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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Distanze Legali</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 30 marzo 2012 n. 5140</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[balconi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[norma applicabile]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le norme in fatto di distanze e vedute che regolano la vita del condominio? Nello specifico, si possono realizzare balconi ad nutum?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>SA.RE., nonché S.F., ST.FR., G.C., quali eredi di S.M., rappresentati e difesi dagli Avvocati Marco Rocchi e Luca Biagi, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bachelet n. 12, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luigi Ciancaglini (studio Dalla Vedova);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>L.G. E B.Q., rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Bandini e Andrea Gironi per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Tartaglia n. 5;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 489/05, depositata in data 3 marzo 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
uditi gli Avvocati Luca Biagi e Andrea Bandini;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 10 febbraio 2006, L.G. e B.Q. convenivano in giudizio, dinnanzi alla Pretura di Firenze, sezione distaccata di Borgo S. Lorenzo, Sa.Re. e S.M., esponendo che i suddetti, proprietari degli appartamenti posti al primo piano dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS), su concessione edilizia del Comune, avevano realizzato sulla facciata prospiciente la strada comunale due balconi in corrispondenza di due finestre del sottostante appartamento di proprietà di essi attori, sottraendo allo stesso luminosità e aerazione, oltre a concretare un pregiudizio architettonico per la stabilità dell&#8217;edificio.</p>
<p>I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze, subentrato al Pretore, con sentenza depositata il 20 marzo 2002 riteneva sussistere una riduzione dell&#8217;aerazione dell&#8217;appartamento degli attori nella misura del 6-7% e una riduzione dell&#8217;illuminazione del medesimo del 30% in conseguenza della edificazione dei balconi da parte dei convenuti; ha altresì ritenuto che per questi ultimi la riduzione in pristino sarebbe stata eccessivamente onerosa, e li condannava al pagamento della somma di Euro 5.164 a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso questa sentenza Sa.Re. e S.M. proponevano appello deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che le opere da loro realizzate diminuissero il valore dell&#8217;appartamento di controparte, avendo il c.t.u. affermato che la riduzione di valore non era rilevante e comunque in mancanza di prova del danno da parte degli attori.</p>
<p>Questi ultimi si costituivano e, in via di appello incidentale, per l&#8217;ipotesi dell&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale, chiedevano l&#8217;accoglimento della loro domanda principale di riduzione in pristino, e quindi di risarcimento in forma specifica.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;appello di Firenze, con sentenza depositata il 3 marzo 2005, condannava il Sa. e gli eredi di S. M. alla demolizione dei due balconi realizzati al primo piano dell&#8217;edificio di via (OMISSIS) e a rimborsare agli appellati le spese del giudizio.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha rilevato che il C.t.u., con accertamento ineccepibile e censurato solo blandamente dai soccombenti, aveva evidenziato la sensibile diminuzione di luce e di aria causata all&#8217;appartamento degli attori dai balconi realizzati dai convenuti; a fronte di tale accertamento, aveva poi scarso rilievo la circostanza che il medesimo c.t.u. avesse escluso il pregiudizio architettonico dell&#8217;edificio o avesse ritenuto non rilevante la diminuzione di aria e luce.</p>
<p>Ha poi ritenuto fondata la censura degli appellanti principali relativa alla liquidazione del danno operata dal primo giudice in via equitativa e, in applicazione del principio secondo cui il risarcimento per equivalente non trova applicazione nelle azioni volte a far valere un diritto reale e in accoglimento dell&#8217;appello incidentale, ha condannato gli appellanti principali alla demolizione dei due balconi oggetto di causa (salvo il ragionevole accordo per equivalente che le parti trovino al riguardo).</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Sa.</p>
<p>R. e gli eredi di S.M. sulla base di un unico motivo; hanno resistito con controricorso gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine all&#8217;accertamento della illegittimità dei manufatti dei quali è stata disposta la demolizione.</p>
<p>I ricorrenti rilevano, in particolare, che la Corte d&#8217;appello ha recepito la valutazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, il quale, da un lato, ha affermato l&#8217;esistenza di una riduzione di luminosità e di areazione dell&#8217;appartamento dei resistenti per effetto della realizzazione dei due balconi in luogo delle finestre dell&#8217;appartamento di proprietà ei essi ricorrenti, e, dall&#8217;altro, ha ritenuto la detta riduzione di non rilevante entità e sostanzialmente non peggiorativa dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio. La Corte d&#8217;appello, sostengono i ricorrenti, non si sarebbe avveduta della contraddizione insita nelle conclusioni del consulente tecnico e non avrebbe adeguatamente preso in considerazione la valutazione da questi espressa di non rilevanza della accertata diminuzione.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Occorre premettere che, nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato il principio per cui &#8220;in tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultime non sia in contrasto con le prime; nell&#8217;ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l&#8217;inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall&#8217;art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all&#8217;art. 1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l&#8217;uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, nell&#8217;utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione. (La sentenza impugnata aveva annullato la delibera condominiale con cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balcone le finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti.</p>
<p>La Corte, nel cassare la decisione di appello, ha ritenuto legittima l&#8217;esecuzione delle opere, avvenuta nell&#8217;ambito delle facoltà consentite dall&#8217;art. 1102 c.c. nell&#8217;uso dei beni comuni(la facciata dell&#8217;edificio), atteso che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di aria e di luce alla veduta esercitata dal condomino sottostante)&#8221;. (Cass. n. 7044 del 2004; Cass. n. 6456 del 2010).</p>
<p>Nel caso di specie, è indubbio che la realizzazione dei due balconi è avvenuta su una parte comune del fabbricato. I ricorrenti hanno quindi agito ai sensi dell&#8217;art. 1102 cod. civ., sicchè i giudici di merito avrebbero dovuto valutare, nell&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione, se l&#8217;utilizzo particolare della cosa comune posto in essere dai ricorrenti fosse incompatibile con quello degli altri titolari di analogo diritto sulla medesima parte comune, accertando se l&#8217;intervento edilizio contrastasse con i divieti posti dall&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, e se pregiudicasse in qualche modo il godimento del bene di proprietà esclusiva.</p>
<p>Un simile accertamento non emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, giacchè, da un lato, si afferma che la riduzione della luminosità e della areazione era pari, rispettivamente, al 30% e al 6-7%, e, dall&#8217;altro, si afferma che il consulente tecnico d&#8217;ufficio, che pure ha eseguito il richiamato accertamento ha formulato un giudizio nel senso della non rilevanza della detta riduzione.</p>
<p>Sussiste, quindi, il denunciato vizio motivazionale, sicchè si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, per nuovo esame.</p>
<p>Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione il 16 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2012, n. 17680</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze Legali]]></category>
		<category><![CDATA[colonna d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Collocare sporti sulla colonna d'aria altrui implica sempre una violazione delle distanze legali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22564-2006 proposto da:<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e premettendo di essere proprietaria di un appartamento con terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in (OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile contiguo aveva munito le due finestre dell&#8217;ultimo suo piano con infissi apribili all&#8217;esterno, composti da profilati di alluminio e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva diritto a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua proprieta&#8217; e perche&#8217; costituenti pericolo per le persone che usavano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condannato alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza tale da non arrecare molestia all&#8217;attrice e che era stato costretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior grado di isolamento termico con conseguente risparmio energetico, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.</p>
<p>Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordinava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.</p>
<p>Affermava il Tribunale che, l&#8217;aver posto in opera gli infissi di cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giacche&#8217; il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo all&#8217;attrice. Comunque, riteneva ancora il Tribunale, l&#8217;applicazione degli infissi violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 cod. civ..</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendo la riforma della sentenza impugnata.</p>
<p>Resisteva al gravame l&#8217;appellata chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005 accoglieva l&#8217;appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condannava l&#8217;appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice non violava il disposto di cui all&#8217;articolo 840 c.c. considerato che il proprietario del suolo non puo&#8217; opporsi ad attivita&#8217; che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il proprio suolo, che egli non abbia interesse da escluderle. E, nel caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della terrazza di proprieta&#8217; dell&#8217;appellata e proprio per la loro altezza l&#8217;apertura e la chiusura degli stessi non potevano arrecare alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero trovati sulla sottostante terrazza. b) La collocazione degli infissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un atto emulativo considerati che gli stessi erano stati montati in sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che essere montati all&#8217;esterno. c) Nel caso in esame, infine non era ravvisabile la costituzione di una servitu&#8217; considerato che tra le servitu&#8217; non e&#8217; ricompresa l&#8217;ipotesi di una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinda dal relativo diritto di veduta.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato, in questa sede non ha svolto alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 840 c.c. e degli articoli 100 e 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell&#8217;aver ritenuto insussistente l&#8217;interesse di (OMISSIS) a richiedere la rimozione degli infissi data l&#8217;altezza di ml 9 in cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che l&#8217;interesse della ricorrente non e&#8217; solo quello giuridico attuale e concreto di proprietario, ma, anche quello di natura personale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsivoglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse persistere l&#8217;attuale situazione la ricorrente, per ovviare al pericolo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovrebbe discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recinzione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore del (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare piu&#8217; volte, in passato e, cioe&#8217;, che: ai sensi dell&#8217;articolo 840 cod. civ., l&#8217;immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, e&#8217; consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioe&#8217; quando la stessa intervenga ad un&#8217;altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilita&#8217; di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonche&#8217; Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di (OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l&#8217;esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, ne&#8217; l&#8217;apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.</p>
<p>Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l&#8217;affermazione della Corte di merito secondo cui &#8220;non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a domandare la rimozione&#8221; dei manufatti di cui si dice.</p>
<p>1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresi&#8217;, che, il pericolo di danni proveniente dall&#8217;opera non andrebbe denunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferimento ad un interesse all&#8217;utilizzabilita&#8217; di tale spazio, ma integrerebbe gli estremi di un&#8217;azione per turbative o molestie ex articolo 949 c.c., comma 2.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.. In relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto che l&#8217;apposizione degli infissi alle due finestre integrasse un&#8217;ipotesi di atto emulato &#8211; cosi&#8217; come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo grado &#8211; considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a doppio vetro all&#8217;interno del proprio appartamento senza limitare lo spazio aereo dell&#8217;attrice. Ne&#8217; e&#8217; convincente, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;affermazione della Corte romana secondo cui le servitu&#8217; sono un numero chiuso previsto dalla legge e che tra queste non e&#8217; dato ravvisare una servitu&#8217; passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi che prescinde dal relativo diritto di veduta, perche&#8217; non avrebbe considerato che il diritto di servitu&#8217; comprende tutto cio&#8217; che e&#8217; necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi apposto esternamente non costituivano un adminiculum necessario per l&#8217;esplicazione della servitu&#8217; di veduta ne&#8217; un miglioramento che rendeva piu&#8217; comodo il suo esercizio. Eppero&#8217;, l&#8217;articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l&#8217;esercizio della servitu&#8217;, pero&#8217;, vieta l&#8217;innovazione che non apporta alcuna utilita&#8217; e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.</p>
<p>2.1. La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna d&#8217;aria altrui non integra una servitu&#8217; considerato che il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai sensi dell&#8217;articolo 907 c.c. che richiama l&#8217;articolo 905 cod. civ. va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non gia&#8217; dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono &#8220;a compasso&#8221; verso l&#8217;esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un&#8217;attivita&#8217; regolamentata dall&#8217;articolo 840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presenza di un&#8217;oggettiva utilita&#8217;, ha escluso l&#8217;esistenza di un atto emulativo, nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia altrui.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all&#8217;articolo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma contrariamente al vero ha asserito che il resistente ha posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tapparelle per come e&#8217; pacifico tra le parti. L&#8217;argomentazione non ha pregio &#8211; scrive la ricorrente &#8211; perche&#8217; urta sia contro il contenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel corso dei due giudizi nei quelli ha da sempre lamentato la esistenza delle due tapparelle, sia con la realta&#8217; della situazione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotografie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi, anzi le due finestre &#8211; come appare dalle fotografie sono dotate di infissi apribili verso l&#8217;interno dell&#8217;appartamento e di tapparelle e, per ultimo di due infissi esterni con intelaiatura in metallo e lastre di vetro.</p>
<p>3.1. Questo motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; la circostanza dedotta non rappresenta un punto decisivo della controversia. A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso (ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimento (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata sicche&#8217; anche ove si sia trattato di aggiunta o di sostituzione di infissi l&#8217;esito del giudizio sarebbe pur sempre lo stesso.</p>
<p>In definitiva, i ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza di cui all&#8217;articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.</p>
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