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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Responsabilità del Condominio</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10053/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9140</title>
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		<pubDate>Mon, 19 May 2014 20:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitò]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[il condominio è responsaile per gli incidenti avvenuti al suo interno.. ma se la vittima è un condomino...?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ALESSANDRO Paolo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1532/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 9598/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;ALESSANDRO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti del Condominio di (OMISSIS), in relazione ad un sinistro occorsole all&#8217;interno dello stabile condominiale il (OMISSIS).</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2051 e 2697 cod. civ., assumendo che la responsabilita&#8217; oggettiva di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., sarebbe incompatibile con la prova del nesso di causalita&#8217; richiesta dal giudice di appello.</p>
<p>1.1.- Il mezzo e&#8217; infondato, attesa la diversita&#8217; ontologica tra la colpa ed il nesso di causalita&#8217;. Anche nel regime di cui all&#8217;articolo 2051 cod. civ., e&#8217; necessaria dunque la prova del nesso di causalita&#8217;.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si duole che nella sentenza impugnata si faccia riferimento solo al materiale di risulta e non anche agli altri fattori di pericolo emersi dall&#8217;istruttoria.</p>
<p>2.1.- Il mezzo e&#8217; inammissibile, in quanto &#8211; secondo la sentenza &#8211; e&#8217; esclusa la prova del nesso di causalita&#8217; e dunque ogni questione in tema di colpa e&#8217; irrilevante e comunque assorbita dalla ritenuta responsabilita&#8217; del condominio ex articolo 2051 cod. civ..</p>
<p>3.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, ha poi contraddittoriamente affermato l&#8217;insufficienza di tale prova.</p>
<p>3.1.- Il terzo motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>Accertate in fatto l&#8217;esistenza di &#8220;materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale&#8221; e la caduta della (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha tuttavia conferito determinante valenza in punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta alla circostanza che &#8220;nessun testimone e&#8217; stato in grado di precisare le modalita&#8217; della caduta&#8221;.</p>
<p>A parte il rilievo che non e&#8217; immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta quand&#8217;anche avesse materialmente assistito all&#8217;evento (in ipotesi, conseguito ad una &#8220;scivolata&#8221;), e&#8217; ovvio che in casi quale quello di specie la causa e&#8217; sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.</p>
<p>Cosi&#8217;, ad esempio, se un&#8217;autovettura slitta in un punto della strada dov&#8217;e&#8217; presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potra&#8217; essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalita&#8217; del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e cosi&#8217; via.</p>
<p>Il vizio della motivazione sta allora nell&#8217;aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perche&#8217; non v&#8217;erano testi che avessero assistito alle modalita&#8217; della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell&#8217;apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, cosi&#8217; consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com&#8217;e&#8217; noto una regola di giudizio.</p>
<p>Il che non avrebbe comunque impedito &#8211; nell&#8217;ambito dell&#8217;apprezzamento dei fatti che compete al giudice del merito &#8211; di ritenere, in ipotesi, che la qualita&#8217; di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosita&#8217; del contesto, le imponesse una particolare cautela nell&#8217;affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell&#8217;accadimento del fatto.</p>
<p>4.- Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, rigettati i primi due, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 12 aprile 2013, n. 9031</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio non ottempera l'ordine del comune di rinforzare un muro e l'ente pubblico provvede, chi paga?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16891/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CALASCIBETTA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 129/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CALTANISSETTA del 4.6.2010, depositata il 25/06/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>La Corte:</p>
<p>ritenuto che:</p>
<p>- si e&#8217; proceduto nelle forme di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 11 ottobre 2000 il Tribunale di Enna condanno&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, a pagare al Comune di Calascibetta la somma di lire 33.629.395, oltre agli interessi, a rimborso di un pari importo che l&#8217;ente aveva speso per il consolidamento di un muro pericolante, essendo rimasta ineseguita il provvedimento con cui era stata ordinata ai proprietari del manufatto l&#8217;esecuzione di tali lavori.</p>
<p>Adita dai soccombenti, la Corte d&#8217;appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 giugno 2010 ha parzialmente riformato la decisione, rigettando la domanda del Comune nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; riducendo al 55% della somma suddetta la condanna di (OMISSIS), e per lei dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Le altre parti non hanno svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Con il motivo addotto a sostegno dell&#8217;impugnazione i ricorrenti lamentano che la Corte d&#8217;appello ha erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la loro dante causa fosse comproprietaria del muro in questione e fosse tenuta quindi alla sua riparazione. Si sostiene che la motivazione della decisione e&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria, in quanto il giudice di secondo grado: &#8211; ha trascurato di considerare che la condominialita&#8217; del manufatto doveva essere esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un sovrastante giardino di proprieta&#8217; altrui; e&#8217; incorso in una incoerenza logica, riconoscendo che non vi era prova della qualita&#8217; di comproprietari degli altri destinatari dell&#8217;ordinanza di ripristino emessa dal Comune, non potendosi tale prova ricavare da una scrittura di impegno all&#8217;esecuzione dei lavori, firmata (anche) da (OMISSIS).</p>
<p>La doglianza appare priva del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale il primo motivo dell&#8217;appello di (OMISSIS) (con il quale si prospettava la tesi ora riproposta in sede di legittimita&#8217;) e&#8217; stato dichiarato inammissibile perche&#8217; concretante una eccezione &#8220;nuova&#8221;, come tale preclusa nel giudizio di secondo grado. A questo proposito, nessuna concreta e specifica censura e&#8217; stata formulata dai ricorrenti.</p>
<p>Nel contesto del ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono anche della mancata rideterminazione, da parte della Corte d&#8217;appello, del quantum sia del credito vantato dal Comune sia dei relativi interessi.</p>
<p>La deduzione risulta affetta da genericita&#8217;, non essendo state rivolte critiche di sorta a quanto e&#8217; stato esposto nella sentenza impugnata circa la dimostrazione dell&#8217;importo dovuto, data dal Comune mediante la produzione della nota spese dei lavori, della deliberazione di approvazione della contabilita&#8217; finale, della fattura dell&#8217;impresa esecutrice; ne&#8217; i ricorrenti hanno chiarito alcunche&#8217; in ordine al loro accenno agli interessi.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi&#8221;.</p>
<p>- le parti non si sono avvalse delle facolta&#8217; di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;</p>
<p>- il ricorso viene pertanto rigettato;</p>
<p>- non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[impalcature]]></category>
		<category><![CDATA[interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22132/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa individuale denominata &#8221; (OMISSIS)&#8221; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l&#8217;impresa edile (OMISSIS) e l&#8217;ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell&#8217;ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell&#8217;edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato &#8211; a loro dire &#8211; dalla presenza di un ponteggio eretto per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).</p>
<p>L&#8217;impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto&#8217; la domanda e la propria responsabilita&#8217;, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.</p>
<p>La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.</p>
<p>Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l&#8217;impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall&#8217;impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.</p>
<p>La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall&#8217;impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita&#8217;, riducendo la condanna dell&#8217;impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita&#8217; concorrente del condominio nella misura del 50%.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata impugnata da quest&#8217;ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);</p>
<p>Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell&#8217;inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell&#8217;incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita&#8217;) riferibili in via esclusiva all&#8217;appaltatore.</p>
<p>Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).</p>
<p>Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita&#8217; del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.</p>
<p>Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l&#8217;altrettanto indiscutibile contenuto dell&#8217;articolo 1 delle allegate condizioni generali dell&#8217;appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita&#8217; di una qualsivoglia responsabilita&#8217; del condominio ricorrente, alla luce di una piu&#8217; che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4799</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[accidentalità]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[colpa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[terzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto si estende la copertura offerta dalla clausola "[i danni] involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" che si rinviene nelle polizze RC condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17332/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS) nella qualita&#8217; di amministratore del Condominio del (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) in persona della dirigente dell&#8217;Area Liquidazione Direzionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2477/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2006, R.G.N. 4857/2002;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammssibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 luglio 2006, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha rigettato l&#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 98 del 27 dicembre 2001.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo era stato adito da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire condannare il Condominio di via (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprieta&#8217; a seguito della rottura, in data (OMISSIS), della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.</p>
<p>Il Condominio si era costituito per resistere alla domanda ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la (OMISSIS) S.P.A. per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Quest&#8217;ultima si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale di Napoli aveva condannato il Condominio convenuto al risarcimento dei danni spettanti a ciascuno degli attori, oltre che al pagamento in loro favore delle spese di lite; aveva rigettato la domanda di garanzia, dichiarando compensate le spese tra il convenuto e la societa&#8217; assicuratrice chiamata in causa.</p>
<p>2.- Proposto appello da parte del Condominio, al fine di chiedere la condanna della (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle somme dovute dal Condominio agli attori originari per risarcimento e spese di lite e costituitasi la societa&#8217; appellata, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha, come detto, rigettato il gravame, ritenendo che, poiche&#8217; la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilita&#8217; civile verso terzi ricopriva &#8220;i danni involontariamente cagionati a terzi&#8230; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione&#8221;, per il sinistro per cui e&#8217; causa la garanzia non fosse operativa perche&#8217; il medesimo non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;. Ha cosi&#8217; confermato anche le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; ha compensato tra le parti le spese del grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza il Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, propone ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>La (OMISSIS) S.P.A. resiste con controricorso.</p>
<p>Non si difendono gli altri intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Pregiudiziale risulta l&#8217;esame congiunto del secondo e del terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui appresso.</p>
<p>Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.</p>
<p>Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto (settore A, punto 1.1. lettera e) sono inclusi tra i rischi assicurati anche quelli causati da colpa grave dell&#8217;assicurato e, con specifico riferimento alla responsabilita&#8217; civile si legge che &#8220;La Compagnia si obbliga a tenere indenne l&#8217;Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e&#8217; stipulata l&#8217;assicurazione. L&#8217;assicurazione vale anche per la responsabilita&#8217; civile che possa derivare all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;.</p>
<p>Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto nel capo specifico riguardante la responsabilita&#8217; civile, il ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;Appello, interpretando il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l&#8217;operativita&#8217; della garanzia nell&#8217;ipotesi della colpa grave, poiche&#8217; ogni ipotesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall&#8217;assicurazione.</p>
<p>1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ., nonche&#8217; degli articoli 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all&#8217;esistenza della garanzia ed all&#8217;interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118 del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che l&#8217;argomentazione della Corte d&#8217;Appello, secondo cui fatto accidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore, comporterebbe la violazione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. nonche&#8217; delle norme sull&#8217;interpretazione dei contratti sopra richiamate. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei soli casi in cui puo&#8217; operare la responsabilita&#8217; civile, vale a dire nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di colpa non esisterebbe nemmeno l&#8217;obbligo risarcitorio dell&#8217;assicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ricorrente conclude rilevando che il termine &#8220;accidentale&#8221;, di cui alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba essere inteso ed interpretato nel senso che l&#8217;assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso; osserva, altresi&#8217;, che questa interpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel secondo motivo, relativamente all&#8217;esistenza di apposita clausola che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmente, di dolo.</p>
<p>2.- I motivi sono volti a censurare l&#8217;interpretazione della clausola contrattuale, il cui testo e&#8217; stato sopra riprodotto. In particolare, la Corte d&#8217;Appello ha inteso la copertura assicurativa per la responsabilita&#8217; civile verso terzi come relativa a &#8220;fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore&#8221;, nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una &#8220;condotta omissiva&#8221; dell&#8217;assicurato, quando, come, nella specie, questa concretizzi &#8220;un&#8217;ipotesi di comportamento colposo significativo&#8221;.</p>
<p>Le censure sono fondate.</p>
<p>Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio per il quale &#8220;l&#8217;assicurazione della responsabilita&#8217; civile, mentre non puo&#8217; concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe&#8217; a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita&#8217;, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l&#8217;estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e&#8217; correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi&#8221; (cosi&#8217;, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonche&#8217;, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).</p>
<p>Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.</p>
<p>2.1.- Quest&#8217;ultimo, d&#8217;altronde, trova riscontro nelle clausole contrattuali menzionate in ricorso.</p>
<p>Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del Condominio come &#8220;comportamento colposo significativo&#8221;), ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell&#8217;assicurato. Pertanto, e&#8217; fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, sia dell&#8217;apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>Inoltre, la contrapposizione di fatto &#8220;accidentale&#8221; a fatto &#8220;doloso&#8221;, quale risulta dal principio sopra richiamato, e&#8217; coerente col testo dell&#8217;inciso finale della clausola esaminata dalla Corte d&#8217;Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia all&#8217;ipotesi della responsabilita&#8217; civile &#8220;che possa deriva all&#8217;Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere&#8221;, cosicche&#8217; ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso assicurato, in coerenza con la previsione dell&#8217;articolo 1917 cod. civ. E cio&#8217;, ad ulteriore riprova che per fatto &#8220;accidentale&#8221; si debba intendere fatto &#8220;colposo&#8221; quale contrapposto a &#8220;doloso&#8221;, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un&#8217;apposita previsione, quale quella appena riportata, per il relativo ampliamento. E&#8217; corretta, quindi, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa rilevare l&#8217;incoerenza dell&#8217;interpretazione del giudice di merito che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo, la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.</p>
<p>2.2.- L&#8217;indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si intende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resistente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa &#8220;inconsapevole&#8221; e colpa con &#8220;previsione&#8221;, al fine di sostenere che la seconda escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consentirebbe l&#8217;operativita&#8217;. Si e&#8217; gia&#8217; evidenziato come, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull&#8217;assicurazione per la responsabilita&#8217; civile desumibili dall&#8217;articolo 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilita&#8217; civile verso terzi.</p>
<p>3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra&#8217; al principio di diritto sopra ribadito. L&#8217;accoglimento dei detti motivi, comporta l&#8217;assorbimento del primo, col quale sono dedotti ulteriori profili di erroneita&#8217; nell&#8217;interpretazione del contratto di assicurazione prodotto in atti.</p>
<p>Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d&#8217;Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 10 ottobre 2012, n. 17268</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi tra condominio e costruttore è responsabile se i danni causati sono diretta conseguenza dei vizi di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19313/07) proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.p.a. (gia&#8217; (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a pag. 8 del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) s.c.r.t. (gia&#8217; (OMISSIS) s.c.r.l.) domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), IMPRESA (OMISSIS) s.r.l. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a. domiciliata presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS) e ARCH. (OMISSIS) domiciliato presso l&#8217;Avv.to (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano n. 756 depositata il 13 marzo 2007.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte ricorrente, e (OMISSIS) e (OMISSIS), per parti resistenti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto o inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2000 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio (OMISSIS) deducendo copiose infiltrazioni d&#8217;acqua nella loro cantina, per cui ne chiedevano la condanna all&#8217;esecuzione delle opere necessarie all&#8217;eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre al ristoro dei danni subiti.</p>
<p>Instaurato il contraddicono, nella resistenza del Condominio, che in via preliminare chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) s.c.r.l., la quale aveva a suo tempo assegnato gli appartamenti e che aveva riconosciuto i vizi lamentati, attivandosi in parte per eliminarli, costituita anche la terza chiamata (OMISSIS) (Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione (OMISSIS)), incorporante per fusione la (OMISSIS), che eccepiva la decadenza degli attori e del Condominio dalla garanzia, nonche&#8217; la maturata prescrizione, chiedendo ed ottenendo di chiamare a sua volta in causa la s.r.l. Ing. (OMISSIS), appaltatrice dell&#8217;edificio, la quale nel costituirsi eccepiva la propria carenza di legittimazione, nonche&#8217; la decadenza e prescrizione ex articolo 1669 c.c., oltre a chiedere ed ottenere di chiamare in causa anche l&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori e l&#8217;Impresa Ing. (OMISSIS), quale societa&#8217; subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione, e quest&#8217;ultima nel costituirsi, a sua volta, chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per essere dalle stesse manievata, le quali nel costituirsi sostenevano l&#8217;estraneita&#8217; dell&#8217;evento dannoso al rischio assicurato, il Tribunale adito, rilevato che gli attori avevano concluso solo nei confronti del CONDOMINIO, rigettava la domanda attorea e dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alle numerose domande di garanzia e di manleva dei terzi chiamati.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), i quali invocavano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., la Corte di appello di Milano, nella resistenza del CONDOMINIO, integrato il contraddittorio nei confronti delle restanti parti, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata condannava il CONDOMINIO ad eseguire le opere analiticamente descritte nella c.t.u.; respingeva la domanda attorea di risarcimento; respingeva la domanda di garanzia spiegata dal CONDOMINIO nei confronti della (OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS)) per mancata denuncia dei vizi; respingeva anche la domanda in manleva spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti della Impresa (OMISSIS) per essere la denuncia dei difetti de quibus oltre il termine di giorni 60 di cui all&#8217;articolo 1667 c.c.; del pari veniva respinta la domanda in garanzia spiegata nei confronti della Impresa (OMISSIS) per decorrenza dei termini previsti dagli articoli 1667 e 1669 c.c., da cui discendeva anche il rigetto delle domande di garanzia da quest&#8217;ultima spiegata nei confronti delle assicurazioni (OMISSIS) e (OMISSIS); infine, pure infondata veniva ritenuta la domanda spiegata dalla (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;arch. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, non emergendo dalla documentazione in atti elementi idonei a fondare una responsabilita&#8217; autonoma di detto professionista.</p>
<p>A sostegno della adottata decisione la corte distrettuale evidenziava che dal tenore della c.t.u., diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andava ravvisata la responsabilita&#8217; del CONDOMINIO ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. dovendosi il danno ritenere cagionato non da un comportamento del custode, ma dalla cosa in custodia, ossia nell&#8217;ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, responsabilita&#8217; superabile solo dalla prova liberatoria avente ad oggetto il superamento della presunzione di colpa ovvero il caso fortuito.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CONDOMINIO, che risulta articolato su sette motivi, al quale hanno resistito i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS) con separati controricorsi. Il CONDOMINIO ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., comma 1, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. e all&#8217;articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5, nonche&#8217; i vizio di motivazione per avere la corte di merito accolto la domanda attorea pur in assenza di prova, in entrambi i gradi di giudizio, delle continue infiltrazioni e dei continui allagamenti esistenti nella cantina di loro proprieta&#8217;, come emergeva dalla stessa consulenza tecnica di ufficio, di cui il giudice del gravame avrebbe estrapolato alcune frasi per basare il suo convincimento. Conclude il motivo il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione: a) al violato articolo 2697 c.c., comma 1, disapplicato dalla Corte di appello per omesso onere della prova da parte degli attori &#8211; appellanti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) in entrambi i gradi del giudizio di merito; b) al violato articolo 2051 c.c., erroneamente applicato dalla Corte di appello, nonostante l&#8217;inesistenza del &#8220;danno cagionato&#8221; alle cose in custodia e nonostante gli eseguiti interventi del condominio nel corso del 1999; c) al violato articolo 155 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; d) al violato articolo 166 c.p.c. per avere la Corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica d&#8217;ufficio; e) al violato articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5 per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza appellata stante l&#8217;omessa specifica indicazione dei mezzi di prova e l&#8217;omessa produzione documentale da parte degli attori appellanti&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo viene dedotta la omessa pronuncia su espressa domanda del Condominio con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; il vizio di motivazione per avere la corte di merito evidenziato che il ricorrente fin dalle sue prime difese aveva sostenuto la carenza di legittimazione passiva, ma poi non aveva speso alcuna argomentazione sul punto. In ragione di cio&#8217;, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi e&#8217; stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360, comma 1, n. 3 e/o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda formulata dal Condominio di via (OMISSIS) e relativa alla carenza di legittimazione passiva&#8221;.</p>
<p>Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito riconosciuto a responsabilita&#8217; del Condominio sulla base della relazione peritale, nonostante questa non costituisca prova in senso tecnico.</p>
<p>Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione a) al violato articolo 2697 c.c. per avere la corte di appello considerato la relazione del c.t.u. quale prova documentale a favore degli attori, nonche&#8217; per avere mal valutato ed interpretato il reale contenuto letterale della menzionata relazione del c.t.u.; b) al violato articolo 115 c.p.c. per avere la corte di appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e mai proposte dagli attori; c) al violato articolo 116 c.p.c. per avere la corte di appello valutato senza alcun prudente apprezzamento la consulenza tecnica di ufficio e l&#8217;inesistenza delle prove attoree&#8221;.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la omessa pronuncia su una espressa domanda degli appellanti, con violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; vizio di motivazione, relativa all&#8217;ammissione della prova di appello dagli stessi dedotta solo nell&#8217;atto di appello, il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione ella norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in relazione al violato articolo 112 c.p.c. avendo la corte di appello omesso di motivare sulla domanda di ammissione del capito di prova articolato dai coniugi appellanti nel giudizio di secondo grado&#8221;.</p>
<p>Con il quinto motivo nel denunciare la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., il ricorrente insiste nella censura sull&#8217;interpretazione della relazione peritale adottata dalla corte di merito, giacche&#8217; ad avviso del Condominio il c.t.u. avrebbe accertato che le infiltrazioni non erano attuali, ne&#8217; copiose ed i rimedi prospettati erano solo consigliati, terminando con il seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione ai violato articolo 112 c.p.c. essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>Con il sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c. e questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai violati articoli 2043 e 2051 c.c. avendo la corte di appello condannato a un tacere sulla base di una mera eventualita&#8217; di danno futuro, in assenza di una danno attuale, anzi con la prova della inesistenza di un danno&#8221;.</p>
<p>Con il settimo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2051 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 112 c.p.c., anche per vizio di motivazione per avere la corte di merito condannato il Condominio ad un tacere per modificare lo stato dei luoghi, onde prevenire eventuali danni futuri, mentre il giudice del gravame ha fondato tutta la motivazione sulla nozione di responsabilita&#8217; oggettiva, che non puo&#8217; sussistere per danni non ancora verificatisi. Questo il quesito conclusivo: &#8220;Dica la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all&#8217;articolo 2051 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche&#8217; violazione dell&#8217;ali. 112 c.p.c, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria, per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato la norma di cui all&#8217;articolo 2051 c.c. relativamente alla responsabilita&#8217; oggettiva, e non la regola generale che impone la sussistenza quanto meno dell&#8217;elemento soggettivo della colpa a una fattispecie nella quale non e&#8217; stato ravvisato alcun danno attuale; inoltre per avere la corte di appello di Milano accolto la domanda svolta ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c. nonostante non fosse presente l&#8217;elemento oggettivo del danno attuale&#8221;, essendosi la corte di appello pronunciata oltre i limiti della domanda degli appellati nel giudizio di secondo grado, in particolare per avere gli appellanti domandato la condanna del convenuto sulla base e in conseguenza di un accertamento di fatti rivelatisi insussistenti e per essersi, ciononostante, la corte di appello ugualmente pronunciatasi sulla domanda di condanna&#8221;.</p>
<p>E&#8217; pregiudiziale l&#8217;esame del secondo motivo che attiene alla legittimazione del Condominio.</p>
<p>La responsabilita&#8217; del condominio e&#8217; stata in entrambi i gradi prospettata esclusivamente in relazione alla presenza di vizi che gli attori avevano ab origine ricondotto a difetti di progettazione e realizzazione del manufatto edilizio da parte del costruttore.</p>
<p>Nell&#8217;individuare la norma applicabile al caso di specie, sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado, hanno sussunto la fattispecie nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;articolo 2051 c.c., pur traendone i due giudici conseguenze diverse.</p>
<p>Una volta chiaramente esposto che il fatto generatore del danno era da individuarsi nei vizi di progettazione ed esecuzione imputabili al costruttore, non altra situazione giuridica soggettiva che quella della proprieta&#8217; comune delle parti dell&#8217;edificio, i cui vizi ingeneravano il danno, poteva essere stata dedotta dagli attori a fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del condominio, per cui non sussiste la lamentata violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.. Del resto la corte di merito si e&#8217; correttamente attenuta al consolidato principio affermato da questa corte secondo cui qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprieta&#8217; esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell&#8217;edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi e&#8217; responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 c.c., il Condominio, che e&#8217; tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 15291; Cass. 15 aprile 1999 n. 3753; Cass. 21 giugno 1993 n. 6856; Cass. 25 marzo 1991 n. 3209; Cass. 9 maggio 1988 n. 3405).</p>
<p>Non si tratta di una responsabilita&#8217; a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilita&#8217;, legata alla sua specifica attivita&#8217; e fondata sull&#8217;articolo 1669 c.c.), bensi&#8217; di autonoma fonte di responsabilita&#8217; ex articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. 6856/93, cit.). La doglianza e&#8217;, dunque, infondata.</p>
<p>Del pari non e&#8217; accoglibile la prima censura con il quale viene lamentato il mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio gravante sui condomini resistenti.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Milano ha accertato che c&#8217;erano delle macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini controricorrenti, i lavori da eseguire per porre ad esse rimedio e la causa che le ha prodotte, facendo proprio quanto ha ritenuto che il consulente tecnico di ufficio aveva esposto al riguardo nella sua relazione.</p>
<p>Il ricorrente sostiene in buona sostanza che in tale relazione il consulente tecnico ha affermato fatti diversi da quelli che la corte territoriale in essa ha letto, estrapolandone alcune frasi per basare il suo convincimento; denunzia quindi non una errata valutazione dei fatti accertati dal consulente, ma il travisamento di quanto da questi riferito.</p>
<p>Tale travisamento, se davvero e&#8217; stato commesso, costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione (v., tra le tante, Cass. 13 gennaio 1990 n. 92; Cass. 22 febbraio 1999 n. 1477). Anche se si volesse prescindere dall&#8217;osservazione che precede, resterebbe comunque insuperabile il rilevo che il Condominio ricorrente ha certamente inteso censurare gli apprezzamenti di merito espressi dada corte distrettuale con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici e giuridici, dopo avere accertato la presenza di macchie di umidita&#8217; nella cantina dei condomini resistenti.</p>
<p>Pure privo di pregio e&#8217; da ritenere il terzo motivo che denuncia cattivo governo delle fonti di prova, considerando tale anche la consulenza tecnica di ufficio.</p>
<p>L&#8217;articolo 61 c.p.c. consente al giudice di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu&#8217; consulenti di particolare competenza tecnica. Il consulente e&#8217; dunque un ausiliario tecnico del giudice e lo assiste nei suoi compiti di acquisizione e di valutazione delle prove. Come e&#8217; stato detto, non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria particolare esperienza. Il giudice puo&#8217; affidare al consulente tecnico non solo l&#8217;incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).</p>
<p>Nel primo caso la consulenza presuppone l&#8217;avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono gia&#8217; stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza puo&#8217; costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr Cass. 1 ottobre 1999 n. 10871; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620; Cass. 19 aprile 1988 n. 3064).</p>
<p>Naturalmente cio&#8217; non significa che le parti possano sottrarsi all&#8217;onere probatorio e rimettere l&#8217;accertamento dei propri diritti all&#8217;attivita&#8217; del consulente, e&#8217; necessario, invece, che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, comunque, da poter essere ricostruito dal consulente; che l&#8217;accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede; che il consulente indaghi sui fatti prospettati dalle parti e non su fatti sostanzialmente diversi.</p>
<p>Nel caso in esame il giudice ha affidato al c.t.u. l&#8217;incarico di accertare: a) l&#8217;origine, la natura e l&#8217;entita&#8217; dei fenomeni dannosi lamentati dagli attori; b) le cause che li hanno prodotti, con indicazione del nesso di causalita&#8217; con i vizi riscontrati; c) l&#8217;entita&#8217; dei danni subiti, i rimedi per la loro eliminazione e per il ripristino.</p>
<p>La consulenza ha avuto dunque per oggetto l&#8217;accertamento di fatti che presuppongono particolari competenze tecnico-costruttive che il giudice normalmente non ha; e pertanto essa deve ritenersi perfettamente ammissibile e regolarmente espletata.</p>
<p>Quanto ai quesiti di cui alle lettera b) e c), riproducendo gli stessi le circostanze di cui al primo motivo, vale quanto sopra esposto.</p>
<p>Non e&#8217; accoglibile neanche il quarto motivo.</p>
<p>Per consolidato orientamento di questa corte la denuncia di vizi di attivita&#8217; del giudice non tutela l&#8217;interesse all&#8217;astratta regolarita&#8217; dell&#8217;attivita&#8217; giudiziaria, ma garantisce soltanto l&#8217;eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Sicche&#8217;, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto alla regolarita&#8217; del processo fine a se stesso, e&#8217; inammissibile l&#8217;impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell&#8217;impugnazione stessa le ragioni per le quali tale violazione abbia comportato l&#8217;ingiustizia del processo stesso, causata dall&#8217;impossibilita&#8217; di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (cfr Cass. 19 agosto 2003 n. 12122).</p>
<p>Nella specie il ricorrente lamenta meri vizi formali del procedimento, relativi ad omessa pronuncia su espressa richiesta di prove articolate peraltro dagli appellanti (odierni resistenti), senza prospettare alcuna lesione al proprio diritto di difesa, con la conseguenza che l&#8217;addotta violazione non acquista rilievo idoneo a determinare l&#8217;annullamento della sentenza impugnata (cfr Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1820; Cass. 8 febbraio 2003, n. 1915; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1619), non essendo stato esposto (ritualmente e specificamente) che l&#8217;asserito vizio (omessa pronuncia su prove articolate dai controricorrenti, che si assumono tardive) abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.</p>
<p>L&#8217;infondatezza del quinto motivo discende dalla considerazione che la domanda attorea e&#8217; stata accolta nei limiti in cui la consulenza tecnica di ufficio ne ha accertato la sua fondatezza, argomentando proprio dai rilievi effettuati dall&#8217;ausiliario del giudice; mentre quella del sesto e&#8217; correlata al rilievo che la critica si appunta sulla valutazione di merito della corte di appello, in se&#8217; insindacabile in questa sede e comunque fondata su accertamenti tecnici, che hanno verificato l&#8217;esistenza di macchie di umidita&#8217; e del cui risultato si da&#8217; conto in sentenza.</p>
<p>E&#8217; da rigettare, infine, anche il settimo motivo posto che, per un verso non si rilevano ne&#8217; le violazioni di legge alle quali e&#8217; fatto riferimento (per quanto gia&#8217; esposto ai motivi uno e due) ne&#8217; i vizi della motivazione e che, per altro verso, attraverso quegli stessi motivi la parte tende inammissibilmente ad ottenere da questa corte di legittimita&#8217; una ulteriore valutazione del merito della causa.</p>
<p>Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Condominio ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuna parte resistente in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 giugno 2012 n. 10860</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente - Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8018/2010 proposto da:</p>
<p>P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), ALLIANZ SPA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 13/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 25/01/2010; R.G.N. 250/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MICHELA REGGIO D&#8217;ACI per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>G.S. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.D., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese il Condominio (OMISSIS), per ivi sentirlo condannare a risarcire al minore i danni da questi patiti in data (OMISSIS) a causa della chiusura improvvisa e accidentale del portone d&#8217;ingresso.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa RAS Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in caso di soccombenza.</p>
<p>Con sentenza del 14 ottobre 2005 il Giudice di Pace rigettò la domanda.</p>
<p>Proposto dai soccombenti gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 gennaio 2010, lo ha respinto.</p>
<p>Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte P. D., divenuto nelle more maggiorenne, formulando un unico motivo e notificando l&#8217;atto al Condominio (OMISSIS) e ad Allianz s.p.a. (già RAS Assicurazioni s.p.a.).</p>
<p>Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, ricordati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste escusso, avendo questi affermato che il ragazzo si era infortunato dopo essere uscito dal portone di ingresso, laddove nell&#8217;atto di citazione si assumeva che il minore si trovava all&#8217;interno del condominio. In ogni caso, ha aggiunto, l&#8217;incidente si era verificato perchè il P. era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, con conseguente responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro, posto che il meccanismo era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata dal rientro del battente era destinato a essere investito.</p>
<p>2. Nell&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2051, 2043, 2697 e 1227 c.c., nonchè vizi motivazionali, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., avendo escluso la responsabilità del condominio benchè questi non avesse fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia &#8211; nella fattispecie, il portone di ingresso del palazzo &#8211; e il danno subito dall&#8217;attore.</p>
<p>Aggiunge che nessuna contraddizione era ravvisabile tra la versione dei fatti fornita dall&#8217;unico teste escusso e quella esposta in citazione, assumendosi in entrambe che il sinistro si era verificato nel momento in cui l&#8217;attore era transitato attraverso il portone d&#8217;ingresso per uscire dal condominio, e ciò tanto più che il teste aveva confermato che il battente si era chiuso immediatamente. Nè il convenuto aveva mai dimostrato che la condotta del minore era stata causa esclusiva dell&#8217;evento dannoso.</p>
<p>3. Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.</p>
<p>La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:</p>
<p>- la responsabilità prescinde dall&#8217;accertamento del carattere colposo dell&#8217;attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall&#8217;accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l&#8217;insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato &#8211; con effetto liberatorio totale o parziale &#8211; anche dal fatto del danneggiato, avente un&#8217;efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);</p>
<p>- la radicale oggettivazione dell&#8217;ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un&#8217;attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);</p>
<p>- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d&#8217;uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;</p>
<p>- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell&#8217;imprevedibilità e dell&#8217;inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);</p>
<p>- al danneggiato compete provare l&#8217;esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell&#8217;utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l&#8217;esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).</p>
<p>4. Venendo al caso di specie, l&#8217;insufficienza dell&#8217;approccio del giudice di merito emerge già dalle ragioni addotte a sostegno della ritenuta, scarsa attendibilità della deposizione del Venditti. Non si vede, infatti, dove sia il rilevato contrasto tra la ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita e quella posta a fondamento della domanda, posto che il teste, affermando che il sinistro ebbe a verificarsi mentre il ragazzo usciva fuori, ha in sostanza confermato che l&#8217;anta del portone d&#8217;ingresso, notoriamente pesante, ebbe ad attingere l&#8217;infortunato nel momento in cui lo stesso si accingeva ad abbandonare l&#8217;interno del condominio, portandosi, attraverso l&#8217;uscio, all&#8217;esterno.</p>
<p>A ciò aggiungasi che, in disparte ogni rilievo in ordine alla sostanziale apoditticità della svalutazione delle informazioni fornite dal teste Venditti sul funzionamento del portone, informazioni riportate sia in sentenza che nel ricorso, il giudice di merito ha in sostanza addossato all&#8217;attore l&#8217;onere di provare l&#8217;immediatezza e in definitiva l&#8217;irregolarità della chiusura dell&#8217;anta, così in sostanza violando il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., nella portata assunta per consolidato diritto vivente.</p>
<p>L&#8217;errore giuridico in cui è caduto il Tribunale ha avuto una plastica ricaduta nell&#8217;affermazione che il ragazzo era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, affermazione che, non suffragata da alcun elemento oggettivo, è evidentemente frutto di una presunzione che contra ius addossa al danneggiato, piuttosto che al custode, l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza del caso fortuito, costituito, nella fattispecie, dal comportamento della stessa vittima.</p>
<p>Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell&#8217;art. 2051 c.c., spettasse al P. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d&#8217;ingresso;</p>
<p>mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo, e dimostrando, il buon funzionamento del dispositivo MAB e la correlativa addebitabilità dell&#8217;evento all&#8217;utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente.</p>
<p>4. Deriva da quanto sin qui detto che, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:</p>
<p>la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l&#8217;attore dimostri il verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 aprile 2012 n. 6128</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-19-aprile-2012-n-6128/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente - Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22135/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Arch. O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell&#8217;avvocato PATTA GAETANO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BIGLIAZZI Stefano;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>F.S., D.O., F.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1250/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 11/12/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato CENTONZE Maurizio, con delega depositata in udienza Dell&#8217;Avvocato BIGLIAZZI Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza n. 167/2005 il Tribunale di Genova &#8211; adito da D.O., F.M. e F.S. nei confronti del condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS) in quella città &#8211; respinse la domanda degli attori, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti a infiltrazioni di umidità in un loro immobile, provenienti dal limitrofo fabbricato condominiale.</p>
<p>Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d&#8217;appello di Genova, che con sentenza n. 1250/2010 ha condannato il condominio al risarcimento dei danni, nella misura di 11.251,35 Euro, con rivalutazione monetaria e interessi.</p>
<p>Il condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.</p>
<p>D.O., F.M. e F.S. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>I motivi addotti a sostegno del ricorso attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto i profili dell&#8217;omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>Da tali vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè la Corte d&#8217;appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione.</p>
<p>In particolare, a proposito dell&#8217;an debeatur, ha argomentatamente spiegato il perchè ha ritenuto &#8211; nonostante il giudizio di sola probabilità espresso sul punto dal consulente tecnico di ufficio &#8211; che la causa delle infiltrazioni di umidità manifestatesi nell&#8217;immobile di D.O., F.M. e F. S. risiedesse nella mancanza di manutenzione dello spazio posto tra i due fabbricati, che il condominio avrebbe dovuto rendere ispezionabile ed accessibile, per poter evitare il ristagno di acque che vi si verificava, con conseguente loro deflusso verso la proprietà limitrofa: inconvenienti che infatti erano cessata dopo i lavori di impermeabilizzazione, aerazione e canalizzazione che finalmente nel 1997 il condominio stesso aveva eseguito in quell&#8217;intercapedine.</p>
<p>Relativamente poi al quantum, il giudice di secondo grado ha chiarito i motivi per cui competeva agli appellanti il rimborso sia delle spese risultanti dalle fatture da loro prodotte (escluse quelle per le opere di rifacimento di un solaio, la cui lesione non era riferibile alle infiltrazioni) sia dei canoni di locazione che avevano pagato per fruire di un altro alloggio durante i lavori di riparazione, poichè il loro era stato reso interamente inabitabile dall&#8217;umidità, i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati.</p>
<p>I contrarr assunti prospettati nel ricorso non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte di compiere le valutazioni prettamente di merito che il condominio pretende di demandarle. Sono tali quelle che concernono:</p>
<p>l&#8217;inattendibilità delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in quanto espletata quando lo stato dei luoghi era stato modificato; la plausibilità delle possibilità alternative circa la causa delle infiltrazioni;</p>
<p>l&#8217;irrilevanza della loro cessazione dopo le opere di pavimentazione e convogliamento eseguiti nel 1997; l&#8217;avvenuta esecuzione di opere anche nell&#8217;appartamento di D.O., F.M. e F.S..</p>
<p>Vanno altresì disattese le ulteriori deduzioni del ricorrente.</p>
<p>L&#8217;esistenza delle infiltrazioni era un dato acquisito e incontroverso, mentre l&#8217;individuazione della loro causa richiedeva particolari competenze tecniche, sicchè la consulenza disposta dalla Corte d&#8217;appello non può essere considerata di carattere esplorativo, come il condominio sostiene.</p>
<p>Essere stata la domanda degli attori accolta nel presupposto che l&#8217;umidità provenisse da acqua ristagnate &#8211; anzichè corrente, come avevano prospettato nel promuovere la causa &#8211; non comporta l&#8217;ultrapetizione lamentata dal ricorrente, essendosi provveduto sul petitum come formulato ab initio.</p>
<p>Che l&#8217;intercapedine in realtà appartenesse non al condominio, ma a D.O., F.M. e F.S., è questione che non è stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver posto nel giudizio a quo, sicchè non può avere ingresso in questa sede.</p>
<p>Il ricorso viene pertanto rigettato.</p>
<p>Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 ottobre 2008 n. 26051</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-30-ottobre-2008-n-26051/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia cose comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fogne]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Presidente - Dott. TALEVI Alberto &#8211; Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Presidente -<br />
Dott. TALEVI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>ICE SNEI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall&#8217;avvocato TORNESE ELIODORO con studio in 80121 &#8211; Napoli, Via Dei Mille n. 74, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, difeso dagli avvocati PRETELLI LUCIO, BASILE ALESSANDRO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d&#8217;Appello di NAPOLI, quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04, R.G. 1294/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato nell&#8217;aprile 1991 la Ice Snei s.p.a. conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell&#8217;allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.</p>
<p>Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensì alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ice Snei. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest&#8217;ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex art. 96 c.p.c..</p>
<p>All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.</p>
<p>Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l&#8217;intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprietà del comune, l&#8217;ampiezza del lasso di tempo trascorso dall&#8217;epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all&#8217;art. 2051 c.c.. Aggiungeva l&#8217;appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ice Snei chiedeva perciò di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Napoli rigettava l&#8217;appello e condannava la Ice Snei al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.</p>
<p>Proponeva ricorso per cassazione la Ice Snei.</p>
<p>Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo del ricorso la ICE SNEI s.p.a. denuncia &#8220;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5&#8243;.</p>
<p>Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell&#8217;ambito della norma di cui all&#8217;art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell&#8217;immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.</p>
<p>Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto può vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 &#8216;evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell&#8217;art. 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell&#8217;evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d&#8217;azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la Ice Snei, pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha così violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l&#8217;immobile.</p>
<p>In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il Condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, è giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell&#8217;impianto da parte della società costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l&#8217;eliminazione dell&#8217;intasamento occasionale mediante l&#8217;espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell&#8217;impianto stesso. Nessuna &#8220;rottura&#8221; della fogna addebitabile al custode è stata dunque dimostrata in corso causa, nè rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell&#8217;esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.</p>
<p>Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all&#8217;art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all&#8217;evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è perciò lo stesso condominio che, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c.. E&#8217; giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilità del condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).</p>
<p>In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all&#8217;impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell&#8217;impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilità verso i terzi non può essere esclusa dalla pur accertata responsabilità del costruttore. Il costruttore non è però un terzo qualsiasi bensì il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.</p>
<p>La ICE SNEI nell&#8217;atto di citazione chiedeva &#8220;condannarsi esso Condominio al risarcimento dei danni&#8221; in suo favore. Considerato che il costruttore è responsabile nei confronti del Condominio, il ricorso del ricorrente non può che essere respinto.</p>
<p>Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l&#8217;onere di dimostrare che l&#8217;evento dannoso si è verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalità tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).</p>
<p>Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008.</p>
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