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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Ingiurie</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 4691</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-30-gennaio-2013-n-4691/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[minacce]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali conseguenze può recare una macchina parcheggiata in malo modo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M. S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;</p>
<p>avverso la sentenza n. 5144/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/10/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA&#8217;;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.<br />
Udito per la parte civile l&#8217;avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore avv.to (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza 14/10/11, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (che il 4/3/11 aveva annullato precedente sentenza di assoluzione in appello del 25/1/10 dopo una pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Roma del 17/5/06) la Corte di Appello di Roma assolveva (OMISSIS) dal reato di minaccia aggravata in danno di (OMISSIS) perche&#8217; il fatto non sussiste e da quello di ingiuria nei confronti della stessa (OMISSIS) per reciprocita&#8217; (fatti avvenuti a (OMISSIS)).</p>
<p>La vicenda trovava origine in un diverbio inizialmente insorto tra l&#8217; (OMISSIS), vicino di casa della (OMISSIS) che aveva suonato alla porta del suo alloggio per chiedere di spostare un&#8217;autovettura mal parcheggiata che impediva il transito in prossimita&#8217; del garage, e il compagno della donna, (OMISSIS). Il diverbio era proseguito con la stessa (OMISSIS), cui l&#8217; (OMISSIS) secondo l&#8217;accusa rivolgeva minacce gravi (&#8220;ti sparo&#8221;) e ingiurie non giustificate (&#8220;sei una stronza&#8221;). Seguiva una colluttazione tra il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS), che finiva per cadere dalle scale riportando lesioni. Per questa parte pendeva altro procedimento a carico del (OMISSIS), mentre l&#8217; (OMISSIS) era gia&#8217; stato assolto, per insussistenza del fatto, dall&#8217;ulteriore reato ascrittogli di violazione di domicilio.</p>
<p>Avverso la rinnovata assoluzione (da minacce e ingiurie) ricorreva per cassazione a mezzo del suo difensore (ai soli effetti civili) la parte civile (OMISSIS). Premesso il proprio interesse ad impugnare nonostante l&#8217;intervenuta prescrizione dei reati e riepilogato lo sviluppo della vicenda processuale, deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo all&#8217;imputato della responsabilita&#8217; dei reati contestati di minaccia grave e di ingiuria (quanto al primo reato era stata ritenuta decisiva la teste (OMISSIS), domestica della (OMISSIS) che non aveva udito minacce, a preferenza delle concordi testimonianze in senso opposto della (OMISSIS) stessa e del (OMISSIS); quanto al secondo reato la Corte di Appello, affermando che l&#8217; (OMISSIS) si era visto prima chiudere la porta in faccia dal (OMISSIS) ed era stato poi offeso dalla (OMISSIS), aveva letteralmente &#8220;inventato&#8221; un comportamento offensivo mai posto in essere dalla detta (OMISSIS); sotto altro profilo lamentava che il giudice del rinvio avesse esorbitato dall&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello dopo l&#8217;annullamento della cassazione, per il quale avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dell&#8217;attendibilita&#8217; della parte lesa e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); in ogni caso, in assenza di evidenze favorevoli all&#8217;imputato, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la prescrizione dei reati contestati; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta causa di non punibilita&#8217; derivante dalla presunta reciprocita&#8217; delle offese. Chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza (assolutoria) impugnata.</p>
<p>Con missiva 26/11/12 l&#8217; (OMISSIS) negava di avere mai offeso, ingiuriato e minacciato la (OMISSIS) (che in altro procedimento era stata condannata insieme col (OMISSIS) con sentenza 8/7/10 del Tribunale di Roma per violenza privata e lesioni volontarie in suo danno) e allegava la lettera di scuse inviatagli il 19/11/12 dalla stessa (OMISSIS) dopo la ritirata denuncia per un fatto analogo.</p>
<p>Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma; la difesa della ricorrente parte civile chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso (depositava conclusioni scritte e nota spese); la difesa dell&#8217;imputato chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso, manifestamente infondato, e&#8217; inammissibile (articolo 606 c.p.p., comma 3).</p>
<p>Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente di fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimita&#8217;), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito.</p>
<p>La posizione in tema della giurisprudenza di legittimita&#8217; e&#8217; tradizionale e consolidata: &#8220;Alla luce della nuova formulazione dell&#8217;articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dettata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimita&#8217; sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) &#8220;effettiva&#8221;, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non &#8220;manifestamente illogica&#8221;, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell&#8217;applicazione delle regole della logica; c) non internamente &#8220;contraddittoria&#8221;, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita&#8217; logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente &#8220;incompatibile&#8221; con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l&#8217;intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita&#8217;, cosi&#8217; da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione&#8221; (cosi&#8217; Cass., sez. 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, imp. Casula).</p>
<p>Il giudice di appello che in sede di rinvio ha motivato l&#8217;assoluzione non e&#8217; incorso in alcuno dei suddetti vizi. La sua motivazione e&#8217; stata effettiva, logica, non internamente ne&#8217; esternamente contraddittoria: precise e convincenti le dichiarazioni della teste (disinteressata) (OMISSIS), che in dibattimento ha escluso di aver sentito l&#8217;imputato proferire minacce; confermate invece le ingiurie alla (OMISSIS) (&#8220;brutta stronza vaffanculo&#8221;), ma proferite da soggetto, portatore di una giusta richiesta (di spostare l&#8217;auto che gli impediva l&#8217;accesso al garage), cui due volte era stata chiusa la porta in faccia (la prima dal (OMISSIS), la seconda dalla donna che, dopo aver riaperto, aveva cercato ancora di richiudere; poi il definitivo intervento del (OMISSIS) e la colluttazione tra i due uomini). L&#8217;offesa (non verbale) della (OMISSIS) si esprime nel suo atteggiamento offensivo. Le censure della ricorrente sono dunque di fatto, tendendo a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle debitamente espresse dal giudice del rinvio, che, posto dopo l&#8217;annullamento della S.C. negli stessi poteri del giudice della sentenza annullata, ha compiutamente esaminato (sia pur sinteticamente) la fattispecie, valutando in particolare gli apporti testimoniali (tanto e&#8217; vero che sulla base delle dichiarazioni della medesima teste (OMISSIS) ha ritenuto sussistenti, anche se non punibili, le ingiurie addebitate all&#8217; (OMISSIS)). Sono proprio le evidenze come sopra ritenute dal giudice che hanno escluso ai sensi dell&#8217;articolo 129 c.p.p. una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (diversamente maturata il 13/3/11). Le considerazioni che precedono esauriscono entrambi i motivi di ricorso.</p>
<p>Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un&#8217;adeguata sanzione pecuniaria (articolo 616 c.p.p.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 760</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[immixxioni]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>

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		<description><![CDATA[In assemblea di condominio, urlare al vicino "se non la smetti vendo la casa agli zingari violenti che..." integra il reato di minaccia?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di LANCIANO, del 03/03/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 3 marzo 2011, confermativa di quella di primo grado, del Giudice di pace, il quale aveva pronunciato condanna in ordine al concorso nel reato di minacce &#8211; cosi&#8217; diversamente qualificato il fatto contestato originariamente a titolo di ingiurie &#8211; in danno di (OMISSIS), reato consumato il (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;imputato e&#8217; stato ritenuto responsabile di avere prospettato un male ingiusto al (OMISSIS) dicendogli che gli zingari ai quali intendeva vendere il proprio appartamento avrebbero reagito con atti di violenza fisica se avesse continuato a bussare con la scopa per i rumori di cui si lamentava.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la erronea applicazione della legge penale.</p>
<p>Nel caso di specie, le frasi di cui all&#8217;imputazione erano state pronunciate all&#8217;esito di una riunione condominiale e nell&#8217;ambito di rapporti di vicinato esasperati dal fatto che (OMISSIS), abitando nell&#8217;appartamento sottostante a quello dell&#8217;imputato, continuamente protestava per i presunti rumori che il coinquilino produceva.</p>
<p>Poteva dirsi che il comportamento dell&#8217;imputato non consistesse nella prospettazione di un male ingiusto ma di un evento paradossale quale quello della vendita della propria casa a degli zingari, per non sottostare al comportamento molesto del vicino.</p>
<p>Difettava, dunque, la capacita&#8217;, della frase proferita, di intimidire l&#8217;interlocutore, ossia di restringerne la liberta&#8217; psichica, apparendo la stessa, piu&#8217; che altro, la ostentazione di un comportamento provocatorio finalizzato a prevenire un&#8217;azione illecita o inopportuna dell&#8217;altro (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007); Rv. 236543; Sez. 5, Sentenza n. 7355 del 23/05/1984 Ud. (dep. 24/09/1984) Rv. 165667).</p>
<p>Ed anzi difesa sottolinea altresi&#8217; che la giurisprudenza esclude la sussistenza del reato quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente, essendo, come nella specie, la rappresentazione di una legittima protesta in relazione alla condotta del condomino;</p>
<p>2) il vizio della motivazione.</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello ha ravvisato il reato nella circostanza che l&#8217;imputato ha rappresentato al proprio interlocutore l&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima (la vendita della propria casa), tuttavia allo scopo di danneggiare altri.</p>
<p>In realta&#8217;, il danno che sarebbe derivato dall&#8217;azione della vendita, avrebbe attinto, prim&#8217;ancora del vicino, l&#8217;imputato stesso: un&#8217;evenienza capace di far emergere senza ombra di dubbio che lo scopo dell&#8217;agente non era quello di rappresentare un male ingiusto alla persona offesa, ma di far cessare le sue proteste.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato, come sostenuto anche dal Procuratore Generale di udienza.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte, richiamata ed applicata nella sentenza impugnata, ha ripetutamente osservato che, ai fini della configurabilita&#8217; del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto &#8211; la cui verificazione dipende dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente &#8211; che puo&#8217; derivare anche dall&#8217;esercizio di una facolta&#8217; legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui e&#8217; tipicamente preordinata dalla legge; non e&#8217;, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della liberta&#8217; morale (Sez. 5, Sentenza n. 4633 del 18/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 228064).</p>
<p>Tanto premesso, appare evidente la mancata integrazione, nel caso di specie, in primo luogo della prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipendesse dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente: il fatto ingiusto rappresentato alla persona offesa, invero, risulta connesso ad una iniziativa del tutto ipotetica di soggetti terzi, che sarebbero stati &#8220;legittimati&#8221; da una iniziativa ugualmente futura ed incerta (la vendita dell&#8217;appartamento a zingari) da parte dell&#8217;imputato.</p>
<p>In piu&#8217;, appare decisiva la applicabilita&#8217; al caso di specie del principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; ed evocato correttamente dalla difesa, secondo cui non integra comunque il delitto di minaccia la condotta di colui che tenga un comportamento pure apparentemente integrante la fattispecie in esame, non gia&#8217; al fine di restringere la liberta&#8217; psichica del minacciato, bensi&#8217; al fine di prevenirne un&#8217;azione illecita (nel caso di specie, molestie), rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento avrebbe determinato (Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236543).</p>
<p>Il fatto di cui alla imputazione deve, in conclusione ritenersi privo di concreta valenza minacciosa nei confronti del denunciante.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 14 novembre 2012, n. 44441</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-5-penale-sentenza-14-novembre-2012-n-44441/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono insultare gli altri condomini a causa dei lavori di ritinteggiatura?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FUMO Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. LAPALORCIA Grazia &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 30/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D&#8217;Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;Avv. (OMISSIS), sost. avv. (OMISSIS);<br />
Udito il difensore avv. (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 30-9-2011 il Tribunale di Avezzano, confermando quella del Giudice di pace di Civitella Roveto in data 29-9-2009, affermava la responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per il reato di ingiuria nei confronti, rispettivamente, di (OMISSIS) e di (OMISSIS).</p>
<p>1. Il fatti si inseriscono nel contesto di difficili rapporti familiari e di vicinato nella famiglia (OMISSIS) ( (OMISSIS) e&#8217; moglie di (OMISSIS), il quale aveva proceduto alla divisione di beni ereditari con i fratelli) e traevano spunto dalla tinteggiatura in corso del fabbricato condominiale, che (OMISSIS) asseriva di non aver autorizzato.</p>
<p>2.Le imputate hanno proposto distinti ma sovrapponibili ricorsi tramite il difensore avv. F. Romano, con tre motivi tutti inerenti, sotto vari profili, al mancato riconoscimento dell&#8217;esimente della provocazione.</p>
<p>2.1Con il primo motivo si deduceva motivazione apparente di entrambe le sentenze di merito in ordine all&#8217;esclusione dell&#8217;esimente, essendo risultato che le ingiurie erano intervenute quando le imputate avevano visto che si stavano tinteggiando parti dell&#8217;edificio in proprieta&#8217; esclusiva di una di una di esse; con il secondo erano dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova poiche&#8217;, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, risultava dalla deposizione di (OMISSIS), dalla querela contro ignoti da questi sporta nella data del fatto e dall&#8217;atto di divisione con i fratelli, che era in atto la tinteggiatura non autorizzata di parti dell&#8217;immobile (cantina e garage) di sua esclusiva proprieta&#8217;; con il terzo motivo si deduceva motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in quanto in sentenza si era sostenuto che eventuali posizioni di vantaggio, adombrate ma non dimostrate dalle prevenute, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi opportune, trascurando che la violazione delle norme sul condominio costituisce fatto ingiusto.</p>
<p>3.La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.</p>
<p>2. Le plurime censure di vizio motivazionale ruotano tutte intorno all&#8217;asserita sussistenza della reazione in stato d&#8217;ira al fatto ingiusto altrui, rappresentato dalla tinteggiatura senza autorizzazione di parti, asseritamente di proprieta&#8217; esclusiva di (OMISSIS), marito di (OMISSIS), del fabbricato condominiale delle due famiglie cui appartengono rispettivamente quest&#8217;ultima e le pp.oo..</p>
<p>Se non che la sentenza impugnata, lungi dall&#8217;affermare che la violazione delle norme in materia di condominio non possa costituire fatto ingiusto, ha ritenuto nella specie non provata tale violazione, soggiungendo che le ipotetiche situazioni di vantaggio delle prevenute (e, cioe&#8217; per l&#8217;appunto, gli eventuali diritti esclusivi su parti dell&#8217;edificio), solo adombrate ma non dimostrate, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle opportune sedi.</p>
<p>3. Tale motivazione non e&#8217; ne&#8217; apparente, ne&#8217; manifestamente illogica o contraddittoria, ne&#8217; travisante, in quanto registra l&#8217;inidoneita&#8217; delle risultanze invocate dalle ricorrenti -e cioe&#8217; le dichiarazioni di (OMISSIS) e la querela da questi presentata, rapportate all&#8217;atto di divisione ereditaria con i fratelli, atti tutti oggetto di testuale trascrizione nei ricorsi-, a provare che alcune parti del fabbricato in corso di tinteggiatura (garage e cantine) fossero di esclusiva proprieta&#8217; del (OMISSIS). Mentre le ricorrenti non si sono occupate di approfondire e spiegare le ragioni per le quali, in base all&#8217;atto di divisione, il cui testo si sono limitate a trascrivere (e che tra l&#8217;altro non sembra neppure far riferimento a garage, ma soltanto a posti auto), alcune parti dell&#8217;immobile in comproprieta&#8217;, che i parenti stavano provvedendo a far tinteggiare, sarebbero del predetto (OMISSIS).</p>
<p>4. Al rigetto dei ricorsi seguono la condanna di ciascuna delle ricorrenti alle spese processuali e quella solidale alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento ciascuna delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.200,00 in favore di ciascuna, oltre accessori come per legge.</p>
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