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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Recupero Crediti</title>
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		<title>Sentenza 12715 del 2019</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti verso condominio]]></category>
		<category><![CDATA[escussione morosi]]></category>
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		<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
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		<category><![CDATA[solidarietà parziale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il creditore di un condominio può proporre esecuzione forzata presso terzi anche nei confronti dei condomini non morosi oltre che verso i beni condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">SENTENZA n.12715 -2019</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p align="justify">composta dai signori magistrati:</p>
<p align="justify">dott. Franco DE STEFANO Presidente<br />
dott. Lina RUBINO Consigliere<br />
dott. Marco ROSSETTI Consigliere<br />
dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore<br />
dott. Cosimo D&#8217;ARRIGO Consigliere</p>
<p align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p align="justify">sul ricorso iscritto al numero 11725 dell&#8217;anno 2017, proposto</p>
<p align="justify">Oggetto: OPPOSIZIONE ALL&#8217;ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) da AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO &#8220;A&#8221; e B</p>
<p align="right">-ricorrenti</p>
<p align="justify">nei confronti di</p>
<p align="justify">C</p>
<p align="right">-controricorrente</p>
<p align="justify">per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 234/2017, pubblicata in data 8 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del condominio ed il rigetto del ricorso del B; l&#8217;avvocato [...], per la controricorrente.</p>
<p align="center">Fatti di causa</p>
<p align="justify">C ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio A, procedendo al pignoramento dei crediti da quest&#8217;ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Hanno proposto opposizione all&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati, Antonio B. Il Tribunale di Catania &#8211; Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l&#8217;opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del B. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il condominio A ed il B, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la C. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c..</p>
<p align="center">Ragioni della decisione</p>
<p align="justify">1. La controricorrente ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso dell&#8217;amministratore del condominio A, per difetto della relativa autorizzazione dell&#8217;assemblea dei condòmini. L&#8217;eccezione è fondata. In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall&#8217;amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c., né può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d&#8217;ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 &#8211; 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 &#8211; 01; in precedenza, sulla necessità di autorizzazione dell&#8217;assemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 &#8211; 01 ; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 &#8211; 01). La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per contributi. Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l&#8217;erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, né viene dedotta l&#8217;estinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dell&#8217;opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell&#8217;amministratore di cui all&#8217;art. 1130 c.c..</p>
<p align="justify">Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dell&#8217;amministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell&#8217;assemblea. La suddetta autorizzazione non risulta prodotta. Inoltre, nell&#8217;epigrafe del ricorso non si fa alcun riferimento a tale autorizzazione, né il documento risulta nell&#8217;indice di quelli allegati al ricorso stesso; non risulta in atti alcuna autorizzazione neanche in relazione ai gradi di merito dell&#8217;opposizione, né l&#8217;amministratore del condominio ha in qualche modo replicato all&#8217;eccezione di insussistenza dell&#8217;autorizzazione assembleare, avanzata già nel controricorso. Il ricorso dell&#8217;amministratore del condominio è dunque inammissibile. 2. L&#8217;opposizione dell&#8217;altro ricorrente B, condòmino terzo pignorato, è stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, per difetto di interesse ad agire. In secondo grado il B aveva espressamente posto, tra i motivi di gravame, la questione della sua legittimazione attiva, negata dal Tribunale, ma tale motivo di gravame è stato rigettato dalla corte di appello. Nel ricorso non vi è una specifica censura del B in merito alla dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione; quanto meno, la ratio decidendi alla base della relativa statuizione della Corte di appello non risulta adeguatamente colta, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere &#8211; con riguardo ai profili attinenti la soggettività e la legittimazione delle parti &#8211; che non vi sarebbe alterità soggettiva tra condominio e condòmini. Anche il ricorso del B è pertanto inammissibile. Esso non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fondato. Come correttamente affermato dalla corte di appello, il terzo pignorato, nell&#8217;espropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell&#8217;apposito rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 &#8211; 01). Inoltre, dalla stessa esposizione del fatto contenuta nel ricorso (cfr. pag. 3, righi 9-11) emerge che la creditrice C, nel corso della procedura esecutiva, aveva rinunciato al pignoramento del credito vantato dal condominio nei confronti del B; quindi in realtà quest&#8217;ultimo non poteva neanche più ritenersi rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non avrebbe avuto legittimazione neanche a proporre eventuali questioni attinenti alla regolarità della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte valere ai sensi dell&#8217;art. 617 c.p.c. ovvero nell&#8217;ambito dell&#8217;eventuale giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione all&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c.). L&#8217;infondatezza nel merito degli argomenti in diritto posti a base del ricorso (anche da parte del B) emerge d&#8217;altra parte da quanto sarà illustrato in prosieguo, ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c.. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ritiene peraltro di esaminare comunque il merito dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta (in particolare con il primo motivo). Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettività giuridica. Violazione e/o falsa applicazione dei principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 c.c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1119 e 1123 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Erronea implicita applicazione dell&#8217;art. 2055 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)». La questione di diritto che viene posta con il ricorso (in particolare con il primo motivo) riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all&#8217;espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Tale questione va risolta in senso affermativo. Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l&#8217;espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.</p>
<p align="justify">Affinché l&#8217;espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione &#8211; avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio &#8211; e come tale non più oggetto di possibile discussione in sede esecutiva). Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Solo a fini di completezza espositiva è, infine, opportuno far presente (con riguardo alle questioni relative alle spese processuali): a) che l&#8217;obbligazione relativa alle spese processuali liquidate in un provvedimento giudiziario non è di fonte contrattuale e quindi per essa neanche potrebbe valere l&#8217;invocato principio di parziarietà; b) che i giudici di merito, rigettate le opposizioni, hanno correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all&#8217;art. 91 c.p.c., ed ogni contestazione in proposito è inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale, per eccezionali motivi, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.». Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall&#8217;art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.</p>
<p align="center">per questi motivi</p>
<p align="justify">La Corte:</p>
<p align="justify">- dichiara inammissibile il ricorso, enunciando il principio di diritto di cui in motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c.; &#8211; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.</p>
<p align="justify">Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2019.</p>
<p align="justify">L&#8217;estensore Augusto TATANGELO<br />
Il presidente Franco DE STEFANO</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II,  06 luglio 2011 n. 14883</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-06-luglio-2011-n-14883/</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimato passivo]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>

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		<description><![CDATA[Verso chi deve agire l'amministratore del condominio in caso di recupero crediti? Può essere il condomino apperente il legittimato passivo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Colica Roberto, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Orti della Farnesina, n. 11;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Pattay Giovanni ed Elisabetta Nardone, elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultima in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n. 331 depositata in data 24 marzo 2009.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. Roberto Colica;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Condominio di (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di C. R., nuda proprietaria di un appartamento posto nell&#8217;edificio condominiale, chiedendone la condanna al pagamento di spese condominiali deliberate dall&#8217;assemblea;</p>
<p>che la convenuta si è costituita, resistendo alla domanda, sul rilievo che, trattandosi di spese attinenti all&#8217;ordinaria amministrazione, esse dovevano essere poste a carico dell&#8217;usufruttuaria;</p>
<p>che il Tribunale di Chiavari ha condannato la convenuta al pagamento della somma richiesta;</p>
<p>che la Corte di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 marzo 2009, ha rigettato il gravame della C., dando rilievo al fatto che l&#8217;accettazione di quest&#8217;ultima, protrattasi per circa venti anni, aveva reso legittimo il carico delle spese in capo alla sola nuda proprietaria, la quale in precedenza mai aveva eccepito alcunchè in merito, non comunicando all&#8217;amministrazione la situazione relativa alla sua proprietà;</p>
<p>che per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la C. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, con atto notificato il 11 maggio 2010;</p>
<p>che il Condominio ha resistito con controricorso;</p>
<p>che in prossimità dell&#8217;udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p>Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;</p>
<p>che con l&#8217;unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005 e 1123 cod. civ. e art 67 disp. att. c.p.c., comma 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;</p>
<p>che vanno innanzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate dal Condominio controricorrente;</p>
<p>che, infatti, il motivo, avente il carattere della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, è corredato dal conclusivo quesito di diritto &#8211; prescritto dall&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ., precisandosi che la sentenza della Corte territoriale si pone in contrasto con la giurisprudenza secondo cui &#8220;se l&#8217;atto da cui risulta l&#8217;usufrutto è debitamente trascritto il Condominio è tenuto all&#8217;addebito delle spese, a seconda che siano ordinarie o straordinarie&#8221;, all&#8217;usufruttuario o al nudo proprietario, e &#8220;per avere ritenuto applicabile alla fattispecie il principio dell&#8217;apparenza del diritto&#8221;;</p>
<p>che, nel merito, il motivo è fondato;</p>
<p>che, in primo luogo, la Corte d&#8217;appello non ha tenuto conto della circostanza che l&#8217;acquisto dell&#8217;usufrutto dell&#8217;appartamento in questione da parte di G.C. è stato debitamente trascritto e che la usufruttuaria, con atto notificato il 14 maggio 1999, e quindi anteriore alla delibera in questione del 27 maggio 2000, ha convenuto in giudizio il Condominio per la pronuncia di invalidità di una precedente delibera condominiale, deducendo la propria qualità di usufruttuaria;</p>
<p>che, d&#8217;altra parte, la Corte del merito ha trascurato di considerare che, in caso di azione giudiziale dell&#8217;amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l&#8217;operatività del principio dell&#8217;apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell&#8217;affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, inoltre, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2002, n. 5035; Cass., Sez. 2, 25 gennaio 2007, n. 1627);</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;</p>
<p>che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Genova;</p>
<p>che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Genova.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011.</p>
<hr />
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