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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Condominio Minimo</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 settembre 2012 n. 16128</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[necessitò]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
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		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[In quali casi la spesa sostenuta dai partecipanti di un condominio minimo è rimborsabile dagli altri?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GAMBARO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.C.A., P.C.E.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 15347-2006 proposto da:</p>
<p>P.C.E., P.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. SERRAO Giulia;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.F.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 518/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi e compensa le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1) La controversia è nata da contrapposte coeve citazioni del gennaio 1991 dinanzi al tribunale di Lamezia Terme.</p>
<p>Con la prima M.F. chiedeva a P.C.A. e a P.C.E., il rimborso di spese effettuate per la riparazione del tetto di un vecchio fabbricato sito in (OMISSIS).</p>
<p>Con la seconda i P. chiedevano la demolizione di finestre e scarichi che il M. aveva realizzato con un&#8217;abusiva sopraelevazione dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il tribunale di Lamezia Terme respingeva la domanda di rimborso e accoglieva quella dei P., condannando M. alla demolizione della sopraelevazione eseguita sull&#8217;edificio e al risarcimento di danni quantificati in 8.000,00 Euro.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Catanzaro con sentenza 8 giugno 2005 negava il diritto dell&#8217;appellante al rimorso delle spese; escludeva l&#8217;obbligo di risarcimento danni a suo carico; rigettava l&#8217;appello incidentale P. relativo a demolizione di tutte le altre opere abusivamente create.</p>
<p>M.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2006.</p>
<p>I P. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.</p>
<p>Il 17 gennaio 2012 la causa è stata rinviata per mancata presentazione dell&#8217;istanza prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26.</p>
<p>In prossimità dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>2) Il ricorso principale e quello incidentale, registrati con numeri diversi, devono essere trattati unitariamente. Venendo in esame una sentenza depositata ante marzo 2006 non è applicabile l&#8217;art. 366 bis c.p.c..</p>
<p>Il primo motivo di ricorso concerne l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 o dell&#8217;art. 1134 c.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese sostenute dal F. per le riparazioni del tetto dello stabile, composto da due porzioni, di cui la seconda in proprietà comune dei convenuti.</p>
<p>La domanda è stata respinta sul rilievo che le spese non erano state oggetto di preventivo accordo.</p>
<p>Invano il ricorso e la memoria invocano precedenti giurisprudenziali che erroneamente ritengono favorevoli al ricorrente.</p>
<p>Va premesso che in appello questi ha sostenuto che si versa in ipotesi di comunione e ha chiesto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1110 c.c..</p>
<p>Secondo Cass. SU 2046/06, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità&#8217; finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.</p>
<p>Ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e1 rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ.(Così anche Cass. 21015/11).</p>
<p>Ora, quanto alla sussistenza del requisito dell&#8217;urgenza il ricorso è quanto mai generico e si risolve nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di merito, atteso che si limita ad affermare che ne è stata data prova &#8220;con le testimonianze addotte&#8221;, senza neppure accennare al contenuto delle risultanze.</p>
<p>3) Il secondo motivo si riferisce alle opere di sopraelevazione. Esso attacca la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l&#8217;opera era rilevabile sia grazie alla misurazione esterna, non considerata dall&#8217;appellante, sia dalla documentazione fotografica, che consente di constatare un incremento di altezza dei muri esterni e delle &#8220;quinte&#8221; e la sovrapposizione di mattoni alla preesistente muratura.</p>
<p>Il ricorso non offre argomenti decisivi idonei a confutare questa ricostruzione, giacchè si limita a formulare delle ipotesi alternative che giustificherebbero l&#8217;avvenuta creazione grazie alla sopraelevazione di un nuovo piano abitabile, quali la posa in opera dei mattoni nuovi in luogo di muratura precedentemente demolita o la modifica delle quote dei piani sottostanti. Trattasi di rilievi privi di valore in sede di legittimità, ove il vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto va ancorato a risultanze processuali già acquisite e di portata probatoria tale da essere decisive, cioè idonee a rendere illogica o manifestamente insufficiente la motivazione, il che non può dirsi in caso di mere illazioni non riscontrate documentalmente in atti.</p>
<p>3.1) Anche il profilo che lamenta la indeterminatezza della condanna alla demolizione della sopraelevazione va respinto, a causa della genericità della doglianza, che non indica quali norme siano state violate e si limita a manifestare sgomento per il fatto che dovrà essere il giudice dell&#8217;esecuzione a governare l&#8217;ordine impartito in proposito dal tribunale e confermato dalla Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Di per sè ciò non costituisce motivo di illegittimità della pronuncia, che regge anche alla reiterazione della doglianza formulata in uno dei profili del terzo motivo.</p>
<p>4) Va disatteso anche il profilo di doglianza di cui al profilo B1) del secondo motivo, che lamenta che sia stata ordinata la demolizione per una violazione solo formale della &#8220;legge sismica&#8221;, senza aggravamento delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, rinforzato da un cordolo in cemento armato di nuova realizzazione. Anche in questo caso viene valorizzato un elemento di fatto (la realizzazione del cordolo) che non emerge dalla sentenza impugnata e che è sommariamente riferito richiamando le consulenze in atti. Esso non è comunque utilizzabile, perchè il ricorso, omettendo di riportare le considerazioni di consulenza d&#8217;ufficio che hanno sorretto la sentenza, impedisce a questo Corte di valutare la decisività della risultanza. Giova infatti notare che il giudice di appello ha comunque ravvisato una violazione &#8220;della normativa antisismica&#8221;, il che implica una presunzione di pericolosità, che giustifica la demolizione ex art. 1127 c.c.(Cass. 3196/08). Va peraltro aggiunto che la decisività della doglianza è esclusa comunque dalla circostanza che la demolizione è stata ordinata anche in relazione alla lesione del decoro architettonico perpetrata con le medesime opere.</p>
<p>5) Di questo aspetto si occupa il terzo motivo di ricorso, che invano chiede alla Corte di legittimità di negare la tutela del decoro architettonico accordata dai giudici di merito, perchè &#8220;la demolizione della parte sopraelevata&#8221; non rimuoverebbe il pregiudizio al decoro dell&#8217;edificio.</p>
<p>Trattasi di valutazione di merito (Cass. 6611/82)in cui questa Corte non può avventurarsi.</p>
<p>Non ha pregio giuridico, in questa sede, neppure la doglianza mossa affermando che i resistenti avrebbero in altre occasioni &#8220;operato in spregio&#8221; al decoro architettonico del fabbricato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata non emerge che queste opere vi siano state o comunque che abbiano reso irrilevante la modifica eseguita dal ricorrente, ditalchè la Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di appello nel valutare la lesione.</p>
<p>6) Va invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione degli artt. 871 e 872 c.c., L. n. 74 del 1974, art. 17 e vizi di motivazione con riferimento al diniego di risarcimento del danno conseguente alle opere di cui è stata ordinata la demolizione.</p>
<p>Detto risarcimento, osserva il ricorso, era stato accordato invece dal primo giudice in relazione all&#8217;inosservanza della normativa antisismica, al pregiudizio dell&#8217;aspetto architettonico del fabbricato e all&#8217;occupazione dell&#8217;area comune soprastante l&#8217;ultimo piano.</p>
<p>La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la esistenza di danni strutturali all&#8217;edificio conseguenti alla demolizione e ricostruzione del tetto, facendo riferimento alla consulenza e alle fessurazioni preesistente. Per questa parte la statuizione è da confermare.</p>
<p>Essa è invece errata e carente di motivazione quanto alle conseguenze dannose della abusività delle opere di sopraelevazione non autorizzate dai comproprietari e alla lesione del decoro architettonico.</p>
<p>La giustificazione offerta dai giudici di merito risiede nella considerazione che le conseguenze dannose di ciò vengono meno on &#8220;la disposta demolizione del tetto&#8221;.</p>
<p>Essa è idonea a escludere un danno permanente, successivo all&#8217;epoca di ripristino dei luoghi.</p>
<p>La sentenza resa nega però, senza motivazione, risalto alla condizione di illegittimità in cui l&#8217;immobile è venuto a trovarsi per tutto il periodo intercorso dalla esecuzione della sopraelevazione fino alla futura rimozione delle opere lesive &#8211; sia in offesa decoro architettonico, sia &#8211; a parte il rifacimento del tetto &#8211; per contrasto con le prescrizioni antisismiche. Il giudice di rinvio dovrà pertanto esaminare almeno sotto questo profilo temporale la pretesa risarcitoria fatta valere dai ricorrenti incidentali.</p>
<p>Con un ultimo profilo di doglianza (punto 3) il ricorso incidentale, oltre a lamentare che sia stato negato il risarcimento dei danni quanto alla alterazione estetica e all&#8217;equilibrio statico (pag. 18), si duole che non sia stata ordinata la rimozione del transito di acque nere incanalate da controparte nei pluviali.</p>
<p>Questo secondo profilo di doglianza va respinto.</p>
<p>E&#8217; infatti incensurabile la considerazione del giudice di merito secondo il quale la complessiva situazione di irregolarità (riferimento che attesta come la Corte di appello abbia ben tenuto presenti le considerazioni di consulenza valorizzate dai ricorrenti incidentali) preesistente e la circostanza che il pluviale fosse già gravato di acque nere degli appellati escludono che l&#8217;opera sia fonte di pregiudizio apprezzabile il nuovo carico arrecato dal M..</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale;</p>
<p>l&#8217;accoglimento del primo profilo del ricorso incidentale e il rigetto del secondo.</p>
<p>La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al motivo accolto e la liquidazione delle spese di questo giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso principale M..</p>
<p>Accoglie il primo profilo del ricorso incidentale; rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 giugno 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 03 aprile 2012 n. 5288</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se un condominio di due partecipanti non approva il bilancio? Gli acconti dati per le spese possono essere approvazioni implicite?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>B.M.L. (OMISSIS), in proprio e quale socio e legale rappresentante della Immobiliare Hermes ss. (in proprio e quale successore dei sigg.ri M.M.L. e R.F.), sia nella qualità di procuratore generale di B.M.T. quale socio e legale rappresentante della Immobiliare Hermes s.s. (in proprio e quale successore dei sigg.ri M.M.L. E Ro.Fi.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato MASCI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato AMOSSO MARCO giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIORE MAURO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CARPENEDO GERMANO giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 668/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO del 26/11/09, depositata il 05/05/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l&#8217;esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;Osserva in fatto:</p>
<p>Con citazione del 4/12/2002 B.M.L., M.M. L., Ro.Fi. e B.M.T. quali soci e legali rappresentanti della Immobiliare Hermes s.s. esponevano che P.L., proprietario di una delle unità immobiliari delle quali era formato il condominio (OMISSIS), era stato informato in ordine alla ripartizione delle spese condominiali correnti e alla deliberazione delle spese eventuali, ma non vi aveva provveduto e che pertanto la società, proprietaria delle restanti unità immobiliari del condominio, aveva anticipato le suddette spese.</p>
<p>Tanto premesso, chiedevano la condanna del P. al pagamento di Euro 7.806,02 quale residuo spese condominali ancora dovuto per le annualità scadute e al pagamento di Euro 1.715,50 per l&#8217;annualità in corso.</p>
<p>Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di non avere mai ricevuto copia delle deliberazioni condominiali, nè avvisi di convocazione ad assemblee condominiali, nè comunicazioni preventive in ordine alle spese, ma solo prospetti delle spese, senza le relative pezze giustificative pur richieste.</p>
<p>Dal ricorso per Cassazione emerge inoltre gli attori con memoria autorizzata ex art. 170 c.p.c., in primo grado, avevano proposto domanda subordinata ex art. 2041 c.c. diretta ad ottenere l&#8217;indennizzo corrispondente alla perdita subita pagando le spese di competenza del convenuto.</p>
<p>Il Tribunale di Biella con sentenza del 21/7/2005 accoglieva la domanda attrice.</p>
<p>P.L. proponeva appello deducendo che non era mai stata adottata alcuna deliberazione di approvazione di preventivo o rendiconto e che mai gli era stato consentito di esaminare i documenti giustificativi delle spese.</p>
<p>Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e in via subordinata l&#8217;accoglimento della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.</p>
<p>La Corte di appello di Torino con sentenza del 5/5/2010 rigettava le domande attrici e dichiarava inammissibile la domanda per l&#8217;indennizzo da ingiustificato arricchimento rilevando che: le regole civilistiche in materia di condominio devono trovare applicazione anche nel condominio composto, come nella specie, da due soli condomini;</p>
<p>che nulla era dovuto a titolo di spese condominali agli attori perchè non era mai stata deliberata l&#8217;approvazione e la ripartizione delle spese, non potendo essere reputata equipollente alla delibera assembleare la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunicava all&#8217;altro condomino la ripartizione delle spese;</p>
<p>che la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile in quanto formulata per la prima volta in grado di appello.</p>
<p>B.M.L. in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe propone ricorso fondato su tre motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso P.L..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Osserva in diritto:</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1136 e 1137 c.c. assumendosi che il giudice di appello, violando le suddette norme, avrebbe ritenuto che nel condominio formato da due soli partecipanti la delibera di approvazione e riparto spese del condomino di maggioranza senza l&#8217;osservanza del procedimento di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale sarebbe inesistente, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta semplicemente annullabile ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., comma 2; pertanto la domanda attrice doveva essere accolta non essendo stata fatta valere l&#8217;annullabilità.</p>
<p>2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione perchè il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il condomino di maggioranza aveva reso edotto il P. delle sue decisioni in punto spese e il P. aveva versato acconti; se questo elemento fosse stato valutato la Corte di Appello avrebbe dovuto trarre la conclusione che le delibero erano state adottate e comunicate.</p>
<p>3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono una unitaria censura volta a sostenere la tesi per la quale la delibera condominiale che la Corte territoriale ha ritenuto inesistente sarebbe stata adottata e comunicata al P., ancorchè affetta da un vizio del procedimento (mancata comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione) non produttivo di nullità o inesistenza, ma solo di annullabilità, nella specie non azionata dal convenuto.</p>
<p>4. I due motivi sono manifestamente infondati:non sussiste il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha motivato rilevando che la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all&#8217;altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. La motivazione, quindi, sussiste e non è nè illogica nè contraddittoria, nè insufficiente, posto che la comunicazione di un riparto non può sostituire l&#8217;atto presupposto, ossia la delibera di approvazione che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell&#8217;art. 1136 c.c.(che regola la costituzione e la validità dell&#8217;assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: se non si raggiunge l&#8217;unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. (cfr.</p>
<p>Cass. S.U. 2046/2006); nè il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, non si configura un vizio del procedimento collegiale e relativo alla mancata convocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesistenza di qualsivoglia delibera e per tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata&#8230;&#8221;.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343, 170, 180 e 183 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 C.P.C., n. 3;</p>
<p>sostiene che il giudice di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda subordinata di pagamento di indennizzo per ingiustificato pagamento perchè proposta per la prima volta in appello, mentre la domanda era ammissibile in quanto proposta in primo grado con la memoria ex art. 170 c.p.c..</p>
<p>Il giudice relatore, che in ordine al terzo motivo ha ipotizzato che fosse stato denunciato un vizio revocazione, ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.</p>
<p>Considerato che il ricorso è stato fissato per l&#8217;esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..</p>
<p>Vista la memoria illustrativa della ricorrente;</p>
<p>Considerato:</p>
<p>- che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore con le precisazioni e integrazioni che seguono;</p>
<p>- che, infatti, quanto al terzo motivo di ricorso (relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento), è preliminare osservare che, la declaratoria di inammissibilità, pronunciata in appello, è corretta, anche se per diversa motivazione; infatti, la domanda ex art. 2041 c.c., introdotta dall&#8217;attore in primo grado all&#8217;udienza ex art. 183 c.p.c. (anche nel testo anteriore alla novella del 2005) era comunque inammissibile trattandosi di domanda nuova rispetto alla domanda con la quale l&#8217;attore chiedeva il pagamento delle spese condominiali; la novità della seconda domanda risulta evidente sol che si consideri che l&#8217;attore con tale domanda non solo chiedeva un bene giuridico diverso (indennizzo, anzichè il pagamento delle spese indicate in riparto), così mutando l&#8217;originano &#8220;petitum&#8221;, ma, soprattutto, introduceva nel processo gli elementi costitutivi di nuova situazione giuridica costituiti dal proprio impoverimento e dall&#8217;altrui locupletazione (in tal senso v. ex multis Cass. 27/9/1997 n. 9507; Cass. S.U. 22/5/1996 n. 4712 con riferimento alla domanda di indennizzo per arricchimento rispetto alla domanda di adempimento contrattuale);</p>
<p>- che la memoria illustrativa della ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare la fondatezza delle argomentazioni e delle conclusioni di merito della relazione in ordine ai primi due motivi di ricorso e quanto al terzo motivo resta pregiudiziale la rilevata inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento;</p>
<p>- che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente P.L. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 2 febbraio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 ottobre 2011 n. 21015</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la differenza tra la disciplina dettata in materia di rimborso per le spese anticipate per la comunione e quella per il condominio? Nel caso di condominio minimo quale disciplina si applica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>G.M.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato Mario Franco, elettivamente domiciliata in Roma, via Ziliotto n. 20, presso l&#8217;ing. Ferdinando Fusco;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.A. (C.F.: (OMISSIS)), G.F. (OMISSIS), GU.FR. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avvocato Castronuovo Michele, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Mario Cesareo;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>C.G. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, via Virginia n. 23, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Davide Amorosi, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Adelina Cervino per procura speciale in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">nonchè</p>
<p>L.R., G.V. Fu L.,;</p>
<p style="text-align: right;">-intimati -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n.181 del 2004, depositata il 9 agosto 2004;<br />
Udita, la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, G.M. F. conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace di Sant&#8217;Arcangelo, G.V., L.R., G. A., G.F., Gu.Fr. e C. G. e, assumendo di essere comproprietaria e condomina di un immobile sito in (OMISSIS), frazione (OMISSIS), unitamente ai convenuti, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento, con vincolo solidale o separatamente, della somma di L. 2.789,250, oltre interessi, assumendo di avere fatto eseguire, previo consenso dei convenuti, lavori di riparazione dell&#8217;immobile comune e di avere anticipato la somma relativa ai canoni dell&#8217;acqua per il periodo luglio-settembre 2000.</p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, i convenuti, ad eccezione di G.V., si costituivano e contestavano la domanda, in quanto i lavori erano stati eseguiti senza il loro consenso e comunque perchè si trattava di spese non urgenti.</p>
<p>L&#8217;adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 4 maggio 2002, rigettava la domanda.</p>
<p>G.M.F. proponeva appello, sostenendo che il Giudice di pace aveva errato nell&#8217;applicare l&#8217;art. 1134 cod. civ. e dolendosi della mancata decisione in ordine alle spese relative ai canoni dell&#8217;acqua.</p>
<p>Si costituivano gli appellati, ad eccezione di G.V., chiedendo il rigetto del gravame. C.G. reiterava l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva.</p>
<p>Con sentenza depositata il 9 agosto 2004, il Tribunale di Lagonegro, in parziale accoglimento del gravame, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 19,92 ciascuno, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Il Tribunale, rilevato che correttamente il Giudice di pace aveva fatto applicazione dell&#8217;art. 1134 cod. civ., ha poi ritenuto che non fosse stata dimostrata l&#8217;urgenza della esecuzione dei lavori, atteso che la denuncia al Comune era stata presentata il 26 gennaio 2000, mentre i lavori erano stati eseguiti nel mese di ottobre 2000, e che dovesse escludersi che gli altri condomini avessero avuto regolare preavviso in ordine ai lavori da eseguire e avessero prestato il loro consenso alla esecuzione delle opere.</p>
<p>Il Tribunale riteneva invece fondato il gravame con riferimento alla domanda relativa alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento dei canoni dell&#8217;acqua, per un importo documentato di lire 270.000; detta somma doveva quindi essere ripartita tra i sette condomini, con la conseguenza che i convenuti dovevano essere condannati al pagamento ciascuno di Euro 19,92, oltre agli interessi legali.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza G.M.F. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, C.G., da un lato, e G. A., G.F. e Gu.Fr., dall&#8217;altro; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.</p>
<p>La ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1134, 1136 e 1139 cod. civ..</p>
<p>La ricorrente, dopo aver ricordato il contenuto delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, tutte miranti a dimostrare la erronea applicazione, nel caso di specie, dell&#8217;art. 1134 cod. civ. in luogo dell&#8217;art. 1110 cod. civ., che consente la ripetizione delle spese sostenute dal comproprietario diligente per la esecuzione delle opere di manutenzione del bene comune, si duole del fatto che il Tribunale avrebbe motivato il proprio convincimento esclusivamente argomentando dal rinvio, contenuto nell&#8217;art. 1139 cod. civ., alle norme sulla comunione, che è invece norma da interpretare restrittivamente e che mal si adatta all&#8217;estensione anche ai diritti reali condominiali, riguardando invece solo quelli personali dei partecipanti, e alla loro organizzazione finalizzata al godimento del bene comune.</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla urgenza dell&#8217;intervento conservativo eseguito, non avendo il Tribunale tenuto conto della prova testimoniale, dalla quale emergeva invece anche la sussistenza del requisito dell&#8217;urgenza. Il Tribunale sarebbe quindi incorso nell&#8217;omesso esame delle risultanze istruttorie, essendosi limitato ad esprimere concetti insufficienti e inappropriati in ordine alla indifferibilità della spesa senza danno o pericolo, argomentando sui tempi tra denuncia di inizio attività ed esecuzione dei lavori e trascurando di pronunciarsi sulla provata esistenza del pericolo e della connessa urgenza di ovviarvi, ed omettendo altresì di dare conto del fatto che dalla istruttoria emergeva anche la prova dell&#8217;avvenuta comunicazione ai comproprietari della necessità dell&#8217;intervento. Il Tribunale, infine, non avrebbe dato conto della richiesta di ammissione di una c.t.u. dalla quale avrebbe potuto attingere elementi caratterizzanti il presupposto della spesa urgente.</p>
<p>Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia ancora vizio di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, dolendosi della mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d&#8217;ufficio.</p>
<p>Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1101, 1118 e 1123 cod. civ. e &#8220;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull&#8217;obbligo dei comproprietari di contribuire alle spese sostenute per la conservazione della cosa comune; errore di calcolo delle spettanze contributive, non considerate nella loro richiesta quantità, e delle quote a carico dei partecipanti&#8221;.</p>
<p>La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia limitato la condanna per l&#8217;anticipazione delle spese relative ai canoni dell&#8217;acqua all&#8217;importo versato per il periodo luglio settembre 2000, dimenticando che i convenuti avevano anche ammesso nel verbale di udienza del 10 dicembre 2001 di essere debitori, per il medesimo titolo, anche di altri importi. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel suddividere l&#8217;importo dovuto in sette parti, laddove comproprietari dell&#8217;immobile erano, oltre a lei, altri due gruppi di convenuti; circostanza, questa, che aveva consentito al Tribunale di ritenere esistente un condominio di sette persone, laddove i comproprietari erano tre e il condominio non era stato costituito, nè avrebbe dovuto esserlo. Da ultimo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia fatto decorrere dal momento di esecuzione dei lavori gli oneri reali cadenti sulla cosa comune.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p>Il Tribunale ha correttamente e motivatamente ricondotto la fattispecie oggetto di giudizio all&#8217;ambito di applicabilità dell&#8217;art. 1134 cod. civ.. Tale soluzione è in linea con l&#8217;approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui &#8220;la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione&#8221; che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ.&#8221; (Cass., S.U., n. 2046 del 2006).</p>
<p>Si deve solo aggiungere che correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all&#8217;art. 1134 cod. civ., pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell&#8217;amministratore, atteso che la disciplina del condominio negli edifici opera per il semplice fatto che coesistano in un fabbricato, come nella specie, parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva.</p>
<p>La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, del resto, si limita a ripetere le argomentazioni svolte a sostegno della impugnazione della sentenza di primo grado e non censura specificamente le ragioni addotte dal Tribunale in ordine alla ritenuta applicabilità dell&#8217;art. 1134 cod. civ..</p>
<p>Infondato è altresì il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione circa la affermata insussistenza dell&#8217;urgenza, all&#8217;accertamento della quale soltanto, ai sensi dell&#8217;art. 1134 cod. civ., è subordinato il diritto del condomino ad ottenere la restituzione di quanto anticipato per i lavori eseguiti sulle parti comuni. Il Tribunale, infatti, ha dato conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto insussistente la urgenza dei lavori, e segnatamente ha rilevato come, in relazione ai lavori in questione, la denuncia di inizio dei lavori fosse stata presentata al Comune il 26 gennaio 2000, mentre i lavori avevano avuto inizio solo nel mese di ottobre, e ha trovato conferma della insussistenza dell&#8217;urgenza nelle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado.</p>
<p>A fronte di tale specifico e congruo accertamento compiuto dal giudice di appello, le, peraltro generiche, censure svolte dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, nella richiesta di un diverso apprezzamento in punto esistenza o no dell&#8217;urgenza dei lavori, il che non è consentito in sede di legittimità. E&#8217; noto, infatti, che &#8220;il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l&#8217;esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione&#8221; (v., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).</p>
<p>Per le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo, deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia dato corso alla richiesta di consulenza tecnica d&#8217;ufficio. In presenza, infatti, di elementi che positivamente inducevano ad escludere la esistenza dell&#8217;urgenza dei lavori, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, dal carattere evidentemente esplorativo, appare implicitamente, ma non per questo insufficientemente, motivata.</p>
<p>Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili nei quali esso si articola. Con riferimento al fatto che il Tribunale abbia limitato il diritto della ricorrente unicamente alla restituzione, pro quota, delle spese sostenute per il pagamento della fattura dell&#8217;acqua per il trimestre luglio &#8211; settembre 2000, e non lo abbia invece esteso ai trimestri successivi, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che una domanda siffatta, era stata ritualmente e tempestivamente introdotta in giudizio e poi dolersi della mancata pronuncia sul punto da parte; dei giudici di merito. Al contrario, la ricorrente si è limitata a riferire di avere chiesto la condanna al pagamento &#8220;di ogni somma dovuta&#8221;, senza dedurre di avere formulato a titolo di restituzione delle spese sostenute per l&#8217;acqua nei trimestri successivi una specifica domanda, e ha poi denunciato un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;</p>
<p>denuncia, questa, che non consente al Collegio di accedere all&#8217;esame degli atti processuali e di verificare se una simile specifica domanda fosse stata proposta o no.</p>
<p>Con riferimento alla doglianza concernente il fatto che il Tribunale ha ripartito l&#8217;importo della fattura in sette parti, addebitando il pagamento delle singole quote a ciascuna delle parti convenute, si deve rilevare, da un lato, che la ricorrente si è limitata ad allegare che l&#8217;esistenza di tre gruppi di condomini, ma non ha in alcun modo documentato tale asserzione; da un altro lato, che la medesima ricorrente difetta di interesse sostanziale alla proposta censura atteso che la detta ripartizione &#8211; non oggetto di impugnazione incidentale &#8211; opera a suo favore, atteso che ella potrà beneficiare della restituzione di somme superiori a quella che, con il diverso criterio, le sarebbero spettate; da un altro lato ancora, che la censura relativa alla omessa pronuncia &#8220;sul momento di insorgenza dell&#8217;obbligo di pagamento degli oneri reali cadenti sulla cosa comune al partecipante che ha acquistato l&#8217;appartamento, da fissarsi nel momento in cui vendono eseguiti i lavori&#8221;, risulta priva di oggetto, atteso che è mancante la statuizione rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di individuazione del momento di decorrenza del pagamento.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile della corte suprema di cassazione, il 14 aprile 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 23 novembre 2011 n. 24712</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[encesstà]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese rimborsabili]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel cd condominio minimo le spese sostenute dai partecipanti sono rimborsabili? Se sì con quale criterio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20544/2010 proposto da:</p>
<p>G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZILLI Pasquale giusta mandato speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI FERRARA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CALABRESE Vito giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 121/2009 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di RUTIGLIANO del 4/04/09, depositata il 06/07/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Calabrese Vito, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 7 luglio 2003 il Giudice di pace di Casamassima &#8211; adito da M.G. nei confronti di G.G., proprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro delle uniche due unità immobiliari di un fabbricato in (OMISSIS) &#8211; respinse la domanda dell&#8217;attore, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al rimborso di una quota delle spese che il primo aveva sostenuto per il rifacimento del lastrico solare dell&#8217;edificio.</p>
<p>Impugnata dal soccombente, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari &#8211; sezione distaccata di Rutigliano, che con sentenza del 6 luglio 2009 ha condannato G.G. a pagare a M.G. 1.394,43 Euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a cinque motivi. M.G. si è costituito con controricorso.</p>
<p>Con i primi tre motivi di ricorso G.G. sostiene che erroneamente il Tribunale ha disatteso l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello, basata sul rilievo che nell&#8217;atto di impugnazione mancavano motivi specifici di gravame, non era inoltre contenuta la riproposizione della domanda formulata in primo grado, era altresì avanzata la richiesta di ammissione di una prova nuova, quale la consulenza tecnica di ufficio poi effettivamente ammessa dall&#8217;istruttore.</p>
<p>Si tratta di censure che appaiono manifestamente infondate, poichè dagli atti di causa &#8211; che in questa sede possono essere presi direttamente in esame, stante la natura dei vizi denunciati &#8211; emerge che in realtà M.G. aveva rivolto alla sentenza del Giudice di pace critiche sufficientemente puntuali, precise e pertinenti al contenuto della decisione, dalle quali si ricavava la chiara, anche se implicita, richiesta di accoglimento dell&#8217;originaria domanda; quanto poi alla consulenza tecnica di ufficio, va osservato che si tratta di un mezzo istnittorio che può essere disposto, anche in appello, senza necessità di sollecitazione di parte.</p>
<p>Con gli altri due motivi di ricorso G.G. lamenta che a M.G. è stata accordata la somma da costui reclamata, pur in mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 1110 e 1134 c.c..</p>
<p>La doglianza risulta manifestamente fondata, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato a constatare che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti a cura di M.G. e ha del tutto omesso di verificare se realmente sussistesse nella specie il requisito dell&#8217;urgenza, che è richiesto nel caso in cui le spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa riguardi le parti comuni di un edificio condominiale (v. Cass. s.u. 31 gennaio 2006 n. 2046: &#8220;La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione; ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 c.c.&#8221;.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima e seconda ipotesi&#8221;;</p>
<p>- la parte resistente ha presentato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni-svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni svolte nella memoria del controricorrente, basate su deduzioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede;</p>
<p>- rigettati pertanto i primi tre motivi di ricorso e accolti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli altri due; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 31 gennaio 2006 n. 2046</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[analogia]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[norma applicabile]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un edificio è composto di due sole distinte unità immobiliari, possono trovare applicazionele norme dettate dal codice civile per il ocndominio?
Un'interessante sentenza delle Sezioni Unite sul cd "Condominio Minimo"]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CARBONE Vincenzo &#8211; Presidente aggiunto -<br />
Dott. CORONA Rafaele &#8211; rel. Presidente di sezione -<br />
Dott. DUVA Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI NANNI Luigi Francesco &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GRAZIADEI Giulio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIDIRI Guido &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell&#8217;avvocato VITO CASTRONUOVO,rappresentato e difeso dagli avvocati ALDINO MICHELE E VINCENZO G.C.PAPALEO, giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.A., L.G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 45, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO BONIFACIO, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato BONIFACIO CARLO, giusta delega in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 244/1999 della Corte d&#8217;Appello di POTENZA, depositata il 28/12/1999;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/01/2006 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo, rinvio per il resto ad una sezione semplice.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 16 novembre 1989, C.N. convenne, davanti al Tribunale di Lagonegro, i coniugi C.A. e L.G. R..</p>
<p>Espose di essere proprietario, in ragione della metà assieme ai convenuti, di un edificio sito in (OMISSIS) via (OMISSIS), e di aver effettuato delle riparazioni alle parti comuni (beneficiando del contributo previsto dalla L. n. 219 del 1981, per i danni subiti dal fabbricato a seguito del sisma del (OMISSIS) e del (OMISSIS)).</p>
<p>Domandò la condanna dei convenuti alla restituzione della quota da loro dovuta pari a L. 7.334.737.</p>
<p>I convenuti chiesero l&#8217;assoluzione da ogni avversa pretesa e il Tribunale, con sentenza 5 dicembre 1995 &#8211; 5 gennaio 1996, rigettò la domanda.</p>
<p>Decidendo sull&#8217;impugnazione principale proposta dal C. e sull&#8217;appello incidentale proposto da coniugi C.A. e L.G.R. (limitatamente alle spese), la Corte d&#8217;Appello di Potenza, con sentenza 17 novembre &#8211; 28 dicembre 1999, respinse ambedue le impugnazioni. Premesso che la legislazione speciale non aveva introdotto nessuna deroga alla disciplina civilistica, concernente il rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni erogate da un proprietario, al condominio costituito da due soli partecipanti si applicava la norma di cui all&#8217;art. 1134 cod. civ., che al condomino riconosce il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti, ragion per cui non operava la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell&#8217;art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione era subordinato solamente alla trascuranza degli altri comproprietari. Nel condominio composto da due soli condomini non si applicavano soltanto le disposizioni stabilite dall&#8217;art. 1136 cod. civ. relativamente alla costituzione ed alle votazioni in assemblea.</p>
<p>Ha proposto ricorso per Cassazione C.; hanno resistito con controricorso C.A. e L.G.R..</p>
<p>Con ordinanza interlocutoria 10 marzo 2004, la Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza in materia di rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni nel caso di condominio composto da due soli partecipanti (il cosiddetto &#8220;condominio minimo&#8221;), giacchè dalla Corte Suprema talora era stata affermata l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1110 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 18 ottobre 1988, n. 5664), talaltro era stata ritenuta la applicabilità dell&#8217;art. 1134 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n. 5914 e Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1997, n. 7181).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1110 e 1134 cod. civ., poichè erroneamente la sentenza della Corte d&#8217;Appello aveva ritenuto applicabile al condominio costituito da due soli partecipanti la disposizione di cui all&#8217;art. 1134 cod. civ., anzichè quella prevista dall&#8217;art. 1110 c.c., ragion per cui al condomino, che aveva sostenuto le spese necessaire per la conservazione delle cose comuni, doveva riconoscersi il diritto al rimborso alla sola condizione della trascuranza dell&#8217;altro partecipante. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 9, 10, 12 e 14 e successive modificazioni, perchè erroneamente la sentenza impugnata non aveva considerato la deroga alle norme civilistiche apportate dalle norme speciali, con il diritto del condomino di procedere all&#8217;esecuzione delle opere, in sostituzione ed a spese del proprietario inadempiente. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente censura ancora la violazione delle norme speciali ricordate sopra, che dalla sentenza impugnata non erano state ritenute applicabili a tutti gli immobili danneggiati dal sisma, in ragione dello stato di urgenza dei lavori per adeguare gli edifici alla normativa antisismica, a pena di decadenza dal beneficio del sussidio statale.</p>
<p>2.1.- La questione di diritto, che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere per decidere la controversia, è se, nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (il cosiddetto &#8220;condominio minimo&#8221;), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino sta regolato dalla norma di cui all&#8217;art. 1134 cod. civ., che riconosce il diritto al rimirano soltanto per le spese urgenti; ovvero se, in considerazione della peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e dalla susseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, la fattispecie venga ad essere regolata dalla norma dettata dall&#8217;art. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini.</p>
<p>Il diverso il regime del rimborso delle spese anticipate dal condomino e dal comproprietario, a seguito della inerzia degli altri partecipanti (o dell&#8217;amministratore) &#8211; è noto &#8211; si fonda sul diverso presupposto oggettivo dell&#8217;urgenza e della trascuranza.</p>
<p>In materia di condominio negli edifici, il concetto di urgenza, impiegato nell&#8217;art. 1134 cod. civ., viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità: la necessità immediata ed impellente. Afferma la giurisprudenza che, ai fini dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1134 cod. civ. concernente il rimborso delle spese per le cose comuni fatte da un condomino, va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass., Sez. 2^, 26 marzo 2001, n. 4364); la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass., Sez. 2^, 12 settembre 1980, n. 5256).</p>
<p>Trascuranza, invece, significa negligenza, trascuratezza, omessa cura come si dovrebbe. Relativamente alle spese necessarie per la conservazione delle cose comuni, l&#8217;art. 1110 cit. riconduce il diritto al rimborso alla semplice inattività (Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2001, n. 10738).</p>
<p>Il maggior rigore della disciplina in tema di condominio negli edifici rispetto alla comunione dipende dalla diversa utilità dei beni, che formano oggetto dei differenti diritti; l&#8217;utilità strumentale per i beni in condominio e l&#8217;utilità finale per i beni in comunione. La indivisibilità dei beni in condominio (art. 1119 cod. civ.) dipende dalla utilità strumentale, essendo strettamente legata al godimento delle unità immobiliari. Dalla virtuale perpetuità del condominio deriva l&#8217;opportunità che i condomini non interferiscono nella amministrazione delle parti comuni dell&#8217;edificio. Dalla normale divisibilità nella comunione, invece, segue che il comunista insoddisfatto dell&#8217;altrui inattività, se non vuole chiedere lo scioglimento (art. 1111 cod. civ.), può decidere di provvedere personalmente.</p>
<p>2.2 &#8211; L&#8217;espressione &#8220;condominio&#8221; designa il diritto soggettivo di natura reale (la proprietà comune) concernente le parti dell&#8217;edificio di uso comune e, ad un tempo, l&#8217;organizzazione del gruppo dei condomini, composta essenzialmente dalle figure dell&#8217;assemblea e dell&#8217;amministratore: organizzazione finalizzata alla gestione delle cose, degli impianti e dei servizi.</p>
<p>La specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici &#8211; la tipicità, che distingue l&#8217;istituto dalla comunione di proprietà in generale e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo &#8211; si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Le norme dettate dagli artt. 1117, 1139 cod. civ. si applicano all&#8217;edificio, nel quale più piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse e un certo numero di cose, impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà.</p>
<p>L&#8217;art. 1117 cod. civ., elencati a titolo esemplificativo talune cose, impianti e servizi di uso comune, stabilisce che &#8220;sono oggetto di proprietà comune&#8221;&#8230; &#8220;in genere tutte le parti dell&#8217;edificio necessarie per l&#8217;uso comune&#8221; (n. 1); i locali destinati &#8220;per simili servizi in comune&#8221; (n. 2); le opere, le istallazioni, i manufatti &#8220;di qualunque genere che servono all&#8217;uso o al godimento comune&#8221;.</p>
<p>Secondo l&#8217;interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti comuni e le unità immobiliari in proprietà solitaria:</p>
<p>collegamento, che può essere materiale o funzionale. Il primo tipo di legame, consistente nella incorporazione tra entità inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile tra entità separabili, si concreta nella necessità delle cose, dei servizi e degli impianti per l&#8217;esistenza o per l&#8217;uso dei piani o delle porzioni di piano; il secondo si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti comuni all&#8217;uso o al servizio delle unità immobiliari (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n. 7889). Il collegamento tra beni propri e comuni, consistente nella necessità per l&#8217;esistenza o per l&#8217;uso, ovvero nella destinazione all&#8217;uso o al servizio, si definisce come relazione di accessorietà, perchè l&#8217;espressione mette in evidenza, ad un tempo, il legame funzionale e la connessione materiale. Il termine accessorietà, sul piano funzionale, enuncia il difetto di utilità fine a se stessa e la subordinazione strumentale delle parti comuni; esprime, altresì, la connessione materiale, che determina la mancanza di autonomia fisica dei beni comuni rispetto ai beni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro perdurante individualità giuridica nell&#8217;orbita della incorporazione o della relazione stabile.</p>
<p>Il regime del condominio negli edifici &#8211; inteso come diritto e come organizzazione &#8211; si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti.</p>
<p>Segue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio.</p>
<p>In definitiva, l&#8217;esistenza del condominio e l&#8217;applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone, che ad esso partecipano.</p>
<p>Prima di chiudere sul punto, conviene ribadire le ragioni, che determinano la disciplina differente del condominio e della comunione in generale. La ragione di fondo è la diversa utilità dei beni, che formano oggetto del condominio e della comunione: rispettivamente, l&#8217;utilità strumentale e l&#8217;utilità finale. Le parti comuni dal codice sono considerate beni strumentali al godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva; cose in comunione costituiscono beni autonomi, suscettibili di utilità fine a se stessa e come tali sono considerate.</p>
<p>2.3.- D&#8217;altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al &#8220;condominio minimo&#8221;, composto da due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell&#8217;amministratore ed il regolamento di condominio (L&#8217;art. 1129 cod. civ. fissa l&#8217;obbligatorietà della nomina dell&#8217;amministratore quando i condomini sono più di quattro;</p>
<p>l&#8217;art. 1138 prevede che il regolamento di condominio debba essere approvato dall&#8217;assemblea quando il numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei condomini.</p>
<p>Pertanto, se nell&#8217;edificio ameno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio &#8211; considerato come situazione soggettiva o come organizzazione &#8211; sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.</p>
<p>2.4.- Si contesta l&#8217;applicabilità di talune delle norme di organizzazione (artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.), specialmente di quelle riguardanti il funzionamento del collegio sulla base del principio di maggioranza.</p>
<p>Ciò sulla base dell&#8217;asserita inapplicabilità del metodo collegiale e del principio maggioritario in presenza di due soli condomini.</p>
<p>Ma non è esatta l&#8217;affermazione che l&#8217;impossibilità di impiegare il principio maggioritario renda inapplicabili ai condomini minimi le norme procedimentali sul funzionamento dell&#8217;assemblea e determini automaticamente il ricorso alle norme sulla comunione in generale (tra le altre: Cass., Sez. n, 30 marzo 2001, n. 4721; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 1993, n. 5914; Cass., Sez. U, 6 febbraio 1978, n. 535; Cass., Sez. n, 24 aprile 1975, n. 1604).</p>
<p>Nessuna norma contempla l&#8217;impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedisce che l&#8217;assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all&#8217;unanimità decida validamente. Dalla interpretazione logico- sistematica non si ricava la necessità di operare sempre e comunque con il metodo collegiale e con il principio maggioritario, quindi il divieto categorico di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza (per esempio, all&#8217;unanimità): si ricava la disciplina per il caso in cui non si possa decidere, a causa della impossibilità pratica di formare la maggioranza: il che vale non soltanto per il condominio minimo.</p>
<p>La disposizione dell&#8217;art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l&#8217;unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ..</p>
<p>L&#8217;ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza;</p>
<p>oppure al caso di un condominio, del pari composto da più partecipanti, in cui un impianto risulti destinato al servizio di due soli condomini, i quali da soli sono chiamati a deliberare sulla gestione. In entrambi i casi, se in concreto la maggioranza non si forma si ricorre all&#8217;autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. cit..</p>
<p>A fortiori non sussistono ostacoli all&#8217;applicazione anche al condominio minimo delle norme concernenti la situazione soggettiva (artt. 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.) Quindi, nulla osta che nel caso delle spese anticipate da un condomino trovi applicazione l&#8217;art. 1134 cod. civ.. Per la verità, il contemperamento di interessi dettato da questa disposizione si fonda sulla relazione di accessorietà tra beni propri e comuni, essendo la disciplina del rimborso delle spese per le cose, gli impianti ed i servizi comuni dell&#8217;edificio stabilita in funzione del carattere strumentale di queste parti rispetto al godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà solitaria, avuto riguardo alla necessità che i condomini sulla gestione interferiscano il meno possibile.</p>
<p>2.5.- In conclusione, il condominio si istaura, sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva; la relazione di accessorio a principale conferisce all&#8217;istituto la fisionomia specifica, per cui si differenzia dalla comunione e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo; d&#8217;altra parte, nessuna disposizione prevede l&#8217;inapplicabilità delle norme concernenti il condominio negli edifici al &#8220;condominio minimo&#8221;, composto da due soli partecipanti, posto che le sole norme in materia concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dell&#8217;amministratore e la formazione del regolamento (gli artt. 1129 e 1138 c.c.). Tutto ciò considerato, nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto &#8220;condominio minimo&#8221;), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene ad essere regolato dalla norma stabilita dall&#8217;art. 1134 cod. civ., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti: ovverosia, soltanto per le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p>3.- Deve essere rigettato, del pari, il secondo motivo, che al primo è strettamente connesso.</p>
<p>La L. speciale 14 maggio 1981, n. 219 non deroga affatto alle disposizioni del codice civile in materia di condominio. Al contrario, la L. speciale, art. 12 cpv., ultimo conferma che le deliberazioni collegiali concernenti le opere di ricostruzione o di riparazione devono essere approvate con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2: in piena conformità, quindi, con quanto dispone in generale lo stesso art. 1136 c.c., comma 4, per la ricostruzione dell&#8217;edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità.</p>
<p>Allo stesso tempo, le norme concernenti i contributi per la riparazione degli immobili non irrimediabilmente danneggiati riguardano, di regola, i soggetti titolari del diritto di proprietà alla data del sisma (legge citata, art. 10). Peraltro, i contributi per la riparazione previsti in favore del proprietario, a norma della legge citata, art. 11, possono essere assegnati eccezionalmente anche al conduttore o ad altri detentori alla duplice condizione che: a) sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, con lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessaria senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la prescritta domanda di autorizzazione; b) nel termine di 90 giorni dall&#8217;autorizzazione del sindaco, il proprietario non abbia dato inizio ai lavori.</p>
<p>Nella specie, nessuna di tali modalità procedimentali si deduce essere stata osservata.</p>
<p>4.- Appare del tutto nuovo e, come tale, inammissibile il terzo motivo di ricorso.</p>
<p>E&#8217; risaputo che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nella fase di merito. Orbene, non risulta prospettata in appello la doglianza concernente l&#8217;urgenza ex se delle opere occorrenti per adeguare l&#8217;edificio alla normativa antisismica, posto che in sede di gravame C.N., con il primo motivo aveva lamentato la mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica indispensabile per valutare l&#8217;applicabilità nella fattispecie della disposizione di cui all&#8217;art. 1110 cod. civ. e, con il secondo, aveva censurato l&#8217;affermazione circa l&#8217;insussistenza della prova relativa alla ultimazione dei lavori.</p>
<p>5.- Rigettato il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, pronunziando a Sezioni Unite:</p>
<p>rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006.</p>
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