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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; legislazione nazionale</title>
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		<title>legge14 giugno 2019 n. 55, estratto</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni di degrado]]></category>
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		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">LEGGE 14 giugno 2019, n. 55</h1>
<h3 class="consultazione" style="border: none;">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) <span class="riferimento"> <span class="link_gazzetta"> <a style="color: #4a970b; text-decoration: none;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf" target="_blank">(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)</a> </span> </span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:</p>
<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: right;">Allegat</p>
<p>MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Nel capo I, dopo l&#8217;articolo 5 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate).-</p>
<p>1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo&#8217; essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l&#8217;immobile e&#8217; ubicato. L&#8217;amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell&#8217;assemblea.</p>
<p>2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta&#8217; di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>DECRETO 22 gennaio 2013 &#8211; Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d&#8217;antenna riceventi del servizio di radiodiffusione</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/decreto-22-gennaio-2013-regole-tecniche-relative-agli-impianti-condominiali-centralizzati-dantenna-riceventi-del-servizio-di-radiodiffusione/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[antenne]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO 22 gennaio 2013]]></category>
		<category><![CDATA[frequenze]]></category>
		<category><![CDATA[impianti centralizzati]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[regole tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

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		<description><![CDATA[Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d&#8217;antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>(GU n.25 del 30-1-2013)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</strong></p>
<p>Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 3, lettera h), l&#8217;art. 11, l&#8217;art. 74 e l&#8217;art. 209, comma 4;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;</p>
<p>Vista la legge n. 791 del 18 ottobre 1977, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione;</p>
<p>Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;</p>
<p>Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche alla direttiva 73/23/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;</p>
<p>Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 in materia di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione che modifica ed integra la legge n. 791/1977;</p>
<p>Visto il decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997, recante modificazioni al decreto legislativo n. 626/1996 del 25 novembre 1996;</p>
<p>Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l&#8217;art. 3, comma 13;</p>
<p>Vista la delibera dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;</p>
<p>Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;</p>
<p>Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva 2001/95/CE;</p>
<p>Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di compatibilità elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE»;</p>
<p>Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 &#8211; Codice del consumo;</p>
<p>Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;</p>
<p>Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;</p>
<p>Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all&#8217;interno degli edifici» e successive modificazioni;</p>
<p>Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;</p>
<p>Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale»;</p>
<p>Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», ed in particolare l&#8217;art. 1, commi da 8 a 13, cosi&#8217; come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;</p>
<p>Vista la decisione 2010/267/UE relativa all&#8217;armonizzazione delle condizioni tecniche d&#8217;uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell&#8217;Unione europea;</p>
<p>Vista la delibera dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Procedure e regole per l&#8217;assegnazione e l&#8217;utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell&#8217;uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» come modificata dalla delibera 311/11/Cons;</p>
<p>Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l&#8217;art. 3-quinquies;</p>
<p>Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica ed include le disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, ed in particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728;</p>
<p>Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni;</p>
<p>Viste le raccomandazioni ITU (International Telecommunication Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-9;</p>
<p>Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell&#8217;utenza e l&#8217;utilizzo di sistemi interattivi evoluti;</p>
<p>Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni è di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell&#8217;uso dei mezzi di comunicazione elettronica, come prescritto al comma 1 dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003;</p>
<p>Considerata la necessità di adeguare gli impianti d&#8217;antenna riceventi il servizio di radiodiffusione ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica;</p>
<p>Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</p>
<p><strong>Decreta:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 1<br />
<em>Scopo</em></strong></p>
<p>1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d&#8217;antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell&#8217;edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell&#8217;art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p>
<p>2. Il presente decreto disciplina, altresi&#8217;, la progettazione e la realizzazione degli impianti d&#8217;antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 2<br />
<em>Definizioni</em></strong></p>
<p>1. Ai fini del presente decreto s&#8217;intende per:</p>
<p>a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un&#8217;onda radio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centralizzato d&#8217;antenna;</p>
<p>b) impianti centralizzati d&#8217;antenna, gli impianti condominiali, dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi trasmissivi;</p>
<p>c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia satellitare;</p>
<p>d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;</p>
<p>e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera d);</p>
<p>f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;</p>
<p>g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari per l&#8217;utilizzo di sistemi interattivi evoluti;</p>
<p>h) impianto d&#8217;antenna, un sistema costituito da una o piu&#8217; antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari;</p>
<p>i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all&#8217;utente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 3</strong><br />
<em><strong>Caratteristiche generali</strong></em></p>
<p>1. Gli impianti centralizzati d&#8217;antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l&#8217;esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell&#8217;uso dei mezzi di comunicazione elettronica.</p>
<p>2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.</p>
<p>3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 4<br />
<em>Divieti di discriminazione</em></strong></p>
<p>1. Gli impianti centralizzati d&#8217;antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.</p>
<p>2. L&#8217;impianto centralizzato d&#8217;antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.</p>
<p>3. L&#8217;utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l&#8217;esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 5</strong><br />
<em><strong>Qualità di ricezione</strong></em></p>
<p>La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6. Art. 6 Criteri realizzativi 1. L&#8217;impianto d&#8217;antenna è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell&#8217;Unione europea.</p>
<p>2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d&#8217;antenna sono:</p>
<p>a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;</p>
<p>b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità relativa alla sicurezza dell&#8217;impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.</p>
<p>3. I nuovi impianti d&#8217;antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 7</strong><br />
<em><strong>Individuazione dei segnali</strong></em></p>
<p>L&#8217;installazione di ogni impianto centralizzato d&#8217;antenna è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 8<br />
<em>Distribuzione dei segnali</em></strong></p>
<p>1. L&#8217;impianto centralizzato d&#8217;antenna permette la distribuzione all&#8217;utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all&#8217;art. 7.</p>
<p>2. L&#8217;impianto centralizzato d&#8217;antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all&#8217;art. 7, dei voluti:</p>
<p>a) segnali terrestri secondari;</p>
<p>b) altri segnali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 9<br />
</strong><em><strong>Documentazione tecnica</strong></em></p>
<p>1. L&#8217;impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.</p>
<p>2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 10<br />
<em>Efficacia</em></strong></p>
<p>1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d&#8217;antenna di nuova installazione.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui all&#8217;art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d&#8217;antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 11<br />
<em>Abrogazioni</em></strong></p>
<p>è abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2005.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 12<br />
</strong><em>Entrata in vigore</em></p>
<p>Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2013</p>
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		<title>LEGGE 28/11/2005 , n. 246 &#8211; Gazzetta Uff. 01/12/2005 n.280 &#8211; ESTRATTO</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/legge-28112005-n-246-gazzetta-uff-01122005-n-280-estratto/</link>
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		<pubDate>Sun, 26 May 2013 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 28/11/2005 , n. 246 &#8211; Gazzetta Uff. 01/12/2005 n.280 &#8211; ESTRATTO Semplificazione e riassetto normativo per l&#8217;anno 2005. [...] Capo II ALTRI INTERVENTI NORMATIVI [...] Art.12 (Disposizioni in materia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGE 28/11/2005 , n. 246 &#8211; Gazzetta Uff. 01/12/2005 n.280 &#8211; ESTRATTO</p>
<p>Semplificazione e riassetto normativo per l&#8217;anno 2005.</p>
<p>[...]</p>
<p>Capo II</p>
<p>ALTRI INTERVENTI NORMATIVI</p>
<p>[...]</p>
<p>Art.12</p>
<p>(Disposizioni in materia di atti notarili)</p>
<p>1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all&#8217;articolo 28, primo comma, dopo la parola: &#8220;ricevere&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o autenticare&#8221;;</p>
<p>b) l&#8217;articolo 47 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 47. &#8211; 1. L&#8217;atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall&#8217;articolo 48, di due testimoni.</p>
<p>2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell&#8217;atto&#8221;;</p>
<p>c) l&#8217;articolo 48 è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 48. &#8211; 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell&#8217;atto&#8221;;</p>
<p>d) all&#8217;articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: &#8220;e la condizione&#8221; sono soppresse;</p>
<p>e) all&#8217;articolo 72, terzo comma, dopo le parole: &#8220;delle parti&#8221;, sono inserite le seguenti: &#8220;e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,&#8221;;</p>
<p>f) l&#8217;articolo 77 è abrogato.</p>
<p>2. L&#8217;indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.</p>
<p>3. L&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 1. &#8211; 1. Nell&#8217;autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell&#8217;autenticazione&#8221;.</p>
<p>4. All&#8217;articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:</p>
<p>&#8220;4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l&#8217;atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa&#8221;.</p>
<p>5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.</p>
<p>6. Per gli atti formati all&#8217;estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all&#8217;atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.</p>
<p>7. Dopo l&#8217;articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:</p>
<p>&#8220;Art. 5-bis. &#8211; 1. L&#8217;obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall&#8217;articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l&#8217;imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.</p>
<p>2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l&#8217;invarianza del gettito erariale&#8221;.</p>
<p>8. È abrogato l&#8217;articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.</p>
<p>9. All&#8217;articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p>
<p>&#8220;Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d&#8217;uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>D.M. 12 novembre 1998 &#8211; Comunicazioni degli amministratori di condominio all&#8217;anagrafe tributaria Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/d-m-12-novembre-1998-comunicazioni-degli-amministratori-di-condominio-allanagrafe-tributaria-gazzetta-ufficiale-4-dicembre-1998-n-284/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:05:58 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 1 1. L&#8217;amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita): a) relativamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 1</p>
<p>1. L&#8217;amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):</p>
<p>a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l&#8217;indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;</p>
<p>b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l&#8217;importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell&#8217;anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>2. Non devono essere comunicati:</p>
<p>a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;</p>
<p>b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte; c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l&#8217;importo complessivo degli acquisti effettuati nell&#8217;anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all&#8217;articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d&#8217;imposta.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (art. 7, nono comma) Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/d-p-r-29-settembre-1973-n-605-disposizioni-relative-allanagrafe-tributaria-e-al-codice-fiscale-dei-contribuenti-art-7-nono-comma-gazzetta-ufficiale-20-gennaio-1996-n-16/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:04:45 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 7 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria (Omissis) Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all&#8217;anagrafe tributaria l&#8217;ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 7 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria</p>
<p>(Omissis)</p>
<p>Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all&#8217;anagrafe tributaria l&#8217;ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni</p>
<p>(Omissis)</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>D.M. 24 ottobre 2007 – Documento unico di regolarità contributiva Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/d-m-24-ottobre-2007-documento-unico-di-regolarita-contributiva-gazzetta-ufficiale-30-novembre-2007-n-279/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/d-m-24-ottobre-2007-documento-unico-di-regolarita-contributiva-gazzetta-ufficiale-30-novembre-2007-n-279/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 1 &#8211; Soggetti obbligati 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 1 &#8211; Soggetti obbligati</p>
<p>1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall&#8217;ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell&#8217;ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell&#8217;edilizia.</p>
<p>Art. 2 &#8211; Soggetti tenuti al rilascio del DURC</p>
<p>1. Il DURC è rilasciato dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall&#8217;Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.</p>
<p>2. Per i datori di lavoro dell&#8217;edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>
<p>3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all&#8217;art. 10 comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.</p>
<p>4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all&#8217;emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all&#8217;art. 2 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.</p>
<p>5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.</p>
<p>Art. 3 &#8211; Soggetto richiedente e modalità di rilascio</p>
<p>1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l&#8217;apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all&#8217;art. 2.</p>
<p>2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3o, per conto dell&#8217;interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all&#8217;art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.</p>
<p>3. Nell&#8217;ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).</p>
<p>4. Qualora l&#8217;Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l&#8217;Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 7, comma 3, del presente decreto.</p>
<p>Art. 4 &#8211; Contenuto del documento</p>
<p>1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell&#8217;edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.</p>
<p>2. Il DURC deve contenere:</p>
<p>a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;</p>
<p>b) l&#8217;iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;</p>
<p>c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;</p>
<p>d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;</p>
<p>e) la data di rilascio del documento;</p>
<p>f) il nominativo del responsabile del procedimento.</p>
<p>Art. 5 &#8211; Requisiti di regolarità contributiva</p>
<p>1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p>
<p>a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;</p>
<p>b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;</p>
<p>c) inesistenza di inadempienze in atto.</p>
<p>2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:</p>
<p>a) richiesta di rateizzazione per la quale l&#8217;Istituto competente abbia espresso parere favorevole;</p>
<p>b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;</p>
<p>c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.</p>
<p>3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:</p>
<p>a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all&#8217;ultimo mese per il quale è scaduto l&#8217;obbligo di versamento all&#8217;atto della richiesta di certificazione;</p>
<p>b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;</p>
<p>c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.</p>
<p>Art. 6 &#8211; Emissione del DURC</p>
<p>1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.</p>
<p>2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.</p>
<p>3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell&#8217;art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all&#8217;avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3.</p>
<p>Art. 7 &#8211; Validità del DURC e verifica dei requisiti</p>
<p>1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all&#8217;art. 1 il DURC ha validità mensile.</p>
<p>2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all&#8217;art. 3 comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell&#8217;art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.</p>
<p>3. In mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell&#8217;emissione del DURC</p>
<p>o dell&#8217;annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell&#8217;art. 3, invitano l&#8217;interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.</p>
<p>Art. 8 &#8211; Cause non ostative al rilascio del DURC</p>
<p>1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.</p>
<p>2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:</p>
<p>a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;</p>
<p>b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l&#8217;iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.</p>
<p>3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l&#8217;obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.</p>
<p>4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l&#8217;aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.</p>
<p>Art. 9 &#8211; Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC</p>
<p>1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell&#8217;allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l&#8217;eventuale successiva sostituzione dell&#8217;autore dell&#8217;illecito.</p>
<p>2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell&#8217;art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.</p>
<p>3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l&#8217;interessato è tenuto ad autocertificare l&#8217;inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all&#8217;allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.</p>
<p>4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall&#8217;interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.</p>
<p>5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all&#8217;entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>6. Nell&#8217;ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell&#8217;accertamento definitivo dell&#8217;illecito.</p>
<p>Art. 10 &#8211; Efficacia del provvedimento</p>
<p>1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>Allegato A &#8211; Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all&#8217;articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC</p>
<table width="800px">
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center">
<td style="width:400px;">VIOLAZIONE</td>
<td>PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC</td>
</tr>
<tr style="text-align:center">
<td>Articolo 589, comma 2, c.p.</td>
<td>24 mesi</td>
</tr>
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center">
<td>Articolo 437 c.p,</td>
<td>24 mesi</td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td>590, comma 3, c.p.</td>
<td>18 mesi</td>
</tr>
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center;">
<td>Disposizioni indicate dall&#8217;articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494</td>
<td>12 mesi</td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td>Disposizioni indicate dall&#8217;articolo 89, comma 1 e comma 2 lett.</p>
<p>a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</td>
<td>12 mesi</td>
</tr>
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center;">
<td>Disposizioni indicate dall&#8217;articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164</td>
<td>12 mesi</td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td>Disposizioni indicate dall&#8217;articolo 58, comma 1 lett. a) e b),</p>
<p>D.P.R. n. 303/1956</td>
<td>12 mesi</td>
</tr>
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center;">
<td>Disposizioni indicate dall&#8217;articolo 389, comma 1 lett. a) e b),</p>
<p>D.P.R. n. 547/1955</td>
<td>12 mesi</td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td>Articolo 22 comma 12, D.Lgs. n. 286/1998</td>
<td>8 mesi</td>
</tr>
<tr style="background-color:#dad8d8; text-align:center;">
<td>Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto legge 22 febbraio 2002, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall&#8217;articolo 36-bis del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.</p>
<p>248)</td>
<td>6 mesi</td>
</tr>
<tr style="text-align:center;">
<td>Articoli 7 e 9, D.Lgs. n. 66/2003 [*]</td>
<td>3 mesi</td>
</tr>
</table>
<table width="800px">
<tr>
<td style="text-align:center; background-color:#dad8d8;">[*] Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 4 luglio 2006</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/legge-4-agosto-2006-n-248-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-4-luglio-2006/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:29:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 35 &#8211; Misure di contrasto dell&#8217;evasione e dell&#8217;elusione fiscale (Omissis) 28. L&#8217;appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 35 &#8211; Misure di contrasto dell&#8217;evasione e dell&#8217;elusione fiscale</p>
<p>(Omissis)</p>
<p>28. L&#8217;appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.</p>
<p>29. La responsabilità solidale viene meno se l&#8217;appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l&#8217;opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L&#8217;appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all&#8217;esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.</p>
<p>30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l&#8217;ammontare del corrispettivo dovuto dall&#8217;appaltatore al subappaltatore.</p>
<p>31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.</p>
<p>32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all&#8217;appaltatore previa esibizione da parte di quest&#8217;ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l&#8217;opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall&#8217;appaltatore.</p>
<p>33. L&#8217;inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l&#8217;opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall&#8217;appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall&#8217;appaltatore. La competenza dell&#8217;ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all&#8217;adozione di un decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l&#8217;assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell&#8217;ambito di attività rilevanti ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 29 comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l&#8217;effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.</p>
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		<item>
		<title>D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 – Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 1-6, 8-9, 11)</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/d-lgs-25-febbraio-2000-n-61-attuazione-della-direttiva-9781ce-relativa-allaccordo-quadro-sul-lavoro-a-tempo-parziale-concluso-dallunice-dal-ceep-e-dalla-ces-testo-co/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:28:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 1 – Definizioni 1. Nel rapporto di lavoro subordinato l&#8217;assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 1 – Definizioni</p>
<p>1. Nel rapporto di lavoro subordinato l&#8217;assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.</p>
<p>2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:</p>
<p>a) per &#8220;tempo pieno&#8221; l&#8217;orario normale di lavoro di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l&#8217;eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; (lettera sostituita dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n.276/2003)</p>
<p>b) per &#8220;tempo parziale&#8221; l&#8217;orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);</p>
<p>c) per &#8220;rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale&#8221; quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all&#8217;orario normale giornaliero di lavoro;</p>
<p>d) per &#8220;rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale&#8221; quello in relazione al quale risulti previsto che l&#8217;attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell&#8217;anno;</p>
<p>d-bis) per &#8220;rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d); (lettera aggiunta dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001)</p>
<p>e) per &#8220;lavoro supplementare&#8221; quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l&#8217;orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.</p>
<p>3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all&#8217;articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto. (comma sostituito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001 e poi dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all&#8217;articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3. (comma sostituito dall&#8217;art. 46,D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>Art. 2 – Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale</p>
<p>1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 8, comma 1. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull&#8217;andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.</p>
<p>2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell&#8217;orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all&#8217;anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all&#8217;articolo 3, comma 7.</p>
<p>Art. 3 – Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche</p>
<p>1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. (comma sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell&#8217;articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonchè le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi. (comma modificato dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001 e poi dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>3. L&#8217;effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. (comma sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull&#8217;importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l&#8217;incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l&#8217;applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. (comma sostituito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001 e modificato dall’art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. (comma sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>6. (comma sostituito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, poi abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>7. Fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: (alinea modificato dall’art. 1, comma 44, legge n. 247/2007)</p>
<p>1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;</p>
<p>2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;</p>
<p>3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. (comma sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>8 L&#8217;esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 1, comma 3. (comma sostituito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 1, comma 44, legge n. 247/2007)</p>
<p>9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l&#8217;assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L&#8217;eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. (comma sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>10. L&#8217;inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine. (comma sostituito dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001 e dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>11. (comma abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>12. (comma abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>13. (comma abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>14. (comma abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>15. (comma prima modificato dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, come modificato dall&#8217;art. 1, D.L. n. 355/2001, poi dall&#8217;art.</p>
<p>3, D.L. n. 210/2002, come modificato dall&#8217;allegato alla legge n. 266/2002, poi abrogato dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>Art. 4 – Principio di non discriminazione</p>
<p>1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.</p>
<p>2. L&#8217;applicazione del principio di non discriminazione comporta che:</p>
<p>a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l&#8217;importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l&#8217;applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l&#8217;accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l&#8217;accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l&#8217;assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;</p>
<p>b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l&#8217;importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l&#8217;importo della retribuzione feriale; l&#8217;importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.</p>
<p>Art. 5 – Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale (articolo così modificato dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, poi sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.</p>
<p>2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l&#8217;assunzione.</p>
<p>3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell&#8217;impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.</p>
<p>4. Gli incentivi economici all&#8217;utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell&#8217;ambito della riforma del sistema degli incentivi all&#8217;occupazione.</p>
<p>Art. 6 – Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale</p>
<p>1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l&#8217;accertamento della consistenza dell&#8217;organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all&#8217;orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell&#8217;articolo 1; ai fini di cui sopra l&#8217;arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. (comma modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 100/2001)</p>
<p>2. Ai soli fini dell&#8217;applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. (comma abrogato dall’art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>Art. 8 – Sanzioni</p>
<p>1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all&#8217; articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.</p>
<p>2. L&#8217;eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l&#8217;omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l&#8217;omissione riguardi la sola collocazione temporale dell&#8217;orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all&#8217;autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all&#8217;articolo 1, comma 3. (comma modificato dall&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, poi sostituito dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all&#8217;articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall&#8217;articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. (comma aggiunto dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003) 2-ter. (comma aggiunto dall&#8217;art. 46, D.Lgs. n. 276/2003 e abrogato dall&#8217;art. 1, comma 44, legge n. 247/2007)</p>
<p>3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l&#8217;importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.</p>
<p>4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).</p>
<p>Art. 9 – Disciplina previdenziale</p>
<p>1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all&#8217;articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dividendo l&#8217;importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.</p>
<p>2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l&#8217;intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l&#8217;attività principale per gli effetti dell&#8217;articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall&#8217;INPS. Il comma 2 dell&#8217;articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: &#8220;Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell&#8217;articolo 2.&#8221;.</p>
<p>3. La retribuzione da valere ai fini dell&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l&#8217;assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.</p>
<p>4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell&#8217;ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l&#8217;anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all&#8217;orario effettivamente svolto l&#8217;anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.</p>
<p>Art. 11 – Abrogazioni</p>
<p>1. Sono abrogati:</p>
<p>a) l&#8217; articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863;</p>
<p>b) la lettera a) del comma 1 dell&#8217;articolo 7 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 limitatamente alle parole: &#8220;alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale&#8221;, nonché l&#8217; articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.</p>
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		<title>D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili</title>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:24:43 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 4 (Omissis) 2. Il decreto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 4</p>
<p>(Omissis)</p>
<p>2. Il decreto di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 22</p>
<p>1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l&#8217;indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall&#8217;articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.</p>
<p>Art. 23</p>
<p>1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l&#8217;igiene del lavoro di cui all&#8217;articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell&#8217;allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:</p>
<p>a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;</p>
<p>b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l&#8217;esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 25</p>
<p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.</p>
<p>2. Nelle ipotesi in cui l&#8217;incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell&#8217;affidamento dell&#8217;incarico.</p>
<p>3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:</p>
<p>a) nel caso di appalti pubblici, con l&#8217;approvazione del progetto esecutivo;</p>
<p>b)in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l&#8217;esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell&#8217;atto di affidamento dei lavori stessi.</p>
<p>Art. 26</p>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Allegati omessi)</p>
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		<title>D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (testo coordinato con le norme intervenute successivamente) Gazzetta Uff</title>
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		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:23:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 1 – Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 1 – Campo di applicazione</p>
<p>1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a).</p>
<p>2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.</p>
<p>3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</p>
<p>a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;</p>
<p>b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;</p>
<p>c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell&#8217;articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;</p>
<p>d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;</p>
<p>e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;</p>
<p>e-bis) ai lavori svolti in mare; (lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. (lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 2 – Definizioni</p>
<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:</p>
<p>a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato &#8220;cantiere&#8221;: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato all&#8217;allegato I; (lettera sostituita dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>b) committente: il soggetto per conto del quale l&#8217;intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; (lettera modificata dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della</p>
<p>esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; (lettera sostituita dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell&#8217;opera senza vincolo di subordinazione;</p>
<p>e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell&#8217;opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell&#8217;esecuzione dei compiti di cui all&#8217;articolo 4;</p>
<p>f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5; (lettera sostituita dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; (lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. (lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 3 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all&#8217;affidamento dell&#8217;incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:</p>
<p>a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;</p>
<p>b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II. (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10. (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. (comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. n.528/1999)</p>
<p>5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>
<p>8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:</p>
<p>a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p>
<p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell&#8217;organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; (comma sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 528/1999; lettera sostituita dall’art. 86, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall&#8217;INPS e dall&#8217;INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; (lettera aggiunta dall’art. 86, D.Lgs. n. 276/2003)</p>
<p>b-ter) trasmette all&#8217;amministrazione concedente prima dell&#8217;inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell&#8217;impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l&#8217;efficacia del titolo abilitativo. (lettera aggiunta dall’art. 86, D.Lgs. n. 276/2003, poi sostituita dall’art. 20, D.Lgs. n. 251/2004)</p>
<p>Art. 4 – Obblighi del coordinatore per la progettazione</p>
<p>1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p>
<p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1;</p>
<p>b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. (comma sostituito dall’art. 4, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all&#8217;atto di eventuali lavori successivi sull&#8217;opera.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). (comma sostituito dall’art. 4, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 5 – Obblighi del coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori</p>
<p>1. Durante la realizzazione dell&#8217;opera, il coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori provvede a:</p>
<p>a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p>
<p>b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>
<p>c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</p>
<p>d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p>
<p>e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;</p>
<p>f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (comma sostituito dall’art. 5, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1,lettere a) e b). (comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. (comma abrogato dall’art. 5, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>3. (comma abrogato dall’art. 5, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 6 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (articolo sostituito dall’art. 6, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.</p>
<p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).</p>
<p>Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.</p>
<p>1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:</p>
<p>a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;</p>
<p>c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.</p>
<p>Art. 8 – Misure generali di tutela</p>
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, osservano le misure generali di tutela di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:(alinea sostituito dall’art. 7, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;</p>
<p>b) la scelta dell&#8217;ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;</p>
<p>c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;</p>
<p>d) la manutenzione, il controllo prima dell&#8217;entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p>
<p>e) la delimitazione e l&#8217;allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;</p>
<p>f) l&#8217;adeguamento, in funzione dell&#8217;evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</p>
<p>g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p>
<p>h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all&#8217;interno o in prossimità del cantiere.</p>
<p>Art. 9 – Obblighi dei datori di lavoro</p>
<p>1. I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un&#8217;unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (alinea sostituito dall’art. 8, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all&#8217;allegato IV;</p>
<p>b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</p>
<p>c) curano che lo stoccaggio e l&#8217;evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;</p>
<p>c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter. (lettera aggiunta dall’art. 8, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994. (comma sostituito dall’art. 8, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 10 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l&#8217;esecuzione dei lavori</p>
<p>1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; (lettera sostituita dall’art. 9, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p>
<p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. (lettera sostituita dall’art. 9, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall&#8217;ISPESL, dall&#8217;INAIL, dall&#8217;Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell&#8217;edilizia. (comma sostituito dall’art. 9, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all&#8217;allegato V.</p>
<p>4. L&#8217;attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell&#8217;ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.</p>
<p>5. L&#8217;attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all&#8217;allegato V o l&#8217;attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.</p>
<p>6. Le spese connesse con l&#8217;espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.</p>
<p>7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.</p>
<p>Art. 11 – Notifica preliminare</p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell&#8217;inizio dei lavori, trasmette all&#8217;Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all&#8217;allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:</p>
<p>a) cantieri di cui all&#8217;articolo 3, comma 3;</p>
<p>b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;</p>
<p>c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.</p>
<p>(comma sostituito dall’art. 10, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell&#8217;organo di vigilanza territorialmente competente.</p>
<p>3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell&#8217;articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.</p>
<p>Art. 12 – Piano di sicurezza e di coordinamento (articolo sostituito dall’art. 11, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:</p>
<p>a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;</p>
<p>b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;</p>
<p>c) servizi igienico-assistenziali;</p>
<p>d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;</p>
<p>e) viabilità principale di cantiere;</p>
<p>f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;</p>
<p>g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;</p>
<p>h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;</p>
<p>i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;</p>
<p>l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;</p>
<p>m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;</p>
<p>n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;</p>
<p>o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;</p>
<p>p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;</p>
<p>q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;</p>
<p>r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);</p>
<p>s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;</p>
<p>t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.</p>
<p>2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.</p>
<p>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</p>
<p>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.</p>
<p>5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.</p>
<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.</p>
<p>Art. 13 – Obbligo di trasmissione (articolo sostituito dall’art. 12, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</p>
<p>2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</p>
<p>3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.</p>
<p>Art. 14 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</p>
<p>1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo. (comma sostituito dall’art. 13, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. (comma abrogato dall’art. 13, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 15 – Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori (articolo abrogato dall’art. 24, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>Art. 16 – Modalità di attuazione della valutazione del rumore</p>
<p>1. L&#8217;esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.</p>
<p>2. Sul rapporto di valutazione di cui all&#8217;articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento. (comma sostituito dall’art. 14, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell&#8217;esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all&#8217;altra può essere fatto riferimento, ai fini dell&#8217;applicazione della vigente normativa, al valore dell&#8217;esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall&#8217;articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.</p>
<p>Art. 17 – Modalità attuative di particolari obblighi</p>
<p>1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. (comma sostituito dall’art. 15, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. (comma sostituito dall’art. 15, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>3. Fermo restando l&#8217;articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.</p>
<p>4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall&#8217;articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.</p>
<p>Art. 18 – Aggiornamento degli allegati</p>
<p>1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.</p>
<p>Art. 19 – Norme transitorie</p>
<p>1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all&#8217;articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p>
<p>a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l&#8217;effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l&#8217;attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell&#8217;attività; b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.</p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all&#8217;articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.</p>
<p>3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all&#8217;organo di vigilanza territorialmente competente.</p>
<p>Art. 20 – Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori (articolo sostituito dall’art. 16, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p>
<p>a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;</p>
<p>b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);</p>
<p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.</p>
<p>Art. 21 – Contravvenzioni commesse dai coordinatori</p>
<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l&#8217;arresto da tre a sei mesi o con l&#8217;ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell&#8217;articolo 4, comma 1.</p>
<p>2. Il coordinatore per l&#8217;esecuzione dei lavori è punito:</p>
<p>a) con l&#8217;arresto da tre a sei mesi o con l&#8217;ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell&#8217;articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis; (lettera sostituita dall’art. 17, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>b) con l&#8217;arresto da due a quattro mesi o con l&#8217;ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell&#8217;articolo 5, comma 1, lettera d).</p>
<p>Art. 22 – Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (articolo sostituito dall’art.</p>
<p>18, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.</p>
<p>2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.</p>
<p>3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p>
<p>a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;</p>
<p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.</p>
<p>4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.</p>
<p>Art. 23 – Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi (articolo sostituito dall’art. 19, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti con l&#8217;arresto fino ad un mese o con l&#8217;ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.</p>
<p>Art. 23-bis – Estinzione delle contravvenzioni (articolo aggiunto dall’art. 20, D.Lgs. n. 528/1999)</p>
<p>1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4;</p>
<p>23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.</p>
<p>Art. 24 – Oneri</p>
<p>1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.</p>
<p>Art. 25 – Entrata in vigore</p>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
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