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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Decoro Architettonico</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10048</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-24-aprile-2013-n-10048/</link>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto]]></category>
		<category><![CDATA[aspetto achitettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[statica]]></category>

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		<description><![CDATA[Che differenza c'è tra aspetto architettonico e decoro architettonico? Quali regole deve rispettare chi sopraelevi ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10043-2007 proposto da:</p>
<p>COND. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) CF. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS) per proc. spec. del 28/4/08 rep.n. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il tribunale di Udine con sentenza n. 968/2004, in accoglimento della domanda posposta dal Condominio (OMISSIS), condannava il convenuto, il condomino (OMISSIS), alla demolizione del corpo di fabbrica che egli aveva realizzato sulla terrazza del proprio appartamento sito all&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale, nonche&#8217; al risarcimenti dei danni.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS) che ne chiedeva la riforma deducendo che l&#8217;opera in questione, era stata autorizzata dall&#8217;assemblea del condominio e che inoltre essa non aveva comportato alcun pregiudizio all&#8217;equilibrio estetico e geometrico &#8211; come ritenuto dal tribunale &#8211; dell&#8217;edificio condominiale. Resisteva il Condominio e l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Trieste con sentenza n. 101/06 depositata in data 27.02.2006, accoglieva il proposto gravame del (OMISSIS) rigettando, per l&#8217;effetto, la domanda formulata dal condominio. Riteneva la corte che la domanda da prendere in esame era solo quella relativa all&#8217;asserita modifica dell&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio e non anche quella riguardante il preteso depauperamento &#8211; in danno degli altri condomini &#8211; della residua cubatura afferente l&#8217;intero edificio condominiale, trattandosi di domanda in precedenza mai ritualmente formulata. Dopo aver distinto l&#8217;aspetto architettonico dal decoro arcitettonico, riteneva poi che la nuova struttura realizzata dal (OMISSIS) sulla sua terrazza, pur se aveva comportato una inevitabile alterazione delle linee e della struttura caratterizzanti l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, ne aveva pero&#8217; senz&#8217;altro rispettato lo stile arcitettonico per cui il nuovo manufatto &#8220;non costituiva una stonatura&#8221; rispetto all&#8217;unitarieta&#8217; dell&#8217;edificio stesso. Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di 2 mezzi; l&#8217;intimato (OMISSIS) non ha svolto difese, ma ha nominato un difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c.. Osserva che la corte territoriale ha distinto il concetto di aspetto architettonico da quella di decoro architettonico dell&#8217;edificio condominiale. Il primo sarebbe costituito dallo &#8220;stile architettonico dell&#8217;edificio&#8221;, mentre il decoro consisterebbe nell&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture dell&#8217;edificio che ne formano una determinata armonica fisionomia. Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che l&#8217;opera realizzata dal (OMISSIS), pur alterando il decorso architettonico, avesse comunque rispettato lo stile architettonico dell&#8217;edificio, per cui la stessa doveva ritenersi consentita. Il ricorrente sottolinea a questo riguardo l&#8217;evidente illogicita&#8217; del ragionamento del giudicante:&#8230; &#8220;in base a questo il singolo condominio potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche vera e propria bruttura dal punto di vista estetico, violando e svilendo l&#8217;armonia dell&#8217;edificio, alla sola condizione che tale bruttura sia realizzata seguendo il medesimo stile architettonico che e&#8217; stato utilizzato nella realizzazione dell&#8217;edificio&#8221;.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata.</p>
<p>Appare infatti incongrua con riferimento alle norme di legge richiamate, l&#8217;affermazione della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l&#8217;ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, cioe&#8217; &#8220;l&#8217;insieme e le linee della strutture dell&#8217;edificio con i quali l&#8217;originario progettista intese caratterizzare l&#8217;insieme dell&#8217;edificio, imprimendogli una determinata fisionomia&#8221;&#8230;.; ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio (&#8220;&#8230; ha rispettato senz&#8217;altro lo stile architettonico dell&#8217;intero edificio condominiale, e, al di la&#8217; di possibili (ed inevitabili) lievi differenze nella colorazione del muro esterno, non costituisce di certo una stonatura rispetto all&#8217;insieme&#8230;&#8221;. Invero la nozione di aspetto architettonico di cui all&#8217;articolo 1127 c.c., non coincide con quella di decoro di cui all&#8217;articolo 1120 c.c. (che e&#8217; piu&#8217; restrittiva): l&#8217;intervento edificatorio quindi dev&#8217;essere decoroso (rispetto allo stile dell&#8217;edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarita&#8217; impressa dal progettista. In altre parole nella fattispecie in esame, non e&#8217; chiaro se l&#8217;aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro arcitettonico riscontrato. E&#8217; vero che i due concetti esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso, l&#8217;uno non puo&#8217; prescindere dall&#8217;altro: trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell&#8217;originario terrazzo dell&#8217;ultimo piano &#8211; dunque ben visibile dall&#8217;esterno &#8211; che e&#8217; stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell&#8217;intero stabile. Ovviamente occorre stabilire, se nella fattispecie, tutto cio&#8217; si sia tradotto in un apprezzabile &#8220;pregiudizio&#8221; all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217; edificio condominiale nel suo insieme, cosi&#8217; come recita l&#8217;articolo 1127 c.c.. Non appare inutile rammentare che, secondo questa S.C. &#8220;in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (articolo 1127 c.c., comma 3), all&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio, e, quanto alle innovazioni (articolo 1120 c.c., comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell&#8217;edificio, sicche&#8217; l&#8217;adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell&#8217;aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cass. n. 1025 del 22/01/2004).</p>
<p>Passando al il secondo motivo, con esso il Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e articolo 1102 c.c., con riferimento alla mancato esame della censura relativa al depauperamento della residua cubatura complessiva in danno degli altri condomini conseguente alla costruzione del (OMISSIS) sul suo terrazzo. Non sarebbe vero che la domanda era stata irritualmente proposta: invero essa era stato avanzata nel corso del giudizio di primo grado e controparte ne aveva accettato il contraddittorio; lo stesso tribunale si era espressamente pronunciato su tale questione. La doglianza non ha pregio. Invero risulta dagli atti che la domanda in esame non era stata formulata con la citazione introduttiva e neanche se ne trova traccia in sede di precisazione delle conclusioni, in cui vi e&#8217; solo un generico richiamo all&#8217;atto di citazione.</p>
<p>Conclusivamente va rigettato il 2 motivo del ricorso; accolto il 1 motivo; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il 2 motivo del ricorso; accoglie il 1 motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa anche per le spese di spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Trieste.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1748</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando un regolamento ha natura contrattuale? Qual è la sua forza vincolante? Può proibire qualsiasi alterazione del decoro architettonico?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29810/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1202/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BARI, depositata il 19/12/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari pro Indiviso di dell&#8217;unita&#8217; immobiliare ubicata nell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), facente parte del piu&#8217; ampio complesso edilizio realizzato dalla (OMISSIS) &#8211; assumendo che (OMISSIS), proprietario di limitrofa costruzione con annesso giardino al n. 10 della stessa via (OMISSIS), aveva edificato parte di detto giardino in aderenza all&#8217;immobile di loro proprieta&#8217; sino all&#8217;altezza del lastrico solare, con cio&#8217; alterando il decoro architettonico del complesso edilizio, in violazione dell&#8217;articolo 1120 c.c., della normativa di cui al Regio Decreto n. 1165 del 1938, e del regolamento condominiale, nonche&#8217; costituendo una servitu&#8217; di veduta sul lastrico solare con lesione della loro servitu&#8217; di veduta sul giardino &#8211; convenivano lo stesso (OMISSIS) per condannare alla demolizione di quanto realizzato.</p>
<p>Nel contradditorio delle parti, espletata consulenza tecnica d&#8217;ufficio, l&#8217;adito Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea, condannando il convenuto alla demolizione dell&#8217;edificazione, oltre alle spese di lite.</p>
<p>2. &#8211; Sul gravame interposto da (OMISSIS), la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell&#8217;impugnazione per quanto di ragione, condannava l&#8217;appellante ad apporre sulla costruzione dal medesimo realizzata, al confine con il lastrico solare degli appellati, una barriera in vetro non trasparente o altro materiale alta metri 1,80 tale da non consentire l&#8217;inspicere ed il prospicere in alienum, rigettando per il resto la domanda proposta dalla (OMISSIS) e dai (OMISSIS).</p>
<p>Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale riteneva applicabile nella fattispecie l&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, sostenendo che &#8220;una dannosa alterazione del decoro&#8221; architettonico &#8220;puo&#8217; derivare non solo da un intervento su un bene comune, ma anche su unita&#8217; immobiliari di esclusiva appartenenza ad un condomino&#8221;. Cio&#8217;, secondo il giudice del gravame, assorbiva, &#8220;rendendone superfluo l&#8217;esame, il terzo motivo di appello con cui si denuncia che il tribunale avrebbe errato nel ritenere l&#8217;applicabilita&#8217; del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, articolo 208&#8243;, aggiungendo altresi&#8217; che sussisteva, in ogni caso, una &#8220;norma regolamentare che vieta le alterazioni del decoro dell&#8217;intero complesso di cui fanno parte le proprieta&#8217; singole delle parti in causa&#8221;, opponibile al (OMISSIS) in quanto sottoscrittore della &#8220;delibera di approvazione della disciplina regolamentare in questione&#8221;. La Corte distrettuale assumeva, quindi, che il decoro architettonico di un edificio non poteva essere valutato astrattamente &#8220;in base alla mera realizzazione progettuale del fabbricato senza alcuna considerazione della situazione reale, concretamente esistente al momento dell&#8217;intervento posto in essere dal singolo condomino&#8221;. Sicche&#8217;, era da reputarsi erronea la premessa che fondava la sentenza impugnata &#8211; e prima ancora la c.t.u. espletata in primo grado &#8211; circa la &#8220;irrilevanza dei manufatti in precedenza realizzati da altri partecipanti alla cosa comune in ordine alla verificazione dell&#8217;esistenza o meno della denunciata lesione del decoro architettonico del complesso edilizio&#8221;, cosi&#8217; da pervenire ad una &#8220;indagine a tal fine del tutto avulsa dalla realta&#8217; ed in netto contrasto con la medesima&#8221;. Ne conseguiva che, sulla scorta delle riproduzione fotografiche allegate alla c.t.u., era agevole rilevare che &#8220;il manufatto realizzato dal (OMISSIS) su parte del suo preesistente giardino, tenuto conto della condizione attuale del complesso edilizio del cui decoro si lamenta la lesione, si inserisce perfettamente nell&#8217;ambito del medesimo, non soltanto perche&#8217; riproduce analoghe strutture &#8230;, ma anche e soprattutto perche&#8217; presenta la stessa tipologia di immagine, di materiali, di finiture e di colorazioni dell&#8217;intero complesso, tanto da farne addirittura l&#8217;esatto pendant della proprieta&#8217; (OMISSIS) e degli altri appellati&#8221;. Con cio&#8217; veniva esclusa la lesione del decoro architettonico dell&#8217;edificio, &#8220;a meno di voler ritenere che costituisca alterazione dannosa una qualsivoglia opera nuova anche se conforme alla situazione preesistente&#8221;.</p>
<p>Inoltre, la Corte distrettuale, nell&#8217;ordinare il posizionamento di una barriera alta metri 1,80 al fine di non consentire la veduta del (OMISSIS) sul lastrico solare degli appellati, escludeva &#8211; contrariamente a quanto reputato dal primo giudice &#8211; che questi ultimi fossero titolari di una servitu&#8217; di affaccio sul giardino dell&#8217;appellante, non risultando la stessa negli atti di assegnazione degli alloggi, ne&#8217; potendo dirsi costituita per usucapione, tenuto conto del breve intervallo di tempo trascorso dall&#8217;immissione in possesso degli immobili.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a due motivi di censura.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di edilizia popolare ed economica e, segnatamente, del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, articolo 208, nonche&#8217; mancanza, insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione circa un punto decisivo della controversia e, segnatamente, sulla richiesta di demolizione conseguente alla violazione del citato articolo 208.</p>
<p>I ricorrenti evidenziano che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio avevano chiesto la demolizione del corpo di fabbrica realizzato dal (OMISSIS) per la violazione sia del regolamento del condominio, sia delle norme codicistiche in tema di tutela del decoro architettonico e sia del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 208, il quale ultimo, in materia di diritti ed obblighi dei singoli proprietari di alloggi assegnati dalle cooperative edilizie, vietava ai condomini, in assenza di consenso della P.A., di mutare dimensioni e struttura delle recinzioni delle aree a giardino in proprieta&#8217;, nonche&#8217; di eseguire costruzioni dalle quali potesse derivare una diminuzione di luce o visuale per i proprietari contigui. Tutte dette ragioni erano riconosciute dalla sentenza di primo grado, che, in motivazione, nel condividere le risultanze della c.t.u., affermava che le modificazioni apportate dal convenuto (OMISSIS) rappresentavano &#8220;una significativa variazione della tipologia architettonica dell&#8217;immobile e della struttura urbanistica dell&#8217;intero insediamento residenziale, in contrasto con il regolamento condominiale e con il Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165&#8243;. Inoltre, il Tribunale riconosceva la sussistenza di abusiva costituzione di servitu&#8217; di veduta, nonche&#8217; &#8220;la limitazione del diritto di affaccio degli attori sul preesistente giardino e la conseguente violazione della normativa di cui al citato Regio Decreto n. 1165 del 1938&#8243;.</p>
<p>Nel ricorso si soggiunge che l&#8217;appellante contestava l&#8217;applicabilita&#8217; del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 208, alle proprieta&#8217; esclusive ed essi appellati contrastavano specificamente sul punto l&#8217;impugnazione, della quale chiedevano il rigetto. Cio&#8217; nonostante, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado escludendo che la costruzione realizzata dal (OMISSIS) ledesse il decoro architettonico del complesso edilizio, in considerazione della condizione attuale in cui essa si inseriva, ma in tal modo pretermetteva del tutto che la demolizione era stata disposta dal Tribunale anche in base al predetto articolo 208, pur ritenuto applicabile alla fattispecie.</p>
<p>Inoltre, la stessa Corte ha &#8220;liquidato l&#8217;accertata diminuzione di visuale&#8221; adducendo l&#8217;inesistenza di una servitu&#8217; di veduta degli appellati sul giardino contiguo per non esser la stessa menzionata negli atti di assegnazione, ne&#8217; potendo risultare costituita per usucapione, stante l&#8217;insufficiente lasso temporale a tal fine trascorso dall&#8217;immissione negli immobili, ma senza tener conto che &#8220;il diritto alla luce ed alla visuale invocato dagli odierni ricorrenti&#8221; non atteneva ad una servitu&#8217; di affaccio, ma trovava fonte nell&#8217;anzidetto Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 208, quale normativa complessivamente richiamata anche dagli stessi atti di assegnazione in proprieta&#8217;. Peraltro, la diminuzione di luce e visuale, in violazione della citata disposizione, permarrebbe anche a fronte di quanto disposto dalla Corte di appello in ordine al posizionamento di una barriera alta metri 1,80.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Esso, infatti, non coglie la ratio decidendi, della sentenza impugnata, per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto applicabile nella fattispecie l&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, ritenendo cosi&#8217; &#8220;superfluo&#8221; l&#8217;esame in ordine alla applicabilita&#8217;, o meno, del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 208, (affermata invece dal giudice di prime cure), adducendo altresi&#8217; la sussistenza di una norma regolamentare, opponibile al (OMISSIS), di divieto delle alterazioni del decoro dell&#8217;edificio.</p>
<p>Con cio&#8217; la Corte territoriale ha escluso l&#8217;applicabilita&#8217; del citato r.d. n. 1165 in quanto la ritenuta operativita&#8217; della norma codicistica assorbiva ogni questione sulla postulata incidenza nella fattispecie di detto Regio Decreto, la&#8217; dove, inoltre, il decoro architettonico dell&#8217;edificio era regolato anche da norma convenzionale.</p>
<p>Sicche&#8217;, la censura dei ricorrenti si sarebbe dovuta indirizzare contro l&#8217;eventuale erroneita&#8217; di tale statuizione e, al tempo stesso, avrebbe dovuto addurre che, in luogo della applicazione dell&#8217;articolo 1120 c.c., fatta in sentenza, sussistevano le condizioni per l&#8217;applicazione del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 208.</p>
<p>Cio&#8217; e&#8217; invece assente nella doglianza in esame, la quale, cosi&#8217; come confezionata, mostra di disconoscere il l&#8217;alternativita&#8217;, e non gia&#8217; la coesistenza, del regime giuridico recato dalla normativa speciale di cui al citato r.d. con quello condominiale di cui alle norme del codice, fondandosi soltanto il primo sulla persistenza dello status di assegnatario (che viene meno con l&#8217;acquisto della proprieta&#8217;, a seguito della stipula del mutuo individuale: tra le altre, Cass., 26 luglio 2006, n. 17031); donde, anche l&#8217;intrinseca ed irrisolta contraddittorieta&#8217; del mezzo, che esprime non solo l&#8217;intenzione di censurare una supposta negata applicazione del Regio Decreto n. 1165 del 1938, articolo 203, senza prima aggredire funditus la statuita rilevanza dell&#8217;articolo 1120 c.c., e del regolamento condominiale, ma inoltre esibisce deduzioni volte ad evidenziare in capo ai ricorrenti un titolo proprietario (e non gia&#8217; di assegnatari) e ragioni fondate anche sulla regolamentazione del condominio dettata dal codice civile.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; denunciata la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 1138 cod. civ. in relazione all&#8217;articolo 1362 c.c. e ss., e, in generale, delle norme di legge in tema di condominio e dei principi di interpretazione dei contratti, nonche&#8217; mancanza, insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione circa un punto decisivo della controversia e, segnatamente, &#8220;sulla richiesta di demolizione conseguente alla violazione delle norme contenute nel regolamento condominiale di tipo contrattuale della (OMISSIS) s.r.l.&#8221;.</p>
<p>I ricorrenti rammentano di aver dedotto, in primo grado, la violazione delle norme del regolamento condominiale da parte del (OMISSIS) nell&#8217;erigere il contestato corpo di fabbrica e, segnatamente, dell&#8217;articolo 5 di detto regolamento (che vietava le variazioni dell&#8217;&#8221;assetto architettonico ed edilizio urbanistico dell&#8217;intero complesso cosi come realizzato&#8221;), dell&#8217;articolo 6 (che vietava la modifica dello &#8220;stato dei luoghi che possa alterare il decoro architettonico della propria unita&#8217; abitativa e dell&#8217;intero complesso&#8221;) e dell&#8217;articolo 7 (il quale stabiliva che opere e lavori da eseguirsi nelle singole unita&#8217; abitative &#8220;non potranno in alcun modo pregiudicare l&#8217;assetto generale, la struttura architettonica e decorativa del comprensorio e di ciascun comparto&#8221;). Pure tali ragioni erano riconosciute dal Tribunale, il quale assumeva che la variazione delle parti visibili della proprieta&#8217; esclusiva &#8220;non puo&#8217; che ripercuotersi ed alterare il ridetto assetto architettonico unitario con conseguente degrado del decoro dell&#8217;intero complesso&#8230; in contrasto con il regolamento condominiale&#8221;. Anche sul punto impugnava il (OMISSIS) ed essi odierni ricorrenti contrastavano specificatamente il gravame.</p>
<p>Cio&#8217; malgrado, la Corte territoriale si sarebbe arrestata a considerare la lesione del decoro architettonico nella sua accezione delineata dal codice civile (ed escludendola in ragione della condizione attuale del complesso edilizio rispetto alla quale era intervenuta l&#8217;innovazione), senza tener conto del regolamento condominiale della cooperativa (pur ritenuto operante nei confronti del (OMISSIS)) &#8220;che garantiva una tutela pattizia ben piu&#8217; intensa&#8221;, introducendo, in luogo del divieto di lesione del decoro architettonico, &#8220;quello ben piu&#8217; rigoroso di mutazione, oltre del decoro architettonico, espressamente previsto dall&#8217;articolo 6 del regolamento, anche dell&#8217;assetto architettonico ed edilizio urbanistico dell&#8217;intero complesso cosi&#8217; come realizzato (articolo 5)&#8221; e &#8220;dell&#8217;assetto generale della struttura architettonica e decorativa del comprensorio e di ciascun comparto (articolo 7)&#8221;, esprimendo.. concetti diversi da quelli del mero decoro dell&#8217;edificio, cosi&#8217; come, del resto, rilevato dallo stesso c.t.u. in primo grado.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; fondato.</p>
<p>La Corte territoriale ha incentrato la propria decisione unicamente sulla portata applicativa della norma di cui all&#8217;articolo 1120 c.c., richiamando in via del tutto generica l&#8217;esistenza di una normativa regolamentare (senza soffermarsi neppure sui relativi contenuti) di divieto di alterazione del decoro dell&#8217;intero complesso, senza spendere alcun argomento circa la rilevanza e l&#8217;operativita&#8217; di essa.</p>
<p>Tale insufficienza motivazionale, a fronte del rilievo esclusivo invece attribuito alla disciplina legale, urta, peraltro, con il principio secondo cui &#8220;in materia di condominio di edifici, l&#8217;autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell&#8217;interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprieta&#8217;, senza che rilevi che l&#8217;esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti comuni. Ne discende che legittimamente le norme di un regolamento di condominio &#8211; aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall&#8217;unico originario proprietario dell&#8217;edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini &#8211; possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione piu&#8217; rigorosa di quella accolta dall&#8217;articolo 1120 cod. civ., estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all&#8217;estetica, all&#8217;aspetto generale dell&#8217;edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva&#8221; (Cass., 6 ottobre 1999, n. 11121; ma anche Cass., 29 aprile 2005, n. 8883; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26468).</p>
<p>Cio&#8217;, dunque, imponendo al giudice del merito di esercitare appieno i suoi poteri di ermeneutica negoziale sulla regolamentazione convenzionale, ritualmente allegata, che si presenti rilevante nella fattispecie oggetto di cognizione.</p>
<p>3. &#8211; Va, dunque, respinto il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari, la quale si atterra&#8217; &#8211; nella delibazione della legittimita&#8217; o meno della immutazione dell&#8217;edificio operata dal (OMISSIS) &#8211; ai principi riportati sub 2.1., dovendo altresi&#8217; provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Bari, che provvedera&#8217; anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 giugno 2009 n. 14455</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>

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		<description><![CDATA[Il criterio per valutare il decoro architettonico coincide con il bello?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso n. 24570/04 r.g. proposto il 17 novembre 2004 da:</p>
<p>P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. &#8211; in persona del legale rappresentante &#8211; rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall&#8217;avv. DI LAURO Massimo del foro di Napoli, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n. 112, presso l&#8217;avv. DI LAURO Aldo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.P. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall&#8217;avv. CIANNELLA Sergio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fiume delle Perle, n. 11, presso l&#8217;avv. DE ANGELIS Rossella;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e</p>
<p>M.L. &#8211; rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall&#8217;avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l&#8217;avv. MARTUCCELLI Carlo;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonchè</p>
<p>M.V. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall&#8217;avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzioni, n. 9, presso l&#8217;avv. MARTUCCELLI Carlo;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e</p>
<p>G.M., M.F., MA.Lu. &#8211; elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Fedro, n. 4, presso gli avv.ti Vittorio, Patrizia, Claudia e ALONGI Flaviana;</p>
<p style="text-align: right;">- intimate -</p>
<p>nonchè</p>
<p>M.M. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p>M.E. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p>M.S. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p>MA.Se. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p>MA.Vi. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p>CO.Ma. &#8211; residente in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e</p>
<p>sul ricorso n. 953/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:</p>
<p>M.L. &#8211; rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall&#8217;avv. ALONI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l&#8217;avv. MARTUCCELLI Carlo;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine pace e C. &#8211; elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n, 112, presso l&#8217;avv. DI LAURO Aldo;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e</p>
<p>M.P. &#8211; elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA Barbara;</p>
<p>MA.Vi. &#8211; (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>nonchè</p>
<p>M.V., G.M., M.F., MA.Lu., M.M., M.E., M.S., MA.Se., MA.Vi., CO.Ma.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">e</p>
<p>sul ricorso n. 954/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:</p>
<p>M.V. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall&#8217;avv. ALONGI Vittorio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9, presso l&#8217;avv. MARTUCCELLI Carlo;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. &#8211; elettivamente domiciliati con il difensore avv. DI LAURO Massimo in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n. 112, presso l&#8217;avv. DI LAURO Aldo;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>M.P. &#8211; elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA Barbara;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p style="text-align: center;">nonchè</p>
<p>M.V., G.M., M.F., MA.Lu., M.M., M.E., M.S., MA.Se., MA.Vi.,CO.Ma.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Napoli 2404 del 15 luglio 2004 &#8211; notificata il 19 ottobre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’aprile 2009 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;<br />
uditi gl&#8217;avv. Massimo di Lauro per i ricorrenti principali, l&#8217;avv. ALONGI Vittorio per i ricorrenti incidentali e l&#8217;avv. CIANNELLA Sergio per il controricorrente M.P.;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato il 28 maggio 1990, M.G., in proprio e quale amministratore dei beni in comunione dei germani M. B., M.V., M.L. e M.M., premesso che unitamente ai fratelli era comproprietario nell&#8217;edificio in (OMISSIS), di vari cespiti sovrastanti un piano ammezzato, diviso in due distinte unità immobiliare, che affacciava con quattro finestre sulla via pubblica, e che da qualche settimana era stata realizzata una veranda per tutta la lunghezza delle finestre in alterazione del decoro architettonico del fabbricato ed in violazione delle distanze dalle vedute del piano sovrastante, convenne P.C. ed P.A., C. V., S.C. e S.R. e F. F., comproprietari di una delle unità immobiliari del piano ammezzato, e CO.Ma., proprietaria dell&#8217;altra, davanti al Tribunale di Napoli e domandò la declaratoria dell&#8217;illegittimità dell&#8217;opera realizzata e la condanna dei convenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.</p>
<p>Si costituirono in giudizio i convenuti, deducendo, la CO. M., di avere alienato il proprio immobile con rogito del (OMISSIS) alla s.n.c. &#8220;Da Ciro a S. Brigida dei Fratelli Nunzia e Vincenzo Pace&#8221;, ed i P., gli S., la C. e la F., nonchè la società Da Ciro a S. Brigida di Carmine Pace &amp; C., successivamente chiamata in causa, l&#8217;infondatezza delle pretese del M..</p>
<p>Con sentenza del 23 giugno 1999, il Tribunale rigettò le domande dell&#8217;attore e la decisione, gravata da M.G., in proprio e nella qualità, da M.L. e da G.M., M. F. e Ma.Lu., le ultime tre quali eredi di M. B., il 15 luglio 2004 venne riformata, previa riassunzione del giudizio nei confronti di Ma.Vi. e M.P., M.E., M.S. e Ma.Se., eredi del deceduto M.G., dalla Corte di appello di Napoli, che:</p>
<p>- dichiarò l&#8217;illegittimità della costruzione della veranda e della limitazione della veduta dai piani sovrastanti che ne era seguita e condannò i P., la C., gli S., la F. e la società Da Ciro a S. Brigida, nonchè M.V., M. M., M.E., M.S. e Ma.Se., all&#8217;abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, rappresentato da una balconata unica, sovrastata da una copertura in lamiera delle stesse dimensioni della superficie calpestabile;</p>
<p>rigettò la domanda degli appellanti di risarcimento del danno;</p>
<p>- condannò i P., la C., gli S., la F. e la società Da Ciro a S. Brigida, nonchè M.V., M. M., M.E., M.S. e Ma.Se., al pagamento dei due terzi delle spese dell&#8217;intero giudizio in favore dell&#8217;appellante M.P., quale erede di M.G., e di quelle del solo secondo grado in favore delle appellanti M. L., G.M. e M.L., M.F. e M. L..</p>
<p>Osservò il giudice di secondo grado che:</p>
<p>- da più di venti anni i vari balconi esistenti al primo piano (rectius: ammezzato) erano stati collegati tra loro mediante la costruzione di un&#8217;unica balconata, accessibile indifferentemente da uno qualsiasi dei vani &#8211; balcone, sovrastata da una copertura fuoriuscente rispetto al filo dei balconi dei piani superiori e sostenuta da cinque pilastrini che poggiavano sulla sottostante ringhiera della balconata;</p>
<p>- la trasformazione della balconata in una veranda, realizzata con strutture in alluminio e lastre trasparenti di lexan e caratterizzata da un colore bianco brillante, risaltante nettamente sulle superfici più opache degli intonaci dei fabbricati circostanti, aveva spezzato il ritmo e stravolto il decoro architettonico della facciata ottocentesca del fabbricato, eretto nel (OMISSIS) come convento della adiacente chiesa di (OMISSIS);</p>
<p>- la rilevanza del danno estetico al fabbricato ne rendeva implicito il danno economico ed aveva reso legittimo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione ex art. 1120 c.c.;</p>
<p>- il leggerissimo incremento dello sporto di copertura della veranda aveva violato le distanze imposte dall&#8217;art. 907 c.c., essendone derivata una ulteriore la limitazione della veduta dagli appartamenti soprastanti;</p>
<p>- era fondata l&#8217;eccezione dei convenuti di usucapione del diritto a mantenere l&#8217;unica balconata con soprastante copertura in lamiera, essendo rappresentata l&#8217;opera anche in un dipinto del 1956 e non essendo intervenuti nel ventennio atti utili all&#8217;interruzione del possesso;</p>
<p>- gli appellanti non avevano provato di avere subito un concreto danno in conseguenza della realizzazione della veranda e della limitazione della veduta dei loro immobili.</p>
<p>P.C. ed P.A., C.V., S. R. e S.C., F.F. e la società Da Ciro a Santa Brigida sono ricorsi con quattro motivi per la cassazione della sentenza; gli intimati M.P., M.L. e M.V. hanno resistito con controricorso, proponendo, gli ultimi due contestuali ricorsi incidentali; non hanno resistito gli altri intimati.</p>
<p>M.L. e M.V. hanno presentato al Presidente della seconda sezione civile della Corte, assegnataria dei ricorsi, istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite ed i ricorrenti principali e M.L. hanno depositato memorie, nonchè i primi anche documenti ex art. 372 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>A norma dell&#8217;art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza. Segue la declaratoria d&#8217;inammissibilità della richiesta al Presidente della sezione di rimessione della causa alle Sezioni Unite, poichè il potere di disporla su istanza di parte compete, ai sensi dell&#8217;art. 376 c.p.c., al Primo Presidente ed alla rimessione d&#8217;ufficio da parte di questo collegio osta la mancata specificazione delle questioni delle quali è asserita la complessità e novità.</p>
<p>Egualmente inammissibili vanno dichiarati, non essendo stati notificati e non potendone la notifica essere disposta in applicazione dell&#8217;art. 332 c.p.c., dopo il decorso dei termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c., i ricorsi incidentali proposti da M.L. nei confronti di M.V., M. F., Ma.Lu., M.M., M.E., M. S. e Ma.Se., di G.M. e di C. M. e da M.V. nei confronti di M.L., M. F., Ma.Lu., M.M., M.E., M. S. e Ma.Se., di G.M., di Ma.V. e di Co.Ma..</p>
<p>Infondate sono le eccezioni di entrambi i ricorrenti incidentali concernenti:</p>
<p>- l&#8217;acquiescenza della società Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. alla sentenza di appello, essendo stata la procura a marsine dei ricorso per cassazione rilasciata dalla diversa s.n.c. Ristorante Ciro S. Brigida;</p>
<p>- l&#8217;inammissibilità del ricorso della medesima società, perchè nella procura non è indicato nome della persona che l&#8217;ha conferita.</p>
<p>La procura speciale a margine od in calce ad un atto processuale, infatti, deve essere apprezzata con riferimento all&#8217;atto sul quale è apposta ed interpretata in relazione al suo contesto secondo i generali criteri ermeneutici desumibili dagli artt. 1367 c.c. e segg. e con il rispetto delle regole dettate dagli artt. 156 c.p.c. e segg..</p>
<p>Nel caso, in cui l&#8217;intestazione di una impugnazione od il suo testo rechino la corretta ed in equivoca specificazione della parte che l&#8217;abbia proposta, nessuna nullità, nè tanto meno inesistenza, dell&#8217;atto può conseguentemente derivare da una incompleta od imprecisa indicazione della medesima nella procura contestualmente conferita al difensore, salvo che da questa derivi una incertezza assoluta sul soggetto che l&#8217;abbia rilasciata o sulla identificabilità di esso con la parte impugnante.</p>
<p>Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l&#8217;idoneità della natura pubblica del registro delle imprese e l&#8217;opponibilità ai terzi dei fatti in esso registrati a colmare la mancanza dell&#8217;indicazione del nome del titolare della specifica funzione o carica spesa al fine del conferimento di una procura in rappresentanza della società, sempre che la relativa notizia sia iscritta nel registro medesimo (Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4810).</p>
<p>Ne consegue, quanto alla prima eccezione, che non può ritenersi passata in giudicato la sentenza di secondo grado nei confronti della società ricorrente &#8220;Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C.&#8221; in ragione del solo conferimento dello jus postulandi al suo difensore a margine del ricorso, correttamente intestato, con la più commerciale, ma non equivoca, denominazione &#8220;Ristorante Ciro S. Brigida&#8221;, e, quanto alla seconda, che l&#8217;inammissibilità del riscorso è esclusa dal deposito della certificazione camerale, attestante che all&#8217;epoca del conferimento della procura il sottoscrittore P. C. rivestiva la qualità di amministratore della medesima società.</p>
<p>Con il primo motivo, il ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., avendo condannato M. V., M.M., M.E., M.S. e M. S. all&#8217;abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè alla rifusione delle spese processuali in favore di G.M. e di M.P., M.L., M. F. e Ma.Lu., benchè l&#8217;appellante M.G. non avesse formulato nei loro confronti la relativa domanda.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;interesse necessario ad agire in giudizio si identifica in sede di impugnazione nell&#8217;utilità che dall&#8217;accoglimento delle censure può derivare alla parte che le propone e l&#8217;esistenza di esso è conseguentemente condizionato ad una soccombenza della medesima sui punti censurati, anche solo parziale, nel precedente grado del processo.</p>
<p>Il principio non trova deroga relativamente al vizio di extrapetizione, che è deducibile soltanto dalla parte in danno del quale si sia manifestato e, anche senza considerare l&#8217;evidente riconducibilità di quello lamentato alla categoria dell&#8217;errore materiale, non anche da quella che dalla pronuncia non risulti, o comunque non dimostri, di avere ricevuto un qualsiasi pregiudizio.</p>
<p>Con il secondo motivo, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn 3 e 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., non avendo partecipato al giudizio i condomini del fabbricato menzionati nel verbale di assemblea condominiale del (OMISSIS), prodotte in primo grado dalla società, benchè litisconsorti necessari nella controversia concernente l&#8217;usucapione da parte dei convenuti del &#8220;diritto a tenere la balconata predetta con la sovrastante copertura in lamiera&#8221;.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La sentenza ha espressamente evidenziato la proposizione della questioni di usucapione da parte dei convenuti in via di eccezione e, in coerenza con tale rilievo, ha accertato l&#8217;avvenuto acquisto del diritto da essi vantato in funzione e nei limiti del rigetto della domanda di riduzione in pristino proposta nei loro confronti.</p>
<p>Poichè, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, non sussiste un litisconsorzio necessario rispetto ad un accertamento che, in quanto meramente incidentale, è di per sè privo degli effetti del giudicato, nessun potere &#8211; dovere incombeva sul giudice di controllare d&#8217;ufficio il rispetto del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato, sui quali avrebbe inciso l&#8217;asserito diritto soltanto in caso di pronuncia in via principale (cfr.: Cass. civ. sez. 3^, sent. 3 novembre 2008, n. 26422; Cass. civ., sez. 2^, sent. 26 luglio 2006, n. 1727).</p>
<p>Con il terzo motivo, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1102 c.c, ed illogicità della motivazione, non avendo verificato se: a) l&#8217;innovazione insita nella anteriore trasformazione degli esistenti balconi in un&#8217;unica balconata, sovrastata da una tettoia in ferro zincato, e nel rivestimento dell&#8217;intero piano ammezzato con mattonelle di un colore diverso da quello, che caratterizzava il fabbricato nei piani superiori, avesse già inciso sulla composizione unitaria e sull&#8217;euritmia della facciata, che di per sè era priva di pregio architettonico, oltre che di quello storico impropriamente richiamato nella decisione; b) la veranda fosse idonea a cagionare al fabbricato un pregiudizio estetico suscettibile di apprezzabile valutazione economica, essendo la relativa motivazione apodittica e la circostanza contraddetta dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori: &#8220;non essendo in concreto dimostrato un nocumento economico&#8221;.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Quanto alla prima doglianza, giacchè ai fini della tutela prevista dall&#8217;art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), nè rileva che detto decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull&#8217;immobile (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 17 ottobre 2007, n. 21835), ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 agosto 2004, n. 17398; Cass. civ., sez. 2^, sent. 19 gennai 2005, n. 1076).</p>
<p>A tali principi, condivisibili e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si è conformata la decisione impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell&#8217;unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici.</p>
<p>Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all&#8217;elaborato del c.t.u. ed alle particolari considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell&#8217;idoneità dell&#8217;opera ad alterare significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell&#8217;erroneità della contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi come una sorta di completamento di una struttura già esistente, non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento.</p>
<p>Quanto alla seconda, poichè anche il giudizio espresso sulla particolare rilevanza del danno estetico, sul quale non incidono significativamente le considerazioni della sentenza relative all&#8217;interesse storico del fabbricato, attiene ad un apprezzamento, le cui argomentazioni si sottraggono a censura, e la desumibilità di un pregiudizio economico dalla gravita di quello estetico senza necessità di una specifica indagine è conforme ad un principio consolidatosi in sede di legittimità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 15 aprile 2002, n. 5417; Cass. civ., sez. 2^, sent. 7 febbraio 1998, n. 1297). Nè, essendo il pregiudizio da riferire all&#8217;intero fabbricato, il suo riconoscimento è contraddetto dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori in ragione della mancata dimostrazione in concreto di un danno ulteriore rispetto a quello risarcibile in forma specifica mediante la demolizione della veranda.</p>
<p>Con il quarto motivo, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 905 c.c., e artt. 61 e 115 c.p.c., avendo attribuito ad un leggerissimo incremento della copertura del balcone una ulteriore limitazione della veduta dei piani sovrastanti, benchè il c.t.u. avesse ammesso che la &#8220;veduta era rimasta la stessa&#8221;.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>La condanna all&#8217;abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, trova relativamente alla copertura del balcone una duplice ratio nella violazione dell&#8217;art. 1120 c.c., ed in quella dell&#8217;art. 905 c.c..</p>
<p>L&#8217;autonomia di ciascuna delle violazioni a giustificare la riduzione del leggerissimo incremento apportato allo sporto della copertura dell&#8217;originaria balconata esclude l&#8217;interesse alla doglianza relativa alla seconda una volta accertata con l&#8217;esame del terzo motivo di ricorso l&#8217;infondatezza di quella rivolta alla prima.</p>
<p>Il ricorso incidentale di M.L. censura la sentenza impugnata, con il motivo sub A), per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, non avendo delibato l&#8217;eccezione di acquiescenza degli appellati al gravame proposto da M.G., il cui fondamento aveva trovato conferma nell&#8217;omessa menzione di esso nella loro comparsa conclusionale.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su una domanda od una eccezione costituisce un vizio del procedimento che va denunciato, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4, come violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., e non, come in specie, sotto il profilo dell&#8217;omessa motivazione.</p>
<p>In ogni caso, avendo M.L. proposto autonomo appello avverso la decisione di primo grado, nessun obbligo di pronunciarsi sulla sua eccezione di acquiescenza dei convenuti alla sola impugnazione di M.G., sebbene da lui proposta anche nella qualità di amministrazione dei beni della comunione, gravava sul giudice di secondo grado, in quanto la pronuncia, stante la scindibilità delle cause dal lato attivo, non poteva incidere sul rapporto processuale da lei autonomamente e direttamente instaurato con gli appellati.</p>
<p>Con il motivo sub B), per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., e contraddittorietà della decisione, avendo escluso la legittimazione attiva di Ma.Vi., benchè fosse rimasta contumace e non avesse formulato la relativa eccezione.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>Non sussiste nè la legittimazione e nè l&#8217;interesse della ricorrente a far valere un vizio di extrapetizione rispetto ad una pronuncia su un rapporto al quale è rimasta estranea e dalla quale non ha subito, o dedotto di avere subito, alcun apprezzabile pregiudizio.</p>
<p>I ricorsi incidentali di M.L. e di M.V. censurano rispettivamente, con i motivi sub C) e sub A), la decisione impugnata per violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., avendo liquidato le spese del giudizio in favore dell&#8217;appellante M.P., quale erede di M.G., benchè quest&#8217;ultimo avesse agito in giudizio anche nella qualità di amministratore della comunione dei germani M.B., M.V., M.L. e M. M..</p>
<p>I motivi sono fondati.</p>
<p>M.G. aveva notificato l&#8217;atto di citazione e quello di appello, in proprio e nella qualità di amministratore dei beni della comunione dei fratelli ed in tale sua qualità aveva agito nel giudizio sino al suo decesso, dichiarato all&#8217;udienza del 23 novembre 2000. Ne consegue che, non potendo l&#8217;erede subentrare nel potere di rappresentanza conferito al suo dante causa, le spese maturate in favore del rappresentante della comunione sino alla sua morte, fatti salvi gli effetti del concorrente appello autonomamente proposto da M.L. e di G.M. e M.F. e M. L., quali eredi di M.B., andavano liquidate in favore dei partecipanti ad essa. Con i motivi rispettivamente sub D) e sub B), in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la decisione ritenuto in base alle sole risultanze della c.t.u., ampiamente confutate dagli appellanti, e di presunzioni non ammesse in tema di diritti immobiliari, che prima della costruzione della veranda vi fosse una balconata che senza soluzione di continuità interessava da oltre un ventennio tutti i vani occupati dalla società al piano ammezzato e che non andassero conseguentemente ripristinate le preesistenti finestre, nonostante la sentenza penale emessa nel giudizio a carico dei P. e di S.C. avesse accertato che i lavori di costruzione della veranda erano iniziati l&#8217;1 febbraio 1990 e l&#8217;abbattimento della precedente balconata per la realizzazione della veranda avesse avuto efficacia interruttiva del termine per l&#8217;usucapione.</p>
<p>Il motivo è in parte inammissibile ed in altra infondato.</p>
<p>E&#8217; inammissibile laddove non riporta le ampie confutazioni che sarebbero state rivolte nel giudizio di merito all&#8217;elaborato del c.t.u. per contestarne le risultanze sul punto controverso.</p>
<p>E&#8217; infondato, nella parte in cui nega che del possesso possa essere fornita la prova in forza della presunzione che la sentenza ha correttamente ricollegato al disposto dell&#8217;art. 1142 c.c., dopo avere evidenziato il potere di fatto esercitato dai convenuti quanto meno nell&#8217;anno 1956, epoca il cui la balconata continua era stata ritratta in un dipinto, e nel momento della sua sostituzione con la veranda, ed attinge l&#8217;apprezzamento, adeguatamente e logicamente motivato, della maturazione tra il 1956 ed il 1990, epoca della costruzione della veranda, del termine ventennale di usucapione del diritto a mantenere l&#8217;opera e la sovrastante copertura, non essendo intervenuti nel frattempo atti interruttivi del possesso.</p>
<p>Con i motivi rispettivamente sub E) e sub C), per violazione dell&#8217;art. 1120 c.c., e contraddittorietà della decisione, avendo da un lato ritenuto implicito nella rilevanza del danno estetico il danno economico dell&#8217;edificio e, dall&#8217;altro, rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti, affermando apoditticamente che &#8220;gli appartamenti soprastanti il primo piano sono risultati di fatto non abitati&#8221; e senza tenere conto che la richiesta di risarcimento dei danni era stata formulata con riserva di richiederne il risarcimento in separato giudizio.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento degli attori in base alla duplice considerazione che non avevano dimostrato di avere subito nessun concreto nocumento economico e che nessun pregiudizio era loro derivato dall&#8217;ulteriore limitazione apportata alla dalla veranda loro veduta, non essendo abitati gli appartamenti sovrastanti il piano ammezzato.</p>
<p>Nessuna contraddittorietà è ravvisabile tra la prima considerazione ed il riconoscimento di un danno economico derivato al fabbricato da quello estetico, non avendo la pronuncia disconosciuto la risarcibilità del danno conseguito alla costruzione della veranda, ma ritenuto neo e sufficiente a ristorarlo il risarcimento in forma specifica mediante condanna dei convenuti e della chiamata in causa al ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>La seconda considerazione, che investe, invece, la prova di un ulteriore danno risarcibile per equivalente, resiste alle censure formulate, giacchè l&#8217;affermazione dei ricorrenti che la richiesta di risarcimento dei danni era stata formulata &#8220;con la riserva di chiedere, a parte, anche in separato giudizio, il loro risarcimento&#8221;, non assolve per la mancanza di riscontri testuali l&#8217;onere di autosufficienza dei motivi e non essendo contestato il rilievo della sentenza che nessuna prova di tale danno era stata da loro fornita.</p>
<p>Il ricorso incidentale di M.L. censura, infine, la sentenza con il motivo sub F), per violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, avendo immotivatamente falcidiato la parcella delle spese depositata in grado di appello, violando i minimi degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente e liquidando le spese in misura inferiore a quelle riconosciute all&#8217;altro appellante.</p>
<p>Il motivo è inammissibile.</p>
<p>Costituisce consolidato principio che, in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell&#8217;avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, giacchè l&#8217;onere di specificità imposto dall&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo sia indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 26 giugno 2007, n. 14744; Cass. civ., sez. 1^, sent. 3 novembre 2005, n. 21325).</p>
<p>A tanto non ha soddisfatto il ricorso essendosi limitato ad indicare la misura complessiva degli onorari elencati nella parcella, i cui minimi assume violati, ed a dolersi genericamente della diversità del criterio di liquidazione adottato nei confronti di un altro appellante.</p>
<p>All&#8217;inammissibilità od infondatezza dei motivi di tutti i ricorsi, salvo che dei motivi sub C) e sub A) dei ricorsi incidentali, rispettivamente, di M.L. e M.V., seguono il rigetto del ricorso principale e la cassazione della sentenza di secondo grado limitatamente ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Riunisce i ricorsi.</p>
<p>Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da M. L. nei confronti di M.V., M.F., Ma.L., M.M., M.E., M.S. e M. S., di G.M. e di Co.Ma. e da M. V. nei confronti di M.L., M.F., M. L., M.M., M.E., M.S. e M. S., di G.M., di Ma.Vi. e di CO.Ma..</p>
<p>Rigetta il ricorso principale ed accoglie il motivo sub C) del ricorso incidentale proposto da M.L. e quello sub A) del ricorso incidentale proposto da M.V., rigettando nel resto i ricorsi incidentali.</p>
<p>Rinvia la causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 aprile 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 4 aprile 2008, n. 8830</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-4-aprile-2008-n-8830/</link>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa è il decoro architettonico?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CORONA Rafaele &#8211; Presidente<br />
Dott. COLARUSSO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. MALPICA Emilio &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MA. GE., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato IZZO RAFFAELE, che lo difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IZZO, STEFANO MARICONDA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">centro</p>
<p>ES. SA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO VINTI, difeso dall&#8217;avvocato DIACO CORRADO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3420/02 della Corte d&#8217;Appello di NAPOLI, depositata il 21/11/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/08 dai Consigliere Dott. Emilio MALPICA;<br />
udito l&#8217;Avvocato DIACO Corrado, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Es. Sa., premesso che era proprietario, unitamente alla moglie Ma. An., di una porzione di fabbricato sita in (OMESSO), e che Ma. Ge., proprietario del piano terra e del primo piano del medesimo fabbricato, aveva realizzato una costruzione di circa mq. 25 adibita a servizi igienici e cucina, occupando parte dei beni comuni ex articolo 1117 c.c., rendendo difficoltoso l&#8217;accesso al vano cantine e alterando il decoro architettonico dell&#8217;edificio, convenne innanzi al tribunale di Torre Annunziata il nominato Ma. Ge., chiedendone la condanna alla eliminazione del manufatto.</p>
<p>Il Ma., contestando il fondamento della domanda, chiese in via riconvenzionale che l&#8217;attore fosse condannato a ripristinare lo stato dei luoghi alterato, anche dal punto di vista estetico, dall&#8217;inglobamento di un sottoscala di proprietà di esso convenuto.</p>
<p>All&#8217;esito del giudizio, il Tribunale rigettò la domanda principale assumendo che l&#8217;attore non era legittimato ad agire perché intestataria dell&#8217;immobile era la moglie, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, riconobbe il diritto esclusivo del convenuto sul vano sottoscale e ne ordinò la restituzione.</p>
<p>Propose appello Es. Sa., cui resistette Ma. Ge.. La corte di Napoli, con sentenza 16.10.2002, accolse l&#8217;impugnazione e condannò Ma. Ge. ad abbattere la costruzione da lui realizzata al piano terra del fabbricato, come individuata dal c.t.u. e nel rilievo grafico ad essa allegato, dichiarò la nullità della sentenza con riferimento alla domanda riconvenzionale, non essendo in giudizio la moglie di Es. Sa., comproprietaria dell&#8217;immobile, e rimise per questa le parti innanzi al primo giudice.</p>
<p>A fondamento della decisione, la corte &#8211; premesso che l&#8217; Es. era legittimato ad agire quale comproprietario dell&#8217;immobile perché coniuge in regime di comunione con l&#8217;acquirente &#8211; osservò che dalla consulenza espletata era emerso chiaramente che il Ma. aveva edificato il vano in contestazione a ridosso di uno dei due archi asimmetrici che si aprono nel prospetto posteriore dell&#8217;edificio, non soltanto inglobando una proprietà comune (qualità desumibile sia dal fatto che lo spazio su cui insiste l&#8217;arco costituiva area di appoggio del fabbricato &#8211; sia per la funzione comune da esso espletata, quale via di accesso vano cantine) ma anche ledendo il decoro architettonico per la interruzione dell&#8217;armonia del prospetto caratterizzato dall&#8217;arco centrale di ingresso all&#8217;androne e da due archi laterali asimmetrici, uni dei quali era stato sostanzialmente inglobato dalla costruzione, che per buona parte emergeva ponendosi come corpo estraneo e isolato dalla facciata.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Ma. Ge., affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Es. Sa..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia &#8221; violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 922 c.c., &#8211; carenza di istruttoria ed errori nei presupposti&#8221;. Contesta il ricorrente la lettura e l&#8217;interpretazione del titolo di proprietà esibito dall&#8217;Es., allorché la corte afferma che costui è comproprietario pro-quota dell&#8217;area sottostante l&#8217;arco posto sulla parte retrostante dell&#8217;immobile ove è stata realizzata la costruzione oggetto di causa; assume che dall&#8217;atto con il quale esso ricorrente aveva ceduto alla sorella An. e al di lei marito Es. Sa. parte del fabbricato, si evince la cessione in comproprietà delle sole porzioni indicate, e cioè &#8220;&#8230;portone, androne, scale, suolo su cui sorge il fabbricato e lastrici di copertura&#8230;&#8217;&#8221;. A dire del ricorrente, tra dette porzioni non rientrano le zone sottostanti gli archi, che sono cosa diversa dall&#8217;androne, come emerge dai rilievi tecnici e dalla descrizione della consulenza tecnica d&#8217;ufficio; la funzione degli archi, infatti, sarebbe solo quella di sorreggere la parte sporgente del fabbricato nel lato posteriore che guarda il giardino e di coprire alcuni manufatti preesistenti. Quanto alla funzione di accesso alle cantine, osserva che il fabbricato è dotato di due accessi, e non è necessario che alle cantine debba potersi accedere tutti dalla medesima zona.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1117 c.c., n. 1; si duole che la corte di merito si sia appiattita sulla consulenza tecnica ed abbia stravolto la lettera e il senso di quanto disposto dall&#8217;articolo 1117 c.c., ritenendo che il suolo su cui insiste il fabbricato sia, nella specie, comprensivo anche dello spazio sottostante gli archi laterali. Assume che secondo la giurisprudenza di legittimità per area su cui sorge l&#8217;edificio deve intendersi &#8220;l&#8217;area sottostante al suolo di calpestio del piano terra dell&#8217;edificio comune, o in caso di volumi esistenti al di sotto del piano di campagna, l&#8217;area sottostante l&#8217;ultimo volume utile riconducibile al fabbricato sovrastante&#8221;. Conseguentemente, alla stregua del richiamato principio, l&#8217;area oggetto di comproprietà non può essere identificata in quella su cui esso ricorrente ha realizzato il corpo di fabbrica, bensi&#8217; quella esistente al di sotto di detta superficie.</p>
<p>I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.</p>
<p>Il ricorrente, sotto l&#8217;apparente denuncia di vizi di violazione di legge, deduce questioni di merito, pretendendo di riesaminare in questa sede i titoli di provenienza al fine di comprovare la qualità di bene esclusivo dello spazio sottostante l&#8217;arco laterale.</p>
<p>Invero, non è dato cogliere sotto quale profilo possa dirsi violato l&#8217;articolo 922 c.c., apparendo piu&#8217; verosimile che il ricorrente volesse alludere ad una erronea interpretazione dei titoli di acquisto della proprietà ; sotto questo aspetto, tuttavia, avrebbe dovuto formulare censure specifiche di altro tipo, evidenziando quali parametri interpretativi fossero stati violati dalla corte di merito. Quanto, poi, alla qualificazione di bene comune data all&#8217;area in contestazione, il ricorrente si duole che la corte di merito avrebbe effettuato le sue valutazioni sulla base degli elementi tecnici e fattuali forniti dal c.t.u., &#8220;appiattendosi&#8221; sulle conclusioni del predetto ausiliario; non deduce, tuttavia, di aver formulato nella sede opportuna le dovute osservazioni alla espletata consulenza tecnica, consentendo cosi&#8217;, nel rispetto del contraddittorio, ogni possibile riesame delle questioni oggetto di indagine. Ne consegue che non possono prendersi in considerazione le censure (anche a ritenerle implicitamente mosse) alla motivazione, per il principio secondo cui l&#8217;obbligo di esplicitare le ragione dell&#8217;adesione da parte del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, sussiste solo in presenza di precise e circostanziate critiche mosse alle conclusioni stesse dal difensore o dal consulente di parte (cfr. Cass. 1.3.2007, n. 4797). Peraltro, la corte territoriale ha ritenuto che l&#8217;area occupata dal Ma. fosse di proprietà comune sulla base di una corretta identificazione dei beni ritenuti tali dall&#8217;articolo 1117 c.c., in relazione alla funzione espletata dalla porzione in discorso, sia quale &#8220;parte integrante della facciata&#8221; &#8211; funzione ammessa dallo stesso ricorrente che addirittura attribuisce all&#8217;arco la funzione di &#8220;sorreggere la parte sporgente del fabbricato nel lato posteriore dello stesso&#8221; (pag. 5 del ricorso) -sia quale via di accesso alle rispettive cantine. è palesemente incongruo l&#8217;argomento del ricorrente secondo cui la esistenza di una via alternativa di accesso al medesimo locale, renderebbe irrilevante la funzione condominiale espletata dalla zona sottostante l&#8217;arco, perché la specifica utilità del suddetto bene (innegabile nel caso di specie) è sufficiente a farlo ritenere di proprietà comune ai sensi dell&#8217;articolo 1117 c.c., salvo che la parte interessata non ne dimostri &#8211; con titolo idoneo &#8211; l&#8217;appartenenza alla sua proprietà esclusiva. Come questa corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., S.U. 7.7.1993, n. 7449) l&#8217;articolo 1117 c.c., non si limita a formulare, con riferimento ai beni da esso indicati, una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, ma ne sancisce in maniera affermativa tale qualità sol che risulti provata la funzione specifica prevista, sicché essa può essere esclusa soltanto dalle opposte risultanze di un titolo appropriato. Nella specie, la mancata produzione di un titolo che consentisse di attribuire la proprietà della parte immobiliare oggetto di causa al Ma. in modo inequivoco, rende irrilevante qualsiasi diversa prova argomentativa finalizzata allo scopo suddetto. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità e insufficienza della motivazione su un punto decisivo, in merito alla valutazione della corte di merito concernente il danno all&#8217;estetica del fabbricato. Si duole il ricorrente che la corte non abbia considerato le ben piu&#8217; devastanti conseguenze derivanti dalla realizzazione da parte dell&#8217;Es. di un intero secondo piano dell&#8217;edificio che avrebbe radicalmente stravolto l&#8217;assetto esterno ed interno dell&#8217;intero compendio immobiliare. La corte di merito avrebbe dovuto piu&#8217; ampiamente motivare sulla questione, tanto piu&#8217; considerando che il c.t.u. aveva espresso un giudizio dubitativo, non ritenendo l&#8217;intervento eseguito da esso ricorrente come &#8220;insopportabile&#8221; e determinante nella generale valutazione dell&#8217;estetica del fabbricato.</p>
<p>Anche detto motivo è infondato.</p>
<p>Secondo il costante insegnamento di questa corte il decoro architettonico &#8211; allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia &#8211; è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendano apportare (cfr. Cass. 30.8.2004, n. 17398); ne consegue che, nella specie, non può essere messa in discussione la lesi vita dell&#8217;intervento edilizio realizzato dal ricorrente, alla stregua dei rilievi formulati dalla corte territoriale, secondo cui l&#8217;opera realizzata ha eliminato uno degli archi &#8220;interrompendo la omogeneità e linearità del motivo architettonico del piano terreno&#8221;. Quanto alla doglianza secondo cui la corte, nel valutare la lesione all&#8217;estetica del fabbricato, non avrebbe dato rilievo alle piu&#8217; devastanti conseguenze derivanti dalla realizzazione da parte dell&#8217;Es. di un intero secondo piano dell&#8217;edificio, si osserva che &#8211; se è pur vero che la modifica apportata può non assumere rilievo, sotto il profilo in esame, allorché sussista già una grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull&#8217;immobile (cfr. Cass. 17.10.2007, n, 21835) &#8211; nel caso di specie tale compromissione non può essere presa in considerazione perché, come ammette lo stesso ricorrente, l&#8217;intervento edilizio operato dalla controparte è ancora oggetto del giudizio rimesso dalla corte territoriale al tribunale di Torre Annunziata, ed è, quindi, ancora suscettibile di integrale rimozione, ove ne ricorrano i presupposti.</p>
<p>Si deve pertanto concludere per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.300.00, di cui euro 100,000 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 16 gennaio 2007 n. 851</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa si intende per decoro architettonico? Quando è leso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo &#8211; Presidente -<br />
Dott. DE JULIO Rosario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TRECAPELLI Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MALPICA Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>V.G., SEROCE SRL, in persona del suo Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore DR. V.G. elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERALE PAOLO, che li difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.F. in B., RAL LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2 ricorso n. 23197/02 proposto da:</p>
<p>G.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell&#8217;avvocato MONACO ANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>V.G., SEROCE SRL, in persona del suo Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore DR. V.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAMBERALE PAOLO, che li difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>RAL LEASING SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1082/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 13/03/02;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;<br />
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;<br />
udito l&#8217;Avvocato GAMBERALE Paolo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato MONACO Antonio, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 25/1/1991 G.F., proprietaria dell&#8217;appartamento interno (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la S.p.a. RAL Leasing chiedendone la condanna alla rimessione in pristino dell&#8217;appartamento interno (OMISSIS) del suddetto stabile, al tempo di proprietà della convenuta, in quanto oggetto di illegittime trasformazioni che avevano comportato tra l&#8217;altro l&#8217;indebita manomissione di significative porzioni condominiali e la destinazione dei locali ad attività vietate dal regolamento di condominio.</p>
<p>Costituendosi in giudizio la convenuta contestava la domanda attrice e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di C. N., proprio dante causa, e della S.r.l. SE.RO.CE cui l&#8217;interno (OMISSIS) era stato concesso in locazione finanziaria.</p>
<p>Autorizzata nei confronti di entrambe le suddette parti, la chiamata veniva effettuata soltanto nei confronti della società SE.RO.CE che, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di manleva proprietà dalla RAL Leasing. Interveniva poi volontariamente in giudizio V.G. che aderiva alle ragioni della RAL Leasing sostenendo di aver eseguito in qualità di procuratore speciale del precedente proprietario dell&#8217;interno (OMISSIS) C. in un&#8217;epoca antecedente alla vendita dell&#8217;appartamento alla RAL Leasing le opere di cui l&#8217;attrice aveva chiesto la demolizione; chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.</p>
<p>Con sentenza del 24/9/1998 l&#8217;adito Tribunale ordinava alla RAL Leasing l&#8217;integrale ripristino dello stato dei luoghi per quanto atteneva all&#8217;interno (OMISSIS) e relative pertinenze ed alle parti comuni manomesse dello stabile di Via (OMISSIS) secondo le indicazioni delle espletate consulenze tecniche d&#8217;ufficio.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva impugnazione presso la Corte di Appello di Roma la società SE.RO.CE ed il V. cui resisteva la G.; si costituiva in giudizio anche la società RAL Leasing aderendo ai motivi proposti dalla SE.RO.CE. e proponeva altresì appello incidentale.</p>
<p>Con sentenza del 3/5/2002 la Corte di Appello di Roma ha rigettato entrambi gli appelli.</p>
<p>Il giudice di appello, ritenuta la legittimazione attiva della G. che aveva esercitato il proprio diritto di condomina a tutela delle parti comuni dell&#8217;edificio condominiale, considerata anche l&#8217;inerzia del condominio, ha rilevato che i lavori che avevano dato luogo alla controversia erano consistiti nella illegittima demolizione e sostituzione dei muri perimetrali di riempimento (costituenti parti comuni dell&#8217;edificio) con altri elementi al fine di conseguire un aumento della superficie utile dell&#8217;interno (OMISSIS), ed ha evidenziato che il comportamento omissivo del condominio non poteva essere assimilato ad una non provata e comunque inammissibile approvazione tacita, trattandosi di lavori vietati perchè non previamente consentiti dall&#8217;assemblea e sanzionati con la riduzione in pristino dall&#8217;art. 2 del regolamento condominiale.</p>
<p>La Corte territoriale inoltre ha ritenuto che le opere eseguite avevano determinato un pregiudizio alla stabilità dell&#8217;edificio, posto che i muri perimetrali, quantunque di solo riempimento, contribuivano al sostegno ed alla sicurezza del fabbricato, ancorchè non fossero stati eseguiti nella fattispecie interventi su strutture portanti; ha poi aggiunto che tutte le innovazioni erano da ritenere vietate secondo il regolamento in quanto pregiudizievoli per la sagoma originaria e le linee architettoniche del fabbricato, sito nel quartiere (OMISSIS) in una zone di elevata qualità architettonica e costruttiva, e che in proposito erano irrilevanti sia pregressi interventi edilizi ugualmente incidenti sul decoro architettonico dello stabile sia lo stato attuale dell&#8217;edificio, posto che, diversamente opinando, si sarebbe giustificata qualsiasi indiscriminata modifica di quest&#8217;ultimo, pur nel dissenso di quei condomini interessati alla sua tutela.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il V. e la società SE.RO.CE. hanno proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui la G. ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato cui i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso; la società RAL Leasing non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preso atto della avvenuta riunione dei ricorsi all&#8217;udienza di discussione in quanto proposti contro la medesima sentenza, occorre anzitutto esaminare il ricorso incidentale, pur avendolo la G. proposto come condizionato all&#8217;accoglimento del ricorso principale:</p>
<p>invero qualora la parte interamente vittoriosa nel merito abbia proposto un ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questa Corte deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso senza tenere conto della sua subordinazione all&#8217;accoglimento del ricorso principale, considerato che l&#8217;interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita nel merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali sull&#8217;ordine logico delle questioni da definire non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (Cass. S.U. 23/5/2001 n. 212).</p>
<p>Ciò premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo proposto la G., denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 111 c.p.c., e art. 334 c.p.c., comma 2, censura la sentenza impugnata perchè, con riferimento all&#8217;eccezione sollevata in grado di appello dall&#8217;esponente di inammissibilità dell&#8217;impugnazione della SE.RO.CE per difetto di legittimazione attiva (e conseguentemente di inammissibilità dell&#8217;appello del V. quale mero interventore adesivo dipendente e della impugnazione incidentale della RAL Leasing in quanto tardiva), si è limitata ad osservare che sulla base della documentazione in atti era stato provato l&#8217;intervenuto trasferimento della proprietà dell&#8217;appartamento interno (OMISSIS) e che ai sensi dell&#8217;art. 111 c.p.c. la sentenza pronunciata contro la RAL Leasing spiegava i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, che era quindi legittimato a proporre impugnazione; la ricorrente incidentale assume che il giudice di appello non ha colto il senso della eccezione formulata dalla esponente, attinente al rilievo che la SE.RO.CE. nel suo atto di appello non aveva fatto alcun riferimento al mutamento verificatosi nella sua posizione sostanziale a seguito dell&#8217;avvenuto acquisto con l&#8217;atto a rogito Giuliani del 29/4/1997 dell&#8217;unità immobiliare in questione e che quindi non aveva inteso avvalersi delle facoltà attribuitele dall&#8217;art. 111 c.p.c..</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La sentenza impugnata ha ritenuto l&#8217;ammissibilità della impugnazione proposta dalla SE.RO.CE. avendo accertato sulla base della documentazione in atti che quest&#8217;ultima società, che già utilizzava l&#8217;appartamento di cui all&#8217;interno (OMISSIS) del condominio di Via (OMISSIS) per effetto di contratto di locazione finanziario stipulato con la RAL Leasing, lo aveva poi acquistato per atto notaio Giuliani del 29/4/1997; conseguentemente ha ritenuto che tale circostanza aveva determinato i suoi effetti anche sul piano processuale in quanto, a seguito del trasferimento per atti tra vivi nel diritto controverso, la sentenza di primo grado aveva dispiegato i suoi effetti nei confronti della SE.RO.CE. quale successore a titolo particolare con conseguente legittimazione di quest&#8217;ultima a proporre impugnazione; tale corretta conclusione non può essere inficiata dal rilievo della mancata allegazione da parte della SE.RO.CE. della sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la &#8220;legitimatio ad causam&#8221; attiva e passiva (che si ricollega al principio dell&#8217;art. 81 c.p.c. inteso a prevenire una sentenza &#8220;inutiliter data&#8221;), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l&#8217;azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà per il giudice di verificarne l&#8217;esistenza anche d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche prescindendo dalla attività di allegazione e di deduzione delle parti.</p>
<p>Venendo ora all&#8217;esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il V. e la SE.RO.CE., deducono violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1102 c.c. e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver affermato che i muri perimetrali di riempimento oggetto delle modifiche poste in essere dalla RAL Leasing costituivano parti comuni dell&#8217;edificio, non avendo così considerato che la consulenza tecnica d&#8217;ufficio aveva escluso che i lavori per cui è causa avessero interessato le strutture portanti dell&#8217;edificio e che inoltre la funzione dei muri perimetrali non riguarda la stabilità dell&#8217;edificio ma solo la sua delimitazione esterna.</p>
<p>I ricorrenti principali inoltre assumono che erroneamente il giudice di appello ha riscontrato una violazione dell&#8217;art. 14 del regolamento di condominio, che vieta &#8220;di destinare gli alloggi e i locali ad uso di ufficio pubblico, di attività che comportino afflusso eccessivo di estranei&#8221;, posto che, contrariamente al convincimento ivi espresso, la RAL Leasing non aveva mai occupato l&#8217;appartamento in questione, che quindi era sempre rimasto vuoto.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La sentenza impugnata ha evidenziato l&#8217;illegittimità dei lavori eseguiti dalla RAL Leasing, consistiti nella demolizione e sostituzione dei muri perimetrali di riempimento con altri elementi al fine di conseguire un ampliamento della superficie utile dell&#8217;interno (OMISSIS), sulla base dell&#8217;essenziale e decisivo rilievo che tali muri costituivano parti comuni dell&#8217;edificio, cosicchè era stata realizzata una illegittima innovazione della cosa comune, oltretutto espressamente vietata dall&#8217;art. 2 del regolamento condominiale, che stabiliva in proposito per la legittmità dei lavori innovativi una previa autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale, in assenza della quale era prevista la sanzione della riduzione in pristino.</p>
<p>Con riferimento poi al fatto che l&#8217;appartamento in questione non sarebbe stato mai occupato dalla RAL Leasing, è appena il caso di osservare che il giudice di appello con un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione ha rilevato che tale immobile era stato adibito ad attività comportante afflusso eccessivo di estranei, quale è quella tipica di un ufficio, sia pure privato, sede di una società finanziaria in un primo tempo ed edilizia successivamente.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, assumono che il giudice di appello, nel menzionare l&#8217;obbligo della riduzione in pristino delle innovazioni non preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea condominiale, ha messo in evidenza che il V. nell&#8217;interesse del condomino C. all&#8217;assemblea del 20/12/1985 aveva manifestato il desiderio di quest&#8217;ultimo di apporre una vetrata sul muretto vicino al suo appartamento senza che il condominio avesse espresso alcun dissenso in proposito; inoltre dalla lettera del 21/10/1989 inviata dall&#8217;amministratore del condominio dell&#8217;epoca al V. era emerso che quest&#8217;ultimo aveva presentato in assemblea un progetto di lavori da eseguire nel suo appartamento sul quale non era stata sollevata obiezione da parte dei condomini.</p>
<p>I ricorrenti principali rilevano che da tali documenti, del tutto ignorati dalla sentenza impugnata, emergeva una approvazione tacita delle opere eseguite, posto che in caso contrario il condominio non avrebbe potuto fare a meno di chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha evidenziato, come già sopra esposto, che eventuali lavori innovativi avrebbero dovuto essere previamente autorizzati dall&#8217;assemblea, pena la riduzione in pristino ai sensi dell&#8217;art. 2 del regolamento condominiale; e del resto poichè i lavori per cui è causa erano consistiti nella demolizione dei muri comuni e nella loro sostituzione con altri elementi, non vi è dubbio che si è in presenza di una modifica strutturale di una parte comune dell&#8217;edificio che avrebbe comunque dovuto essere oggetto di una delibera assembleare ai sensi dell&#8217;art. 1120 c.c., comma 1, cosicchè non è possibile supplire alla mancanza di tali requisiti ricorrendo alla configurazione di una approvazione tacita della esecuzione di tali interventi edilizi.</p>
<p>Inoltre è decisivo osservare che ogni questione in proposito è superata dal rilievo che la presente controversia è stata introdotta dalla condomina G. deducendo la illegittimità dei lavori suddetti anche sotto il profilo del pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell&#8217;edificio condominiale; invero in ogni caso, e dunque pure nella ipotesi di un comportamento inerte al riguardo da parte del condominio, resta impregiudicato il diritto del singolo condomino di ottenere la rimozione delle innovazioni vietate ai sensi dell&#8217;art. 1120 c.c., comma 2.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120 e 1122 c.c. nonchè contraddittoria motivazione, rilevano che, contrariamente all&#8217;assunto del giudice di appello, la modesta entità dei lavori eseguiti escludeva qualsiasi pregiudizio alla stabilità dell&#8217;edificio condominiale; i ricorrenti principali inoltre censurano la sentenza impugnata anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza del pregiudizio che i suddetti lavori avrebbero comportato per il decoro architettonico dello stabile condominiale, osservando in senso contrario che il condominio non aveva preso alcuna iniziativa tendente alla rimozione delle innovazioni eseguite, che del resto queste ultime non erano sostanzialmente visibili da qualsiasi balcone del fabbricato, e che infine la valutazione del decoro architettonico doveva tener conto di pregresse diverse modifiche delle caratteristiche estetiche dell&#8217;edificio poste in essere da altri condomini che ne avevano alterato l&#8217;originaria fisionomia.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Anzitutto si rileva che la sentenza impugnata con un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il muro perimetrale dell&#8217;edificio (oggetto di demolizione e sostituzione con altri elementi da parte della RAL Leasing), quantunque di solo riempimento, contribuiva al sostegno ed alla sicurezza del fabbricato ed alla funzione termoregolatrice assicurata dalla doppia tamponatura che giovava all&#8217;intero stabile evitando fenomeni di condensa e di risalita, per capillarità, dell&#8217;umidità e tutelando anche i cosiddetti gradienti termici. Quanto poi al decoro architettonico originario del fabbricato in questione, sito nel quartiere (OMISSIS) in una zona di elevata qualità costruttiva ed architettonica e caratterizzato da una facciata di pregevole e non recente fattura, il giudice di appello ne ha riscontrato l&#8217;evidente lesione nonchè la modifica della sagoma dello stabile per effetto della sostituzione dei muri perimetrali con una base in muratura per circa un metro dal suolo e con un telaio in metallo anodizzato per la parte risalente fino al soffitto.</p>
<p>Considerato che anche al riguardo si è in presenza di un apprezzamento di merito congruamente motivato che sfugge al sindacato di legittimità, occorre aggiungere che correttamente la sentenza impugnata ha escluso ogni incidenza in senso contrario alle sopra richiamate valutazioni per effetto della non visibilità delle opere innovative nonchè dello stato presente dell&#8217;edificio condominiale già caratterizzato da precedenti modifiche da parte di altri condomini.</p>
<p>Sotto un primo profilo si rileva che per decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini della tutela prevista dall&#8217;art. 1120 c.c., deve intendersi l&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità; pertanto è evidente che, una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all&#8217;edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale.</p>
<p>Riguardo poi alla pretesa dei ricorrenti principali di intendere la tutela del decoro architettonico con riferimento allo stato attuale dell&#8217;edificio, tenendo quindi conto delle modifiche pregresse ad essi apportate da altri condomini, il giudice di appello ha osservato che l&#8217;adesione a tale opinione porterebbe a legittimare qualsiasi progressiva modifica delle caratteristiche architettoniche originarie dello stabile condominiale pur nel dissenso di quei condomini interessati invece a conservarle.</p>
<p>Il rilievo è pienamente condivisibile, posto che il divieto apprestato dall&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, in ordine alle innovazioni che alterino il decoro architettonico del fabbricato è incondizionato in quanto prescinde sia dalla formazione di eventuali maggioranze assembleari in senso contrario sia a maggior ragione da modifiche di fatto apportate da alcuni condomini alla fisionomia iniziale dello stabile, consentendo quindi anche ad un solo condomino di esprimere in proposito il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti principali deducono che legittimamente il giudice di appello ha disatteso l&#8217;istanza di rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, proposta anche al fine di verificare l&#8217;attuale aspetto dell&#8217;edificio condominiale a seguito di opere eseguite da altri condomini.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Premesso che la sentenza impugnata ha considerato esauriente, logica e non contraddittoria la consulenza tecnica d&#8217;ufficio espletata, avuto riguardo ai supplementi ed ai chiarimenti successivamente resi dall&#8217;ausiliario, è sufficiente osservare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l&#8217;istanza di rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, senza che l&#8217;eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con motivazione immune da vizi logici e giuridici, come nella fattispecie.</p>
<p>Inoltre si è già evidenziata in sede di esame del motivo precedente l&#8217;irrilevanza di eventuali pregresse modifiche dello stato architettonico originario dell&#8217;edifico condominiale da parte di altri condomini.</p>
<p>Anche il ricorso principale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all&#8217;esito del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20 maggio 2005.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 23 maggio 2012 n. 8174</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-23-maggio-2012-n-8174/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Il regolamento di condominio può contenere una tutela del decoro architettonico più stringente di quella prevista dal codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25827/2010 proposto da:</p>
<p>P.M.(OMISSIS), pa.ma.(OMISSIS), PA.MA. (OMISSIS),p.m. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell&#8217;avvocato BIANCA FEDERICO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato SANZIN SAMO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VEROLI MANLIO 2-4, presso lo studio dell&#8217;avvocato GENTILE RUGGERO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUSCOLO GIUSEPPE, TERRANO BIAGIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 279/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato BIANCA Federico, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato SANZIN Samo difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>C.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia Ne. Ar. per sentirla condannare alla rimozione della veranda realizzata sul terrazzo posto sulla facciata anteriore della (OMISSIS), ed al ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>A sostegno della domanda, l&#8217;attrice deduceva che tale veranda era stata realizzata nonostante la mancata autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale e l&#8217;espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio; aggiungeva che l&#8217;opera si poneva in contrasto con gli artt. 1120 e 1122 c.c., perchè aveva recato danni alle parti comuni ed alterato il decoro architettonico dell&#8217;edificio.</p>
<p>Con sentenza del 10-10-2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello l&#8217;attrice.</p>
<p>Con sentenza depositata il 3-7-2010 la Corte di Appello di Trieste accoglieva il gravame, condannando la convenuta a rimuovere le opere realizzate ed a ripristinare l&#8217;originario stato dei luoghi. In motivazione la Corte territoriale rilevava, in particolare, che sulla facciata anteriore dell&#8217;edificio doveva ritenersi vietata la realizzazione di verande, in quanto l&#8217;art. 6 del Regolamento condominiale approvato il 4-7-1997 consentiva l&#8217;apposizione di tali opere solo sul prospetto retrostante, con l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea e previa autorizzazione degli organi comunali, con ciò intendendo chiaramente impedire la modifica del prospetto anteriore; che la lesione del decorso architettonico era stata apprezzata preventivamente dall&#8217;assemblea con la previsione del divieto di apposizione di verande sulla facciata anteriore, e che il danno era in re ipsa, essendo il decoro architettonico un bene comune.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono p.m., Ma., M. e M.T., quali eredi di N. A., deceduta il (OMISSIS), sulla base di sette motivi.</p>
<p>C.B. resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo i ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione dell&#8217;art. 6 del regolamento condominiale, si dolgono, nella sostanza, dell&#8217;interpretazione data dalla Corte di Appello a tale norma regolamentare, sotto il profilo della violazione dei canoni esegetici dettati dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.. Sostengono che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto implicito nella formulazione della citata norma regolamentare il divieto di ogni intervento sulla facciata anteriore dell&#8217;edificio, in quanto, al contrario, non contenendo tale disposizione alcun riferimento alla facciata anteriore, quest&#8217;ultima deve ritenersi affrancata da qualsiasi vincolo e regolamentazione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>E&#8217; noto che l&#8217;interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica, oppure vizi logici (tra le tante v. Cass. 31-7-2009 n. 17893; Cass. 23-1-2007 n. 1406).</p>
<p>Nella specie, l&#8217;art. 6 del regolamento condominiale in esame dispone che &#8220;l&#8217;apposizione di tende esterne, sia in tela che del tipo veneziana e l&#8217;applicazione di veranda sul retro prospetto dovrà essere fatta in un unico colore e tipo di telaio, previa approvazione dell&#8217;assemblea condominiale e previa autorizzazione degli organi comunali&#8221;.</p>
<p>La Corte di merito, attenendosi correttamente alla ratio di tale disposizione, ha ritenuto, con argomentazioni logiche ed aderenti all&#8217;inequivoca, sia pure implicita, intenzione delle parti, che l&#8217;apposizione di verande è consentita solo sul prospetto retrostante del fabbricato, e non anche su quello anteriore. Essa ha evidenziato, infatti, che il fatto che la realizzazione di verande sul prospetto retrostante sia regolamentata in modo così rigoroso da richiedere l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea condominiale e la previa autorizzazione degli organi comunali, porta a ritenere che la mancanza di un&#8217;espressa regolamentazione dell&#8217;apposizione di verande sul prospetto anteriore non sia attribuibile ad una mera dimenticanza, bensì alla volontà di vietare ogni modifica su tale prospetto. A riprova della fondatezza del proprio convincimento, il giudice del gravame ha evidenziato che il divieto di modifiche del prospetto anteriore risponde all&#8217;esigenza di difendere, anche attraverso l&#8217;estetica, la vocazione turistica della città di Grado; ed ha ulteriormente rilevato che per ben due volte l&#8217;assemblea condominiale ha negato alla N. di realizzare una veranda sul prospetto anteriore, così confermando che quella sopra indicata è l&#8217;unica interpretazione corretta.</p>
<p>La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da argomentazioni plausibili e non irragionevoli ed avendo fatto corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che impongono all&#8217;interprete di ricercare, al di là del senso letterale delle espressioni usate, la comune intenzione delle parti.</p>
<p>2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell&#8217;art. 6 del regolamento condominiale. Deducono che il regolamento condominiale non potrebbe di per sè essere ostativo alla realizzazione della veranda, trattandosi di opera realizzata nella proprietà esclusiva (balcone), che non richiede nemmeno il preventivo consenso degli altri condomini nè l&#8217;autorizzazione del Comune.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto l&#8217;asserita violazione del regolamento di condominio non può essere denunziata come violazione di legge, potendo l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione al caso concreto delle clausole di un regolamento di condominio da parte del giudice dei merito essere sindacate in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica o di vizi della motivazione (Cass. 23-1-2007 n. 1406).</p>
<p>Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame è dato dal fatto che con esso viene propettata una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza di appello e la cui tempestiva proposizione nel giudizio di merito non è stata dedotta dai ricorrenti.</p>
<p>3) Con il terzo motivo viene denunciata la mancanza, insufficienza o mera apparenza della motivazione in ordine all&#8217;effettiva lesione del decoro architettonico, avendo la Corte di Appello omesso qualsiasi valutazione al riguardo.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pregiudizio arrecato dall&#8217;opera allo stabile condominiale.</p>
<p>I due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, che la lesione del decoro architettonico è stata apprezzata a priori dall&#8217;assemblea condominiale attraverso la previsione della norma regolamentare che vieta la realizzazione di verande sul prospetto anteriore del fabbricato, e che, poichè il decoro architettonico è un bene comune, il danno è in re ipsa.</p>
<p>Così statuendo, i giudici del merito si sono attenuti all&#8217;orientamento di questa Corte, secondo la quale un regolamento di condominio contrattuale (quale è stato implicitamente considerato dalla Corte territoriale quello in esame), ove abbia ad oggetto la conservazione dell&#8217;originaria facies architettonica dell&#8217;edificio, comprimendo il diritto di proprietà dei condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificativa, persino migliorativa, appresta in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero &#8220;decoro architettonico&#8221; dall&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, art. 1127 c.c., comma 3 e art. 1138 c.c., comma 1; con la conseguenza che, in presenza di opere esterne, la loro realizzazione integra di per sè una vietata modificazione dell&#8217;originario assetto architettonico dell&#8217;edificio (Cass. 14-1-1993 n. 395; Cass. 12-12-1986 n. 7398).</p>
<p>Va altresì ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata &#8211; in quanto di per sè meritevole di salvaguardia &#8211; dalle norme che ne vietano l&#8217;alterazione (Cass. 31-3-2006 n. 7625; Cass. 15- 4-2002 n. 5417).</p>
<p>Nella specie, pertanto, una volta accertata la violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale, deve senz&#8217;altro ritenersi l&#8217;illegittimità dell&#8217;apposizione della veranda, rimanendo precluso per il giudice di merito ogni diversa valutazione circa la sussistenza di una concreta menomazione del decoro architettonico e di un effettivo pregiudizio derivato all&#8217;edificio condominiale.</p>
<p>5) Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 c.c., comma 2, in relazione all&#8217;erronea qualificazione della veranda quale innovazione invece che come modifica.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto in nessuna parte della motivazione la Corte di Appello ha qualificato la veranda realizzata dalla convenuta come un&#8217;innovazione. Non vi è, pertanto, alcuna correlazione tra la doglianza in esame e le argomentazioni poste a base della decisione gravata.</p>
<p>6) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;art. 1102 c.c., che attribuisce ai singoli condomini il diritto ad usare della cosa comune per il migliore godimento della stessa. Evidenziano che nella specie si trattava di una veranda rimovibile, atta a limitare la dispersione energetica lamentata dall&#8217;appartamento ed a garantire all&#8217;inquilina, invalida al 65%, un isolamento termico, acustico e igronomico consono alle sue precarie condizioni di salute.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, involgendo una problematica non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito e come tale non affrontata dal giudice del gravame, il quale, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha dato atto che le questioni attinenti alla invalidità della N. ed alla necessità di un&#8217;abitazione meglio isotata termicamente è stata tardivamente sollevata dell&#8217;appellata nella comparsa conclusionale.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano la violazione dell&#8217;art. 1138 c.c.. Sostengono che l&#8217;art. 6 del Regolamento condominiale, essendo stato approvato a maggioranza, non ha natura contrattuale e che, pertanto, attraverso esso non è possibile introdurre disposizioni pregiudizievoli dei diritti personali.</p>
<p>Anche tale motivo è inammissibile, introducendo una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non hanno dedotto di aver tempestivamente proposto nel giudizio di merito.</p>
<p>8) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, 28 giugno 2012, Sentenza n. 10879</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-28-giugno-2012-sentenza-n-10879/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione coatta]]></category>
		<category><![CDATA[fioriere]]></category>

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		<description><![CDATA[Se si ha una statuizione del giudice che impone di sostituire delle fioriere ad un condomino, può il condomino adempiere "spontaneamente" per adempiere agli obblighi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 23806/2008 proposto da:</p>
<p>S.G., (OMISSIS), C.R., (OMISSIS), considerati domiciliati &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, GALLO GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.C.M., (OMISSIS), B.P. (OMISSIS), BE.GE., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO IOVANE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato CARTOLANO ELIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), CA.AL., C.A., CA.AN.WI.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 708/2007 della CORTE D&#8217;APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2007; R.G.N. 1061/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rigetto ricorso con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>1.- Con sentenza del Tribunale di Salerno del 24 giugno/5 agosto 1999 n. 834 si concludeva un giudizio di manutenzione nel possesso dell&#8217;androne condominiale instaurato dai condomini B., D., D.C. e Be. nei confronti del Condominio (OMISSIS) e veniva ordinato a quest&#8217;ultimo condominio &#8220;la definitiva rimozione dei cinque vasi fioriere di cui al ricorso introduttivo in data 3.4.1989&#8243;.</p>
<p>Intimato precetto, in data 2 novembre 1999, dai condomini vittoriosi per ottenere la definitiva rimozione dei vasi-fioriere apposti nell&#8217;androne condominiale e proposto dagli stessi ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. in forza di detta sentenza, il Condominio propose opposizione all&#8217;esecuzione deducendo che i vasi di cui a quest&#8217;ultima sentenza erano stati definitivamente rimossi già in data 19 ottobre 1990, mentre erano all&#8217;epoca presenti nell&#8217;androne quattro, e non cinque, nuove fioriere in plastica (e non di terracotta, come le altre), collocate sul lato opposto, a seguito di delibera condominiale del 25 marzo 1996, mai impugnata.</p>
<p>Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 17 maggio 2005, accolse l&#8217;opposizione.</p>
<p>2.- I condomini B.P., D.T., D.C. M. e Be.Ge. proposero appello nei confronti del Condominio, rappresentato dall&#8217;amministratore. Questi si costituì in giudizio ed, eccepite la tardività e comunque l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello, resistette al gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2007, ha rigettato le eccezioni preliminari ed ha accolto il gravame;</p>
<p>per l&#8217;effetto, ha rigettato l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta dall&#8217;amministratore del Condominio avverso il precetto del 2 novembre 1999 ed il ricorso del 31 gennaio 2000 ed ha condannato l&#8217;appellato al rimborso delle spese del doppio grado.</p>
<p>3.- Avverso la sentenza d&#8217;appello, non impugnata dal Condominio soccombente, propongono ricorso per cassazione i condomini C. R. e S.G., a mezzo di tre motivi.</p>
<p>Si difendono con controricorso i condomini B., D.C. e Be..</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1.- Preliminarmente, va rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso perchè proposto da condomini che, secondo i resistenti, sarebbero privi di legittimazione ad impugnare, non avendo partecipato ai gradi di merito, nel corso dei quali il Condominio aveva agito e resistito con la rappresentanza dell&#8217;amministratore. A fondamento dell&#8217;eccezione i resistenti richiamano l&#8217;orientamento giurisprudenziale, ribadito da questa Corte anche di recente, per il quale il noto principio secondo cui l&#8217;esistenza, nel condominio, di un organo rappresentativo unitario sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi a detta partecipazione non trova applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto impugnazione di deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale che tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione del servizio comune, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tale controversia, la legittimazione ad agire &#8211; e quindi ad impugnare &#8211; spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza (come nel caso di specie) esclude la possibilità di impugnazione proposta dal singolo condomino (cfr. Cass. n. 6480/98, richiamata nel controricorso, cui adde Cass. n. 21444/10, n. 19223/11).</p>
<p>1.1.- Il Collegio, pur ribadendo l&#8217;eccezione di cui sopra al principio della legittimazione ad agire dei singoli condomini concorrente con quella dell&#8217;amministratore del condominio per la difesa dei diritti connessi alla partecipazione a quest&#8217;ultimo, ritiene che essa non trovi applicazione nel caso di specie.</p>
<p>Questo è relativo all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione di una sentenza che ha imposto un obbligo di fare al Condominio e che costituisce titolo esecutivo sia nei confronti di quest&#8217;ultimo, rappresentato dall&#8217;amministratore, che nei confronti dei singoli condomini.</p>
<p>Infatti, come si dirà anche esaminando il terzo motivo del ricorso, si tratta dell&#8217;esecuzione di una sentenza pronunciata a tutela della situazione di (com)possesso dell&#8217;androne condominiale, ritenuta dal giudice della relativa azione di manutenzione, ivi spiegata, come spettante a ciascuno dei condomini, in quanto tale. Più in particolare, la sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/1999, la cui esecuzione forma oggetto della presente opposizione, ha ritenuto che l&#8217;apposizione nell&#8217;androne condominiale di vasi &#8211; fioriere, così come denunciata dai ricorrenti, costituisse una molestia al possesso vantato da questi ultimi sullo spazio comune dell&#8217;androne condominiale, da ciascuno dei condomini perciò tutelabile col rimedio di cui all&#8217;art. 1170 cod. civ., anche nei confronti degli altri condomini.</p>
<p>Si tratta di statuizione insindacabile in questa sede, in quanto posta a fondamento del titolo di formazione giudiziale della cui esecuzione si tratta. Pertanto, a prescindere dalla questione dell&#8217;interpretazione della portata oggettiva di questo (che, come si dirà, è stata controversa e diversamente risolta nei gradi di merito della presente opposizione all&#8217;esecuzione), dal punto di vista soggettivo il giudicato sul titolo esecutivo costituito dall&#8217;anzidetta sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/1999 si è formato nei confronti dell&#8217;amministratore del Condominio soltanto quale organo rappresentativo unitario dei singoli condomini.</p>
<p>Più specificamente, la sentenza, della cui esecuzione si tratta, ha finito per imporre un facere non al Condominio, quale ente di gestione, a seguito dell&#8217;annullamento (o dell&#8217;esecuzione) di una deliberazione assembleare concernente la gestione della cosa comune, ma all&#8217;amministratore del Condominio quale rappresentante dei condomini, titolari di una situazione possessoria contrapposta a quella degli altri condomini, ricorrenti ex art. 1170 cod. civ..</p>
<p>1.2. &#8211; Orbene, di norma il soggetto passivo dell&#8217;esecuzione per gli obblighi di fare è colui che si trovi col bene in una relazione di fatto tale da consentirgli di soddisfare la pretesa dell&#8217;avente diritto; così, lo stesso soggetto è anche colui cui spetta la legittimazione a proporre opposizione all&#8217;esecuzione, ove intenda contestare il diritto della controparte di procedere esecutivamente.</p>
<p>In una fattispecie in cui la sentenza di condanna imponeva un obbligo di fare nei confronti di una pluralità di soggetti, quali comproprietari del bene, questa Corte ha avuto modo di affermare che &#8220;quando manca l&#8217;esecuzione spontanea di un&#8217;obbligazione di fare e la parte istante chiede al giudice di conformare coattivamente la situazione di fatto a quella dichiarata nel titolo esecutivo, la parte di soggetto passivo dell&#8217;esecuzione forzata è assunta dalla persona che, in rapporto al bene da modificare, versa in una particolare situazione possessoria: più specificamente, nella situazione possessoria che da un lato gli consentirebbe di eseguire l&#8217;obbligazione imposta dal titolo, dall&#8217;altro si tratta di superare mediante l&#8217;intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo&#8221; (così Cass. n. 3990/03, in motivazione).</p>
<p>Questa stessa parte, proprio perchè soggetto passivo dell&#8217;esecuzione, a prescindere dal fatto che le siano stati notificati titolo esecutivo e precetto, è anche legittimata a proporre opposizione all&#8217;esecuzione, se non sia contemplata dal titolo come soggetto obbligato o se possa opporre una situazione possessoria prevalente (come è stato affermato anche in sede di esecuzione forzata per rilascio: cfr Cass. n. 15083/00).</p>
<p>Dunque, detto soggetto assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr. sempre Cass. n. 3990/03), ma per il fatto di essere concretamente raggiunto nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal giudice e non può resistere a questa intromissione nella sua sfera di possesso se non contestando il titolo che dovrebbe eseguire.</p>
<p>1.3.- Il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità del titolo esecutivo, tale che, pur formatosi nei confronti dell&#8217;amministratore del Condominio, è tuttavia idoneo a compromettere la situazione possessoria di ciascuno dei condomini da questo rappresentati, a seguito della modificazione del bene comune ordinata con la sentenza posta a fondamento dell&#8217;esecuzione.</p>
<p>Pertanto, applicando i principi di cui sopra anche all&#8217;ipotesi in cui la situazione di compossesso riguardi il bene condominiale, va riconosciuta la legittimazione concorrente all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione all&#8217;amministratore del condominio ed ai singoli condomini, con conseguente facoltà di questi ultimi di intervenire nel giudizio intrapreso dal primo e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, la cui rappresentanza, nella ipotesi di interventi o impugnazioni da parte di singoli condomini, si restringe a quegli altri condomini che non si siano costituiti di persona nel processo (cfr. già Cass. n. 2922/79, nonchè di recente Cass. n. 1011/10, n. 10717/11, n. 4991/12; cfr. anche Cass. n. 4810/00, nel senso che la legittimazione concorrente sussiste anche relativamente all&#8217;esercizio delle azioni a tutela del possesso, la cui legittimazione in capo all&#8217;amministratore non esclude quella dei singoli condomini ad agire per la difesa dei diritti esclusivi o comuni).</p>
<p>2.- Passando all&#8217;esame dei motivi di ricorso, va precisato che questo è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell&#8217;art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 novembre 2007).</p>
<p>Col primo motivo si denuncia &#8220;violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 324, 325, 326 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c. in ordine all&#8217;omessa dichiarazione di inammissibilità dell&#8217;appello per tardività rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al giudicato formale e sostanziale&#8221;, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.p., nn. 3 e 4.</p>
<p>Si denuncia altresì &#8220;vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla verifica della notificazione della sentenza gravata&#8221;, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili.</p>
<p>2.1.- La prima censura, relativa alla violazione di legge, è assistita da due quesiti di diritto, il primo dei quali risulta inadeguato ed il secondo non pertinente, secondo quanto appresso.</p>
<p>La prima proposizione del quesito di diritto è la seguente: &#8220;Dica la Cassazione se il giudice dell&#8217;appello ha il dovere di accertare l&#8217;ammissibilità della domanda di riesame e l&#8217;avvenuto giudicato in base agli atti prodotti, valutando come atto pubblico &#8211; valido sino a querela di falso &#8211; la notifica della sentenza gravata attestata dall&#8217;ufficiale giudiziario e computando il termine breve previsto per l&#8217;impugnazione, senza ricorrere ad arbitrarie interpretazioni dell&#8217;atto pubblico costituito dalla relata di notifica della sentenza, che proviene da un pubblico ufficiale nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, con le attestazioni inerenti alle attività direttamente svolte dall&#8217;ufficiale giudiziario, che fanno piena prova fino a querela di falso, compreso il fatto di aver consegnato un atto al destinatario in una certa data e in certo luogo&#8221;.</p>
<p>Orbene, ritiene il Collegio che il quesito è formulato in termini tali da non rendere in alcun modo evidente la questione di diritto sottoposta all&#8217;esame della Corte, poichè espresso in termini generici e senza alcun concreto riferimento al caso di specie. Esso, così come formulato, non consente a questa Corte l&#8217;individuazione dell&#8217;errore di diritto denunciato dai ricorrente con riguardo alla fattispecie concreta nè l&#8217;enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020/08).</p>
<p>2.2.- La seconda proposizione del quesito di diritto riferito al primo motivo è la seguente: &#8220;Tra gli affari civili che, per la loro natura di urgenza, non sono soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale il combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30.1.1.1941, n. 12, art. 92, comma 1, contempla &#8211; tra gli altri &#8211; i procedimenti di opposizione all&#8217;esecuzione, con la conseguenza che l&#8217;appello proposto dalla parte dopo la scadenza del termine breve perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data della notifica della sentenza di primo grado, a norma dell&#8217;art. 325 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, senza computare il periodo feriale intercorso nelle more&#8221;.</p>
<p>Va qui ribadito che il quesito di diritto deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa od opposta (cfr. Cass. n. 4044/09); deve essere, cioè, specifico e pertinente, sicchè la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso &#8211; che si verifica allorchè, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicchè il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa &#8211; è assimilabile all&#8217;ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al decisum, nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall&#8217;art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d&#8217;ufficio (Cass. S.U. n. 14385/07).</p>
<p>Orbene, nel caso di specie, la sentenza non ha affatto fondato la decisione di rigetto dell&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello su un&#8217;errata interpretazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30.1.1.1941, n. 12, art. 92, comma 1, che è stata denunciata dai ricorrenti come se la Corte d&#8217;Appello avesse ritenuto la sospensione feriale dei termini applicabile anche ai giudizi di opposizione all&#8217;esecuzione, quale è il presente. Ben diversa infatti è la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di merito ritenuto applicabile il termine c.d. lungo di impugnazione, di cui all&#8217;art. 327 cod. proc. civ., considerato peraltro nei limiti dell&#8217;anno (quindi senza riferimento alcuno al periodo di sospensione di cui alle norme citate), in quanto &#8211; secondo lo stesso giudicante &#8211; la parte interessata ad eccepire l&#8217;inammissibilità, cioè l&#8217;appellato, non avrebbe dato prova dell&#8217;intervenuta notifica della sentenza e della relativa data, dalla quale far decorrere il termine breve di cui all&#8217;art. 325 cod. proc. civ.. Essendo queste le ragioni a fondamento della sentenza impugnata, il quesito di diritto come sopra riportato risulta prima facie del tutto inconferente, sì da comportare l&#8217;inammissibilità del motivo per violazione dell&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ..</p>
<p>2.3.- Quest&#8217;ultima norma risulta violata, nella sua seconda parte, con la proposizione dell&#8217;ulteriore profilo di censura attinente al vizio di motivazione. Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato affermato che, poichè secondo l&#8217;art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, l&#8217;illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. n. 20603/07). Il primo motivo del ricorso, per la parte relativa al vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, manca del tutto di tale momento di sintesi ed è perciò inammissibile.</p>
<p>3.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 112 cod. proc. civ. e &#8220;del principio della necessità della procura alle liti&#8221;, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.</p>
<p>I ricorrenti deducono che il procuratore degli appellanti sarebbe stato privo di mandato alle liti per l&#8217;inesistenza di un mandato a proporre appello e per l&#8217;inidoneità allo scopo della procura rilasciata a margine del ricorso per manutenzione nel possesso di cui al procedimento n. 2795/89.</p>
<p>Deducono, altresì, e comunque, la sopravvenuta estinzione della procura alle liti, in considerazione del decesso della rappresentata D.T. avvenuto il 16 agosto 2003, prima della proposizione dell&#8217;appello avverso la sentenza di primo grado, effettuata il 28 settembre 2005.</p>
<p>3.1.- Il motivo, sotto il primo profilo, è inammissibile per violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta il testo della procura apposta al ricorso per l&#8217;azione possessoria &#8211; che la Corte d&#8217;Appello di Salerno ha ritenuto idonea ad abilitare il difensore anche relativamente all&#8217;esecuzione ed alle &#8220;fasi successive&#8221; &#8211; nè indica in quale sede processuale il documento risulti prodotto (cfr. Cass. S.U. n. 28547/08, nonchè Cass. n. 29279/08, n. 20535/09, n. 24178/09, n. 2966/11).</p>
<p>3.2.- Il motivo non è meritevole di accoglimento nemmeno quanto al secondo profilo. Avendo lo stesso procuratore proposto appello nell&#8217;interesse di più appellanti, con procura rilasciata da ciascuno, la morte di uno soltanto di costoro, intervenuta prima della proposizione dell&#8217;atto di impugnazione, ha comportato l&#8217;inammissibilità del gravame, per non essere stato rinnovato il rilascio della procura da parte degli eredi della parte deceduta (cfr. Cass. S.U. n. 10706/06, nonchè, da ultimo, Cass. n. 18485/10), soltanto relativamente a quest&#8217;ultima, vale a dire a D.T..</p>
<p>Tuttavia, tale situazione processuale non ha compromesso il gravame proposto nell&#8217;interesse di B.P., D.C.M. e Be.Ge., ciascuno dotato di autonoma legittimazione ad agire esecutivamente in forza della sentenza del Tribunale di Salerno n. 834/99 e quindi a resistere all&#8217;opposizione proposta avverso il relativo processo esecutivo.</p>
<p>Pertanto, non può essere accolto il motivo di ricorso col quale si assume la nullità della sentenza d&#8217;appello per la carenza di mandato in capo al procuratore degli appellanti; non è venuto meno il mandato alle liti rilasciato da ciascuno di costoro, per la morte di uno dei mandanti, trattandosi di distinte procure alle liti, riferibili a parti processuali dotate di legittimazione ad agire concorrente (o disgiunta).</p>
<p>4.- Col terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della norma di rito dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. e della norma dell&#8217;art. 1137 cod. civ. &#8220;nella parte in cui è stata omessa la statuizione della preclusione della domanda di tutela di alcuni condomini contro il deliberato dell&#8217;assemblea di sistemare 4 vasi di plastica nell&#8217;androne comune, a causa della mancata impugnativa della delibera&#8221;, nonchè il vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio &#8220;per la preclusione dell&#8217;esame delle decisioni assembleari non impugnate&#8221;.</p>
<p>Sostengono i ricorrenti che, avendo il Condominio rimosso i vasi cui era originariamente riferito il ricorso per manutenzione nel possesso ed avendo successivamente deliberato, a seguito di deliberazione dell&#8217;assemblea del 25 marzo 1996, di collocare delle (altre e diverse) fioriere nell&#8217;androne condominiale, la mancata impugnativa di tale deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla sua adozione, sarebbe stata ostativa all&#8217;accoglimento del gravame. Più specificamente, secondo i ricorrenti, con tale ultima delibera il Condominio avrebbe deciso a maggioranza le modalità concrete di utilizzazione del bene comune, cioè dell&#8217;androne condominiale, di modo che la Corte d&#8217;Appello avrebbe dovuto prendere atto dell&#8217;anzidetta delibera e della sua mancata impugnazione, quindi avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado (che aveva accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, ritenendo che l&#8217;ordine contenuto nel titolo esecutivo fosse stato già eseguito e non fosse stato oggetto di successiva violazione), senza poter entrare nel merito del deliberato assembleare.</p>
<p>4.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha fondato la propria decisione sull&#8217;interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza conclusiva del giudizio possessorio, compiuta al fine di verificare se il giudicato avesse esaurito la propria portata esecutiva o se questa permanesse con riguardo a comportamenti futuri dell&#8217;obbligato idonei ad integrare quella stessa molestia possessoria avverso la quale era stata invocata la tutela giudiziale.</p>
<p>Ha quindi ritenuto che la sentenza che aveva ordinato la rimozione delle fioriere dall&#8217;androne condominiale avesse efficacia esecutiva anche rispetto ad altre situazioni, create dal condominio obbligato e dai suoi partecipanti, che fossero idonee a violare il possesso dei condomini appellanti così come quella che aveva determinato la presentazione del ricorso ex art. 1170 cod. civ. ed ha ritenuto di fare applicazione al caso di specie del principio espresso dal precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 9202/01.</p>
<p>Sulla base di tali premesse in fatto (quanto all&#8217;interpretazione del titolo esecutivo) ed in diritto la Corte d&#8217;Appello ha concluso nel senso dell&#8217;&#8221;inefficacia&#8221; della delibera assembleare di nuova collocazione delle fioriere nell&#8217;androne condominiale e della necessità della loro rimozione &#8220;costituendo l&#8217;apposizione dei vasi un rilevante intralcio all&#8217;uso dell&#8217;androne medesimo&#8221;, tale da costituire &#8220;nuova violazione del possesso dei condomini appellanti, possesso che rimane quindi tutelato dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale che non ha esaurito il suo effetto con la precedente rimozione dei vasi e che continua a essere efficace rispetto alla nuova apposizione delle fioriere&#8221;.</p>
<p>4.2.- Dato quanto sopra, l&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte d&#8217;Appello non avrebbe affatto considerato la deliberazione dell&#8217;assemblea del condominio del 25 marzo 1996 non corrisponde al tenore della sentenza impugnata; piuttosto, questa ha concluso nel senso dell&#8217;&#8221;inefficacia&#8221; di detta deliberazione perchè ritenuta in contrasto col giudicato formatosi sul titolo esecutivo di che trattasi. Allora, i ricorrenti avrebbero dovuto contestare la premessa logico-giuridica che ha indotto la Corte territoriale a tale conclusione. Avrebbero dovuto cioè contestare l&#8217;interpretazione del titolo esecutivo che questa conclusione sorregge, nonchè l&#8217;applicazione al caso di specie del principio di diritto espresso da Cass. n. 9202/01, secondo cui &#8220;l&#8217;efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell&#8217;obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un&#8217;esecuzione spontanea della decisione, perchè il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall&#8217;obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell&#8217;originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l&#8217;esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l&#8217;eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l&#8217;esecuzione forzata&#8221;.</p>
<p>Poichè l&#8217;ima e l&#8217;altra non sono state oggetto di censura dinanzi a questa Corte, allora l&#8217;affermazione dell&#8217;inefficacia, rectius della nullità, della deliberazione assembleare del 25 marzo 1996 non può essere, a sua volta, inficiata, in quanto strettamente consequenziale a detta premessa logico-giuridica: quest&#8217;ultima ha, infatti, comportato che la materia sia stata trattata come sottratta alla disponibilità dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dei controricorrenti, dovendo ritenersi ammissibile il controricorso in quanto regolarmente notificato, ex art. 370 cod. proc. civ., ai ricorrenti; ed invero l&#8217;omessa tempestiva notificazione agli altri soggetti intimati col ricorso non comporta l&#8217;inammissibilità del controricorso (cfr. Cass. S.U. n. 1161/00), qualora questo sia stato tempestivamente notificato ai legittimi contraddittori, come nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore dei resistenti, nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012.</p>
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