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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Esecuzione</title>
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		<title>Sentenza 12715 del 2019</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[crediti verso condominio]]></category>
		<category><![CDATA[escussione morosi]]></category>
		<category><![CDATA[escussione non morosi]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
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		<category><![CDATA[solidarietà parziale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il creditore di un condominio può proporre esecuzione forzata presso terzi anche nei confronti dei condomini non morosi oltre che verso i beni condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">SENTENZA n.12715 -2019</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p align="justify">composta dai signori magistrati:</p>
<p align="justify">dott. Franco DE STEFANO Presidente<br />
dott. Lina RUBINO Consigliere<br />
dott. Marco ROSSETTI Consigliere<br />
dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore<br />
dott. Cosimo D&#8217;ARRIGO Consigliere</p>
<p align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p align="justify">sul ricorso iscritto al numero 11725 dell&#8217;anno 2017, proposto</p>
<p align="justify">Oggetto: OPPOSIZIONE ALL&#8217;ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) da AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO &#8220;A&#8221; e B</p>
<p align="right">-ricorrenti</p>
<p align="justify">nei confronti di</p>
<p align="justify">C</p>
<p align="right">-controricorrente</p>
<p align="justify">per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 234/2017, pubblicata in data 8 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del condominio ed il rigetto del ricorso del B; l&#8217;avvocato [...], per la controricorrente.</p>
<p align="center">Fatti di causa</p>
<p align="justify">C ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio A, procedendo al pignoramento dei crediti da quest&#8217;ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Hanno proposto opposizione all&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati, Antonio B. Il Tribunale di Catania &#8211; Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l&#8217;opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del B. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il condominio A ed il B, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la C. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c..</p>
<p align="center">Ragioni della decisione</p>
<p align="justify">1. La controricorrente ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso dell&#8217;amministratore del condominio A, per difetto della relativa autorizzazione dell&#8217;assemblea dei condòmini. L&#8217;eccezione è fondata. In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall&#8217;amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c., né può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d&#8217;ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 &#8211; 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 &#8211; 01; in precedenza, sulla necessità di autorizzazione dell&#8217;assemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 &#8211; 01 ; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 &#8211; 01). La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per contributi. Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l&#8217;erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, né viene dedotta l&#8217;estinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dell&#8217;opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell&#8217;amministratore di cui all&#8217;art. 1130 c.c..</p>
<p align="justify">Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dell&#8217;amministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell&#8217;assemblea. La suddetta autorizzazione non risulta prodotta. Inoltre, nell&#8217;epigrafe del ricorso non si fa alcun riferimento a tale autorizzazione, né il documento risulta nell&#8217;indice di quelli allegati al ricorso stesso; non risulta in atti alcuna autorizzazione neanche in relazione ai gradi di merito dell&#8217;opposizione, né l&#8217;amministratore del condominio ha in qualche modo replicato all&#8217;eccezione di insussistenza dell&#8217;autorizzazione assembleare, avanzata già nel controricorso. Il ricorso dell&#8217;amministratore del condominio è dunque inammissibile. 2. L&#8217;opposizione dell&#8217;altro ricorrente B, condòmino terzo pignorato, è stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito, per difetto di interesse ad agire. In secondo grado il B aveva espressamente posto, tra i motivi di gravame, la questione della sua legittimazione attiva, negata dal Tribunale, ma tale motivo di gravame è stato rigettato dalla corte di appello. Nel ricorso non vi è una specifica censura del B in merito alla dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione; quanto meno, la ratio decidendi alla base della relativa statuizione della Corte di appello non risulta adeguatamente colta, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere &#8211; con riguardo ai profili attinenti la soggettività e la legittimazione delle parti &#8211; che non vi sarebbe alterità soggettiva tra condominio e condòmini. Anche il ricorso del B è pertanto inammissibile. Esso non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fondato. Come correttamente affermato dalla corte di appello, il terzo pignorato, nell&#8217;espropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell&#8217;apposito rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 &#8211; 01). Inoltre, dalla stessa esposizione del fatto contenuta nel ricorso (cfr. pag. 3, righi 9-11) emerge che la creditrice C, nel corso della procedura esecutiva, aveva rinunciato al pignoramento del credito vantato dal condominio nei confronti del B; quindi in realtà quest&#8217;ultimo non poteva neanche più ritenersi rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non avrebbe avuto legittimazione neanche a proporre eventuali questioni attinenti alla regolarità della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte valere ai sensi dell&#8217;art. 617 c.p.c. ovvero nell&#8217;ambito dell&#8217;eventuale giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione all&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 615 c.p.c.). L&#8217;infondatezza nel merito degli argomenti in diritto posti a base del ricorso (anche da parte del B) emerge d&#8217;altra parte da quanto sarà illustrato in prosieguo, ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c.. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ritiene peraltro di esaminare comunque il merito dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che con esso è posta (in particolare con il primo motivo). Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica, sia pure attenuata, ovvero di autonoma propria soggettività giuridica. Violazione e/o falsa applicazione dei principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1123, 1130 e 1131 c.c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1119 e 1123 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Erronea implicita applicazione dell&#8217;art. 2055 c. c. (ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)». La questione di diritto che viene posta con il ricorso (in particolare con il primo motivo) riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all&#8217;espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Tale questione va risolta in senso affermativo. Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l&#8217;espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.</p>
<p align="justify">Affinché l&#8217;espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione &#8211; avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio &#8211; e come tale non più oggetto di possibile discussione in sede esecutiva). Orbene, è innegabile che sia configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l&#8217;amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea). Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l&#8217;esistenza di un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli condòmini avente ad oggetto i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea condominiale, consentendo al condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore, di agire in giudizio contro il condòmino per il pagamento delle quote condominiali. Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall&#8217;amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. Né può ritenersi che tale conclusione violi il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (come sembra adombrato nel secondo e terzo motivo del ricorso). Il suddetto principio implica che l&#8217;esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l&#8217;intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Laddove l&#8217;esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l&#8217;esecutato è il condominio, debitore per l&#8217;intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l&#8217;espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Solo a fini di completezza espositiva è, infine, opportuno far presente (con riguardo alle questioni relative alle spese processuali): a) che l&#8217;obbligazione relativa alle spese processuali liquidate in un provvedimento giudiziario non è di fonte contrattuale e quindi per essa neanche potrebbe valere l&#8217;invocato principio di parziarietà; b) che i giudici di merito, rigettate le opposizioni, hanno correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all&#8217;art. 91 c.p.c., ed ogni contestazione in proposito è inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale, per eccezionali motivi, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il seguente principio di diritto: «il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all&#8217;espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.». Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall&#8217;art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.</p>
<p align="center">per questi motivi</p>
<p align="justify">La Corte:</p>
<p align="justify">- dichiara inammissibile il ricorso, enunciando il principio di diritto di cui in motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 363, comma 3, c.p.c.; &#8211; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell&#8217;impugnazione) di cui all&#8217;art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.</p>
<p align="justify">Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2019.</p>
<p align="justify">L&#8217;estensore Augusto TATANGELO<br />
Il presidente Franco DE STEFANO</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17683</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-16-ottobre-2012-n-17683/</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[morosità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>

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		<description><![CDATA[interessante sentenza strettamente procedurale sulla validità del decreto ingiuntivo a seguito del pagamento della cifra dovuta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con ricorso al Giudice di Pace di Taranto del 13 novembre 2002, il Condominio di via (omissis), chiedeva ingiungersi a U.P. il pagamento della somma di Euro 1.396,77 relativa a opere di rifacimento della facciata condominiale e spese provvisionali inerenti il transennamento della parte antistante lo stabile, deliberate nell&#8217;assemblea del 19 settembre 2002 e da ripartirsi secondo la tabella di proprietà.<br />
L&#8217;ingiunzione veniva emessa il 15 novembre 2003.<br />
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione U.P. deducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non preceduto da messa in mora, e chiedendone in ogni caso la revoca, in quanto la somma era già stata versata il 2 dicembre 2002 dopo l&#8217;approvazione definitiva del piano di riparto delle spese, avvenuta il 26 novembre 2002.<br />
Il Condominio opposto contestava la fondatezza dell&#8217;opposizione e concludeva per il suo rigetto.<br />
Con sentenza del 20 novembre 2003 il Giudice di pace di Taranto revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l&#8217;opponente al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Per la riforma della sentenza proponeva appello U.P..<br />
Nella resistenza del Condominio, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, con sentenza depositata il 21 settembre 2005, rigettava l&#8217;appello, confermando la statuizione di primo grado.<br />
Il Tribunale, dopo aver ritenuto infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, rilevava che l&#8217;obbligo di contribuire alle spese concernenti i lavori era sorto in capo all&#8217;appellante per effetto della delibera del 19 settembre 2002 e non a seguito della successiva delibera del 26 novembre 2002, riguardante solo l&#8217;approvazione di una variante. Considerava, inoltre, inammissibile il secondo motivo di gravame, con il quale l&#8217;appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l&#8217;operato del Condominio, in quanto volta ad introdurre una eccezione nuova, in violazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ.. Il Tribunale riteneva tuttavia il motivo infondato, atteso che legittimamente il Condominio aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo, quanto meno ai fini del pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio.<br />
Infine, in merito alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali, il Tribunale riteneva che la revoca del decreto non rendesse irripetibili le spese e le competenze liquidate in ordine alla sua pronuncia, in quanto collegate alla situazione di mora esistente: andava, pertanto, applicato il principio della c.d. &#8220;soccombenza virtuale&#8221;.<br />
Per la cassazione di tale sentenza U.P. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Il Condominio intimato non ha svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella ritenuta idoneità della documentazione versata in atti ai fini dell&#8217;emissione del decreto ingiuntivo. Più in particolare, a dire del ricorrente, il Giudice era tenuto a statuire nel merito della pretesa fatta valere, cosa non avvenuta nel caso di specie, poichè il Giudice non avrebbe constatato nè verificato l&#8217;entità dell&#8217;importo realmente da essi versato.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ., rilevando che nel giudizio di appello nessuna nuova eccezione era stata proposta in ordine alla legittimità dell&#8217;operato del Condominio. Il ricorrente rileva infatti che la doglianza relativa alla notifica del decreto ingiuntivo dopo l&#8217;avvenuto pagamento era stata introdotta al punto 3) dell&#8217;atto di opposizione: tale doglianza sorgeva proprio in forza della ritenuta erroneità del comportamento 14883del primo giudice.<br />
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza virtuale, dolendosi del fatto che nè il Giudice di primo grado nè quello di appello abbiano tenuto conto del fatto che tale principio può applicarsi solo nel caso in cui l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo sia determinato dall&#8217;adempimento totale sopravvenuto all&#8217;emanazione del decreto, pur permanendo contrasto sull&#8217;onere delle spese, perchè al momento dell&#8217;emanazione il decreto era giusto e valido. Nel caso di specie, invece, il decreto doveva essere considerato ingiusto e invalido sin dal momento della sua emanazione, circostanza peraltro confermata da entrambi i giudici del merito.<br />
Il primo motivo di ricorso è infondato.<br />
Invero, posto che, con l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale, ai sensi dell&#8217;art. 1135 cod. civ., erano stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria in relazione alle parti comuni dell&#8217;edificio (rifacimento facciata condominiale), le relative spese dovevano essere ripartite ai sensi dell&#8217;art. 1123 cod. civ.; disposizione, questa, che, come è noto, fissa il criterio di ripartizione delle spese condominiali necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l&#8217;esercizio dei servizi, salvo diversa convenzione, nel valore della proprietà dei singoli condomini: il riferimento è quindi alle tabelle millesimali che hanno proprio il compito di precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Pertanto, poichè esisteva già una suddivisione in quote, il credito poteva ben considerarsi liquido ed esigibile, e ben poteva essere oggetto di richiesta con procedura monitoria.<br />
Del resto, non può non rilevarsi che il ricorrente, secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, in alcun atto del giudizio ha contestato che l&#8217;importo da esso dovuto sulla base delle prima deliberazione fosse diverso, e inferiore, rispetto a quello recato nel decreto ingiuntivo e dallo stesso pagato prima della notificazione del decreto stesso.<br />
Del tutto infondato appare infine il rilievo secondo cui il giudice di appello non avrebbe esaminato nel merito la fondatezza della pretesa azionata dal Condominio con il procedimento monitorio, atteso che la debenza della somma recata dal decreto ingiuntivo è risultata ammessa dagli stessi opponenti, con il pagamento successivo alla emissione del decreto ingiuntivo, ancorchè anteriore alla notificazione del decreto stesso, mentre costituisce una questione nuova quella concernente la mancata indagine, da parte del giudice di appello, in ordine alla attivazione, da parte dell&#8217;amministratore del Condominio, di procedure monitorie nei confronti di altri condomini sulla base della delibera del settembre 2002.<br />
Il secondo motivo è inammissibile.<br />
Il giudice di appello ha bensì rilevato la novità della eccezione proposta dall&#8217;appellante in ordine alla circostanza dell&#8217;avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo successivamente all&#8217;avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione, e tuttavia ha ritenuto il motivo infondato, svolgendo sul punto un&#8217;articolata motivazione.<br />
Trova quindi applicazione il principio secondo cui &#8220;ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l&#8217;omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l&#8217;autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l&#8217;annullamento della sentenza&#8221; (v., da ultimo, Cass. n. 22753 del 2011). Nè l&#8217;applicazione di un simile principio può essere esclusa ritenendo che la motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla non fondatezza del secondo motivo di appello costituisca una motivazione ad abundantiam, in relazione alla quale dovrebbe predicarsi la carenza di interesse alla proposizione della impugnazione (v., da ultimo, Cass. n. 23635 del 2011; Cass. n. 3972 del 2012). Invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte &#8211; secondo cui &#8220;qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l&#8217;onere nè l&#8217;interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l&#8217;impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l&#8217;impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata&#8221; (Cass., S.U., n. 3840 del 2007) &#8211; deve ritenersi riferito alla statuizione del giudice di merito che abbia negato la propria potestas iudicandi, per una ragione preclusiva di ogni esame del merito della domanda (o della impugnazione) proposta, non anche al caso, quale quello di specie, in cui il giudice del gravame, lungi dallo spogliarsi dell&#8217;esame del merito dei motivi di opposizione, li ha specificamente presi in considerazione, pervenendo alla loro reiezione.<br />
Il terzo motivo del ricorso è infondato.<br />
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall&#8217;intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non escludeva la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell&#8217;opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale.<br />
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all&#8217;accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto &#8211; nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo &#8211; travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l&#8217;eventuale posteriorità dell&#8217;accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell&#8217;ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011). Ed è appunto ciò che il giudice di primo grado, come si desume dalla sentenza impugnata, ha fatto nel presente giudizio, revocando il decreto opposto, dichiarando cessata la materia del contendere per effetto del pagamento avvenuto dopo l&#8217;emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notificazione, e facendo poi ricorso al criterio della soccombenza virtuale. Invero, il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011).<br />
Circa la correttezza dell&#8217;applicazione di tale principio, deve ricordarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d&#8217;ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011, cit.).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.<br />
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Condominio intimato svolto difese in questa fase.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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