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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Danni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 21 marzo 2013, n. 7103</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[esondazione]]></category>
		<category><![CDATA[obbligati]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di esondazione, il condomino danneggiato può rifarsi sulla compagine condominiale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 4102/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 8039/2007 proposto da:</p>
<p>CONDOMINO VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2331/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2006, R.G.N. 454/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; o rigetto del ricorso principale, assorbito l&#8217;incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Milano il 6 ottobre 2003 accoglieva la domanda proposta da Il Condominio (OMISSIS), dalla (OMISSIS) s.r.l., da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), di (OMISSIS), quale amministratore di questo Condominio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di esondazione di acqua dovuta ad innalzamento delle falde acquifere nei loro immobili posti al secondo piano sottostante dell&#8217;edificio condominiale e, per l&#8217;effetto, condannava il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 36.000 per il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in euro 126.000 per la (OMISSIS), in euro 460.000 per la (OMISSIS); rigettava tutte le domande proposte contro l&#8217;amministratore del condominio; rigettava la domanda di manleva avanzata dal condominio nei confronti della (OMISSIS) e della (OMISSIS), ponendo a carico del condominio le spese di lite.</p>
<p>Su gravame principale del Condominio e incidentale degli originari attori, la Corte di appello di Milano il 27 settembre 2006 ha riformato la sentenza di prime cure e compensato integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione.</p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e da (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Condominio, affidandosi ad unico motivo.</p>
<p>Al ricorso incidentale resistono i ricorrenti principali.</p>
<p>Le parti hanno depositate rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I due ricorsi sono riuniti ex articolo 335 c.p.c..</p>
<p>Per una migliore comprensione della vicenda va osservato quanto segue.</p>
<p>1. &#8211; In punto di fatto il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS) citavano il Condominio (OMISSIS), di cui erano condomini, e personalmente l&#8217;amministratore (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento nel secondo piano sotterraneo all&#8217;edificio, avvenuto in un primo momento il 25 settembre 1993 per fuoriuscita d&#8217; acqua dal sottosuolo. Unitamente alla Comunione (OMISSIS) sollecitavano l&#8217;amministratore, dopo avere chiamato la ditta (OMISSIS) per ottenere l&#8217;innalzamento del livello delle acque e per convocare immediatamente un&#8217;assemblea sa ordinaria il 29 settembre 1993 e il di&#8217; 8 ottobre 1993 il (OMISSIS) decideva di interrompere il funzionamento delle idrovore.</p>
<p>Nell&#8217;assemblea straordinaria del 13 ottobre 1993 si decise l&#8217;acquisto di due pompe idrovore e si ratifico&#8217; l&#8217;operato dell&#8217;amministratore. Le pompe non furono acquistate.</p>
<p>Dopo due assemblee del 29 novembre e del 21 dicembre 1993, che non producevano alcun risultato il 15 dicembre 1994 assieme alla (OMISSIS) fu proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c..</p>
<p>Il consulente nominato accerto&#8217; che l&#8217;allagamento era dovuto al consistente innalzamento della falda freatica ed il giudice il 21 maggio 1995 ordinava al condominio di eseguire i lavori richiesti dal consulente.</p>
<p>2. &#8211; Con citazione del 27 luglio 1995 i tre condomini sopra indicati riassumevano la causa (R.G.n.14255/95) con citazione del 27 luglio 1995 per la conferma del provvedimento cautelare e per ottenere il risarcimento dei danni, una volta accertata la responsabilita&#8217; dell&#8217;amministratore per mancato adempimento alle Delib. assembleari e mancato approntamento di mezzi atti a contenere o reprimere l&#8217;allagamento.</p>
<p>Il Condominio si costituiva e chiamava in causa la (OMISSIS).</p>
<p>Si costituiva anche l&#8217;amministratore che declinava ogni responsabilita&#8217; (p.2-3 sentenza impugnata).</p>
<p>Si costituivano anche la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice dell&#8217;appello riformava la sentenza di prime cure.</p>
<p>Questa decisione viene censurata sotto vari profili, di cui assume rilevo pregnante il primo motivo del ricorso principale del Condominio (OMISSIS) e degli altri ricorrenti.</p>
<p>Con esso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo della controversia, in riferimento alla responsabilita&#8217; del Condominio (OMISSIS) &#8211; violazione e falsa interpretazione di norma di legge &#8211; articoli 2051, 2043 e 2697 c.c. &#8211; In buona sostanza, i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione &#8220;ridotta in tutto ad una sola pagina (che di fatto riproduce le richieste del Condominio appellante, riportate a pagina 9&#8243;.</p>
<p>La censura, che presenta un corretto quesito di fatto, ossia indica per prima la fattispecie concreta e poi ha rapportato allo schema normativo tipico per la fattispecie astratta ad essa confacente (Cass. n. 19892/09) merita di essere accolta. Al riguardo ritiene il Collegio di riportare integralmente l&#8217;argomentare del giudice dell&#8217;appello su questo capo della decisione.</p>
<p>Nel riformare la sentenza di primo grado il giudice dell&#8217;appello ha ritenuto che &#8220;era un dato incontestabile che quando si verifico&#8217; il fenomeno (25 settembre 1993) per la prima volta, nessuna responsabilita&#8217; poteva ricondursi al Condominio per la semplice ragione che la causa dell&#8217;inondazione non era ravvisabile nella presenza dei detriti nelle pompe idrovore condominiali, bensi&#8217; nella falda acquifera.</p>
<p>Era dato pacifico che il fenomeno si sarebbe ripetuto con il funzionamento delle pompe volute dagli appellanti, poiche&#8217; erano rimedi piu&#8217; che inadeguati, inutili e che a (OMISSIS), in tali evenienze furono adottati rimedi ben diversi da quelli prospettati dal C.T.U.&#8221; (p.10 sentenza impugnata). Con simile ed unico passaggio argomentativo, il giudice dell&#8217;appello, pur riconoscendo che la causa dell&#8217;allagamento era da rinvenirsi nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, ha escluso ogni responsabilita&#8217; del Condominio, che aveva l&#8217;obbligo di predisporre mezzi idonei perche&#8217; l&#8217;acqua non penetrasse piu&#8217; dal suolo e fare si&#8217; che l&#8217;acqua fosse tenuta sotto controllo e non si rinvenisse nelle unita&#8217; immobiliari. Di vero, ed in linea di principio, va condiviso l&#8217;orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo il quale il condominio di un edificio e&#8217; obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinche&#8217; le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprieta&#8217; esclusiva dei condomini (Cass. n. 5326/05).</p>
<p>Nel caso in esame, il Condominio non ha spiegato perche&#8217; rimedi diversi non fossero stati adottati ne&#8217; ha allegato il caso fortuito, ne&#8217; ha provato, per liberarsi da ogni responsabilita&#8217;, la esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso causale tra l&#8217;innalzamento della falda e l&#8217;allagamento.</p>
<p>In merito, va detto che sono pacifiche le seguenti circostanze:</p>
<p>a) l&#8217;assemblea aveva deliberato di conferire all&#8217;amministratore di acquistare due pompe di idonea potenza (come previsto dal provvedimento di urgenza emesso ex articolo 700 c.p.c.);</p>
<p>b) l&#8217;ordine del Pretore era rimasto ineseguito e soggetto a numerose opposizioni del Condominio, venute meno solo a seguito di declaratoria di inammissibilita&#8217;;</p>
<p>c) per stessa dichiarazione dell&#8217;amministratore nessuno ebbe ad adottare procedimenti atti ad eliminare l&#8217;allagamento;</p>
<p>d) dai verbali di assemblea si rilevava un intento della maggioranza volto a ritardare (se non impedire) una soluzione definitiva del problema;</p>
<p>e) in questo clima era ravvisabile una responsabilita&#8217; anche in capo all&#8217;amministratore, che non diede esecuzione alla Delib. 13 ottobre 1993 di acquisto delle pompe.</p>
<p>Di queste circostanze, che indussero il giudice di primo grado a condannare il Condominio e che sono contenute nella stessa sentenza, nella quale (p.6 sentenza impugnata) si riportano e&#8217; stato del tutto omesso ogni esame.</p>
<p>La sentenza impugnata non spende una parola, limitandosi e contraddittoriamente ad escludere la responsabilita&#8217; del resistente Condominio.</p>
<p>La contraddittorieta&#8217; si concreta nel fatto che, da un lato riconosce che la causa dell&#8217;allagamento e&#8217; da rinvenire nell&#8217;innalzamento della falda acquifera, dall&#8217;altro non si tiene conto che le ricordate circostanze anche di natura giudiziaria, oltre che interne al condominio, erano e sono pacifiche ed avrebbero, comunque, essere prese in considerazione.</p>
<p>In altri termini, a fronte dell&#8217;assunto dei danneggiati, che avevano solo l&#8217;obbligo di dimostrare l&#8217;esistenza del danno e la sua derivazione dalla cosa comune, il Condominio non solo non ha provato il caso fortuito, ma nemmeno la propria diligenza nella custodia, come si ricava &#8211; e lo si ripete &#8211; a pagine 6 della sentenza impugnata.</p>
<p>Su di esse il giudice dell&#8217;appello inspiegabilmente tace. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ritenuto assorbito il ricorso incidentale e, per l&#8217;effetto, nell&#8217;ambito del motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito l&#8217;incidentale e, per l&#8217;effetto, cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvedera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1883</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-28-gennaio-2013-n-1883/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino posiziona una veranda abusiva, e provoca danni all'appartamento sottostante, è responsabile il condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12039/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Arch. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) in persona del suo Amministratore p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 638/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2006, R.G.N. 1468/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilita&#8217; in subordine rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 1 marzo 2006 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull&#8217;appello proposto dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha dichiarato la nullita&#8217; dell&#8217;appello, da questi proposto.</p>
<p>Nell&#8217;occasione la Corte territoriale ha accolto l&#8217;appello principale del Condominio di via (OMISSIS) ed incidentale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2002, che aveva escluso ogni responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e ha dichiarato, invece, il (OMISSIS) esclusivo responsabile per i danni da infiltrazione cagionati all&#8217;appartamento del (OMISSIS), con condanna alle spese di lite; ha respinto ogni altro motivo d&#8217;appello, ivi compreso quello svolto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e ha compensato tra tutte le altre parti le spese del grado.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a due motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS), il Condominio, la soc. s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione.</p>
<p>Il ricorrente e la (OMISSIS) hanno depositato rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102, e segg., articoli 1126, 2043, 2697 e 2727 e segg. c.c.; articoli 99, 100, 106, 112, 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame su punto decisivo della controversia), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che erroneamente ed in modo apodittico il giudice dell&#8217;appello avrebbe ritenuto esclusiva la sua responsabilita&#8217; anche in considerazione del fatto che dalla transazione conclusasi emergerebbe in modo chiaro che era proprio il Condominio a riconoscere la propria, ossia di esso Condominio, responsabilita&#8217; e, di conseguenza, si era impegnato a far eseguire tutti i lavori necessari onde eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche che avevano danneggiato l&#8217;appartamento del (OMISSIS) (p. 12 ricorso).</p>
<p>2. &#8211; Al riguardo, e per una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>Come si evince dalla parte narrativa della impugnata sentenza, nel 1996 si ebbe una transazione tra il Condominio e il (OMISSIS), che lamentava infiltrazioni di acque meteoriche nel suo appartamento sottostante il lastrico solare di uso esclusivo del (OMISSIS), che vi aveva costruito abusivamente una veranda, con la quale transazione il Condominio si impegnava a far eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la perfetta impermeabilizzazione della terrazza di copertura e le spese di rimessione in pristino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS). Nella transazione si precisava che il Condominio si riservava di ripetere le somme anticipate per l&#8217;esecuzione delle opere e di fatto, se addebitabili alla esclusiva responsabilita&#8217; del condomino (OMISSIS).</p>
<p>I lavori furono commissionati ed eseguiti dalla (OMISSIS), che li termino&#8217; nell&#8217;agosto del 1996.</p>
<p>Riprese le piogge, il (OMISSIS) constato&#8217; che l&#8217;acqua continuava ad infiltrarsi dall&#8217;alto del suo appartamento, per cui promosse azione di danni nei confronti del Condominio, del (OMISSIS), della ditta appaltatrice, nel corso della quale venne espletata una CTU.</p>
<p>Il consulente, in estrema sintesi, ritenne che le infiltrazioni erano dovute alla costruzione abusiva della veranda, perche&#8217; non eseguita ad opera d&#8217; arte (p.5 sentenza impugnata), per cui il Pretore condanno&#8217; il (OMISSIS) ad effettuare tutti i lavori necessari per evitare le infiltrazioni.</p>
<p>Successivamente il (OMISSIS) cito&#8217; il (OMISSIS) per il risarcimento dei danni, il quale fu autorizzato a chiamare in giudizio il Condominio, la societa&#8217; appaltatrice, la (OMISSIS) s.p.a., con la quale era assicurato.</p>
<p>Furono espletate prove orali, disposta CTU per quantificare i danni subiti.</p>
<p>All&#8217;esito della istruttoria il Tribunale dichiaro&#8217; la esclusiva responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata integralmente formata dalla decisione oggi impugnata.</p>
<p>3. &#8211; Cio&#8217; posto in rilievo, dall&#8217;attento esame della prima censura appare evidente che essa si concreta da una parte in una rivisitazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo e valutati diversamente dal giudice dell&#8217;appello e dall&#8217;altra si risolve in una condivisione dell&#8217;argomentare del primo giudice, che il giudice dell&#8217;appello ha riformato sul capo della ritenuta esclusiva responsabilita&#8217; del (OMISSIS) in base a molteplici considerazioni tutte condotte in modo logico e giuridico corretto.</p>
<p>E valga il vero.</p>
<p>In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:</p>
<p>a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del (OMISSIS);</p>
<p>b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un&#8217; ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d&#8217;arte, con una soluzione di continuita&#8217; tra l&#8217;impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda;</p>
<p>c) la CTU individuo&#8217; &#8220;con sicurezza&#8221; una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p. 12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per se&#8217; la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.</p>
<p>Andava, quindi, esclusa ogni responsabilita&#8217; del condominio, anche perche&#8217; &#8211; ed e&#8217; circostanza dirimente &#8211; non contrastata nemmeno dalla censura, che allorche&#8217; il (OMISSIS) diede esecuzione all&#8217;ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p. 14 sentenza impugnata).</p>
<p>Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all&#8217;argomentazione del primo giudice (p. 13 &#8211; 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico.</p>
<p>Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal (OMISSIS), il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli articoli 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni e&#8217; risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d&#8217;arte della veranda, mentre e&#8217; emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.</p>
<p>Ne&#8217;, quindi, si puo&#8217; parlare di vizio di motivazione, cosi&#8217; come dedotto.</p>
<p>4. &#8211; Di qui, l&#8217;assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 106, 269, 99, 112 c.p.c. e articoli 1665 e 1667 e segg., articolo 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della societa&#8217; appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione e&#8217; stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del (OMISSIS) assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).</p>
<p>Quindi, non sussiste alcun errore di diritto, ne&#8217; alcun vizio motivazionale, in riferimento anche alle prove fotografiche, nonche&#8217; nemmeno sotto il profilo dell&#8217;omesso esame di un punto decisivo per il giudizio (rapporto tra impermeabilizzazione e infiltrazioni ), in quanto questo punto e&#8217; stato valutato.</p>
<p>Ne consegue che il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 4000,00 di cui euro 200 per spese in favore del (OMISSIS) e 4000,00 in favore del condominio, di cui euro 200 per spese, oltre accessori come per legge per ciascuno dei resistenti; condanna il ricorrente al pagamento delle suddette spese nella misura di euro 4.700,00 di cui euro 200 per spese oltre accessori come per legge a favore della (OMISSIS) s.r.l..</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[ponteggi]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio e la ditta edile che vi stia eseguendo dei lavori, sono sempre tenuti al risarcimento del danno se i ladri sfruttano i ponteggi per entrare nell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31398/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore Geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo omonimo titolare Signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2363/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2005, R.G.N. 2862/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS); udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento p.q.r. del secondo e del terzo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. (OMISSIS) esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall&#8217;impresa (OMISSIS), incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l&#8217;impresa che il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di lire 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall&#8217;alloggio.</p>
<p>I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale, applicati gli articoli 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.</p>
<p>Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS) chiedendo respingersi le pretese dell&#8217;attore; analoga posizione assumeva l&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) e del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso l&#8217;impresa costruzioni edili (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>2. La sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.</p>
<p>Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non e&#8217; soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest&#8217;ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., si che devono ritenersi irrilevanti &#8211; al fine del decidere &#8211; i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.</p>
<p>Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell&#8217;ordine:</p>
<p>da un iato, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c. (primo motivo);</p>
<p>dall&#8217;altro, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. (secondo motivo);</p>
<p>- da ultimo, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).</p>
<p>3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che seguono.</p>
<p>3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.</p>
<p>In conformita&#8217;, in particolare, a una giurisprudenza piu&#8217; che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi &#8211; infatti &#8211; il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita&#8217;, completezza e riferibilita&#8217; alla decisione impugnata.</p>
<p>Il riferito principio comporta &#8211; in particolare &#8211; tra l&#8217;altro che e&#8217; inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un&#8217;affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita&#8217; in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate &#8211; o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina &#8211; il motivo e&#8217; inammissibile, poiche&#8217; non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).</p>
<p>In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).</p>
<p>Viceversa, la allegazione &#8211; come prospettate nella specie da parte del ricorrente &#8211; di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e&#8217; esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura e&#8217; possibile, in sede di legittimita&#8217;, sotto l&#8217;aspetto del vizio di motivazione.</p>
<p>Lo scrimine tra l&#8217;una e l&#8217;altra ipotesi &#8211; violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta &#8211; e&#8217; segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e&#8217; mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).</p>
<p>Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realta&#8217;, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi&#8217;, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.</p>
<p>3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso e&#8217;, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.</p>
<p>3.2.1. In primis si osserva che a norma dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, &#8211; nel testo applicabile nella specie ratione temporis &#8211; le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l&#8217;altro &#8220;per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>E&#8217; palese, pertanto, che i detti vizi &#8211; salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe&#8217; diversi fatti controversi &#8211; non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.</p>
<p>Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonche&#8217; insufficiente e, ancora, contraddittoria e&#8217; evidente che e&#8217; onere del ricorrente precisare quale sia &#8211; in concreto &#8211; il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell&#8217;articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta&#8217; del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura e&#8217; inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).</p>
<p>3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva &#8211; in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente &#8211; che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo&#8217; essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo&#8217; proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita&#8217; del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).</p>
<p>3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non puo&#8217; tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p>- i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l&#8217;evento si e&#8217; verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, &#8220;oltre il termine di lavoro delle maestranze dell&#8217;impresa che agivano sul ponteggio&#8221;: l&#8217;assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si e&#8217; verificato durante l&#8217;orario di lavoro, non solo e&#8217; assolutamente apodittico (atteso che non e&#8217; indicato in base a quale elemento, emergente dall&#8217;istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresi&#8217; &#8211; irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalita&#8217; tra la circostanza invocata e l&#8217;evento denunziato);</p>
<p>- analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo &#8220;stato&#8221; della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto &#8211; ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente &#8211; contrasta con quanto accertato dai giudici del merito (&#8220;la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco&#8221; ha accertato la sentenza impugnata), e &#8211; ancora una volta &#8211; non e&#8217; riportato, nel motivo, da quali elementi dell&#8217;istruttoria espletata &#8211; e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non e&#8217; stata invece espletata mediante l&#8217;audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non puo&#8217;, certamente, essere (peraltro del tutto genericamente) censurato in questa sede &#8211; emerga una situazione di fatto (specie in ordine all&#8217;assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;</p>
<p>- assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito &#8211; infine &#8211; sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l&#8217;ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volonta&#8217; del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perche&#8217; eccessivamente onerosi, vuoi &#8211; infine &#8211; quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realta&#8217;, adeguatamente custoditi in una &#8220;cassetta collocata nell&#8217;armadio della propria camera da letto&#8221; (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi &#8220;di ingente valore&#8221; non erano custoditi &#8220;in una cassaforte o in un mobile blindato&#8221;, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);</p>
<p>- avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che &#8220;non v&#8217;e&#8217; prova che il ponteggio fosse pericoloso&#8221; o &#8220;possedesse caratteristiche atte a agevolare l&#8217;intrusione di malintenzionati nell&#8217;appartamento dell&#8217;attore all&#8217;ottavo piano&#8221;, dall&#8217;altro, che l&#8217;odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito &#8220;espressamente alla delibera con la quale il condominio&#8230; malgrado la sollecitazione dell&#8217;impresa&#8230; decise di non installare l&#8217;impianto antifurto per il suo rilevante costo&#8221; e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso &#8220;qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l&#8217;opera di eventuali ladri&#8221; (palesemente non evita, o rende piu&#8217; difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell&#8217;armadio della camera da letto) e&#8217; evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa (come pure del tutto apoditticamente si invoca) dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c. e non certamente opponendo all&#8217;accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall&#8217;altro, che come gia&#8217; anticipato sopra &#8211; e&#8217; preclusa in questa sede di legittimita&#8217; una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 agosto 2012 n. 13936</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-03-agosto-2012-n-13936/</link>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danni]]></category>
		<category><![CDATA[concorso di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condomino che subisca danni da infiltrazioni ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina L. &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27116-2006 proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), T.B.(OMISSIS), coniugi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIUTI DANIELE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato PROFETA LORENZO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore geom. R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato PERRONE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLONNA GUIDO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1353/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 19/09/2005; R.G.N. 2397/2003.<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;<br />
udito l&#8217;Avvocato DANIELE CIUTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato ROBERTO PERRONE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. (sent. 18331 del 2010); in subordine rigetto ricorso e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal T. e dalla C. contro il Condominio di (OMISSIS), con riferimento ai danni da infiltrazione d&#8217;acqua subiti nel loro appartamento in occasione dei lavori per la manutenzione del tetto dello stabile.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Torino ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la condanna inflitta dal primo giudice a titolo di mancato godimento dell&#8217;appartamento danneggiato.</p>
<p>Propongono ricorso per cassazione il T. e la C. attraverso due motivi. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso del T. e della C. verte intorno alla riduzione della condanna inflitta dal primo giudice per il mancato godimento dell&#8217;appartamento danneggiato, in applicazione, da parte del giudice d&#8217;appello, della disposizione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2.</p>
<p>Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizi della motivazione.</p>
<p>Il motivo è infondato. La sentenza da atto che l&#8217;appartamento, a causa delle infiltrazioni dal tetto, era in condizioni d&#8217;inabitabilità e che i proprietari, per tutto il corso del giudizio di primo grado, hanno omesso qualsiasi intervento di riparazione o di manutenzione. Precisa, dunque, il giudice d&#8217;appello che quest&#8217;ultimo comportamento non costituisce violazione del dovere imposto al danneggiato di evitare diligentemente i danni che possono essere arrecati da altri alla propria sfera giuridica; tuttavia, aggiunge, la ditta appaltatrice s&#8217;era offerta di eseguire interventi diretti a rendere immediatamente abitabile l&#8217;alloggio, così da limitare il danno per il mancato godimento dell&#8217;immobile stesso prima del completo risarcimento. Per queste ragioni il giudice ha ridotto i danni in questione al periodo intercorrente tra la data del fatto e la menzionata offerta di immediati interventi, oltre al periodo (due mesi) necessario per l&#8217;esecuzione dei lavori. La tesi sostenuta dalla Corte territoriale non appare affetta da violazione di legge, nè da vizio della motivazione; nè le argomentazioni contenute nel motivo d&#8217;impugnazione &#8211; per certi versi generiche e per altri versi attinenti a questioni di mero fatto &#8211; sono idonee a scalfire la decisione stessa.</p>
<p>Il secondo motivo sostiene che l&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2 sarebbe inammissibile, siccome proposta dalla controparte solo in grado d&#8217;appello.</p>
<p>Il motivo è infondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata (pagg. 8 e 9) è dato apprendere che l&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 1227 c.c., comma 2, era stata sollevata dal Condominio già in primo grado ed il Tribunale l&#8217;aveva respinta.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012.</p>
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