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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Giurisprudenza</title>
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		<title>LA PARTE  DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE  DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE  CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/la-parte-deve-partecipare-personalmente-al-procedimento-di-mediazione-ex-d-lgs-282010-altrimenti-deve-delegare-altro-soggetto-in-sua-sostituzione-conferendo-una-procura-speciale-sostanziale-con-a/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione personale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall'avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile  con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La parte deve partecipare personalmente al procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 altrimenti deve delegare altro soggetto in sua sostituzione conferendo una procura speciale sostanziale con atto pubblico.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La sanzione di improcedibilità non viene infatti comminata solo nell’ipotesi in cui la parte deleghi il proprio avvocato a partecipare in sua vece agli incontri della procedura di mediazione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La giurisprudenza di merito sostiene che “supporre che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati ed il mediatore significherebbe svuotare di significato l’istituto, che così non potrebbe raggiungere le sue finalità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso giudiziario.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">In ragione di ciò, va anche escluso che il conferimento, della parte interessata, di una procura speciale notarile al proprio avvocato, possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il rischio di improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che l’osservanza di particolari forme della procura non è sufficiente a superare le ragioni sostanziali della non delegabilità all’avvocato della partecipazione in mediazione.” ( cfr Tribunale, Vasto, sentenza 17/12/2018)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La giurisprudenza di merito ha infatti messo in risalto che il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1);</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ne discende che, non potendosi attribuire alla legge “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi), è esclusa dalla legge alla radice la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente. (ex multis Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Firenze, 19.3.2014, Trib. Palermo, 16.7.2014, Trib. Vasto 9.3.2015, Trib. Roma 19.2.2015, Trib. Roma 14.2.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Bologna 5.6.2014 e Trib. Pavia 9.3.2015; )</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta se non con la partecipazione della parte personalmente o in sua vece altro soggetto che sia a conoscenza degli interessi sostanziali della parte e che sia stato incaricato con procura speciale notarile, non potendo l’avvocato autenticare la firma in calce alla predetta procura.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 Marzo 2019 n.8473 ha dato risposta al quesito : “Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. “</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Al quesito il Supremo giudice di legittimità ha dato la seguente soluzione:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">“Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l&#8217;azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo &#8211; dal suo difensore. “</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ma la sottoscrizione della procura deve essere effettuata da soggetto abilitato e quindi dal notaio.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Infatti la Corte ha stabilito che “ la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione, può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell&#8217;avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ed anzi nel caso in cui la procura sia rilasciata in favore del proprio difensore deve avere un contenuto sostanziale di sostituzione della parte nelle sue decisioni e non una ampia procura alle liti, nel caso affrontato la Suprema Corte censura anche il contenuto della procura notarile : “..l&#8217;atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benchè ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all&#8217;art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all&#8217;avvocato la rappresentanza sostanziale della parte.”</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sentenza 12715 del 2019</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti verso condominio]]></category>
		<category><![CDATA[escussione morosi]]></category>
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		<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione forzata dei beni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione immobiliare condomini]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione presso terzi]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione verso condomini]]></category>
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		<category><![CDATA[solidarietà dei debitori]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà parziale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il creditore di un condominio può proporre esecuzione forzata presso terzi anche nei confronti dei condomini non morosi oltre che verso i beni condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">SENTENZA n.12715 -2019</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p align="justify">composta dai signori magistrati:</p>
<p align="justify">dott. Franco DE STEFANO Presidente<br />
dott. Lina RUBINO Consigliere<br />
dott. Marco ROSSETTI Consigliere<br />
dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore<br />
dott. Cosimo D&#8217;ARRIGO Consigliere</p>
<p align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p align="justify">sul ricorso iscritto al numero 11725 dell&#8217;anno 2017, proposto</p>
<p align="justify">Oggetto: OPPOSIZIONE ALL&#8217;ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) da AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO &#8220;A&#8221; e B</p>
<p align="right">-ricorrenti</p>
<p align="justify">nei confronti di</p>
<p align="justify">C</p>
<p align="right">-controricorrente</p>
<p align="justify">per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 234/2017, pubblicata in data 8 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del condominio ed il rigetto del ricorso del B; l&#8217;avvocato [...], per la controricorrente.</p>
<p align="center">Fatti di causa</p>
<p align="justify">C ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio A, procedendo al pignoramento dei crediti da quest&#8217;ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Hanno proposto opposizione all&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati, Antonio B. Il Tribunale di Catania &#8211; Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l&#8217;opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del B. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il condominio A ed il B, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la C. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c..</p>
<p align="center">Ragioni della decisione</p>
<p align="justify">1. La controricorrente ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso dell&#8217;amministratore del condominio A, per difetto della relativa autorizzazione dell&#8217;assemblea dei condòmini. L&#8217;eccezione è fondata. In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall&#8217;amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c., né può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d&#8217;ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 &#8211; 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 &#8211; 01; in precedenza, sulla necessità di autorizzazione dell&#8217;assemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 &#8211; 01 ; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 &#8211; 01). La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per contributi. Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l&#8217;erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, né viene dedotta l&#8217;estinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dell&#8217;opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell&#8217;amministratore di cui all&#8217;art. 1130 c.c..</p>
<p align="justify">Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dell&#8217;amministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell&#8217;assemblea. La suddetta autorizzazione non risulta prodotta. Inoltre, nell&#8217;epigrafe del ricorso non si fa alcun riferimento a tale autorizzazione, né il documento risulta nell&#8217;indice di quelli allegati al ricorso stesso; non risulta in atti alcuna autorizzazione neanche in relazione ai gradi di merito dell&#8217;opposizione, né l&#8217;amministratore del condominio ha in qualche modo replicato all&#8217;eccezione di insussistenza dell&#8217;autorizzazione assembleare, avanzata già nel controricorso. Il ricorso dell&#8217;amministratore del condominio è dunque inammissibile. 2. L&#8217;opposizione dell&#8217;altro ricorrente B, condòmino terzo pignorato, è stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, per difetto di interesse ad agire. In secondo grado il B aveva espressamente posto, tra i motivi di gravame, la questione della sua legittimazione attiva, negata dal Tribunale, ma tale motivo di gravame è stato rigettato dalla corte di appello. Nel ricorso non vi è una specifica censura del B in merito alla dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione; quanto meno, la ratio decidendi alla base della relativa statuizione della Corte di appello non risulta adeguatamente colta, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere &#8211; con riguardo ai profili attinenti la soggettività e la legittimazione delle parti &#8211; che non vi sarebbe alterità soggettiva tra condominio e condòmini. Anche il ricorso del B è pertanto inammissibile. Esso non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fondato. Come correttamente affermato dalla corte di appello, il terzo pignorato, nell&#8217;espropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell&#8217;apposito rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 &#8211; 01). Inoltre, dalla stessa esposizione del fatto contenuta nel ricorso (cfr. pag. 3, righi 9-11) emerge che la creditrice C, nel corso della procedura esecutiva, aveva rinunciato al pignoramento del credito vantato dal condominio nei confronti del B; quindi in realtà quest&#8217;ultimo non poteva neanche più ritenersi rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non avrebbe avuto legittimazione neanche a proporre eventuali questioni attinenti alla regolarità della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte valere ai sensi dell&#8217;art. 617 c.p.c. ovvero nell&#8217;ambito dell&#8217;eventuale giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione all&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c.). L&#8217;infondatezza nel merito degli argomenti in diritto posti a base del ricorso (anche da parte del B) emerge d&#8217;altra parte da quanto sarà illustrato in prosieguo, ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c.. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ritiene peraltro di esaminare comunque il merito dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta (in particolare con il primo motivo). Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettività giuridica. Violazione e/o falsa applicazione dei principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 c.c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1119 e 1123 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Erronea implicita applicazione dell&#8217;art. 2055 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)». La questione di diritto che viene posta con il ricorso (in particolare con il primo motivo) riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all&#8217;espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Tale questione va risolta in senso affermativo. Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l&#8217;espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.</p>
<p align="justify">Affinché l&#8217;espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione &#8211; avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio &#8211; e come tale non più oggetto di possibile discussione in sede esecutiva). Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Solo a fini di completezza espositiva è, infine, opportuno far presente (con riguardo alle questioni relative alle spese processuali): a) che l&#8217;obbligazione relativa alle spese processuali liquidate in un provvedimento giudiziario non è di fonte contrattuale e quindi per essa neanche potrebbe valere l&#8217;invocato principio di parziarietà; b) che i giudici di merito, rigettate le opposizioni, hanno correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all&#8217;art. 91 c.p.c., ed ogni contestazione in proposito è inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale, per eccezionali motivi, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.». Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall&#8217;art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.</p>
<p align="center">per questi motivi</p>
<p align="justify">La Corte:</p>
<p align="justify">- dichiara inammissibile il ricorso, enunciando il principio di diritto di cui in motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c.; &#8211; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.</p>
<p align="justify">Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2019.</p>
<p align="justify">L&#8217;estensore Augusto TATANGELO<br />
Il presidente Franco DE STEFANO</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[art.63 disp.att.cod.civ.]]></category>
		<category><![CDATA[ascensore]]></category>
		<category><![CDATA[indigente]]></category>
		<category><![CDATA[indigenza]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi separabili]]></category>
		<category><![CDATA[somministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[vitali]]></category>

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		<description><![CDATA[LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SI INSERISCE NELL&#8217;AMBITO DI UNA DIATRIBA GIURIDICA IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FACOLTA&#8217; PREVISTE DALL&#8217;ART.63 N.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.</p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><span style="font-size: medium;">Tribunale di Bologna &#8211; Ordinanza del 3 aprile 2018</span></p>
<p align="center">
<p align="justify">Oggetto : reclamo avverso l&#8217;ordinanza del Giudice, dott.ssa D., del 15 settembre 2017.</p>
<p align="center">Premesso che:</p>
<p align="justify">Il Condominio (omissis) (da ora: condominio) proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal Tribunale l&#8217;autorizzazione alla sospensione, a mente dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c., dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata, collegati all&#8217;immobile di proprietà di S.C.. Il condominio assumeva che vi fosse una ingente e documentata morosità della S., ragion per cui esso risultava essere creditore della stessa per circa Euro 18.137,50. In quella sede faceva altresì presente che l&#8217;immobile risultava essere abitato da P.R., in forza di contratto di locazione.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Fatto</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel ricorso cautelare e altresì specificato che il condominio si era già attivato nei confronti della proprietaria morosa, dapprima attraverso procedura monitoria che si concludeva con l&#8217;emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4095/2015, successivamente mediante instaurazione dì procedura esecutiva a tutt&#8217;oggi non conclusasi. Nella stessa era peraltro intervenuta la Banca Monte dei Paschi dì Siena, che vantava nei confronti della S. un credito privilegiato, in forza di ipoteca gravante sull&#8217;immobile in questione, per Euro 600.000,00.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nonostante l&#8217;attivazione dei predetti giudizi la S. non sanava il proprio debito, che andava quindi ad aumentare, gravando sull&#8217;intero condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nell&#8217;ambito del procedimento cautelare, la S. rimaneva contumace, come pure P.R., per il quale il Giudice disponeva l&#8217;integrazione del contraddittorio, in quanto destinatario effettivo delle conseguenze del provvedimento cautelare richiesto. All&#8217;esito di detto giudizio il Giudice emetteva il provvedimento, oggi oggetto di reclamo, con cui rigettava le richieste dei condominio.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ivi si legge che devono ritenersi incontestati due dati; la durata ultrasemestrale della morosità e la possibilità di godimento separato dei servizi di cui il condominio richiedeva l&#8217;autorizzazione alla sospensione; requisiti, questi, richiesti esplicitamente dall&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Tuttavia il Giudice, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma ora citata, riteneva di aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell&#8217;art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso che occupa, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto. Per dette ragioni rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal condominio. Questi pertanto proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. lamentando la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto esso, pur riconoscendo le ragioni creditorie del ricorrente, la sussistenza del periculum in mora, del fumus boni iuris e di tutti i restanti requisiti richiesti dall&#8217;art. 700 c.p.c. non riteneva applicabile l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. relativamente all&#8217;erogazione dei servizi essenziali, in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, diritto assoluto ed inalienabile.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">II condominio ritiene, viceversa, che la norma in oggetto non possa trovare limitazione rispetto ai servizi essenziali e che, ove il Collegio ritenesse sussistente questa distonia, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, della quale fa espressa richiesta. Le argomentazioni poggiano, in particolare, sul fatto che la preclusione all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. per presunta violazione dell&#8217;art. 32 Cost., laddove la richiesta riguardi servizi essenziali, comporterebbe l&#8217;illegittimità costituzionale della norma richiamata, laddove questa non preclude la possibilità che la sospensione riguardi i servizi essenziali.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Anche nel presente giudizio la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si osserva:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ritiene questo Collegio che l&#8217;art. 63, comma 3, disp. att. c.c. possa trovare applicazione nel caso de quo.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Risulta infatti che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all&#8217;immobile di proprietà della S. sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre un semestre, infatti il procedimento monitorio fu introdotto nel 2013, quando il debito della S. ammontava ad Euro 8.667,41, mentre ad oggi esso ammonta ad Euro 18.137,50.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto alla lettura della norma ora citata, si ritiene di dover aderire all&#8217;impostazione che non ritiene &#8216;intangibili&#8217; i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014). In particolare, questo Collegio aderisce all&#8217;impostazione in base alla quale, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente della S. e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell&#8217;unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell&#8217;ente erogatore. Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all&#8217;impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condomino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l&#8217;erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l&#8217;altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell&#8217;ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali &#8211; in ragione di tale obbligo di &#8216;solidarietà coattiva&#8217; e del maggior impegno finanziario che esso comporta &#8211; potrebbero dover subire a loro volta l&#8217;interruzione del servizio somministrato.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell&#8217;utente moroso che versi in condizioni di &#8220;documentato stato di disagio economico-sociale&#8221;, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi &#8220;in ogni caso&#8221; (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016).</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell&#8217;ente erogatore, sospendere in loto l&#8217;erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l&#8217;eventuale condizione di indigenza nella quale versi.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela contrattuale nei confronti dell&#8217;utente moroso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle regole generali in materia di autotutela contrattuale potrebbe comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata, solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono rimasti contumaci, né, d&#8217;altra parte, lo stato dì bisogno è desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considerazione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobiliare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l&#8217;interesse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il diritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato dì bisogno, in mancanza del quale la morosità può senz&#8217;altro comportare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, co. 3, disp. att c.c.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Quanto all&#8217;antenna televisiva condominiale, invece, nessun dubbio sussiste sul fatto che l&#8217;utilizzo della stessa non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di rango costituzionale.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fumus boni juris, documentalmente provato e del periculum in mora, stante la certezza che, ove il condominio non ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno sospese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel giudizio un istituto di credito, vantante un credito privilegiato per una somma assolutamente ingente.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Per i motivi fin qui espressi, il reclamo deve trovare accoglimento.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Alla riforma del provvedimento, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, consegue l&#8217;obbligo di provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccombenza.</p>
<p align="justify">
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p align="justify">
<p align="center">Il Tribunale di Bologna,</p>
<p align="justify">
<p align="justify">in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento del 15 settembre 2017 e, per l&#8217;effetto, autorizza il Condominio istante a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell&#8217;antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietà S..</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Condanna S.C. e R.P. in solido alla refusione delle spese di lite che liquida:</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di primo grado in Euro 118,50 per spese ed euro 3.257,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge;</p>
<p align="justify">
<p align="justify">§ quanto alla fase di reclamo in Euro 174,00 per spese ed Euro 2.227,00 per compensi, oltre a spese generali ed oneri accessori come per legge.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">Si comunichi. Così deciso in Bologna il 14 novembre 2017.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 24 aprile 2013, n. 10021</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-24-aprile-2013-n-10021/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[interesse ad impugnare]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione attiva]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[il nudo proprietario può impugnare il bilancio? In che occasioni? Con quali requisiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6238/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1178/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal<br />
Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c..</p>
<p>&#8220;Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella n. 59940/04 del locale Giudice di Pace, elettiva dell&#8217;opposizione proposta da (OMISSIS) nudo proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato, in solido con l&#8217;usufruttuaria (OMISSIS) pagamento della somma di euro 2465,95, a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile. Ha ritenuto il giudice di appello che l&#8217;opposizione fosse preclusa dalla mancata impugnazione, da parte del (OMISSIS), della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese e, che, comunque, i lavori in questione (tra i quali figuravano la riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione di una colonna pluviale) fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al nudo proprietario.</p>
<p>Ricorre con due motivi il (OMISSIS); non resistono il condominio e la (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.</p>
<p>Quanto al primo motivo, deducente malgoverno dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e carente motivazione, fondata e&#8217; la censura evidenziante che il (OMISSIS) non avrebbe potuto,per difetto d&#8217;interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese,che aveva ripartito le spese,secondo le tabelle millesimali tra le varie unita&#8217; immobiliari e non anche per quanto attiene a quella in questionera&#8217; nudo proprietario ed usufruttuario; l&#8217;interesse e&#8217; sorto, invece, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi.</p>
<p>Quanto al secondo motivo deducente violazione e falsa applicazione degli articoli 1005 e 1044 c.c. e vizi di motivazione, deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale, a titolo di esempio non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento, figurando nel relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere (alcune delle quali di palese natura manutentiva), delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di posizioni insorto tra l&#8217;opponente e la (OMISSIS), che, contumace in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame, avrebbe dovuto tener conto alfine di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli, al nudo proprietario e quali all&#8217;usufruttuaria; limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione.</p>
<p>Si propone, conclusivamente, l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Roma 15 ottobre 2012.</p>
<p>Il Cons. rel. Dott. L. Piccialli&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. n. 2236/12, quanto all&#8217;applicazione dei criteri di riparto di cui agli articoli 1004 e 1005 c.c., n. 21774/08 e n. 23291/06, quanto all&#8217;esclusione della solidarieta&#8217; tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento delle spese di manutenzione dell&#8217;immobile in condominio ed alla ripetibilita&#8217; delle stesse in base agli anzidetti criteri), decide in conformita&#8217; alla proposta.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure accolte, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo giudiziosi Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10053/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10082</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il proprietario dell'ultimo piano costruisce in sopraelevazione ed ottiene in secondo tempo una sanatoria, ma non i certificati previsti dalle normative antisismiche può mantenere la costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26423/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 743/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal<br />
Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio di Via (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), deducendo che la stessa, proprietaria dell&#8217;appartamento con annesso terrazzo all&#8217;ottavo e ultimo piano del fabbricato condominiale, aveva costruito nuovi corpi di fabbrica in muratura sul predetto terrazzo aprendo balconi sul prospetto dell&#8217;edificio e realizzando altre trasformazioni strutturali della preesistente unita&#8217; abitativa a danno delle parti comuni dell&#8217;edificio, e che la nuova costruzione era causa di pericolo imminente alla statica del fabbricato a causa del peso esercitato sulle strutture portanti, sicche&#8217;, denunciata la nuova opera al Pretore, questi aveva disposto la sospensione dei lavori assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Cio&#8217; posto, il Condominio attore chiese la condanna della (OMISSIS) alla demolizione delle opere realizzate sul terrazzo ed al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 marzo 2002, accolse la domanda quanto alla dichiarazione di illegittimita&#8217; della costruzione e alla condanna della convenuta all&#8217;abbattimento della stessa, respingendo, invece, la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>La (OMISSIS) propose gravame avverso tale sentenza.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 marzo 2006, respinse il gravame. Osservo&#8217; il giudice di secondo grado che la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. introduce un limite assoluto all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione per l&#8217;ipotesi in cui le condizioni statiche dell&#8217;edificio non la consentano, sia perche&#8217; le strutture dell&#8217;edificio non sopportino il peso, sia perche&#8217;, una volta elevata la nuova fabbrica, esse non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi speciali antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottare nella sopraelevazione di edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127, comma 2. Acquista, dunque, rilievo la disposizione di cui al punto C.1.1. del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, che impone a chi sopraeleva l&#8217;adeguamento dell&#8217;intero edificio, in modo che sia in grado di resistere alle azioni sismiche proprie della zona di classificazione, e che richiede il consenso unanime dei condomini. Nella specie, la (OMISSIS) aveva realizzato sul terrazzo a livello dell&#8217;unita&#8217; abitativa di sua proprieta&#8217;, all&#8217;ultimo piano del condominio di Via (OMISSIS), quindi in un&#8217;area sismica, opere in sopraelevazione senza effettuare interventi di adeguamento di cui alle norme tecniche del richiamato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996. Il c.t.u. aveva accertato, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati in mancanza degli elementi tecnici, il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, integrata dai successivi decreti ministeriali, riguardante le costruzioni in zone sismiche, concludendo nel senso che in caso di evento sismico la struttura avrebbe potuto arrecare danni, a nulla rilevando che la (OMISSIS) avesse ottenuto la concessione in sanatoria.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Signora (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Il Condominio intimato non si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 di concerto con quello dell&#8217;Interno, contenente Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3., e delle allegate norme tecniche; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, contenente Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.2.1., C.9.5.3., C.9.6.3., C.9.7.3.; della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1, 3 e 14. La Corte di merito avrebbe confuso l&#8217;ambito operativo del secondo comma dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. con quello delle norme antisismiche, non riferibili alla statica dell&#8217;edificio, ma ai materiali da utilizzare, all&#8217;assemblaggio degli stessi, alle dimensioni delle opere. Secondo la Corte partenopea, il manufatto in questione sarebbe stato da demolire perche&#8217;, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati, e prescindendosi dalla verifica relativa alla capacita&#8217; delle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica, esso, non essendo stato realizzato secondo le tecniche di costruzione prescritte per le zone antisismiche, costituirebbe una struttura potenzialmente idonea a cagionare danni a terzi. Inoltre, essendo stata la sopraelevazione realizzata nel 1993, la Corte di merito avrebbe errato nel richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, entrata in vigore il 6 marzo 1996, anziche&#8217; quelle di cui al precedente Decreto Ministeriale 24 gennaio 1986, contenente prescrizioni diverse da quelle di cui al decreto successivo. In ogni caso la ricorrente precisa che l&#8217;interpretazione corretta dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2, con riferimento alla normativa tecnica che prevede interventi di adeguamento in caso di sopraelevazioni ed ampliamenti al fine di rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3, C.9.6.3. e C.9.6.4. di entrambi i citati decreti, deve essere intesa nel seguente modo, ed in tal senso formula il quesito di diritto a norma dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;L&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato estensivamente nel senso che la sopraelevazione (o l&#8217;ampliamento) e&#8217; vietata nel caso in cui si accerti, una volta elevata la nuova fabbrica, ed esaminate le caratteristiche strutturali dell&#8217;edificio, la necessita&#8217; concreta e non teorica di dover effettuare l&#8217;intervento di adeguamento previsto dalla normativa antisismica (ed in particolare dai DD.MM. del 1986 e del 1996) al fine di consentire alle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze sismiche in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3 e C.9.7.3 dei DD.MM. in parola, e si sia altresi&#8217; accertato che tale adeguamento non e&#8217; stato realizzate.</p>
<p>2. &#8211; La censura e&#8217; immeritevole di accoglimento.</p>
<p>2.1. &#8211; La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell&#8217;ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, e&#8217; riconducibile &#8211; come chiarito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 1552 del 1986 &#8211; nell&#8217;ambito della previsione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi la facolta&#8217; del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto.</p>
<p>Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneita&#8217; delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione e&#8217; vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita&#8217; della sopraelevazione che puo&#8217; essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. Cass., sent. n. 3196 del 2008).</p>
<p>Dunque, l&#8217;articolo 1127 cod.civ., che vieta al proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all&#8217;altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.</p>
<p>Ne consegue che la necessita&#8217; di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall&#8217;accertamento della necessita&#8217; concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosita&#8217;.</p>
<p>2.2. &#8211; Ne&#8217; assume rilievo, nella specie, a sostegno della tesi della ricorrente, il denunciato errore della Corte di merito nella individuazione del decreto ministeriale applicabile ratione temporis, posto che essa ha preso atto dei rilievi contenuti nella c.t.u. in ordine alla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>In particolare, poi, quanto alla norma tecnica invocata dalla ricorrente, la quale dispone che &#8220;si definisce intervento di adeguamento l&#8217;esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche&#8230;.&#8221;, e della quale si sostiene da parte della ricorrente medesima una interpretazione che richieda l&#8217;accertamento in concreto di tale necessita&#8217;, essa, al contrario, corrobora la tesi qui ribadita, richiedendo la realizzazione di quelle opere che, ex ante, escludano ogni possibile pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio.</p>
<p>3. &#8211; La richiamata interpretazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, esclude anche la fondatezza della seconda censura, con la quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 101 cod.proc.civ., e il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex articolo 112 cod.proc.civ., ritenendosi, ed in tal senso formulando il quesito di diritto, che &#8220;il giudice non puo&#8217; porre a fondamento della decisione quei fatti accertati dal ctu oltre i limiti del mandato conferitogli, non dedotti negli atti di causa e non oggetto di contraddittorio tra le parti&#8221;, quale era, secondo la doglianza, la eventuale inosservanza della normativa antisismica.</p>
<p>Infatti, posto che il giudizio promosso dal Condominio di Via (OMISSIS) ex articolo 1171 cod. civ. aveva ad oggetto la realizzazione da parte dell&#8217;attuale ricorrente di nuovi corpi di fabbrica sul terrazzo del fabbricato condominiale, asseritamente causa di pericolo per la statica dell&#8217;edificio, la Corte di merito ha inquadrato le questioni poste al suo esame come rientranti nella disciplina normativa di cui all&#8217;articolo 1127 cod. civ..</p>
<p>Ebbene, se, come chiarito sub 2.1., la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2 trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, risulta evidente come nessuna extrapetizione, ne&#8217; nessuna violazione del principio del contraddittorio si sia verificata, in quanto la verifica del pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio, in una zona a rischio sismico, non poteva prescindere dall&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. E dunque correttamente la Corte di merito ha preso atto dei rilievi in tal senso svolti dal c.t.u..</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all&#8217;accertamento del pregiudizio della nuova costruzione realizzata dalla (OMISSIS) rispetto alla statica dell&#8217;intero edificio ed all&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. La Corte di merito avrebbe omesso di riferire, o non avrebbe adeguatamente riferito, le ragioni per le quali la costruzione realizzata dalla (OMISSIS) sarebbe stata pregiudizievole alla statica del fabbricato di cui si tratta, nonche&#8217; le ragioni per le quali la stessa (OMISSIS) avrebbe dovuto eseguire le opere di adeguamento e quali opere in particolare. Infine, la Corte partenopea non avrebbe chiarito le prescrizioni antisismiche che sarebbero state violate.</p>
<p>5. &#8211; La censura e&#8217; destituita di fondamento.</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha adeguatamente e in modo articolato dato conto delle ragioni del proprio convincimento, richiamando dettagliatamente l&#8217;elaborato peritale (si vedano i rilievi in ordine alla orditura delle travi principali del solaio ed agli incastri e appoggi non eseguiti a regola d&#8217;arte, nonche&#8217; alla incoerenza dei materiali assemblati) e le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto circa la fattura delle opere in questione non conforme ai criteri tecnici di realizzazione ne&#8217; a quelli prescritti dalle norme antisismiche, condividendole.</p>
<p>6. &#8211; Con il quarto motivo si denuncia la violazione della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante l&#8217;avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta. Secondo la ricorrente, il rilascio della concessione in sanatoria, avendo comportato la valutazione, da parte dell&#8217;autorita&#8217; amministrativa, della conformita&#8217; delle opere abusive agli strumenti urbanistici in vigore anche con riferimento alle zone sismiche, avrebbe dovuto incidere sulla decisione di secondo grado.</p>
<p>La illustrazione della censura si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Si chiede che la Corte avalli il principio secondo cui il rilascio di concessione in sanatoria a termini della Legge n. 724 del 1994, articolo 39 presuppone un giudizio positivo di legittimita&#8217; da parte dell&#8217;Autorita&#8217; pubblica amministrativa alla normativa urbanistica vigente&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Anche tale censura e&#8217; priva di pregio.</p>
<p>L&#8217;articolo 39 della Legge n. 724 del 1994 ha dichiarato applicabili alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui ai capi 4 e 5 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio).</p>
<p>La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conseguimento, da parte dell&#8217;attuale ricorrente, della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell&#8217;edificio condominiale di cui si tratta non rileva ai fini della valutazione di illegittimita&#8217; delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell&#8217;edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformita&#8217; alle regole di costruzione. Ne&#8217; nella specie, come rilevato dalla Corte partenopea, l&#8217;atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.</p>
<p>8. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v&#8217;e&#8217; luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dal condominio intimato alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10048</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto achitettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

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		<description><![CDATA[Che differenza c'è tra aspetto architettonico e decoro architettonico? Quali regole deve rispettare chi sopraelevi ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10043-2007 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) per proc. spec. del 28/4/08 rep.n. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Udine con sentenza n. 968/2004, in accoglimento della domanda posposta dal Condominio (OMISSIS), condannava il convenuto, il condomino (OMISSIS), alla demolizione del corpo di fabbrica che egli aveva realizzato sulla terrazza del proprio appartamento sito all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale, nonche&#8217; al risarcimenti dei danni.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS) che ne chiedeva la riforma deducendo che l&#8217;opera in questione, era stata autorizzata dall&#8217;assemblea del condominio e che inoltre essa non aveva comportato alcun pregiudizio all&#8217;equilibrio estetico e geometrico &#8211; come ritenuto dal tribunale &#8211; dell&#8217;edificio condominiale. Resisteva il Condominio e l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Trieste con sentenza n. 101/06 depositata in data 27.02.2006, accoglieva il proposto gravame del (OMISSIS) rigettando, per l&#8217;effetto, la domanda formulata dal condominio. Riteneva la corte che la domanda da prendere in esame era solo quella relativa all&#8217;asserita modifica dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio e non anche quella riguardante il preteso depauperamento &#8211; in danno degli altri condomini &#8211; della residua cubatura afferente l&#8217;intero edificio condominiale, trattandosi di domanda in precedenza mai ritualmente formulata. Dopo aver distinto l&#8217;aspetto architettonico dal decoro arcitettonico, riteneva poi che la nuova struttura realizzata dal (OMISSIS) sulla sua terrazza, pur se aveva comportato una inevitabile alterazione delle linee e della struttura caratterizzanti l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, ne aveva pero&#8217; senz&#8217;altro rispettato lo stile arcitettonico per cui il nuovo manufatto &#8220;non costituiva una stonatura&#8221; rispetto all&#8217;unitarieta&#8217; dell&#8217;edificio stesso. Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di 2 mezzi; l&#8217;intimato (OMISSIS) non ha svolto difese, ma ha nominato un difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c.. Osserva che la corte territoriale ha distinto il concetto di aspetto architettonico da quella di decoro architettonico dell&#8217;edificio condominiale. Il primo sarebbe costituito dallo &#8220;stile architettonico dell&#8217;edificio&#8221;, mentre il decoro consisterebbe nell&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture dell&#8217;edificio che ne formano una determinata armonica fisionomia. Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che l&#8217;opera realizzata dal (OMISSIS), pur alterando il decorso architettonico, avesse comunque rispettato lo stile architettonico dell&#8217;edificio, per cui la stessa doveva ritenersi consentita. Il ricorrente sottolinea a questo riguardo l&#8217;evidente illogicita&#8217; del ragionamento del giudicante:&#8230; &#8220;in base a questo il singolo condominio potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche vera e propria bruttura dal punto di vista estetico, violando e svilendo l&#8217;armonia dell&#8217;edificio, alla sola condizione che tale bruttura sia realizzata seguendo il medesimo stile architettonico che e&#8217; stato utilizzato nella realizzazione dell&#8217;edificio&#8221;.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata.</p>
<p>Appare infatti incongrua con riferimento alle norme di legge richiamate, l&#8217;affermazione della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l&#8217;ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, cioe&#8217; &#8220;l&#8217;insieme e le linee della strutture dell&#8217;edificio con i quali l&#8217;originario progettista intese caratterizzare l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, imprimendogli una determinata fisionomia&#8221;&#8230;.; ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio (&#8220;&#8230; ha rispettato senz&#8217;altro lo stile architettonico dell&#8217;intero edificio condominiale, e, al di la&#8217; di possibili (ed inevitabili) lievi differenze nella colorazione del muro esterno, non costituisce di certo una stonatura rispetto all&#8217;insieme&#8230;&#8221;. Invero la nozione di aspetto architettonico di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., non coincide con quella di decoro di cui all&#8217;articolo 1120 c.c. (che e&#8217; piu&#8217; restrittiva): l&#8217;intervento edificatorio quindi dev&#8217;essere decoroso (rispetto allo stile dell&#8217;edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarita&#8217; impressa dal progettista. In altre parole nella fattispecie in esame, non e&#8217; chiaro se l&#8217;aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro arcitettonico riscontrato. E&#8217; vero che i due concetti esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l&#8217;uno non puo&#8217; prescindere dall&#8217;altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell&#8217;originario terrazzo dell&#8217;ultimo piano &#8211; dunque ben visibile dall&#8217;esterno &#8211; che e&#8217; stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell&#8217;intero stabile. Ovviamente occorre stabilire, se nella fattispecie, tutto cio&#8217; si sia tradotto in un apprezzabile &#8220;pregiudizio&#8221; all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217; edificio condominiale nel suo insieme, cosi&#8217; come recita l&#8217;articolo 1127 c.c.. Non appare inutile rammentare che, secondo questa S.C. &#8220;in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (articolo 1127 c.c., comma 3), all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio, e, quanto alle innovazioni (articolo 1120 c.c., comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell&#8217;edificio, sicche&#8217; l&#8217;adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell&#8217;aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cass. n. 1025 del 22/01/2004).</p>
<p>Passando al il secondo motivo, con esso il Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e articolo 1102 c.c., con riferimento alla mancato esame della censura relativa al depauperamento della residua cubatura complessiva in danno degli altri condomini conseguente alla costruzione del (OMISSIS) sul suo terrazzo. Non sarebbe vero che la domanda era stata irritualmente proposta: invero essa era stato avanzata nel corso del giudizio di primo grado e controparte ne aveva accettato il contraddittorio; lo stesso tribunale si era espressamente pronunciato su tale questione. La doglianza non ha pregio. Invero risulta dagli atti che la domanda in esame non era stata formulata con la citazione introduttiva e neanche se ne trova traccia in sede di precisazione delle conclusioni, in cui vi e&#8217; solo un generico richiamo all&#8217;atto di citazione.</p>
<p>Conclusivamente va rigettato il 2 motivo del ricorso; accolto il 1 motivo; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il 2 motivo del ricorso; accoglie il 1 motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese di spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 4215</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[aree comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[furto in abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sottrazione di mobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi sottragga cose mobili all'interno di aree condominiali, di che reato è imputaile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Presidente<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ISA Claudio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco &#8211; Consigliere<br />
Dott. DOVERE Salvatore &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS), alias (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;<br />
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;<br />
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore dell&#8217;imputato, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 20.10.2009, che ha condannato (OMISSIS) alias (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l&#8217;imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l&#8217;imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l&#8217;affermata qualificazione del fatto quale furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonche&#8217; della manifesta illogicita&#8217; e della carenza della motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e). L&#8217;ipotesi descritta dall&#8217;articolo 624 bis c.p. richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusivita&#8217; che non ricorre nel caso di specie, perche&#8217; il furto e&#8217; stato eseguito su veicoli parcheggiati in un&#8217;area privata gravata da servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale.</p>
<p>Si lamenta altresi&#8217; che sia stata esclusa l&#8217;integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra piu&#8217; reati, essendo stato commesso &#8211; ad avviso dell&#8217;esponente &#8211; un unico reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; infondato per i motivi di seguito precisati.</p>
<p>2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali e&#8217; stata data concreta risposta.</p>
<p>In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all&#8217;imputato, giova osservare, in diritto, come l&#8217;articolo 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell&#8217;articolo 625 c.p. che puniva piu&#8217; gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l&#8217;introduzione o l&#8217;intrattenersi in un edificio destinato ad altrui &#8220;abitazione&#8221;, preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell&#8217;impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato &#8220;a privata dimora&#8221; ovvero nelle sue pertinenze.</p>
<p>Come e&#8217; stato gia&#8217; affermato da questa Corte, l&#8217;innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di &#8220;abitazione&#8221; presente nella vecchia formulazione atteso che gia&#8217; nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell&#8217;ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di &#8220;privata dimora&#8221; che e&#8217; nozione piu&#8217; ampia e comprensiva di quella di &#8220;abitazione&#8221;, come e&#8217; dimostrato anche dalla formulazione dell&#8217;articolo 614 c.p., ove sono entrambi presenti.</p>
<p>Il concetto di privata dimora e&#8217; piu&#8217; ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attivita&#8217; individuale per motivi leciti e i piu&#8217; diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).</p>
<p>2.2. Nel caso di specie si contesta che l&#8217;area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e cio&#8217; in quanto sulla stessa graverebbe una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria del bene a quello principale.</p>
<p>L&#8217;assunto non e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coessenziale al concetto di pertinenza l&#8217;esclusivita&#8217; della relazione accessoria: &#8220;la nozione di appartenenza dell&#8217;abitazione &#8211; rilevante ai fini del porto senza licenza di armi &#8211; deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalita&#8217; e complementarita&#8217; funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorieta&#8217;, tale da far ritenere appartenenza cio&#8217; che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l&#8217;abitazione serve da alloggio. E&#8217; insito, pero&#8217;, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria; sicche&#8217; non puo&#8217; ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a piu&#8217; edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusivita&#8217;, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno&#8221; (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).</p>
<p>Gia&#8217; una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall&#8217;introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473).</p>
<p>La introduzione dell&#8217;articolo 624 bis c.p. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli articoli 624 e 625 c.p., utilizzando l&#8217;espressione &#8220;privata dimora&#8221; e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, gia&#8217; sopra ricordata, cio&#8217; ha significato il recepimento dell&#8217;opinione maggioritaria gia&#8217; rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell&#8217;articolo 624 bis c.p. (in passato il riferimento era all&#8217;articolo 625 c.p.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l&#8217;uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all&#8217;articolo 615 c.p.. Elemento caratterizzante e&#8217; quindi quello della strumentalita&#8217;, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.</p>
<p>La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: &#8220;integra il delitto di cui all&#8217;articolo 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell&#8217;ambito della tutela dei beni predisposta dall&#8217;articolo 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all&#8217;unita&#8217; immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell&#8217;anzidetto complesso&#8221; (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).</p>
<p>Pertanto, il fatto che sull&#8217;area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l&#8217;assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual e&#8217; il ricovero e la tenuta a disposizione di un&#8217;autovettura.</p>
<p>3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se e&#8217; vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l&#8217;omessa affermazione del tentativo di delitto e l&#8217;affermata sussistenza di una pluralita&#8217; di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, e&#8217; altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perche&#8217; manifestamente infondati. Infatti, l&#8217;ipotesi del tentativo e&#8217; palesemente esclusa dal fatto che l&#8217;imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell&#8217;intervento delle forze dell&#8217;ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimita&#8217; affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell&#8217;avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).</p>
<p>Per quanto attiene al secondo rilievo, l&#8217;unicita&#8217; dell&#8217;azione nel caso di specie e&#8217; esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprieta&#8217; di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.</p>
<p>4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalita&#8217; o gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9181</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[messa in mora]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore muovere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, se il regolamento prevede la preventiva messa in mora? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 7987-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS) &#8211; in (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di TROIA, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato CROCE Gianluigi, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 13/11/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Troia aveva loro ingiunto di pagare 226,08 euro per spese condominiali al Condominio (OMISSIS) sulla base del verbale di assemblea condominiale del 28/6/2004 con la quale era approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2003-2004 e all&#8217;unanimita&#8217; il bilancio preventivo 2004 2005.</p>
<p>Gli opponenti deducevano l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione monitoria perche&#8217; non preceduta dalla previa contestazione della morosita&#8217; da parte dell&#8217;amministratore; secondo gli opponenti la contestazione era resa obbligatoria dall&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale; deducevano, inoltre, la mancata comunicazione del verbale di assemblea e contestavano la debenza della somma.</p>
<p>Il Giudice di Pace con sentenza del 30/1/2006 rigettava l&#8217;opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese a favore del costituito condominio.</p>
<p>Il Giudice di Pace osservava:</p>
<p>- che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base della prova scritta rappresentata dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e che la previsione dell&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale, secondo la quale l&#8217;amministratore poteva mettere in mora il condomino inadempiente, non era condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Occorre premettere, con riferimento ai quesiti formulati con il ricorso, che al ricorso non si applica l&#8217;articolo 366 bis ora abrogato e che imponeva la formulazione di un quesito a conclusione dell&#8217;illustrazione del motivo; la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 30/1/2006, mentre l&#8217;articolo 366 bis c.p.c. era applicabile solo ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla Legge n. 40 del 2006, ossia dal 2/3/2006.</p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell&#8217;interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l&#8217;amministratore</p>
<p>all&#8217;osservanza del regolamento condominiale; in particolare l&#8217;articolo 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non e&#8217; fatto divieto all&#8217;amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.</p>
<p>La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilita&#8217; da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 20, lettera G del regolamento condominiale e sostengono che l&#8217;amministratore avrebbe violato l&#8217;articolo 20 del regolamento che gli fa obbligo di inviare a mezzo di raccomandata a.r. la copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; addirittura inammissibile in quanto introduce una censura, relativa all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministratore di trasmettere copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, ne&#8217; risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito.</p>
<p>3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che se il giudice di pace avesse correttamente valutato la testimonianza di (OMISSIS), avrebbe dovuto trarre il convincimento che era prassi e regola del condominio che l&#8217;amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto si censura un vizio di motivazione su un &#8220;punto&#8221; (secondo la formulazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla riforma del 2006) per nulla decisivo: l&#8217;inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva, per le ragioni gia&#8217; illustrate sub 1.1, il ricorso alla procedura monitoria.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che il Giudice di Pace ha ritenuto che il (OMISSIS) avesse approvato il bilancio consuntivo, mentre dal verbale risulta che non lo aveva approvato.</p>
<p>4.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione riguarda una circostanza irrilevante perche&#8217; la controversia non attiene al voto espresso dal condominio, ma alla debenza delle somme risultanti a debito sulla base degli approvati bilanci preventivo e consuntivo, che non risultano oggetto di specifica contestazione davanti al giudice del merito.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e censurano la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali, malgrado l&#8217;amministratore abbia agito in via monitoria senza previamente contestare la morosita&#8217; e senza informarli sulla loro posizione debitoria.</p>
<p>5.1 Il motivo e&#8217; infondato in quanto i ricorrenti sono rimasti integralmente soccombenti e pertanto il giudice del merito, condannandoli al pagamento delle spese, ha fatto corretta applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c.. Il mancato esercizio del potere di compensazione attribuito al giudice del merito dall&#8217;articolo 92 c.p.c. non e&#8217; sindacabile davanti a questo giudice di legittimita&#8217;, concernendo valutazioni di merito che non risultano nemmeno sollecitate davanti al giudice del merito dalla parte che, detto per inciso, non ha mai offerto il dovuto pagamento e ha formulato difese manifestamente infondate sia davanti al GdP sia davanti a questo giudice di legittimita&#8217;.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente condominio (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 500,00 oltre euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 aprile 2013, n. 9629</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<category><![CDATA[mancato pagamento delle spese]]></category>
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		<category><![CDATA[sisma]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se il condominio tarda a reintegrare nel possesso i proprietari degli immobili sottoposti a ristrutturazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29920/2006 proposto da:</p>
<p>COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) RL in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che produce verbale di assemblea e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1994 il condominio di Via (OMISSIS), il cui fabbricato era stato danneggiato e sgomberato a seguito degli eventi sismici del 1980, appaltava alla coop. edile (OMISSIS) s.r.l. i lavori di ripristino per un ammontare di lire 1.416.885.166, successivamente elevato, in base ad una relazione del direttore dei lavori, l&#8217;ing. (OMISSIS), a lire 2.163.521.516. Ultimate le opciv, sorse questione tra i condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed il condominio, dall&#8217;altro, per il mancato pagamento da parte dei primi delle quote di partecipazione alle spese, e per l&#8217;omessa consegna, da parte del secondo, degli alloggi e della documentazione inerente ai lavori. Pertanto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il predetto condominio, l&#8217;ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e la cooperativa (OMISSIS) chiedendo la consegna della documentazione relativa al contratto d&#8217;appalto e la reintegrazione nel possesso delle unita&#8217; immobiliari di loro proprieta&#8217; esclusiva. A sostegno della domanda deducevano che i lavori erano stati ultimati e che alcune unita&#8217; immobiliari, per l&#8217;esattezza quelle della moglie dell&#8217;ing. (OMISSIS), (OMISSIS), e i locali a destinazione commerciale siti al piano terra, erano gia&#8217; tornate in possesso dei proprietari.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, deduceva che la riconsegna delle unita&#8217; immobiliari di proprieta&#8217; individuale era subordinata alla chiusura del cantiere e alla definizione del contratto d&#8217;appalto, l&#8217;una e l&#8217;altra ritardate proprio dall&#8217;inadempimento degli attori. La cooperativa (OMISSIS) protestava la propria estraneita&#8217; alla vertenza, avendo portato a termine l&#8217;appalto e riconsegnato il cantiere al direttore dei lavori. (OMISSIS) deduceva che solo dopo l&#8217;emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarebbe stato possibile riconsegnare gli alloggi ai proprietari.</p>
<p>Intervenivano in causa le condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), che aderivano alla domanda degli attori, e (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), che con il marito proponeva una domanda di accertamento del loro diritto di subconduttori degli appartamenti di proprieta&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano liberato dai precedenti conduttori per consentire l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, divenuto competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 51/98, con sentenza 23.7.2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della soc. (OMISSIS) e cessata la materia del contendere quanto alla consegna della documentazione relativa all&#8217;appalto. Quindi, condannava il condominio e il direttore dei lavori a reintegrare sia gli attori che le intervenute nel possesso degli appartamenti di rispettiva proprieta&#8217;.</p>
<p>Sull&#8217;appello del condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, quanto al solo regolamento delle spese, della cooperativa (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza del 26.5.2006 pronunciata anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere fra il condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall&#8217;altra, e rigettava per il resto gli appelli principali e quello incidentale.</p>
<p>La Corte partenopea, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, riteneva che, a parte la circostanza che l&#8217;articolo 5 c.p.c., non era applicabile perche&#8217; non era sopravvenuta una diversa ripartizione della competenza tra diversi uffici giudiziali, ma era stato soppresso l&#8217;ufficio del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 132, prevedeva espressamente che, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 133 stesso decreto, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto sarebbero stati definiti dal Tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto. E poiche&#8217;, nella specie, alla data di efficacia del decreto le parti non avevano ancora precisato le conclusioni (rassegnate solo il 25 gennaio 2002), non si versava nella situazione processuale di cui all&#8217;articolo 133 del ridetto decreto, per cui il giudice di primo grado non poteva che proseguire nella trattazione della causa e deciderla nel merito in funzione di giudice unico di primo grado.</p>
<p>Nel merito, osservava che al di la&#8217; di ogni questione circa l&#8217;ultimazione dei lavori appaltati, assumeva rilievo decisivo la circostanza che da anni l&#8217;edificio condominiale era parzialmente abitato e comunque occupato. Il silenzio serbato su tale dato di fatto dalla difesa tanto del condominio, quanto dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lasciava intendere che l&#8217;assunto per cui non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, altro non era che un pretesto per giustificare la mancata riconsegna degli alloggi agli attori, pretesto che verosimilmente trovava la propria spiegazione nel fatto che questi ultimi non avessero onorato il pagamento dei ratei degli oneri condominiali destinati a remunerare l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Resistono con controricorso la societa&#8217; coop. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la nullita&#8217; della sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sulla competenza per valore e del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articoli 132 e 133, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Parte ricorrente formula, al riguardo, il seguente quesito: &#8220;La norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, deve interpretarsi nel senso che il Pretore, poi divenuto Giudice unico del Tribunale, deve declinare la propria incompetenza e non puo&#8217; decidere, allorche&#8217; la stessa causa non sia stata trattenuta in decisione e le parti non abbiano ancora precisato le conclusioni, qualora una delle parti abbia eccepito ritualmente e tempestivamente l&#8217;incompetenza per valore del Pretore medesimo ex articolo 38 c.p.c., talche&#8217; la violazione di tale principio determina la nullita&#8217; della sentenza della Corte d&#8217;appello che abbia confermato quella del Giudice di prime cure emessa in contrasto con il cennato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133&#8243;.</p>
<p>2. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;Devono reputarsi violate le norme sulle competenza, ovvero le norme di diritto di cui agli articoli 5, 8, 9, 38 e 44 c.p.c., nonche&#8217; il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, qualora, sulla eccezione di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., cristallizzatasi con il primo atto difensivo del giudizio, depositato prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (2.6.99), la Corte d&#8217;appello, confermando il dictum del primo giudice (Pretore poi divenuto Giudice Unico di Tribunale), abbia dichiarato comunque la propria competenza e deciso nel merito, cosi&#8217; violando le norme dinanzi riferite, ed in base alle quali, invece, consumatosi il vizio di incompetenza di valore del Pretore, ex articolo 5 c.p.c., e non essendo state ancora rassegnate le conclusioni, ovvero ritenuta in decisione la causa, il Giudice-Pretore (incompetente) avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex articoli 5 e 44 c.p.c. e rimettere la causa al Giudice (Tribunale) competente, giusta la norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1999, articolo 133&#8243;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo denuncia l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale, che a giudizio del condominio di via (OMISSIS) non consentiva la riconsegna degli immobili agli attori.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta, che dimostrava come i lavori di ristrutturazione non erano stati completati, impedendo cosi&#8217; la riconsegna degli immobili, ne&#8217; ha considerato che le contrastanti conclusioni cui sono pervenuti i tecnici avrebbe imposto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rinnovo della c.t.u.. Nella relazione dell&#8217;ausiliario del giudice e&#8217; assente un computo metrico dettagliato sui lavori ancora da eseguire, a differenza della meticolosa e precisa documentazione prodotta a corredo della relazione del c.t. del condominio, che dimostra come fosse ancora necessaria una spesa di lire 248 milioni, a fronte dei 7-8 milioni indicati, invece, dal c.t.u..</p>
<p>Formula, infine, la seguente sintesi: &#8220;Deve considerarsi omessa o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello che, non ammettendo il rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, pur ritualmente richiesta dalle parti ed in presenza di copiosa documentazione e di prove allegate alla consulenza tecnica diparte, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, introdotto anche con la richiesta di riconsegna degli immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione, non abbia in alcun modo tenuto conto ne&#8217; delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ne&#8217; delle macroscopiche, differenti conclusioni &#8211; comprovate da documentazione &#8211; cui e&#8217; pervenuta la consulenza tecnica diparte&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche&#8217; inerenti alla medesima questione di competenza, sono manifestamente infondati.</p>
<p>Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) (Cass. nn. 13882/10,6393/03 e 5279/01).</p>
<p>5. &#8211; Anche il terzo motivo non ha pregio.</p>
<p>In disparte l&#8217;osservazione per cui, in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l&#8217;opportunita&#8217; di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sicche&#8217;, qualora l&#8217;appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d&#8217;ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullita&#8217; della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. n. 14338/12); e che, nella specie, ne&#8217; dalla sentenza impugnata, ne&#8217; dal ricorso emerge che l&#8217;odierna parte ricorrente abbia censurato in appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c., il mancato rinnovo degli accertamenti tecnici svolti in primo grado; tutto cio&#8217; in disparte, e&#8217; preliminare ed assorbente il fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.</p>
<p>Quest&#8217;ultima e&#8217; basata non gia&#8217; sulla valutazione del completamento secondo contratto delle opere appaltate dal condominio, ma sulla circostanza che, al di la&#8217; di ogni questione al riguardo, &#8220;un dato assume rilievo decisivo a giudizio del collegio: da anni, l&#8217;edificio condominiale e&#8217; parzialmente abitato e comunque occupato&#8221;, e che sulle circostanze (tutte debitamente enumerate) da cui si evinceva tale realta&#8217;, (tanto) il condominio (quanto i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) avevano mantenuto sorprendentemente il silenzio. Nei loro atti difensivi, ha osservato la Corte territoriale, &#8220;non una sola parola e&#8217; stata spesa per spiegare o tentare di spiegare i motivi per i quali come mai una certa quantita&#8217; di unita&#8217; immobiliari, tra l&#8217;altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate e specificamente come mai gli unici appartamenti restituiti erano proprio quelli in proprieta&#8217; o comunque nella disponibilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)&#8221;. Pertanto, ha concluso la Corte d&#8217;appello, la scelta di non dare risposta al perche&#8217; l&#8217;amministratore e il direttore dei lavori avessero consentito e ancora consentissero solo ad alcuni proprietari (tra cui proprio il (OMISSIS) e la moglie di lui) di lavorare e di vivere stabilmente nell&#8217;edificio, induceva a ipotizzare che la circostanza che non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, costituiva &#8220;in realta&#8217; soltanto un pretesto fatto valere dagli appellanti per giustificare la loro condotta omissiva&#8221;, verosimilmente dovuta al mancato pagamento da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle rate condominiali destinate a saldare il credito dell&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nel rapporto processuale con (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), mentre vanno interamente compensate nel rapporto con la cooperativa (OMISSIS), nei cui riguardi la cassazione richiesta non avrebbe prodotto esiti di sorta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) in euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna delle due suddette parti controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge, e compensa integralmente le spese tra il ricorrente e la cooperativa (OMISSIS) s.r.l..</p>
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