

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Natura delle Obbgligazioni Condominiali</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/category/condominio/giurisprudenza-condominio/natura-delle-obbgligazioni-condominiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Sentenza 12715 del 2019</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti verso condominio]]></category>
		<category><![CDATA[escussione morosi]]></category>
		<category><![CDATA[escussione non morosi]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione forzata dei beni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione immobiliare condomini]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione presso terzi]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione verso condomini]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà dei debitori]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà parziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[Il creditore di un condominio può proporre esecuzione forzata presso terzi anche nei confronti dei condomini non morosi oltre che verso i beni condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">SENTENZA n.12715 -2019</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p align="justify">composta dai signori magistrati:</p>
<p align="justify">dott. Franco DE STEFANO Presidente<br />
dott. Lina RUBINO Consigliere<br />
dott. Marco ROSSETTI Consigliere<br />
dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore<br />
dott. Cosimo D&#8217;ARRIGO Consigliere</p>
<p align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p align="justify">sul ricorso iscritto al numero 11725 dell&#8217;anno 2017, proposto</p>
<p align="justify">Oggetto: OPPOSIZIONE ALL&#8217;ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) da AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO &#8220;A&#8221; e B</p>
<p align="right">-ricorrenti</p>
<p align="justify">nei confronti di</p>
<p align="justify">C</p>
<p align="right">-controricorrente</p>
<p align="justify">per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 234/2017, pubblicata in data 8 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del condominio ed il rigetto del ricorso del B; l&#8217;avvocato [...], per la controricorrente.</p>
<p align="center">Fatti di causa</p>
<p align="justify">C ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio A, procedendo al pignoramento dei crediti da quest&#8217;ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Hanno proposto opposizione all&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati, Antonio B. Il Tribunale di Catania &#8211; Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l&#8217;opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del B. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il condominio A ed il B, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la C. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c..</p>
<p align="center">Ragioni della decisione</p>
<p align="justify">1. La controricorrente ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso dell&#8217;amministratore del condominio A, per difetto della relativa autorizzazione dell&#8217;assemblea dei condòmini. L&#8217;eccezione è fondata. In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall&#8217;amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c., né può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d&#8217;ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 &#8211; 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 &#8211; 01; in precedenza, sulla necessità di autorizzazione dell&#8217;assemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 &#8211; 01 ; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 &#8211; 01). La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per contributi. Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l&#8217;erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, né viene dedotta l&#8217;estinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dell&#8217;opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell&#8217;amministratore di cui all&#8217;art. 1130 c.c..</p>
<p align="justify">Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dell&#8217;amministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell&#8217;assemblea. La suddetta autorizzazione non risulta prodotta. Inoltre, nell&#8217;epigrafe del ricorso non si fa alcun riferimento a tale autorizzazione, né il documento risulta nell&#8217;indice di quelli allegati al ricorso stesso; non risulta in atti alcuna autorizzazione neanche in relazione ai gradi di merito dell&#8217;opposizione, né l&#8217;amministratore del condominio ha in qualche modo replicato all&#8217;eccezione di insussistenza dell&#8217;autorizzazione assembleare, avanzata già nel controricorso. Il ricorso dell&#8217;amministratore del condominio è dunque inammissibile. 2. L&#8217;opposizione dell&#8217;altro ricorrente B, condòmino terzo pignorato, è stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, per difetto di interesse ad agire. In secondo grado il B aveva espressamente posto, tra i motivi di gravame, la questione della sua legittimazione attiva, negata dal Tribunale, ma tale motivo di gravame è stato rigettato dalla corte di appello. Nel ricorso non vi è una specifica censura del B in merito alla dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione; quanto meno, la ratio decidendi alla base della relativa statuizione della Corte di appello non risulta adeguatamente colta, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere &#8211; con riguardo ai profili attinenti la soggettività e la legittimazione delle parti &#8211; che non vi sarebbe alterità soggettiva tra condominio e condòmini. Anche il ricorso del B è pertanto inammissibile. Esso non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fondato. Come correttamente affermato dalla corte di appello, il terzo pignorato, nell&#8217;espropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell&#8217;apposito rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 &#8211; 01). Inoltre, dalla stessa esposizione del fatto contenuta nel ricorso (cfr. pag. 3, righi 9-11) emerge che la creditrice C, nel corso della procedura esecutiva, aveva rinunciato al pignoramento del credito vantato dal condominio nei confronti del B; quindi in realtà quest&#8217;ultimo non poteva neanche più ritenersi rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non avrebbe avuto legittimazione neanche a proporre eventuali questioni attinenti alla regolarità della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte valere ai sensi dell&#8217;art. 617 c.p.c. ovvero nell&#8217;ambito dell&#8217;eventuale giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione all&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c.). L&#8217;infondatezza nel merito degli argomenti in diritto posti a base del ricorso (anche da parte del B) emerge d&#8217;altra parte da quanto sarà illustrato in prosieguo, ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c.. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ritiene peraltro di esaminare comunque il merito dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta (in particolare con il primo motivo). Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettività giuridica. Violazione e/o falsa applicazione dei principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 c.c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1119 e 1123 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Erronea implicita applicazione dell&#8217;art. 2055 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)». La questione di diritto che viene posta con il ricorso (in particolare con il primo motivo) riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all&#8217;espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Tale questione va risolta in senso affermativo. Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l&#8217;espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.</p>
<p align="justify">Affinché l&#8217;espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione &#8211; avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio &#8211; e come tale non più oggetto di possibile discussione in sede esecutiva). Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Solo a fini di completezza espositiva è, infine, opportuno far presente (con riguardo alle questioni relative alle spese processuali): a) che l&#8217;obbligazione relativa alle spese processuali liquidate in un provvedimento giudiziario non è di fonte contrattuale e quindi per essa neanche potrebbe valere l&#8217;invocato principio di parziarietà; b) che i giudici di merito, rigettate le opposizioni, hanno correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all&#8217;art. 91 c.p.c., ed ogni contestazione in proposito è inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale, per eccezionali motivi, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.». Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall&#8217;art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.</p>
<p align="center">per questi motivi</p>
<p align="justify">La Corte:</p>
<p align="justify">- dichiara inammissibile il ricorso, enunciando il principio di diritto di cui in motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c.; &#8211; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.</p>
<p align="justify">Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2019.</p>
<p align="justify">L&#8217;estensore Augusto TATANGELO<br />
Il presidente Franco DE STEFANO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/sentenza-12715-del-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4238</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-20-febbraio-2013-n-4238/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-20-febbraio-2013-n-4238/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimato passivo]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8864</guid>
		<description><![CDATA[Contro chi può agire il creditore del condominio? C'è un criterio predeterminato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14927/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 22778/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2008, R.G.N. 69066/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 19 novembre 2008, il Tribunale di Roma ha accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nell&#8217;ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi promossa da quest&#8217;ultimo sulla scorta della sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06.</p>
<p>L&#8217;opponente aveva dedotto che con quest&#8217;ultima sentenza il Condominio di via (OMISSIS), era stato condannato a pagare al condomino (OMISSIS) la somma di euro 100.000,00, oltre interessi quantificati in euro 70.938,76 (per danni provocati da infiltrazioni nel locale ad uso magazzino in comproprieta&#8217; tra lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) e che il precetto era stato intimato nei suoi confronti, quale condomino coobbligato, per euro 115.936,69, stante il mancato integrale pagamento da parte del Condominio; che del giudizio concluso con detta sentenza era stato parte anche l&#8217;esponente (OMISSIS), ma aveva definito transattivamente la controversia; che, a seguito dell&#8217;emissione dell&#8217;azionata sentenza, l&#8217;assemblea condominiale aveva deliberato di ripartire la spesa tra tutti i condomini, compresi gli attori, con addebito allo (OMISSIS) della somma di euro 30.964,48; che il Condominio aveva pagato la somma di euro 55.000,00; che, al massimo, egli avrebbe potuto rispondere per la somma corrispondente alla propria quota, pari ad euro 7.067,69. Aveva dedotto altresi&#8217; la mancata notificazione del titolo esecutivo ed invalidita&#8217; concernenti l&#8217;atto di pignoramento.</p>
<p>Nel giudizio si era costituito (OMISSIS) ed aveva resistito all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, deducendo, in particolare, che, essendo il (OMISSIS) un condomino a tutti gli effetti, sarebbe stato tenuto in solido col Condominio al pagamento integrale del dovuto; aveva altresi&#8217; dedotto che la delibera condominiale di ripartizione della spesa era stata impugnata.</p>
<p>Aveva contestato i motivi concernenti l&#8217;opposizione agli atti esecutivi.</p>
<p>Il Tribunale ha, come detto, accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, per l&#8217;effetto ha dichiarato che (OMISSIS) aveva diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di (OMISSIS) per la sola somma di euro 2.985,23 anziche&#8217; di euro 115.936,69; ha dichiarato inammissibile l&#8217;opposizione agli atti esecutivi; ha respinto la domanda al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., avanzata dall&#8217;opponente; ha condannato l&#8217;opposto, (OMISSIS), al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale; deposita, inoltre, memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 1132, 1253 e 2909 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche&#8217;, secondo il ricorrente, il Tribunale, ai fini della valutazione di proponibilita&#8217; dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione nei suoi confronti, non avrebbe considerato che egli, nell&#8217;epigrafe della sentenza costituente il titolo esecutivo, vi figurava come parte del giudizio, soggetto autonomo e distinto dal Condominio, e che dalla motivazione e dal dispositivo risultava che egli aveva definito il giudizio con transazione, determinando la cessazione della materia del contendere. Tale situazione avrebbe comportato, a detta del ricorrente, che egli non avrebbe potuto essere destinatario degli effetti della sentenza, in quanto dovrebbe prevalere il principio &#8220;delle parti in senso formale&#8221;.</p>
<p>1.1.- Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato. Premesso il principio, riconosciuto pure dal ricorrente, per il quale il titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio e&#8217; azionabile anche contro i singoli condomini (Cass. n. 20304/04; cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 12911/12), sia pure in proporzione delle rispettive quote (a seguito del principio di diritto fissato da Cass. S.U. n. 9148/08), esso va applicato anche al caso di specie.</p>
<p>Ed invero, la sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06, posta a fondamento dell&#8217;azione esecutiva da parte di (OMISSIS), contiene una condanna a favore soltanto di quest&#8217;ultimo ed a carico soltanto del Condominio; pur essendo stato (OMISSIS) parte del giudizio concluso con la detta sentenza, e&#8217; incontestato che le domande fossero state originariamente proposte, in cumulo tra loro, quindi separatamente, dai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno proquota (oltre che da (OMISSIS), con riguardo ad altro locale) e che (OMISSIS) aveva transatto la lite prima della pronuncia della sentenza predetta, tanto e&#8217; vero che questa dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda da lui avanzata.</p>
<p>Ne segue che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna individua come unici soggetti legittimati, attivamente e passivamente, riguardo al pagamento della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni, (OMISSIS) (e (OMISSIS), con posizione qui irrilevante), da un lato, ed il Condominio, dall&#8217;altro.</p>
<p>Ed invero, cio&#8217; che rileva ai fini dell&#8217;azione esecutiva e&#8217; l&#8217;individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l&#8217;esecuzione; questa individuazione va fatta esclusivamente in base al titolo esecutivo, a nulla rilevando &#8211; contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente &#8211; che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo fossero parti altri soggetti. Nel caso di specie, peraltro, la ragione per la quale la pronuncia di condanna non e&#8217; stata emessa (anche) in favore di (OMISSIS) e&#8217; indicata nel titolo stesso, trattandosi di parte che, avendo definito transattivamente il giudizio, si e&#8217; sentita dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alla propria originaria domanda di condanna.</p>
<p>E&#8217; corretta quindi la statuizione del giudice di merito che, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, ha ritenuto validi, nei confronti di (OMISSIS), quale condomino del Condominio destinatario della condanna, il precetto ed il pignoramento posti in essere da parte di (OMISSIS), essendo questi il soggetto in favore del quale la condanna e&#8217; stata pronunciata.</p>
<p>2.- Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell&#8217;articolo 96 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, al fine di sostenere che la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente relativamente al rigetto della domanda di condanna dell&#8217;opposto (OMISSIS) al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; aggravata avanzata dall&#8217;opponente (OMISSIS). Secondo il ricorrente, e&#8217; lacunosa la motivazione che ha giustificato l&#8217;azione esecutiva iniziata dallo (OMISSIS) per l&#8217;intero, in ragione del fatto che, all&#8217;epoca, non era ancora intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08 (che ha affermato la responsabilita&#8217; parziale dei condomini anche nei rapporti dei terzi). Si tratterebbe infatti di motivazione inidonea ad escludere la mancanza di normale prudenza, perche&#8217; non avrebbe considerato che, agendo esecutivamente per la somma di euro 115.936,69, lo (OMISSIS) non detrasse le somme corrisposte dal Condominio nelle more tra il precetto ed il pignoramento ne&#8217; quella che il medesimo (OMISSIS) avrebbe dovuto imputare proquota a se&#8217; medesimo.</p>
<p>2.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va qui ribadito che la valutazione sulla sussistenza del presupposto soggettivo della responsabilita&#8217; aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 96 c.p.c., comma 2, cioe&#8217; l&#8217;avere il creditore agito senza la normale prudenza, spetta al giudice di merito e che la relativa valutazione non e&#8217; sindacabile in cassazione se congruamente motivata (cfr. Cass. n. 327/10). Nel caso di specie, la congruita&#8217; della motivazione emerge dal richiamo fatto alla sentenza a Sezioni Unite su citata; quanto agli altri elementi menzionati dal ricorrente, il giudice del merito non li ha affatto trascurati, ed anzi, ne ha dato conto dettagliatamente per pervenire all&#8217;accoglimento soltanto parziale dell&#8217;opposizione; si deve percio&#8217; ritenere che li abbia ritenuti irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilita&#8217; aggravata, non certo che li abbia obliterati. Si tratta di un apprezzamento di fatto sul quale questa Corte non puo&#8217; ritornare, essendo la relativa motivazione logicamente e giuridicamente corretta e non lacunosa, si da doversi escludere il vizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c. n. 5, quanto al denunciato profilo dell&#8217;insufficienza (cfr. Cass. n. 2272/07).</p>
<p>3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la condanna dell&#8217;opposto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, malgrado il rigetto dell&#8217;opposizione agli atti esecutivi (perche&#8217; inammissibile), il rigetto dell&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva (sostenuta, in via principale, dall&#8217;opponente), il riconoscimento dell&#8217;esistenza del diritto azionabile esecutivamente da parte dello (OMISSIS) ed, infine, la sopravvenienza, soltanto dopo il pignoramento, della sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08.</p>
<p>3.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza espresso proprio dall&#8217;articolo 91 c.p.c., di cui e&#8217; malamente invocata la violazione.</p>
<p>L&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e&#8217; stata accolta, per di piu&#8217; per una parte di notevole consistenza (e&#8217; stato riconosciuto, infatti, un credito di euro 2.985,23, a fronte di quello indicato in precetto di euro 115.936,69) e quindi l&#8217;opponente, proprio in ragione di detto principio, non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell&#8217;opposto, soccombente.</p>
<p>4.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in via gradata, violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., u.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la mancata compensazione delle spese del giudizio di opposizione per reciproca soccombenza, in considerazione di quanto gia&#8217; dedotto col primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>4.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va ribadito il principio per il quale con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e&#8217; limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell&#8217;opportunita&#8217; di compensare in tutto o in parte le; spese di lite, e cio&#8217; sia nell&#8217;ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell&#8217;ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 406/08).</p>
<p>5.- In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate per la reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-20-febbraio-2013-n-4238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza 11 novembre 2011 n. 23693</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-ordinanza-11-novembre-2011-n-23693/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-ordinanza-11-novembre-2011-n-23693/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7504</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente - Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1299/2009 proposto da:</p>
<p>F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato RITA BRUNO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RIZZO Antonio giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 193/2008 del TRIBUNALE di CATANIA dell&#8217;08/01/08, depositata il 14/01/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380 bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8220;1.- G.C. ha notificato al Condominio di (OMISSIS), decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Catania, recante condanna a pagare Euro 2.253,84, oltre alle spese.</p>
<p>Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per la mancata proposizione dell&#8217;opposizione ed il G. ha notificato atto di precetto per l&#8217;intera somma alla condomina F.C..</p>
<p>Questa ha proposto opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità-inesistenza del precetto, per la mancata notifica a lei del titolo esecutivo.</p>
<p>L&#8217;opposto ha chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione, sul rilievo che la notificazione del titolo non era necessaria, in forza del disposto di cui all&#8217;art. 654 cod. proc. civ., comma 2.</p>
<p>Con sentenza 8-14 gennaio 2008 n. 193 il Tribunale di Catania ha respinto l&#8217;opposizione.</p>
<p>Con atto notificato il 9 gennaio 2009 la F. propone tre motivi di ricorso per cassazione. L&#8217;intimato non ha depositato difese.</p>
<p>2.- Il Tribunale ha ritenuto che l&#8217;art. 654 cod. proc. civ., applicabile in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo &#8211; escluda la necessità di una nuova notificazione dell&#8217;ingiunzione medesima, ai fini dell&#8217;esecuzione, purchè nell&#8217;atto di precetto notificato all&#8217;ingiunto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l&#8217;esecutorietà e dell&#8217;apposizione della formula esecutiva, restando irrilevante l&#8217;eventuale, erronea indicazione della data dell&#8217;ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione.</p>
<p>Ha poi ritenuto che, essendo il Condominio ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti, i creditori possano direttamente procedere contro ogni singolo condomino per l&#8217;intero debito contratto dall&#8217;amministratore nell&#8217;interesse comune.</p>
<p>La F. propone tre motivi di ricorso per cassazione.</p>
<p>L&#8217;intimato non ha depositato difese.</p>
<p>3.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell&#8217;art. 479 cod. proc. civ. e art. 654 cod. proc. civ., comma 2, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente afferma che &#8211; qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio &#8211; occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all&#8217;art. 654 cit., applicabile solo nei confronti dell&#8217;ingiunto.</p>
<p>3.1.- Il motivo è fondato.</p>
<p>Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorchè si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l&#8217;art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.</p>
<p>Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall&#8217;ingiunto &#8211; pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui &#8211; a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell&#8217;art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell&#8217;esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.</p>
<p>Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l&#8217;amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini.</p>
<p>L&#8217;amministratore ha la rappresentanza del Condominio, non dei singoli condomini e, si ripete, si tratta di soggetti &#8211; ovverosia di centri di imputazione di rapporti giuridici &#8211; autonomi e diversi l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro; pur se, agli effetti della responsabilità patrimoniale, i condomini possono essere chiamati a rispondere dei debiti del Condominio (entro i limiti delle rispettive quote: infra, par. 5).</p>
<p>4.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, contrariamente al vero, che il precetto menzionasse la data in cui è stato emesso il provvedimento di esecutorietà, risulta assorbito.</p>
<p>5.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il creditore possa agire contro un singolo condomino per l&#8217;intero debito del Condominio, anzichè solo entro i limiti della quota spettante all&#8217;esecutato, è parimenti fondato.</p>
<p>In difetto di un&#8217;espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà nel debito fra i condomini ed il Condominio, è da ritenere che il singolo condomino risponda dei debiti contratti dall&#8217;amministratore nei confronti dei terzi, per la gestione degli interessi comuni, solo entro i limiti della sua quota, sia perchè le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro sono divisibili; sia perchè l&#8217;amministratore vincola i condomini entro i limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli, mandato che si commisura alla quota spettante a ciascuno (Cass. civ. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148).</p>
<p>5.- Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l&#8217;accoglimento del primo e del terzo motivo, restando assorbito il secondo&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.</p>
<p>Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.</p>
<p>- Con istanza 23.9.2011 il difensore della ricorrente ha chiesto che il ricorso venga riunito ad altro (RGN 1302/2009), da essa stessa proposto contro l&#8217;avv. G..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>6.- Il Collegio, all&#8217;esito dell&#8217;esame del ricorso, rigetta l&#8217;istanza di riunione, trattandosi di ricorsi contro sentenza discusse.</p>
<p>Nel merito condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.</p>
<p>In accoglimento del primo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati nei precedenti parr.</p>
<p>3.1 e 5 (parti in corsivo).</p>
<p>Il secondo motivo risulta assorbito.</p>
<p>7.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-ordinanza-11-novembre-2011-n-23693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 ottobre 2011 n. 21907</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-ottobre-2011-n-21907/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-ottobre-2011-n-21907/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Condominio di via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. GAROFALO PIETRO, per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CARADONNA GIANFRANCO e Piero Conti, elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Filippo Corridoni, n. 23;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Gianfranco Caradonna e Piero Conti, elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Filippo Corridoni, n. 23;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente in via incidentale condizionata -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pietro Garofalo, per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 4263 del 6 settembre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; S.S. ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Giudice di pace di Bari aveva ingiunto, allo stesso e ai fratelli F.V. e C., comproprietari di due unità immobiliari all&#8217;interno del Condominio di via (OMISSIS), il pagamento, in solido, della somma di Euro 618,51, per oneri condominiali relativi alla gestione dell&#8217;anno 2002, cosi come risultanti dal bilancio consuntivo approvato con delibera del 19 settembre 2003.</p>
<p>L&#8217;opponente, oltre a prospettare la nullità della delibera assembleare del 19 settembre 2003 (perchè viziata dalla mancata convocazione dello stesso all&#8217;assemblea e dal mancato invio di copia del verbale assembleare), ha dedotto l&#8217;insussistenza del rapporto di solidarietà passiva tra gli ingiunti, in quanto comproprietari delle predette unità immobiliari prò quota, e ha eccepito l&#8217;avvenuto pagamento degli oneri condominiali relativi alla sua quota di proprietà.</p>
<p>Il Condominio si è costituito, resistendo.</p>
<p>2. &#8211; Il Giudice di pace di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 settembre 2005, ha accolto la domanda, revocando parzialmente, limitatamente alla condanna solidale dell&#8217;opponente, il decreto ingiuntivo.</p>
<p>Respinte le contestazioni relative alla validità della delibera assembleare del 19 settembre 2003 (sia perchè all&#8217;assemblea aveva ritualmente partecipato, in luogo dell&#8217;opponente S., C.F., acquirente della quota del medesimo; sia perchè la delibera in questione, in ipotesi semmai annullabile in ragione del vizio dedotto e non nulla, non era stata impugnata nei termini), il Giudice di pace ha rilevato che l&#8217;obbligazione doveva considerarsi nella specie parziaria perchè le quote di comproprietà degli immobili condominiali erano pervenute ai rispettivi titolari in base a due distinti testamenti: il S. avendone acquistato i 2/4 in forza di successione dalla madre Ca.El., ed i germani F. 1/4 ciascuno in forza di successione dalla madre Ca.Gi.. &#8220;Nel caso in esame &#8211; ha concluso il primo giudice &#8211; il pagamento degli oneri condominiali afferisce ai condebitori prò quota, trattandosi di obbligazioni, inerenti la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell&#8217;edificio (artt. 1104 e 1123 c.c.), propter rem, essendo strettamente connesse con la contitolarità del diritto di proprietà, che ha ciascun partecipante alla comunione su dette cose&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 dicembre 2005, sulla base di cinque motivi.</p>
<p>Ha resistito, con controricorso, l&#8217;intimato, il quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.</p>
<p>Il Condominio vi ha resistito con controricorso.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza il Condominio ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Il primo motivo del ricorso principale lamenta (in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5) motivazione solo apparente con riferimento alla deroga della norma generale sulla solidarietà fra condebitori.</p>
<p>Il Giudice di pace non avrebbe chiarito perchè una circostanza estranea al rapporto obbligatorio (i differenti titoli di provenienza dei condomini comunisti) possa avere influito (ed in quale modo) sulla disciplina che normalmente dovrebbe regolare il rapporto obbligatorio medesimo.</p>
<p>Il secondo motivo del medesimo ricorso censura omessa motivazione sul fatto che il riparto previsto dall&#8217;art. 1104 c.c., opera solo nei rapporti interni tra i comunisti e non anche nei confronti dei terzi, fra cui deve essere compreso il condominio.</p>
<p>Con il terzo motivo (motivazione omessa o quanto meno insufficiente) il Condominio lamenta che a base della decisione sia stata posta una categoria &#8211; quella dei &#8220;contitolari&#8221; contrapposta a quella dei normali &#8220;comproprietari&#8221; &#8211; senza tuttavia chiarirsi in base a quale norma, o principio giuridico, la contitolarità debba ricevere una disciplina differente rispetto a quella prevista per la normale comproprietà.</p>
<p>Con il quarto motivo (violazione dell&#8217;art. 111 Cost., dell&#8217;art. 6 della CEDU e dell&#8217;art. 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3) il Condominio si duole che il Giudice di pace abbia, d&#8217;ufficio, valorizzato il fatto che i titoli di provenienza dei comunisti fossero diversi, laddove il contitolare opponente aveva assunto che ciascuno dei comproprietari di un appartamento in condominio rispondesse esclusivamente in relazione alla sua quota.</p>
<p>Il quinto mezzo del ricorso principale (violazione del principio generale dell&#8217;ordinamento desumibile dall&#8217;art. 1294 c.c., nonchè della disposizione dell&#8217;art. 1104 c.c.) lamenta che la sentenza impugnata abbia violato un principio regolatore della materia, vale a dire l&#8217;applicabilità ai comproprietari, nei rapporti esterni verso il condominio, della disciplina derivante dall&#8217;art. 1294 c.c., a nulla rilevando che i titoli di acquisto della comproprietà siano, tra loro, differenti.</p>
<p>3. &#8211; Preliminare in ordine logico è l&#8217;esame del quinto motivo del ricorso principale.</p>
<p>La censura con esso veicolata è, innanzitutto, ammissibile, perchè il ricorrente prospetta la contrarietà della sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, ad un principio in cui si compendiano le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa.</p>
<p>Essa è anche fondata.</p>
<p>3.1. &#8211; Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di comunione ordinaria, i comproprietari, come condebitori di un&#8217;obbligazione contratta per la cosa comune, sono tenuti in solido nei confronti del creditore, a meno che dal titolo non risulti diversamente, e che ad essi si applica la disposizione generale dell&#8217;art. 1294 c.c., la quale non è derogata dalla normativa sulla comproprietà.</p>
<p>Secondo Cass., sez. 2^, 5 giugno 1959, n. 1689, l&#8217;obbligazione relativa alle spese condominiali incombente sui proprietari prò indiviso di un appartamento ha carattere solidale, sia perchè l&#8217;obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell&#8217;immobile, sia perchè i comunisti prò indiviso di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini.</p>
<p>Nella sentenza di questa seconda sezione 10 febbraio 1970, n. 335, si afferma che &#8220;i comproprietari prò indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo il pagamento delle spese condominiali, un&#8217;ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto il condominio&#8221;. A tale conclusione la sentenza giunge facendo leva in particolare: (a) sull&#8217;art. 68 disp. att. c.c., il quale prevede che le spese vanno corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare, considerata nella sua unitarietà; (b) sull&#8217;art. 67 disp. att. c.c., ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>Alla stessa soluzione perviene Cass., sez. 2^, 21 ottobre 1978, n. 4769, secondo la quale i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all&#8217;art. 1123 c.c., sicchè l&#8217;amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l&#8217;intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano. In base a questa sentenza, &#8220;la circostanza che di quelle parti immobiliari individua il soggetto sia comproprietario, e non unico titolare, non lo esonera nè gli limita, verso il condominio, il debito. Secondo i principi della solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.), egli è tenuto per la totalità dell&#8217;obbligazione, salvo a ripetere dai condebitori (i contitolari delle sue parti immobiliari) la parte di ciascuno di essi (art. 1299 c.c.)&#8221;.</p>
<p>Da ultimo, il principio è stato ribadito da Cass., sez. 2^, 4 giugno 2008, n. 14813. In un caso &#8211; sempre di comunione ordinaria di un appartamento in condominio -nel quale il ricorrente si doleva della condanna al pagamento anche della quota di contributi che andava imputata all&#8217;altro comproprietario, questa Corte, nel rigettare la censura, rileva che il motivo non chiarisce &#8220;perchè nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all&#8217;art. 1292 c.c., secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori&#8221;.</p>
<p>3.2. &#8211; Il Collegio intende dare continuità a questo orientamento.</p>
<p>Venendo nella specie in evidenza la natura dell&#8217;obbligazione relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari prò indiviso di un appartamento, occorre tenere presente che l&#8217;obbligazione delle spese condominiali viene determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare dell&#8217;edificio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano &#8220;spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini&#8221;, come espressamente stabilito dall&#8217;art. 68 disp. att. c.c., agli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.: il che è coerente con la stessa destinazione delle cose comuni, serventi a porzioni reali dell&#8217;immobile, e non già a quote ideali.</p>
<p>A ciò aggiungasi che, dal lato soggettivo, nel caso di comunione inquadrata nel condominio quale elemento complesso, la comunione medesima viene riguardata, sul piano del diritto positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello della scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale, come è testimoniato dall&#8217;art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che i comproprietari abbiano un solo rappresentante nell&#8217;assemblea.</p>
<p>In altri termini, poichè l&#8217;obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e poichè i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.</p>
<p>Infatti, nelle obbligazioni contratte per (o relative al) la cosa in comunione ordinaria (art. 1100 c.c. e ss.) ricorrono tutte le condizioni per l&#8217;operatività della c.d. presunzione di cui all&#8217;art. 1294 c.c.: la pluralità di debitori legati da un vincolo di comunione (i contitolari del bene in comproprietà), l&#8217;unicità della prestazione e l&#8217;unità della fonte (l&#8217;eadem causa obligandi del diritto romano).</p>
<p>Non rileva il fatto che l&#8217;obbligazione derivi dalla legge anzichè dal contratto, perchè la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non soltanto le obbligazioni da contratto: come tale, essa è destinata ad abbracciare anche l&#8217;obbligazione di partecipare alle spese per l&#8217;amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera dell&#8217;assemblea o nell&#8217;attività dell&#8217;amministratore, e talvolta direttamente nella legge.</p>
<p>E neppure rileva che il condebito si innesti su una situazione, la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota. Infatti, la ripartizione prò quota delle spese comuni (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 cod. civ.) concerne esclusivamente i rapporti interni tra comunisti, non implicando anche un&#8217;attuazione parziaria dell&#8217;obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.</p>
<p>Una conferma dell&#8217;operatività della regola della solidarietà nei confronti del creditore per le obbliga-zioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si ricava dall&#8217;art. 1115 c.c., il quale &#8211; nel richiamare la solidarietà non come semplice dato di fatto ma come effetto giuridico &#8211; contiene anche un tratto peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l&#8217;estinzione delle obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.</p>
<p>Nè infine &#8211; per venire al caso di specie e alla ratio decidenti che sostiene la sentenza impugnata &#8211; è di ostacolo all&#8217;applicazione della regola della solidarietà il fatto che le quote dell&#8217;unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di due distinti titoli successori, giacchè la diversità dei titoli di provenienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione, ma non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni assunte dai comproprietari in relazione alla cosa comune nè incide sul modo di attuazione dell&#8217;obbligazione nei rapporti con il condominio creditore.</p>
<p>3.3. &#8211; Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: &#8220;I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall&#8217;art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell&#8217;unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2&#8243;.</p>
<p>3.4. &#8211; Ad avviso del Collegio, una siffatta definizione, da parte della sezione semplice, del caso sottoposto al suo esame non è precluso dal principio di diritto &#8211; espresso, in sede di risoluzione di contrasto, dalle sezioni unite con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148 &#8211; sulla natura parziaria e non solidale della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall&#8217;amministratore in nome e per conto del condominio.</p>
<p>Occorre al riguardo muovere dalla considerazione che &#8220;il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite&#8221;, al quale si riferisce il terzo comma dell&#8217;art. 374 cod. proc. civ. nel delineare un &#8220;vincolo in negativo&#8221; per la sezione semplice (nel senso che questa, se ritiene di non condividere la regula iuris espressa dalle sezioni unite, è tenuta a rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso), è la generalizzazione dell&#8217;interpretazione ed applicazione della norma giuridica con riferimento ad una singola fattispecie: esprime, cioè, la concretizzazione della norma in relazione ad un caso nella sua valenza tipica e paradigmatica, e quindi suscettibile di riprodursi, attesa la valenza, appunto, &#8220;di principio&#8221; dell&#8217;enunciazione, con riguardo ad una generalità di casi concreti futuri.</p>
<p>Ora, mentre la questione decisa dalle sezioni unite investe la natura della responsabilità dei singoli condomini in ordine alle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e il dictum da esse enunciato si risolve nell&#8217;affermazione secondo cui il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell&#8217;amministratore quale rappresentante dei condomini in relazione ad un&#8217;obbligazione contrattuale dallo stesso stipulata, può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l&#8217;intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno; la questione esaminata in questa sede riguarda un caso tutt&#8217;affatto diverso, ossia se in tema di comunione ordinaria, le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti alla contitolarità prò indiviso di un appartamento facente parte di un condominio, ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.</p>
<p>Del resto, che le fattispecie, con i correlati referenti normativi, e quindi le questioni siano diverse, è convalidato dal fatto che l&#8217;ultima delle pronunce il cui orientamento qui si va a confermare (la sentenza 4 giugno 2008, n. 14813) è stata emessa dalla sezione semplice successivamente all&#8217;intervento nomofilattico delle sezioni unite.</p>
<p>3.5. &#8211; Occorre tuttavia farsi carico del fatto che il declsvm delle sezioni unite, superando risultati acquisiti in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, prende le mosse dalla puntualizzazione che, in mancanza di una norma di legge che privilegi la comunanza della prestazione, la natura pecuniaria dell&#8217;obbligazione e la sua conseguente intrinseca divisibilità ex parte debltoris impediscono l&#8217;applicazione della presunzione di solidarietà tra condebitori.</p>
<p>Interrogandosi, in generale, sul &#8220;fondamento della solidarietà&#8221;, le sezioni unite sottolineano infatti che &#8220;l&#8217;obbligazione dei condomini (condebitori)&#8230;, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile&#8221;, e che &#8220;la solidarietà passiva&#8230; esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell&#8217;obbligazione, ma altresì dell&#8217;indivisibilità della prestazione comune&#8221;; di talchè, &#8220;in mancanza di quest&#8217;ultimo requisito e in difetto di una espressa previsione di legge&#8221; &#8211; non configurabile rispetto all&#8217;obbligazione assunta dal condominio versi i terzi &#8211; &#8220;la intrinseca parziarietà dell&#8217;obbligazione prevale&#8221;.</p>
<p>Il percorso argomentativo sul fondamento della solidarietà ex art. 1294 c.c., seppure centrale per giungere alla affermazione, da parte della citata sentenza n. 9148 del 2008, della natura parziaria della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi dall&#8217;amministratore in nome e per conto del condominio, non costituisce l&#8217;unica ragione del decidere: pertanto quel sostegno motivazionale non è &#8220;principio di diritto&#8221; ex art. 374 c.p.c., comma 3, (non includendo questo tutte le giustificazioni adoperate dal massimo organo della nomofilachia a sostegno della risoluzione adottata), e non è capace di porsi &#8211; in altre situazioni di condebito per obbligazioni pecuniarie &#8211; con la forza e con il &#8220;vincolo&#8221; che assiste l&#8217;enunciazione delle sezioni unite.</p>
<p>La regula. iuris delle sezioni unite si basa, infatti, su ulteriori e concorrenti ragioni:</p>
<p>(a) sul fatto che l&#8217;art. 1115 c.c. &#8220;non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l&#8217;ipotesi della vendita della cosa comune&#8221;, ossia &#8220;la cosa comune soggetta a divisione&#8221;, laddove &#8220;le cose, gli impianti ed i servizi comuni del fabbricato&#8230; sono contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi dell&#8217;art. 1119 c.c., e, comunque, dalla assoluta inespropriabilità&#8221;;</p>
<p>(b) sulla circostanza che l&#8217;art. 1123 c.c., &#8220;interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno&#8221;;</p>
<p>(c) sul rilievo che &#8211; stante &#8220;il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità&#8221; &#8211; &#8220;l&#8217;amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote&#8221;;</p>
<p>(d) sulla sottolineatura, ancora, che &#8220;le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditar in proporzione alle loro quote&#8221;;</p>
<p>(e) su ragioni &#8211; infine &#8211; di &#8220;giustizia sostanziale&#8221; e di analisi economica del diritto, atteso che &#8220;la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l&#8217;amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi&#8221;, laddove la parziarietà &#8220;non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore&#8221;.</p>
<p>Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l&#8217;assenza di solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall&#8217;amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa dal complesso motivazionale della citata sentenza, ossia &#8211; come è stato messo in luce in dottrina &#8211; valorizzando il processo di unificazione dell&#8217;amministrazione delle cose comuni e l&#8217;organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e ricostruendo l&#8217;obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unificazione, ottenuta all&#8217;esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i quali confidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli.</p>
<p>3.6. &#8211; Tanto premesso, il collegio &#8211; nel ribadire l&#8217;applicabilità del principio di cui all&#8217;art. 1294 c.c., alle obbligazioni per la cosa comune che fanno capo ai comproprietari in comunione ordinaria &#8211; non ritiene persuasiva la tesi che la solidarietà passiva, a parte le ipotesi speciali espressamente volute dal legislatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubilmente alla) indivisibilità della prestazione e sia preordinata a proteggere, in fase esecutiva, soltanto l&#8217;unità della prestazione indivisibile.</p>
<p>La regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la &#8220;comunione di interessi&#8221; dalla quale, nella realtà della vita, &#8220;più debitori&#8230; obbligati per un solo debito&#8230; sono legati intimamente&#8221; (Relazione al codice civile, n. 597).</p>
<p>Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;unità della prestazione, data l&#8217;inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell&#8217;intera prestazione.</p>
<p>E poichè, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l&#8217;indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell&#8217;idem debitum.</p>
<p>Ne deriva che la naturale divisibilità dell&#8217;obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari.</p>
<p>4. &#8211; L&#8217;accoglimento del quinto motivo del ricorso principale assorbe l&#8217;esame degli altri motivi con esso articolati.</p>
<p>5. &#8211; Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si deduce contraddittoria motivazione, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, circa i punti decisivi della controversia rappresentati dalla mancata convocazione del S. alla delibera assembleare del settembre 2003, dalla mancata comunicazione del relativo verbale, dalla mancanza di qualità di condomino del medesimo alla data della delibera, nonchè omessa motivazione sulla pacifica conoscenza da parte dell&#8217;amministratore delle quote di comproprietà e ripartizione in base alle medesime delle spese, anche nel rendiconto posto a base dell&#8217;ingiunzione; il tutto in relazione alla dedotta invalidità ed inefficacia nei confronti dell&#8217;opponente della delibera medesima e comunque sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del S..</p>
<p>5.1. &#8211; Il motivo è inammissibile, perchè &#8211; essendo impugnata una pronuncia secondo equità del giudice di pace, ai sensi dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, &#8211; la censura veicolata non prospetta un&#8217;ipotesi equiparabile a quella di inesistenza della motivazione, ossia di mera apparenza della motivazione o di concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi, a causa di una radicale e insanabile contraddittorietà.</p>
<p>6. &#8211; Il secondo mezzo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione della norma processuale di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia su una domanda ed eccezione proposta dall&#8217;opponente ed in particolare sulla eccezione di invalidità della delibera.</p>
<p>6.1. &#8211; Il motivo è infondato, perchè &#8211; come emerge per tabulas dalla lettura della sentenza impugnata &#8211; il Giudice di pace ha esaminato la domanda di nullità della delibera, ma ha ritenuto che essa non poteva trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perchè, essendo dedotto un vizio comportante non la nullità, ma l&#8217;annullabilità della delibera, questa avrebbe dovuto essere impugnata &#8220;nei termini previsti e nelle sedi competenti&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Il ricorso principale è accolto e l&#8217;incidentale condizionato rigettato.</p>
<p>La sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Le spese processuali, tanto del giudizio di merito quanto di quello di cassazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per effetto della fondatezza del quinto motivo, assorbito l&#8217;esame delle rimanenti censure, e rigetta il ricorso incidentale condizionato;</p>
<p>cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.S..</p>
<p>Condanna quest&#8217;ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 550, di cui Euro 300 per diritti ed Euro 200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 500, di cui Euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-21-ottobre-2011-n-21907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza Aprile 2008 n. 9148</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-sentenza-aprile-2008-n-9148/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-sentenza-aprile-2008-n-9148/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo &#8211; Primo Presidente - Dott. CORONA Rafaele &#8211; rel. Presidente di sezione - Dott. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARBONE Vincenzo &#8211; Primo Presidente -<br />
Dott. CORONA Rafaele &#8211; rel. Presidente di sezione -<br />
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VITRONE Ugo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIDIRI Guido &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>SOCIETÀ E S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell&#8217;avvocato VASI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PIERLUIGI COLIVA, giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.A., RA.AD., RA.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. SCARABELLI 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato RUPERTO TOMMASO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CLAUDIO CHIURAZZI, giuste deleghe a margine dei controricorsi;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 305/03 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 19/02/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/03/08 dal Presidente Dott. Rafale CORONA;<br />
uditi gli avvocati Pierluigi COLIVA, Claudio CHIURAZZI;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con Decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio di via (OMISSIS), (OMISSIS), ed ai condomini A., Ad. e Ra.Al., C.U., B.G., M.D., T.A. ed alla società I.B.O. s.r.l. di pagare alla E s.r.l. L. 66.800.276, quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell&#8217;edificio condominiale.</p>
<p>Proposero opposizione con distinti atti di citazione A. e Ra.Ad., le quali dedussero l&#8217;inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società E; R. A. asserì di aver acquistato il solo diritto di usufrutto di una unità immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla società E erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.</p>
<p>Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Q.I., B.T. e la società I.B.O. s.r.l., i quali chiesero il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte d&#8217;Appello di Bologna respinse l&#8217;impugnazione proposta dalla società E.</p>
<p>Ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi la società E; hanno resistito con controricorso A., Ad. e Ra.Al.. Non ha svolto attività difensiva l&#8217;intimato Condominio via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore in carica.</p>
<p>La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto all&#8217;interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietà, ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.</p>
<p>Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La società ricorrente lamenta:</p>
<p>1.1 con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 3. La giurisprudenza dominante, anche successivamente all&#8217;isolata sentenza n. 8530 del 1996, che aveva affermato la parziarietà, ha sempre sostenuto e continua a sostenere la natura solidale delle obbligazioni dei condomini;</p>
<p>1.2 con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., ai senso dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 3, posto che la ripartizione delle spese fra nudo proprietario usufruttuario operano nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore;</p>
<p>1.3 con il terzo motivo, violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., in relazione all&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 3, poichè la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione ragioni diverse da quelle dedotte nell&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo;</p>
<p>1.4 con il quarto motivo, omessa compensazione delle spese processuali con riferimento ad Ra.Al.;</p>
<p>Con il quinto motivo, violazione dell&#8217;art. 91 cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 non sussistendo soccombenza nei confronti del Condominio, che era stato chiamato in giudizio da Ra.Al.;</p>
<p>Con il sesto motivo, violazione dell&#8217;art. 63 disp. att. in relazione all&#8217;art. 360 cod. proc. civ., n. 3, non aveva tenuto conto dell&#8217;orientamento della Suprema Corte, secondo cui l&#8217;acquirente di una unità immobiliare doveva essere tenuto alle spese solidalmente al suo dante causa.</p>
<p>2.1 La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.</p>
<p>Secondo l&#8217;orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal &#8220;condominio&#8221; verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall&#8217;art. 1294 cod. civ. per l&#8217;ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall&#8217;art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all&#8217;interno del condominio (Cass., Sez. 2^, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. 2^, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. 2^, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. 2^, 31 agosto 2005, n. 17563).</p>
<p>Per l&#8217;indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del &#8220;condominio&#8221;, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell&#8217;edificio, per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditati i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l&#8217;obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. 2^, 27 settembre 1996, n. 8530).</p>
<p>2.2 Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi &#8211; i condomini -occorre muovere dal fondamento della solidarietà.</p>
<p>L&#8217;assunto è che la solidarietà passiva scaturisca dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali &#8211; e di una precisa disposizione di legge &#8211; il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori e l&#8217;identica causa dell&#8217;obbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidarietà tra i condomini, cui osta la parziarietà intrinseca della prestazione; che la solidarietà non possa ricondursi alla asserita unitarietà del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un &#8220;ente di gestione&#8221;, ma una organizzazione pluralistica e l&#8217;amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.</p>
<p>La disposizione dell&#8217;art. 1292 cod. civ. &#8211; è noto &#8211; si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica &#8220;nozione della solidarietà&#8221;, definisce l&#8217;obbligazione in solido quella in cui &#8220;più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione&#8221; e aggiunge che ciascuno può essere costretto all&#8217;adempimento per la totalità (con liberazione degli altri).</p>
<p>L&#8217;art. 1294 cod. civ. stabilisce che &#8220;i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente&#8221;.</p>
<p>Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i casi dubbi).</p>
<p>Stando all&#8217;interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell&#8217;ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell&#8217;obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita).</p>
<p>Mentre dalla pluralità dei debitori e dalla unicità della causa dell&#8217;obbliga-zione scaturiscono questioni che, nella specie, non rilevano, la categoria dell&#8217;idem debitum propone problemi tecnici considerevoli: in particolare, la unicità della prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria.</p>
<p>Semplificando categorie complesse ed assai elaborate, l&#8217;indivisibilità consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove la insussistenza naturalistica della indivisibilità non è accompagnata dall&#8217;obbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per l&#8217;intero.</p>
<p>Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell&#8217;obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.</p>
<p>E&#8217; pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l&#8217;obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall&#8217;art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell&#8217;obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.</p>
<p>Poichè la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell&#8217;obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene me-no uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell&#8217;obbligazione private.</p>
<p>Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell&#8217;obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res.</p>
<p>Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. &#8211; che prevedono la parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dell&#8217;apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie &#8211; esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.</p>
<p>Per la verità, si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con l&#8217;attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditali in ragione dell&#8217;appartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l&#8217;obbligazione e la quota e nella struttura dell&#8217;obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo.</p>
<p>2.3 Le direttive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.</p>
<p>Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del &#8220;condominio&#8221; &#8211; in realtà, ascritte ai singoli condomini &#8211; si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi la unicità della causa: il contratto da cui l&#8217;obbligazione ha origine. E&#8217; discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum), che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell&#8217;interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l&#8217;impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc). L&#8217;obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.</p>
<p>Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini.</p>
<p>Non certo l&#8217;art. 1115 cod. civ., comma 1. Sotto la rubrica &#8220;obbligazioni solidali dei partecipanti&#8221;, la norma stabilisce che ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni contratte in solido per la cosa comune e che la somma per estinguerle sia ricavata dal prezzo di vendita della stessa cosa. La disposizione, in quanto si riferisce alle obbligazioni contratte in solido dai comunisti per la cosa comune, ha valore meramente descrittivo, non prescrittivo: non stabilisce che le obbligazioni debbano essere contratte in solido, ma regola le obbligazioni che, concretamente, sono contratte in solido. A parte ciò, la disposizione non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l&#8217;ipotesi di vendita della cosa comune. La disposizione, infatti, contempla la cosa comune soggetta a divisione e non le cose, gli impianti ed i servizi comuni del fabbricato, i quali sono contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi dell&#8217;art. 1119 cod. civ. e, comunque, dalla assoluta inespropriabilità.</p>
<p>D&#8217;altra parte, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si riconduce all&#8217;art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazione tra la titolarità della obbligazione e la quella della cosa. Si tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conseguenza dell&#8217;appartenenza in comune, in ragione della quota, delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della quota, a norma dell&#8217;art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a contribuire alle spese per le parti comuni. Per la verità, la mera valenza interna del criterio di ripartizione raffigura un espediente elegante, ma privo di riscontro nei dati formali.</p>
<p>Se l&#8217;argomento che la ripartizione delle spese regolata dall&#8217;art. 1123 cod. civ., comma 1, riguardi il mero profilo interno non persuade, non convince neppure l&#8217;asserto che lo stesso art. 1223 c.c., comma 2 &#8211; concernente la ripartizione delle spese per l&#8217;uso delle parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione all&#8217;uso che ciascuno può farne &#8211; renda impossibile l&#8217;attuazione parziaria all&#8217;esterno: con la conseguenza che, quanto all&#8217;attuazione, tutte le spese disciplinate dall&#8217;art. 1223 cit. devono essere regolate allo stesso modo.</p>
<p>Entrambe le ipotesi hanno in comune il collegamento con la res. Il primo comma riguarda le spese per la conservazione delle cose comuni, rispetto alle quali l&#8217;inerenza ai beni è immediata; il secondo comma concerne le spese per l&#8217;uso, in cui sussiste comunque il collegamento con le cose: l&#8217;obbligazione, ancorchè influenzata nel quantum dalla misura dell&#8217;uso diverso, non prescinde dalla contitolarità delle parti comuni, che ne costituisce il fondamento. In ultima analisi, configurandosi entrambe le obbligazioni come obligationes propter rem, in quanto connesse con la titolarità del diritto reale sulle parti comuni, ed essendo queste obbligazioni comuni naturalisticamente divisibili ex parte debitoris, il vincolo solidale risulta inapplicabile e prevale la struttura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni. D&#8217;altra parte, per la loro ripartizione in pratica si può sempre fare riferimento alle diverse tabelle millesimali relative alla proprietà ed alla misura dell&#8217;uso.</p>
<p>2.5 Nè la solidarietà può ricondursi alla asserita unitarietà del gruppo dei condomini.</p>
<p>Dalla giurisprudenza, il condominio si definisce come &#8220;ente di gestione&#8221;, per dare conto del fatto che la legittimazione dell&#8217;amministratore non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi intrapresi dall&#8217;amministratore, etc. Ma la figura dell&#8217;ente, ancorchè di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti. D&#8217;altra parte, gli enti di gestione in senso tecnico raffigurano una categoria definita ancorchè non unitaria, ai quali dalle leggi sono assegnati compiti e responsabilità differenti e la disciplina eterogenea si adegua alle disparate finalità perseguite (L. 22 dicembre 1956, n. 1589, art. 3). Gli enti di gestione operano in concreto attraverso le società per azioni di diritto comune, delle quali detengono le partecipazioni azionarie e che organizzano nei modi più opportuni: in attuazione delle direttive governative, razionalizzano le attività controllate, coordinano i programmi e assicurano l&#8217;assistenza finanziaria mediante i fondi di dotazione.</p>
<p>Per la struttura, gli enti di gestione si contrassegnano in ragione della soggettività (personalità giuridica pubblica) e dell&#8217;autonomia patrimoniale (la titolarità delle partecipazioni azionarie e del fondo di dotazione).</p>
<p>Orbene, nonostante l&#8217;opinabile rassomiglianza della funzione &#8211; il fatto che l&#8217;amministratore e l&#8217;assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono &#8211; le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell&#8217;ente di gestione al condominio negli edifici.</p>
<p>Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, nè di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell&#8217;interesse dei singoli partecipanti.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l&#8217;amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l&#8217;amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.</p>
<p>Orbene, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell&#8217;amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni &#8211; ai compiti ed ai poteri &#8211; stabilite dall&#8217;art. 1130 cod. civ..</p>
<p>In giudizio l&#8217;amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 1118 e 1123 cod. civ.). L&#8217;amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l&#8217;amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d&#8217;acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell&#8217;amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l&#8217;amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;amministratore &#8211; in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall&#8217;art. 1123 c.c. &#8211; non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota.</p>
<p>2.5 Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell&#8217;obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest&#8217;ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale;</p>
<p>considerato che l&#8217;obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorchè comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l&#8217;art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che &#8211; in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità &#8211; l&#8217;amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto &#8220;interesse del condominio&#8221;, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell&#8217;edificio, per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l&#8217;obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.</p>
<p>2.6 Il contratto, stipulato dall&#8217;amministratore rappresentante, in nome e nell&#8217;interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell&#8217;amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all&#8217;esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.</p>
<p>Per concludere, la soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici.</p>
<p>Per la verità, la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l&#8217;amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell&#8217;adempimento.</p>
<p>Respinto il motivo principale, non merita accoglimento nessuno degli altri motivi di ricorso.</p>
<p>Non il secondo ed il sesto. Stando alle disposizioni sul condominio (art. 67 disp. att. del resto in conformità con quanto stabilito per le spese gravanti sull&#8217;usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ.), fanno carico all&#8217;usufruttuario le spese attinenti all&#8217;ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre le innovazioni, le ricostruzioni e le spese di manutenzione straordinaria competono al proprietario: ma le spese fanno capo all&#8217;usufruttuario limitatamente al tempo in cui egli è titolare del diritto reale su cosa altrui. Correttamente, perciò, la Corte d&#8217;Appello non ha considerato responsabile Ra.Al., in quanto l&#8217;usufrutto da lui era stato acquistato in epoca successiva alla data, in cui l&#8217;esecuzione dei lavori era stata commissionata ed eseguita.</p>
<p>Non il terzo motivo, posto che il giudice del merito ha preso in esame la questione di diritto inerente alla la controversia e ritenuta indispensabile per la decisione.</p>
<p>Non il quarto ed il quinto motivo, in quanto la decisione sulle spese processuali è rimessa al giudice del merito, con il solo limite di non condannare la parte interamente vittoriosa.</p>
<p>Avuto riguardo alla difficoltà della materia ed al contrasto esistente in giurisprudenza, si ravvisano i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.<br />
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-sentenza-aprile-2008-n-9148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
