8217; previste dalla norma, non essendo in particolare le stesse regioni tenute ad adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e tantomeno ai veicoli in circolazione.</p>
<p>1.2. Il motivo &#8211; pur deducendo congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale &#8211; propone, esclusivamente, una questione di diritto, afferente alla legittimatio ad causam dal lato passivo, ergo alla astratta configurabilita&#8217;, nel rapporto cosi&#8217; come dedotto dall&#8217;attore, di un potere di azione dello stesso nei confronti del soggetto contro il quale la domanda e&#8217; stata proposta.</p>
<p>Ritiene il Collegio che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, e&#8217; responsabile ex articolo 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907).</p>
<p>In particolare e&#8217; stato osservato che &#8211; sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell&#8217;interesse della comunita&#8217; nazionale ed internazionale &#8211; la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle regioni a statuto ordinario l&#8217;emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1, comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (e precedentemente ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142). Invero costituisce principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l&#8217;esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (articolo 118 Cost.; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 4), derivandone, di conseguenza, che la regione, anche in caso di delega di funzioni alle province, e&#8217; responsabile, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un&#8217;autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l&#8217;attivita&#8217; in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 21 febbraio 2011, n. 4202; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).</p>
<p>Nel caso di specie &#8211; precisato che la Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, (abrogata dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, articolo 42, comma 4 ma applicabile ratione temporis) stabilisce che la Regione Campania provvede, conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alla tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale (articolo 1) nell&#8217;interesse della comunita&#8217; regionale, nazionale ed internazionale (articolo 2, comma 1), prevedendo che siano delegate alle province le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla stessa legge e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione (articolo 9) e segnatamente riservando alla Giunta regionale il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonche&#8217;, in caso di inadempienza, l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi di cui alla gia&#8217; citata Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 10, comma 10 (articolo 11) &#8211; costituisce corretta applicazione della regola di cui all&#8217;articolo 2043 cod. civ. l&#8217;individuazione nella stessa Regione del soggetto, correlativamente gravato dell&#8217;obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.</p>
<p>E&#8217; il caso di aggiungere che il richiamo di parte ricorrente alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26 che dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei c.d. danni non altrimenti risarcibili (e all&#8217;analogo Legge Regionale Campania n. 8 del 1996, articolo 26), non e&#8217; conducente ai fini di cui trattasi, giacche&#8217; la norma riguarda i danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica, laddove, nel caso di specie, il soggetto passivamente legittimato va individuato alla stregua dei generali principi della responsabilita&#8217; aquiliana.</p>
<p>2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., degli articoli 112 e 163 cod. proc. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).</p>
<p>3.1. I due motivi si esaminano congiuntamente, giacche&#8217; esprimono un&#8217;unica sostanziale censura, e cioe&#8217; che la responsabilita&#8217; ex articolo 2043 c.c. per i danni provocati dalla fauna selvatica sia stata affermata dal Tribunale sulla base del solo fatto storico dell&#8217;incidente, senza che venisse accertata e, prima ancora, allegata e provata la responsabilita&#8217; per colpa della Regione.</p>
<p>3.2. I suddetti motivi, per una parte, riecheggiano il tema della pretesa &#8220;sussidiarieta&#8217;&#8221; dei compiti della Regione in materia rispetto a quelli della Provincia, gia&#8217; sotteso al primo motivo di ricorso, in relazione al quale puo&#8217; sinteticamente rinviarsi alle considerazioni gia&#8217; svolte sub 1.2. e, per altra parte, svolgono censure di stretto merito, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ricostruzione delle modalita&#8217; del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l&#8217;accertamento e la graduazione della colpa, l&#8217;esistenza o l&#8217;esclusione del rapporto di causalita&#8217; tra i comportamenti dei singoli soggetti e l&#8217;evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita&#8217; se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.</p>
<p>Va in particolare precisato che, nella specie, parte ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; in tema di motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e cioe&#8217;, non lamenta che il giudice abbia attribuito l&#8217;onere della prova a una parte diversa da quella che ne e&#8217; gravata, secondo le regole dettate da quella norma. Del resto il Tribunale e&#8217; pervenuto all&#8217;impugnata decisione, svolgendo argomentazioni basate su risultanze istruttorie astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite &#8211; segnatamente in punto di accertamento della prevedibilita&#8217; dell&#8217;evento, desunto dalle stesse ammissioni della Regione in ordine alla localizzazione del sinistro in una zona di ripopolamento e cattura cinghiali, oltre che dalle emergenze della prova testimoniale circa la frequenza, nella stessa zona, di incidenti similari &#8211; e correlativamente evidenziando che siffatta ricostruzione fattuale corrispondeva alla prospettazione difensiva di parte attrice, laddove aveva addebitato alla Regione di essersi &#8220;comportata con negligenza, imprudenza ed imperizia per avere omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso&#8221;.</p>
<p>Del resto il principio dell&#8217;onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che e&#8217; gravato dal relativo onere, giacche&#8217; nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute &#8211; ivi incluse quelle desumibili ex articolo 116 cod. proc. civ. dal comportamento delle parti &#8211; concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, per cui non e&#8217; ravvisabile alcuna violazione dell&#8217;onere in questione; mentre, per quanto attiene alle censure di segno motivazionale &#8211; prima ancora dell&#8217;inammissibilita&#8217; delle stesse per mancanza del c.d. quesito di fatto &#8211; rileva la mera assertivita&#8217; della doglianza, al piu&#8217; tradotta in una mera valutazione alternativa rispetto a quella offerta dal giudice del merito.</p>
<p>In definitiva i motivi all&#8217;esame vanno rigettati.</p>
<p>4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) sul riconoscimento di un limitato concorso di colpa del danneggiato.</p>
<p>5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla determinazione quantitativa del danno.</p>
<p>5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili, perche&#8217; privi della &#8220;chiara indicazione&#8221; (c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, la quale secondo i canoni elaborati da questa Corte, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, per la riconosciuta ultrattivita&#8217; della norma nonostante la sua formale abrogazione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio&#8217; specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo &#8220;il fatto controverso&#8221; in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche &#8211; se non soprattutto &#8220;la decisivita&#8217;&#8221; del vizio, e cioe&#8217; le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897). Tale requisito non puo&#8217;, dunque, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell&#8217;illustrazione del motivo &#8211; all&#8217;esito di un&#8217;interpretazione svolta dal lettore, anziche&#8217; su indicazione della parte ricorrente &#8211; consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).</p>
<p>In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita&#8217; non avendo parte intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 3142</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
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		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
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		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
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		<description><![CDATA[Italiano attenione! Hai venduto l'auto? La multa arriva a te? Guai a non fare subito opposizione.....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10398-2007 proposto da:</p>
<p>COMUNE DI META in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2475/2006 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO, depositata il 25/11/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione Legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un&#8217;infrazione al C.d.S. elevata in data (OMISSIS) a carico della stessa (OMISSIS), lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato cio&#8217; che non le aveva consentito di precisare che l&#8217;autovettura a cui l&#8217;infrazione si riferiva,non era piu&#8217; di sua proprieta&#8217; essendo stata venduta fin dai 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l&#8217;originario P.V. riguardante l&#8217;infrazione al C.d.S. di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della (OMISSIS), che non aveva fatto alcuna impugnazione.</p>
<p>L&#8217;adito Gdp con sentenza n. 143/06 rigettava l&#8217;opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che ti verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all&#8217;interessata che non lo aveva mai impugnato.</p>
<p>La predetta sentenza veniva impugnata dalla (OMISSIS) per revocazione ai sensi dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell&#8217;autovettura in parola, su richiesta di essa (OMISSIS) aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l&#8217;infrazione andava notificata a costui; che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benche&#8217; fosse a lui ben nota.</p>
<p>Il GdP di Sorrento con sentenza n. 2475/06 accoglieva la tesi dell&#8217;attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa &#8220;sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta&#8221;.</p>
<p>Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi; l&#8217;intimata non ha svolto difese. Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l&#8217;acquisizione del fascicolo d&#8217;ufficio del procedimento celebrato davanti ai GdP definito con l&#8217;impugnata sentenza n. 2475/2006.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 ed Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 203, 204 bis e 205. Assume che l&#8217;accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitivita&#8217; di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento.</p>
<p>Con il 2 motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3 e articolo 398 c.p.c., comma 2: lamenta l&#8217;esponente la ritenuta ammissibilita&#8217; della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall&#8217;articolo 398 c.p.c., comma 2; nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la (OMISSIS) intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, ne&#8217; la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprieta&#8217; della autovettura.</p>
<p>Con il 3 motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3; ulteriore motivo d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso per revocazione: a) la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che la (OMISSIS) avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione; b) il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione.</p>
<p>Con il 4 motivo: si eccepisce il vizio di motivazione; fatto controverso: non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sui presupposto &#8220;che la ricorrente non avesse informato la PA dell&#8217;avvenuto trasferimento, della proprieta&#8217; dell&#8217;autovettura&#8221;&#8230;</p>
<p>Con il 5 motivo di denunzia la violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23: dal dispositivo emerge che la decisione e&#8217; stata presa con criterio equitativo&#8230;(&#8220;&#8230;nel maggior interesse della verita&#8217;&#8230;.&#8221;).</p>
<p>Con il 6 motivo si denunzia la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.: per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 2, non invocato a fondamento della revocazione (la sentenza viene revocata &#8220;&#8230;in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti da comune di Meta&#8230;&#8221;.).</p>
<p>Tanto premesso, dev&#8217;essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso.</p>
<p>Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisivita&#8217; dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioe&#8217;, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.</p>
<p>In conclusione il motivo dev&#8217;essere accolto (assorbiti gli altri); la sentenza dev&#8217;essere cassata; la causa puo&#8217; essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di revocazione de qua.</p>
<p>Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l&#8217;istanza di revocazione; condanna l&#8217;intimata al pagamento delle spese di legittimita&#8217; che liquida in euro 1250,00 di cui euro 1.050,00 per compensi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
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		<description><![CDATA[Che natura ha la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia? E nel caso di un cantiere allestito per conto del comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13194-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">COMUNE DI NAPOLI;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2006, R.G.N. 3158/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; in subordine rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 731, depositata in data 8 marzo 2006, la Corte di appello di Napoli &#8211; confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale &#8211; ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS) contro il Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsale il (OMISSIS) nel parco (OMISSIS), allorche&#8217; ha inciampato in un cordolo, lasciato in luogo dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre.</p>
<p>Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso in esame l&#8217;articolo 2051 cod. civ..</p>
<p>La Corte di appello ha modificato la motivazione sul punto, ritenendo la norma applicabile, ma ha rigettato la domanda per non essere stata fornita dalla danneggiata la prova del nesso causale fra la situazione dei luoghi e l&#8217;incidente occorsole.</p>
<p>La (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione.</p>
<p>Il Comune non ha depositato difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell&#8217;articolo 2051 cod. civ., la ricorrente richiama i principi di legge e giurisprudenziali secondo cui la responsabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2051 e&#8217; imputata a titolo oggettivo, restando a carico del custode l&#8217;onere di fornire la prova liberatoria, tramite la dimostrazione che il sinistro si e&#8217; verificato per caso fortuito, e 1amen La che la Corte di appello, pur ritenendo applicabile tale norma, abbia respinto la sua domanda sebbene il Comune non abbia eccepito ne&#8217; dimostrato il caso fortuito, ne&#8217; in primo grado, ove si e&#8217; costituito con ritardo senza sollevare l&#8217;eccezione, ne&#8217; in appello, ove e&#8217; rimasto contumace.</p>
<p>2.- Il motivo non e&#8217; fondato.</p>
<p>Anche in tema di responsabilita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. il danneggiato e&#8217; tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell&#8217;esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioe&#8217; l&#8217;esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell&#8217;imprevedibilita&#8217; e dell&#8217;eccezionaiita&#8217;, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilita&#8217; (Cass. civ. Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389).</p>
<p>La prova del nesso causale e&#8217; particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l&#8217;effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l&#8217;agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per se&#8217; statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).</p>
<p>La pila di mattoni sull&#8217;angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc, non manifestano di per se&#8217; soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un&#8217;obiettiva situazione di pericolosita&#8217;, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.</p>
<p>Donde la necessita&#8217;, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilita&#8217; di evitare l&#8217;ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialita&#8217; dannosa intrinseca, tale da giustificare l&#8217;oggettiva responsabilita&#8217; del custode. Trattasi di presupposti per l&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;articolo 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno e&#8217; conseguenza causale della situazione dei luoghi.</p>
<p>La sentenza impugnata ha ritenuto mancante, per l&#8217;appunto, la mancanza di una tale prova, cioe&#8217; del fatto che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai passanti.</p>
<p>La Corte di appello ha rilevato, per contro, che &#8220;dall&#8217;esame delle foto allegate&#8230;.., che mostrano un cordolo prospiciente dalle ben visibili e ordinate pile di mattoni, evidentemente esistenti da tempo sul posto, deve ritenersi che la caduta dell&#8217;appellante non sia imputabile alla presenza del suddetto ostacolo, ma dipenda da fatto colposo della stessa attrice, che, abitando sul posto, ben poteva conoscere la situazione dei luoghi da lei quotidianamente frequentati e comunque ben visibile al momento del sinistro, sia pure in assenza di illuminazione, che peraltro non ha impedito ai testi di poter descrivere l&#8217;accaduto&#8221;.</p>
<p>Trattasi di accertamenti e valutazioni in fatto, congruamente e logicamente motivati, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3.- Con il secondo ed il terzo motivo &#8211; che vanno congiuntamente esaminati poiche&#8217; pongono analoghe questioni -la ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione in ordine all&#8217;applicabilita&#8217; al caso di specie degli articoli 2056 e 1227 cod. civ..</p>
<p>Assume che la Corte di appello avrebbe dovuto ravvisare quanto meno il concorso di colpa del Comune in ordine all&#8217;evento verificatosi, poiche&#8217; sono state omesse le piu&#8217; elementari misure di precauzione, considerato che i lavori di pavimentazione stradale non erano segnalati, che il cantiere non era recintato ed il parco non illuminato.</p>
<p>3.1.- I motivi non sono fondati.</p>
<p>La motivazione della Corte di appello vale infatti ad escludere anche il concorso di colpa del Comune, poiche&#8217; anche il mero concorso di colpa presuppone la sussistenza del nesso causale fra il comportamento del custode ed il danno.</p>
<p>4.- Il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p>5.- Non essendosi costituito l&#8217;intimato non vi e&#8217; luogo a pronuncia sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ministero della Giustizia, Decreto ministeriale 19 ottobre 2012</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ministeriale]]></category>
		<category><![CDATA[massimali]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della giusitzia]]></category>
		<category><![CDATA[notai]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2013, n. 11:
Individuazione del massimale di polizza RC Notai.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="FonteLegge">Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2013, n. 11</span></p>
<p><span class="TitoloProvLegge">Individuazione del massimale di polizza RC Notai.</span></p>
<p style="text-align: center;">  <strong>Preambolo</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA</strong></h3>
<p>di concerto con</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</strong></h3>
<p>Visto l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, emanato in attuazione dell&#8217;art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con il quale è stato modificato l&#8217;art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e per l&#8217;effetto è stato introdotto l&#8217;obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei Notai;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili e successive modifiche, il quale dispone che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del Notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive;</p>
<p>Vista la nota del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 settembre 2012;</p>
<p>Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 3, comma 5, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Decreta:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Articolo 1</strong><br />
<em><strong> [Copertura assicurativa collettiva - Massimale]</strong></em></p>
<p>Il massimale della copertura assicurativa collettiva minima, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 150.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i Notai che cessano l&#8217;attività nel periodo di vigenza della polizza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Articolo 2</strong><br />
<em><strong> [Copertura assicurativa singola - Massimale]</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Il massimale della copertura assicurativa minima per ogni Notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessano l&#8217;attività nel periodo di vigenza della polizza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Articolo 3</strong><br />
<em><strong> [Entrata in vigore]</strong></em></p>
<p>Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 1467</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo per la salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il marchio CE è contraffatto, però, di fatto, l'oggetto non presenta rishci per la salute, deve essere ritirato dal commercio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. RAMACCI Luca &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDRONIO Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza dell&#8217;1.3.2012 del Tribunale di Verona;</p>
<p>sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;</p>
<p>sentite le conclusioni del P.G., Dr. Vito D&#8217;Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con ordinanza in data 1.3.2012 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), quale legale rappresentante della Societa&#8217; (OMISSIS) s.n.c., avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona del 27.10.2011, con il quale era stata respinta l&#8217;opposizione proposta avverso il diniego del P.M. di restituzione delle cose sequestrate.</p>
<p>Rilevava il Tribunale che il mantenimento del sequestro a fini preventivi era stato legittimamente disposto dal GIP, sussistendo il fumus dei reati di cui agli articoli 515 e 517 c.p. dal momento che l&#8217;Immissione in commercio di apparecchiature con marchio CE non rispondenti ai requisiti di conformita&#8217; previsti dalle direttive CE in tema di compatibilita&#8217; elettromagnetica e bassa tensione integra una condotta idonea ad ingannare il consumatore. Ne&#8217; sussisteva rapporto di specialita&#8217; con il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che punisce, con sanzione amministrativa, l&#8217;immissione sul mercato di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione e tutela, conseguentemente, un bene giuridico diverso (conformita&#8217; tecnica dei beni e, pertanto, la loro sicurezza).</p>
<p>Sussisteva poi il pericolo che la libera disponibilita&#8217; dei macchinari potesse protrarre le conseguenze dei reati ed agevolare la commissione di ulteriori reati collegati alla commercializzazione di prodotti non affidabili.</p>
<p>2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), nella qualita&#8217;.</p>
<p>Dopo aver ricordato che il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di urgenza di apparecchiature di elettrostimolazione e che con provvedimento in data 21.4.2010 aveva rigettato l&#8217;istanza di restituzione di quanto sequestrato sul presupposto che le apparecchiature erano provviste di marchio CE non rispondente ai requisiti di conformita&#8217; e che il P.M., a seguito di opposizione, davanti al GIP aveva chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 e degli articoli 515 e 517 c.p., nonche&#8217; la violazione ed erronea applicazione del disposto della Legge n. 689 del 1981, articolo 9.</p>
<p>Il fatto contestato ed oggetto dell&#8217;indagine preliminare rientra nella previsione di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che, riguardando non solo l&#8217;immissione sul mercato del prodotto ma anche l&#8217;eventuale contrasto con la normativa di compatibilita&#8217; elettromagnetica, e&#8217; norma speciale, per cui, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 515 e 517 c.p.. La vendita o la messa in circolazione regolano, comunque, fattispecie di immissione sul mercato di prodotti, per cui se tale immissione riguarda prodotti con marchiatura CE, in assenza dei requisiti prescritti, non puo&#8217; che trovare applicazione il Decreto Legge n. 194 del 2007, articolo 15.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell&#8217;articolo 324 c.p.. Il P.M. ha operato la conversione del sequestro probatorio In sequestro preventivo, assumendo che non era in contestazione la pericolosita&#8217; dei macchinari. Il GIP prima ed il Tribunale poi hanno, invece, ritenuto, nel mantenere il provvedimento di sequestro, che i macchinari fossero potenzialmente pericolosi per la salute. E quindi hanno disposto il mantenimento del sequestro per finalita&#8217; diverse.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso e&#8217; infondato e va, pertanto, rigettato.</p>
<p>2. Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come emerge gia&#8217; dall&#8217;arti, che specifica &#8220;Oggetto ed ambito di applicazione&#8221;, disciplina la &#8220;compatibilita&#8217; elettromagnetica delle apparecchiature definite all&#8217;articolo 3&#8243;.</p>
<p>E per compatibilita&#8217; elettromagnetica si intende &#8220;l&#8217;idoneita&#8217; di un&#8217;apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili&#8221; (cit. Decreto Leslativo, articolo 3).</p>
<p>Secondo il cit. Decreto Legislativo, articolo 9 la conformita&#8217; dell&#8217;apparecchio ai requisiti essenziali di cui all&#8217;allegato 1 e&#8217; dimostrata mediante la procedura descritta nell&#8217;allegato 2. Tuttavia il responsabile dell&#8217;immissione dell&#8217;apparecchio nel mercato puo&#8217; avvalersi anche della procedura descritta nell&#8217;allegato 3.</p>
<p>Gli apparecchi, la cui conformita&#8217; al presente decreto legislativo e&#8217; stata stabilita secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita&#8217; (articolo 10).</p>
<p>Infine l&#8217;articolo 15 sanziona amministrativamente chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all&#8217;allegato 1 e chiunque immette nei mercato, commercializza distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all&#8217;allegato 1, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita&#8217; di cui all&#8217;allegato 4.</p>
<p>Il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, come emerge chiaramente dalle norme sopra richiamate, riguarda esclusivamente la compatibilita&#8217; elettromagnetica delle apparecchiature e la mancata osservanza di tali norme comporta, oltre l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa, il sequestro delle apparecchiature. Che il Decreto Legislativo in questione persegua la finalita&#8217; di garantire la compatibilita&#8217; elettromagnetica e&#8217; confermato dall&#8217;articolo 15, comma 8 che prescrive all&#8217;organo accertatore delle violazioni di invitare il trasgressore alla foro regolarizzazione nel termine di sessanta giorni (in caso di mancata ottemperanza e&#8217; prevista la sanzione accessoria della confisca).</p>
<p>La normativa di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007 salvaguarda, quindi, la conformita&#8217; tecnica del bene.</p>
<p>3. L&#8217;articolo 515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, percio&#8217;, sia l&#8217;interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri; e l&#8217;oggetto della tutela dell&#8217;articolo 517 c.p. e&#8217; l&#8217;ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.</p>
<p>Le norme in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealta&#8217; commerciale che il consumatore.</p>
<p>Non trova, conseguentemente, applicazione la Legge n. 689 del 1981, articolo 9, secondo cui quando uno stesso fatto e&#8217; punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.</p>
<p>4. Anche il secondo motivo e&#8217; infondato. Gia&#8217; il GIP aveva chiaramente evidenziato che, stante l&#8217;inidoneita&#8217; tecnica dei beni, la libera disponibilita&#8217; degli stessi poteva protrarre la conseguenza dei reati contestati, sotto il profilo della loro diffusione, ed agevolare la commissione di ulteriori reati &#8220;.. in difetto, allo stato, della possibilita&#8217; di attestare le caratteristiche tecniche di conformita&#8217;&#8221;.</p>
<p>Non vi era alcun riferimento alla finalita&#8217; di tutela della salute.</p>
<p>Il Tribunale ha fatto riferimento, innanzitutto, alla diffusione &#8220;sul mercato di prodotti privi dell&#8217;idoneita&#8217; tecnica, provenienti da soggetti non dotati del potere di apporre la certificazione CE e venduti con caratteristiche qualitative differenti da quelle possedute&#8221;, per cui e&#8217; del tutto irrilevante l&#8217;ulteriore richiamo alla potenziale &#8220;pericolosita&#8217; per la salute&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 26 novembre 2012, n. 20893</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può risolvere il contratto di compravendita di una cucina perché il venditore consegna una cucina di materiale simile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29777/2006 proposto da:</p>
<p>FALEGNAMERIA (OMISSIS) SNC, (ora (OMISSIS) s.n.c. &#8211; P.I. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1214/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) proponeva opposizione al d.i. per lire 7.501.489 concesso dal Tribunale di Forli&#8217; alla snc (OMISSIS) sulla base di copia commissione e bolla di consegna relativa a fornitura di mobili esponendo che gli stessi non corrispondevano a quanto ordinato per materiale e colore, come tempestivamente lamentato, posto che si era pattuito legno pino di Svezia mentre erano in parte in laminato e di colore diverso dai mobili con i quali dovevano accompagnarsi.</p>
<p>Invano era stata promessa la sostituzione della cucina inutilizzata ed a disposizione della venditrice.</p>
<p>Resisteva l&#8217;opposta.</p>
<p>Concessa l&#8217;esecutorieta&#8217; ed istruita la causa, con sentenza 12.5.2001 veniva respinta l&#8217;opposizione mentre la Corte di appello di Bologna con sentenza 1214/2005, revocava il d.i., dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell&#8217;opposta, condannata al ritiro della merce, alla restituzione di quanto percepito ed alle spese, valutando le testimonianze, il tenore letterale della commissione &#8220;cucina in pino di Svezia&#8221; e tenuto conto del criterio della buona fede.</p>
<p>Ricorre (OMISSIS) snc ora (OMISSIS) snc con sei motivi, resiste (OMISSIS).</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si deduce erronea e contraddittoria motivazione per giustificare l&#8217;attendibilita&#8217; del teste (OMISSIS).</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sempre in ordine alla presenza del teste (OMISSIS) alla contrattazione concretatasi nell&#8217;ordine/commissione.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione degli articoli 1366 e 1371, perche&#8217;, se il giudice intendeva interpretare la volonta&#8217; contrattuale delle parti, doveva vagliare anche le qualita&#8217; personali.</p>
<p>Col quarto motivo si denunzia violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c., in ordine all&#8217;importanza dell&#8217;inadempimento, posto che le parti in laminato non erano visibili.</p>
<p>Col quinto motivo si lamenta violazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., per avere la Corte trascurato che il (OMISSIS) non aveva mai provato di non aver utilizzato la cucina che, a suo dire, giacerebbe inutilizzata nella sua tavernetta ormai da 13 anni.</p>
<p>Col sesto motivo si deduce omessa motivazione sull&#8217;esistenza di un contratto misto per la fornitura di molteplici beni, non contestati.</p>
<p>Le censure non meritano accoglimento.</p>
<p>La Corte di appello ha determinato l&#8217;oggetto del contratto in una cucina in pino di Svezia, come specificato dal tenore letterale della commissione ed ha richiamato e valutato le testimonianze, come elemento ulteriore, dando luogo ad una interpretazione sistematica.</p>
<p>Non sono, pertanto, decisive le critiche contenute nei primi due motivi mentre, relativamente al terzo va osservato che l&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realta&#8217; storica ed obiettiva, qual e&#8217; la volonta&#8217; delle parti espressa nel contratto, e&#8217; tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;articolo 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e&#8217; tenuto, altresi&#8217;, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilita&#8217; del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo&#8217; essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e&#8217; consentito in sede di legittimita&#8217; (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d&#8217;ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell&#8217;ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell&#8217;articolo 1362 c.c., comma 1, eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 c.c., per il caso di concorrenza d&#8217;una pluralita&#8217; di clausole nella determinazione del pattuito &#8211; onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocita&#8217; la comune volonta&#8217; degli stessi, cosicche&#8217; non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l&#8217;intento effettivo dei contraenti &#8211; cio&#8217; che e&#8217; stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive &#8211; detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell&#8217;articolo 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878,23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).</p>
<p>Il riferimento alle qualita&#8217; personali si ritorce contro perche&#8217; l&#8217;espressione cucina in legno di pino di Svezia non puo&#8217; che avere per il cliente un significato univoco.</p>
<p>Il quarto motivo non tiene conto che la valutazione dell&#8217;importanza e della gravita dell&#8217;inadempimento e&#8217; prerogativa del Giudice di merito, il quinto omette di considerare che l&#8217;onere della prova riguarda le circostanze oggetto della domanda con l&#8217;ulteriore rilievo che l&#8217;opposto e&#8217; attore in senso sostanziale, mentre l&#8217;eventuale utilizzazione della cucina potrebbe essere fatta valere in sede di esecuzione; il sesto motivo e&#8217; contraddetto dalla indicazione della copia commissione e prospetta questioni nuove.</p>
<p>In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 1700 di cui euro 1500 per compensi, oltre accessori.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20216 del 16 Novembre 2012</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 10:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
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		<description><![CDATA[Che cosa vuol dire che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono obbligazioni di mezzo e non di risultato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16930-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 21489-2006 proposte da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1922/2005 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 16/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18-5-2001 il Giudice di Pace di Genova, in accoglimento della domanda proposta dallo (OMISSIS) s.r.l., condannava la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della somma di lire 3.400.000, quale compenso per prestazioni professionali.</p>
<p>La (OMISSIS) s.r.l. proponeva appello avverso tale decisione, esponendo di avere incaricato lo (OMISSIS), verso la fine del 1996, della predisposizione del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3, comma 1 e 4. L&#8217;appellante sosteneva che l&#8217;elaborato redatto dallo (OMISSIS) era risultato del tutto inadeguato, non fornendo indicazioni specifiche sui rischi e sulle misure da adottare. A conferma del suo assunto, essa evidenziava che il medico aziendale si era rifiutato di sottoscrivere tale elaborato. Aggiungeva che, a causa dell&#8217;inadempimento dell&#8217;attore, era stata costretta a rivolgersi ad altro studio per la redazione del documento in parola.</p>
<p>L&#8217;appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e rilevando, in particolare, che dalla consulenza tecnica d&#8217;ufficio emergeva che la relazione sui rischi redatta dallo (OMISSIS) era adeguata.</p>
<p>Con sentenza depositata il 18-4-2005 il Tribunale di Genova accoglieva il gravame, rigettando la domanda formulata dall&#8217;attrice e condannando quest&#8217;ultima al pagamento delle spese di appello ed alla restituzione delle somme corrisposte dalla convenuta in forza della sentenza di primo grado.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo (OMISSIS) s.r.l., sulla base di due motivi.</p>
<p>La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo altresi&#8217; ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.</p>
<p>Il ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) In via preliminare, va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c..</p>
<p>2) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 2230, 2236 c.c. e dell&#8217;articolo 1176 c.c., comma 2, anche in relazione all&#8217;articolo 1362 c.c..</p>
<p>Deduce che l&#8217;obbligazione professionale non e&#8217; un&#8217;obbligazione di risultato, ma di mezzi, e che, pertanto, il mancato raggiungimento del risultato non determina di per se&#8217; l&#8217;inadempimento, che consiste invece nell&#8217;aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta. Sostiene che nella specie il giudice di appello non si e&#8217; attenuto a tali principi, in quanto ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che il medico aziendale della (OMISSIS) aveva rifiutato di sottoscrivere la documentazione predisposta dallo (OMISSIS), ritenendo in tal modo provato il mancato raggiungimento dell&#8217;obiettivo asseritamene prefissato dalla cliente; laddove, ai fini della valutazione dell&#8217;inadempimento, si sarebbe dovuto tener conto del grado di diligenza concretamente esigibile in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell&#8217;incarico professionale. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che con il contratto d&#8217;opera professionale del dicembre del 16-12-1998 allo (OMISSIS) fosse stata richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 dovendo al contrario l&#8217;attore prestare una mera attivita&#8217; di assistenza e di collaborazione propedeutica a tal fine.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce, in particolare, che il Tribunale ha basato il proprio convincimento circa la negligenza dell&#8217;attore esclusivamente sulle valutazioni espresse in sede testimoniale dal dott. (OMISSIS), medico aziendale della (OMISSIS) s.r.l., il quale ha dichiarato di non aver sottoscritto il documento predisposto dallo (OMISSIS). Al contrario, sono state totalmente disattese, senza alcuna confutazione, le opposte considerazioni svolte dal C.T.U..</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., in relazione alla omessa condanna dello (OMISSIS) alla rifusione delle spese di primo grado.</p>
<p>3) L&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del ricorso principale per mancanza della formulazione del quesito di diritto richiesto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., sollevata dal controricorrente, deve essere disattesa.</p>
<p>Nella specie, infatti, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza di appello, non trova applicazione, ratione temporis, la citata norma codicistica, introdotta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.</p>
<p>3) I due motivi di ricorso principale, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimita&#8217;, le obbligazioni inerenti all&#8217;esercizio di un&#8217;attivita&#8217; professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l&#8217;incarico, s&#8217;impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato e non a conseguirlo. Ne consegue che l&#8217;inadempimento del medesimo non puo&#8217; essere desunto senz&#8217;altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; professionale ed in particolare al dovere di diligenza, per la valutazione del quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall&#8217;articolo 1176 c.c., comma 2, il quale deve essere commisurato alla natura dell&#8217;attivita&#8217; esercitata (Cass. 13-1-2005 n. 583; Cass. 9-11-2006 n. 23918); sicche&#8217; la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attivita&#8217; e&#8217; quella media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta&#8217;, nel qual caso essa e&#8217; attenuata, configurandosi, secondo l&#8217;espresso disposto dell&#8217;articolo 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave (tra le tante v. Cass. 7-4-2006 n. 8291; Cass. 8-8-2000 n. 10431; Cass. 14-8-1997 n. 7618). La violazione del dovere di diligenza comporta inadempimento contrattuale e determina, in applicazione del principio di cui all&#8217;articolo 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (cfr. Cass. 22-10-2007 n. 22087; Cass. 23-4-2002 n. 5928; n. 499 del 2001).</p>
<p>Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che dalla &#8220;lettura della CTU&#8221; e dalle &#8220;risultanze istruttorie&#8221; emergeva &#8220;agevolmente il difetto di diligenza e del necessario livello di competenza professionale messo in evidenza dall&#8217;appellato nell&#8217;adempiere all&#8217;incarico ricevuto&#8221;; difetto che, secondo il giudice di appello,, si e&#8217; tradotto nella &#8220;sostanziale inutilizzabilita&#8217; della relazione ai fini per cui la stessa era stata commissionata&#8221;, e la cui gravita&#8217; e&#8217; &#8220;denunziata &#8211; se ve ne fosse bisogno &#8211; dal significativo rifiuto opposto dal medico aziendale di sottoscrivere il documento elaborato dallo (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Nel pervenire a tali conclusioni, peraltro, il giudice del gravame, pur avendo fatto riferimento al criterio della diligenza, rapportato alla competenza professionale) non ha specificato su quali &#8220;risultanze istruttorie&#8221; abbia basato il proprio convincimento; ne&#8217; ha richiamato le parti essenziali della relazione di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, dalle quali, a suo parere, emergeva pacificamente una valutazione negativa circa la prestazione resa dallo (OMISSIS).</p>
<p>Orbene, premesso che, per le ragioni innanzi esposte, l&#8217;inadempimento dell&#8217;attore non poteva trarsi di per se&#8217; dalla mancata sottoscrizione del documento da parte del medico aziendale, non par dubbio che, ai fini della valutazione della diligenza impiegata nella prestazione, si sarebbe reso necessario un maggiore approfondimento, anche in considerazione dei puntuali rilievi svolti dall&#8217;appellato. Come si evince dalla lettura della stessa sentenza impugnata, infatti, nella comparsa di costituzione in appello lo (OMISSIS) aveva dedotto, in particolare, che dall&#8217;elaborato redatto dal C.T.U. si evinceva l&#8217;adeguatezza della relazione sui rischi da esso redatta, avendo il consulente tecnico dato atto che tale relazione era &#8220;molto ampia ed affronta in modo competente le varie tematiche poste e in particolare quelle relative ai fattori di nocivita&#8217; di rischio&#8221;.</p>
<p>Tali rilievi non sono stati presi in alcuna considerazione dal Tribunale, il quale ha riformato la sentenza di primo grado senza minimamente preoccuparsi di confutare le argomentazioni svolte dallo (OMISSIS) e di esplicitare il ragionamento seguito nel ritenere sfavorevole all&#8217;appellato l&#8217;esito della consulenza tecnica d&#8217;ufficio.</p>
<p>La motivazione resa, pertanto, si palesa insufficiente e inidonea a fornire un valido supporto argomentativo alla decisione.</p>
<p>Sussiste, infatti, il vizio di motivazione quando il giudice, come nel caso in esame, non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento, rinviando, genericamente e &#8220;per relationem&#8221;, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ne&#8217; alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 20-7-2012 n, 12664).</p>
<p>Di conseguenza, s&#8217;impone la cassazione della sentenza impugnata, affinche&#8217; nel giudizio di rinvio si provveda ad emendare le riscontrate carenze motivazionati. Il giudice di rinvio provvedera&#8217; anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Il ricorso incidentale, avente ad oggetto l&#8217;omessa condanna alle spese del giudizio di primo grado, rimane assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito quello ncidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione del Tribunale di Genova.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 4 agosto 2010, n. 18081</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In che reati incorre chi menta ad ente pubblico per ottenere dei prestiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PLENTEDA Donato &#8211; Presidente<br />
Dott. SOTGIU Simonetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PERSICO Mariaida &#8211; Consigliere<br />
Dott. DIDOMENICO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e&#8217; domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">De. Ma. Fe. , elettivamente domiciliato in Arma di Taggia (IM) via Nino Pesce 2 presso lo studio del Dott. Panizzi Romeo;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 66.33.05, depositata in data 14.7.05, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;<br />
sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con vittoria di spese;<br />
Udito il P.G. in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 2.8.2000 l&#8217;Ufficio II.DD. di Milano notificava a De. Ma. Fe. l&#8217;avviso di accertamento ai fini Irpef e CSNN per l&#8217;anno di imposta 1995. L&#8217;avviso in questione si fondava su un controllo effettuato sulle somme accreditate nei conti correnti bancari intestati al contribuente, i quale invitato dall&#8217;Ufficio non forniva adeguata giustificazione in ordine a tali somme in relazione all&#8217;omessa dichiarazione del reddito per l&#8217;anno di imposta controllato. Il De. Ma. , premesso che l&#8217;avviso era illegittimo in quanto fondato su presunzioni di secondo grado, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l&#8217;ufficio e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l&#8217;Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7 e dell&#8217;articolo 2728 c.c. e dell&#8217;articolo 112 c.p.c. nonche&#8217; della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che l&#8217;articolo 32 citato individua a favore dell&#8217;Amministrazione una presunzione legale iuris tantum superabile dalla prova contraria da parte del contribuente, prova che nella specie non e&#8217; stata assolutamente fornita. Da cio&#8217; l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnata, la quale ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dell&#8217;ipotesi secondo cui, svolgendo il De. Ma. attivita&#8217; di amministratore di 18 condomini, era &#8220;presumibile che nei conti correnti esaminati dall&#8217;Ufficio II.DD. di Milano venissero versate somme attinenti alla sua attivita&#8217; di amministratore &#8220;La censura appare fondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di versamenti operati sul conto corrente bancario, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32 pone a carico del contribuente una presunzione, ancorche&#8217; semplice, in virtu&#8217; della quale i versamenti sono presumi come rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Invero, &#8220;nel caso in cui l&#8217;accertamento effettuato dall&#8217;ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e&#8217; onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell&#8217;onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l&#8217;onere probatorio dell&#8217;Amministrazione e&#8217; soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09. conf. Cass. n. 1739/07). Ai fini di cui trattasi, la prova liberatoria non puo&#8217; essere generica ma deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilita&#8217; di ogni versamento bancario in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Con la conseguenza che nel caso di specie competeva al contribuente provare analiticamente che le somme presenti sui suoi conti bancari fossero dovute ai versamenti da parte dei condomini per le spese di gestione condominiale, prova liberatoria che invece non e&#8217; stata fornita ne&#8217; in sede amministrativa quando gli fu rivolto dall&#8217;Amministrazione l&#8217;invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, ne&#8217; in sede contenziosa.</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si e&#8217; uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una eregula iuris diversa, deve essere cassata. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. All&#8217;accoglimento del ricorso consegue la condanna del De. Ma. alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto da De. Ma. Fe. , che condanna alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 di cui euro 2.000,00 per onorario, euro 800,00 per diritti, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuno dei giudizi di merito ed euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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