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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Impugnazione delle Delibere</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 gennaio 2010 n. 1201</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-22-gennaio-2010-n-1201/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[C'è differenza ai fini della competenza tra impugnare la decisione assembleare che impone l'obbligo di pagamenti e contestare il suddetto obbligo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto il 10 dicembre 2004 da:</p>
<p>D.R. &#8211; rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall&#8217;avv. LUPIS Stefano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini, n. 6;</p>
<p style="text-align: right;">ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dell&#8217;edificio alla (OMISSIS) &#8211; in persona dell&#8217;amministratore Dr. S.E. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall&#8217;avv. ZAZZA Roberto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 28;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 2434 del 20 ottobre 2004 &#8211; notificata il 10 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>D.R., premesso di essere proprietaria al piano interrato dell&#8217;edificio in (OMISSIS), di un&#8217;unità immobiliare ad uso di magazzino non beneficiante di servizi comuni e non avente ingresso dal cortile dello stabile, con atto notificato il 10 marzo 2004 impugnò davanti al Giudice di pace di Monza lo stato di riparto, con il quale l&#8217;amministratore del condominio le aveva addebitato la quota di Euro 504,00 della complessiva spesa di Euro 20.300,00, approvata dall&#8217;assemblea il 2 dicembre 2003 per l&#8217;esecuzione di interventi urgenti nel detto cortile.</p>
<p>Si costituì il Condominio e, eccepiti l&#8217;incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ed il difetto del contraddittorio, non essendo stati convenuti nel giudizio tutti i partecipanti al condominio, chiese nel merito il rigetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>Il Giudice di pace con sentenza del 20 ottobre 2004 declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Monza, osservando che il valore della controversia doveva essere determinato con riferimento all&#8217;ammontare della spesa complessiva approvata dall&#8217;assemblea e ripartita tra i condomini e non all&#8217;importo della quota addebitata alla condomina impugnante.</p>
<p>La D. è ricorsa per la cassazione della sentenza con un unico motivo ed il Condominio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Precede il rigetto delle eccezioni d&#8217;inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente: a) per violazione dell&#8217;art. 365 c.p.c., non essendo iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti in cassazione uno dei due difensori che l&#8217;ha sottoscritto; b) per violazione dell&#8217;art. 46 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 2, artt. 113, 339 e 341 c.p.c., non essendo ricorribile la declaratoria d&#8217;incompetenza del giudice di pace, in quanto pronunciata secondo diritto e non impugnabile con regolamento di competenza.</p>
<p>La prima, perchè il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno solo dei due o più difensori della parte muniti di procura, quando, come in specie, il ministero difensivo risulti loro affidato senza l&#8217;espressa volontà di esigere l&#8217;espletamento congiunto dell&#8217;incarico (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 17 luglio 2003, n. 11188), atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell&#8217;atto se la delega non richieda l&#8217;azione congiunta.</p>
<p>La seconda, in quanto avverso le sentenze del giudice di pace emesse nelle controversie di valore su cause il cui valore non eccedeva i millecento Euro era ammissibile, in virtù della disciplina stabilita dall&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3 (applicabile ratione temporis) il solo ricorso per cassazione, tanto se il giudice si fosse pronunciato sul merito della controversia, quanto se si fosse limitato ad una decisione sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, atteso che la circostanza che, in via preliminare, il giudice dovesse accertare i presupposti processuali o di merito della controversia e pronunciarsi sugli stessi non poteva influire sull&#8217;individuazione del mezzo d&#8217;impugnazione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 23 settembre 1998, n. 9493).</p>
<p>L&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 2, lamenta che abbia affermato che l&#8217;azione esercitata incideva sulla delibera, con la quale l&#8217;assemblea del condominio aveva approvato il 2 dicembre 2003 il preventivo della spesa complessiva di Euro 20.300,00, benchè con l&#8217;atto di citazione l&#8217;attrice si fosse limitata a domandare la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità e/o inefficacia solo dello stato di riparto della spesa redatto dall&#8217;amministratore &#8220;nella parte in cui addebita pro quota alla proprietà &#8211; ad uso di magazzino &#8211; dell&#8217;attrice, la somma di Euro 504,00&#8243;.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall&#8217;assemblea di un condominio, occorre distinguere tra l&#8217;ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull&#8217;assunto dell&#8217;invalidità della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l&#8217;insussistenza della propria obbligazione.</p>
<p>Nel primo caso, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all&#8217;invalidità dell&#8217;intero rapporto implicato dalla delibera ed al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, giacchè il thema decidendum non riguarda l&#8217;obbligo del singolo condomino, bensì l&#8217;intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 aprile 2004, n. 6617), mentre nel secondo, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 24 gennaio 2001, n. 971).</p>
<p>Nella specie risulta dall&#8217;esame degli atti, consentito dalla denuncia di un error in procedendo, che l&#8217;attrice aveva impugnato lo stato di riparto redatto dall&#8217;amministratore, nella parte in cui addebitava alla propria unità immobiliare una quota della spesa complessiva deliberata dall&#8217;assemblea del condominio, in ragione dell&#8217;esclusione del suo locale dal beneficio dei servizi comuni, stabilita dall&#8217;art. 12 del regolamento condominiale, e della circostanza che il medesimo non aveva accesso dal cortile dell&#8217;edificio, bensì &#8220;per il tramite dell&#8217;accesso carraio al fabbricato autorimesse, che, peraltro, è costituito in altro e distinto ente condominiale&#8230;&#8221;.</p>
<p>L&#8217;invalidazione della delibera di spesa non costituiva, dunque, nè una espressa domanda dell&#8217;attrice e neppure un antecedente logico- giuridico necessario ai fini dell&#8217;accoglimento della sua richiesta di accertamento dell&#8217;illegittimità della pretesa vantata nei suoi confronti dal condominio e, conseguentemente, il valore della controversia va determinato, a norma degli artt. 11 e 12, c.p.c., in relazione alla quota contestata, il cui ammontare fa rientrare la causa nella competenza (di equità) del giudice di pace.</p>
<p>Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010.</p>
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		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 18 settembre 2012 n. 15633</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delega]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione dell'assemblea]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel caso l'Assemblea deleghi l'amministratore a contattare e contrattare con ditte per l'appalto di lavori, tale decisione può ritenersi legittima?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato DE TILLA Roberto, elettivamente</p>
<p>domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 299;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall&#8217;Avvocato CIOTTI Giovanni Battista, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso l&#8217;Avvocato Francesco Grisanti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 637 del 2005, depositata il 4 marzo 2005;<br />
Udita, la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per il resistente, l&#8217;Avvocato Marco Paolo Ferreri con delega;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso del 6 ottobre 1999, S.M., proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS), chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare l&#8217;illegittimità della delibera adottata dall&#8217;assemblea condominiale in data 28 giugno 1999, relativamente al capo 1 dell&#8217;ordine del giorno, avente ad oggetto &#8220;apertura buste per aggiudicazione lavoro: analisi, valutazioni e decisioni&#8221;.</p>
<p>Esponeva che l&#8217;assemblea aveva stralciato, perchè più vantaggiose, le offerte di due ditte e aveva invitato l&#8217;amministratore a ricontattare tali ditte per ottenere un miglioramento sull&#8217;offerta presentata, autorizzandolo altresì alla stipulazione del contratto d&#8217;appalto con l&#8217;impresa che avesse offerto il prezzo più basso e le migliori condizioni di pagamento. Sosteneva la illegittimità della delibera perchè priva di elementi essenziali, quali l&#8217;importo dei lavori offerto da ciascuna della ditte indicate e l&#8217;importo dei lavori appaltati, perchè l&#8217;assemblea aveva delegato all&#8217;amministratore la propria potestà deliberatoria e perchè erano stati deliberati anche lavori da eseguire su parti di proprietà esclusiva di singoli condomini.</p>
<p>Costituitosi il contraddittorio, l&#8217;adito Tribunale respingeva la domanda.</p>
<p>S.M. proponeva quindi appello; ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza depositata il 4 marzo 2005, rigettava il gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, premesso che l&#8217;assemblea condominiale può liberamente scegliere l&#8217;impresa cui affidare i lavori di esecuzione di opere condominiali, non essendo neanche vincolata in tale scelta da criteri prefissati, quale quello del minor costo delle opere, e premesso altresì che il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l&#8217;assemblea, nè della opportunità o convenienza dei criteri di scelta seguiti per l&#8217;individuazione della ditta cui affidare lavori condominiali, rilevava che la delibera impugnata era stata preceduta da un lungo iter all&#8217;esito del quale il Condominio, attraverso una serie di delibere successive mai impugnate, aveva dapprima individuato analiticamente i lavori da effettuare e l&#8217;importo degli interventi da realizzare, anche avvalendosi dell&#8217;apporto di un proprio tecnico di fiducia, e poi stabilito le caratteristiche che dovevano avere le imprese cui affidare i lavori, stabilendo alcune clausole obbligatorie del futuro contratto di appalto.</p>
<p>In particolare, il Condominio aveva, con la delibera del 24 febbraio 1999, stabilito di eseguire le opere come individuate dal proprio tecnico di fiducia e, con la delibera del 27 maggio 1999, approvato la spesa determinata per un ammontare massimo di L. 400 milioni, sicchè l&#8217;oggetto della delibera impugnata era ormai limitato all&#8217;apertura delle buste finalizzata alla scelta dell&#8217;impresa cui affidare i lavori, risultando irrilevante la denunciata mancanza, in tale delibera, dell&#8217;importo dei lavori oggetto dell&#8217;appalto.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello rilevava poi che, dopo l&#8217;esame dei preventivi presentati, l&#8217;assemblea aveva scelto due imprese ritenute corrispondenti ai requisiti richiesti e ha affidato all&#8217;amministratore la scelta definitiva, che però era vincolata ad alcune condizioni: prezzo più basso, migliori condizioni di pagamento, inizio dei lavori tra il 7 e il 15 luglio con sospensione di soli 15 giorni nel mese di agosto. Peraltro, osservava la Corte, il potere di scelta non era mai stato esercitato, atteso che delle due imprese solo una era in grado di iniziare i lavori secondo i tempi indicati dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Da ultimo, la Corte rilevava che anche i lavori alle parti individuali per la trasformazione dell&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi erano stati approvati con la delibera del 27 maggio 1999, non impugnata.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S. M. sulla base di due motivi; ha resistito, con controricorso, l&#8217;intimato Condominio.</p>
<p>All&#8217;udienza del 14 luglio 2011 la Corte disponeva che il Condominio resistente depositasse la delibera assembleare di autorizzazione alla resistenza in giudizio Alla successiva udienza dell&#8217;11 giugno 2012, la causa è stata discussa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Deve preliminarmente essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale. Il Condominio controricorrente sostiene che la presenza nel testo del mandato a margine del ricorso di riferimenti alla domanda riconvenzionale, alla chiamata in causa di terzi e alla proposizione di impugnazioni e opposizioni, priverebbe il mandato stesso del carattere della necessaria specialità. Deve invece rilevarsi che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 26504 del 2009).</p>
<p>Deve del pari essere disattesa l&#8217;eccezione di difetto legittimazione attiva, formulata dal Condominio controricorrente, atteso che la questione non risulta essere stata dedotta nei precedenti gradi di merito e non risulta che agli atti siano stati acquisiti gli elementi di fatto sui quali si fonda l&#8217;eccezione. Irrituale appare poi la produzione documentale effettuata nel presente giudizio di legittimità, non essendo state seguite le prescrizioni di cui all&#8217;art. 372 cod. proc. civ..</p>
<p>Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;appello, come prima il Tribunale, non avrebbe compreso il senso della impugnativa proposta, con la quale veniva denunciata la violazione delle regole della gara d&#8217;appalto che la stessa assemblea condominiale si era data. Dalla lettura della delibera, invero, non emergevano nè il ribasso offerto dalla ditte invitate a partecipare alla gara nè la motivazione per la quale due ditte erano state prescelte rispetto ad altre; il che si risolveva in un danno per i singoli condomini e per il Condominio, che erano risultati esposti a dover sostenere spese maggiori di quelle che sarebbero derivate ove fosse stata prescelta l&#8217;offerta di un&#8217;altra ditta, segnalata da esso ricorrente, che aveva offerto un ribasso sensibilmente maggiore a quello praticato dalle ditte individuate.</p>
<p>Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1135 cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che la delibera impugnata era illegittima in quanto con essa venivano delegati all&#8217;amministratore poteri di scelta propri dell&#8217;assemblea. Infatti, l&#8217;invito all&#8217;amministratore &#8220;a ricontattare le presenti ditte per ottenere una migliorativa di offerta sulla base del ribasso prezzi&#8221; e l&#8217;autorizzazione al medesimo amministratore &#8220;a stipulare il contratto d&#8217;appalto con l&#8217;impresa che offrirà il prezzo più basso e le migliori condizioni di pagamento&#8221;, comportavano la delega all&#8217;amministratore di un potere di scelta, implicito nella stessa previsione di due concorrenti criteri (prezzo più basso, migliori condizioni di pagamento) che avrebbero dovuto orientare la scelta dell&#8217;amministratore. La Corte d&#8217;appello avrebbe poi errato nel ritenere che il potere di scelta non fu dall&#8217;amministratore esercitato, atteso che la previsione dei tempi di inizio dei lavori era oggetto di altro punto all&#8217;ordine del giorno e che l&#8217;autorizzazione all&#8217;amministratore a stipulare il contratto di appalto prescindeva dalla osservanza di detti tempi, ma postulava la scelta tra le due imprese in base ai criteri deliberati in sede di esame del punto uno dell&#8217;ordine del giorno. Del resto, la indeterminatezza dei criteri e la conseguente nullità della delibera emergevano dal fatto che l&#8217;amministratore aveva prescelto una ditta che aveva offerto il minor ribasso prezzi e condizioni di pagamento meno vantaggiose.</p>
<p>Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato.</p>
<p>Occorre premettere che &#8220;il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l&#8217;eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perchè in tal caso il giudice non controlla l&#8217;opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell&#8217;organo deliberante&#8221; (Cass. n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005).</p>
<p>Orbene, dallo stesso ricorso emerge che il ricorrente ebbe ad impugnare la delibera adottata dall&#8217;assemblea condominiale il 28 giugno 1999, in quanto del tutto generica e priva di elementi essenziali, quali l&#8217;importo dei lavori offerto da ciascuna delle imprese prescelte, nonchè, conseguentemente, l&#8217;importo dei lavori effettivamente appaltati. Emerge altresì che il ricorrente aveva contestato la legittimità della delibera in quanto l&#8217;assemblea aveva affidato all&#8217;amministratore il potere di scelta tra le imprese selezionate, senza alcuna indicazione in merito all&#8217;importo effettivo dei lavori che il Condominio avrebbe dovuto pagare.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha rigettato il gravame rilevando che la delibera del 28 giugno 1999 doveva essere valutata e considerata nel contesto delle delibere e delle determinazioni assunte dal Condominio in relazione alla stipulazione del contratto di appalto concernente l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell&#8217;edificio condominiale. Ha quindi rilevato che, individuata, anche a mezzo di un tecnico di fiducia del Condominio, la tipologia degli interventi da eseguire e l&#8217;importo massimo della spesa, nell&#8217;assemblea del 28 giugno 1999 si dovevano solo aprire le buste al fine di scegliere&#8230;</p>
<p>l&#8217;impresa alla quale affidare i lavori; e che dopo l&#8217;esame dei preventivi l&#8217;assemblea aveva scelto due imprese ritenute corrispondenti ai requisiti richiesti, affidando all&#8217;amministratore la scelta definitiva, sulla base di parametri vincolanti: prezzo più basso, migliori condizioni di pagamento e lavori da iniziare dal 7 luglio e non oltre il 15 luglio con la sospensione di non oltre quindici giorni nel mese di agosto. In tale contesto, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto inessenziale, ai fini della legittimità della delibera impugnata, il mancato riferimento all&#8217;importo dei lavori, atteso che lo stesso era già stato fissato in precedenti delibere, non impugnate nè dal ricorrente nè da altri condomini; ha altresì rilevato che, poichè solo una delle imprese aveva dichiarato la propria disponibilità a iniziare i lavori secondo i tempi stabiliti dall&#8217;assemblea, in realtà, nessun potere di scelta era stato in concreto esercitato dall&#8217;amministratore, versandosi nella specie in una ipotesi di scelta obbligata.</p>
<p>Trattasi di motivazione adeguata e congrua, immune dai denunciati vizi logici e giuridici. Risulta innanzitutto non censurata l&#8217;affermazione secondo cui gli importi erano già stati predeterminati in precedenti delibere assembleari, non oggetto di impugnazione; inoltre, non risulta censurata l&#8217;interpretazione complessiva che della impugnata delibera ha dato la Corte d&#8217;appello, la quale, all&#8217;evidenza, ha ritenuto che tutte le determinazioni adottate dall&#8217;assemblea con riferimento alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dovessero essere considerate unitariamente, ancorchè adottate in momenti diversi e verbalizzate distintamente. Siffatto argomentare della Corte d&#8217;appello costituisce implicito fondamento della decisione, atteso che dalla lettura congiunta delle condizioni poste dall&#8217;assemblea dei condomini, ferma la determinazione dell&#8217;importo massimo dei lavori in precedenza stabilito, il giudice del gravame ha desunto che solo una impresa potesse essere prescelta per l&#8217;esecuzione dei lavori; il che, in realtà, vale a risolvere ogni dubbio in ordine alla legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;assemblea quanto alla decisione in ordine alle modalità di individuazione della impresa: scelte due imprese in ragione degli importi proposti, l&#8217;ulteriore selezione non poteva avvenire altro che nella concorrenza di tutti e tre i requisiti posti dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Il ricorso è quindi infondato e va rigettato, atteso che le critiche svolte dal ricorrente non valgono ad evidenziare violazioni di legge, nè lacune o incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata.</p>
<p>In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile sez. VI 23 novembre 2011 n. 24715</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i termini per impugnare una delibera assembleare? Quali se si impugna tramite ricorso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22929/2010 proposto da:</p>
<p>C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 60, presso lo studio dell&#8217;avvocato FABRIZIO LA PERA, rappresentato e difeso da se steso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PASTORI Guido giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE del 19/01/2010, depositata il 18/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Alessandro Tudor, (delega avvocato Guido Pastori), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 19 settembre 2006 il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda proposta dalla s.r.l. Ville del Carso, intesa ad ottenere la dichiarazione di invalidità di una Delib. adottata il 15 aprile 2003 dall&#8217;assemblea dei condomini dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS) in quella città.</p>
<p>Il gravame proposto contro la suddetta sentenza da C. G., quale avente causa a titolo particolare dall&#8217;originaria attrice, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d&#8217;appello di Trieste con sentenza del 18 febbraio 2010. A tale decisione il giudice di secondo grado è pervenuto in applicazione del principio di ultrattività del rito, rilevando che l&#8217;impugnazione era stata proposta con citazione anzichè con ricorso e l&#8217;atto era stato depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall&#8217;art. 327 c.p.c..</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. G., in base a un motivo. Il condominio si è costituito con controricorso.</p>
<p>Le eccezioni di inammissibilità sollevate pregiudizialmente dal resistente non appaiono accoglibili, poichè nel ricorso è stato riportato il contenuto essenziale della sentenza impugnata e le sono state rivolte pertinenti censure in diritto.</p>
<p>Queste risultano fondate, alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata da C.G., secondo cui l&#8217;appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull&#8217;impugnazione di una delibera dell&#8217;Assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc, va proposto &#8211; secondo la regola generale contenuta nell&#8217;art. 342 c.p.c. &#8211; con citazione; ne consegue che la tempestività dell&#8217;appello va verificata in base alla data di notifica dell&#8217;atto di citazione e non alla data di deposito dell&#8217;atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 8 aprile 2009 n. 8536).</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi&#8221;;</p>
<p>- il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 2; sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio il difensore del resistente e il pubblico ministero;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;</p>
<p>accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Trieste, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Trieste, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 8 marzo 2011 n. 7074</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i criteri di competenza da seguire per impugnare una delibera assembleare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12040/2010 proposto da:</p>
<p>M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIORETTI Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciLiato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIAMMARIOLI Paolo Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria difensiva;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4804/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 22/02/10, depositata il 03/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 da Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 18.11.10 dal consigliere designato per l&#8217;esame preliminare.</p>
<p>&#8220;Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;</p>
<p>premesso che il giudice a quo, adito per l&#8217;annullamento di una delibera assembleare, con la quale era disposto che la chiave d&#8217;accesso al lastrico solare comune avrebbe dovuto essere custodita dal portiere, cui i condomini avrebbero potuto rivolgersi in caso di bisogno, ha declinato la propria competenza, ravvisando quella per materia del Giudice di Pace ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, vertendosi in materia relativa alle modalità di uso dei servizi condominiali;</p>
<p>rilevato che il ricorrente censura la suddetta decisione, sull&#8217;essenziale considerazione che la natura formale del pregiudiziale motivo d&#8217;impugnazione da lui dedotto, attinente alla mancata preventiva inclusione dell&#8217;oggetto suddetto nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea comunicato ai condomini negli avvisi di convocazione, ne comporterebbe la non riconducibilità alla suindicata competenza per materia, per cui, applicandosi quella generale per valore, il tribunale sarebbe stato correttamente adito:</p>
<p>ritenuta la manifesta infondatezza della suesposta tesi, perchè l&#8217;oggetto della deliberazione, che si assume nulla per vizi di forma,comunque attiene ad una questione rientrante ratione materiae nella previsione di cui all&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, derogatoria rispetto a quella generale ripartita secondo il valore della controversia, a nulla rilevando che la preliminare ragione dell&#8217;impugnazione si fondi sulla violazione di norme disciplinanti la convocazione dell&#8217;assemblea a la preventiva indicazione nell&#8217;o.d.g.</p>
<p>degli argomenti da trattare, al riguardo non sussistendo alcuna norma o principio generale riservante i relativi giudizi alla cognizione del Tribunale;</p>
<p>considerato, pertanto, che il riparto di competenza anche in questi casi deve avvenire sulla base del principio contenutistico, avente riguardo al tema specifico del deliberato assembleare, di cui l&#8217;attore si dolga, nella specie chiaramente attinente alle modalità di esercizio e non alla sussistenza o estensione di un diritto dei condomini, quali che ne siano le ragioni della dedotta illegittimità;</p>
<p>propone rigettarsi il ricorso, confermando la dichiarazione di competenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso, lette le memorie depositate dalle parti, rilevato che la difesa del ricorrente non ha proposto ulteriori argomentazioni atte a superare quelle esposte nella relazione, che vanno integralmente confermate (emendandosi peraltro l&#8217;errore materiale finale,laddove deve intendersi confermata &#8220;la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;), il collegio ribadisce che è all&#8217;oggetto della impugnata deliberazione condominiale, e non anche alle addotte ragioni di illegittimità (quand&#8217;anche di ordine formale), che deve aversi riguardosi fini della determinazione della competenza per materia ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, al riguardo assumendo rilievo, ai fini dell&#8217;individuazione del petitum sostanziale, la natura delle situazioni soggettive su cui specificamente incide l&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di legge.</p>
<p>Il regolamento delle spese del presente giudizio va, infine, rimesso al giudice di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, disponendo la riassunzione del processo davanti al medesimo nei termini di legge e rimettendo il regolamento delle spese del presente giudizio al giudice di merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2011 n. 8491</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-sentenza-14-aprile-2011-n-8491/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza delle Sezioni Unite sui mezzo per impugnare le delibere assembleari: c'è bisogno del ricorso o della citazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente Sezione -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CECCHERINI Aldo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI CEREO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 872/2005 proposto da:</p>
<p>Z.A., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell&#8217;avvocato GARATTI Luciano, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MAFFETTTNI FLAMINIO, per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMANELLI Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RONZONI ALBERTO, per delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/10/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Guido ROMANELLI per delega dell&#8217;avvocato Alberto Ronzoni;<br />
udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da L. A. e Z.A. nei confronti del condominio (OMISSIS): domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l&#8217;annullamento della Delib. assembleare 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate.</p>
<p>Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l&#8217;opposizione, ugualmente proposta da L.A. e Z.A., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1216 del 1998, avente per oggetto il pagamento al condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; della quota di loro pertinenza delle spese suddette.</p>
<p>Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d&#8217;appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente invalidità dell&#8217;atto era rimasta sanata, poichè esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c..</p>
<p>Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. A. e Z.A., in base a due motivi. Il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L.A. e Z.A. rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto:</p>
<p>lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d&#8217;appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.</p>
<p>Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un&#8217;altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intingibile.</p>
<p>L&#8217;eccezione va disattesa, poichè l&#8217;assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d&#8217;appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; nè essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.</p>
<p>La tesi sostenuta da L.A. e Z.A. attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.</p>
<p>La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè l&#8217;art. 1137 c.c., impiega appunto tale termine, nel disporre che &#8220;contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all&#8217;autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorità stessa&#8221; e che &#8220;il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti&#8221;.</p>
<p>Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell&#8217;&#8221;esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio&#8221; (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).</p>
<p>Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l&#8217;impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l&#8217;atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).</p>
<p>A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa:</p>
<p>Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007.</p>
<p>Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso.</p>
<p>Ritiene il collegio che l&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma che deve assumere l&#8217;atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.</p>
<p>Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo &#8211; il codice civile &#8211; destinato alla configurazione dei diritti e all&#8217;apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell&#8217;an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è spesso utilizzato per indicare l&#8217;atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell&#8217;ambito della disciplina del condominio, infatti, l&#8217;art. 1133 c.c., prevede la possibilità del &#8220;ricorso all&#8217;assemblea&#8221; contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore, mentre la parola &#8220;citazione&#8221;, nell&#8217;art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è &#8220;convenuto in giudizio&#8221;, atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali cosè è disposto. Non è quindi significativo l&#8217;argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell&#8217;art. 1137 c.c., nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l&#8217;annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.</p>
<p>Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell&#8217;atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del termine &#8220;ricorso&#8221;, come compare nell&#8217;art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l&#8217;argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell&#8217;una forma o nell&#8217;altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; nè rileva la diversità &#8211; sulla quale pure è stato posto l&#8217;accento &#8211; del sistema di fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell&#8217;attore, poichè eventuali manovre dilatorie di quest&#8217;ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell&#8217;an-ticipazione di cui all&#8217;art. 163 bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.</p>
<p>Poichè dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall&#8217;assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell&#8217;art. 163 c.p.c., secondo cui &#8220;la domanda si propone mediante citazione&#8221;. Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l&#8217;art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l&#8217;annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell&#8217;atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.</p>
<p>Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall&#8217;art. 1137 c.c., l&#8217;atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l&#8217;adozione della forma del ricorso non esclude l&#8217;idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l&#8217;attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall&#8217;ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell&#8217;udienza di comparizione.</p>
<p>In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: &#8220;L&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall&#8217;art. 163 c.p.c.&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 ottobre 2005, n. 19457</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibere]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto può estendersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel valutare la legittimità delle delibere assembleari?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo Calfapietra &#8211; Presidente<br />
Dott. Rosario De Julio &#8211; Consigliere<br />
Dott. Olindo Schettino &#8211; Consigliere Relatore<br />
Dott. Lucio Mazziotti Di Celso &#8211; Consigliere<br />
Dott. Vincenzo Correnti &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Fe. Do., elettivamente domiciliata in Ro. Via Va. Pu. 22/15, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Me. Co., difesa dall&#8217;Avvocato Eu. An. Co., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore En. Ga., elettivamente domiciliato in Ro. Via St. di Sa. Pi. 45, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Ma. Pa., che lo difende unitamente all&#8217;Avvocato An. Ma., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1725/01 della Corte d&#8217;Appello di Milano, depositata il 26/06/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/05 dal Consigliere Relatore Dott. Olindo Schettino;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ma. Pi., difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza dei 25.12.1999 il Tribunale di Milano rigettava l&#8217;impugnazione proposta da Fe. Do. avverso le delibere assunte il 27.10.1997 dall&#8217;assemblea del condominio di Corso Lo. 100 di Mi., nonché avverso la riunione medesima, a motivo che non era ravvisabile alcun profilo di nullità dell&#8217;assemblea, in quanto regolarmente convocata e tenutasi nella sede indicata nell&#8217;avviso, e perché, inoltre, la stessa aveva deliberato con le prescritte maggioranze.</p>
<p>Quanto, poi, ai motivi delle singole doglianze, il Tribunale li riteneva tutti infondati.</p>
<p>Proposto appello da Fe. Do., e costituitosi il condominio di Corso Lo. 100 di Mi. per resistervi, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 giugno 2001, lo ha rigettato, confermando la sentenza impugnata e condannando l&#8217;appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume.</p>
<p>La Corte distrettuale ha premesso e precisato che i motivi dell&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;appellante hanno investito i seguenti punti:</p>
<p>a) illegittime imputazioni, da parte, dell&#8217;amministrazione condominiale, delle spese legali, di manutenzione, per il cancello carraio e per la TOSAP;</p>
<p>b) addebiti di conto corrente, malamente utilizzato dall&#8217;amministratore;</p>
<p>c) spese per interventi straordinari eseguiti senza discussione sull&#8217;argomento, senza autorizzazione assembleare, senza disamina dei preventivi e capitolati e senza possibilità di controllo di pezze giustificative, ed interessanti, inoltre, lavori non pertinenti al condominio.</p>
<p>Rilevato, quindi, che il Tribunale ha puntualmente risposto alle doglianze riproposte con l&#8217;atto di appello e relative a spese legali, manutenzione del cancello automatico e sbarra, spese per manutenzione straordinaria e TOSAP, la Corte ha evidenziato che l&#8217;impugnazione non contiene, per quanto riguarda tali punti, alcuna confutazione dell&#8217;iter logico motivazionale che ha portato quel Giudice a disattendere la domanda riguardante le predette questioni, le quali del resto risultano &#8220;smentite per tabulas dal dettaglio del rendiconto&#8221; (così, testualmente, in sentenza), cosicché in relazione alle stesse le ragioni di gravame sono inammissibili, prima ancora che infondate.</p>
<p>Quanto, poi, agli addebiti, alle &#8220;partite&#8221; di conto corrente ed ai movimenti di danaro effettuati sullo stesso ed alla doglianza, peraltro estremamente generica, dell&#8217;appellante di non essere stata posta in grado di verificare e controllare, attraverso l&#8217;esame della documentazione, la legittimità delle spese e la gestione dell&#8217;amministratore, la Corte ha osservato che alla stessa non è stato mai impedito di esercitare tale controllo né è stato leso il suo diritto, in quanto condomina, all&#8217;informazione; altri essendo, comunque, i mezzi di tutela apprestati dalla legge al condomino che intenda denunciare, in genere, come sembra abbia inteso fare l&#8217;appellante, la mala gestio dell&#8217;amministratore (ved. art. 1129 c.c.) o un &#8220;eccesso di potere&#8221; dell&#8217;assemblea, che, comunque, nella fattispecie non si riscontra.</p>
<p>In definitiva, non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali ed è, pertanto, infondata, secondo la Corte, l&#8217;accusa di difetto di trasparenza della gestione e di omissioni dell&#8217;amministratore, convalidate dall&#8217;assemblea dei condomini, che l&#8217;appellante ha formulato con il proposto gravame.</p>
<p>Ricorre per la cassazione della sentenza Fe. Do., in forza di quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio di Corso Lo. 100, in Mi., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Geom. En. Ga..</p>
<p>La ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Denuncia la ricorrente:</p>
<p>1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 342 c.p.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla statuizione sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha evidenziato, invero, che, in relazione ad alcune delle questioni dedotte dall&#8217;attrice con la impugnazione della delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 27.10.1997, le doglianze con cui la stessa aveva poi investito le relative statuizioni del Tribunale erano tutt&#8217;altro che specifiche; nel senso che con esse non erano state specificamente contestate le rationes decidendi poste dal primo Giudice a base della pronuncia di rigetto della domanda con cui Fe. Do. aveva chiesto l&#8217;annullamento della delibera (o delle delibere) dell&#8217;assemblea condominiale del 27.10.1999.</p>
<p>E&#8217; pervenuta, quindi, la Corte alla conclusione che &#8220;le ragioni di gravame alla sentenza si presentano inammissibili prima ancora che infondate&#8221;.</p>
<p>La ricorrente critica, con il motivo in esame, tale conclusione, ma non indica i profili di nullità, ex art. 1137 c.c., della delibera de qua, concernenti le predette questioni, che, riproposti all&#8217;esame della Corte, avrebbero dovuto indurre questa ad assumere una diversa decisione, e, dunque, ad annullare la delibera medesima, come da lei preteso.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, la violazione di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo.</p>
<p>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 ultimo comma e 1137 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., &#8220;in relazione alla statuizione sul difetto di trasparenza della gestione del rendiconto approvato&#8221;, a causa della impossibilità di verificare &#8220;i giustificativi di spesa&#8221; e dei prospetti contabili o bancari per il rifiuto opposto dall&#8217;amministratore, nonché della incompletezza del verbale assembleare, che non riporta le puntuali contestazioni mosse, in quella sede, dalla ricorrente sulle varie questioni e prima dell&#8217;approvazione, avvenuta senza discussione, del rendiconto e delle varie spese da parte della maggioranza dei condomini (spese straordinarie terrazzi, messa a terra, adeguamento L. 46/90 sbarre cancello elettrico, tinteggiatura ecc. già esposte nella precedente gestione).</p>
<p>Tutto ciò comporta, secondo la ricorrente, la nullità della delibera assembleare &#8220;che ha calpestato il diritto del condomino a poter conoscere, esaminare, ricostruire la gestione della cosa comune nei suoi riflessi economici&#8221;.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>Secondo principi enunciati da questa Suprema Corte, sulle delibere dell&#8217;assemblea di condominio il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l&#8217;assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, che si estende anche al profilo dell&#8217;eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d&#8217;essere, in quanto, pure in tale caso, il Giudice non controlla l&#8217;opportunità o convenienza della soluzione adottata dall&#8217;impugnata delibera, ma stabilisce solo se questa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell&#8217;assemblea. E ciò comporta che egli abbia la possibilità, ed anzi la necessità, di effettuare l&#8217;accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, allorquando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge (sent. n. 5889/01, n. 1165/99, 3938/94, n. 731/88, n. 5905/87).</p>
<p>Nel caso che ne occupa, risulta che il Giudice di Appello ha preso in esame tutte le situazioni prospettate dall&#8217;appellante, dalle quali emergerebbe, a dire di questa, la prova della fondatezza della denuncia di &#8220;mancanza di trasparenza della gestione del rendiconto approvato&#8221;, da lei formulata, e, quindi, di nullità della delibera di approvazione di siffatto rendiconto, e, senza entrare nel merito delle decisioni adottate dall&#8217;assemblea, ha escluso che le dedotte situazioni di fatto integrino altrettante cause di annullamento della delibera medesima; non mancando di osservare e di spiegare che, ove l&#8217;appellante avesse inteso denunciare un eccesso di potere dell&#8217;assemblea, nessun indizio si ricava in tal senso dal verbale assembleare.</p>
<p>La ricorrente prospetta ora, ed ancora una volta, a sostegno del suo assunto, le stesse situazioni di fatto che, a suo dire, inficierebbero verbale e delibera assembleare, sollecitandone, in buona sostanza, un riesame e una nuova valutazione, che non possono essere evidentemente compiuti in questa sede; e ciò rende, come si è detto, la censura di cui al secondo motivo inammissibile.</p>
<p>3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1135 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., &#8220;in relazione alla statuizione sulla ricorrenza del diritto alla verifica della documentazione ed alla trasparenza della gestione, che la Corte ha asserito sussistere solo in relazione al rendiconto annuale&#8221;.</p>
<p>Anche tale censura è inammissibile, in quanto volta a contestare un&#8217;affermazione della Corte, e non la ratio decidendi o una delle rationes decidendi poste a base della statuizione qui impugnata.</p>
<p>4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle statuizioni sul mancato addebito delle spese legali, delle spese per TOSAP e delle spese per il cancello posto al di fuori del condominio.</p>
<p>La censura non ha pregio.</p>
<p>La Corte ha rilevato che, con riguardo a tali questioni, il Tribunale aveva fornito puntuale risposta e che l&#8217;appellante non aveva mosso specifiche contestazioni al riguardo, non mancando di aggiungere che &#8220;le ridette questioni erano del resto smentite per tabulas dai dettagli dei rendiconti in atti&#8221;; e la critica contenuta nel motivo in esame, avuto riguardo alla domanda proposta dall&#8217;attrice ed al thema decidendum della presente causa, mentre, da un lato, non è idonea ad inficiare le risposte date sulle predette questioni dal Giudice di merito, tende, dall&#8217;altro, a riproporre le stesse questioni sotto profili il cui esame non è consentito nel giudizio di legittimità.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 aprile 2001, n. 5889</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[5889]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 10.4.1992 Marcello De Barbieri, Aldo Tarantola e Francesca Felis, ognuno proprietario .di un appartamento nell&#8217;edificio condominiale sito in Corso Firenze 8 in Genova, convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Genova il condominio del suddetto fabbricato e, premesso che in ordine alla situazione di degrado dell&#8217;atrio condominiale e della galleria di accesso alle tre scale dell&#8217;edificio conseguente ad infiltrazioni idriche di diversa provenienza, l&#8217;amministratore aveva incaricato per l&#8217;accertamento delle cause e per l&#8217;individuazione dei necessari rimedi un professionista le cui indicazioni erano state recepite dall&#8217;assemblea del 22.7.1991, che aveva genericamente approvato i lavori in proposito suggeriti, assumevano che la successiva assemblea del 17.3.1992 aveva invece deliberato di dar corso alla esecuzione di opere di ripristino inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti verificatisi, e suscettibili di. pregiudicare il decoro e l&#8217;estetica del caseggiato, e di altre non inserite nell&#8217;ordine del giorno; gli attori chiedevano quindi dichiararsi la nullità della suddetta delibera e la condanna del condominio alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni idriche e delle relative cause.</p>
<p>Il condominio convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.</p>
<p>Il Presidente istruttore respingeva l&#8217;istanza di sospensione della esecuzione della delibera impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione delle questioni preliminari sollevate dal convenuto, invitava le parti a precisare le conclusioni; avverso tale ordinanza gli attori proponevano reclamo al Collegio, ma l&#8217;istruttore, richiamandosi all&#8217;art. 112 bis.disp.att. c.p.c., reiterava l&#8217;invito alla precisazione delle conclusioni.</p>
<p>Rimessa la causa al Collegio per la decisione, gli attori con ricorso del 21.12.1993 chiedevano l&#8217;espletamento di una consulenza tecnica preventiva; il Presidente istruttore, sentite le parti, dichiarava l&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza per il difetto del requisito dell&#8217;urgenza.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 26.5.1994 rigettava le domande degli attori e li condannava al rimborso delle spese processuali.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del solo condomino De Barbieri, la Corte di Appello di Genova rigettava l&#8217;appello.</p>
<p>La Corte territoriale, esaminando i diversi motivi di gravame formulati, rilevava: era infondata la censura relativa alla asserita indeterminatezza ed impossibilità di eseguire la delibera impugnata, che aveva deciso &#8220;di dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre&#8221; senza individuare l&#8217;estensione di tali opere, il loro costo e l&#8217;impresa scelta per la realizzazione, sia perché non risultava che il De Barbieri in proposito avesse manifestato voto contrario, sia per la natura meramente programmatica della delibera medesima, suscettibile quindi di successiva determinazione ed integrazione nel suo oggetto; del pari era priva di pregio la doglianza relativa alla circostanza che per l&#8217;esecuzione dei lavori erano state incaricate diverse imprese, non essendo ravvisabile al riguardo alcuna violazione di legge o di norma regolamentare; relativamente poi alla lamentata mancata preventiva inclusione nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea di alcuni lavori inseriti nei preventivi, approvasti, era sufficiente osservare che tale difetto di informazione era stato sanato dal fatto che gli attori avevano accettato di discutere il merito di tutti gli argomenti, rinunciando l implicitamente a denunciare il vizio procedimentali; doveva poi escludersi che le opere oggetto di approvazione potessero compromettere in maniera apprezzabile il decoro e l&#8217;armonia estetica dell&#8217;edificio; i motivi di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell&#8217;atto di appello, riguardando l&#8217;idoneità delle opere appurate alla eliminazione delle cause della situazione di degrado riscontrata, attenevano piuttosto al merito delle decisioni adottate, e quindi l&#8217;impugnativa sotto tale profilo era inammissibile; doveva essere inoltre disatteso anche il motivo relativo alla condanna del condominio alla esecuzione di determinate opere, non essendo giuridicamente previsto in proposito l&#8217;intervento del giudice; quanto poi alla doglianza in ordine al reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;esecuzione della delibera impugnata, nell&#8217;ordinanza del Presidente istruttore era stato evidenziato che, essendo stata rinviata la causa per la decisione, il Collegio in quella sede avrebbe valutato e deciso sul reclamo, che in effetti era stato respinto in seguito al rigetto delle domande; riguardo infine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, il Tribunale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza.</p>
<p>Avverso tale sentenza il De Barbieri ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi illustrato successivamente da una memoria; resiste con controricorso il condominio di Corso Firenze 8 in Genova.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullità della delibera per indeterminatezza; egli assume che, avendo il giudice di primo grado ritenuto l&#8217;insussistenza della legittimazione dell&#8217;attore a dedurre l&#8217;annullabilità della delibera impugnata non essendo risultato che egli avesse manifestato voto contrario in proposito, con l&#8217;atto di appello era stato denunciato un vizio di ultra petizione, non avendo il Condominio eccepito alcunché al riguardo; peraltro su tale specifica doglianza il giudice di appello non si era pronunciato; il De Barbieri censura inoltre il convincimento espresso dalla sentenza impugnata secondo cui l&#8217;indeterminatezza di una delibera può essere superata da successive integrazioni del suo oggetto.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Premesso che il ricorrente non ha censurato l&#8217;affermazione del giudice di appello in ordine al fatto che&#8217; era stata dedotta l&#8217;annullabilità è non la nullità della delibera in esame, ne consegue che costituiva specifico onere del De Barbieri, ai fini della proposizione della relativa impugnazione, provare la sua qualità di condomino dissenziente.</p>
<p>Deve inoltre condividersi il convincimento del giudice di appello circa la possibilità di ovviare alla asserita indeterminatezza della delibera mediante successive integrazioni: nella fattispecie, in effetti, la decisione dell&#8217;assemblea di &#8220;dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre&#8221; prevedeva successivi accertamenti di fatto che avrebbero suggerito in concreto la necessità di porre in essere interventi di tale natura; del resto il ricorrente non ha censurato l&#8217;ulteriore affermazione della Corte territoriale in ordine alla natura &#8220;allo stato meramente programmatica&#8221; della delibera in questione.</p>
<p>Neppure può essere condivisa la doglianza in ordine all&#8217;approvazione da parte dell&#8217;assemblea condominiale del preventivo relativo alla sostituzione del portone di ingresso nel quale non era compreso il costo delle opere murarie: é invero evidente che queste ultime, per lavoro intrinseca connessione con la fornitura e posa in opera del nuovo portone, dovevano considerarsi ricomprese nel suddetto preventivo.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1427 e seguenti c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta il fraintendimento, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame relativo al vizio della volontà espressa dall&#8217;assemblea per aver ritenuto, contrariamente alle premesse dalla medesima manifestate nel verbale, di aver conferito l&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori approvati ad un gruppo di imprese che congiuntamente avevano, assunto i relativi obblighi, mentre in realtà ciascuna impresa si era obbligata solo in ordine ai lavori di propria competenza.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Invero la Corte territoriale ha manifestato, sia pure implicitamente, il proprio convincimento al &#8211; riguardo, ritenendo correttamente l&#8217;insussistenza di qualsiasi violazione di norma legislativa o regolamentare sul punto da parte della delibera impugnata: ed invero la circostanza addotta dal De Barbieri non é certamente idonea ad inficiare la regolarità del procedimento di formazione della volontà assembleare.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. e dell&#8217;art. 1137 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume di aver dedotto la nullità della delibera con la quale erano stati approvati i lavori relativi alla sostituzione del portone di ingresso ed alla posa in opera di cinque prese elettriche per mancata previsione di tali argomenti nell&#8217;ordine del giorno; rileva che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto sanato il vizio connesso al menzionato difetto di informazione circa l&#8217;oggetto della suddetta delibera per avere l&#8217;attore accettato di trattare il merito degli argomenti senza opporsi alla discussione: invero, secondo il ricorrente, tale principio non trova riscontro in alcuna norma di legge, e d&#8217;altra parte nella fattispecie dal verbale non risultava che l&#8217;esponente avesse discusso sul merito delle suddette questioni.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Come ammesso nel ricorso dallo stesso De Barbieri, dal verbale dell&#8217;asseblea emerge che quest&#8217;ultimo ha espresso voto contrario in ordine alla approvazione dei menzionati lavori, e tale circostanza è sufficiente a ritenere che egli ha preso posizione sul merito di tali argomenti, secondo il rilievo espresso dal giudice di appello, essendo invece ininfluente la. sua mancata partecipazione alla discussione che ha proceduto la votazione; né d&#8217;altra parte il ricorrente ha censurato l&#8217;affermazione della Corte territoriale per la quale il De Barbieri aveva rinunciato, sia vizio pure implicitamente a denunciare il procedimentale in questione.</p>
<p>La doglianza sollevata é quindi priva di fondamento, posto che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non può essere rilevata dal condominio dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito l&#8217;irregolarità della convocazione (Cass. 24.8.1998 n. 8344).</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che in ordine alla riparazione mediante rappezzi del pavimento dell&#8217;atrio condominiale ed alla demolizione degli stucchi alle pareti erano stati approvati dei preventivi relativi a lavori che avevano pregiudicato l&#8217;estetica ed il decoro dell&#8217;edificio condominiale; ebbene il giudice di appello aveva escluso tale evenienza senza una effettiva verifica ed indagine dello stato dei luoghi e quindi senza alcun riscontro oggettivo.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Invero la Corte territoriale ha escluso che i lavori approvati potessero pregiudicare in maniera apprezzabile &#8220;lo stile e l&#8217;armonia dell&#8217;edificio&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 1120 secondo comma c.c.; orbene deve in proposito ribadirsi che l&#8217;indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico del fabbricato inteso come l&#8217;insieme delle linee e delle strutture che ne Costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell&#8217;edificio una sua determinata ed armonica fisionomia) è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come appunto nella fattispecie; del pari l&#8217;implicito convincimento del giudice di appello in ordine alla superfluità di specifiche indagini in proposito si traduce in una valutazione di fatto, come tale insindacabile in questa sede se non nei limiti sopra indicati.</p>
<p>Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1109, 1137 e 1139 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la delibera assembleare del 17.3.1992 che aveva approvato preventivi per un costo complessivo superiore a lire 110.000.000 che riguardavano solo l&#8217;eliminazione dei vizi ma non la rimozione delle cause che avevano determinato il grave degrado del portone, dell&#8217;atrio, dello scalone e della galleria dell&#8217;edificio condominiale era caratterizzata da grave pregiudizio per la cosa comune e da eccesso di potere; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non si trattava di sindacare il merito della delibera impugnata, ma di valutare la dedotta inutilità, irrazionalità e dannosità delle opere eseguite.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Secondo l&#8217;orientamento costante di questa Corte il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si rivolge anche all&#8217;eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso il giudice non controlla l&#8217;opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Orbene nella fattispecie la stessa natura delle doglianze prospettate dal De Barbieri comporta il superamento dei limiti sopra delineati entro i quali possono impugnarsi le delibere assembleari, posto che la dedotta inutilità ed irrazionalità dei lavori approvati dall&#8217;assemblea condominiale attiene proprio al merito ed alla convenienza della scelta operata, come correttamente rilevato dal giudice di appello; né d&#8217;altra parte il semplice dissenso dell&#8217;attuale ricorrente in ordine alla soluzione perseguita dalla delibera impugnata può determinare la conclusione che quest&#8217;ultima abbia comportato un grave pregiudizio alla cosa comune soltanto perché le opere contestate si sarebbero rivelate del tutto inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti riscontrati: anche sotto tale profilo la doglianza sollevata si incentra su profili di inopportunità della delibera medesima, e come tale è inammissibile.</p>
<p>Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di appello erroneamente ha disatteso l&#8217;ulteriore doglianza prospettata dall&#8217;esponente relativa alla asserita illiceità della delibera impugnata in quanto generatrice di danni ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Infatti come già esposto il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali riguarda soltanto la verifica di legittimità di esse in riferimento alle norme di legge o del regolamento condominiale; fuori di tale ambito non è quindi possibile configurare le delibere assembleari come fatto illecito (caratterizzato quindi dall&#8217;elemento dell&#8217;antigiuridicità) fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.</p>
<p>Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1121 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione del giudice di appello che aveva disatteso la doglianza relativa alla eccessiva gravosità della spesa relativa alla verniciatura delle pareti in base al preventivo approvato.</p>
<p>Al riguardo è agevole osservare che tale censura attiene sicuramente a profili di merito e di opportunità della delibera impugnata, e pertanto è inammissibile sulla base delle argomentazioni precedentemente svolte in sede di esame del quinto motivo.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1105 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto l&#8217;infondatezza della domanda con la quale l&#8217;esponente aveva chiesto la condanna del condominio ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei vizi riscontrati: invero dopo qualche tempo dall&#8217;esecuzione dei lavori approvati dall&#8217;assemblea condominiale, l&#8217;originaria situazione di degrado si era nuovamente riproposta, cosicché l&#8217;omessa adozione dei provvedimenti necessari alla amministrazione della cosa comune (tra cui anche la rimozione delle cause dei danni verificatisi), aveva legittimato il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il richiamo all&#8217;art. 1105 quarto comma è infatti erroneo, posto che la disposizione ora richiamata presuppone il ricorso alla autorità giudiziaria in ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta ed effettiva amministrazione della cosa comune (per mancata assunzione dei provvedimenti a tal fine necessari, o per assenza di una maggioranza ovvero per difetto di esecuzione della deliberazione adottata); nella fattispecie, invece, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l&#8217;assemblea condominiale aveva approvato i lavori considerati necessari alla manutenzione delle parti comuni dell&#8217;edificio, cosicché l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria in tal caso si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione alla volontà assembleare.</p>
<p>Con il nono motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa interpretazione degli articoli al 178 e 699 c.p.c., assume che al giudice di appello era stato prospettato che il Presidente istruttore aveva deciso autonomamente, sottraendoli alla cognizione del Tribunale, sia il reclamo avverso la reiezione dell&#8217;istanza di sospensione della delibera condominiale, sia il ricorso per l&#8217;accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi; ebbene la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il rigetto del reclamo con motivazione inconferente, mentre aveva omesso di pronunciare sul secondo profilo della doglianza avanzata.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello in effetti ha correttamente ritenuto che, essendo la causa già stata rimessa al Collegio per la decisione allorché il De Barbieri aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della delibera condominiale, in quella sede il Collegio avrebbe esaminato il reclamo medesimo, che poi è stato respinto a seguito del rigetto delle domande attrici; ed è evidente che le stesse considerazioni devono, essere estese anche per quanto riguarda il ricorso per accertamento tecnico preventivo.</p>
<p>Infine con l&#8217;ultimo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione dell&#8217;art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto la doglianza del De Barbieri in ordine alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; il ricorrente ritiene che, pur riconoscendo legittima la delibera impugnata, la inutilità della spesa approvata, ammessa dallo stesso Tribunale avrebbe dovuto suggerire una compensazione delle spese processuali per giusti motivi.</p>
<p>Anche tale censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha infatti confermato sul punto la decisione del Tribunale di Genova ritenendo correttamente che la condanna del De Barbieri al pagamento delle spese di giudizio si configurava come la puntuale conseguenza della applicazione del principio della soccombenza; ed è evidente che le considerazioni svolte in questa sede dal ricorrente non possono scalfire la legittimità di tale convincimento.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:<br />
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui lire 132.700 per spese e lire 3.000.000 per onorari di avvocato.</p>
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