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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Vizi di Costruzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 2, Sentenza 15 novembre 2012, n. 2004</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come e quando si perfeziona la denuncia dei vizi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<div style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</div>
<div style="text-align: center;">SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1258 della Corte di appello di Torino, depositata il 24 luglio 2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>La societa&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che un proprio fabbricato sito in (OMISSIS), su cui erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione integrale, presentava gravi difetti e pericolo di rovina, chiamarono in giudizio l&#8217;appaltatore (OMISSIS), l&#8217;arch. (OMISSIS), progettista architettonico, il Dott. (OMISSIS), geologo che aveva eseguito i sondaggi del terreno, e l&#8217;ing. (OMISSIS), che aveva eseguito il progetto delle opere strutturali, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il Tribunale di Pinerolo accolse la domanda e condanno&#8217; le parti convenute al risarcimento dei danni, che quantifico nella somma di euro 56.012, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.</p>
<p>Interposte impugnazioni da parte dei convenuti, con sentenza n. 1258 del 24 luglio 2006 la Corte di appello di Torino, per quanto qui ancora interessa, riformo&#8217; la decisione impugnata nei confronti di (OMISSIS), che annullo&#8217;, dichiarando prescritto il diritto dei committenti al risarcimento del danno nei suoi confronti, per essere stato lo stesso esercitato soltanto in data 13 ottobre 1998, mediante la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, oltre il termine di un anno dalla denunzia, avvenuta mediante contestazione diretta al (OMISSIS) nel giugno del 1996; con riferimento alle altre parti dichiaro&#8217; invece cessata la materia del contendere tra gli attori e il convenuto (OMISSIS) e rigetto&#8217; l&#8217;appello proposto da (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di questa decisione, relativamente alla sola statuizione riguardante il rigetto della domanda nei confronti di (OMISSIS), con atto notificato il 7 febbraio 2007, ricorrono la societa&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la parte intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il primo motivo di ricorso denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1669 cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata e&#8217; incorsa in travisamento dei fatti laddove ha collocato la denunzia dei gravi difetti delle opere nel giugno del 1996, atteso che nessuno dei testi escussi ha mai riferito che in quel periodo il (OMISSIS) ebbe ad incontrarsi con il (OMISSIS) per contestargli i vizi.</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso denunzia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che nel collocare la denunzia dei gravi difetti delle opere nel giugno del 1996 la Corte di appello e&#8217; incorsa in manifesta illogicita&#8217;, in quanto i quel momento i committenti ritenevano che i vizi fossero addebitabili ad assestamenti del sottosuolo e non a responsabilita&#8217; dei professionisti incaricati, tenuto anche conto che l&#8217;ing. (OMISSIS), che pure fu investito della verifica all&#8217;inizio del 1996, consegno&#8217; la sua relazione definitiva solo nel luglio 1998.</p>
<p>Il terzo motivo di ricorso denunzia &#8220;Omissione di valutazione, nella motivazione, di elementi versati in causa e del tutto pretermessi dal Collegio&#8221;, per non avere la Corte tenuto conto che, nel caso di specie, come risulta sia dall&#8217;indagine del consulente tecnico d&#8217;ufficio che dalla perizia dell&#8217;ing. (OMISSIS), le cause e l&#8217;entita&#8217; dei difetti erano evidenti ma erano state accertate solo a seguito di difficili ed elaborate perizie.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, non meritano accoglimento.</p>
<p>Va premesso che la denunzia dei gravi difetti dell&#8217;opera prevista dall&#8217;articolo 1669 cod. civ., ha lo scopo, non diversamente da quella prevista dal precedente articolo 1667, di porre il destinatario (appaltatore o soggetti concorrenti, quali il progettista ed il direttore dei lavori), nella condizione di compiere le opportune verifiche al fine di accertare e dimostrare che il pericolo di rovina non deriva da sua colpa. Per il proprietario dell&#8217;opera l&#8217;onere di denunzia scatta, pertanto, nel momento in cui egli acquista un ragionevole grado di grado di conoscenza dell&#8217;entita&#8217; del vizio costruttivo e della sua riferibilita&#8217; causale, elementi che, ai fini della configurabilita&#8217; della denunzia, deve rappresentare al destinatario (Cass. n. 4622 del 2002; Cass. n. 1993 del 1999), restando poi alla valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimita&#8217;, scrutinare se tale informativa era sufficiente portare a conoscenza dell&#8217;altra parte la sussistenza dei difetti lamentati. La denunzia, in relazione al suo scopo, si perfeziona in virtu&#8217; della comunicazione al soggetto responsabile dei gravi difetti che si sono manifestati nella costruzione, senza necessita&#8217; che in essa vengano indicate le sue cause specifiche, il cui addebito implicito alla controparte risiede nella stessa natura di obbligazione di risultato che questi ha assunto, e il cui accertamento tecnico in termini di certezza risulta incompatibile con la stessa esigenza perseguita dalla legge attraverso gli istituti della decadenza e della prescrizione, di consentire all&#8217;appaltatore di compiere gli accertamenti necessari per verificare l&#8217;esistenza effettiva dei difetti lamentati e la loro imputabilita&#8217;.</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere richiamato il contenuto delle testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha precisato che l&#8217;edificio degli attori gia&#8217; nel 1993, subito dopo il completamento dei lavori, aveva manifestato la presenza di fessurazioni che erano andate via via aggravandosi, tanto che le parti avevano inserito dei fessurometri e contattato un&#8217;impresa specializzata per il consolidamento del sottosuolo e delle fondazioni; che i committenti, all&#8217;inizio del 1996, avevano incaricato l&#8217;ing. (OMISSIS) di eseguire una verifica statica dell&#8217;immobile, ricevendo dal professionista una relazione di non collaudabilita&#8217; dell&#8217;opera; che, come riferito dal medesimo ing. (OMISSIS), dopo circa sei mesi dalla sua nomina, vale a dire nel giugno 1996, vi era stato un incontro in loco, alla sua presenza, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in cui si discusse delle modalita&#8217; di intervento che gli stessi committenti ritenevano indispensabile ed urgente.</p>
<p>Sulla base di tali circostanze la Corte distrettuale e&#8217; quindi giunta alla conclusione che alla data di tale incontro non solo i gravi difetti dell&#8217;opera si erano gia&#8217; manifestati nella loro oggettiva consistenza, ma anche che essi furono, proprio in tale occasione, rappresentati e denunziati al progettista e direttore dei lavori; la natura e consistenza dei gravi difetti e la loro progressiva evidenza rendeva infatti chiaro, non lasciando spazio a dubbi in proposito, che essi erano riconducibili a difetti di costruzione e quindi coinvolgessero anche gli apporti forniti in sede di progettazione e direzione dei lavori dal (OMISSIS), la cui convocazione e presenza all&#8217;incontro altrimenti non avrebbe avuto ragion d&#8217;essere, considerato che di essa la stessa parte ricorrente non ha fornito una giustificazione diversa.</p>
<p>Tanto precisato, il ragionamento svolto dal giudice territoriale e la conclusione da questi accolta si sottraggono ai vizi denunziati. Con riferimento al vizio di violazione di legge, apparendo la decisione in linea con l&#8217;orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato in tema di denunzia dei vizi e gravi difetti dell&#8217;immobile; in relazione al vizio di motivazione, in quanto, ferma l&#8217;insindacabilita&#8217; della valutazione di fatto, che spetta al giudice di merito, la motivazione ed il percorso logico seguito dal giudicante appaiono sufficienti ed adeguati a dare conto della soluzione accolta, nonche&#8217; rispondenti agli elementi e dati di fatto evidenziati e presi in considerazione, mentre la versione diversa dei fatti sostenuta nel ricorso si risolve soltanto in una diversa interpretazione e lettura delle circostanze, senza contestazione di errori od omissioni specifiche.</p>
<p>Il quarto motivo di ricorso denunzia contraddittorieta&#8217; della motivazione ed omesso esame di un elemento determinante per la decisione della controversia, non avendo la Corte considerato che al sopraluogo del giugno 1996 parteciparono, oltre all&#8217;ing. (OMISSIS) e all&#8217;ing. (OMISSIS), il (OMISSIS), ma nessuno per la societa&#8217; (OMISSIS), che al momento era gia&#8217; proprietaria dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato ed anche inammissibile.</p>
<p>La censura appare infatti trovare smentita in fatto dalla parte della sentenza che, dopo avere dato atto che nell&#8217;incontro tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in cui furono denunziati i vizi era presente anche l&#8217;ing. (OMISSIS), qualifica espressamente quest&#8217;ultimo come mandatario dei proprietari dell&#8217;immobile (pag. 51), riconoscendo quindi che il suddetto professionista rappresentava in tale incontro tutti gli interessati, affermazione che non risulta specificatamente contestata nel ricorso.</p>
<p>La doglianza e&#8217; comunque inammissibile laddove introduce una questione nuova, la cui risoluzione richiederebbe indagini di fatto che non possono essere compiute in sede di giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il quinto motivo denunzia come ingiusta la condanna al pagamento delle spese processuali, assumendo che una loro compensazione sarebbe stata piu&#8217; equa e corretta.</p>
<p>Il motivo e&#8217; chiaramente infondato, avendo il giudice a qua seguito ed applicato, in sede di regolamento delle spese, il criterio legale della soccombenza posto dall&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., mentre l&#8217;omessa considerazione da parte del giudice di merito dei giusti motivi che, si sostiene, avrebbero dovuto portare a compensare le spese di giudizio non e&#8217; censurabile dinanzi al giudice di legittimita&#8217; nemmeno sotto il profilo della motivazione, attenendo ad una valutazione discrezionale che la legge riserva al giudice della causa (Cass. n. 7607 del 2006; Cass. S.U. n. 14989 del 2005).</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto.</p>
<p>Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenze 13 novembre 2012, n. 19702</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezioni-unite-civili-sentenze-13-novembre-2012-n-19702/</link>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[In presenza di vizi, Il compratore può esperire l'actio quanti minoris o della actio redhibitoria,  ma esiste un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Primo Pres. f.f.<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente sez.<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI CERBO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAMMONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28609-2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS), per delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 601/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BARI, depositata il 31/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del quarto motivo, prescrizione ordinaria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di Bari &#8211; adito dalla s.p.a. (OMISSIS) nei confronti della s.r.l. (OMISSIS), rispettivamente alienante e acquirente di un macchinario &#8211; condanno&#8217; la convenuta a pagare all&#8217;attrice il corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell&#8217;altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento.</p>
<p>Impugnata dalla soccombente, la decisione e&#8217; stata confermata dalla Corte d&#8217;appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell&#8217;articolo 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilita&#8217; nella specie di una ipotesi di aliud pro alio.</p>
<p>La s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La s.p.a. (OMISSIS) si e&#8217; costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall&#8217;una parte e dall&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. (OMISSIS) lamenta che la Corte d&#8217;appello ha erroneamente e ingiustificatamente disconosciute che il macchinario consegnatole era totalmente diverso da quello previsto nel contratto di vendita, poiche&#8217; operava in maniera manuale anziche&#8217; automatica e comportava quindi uno snaturamento del processo produttivo nella catena di montaggio nel quale era inserito.</p>
<p>La doglianza va disattesa.</p>
<p>Il giudice a quo non ha affatto negato, in diritto, l&#8217;esattezza dei principi giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, tratti dalle norme di cui viene denunciata la violazione, ma ha escluso, in fatto, la loro pertinenza alla vicenda oggetto della causa. Si verte dunque nel campo di apprezzamenti eminentemente di merito, insindacabili in questa sede so non setto il profilo dell&#8217;omissione, insufficienza o contraddittorieta&#8217; della motivazione. Da questi vizi, la sentenza impugnata, risulta immune, poiche&#8217; il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, osservando sia che gia&#8217; stragiudizialmente la compratrice aveva segnalato difetti incidenti semmai sulla qualita&#8217; del macchinario, sia che queste comunque era funzionante e la relativa modalita&#8217; incideva in ipotesi soltanto sulla resa quantitativa, sicche&#8217; non si era rivelato del tutto inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale della res promessa e quindi a fornire l&#8217;utilita&#8217; richiesta. I contrari assunti della s.r.l. (OMISSIS) &#8211; oltre ad essere incoerenti con la natura dell&#8217;azione quanti minoris da essa esercitata in via riconvenzionale, che presuppone la presenza di semplici vizi redibitori &#8211; si risolvono nei demandare a questa Corte una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella motivatamente compiuta dal giudice del merito: il che non puo&#8217; costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la s.r.l. (OMISSIS) deduce di non essersi limitata &#8211; contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte d&#8217;appello &#8211; a opporre solo fatti impeditivi del preteso diritto dell&#8217;attrice, ma di aver anche contestato la sussistenza di quelli costitutivi, i quali a suo dire erano venuti meno in seguito all&#8217;impegno di eliminare i vizi del bene, che la s.p.a. (OMISSIS) aveva assunto.</p>
<p>La censura e&#8217; in conferente, poiche&#8217; il giudice di secondo grado non ha mancato di prendere in considerazione la tesi di cui si tratta, che era stata posta a base della domanda riconvenzionale della convenuta, della quale sia confermata la decisione di rigetto gia&#8217; adottata dal Tribunale, ritenendo prescritto il diritto alla garanzia fatto valere dalla s.r.l. (OMISSIS).</p>
<p>Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole dell&#8217;affermazione della Corre d&#8217;appello, secondo cui era incontroverso tra le parti, che non vi fosse sesta una novazione dell&#8217;obbligazione di garanzia e la sua sostituzione con quella ai riparazione del bene, soggetta a prescrizione decennale anziche&#8217; annuale.</p>
<p>Neppure questa censura puo&#8217; essere accolta.</p>
<p>Anch&#8217;essa, come quella formulata con il primo motivo di ricorso, difetta di pertinenza rispetto al petitum delle domande riconvenzionali, ribadite in appello, con le quali era stato chiesta non soltanto la condanna della s.p.a. (OMISSIS) all&#8217;eliminazione dei vizi, ma anche la riduzione del prezzo della vendita, in adempimento quindi dell&#8217;obbligazione di garanzia, che invece sarebbe rimasta estinta, ove vi fosse stata novazione. D&#8217;altra parte, La stessa s.r.l. (OMISSIS) ha escluso di aver aderito all&#8217;offerta di riparazione, in quanto era stata condizionata all&#8217;invio del macchinario allo stabilimento della societa&#8217; venditrice. Ne&#8217; l&#8217;avvenuta sostituzione dell&#8217;originaria obbligazione con l&#8217;altra puo&#8217; desumersi dalla frase dell&#8217;atto introduttivo del giudizio riportata nel ricorso, nella quale si menziona soltanto una proposta transattiva rimasta senza esito, perche&#8217; non accentata.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che il riconoscimento dei vizi e l&#8217;impegno a eliminarli, da parte della s.p.a. (OMISSIS), seppure non avesse comportato una novazione, avrebbe avuto comunque l&#8217;effetto di assoggettare alla prescrizione ordinaria decennale, anziche&#8217; a quella annuale, il diritto di garanzia fatto valere dalla s.r.l. (OMISSIS) mediante l&#8217;azione quanti minoris.</p>
<p>Per la soluzione di tale questione di massima, reputata di particolare importanza, la seconda sezione di questa Corte con ordinanza del 26 marzo 2012, ha prospettato l&#8217;opportunita&#8217; dell&#8217;assegnazione del ricorso alle sezioni unite, che in effetti e&#8217; stata poi discosta dal Primo Presidente.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimita&#8217; e&#8217; univocamente orientata nel senso che l&#8217;impegno del venditore a riparare il bene implica il riconoscimento del vizio da cui esso e&#8217; affetto e impedisce quindi la decadenza comminata al compratore dall&#8217;articolo 1495 c.c. per il caso di mancata tempestiva denuncia; l&#8217;obbligazione assunta e&#8217; autonoma e distinta della garanzia che legittima l&#8217;esercizio delle azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, soggette alla prescrizione di un anno dalla consegna, stabilita dalle stesso articolo 1495 c.c.; il consenso del compratore (che puo&#8217; essere dato eventualmente per facta concludentia, ma e&#8217; comunque necessario, trattandosi di operare su un bene ormai di sua proprieta&#8217;) fa sorgere quindi un nuovo e differente diritto, la cui prescrizione, appunto in ragione di tale diversita&#8217;, non e disciplinata dalla norma sopra citata e si compie pertanto nel termine ordinario di dieci anni (v., per tutte, Cass. 2, sez. 12 maggio 2000 n. 6089).</p>
<p>E&#8217; stato altresi&#8217; precisare, da Cass. sez. un. 21 giugno 2005 n. 132 94, che l&#8217;impegno a eliminare i vizi non determina ai per se&#8217; la sostituzione della nuova obbligazione alla precedente e l&#8217;estinzione di questa, poiche&#8217; un tale effetto novativo, per il disposto dell&#8217;articolo 1230 c.c., conseguire soltanto a una espressa volonta&#8217; manifestata in tal senso dalle parti, sicche&#8217; di regola le due obbligazioni coesistono. Con riferimento a questa ipotesi, con la stessa sentenza, si e&#8217; altresi&#8217; affermato &#8211; ma il tema era estraneo alla materia del contendero&#8217; devoluta in quella sede &#8220;che il termine di prescrizione decennale si applica anche alle azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto, poiche&#8217; &#8220;si tratta di assegnare un significato, ai fini dell&#8217;esercizio delle azioni edilizie e del relativo termine prescrizionale, alla circostanza che fra le parti e&#8217; in corso, un tentativo di far ottenere dal compratore il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di compravendita. E altro significato non puo&#8217; essere che quello di svincolare il compratore dai termini e condizioni per l&#8217;esercizio delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore finalizzati all&#8217;eliminazione dei vizi redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo le regole della correttezza (articolo 1175 c.c.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore e&#8217; tenuto&#8221;.</p>
<p>Alla stessa conclusione e&#8217; poi pervenuta anche Cass. sez. 3, 14 gennaio 2011 n. 747 u&#8217; ugualmente in via di obiter dictum &#8211; ma per ragioni diverse: sulla scorta di una concezione procedimentale della garanzia dei vizi, caratterizzata &#8220;da un suo momento genetico (la stipula della convenzione negoziale di compravendita), da un suo (eventuale) momento attuativo/correttivo (l&#8217;offerta/richiesta sostitutivo/riparatoria), da un suo momento &#8220;processuale attuativo/risarcitorio/caduca torio (richiesta di esatto adempimento/riduzione del prezzo/risoluzione speciale)&#8221;, si e&#8217; ritenuto &#8220;evidente come il riconoscimento operoso del venditore sia idoneo ad esaurire definitivamente, sul piano funzionale, una fase del rapporto inter partes, ivi comprese le limitazioni temporali, affatto eccezionali, connesse con le esigenze di stabilita&#8217; negoziale&#8230;, onde la sostituzione, a quegli originari termini iugulatori, dell&#8217;ordinanza regula iuris della prescrizione ordinaria, una volta emersa, in via definitiva e con l&#8217;accordo delle parti, la nuova e reale giustapposizione di diritti e obblighi (alla riparazione/sostituzione) del compratore e del venditore&#8221;, con conseguente esclusione della &#8220;perdurante operativita&#8217; dei limiti (decadenziali e) prescrizionali stabiliti, in via eccezionalmente derogativa, dall&#8217;articolo 1495 c.c. per tutte le azioni &#8220;di garanzia&#8221;, e dunque tanto per le azioni edilizie che per quella di esatto adempimento&#8221;.</p>
<p>Da questi precedenti &#8220;invocati l&#8217;uno nel ricorso, l&#8217;altro nella memoria dalla s.r.l. (OMISSIS), a sostegno della sua tesi&#8221; ritiene il collegio di doversi discostare. Il contenuto dell&#8217;obbligazione &#8220;di garantire il compratore &#8230; da vizi di cosa&#8221;, che nell&#8217;articolo 1476 n. 3 c.c. e&#8217; inserita tra quelle &#8220;principali del venditore&#8221;, e&#8217; precisato dagli articoli 1492, 1493 e 1494, i quali attribuiscono al compratore (salve le esclusioni stabilite dagli articoli 1490 e 1491) sia la facolta&#8217; di &#8220;domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione&#8221;, sia le restituzioni e i rimborsi conseguenti alla risoluzione, sia il &#8220;risarcimento del danno&#8221;, se il venditore &#8220;non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa&#8221;, e comunque per i &#8220;danni derivati dai vizi&#8221; stessi.</p>
<p>In queste disposizioni si esaurisce la regolamentazione dell&#8217;istituto, che pone quindi il venditore in una situazione non tanto di &#8220;obbligazione&#8221;, quanto piuttosto di &#8220;soggezione&#8221;, esponendolo all&#8217;iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l&#8217;esperimento rispettivamente dell&#8217;actio quanti minoris o dell&#8217;actio redibitoria. Il venditore deve subire tali effetti, che si verificato nella sua sfera giuridica ope iudicis, senza essere tenuto ad eseguire alcuna prestazione, a parte il dare il solvere derivanti dai doveri di restituzione e di risarcimento. La diversa obbligazione di facere, che egli assume impegnandosi a eliminare i vizi della cosa, se non da&#8217; luogo all&#8217;estinzione per novazione della garanzia apprestata dagli articoli 1490 ss. c.c., sicche&#8217; non vi e&#8217; spazio per ritenere che possa influire sulla sua disciplina, in particolare trasformando da annuale in decennale il termine di prescrizione previsto dall&#8217;articolo 1495 c.c., che e&#8217; insuscettibile di modificazioni per volonta&#8217; delle parti, stante il divieto sancito dall&#8217;articolo 2936 c.c.. Dunque l&#8217;ulteriore diritto, che il compratore acquisisce, e&#8217; soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, in quanto e&#8217; estraneo alla previsione degli articoli 1490 s. c.c., ma proprio per questa stessa ragione resta applicabile alle azioni edilizie, che al compratore stesso gia&#8217; competevano, la prescrizione annuale che per esse specificamente e&#8217; stabilita.</p>
<p>Non appaiono idonei a inficiare questa conclusione gli argomenti esposti nelle citate Cass. 13294/2005 e 747/2011. il pericolo che le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione si prescrivano nel periodo in cui il compratore si astiene dall&#8217;esercitarle, essendo in corso gli interventi del venditore per l&#8217;eliminazione dei vizi, e&#8217; agevolmente evitabile ponendo in essere atti interruttivi. Non ha riscontro nella disciplina della garanzia per vizi, la quale non prevede l&#8217;obbligo di eliminarli, l&#8217;assunto secondo cui il momento attuativo/correttivo, originato dall&#8217;accordo per la riparazione del bene, possa avere effetto su quello risarcitorio/caduca torio, rappresentato dalle azioni edilizie, tanto da far assimilare il termine di prescrizione previsto per il secondo a quello operante per il primo.</p>
<p>Un analogo effetto espansivo di una &#8220;obbligazione&#8221; verso l&#8217;altra, era stato ritenuto operante, ma in senso inverso, da Cass. sez. 2, 29 dicembre 1994 n. 11281, secondo cui &#8220;il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ed il contestuale impegno del venditore ad eliminarli in sede di esecuzione del contratto non e&#8217; che uno dei modi con cui il venditore, che ha l&#8217;obbligo di consegnare una cosa immune da vizi di cui all&#8217;articolo 1490 c.c., assicura ed attua, l&#8217;esatto adempimento della sua prestazione, e, di per se&#8217;, non da&#8217; luogo, pertanto, ad un accordo novativo se non sia in concreto provata la volonta&#8217; delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo, cosi&#8217; come richiesto per la novazione dell&#8217;articolo 1230 c.c. e dell&#8217;articolo 1231 c.c., che estesamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera modifica degli elementi accessori della obbligazione; conseguentemente, in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l&#8217;impegno a ripararla determina solo l&#8217;interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all&#8217;articolo 1495 c.c., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria&#8221;.</p>
<p>Neppure questa tesi &#8220;adombrata anche nell&#8217;ordinanza di rimessione degli atti al Primo Presidente&#8221; appare condivisibile.</p>
<p>Il suo presupposto e&#8217; che il compratore disponga di una azione &#8220;di esatto adempimento&#8221; per ottenere dal venditore l&#8217;eliminazione dei vizi della cosa: azione compresa tra quelle edilizie e quindi soggetta anch&#8217;essa al termine di prescrizione annuale stabilito dall&#8217;articolo 1495 c.c..</p>
<p>Invece un tale rimedio, come gia&#8217; si e&#8217; detto, non e&#8217; apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, e&#8217; riconosciuto soltanto in particolari ipotesi: limitatamente ai beni mobili, quando &#8220;il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta&#8221;, oppure &#8220;gli usi &#8230; stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento e&#8217; dovuta anche in mancanza di patto espresso&#8221; (articolo 1512 c.c., che fissa in sei mesi dalla scoperta il termine di prescrizione); sempre limitatamente ai mobili, &#8220;per qualsiasi difetto di conformita&#8217; esistente al momento della consegna del bene&#8221;, se il venditore e&#8217; un &#8220;professionista&#8221; e il compratore un &#8220;consumatore&#8221; (articoli 128 ss. del codice del consumo, adottato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che fissano in ventisei mesi dalla consegna il termine di prescrizione).</p>
<p>Che il compratore possa chiedere, indipendentemente da un impegno in tal senso del venditore, la condanna di costui all&#8217;eliminazione dei vizi, e&#8217; stato talora ipotizzato in dottrina anche sotto il profilo del risarcimento del danno in forma specifica: si tratterebbe quindi di un&#8217;azione insita nel diritto di garanzia e in quanto tale soggetta anch&#8217;essa alla prescrizione annuale. L&#8217;assunto appare incompatibile con il disposto dell&#8217;articolo 1494 c.c., che configura come risarcimento &#8220;per equivalente&#8221; quello che compete al compratore, poiche&#8217; lo collega alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che presuppongono la mancata riparazione del bene.</p>
<p>Si deve quindi concludere nel senso che l&#8217;impegno del venditore all&#8217;eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che e&#8217; soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.</p>
<p>Non ne consegue tuttavia, che il ricorso vada rigettato in toto.</p>
<p>Essendo stata comunque investita della questione relativa all&#8217;avvenuta estinzione &#8220;o non&#8221; per prescrizione delle azioni di riduzione del presso e di risarcimento del danno esercitate in via riconvenzionale dalla s.r.l. (OMISSIS), questa Corte puo&#8217; e deve risolverla secondo diritto, indipendentemente dalle argomentazioni svolte in proposito dalle parti. Va allora rilevato che la causa e&#8217; stata promossa dalla s.p.a. (OMISSIS) con domanda di condanna della convenuta al pagamento del prezzo residuo del macchinario vendutole. Si verte dunque nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;articolo 1495 c.c., nella parte in cui dispone che il compratore convenuto per l&#8217;esecuzione del contratto, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione &#8220;puo&#8217; sempre far valere la garanzia&#8221;.</p>
<p>Ne&#8217; la norma puo&#8217; intendersi limitata al caso delle eccezioni; riguarda invece proprio le azioni (riconvenzionali) poiche&#8217; la garanzia che il compratore puo&#8217; &#8220;far valere&#8221; implica una pronuncia costitutiva del giudice di riduzione del prezzo o di risoluzione, comportante la modificazione o la caducazione del contratto di vendita.</p>
<p>In questi limiti il ricorso viene pertanto accolto.</p>
<p>Non sussistono le condizioni perche&#8217; la causa possa essere decisa nel merito, come la s.r.l. (OMISSIS) ha richiesto.</p>
<p>La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 3582/2007 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), nella qualita&#8217; di Amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il condominio (OMISSIS), posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il (OMISSIS) soc. coop. a r.l., costruttore dell&#8217;edificio condominiale, per sentirlo condannare all&#8217;eliminazione di difetti dell&#8217;opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidita&#8217;, ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il (OMISSIS) nel resistere in giudizio eccepiva la decadenza del condominio dall&#8217;azione, essendo decorso il termine entro cui denunciare i vizi dell&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c..</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 71.287,90.</p>
<p>Tale decisione era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 225 del 26.1.2006. Riteneva la Corte territoriale che l&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c., poteva essere riqualificata sub art. 1669 c.c., solo ove fondata su difetti costruttivi cosi&#8217; gravi da incidere sulle componenti essenziali dell&#8217;opera, tali, cioe&#8217;, da influire su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinche&#8217; l&#8217;opera stessa possa fornire la normale sua utilita&#8217; in rapporto alla sua funzione pratico-economica.</p>
<p>Nello specifico, osservava la Corte partenopea, erano emerse infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, a causa di una non perfetta loro sigillatura, con distacco dell&#8217;intonaco circostante, nonche&#8217;, ma solo in taluni appartamenti, fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, che lasciava passare piu&#8217; o meno calore a seconda che vi fosse del cemento o del semplice laterizio, con la conseguente formazione di vistose macchie di umidita&#8217; lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento armato. Riteneva, quindi, che tali fenomeni di condensa non fossero, pero&#8217;, riconducibili solo ed esclusivamente ad un inadeguato isolamento termico, dovendosi ricollegare anche all&#8217;uso improprio degli alloggi, visto che il problema in questione non si era verificato con pari intensita&#8217; in tutte le unita&#8217; abitative aventi la medesima esposizione e verticalita&#8217;. Tale circostanza escludeva la configurabilita&#8217; di un grave difetto dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., configurabile solo nel caso di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, nel determinare l&#8217;inidoneita&#8217; del bene all&#8217;uso suo proprio, in modo da escludere con assoluta certezza l&#8217;ipotesi che tale inidoneita&#8217; non si sarebbe verificata in mancanza di cause concorrenti, quali l&#8217;uso non corretto del bene.</p>
<p>La Corte territoriale manifestava analoghe perplessita&#8217; in merito alle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, poiche&#8217; una banalissima applicazione di silicone sui controtelai ben avrebbe potuto impedire il distacco dell&#8217;intonaco circostante.</p>
<p>Esclusa, dunque, la riconducibilita&#8217; della fattispecie alla previsione dell&#8217;art. 1669 c.c., rilevava la tardiva denuncia dei vizi, oltre il termine di 60 gg. previsto dall&#8217;art. 1667 c.c., comma 2, e con essa la fondatezza dell&#8217;eccezione di decadenza dall&#8217;azione, sollevata dal Consorzio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), formulando tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il (OMISSIS) soc coop. a r.l. e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con i tre motivi d&#8217;impugnazione (corredati da quesiti di diritto sovrabbondanti, non applicandosi ratione temporis l&#8217;art. 366 bis c.p.c.) e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che il difetto di costruzione che a norma dell&#8217;art. 1669 c.c., legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;azione extracontrattuale nei confronti dell&#8217;appaltatore, puo&#8217; consistere in qualsiasi alterazione conseguente ad un&#8217;insufficiente realizzazione dell&#8217;opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile. Fra tali alterazioni devono ritenersi incluse quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e di umidita&#8217;, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell&#8217;edificio e la non sigillatura degli infissi.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono fondati.</p>
<p>2.1. &#8211; Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita&#8217; dell&#8217;edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalita&#8217; dell&#8217;edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (cfr. tra le piu&#8217; recenti, Cass. nn. 84/13, 2238/12 e 3752/07).</p>
<p>L&#8217;incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell&#8217;art. 1669 c.c., puo&#8217; consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un&#8217;insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio&#8217; non determinandone la &#8220;rovina&#8221; od il &#8220;pericolo di rovina&#8221;), bensi&#8217; quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l&#8217;impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile medesimo (cosi&#8217;, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell&#8217;edificio con relativi problemi di infiltrazione).</p>
<p>Infine, l&#8217;interpretazione di detta norma si e&#8217; spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d&#8217;acqua determinate da carenze d&#8217;impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a, e cioe&#8217; con &#8220;opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici&#8221; o con &#8220;opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti&#8221; (cosi&#8217;, Cass. n. 1164/95).</p>
<p>2.2. &#8211; Nell&#8217;escludere la rilevanza ex art. 1669 c.c., dei difetti in questione, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma. E cio&#8217; per almeno tre ragioni.</p>
<p>La Corte territoriale, infatti, a) ha ritenuto che la fattispecie ipotetica dell&#8217;art. 1669 c.c., fosse integrata solo in presenza di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, tali da rendere l&#8217;immobile inidoneo all&#8217;uso suo proprio, mentre, in base all&#8217;elaborazione giurisprudenziale sopra premessa e&#8217; sufficiente un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene; b) accertati dei fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, non ha tratto da cio&#8217; la dovuta conseguenza, ossia che le alterazioni del giusto tasso di umidita&#8217; interna incidono in maniera immediata e diretta sulla salubrita&#8217; degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce un parametro primario per valutare l&#8217;idoneita&#8217; del bene alla destinazione abitativa; e c) ha banalizzato le infiltrazioni d&#8217;acqua dovute alla carente realizzazione degli infissi, imponendo all&#8217;utilizzatore del bene l&#8217;onere di porvi rimedio sigillando le fessure con del silicone, senza considerare che la riscontrata carenza e l&#8217;ipotizzata soluzione posticcia confermano, e non gia&#8217; escludono, il vizio costruttivo.</p>
<p>2.2.1. &#8211; Ne&#8217; ha rilievo il fatto che i giudici d&#8217;appello abbiano depotenziato l&#8217;incidenza dei fenomeni di condensazione ascrivendoli ad un concorrente difetto di aerazione dei locali. In disparte il fatto che dalla sentenza impugnata non risulta quale dato istruttorio autorizzi siffatta conclusione, che pertanto appare frutto di una congettura arbitraria, deve rimarcarsi che nel vigente sistema di equivalenza causale ciascuna condizione adeguata alla produzione di un evento ne e&#8217; causa. Di riflesso l&#8217;ipotizzata causa concorrente non esclude il nesso eziologico fra il grave difetto e l&#8217;attivita&#8217; del costruttore, il quale e&#8217; chiamato a risponderne.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi di diritto sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 giugno 2006 n. 13131</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste un dovere di controllo del committente sull'operato dell'appaltatore? Se sì di che estensione è?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BETA 2 S.R.L., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore ing. T.G. domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANA CANONACO, difeso dall&#8217;avvocato FERRARI Vincenzo, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85, G.E., EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 23734/2003 proposto da:</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall&#8217;avvocato CARRATELLI Laura, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>BETA 2 S.R.L., COOP RENDE 85, EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 3^ ricorso n. 19861/2003 proposto da:</p>
<p>EDILSTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO A CAPUTO, difeso dall&#8217;avvocato BARBA GREGORIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI, difeso dall&#8217;avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85 IN LIQ. BETA 2 S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 549/2002 della Corte d&#8217;Appello di CATANZARO, emessa il 02/08/2002, depositata il 04/12/002, RG. 560/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GREGORIO BARBA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LAURA CARRATELLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso &#8220;BETA&#8221; e del ricorso &#8220;EDILSTA&#8221; ed assorbimento ricorso &#8220;GALATI&#8221;;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il signor G.E. conveniva, in data 30 novembre 1992, davanti al Tribunale di Cosenza la Cooperativa Rende 85 per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivati dall&#8217;occupazione illegittima del terreno di sua proprietà, effettuata dalla Cooperativa, con deposito di materiali e scavi, al fine di realizzare una strada ma occupando una parte di terreno non prevista nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Cosenza.</p>
<p>Si costituiva la Cooperativa che contestava la sussistenza dei fatti e chiamava comunque in causa le società appaltatrici Beta 2 ed Edilsta s.r.l. che avrebbero dovuto procedere alla rimozione del materiale di risulta.</p>
<p>Il Tribunale di Cosenza così pronunciava con la sentenza n. 840/2000: a)dichiarava il difetto di legittimazione delle due società e le estrometteva dal giudizio; b) dopo aver accertato la fondatezza della domanda del G., condannava la Cooperativa Rende 85 al risarcimento dei danni liquidati in L. 115.000.000, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese processuali anche nei confronti delle società chiamate in causa.</p>
<p>Sull&#8217;appello della Cooperativa la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 549/2002 condannava le società Edilsta e Beta 2 al pagamento in favore del G. della somma di 59.532,50 Euro, oltre rivalutazione dal 1 marzo 1998, interessi al tasso del 4%, su base annua, sulla somma rivalutata e spese processuali dei due gradi; e assolveva la Cooperativa Rende 85 dalla domanda del G.;</p>
<p>compensava le spese processuali fra il G. e la Cooperativa Rende 85 e fra la Cooperativa e le due società chiamate in causa.</p>
<p>Contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ricorre con tre motivi di ricorso la società Beta 2. Si difende con controricorso il G. e propone ricorso incidentale condizionato.</p>
<p>Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Propone inoltre ricorso per cassazione la società Edilsta deducendo cinque motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all&#8217;art. 346 per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, rilevando che nessuna domanda era stata proposta dal G. contro di essa.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c. e il vizio di motivazione per evidente illogicità e imprudenza nella valutazione delle prove. Sostanzialmente la ricorrente rileva che dall&#8217;istruttoria emerge la circostanza per cui sul terreno avevano scaricato molti soggetti (inclusa la Cooperativa Rende) con la conseguenza dell&#8217;inapplicabilità della presunzione di cui all&#8217;art. 2055 c.c..</p>
<p>Infine con il terzo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la società ricorrente l&#8217;equiparazione compiuta dalla Corte di appello delle responsabilità a suo carico e di quelle della società Edilsta, mentre nella realtà le due società avevano eseguito lavori diversi. La Corte avrebbe dovuto inoltre, secondo la ricorrente, graduare in modo diverso le responsabilità applicando l&#8217;art. 2055 c.c., comma 2, in considerazione della minore entità degli scavi effettuati dalla Beta (in una proporzione pari a circa un quarto dei lavori di scavo eseguiti dalla Edilsta).</p>
<p>Con il suo primo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione, riproducendo sul punto le stesse argomentazioni della società Beta 2.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi alla circostanza della pluralità dei soggetti che avevano eseguito scavi sul terreno del G., circostanza non presa in considerazione dalla Corte di appello di Catanzaro.</p>
<p>Con il terzo motivo la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi, da un lato, alla mancata considerazione della circostanza per cui il terreno aveva, in realtà, subito miglioramenti a seguito dei lavori in contestazione e, d&#8217;altro lato, alla mancata valutazione della responsabilità dell&#8217;attore nella verificazione dei danni.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della posizione delle due società derivante dalla diversità dei lavori da esse eseguiti, circostanza che avrebbe dovuto escludere il vincolo di solidarietà passiva.</p>
<p>Infine con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Edilsta deduce la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>
<p>Il signor G.E. ricorre in via incidentale condizionata affinchè la Corte, in caso di accoglimento del ricorso delle società Beta 2 e Rende 85, cassi la sentenza impugnata per non aver il Giudice di appello condannato la Cooperativa Rende 85 con ciò incorrendo in violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., oltre che in difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il G. La Corte di merito al fine di escludere la responsabilità della Cooperativa Rende 85, avrebbe dovuto indagare, cosa che non ha fatto, sulla natura e sull&#8217;oggetto del contratto di appalto, stipulato dalla Cooperativa con le società Beta 2 e Edilsta, sull&#8217;ampiezza dell&#8217;autonomia concessa dalla committente alle imprese appaltatrici, sulla presenza o meno di un direttore dei lavori. Inoltre, secondo il G., la motivazione della sentenza impugnata si dimostra insufficiente nella parte relativa alla capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e alla esclusione di qualsiasi possibilità di controllo e di qualsiasi ipotesi di culpa in eligendo da parte della Cooperativa.</p>
<p>I ricorsi vanno riuniti sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso della società Beta 2 va trattato unitamente al primo motivo del ricorso della società Edilsta essendo i due motivi coincidenti quanto alla indicazione delle norme violate e fondati sulle stesse deduzioni e argomentazioni difensive.</p>
<p>Tali motivi di ricorso devono ritenersi fondati alla luce del principio della non estensione della domanda dell&#8217;attore nei confronti del terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) (cfr.</p>
<p>ex pluribus Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e anche Cassazione civile sezione 1^ n. 6716 del 30 marzo 2005 e Cassazione sezione 3^ n. 254 dell&#8217;11 gennaio 2006). Come è stato ancora di recente chiarito da questa Corte (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1748 del 28 gennaio 2005) &#8220;il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al chiamato in causa trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell&#8217;attore, in ragione del fatto che il terzo s&#8217;individui come unico obbligato nei confronti dell&#8217;attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l&#8217;obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l&#8217;attore in alternativa rispetto a quella individuata dall&#8217;attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l&#8217;unicità del complessivo rapporto controverso.</p>
<p>Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall&#8217;attore come &#8220;causa petendi&#8221; ed in particolare, ove l&#8217;azione dell&#8217;attore sia di natura risarcitoria&#8221;.</p>
<p>Nel caso in esame non può realizzarsi l&#8217;ipotesi dell&#8217;estensione della domanda ai terzi chiamati in causa in quanto la Cooperativa Rende 85 ha espressamente chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia le due società Beta 2 e Edilsta e tale causa petendi è stata confermata anche nel corso del giudizio di appello, come risulta dalle conclusioni della Cooperativa appellante, subordinate alla richiesta principale di rigetto della domanda del G.. Tali conclusioni sono così riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro: &#8220;condannare la società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di responsabilità, a rivalere l&#8217;appellante di tutto quanto sarà eventualmente costretta a pagare per i danni lamentati dall&#8217;attore&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 e Rende 85 comporta necessariamente l&#8217;assorbimento degli altri motivi.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato va rilevato in primo luogo che il riferimento agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. non si accompagna ad alcuna indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza della Corte calabrese abbia violato tali norme.</p>
<p>A tale proposito occorre rilevare che l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell&#8217;impugnazione. Pertanto come la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta di per sè l&#8217;inammissibilità del gravame così la mera indicazione di norme che si assumono violate non determina di per sè l&#8217;ammissibilità dello stesso, qualora tale indicazione non renda comunque possibile la identificazione e delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 26091 del 30 novembre 2005).</p>
<p>Più circostanziata o almeno corredata da riferimenti ai punti non condivisi o carenti è la deduzione del difetto di motivazione.</p>
<p>Occorre rilevare però che tali riferimenti non riescono a evidenziare una contraddittorietà o carenza della motivazione nel suo complesso, per ciò che concerne l&#8217;esame della fondatezza della domanda proposta dal G. nei confronti della Cooperativa committente. Per altro verso, essi si risolvono in contestazioni attinenti al merito della decisione che, come tali, sono insindacabili in questa sede. Invero la motivazione della decisione impugnata è, se pure concisa, estremamente chiara e conseguente sul punto della assenza di responsabilità della Cooperativa. La Corte di Appello richiama infatti la giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cassazione civile 2^ sezione n. 8686 del 26 giugno 2000) secondo cui di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall&#8217;art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell&#8217;evento al committente stesso per &#8220;culpa in eligendo&#8221;, per essere stata affidata l&#8217;opera ad un&#8217;impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l&#8217;appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale &#8220;nudus minister&#8221; attuandone specifiche direttive. A questo esatto inquadramento giuridico cui sottoporre l&#8217;esame della domanda di risarcimento la Corte di Appello fa seguire una sintetica ricognizione negativa sulla ricorrenza delle ipotesi derogatorie. Il ricorrente incidentale censura l&#8217;apoditticità di tale ricognizione e la mancanza di una più ampia disamina da parte della Corte di Appello sul contenuto del contratto di appalto e sulla sua concreta esecuzione al fine di una più esauriente indagine finalizzata a escludere o affermare la responsabilità della Cooperativa committente.</p>
<p>Tali censure sono infondate in quanto presuppongono un potere di ricerca della prova da parte del Giudice che è del tutto estranea al tipo di controversia in esame. Per altro verso prescindono da un assunto non contestabile e strettamente conseguente all&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale citato. Se infatti l&#8217;ipotesi normale in caso di danni a terzi, provocati dall&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell&#8217;appaltatore, sarà il terzo, che voglia agire direttamente nei confronti del committente, o l&#8217;appaltatore, che abbia operato in assenza di qualsiasi autonomia, a dover dimostrare la sussistenza di circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore. La Corte di Appello quindi non ha fatto altro che rilevare l&#8217;assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. Da parte del ricorrente incidentale non sono stati indicati elementi probatori che imponessero una valutazione più approfondita da parte del Giudice di merito. Specificamente, sulla idoneità delle imprese appaltatrici a realizzare le opere commissionate non si riscontrano affermazioni incoerenti o illogiche nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la facile conoscibilità da parte della Cooperativa del comportamento lesivo posto in essere dalle appaltatrici occorre rilevare che si tratta comunque di una valutazione di fatto affidata al Giudice di merito e preclusa in questo giudizio (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1478 del 21 giugno 2004). Anche sul punto non si rinvengono comunque profili di illogicità della motivazione se si tiene conto dell&#8217;argomento citato dalla Corte di Appello secondo cui, sul riscontro delle risultanze istruttorie, l&#8217;attività di deposito del terreno di risulta sfuggiva ad ogni attività di controllo per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione. Per altro verso ancora la possibilità di un&#8217;attività di controllo da parte del committente, nella tipologia dell&#8217;appalto, non può considerarsi come un onere cui il committente è sempre tenuto ma semmai come un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra il committente e l&#8217;appaltatore, ed eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti del terzo, se il contratto la prevede in collegamento con la riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall&#8217;opera derivino lesioni del principio del neminem laedere di cui alla norma generale contenuta nell&#8217;art. 2043 c.c. può essere configurato, come è costantemente affermato in giurisprudenza, al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e Cassazione civile sezione 3^ n. 11478 del 21 giugno 2004) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell&#8217;appaltatore al principio base della responsabilità civile.</p>
<p>La previsione di un tale tipo di controllo vanificherebbe infatti completamente il principio giurisprudenziale cui correttamente si è ispirata la Corte di Appello di Catanzaro.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso principali sopra descritti e il rigetto del ricorso incidentale condizionato comportano la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso incidentale del G.. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte de qua. Compensa anche per l&#8217;appello le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 16 maggio 2006 n. 11371</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Fino a quanto si estendono le responsabilità dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso lo studio dell&#8217;avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAVONE GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul 2° ricorso n. 00936/03 proposto da:</p>
<p>P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORRADI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.G.S., Z.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2298/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione quarta civile, emessa il 29/03/02, depositata il 12/06/02, R.G. 86+898/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/06 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giuseppe IACOPINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marcello CORRADI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18.3.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.G.S. &#8211; quale proprietario di un appartamento sito in Roma, via (OMISSIS) &#8211; condannava Z.L. &#8211; quale proprietario di quello sovrastante &#8211; al risarcimento del danno quantificato in L. 33.240.000, causato da infiltrazione d&#8217;acqua, provocata dal distacco di uno dei tubi di allaccio dell&#8217;impianto termico del convenuto, i cui radiatori erano stati smontati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento di sua proprietà.</p>
<p>Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di P.M. &#8211; terzo chiamato in causa &#8211; per difetto di prova circa il preteso trasferimento della custodia dell&#8217;appartamento al P. e circa l&#8217;asserita sua qualità di appaltatore dei lavori.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva appello il D.G. chiedendone la riforma.</p>
<p>Resisteva lo Z. che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine all&#8217;affermazione della propria responsabilità, in assenza di ogni sua colpa rispetto ad un evento addebitabile all&#8217;appaltatore dei lavori.</p>
<p>Si costituiva anche il P. che contestava gli assunti avversari e sosteneva, in via incidentale, di non avere assunto la qualifica di appaltatore, essendosi limitato a fungere da intermediario tra lo Z., suo zio, e gli artigiani.</p>
<p>Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla vicenda; che l&#8217;obbligo di custodia e di vigilanza ex art. 2051 c.c. incombeva al proprietario dell&#8217;appartamento e che, in ogni caso, l&#8217;evento era da addebitare alla moglie dell&#8217;attore per avere riattivato l&#8217;impianto termico omettendo di avvisare l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 12.6.2002, accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello proposto da Z. L., dichiarava assorbiti gli altri, ed, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da D.G. S. contro Z.L., compensando fra le parti le spese processuali.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso principale D.G. S. affidandosi a cinque motivi; ricorso incidentale Z. L. e P.M., affidandosi, il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.</p>
<p>Il D.G. ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>Ricorso principale.</p>
<p>Deve rilevarsi in primo luogo che il controricorrente e ricorrente incidentale Z.L. ha sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal D.G. in quanto &#8220;il mandato alle liti conferito dal D.G. al proprio difensore non appare conferito specificatamente per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte&#8221;.</p>
<p>Il vizio, benchè sollevato nel controricorso e ricorso incidentale inammissibile perchè tardivo &#8211; per le ragioni che sono più oltre indicate &#8211; va esaminato d&#8217;ufficio dalla Corte.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell&#8217;art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell&#8217;utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma.</p>
<p>Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d&#8217;ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall&#8217;eccezione della parte interessata (Cass. 18.1.2006 n. 823).</p>
<p>Il vizio, nel caso di specie, non sussiste.</p>
<p>Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l&#8217;impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l&#8217;eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 20.12.2005 n. 28227).</p>
<p>Nella fattispecie concreta, il mandato al difensore risulta proprio apposto a margine del ricorso per cassazione proposto da D.G. S., con conseguente insussistenza del vizio lamentato.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia la &#8220;Violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 331 c.p.c. &#8211; giudicato sostanziale &#8211; Nullità assoluta&#8221;.</p>
<p>Rileva che il D.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato al solo Z..</p>
<p>Lo Z. non ai è costituito in questo giudizio, proponendo appello incidentale e chiedendo l&#8217;autorizzazione alla chiamata del terzo P., &#8211; ciò che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare ai sensi degli artt. 331 e 343 c.p.c.- ma, con atto di citazione notificato in data 18.2.2000, ha dichiarato di volere appellare la sentenza del tribunale di Roma e, nel contempo, ha citato il P..</p>
<p>La Corte di merito, &#8220;ignorando l&#8217;eccezione ritualmente proposta dal P., ha pronunciato esclusivamente sull&#8217;appello (principale) proposto dallo Z. nei confronti del P. ma poi ha rigettato la domanda proposta dal D.G. nei confronti di esso Z. senza esaminare e decidere l&#8217;appello promosso dal primo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;omessa costituzione nel giudizio di appello proposto dal D. G., con la contestuale formulazione dell&#8217;appello incidentale ed istanza di chiamata del terzo, costituisce nullità assoluta ed insanabile dell&#8217;appello proposto dallo Z., con conseguente formazione del giudicato in punto di responsabilità dello stesso Z..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che, qualora in sede di legittimità si assuma l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l&#8217;omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere &#8211; dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. 27.1.2005 n. 1655) Ora, nel caso di specie, dall&#8217;esame degli atti, risulta che lo Z. si è costituito nel giudizio di appello proposto dal D. G. con atto completo di mandato; ed in quel processo è stato proposto l&#8217;appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui lo Z. è risultato soccombente nei confronti del D.G., con la richiesta di accoglimento dell&#8217;appello incidentale, &#8220;dichiarando estraneo alla vicenda lo Z., ed infondata in fatto ed in diritto la domanda del D. G., di cui alla sentenza impugnata&#8221;.</p>
<p>Correttamente quindi il giudice di appello si è pronunciato sulle censure proposte.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la &#8220;Violazione, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; Erronea ed insufficiente motivazione &#8211; Ingiustizia manifesta e grave&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che erroneamente il giudice del merito ha &#8220;apoditticamente affermato che la custodia dell&#8217;appartamento di proprietà dello Z. è tout court passata al P. perchè: a) dal 1991 al 1993 lo Z. non ha abitato l&#8217;appartamento; b) perchè P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori e ne percepì il corrispettivo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;obbligo di custodia in capo al terzo &#8211; invece &#8211; nasce esclusivamente nel caso di totale trasferimento del potere di fatto;</p>
<p>viceversa, per il detentore che continua ad esercitare siffatto potere, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la correlativa responsabilità.</p>
<p>Nel caso di specie, da una parte l&#8217;assenza e/o la non permanenza nell&#8217;immobile non importa la perdita della custodia, dall&#8217;altra il conferimento di appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori non comporta automaticamente il trasferimento della custodia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>I giudici del merito non hanno violato il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità dell&#8217;appaltatore dei lavori in quanto allo stesso era stata trasferita la custodia dell&#8217;appartamento, e hanno dato, della loro valutazione, congrua ed adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.</p>
<p>Hanno, infatti, rilevato che &#8220;Dalla compiuta istruttoria orale e documentale emergono, con assoluta certezza, le seguenti circostanze di fatto: Z.L., ancorchè proprietario dell&#8217;appartamento in questione, non lo ha abitato dal 1991 al 1993.</p>
<p>Nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale del 26.2.93 si da atto che la proprietà Z. non era ancora abitata, come non lo era nella precedente stagione 1991-92. Il che peraltro è stato spiegato, non solo con la necessità di dar corso gli imponenti lavori di ristrutturazione &#8211; protrattisi dal giugno 1991 al gennaio 1993 &#8211; ma perchè lo Z. era frequentemente impegnato all&#8217;estero.</p>
<p>E&#8217; altresì certo ed incontrovertibile che P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori, dichiarò la sua qualifica professionale, predispose il computo metrico dei lavori, ne precisò la durata, la consegna del cantiere e ne percepì il corrispettivo rilasciando le relative ricevute al committente Z.&#8221;.</p>
<p>Ed i giudici di merito hanno concluso che &#8220;In questa situazione oggettiva e probatoria, considerata altresì la natura ed entità dei lavori appaltati, è indiscutibile che la custodia del bene fu trasferita dal committente all&#8217;appaltatore dei lavori che, conseguentemente, quale soggetto titolare dell&#8217;effettivo potere di signoria e di ingerenza sulla res, era obbligato &#8211; secondo la chiara dizione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; ad impedire che il bene stesso, per effetto di intrinseco dinamismo proprio ovvero per la insorgenza di prevedibili agenti causali esterni, potesse arrecare danno a terzi&#8221;.</p>
<p>E sul punto è principio consolidato che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore il quale esplica la sua attività nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cass. 21.6.2004 n. 11478).</p>
<p>Con il terzo motivo denuncia la &#8220;Violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; Omessa motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; Ingiustizia grave&#8221;.</p>
<p>Rileva che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato assorbito l&#8217;esame dell&#8217;appello proposto dal D.G..</p>
<p>La domanda proposta dall&#8217;attore D.G., infatti, &#8211; secondo la tesi del ricorrente &#8211; deve ritenersi implicitamente estesa al terzo dichiarato effettivo responsabile, non sussistendo la manifestazione di una diversa volontà da parte dello stesso D.G.. Nè a ciò può derogare il fatto che l&#8217;attore nel giudizio di merito abbia precisato le conclusioni esclusivamente nei confronti del proprietario dell&#8217;appartamento che ha provocato il danno.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbite le doglianze proposte dal D.G., una volta respinta la domanda proposta nei confronti dello Z..</p>
<p>L&#8217;attore D.G., infatti, ha proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti dello Z., e &#8211; come correttamente rileva il giudice di merito &#8211; non ha proposto la relativa domanda nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale proposta nei confronti dello Z., anche nei confronti del P. dopo la sua chiamata in causa da parte dello Z.; anzi, anche nel giudizio di appello ha concluso nei soli confronti dello Z..</p>
<p>Nè può ritenersi una supposta diversa manifestazione di volontà del D.G., che non è supportata da alcun elemento in tal senso, ma, viceversa, esclusa proprio dalla sua condotta processuale.</p>
<p>Con il quarto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; Omessa ed erronea motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che la prova dell&#8217;entità del danno subito è stata fornita nel giudizio di primo grado e che erroneamente il primo giudice dopo avere assunto che &#8220;la fattura prodotta dal danneggiato dimostra l&#8217;esecuzione dei lavori di ripristino di cui al preventivo &#8220;ha, poi, concluso che ciò &#8220;nulla prova circa l&#8217;effettività dell&#8217;esborso da parte del D.G. della somma in esso riportata&#8221;.</p>
<p>Sul punto,- nonostante la censura del D.G. &#8211; il giudice di appello non si è pronunciato, &#8220;sull&#8217;erronea dichiarazione dell&#8217;assorbimento operato dal rigetto della domanda nei confronti dello Z.&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, una volta esclusa la responsabilità dello Z., solo nei confronti del quale era stata proposta la domanda , nessun onere incombeva al giudice di appello di esaminare tale motivo, correttamente ritenuto superfluo ed assorbito dalle conclusioni adottate in ordine alla domanda principale.</p>
<p>Con il quinto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1226 c.c. &#8211; Difetto di motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva che la Corte di merito ha omesso di valutare la censura proposta con l&#8217;appello relativa alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa &#8211; pur in presenza di una puntuale prova in ordine all&#8217;ammontare del danno.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; come nel caso di specie &#8211; o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo &#8220;error in procedendo&#8221; e della violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 13.12.2005 n. 27387).</p>
<p>Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorsi incidentali.</p>
<p>Entrambi vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto da Z.L. è inammissibile perchè tardivo.</p>
<p>Infatti, il ricorso principale risulta notificato allo Z. in data 22.11.2002, mentre il controricorso con il ricorso incidentale proposto dallo Z. è stato notificato al D.G. in data 20.1.2003, quindi oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, termine che scadeva il 2.1.2003.</p>
<p>Sul punto lo stesso Z. riconosce la tardività della sua notificazione, ma adduce, a sua giustificazione, il fatto che il suo difensore nei gradi di merito, nel 2003 aveva trasferito il proprio studio da via (OMISSIS).</p>
<p>Il rilievo non è conferente.</p>
<p>Infatti, deve sottolinearsi che &#8211; come risulta dagli atti &#8211; l&#8217;ufficiale giudiziario ha effettuato regolarmente la notifica del ricorso principale allo Z. nel domicilio eletto, consegnandone copia al portiere dello stabile di via (OMISSIS), che si è incaricato di curarne la consegna al domiciliatario.</p>
<p>Ora, vero è che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio &#8220;a quo&#8221; della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnazione &#8211; che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove &#8211; non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall&#8217;albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 1.7.2005 n. 14033).</p>
<p>Nel caso di specie, però, la notificazione risulta effettuata proprio nel domicilio reale del procuratore &#8211; quale risultava dagli atti di causa &#8211; mediante consegna al portiere dello stabile.</p>
<p>In caso di notificazione ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., comma 3, la qualità di portiere di chi ha ricevuto l&#8217;atto si presume &#8220;iuris tantum&#8221; dalle dichiarazioni recepite dall&#8217;ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell&#8217;atto, che contesti la validità della notificazione, l&#8217;onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l&#8217;inesistenza della succitata qualità (Cass. 15.4.2005 n. 7827).</p>
<p>Nel caso di specie la notificazione è avvenuta correttamente a mani del portiere che ne ha curato la consegna &#8220;in sua precaria assenza&#8221;, cioè del destinatario.</p>
<p>Ciò dimostra che il portiere dello stabile, non solo ha ricevuto la notifica, ma si è sostanzialmente dichiarato addetto alla ricezione, con la conseguenza che per l&#8217;eventuale, mancata consegna nessuna responsabilità può essere imputata al notificante.</p>
<p>Il ricorso incidentale proposto da P.M. è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Infatti, è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Il ricorso con il quale si denunci l&#8217;omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita.</p>
<p>In tal caso, in merito a detta questione, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione (Cass. 27.3.2001 n. 4424).</p>
<p>Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta dall&#8217;odierno ricorrente nei confronti del solo convenuto Z. che, a sua volta, aveva chiamato in causa il P..</p>
<p>Tale domanda non è stata proposta dall&#8217;attore nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale contro lo stesso, dopo la chiamata in causa da parte dello Z..</p>
<p>Anche in appello il D.G. ha concluso nei confronti del solo Z., ritenuto dal giudice di merito &#8220;del tutto estraneo all&#8217;evento di danno, a lui in nessun modo imputabile&#8221;.</p>
<p>Conseguentemente il giudice di merito ha rilevato che &#8220;La reiezione della domanda principale rende superfluo (ed assorbe) l&#8217;esame di tutte le altre argomentazioni e doglianze&#8221;.</p>
<p>In questo caso, quindi, il P. non aveva alcun interesse all&#8217;impugnazione, perchè difettava la soccombenza, non essendo stata la domanda principale estesa nei suoi confronti.</p>
<p>La soccombenza reciproca, poi, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 21 giugno 2004 n. 11478</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
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		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente<br />
Dott. Roberto PREDEN Consigliere<br />
Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel.<br />
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere<br />
Dott. Alberto TALEVI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto dal CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l&#8217;avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.C., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.C., e L.V., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l&#8217;avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p>G.s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n.530 del 23 maggio 2002.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;<br />
Uditi l&#8217;avv. Bertini per il ricorrente e l&#8217;avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;<br />
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei primi due motivi e l&#8217;inammissibilità del terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 29 marzo 1991 il minore C.C. , di due anni, precipitò da un&#8217;altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre L.V. e di un fratellino.</p>
<p>Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M.C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia , il Comune di Uscio e la società G. s.r.l. e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all&#8217;evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla G. s.r.l. su incarico del predetto Consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.</p>
<p>Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società M. Assicurazioni assicuratrice del Comune) e la L.V. .</p>
<p>Con sentenza del 16 ottobre 2000 l&#8217;adito Tribunale di Genova &#8211; dichiarata cessata la materia del contendere tra l&#8217;attore, il Comune, la società di assicurazione e la L.V. per intervenuta transazione &#8211; ritenne responsabili del fatto per un terzo quest&#8217;ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la G. s.r.l. e il Consorzio , e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell&#8217;attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.</p>
<p>In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla L.V. e dalla G. s.r.l. , con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della G. s.r.l. e del Consorzio .</p>
<p>La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo C.C. incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco &#8211; riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla G. s.r.l.- non poteva far supporre l&#8217;impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata; l&#8217;imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l&#8217;omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona dei lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice G. s.r.l. , che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione quest&#8217;ultimo &#8211; ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati &#8211; ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il M.C., in proprio e nella qualità e la L.V. resistono con unico controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi due motivi del ricorso &#8211; strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente &#8211; il ricorrente deduce, con riferimento all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043 2049 e 2051 c.c. nonché, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l&#8217;evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l&#8217;impresa appaltatrice G. s.r.l. aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorché non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che per l&#8217;autonomia gestionale dell&#8217;appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l&#8217;unico responsabile del fatto non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l&#8217;art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e fino alla consegna dell&#8217;appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest&#8217;ultimo; il potere di controllo che, all&#8217;interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall&#8217;esecuzione delle opere commissionate l&#8217;appaltatore è pertanto, di regola, l&#8217;unico responsabile dei danni a terzi salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l&#8217;appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell&#8217;Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell&#8217;impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità &#8211; ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi &#8211; tra l&#8217;esecuzione dei lavori, oggetto dell&#8217;appalto conferito dall&#8217;attuale ricorrente, e l&#8217;evento dannoso.</p>
<p>Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell&#8217;ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.</p>
<p>Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.</p>
<p>Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacché la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell&#8217;odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l&#8217;autonomia e la conseguente responsabilità dell&#8217;appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile &#8211; oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell&#8217;appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l&#8217;Anas era estranea , che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.</p>
<p>Se, quindi, appare ineccepibile l&#8217;affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente accertare se essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Tali vizi non si riscontrano nella specie.</p>
<p>Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l&#8217;evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.</p>
<p>Orbene in caso di lavori che interessino strade all&#8217;interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l&#8217;art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l&#8217;addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto presentassero pericolo per la pubblica incolumità; né tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull&#8217;ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., osserva che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIU. 2004.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 maggio 2003 n. 7273</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[L'appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell'edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S SPA, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. ROBERTO BARILLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>PMa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALDO DI LAURO, che la difende unitamente all&#8217;avvocato SALVATORE DE BONIS, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>CC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco BURIANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>ML, in qualità di curatore dell&#8217;eredità giacente di FA, FR, SC, quali eredi di FG;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 841-99 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 15-07-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-01-03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato COLIVA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito l&#8217;Avvocato SPADAFORA Giorgio, (per COSTRUZIONI CC SPA) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il giorno 16.5.1988, in Vergato, il muro di sostegno di un terrapieno, nel corso di un violento temporale, crollò investendo la passante PMa che riportò gravi lesioni.</p>
<p>La PMa chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo sui beni di FG e SC, proprietari del muro unitamente a FA e LG che venivano poi citati in giudizio innanzi allo stesso Tribunale dalla PMa che instava per la loro condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Non si costituiva il LG. Si costituivano il FR, la SC ed il FA che chiedevano il rigetto della domanda. Costoro facevano presente che tra l&#8217;autunno del 1986 e l&#8217;autunno del 1987 la società AS aveva effettuato, tramite la Cooperativa E e la S.r.l. CC, opere di scavo per la posa in opera di tubazioni di metano ed, in particolare, era stato eseguito uno scavo profondo lungo la Via Serini, più alta rispetto al muro, e sulla strada vicinale ad esso retrostante, scavi che erano stati successivamente ricoperti. Verificatesi delle infiltrazioni di acqua nella parte interrata del loro fabbricato, la AS aveva fatto costruire un lavoro di drenaggio per lo scolo delle acque sotterranee mediante l&#8217;affossamento di tubi di incanalamento delle acque, che attraversavano Via Serini, tutto il terreno ed il muro; lo scavo era stato poi ricoperto con terreno senza asfaltatura, sicché il muro era crollato sotto la spinta del terreno.</p>
<p>All&#8217;uopo utilizzati, chiamavano in causa le predette società che si costituivano in giudizio. La AS sosteneva che il crollo era dovuto a carenze statiche della struttura e alla inidoneità delle opere di drenaggio realizzate dalla proprietà, mentre le opere da essa svolte erano state eseguite a regola d&#8217;arte ed, in ogni caso, il temporale si poneva come evento eccezionale ed imprevedibile.</p>
<p>Analoga tesi era sostenuta dalla S.r.l. CC, mentre la E chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, esercitava azione di regresso nei confronti della CC.</p>
<p>Il Tribunale riconosceva tutti i convenuti responsabili del sinistro in solido con la AS e la società CC e quantificava la percentuale di responsabilità dei primi nella misura del 20% mentre quella di ciascuno dei secondi nella misura del 40% e li condannava, sempre in solido, al risarcimento dei danni nella complessiva misura di 706.500.000, rigettando la domanda nei confronti delle E.</p>
<p>Avverso la sentenza proponevano separate impugnazioni FR, erede di FG, e SC, in proprio e quale erede del marito FG, PMa, la S.p.A. S già AS) e la CC S.a.s..</p>
<p>Non si costituivano FA e LG mentre la E S.r.l. faceva presente di essere stata dichiarata fallita prima della notifica dell&#8217;atto di appello sì che ne veniva disposta la notifica al Curatore.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 5.3. &#8211; 15.7.1999 ha dichiarato la S.p.a. S, già AS, e la S.r.l. Costruzioni CC tenuti in solido e condannati con FR, nella qualità, SC, in proprio e nella qualità, e FA, al pagamento in favore della PMa della somma di L. 656.500.000, così riducendo il danno.</p>
<p>La Corte ha ritenuto che tutti costoro fossero a vario titolo responsabili del danno prodotto dalla caduta del muro.</p>
<p>Per i proprietari, esattamente era stata applicata la presunzione di cui all&#8217;art. 2053 c.c. non vinta dalla prova contraria dell&#8217;esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, essendo, peraltro, il muro di sostegno costruito in maniera del tutto precaria.</p>
<p>La S (già AS) aveva fatto eseguire i lavori di scavo per il metanodotto che avevano comportato problemi di infiltrazioni ai quali si era ovviato col drenaggio eseguito dalla Soc. Comuli, lavori che, soprattutto per la mancata asfaltatura, la permeabilità dello scavo e la interruzione del compattamento del muro, avevano perturbato la coesione fisica del contesto ed avevano contribuito al crollo.</p>
<p>In particolare la CC era responsabile per le scelte tecniche adottate di comune accordo con la committente AS &#8211; S La Corte, in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della PMa, ha ancora ritenuto che la domanda attrice si era, per la parte di loro responsabilità, estesa automaticamente ai chiamati in causa senza necessità di espressa istanza.</p>
<p>Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S.p.a. S (ex AS) con due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso PMa e la CC S.r.l. che presentano memorie.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>All&#8217;udienza del 18.6.2002 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti del FA ed a tanto ha provveduto la ricorrente nel termine stabilito notificando l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio al curatore della eredità giacente del Fraschi, che non svolge attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Nel primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che quella che i consulenti avevano chiamato cause esterne (diverse dalle caratteristiche costruttive del muro) erano da attribuirsi alla società appaltatrice CC che, dotata delle necessarie capacità tecniche, aveva effettuato i lavori in piena autonomia tecnica ed organizzativa e che altrettanto era a dirsi dei tempi di realizzazione che la stessa Corte bolognese aveva ritenuto concausa del crollo ed aveva attribuito alla sola CC, così contraddicendosi nel momento in cui aveva attratto anche la committente nella responsabilità.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Deve premettersi, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.</p>
<p>Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore (Cass. SS.UU. n. 800-73; Cass. 10652-97) ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 c.c.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l&#8217;opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto (Cass. 8086-2000; Cass. 1284-97; Cass. 10632-97; Cass. 11566-97). In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo.</p>
<p>Ciò premesso, la ricorrente S, nel primo motivo, dapprima riduce le cause del crollo ai soli vizi di costruzione del muro, staticamente inidoneo, e, poi, limita l&#8217;individuazione di quelle esterne alle sole &#8220;lungaggini ed indugi ed alla mancata asfaltatura&#8221; che sarebbero addebitabili alla CC e che immotivatamente sarebbero state poste a base della responsabilità di essa committente.</p>
<p>Sennonché la Corte di merito, al contrario, ha: a) innanzitutto affermato che dalla prova testimoniale era emerso che le scelte tecniche erano state adottate di comune accordo tra la S e la CC (sent. pag. 30 &#8211; 31); b) che le cause del crollo &#8211; ribaltamento del muro non erano limitate ai ritardi ed alla mancata asfaltatura &#8220;in sè per sè considerata&#8221; bensì si estendevano alla &#8220;interruzione del compattamento a seguito degli eseguiti interventi, stravolgimento che ha permesso di rendere lo scavo più permeabile e, quindi, attaccabile dagli agenti esterni&#8221; (sent. pag. 32) e che le cause del crollo potevano essere, riassuntivamente, connesse al &#8220;perturbamento artificiale trasmesso (al muro n.d.e.) dalle manovre per l&#8217;impianto del metanodotto&#8230;&#8221;, &#8220;le sconnessioni prodotte nel terrapieno&#8221;; c) che la committente S era obbligata &#8220;a controllare la corretta esecuzione dei lavori anche dal punto di vista delle tempestività delle opere commissionate&#8221;: ebbene, gli indugi e le lungaggini avevano lasciato &#8220;aperte ed indifese le trincee&#8221; permettendone &#8220;prima la permeazione e poi l&#8217;irruenza della corrente devastatrice&#8221;.</p>
<p>Quindi, la sentenza, quanto alle cause del crollo, rammostra una ratio decidendi ben più complessa ed articolata rispetto a quella semplicisticamente prospettata nel motivo e, quindi, la doglianza in esso formulata, per essere ispirata ad una lettura solo parziale della motivazione, non può, già per questo, trovare accoglimento e va anche respinta poiché tralascia del tutto di censurare specificamente: 1) l&#8217;addebito di colpa per il profilo dell&#8217;omesso controllo dei tempi di realizzazione che ebbero non poca incidenza causale sull&#8217;evento secondo il giudice di merito, il quale ha annoverato tra i doveri del committente, quello di porvi rimedio (supra sub c)); 2) la ravvisata incidenza nell&#8217;evento del crollo di una serie convergente di fattori causali come sono stati evidenziati sub c); 3) l&#8217;accordo tra committente ed appaltatore nelle scelte tecniche ed operative nell&#8217;esecuzione dei lavori di drenaggio, come ravvisato dal giudice di merito, con la conseguente riferibilità delle scelte stesse anche al committente, ragione, questa, da sola sufficiente per attrarre la S nelle responsabilità per la fase esecutiva, in base delle regole sulla ingerenza del committente enunciati in premessa.</p>
<p>Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la Corte bolognese avrebbe esteso automaticamente la domanda direttamente nei suoi confronti sul presupposto, errato, che la chiamata in causa formulata dai convenuti fosse rivolta all&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con esclusione della loro che, invece, era stata dalla Corte espressamente ritenuta in via solidale. Ne conseguiva che la estensione, nell&#8217;atto di appello, della domanda nei confronti dei terzi chiamati che avevano al riguardo rifiutato il contraddittorio, realizzava la violazione delle norme processuali citate in rubrica.</p>
<p>Anche questo motivo è infondato.</p>
<p>La lamentata erroneità della impostazione giuridica della Corte di Appello non può essere denunciata secundum eventum litis per il fatto che &#8211; assunta dai chiamanti la responsabilità esclusiva dei chiamati &#8211; questa tesi non sia stata accolta e sia, invece, stata ritenuta la responsabilità concorrente e solidale anche dei primi.</p>
<p>L&#8217;esito decisorio sulla chiamata in causa, infatti, non esclude che la valutazione circa l&#8217;estensione della domanda debba essere fatta &#8211; come in effetti è stata fatta, (e come ha sostenuto la Corte senza specifica censura al riguardo) &#8211; secondo la prospettazione iniziale.</p>
<p>La Corte, cioè, ha affermato (pag. 28 della sentenza) che la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo chiamato senza necessità di apposita istanza quando la chiamata in causa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo (ovviamente a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice). In tal caso, secondo la Corte, si esula dalla c.d. garanzia impropria. Tutto questo ragionamento non solo non ha ricevuto espressa censura ma è anche giuridicamente corretto.</p>
<p>Ed, infatti, le sentenze al riguardo richiamate dalla ricorrente non sono calzanti perché esse si riferiscono a casi di responsabilità solidale &#8220;ab origine&#8221; per i quali, nel caso in cui uno dei debitori solidali evocato in giudizio per l&#8217;adempimento chiami in causa altro(i) condebitore(i), tale chiamata si assimila alla garanzia impropria poiché basata su titolo diverso, costituito dal vincolo derivante dal rapporto interno tra i debitori solidali, mentre nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo indicandolo come l&#8217;unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell&#8217;attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poiché il giudizio verte sulla individuazione del vero ed unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico (Cass. 1898-84; 3474-99; 11855-98).</p>
<p>Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese nei confronti della controricorrente PMa, liquidate come nel dispositivo.</p>
<p>Soccorrono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della PMa, liquidate in complessivi euro 4.119,70 di cui euro 4.000 (quattromila) per onorario; compensa le spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 9 gennaio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1218</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:37:41 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Qual è la natura dell'obbligazione assunta dal direttore dei lavori? Quali sono i suoi compiti? Sino a che punto si estendono le sue responsabilità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:a</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24800/06) proposto da:</p>
<p>P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to MASSARI Antonio del foro di Firenze e dall&#8217;Avv.to Vincenzo Colacino del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Ricciotti n. 9;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to LAGANA&#8217; Carmelo del foro di Lucca, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to Luca Pardini in Roma, via Muzio Clementi n. 68;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 626 depositata il 21 marzo 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Vincenzo Massari, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1988 il Condominio di (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca, la EDIL SERVICE s.n.c. e l&#8217;ing. P. A., nella loro rispettiva qualità di costruttrice e di direttore dei lavori del fabbricato condominiale, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma necessaria per l&#8217;eliminazione dei vizi dello stabile, essendosi nel tempo evidenziate crepe nelle facciate esterne con distacco dell&#8217;intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale (OMISSIS), lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell&#8217;edificio.</p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito le domande attoree, il Tribunale adito, espletata c.t.u., condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore del CONDOMINIO della somma di Euro 40.438,53, oltre rivalutazione ed interessi legali.</p>
<p>In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la sua responsabilità nonostante i difetti riscontrati fossero da attribuire a carenza di progettazione e non alla direzione dei lavori, dovendo peraltro i vizi essere ricondotti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 1667 c.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva e passiva, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell&#8217;appellato, rigettava il gravame.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che per costante giurisprudenza i gravi difetti delle costruzioni per cui operava la garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. comprendeva qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, anche degli elementi accessori volti ad assicurare un impiego duraturo del bene, incidendo negativamente sul godimento dell&#8217;immobile. In quest&#8217;ottica vi rientrava il rivestimento esterno dell&#8217;edificio essendo destinato a preservare le pareti dall&#8217;azione degli agenti atmosferici.</p>
<p>Aggiungeva che non era condivisibile la tesi secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dovuto rispondere delle carenze progettuali essendo, di converso, tenuto all&#8217;individuazione ed alla correzione di eventuali carenze progettuali e a vigilare affinchè l&#8217;opera fosse realizzata senza gravi difetti.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente &#8211; premesso che nelle more del giudizio è intervenuto accordo transattivo fra la Edilservice s.r.l.</p>
<p>ed il CONDOMINIO, di cui egli intendeva profittare (ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1304 c.c.) &#8211; denuncia il vizio di contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio per avere la corte di merito argomentato la responsabilità del direttore dei lavori circa la risalita capillare di acqua dalle fondamenta senza chiarire la colpa del professionista nella produzione delle cavillature ovvero per l&#8217;umidità proveniente dalla facciata dell&#8217;edificio, attribuite dal c.t.u. ad un fenomeno degenerativo e niente autorizzava a ricondurre detta degenerazione ad una colpa del direttore dei lavori.</p>
<p>E&#8217; giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n. 16361) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell&#8217;opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un&#8217;opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l&#8217;impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all&#8217;opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente &#8211; preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della &#8220;diligentia quam&#8221; in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni de direttore dei lavori l&#8217;accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell&#8217;opera ai progetto, sia delle modalità dell&#8217;esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l&#8217;adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell&#8217;opera, e segnalando all&#8217;appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d&#8217;opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l&#8217;ottemperanza da parte dell&#8217;appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l&#8217;attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell&#8217;alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.</p>
<p>Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell&#8217;opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l&#8217;alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.</p>
<p>Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell&#8217;opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).</p>
<p>Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l&#8217;appaltatore, dei difetti dell&#8217;opera non per l&#8217;inadempimento al contratto di appalto, tant&#8217;è che la transazione fra il committente e l&#8217;appaltatore, al quale egli era rimasto estraneo, non gli è neppure opponibile ex art. 1304 c.c., ma in via autonoma, per non avere assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e si risolve in una censura di merito, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione della facciata dell&#8217;edificio, e precisamente per non essersi reso conto della cattiva esecuzione delle opere relative alle fondamenta, sì da determinare la produzione di cavillature, ciò nonostante le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni riconducibili ai compiti propri del direttore dei lavori, essendo di alta sorveglianza, quale l&#8217;analisi di congruità del progetto all&#8217;opera realizzanda.</p>
<p>In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l&#8217;alta sorveglianza in cui si concreta l&#8217;attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 28 ottobre 1976 n. 3965; Cass. 19 ottobre 1968 n. 2790). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, che provocavano una risalita dell&#8217;umidità dal sottosuolo su cui l&#8217;edificio condominiale insiste, senza l&#8217;uso di idoneo materiale impermeabilizzante), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e sulla qualità del materiale usato.</p>
<p>Per completezza, resta da osservare, quanto alla transazione intercorsa fra l&#8217;appaltatore ed il committente, di cui il ricorrente dichiara di volerne profittare, che si tratta di questione nuova che non ha formato oggetto del giudizio di appello e pertanto è inammissibile (v. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366). D&#8217;altro canto l&#8217;estensibilità degli effetti della stessa ai condebitori solidali ex art. 1304 c.c., presuppone l&#8217;unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore (v. in tal senso Cass. 16 settembre 2004 n. 18652) ed inoltre andrebbe valutata la portata novativa o meno della stessa.</p>
<p>Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di responsabilità extracontrattuale in quanto avendo la corte voluto prescindere dalla colpa del direttore dei lavori nella produzione dei vizi nell&#8217;ipotesi delle sole cavillature, è incorsa in un errore di diritto attribuendo automaticamente la responsabilità, essendo invece la responsabilità per colpa un elemento indefettibile.</p>
<p>Anche detto motivo è privo di pregio e rimane superato alla luce di quanto esposto in relazione alla prima censura di cui sopra.</p>
<p>Al rigetto de ricorso, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012.</p>
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