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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Riparto delle Spese</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 24 aprile 2013, n. 10021</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-24-aprile-2013-n-10021/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[interesse ad impugnare]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione attiva]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[il nudo proprietario può impugnare il bilancio? In che occasioni? Con quali requisiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6238/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1178/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal<br />
Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c..</p>
<p>&#8220;Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella n. 59940/04 del locale Giudice di Pace, elettiva dell&#8217;opposizione proposta da (OMISSIS) nudo proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato, in solido con l&#8217;usufruttuaria (OMISSIS) pagamento della somma di euro 2465,95, a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile. Ha ritenuto il giudice di appello che l&#8217;opposizione fosse preclusa dalla mancata impugnazione, da parte del (OMISSIS), della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese e, che, comunque, i lavori in questione (tra i quali figuravano la riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione di una colonna pluviale) fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al nudo proprietario.</p>
<p>Ricorre con due motivi il (OMISSIS); non resistono il condominio e la (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.</p>
<p>Quanto al primo motivo, deducente malgoverno dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e carente motivazione, fondata e&#8217; la censura evidenziante che il (OMISSIS) non avrebbe potuto,per difetto d&#8217;interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese,che aveva ripartito le spese,secondo le tabelle millesimali tra le varie unita&#8217; immobiliari e non anche per quanto attiene a quella in questionera&#8217; nudo proprietario ed usufruttuario; l&#8217;interesse e&#8217; sorto, invece, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi.</p>
<p>Quanto al secondo motivo deducente violazione e falsa applicazione degli articoli 1005 e 1044 c.c. e vizi di motivazione, deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale, a titolo di esempio non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento, figurando nel relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere (alcune delle quali di palese natura manutentiva), delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di posizioni insorto tra l&#8217;opponente e la (OMISSIS), che, contumace in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame, avrebbe dovuto tener conto alfine di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli, al nudo proprietario e quali all&#8217;usufruttuaria; limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione.</p>
<p>Si propone, conclusivamente, l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Roma 15 ottobre 2012.</p>
<p>Il Cons. rel. Dott. L. Piccialli&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. n. 2236/12, quanto all&#8217;applicazione dei criteri di riparto di cui agli articoli 1004 e 1005 c.c., n. 21774/08 e n. 23291/06, quanto all&#8217;esclusione della solidarieta&#8217; tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento delle spese di manutenzione dell&#8217;immobile in condominio ed alla ripetibilita&#8217; delle stesse in base agli anzidetti criteri), decide in conformita&#8217; alla proposta.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure accolte, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo giudiziosi Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 67</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[recinsioni]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio che recinta l'area antistante un negozio è tenuto a risarcire il danno subito? Quando la ripartizione delle spese è nulla? Quando annullabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30925-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 20.10.1994 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Latina il condominio (OMISSIS) per sentirlo condannare ai danni a seguito di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, approvati con delibera assembleare ed appaltati all&#8217;impresa (OMISSIS) per lire 110.372.500, lavori consistenti nel rifacimento della facciata, dei parapetti esterni e dei balconi.</p>
<p>Asseriva anche che nessun obbligo di contribuzione poteva essere imputato all&#8217;attrice in quanto era stato costituito un condominio separato e la stessa avrebbe dovuto pagare solo le spese indicate nell&#8217;articolo 11 del regolamento. Chiedeva la restituzione di somme pagate per lire 17.347.036, la condanna al pagamento di lire 10.000.000 per indennizzo e risarcimento per l&#8217;occupazione della sua proprieta&#8217;. Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza 2403/01 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, liquidando lire 17.646.736 e lire 4.000.000 per indennizzo, sentenza riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 522/06, che rigettava la domanda osservando, in ordine alle deliberazioni concernenti la ripartizione delle spese, che le S.U., con sentenza 4806/05 hanno ritenuto nulle quelle prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o non rientrante nelle competenze dell&#8217;assemblea o incidenti sui diritti individuali e sulla proprieta&#8217; esclusiva; viceversa annullabili quelle adottate con maggioranze inferiori, affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione.</p>
<p>Il concorso del condomino nelle spese attiene ad aspetti secondari donde l&#8217;annullabilita&#8217;, da far valere nel termine di decadenza ex articolo 137 c.c..</p>
<p>In ordine all&#8217;indennizzo non era stato allegato alcun danno ma dedotta solo l&#8217;occupazione in se&#8217;.</p>
<p>Ricorre (OMISSIS) con tre motivi, non svolge difese il Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunzia nullita&#8217; della sentenza per omessa pronuncia in ordine all&#8217;inesistenza di una domanda di annullamento delle Delib. 9 maggio 1993, Delib. 7 marzo 1994, Delib. 21 marzo 1994.</p>
<p>La ricorrente in primo grado ed in appello ha dedotto che oggetto dell&#8217;impugnativa non erano le delibere indicate che hanno disposto la ripartizione bensi&#8217; l&#8217;accertamento circa la corresponsione di somme in eccesso rispetto al dovuto. Non era necessario giudicare della validita&#8217; ed efficacia delle delibere ma dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore pro tempore che di fatto non tenne conto di quanto stabilito dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1123 e 1135 c.c. perche&#8217; la richiamata pronunzia delle S.U. non si attaglia al caso concreto avendo solo risolto un contrasto circa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, anzi confermato il criterio per la ripartizione delle spese.</p>
<p>Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione rispetto all&#8217;insussistenza del danno da occupazione.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema: La prima censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La questione della validita&#8217; o meno della delibera e&#8217; irrilevante. Sia il condominio, costituendosi in giudizio, che la ricorrente riconoscono che era stato deliberato l&#8217;accollo ai singoli proprietari della quota relativa ai balconi. Il problema riguardava l&#8217;esecuzione di tale delibera da parte dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del precedente e, comunque, una delibera che pone a carico di un condomino spese dallo stesso non dovute e&#8217; nulla e non semplicemente annullabile. Il terzo motivo merita accoglimento.</p>
<p>A parte il dubbio nel riferimento all&#8217;articolo 843 c.c., comma 2 rispetto ad una domanda indicata in sentenza come di risarcimento danni per lavori deliberati dall&#8217;assemblea, la mera affermazione che non era stato allegato alcun danno, non tiene conto che l&#8217;occupazione di un viale antistante un&#8217;attivita&#8217; commerciale comporta di per se&#8217; un danno e nella specie, a pagina quattro, la decisione impugnata si limita a dedurre che il condominio contesto&#8217; la richiesta di danni in quanto l&#8217;impresa a suo tempo aveva avuto autorizzazione dall&#8217;attrice e dal figlio a posizionare il camion nella stradina, circostanza irrilevante. In definitiva il ricorso va accolto in ordine ai motivi indicati, con la conseguente cassazione con rinvio, anche per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 64</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[tetto]]></category>

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		<description><![CDATA[A chi spetta la manutenzione delle parti comuni come tetto e mura che servono a preservare il condominio dagli agenti atmosferici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), ((OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 2569 del 2008, depositata il 2 6 giugno 2008.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 5 luglio 2000, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo l&#8217;annullamento della deliberazione assunta dall&#8217;assemblea condominiale il (OMISSIS), ovvero la dichiarazione di inefficacia della stessa. Con tale delibera, assunta con la partecipazione di dieci condomini su tredici &#8211; e segnatamente con la presenza di (OMISSIS), quale rappresentante degli attori, che si era opposto all&#8217;approvazione -, si era deliberato che &#8220;le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali poste nei giardini &#8230; essendo poste a servizio esclusivo dei due appartamenti al piano terra, devono essere a carico dei rispettivi proprietari dei giardini&#8221;.</p>
<p>Gli attori sostenevano che erroneamente l&#8217;assemblea aveva ritenuto che essi avessero l&#8217;uso esclusivo delle condutture pluviali interrate nel loro giardino e aveva attribuito ad essi la spesa sostenuta per la riparazione. Ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento condominiale, invece, le condutture pluviali e cloacali con rispettivi fognoli di smaltimento dovevano ritenersi comuni, sia perche&#8217; nelle terrazze e nei giardini dei terranei nn. 1 e 2 passavano le fognature e gli scoli dell&#8217;intero fabbricato, ivi comprese le acque piovane provenienti dalle ampie balconate degli appartamenti sovrastanti, sia perche&#8217; avevano la funzione di preservare l&#8217;edificio condominiale dalle infiltrazioni di acque pluviali.</p>
<p>Si costituiva il Condominio contestando la domanda.</p>
<p>Espletata una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il regolamento condominiale includesse tira le cose comuni le condutture fognarie convoglianti gli scarichi di tutto il fabbricato e rilevando che la consulenza tecnica d&#8217;ufficio aveva altresi&#8217; accertato la funzione di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche provenienti anche dalle balconate dei cinque piani, si&#8217; da assicurare l&#8217;equilibrio necessario per evitare il collasso del terrazzamento e del relativo muraglione di contenimento; si trattava dunque di opera infrastrutturale a servizio dell&#8217;intero fabbricato, le cui spese di manutenzione andavano ripartite ai sensi della prima parte dell&#8217;articolo 1123 cod. civ..</p>
<p>Proponeva appello il Condominio e la Corte d&#8217;appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, con sentenza depositata il 26 giugno 2008, rigettava il gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, premesso che la domanda aveva ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimita&#8217; o no del criterio di ripartizione delle spese relative alla manutenzione dei tratti di tubazione orizzontali facenti parte delle condotte pluviali, adottato dall&#8217;assemblea del (OMISSIS) con la delibera impugnata, rilevava che effettivamente il consulente tecnico aveva riportato in modo impreciso il regolamento condominiale, nel quale non compariva nella elencazione delle parti comuni, e in particolare tra le condutture pluviali e cloacali con i rispettivi fognoli di smaltimento, l&#8217;inciso &#8220;anche per le parti sub orizzontali dei giardini&#8221;; riteneva, tuttavia, che tale imprecisione non comportasse significative conseguenze. E cio&#8217; sulla base del rilievo che l&#8217;articolo 1 del regolamento ricalcava sostanzialmente le previsioni dell&#8217;articolo 1117 cod. civ., e che operava comunque il principio legislativo secondo cui sono comuni tutte le parti dell&#8217;edifico volte alla soddisfazione di esigenze collettive condominiali. E la destinazione funzionale, concernente l&#8217;intero edificio, costituiva il presupposto per l&#8217;attribuzione della proprieta&#8217; comune, non risultando altrimenti dal titolo. Anzi l&#8217;articolo 3 del regolamento condominiale prevedeva a carico dei giardini di proprieta&#8217; esclusiva dei proprietari delle due unita&#8217; al piano terra una servitu&#8217; avente ad oggetto il passaggio delle fognature e delle tubazioni destinate a convogliare gli scarichi dell&#8217;intero fabbricato.</p>
<p>Dalla espletata consulenza tecnica d&#8217;ufficio, poi, la Corte d&#8217;appello desumeva che titolare della servitu&#8217;, dal lato attivo, fosse il condominio, atteso che i tratti fognari cui si riferivano le spese di manutenzione, oggetto della deliberazione impugnata, convogliavano oltre alle acque meteoriche direttamente ricadenti sul giardino anche quelle grondanti dagli aggetti (balconi) dell&#8217;edificio condominiale. Peraltro, pur volendosi considerare che i balconi non rientravano tra le cose di proprieta&#8217; comune, non poteva obliterarsi che l&#8217;articolo 3 del regolamento, nel prevedere il passaggio nei giardini di fognature e tubazioni convoglianti gli scoli dell&#8217;intero fabbricato, consentiva di argomentare l&#8217;esistenza di una servitu&#8217; anche a favore dei proprietari dei balconi; il che era sufficiente per affermare la erroneita&#8217; del criterio di ripartizione delle spese adottato dall&#8217;assemblea del (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso della Corte d&#8217;appello non poteva poi essere condiviso l&#8217;assunto dell&#8217;appellante, secondo cui sarebbe stato o-nere dei proprietari delle unita&#8217; terranee di preservare la statica del fabbricato evitando dissesti ai fondi vicini per effetto di infiltrazioni. In proposito, la Corte territoriale osservava che ai proprietari gravati dalla servitu&#8217; di passaggio delle fognature e delle tubazioni, proprio per evitare il rischio di infiltrazioni, era stato fatto divieto di piantare alberi di alto fusto e che, quindi, posto che la intera rete fognaria assolveva alla funzione di preservazione dell&#8217;equilibrio idrogeologico del sito, doveva ritenersi che oggetto della servitu&#8217; di passaggio fosse l&#8217;intera rete degli scarichi dell&#8217;edificio condominiale, i quali dovevano ritenersi a loro volta rientranti, nel loro complesso, e quindi anche nel tratto collocato nei giardini dei proprietari degli appartamenti a piano terra, tra le cose comuni.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello respingeva poi il motivo di gravame concernente il regime delle spese di c.t.u., poste interamente a carico del Condominio pur se il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza il Condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), ha proposto ricorso sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza di discussione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1117 e 1058 e ss. cod. civ., nonche&#8217; il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Il Condominio rileva che l&#8217;unico argomento addotto nella sentenza impugnata consiste in cio&#8217; che i tratti di fognatura collocati nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati sarebbero utilizzati anche per lo smaltimento delle acque provenienti dai balconi; ma un simile rilievo risulta del tutto inadeguato a sostenere la decisione impugnata, atteso che la stessa Corte territoriale ha condiviso il principio per cui i balconi sono di proprieta&#8217; esclusiva dei singoli condomini. Pertanto , non essendo destinati i tratti di fognatura in questione a convogliare scarichi condominiali, la delibera assembleare impugnata doveva ritenersi del tutto legittima.</p>
<p>A conclusione del motivo il Condominio formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Corte di Cassazione, in tema di condominio, quale sia il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione dei tratti delle condutture pluviali interrate nel giardino di proprieta&#8217; esclusiva nell&#8217;ipotesi in cui in tali tratti vengono convogliate le acque piovane ricadenti nel giardino di proprieta&#8217; esclusiva e quelle grondanti dai balconi dell&#8217;edificio condominiale&#8221;.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il Condominio lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 1123, 1117 e 1058 e ss. cod. civ.. La censura si riferisce all&#8217;affermazione della sentenza impugnata secondo cui l&#8217;intera rete fognaria avrebbe assolto alla funzione di preservazione dell&#8217;equilibrio idro-geologico del sito, e non vi sarebbero stati tratti o tronchi di tubazione superflui o quanto meno connotati da una limitata destinazione funzionale. Ad avviso del ricorrente, tali affermazioni contrasterebbero con le risultanze degli accertamenti del consulente tecnico d&#8217;ufficio, secondo cui i tratti fognari in questione erano destinati a convogliare oltre alle acque meteoriche direttamente ricadenti sui giardini anche quelle provenienti dai balconi; ed ancora, la Corte d&#8217;appello avrebbe omesso di valutare la portata delle indagini tecniche, confondendo tra la funzionalita&#8217; dell&#8217;intero impianto fognario e i tratti ubicati sul giardino degli intimati, destinati unicamente a raccogliere le acque meteoriche e quelle provenienti dai balconi.</p>
<p>A conclusione del motivo, il Condominio formula il quesito di diritto volto ad affermare che, nell&#8217;ipotesi in cui tratti di fogna sottostanti ad un giardino di proprieta&#8217; esclusiva svolgano la funzione di intercettazione delle acque meteoriche insistenti liberamente sulla superficie del giardino e provenienti dai balconi dell&#8217;adiacente fabbricato condominiale, le spese di manutenzione devono essere sostenute dal proprietario del giardino.</p>
<p>3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, e&#8217; infondato.</p>
<p>Occorre premettere che la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che i tratti di fognatura ricadenti nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati, pur essendo in via prioritaria destinati a raccogliere l&#8217;acqua meteorica e quella proveniente dai balconi dell&#8217;edificio condominiale, costituissero parte della rete fognaria dell&#8217;edificio condominiale e che avessero una funzione di salvaguardia della statica del fabbricato condominiale. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la delibera impugnata fosse illegittima, non solo e non tanto perche&#8217; i tratti di fognatura erano destinati alla ricezione e allo smaltimento anche delle acque provenienti dai balconi dell&#8217;edificio condominiale, con conseguente configurabilita&#8217; di una servitu&#8217; di scolo che rendeva di per se&#8217; invalido il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione di quei tratti di fognatura, ma anche e soprattutto perche&#8217; quei tratti di tubazione erano parte di un piu&#8217; complesso reticolo di tubazioni e fognature posto a servizio dell&#8217;intero edificio condominiale, in quanto volto a preservare l&#8217;equilibrio idro-geologico dell&#8217;area e quindi a prevenire il rischio di smottamenti.</p>
<p>La ratio decidendi della sentenza impugnata va quindi ravvisata nella accertata destinazione dei tratti di fogna ubicati nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati a servizio dell&#8217;intero edificio condominiale; i detti tratti di fognatura, quindi, al pari dell&#8217;intero reticolo di tubazioni e fognature a servizio dell&#8217;edificio condominiale, rientrano tra le cose comuni, in relazione alle quali vigono le regole generali di ripartizione delle spese di manutenzione. Significativamente, la Corte d&#8217;appello ha affermato che i tratti di tubazione in questione non possono essere modificati o alterati dai proprietari, atteso che e&#8217; il complesso della rete posta a servizio dell&#8217;edificio ad assicurare la sua funzione. E tale affermazione scaturisce dall&#8217; indagine tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado, la quale ha consentito di rilevare che &#8220;il regime delle pendenze, la portata delle tubazioni, la dislocazione delle caditoie nonche&#8217; dei pozzetti di ispezione e raccolta, la geometria delle diramazioni interrate convergono e concorrono nell&#8217;assicurare la funzione di drenaggio protettivo delle strutture fondali del fabbricato, evitando una indiscriminata spinta del terrapieno, conseguente ad una incontrollata imbibizione del terreno, verso il muraglione di contenimento che sostenendo l&#8217;intero terrazzamento, vale a garantire la staticita&#8217; dell&#8217;edificio tutto&#8221;.</p>
<p>Orbene, alla luce di tale accertamento di fatto, deve rilevarsi, da un lato, che entrambi i quesiti di diritto formulati dal Condominio ricorrente non appaiono correttamente impostati, atteso che essi postulano la proprieta&#8217; eslcusiva delle tubazioni collocate nei giardini degli intimati, laddove la Corte d&#8217;appello ha invece accertato la natura comune, per la destinazione funzionale, anche di quei tratti di tubazione; dall&#8217;atro, che la Corte d&#8217;appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui &#8220;in tema di condominio negli edifici le parti dell&#8217;edificio &#8211; muri e tetti (articolo 1117 c.c., n. 1) &#8211; ovvero le opere ed i manufatti &#8211; fognature, canali di scarico e simili (articolo 1117 c.c., n. 3) &#8211; deputati a preservare l&#8217;edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d&#8217;acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprieta&#8217; esclusive ai sensi della prima parte dell&#8217;articolo 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (articolo 1123 c.c., commi 1 e 2)&#8221; (Cass. n. 11423 del 1990; Cass. n. 4403 del 1999).</p>
<p>4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p>In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente Condominio deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217;, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorar, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 dicembre 2012, n. 21886</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[divisione spese]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[scale]]></category>

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		<description><![CDATA[I proprietari di immobili condominiali che non utilizzinole scale del condominio, sono tenuti a pagare le spese di manutenzione delle scale?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 7595-2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 34/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA del 20.2.09, depositata il 25/01/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso come da relazione scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>E&#8217; stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti; &#8221; (OMISSIS) proponeva opposizione avverso la delibera con la quale l&#8217;assemblea del Condominio di (OMISSIS) aveva approvato il consuntivo di spesa. Il Condominio chiedeva il rigetto del domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme dovute dall&#8217;attrice.</p>
<p>Il tribunale accoglieva soltanto in parte l&#8217;impugnazione, ritenendo valida la delibera laddove aveva posto a carico della attrice le spese relative al rifacimento delle scale; tale statuizione era confermata in sede di gravame: la Corte di appello riteneva che la (OMISSIS), pur essendo proprietaria di una unita&#8217; a piano terra, fosse tenuta a contribuire alle spese che avevano a oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti la statica di parti comuni necessarie del fabbricato.</p>
<p>Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) affidato a tre motivi.</p>
<p>Ha resistito l&#8217;intimata.</p>
<p>2. Il ricorso puo&#8217; essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.</p>
<p>Preliminarmente va disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; del ricorso che e&#8217; stato proposto tempestivamente con la consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario il 14 marzo 2011: il termine lungo per impugnare la sentenza dep. il 25 gennaio 2010 scadeva il 12 marzo 2011 (il periodo feriale e&#8217; di un anno + 46 giorni), che cadeva di sabato per cui il termine era prorogato, ex articolo 155 cod. proc. civ. applicabile anche ai giudizi pendenti al 1 marzo 2006 (Legge n. 69 del 1009, articolo 58, comma 3), al lunedi&#8217; 14 marzo 2011.</p>
<p>I primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1124 cod. civ. e articolo 112 cod. proc. civ.; assoluta di motivazione su un fatto controverso punto decisivo) censurano la sentenza che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva rettificato &#8211; senza che vi fosse stata alcuna domanda &#8211; la delibera impugnata, la quale aveva distinto fra le opere di consolidamento statico e quelle di rifacimento delle scale, tant&#8217;e&#8217; vero che queste ultime erano state correttamente ripartite fra i condomini interessati ai sensi dell&#8217;articolo 1124 cod. civ. ma che non potevano essere poste a carico anche dell&#8217;attrice che e&#8217; proprietaria di un&#8217;unita&#8217; a piano terra e che non usufruisce in alcun modo delle predette scale.</p>
<p>I motivi vanno respinti.</p>
<p>La doglianza censura quanto ritenuto dai Giudici sulla natura delle spese relative ai lavori riguardanti le scale deliberati dall&#8217;assemblea, essendo stato in sentenza affermato che anche quelli relativi alle scale concernessero opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato e non fossero opere di mero rifacimento, tant&#8217;e&#8217; vero essi vennero decisi in ottemperanza a una ordinanza sindacale: la ricorrente sostiene che diverso sarebbe stato il contenuto della delibera, che sarebbe stato modificato o rettificato dai Giudici, posto che i lavori sarebbero stati di mero rifacimento delle scale e le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei soli proprietari che usufruivano delle stesse.</p>
<p>Orbene, la doglianza innanzitutto si risolve nella censura dell&#8217;intepretazione della delibera condominiale compiuta dai Giudici che &#8211; investiti con l&#8217;impugnazione della delibera della questione relativa alla debenza o merito da parte dell&#8217;attrice delle relative spese &#8211; dovevano necessariamente verificare innanzitutto la natura dei lavori deliberati alla stregua di quanto deciso dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va ricordato le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;articolo 1362 cod. civ. e segg. ed il relativo compito e&#8217; assegnato al giudice del merito; poiche&#8217; tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, e&#8217; insindacabile in sede di legittimita&#8217;, purche&#8217; sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12556/02; 4501/12006). D&#8217;altra parte, l&#8217;interpretazione del contratto, consistendo in un&#8217;operazione di accertamento della volonta&#8217; dei contraenti, si risolve in un&#8217;indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento e&#8217; censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare &#8211; in relazione al contenuto del testo contrattuale &#8211; l&#8217;erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione e&#8217; giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresi&#8217;, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione: tali oneri non sono stati ottemperati dalla ricorrente la quale ha in realta&#8217; formulato una soggettiva interpretazione del delibera difforme da quella accolta in sentenza. Cio&#8217; posto, avendo accertato &#8211; in base all&#8217;interpretazione del contenuto della delibera &#8211; che le spese avevano oggetto la statica dell&#8217;edificio, correttamente le stesse sono state poste anche a carico dell&#8217;attrice, atteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; secondo cui le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualita&#8217; di parti comuni, cosi&#8217; come indicato nell&#8217;articolo 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiche&#8217; anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell&#8217;edificio (Cass. 15444/2007).</p>
<p>D&#8217;altra parte, l&#8217;attrice non potrebbe lamentare &#8211; proprio alla luce del precedente di legittimita&#8217; dalla medesima richiamato &#8211; l&#8217;applicazione dei criteri di cui all&#8217;articolo 1124 cod. civ., che, tenendo conto dell&#8217;altezza del piano, rappresenta un correttivo all&#8217;integrale applicazione dell&#8217;articolo 1123 cod. civ. ed e&#8217; diretto a tutelare proprio i proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.</p>
<p>Pertanto, ai sensi dell&#8217;articolo 360 bis c.p.c., n. 1 introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, il ricorso infondato avendo la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l&#8217;esame dei motivi non offre elementi per mutare l&#8217;orientamento della stessa (ORD. S.U. 19051/2010).</p>
<p>Il terzo motivo (violazione di legge e motivazione contraddittoria) deduce che, anche nel caso di rigetto del ricorso, si dovrebbe procedere alla compensazione delle spese, tenuto conto della non integrale soccombenza della ricorrente.</p>
<p>Il motivo e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Le spese processuali sono state correttamente poste a carico della parte ritenuta soccombente ex articolo 91 cod. proc. civ., essendo appena il caso ricordare che se, da un canto, la compensazione e&#8217; rimessa alla prudente e motivata scelta discrezionale del giudice di merito, questi, d&#8217;altra parte, in materia di regolamento delle spese processuali, incontra l&#8217;unico divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa&#8221;.</p>
<p>La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p>Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.</p>
<p>Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria illustrativa atteso che gli stessi non sono idonei a scalfire le considerazioni di cui alla relazione.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 1.00,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 03 settembre 2010 n. 19045</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[braga condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fognante]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione spese]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[Responsabilità del custode: come si ripartiscono le spese per le colonne di scarico?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24742/2005 proposto da:</p>
<p>F.N. CF (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell&#8217;avvocato CAPECCI Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RONDANI FILIPPO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.R., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato SAMMARCO Annunziato, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GRITTI LUIGI;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 307/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l&#8217;appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell&#8217;impianto dell&#8217;appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l&#8217;esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex art. 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all&#8217;immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine &#8220;nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale&#8221;. Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.</p>
<p>La F., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda &#8211; sostenendone l&#8217;infondatezza &#8211; e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta.</p>
<p>Con sentenza 21/1/2003 l&#8217;adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale &#8211; condannando la convenuta a pagare agli attori Euro 971,31 a titolo di risarcimento danni &#8211; e rigettava quella incidentale.</p>
<p>Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D..</p>
<p>Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d&#8217;acqua infiltratasi nel soffitto dell&#8217;appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale;</p>
<p>che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla &#8220;braga&#8221; in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l&#8217;appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra P. &#8211; trasfusi nella relazione del 21/10/1999 &#8211; e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell&#8217;appartamento dei coniugi B.- D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d&#8217;acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l&#8217;onere della spesa necessaria per il ripristino dell&#8217;appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in Euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra P. in L. 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell&#8217;iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.</p>
<p>La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F.N. con ricorso affidato a quattro motivi. R.B. e D.G. hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, sostenendo che &#8211; come affermato nella stessa sentenza impugnata &#8211; il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d&#8217;acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell&#8217;edificio. Infatti la &#8216;&#8221;braga di innesto&#8221; tra la colonna di scarico condominiale e l&#8217;utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell&#8217;art. 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all&#8217;esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt&#8217;uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex art. 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.</p>
<p>Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra Bo. e del geometra P. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte &#8211; quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi -la stessa questione relativa alla condominialità o meno della &#8220;braga&#8221; della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d&#8217;acqua nell&#8217;appartamento dei coniugi B.- D..</p>
<p>Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare &#8211; e che il Collegio condivide e fa propri &#8211; secondo cui:</p>
<p>- ai sensi del l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all&#8217;uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all&#8217;uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);</p>
<p>- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, anche per l&#8217;impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell&#8217;impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l&#8217;attitudine all&#8217;uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).</p>
<p>- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell&#8217;edificio in condominio, che, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).</p>
<p>Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che &#8211; come ammesso dalla stessa ricorrente &#8211; il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.</p>
<p>Va solo aggiunto &#8211; con riferimento all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso &#8211; che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l&#8217;effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere &#8211; dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all&#8217;art. 2051 c.c., individua un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l&#8217;applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell&#8217;ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l&#8217;osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell&#8217;eventualità della persistenza dell&#8217;incertezza sull&#8217;individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell&#8217;accadimento.</p>
<p>La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.</p>
<p>Va infine rilevata l&#8217;inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l&#8217;asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra Bo. e del geometra P., nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).</p>
<p>Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.</p>
<p>Sotto quest&#8217;ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l&#8217;errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne &#8211; alla luce esclusivamente di alcune isolate parti &#8211; il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare &#8211; sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso &#8211; l&#8217;incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.</p>
<p>Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l&#8217;omessa o l&#8217;erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l&#8217;onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell&#8217;asserito vizio di valutazione:</p>
<p>tale onere non è stato nella specie rispettato.</p>
<p>La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l&#8217;impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all&#8217;evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.</p>
<p>Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all&#8217;onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando &#8220;verosimile&#8221; l&#8217;estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell&#8217;immobile dei coniugi B.. I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all&#8217;inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.</p>
<p>Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all&#8217;entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all&#8217;elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall&#8217;art. 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell&#8217;omissione in ordine all&#8217;illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l&#8217;art. 2056 c.c., richiamato l&#8217;art. 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all&#8217;art. 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).</p>
<p>Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto &#8211; confermando la decisione del primo giudice &#8211; di dover aggiungere, all&#8217;importo indicato dal geometra P. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B., una somma (peraltro molto contenuta) per il &#8220;verosimile&#8221; ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all&#8217;estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell&#8217;inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.</p>
<p>Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 ottobre 2001 n. 12682</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
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		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione ordinaria]]></category>
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		<category><![CDATA[ripartizione delle spese]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando e come il proprietario dell'appartamento sotto la terrazza a livello è tenmuto a contribuire alla sua manutenzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Ugo FAVARA &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Ernesto LUPO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonio LIMONGELLI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Francesco TRIFONE &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>DBE, DNGC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIOVE, che li difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato SERGIO GIANELLO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMMOBILIARE T SRL;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>e sul 2° ricorso n 04454-99 proposto da:</p>
<p>T GUIDO &amp; FIGLIO SAS (già T GUIDO E FIGLIO SNC), con sede in Genova, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato CESARE GLENDI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>DBE, DNGC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIOVE, che li difende anche disgiuntamente all&#8217;avvocato SERGIO GIANELLO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al ricorso incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 125-98 della Corte d&#8217;Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 04-02-98 e depositata il 26-02-98 (R. G. 1198-87);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Stefano GIOVE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 9.2.82 la soc. Immobiliare T conveniva dinanzi il Tribunale di Genova DBE e DNGC per sentirli condannare alla eliminazione di tutte le infiltrazioni di acqua provenienti dall&#8217;appartamento e dal terrazzo a livello di quest&#8217;ultimi, oltre al risarcimento dei danni. RadicaT il contraddittorio, gli intimati contestavano la domanda assumendo che quali proprietari della terrazza soprastante i locali della società istante erano tenuti a partecipare alle necessarie opere di ripristino solo nella misura di un terzo mentre i residui due terzi erano a carico dei condomini che traevano utilità dal lastrico solare.</p>
<p>All&#8217;esito della istruttoria, il tribunale con sentenza del 23.9.1986 dichiarava che la spesa per i lavori di ripristino doveva essere ripartita ex art. 1126 c.c. e 15 del regolamento condominiale nella misura di due terzi e di un terzo, rispettivamente, a carico della attrice e dei convenuti che condannava, pertanto, al pagamento della somma di loro spettanza su lire sette milioni oltre rivalutazione ed interessi. A seguito di impugnazione della Immobiliare T, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 26.2.1998, in parziale riforma della prima decisione, condannava in solido il DBE e la DNGC a pagare alla soc. T la somma di lire 3.214.665, oltre rivalutazione ed interessi dal 4.10.85, nonché la somma di lire 354.000, oltre rivalutazione ed interessi dal 3.11.83. Compensava un terzo delle spese di entrambi i gradi condannando i convenuti appellati al pagamento dei residui due terzi e delle spese di consulenza in ragione della metà.</p>
<p>Osservava, tra l&#8217;altro, la Corte che non era provato che le infiltrazioni fossero state provocate da danneggiamenti alla sottostante impermeabilizzazione di cui si era resa responsabile la ditta che aveva effettuato il rifacimento della piastrellatura del terrazzo. In conformità del parere del consulente, la Corte riteneva che le infiltrazioni fossero ascrivibili alla vetustà della impermeabilizzazione del terrazzo di calpestio a livello dell&#8217;appartamento di proprietà dei convenuti. Doveva, quindi, ritenersi corretta l&#8217;applicazione degli artt. 1126 c.c. e 15 del regolamento condominiale.</p>
<p>I giudici di appello provvedevano, quindi, a quantificare i danni e le spese per eliminarli ponendo un terzo delle stesse a carico degli appellati dovendo trovare applicazione il richiamato art. 1126 c.c.</p>
<p>Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il DBE e la DNGC affidandolo a due motivi.</p>
<p>Ha resistito con controricorso la soc. T Guido che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi ai quali con controricorso hanno resistito i ricorrenti principali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.</p>
<p>Per ragioni logiche &#8211; giuridiche deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale.</p>
<p>Con il primo mezzo di impugnazione la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 1126, 2043, 2051, 2053, 2697 c.c., 112, 116 e 117 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di considerare che, in concreto, non era stata formulata domanda di rimborso spese condominiali, ma domanda per danni ex art. 2043 c.c. Deduce, ancora, la ricorrente che, trattandosi di terrazzo a livello di proprietà ed uso esclusivo, la responsabilità del DBE e della DNGC deriva dall&#8217;art. 2051 c.c. e comunque dalla colpa dei proprietari. Sostiene, da ultimo, la parte ricorrente che dagli atti emergerebbe la circostanza che le infiltrazioni si sono verificate dopo che i DBE &#8211; DNGC hanno seguito i lavori di rifacimento della piastrellatura del terrazzo.</p>
<p>La doglianza non ha fondamento.</p>
<p>Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità (SS.UU.3672-97, 9009-98) che in tema di condomini di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell&#8217;edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti; ne consegue che, a norma dell&#8217;art. 1126 c.c., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l&#8217;eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della predetta terrazza, onde dei danni cagionati all&#8217;appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti secondo i criteri di ripartizione di spesa stabiliti dall&#8217;art. 1126 c.c..</p>
<p>Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte genovese ha rilevato con insindacabile valutazione dei fatti che le infiltrazioni lamentate dalla Immobiliare T dovevano essere ascritte a vetustà della impermeabilizzazione del terrazzo di calpestio a livello dell&#8217;appartamento di proprietà della parte convenuta. Era, quindi, corretta l&#8217;applicazione degli artt. 1126 c.c. e 15 del regolamento del condominio e non degli artt. 2043, 2051. 2053 c.c. non essendo il fatto attribuibile a responsabilità dei proprietari del terrazzo a livello (sul punto e sulla esattezza delle argomentazioni dei secondi giudici cfr. Cass. 7727-00).</p>
<p>In effetti, esclusa qualsiasi responsabilità dei proprietari della terrazza a livello, i secondi giudici hanno con adeguata motivazione e correttamente fatto riferimento alla disciplina dettata dall&#8217;art. fl126 c.c., applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche a quelli minimi a meno di esplicite deroghe, ponendo i due terzi delle spese a carico dei proprietari dei locali sottostanti il terrazzo a livello di copertura ed un terzo a carico dei proprietari di quest&#8217;ultimo. Tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della parte ricorrente.</p>
<p>Con il secondo mezzo di annullamento la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 1123, 1126 c.c., 132 n. 4 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente trascurato di considerare che trattandosi di terrazzo a livello e non di lastrico solare le spese sostenute per eliminare le infiltrazioni di acqua non avrebbero dovute essere liquidate nella misura predetta ma quantomeno nella misura del 50% per ciascuna parte.</p>
<p>La censura è priva di pregio giuridico.</p>
<p>La equiparazione del terrazzo a livello con il lastrico solare è stata ritenuta, come si è avuto occasione di dire dinanzi, dalla giurisprudenza di questa Corte. Consegue che, sia pure per implicito, i giudici genovesi hanno motivato sul punto ritenendo applicabile l&#8217;art. 1126 c.c., per l&#8217;effetto dando alla fattispecie una diversa ma corretta soluzione.</p>
<p>Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. T, denunziata la violazione degli artt. 2043, 2697 c.c., 115 a 117 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell&#8217;art. 360 c.p.c. lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di accordare i danni subiti per la mancata utilizzazione dell&#8217;immobile in conseguenza delle infiltrazioni di acqua e dei lavori occorsi per eseguire le relative riparazioni.</p>
<p>La doglianza è infondata.</p>
<p>Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte del merito ha disatteso la domanda di danni collegabili al non utilizzo dei locali da parte della soc. T sul rilievo che la predetta società aveva in quel periodo fatto eseguire consistenti lavori per la trasformazione dell&#8217;immobile per cui gli eventuali ritardi di consegna erano riferibili a detti ultimi lavori e non già a quelli occorrenti per la eliminazione dei danni da infiltrazioni che solo per una minima parte interessarono l&#8217;immobile in oggetto.</p>
<p>La doglianza in effetti volge contro una apprezzamento di merito che in quanto esaurientemente motivato si sottrae al sindacato esercitabile da questa Corte.</p>
<p>Conclusivamente, va disatteso anche il terzo mezzo e con esso l&#8217;intero ricorso incidentale.</p>
<p>Con il primo motivo del ricorso principale il DBE e la DNGC, denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 stesso codice, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente posto i due terzi delle spese di entrambi i gradi a carico di essi ricorrenti nonostante la decisione fosse sfociata in una mera correzione di un errore valutativo, quantificazione delle spese di ripristino, per nulla modificativo nel merito della sentenza di primo grado.</p>
<p>La doglianza non ha fondamento.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte è costante nell&#8217;affermare che il regolamento delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito a condizione che sia rispettato il criterio della soccombenza e che non vi siano specifiche violazioni di legge o di tariffa.</p>
<p>Nella fattispecie, i secondi giudici, in accoglimento di specifico motivo di gravame, hanno compensato per un solo terzo le spese di entrambi i gradi ponendo i residui due terzi a carico dei convenuti, tenendo conto dell&#8217;esito della lite. Nessuna violazione dei principi anzidetti è ravvisabile nel caso concreto, onde il motivo non può che essere respinto.</p>
<p>Con il secondo mezzo di annullamento il DBE e la DNGC, denunziata la violazione dell&#8217;art. 90 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 stesso codice, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente posto le spese di consulenza per la metà a carico della T e per l&#8217;altra metà a carico di essi ricorrenti. Deducono sul punto i ricorrenti che ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede ed, in concreto, la consulenza espletata in fase di appello era stata richiesta dalla Immobiliare T.</p>
<p>Si osserva in contrario che le spese di consulenza non si sottraggono alla comune disciplina delle spese processuali e seguono, pertanto, la regola della soccombenza, salva applicazione della compensazione.</p>
<p>Trattandosi in buona sostanza di spese di causa, il regolamento delle stesse rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito con il solo limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa, circostanza quest&#8217;ultima non verificatasi nella specie.</p>
<p>Conclusivamente, vanno disattesi sia il ricorso principale che quello incidentale.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma il 10.4.2001.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 maggio 2012 n. 8010</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-maggio-2012-n-8010/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si possono suddividere le spese condominiali con criteri diversi da quelli previsti dallì'art. 1123 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25291/2010 proposto da:</p>
<p>V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONISZETTI 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE FIORDALISI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MANCINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61 C/O STUDIO FICOZZA, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato DI GIOVANNI PIETRO MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>V.L. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 511/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 08/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MANCINI Paolo, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI GIOVANNI Pietro Maria, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con sentenza del 16-1-2007 il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza l&#8217;impugnativa della delibera condominiale del 3-10-1997, e rigettava le altre impugnative proposte avverso le delibere condominiali del 4-12-1997 e del 17-2-2000 da V.L. nei confronti del Condominio (OMISSIS), condannando l&#8217;attrice alla rifusione delle spese di lite.</p>
<p>La V. proponeva appello avverso la predetta decisione, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda. Essa chiariva, in particolare, che l&#8217;impugnazione delle delibere condominiali del 4-12- 1997 e del 17-2-2000 riguardava l&#8217;aggravio ingiustificato dei costi che essa condomina avrebbe sostenuto in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico ed alla sostituzione di tutti i pannelli dei balconi, compresi quelli in buono stato conservativo; spese da ritenersi voluttuarie e non necessitate da alcuna imminente situazione di pericolo.</p>
<p>Con sentenza depositata in data 8-7-2010 la Corte di Appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva le spese del giudizio di primo grado, rigettando per il resto l&#8217;appello.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V., sulla base di sette motivi.</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Sostiene che oggetto delle delibere impugnate del 4-12-1997 e del 17-2-2000 era esclusivamente la nomina di un consulente da parte del Condominio per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario anche dal C.T.U. Rileva che il giudice del gravame, statuendo invece sulla necessità dei lavori, ha omesso di pronunciare sul punto decisivo della domanda, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello si è pronunciata sulle censure mosse dall&#8217;appellante con il primo motivo di gravame, evidenziando (v. pag. 5 della sentenza impugnata) che &#8220;i lavori inerenti la eliminazione della situazione di pericolo conseguente alle lesioni presenti sui parapetti dei balconi&#8221; erano &#8220;urgenti e non più differibili&#8221;, e che, pertanto, per l&#8217;assemblea condominiale appariva indispensabile &#8220;la nomina di un tecnico per la verifica e la quantificazione dei lavori da eseguirsi sui balconi in ragione della situazione di pericolo in atto&#8221;.</p>
<p>Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la V. lamenta la violazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c., e l&#8217;illogicità della motivazione.</p>
<p>Deduce che il giudice di appello è incorso nel vizio di eccesso di potere, in quanto non si è limitato ad esercitare il sindacato di legittimità sulle delibere assembleari impugnate, ma ne ha valutato il contenuto nel merito, senza considerare, peraltro, che l&#8217;impugnativa proposta riguardava esclusivamente la nomina di un tecnico per la redazione di un computo metrico per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello, nel dare atto che le delibere impugnate costituivano espressione del legittimo esercizio dei poteri discrezionali attribuiti all&#8217;assemblea condominiale, e nell&#8217;escludere che la spesa deliberata avesse carattere voluttuario, ha esercitato un sindacato di mera legittimità.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame hanno travisato le risultanze della prova testimoniale ed hanno omesso di valutare le prove documentali. Rileva che i condomini, incapaci di testimoniare, in quanto parti in causa, hanno riferito che l&#8217;incarico dato al perito per la redazione del computo metrico serviva per la trasformazione del balcone, mai deliberata, e non certamente per la sostituzione dei pannelli; e che dal computo metrico redatto dall&#8217;architetto F.G. si evince che la deliberazione di sostituzione dei pannelli implicava l&#8217;intervento su parti di proprietà esclusiva del singolo condomino.</p>
<p>Il motivo, nella parte in cui denuncia l&#8217;erronea valutazione della prova testimoniale, è inammissibile, non avendo alcuna correlazione con le ragioni poste a base della decisione, nella quale non si fa alcun riferimento alle deposizioni testimoniali rese dai condomini.</p>
<p>Anche le deduzioni svolte riguardo al contenuto del computo metrico redatto dall&#8217;architetto F. sono inammissibili, non risultando che con i motivi di gravame l&#8217;appellante abbia posto in dubbio la natura comune dei beni oggetto di intervento, e non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la V. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in relazione alla ritenuta inammissibilità per intervenuta decadenza della delibera assembleare del 3-10-1997.</p>
<p>Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la delibera assembleare che modifica i criteri di ripartizione delle spese condominiali è affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile mediante impugnativa da proporsi entro il termine di trenta giorni.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell&#8217;assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell&#8217;art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell&#8217;esercizio della attribuzioni assembleari previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., u.c., (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6- 1993, n. 6403).</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto che la delibera assembleare del 3-10-1997 non ha riguardato la modifica dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ma la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, nell&#8217;ambito dei criteri già stabiliti. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di mera annullabilità della delibera in esame, soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla data di comunicazione ai condomini assenti.</p>
<p>5) Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sulla invocata cessazione della materia del contendere, dovuta al fatto che con successiva delibera del 7-1-2002 l&#8217;assemblea ha optato per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sull&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;appellante con il quarto motivo di gravame, escludendo che la nuova delibera abbia prodotto un effetto sostitutivo delle delibere impugnate.</p>
<p>6) Con il sesto motivo, attinente alle spese, la ricorrente sostiene che, avendo la V. impugnato le delibere assembleari con cui veniva deliberata la nomina di un consulente per la redazione del computo metrico, il valore della causa non poteva essere considerato indeterminabile, ma doveva essere correlato al compenso spettante al tecnico.</p>
<p>Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non muovendo specifiche censure avverso le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, sul rilievo che la stessa aveva ad oggetto l&#8217;impugnazione, per motivi diversi, di una serie di delibere assemblea e, quindi, non concernenti il solo incarico al consulente.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado hanno considerato i lastroni di cemento armato di proprietà condominiale, laddove gli stessi, costituendo parte strutturale dei balconi aggettanti e svolgendo una funzione protettiva delle singole unità abitative, sono di proprietà esclusiva dei condomini.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, prospettando una questione che, come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello e che, pertanto, non può essere fatta valere nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>8) Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il Condominio si duole della violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonchè della contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione. Sostiene che il quinto motivo di appello proposto dalla V. non si fondava sulla eccessiva liquidazione delle spese, bensì sull&#8217;erronea individuazione dello scaglione tariffario di riferimento; e che, pertanto, la Corte di Appello, avendo confermato che la causa era di valore indeterminabile, non avrebbe potuto ridurre le spese liquidate dai giudice di primo grado.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di Appello, nel ridurre, in parziale accoglimento dell&#8217;ultimo motivo di gravame, le spese di primo grado in ragione della non complessità della materia, ha implicitamente ritenuto che le censure dell&#8217;appellante investissero non solo l&#8217;individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, ma la liquidazione delle spese nel suo complesso, e sul punto sono mancate specifiche censure da parte del ricorrente incidentale, attraverso il preciso riferimento a dati testuali idonei a palesare l&#8217;erroneità della valutazione espressa dal giudice di merito.</p>
<p>9) Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. In ragione delle reciproca soccombenza delle parti, va disposta l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2012<br />
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 febbraio 2012 n. 2236</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Prima della l. 220/2012 come si ripartivano le spese fra usufruttuario e nudo proprietario? Che vincoli avevano l'uno rispetto all'altro?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRENZONE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT&#8217;AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell&#8217;avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato SCALAMBRINO PASQUALE;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 569/2005 del TRIBUNALE DI ROMA &#8211; SEDE DISTACCATA DI DESIO, depositata il 19/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Bernardini Betti Valerio con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. Gamberini Mengenet Rodolfo difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. Mele Caterina difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.</p>
<p>Il S. proponeva appello al quale resisteva la B..</p>
<p>Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l&#8217;impugnazione e condannava l&#8217;usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall&#8217;attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull&#8217;usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato &#8220;insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1004 c.c. e dall&#8217;art. 1123 c.c., n. 2 e dall&#8217;art. 61 disp. att. c.c.&#8221; la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:</p>
<p>non ha considerato che il CTU ha escluso che l&#8217;usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;</p>
<p>- ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall&#8217;altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l&#8217;usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;</p>
<p>- non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perché nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p>2. Occorre premettere che, in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l&#8217;azione di regresso, sull&#8217;usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell&#8217;usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall&#8217;assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell&#8217;usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).</p>
<p>Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all&#8217;interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell&#8217;usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l&#8217;usufruttuario;</p>
<p>da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all&#8217;usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.</p>
<p>E&#8217; inoltre insufficiente la motivazione per la quale l&#8217;usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all&#8217;usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l&#8217;obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.</p>
<p>4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell&#8217;art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l&#8217;usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.</p>
<p>Il ricorso incidentale diretto all&#8217;annullamento della sentenza per quanto attiene all&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.<br />
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.<br />
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 25 giugno 2012 n. 10584</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-25-giugno-2012-n-10584/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fognante]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione spese]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[La presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117, n. 3 c.c. opera anche per l'impianto di scarico delle acque?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA METAPONTO 16, presso lo studio dell&#8217;avvocato ST PAPARELLA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato NOTARNICOLA VITO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 901/2005 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/04/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione 21.12.1990 M.C. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bari, il Condominio (OMISSIS), per sentirlo condannare alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare i rigurgiti di acque fecali nei locali di proprietà di essa attrice, determinati dal cattivo funzionamento delle condotte fognarie condominiali.</p>
<p>Il Condominio convenuto si costituiva dichiarando di essere disponibile ad eseguire le opere indicate nella relazione peritale per ing. S., redatta su incarico del convenuto stesso. Il Pretore, con sentenza 18.6.1996, condannava il condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. R..</p>
<p>A seguito di impugnazione del Condominio, con sentenza depositata il 1.4.95, il Tribunale di Bari accoglieva l&#8217;appello proposto nei confronti di M.C. e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma del capo a) della sentenza di primo grado, condannava il Condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. a seguito di nuova ispezione dei luoghi e del parziale mutamento dei fenomeni lamentati, opere consistenti nella &#8220;sostituzione del raccordo a gomito al piede della sola montante principale; innesto diretto della condotta di scarico del bagno, sito nel locale a piano terra, di proprietà dell&#8217;attrice, nel pozzetto condominiale, con separazione della condotta medesima dalle montanti di scarico delle cucine e dei bagni posti al livello superiore.</p>
<p>Osservava la Corte distrettuale che il C.T.U., richiamato a chiarimenti, aveva prospettato, per l&#8217;eliminazione del rigurgito di acque nere una soluzione alternativa, meno dispendiosa, giustificata dalla riduzione del fenomeno seguita ad una corretta manutenzione ordinaria dell&#8217;impianto di scarico condominiale e che parte appellata non aveva addotto alcun valido argomento per disattendere detta soluzione alternativa adottata in sentenza.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.C. articolando due motivi.</p>
<p>Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4 e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1032, 1033, 1047 c.c., poichè era stata disposta una servitù coattiva di tubazioni di acquedotto per le acque nere,attraverso i locali di essa M. &#8220;pur in presenza di una condotta condominiale già esistente, anche se mal funzionante, che attraversa l&#8217;androne, al solo fine di evitare una spesa più costosa per il condominio&#8221;;</p>
<p>2) violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto che parte appellata non avesse addotto alcun valido argomento per disattendere quanto affermato dal C.T.U. (nella perizia depositata il 2.7.2002) in relazione alla realizzazione di opere meno onerose per il Condominio, non tenendo conto che la M., sin dal primo scritto difensivo, si era opposta alla costituzione di una servitù a carico dei propri immobili che, comunque, sarebbero rimasti danneggiati dalla esecuzione delle opere indicate dal giudice di appello.</p>
<p>Le doglianze sub 1) e 2), da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate; dai chiarimenti forniti dal C.T.U. risulta che la tubazione da realizzare doveva servire esclusivamente i locali dell&#8217;attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie, non può, pertanto, trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 3 in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l&#8217;impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell&#8217;impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, &#8220;che presenta l&#8217;attitudine all&#8217;uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva&#8221; (Cfr. Cass. n. 583/2001; n. 9940/98).</p>
<p>Non è configurabile,conseguentemente, la lamentata costituzione di servitù, avuto riguardo al principio &#8220;nemini res sua servit&#8221;, a fronte dell&#8217;accertamento in fatto che le tubazioni realizzate, con le modalità di cui alla sentenza impugnata, servono esclusivamente i locali dell&#8217;attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente, diversità, comunque, non individuata neppure dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, va rigettato.</p>
<p>Nulla per le spese processuali del giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva del Condominio intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 14 giugno 2012 n. 9765</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Fognante e Scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fognante]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione spese]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si ripartiscono le spese all'impianto fognante quando le tubazioni non servono l'intiero condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>O.M.R. ((OMISSIS)), rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall&#8217;Avvocato SOLIMINI Nicola Fabrizio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vestricio Spurinna n. 105, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Alessandra Gallini;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>B.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, via c. Fracassoni n. 18, presso lo studio legale Venettoni (Avvocato Federico Bailo), rappresentata e difesa, per Procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avvocato PETRAROTA Vito;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Bari n. 1321 del 2009, depositata il 30 dicembre 2009;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio Del 20 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>che con atto di citazione notificato il 21 luglio 1994 L. M., proprietaria di unità immobiliari in un edificio in condominio con O.M.R., conveniva quest&#8217;ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.400.000, oltre IVA, per la spesa occorsa per la riparazione di una rottura di una condotta fognaria condominiale, con conseguente sversamento di liquami in locale scantinato, di proprietà dell&#8217;attrice;</p>
<p>che la convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava la domanda, sostenendone l&#8217;infondatezza in quanto, ex art. 1110 cod. civ., il diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune era dovuto solo in caso di &#8220;trascuratezza&#8221; degli altri partecipanti; circostanza questa, a detta della convenuta, non verificatasi nel caso di specie, in quanto la stessa, informata della rottura della condotta fognaria, si era recata con un proprio tecnico all&#8217;interno del locale scantinato e aveva concordato con la parte attrice che, nel caso in cui fosse stato necessario procedere all&#8217;esecuzione di lavori, agli stessi avrebbe assistito un tecnico di propria fiducia;</p>
<p>che la causa si concludeva con la condanna della convenuta al pagamento dell&#8217;intera somma occorsa per la riparazione della condotta fognaria nonchè delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u., come anticipate dall&#8217;attrice;</p>
<p>che avverso tale sentenza proponeva appello O.M.R.;</p>
<p>che ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1321 del 2009, depositata in data 30 dicembre 2009, in accoglimento dell&#8217;appello principale e di quello incidentale condizionato: a) condannava la ricorrente al pagamento in favore di L.M. della somma di Euro 865,32, oltre interessi al tasso legale anno per anno vigente dal 21 luglio 1994 al saldo, per la spesa occorsa per la riparazione della condotta fognaria condominiale e per la bonifica del vano cantinato; b) poneva le spese di c.t.u., come liquidate con decreto 12 settembre 2002, a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, con condanna della O. al rimborso, in favore di L.M., della metà della somma già versata, quale anticipataria, in virtù del suddetto decreto, al consulente tecnico di ufficio; c) compensava per un terzo le spese del doppio grado di giudizio, condannando la ricorrente al pagamento in favore di L.M. dei restanti due terzi;</p>
<p>che per la cassazione di questa sentenza O.M.R. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, notificato a B. S., quale eredi di L.M., la quale ha resistito con controricorso e ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:</p>
<p>&#8220;(&#8230;) Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza di appello per violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver la Corte di appello accolto la domanda attrice sulla base di una diversa causa petendi, in assenza di una impugnazione incidentale che giustificasse una pronuncia di tal genere. La parte appellata, infatti, nel contestare la fondatezza dell&#8217;impugnazione, aveva sostanzialmente condiviso il ragionamento del giudice di primo grado, il quale aveva posto a fondamento del diritto al rimborso della somma occorsa per i lavori il presupposto dell&#8217;urgenza degli stessi. Ciò nonostante, la Corte di appello è comunque pervenuta ad una pronuncia di condanna sulla base dell&#8217;esistenza di un accordo intervenuto tra le parti avente ad oggetto l&#8217;esecuzione dei lavori, ritenendo cosi che il diritto al rimborso sia sorto per effetto di un vincolo solidale tra le parti in forza di un&#8217;obbligazione di tipo contrattuale, e non, come riconosciuto dai giudici di primo grado, ex lege, per effetto dell&#8217;attinenza della spesa ad un bene comune e dell&#8217;urgenza dell&#8217;anticipazione da effettuare.</p>
<p>Con il secondo motivo del ricorso principale la O. lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1326, 1703, 1104 e 1134 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto prestato il consenso al conferimento dell&#8217;incarico per l&#8217;esecuzione delle opere, nonchè, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, una grave contraddittorietà della motivazione su tale punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene di non aver mai prestato un valido consenso all&#8217;esecuzione delle opere e ciè è testimoniato dal fatto che essa, chiedendo di poter esaminare il preventivo dei costi per le riparazioni, si riservava il diritto di approvarlo previa valutazione delle opere necessarie e delle pretese economiche vantate dalla ditta di fiducia della Signora L..</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 1134 cod. civ., per avere la Corte d&#8217;appello ritenuto sussistente il presupposto dell&#8217;urgenza che condiziona il diritto del condomino che abbia anticipato una spesa per la cosa comune ad ottenere il rimborso degli altri partecipanti; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in materia di disponibilità e di valutazione delle prove e, ancora, una grave contraddittorietà della motivazione su tale punto decisivo della controversia. La ricorrente, a tal proposito, ritiene che la controparte abbia disatteso gli impegni assunti in occasione del sopralluogo del 21 dicembre 1993, dando luogo all&#8217;esecuzione delle riparazioni senza attendere la partecipazione del suo tecnico al saggio ispettivo, nè la valutazione di congruità del preventivo. Tali accordi, a detta della ricorrente, sarebbero inoltre testimonianza di come i lavori non fossero indifferibili, atteso che non risultava alcuna dimostrazione di urgenza sopravvenuta.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la O. lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d&#8217;appello ritenuto provato il credito vantato dall&#8217;appellata nonchè, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su tale punto decisivo della controversia. Viene ritenuta erronea e parziale la valutazione degli elementi di prova da parte della corte territoriale, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità del teste S., non considerando, invece, la labilità di memoria di quest&#8217;ultimo e la conseguente inattendibilità, Con l&#8217;ultimo motivo la ricorrente principale denuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., per aver disposto la condanna al pagamento di una quota pari al 50% della spesa per le riparazioni della cosa comune sostenuta dall&#8217;appellata anzichè di una quota pari ai valori millesimali della sua porzione immobiliare.</p>
<p>Con il ricorso incidentale L.M. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., nonchè l&#8217;insufficiente motivazione in merito a un punto decisivo della controversia. La ricorrente incidentale sostiene, in particolare, che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente accolto l&#8217;appello proposto dall&#8217;odierna ricorrente, affermando che ella non avrebbe formulato espressa domanda di condanna della O. a rimborsarle l&#8217;intero importo della riparazione.</p>
<p>In merito alla violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., la L. rileva che la corretta interpretazione dello stesso, secondo cui le spese relative alle cose destinate a servire i condomini in misura diversa vanno ripartite in proporzione all&#8217;uso che ciascuno può farne, avrebbe dovuto portare ad accollare per intero le spese relative ai lavori eseguiti alla sola ricorrente, essendo la tubazione di cui si discute asservita unicamente al suo appartamento.</p>
<p>(&#8230;) Vanno preliminarmente affrontate e rigettate le prime due eccezioni sollevate dalla controricorrente.</p>
<p>Per quel che attiene all&#8217;improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine semestrale indicato dall&#8217;art. 327 cod. proc. civ., si può osservare come tale norma, introdotta ad opera della L. n. 69 del 2009, non operi per il presente ricorso. Come espressamente stabilito dall&#8217;art. 58 della legge appena citata, le disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile in essa contenute, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore; ciò basta ad escludere l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 327 cod. proc. civ., come novellato dalla Legge del 2009, al ricorso in questione, risalendo l&#8217;inizio del giudizio di primo grado al 1994.</p>
<p>Da rigettarsi è anche la censura avente ad oggetto la violazione del principio di autosufficienza. La formulazione del ricorso permette, infatti, una compiuta ricostruzione dei fatti di causa e l&#8217;adeguata motivazione delle varie censure, anche attraverso la riproduzione della sentenza gravata nei punti che si assumono in contrasto con le disposizioni normative indicate. Si deve quindi escludere che la ricorrente si sia limitata a prospettare un mero approdo ermeneutico differente rispetto a quello accolto dal giudice del grado precedente.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto la presunta violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), è infondato.</p>
<p>Pare opportuno ricordare che, sulla scorta di orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, tale principio implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell&#8217;azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (Cass. n. 27727 del 2005). Viene ulteriormente specificato, per quel che qui interessa, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutimi (piantina appellatimi, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all&#8217;applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall&#8217;istante.</p>
<p>Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice d&#8217;appello che, rimanendo nell&#8217;ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. n. 20652 del 2009).</p>
<p>Pare allora evidente l&#8217;infondatezza della censura sul punto. Nel caso di specie, infatti, la Corte d&#8217;appello ha fondato la propria decisione sulla sussistenza dell&#8217;urgenza dei lavori da effettuare, requisito già rilevato in primo grado, mentre si è soltanto limitata ad evidenziare, come dato di fatto, la sussistenza del preventivo accordo.</p>
<p>Il secondo e il terzo motivo di ricorso, suscettibili di essere esaminati congiuntamente, sono infondati.</p>
<p>La ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme indicate (artt. 1326, 1703, 1104, 1134 cod. civ. e artt. 115, 116 cod. proc. civ.) nonchè la grave contraddittorietà della motivazione su tali punti decisivi, chiede, sostanzialmente, una diversa valutazione dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l&#8217;apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall&#8217;analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente;</p>
<p>l&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell&#8217;ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l&#8217;esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass., sez. 6, n. 7921 del 2011). Inoltre, è opportuno aggiungere che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l&#8217;individuazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.</p>
<p>Questi vizi non possono però consistere nella difformità dell&#8217;apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 11936 del 2003). E&#8217; allora evidente che non possono accogliersi le contestazioni della ricorrente circa la sussistenza dell&#8217;accordo delle parti sui lavori da eseguire ovvero del requisito dell&#8217;urgenza, in quanto elementi già accertati dalla Corte territoriale.</p>
<p>I giudici di merito, come è dato leggere in sentenza, non solo hanno accertato l&#8217;urgenza dei lavori, ritenendoli indifferibili secondo il criterio del bonus pater familias, ma hanno anche ritenuto che sul punto si fosse raggiunto un accordo, non avendo l&#8217;odierna ricorrente contestato in alcun modo il preventivo di spesa inviatole a seguito del sopralluogo effettuato in presenza dell&#8217;Ing. N., chiamato dalla stessa. Nè può dirsi contraddittoria la motivazione su tali punti avendo la Corte d&#8217;appello adeguatamente motivato in fatto e in diritto il proprio convincimento, attraverso un chiaro esame dei fatti considerati.</p>
<p>Analogo ragionamento può svolgersi in relazione al quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè l&#8217;insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, in quanto la Corte d&#8217;appello avrebbe ritenuto provato il credito vantato dalla resistente. La ricorrente contesta in particolare l&#8217;attendibilità del teste S., lamentando una erronea e parziale valutazione degli elementi di prova da parte dei giudici di secondo grado.</p>
<p>Il motivo di ricorso deve essere rigettato. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull&#8217;attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un&#8217;esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009).</p>
<p>Nel caso di specie, poi, risulta del tutto coerente il percorso argomentativo seguito dalla Corte d&#8217;appello nel giustificare l&#8217;attendibilità e la genuinità del teste.</p>
<p>Infine, il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell&#8217;art. 1123 cod. civ., in merito alle ripartizioni delle spese, per avere il giudice di merito condannato la ricorrente al pagamento di una quota pari al 50% della spesa per la riparazione della cosa comune anzichè di una quota pari ai valori millesimali della sua porzione immobiliare è inammissibile, stante la sua genericità. La ricorrente, infatti, si è limitata ad un generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, non adempiendo quindi al preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione (Cass. n. 11984 del 2011);</p>
<p>cosa, questa, che in relazione a tale motivo di ricorso è del tutto mancante. La quota pari ai valori millesimali della porzione immobiliare, sulla cui base la Corte di appello avrebbe dovuto determinare l&#8217;importo della somma dovuta, viene infatti solo genericamente invocata dalla ricorrente, senza allegare di avere documentato nei gradi di merito quale fosse l&#8217;esatta ripartizione millesimale del fabbricato in questione, e quindi senza fornire elementi idonei a sorreggere una pronuncia sul punto.</p>
<p>Anche il ricorso incidentale è infondato.</p>
<p>Dalla sentenza d&#8217;appello non risulta, infatti, che in primo grado la L. abbia agito per l&#8217;intero rimborso delle spese sostenute ma soltanto per la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 1.400.000, oltre IVA, importo questo pari a circa la metà della somma sborsata (L. 2.850.000 oltre IVA). Non può neanche dirsi violato l&#8217;art. 1123 cod. civ., comma 2, sulla ripartizione delle spese. I giudici d&#8217;appello hanno infatti ritenuto, argomentando compiutamente in fatto e in diritto, che, nel caso di specie, la disciplina da applicare non fosse quella dettata per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, ex art. 1123 cod. civ., comma 3, bensì quella dell&#8217;art. 1123 cod. civ., comma 1, secondo cui le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (mancante nel caso di specie). In particolare, i condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell&#8217;edificio e, come già affermato dalla Suprema Corte, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (Cass. n. 583 del 2001). Ciò detto, e non risultando alcun titolo contrario, trattandosi nel caso di specie della riparazione di un condotto che, partendo dal pavimento del secondo piano dell&#8217;edificio attraversa con andamento verticale gli altri due piani, vale la presunzione ex art. 1117 c.c., comma 3 (secondo cui le fognature ed i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio) e per la ripartizione delle spese, di conseguenza, opera il regime di cui all&#8217;art. 1123 cod. civ..</p>
<p>Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio&#8221;;</p>
<p>che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, non apparendo le critiche svolte dalla ricorrente principale nella memoria depositata in prossimità della discussione del ricorso idonee ad indurre a diverse conclusioni;</p>
<p>che in particolare, deve ritenersi insussistente la denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ribadita con diffuse argomentazioni nella memoria difensiva sulla base del rilievo della incompatibilità del concorrente riferimento alla sussistenza del consenso della medesima ricorrente alla esecuzione dei lavori, e della urgenza degli stessi, atteso che, nella decisione impugnata, appaiono particolarmente illustrate le ragioni in base alle quali la Corte d&#8217;appello ha desunto l&#8217;esistenza del consenso della ricorrente alla esecuzione dei lavori; consenso che, secondo quanto riportato a pag. 12, costituiva la effettiva causa petendi della domanda proposta dalla L.;</p>
<p>che pertanto, pur se quest&#8217;ultima aveva anche dedotto l&#8217;esistenza della urgenza nella esecuzione dei lavori, la ratio della sentenza impugnata va ravvisata, coerentemente alle deduzioni svolte nell&#8217;atto introduttivo, nel consenso alla esecuzione dei lavori che la Corte d&#8217;appello, con accertamento in fatto adeguatamente e logicamente motivato, ha ritenuto fosse nella specie stato manifestato dalla odierna ricorrente;</p>
<p>che conclusivamente, tanto il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati;</p>
<p>che, in ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
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