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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Legittimazione Processuale</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4340</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-21-febbraio-2013-n-4340/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Supercondominio]]></category>
		<category><![CDATA[cancello]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[legittimazione ad impugnare]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[supercondominio]]></category>

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		<description><![CDATA[In un supercondominio, cosa è legittimato ad impugnare il condomino? L'apposizione di un cancello pedonale ed uno carrabile è un'innovazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHI Luisa &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5323/07) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO PALAZZO (OMISSIS) SCALA A e CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA B, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">nonche&#8217;</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8430/07) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu&#8217; di procura a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA A e CONDOMINIO (OMISSIS) SCALA B, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 364 del 2006, depositata il 13 luglio 2006 (e non notificata);<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per il ricorrente principale e (OMISSIS) e (OMISSIS) per il ricorrente incidentale;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato nel luglio 1992 il sig. (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Condominio (OMISSIS) scala B) esponendo: &#8211; che, con lettera racc. A.R. del 10 giugno 1992, l&#8217;amministratore del predetto Condominio gli aveva trasmesso copia della deliberazione assembleare adottata il 13 giugno 1992, mediante la quale erano stati decisi l&#8217;installazione di cancelli all&#8217;ingresso della proprieta&#8217; condominiale, l&#8217;affidamento dei relativi lavori, le modalita&#8217; di pagamento e la ripartizione delle spese; &#8211; che, sulla scorta dell&#8217;approvata ripartizione (computata su un importo complessivo di lire 25.000.000), esso esponente avrebbe dovuto corrispondere l&#8217;importo di lire 2.115.000, di cui lire 634.500 entro 5 giorni dalla ricezione della lettera, lire 634.500 a lavori ultimati e collaudati e la residua somma di lire 846.000 nel termine di 90 giorni dall&#8217;ultimazione stessa dei lavori; &#8211; che, tuttavia, la delibera in questione si sarebbe dovuta considerare viziata poiche&#8217; alla stessa avevano partecipato condomini privi di legittimazione, in quanto proprietari di appartamenti ricompresi nel Condominio della scala A), sicche&#8217; non si sarebbero potute ritenere raggiunte le prescritte maggioranze; &#8211; che, peraltro, la collocazione dei cancelli e della relativa muratura di sostegno risultava situata in area non condominiale e, comunque, in posizione tale da precludere il libero accesso alla sua esclusiva proprieta&#8217;, nel piazzale retrostante l&#8217;edificio condominiale; tanto premesso, chiedeva l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata deliberazione con il conseguente ordine di collocare i cancelli in modo da non pregiudicare il libero accesso alla sua proprieta&#8217;. Si costituiva in giudizio l&#8217;evocato Condominio, il quale, oltre ad instare per il rigetto della domanda principale, proponeva domanda riconvenzionale diretta all&#8217;ottenimento della restituzione, in favore dello stesso, del piazzale antistante il Condominio medesimo affinche&#8217; potesse assolvere alla sua originaria destinazione di verde e parcheggio condominiale, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione notificato il 6 luglio 1992, il (OMISSIS) impugnava la stessa delibera anche nei confronti del Condominio scala A), che, a sua volta, si costituiva in giudizio formulando le medesime difese avanzate dall&#8217;altro Condominio. Disposta la riunione delle due cause ed ordinata, in un primo momento, la sospensione dei lavori cui era riferita la delibera impugnata (la quale, pero&#8217;, veniva poi revocata), all&#8217;esito dell&#8217;espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva anche esperita c.t.u.), il Tribunale adito, con sentenza n. 678 del 2002, accoglieva la domanda proposta dal (OMISSIS), dichiarando la nullita&#8217; assoluta dell&#8217;impugnata delibera condominiale, e rigettava le formulate domande riconvenzionali.</p>
<p>Avverso la predetta sentenza avanzava appello il sig. (OMISSIS), quale condomino del Condominio del (OMISSIS) e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei Condomini (OMISSIS) scala A) e scala B) (i quali, peraltro, rimanevano contumaci), la Corte di appello di Catanzaro, nella costituzione dell&#8217;appellato (OMISSIS), con sentenza n. 364 del 2006 (depositata il 13 luglio 2006), accoglieva il gravame e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda di annullamento della delibera condominiale proposta nell&#8217;interesse di (OMISSIS), compensava tra le parti le spese del giudizio di primo grado, dichiarava l&#8217;inammissibilita&#8217; della domanda riconvenzionale come riproposta dall&#8217;appellante e condannava il (OMISSIS) alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado in favore del (OMISSIS). A sostegno dell&#8217;adottata decisione, la Corte territoriale, previa reiezione dell&#8217;eccezione di nullita&#8217; della sentenza di primo grado e di quella di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS) (che aveva, infatti, documentalmente dimostrato di essere proprietario di uno degli appartamenti siti nel Condominio (OMISSIS) scala A), ravvisava la fondatezza del gravame sul presupposto che l&#8217;area sulla quale erano stati installati i cancelli presentava la natura (sul piano oggettivo) di cortile che afferiva ad un supercondominio in ordine al quale l&#8217;opera approvata integrava gli estremi di un&#8217;innovazione che non poteva considerarsi vietata e che, anzi, non era idonea a comportare alcun mutamento di destinazione delle aree condominiali, mirando, in contrario, a potenziare le facolta&#8217; dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l&#8217;uso della cosa comune impedendo a terzi estranei al condominio l&#8217;indiscriminato accesso al cortile.</p>
<p>Nei confronti della suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato in nove motivi, in ordine al quale ha resistito, in questa sede, il (OMISSIS) con controricorso, contenente anche ricorso incidentale (riferito ad un unico motivo). Nessun altro intimato risulta essersi costituito nella presente fase di legittimita&#8217;. Il ricorrente principale ha, altresi&#8217;, formulato controricorso avverso il ricorso incidentale del (OMISSIS). Il difensore del ricorrente principale ha, inoltre, depositato memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., poiche&#8217; gli stessi sono riferiti alla medesima sentenza.</p>
<p>2. In via pregiudiziale, poi, deve essere respinta la richiesta (reiterata anche in sede di discussione) di cui alla prodotta &#8220;istanza di rinvio e rimessione in termini&#8221; ad opera dei difensori del controricorrente (OMISSIS) motivata dalla circostanza che l&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza non era stato recapitato presso la sede effettiva del nominato domiciliatario Avv. (OMISSIS) (che l&#8217;aveva trasferita, nelle more del giudizio, da via Adige, n. 39, di Roma &#8211; quale indicata originariamente nel controricorso &#8211; in viale Somalia, 35, di Roma), con conseguente ritenuta illegittimita&#8217; della notificazione del predetto avviso presso la Cancelleria della Corte di cassazione.</p>
<p>Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (e sul presupposto che, nel caso di specie, i difensori del (OMISSIS) non avevano comunicato alla Cancelleria alcuna modificazione del luogo di domiciliazione), nel giudizio di cassazione le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 377 c.p.c., comma 2, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 2, stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l&#8217;elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto dell&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 2, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attivita&#8217; di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che possa essere risultata acquisita &#8220;aliunde&#8221;, ancorche&#8217; il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma. Infatti, il suddetto articolo 366, comma 2, (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell&#8217;eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all&#8217;articolo 377 c.p.c., comma 2) impone di configurare l&#8217;elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioe&#8217; alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarita&#8217; dello svolgimento del processo e dell&#8217;esecuzione dei relativi controlli; all&#8217;ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch&#8217;esso &#8211; necessariamente ed in via esclusiva &#8211; una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione, in difetto della quale e&#8217; da ritenersi legittima la comunicazione effettuata presso la stessa Cancelleria (cfr., ad es., Cass., S.U., n. 92 del 1999, ord.; Cass. n. 7309 del 2002; Cass. n. 6508 del 2004; Cass. n. 7394 del 2008).</p>
<p>3. Con il primo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c. (in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3), formulando al riguardo, ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (&#8220;ratione temporis&#8221; applicabile, poiche&#8217; la sentenza impugnata risulta pubblicata il 13 luglio 2006), il seguente quesito di diritto: &#8220;anche in sede di legittimita&#8217; deve essere rilevata l&#8217;inammissibilita&#8217; del gravame privo del requisito della specificita&#8217; dei motivi, ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c.?&#8221;.</p>
<p>3.1. Il motivo e&#8217; inammissibile per inosservanza del prescritto requisito di cui al citato articolo 366 bis c.p.c., siccome il formulato quesito e&#8217; assolutamente generico, non risultando puntualmente ed autonomamente correlato alla controversia in concreto. Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalita&#8217; di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita&#8217; a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all&#8217;esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita&#8217; espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall&#8217;articolo 384 c.p.c., all&#8217;enunciazione del principio di diritto ovvero a &#8220;dieta&#8221; giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo &#8220;iter&#8221; argomentativo della decisione impugnata), e&#8217; richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita&#8217; formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso &#8211; in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria &#8211; ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.</p>
<p>Cio&#8217; posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non puo&#8217; essere implicitamente desunto dall&#8217;esposizione del motivo di ricorso, ne&#8217; puo&#8217; consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poiche&#8217; una simile interpretazione si sarebbe risolta nell&#8217;abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente &#8211; con il primo motivo &#8211; si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato articolo 366 bis c.p.c., difettando del necessario connotato della specificita&#8217; e risolvendosi in un interrogativo del tutto generico e sganciato dalla concreta fattispecie.</p>
<p>4. Con il secondo motivo il predetto ricorrente ha prospettato la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. in ordine all&#8217;articolo 360 c.p.c., (senza indicare alcun riferimento ad uno dei vizi richiamati in quest&#8217;ultima norma), formulando il quesito di diritto nei seguenti termini: &#8220;e&#8217; viziata da ultrapetizione la decisione che ecceda i limiti della domanda giudiziale proposta?&#8221;.</p>
<p>4.1. Anche questo motivo e&#8217;, all&#8217;evidenza, inammissibile per assoluta genericita&#8217; del quesito formulato, risolvendosi in un interrogativo di carattere tautologico privo di specificita&#8217; in correlazione con la vicenda processuale in questione.</p>
<p>5. Con il terzo motivo il (OMISSIS) ha denunciato la violazione dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e articoli 1131 e 1117 c.c., deducendo il seguente quesito di diritto: &#8220;il singolo condomino e&#8217; privo di legittimazione ad impugnare una sentenza che riguardi un condominio diverso da quello di appartenenza&#8221;. Ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; stato chiesto a questa Corte se &#8220;il singolo condomino e&#8217; privo di legittimazione ad impugnare una sentenza che riguardi un condominio diverso da quello di appartenenza&#8221;.</p>
<p>5.1. Il motivo, da ritenersi ammissibile in relazione all&#8217;osservanza del requisito di cui al richiamato articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; infondato.</p>
<p>Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che l&#8217;appellante (OMISSIS) era proprietario di una unita&#8217; immobiliare del condominio della scala A), ragion per cui avrebbe potuto ritenersi legittimato all&#8217;appello esclusivamente con riferimento all&#8217;ambito del condominio di era partecipe, con la sua conseguente mancanza di legittimazione in ordine all&#8217;altro condominio, relativo alla scala B).</p>
<p>Occorre, innanzitutto, evidenziare (cfr., ad es., Cass. n. 7286 del 1996 e Cass. n. 2305 del 2008) che i singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un &#8220;supercondominio&#8221; quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d&#8217;ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria o per l&#8217;alloggio del portiere, ecc.) contestualmente sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con piu&#8217; edifici, appartengono ai proprietari delle unita&#8217; immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in virtu&#8217; di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli edifici. Ne consegue che le disposizioni dettate dall&#8217;articolo 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unita&#8217; abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari.</p>
<p>Orbene, con riferimento al caso di specie, la Corte di appello ha idoneamente accertato che il (OMISSIS) aveva dimostrato, attraverso la produzione del proprio titolo di acquisto, di essere proprietario di uno degli appartamenti ubicati nel condominio (OMISSIS) scala A), donde la sua legittimazione ad impugnare la sentenza che riguardava il costituito supercondominio, non trascurandosi la decisiva circostanza che la delibera condominiale oggetto di impugnazione da parte del (OMISSIS) aveva ad oggetto l&#8217;apposizione di due cancelli su aree antistanti e comuni ad entrambi gli edifici del complesso condominiale costituente il supercondominio, ragion per cui l&#8217;impugnativa del (OMISSIS) aveva riguardato un oggetto riferibile a parti ed interessi comuni allo stesso supercondominio inteso nella sua unitarieta&#8217; (tanto e&#8217; vero che il contraddittorio era stato integrato anche nei confronti del condominio scala B). Deve, percio&#8217;, affermarsi &#8211; trovando applicazione in proposito i principi generali in materia condominiale (cfr., ad es., Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2005 e Cass. n. 14765 del 2012) che, anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;supercondominio&#8221;, la legittimazione d agire perla tutela di diritti comuni spetta a ciascun singolo condomino (facente parte dei distinti condominiiche compongono complessivamente il supercondominio).</p>
<p>6. Con il quarto motivo risulta dedotta la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., nonche&#8217; degli articoli 1117 e 1136 c.c., con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;il supercondominio si costituisce con atto formale che regoli i rapporti tra i condomini che lo compongono e la ripartizione degli oneri tra i singoli partecipanti&#8221;.</p>
<p>6.1. Anche questo motivo (ancorche&#8217; ammissibile) e&#8217; privo di pregio giuridico. Secondo la prospettazione del ricorrente, il supercondominio, come accorpamento di due o piu&#8217; singoli condomini per la gestione di beni comuni (ferma l&#8217;autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), deve essere costituito attraverso le deliberazioni degli enti che concorrono a formarlo e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno. Sulla scorta di tale presupposto, la difesa del (OMISSIS) ha inteso evidenziare che, nella fattispecie, ne&#8217; il condominio scala A), ne&#8217; quello riferito alla scala B), avevano affermato e provato l&#8217;avvenuta costituzione tra i due enti del supercondominio (che, invece, la sentenza aveva dato per costituito), non risultando prodotto alcun documento in virtu&#8217; del quale erano stati regolati i rapporti reciproci e la distribuzione degli oneri tra i proprietari delle diverse unita&#8217; immobiliari.</p>
<p>La riportata ricostruzione non e&#8217; corretta sul piano giuridico.</p>
<p>Infatti, secondo la giurisprudenza praticamente consolidata di questa Corte (cfr, ad es., Cass. n. 2305 del 2008; Cass. n. 13883 del 2010; Cass. n. 17332 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 19939 del 2012), ai fini della costituzione di un supercondominio, non e&#8217; necessaria ne&#8217; la manifestazione di volonta&#8217; dell&#8217;originario costruttore ne&#8217; quella di tutti i proprietari delle unita&#8217; immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 1117 c.c., (quali, ad esempio, il viale d&#8217;ingresso, l&#8217;impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l&#8217;alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorieta&#8217; necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarita&#8217; &#8220;pro quota&#8221; su tali parti comuni e l&#8217;obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. In altri termini, al pari del condominio negli edifici, regolato dall&#8217;articolo 1117 c.c. e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere &#8220;ipso iure et facto&#8221;, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d&#8217;apposite manifestazioni di volonta&#8217; o altre esternazioni e tanto meno d&#8217;approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per cio&#8217; appartenenti, &#8220;pro quota&#8221;, ai proprietari delle singole unita&#8217; immobiliari comprese nei diversi fabbricati. La Corte di appello catanzarese, nella sentenza impugnata (v. pagg. 15-17), si e&#8217; attenuta a tali principi e, quindi, non merita censura sotto il profilo denunciato con il motivo in questione.</p>
<p>7. Con il quinto motivo il (OMISSIS) ha prospettato la violazione degli articoli 1117 e 1136 c.c., indicando il seguente quesito di diritto: &#8220;nel caso di riunione congiunta di piu&#8217; condominii non costituiti in supercondominio, per l&#8217;adozione di una decisione e&#8217; richiesta la maggioranza dei partecipanti a ciascun condominio, oppure quella calcolata sulla somma dei millesimi di ciascun condominio, sempre che la questione sia stata prospettata dalle parti in causa&#8221;.</p>
<p>7.1. Anche questa doglianza e&#8217; priva di fondamento e deve essere, percio&#8217;, respinta. La Corte territoriale, anche sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e richiamati con riferimento al precedente motivo, ha accertato che, al momento dell&#8217;adozione della delibera assembleare oggetto di impugnazione, risultavano costituiti due condominii (relativi all&#8217;edificio della scala A) e all&#8217;edificio della scala B), ai quali si affiancava la costituzione di un supercondominio, poiche&#8217; era pacifico che esistevano parti comuni ad entrambi i fabbricati tra cui si inserivano anche le aree pertinenziali oggetto della controversia. Pertanto, nel caso in esame e per quanto precedentemente spiegato, il presupposto al quale risulta correlato il motivo in questione &#8211; ovvero che non risultasse costituito un supercondominio &#8211; e&#8217; erroneo ed, inoltre, il ricorrente non ha, comunque, idoneamente contestato la circostanza che, nell&#8217;ambito dei singoli condominii, non fossero state raggiunte le maggioranze necessarie per l&#8217;adozione della deliberazione oggetto di impugnativa.</p>
<p>Chiarito cio&#8217;, la Corte di appello di Catanzaro ha anche evidenziato che, per la legittimita&#8217; della delibera in questione occorreva la partecipazione all&#8217;assemblea dei proprietari di entrambi i condominii, la cui convocazione in seduta comune non aveva costituito nemmeno oggetto di espressa censura, evidenziandosi, altresi&#8217;, quanto al raggiungimento della maggioranza, che erano state allegate agli atti le tabelle millesimali (anch&#8217;esse non oggetto di specifica contestazione in ordine alla regolarita&#8217; della loro formazione e alla rispondenza alle proprieta&#8217; che erano rappresentate) relative all&#8217;intero supercondominio; sulla scorta di cio&#8217;, la stessa Corte di merito ha accertato che la delibera in oggetto, approvata in seconda convocazione, recava il valore delle quote dei partecipanti all&#8217;assemblea, ammontante a 566,524 millesimi, superiore alla meta&#8217; del valore dell&#8217;intero supercondominio, onde era risultata rispettata la maggioranza prescritta dall&#8217;articolo 1136 c.c., commi 2 e 3. In tal senso, quindi, la Corte territoriale si e&#8217; conformata al principio ribadito da questa Corte (v. Cass. n. 7286 del 1996, cit., e Cass. n. 15476 del 2001) in base al quale all&#8217;assemblea del &#8220;supercondominio&#8221; devono partecipare tutti i proprietari delle unita&#8217; immobiliari ubicate nei diversi edifici, con la conseguenza che le disposizioni dell&#8217;articolo 1136 c.c., in tema di formazione e di calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale dello stesso &#8220;supercondominio&#8221;, rispettivamente configurati da tutte le unita&#8217; comprese nel complesso e da tutti i proprietari.</p>
<p>8. Con il sesto motivo il ricorrente principale ha denunciato la violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 1117 c.c., esponendo il seguente quesito di diritto: &#8220;deve ritenersi viziata la sentenza che disattende le risultanze di una consulenza tecnica senza adeguata e sufficiente motivazione, che renda chiaramente e logicamente conto del diverso criterio adottato perla valutazione dei fatti e delle risultanze accertate&#8221;.</p>
<p>8.1. Questo motivo e&#8217; da ritenersi inammissibile per violazione dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., poiche&#8217; il formulato quesito, sulla scorta dei principi precedentemente illustrati, e&#8217; del tutto generico; peraltro, con detta doglianza viene, in effetti, dedotto un vizio motivazionale del percorso logico seguito dalla Corte territoriale con riferimento al mancato superamento, da parte dello stesso (OMISSIS), della presunzione di appartenenza alla collettivita&#8217; condominiale delle aree oggetto della delibera impugnata, in rapporto alle complessive risultanze emergenti dal contenuto della relazione del c.t.u. e dagli allegati documenti. Ma anche sotto questo profilo il ricorrente non ha assolto all&#8217;onere incombentegli ai sensi del citato articolo 366 bis c.p.c., non essendo stata idoneamente riportata alcuna sintesi dello stesso vizio prospettato e mancando del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si e&#8217; assunto che la motivazione fosse insufficiente, cosi&#8217; come difetta anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione.</p>
<p>In ogni caso, la Corte catanzarese ha compiuto una valutazione di merito adeguatamente e logicamente motivata in merito alla ravvisata inattendibilita&#8217; sul punto della c.t.u., come tale incensurabile in questa sede. In particolare, la Corte di secondo grado ha idoneamente argomentato in ordine all&#8217;esclusione della univocita&#8217; dell&#8217;interpretazione degli atti come supposta dal c.t.u. in ordine all&#8217;individuazione oggettiva e della natura della striscia dello spazio esterno posta ai due lati del fabbricato delimitata da un muretto, considerando la condominialita&#8217; della stessa sulla base di una pluralita&#8217; di elementi probatori sintomatici riconducibili sia alle previsioni della destinazione delle aree circostanti il fabbricato nella concessione edilizia, sia al comportamento successivo adottato dallo stesso (OMISSIS), dai quali, percio&#8217;, era scaturita la conseguenza che non si sarebbe potuto ritenere con certezza &#8211; sulla scorta degli atti prodotti &#8211; accertato il fatto che il (OMISSIS) avesse effettivamente riservato per se&#8217; la proprieta&#8217; dell&#8217;area di accesso al fabbricato ove insistevano i cancelli apposti, donde non poteva considerarsi idoneamente confutata la presunzione di comproprieta&#8217; e, quindi, di condominialita&#8217; di tali spazi.</p>
<p>9. Con il settimo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c., oltre che degli articoli 832, 840 e 1117 c.c., formulando il quesito di diritto nel seguente tenore: &#8220;e&#8217; priva di motivazione la sentenza che omette di considerare dati certi, documentati dai titoli di proprieta&#8217; e rilevati dalla c.t.u.&#8221;.</p>
<p>9.1. Anche questo motivo e&#8217; da qualificare inammissibile per le medesime ragioni riportate in ordine al motivo appena esaminato, che, percio&#8217;, devono qui intendersi integralmente richiamate.</p>
<p>10. Con l&#8217;ottavo motivo il (OMISSIS) ha dedotto la violazione degli articoli 832, 840 e 1117 c.c., prospettando il seguente quesito di diritto: &#8220;in assenza di qualsiasi diritto d&#8217;uso ed in contrasto con i titoli di trasferimento, e&#8217; ingiustificata l&#8217;affermazione di presunzione di comproprieta&#8217; di un&#8217;area, posta a servizio di locali di uso esclusivo&#8221;.</p>
<p>10.1. Anche questa doglianza si prospetta inammissibile perche&#8217; non risulta assistita da un quesito formulato in modo specifico e rapportato, con precisione ed univocita&#8217;, alla controversia dedotta in giudizio. Peraltro, con essa, il ricorrente ha inteso dedurre, in effetti, un vizio motivazionale la cui illustrazione non risponde ai parametri di ammissibilita&#8217; prescritti dal piu&#8217; volte citato articolo 366 bis c.p.c., da interpretarsi nei sensi gia&#8217; precedentemente individuati, senza, oltretutto, obliterare il dato che la sentenza impugnata- per quanto gia&#8217; riferito in relazione al sesto motivo &#8211; appare sufficientemente motivata in ordine alla circostanza del mancato superamento della presunzione di comproprieta&#8217; delle aree controverse. E, del resto, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5633 del 2002 e Cass. n. 11195 del 2010) e&#8217; concorde nel ritenere che la presunzione legale di condominialita&#8217; stabilita per i beni elencati nell&#8217;articolo 1117 c.c., la cui elencazione non e&#8217; tassativa, deriva sia dall&#8217;attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprieta&#8217; esclusiva ha l&#8217;onere di fornire la prova di tale diritto, precisandosi, al riguardo, che e&#8217; necessario un titolo d&#8217;acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne&#8217; l&#8217;inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprieta&#8217; esclusiva di un singolo condomino.</p>
<p>11. Con il nono ed ultimo motivo il (OMISSIS) ha censurato la sentenza impugnata per l&#8217;assunta violazione dell&#8217;articolo 1120 c.c., e articolo 1136 c.c., comma 5, formulando il seguente quesito di diritto: &#8220;l&#8217;installazione ex novo di cancelli costituisce innovazione che deve essere deliberata con la maggioranza qualificata prevista dall&#8217;articolo 1136 c.c.?&#8221;.</p>
<p>11.1. Questo motivo e&#8217; da ritenere infondato e deve, quindi, essere rigettato. Secondo la prospettazione del ricorrente principale la Corte di appello di Catanzaro avrebbe errato nell&#8217;affermare che l&#8217;installazione di cancelli (che, invece, comporta una modificazione dell&#8217;accesso alle aree di uso condominiale) non costituisce innovazione, sottoposta al regime di approvazione previsto dall&#8217;articolo 1136 c.c., comma 5, ma soltanto la realizzazione di opere non comportanti alcun mutamento di destinazione delle aree condominiali, mirando anzi a potenziare le facolta&#8217; dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l&#8217;uso della cosa comune. Tale prospettazione non e&#8217; accoglibile. Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 15460 del 2002; Cass. n. 12654 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 18052 del 2012), in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque &#8220;opus novum&#8221;), ma solamente quelle modifiche che, determinando l&#8217;alterazione dell&#8217;entita&#8217; materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all&#8217;attivita&#8217; o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell&#8217;ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico &#8211; giuridico, vietata ai sensi dell&#8217;articolo 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l&#8217;entita&#8217; sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere piu&#8217; comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. A tale principio si e&#8217; conformata la Corte di secondo grado che, con valutazione di merito adeguatamente motivata e fondata su univoci accertamenti di fatto, ha esattamente ritenuto che i lavori deliberati concernenti l&#8217;apposizione, all&#8217;ingresso dell&#8217;area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e due cancelli per il passaggio veicolare, non potevano ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall&#8217;articolo 1120 c.c., non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l&#8217;uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l&#8217;indiscriminato accesso al condominio, soprattutto considerando che, nel caso di specie, al piano terra del fabbricato esisteva un istituto scolastico provvisto di autonomo cortile e, quindi, un luogo aperto al pubblico con conseguente possibilita&#8217; di un transito continuo di persone estranee alle collettivita&#8217; condominiale. Pertanto deve, in questa sede, essere riconfermato il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un&#8217;area di accesso al fabbricato condominiale con uno o piu&#8217; cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l&#8217;indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell&#8217;assemblea dei condomini, attinendo all&#8217;uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facolta&#8217; di godimento dei condomini, non incidendo sull&#8217;essenza del bene comune ne&#8217; alterandone la funzione o la destinazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999). Pertanto, non e&#8217; richiesta (come ravvisato esattamente, nella fattispecie, dalla Corte territoriale) per la legittimita&#8217; di una delibera assembleare condominiale avente detto oggetto, l&#8217;adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell&#8217;edificio, non concernendo tale delibera una &#8220;innovazione&#8221; secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell&#8217;uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l&#8217;indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli.</p>
<p>12. Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il (OMISSIS) ha dedotto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (articolo 360 c.p.c., n. 4, e, in via gradata, n. 3), con riferimento agli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche&#8217; la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;articolo 345 c.p.c., oltre al vizio di omessa o, in linea gradata, insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo risulta formulato il seguente quesito di diritto in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (mentre mancano l&#8217;indicazione del fatto controverso e l&#8217;idonea sintesi del vizio motivazionale): &#8220;integra la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la statuizione del giudice di merito che dichiara inammissibile una domanda proposta in appello perche&#8217; da lui erroneamente ritenuta non conforme a quella riconvenzionale gia&#8217; articolata in prime cure&#8221;, nonche&#8217; &#8220;deve ritenersi viziata la sentenza di merito che, limitandosi alla lettura della prospettazione meramente letterale della pretesa della parte, ritenga come nuova la domanda che tale non sarebbe se letta alla stregua dell&#8217;effettivo contenuto sostanziale della domanda stessa&#8221;.</p>
<p>12. Il motivo e&#8217; inammissibile quanto alla denunciata di legge dedotta siccome il quesito di diritto dedotto ai sensi dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., e&#8217; del tutto generico, non emergendo dallo stesso nemmeno quale fosse il contenuto della domanda riconvenzionale e non risultando riportata la correlazione tra la sentenza di primo e quella di secondo grado al fine del rilievo della possibile violazione del principio stabilito dall&#8217;articolo 112 c.p.c.. Con riferimento, invece, al complessivo vizio motivazionale dedotto esso deve ritenersi allo stesso modo inammissibile, non emergendo alcuna relativa sintesi di esso, mancando la chiara evidenziazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione era stata carente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale si sarebbe dovuta considerare inidonea a supportare la decisione.</p>
<p>13. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Stante la prevalente e complessiva soccombenza del ricorrente principale (valutata congiuntamente al principio di causalita&#8217;), lo stesso deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimita&#8217; dal Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtu&#8217; dell&#8217;articolo 41 dello stesso Decreto Ministeriale: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). Non deve essere adottata, invece, alcuna statuizione sulla disciplina delle spese nei confronti delle altre parti intimate, che non hanno svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4338</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando l'amministratore di condominio non ha bisogno di essere autorizzato dall'assemblea per agire ingiudizio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 9137 e 14230/06 proposti da:</p>
<p>- (OMISSIS) (c.f.) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) e dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente (proc. n.r.g. 9137/06) -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell&#8217;amministratore pro tempore dr. (OMISSIS); rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in (OMISSIS), giusta procura speciale rep. 29423 per atti del notaio (OMISSIS) di Firenze dell&#8217;11/11/2011;</p>
<p>- controricorrente (proc. n. r.g. 9137/06) e ricorrente incidentale (proc. n.r.g. 14230/96) -</p>
<p>contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1591/05; depositata il 4/11/05 e notificata il 17/01/2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9/01/2013 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte ricorrente, che ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS), per la parte contro ricorrente e ricorrente incidentale, che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;accoglimento di quello incidentale;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l&#8217;assorbimento o il rigetto di quello incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1 &#8211; Il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS), cito&#8217; innanzi al Tribunale del capoluogo toscano il condomino (OMISSIS) chiedendo che fosse ordinata la rimozione di alcune opere (rampa scale per raggiungere la mansarda; vano ad uso cucina; trasformazione della copertura a tetto in locale ad uso esclusivo) dal medesimo poste in essere, senza autorizzazione, su spazi condominiali (vano scala) ed a servizio dell&#8217;appartamento di proprieta&#8217; esclusiva, sito all&#8217;ultimo piano, di guisa da ostacolare l&#8217;uso delle cose comuni da parte degli altri condomini.</p>
<p>2- Il (OMISSIS), nel costituirsi, ammise di aver trasformato parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo ma nego&#8217; che da cio&#8217; derivasse un pregiudizio per gli altri condomini; nego&#8217; altresi&#8217; di aver eseguito interventi modificativi non assentiti.</p>
<p>3 &#8211; L&#8217;adito Tribunale respinse la domanda, opinando che le opere in contestazione sarebbero state effettuate sulla proprieta&#8217; esclusiva del (OMISSIS) e che da esse non sarebbe derivato alcun nocumento all&#8217;utilizzo delle proprieta&#8217; comuni da parte dei condomini.</p>
<p>4 &#8211; La Corte di Appello di Firenze, decidendo sul gravame del Condominio, ne accolse in parte le doglianze, condannando il (OMISSIS) alla rimessione nel pristino stato della parte del locale sottotetto sovrastante il vano scale condominiale e della porzione del tetto che era stata trasformata in terrazza; la detta Corte pervenne a tale decisione &#8211; per quello che ancor conserva interesse in questa sede -: a &#8211; innanzi tutto disattendendo l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dell&#8217;amministratore dell&#8217;ente di gestione, sollevata dal (OMISSIS) in relazione alla mancata autorizzazione a proporre il giudizio da parte dell&#8217;assemblea condominiale, affermando in contrario che la causa avrebbe avuto finalita&#8217; cautelari, come tali rientranti in quei giudizi in cui l&#8217;amministratore puo&#8217; agire o resistere autonomamente; b &#8211; in secondo luogo interpretando l&#8217;atto di acquisto del (OMISSIS), nel senso che con lo stesso il precedente proprietario avrebbe trasferito la porzione di fabbricato tra l&#8217;appartamento sito all&#8217;ultimo piano ed il tetto condominiale ma non il volume soprastante il vano delle scale condominiali, cosi&#8217; che, avendo il (OMISSIS) creato nel sottotetto un nuovo locale, utilizzando non solo il volume del sottotetto sovrastante il proprio appartamento ma anche la cubatura sovrastante le scale condominiali, avrebbe determinato una modifica non consentita della cosa comune; e &#8211; in terzo luogo sostenendo che sarebbe stata illegittima anche la trasformazione di parte della copertura a tetto in terrazza ad uso esclusivo, dal momento che ne sarebbe derivato &#8211; per la parte sovrastante l&#8217;appartamento di altri condomini &#8211; lo snaturamento della funzione propria del tetto, posto non solo a copertura dell&#8217;edificio ma anche a garantire l&#8217;isolamento termico del medesimo e comunque formante oggetto di un diritto di accesso da parte dei condomini.</p>
<p>5 &#8211; Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi; il Condominio ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale, facendo valere due motivi; la causa e&#8217; stata rinviata dapprima per consentire al Condominio di produrre le delibere di autorizzazione alla costituzione in giudizio e successivamente per l&#8217;astensione dalle udienze proclamata dall&#8217;Avvocatura.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>A &#8211; I due ricorsi vanno riuniti in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza.</p>
<p>B &#8211; La decisione della Corte di Appello e&#8217; stata depositata in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., introducente l&#8217;obbligo di formulare specifico quesito di diritto per l&#8217;ammissibilita&#8217; del mezzo di impugnazione; ne deriva che e&#8217; infondata l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; dei motivi del ricorrente, laddove nell&#8217;esposizione dei medesimi il (OMISSIS) sia incorso nella ricordata omissione.</p>
<p>I &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli articoli 948, 1130, 1131 e 1136 cod. civ. in base all&#8217;assunto che l&#8217;Amministratore del Condominio sarebbe stato privo di legittimazione a promuovere il giudizio in quanto nella fattispecie lo stesso avrebbe fatto valere in sostanza un&#8217;azione di revindica, come tale non rientrante nel novero di quelle conservative che l&#8217;amministratore, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 1131 c.c., n. 4, puo&#8217; promuovere autonomamente; con il primo motivo di ricorso incidentale (evidentemente condizionato all&#8217;accoglimento dell&#8217;avversaria censura) il Condominio deduce invece l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione nella pronunzia della Corte fiorentina laddove la stessa avrebbe ritenuto che con la Delib. Condominiale 2 dicembre 1986 l&#8217;assemblea non avrebbe dato mandato all&#8217;Amministratore di agire contro il (OMISSIS), assumendo erroneamente che l&#8217;autorizzazione avrebbe interessato altra causa.</p>
<p>1/a &#8211; Il primo motivo e&#8217; infondato ed il correlativo mezzo incidentale ne risulta assorbito.</p>
<p>1/b &#8211; Invero dall&#8217;esame del combinato disposto degli articoli 1130 e 1131 c.c. emerge che la prima norma, al punto 4, fa obbligo all&#8217;amministratore di: &#8220;compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio&#8221;: nei limiti di questa attribuzione, l&#8217;amministratore del condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e puo&#8217; agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi; secondo l&#8217;interpretazione di questa Corte, il legislatore ha inteso riferirsi agli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell&#8217;integrita&#8217; dell&#8217;immobile (v Cass. 8233/07), cioe&#8217; ad atti meramente conservativi (adde, nel medesimo senso, piu&#8217; di recente: Cass. 16230/2011; Cass. 14626/2010); piu&#8217; specificamente la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva dell&#8217;amministratore ad agire in giudizio senza l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea: per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552); per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull&#8217;area solare dell&#8217;ultimo piano (Cass. Sez. 2, 21 marzo 1969, n. 907); per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l&#8217;estetica della facciata dell&#8217;edificio, sulla terrazza di copertura (Cass. Sez. 2, 12 ottobre 2000, n. 13611); in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell&#8217;edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 3 maggio 2001, n. 6190; Cass. Sez. 2, 15 maggio 2002, n. 7063); per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l&#8217;istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (Sez. 2, 22 ottobre 1998, n. 10474).</p>
<p>1/d &#8211; Orbene dalla lettura della narrativa di fatto sopra riportata, appare evidente che il Condominio intese tutelare l&#8217;utilizzo da parte dei singoli condomini dello spazio a sottotetto e dell&#8217;area sovrastante il vano scale, assumendo che le opere poste in essere del (OMISSIS) sarebbero state idonee ad arrecare pregiudizio a tale uso: l&#8217;esame dei titoli di provenienza e le statuizioni circa l&#8217;oggetto della vendita al (OMISSIS) non erano dunque finalizzati a valutare la titolarita&#8217; in capo allo stesso di parte dei beni comuni, bensi&#8217; &#8211; e per incidens &#8211; a sottoporre ad analisi critica le giustificazioni del convenuto alle pretese dell&#8217;ente di gestione.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce che la sentenza della Corte fiorentina sarebbe stata viziata da violazione o da falsa applicazione dei principi relativi all&#8217;identificazione del contratto (articolo 1321 cod. civ.); alla sua conclusione (articolo 1326 cod. civ.); alla nozione di transazione (articolo 1965 cod. civ.) nonche&#8217; da vizio di motivazione &#8211; omessa, contraddittoria o insufficiente &#8211; allorche&#8217; avrebbe disatteso l&#8217;eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del Condominio per effetto dell&#8217;intervenuta transazione a seguito dell&#8217;accettazione, da parte dell&#8217;assemblea condominiale in data 5 giugno 2001, della proposta, in quella sede avanzata da esso deducente, di porre termine all&#8217;intero contenzioso con il Condominio &#8211; avente ad oggetto anche altre cause &#8211; con compensazione delle spese; sul punto il ricorrente mette in evidenza che sarebbe stato contraddittorio dare atto dell&#8217;incontro tra la volonta&#8217; conciliativa di esso ricorrente e quella dei condomini, nel corso di detta assemblea, per poi negare natura di transazione a tale atto.</p>
<p>2/a &#8211; Il motivo deve dirsi fondato in quanto dalla lettura del contenuto del verbale di assemblea riportato a fol. 7 del ricorso emerge che il condomino manifesto&#8217; la sua ferma intenzione di rinunziare alle varie cause pendenti (&#8220;il sig. (OMISSIS) dichiara e sottoscrive e riconferma l&#8217;assoluta disponibilita&#8217; a transigere tutte le cause attualmente pendenti, con compensazione delle spese, nei vari gradi del giudizio, senza condizione alcuna&#8221;) e che, contestualmente, l&#8217;assemblea diede il proprio assenso a tale manifestazione di volonta&#8217; (&#8220;l&#8217;assemblea, allo scopo di tentare una generale pacificazione all&#8217;interno del condominio, delibera unanimemente di accettare la proposta transattiva cosi&#8217; come formulata dal sig. (OMISSIS)&#8221;) prevedendo nel contempo l&#8217;affidamento al proprio legale dell&#8217;incarico di formalizzare il gia&#8217; raggiunto accordo (&#8220;&#8230;ed invita l&#8217;amministratore a contattare l&#8217;avv. (OMISSIS) perche&#8217; le decisioni abbiano le formali attuazioni&#8230;&#8221;).</p>
<p>2/b &#8211; A fronte di tali emergenze di causa il giudice dell&#8217;appello ha valorizzato esclusivamente il fatto che, successivamente, detto accordo non produsse gli sperati effetti, non ponendo a mente &#8211; e quindi incorrendo nel vizio di insufficiente motivazione &#8211; che la delibazione critica commessagli dal motivo di gravame aveva ad oggetto: da un lato, la verifica della formazione di un accordo &#8211; se vuolsi: &#8220;quadro&#8221; &#8211; sulla proposta del (OMISSIS) e, dall&#8217;altro, gli effetti di tale accordo; l&#8217;escludere la corrispondenza del pur riconosciuto incontro delle volonta&#8217; allo schema portato dall&#8217;articolo 1965 cod. civ. voleva dunque dire non portare la propria attenzione al prius logico rappresentato dal valore vincolante dato dall&#8217;accettazione della proposta e, con cio&#8217;, privare di consequenzialita&#8217; logica il risultato interpretativo cui poi si era pervenuti (cfr. fol quinto della sentenza: &#8220;&#8230;cosa ben diversa da cio&#8217; che e&#8217; necessario perche&#8217; possa ritenersi stipulato il contratto di cui all&#8217;articolo 1965 cod. civ.&#8221;).</p>
<p>2.c &#8211; L&#8217;accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza in parie qua commettendosi al giudice del rinvio una rinnovata valutazione dell&#8217;oggetto e dei limiti del gia&#8217; raggiunto accordo sulla continuazione della lite.</p>
<p>3 &#8211; Gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale ne risultano assorbiti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso nonche&#8217; del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 15 febbraio 2013, n. 3743</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[mezo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle cause che vertono sul condominio, l'appello va proposto con citazione o con ricorso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e&#8217; elettivamente domiciliato;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Trieste n. 150 del 2010, depositata in data 19 aprile 2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega, e, per il resistente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Tribunale di Trieste, adito dal Sig. (OMISSIS), condomino dello stabile di Via (OMISSIS), con sentenza n. 1381 del 2007, rigettava l&#8217;opposizione dallo stesso proposta avverso la delibera assembleare adottata il 16 marzo 2004, sostenendo che nella fattispecie non vi fosse il concreto interesse dell&#8217;attore ad evitare una lesione attuale al proprio diritto, essendo tutt&#8217;al piu&#8217; ravvisabile un mero danno futuro o potenziale;</p>
<p>che avverso tale sentenza lo stesso (OMISSIS) proponeva appello, sostenendo l&#8217;erroneita&#8217; della statuizione circa la mancanza di interesse ad impugnare la delibera nonche&#8217; l&#8217;illegittimita&#8217; di quest&#8217;ultima, per aver stabilito aggravi di costi a carico del condomino che avesse richiesto particolari interventi, senza che cio&#8217; fosse pero&#8217; specificato nell&#8217;ordine del giorno, e per avere attribuito funzioni giurisdizionali all&#8217;amministratore;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello di Trieste, con sentenza n. 150 del 2010, riteneva che l&#8217;impugnazione fosse inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con citazione depositata in cancelleria solo il 5 febbraio 2010, ben oltre, quindi, l&#8217;ultima data utile, identificata nel 28 gennaio 2010;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello, tuttavia, entrava nel merito della controversia rigettando l&#8217;appello anche per altre ragioni;</p>
<p>che, in particolare, la Corte riteneva che nella previsione contenuta nell&#8217;ordine del giorno di &#8220;eventuali lavori da eseguirsi ex articolo 1135 cod. civ.&#8221; ben potesse farsi rientrare l&#8217;oggetto su cui l&#8217;assemblea aveva poi deliberato e che, comunque, mancasse l&#8217;interesse del ricorrente ad impugnare, non essendogli stato addebitato alcun aggravio di costi per l&#8217;intervento eseguito prima dell&#8217;adozione della delibera impugnata;</p>
<p>che avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 3, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; resiste con controricorso il Condominio di Via (OMISSIS);</p>
<p>che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e&#8217; stata redatta relazione ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>che il relatore designato ha osservato:</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile perche&#8217; proposto con atto di citazione che, nel termine di trenta giorni di cui all&#8217;articolo 1137 cod. civ., e&#8217; stato solo notificato alla controparte e non anche depositato presso la cancelleria del giudice di appello.</p>
<p>In proposito, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo cui &#8220;in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell&#8217;assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall&#8217;articolo 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l&#8217;articolo 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreche&#8217; l&#8217;atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall&#8217;articolo 1137 citato&#8221;. La proposizione dell&#8217;appello in controversia relativa a impugnazione di delibera assembleare non si sottrae, ovviamente, alla indicata regola, sicche&#8217; va effettuata nelle forme della citazione entro il prescritto termine di trenta giorni. Il ricorso va dunque accolto, non costituendo ostacolo il fatto che, da un lato, la Corte d&#8217;appello, dopo avere affermato la tardivita&#8217;, e quindi l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, abbia tuttavia esaminato nel merito le ragioni della impugnazione e che il ricorrente abbia invece limitato le proprie censure alla statuizione di inammissibilita&#8217; del gravame, senza nulla dedurre sul merito della controversia.</p>
<p>In proposito, e&#8217; sufficiente ricordare che &#8220;qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita&#8217; (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e&#8217; spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l&#8217;onere ne&#8217; l&#8217;interesse ad impugnare; conseguentemente e&#8217; ammissibile l&#8217;impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e&#8217; viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l&#8217;impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata&#8221; (Cass., S.U., n. 3840 del 2007). Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5 ed accolto in quanto manifestamente fondato&#8221;; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;</p>
<p>che dunque, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame del gravame, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione;</p>
<p>che al giudice di rinvio e&#8217; demandata altresi&#8217; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 marzo 2012 n. 4596</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[legititmazione passiva]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di problemi con il lastrico solare, quando è il condominio il legittimato passivo? Quando l'amministratore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 51, presso lo studio dell&#8217;avvocato GATTO D&#8217;ARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato LO CARMINE GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. GEOM. N.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 309/2005 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 01/03/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>C.C., partecipante al condominio (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest&#8217;ultimo dal giudice di pace di Siracusa, col qual quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 1.721.200 (Euro 888,26) a titolo di oneri condominiali. A sostegno, opponeva un controcredito di maggior importo per danni arrecati alla sua proprietà esclusiva da infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva e dai muri esterni dell&#8217;edificio, domandando in via riconvenzionale la condanna del condominio al pagamento della differenza.</p>
<p>Il condominio nel resistere in giudizio sosteneva che i danni lamentati non potevano essere addebitati interamente ai condomini, in base alla norma dell&#8217;art. 1126 c.c..</p>
<p>Il giudice di pace respingeva l&#8217;opposizione.</p>
<p>L&#8217;impugnazione proposta da C.C. era respinta dal Tribunale di Siracusa, il quale osservava che sebbene la sentenza di primo grado fosse errata nella parte in cui aveva ascritto i danni lamentati dall&#8217;opponente a cattiva manutenzione dell&#8217;appartamento di proprietà esclusiva di lui, e quantunque il criterio di ripartizione delle spese previsto dall&#8217;art. 1126 c.c. dovesse estendersi anche ai danni cagionati da cattiva manutenzione della terrazza di copertura, la domanda riconvenzionale doveva comunque rigettarsi per non essere il condominio legittimato passivamente.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre C.C., formulando un solo motivo d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo d&#8217;impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1123, 1126 e 1131 c.c. e il vizio di motivazione deducendo, mediante il richiamo a giurisprudenza di questa Corte, che dall&#8217;obbligo, gravante su tutti i condomini, secondo il criterio previsto dall&#8217;art. 1126 c.c., di provvedere alla riparazione e alla manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello di proprietà esclusiva che svolga anche la funzione di copertura del fabbricato, deriva che il condominio risponde quale custode ex art. 2051 c.c. dei danni derivati tanto al singolo condomino quanto a terzi per difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza, e che la relativa domanda risarcitoria è proponibile nei confronti del condominio in persona del suo amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati alla manutenzione, incluso il proprietario o colui il quale ha l&#8217;uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello, non incidendo su tale legittimazione passiva i criteri di riparto delle spese.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo è fondato.</p>
<p>Premesso che le terrazze a livello sono equiparate ai lastrici solari quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1126 c.c. (v. Cass. nn. 735/04, 11029/03, 12329/01 e 15389/00), va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poichè il lastrico solare dell&#8217;edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonchè al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall&#8217;art. 1126 cod. civ. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell&#8217;uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell&#8217;amministratore &#8211; quale rappresentante di tutti i condomini obbligati &#8211; e non già del proprietario o titolare dell&#8217;uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all&#8217;esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all&#8217;esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass. nn. 10233/02, 12682/01 e 9009/98).</p>
<p>2.1. &#8211; La sentenza impugnata, avendo escluso la legittimazione passiva del condominio rispetto alla domanda riconvenzionale proposta, si pone in contrasto frontale con il suddetto indirizzo, senza addurre ragioni di sorta che valgano a giustificarne il ripensamento.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va dunque accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Siracusa, che deciderà la controversia attenendosi al sopra richiamato principio di diritto, e provvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Siracusa, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 15 dicembre 2011 n. 27074</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizo]]></category>
		<category><![CDATA[legge pinto]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore agire in nome e per conto del condominio ai fini dell'indennizzo ex lege Pinto ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITRONE Ugo &#8211; Presidente -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALDAFERRI Andrea &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8505/2009 proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>nonchè da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso l&#8217;avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ROSITA MORTATI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso il decreto della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/02/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato D&#8217;AVANZO GABRIELLA (Avvocatura) che aderisce alla rinuncia al ricorso incidentale, non al proprio ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d&#8217;Appello di Perugia del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.</p>
<p>Resiste con controricorso il Condominio, che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>IL Ministero ha depositato memoria per l&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..</p>
<p>Va dato atto che il Condominio presenta rituale rinuncia al ricorso incidentale, che pertanto va dichiarato estinto.</p>
<p>Il ricorso principale va accolto.</p>
<p>Di per sè il Condominio, quale ente di gestione, sarebbe legittimato a richiedere risarcimento del danno per durata irragionevole di procedimento. Questa Corte ha peraltro precisato (Cass., n. 25981/09) che la legittimazione ad agire dell&#8217;amministratore non sussiste, in mancanza, come nella specie, di apposita delibera assembleare di autorizzazione rispetto ad un&#8217;azione che esula dall&#8217;ambito delle prerogative direttamente riconosciute all&#8217;amministratore stesso, dall&#8217;art. c.c.. Va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 17 ottobre 2011 n. 21461</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-i-sentenza-17-ottobre-2011-n-21461/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizo]]></category>
		<category><![CDATA[legge pinto]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza della Corte di Cassazione, quando la Legge Pinto deve appliucarsi ai casi di liti condominiali: chi è il legittimato ad agire per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente -<br />
Dott. DI PALMA Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ZANICHELLI Vittorio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCHIRO&#8217; Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>per la cassazione del decreto della Corte d&#8217;appello di Perugia n. E.R. 297/09 depositato il 6 maggio 2009.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;<br />
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>L&#8217;Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d&#8217;appello che ha accolto il ricorso dell&#8217;amministratore del Condominio di Via (OMISSIS) con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell&#8217;equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al Tribunale e alla Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>L&#8217;intimato non ha proposto difese.</p>
<p>Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 75, 77, 101 c.p.c. e artt. 1130, 1131 c.c., per avere la Corte d&#8217;appello riconosciuto la legittimazione dell&#8217;amministratore del condominio ad esperire l&#8217;azione ex lege n. 89 del 2001 in assenza di valida procura da parte dei condomini.</p>
<p>La censura è fondata, avendo già la Corte stabilito che &#8220;il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l&#8217;amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. 2^, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all&#8217;equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all&#8217;ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l&#8217;eventuale patema d&#8217;animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio dell&#8217;impugnato decreto in quanto il processo non poteva essere iniziato per essere inammissibile l&#8217;atto introduttivo&#8221; (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. 1^, 11/12/2009, n. 25981).</p>
<p>Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato senza rinvio il decreto impugnato.</p>
<p>Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato in quanto il processo non poteva essere iniziato e condanna l&#8217;intimato alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito, e, quanto a quella di legittimità, in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 ottobre 2005 n. 19460</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-06-ottobre-2005-n-19460/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[19460]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà comune]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che spiega sino a che punto il singolo condomino sia proprietario della cosa comune ed i poteri che ha in relazione alla tutela di essa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Olindo SCHETTINO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Massimo ODDO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Salvatore BOGNANNI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo CORRENTI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>O.V., O.R., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLO SPALLINA, che li difende unitamente all&#8217;avvocato SAVERIO LUPPINO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.F., T.P., T.F., B.A., C.C., N.P., T.A., V.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1149/02 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 18/12/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 22-1-1998, B.A., P.F., T.P., T.F., C.C., N.P., T.A. e V.C. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bologna O.V. ed O.R. per sentire accertare il diritto di proprietà ad essi spettante, nella loro qualità di comproprietari e condómini, sul sottotetto sovrastante l&#8217;appartamento di proprietà delle convenute e per chiedere la condanna delle stesse alla restituzione del locale.</p>
<p>Le convenute non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarate contumaci.</p>
<p>L&#8217;adito tribunale, con sentenza dell&#8217;11-10-1999, accoglieva la domanda e compensava interamente le spese di causa.</p>
<p>Proposto appello da O.V. e R., e costituitisi gli attori per resistervi, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18-12-2001, dichiarata la nullità dell&#8217;atto di citazione notificato il 22-1-1998, ha accertato il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all&#8217;ultimo piano del fabbricato condominiale posto in Bologna, via, ed ha dichiarato tenute e condannate le predette O. alla restituzione a detti condómini del descritto sottotetto; ha dichiarato, inoltre, compensate tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione.</p>
<p>Ritenuta fondata, per mancata indicazione dei nominativi degli attori, l&#8217;eccezione di nullità dell&#8217;atto di citazione introduttivo del giudizio, sollevata dalle appellanti, e dichiarata tale nullità, la corte ha ritenuto, peraltro, che, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste per la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., la causa andava decisa nel merito, dovendosi escludere, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini.</p>
<p>Ha stabilito, quindi, da un lato, che O.R. non ha usucapito il locale di cui trattasi, essendo mancata la prova del possesso continuato ed ininterrotto, da parte sua, dell&#8217;immobile per oltre venti anni a decorrere dal 30-3-1963; e, dall&#8217;altro, che dalla clausola n. 9 del contratto di vendita in data 30-3-1963, intercorso tra il costruttore e gli originari acquirenti, risulta l&#8217;attribuzione ai coniugi O. &#8211; G. soltanto &#8220;del diritto di usare della parte del sottotetto sovrastante agli appartamenti con diritto esclusivo, salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi e salvi i diritti del condominio per gli impianti installati nel sottotetto, sia per gli accessori che per la manutenzione&#8221;.</p>
<p>La corte ha evidenziato, poi, che la natura condominiale del sottotetto si ricava, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., oltre che dalla sua struttura, anche dal fatto che è preponderante l&#8217;uso comune cui è destinato, a causa degli impianti ivi collocati, e dall&#8217;ulteriore circostanza che si accede ad esso dal pianerottolo esistente al termine dell&#8217;ultima rampa di scale, che costituisce sicuramente parte comune.</p>
<p>Tutto ciò assodato e stabilito, ne consegue, secondo la corte, che il sottotetto deve essere restituito agli appellati condómini che l&#8217;hanno richiesto, essendosi estinto, con la morte dei titolari O.E. e G.C., in virtù del combinato disposto degli artt. 979 e 1026 c.c, il titolo (diritto d&#8217;uso) costituito in loro favore dal costruttore-venditore con l&#8217;atto di compravendita del 30-3-1963.</p>
<p>Ricorrono per la cassazione della sentenza O.R. e V., deducendo quattro motivi di gravame.</p>
<p>Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Denunciano le ricorrenti:</p>
<p>1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 383 e 384 c.p.c. Con questo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che la corte, pur avendo dichiarato la nullità della citazione per mancata indicazione dei nomi degli attori, non ha rimesso la causa al primo giudice in applicazione dell&#8217;art. 354 c.p.c.; ciò essendo possibile, anche se non previsto da questa norma, nella prospettiva di un&#8217;auspicabile equiparazione dei vizi di nullità della notifica a quelli di nullità della citazione ed avuto riguardo, altresì, all&#8217;affinità dei due vizi, siccome compiuta dagli artt. 294, 1° co., e 327, 2° co., c.p.c., nonché alla loro assimilazione compiuta per effetto della intervenuta riforma del&#8217;90.</p>
<p>Non sussiste la denunciata violazione di legge.</p>
<p>La nullità della citazione per violazione dell&#8217;art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. non è equiparabile a quella della notificazione, essendo fin troppo evidente la differenza delle conseguenze dell&#8217;una o dell&#8217;altra nullità in punto di regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; regola, questa, correlata, sul piano costituzionale, sia all&#8217;indefettibile principio dell&#8217;eguaglianza affermata dall&#8217;art. 3 Cost., sia al diritto di difesa, dichiarato dall&#8217;art. 24, secondo comma, Cost., inviolabile in ogni stato e grado del giudizio.</p>
<p>In perfetta coerenza con tale principio, il codice di rito stabilisce (art. 354 c.p.c.) che, solo in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, la causa, dichiarata dal giudice di appello la nullità, deve essere rimessa al primo giudice, evidentemente per intervenuta violazione della regola del contraddittorio; laddove, la nullità della citazione non pregiudica il diritto di difesa del convenuto, il quale è posto in grado di partecipare al giudizio, costituendosi, o di rimanere contumace.</p>
<p>Correttamente, pertanto, la corte di appello, dichiarata la nullità della citazione, ha trattenuto la causa, decidendola nel merito.</p>
<p>2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 948 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.</p>
<p>Anche tale censura è priva di pregio.</p>
<p>È stato affermato e ribadito da questa Suprema Corte che l&#8217;azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (sent. n. 6697/2002). Coerente applicazione di tale principio al condominio è quella per cui, avendo per oggetto, il diritto del condómino, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, ciascun condómino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini (sent. n. 10478/1998, n. 12255/97).</p>
<p>Nella fattispecie, gli attori hanno agito, come è stato precisato in sentenza, al fine di far accertare la proprietà condominiale del sottotetto nei confronti delle convenute, e non già per far dichiarare di avere acquistato essi soli la proprietà esclusiva del predetto locale, e, pertanto, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo agli altri condómini; e, dunque, la corte, nel respingere l&#8217;eccezione sollevata dalle appellanti, ha fatto corretta applicazione della legge.</p>
<p>3) Omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 979-1026, 1362 e segg. c.c. e 354 c.p.c., con riferimento alla interpretazione data dalla corte alla clausola n. 9 del contratto di compravendita del 30-3-1963, secondo cui il costruttore-venditore avrebbe attribuito ai coniugi O. &#8211; G. il solo diritto d&#8217;uso del sottotetto; mentre, a ben vedere, da una complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso, dallo stato dei luoghi e da una lettura più attenta della predetta clausola, si evince che il venditore aveva inteso, da un lato, escludere il sottotetto dalle parti comuni e non ricollegarne, dall&#8217;altro, e correlativamente, la proprietà al condominio.</p>
<p>Le ricorrenti si dolgono, inoltre, che la corte non ha ritenuto fondata la loro domanda volta a vedersi riconosciute proprietarie del sottotetto per intervenuta usucapione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Per quanto riguarda questo secondo profilo, la censura, prima che infondata, è inammissibile, posto che le ricorrenti propongono, a conforto del loro assunto &#8211; che, per quanto è dato comprendere, interesserebbe, comunque, solo la posizione di O.R. &#8211; una lettura delle risultanze processuali, sulla base di deduzioni e prospettazioni di fatti e di circostanze che chiaramente non possono essere prese in considerazione in questa sede.</p>
<p>Con riguardo, poi, alla criticata interpretazione della clausola n. 9 del contratto del 30-3-1963, premesso che quella fornita dalla corte &#8211; in ordine alla ritenuta attribuzione agli originari acquirenti degli appartamenti del mero uso della cosa ed alla contestuale considerazione dei diritti del condominio, ancorché limitata agli impianti ivi installati &#8211; appare del tutto logica ed aderente al tenore letterale della clausola stessa, va rilevato che, al fine di dare ulteriore conto del proprio convincimento circa la natura condominiale del sottotetto, quel giudice ha svolto pertinenti e significative argomentazioni, anche sulla base di elementi di fatto concernenti le caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto, la possibilità di accedervi solo a mezzo di una scala comune e la collocazione nel locale di impianti condominiali.</p>
<p>4)Violazione degli artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c. &#8211; Nullità del provvedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione alla contraddittorietà tra le affermazioni contenute nella motivazione, le quali &#8220;comporterebbero quantomeno il riconoscimento del diritto di parte comune del sottotetto e l&#8217;accertamento della comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini&#8221;, e le espressioni usate nel dispositivo, con cui la corte afferma che: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti&#8230;&#8230;&#8230;&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La corte ha accolto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto che il sottotetto è parte comune dell&#8217;edificio, ma, poi, ha così statuito nel dispositivo: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condomini sul sottotetto sovrastante &#8230;&#8230;&#8230;.&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e O.V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Ora, è evidente che la predetta statuizione si pone in contrasto o, quanto meno, non appare perfettamente coerente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza e poste a base della corretta decisione adottata dalla corte, circa l&#8217;accertata e ritenuta proprietà comune del sottotetto, non risultando aderente al contenuto di siffatta decisione la declaratoria del diritto di proprietà solo &#8220;in capo agli appellati condómini&#8221; e la condanna delle O. &#8220;alla restituzione (solo) ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che, fermo restando quanto già deciso circa &#8220;il carattere di parte comune dell&#8217;edificio riconosciuto al sottotetto&#8221;, emetterà le disposizioni consequenziali ai fini dell&#8217;attuazione della decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTT. 2005.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 marzo 2012 n. 4991</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione sentenze sfavorevoli]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio si configura come "ente di gestione", può il singolo condomino impugnare ex se la sentenza sfavorevole cui l'amministratore abbia reso acquiescenza?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Sicchiero Gianluca e Aurelio Gentili, elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Po, n. 24;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dagli Avv. Comito Pietro e Nicola Di Pierro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Tagliamento, n. 55;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, n. 99 del 22 maggio 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 13 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. Nicola Di Pierro;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con ricorso in data 9 novembre 2001 al Giudice di pace di Portogruaro, B.G., proprietario di due unità immobiliari facenti parte del Condominio (OMISSIS) posto in (OMISSIS) ed ubicate al piano terra, l&#8217;una adibita allo svolgimento dell&#8217;attività di autoscuola e ad agenzia di pratiche automobilistiche e l&#8217;altra all&#8217;esercizio di attività commerciale, ha impugnato, perché adottata in assenza del prescritto quorum e perché contrastante con la legge, la deliberazione presa dall&#8217;assemblea condominiale in data 12 ottobre 2001 che aveva negato l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di insegne pubblicitarie sulle architravi perimetrali dell&#8217;edificio soprastanti le citate unità.</p>
<p>Si è costituito il Condominio, eccependo l&#8217;incompetenza per materia del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avversarie.</p>
<p>Il Giudice di pace, dopo avere dichiarato con sentenza non definitiva la propria competenza per materia a decidere la causa, con sentenza in data 7 giugno 2003 ha accolto la domanda attorea e, per l&#8217;effetto, ha annullato in parte qua la delibera impugnata ed il rifiuto dell&#8217;amministratore ad autorizzare l&#8217;installazione delle insegne, abilitando il B. ad effettuare tale installazione.</p>
<p>2. &#8211; Questa sentenza è stata appellata dal condomino M. S..</p>
<p>Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza in data 22 maggio 2006 ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello per carenza di legittimazione ad impugnare in capo al singolo condomino, che non è stato parte del giudizio di primo grado.</p>
<p>Secondo il Tribunale, nella specie non è in discussione l&#8217;esistenza del diritto dei condomini all&#8217;uso del bene comune, ma solo le modalità e facoltà di utilizzo dello stesso: venendo dunque in rilievo la gestione del servizio comune, la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta soltanto all&#8217;amministratore.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 luglio 2006, sulla base di due motivi.</p>
<p>L&#8217;intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione dell&#8217;art. 339 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 2909 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si censura che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l&#8217;appello sul rilievo che il giudicato formatosi sulla sentenza parziale del Giudice di pace avrebbe dimostrato che la lite riguardava un servizio condominiale. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la sentenza parziale ha espressamente affermato che la competenza del giudice di pace riguardava anche i beni ed i diritti, il criterio per individuare il giudice competente essendo il valore, desumibile dalla delibera impugnata. In altri termini, il Giudice di pace si sarebbe detto competente in base al valore della delibera, tralasciando del tutto il tipo di controversia. Anche la sentenza definitiva del primo giudice aveva escluso che si vertesse in tema di servizi condominiali, trattandosi di diritti soggettivi perfetti del condomino in contrasto con quelli degli altri condomini.</p>
<p>Con il secondo mezzo (violazione dell&#8217;art. 339 codd. proc. civ., e degli artt. 1102, 1117, 1118 e 2909 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si sostiene che la lite relativa all&#8217;uso della cosa comune, quando ha ad oggetto l&#8217;utilizzo di un muro comune dell&#8217;immobile condominiale per affiggervi targhe o insegne, riguarda diritti soggettivi, con la conseguenza che la sentenza che la definisce può essere appellata dal condomino rimasto estraneo al giudizio di primo grado in cui è stata resa.</p>
<p>2. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono fondati.</p>
<p>Non è in discussione la competenza del giudice di pace a giudicare sulla presente controversia: la sentenza non definitiva in data 25 luglio 2002, con cui il Giudice di pace di Portogruaro ha dichiarato la propria competenza per materia nella controversia de qua, perché concernente la modalità di uso del servizio condominiale relativo al muro comune, è infatti passata in cosa giudicata, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione.</p>
<p>Quel che viene in rilievo è il merito della controversia: e sotto questo profilo il Giudice di pace, con la sentenza in data 7 luglio 2003 con cui ha definito il giudizio dinanzi a sè pendente, ha chiarito che nella specie ciò di cui si discuteva non era la misura o la modalità di uso di un servizio condominiale, ma &#8220;se la materia relativa all&#8217;esposizione di targhe ed insegne sia sottratta alla disponibilità dell&#8217;assemblea dei condomini&#8221;: quesito al quale il giudice ha dato risposta affermativa, sul rilievo che non può essere vietato al singolo condomino &#8220;di servirsi della cosa comune, e cioè dei muri perimetrali, per apporvi le proprie insegne&#8221;, ciò &#8220;raffigurando una modifica della cosa comune conforme alla destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino può legittimamente apportare a propria cura e spese, se non impedisce l&#8217;altrui pari uso&#8221;.</p>
<p>Il merito della controversia, ad onta delle ragioni che avevano indotto ad affermare la competenza per materia del giudice di pace, ha dunque riguardato, non già i limiti quantitativi e qualitativi nell&#8217;uso dei servizi del condominio, ma l&#8217;esistenza (o l&#8217;inesistenza) del diritto di usare del muro comune al fine di apporvi targhe, e quindi un diritto soggettivo di carattere dominicale spettante al condomino.</p>
<p>E&#8217; evidente che, in siffatta fattispecie, il Tribunale, investito dell&#8217;appello del singolo condomino, ha errato a ritenere che la legittimazione ad impugnare spettasse esclusivamente all&#8217;amministratore per essere la causa decisa in primo grado relativa alla gestione di un servizio comune.</p>
<p>Essendo in discussione i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione ad appellare del singolo condomino, in luogo dell&#8217;amministratore che era stato parte nel giudizio di primo grado, e ciò in base al principio secondo cui nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l&#8217;esistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. 2, 6 agosto 1999, n. 8479; Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. 3, 16 maggio 2011, n. 10717).</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della corte suprema di cassazione, il 13 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 4 ottobre 2012, n. 16901</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-4-ottobre-2012-n-16901/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione passiva]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente Dott. NUZZO Laurenza &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30116/2005 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 778/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 11/08/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>L&#8217;avv. (OMISSIS), con atto di citazione del 1994, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Chieti, il Condominio (OMISSIS) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare che l&#8217;attore era titolare della quota di 7.66 millesimi di proprieta&#8217; nel predetto condominio; b) condannare, conseguentemente, il condominio alla restituzione delle maggiori somme pagate a partire dall&#8217;approvazione del regolamento condominiale e relativa tabella millesimale del 31.12.1993; c) condannare il condominio alla restituzione delle maggiori somme pagate a partire dall&#8217;approvazione del regolamento condominiale e relativa tabella millesimale.</p>
<p>Si costituiva il Condominio eccependo: la carenza di legittimazione processuale dell&#8217;attore per non essere il proprietario dell&#8217;unita&#8217; immobiliare del fabbricato condominiale, l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito, il difetto di legittimazione passiva dell&#8217;amministratore, dovendo la causa essere, eventualmente, promossa nei confronti di tutti i condomini, il mancato pagamento delle somme di cui l&#8217;attore chiedeva la restituzione, la prescrizione di ogni avversa pretesa.</p>
<p>Il Giudice di Pace, subentrato al Pretore, in conseguenza della soppressione degli uffici di Pretura, con sentenza n. 468 del 2002, configurando la domanda attrice come richiesta di modificazione della tabella millesimale ha accolto l&#8217;eccezione di legittimazione passiva sollevata dal Condominio convenuto e per l&#8217;effetto ha rigettato ogni altra richiesta dell&#8217;attore.</p>
<p>Proponeva appello l&#8217;avv. (OMISSIS) che precisava di non aver mai chiesto la modifica delle tabelle millesimali ma, di aver chiesto l&#8217;accertamento dei suoi diritti di partecipazione millesimale alle parti comuni dell&#8217;edificio in virtu&#8217; delle tabelle millesimali approvate dall&#8217;assemblea. Si costituiva il condominio il quale chiedeva il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p>Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 778 del 2005, confermava la sentenza del Giudice di Pace cambiando, tuttavia, motivazione. Il Tribunale osservava: a) che (OMISSIS) non aveva domandato la modifica delle tabelle millesimali, come, invece, aveva ritenuto il Giudice di Pace, ma aveva denunciato l&#8217;errore in cui sarebbe incorso l&#8217;amministratore, attribuendogli i 9,34 millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217;, i 7,66 millesimi di proprieta&#8217; che gli sarebbero spettati in base alla tabella millesimale allegata al regolamento, b) Tuttavia, nelle conclusioni rassegnate nell&#8217;atto di citazione e successivamente, confermate, definitivamente, all&#8217;udienza del 3 ottobre 2002 l&#8217;attore non aveva richiesto il mero accertamento dell&#8217;errore materiale, ma una ben piu&#8217; ampia domanda avente ad oggetto l&#8217;accertamento del fatto che egli fosse titolare di una quota pari a 7,66 millesimi di proprieta&#8217; e dunque avrebbe chiesto un accertamento di proprieta&#8217;; c) l&#8217;accertamento di proprieta&#8217; pero&#8217; non andava chiesto al Condominio, ma a tutti i condomini, e sotto questo profilo, andava dichiarata la mancata legittimazione passiva del convenuto; d) In ogni caso, riteneva il Tribunale di Chieti la domanda dell&#8217;attore andava rigettata anche nel merito, perche&#8217; (OMISSIS) nel chiedere l&#8217;accertamento della titolarita&#8217; dei 7,66 millesimi di proprieta&#8217; sull&#8217;edificio, non aveva allegato alcun titolo di proprieta&#8217; esclusiva sul vano soffitto indicato nell&#8217;atto di citazione.</p>
<p>La cassazione della sentenza n. 778 del 2005 del Tribunale di Chieti e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. Il Condominio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) con il primo motivo, lamenta la falsa applicazione di norme processuali: articolo 276 c.p.c., comma 2. Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente: a) intanto per non avere accertato, prioritariamente &#8211; cosi&#8217; come vorrebbe l&#8217;articolo 276 c.p.c., comma 2, l&#8217;esistenza in capo all&#8217;attore della legittimazione ad processum e ad causam; b) comunque, per aver ritenuto l&#8217;attore &#8211; odierno ricorrente &#8211; carente di legittimalo ad processum ed ad causam perche&#8217;, nonostante il ricorrente non avesse un titolo formale di proprieta&#8217;, il condominio per facta concludenza lo ha sempre ritenuto a tutti gli effetti condomino; c) nell&#8217;aver sostenuto che l&#8217;attore avrebbe proposto una piu&#8217; ampia domanda avente ad oggetto l&#8217;accertamento del fatto che egli fosse titolare della quota di 7,66 millesimi di proprieta&#8217; nel predetto condominio. Tale convincimento e&#8217; frutto, sostiene, ancora, il ricorrente, di un&#8217;errata interpretazione delle richieste conclusive dell&#8217;atto di citazione introduttivo nelle quali al punto A) l&#8217;attore chiedeva &#8220;di ritenere e dichiarare il Dott. Proc. (OMISSIS) titolare della quota di 7,66 millesimi di proprieta&#8217; del condominio&#8221;. Eppero&#8217;, l&#8217;attore chiedeva emettersi una sentenza dichiarativa in relazione ad un&#8217;esistente tabella che lo stesso fosse titolare della quota di 7,66 riportata in tabella e non di quella di 9,34 applicata dall&#8217;amministratore condominiale e, neppure, presente nella tabella.</p>
<p>1.1.= Le censure, singolarmente e nella loro interezza, sono fondate e vanno accolte per le ragioni di cui si dira&#8217;.</p>
<p>L&#8217;attuale ricorrente aveva affermato di aver posseduto il vano soffitta per piu&#8217; di un ventennio, e dunque di averlo acquistato per usucapione. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto accertare, comunque, anche in via incidentale &#8211; e non sembra lo abbia fatto &#8211; se (OMISSIS) fosse proprietario del vano soffitta, e in mancanza di altro titolo di acquisto, se lo stesso lo avesse acquistato per usucapione. D&#8217;altra parte, come pure ha evidenziato lo stesso Tribunale di Chieti: nelle conclusioni rassegnate nell&#8217;atto di citazione e, successivamente, confermate definitivamente, all&#8217;udienza del 3 ottobre 2002, l&#8217;attore (attuale ricorrente) non aveva richiesto il mero accertamento dell&#8217;errore materiale, ma una ben piu&#8217; ampia domanda avente ad oggetto l&#8217;accertamento del fatto che egli fosse titolare di una quota pari a 7,66 millesimi di proprieta&#8217;, e dunque, avrebbe chiesto un accertamento di proprieta&#8217;. Ne&#8217; l&#8217;affermazione del condominio, resa nell&#8217;atto di costituzione in giudizio, di aver precedentemente rivendicato la proprieta&#8217; del vano soffitta con una causa promossa davanti al Tribunale di Chieti, probabilmente non ancora conclusasi, poteva sollevare il Giudice del merito ad accertare la proprieta&#8217; dell&#8217;attuale ricorrente in ordine al vano soffitta. Lo stesso accertamento in ordine alla carenza di legittimatio ad processum e ad causam dell&#8217;attore, non poteva che essere subordinato all&#8217;accertamento del titolo di proprieta&#8217;, mentre, invece, sembra che il Tribunale di Chieti abbia escluso la legittimatio ad causam, dando per dimostrato quel che l&#8217;attore chiedeva venisse accertato e dichiarato.</p>
<p>2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l&#8217;errata applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c., comma 2. Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente, per non aver considerato che il Condominio e per esso l&#8217;amministratore condominiale, non e&#8217; soggetto estraneo in una causa riguardante parti comuni, ma e&#8217; parte attiva, cosi&#8217; come lo sono tutti i condomini. Ove il Tribunale avesse ritenuto che il Condominio fosse parte attiva nel giudizio di cui si dice, aveva l&#8217;obbligo di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 102 c.p.c., comma 2.</p>
<p>2.1.= Anche questo motivo e&#8217; fondato e va accolto.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 1131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell&#8217;amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell&#8217;edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l&#8217;amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all&#8217;assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessita&#8217; del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.</p>
<p>3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo prospettato dalle parti. Secondo il ricorrente, l&#8217;affermazione del Tribunale secondo la quale &#8220;l&#8217;attore non ha impugnato le delibere con le quali l&#8217;assemblea ha approvato i rendiconti annuali&#8221; sarebbe ultronea perche&#8217; il condominio non avrebbe eccepito tale mancanza di impugnazione nel giudizio di primo grado, ma solo in appello e, pertanto, violando l&#8217;articolo 345 c.p.c.. Sicche&#8217;, ritiene il ricorrente, il Giudice di appello non avrebbe potuto ritenere che la domanda di restituzione delle somme non fosse accoglibile per non avere il ricorrente impugnato le delibere condominiali. Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato, anche, per aver ritenuto che nulla sarebbe spettato a (OMISSIS), essendo questo moroso nel pagamento delle quote condominiali, perche&#8217;: a) il decreto ingiuntivo che sarebbe indicato a fondamento della morosita&#8217; dello (OMISSIS) non era stato mai azionato b) nessuna azione riconvenzionale era stata proposta dal Condominio e, pertanto, il Giudice di appello non avrebbe potuto ritenere non dovuto il richiesto dall&#8217;attore, odierno ricorrente, sulla base di presunti crediti non proposti con riconvenzionale.</p>
<p>3.1.= Tale censura rimane assorbita dall&#8217;accoglimento del primo e del secondo motivo e/o, comunque, l&#8217;accoglimento del primo e del secondo motivo priva di utilita&#8217; giuridica l&#8217;esame di questo secondo motivo tale che si puo&#8217; prescindere dall&#8217;esaminarlo.</p>
<p>In definitiva, va accolito il primo e il secondo motivo dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata per quanto in motivazione e la causa rinviata al Tribunale di Chieti in persona di altro Magistrato, al quale e&#8217; rimesso, ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., il regolamento delle spese anche per il presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chieti in persona di altro magistrato al quale rimette ai sensi dell&#8217;articolo 385 c.p.c., il regolamento delle spese anche per il presente giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 11 luglio 2012 n. 11757</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delibera]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione passiva]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Fott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente - Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere - Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Fott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.D. In D., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Spinelli Mario, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/B, presso l&#8217;Avv. Tiziana Serrani (studio Pessi e associati);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Bari n. 729 del 12 luglio 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 28 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. Tiziana Serrani, per delega dell&#8217;Avv. Mario Spinelli;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 2 marzo 1999, F. D. in D. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio di via (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, impugnando la delibera assembleare dell&#8217;11 gennaio 1999, della quale chiedeva la declaratoria di nullità (o l&#8217;annullamento) nella parte in cui recava l&#8217;approvazione di nuove tabelle millesimali.</p>
<p>Il Condominio resistette alla domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 100 del 2002, dichiarò la nullità dell&#8217;impugnata delibera, condannando il Condominio alle spese.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 luglio 2005, in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato, rilevando d&#8217;ufficio il relativo vizio, che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini e, per l&#8217;effetto, ha rimesso la causa al primo giudice, compensando per intero le spese processuali del doppio grado.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha rilevato che la domanda giudiziale volta ad incidere sulla tabella millesimale del condominio, sia per una determinazione ex uovo, sia per la dichiarazione di nullità di una deliberazione assembleare che l&#8217;abbia modificata a maggioranza, deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i condomini, e non del solo amministratore del condominio.</p>
<p>Secondo la Corte di Bari, se un condomino, come nella specie la F., propone un&#8217;azione di accertamento della invalidità ed inefficacia della tabella millesimale deliberata dagli altri condomini, senza il suo consenso, la domanda &#8211; in quanto preordinata, innanzitutto, alla tutela del diritto di proprietà della porzione di edificio di cui si lamenta l&#8217;illegittima determinazione del valore &#8211; deve essere proposta nei confronti di coloro che hanno deliberato l&#8217;atto impugnato e cioè nei confronti di tutti gli altri condomini dell&#8217;edificio, principali legittimati a contraddire; la legittimazione passiva ad causava, oltre ad appartenere ai singoli condomini, spetta pure all&#8217;amministratore, essendo la domanda stessa preordinata anche alla tutela di cose ed interessi comuni, dato che la precisazione dei valori dei piani o porzioni di piano, ragguagliati in millesimi a quello dell&#8217;intero edificio, si riflette sulle cose comuni, costituendo essi il parametro su cui debbono commisurarsi il godimento delle cose stesse, dei servizi comuni, la ripartizione delle spese relative e l&#8217;entità della partecipazione e della espressione del voto dei condomini nella costituzione delle assemblee e nelle deliberazioni da prendere in esse.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 giugno 2006, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio non ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di extrapetizione e per violazione degli artt. 350 e 183 cod. proc. civ., perchè la Corte d&#8217;appello avrebbe attribuito alla domanda avanzata dall&#8217;attrice una natura giuridica del tutto differente da quella effettiva. Si sostiene che l&#8217;attrice non ha chiesto l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità ed inefficacia della tabella millesimale approvata dal condominio, ma ha impugnato la deliberazione assembleare con cui i condomini, a maggioranza semplice e senza il suo consenso, hanno approvato una nuova tabella millesimale. La domanda giudiziale concernente l&#8217;impugnazione della tabella millesimale sarebbe azione diversa da quella diretta ad impugnare la delibera assembleare che modifica la tabella medesima.</p>
<p>Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare alle parti la questione della eventuale necessità di integrare il contraddittorio prima di riservare la causa per la decisione, sollevando d&#8217;ufficio la questione solo con la sentenza oggetto di gravame e cosi incorrendo in un ulteriore error in procedendo. La sentenza sarebbe pertanto affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata la F. posta in condizione di esporre le proprie ragioni difensive.</p>
<p>Con il secondo mezzo (nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1131 cod. civ., artt. 112, 102 e 354 cod. proc. civ., nonchè erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi) si sostiene che avrebbe errato la Corte d&#8217;appello a non considerare che la legittimazione passiva sulle domande proposte contro il condominio spetta all&#8217;amministratore, anche fuori dei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie a norma dell&#8217;art. 1130 cod. civ., la rappresentanza del condominio in qualità di convenuto riguardando ogni lite che abbia ad oggetto un interesse comune dei condomini. Nell&#8217;ambito del potere rappresentativo dell&#8217;amministratore rientrerebbe la legittimazione passiva in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione delle delibere assembleari, quand&#8217;anche vertenti sulla modificazione delle tabelle millesimali.</p>
<p>2. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono fondati, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>E&#8217; bensì vero che la domanda giudiziale di un condomino volta all&#8217;accertamento della invalidità o della inefficacia della tabella millesimale deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli altri condomini, senza che possa ritenersi passivamente legittimato l&#8217;amministratore del condominio, la cui rappresentanza processuale passiva è sempre limitata alle azioni relative alle parti comuni dell&#8217;edificio, ossia ai rapporti giuridici scaturenti dall&#8217;esistenza di parti comuni, e non anche estensibile alle questioni che, in quanto attinenti all&#8217;accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono su obblighi esclusivi dei singoli condomini.</p>
<p>Ma l&#8217;impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella. L&#8217;impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall&#8217;errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l&#8217;atto e la sua formazione.</p>
<p>Precisato che la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l&#8217;impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella, diversa nelle due ipotesi è anche la legittimazione passiva.</p>
<p>Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, 15 aprile 1994, n. 3542), l&#8217;impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l&#8217;amministratore del condominio, perchè questi è sempre legittimato a resistere contro l&#8217;impugnazione delle deliberazioni assunte dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Alla stregua di questo principio, la decisione della Corte d&#8217;appello non si sottrae alle censure della ricorrente. Essendo oggetto della specifica impugnazione proposta dalla condomina F. non la tabella millesimale, ma la delibera di approvazione della nuova tabella, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non sussiste: legittimato passivo nell&#8217;azione di impugnazione della delibera è l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>Resta assorbito l&#8217;ulteriore profilo di doglianza.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, che deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: &#8220;quando oggetto dell&#8217;impugnazione non è la tabella millesimale, ma la delibera che modifica la tabella medesima, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti, essendo l&#8217;amministratore del condominio legittimato a resistere contro l&#8217;impugnazione delle delibere assembleari&#8221;.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012.</p>
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