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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Litisconsorzio</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 29 novembre 1995 n. 12342</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[negoziale]]></category>
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		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale è lanatura dle regolamento di condominio? Contro chi si agisce per farne dichiarare la nullità totale o parziale?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Filippo VERDE Presidente<br />
Dott. Aldo MARCONI Consigliere<br />
Dott. Franco PAOLELLA Consigliere<br />
Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere<br />
Dott. Sergio CARDILLO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>MARCONI BENITO, elettivamente domiciliato in Roma Via Barbara Tosatti 26, difeso dall&#8217;avv.to Giuseppe Ramicone per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RAGONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma Via Oderisi Da Gubbio 91, difeso dall&#8217;avv.to Lopardi Antonello c/o Dario Ammassari per delega in calce alla copia del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COND. PAL. RAGONE L&#8217;AQUILA;</p>
<p style="text-align: right;">- Intimato per Integrazione del Contraddittorio -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila dep. Il 17.06.92 n. 230-92;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.07.1995 dal Consigliere Rel. Dott. Giovanni Paolini;<br />
è comparso l&#8217;avv.to Giuseppe Ramicone difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Di Salvo che ha concluso per la cassazione della sentenza ricorsa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, costituito nell&#8217;edificio al n. 37 della via Colle Pretara di L&#8217;Aquila, con atto del 7 dicembre 1981, citò dinanzi al tribunale del capoluogo abruzzese Vincenzo Ragone, componente della collettività condominiale, stato, a suo tempo, costruttore ed unico proprietario del fabbricato anzidetto, chiedendo annullarsi l&#8217;ultimo comma della clausola 2 del regolamento, contrattuale, del condominio, recante riconoscimento del diritto della controparte &#8220;di apportare modifiche &#8211; a suo insindacabile giudizio &#8211; ai locali e agli appartamenti non ancora venduti, sia internamente che esternamente, nonché condannarsi il convenuto a chiudere una porta aperta sulla facciata principale dell&#8217;edificio per dare accesso ad uno scantinato di sua proprietà e nei danni, ed interdirsi, altresì, al medesimo di dar corso a modifiche dell&#8217;originaria destinazione dell&#8217;unità immobiliare da ultimo menzionata.</p>
<p>Il tribunale, con sentenza del 23 settembre 1987, resa nel contraddittorio e nella resistenza di Vincenzo Ragone, rigettò le domande.</p>
<p>Sul gravame del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, la Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila, con sentenza del 27 giugno 1992, pronunciata nel contraddittorio, oltre che del sunnominato convenuto originario, appellato, anche di Benito Marconi, componente della comunità appellante, disattesa l&#8217;impugnazione, confermò la decisione del primo giudice.</p>
<p>La corte territoriale motivò la pronuncia rilevando, per quanto può interessare ai fini del presente giudizio di legittimità, non essere riscontrabili nella contestata clausola n. 2 del regolamento del condominio appellante le denunciate violazioni dell&#8217;art. 1120 cod. civ., e dover essere, al contrario, la clausola stessa ravvisata legittima espressione di un accordo negozialmente raggiunto dall&#8217;appellato e dagli altri componenti della collettività condominiale; doversi escludere che l&#8217;appellato, dando corso all&#8217;apertura della porta di cui è causa, avesse messo in pericolo la sicurezza del fabbricato in condominio o menomato il relativo decoro architettonico.</p>
<p>Benito Marconi, come detto, partecipe del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, ricorre, con due motivi, per la cassazione della considerata sentenza di secondo grado, per quanto consta, non notificata.</p>
<p>Vincenzo Ragone, resiste al ricorso, notificatogli il 9 novembre 1992, con controricorso del 7 dicembre 1992.</p>
<p>Questa Corte Suprema, con ordinanza del 27 febbraio 1995, ha disposto, à sensi dell&#8217;art. 331 cod. proc. civ., l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, ritenuto litisconsorte necessario in relazione alla situazione controversa.</p>
<p>Benito Marconi ha provveduto al considerato incombente notificando a detta controparte il 4 marzo 1985 atto di chiamata nel processo.</p>
<p>Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221; non ha svolto attività difensiva nella presente sede.</p>
<p>Così il ricorrente, come il controricorrente hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) &#8211; Il controricorso, sottoscritto da avvocato munito di procura apposta, non su tale atto ma, in calce alla copia notificata del ricorso, deve essere dichiarato inammissibile per la carenza nella fattispecie delle condizioni suscettibili di documentare l&#8217;anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica del controricorso (cfr., in tal senso fra le più recenti, Cass. Sez.</p>
<p>Lav., sent. n. 3727 dell&#8217;1.6.1988, id. Sez. II civ., sent. n. 6263 del 21.11.1988, id. Sez. I civ., sent. n. 3540 del 28.7.1989, id. Sez. Lav., sent. n. 9011 del 21.8.1991).</p>
<p>2) &#8211; La legittimazione di Benito Marconi a proporre ricorso per cassazione avverso la dianzi menzionata sentenza della Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila del 21 giugno 1992 deve essere ravvisata in correlazione con il fatto che detto ricorrente è stato partecipe, a seguito di intervento litisconsortile dispiegato in secondo grado, dello stadio del giudizio conclusosi con la pronuncia della decisione contestata (nel quale, appunto, l&#8217;attuale ricorrente intervenne volontariamente per far valere nei confronti di Vincenzo Ragone, ed in appoggio alle ragioni azionate dal condominio nell&#8217;edificio al n. 36 della via Colle Pretara del capoluogo abruzzese, il diritto, assunto personalmente spettantegli nella veste di partecipe di tale collettività comunistica, a far dichiarare l&#8217;invalidità di una clausola del regolamento condominiale, ed a far, conseguentemente, sanzionare l&#8217;illegittimità di innovazioni realizzate dall&#8217;attuale controricorrente su parti comuni dell&#8217;edificio suddetto.</p>
<p>Sul tema, giova puntualizzare che, invece, non può operare nella fattispecie, concernente impugnazione proposta da un condominio avverso sentenza recante reiezione di domanda azionata dal condominio, il principio, altre volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 5084 del 29.4.1993), secondo cui, configurandosi il condominio come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quelle dei singoli condomini, l&#8217; esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti alla collettività condominiale della facoltà di agire a difesa dei diritti comuni inerenti all&#8217;edificio in condominio, nè, di conseguenza, di intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata assunta dall&#8217;amministratore, nonché di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli delle sentenze pronunciate nei confronti del condominio rappresentato dall&#8217;amministratore: nel caso in questione, di fatti, giusta quanto sarà meglio evidenziato nel paragrafo successivo, si verte in materia di giudizio avente ad oggetto azione proposta dal condominio a tutela, non già di interessi comuni dei partecipanti alla collettività condominiale ma, di diritti spettanti individualmente ai singoli comunisti, che la collettività condominiale, in quanto tale, non è legittimata a far valere.</p>
<p>3) &#8211; Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, costituito nell&#8217;edificio al n. 37 della via Cole Pretara di L&#8217;Aquila, ha introdotto nei confronti di uno dei condomini, e precisamente di Vincenzo Ragone, costruttore e, in origine, proprietario unico dell&#8217;edificio in seguito divenuto condominiale, una domanda intesa ad ottenere l&#8217;invalidazione di una clausola del regolamento di condominio &#8211; quella contenuta nel secondo comma del relativo art. 2, contemplante attribuzione al Ragone della facoltà, asserita indiscriminata, di disporre innovazioni, di ogni genere, interessanti lo stabile comune &#8211; assunta inammissibilmente contrastante con il dettato degli artt. 1120 e 1138, comma 4, cod. civ..</p>
<p>L&#8217;istanza in discorso, in appello fatta propria, nei termini come sopra precisati, da Benito Marconi, partecipe del condominio, volontariamente intervenuto in secondo grado per far valere contro il Ragone una sua pretesa oggettivamente identica a quella coltivata dall&#8217;ente attore originario, è stata disattesa dalla qui impugnata sentenza della Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila in base al rilievo, per la verità abbastanza confusamente motivato, che la clausola regolamentare contestata Costituirebbe la risultante di un legittimo accordo, di natura contrattuale, concluso fra Vincenzo Ragone, da un lato, e gli altri condomini, dall&#8217;altro, nel momento in cui questi ultimi acquistarono dall&#8217;attuale controricorrente le unità immobiliari comprese nello stabile condominiale in atto di loro proprietà ed entrarono, quindi, a far parte del condominio, e che, comunque, le prescrizioni in detta clausola contenute si rivelerebbero &#8220;ben compatibili con l&#8217;obbligo del rispetto dei principi di diritto sostanziale desumibili dall&#8217;art. 1120 cod. civ. e, in particolare, dal relativo ultimo comma&#8221;.</p>
<p>Benito Marconi, con censure articolate nei due mezzi di ricorso che devono essere esaminate insieme perché inestricabilmente connesse, deduce rivelarsi la decisione della corte territoriale inficiata da &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, 1136 C.C. in relazione all&#8217;art. 2 del regolamento di condominio, depositato a rogito del notaio Roberto Cioccarelli in data 27.5.1978, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L&#8217;Aquila; ed ancora in relazione all&#8217;art. 14 lett. D del regolamento detto&#8221;, nonché da &#8220;nullità e-o inefficacia dell&#8217;art. 2 u.c. del regolamento de quo.</p>
<p>Omesso esame&#8221;, lamentando, in buona sostanza, che il giudice del merito non abbia rilevato che la clausola regolamentare in discussione comporterebbe un inammissibile esautoramento dell&#8217;assemblea con riguardo al potere di deliberare sulle innovazioni, da approvarsi con maggioranza qualificata, e l&#8217;attribuzione di un siffatto potere ad un solo condominio, Vincenzo Ragone, posto in condizione di privilegio rispetto agli altri partecipanti al condominio, e non abbia, quindi, dichiarato senz&#8217;altro invalida la contestata prescrizione regolamentare per la sua contrarietà alle norme del codice civile; accampa, ancora, in termini scoordinati e farraginosi, dover essere ravvisata l&#8217;invalidità della disposizione regolamentare in argomento in ragione della sua correlabilità a comportamento, asserito, penalmente illecito di Vincenzo Ragone, nonché alla violazione da parte di costui di obblighi aventi la fonte in un mandato, oltre che con riferimento alla circostanza della mancata riproduzione della stessa nella copia del regolamento &#8220;in possesso dei condomini&#8221;.</p>
<p>Orbene, a prescindere dalla considerazione che, per quanto è dato desumere dal testo della sentenza impugnata e da quello del ricorso (e, per il principio della c.d. autosufficienza di tale atto, nella non esperibilità di indagini integrative al riguardo), il secondo dei surrichiamati ordini di doglianze afferisce a problematiche che non hanno costituito oggetto del dibattito processuale in sede di appello, ed è, perciò, da tenersi per inammissibilmente dedotto in discussione nella presente fase alla stregua del postulato, pacifico, per il quale in cassazione non possono essere sollevate questioni, implicanti, come quelle di cui trattasi, anche risvolti di fatto, rimaste estranee al dibattito processuale nel pregresso stadio del giudizio, in ordine al qui delibato profilo del ricorso, si impongono le seguenti, assorbenti, osservazioni.</p>
<p>Il regolamento di condominio, quali che ne siano l&#8217;origine ed il procedimento di formazione, e, quindi, anche quando, come quello qui in contestazione, abbia natura contrattuale, si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività, su un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico, ed a porsi come fonte di obblighi e di diritti, non tanto per la collettività condominiale come tale quanto, soprattutto, per i singoli condomini: consegue da ciò che l&#8217;azione promossa per ottenere declaratoria della nullità, totale o parziale, del regolamento medesimo è esperibile, non da e nei confronti del condominio, carente di legittimazione in ordine a una siffatta domanda, ma da uno o più condomini e nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario, non potendo, altrimenti, l&#8217;eventuale sentenza di accoglimento risultare &#8220;utiliter data&#8221; (cfr., in proposito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 2590 del 20.3.1990).</p>
<p>Nella fattispecie, la domanda di invalidazione, parziale, del regolamento condominiale di cui trattasi appare essere stata prodotta dal condominio attuale intimato in quanto tale (nella constatata non rintracciabilità nell&#8217;incarto processuale di un qualche atto che abbia autorizzato l&#8217;amministratore ad agire in giudizio in veste di rappresentante, volontario, di tutti i condomini diversi dal convenuto originario), cioè, per quanto detto, da un soggetto non legittimato a proporla, e, per di più, non nei confronti della totalità dei soggetti legittimati a contraddirla.</p>
<p>In una tale situazione, essendo da escludere la correlabilità di qualsiasi effetto sanante dell&#8217;anomalia come sopra verificatasi all&#8217;intervento spiegato solo in appello da Benito Marconi, deve ritenersi che la causa in esame non poteva essere proposta e, percià, à sensi dell&#8217;art. 382, comma 3, cod. proc. civ., va fatto luogo a cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.</p>
<p>4) &#8211; La declaratoria di cui al paragrafo precedente, a mente dell&#8217;art. 336, comma 1, del codice di rito, travolge la statuizione della sentenza anzidetta, manifestamente dipendente da quella cassata, recante reiezione della domanda con la quale il condominio intimato, ed in seguito, Benito Marconi, interventore, attuale ricorrente hanno chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità e disporsi l&#8217;eliminazione di una innovazione realizzata da Vincenzo Ragone su parti comuni dello stabile condominiale oggetto della vertenza anche nell&#8217;esercizio di diritti scaturenti dalla clausola del regolamento di condominio di cui sub 3).</p>
<p>5) &#8211; Le spese dei pregressi stadi del giudizio, nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, vengono compensate per intero fra i contendenti.</p>
<p>Vincenzo Ragone, in ragione della come sub 1) riscontrata inammissibilità, per difetto di valida procura, del controricorso, risulta non aver svolto attività processuale rilevante in questa sede, e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.</p>
<p>Il condominio intimato si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede e, quindi non va parimenti provveduto su sue spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese di tutte le pregresse fasi processuali.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 luglio 1995.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 06.10.2011 n. 20492</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se una delibera vincola il condominio, il condomino dissenziente chi deve citare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>P. M.L., M.E.L. e D.R. citarono innanzi il Tribunale di Bologna il condominio sito in quella città alla via (…) &#8211; del quale facevano parte &#8211; esponendo di non aver ricevuto &#8211; i L. &#8211; o che sarebbe recapitata in ritardo &#8211; il R.- la convocazione per partecipare all’assemblea del 19 ( in prima convocazione) e 22 (in seconda) dicembre 1997; che neppure la condomina A.A. avrebbe ricevuto tale convocazione; che il 22/12 si era creato un disaccordo tra i condomini presenti che rappresentavano, di persona o per delega, la totalità dei millesimi, in merito a chi avrebbe dovuto presiedere l’assemblea; che in conseguenza di ciò si erano formati due gruppi che, nominato il rispettivo presidente e il segretario (il gruppo del quale facevano parte i ricorrenti, aveva indicato come presidente il condomino M; l’altro il condomino G.); che il gruppo avverso aveva approvato alcuni argomenti all’ordine del giorno.</p>
<p>In ragione di ciò chiesero che venisse dichiarata nulla, annullabile o comunque inefficace la deliberazione adottata sotto la presidenza del G. e che fosse accertata la validità di quella adottata dal proprio gruppo.</p>
<p>Il Condominio convenuto si costituì, osservando che in seconda convocazione erano comunque stati presenti tutti i condomini &#8211; di persona o per delega &#8211; concluse per il rigetto dell’impugnativa.</p>
<p>L’adito Tribunale accolse le domande ed annullò tutte le deliberazioni adottate dal gruppo di condomini presieduto dal G., sulla base della considerazione che la violazione dell’irregolare convocazione di cui all’art. 66, ultimo comma, disp.att. cod. civ., interessante i condomini D. e C. R. non poteva dirsi sanata dalla partecipazione degli stessi all’assemblea, avendo gli stessi sollevato in quella sede la relativa eccezione, mentre il vizio attinente la R. era stato formulato tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale. Le altre questioni rimasero dichiaratamente assorbite e venne ritenuta inammissibile la richiesta di pronunzia della validità della assemblea tenuta dal gruppo presieduto dal M.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 914/2005, accolse il gravame dei condomini C.A., G.N. E.B. A.G. e M.G., respingendo la domanda di annullamento in precedenza formulata e dichiarando che l’assemblea tenutasi sotto la presidenza del G. non era qualificabile come assemblea condominiale.</p>
<p>La Corte territoriale pervenne a tale conclusione innanzitutto ritenendo che la mancata citazione nel giudizio di appello del Condominio &#8211; e di tutti i condomini non evocati in giudizio in primo grado &#8211; non ledesse il principio di integrità del contraddittorio; osservò nel merito del gravame, che l’asserito vizio di convocazione relativo a C.R. ed a F.C. non avrebbe potuto essere fatto valere al fine di invalidare l’assemblea in quanto deducibile solo dalle parti interessate che però non avevano sollevato eccezioni in sede di assemblea né avevano impugnato la delibera; quanto poi alla tardività della comunicazione della seconda convocazione a D. R. giudicò che l’amministratore avesse svolto con la dovuta diligenza le indagini relative alla ricerca del nuovo recapito dell’indicato condomino, dapprima trasferitosi in Spagna e poi a Modena, ove era stato raggiunto dalla comunicazione della convocazione il giorno stesso dell’assemblea in prima convocazione, non rispettando quindi lo spatium deliberandi stabilito dall’art. 66 disp att. cod. civ. &#8211; ed osservò che comunque lo stesso R. non aveva sollevato eccezioni in sede di assemblea, limitandosi ad abbandonare la riunione per costituire un separato gruppo con altri condomini e solo in tale sede facendo questione della ritualità degli avvisi.</p>
<p>Ritenne infine la Corte bolognese fondato anche il motivo avverso il capo di decisione con cui il Tribunale aveva declinato la propria potestas iudicandi sull’accertamento della validità dell’assemblea parziale a presidenza M. , giudicando in contrario sussistente un interesse all’accertamento della validità ed efficacia di tale deliberazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso i L. ed il R. sulla base di vari motivi; hanno resistito con controricorso i condomini A., B. G. G. e N.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1 &#8211; Le parti ricorrenti fanno innanzi tutto valere il difetto originario della legittimazione dell’amministratore del Condominio, P.L. &#8211; da cui sarebbe discesa l’invalidità di tutta l’attività negoziale e processuale successiva posta in essere dal predetto- richiamando la pronunzia di annullamento della nomina del predetto, sancita con sentenza 15988/ 1994 del Tribunale di Bologna, gravata di appello, tale eccezione è inammissibile sia perché, come si vedrà, non è stato citato il Condominio (né in appello né nel presente giudizio di legittimità), sia perché la questione non risulta esser stata sollevata nel giudizio di secondo grado ( v. conclusioni trascritte a foglio 5 della sentenza di appello) &#8211; non potendo formare oggetto di rilievo di ufficio in mancanza della prova della formazione di un giudicato esterno- sia infine perché nel ricorso non è stato neppure riportato il contenuto dell’indicata decisione, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, stesso stabilito dall’art. 366 n. 6 c.p.c.</p>
<p>II &#8211; Con ulteriore articolazione dell’unico motivo le parti deducono la violazione dell’integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado, contestando l’erroneità della decisione della Corte bolognese che, investita della relativa questione in relazione alla mancata citazione di tutti i condomini e del Condominio, avrebbe posto a base del diniego di ordinare l’integrazione del contraddittorio, la riconosciuta legittimazione di ogni condomino , pur non parte nel precedente grado di giudizio, di impugnare, in caso di inerzia del Condominio, le statuizioni della sentenza a sé sfavorevoli.</p>
<p>Il/a La censura da ultimo descritta è fondata in quanto la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, non aveva attinenza con la questione che le era stata sottoposta, dal momento che non era in contestazione la legittimazione attiva di chi già aveva proposto appello, quanto piuttosto la qualità di litisconsorte necessario delle parti del giudizio di primo grado &#8211; nella fattispecie, il Condominio &#8211; o dei condomini che non erano stati citati in giudizio innanzi al Tribunale.</p>
<p>II/b &#8211; Nel merito, sussiste la lamentata causa di nullità della sentenza di secondo grado, dal momento che, essendosi impugnata una delibera che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, doveva comunque essere garantita la presenza in giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa ( cfr. Cass. 13716/1999., alla quale adde, più di recente. Cass. 3900/2010).</p>
<p>III &#8211; Gli altri motivi ne risultano assorbiti.</p>
<p>La sentenza di appello, pronunziata in assenza di un legittimo contraddittore, il Condominio., è dunque nulla ; cassata tale decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio e per la ripartizione delle spese anche del procedimento di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione</p>
<p>Pronunziando su ricorso, dichiara la nullità della gravata decisione Corte di Appello di Bologna; cassa e rinvia ad altra sezione di detta Corte di merito, anche per le spese.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 06.10.2011</p>
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