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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Decreto Ingiuntivo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6370</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-13-marzo-2013-n-6370/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[rata condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[ricognizione del debito]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[telegramma]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di conduttore che non paghi le quote condominiali,un telegramma fatto al locatore può valere come ricognizione del debito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31682/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 942/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2012 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;<br />
udito l&#8217;avvocato del ricorrente, che si riporta agli atti e insiste nel ricorso;<br />
udito il Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che conclude per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; La societa&#8217; (OMISSIS) srl, quale locatrice, otteneva il decreto ingiuntivo per l&#8217;importo di euro 1356,41 in data 1 febbraio 2003 nel confronti del conduttore (OMISSIS) (odierno ricorrente) per il pagamento di oneri condominiali. Inizialmente la richiesta della somma veniva effettuata direttamente dall&#8217;amministratore del condominio e successivamente dalla stessa locatrice con raccomandata del 28 novembre 2001. Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti nell&#8217;ambito della quale si collocava in data 1 dicembre 2001 un telegramma inviato dal conduttore con il quale egli &#8220;sollecitava un incontro per il pagamento delle quote condominiali arretrate&#8221;. Seguiva il decreto ingiuntivo di cui sopra che veniva opposto dal conduttore il quale deduceva di aver esercitato il diritto di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 senza alcun riscontro al riguardo. La locatrice, invece, assumeva che vi era stato con il telegramma su richiamato riconoscimento del debito e deduceva che i diritti di cui all&#8217;articolo 9 erano esercitabili solo nei confronti del condominio.</p>
<p>2.- Il Tribunale accoglieva l&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo.</p>
<p>Riteneva che il conduttore non era stato posto in condizione di esercitare le facolta&#8217; di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 e che il locatore non aveva nemmeno provato i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, attraverso la produzione di rendiconti e di piani di riparto approvati dall&#8217;assemblea. Ne&#8217; il telegramma del 1 dicembre 2001 poteva essere qualificato come riconoscimento di debito, posto che con esso veniva solo sollecitato un incontro proprio per affrontare il problema del pagamento delle quote arretrate.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello, adita dalla societa&#8217; locatrice, accoglieva l&#8217;impugnazione, qualificando il telegramma in questione come riconoscimento di debito con la conseguenza che non vi era piu&#8217; questione in ordine alla prova del suo credito e che, una volta riconosciuto, il credito era immediatamente esigibile.</p>
<p>4. Il ricorrente affida il suo ricorso a tre motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso la societa&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I motivi del ricorso.</p>
<p>1.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della Legge n. 392 del 1978, articolo 9. Osserva il ricorrente che la norma in questione non disciplina l&#8217;esistenza del debito, ma regola soltanto la sua esigibilita&#8217; nel senso che, finche&#8217; non viene consentito al conduttore di accedere ai documenti, il credito e&#8217; inesigibile.</p>
<p>1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 1988 e 2197 cod. civ., nonche&#8217; vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente interpretato la natura del telegramma, non qualificabile come riconoscimento di debito. In ogni caso, anche a voler aderire a tale interpretazione, il credito, una volta riconosciuto, non era comunque esigibile per l&#8217;effetto della norma speciale su richiamata.</p>
<p>1.3. &#8211; Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 2697, 1136 c.c. e articolo 63 disp. att. cod. civ.. Secondo il ricorrente la locatrice non aveva fornito la prova del suo credito con la produzione della documentazione necessaria. Afferma che il locatore non aveva allegato al decreto ingiuntivo le delibere di approvazione dei bilanci e che il giudice di primo grado, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, aveva ritenuto necessaria la prova, non fornita. La Corte non aveva tenuto conto di tale principio.</p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; infondato e va respinto.</p>
<p>2.1 La Corte di appello di Roma ha ritenuto di qualificare ricognizione di debito il telegramma in data 1 dicembre 2001 dell&#8217;odierno ricorrente, inviato all&#8217;esito di una fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, oggetto della quale era appunto la contestazione del dovuto da parte del ricorrente, quale conduttore.</p>
<p>Di conseguenza il primo e il terzo motivo, che attengono al regime della prova e che presuppongono che non sia intervenuto alcun riconoscimento di debito, devono essere trattati dopo il secondo, che riguarda anche la corretta interpretazione del telegramma in questione (se esso possa costituire o meno ricognizione di debito).</p>
<p>Il secondo motivo va, quindi, trattato con priorita&#8217;.</p>
<p>2.2 La censura proposta e&#8217; relativa alla violazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. con riguardo ai principi posti in materia di oneri condominiali dalla Legge n. 392 del 1978, articolo 9 nonche&#8217; deduce vizi di motivazione. Ritiene il ricorrente che il contenuto del telegramma in questione non possa essere valutato come ricognizione di debito perche&#8217; &#8220;non era stata specificata l&#8217;intensione di pagare&#8221; e &#8220;non viene indicato l&#8217;importo del debito riconosciuto&#8221;.</p>
<p>Trattandosi di interpretazione di atti di parte, la censura di violazione di legge doveva riguardare la violazione dei canoni di interpretazione di cui all&#8217;articolo 1362 c.c. e segg.. La censura al riguardo e&#8217; carente, risultando l&#8217;altra, relativa al vizio di motivazione, oltre che inammissibile sotto il profilo di cui all&#8217;articolo 366-bis c.p.c., perche&#8217; del tutto mancante del necessario momento di sintesi, anche infondata.</p>
<p>Occorre osservare, infatti, che la Corte di merito sul punto ha ampiamente ed adeguatamente motivato, non solo sulla base della interpretazione letterale del telegramma, ma anche tenendo conto del comportamento delle parti. La Corte, infatti, ha rilevato che, all&#8217;esito della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, era intervenuto il telegramma in questione, nel quale era espressa la chiara volonta&#8217; del ricorrente di fissare un incontro non per discutere della questione, ma &#8220;per il pagamento delle quote condominiali arretrate&#8221;. Di qui, la ritenuta volonta&#8217; di adempiere alla propria obbligazione, derivante, nel suo importo, dal contenuto univoco della pregressa corrispondenza. Infondata e&#8217; anche la censura, avanzata nella prima parte del secondo motivo, con la quale si deduce che, anche in presenza di riconoscimento di debito, quest&#8217;ultimo sarebbe inesigibile per non essere stata soddisfatta la richiesta avanzata Legge n. 392 del 1988, ex articolo 9. Tale ricostruzione non solo non e&#8217; fondata su alcuna norma, ma appare anche contraria ai principi generali in materia. La visione degli atti posti a fondamento del debito e&#8217; chiaramente funzionale al riconoscimento del debito, che, se viene comunque effettuato, non puo&#8217; che prescindere, nei suoi effetti, da tale verifica. Sicche&#8217;, anche sul piano logico, l&#8217;inesigibilita&#8217;, sotto il profilo dedotto, di un debito gia&#8217; riconosciuto appare del tutto estranea alla fattispecie, pure complessa, in esame.</p>
<p>2.3 Il rigetto del secondo motivo determina l&#8217;assorbimento (e comunque il rigetto) del primo e del terzo, che presuppongono &#8211; come si e&#8217; detto &#8211; che il riconoscimento di debito non sia intervenuto, posto che tale riconoscimento determina l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova e rende comunque ininfluente la mancata messa a disposizione dei riparti di spesa e delle relative delibere di approvazione.</p>
<p>3. Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.T.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille/00) euro per compensi e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 2049</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-29-gennaio-2013-n-2049/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomino]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo nei pagamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'Assemblea delibera dei lavori, il condomino può non pagare in attesa dell'evoluzione delle vicende contrattuali tra condominio ed appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31676/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4210/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
Preliminarmente la Corte fa presente che e&#8217; pervenuta in cancelleria un atto di rinuncia non firmata da parte ricorrente personalmente;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>La Corte di appello di Roma con sentenza 5 ottobre 2005 ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Tivoli nel novembre 2002, con la quale era stata respinta l&#8217;opposizione della condomina (OMISSIS) avverso l&#8217;ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio (OMISSIS), nel 1998.</p>
<p>Oltre a dolersi della condanna alle spese, la (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2006.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va dato atto che e&#8217; pervenuto in cancelleria (pot 16816 del 5 nov. 2012) un fax non firmato nel quale si legge che la ricorrente (OMISSIS) dichiarava di rinunciare al procedimento e di aver revocato il mandato al proprio difensore.</p>
<p>Di tale documento non si puo&#8217; tener conto sia per le carenze formali (difetto di sottoscrizione), sia perche&#8217; il giudizio di cassazione e&#8217; retto da impulso officioso, sicche&#8217; in esso, in mancanza di rituale rinuncia, non ha rilevanza neppure la revoca del mandato al difensore.</p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2733 c.c. e articolo 231 c.p.c. e vizi di motivazione.</p>
<p>Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza di risoluzione del contratto di appalto, intercorso con un&#8217;impresa edile, dal quale nasceva il debito del Condominio e quindi quello della (OMISSIS).</p>
<p>La (OMISSIS) sostiene che la restituzione di somme imposta all&#8217;appaltatore a seguito della risoluzione del contratto aveva fatto si che il Condominio era divenuto addirittura creditore dell&#8217;impresa e sembra ipotizzare che da cio&#8217; conseguirebbe la estinzione del debito fatto valere dal Condominio con l&#8217;ingiunzione.</p>
<p>Con il secondo motivo la (OMISSIS) denuncia violazione dell&#8217;articolo 1188 c.c. e vizi di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei pagamenti diretti effettuati all&#8217;appaltatore verso il quale la condomina era debitrice solidale.</p>
<p>Le censure non hanno pregio.</p>
<p>La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l&#8217;obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.</p>
<p>Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.</p>
<p>Il condomino non puo&#8217; ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell&#8217;evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell&#8217;adempimento.</p>
<p>Deve invece adempiere all&#8217;obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgera&#8217; eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l&#8217;esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui.</p>
<p>E&#8217; quindi vano dedurre che il pagamento sia stato effettuato ad un terzo.</p>
<p>In proposito vale osservare in primo luogo che non risulta specificamente che il creditore abbia ratificato cio&#8217; o abbia approfittato di questo versamento (articolo 1188 c.c.); su questi profili il ricorso sorvola, in quanto si limita a dedurre che vi sia stato versamento e successivo riaccredito, senza puntualizzare e dimostrare la volonta&#8217; del Condominio di beneficiarne, rinunciando alle pretese di puntuale pagamento fatte valere con l&#8217;ingiunzione per cui qui e&#8217; causa.</p>
<p>In secondo luogo si rileva che si opererebbe altrimenti una sottrazione all&#8217;amministrazione condominiale &#8211; e al corrispondente obbligo -, che e&#8217; gestione piu&#8217; complessa di quanto rappresentato dalla singola partita debitoria del Condominio cui la ricorrente si riferisce.</p>
<p>Va inoltre notato che nel caso di specie non risulta neppure che sia stato opposto in compensazione al Condominio il credito da suddivisione dell&#8217;avanzo comunicato nel 2003 dall&#8217;amministratore.</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.</p>
<p>Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita&#8217; difensiva dell&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19633-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d&#8217;assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.</p>
<p>Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell&#8217;ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d&#8217;ingresso non era stata mai approvata dall&#8217;assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l&#8217;argomento fosse all&#8217;ordine del giorno; che la spesa relativa all&#8217;ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l&#8217;avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all&#8217;amministratore, peraltro non iscritto nell&#8217;albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell&#8217;esercizio 1993/94.</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione.</p>
<p>Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l&#8217;opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all&#8217;assemblea del 30 settembre 1993, sicche&#8217; le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l&#8217;ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.</p>
<p>Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l&#8217;opposizione al decreto che confermava.</p>
<p>Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all&#8217;assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell&#8217;amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all&#8217;assemblea condominiale e&#8217; causa di annullabilita&#8217; e non di nullita&#8217; della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia&#8217; in epoca prossima all&#8217;ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.</p>
<p>Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita&#8217; della delibera ed escludevano che quelli con l&#8217;opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita&#8217;.</p>
<p>In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto; l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell&#8217;amministratore puo&#8217; avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e&#8217; rimessa alla libera contrattazione.</p>
<p>Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita&#8217; della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l&#8217;esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche&#8217; ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l&#8217;opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell&#8217;articolo 1130 c.c., n. 3 e dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell&#8217;amministratore il quale in tale ipotesi e&#8217; legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea che invece e&#8217; richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.</p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche&#8217;, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell&#8217;avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l&#8217;atto di opposizione.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche&#8217; articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita&#8217; e/o annullabilita&#8217; della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.</p>
<p>Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell&#8217;assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia&#8217; gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell&#8217;ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell&#8217;amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita&#8217; della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche&#8217; si richiedevano interessi dalla data dell&#8217;assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita&#8217; a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita&#8217;. Censura ancora l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.</p>
<p>Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.</p>
<p>1.3. &#8211; I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita&#8217; della delibera sulla quale si era fondata l&#8217;ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita&#8217; della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto, cosi&#8217; instando per l&#8217;accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l&#8217;oggetto del giudizio, mentre l&#8217;efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell&#8217;esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e&#8217; stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell&#8217;assemblea non puo&#8217; comportare nullita&#8217;, cosi&#8217; come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita&#8217; e non da nullita&#8217; i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.</p>
<p>Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e&#8217; dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D&#8217;altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta&#8217; esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita&#8217; nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto (S.U. 4806/2005).</p>
<p>Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita&#8217; della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell&#8217;opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l&#8217;invalidita&#8217; delle delibere impugnate.</p>
<p>Va ancora considerato che l&#8217;assemblea, che nell&#8217;ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell&#8217;articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va osservato che: a) la tempestivita&#8217; o meno dell&#8217;impugnativa prevista dall&#8217;articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sono ragioni di annullabilita&#8217; della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita&#8217; la scelta della persona dell&#8217;amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti &#8211; a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo&#8217; essere denunciato in sede di legittimita&#8217;. Per quel che concerne la pulizia delle scale &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto.</p>
<p>Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici &#8211; dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti &#8211; l&#8217;hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d&#8217;ufficio, l&#8217;articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.</p>
<p>In primo luogo, deve ritenersi che con l&#8217;opposizione &#8211; che peraltro non e&#8217; un mezzo di gravame &#8211; erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l&#8217;affermata genericita&#8217; era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio&#8217; posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e&#8217; evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e&#8217; il soggetto interessato a fare valere l&#8217;immediata esigibilita&#8217; della prestazione e, dall&#8217;altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l&#8217;articolo 1186 cod. civ..</p>
<p>Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e&#8217; detto (cioe&#8217; per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e&#8217; detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 14 novembre 2012, n. 19938</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali essere impugnato con successo se la delibera che è alla base è stata sospesa dal giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29626 del 28 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di pace di Roma su richiesta del Condominio di (OMISSIS), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 823,88, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione del terrazzo e dell&#8217;androne condominiali, risultante dallo stato di riparto approvato nell&#8217;assemblea del 14 maggio 2001.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la (OMISSIS) ha dedotto che la delibera dell&#8217;assemblea condominiale che aveva autorizzato la spesa ed il piano di riparto era da ritenere invalida, perche&#8217; non preceduta dall&#8217;invio dell&#8217;avviso di convocazione e non seguita dalla spedizione di copia del deliberato dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Nella resistenza del Condominio, l&#8217;adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 28 giugno 2005, ha rigettato l&#8217;opposizione, sul rilievo che l&#8217;opponente non aveva dato conto di alcun provvedimento di sospensione dell&#8217;esecuzione della deliberazione condominiale emesso da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria presso la quale pendeva il giudizio di impugnazione della medesima, ed attesa l&#8217;ininfluenza dell&#8217;esame delle dedotte questioni di merito, potendo l&#8217;esito sulla validita&#8217; della delibera incidere soltanto sull&#8217;eventuale diritto della condomina a ripetere quanto versato.</p>
<p>2. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2006, sulla base di un unico motivo.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., degli articoli 3, 24 e 111 Cost., degli articoli 34, 112 e 342 cod. proc. civ., nonche&#8217; inesistenza e radicale contraddittorieta&#8217; della motivazione. Poiche&#8217; la delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 14 maggio 2001, che ha approvato lo stato riparto, sarebbe invalida per la mancata convocazione della condomina (OMISSIS), come del resto poi riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6129 del 15 marzo 2006, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile e priva di efficacia probatoria detta delibera e, quindi, sfornito di adeguata dimostrazione il presunto credito per oneri condominiali vantato dal Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>E&#8217; esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioe&#8217;, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).</p>
<p>In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita&#8217;, essendo questa attivita&#8217; riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).</p>
<p>Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla (OMISSIS), il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l&#8217;opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.</p>
<p>Sennonche&#8217;, proponendo il ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha dimostrato &#8211; attraverso idonea produzione documentale &#8211; che, nella pendenza del termine per l&#8217;impugnazione, e&#8217; sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall&#8217;assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.</p>
<p>Ritiene il Collegio che se al giudice dell&#8217;impugnazione della delibera condominiale e&#8217; dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 2, l&#8217;esecuzione della delibera, con cio&#8217; determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l&#8217;impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l&#8217;invalidita&#8217; della delibera assembleare. Ne&#8217; e&#8217; a cio&#8217; di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacche&#8217; detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtu&#8217; della sua intrinseca imperativita&#8217;, esplica un&#8217;efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui e&#8217; stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).</p>
<p>Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l&#8217;esecuzione del provvedimento dell&#8217;assemblea condominiale sospesa dal giudice dell&#8217;impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorche&#8217; non ancora passata in giudicato, dichiarato l&#8217;invalidita&#8217; della delibera.</p>
<p>Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell&#8217;impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Il divieto dell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell&#8217;efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.</p>
<p>Tale soluzione &#8211; che si pone sulla scia dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) &#8211; si giustifica perche&#8217; la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell&#8217;articolo 372 cod. proc. civ. (nullita&#8217; della sentenza impugnata; ammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso), ma abbia un&#8217;incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.</p>
<p>Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un&#8217;azione di ripetizione dell&#8217;indebito.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza impugnata e&#8217; cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, la decidera&#8217; facendo applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 16 aprile 2012 n. 5985</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-16-aprile-2012-n-5985/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 17:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[appellabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza resa secondo equità]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti per proporre appello avverso una sentenza resa secondo equità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3768/2011 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell&#8217;Avvocato TURCO IGOR, rappresentato e difeso dagli Avvocati SALVATORE PERRUCCIO, LO DICO GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>T.B. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 814/2010 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 28/06/2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2012 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 dicembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ.: &#8221; T.B. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, il Condominio di via (OMISSIS), proponendo opposizione al decreto-ingiuntivo, emesso dallo stesso Giudice di pace, con cui egli era stato condannato al pagamento della somma di Euro 463,90, oltre accessori e spese, per il mancato pagamento della quota parte in ordine a lavori straordinari eseguiti dal Condominio sul lastrico solare e per lo spostamento di serbatoi idrici.</p>
<p>L&#8217;opponente lamentava invalidità della delibera assembleare, di approvazione del bilancio consuntivo, posta a fondamento dell&#8217;opposto decreto ingiuntivo, sulla base della considerazione per cui l&#8217;importo dei lavori risultava maggiorato rispetto a quello della delibera di approvazione del bilancio preventivo.</p>
<p>Nella resistenza del Condominio, l&#8217;adito Giudice di pace, con sentenza in data 5 marzo 2009, rigettò l&#8217;opposizione, rilevando che la eccepita invalidità della delibera assembleare avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione ai sensi dell&#8217;art. 1137 cod. civ..</p>
<p>Il Tribunale di Agrigento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2010, in riforma della impugnata pronuncia, appellata dal T., ha revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che nel giudizio di opposizione il Condominio non aveva fornito la prova nè della natura nè della effettiva realizzazione dei lavori, maggiori e diversi rispetto a quelli preventivati.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Condominio ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L&#8217;intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., commi 2 e 3, rilevando che la sentenza impugnata non era appellabile per il motivo accolto dal Tribunale.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>Nella specie la sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, essendo controversa la debenza di spese condominiali richieste in misura inferiore a quella massima prevista per il giudizio di equità.</p>
<p>Dall&#8217;assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell&#8217;ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l&#8217;unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, se si esclude la revocazione per motivi ordinari è l&#8217;appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell&#8217;art. 339 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3^, 4 giugno 2007, n. 13019; Cass., Sez. 3^, 24 aprile 2008, n. 10774 e n. 10775). Ai sensi dell&#8217;art. 339 c.p.c., comma 3, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.</p>
<p>Erroneamente il Tribunale ha accolto l&#8217;appello, nonostante l&#8217;unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori assuntivamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui all&#8217;art. 339 cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>Per effetto dell&#8217;accoglimento del primo motivo resta assorbito l&#8217;esame delle ulteriori doglianze. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;</p>
<p>che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, stante l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello;</p>
<p>che le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna, l&#8217;intimato al rimborso delle spese processuali del grado di appello e del grado di cassazione, liquidate, le prime, in complessivi Euro 700, di cui Euro 350 per onorari ed Euro 250 per diritti, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e le altre in complessivi Euro 700, di cui Euro 500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile &#8211; 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 10 agosto 2012 n. 14420</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente - Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere - Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I. D&#8217;ESTE 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRACHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DI CARLO MAURIZIO, come da procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. VIA (OMISSIS), Z.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 12224/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato CARUGNO Giuseppe Nerio, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato PETRACHI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e che deposita nota spese;<br />
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; L&#8217;architetto Z. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo dal giudice di pace di Roma nei confronti del Condominio oggi intimato per l&#8217;importo complessivo di Euro 1.369,24, oltre interessi legali in relazione al pagamento della fattura emessa il (OMISSIS) e relativa al contratto stipulato dal Condominio in data 8 maggio 2000.</p>
<p>2. &#8211; Il condominio si opponeva a tale pretesa, deducendo l&#8217;inesatto adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale assunta dall&#8217;architetto e la violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza, invocando l&#8217;art. 1360 c.c..</p>
<p>3. &#8211; Il giudice di pace di Roma accoglieva l&#8217;opposizione e dichiarava non provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo con la revoca del medesimo e condanna al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>4. &#8211; Il professionista impugnava la sentenza. Il Tribunale di Roma accoglieva l&#8217;appello e rigettava l&#8217;opposizione del Condominio, compensando per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>5.-Il ricorrente impugna la sentenza nella sua qualità di condomino del condominio ed articola quattro motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.1 motivi di ricorso.</p>
<p>1.1 &#8211; Col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè insufficiente motivazione. L&#8217;architetto Z. depositava in appello tre nuovi documenti in relazione ai quali la difesa del Condominio eccepiva la tardività. Il Tribunale riteneva possibile la produzione, senza tener conto che non veniva addotta alcuna ragione per la tardiva produzione e senza motivare sulla indispensabilità della stessa. Al riguardo, il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: A) &#8220;vero che nel giudizio d&#8217;appello, l&#8217;art. 345 c.p.c. non consente il deposito di nuovi documenti salvo che non venga dedotta e provata l&#8217;impossibilità di tempestiva produzione in primo grado o che il giudice di merito non ritenga con motivazione congrua e logica assolutamente indispensabili ai fini del decidere&#8221;; B) &#8220;vero che il tribunale non poteva porre a fondamento della sua decisione mezzi di prova depositati in appello, senza motivare sulla loro indispensabilità ai fini del decidere, ovvero riconoscendo che la parte aveva provato l&#8217;impossibilità di depositarli in primo grado&#8221;.</p>
<p>1.2 &#8211; Col secondo motivo parte ricorrente lamenta: &#8220;vizio di motivazione e carenza istruttoria, nonchè violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. &#8211; art. 118 disp. att. c.p.c. per non aver il giudice dell&#8217;appello chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto provato il credito senza considerare i profili di negligenza denunciati dal Condominio quanto alla tempestiva informazione sullo stato dei lavori e quanto alla emissione degli stati di avanzamento mensili dei lavori. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;vero è che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove ritualmente offerte dalle parti, valutarle secondo il suo prudente apprezzamento motivando la sentenza ed indicando i principi di diritto applicati&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; Col terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza istruttoria, nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (l&#8217;aver l&#8217;architetto adempiuto diligentemente tutti gli obblighi del suo mandato professionale).</p>
<p>Al riguardo formula il seguente quesito di diritto: &#8220;vero è che il giudice deve osservare il principio della disponibilità delle prove ritualmente offerte dalle parti, nel senso che ha l&#8217;obbligo di esaminarle e porle a fondamento della sua decisione motivandola indicando principi di diritto applicati&#8221;.</p>
<p>2.4 &#8211; Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116, 189 e 321 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo relativo all&#8217;incompleto negligente adempimento da parte dell&#8217;architetto a tutti gli obblighi del suo mandato professionale. Al riguardo conclude col seguente quesito di diritto: vero è che il giudice deve rispettare il principio dell&#8217;onere della prova a carico di chi agisce e valutarle secondo il suo prudente appressamento motivando la sentenza e indicando i principi di diritto applicati.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va rigettato.</p>
<p>3.1 &#8211; Occorre in primo luogo e in via generale osservare che il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell&#8217;art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal decreto legislativo 2006 n. 40. In particolare, l&#8217;art. 366 bis c.p.c. (inserito dal citato D.Lgs., art. 6) prevede che nei casi previsti dall&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c l&#8217;illustrazione di ciascun motivo &#8220;si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto&#8221; e nel caso di cui al 5 con la &#8220;chiara indicazione del fatto controverso&#8221;.</p>
<p>E&#8217; dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. la previsione dell&#8217;indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell&#8217;enucleazione della chiara indicazione del &#8220;fatto controverso&#8221; per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità. Tale previsione risponde all&#8217;esigenza di soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l&#8217;&#8221;asse portante&#8221; della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l&#8217;enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l&#8217;investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).</p>
<p>Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all&#8217;impugnazione (SU 2007 n. 14235).</p>
<p>In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta &#8211; negativa od affermativa &#8211; che ad esso si dia, discenda in modo univoco l&#8217;accoglimento od il rigetto del gravame.</p>
<p>Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l&#8217;omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all&#8217;art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all&#8217;esito della completa lettura della illustrazione e dell&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). L&#8217;appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l&#8217;illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l&#8217;errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).</p>
<p>3.2 &#8211; Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.</p>
<p>Con tutti e quattro i motivi vengono avanzate denunce di violazione di legge e di vizio di motivazione.</p>
<p>Quanto alle denunce di violazione e di falsa applicazione di norme, i quesiti, pure proposti, risultano generici e non specifici, risolvendosi in un astratto interpello alla Corte, senza alcun specifico attaglio alla decisione impugnata.</p>
<p>Sicchè sotto tale profilo tutte le censure così articolate risultano inammissibili.</p>
<p>Anche le censure relative al vizio di motivazione risultano non del tutto adeguate rispetto ai requisiti elaborati dalla Corte, ma il Collegio ritiene che nell&#8217;ambito di ciascun motivo sia enucleabile il fatto controverso, peraltro anche sinteticamente, anche se genericamente, riportato nella rubrica del motivo.</p>
<p>Ma nessuna delle indicate censure coglie nel segno, posto che la motivazione del giudice di appello, sia pure estremamente stringata e chiaramente ritagliata sull&#8217;impugnazione proposta, risulta adeguata e priva dei vizi denunciati.</p>
<p>Al riguardo è opportuno rilevare quanto segue con riguardo a ciascun motivo, riportando di seguito la motivazione della decisione impugnata: &#8220;Va rilevato che l&#8217;appellante ha adeguatamente provato di aver svolto l&#8217;incarico affidatogli dall&#8217;appellato, mentre, non solo quest&#8217;ultimo non ha adeguatamente dimostrato l&#8217;esistenza di una violazione dell&#8217;obbligo di diligenza da parte del professionista, ma le risultane istruttorie acquisite sembrano escluderne la sussistenza. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta in maniera esauriente come l&#8217;appellante abbia costantemente seguito l&#8217;andamento dei lavori, provvedendo di volta in volta ad effettuare i rilievi alla ditta appaltatrice e a partecipare agli incontri, onde porre in grado il condominio di adottare decisioni che erano di sua competenza. Nè, per sostenere il contrario, appare determinante il rilievo di una asserita tardività di intervento del direttore dei lavori per far rilevare il mancato rispetto del termine da parte dell&#8217;appaltatore, sul perchè un ordine di servigio sarebbe stato tardivamente emesso. Ciò vale in particolare con riferimento al contestato ritardo nell&#8217;istallazione del sistema di allarme, che doveva essere apposto ai ponteggi, perchè conforme all&#8217;esperienza appare la condotta del professionista che ha ritenuto di emettere (invito formale a rispettare quanto contrattualmente previsto all&#8217;appaltatore, allorchè lo stato di avanzamento del ponteggio rendeva effettivamente utile il posizionamento dell&#8217;impianto. Al riguardo, inoltre;, non è superfluo rilevare che spetta al professionista, in difetto di specifiche previsioni, stabilire le modalità con le quali deve intervenire per portare a termine il suo incarico. Ugualmente nessun addebito sembra potersi formulare al professionista in relazione all&#8217;obbligo di informare periodicamente il condominio circa l&#8217;andamento dei lavori. Dagli atti emerge, infatti, che il professionista ha tenuto costantemente informato il condominio e che ha altresì provveduto ad emettere i SAL, mentre la documentazione acquisita, induce ad escludere il condominio non ne abbia avuto conoscenza prima del giudizio. In presenza di tale risultanze processuali e in difetto di più precisi elementi di prova in ordine all&#8217;esistenza di una condotta negligente dall&#8217;appellante il gravame deve essere accolto.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello, quanto alla documentazione prodotta in appello, pur ritenendola ammissibile, non la pone esplicitamente a fondamento della sua decisione, per quanto risulta dalla riportata motivazione.</p>
<p>Il ricorrente deduce nel primo motivo che sarebbero stati depositati nel fascicolo d&#8217;appello tre nuovi documenti, così descritti: una lettera datata 12.04.01 inviata dalla ditta AGECO all&#8217;amministratore del condominio ricorrente e all&#8217;architetto su un filo, una ulteriore lettera prima di data inviata dalla medesima ditta AGECO e un&#8217;altra lettera datata 28.06.01. Null&#8217;altro il ricorrente deduce per chiarire il contenuto di tali missive neanche nei restanti motivi. Sicchè il dedotto vizio di motivazione, che ha riguardo alla pretesa utilizzazione di documenti inammissibili perchè tardivamente proposti, risulta privo di autosufficienza ai fini della rilevanza del vizio denunciato.</p>
<p>I restanti motivi, che hanno riguardo a vizi di motivazione, pur apparendo rivolti a censurare carenze istruttorie e motivazionali riguardo alla vicenda che ha riguardato l&#8217;attività del professionista, non tengono conto specificamente delle valutazioni operate dal giudice dell&#8217;appello con riguardo alle violazioni agli obblighi di diligenza che lo stesso condominio ha indicato, quanto alla informativa sull&#8217;andamento dei lavori e alle prescrizioni in ordine ai sistemi d&#8217;allarme. Al riguardo, il giudice dell&#8217;appello ha chiarito che per quest&#8217;ultimo aspetto l&#8217;eventuale ritardo, tenuto conto dello stato di esecuzione del ponteggio, non poteva costituire di per sè un inadempimento all&#8217;incarico ricevuto e ha affermato che risultava operata la necessaria informativa. Talchè, in definitiva, le censure si risolvono in una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del materiale probatorio a fronte di una decisione certamente sintetica, ma sufficiente ed adeguata, anche tenuto conto della specificità della vicenda, nella quale, per come afferma lo stesso ricorrente (ma non il giudice dell&#8217;appello) sarebbero intervenute dimissioni non ritirate da parte dell&#8217;architetto in data anteriore a quelle relative ad alcuni dei fatti posti a fondamento della dedotta negligenza.</p>
<p>4. Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012.</p>
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